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La Toscana nuova Gennaio

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A cura di

Alessandra Cirri

L’avvocato

risponde

L’assegno di mantenimento dei figli maggiorenni

Il principio dell’autoresponsabilità come condizione per corrisponderlo

di Alessandra Cirri

Il mantenimento del figlio maggiorenne è un obbligo che

grava su entrambi i genitori e si protrae fino al raggiungimento

della condizione di autosufficienza economica.

Tra i diritti del figlio maggiorenne rientra anche il mantenimento

diretto, laddove non conviva con un genitore. La legge

non stabilisce un limite di età e quindi l’obbligo persiste

in astratto per tutto il tempo in cui risulti necessario assicurarlo.

L’art. 337 septies cod. civ. stabilisce che “il giudice,

valutate le circostanze, può disporre a favore dei figli maggiorenni

non indipendenti economicamente il pagamento di un

assegno periodico”. In tal modo il legislatore ha previsto che

l’obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne non perduri

all’infinito, ma la sua durata deve essere valutata caso per

caso. La questione è stata molto dibattuta in dottrina e in

giurisprudenza, dato che fino ad oggi non c’era un’età oltre la

quale cessava l’obbligo di mantenimento dei genitori. In altre

parole, il genitore separato o divorziato non convivente

con il figlio doveva continuare a corrispondere l’assegno di

mantenimento all’altro genitore anche dopo che il figlio aveva

compiuto i 18 anni e ciò perdurava fino al raggiungimento

da parte del figlio della sua indipendenza economica. Il genitore

obbligato a corrispondere l’assegno, per poter ottenere

l’esonero da tale obbligo, doveva dimostrare che il figlio

era diventato economicamente autonomo, oppure che il figlio

non era diventato autonomo per colpa sua (ad esempio perché

aveva rifiutato un lavoro, ritardato il conseguimento del

corso di laurea prendendosela comoda, abbandonato il lavoro

senza un valido motivo). Con la recente sentenza n. 17183

del 14.08.2020, la Corte di Cassazione ha ribaltato la relazione,

in termini di diritti e obblighi tra genitori e figli, intervenendo

e modificando anche quest’altro versante familiare (come

ebbe a fare con la famosa sentenza Sez. Unite n. 18287 del

11.07.2018 per l’assegno divorzile). Questa volta la Suprema

Corte lo ha fatto anche in maniera ancor più esplicita e decisa,

proponendosi di dettare “in coerenza al proprio compito

di nomofiliachia ex art. 65 ord. giud., alcuni parametri di riferimento

ai fini di uniformità, uguaglianza e più corretta interpretazione

ed applicazione della norma”. La Cassazione

anche questa volta ha sottolineato “il mutamento dei tempi”

e il peso del “principio dell’autoresponsabilità”, onde evitare

forme di parassitismo ai danni dei genitori, sempre più avanti

con l’età. L’autoresponsabilità del figlio si rivela già al mo-

mento della scelta del percorso da compiere: “ex ante, sin

dagli esordi del corso di studi che ha l’onere di ponderare, in

comparazione con le proprie effettive capacità personali, di

studio e di impegno, oltre con le concrete offerte e opportunità

di prestazioni lavorative”, nonché con “le condizioni economiche

dei genitori”. Autoresponsabilità significa che non è

più concepibile il “diritto ad ogni possibile diritto”, il ricorso

all’assistenzialismo, slegato dal dovere, “man mano che l’evoluzione

dei tempi induce ad accentuare i legami tra pretesa

dei diritti e l’adempimento dei doveri, indissolubilmente legali

già nell’art. 2 della Costituzione”. La Cassazione ha ridisegnato

i rapporti fra genitori e figli, orientando i primi verso

processi educativi che valorizzino l’importanza del sacrificio

come mezzo per ottenere una conquista. L’autoresponsabilità

non può che essere frutto, infatti, di un percorso educativo.

La funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a

circoscrivere la portata dell’obbligo di mantenimento, sia in

termini di contenuto sia di durata, avendo riguardo al tempo

occorrente e mediamente necessario per l’inserimento nella

società. I genitori hanno l’obbligo di educare, istruire e mantenere

i figli, ma lo specifico obbligo di mantenimento trova

come limite la conclusione del percorso educativo-formativo

che rende esigibile l’utile attivazione del figlio nella ricerca

di un lavoro. La qualità del lavoro, la retribuzione, la stabilità

dell’occupazione non dipendono dal genitore e, come opportunamente

osservato, “non può il figlio di converso, pretendere

che a qualsiasi lavoro si adatti soltanto il genitore”.

Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Università

di Firenze, Alessandra Cirri svolge la professione

di avvocato da trent’anni. È specializzata in diritto

di famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionista

dal 2006.

Studio legale Alessandra Cirri

Via Masaccio, 19 / 50136 Firenze

+ 39 055 0164466

avvalecirri@gmail.com

alessandra.cirri@firenze.pecavvocati.it

ASSEGNO DI MANTENIMENTO

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