Piccola guida per i genitori di bambini con problemi di udito
Piccola guida per i genitori di bambini con problemi di udito
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I <strong>genitori</strong> ritornano dall’au<strong>di</strong>oprotesista che procede all’allestimento degli apparecchi<br />
acustici (impronta dei <strong>con</strong>dotti u<strong>di</strong>tivi esterni, regolazione delle protesi sulla base<br />
delle caratteristiche dell’ipoacusia, ecc.), e quin<strong>di</strong> si passa alla fase <strong>di</strong>:<br />
3) Fornitura: deve essere effettuata entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione<br />
dell’autorizzazione. L’au<strong>di</strong>oprotesista è tenuto ad informare i <strong>genitori</strong> sulla manutenzione<br />
e sull’uso delle protesi. Il genitore ricevendo le protesi appone la sua firma<br />
come ricevuta. La garanzia prevista è <strong>di</strong> 24 mesi.<br />
4) Collaudo: entro 20 giorni dalla <strong>con</strong>segna delle protesi il bambino ritorna dal<br />
me<strong>di</strong>co che ha fatto la prescrizione e che deve procedere al collaudo. Questa fase<br />
accerta se le protesi sono quelle prescritte ed autorizzate e quin<strong>di</strong> se sono adeguate<br />
alle esigenze acustiche del bambino. Qualora non siano verificate queste <strong>con</strong><strong>di</strong>zioni<br />
il fornitore è tenuto ad apportare le necessarie mo<strong>di</strong>fiche.<br />
La documentazione <strong>con</strong> la firma dello specialista <strong>di</strong> avvenuto collaudo ritorna<br />
all’ASL che procederà al pagamento del fornitore.<br />
E’ utile riportare alcune <strong>di</strong>sposizioni importanti:<br />
Aventi <strong>di</strong>ritto: <strong>per</strong> i minori <strong>di</strong> anni 18 non esiste alcun limite in termini <strong>di</strong> entità dell’ipoacusia;<br />
se il me<strong>di</strong>co specialista stabilisce che il bambino presenta una ridotta<br />
capacità u<strong>di</strong>tiva tale da necessitare <strong>di</strong> protesi acustiche, il bambino ha il <strong>di</strong>ritto alla<br />
fornitura dei <strong>di</strong>spositivi.<br />
Proprietà delle protesi: gli apparecchi acustici sono <strong>di</strong> proprietà del bambino (o<br />
<strong>di</strong> chi ne esercita la patria potestà).<br />
Ri<strong>con</strong>ducibilità: se i <strong>genitori</strong> preferis<strong>con</strong>o un modello <strong>di</strong> protesi <strong>di</strong>verso da quello<br />
incluso negli allegati del predetto Decreto Ministeriale, ma che naturalmente presentano<br />
caratteristiche funzionali omogenee a quelle prescritte, l’ASL <strong>di</strong> competenza<br />
deve autorizzarne la fornitura. L’ASL tuttavia <strong>con</strong>tribuisce solo <strong>per</strong> il prezzo stabilito<br />
dal Nomenclatore e la <strong>di</strong>fferenza è a carico dei <strong>genitori</strong>. Anche il <strong>di</strong>spositivo fornito<br />
come ri<strong>con</strong>ducibile è <strong>di</strong> proprietà dell’assistito ma, <strong>con</strong>trariamente a quanto<br />
accade <strong>per</strong> le normali forniture, le riparazioni non sono rimborsate dall’ASL.<br />
Riparazioni: i fornitori sono tenuti a garantire il <strong>per</strong>fetto funzionamento delle protesi<br />
e <strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo non inferiore al termine <strong>di</strong> garanzia. Nel caso <strong>di</strong> rotture o usura<br />
<strong>di</strong> particolari componenti dell’apparecchio si può richiederne la riparazione attraverso<br />
le <strong>di</strong>verse fasi sopra esposte. La riparazione è autorizzata purchè sia <strong>con</strong>veniente.<br />
I fornitori assicurano in questo caso un <strong>per</strong>iodo <strong>di</strong> garanzia <strong>di</strong> 3 mesi.<br />
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