Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
APPENDICE I - Regolamento del processo decisionale
- VINCOLANTE -
Art. 1
Principi generali
Il presente regolamento si applica ai fini del processo decisionale delle Commissioni di
primo e di secondo grado.
Art. 2
Principio di uguaglianza
Le Commissioni di primo e secondo grado garantiscono l’equità di trattamento per tutte le
società.
Art. 3
Rappresentanza
Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio consulente di fiducia in ogni
fase del processo di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio stesso.
Le società possono richiedere, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante
di essere ascoltate innanzi le Commissioni di primo e secondo grado e di farsi assistere da
un consulente di fiducia, munito di delega.
Art. 4
Onere della prova
In caso di contestazione da parte degli Organi del Sistema, le società hanno l’onere di
provare la sussistenza dei criteri per il rilascio della Licenza e la veridicità delle
dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.
Art. 5
Decisioni
Le Commissioni di primo e secondo grado sono convocate dai rispettivi Presidenti e sono
validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o
il Vice-Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con
competenze in materia di impiantistica sportiva.
Le decisioni delle Commissioni di primo e secondo grado, basate sulla documentazione
presentata dalle società e sulle relazioni predisposte dagli Esperti, sono adottate a
maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Tali decisioni devono essere succintamente motivate e comunicate alle società, anche
solo via fax.
Art. 6
Motivi di ricorso
Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che
non abbiano ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.
In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad
un’altra società.
74