17.08.2015 Views

geometra

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

AmbienteLa gestione dei rifiuti e la bonificadei siti inquinatiArt. 191-194 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 modificato dal D. Lgs 16gennaio 2008 n. 4di Livio Lacosegliazdimensione GEOMETRALivio LacosegliazTerza parteA completamento del commento al capoprimo, ed a seguito di quanto già scritto inmerito alle norme che regolano la gestionedei rifiuti, ricordiamo qui i contenuti essenzialidegli artt. 191, 192, 193 e 194.In particolare si sottolineano i poteri delleordinanze da adottare nei casi in cui siverifichino situazioni di urgente necessitàper tutelare la salute pubblica (art. 191),del divieto di abbandono dei rifiuti (art.192); del trasporto dei rifiuti (art. 193) edelle spedizioni (dei rifiuti) transfrontaliere(art. 194). Sul primo argomento (art.191) va detto che, qualora si verifichinocasi di urgente necessità di tuteladella salute pubblica, il Presidente dellaGiunta regionale o il Presidente dellaprovincia, o il Sindaco, nell’ambito dellerispettive competenze possono emettereordinanze, anche in deroga delledisposizioni vigenti, per una temporaneae speciale forma di gestione deirifiuti. Dell’emanazione di tali ordinanzeviene data comunicazione entro tre giornial Presidente del Consiglio dei Ministri,al Ministro dell’ambiente, al Mini stro dellasalute, al Ministro delle attività produttivee al Presidente delle regione. Entro centoventigiorni dell’adozione dell’ordinanza,il Presidente della Giunta regionale adottale iniziative necessarie per garantire la raccoltadifferenziata, il riutilizzo, il riciclaggioe lo smaltimento dei rifiuti. In caso di accertatainattività dell’Ente che ha emessol’ordinanza, trascorso il termine prescritto,il Ministro dell’Ambiente e della tutela delterritorio, diffida il Presidente della Giuntaregionale a provvedere entro un congruotermine ed in caso di ulteriore inerzia, puòadottare tutte le iniziative finalizzate a farcessare la situazione di pericolo per la salutepubblica. Le ordinanze emesse dai soggettidi rispettiva competenza non possonoessere reiterate per più di due volte. Qualorasi riscontrino comprovate necessità,il Presidente della regione d’intesa con ilMinistro dell’ambiente, possono adottarecon dettagliate e specifiche prescrizioni,le ordinanze di cui si è scritto, anche oltrei citati termini. Le ordinanze, che consentonoil ricorso temporaneo a speciali formedi gestione dei rifiuti pericolosi, devonovenir comunicate dal Ministro dell’ambientealla commissione dell’Unione europea.Per quanto riguarda il secondo argomento(art. 192) va detto che sono vietati:l’abbandono ed il deposito incontrollato dirifiuti sul suolo e nel suolo, nonché, l’immissionedi rifiuti di qualsiasi genere, allo3/201014

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!