Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008
14.6 ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI CALCIATORI
Criterio e
grado
Descrizione
Attestazioni e documenti
F.03 A ASSENZA DI DEBITI SCADUTI DA TRASFERIMENTO DI
CALCIATORI
La società richiedente la Licenza deve dimostrare di non avere
debiti scaduti nei confronti di altre società di calcio, derivanti dal
trasferimento di calciatori, rientranti nel periodo di competenza
fino alla data del 31 dicembre dell’anno che precede la Stagione
sportiva cui la Licenza si riferisce; ovvero deve dimostrare, entro
e non oltre il successivo 31 marzo, che:
! ha saldato il debito scaduto, ovvero
! ha concluso un accordo scritto con il creditore per una
estensione dei termini di pagamento del debito scaduto,
ovvero
! sono stati aperti procedimenti contenziosi, non
manifestamente infondati, innanzi organi amministrativi,
giurisdizionali o arbitrali dello Stato o delle istituzioni
calcistiche nazionali o internazionali sul debito scaduto.
Il criterio in base al quale un debito è da considerarsi scaduto si
desume dalla documentazione contrattuale disponibile.
! Attestazione, da parte
della Lega di
appartenenza,
dell’avvenuto saldo dei
ratei relativi alle
operazioni di campagna
trasferimenti in ambito
nazionale.
! Tabella di riepilogo delle
transazioni relative ai
trasferimenti
internazionali dei
calciatori al 31 dicembre.
! Dichiarazione di assenza
di debiti scaduti al 31
dicembre per trasferimenti
internazionali dei
calciatori; ovvero, con
riferimento ai debiti per
trasferimenti
internazionali dei
calciatori, che risultano
scaduti al 31 dicembre:
- documentazione
bancaria comprovante
gli avvenuti pagamenti;
- documentazione
relativa alla eventuale
dilazione dei termini di
pagamento;
- conferma scritta da
parte dell’organo
amministrativo,
giurisdizionale o
arbitrale dell’eventuale
esistenza del
contenzioso non
manifestamente
infondato.
56