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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 (italiano) - Figc

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Manuale delle Licenze UEFA - Versione 2.1 - 1 dicembre 2008

14.4.7 Diritti alle prestazioni dei calciatori

Per la contabilizzazione della voce “diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori” la

società richiedente la Licenza deve rispettare i seguenti principi.

! I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere iscritti al costo

storico di acquisizione comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta

imputazione (questo esclude i calciatori cresciuti nel vivaio) e non possono essere

rivalutati.

! Le quote di ammortamento devono essere calcolate in misura costante in

relazione alla durata dei contratti stipulati con i singoli calciatori professionisti.

L’esercizio di decorrenza dell’ammortamento è quello in cui avviene il

tesseramento del calciatore. Per i diritti acquisiti in corso d’esercizio

l’ammortamento ha inizio dalla data di tesseramento del calciatore utilizzando il

metodo del pro-rata temporis. Il piano di ammortamento originario subisce le

modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto a seguito dell’eventuale

rinnovo anticipato dello stesso. Il nuovo piano di ammortamento, a quote costanti,

deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento

del contratto e della nuova durata dello stesso. L’ammortamento deve cessare nel

momento in cui il diritto alle prestazioni del calciatore non è più iscritto in Bilancio.

! I diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori devono essere valutati ogni anno

(“test for impairment”) e qualora il valore effettivo di uno o più di essi risulti

durevolmente inferiore a quello iscritto in Bilancio, dovrà essere indicato tale minor

valore e l’importo della svalutazione dovrà essere iscritto nel conto economico.

In caso di mancato rispetto di tali principi, la società deve predisporre e depositare

all’Ufficio Licenze UEFA una documentazione supplementare, comprensiva di:

- stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa rielaborati alla luce del

rispetto dei suddetti principi;

- nota esplicativa, che illustri la riconciliazione dei valori.

Tale documentazione supplementare deve essere verificata dalla società di revisione

sulla base di procedure di verifica concordate (“agreed upon procedures”).

14.4.8 Operazioni con parti correlate

Nei prospetti di stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario,

l’ammontare delle posizioni o transazioni con Parti correlate deve essere indicato

distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione può essere omessa per singole

voci qualora la presentazione non sia significativa ai fini della comprensione della

posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi finanziari della

società richiedente la Licenza e/o del gruppo.

In nota integrativa devono essere fornite informazioni sull’incidenza che le operazioni o

posizioni con Parti correlate hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria, sul

risultato economico nonché sui flussi finanziari della società richiedente la Licenza e/o

del gruppo. Le informazioni relative alle Parti correlate ed ai rapporti con esse intrattenuti

devono essere accompagnate da una tabella riepilogativa di tali effetti.

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