17.08.2015 Views

geometra

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

e devono essere annotati sul registro IVA– acquisti. La vidimazione dei predetti formularidi identificazione è gratuita e nonè soggetta ad alcun diritto o imposizionetributaria. L’articolo 194 del D. Lgs. 152,modificato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008n. 4, in merito alle spedizioni transfrontalieredei rifiuti, precisa di far riferimentoal regolamento CEE, 1° febbraio 1993 n.259 e puntualizza che, alle importazionidi rifiuti solidi, provenienti dallo Stato dellaCittà del Vaticano e della Repubblica diSan Marino, non si applicano le disposizionidell’art. 20 del citato regolamento.Il Ministro dell’ambiente di concerto coni Ministri delle attività produttive, della salute,dell’economia e delle finanze, delleinfrastrutture e dei trasporti, con appositodecreto disciplineranno:• i criteri per il calcolo degli importi minimidelle garanzie finanziarie da prestare per lespedizioni dei rifiuti, di cui all’articolo 27 delpredetto regolamento, tali garanzie sono ridottedel cinquanta per cento per le impreseregistrate ai sensi del regolamento (CE)n. 71/2001, del Parlamento europeo e delConsiglio, del 19 marzo 2001 (Emas), e delquaranta per cento nel caso di imprese inpossesso della certificazione ambientale aisensi della norma Uni En Iso 14001;• le spese amministrative poste a caricodei notificatori ai sensi dell’articolo 33,paragrafo 1, del regolamento;• le specifiche modalità per il trasportodei rifiuti negli Stati di cui al comma 2;• le modalità di verifica dell’applicazionedel principio in prossimità per i rifiuti destinatia smaltimento.Fino all’emanazione del citato decreto,continueranno ad applicarsi le disposizionipreviste dal decreto interministeriale3 settembre 1998, n. 370.Inoltre, ai sensi del citato regolamentoviene stabilito che:• le autorità competenti di spedizione edi destinazione, sono le regioni e le provinceautonome;• l’autorità di transito è il Ministro dell’ambientee della tutela del territorio;• il corrispondente è il Ministero dell’ambientee della tutela del territorio.Le regioni e le province autonome comunicanole informazioni di cui l’art. 38 del citatoregolamento al Ministero dell’ambienteper il successivo inoltro alla Commissionedell’Unione europea, nonché, entro il 30settembre di ogni anno, i dati, riferiti all’annoprecedente, previsti dall’art. 13, comma3, della Convenzione di Basilea, ratificatacon legge 18 agosto 1993 n. 340.Ai rottami ferrosi e non ferrosi di cui l’art.183, comma 1, lettera n), si applicano ledisposizioni di cui l’art. 212, comma 12del D. Lgs. 152/2006.3/2010 dimensione GEOMETRA16

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!