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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

Nei suddetti documenti devono essere chiaramente evidenziate le seguenti informazioni:

! la ragione sociale (e forma legale), domicilio e sede legale della società

richiedente la Licenza e le eventuali modifiche rispetto all’esercizio precedente;

! se le informazioni economico-finanziarie si riferiscono alla singola società

richiedente la Licenza, ad un gruppo o ad altre combinazioni di soggetti, con la

descrizione della loro struttura e composizione;

! la data di chiusura dell’esercizio ed il periodo coperto dalle informazioni

economico-finanziarie (sia correnti che comparative);

! la valuta di riferimento.

14.4.5 Rappresentazione grafica del gruppo

La rappresentazione grafica del gruppo deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante della società e deve contenere l’indicazione della holding capogruppo,

della immediata controllante della società richiedente la Licenza e di tutte le società da

questa controllate, nonché dell’ “area di consolidamento” (Appendice VI).

In particolare, in relazione a tutte le società controllate dalla società richiedente la

licenza devono essere fornite le seguenti informazioni:

! ragione sociale;

! settore di attività principale ed eventualmente di quelle connesse al calcio;

! percentuale di azioni o quote detenute dalla società richiedente la licenza;

! capitale sociale;

! totale attivo;

! totale ricavi;

! patrimonio netto.

Una società controllata può essere esclusa dall’area di consolidamento solo se la

società controllata presenta valori globalmente irrilevanti ai sensi dell’art. 28, comma 2,

del D. Lgs. 127/1991.

Ove una delle società controllate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile non figurasse

nell’area di consolidamento, la società richiedente la Licenza ne dovrà illustrare le

ragioni e fornire tutte le indicazioni necessarie, anche attraverso documentazione

supplementare, al fine di consentire agli Organi del Sistema di valutare il rispetto del

criterio in oggetto.

14.4.6 Rendiconto finanziario

Nel rendiconto finanziario i flussi di liquidità dell’esercizio (raffrontati a quelli

dell’esercizio precedente), che determinano le variazioni delle disponibilità liquide,

devono essere classificati in relazione alla tipologia o alla natura dell'operazione che li

ha generati, come segue:

! operazioni della gestione reddituale;

! operazioni di investimento;

! operazioni di finanziamento.

Le disponibilità liquide e quelle equivalenti devono essere riconciliate con i valori iscritti

in Bilancio.

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