08.04.2021 Views

Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

APPENDICE I - Regolamento del processo decisionale

- VINCOLANTE -

Art. 1

Principi generali

Il presente regolamento si applica ai fini del processo decisionale delle Commissioni di

primo e di secondo grado.

Art. 2

Principio di uguaglianza

Le Commissioni di primo e secondo grado garantiscono l’equità di trattamento per tutte le

società.

Art. 3

Rappresentanza

Le società hanno diritto di farsi rappresentare da un proprio consulente di fiducia in ogni

fase del processo di rilascio della Licenza e successivamente al rilascio stesso.

Le società possono richiedere, con apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante

di essere ascoltate innanzi le Commissioni di primo e secondo grado e di farsi assistere da

un consulente di fiducia, munito di delega.

Art. 4

Onere della prova

In caso di contestazione da parte degli Organi del Sistema, le società hanno l’onere di

provare la sussistenza dei criteri per il rilascio della Licenza e la veridicità delle

dichiarazioni rese e della documentazione prodotta.

Art. 5

Decisioni

Le Commissioni di primo e secondo grado sono convocate dai rispettivi Presidenti e sono

validamente costituite con la presenza di almeno cinque membri, tra i quali il Presidente o

il Vice-Presidente, e comunque con la presenza di almeno uno dei componenti con

competenze in materia di impiantistica sportiva.

Le decisioni delle Commissioni di primo e secondo grado, basate sulla documentazione

presentata dalle società e sulle relazioni predisposte dagli Esperti, sono adottate a

maggioranza dei presenti, con motivazione scritta; in caso di parità, prevale il voto del

Presidente.

Tali decisioni devono essere succintamente motivate e comunicate alle società, anche

solo via fax.

Art. 6

Motivi di ricorso

Sono legittimate a presentare ricorso alla Commissione di secondo grado le società che

non abbiano ottenuto la Licenza o che ne abbiano subito la revoca.

In nessun caso è ammesso il ricorso di una società avverso il rilascio della Licenza ad

un’altra società.

74

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!