Le mostre…Il giorno 28 aprile 2022 la dottoressaGiovanna Lazzi, storica dell’arte, hapresentato il “Progetto Artistico”.Luoghi nuovi per l'ArteRino Di TerlizziMilvio SodiSimonetta FontaniFranco FranchiMichela Cianchini Maria Luisa Cavicchio Piero Sani Carmela TorsielloComune di Colle Val d'ElsaEnoteca Il SalottoVia Gracco del Secco, 3153034 Colle di Val d’Elsa (SI)
A cura diAlessandra CirriL’avvocatorispondeIl fondo patrimonialeUn istituto giuridico per far fronte ai bisogni delle famigliedi Alessandra CirriIconiugi, e ora anche i componenti dell’unione civile omosessuale,possono creare un patrimonio separato che abbia comespecifica destinazione la finalità di far fronte ai bisognidella famiglia (art. 167 cod. civ.). Anche un terzo può costituireun fondo patrimoniale sia per atto tra vivi che per testamento. Ibeni che possono essere destinati al fondo patrimoniale sonobeni immobili o mobili registrati oppure titoli di credito. La costituzionedel fondo patrimoniale si effettua mediante atto pubblico,da stipulare dinanzi ad un notaio con due testimoni, a cuipartecipano i coniugi ed eventualmente il terzo che conferisce ilbene. Una volta costituito è necessario procedere all’annotazionea margine dell’atto di matrimonio; se ha per oggetto beni immobili,è necessario procedere anche alla trascrizione presso laconservatoria dei registri immobiliari, la stessa regola vale per ibeni mobili soggetti a registrazione. L’amministrazione del fondopatrimoniale spetta ai coniugi e segue le regole della comunionelegale. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia.Questo istituto è stato molto usato in passato perché presentavadei benefici, ovvero i beni che costituiscono il fondo patrimonialenon possono essere soggetti ad esecuzione forzata (pignoramento,ipoteca, etc.), salvo solo per debiti contratti nell’interessedella famiglia e non per altri debiti (art. 170 c. c.); la norma costituisceuna deroga alla normale responsabilità per debiti ex art.2740 c. c. . Tuttavia, nel corso degli anni, la Corte di Cassazioneè intervenuta più volte a delineare la natura e caratteristicadei debiti, quali di essi possano ritenersi funzionali all’interessedella famiglia e quali invece ne rimangano esclusi.La Cassazione ha ribadito che il criterio identificativodei debiti per i quali può aver luogo l’esecuzionesui beni del fondo va ricercato non nella naturadell’obbligazione, contrattuale o extracontrattuale,bensì nella relazione tra il fatto generante di essae i bisogni della famiglia, sicché anche un debitodi natura tributaria, sorto per l’esercizio dell’attivitàimprenditoriale, potrebbe ritenersi contratto persoddisfare tale finalità. I creditori possono agirecon l’azione revocatoria, rendendo inefficace nei loroconfronti la costituzione del fondo patrimoniale,però entro il termine breve di cinque anni dal compimentodell’atto di costituzione del fondo, ai sensidell’art. 2903 c. c., termine che decorre dal giornoin cui l’atto è opponibile a terzi e non dalla data distipula dell’atto. La Cassazione a sezioni unite ha ribadito che lacostituzione del fondo patrimoniale è soggetta alle disposizionirelative alle convenzioni matrimoniali, le quali sono opponibili aterzi dopo l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio. Se idebiti sono stati contratti prima della costituzione del fondo patrimoniale,i beni potranno essere aggrediti, laddove il creditoredimostri la conoscenza del pregiudizio che la costituzione delfondo avrebbe recato alle ragioni del creditore. Potranno esserealtresì aggrediti per debiti contratti per esigenze estranee ai bisognidella famiglia. A tale proposito, secondo una parte dellagiurisprudenza, rientrano tra i debiti contratti per i bisogni la famigliaanche quelli inerenti all’attività professionale o lavorativa.Lo scioglimento del fondo patrimoniale si ha per l’annullamento,scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.In tali ipotesi, tuttavia, se vi sono figli minori, il fondo patrimonialeperdura fino al compimento della maggiore età dell’ultimonato. La Cassazione (anno 2016) ha ritenuto ammissibile fra lecause legittime di scioglimento del fondo patrimoniale la risoluzionead opera dei coniugi, allorquando non siano presenti figliminori. Ma nella stessa sentenza, la Cassazione afferma altresìammissibile lo scioglimento consensuale del fondo patrimoniale,pure in presenza di figli minori e senza alcuna autorizzazionegiudiziale, ritenendo però al contempo necessaria la nomina diun curatore speciale del minore, autorizzato alla stipula dell’attodal giudice tutelare, per tutelarli in virtù di un ipotetico conflittodi interesse sulla disposizione dei beni del fondo.Laureata nel 1979 in Giurisprudenza presso l’Universitàdi Firenze, Alessandra Cirri svolge la professionedi avvocato da trent’anni. È specializzata in dirittodi famiglia e minori, con competenze in diritto civile. Cassazionistadal 2006.Studio legale Alessandra CirriVia Masaccio, 19 / 50136 Firenze+ 39 055 0164466avvalecirri@gmail.comalessandra.cirri@firenze.pecavvocati.itIL FONDO PATRIMONIALE47