Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
PREMESSA
In conformità a quanto previsto dal criterio I.01A del Manuale, per ottenere la Licenza, le società
debbono dimostrare la disponibilità di uno stadio che sia certificato ai sensi del ”UEFA Stadium
Infrastructure Regulations” e rispetti i requisiti infrastrutturali previsti nella presente appendice. Lo
stadio deve inoltre essere dichiarato “a norma” dalle autorità competenti relativamente agli aspetti
infrastrutturali, per la disputa del campionato nazionale cui la società partecipa.
In particolare, il regolamento ”UEFA Stadium Infrastructure Regulations” prevede la classificazione
degli stadi in quattro categorie: 1ª categoria, 2ª categoria, 3ª categoria ed elite (classificate in
ordine crescente secondo la qualità degli standard infrastrutturali offerti). La FIGC è responsabile
della valutazione degli stadi e dell’assegnazione della relativa categoria; tale valutazione è
soggetta all’approvazione della UEFA, la cui decisione in merito è definitiva e vincolante.
Prima dell’inizio della Stagione sportiva, la UEFA pubblica i regolamenti delle diverse Competizioni
UEFA, all’interno dei quali è determinata la categoria necessaria per disputare la varie fasi di
ciascuna competizione (Es. Fase a gironi della UEFA Europa League " 3ª categoria).
La presente appendice contiene i requisiti infrastrutturali minimi che debbono essere rispettati, in
aggiunta a quanto previsto dal ”UEFA Stadium Infrastructure Regulations”, ai fini del rilascio della
Licenza. In caso di contrasto tra il contenuto di questa appendice ed il regolamento ”UEFA
Stadium Infrastructure Regulations” prevale tale ultimo regolamento. I requisiti aggiuntivi riportati in
corsivo sono necessari per la classificazione dello stadio nella 3ª categoria, ma non essenziali per
il rilascio della Licenza.
79