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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL - La Privata Repubblica

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Ministero;<br />

APPELLANTI<br />

gli imputati e i loro difensori ad eccezione del DE FELICE avverso<br />

la sentenza della Corte di<br />

Assise di Bologna che in data 11 luglio 1988 :<br />

Visti, gli artt. rubricati, gli artt. 483, 479, 477 C.P.P., nonché<br />

gli artt.72, 81 cpv. 99, 157 ss. C.P.,<br />

a) dichiarava FACH<strong>IN</strong>I Massimiliano, FIORAVANTI Giuseppe Valerio.<br />

MAMBRO Francesca e PICCIAFUOCO Sergio colpevoli dei delitti di<br />

strage e di omicidio plurimo aggravato contestati nei capi 3) e 4)<br />

delle imputazioni;<br />

dichiarava i primi tre imputati colpevoli dei delitti di banda<br />

armata loro contestati e di quelli di cui ai capi 5) 6) ed 8)<br />

della rubrica e li condannava, per i reati di cui ai capi 3) e 4),<br />

ciascuno alla pena dell'ergastolo, e per gli altri reati, uniti<br />

dal vincolo della continuazione, il FACH<strong>IN</strong>I e la MAMBRO alla pena<br />

di anni quindici di reclusione ed il FIORAVANTI<br />

con la contestata recidiva alla pena di anni sedici di reclusione;<br />

e cosi, complessivamente, per tutti i reati il FACH<strong>IN</strong>I e la MAMBRO<br />

alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per anni uno ed<br />

il FIORAVANTI alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per<br />

anni uno e mesi uno;<br />

dichiarava, inoltre. 11 PICCIAFUOCO colpevole del delitto di<br />

partecipazione a banda armata, così modificata nei suoi confronti<br />

l'originaria imputazione di cui al capo 2), e di quelli di cui ai<br />

capi 5), 6), 8) della rubrica e lo condannava, per i reati di cui<br />

ai capi 3) e 4), alla pena dell'ergastolo, e per gli altri reati,<br />

uniti dal vincolo della continuazione, con la contestata recidiva,<br />

esclusa la specificità, alla pena di anni 12 di reclusione e lire<br />

1.200.000 di multa;<br />

e così complessivamente, per tutti i reati, alla pena<br />

dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi 8 e lire 1.200.000<br />

di multa;<br />

visto l'art.36 ordinava la pubblicazione della sentenza, per<br />

estratto ed a spese dei condannati mediante affissione nel Comune<br />

di Bologna, Padova, Roma ed Osino; ne ordinava altresì la<br />

pubblicazione, per una volta, per estratto ed a spese dei<br />

condannati, sui quotidiani "II Resto del Carlino" e la<br />

"<strong>Repubblica</strong>";<br />

b) assolveva SIGNORELLI Paolo dal delitto di strage (capo 3) e da<br />

quelli di cui ai capi 4) 5) e 6) ed 8) della rubrica per<br />

insufficienza di<br />

prove; lo dichiarava responsabile per il delitto di banda armata<br />

(capo 2 dell’imputazione) e lo condannava alla pena di anni dodici<br />

di reclusione;<br />

c) assolveva R<strong>IN</strong>ANI Roberto dal delitto di strage (capo 3<br />

dell'imputazione) nonché da quelli di cui ai capi 4) 5) 6) e 8)

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