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267-Febbraio 2012.pdf - Radio Dimensione Musica

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Cose nostre di mare, di fiume<br />

ISOLA SACRA - RI<br />

STRALCI DEI DOCUMENT<br />

Premesso che la proposta portuale della soc. S. Rita, unica iniziativa<br />

considerante concreti interventi riducenti il rischio idraulico<br />

gravante su Isola Sacra, è stata eliminata dai poteri competenti<br />

a tutelare il benessere e la salute pubblica escludendo il comma di<br />

legge specifico per la sua legittima comparazione; di seguito si<br />

espongono stralci di documenti che ne danno certificazione.<br />

La questione comincia con la pubblicazione sulla GAZZETTA<br />

UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA del 18 <strong>Febbraio</strong><br />

1998 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

2 Dicembre !997 n° 509. Regolamento recante disciplina del procedimento<br />

di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione<br />

di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma dell’art.<br />

20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n, 59.<br />

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Si trascrive l’argomento di interesse:<br />

Art. 10<br />

Disposizioni transitorie e finali<br />

Comma 2 I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore<br />

del presente regolamento per i quali sia già stata operata una<br />

valutazione da parte degli enti locali o dell’Ufficio del genio civile<br />

delle opere marittime, sono conclusi entro centoventi giorni<br />

dalla entrata in vigore, con il ricorso alla conferenza di servizi.<br />

Il 31 Agosto 1999 con nota DEM2A – 3240 il Ministero dei<br />

Trasporti e della Navigazione comunica al Sindaco di Fiumicino<br />

che dal 22. Luglio 1999, data dello stralcio del porto turistico di<br />

Fiumicino dalla procedura per Roma Capitale, il D.P.R. 50/97,<br />

diventa applicabile alle istanze per la realizzazione dello stesso<br />

porto, sopravvissute all’inconcludente procedura.<br />

Purtroppo la stessa nota sancisce l’accordo, mai reso pubblico,<br />

Documento 1 Documento 2<br />

tra IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento della<br />

Navigazione marittima del Ministero e il Comune di Fiumicino,<br />

inteso a escludere, dalla procedura per la individuazione del soggetto<br />

realizzatore il porto turistico di Fiumicino, il comma 2° dell’art.<br />

10 del regolamento entrato in vigore con il D.P.R. 509/97.<br />

Il comma 2° necessariamente doveva essere applicato alle istanze,<br />

dallo stesso individuate con il requisito della già operata valutazione<br />

dall’Ufficio del Genio Civile delle opere marittime, quindi<br />

nello stadio avanzato della precedente procedura vigente in cui<br />

erano state istruite tanto da poter essere concluse entro centoventi<br />

giorni dall’entrata in vigore del D.P.R. 50997.<br />

Le quattro istanze portate in valutazione dalla Conferenza di servizi<br />

disponevano del requisito valutativo rilasciato a tutte nell’<br />

Agosto del 1993 dall’Ufficio del Genio Civile per le opere<br />

Marittime.<br />

Viceversa con nota 7470 del 5 Agosto 1998 il Comune di<br />

Fiumicino, portavoce della Conferenza di servizi, con lettera inviata<br />

alle quattro istanze invitava a trasmettere entro e non oltre 60<br />

giorni il progetto già a suo tempo presentato, adeguato in modo tale<br />

da rispondere alla seguente normativa: D.P.R. 509/97; D.I . del<br />

14.4.98; L. 109/94 – art. 16 nonché alle caratteristiche dimensionali<br />

di cui al testo dell’accordo di programma per Roma Capitale.<br />

La soc. S.Rita con nota 62/98 del 7 Settembre 1998 risponde: Per<br />

attenerci formalmente a quanto richiesto con Vs. invito n° 7470<br />

depositiamo congiuntamente alla presente 20 copie del progetto<br />

predisposto e presentato all’epoca dell’istanza. Agli elaborati non è<br />

stata apportata alcuna modifica, aggiornamento o riprogettazione<br />

in conformità alla legge per Roma Capitale o al D.I. del 14/04/98<br />

in quanto, e lo ribadiamo, non sono compatibili con il disposto del

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