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98<br />
12 MESI<br />
di FErDINaNDo maGNINo<br />
marzo 2012<br />
RUBRICA<br />
È<br />
entrato in vigore il Dl n.<br />
5/2012, meglio conosciuto<br />
come DL semplificazioni,<br />
per effetto della pubblicazione<br />
sulla G.U. n. 33 (nel S.O. n.<br />
27/2012). Diventano così operative le<br />
misure contenute nel Decreto, concep<strong>it</strong>e<br />
dal Governo – come si legge nell’introduzione<br />
al testo – “al fine di assicurare,<br />
nell’attuale eccezionale s<strong>it</strong>uazione<br />
di crisi internazionale e nel rispetto del<br />
principio di equ<strong>it</strong>à, una riduzione degli<br />
oneri amministrativi per i c<strong>it</strong>tadini e le<br />
imprese e la cresc<strong>it</strong>a, dando sostegno e<br />
impulso al sistema produttivo del Paese”.<br />
Tra le “semplificazioni” più rilevanti figurano<br />
quelle relative ai dati personali.<br />
In particolare, l’art. 45 del Dl semplificazioni<br />
interviene sull’art. 34 del Codice<br />
della privacy. Non sarà più obbligatoria<br />
la tenuta di un Dps aggiornato,<br />
e viene meno anche la facoltà di avvalersi<br />
di un’autocertificazione sost<strong>it</strong>utiva o di<br />
un Dps semplificato per i soggetti che<br />
trattano unicamente dati personali non<br />
sensibili e, come soli dati sensibili, trattano<br />
quelli dei propri dipendenti e collaboratori,<br />
inclusi coniuge e parenti. La<br />
tenuta del documento programmatico<br />
sulla sicurezza è stata infatti giudicata<br />
dall’Esecutivo un adempimento superfluo,<br />
e la sua soppressione dovrebbe<br />
rispondere all’esigenza di sgravare le<br />
imprese dagli obblighi in tema di privacy<br />
non strettamente necessari. Niente<br />
da dire, adempimenti costosi e poco utili,<br />
da tagliare. Punta a favorire le società<br />
anche l’art. 37 del Dl semplificazioni,<br />
che rimanda al 30 giugno 2012 il termine<br />
per comunicare l’indirizzo Pec al<br />
TU E iL FisCO<br />
seMpliFicare<br />
con urGenZa<br />
Registro delle imprese, qualora non si<br />
fosse ancora provveduto. In realtà questo<br />
passaggio a mio avviso non semplifica<br />
nulla, anzi, ancora una volta si premia<br />
chi non ha adempiuto nei termini<br />
precedentemente stabil<strong>it</strong>i e si rimanda<br />
l’entrata a regime delle comunicazioni<br />
tram<strong>it</strong>e Pec che effettivamente potrebbero<br />
semplificare parecchie procedure<br />
oggi ancora cartacee.<br />
Di notevole interesse sono, poi, le modifiche<br />
apportate dall’art. 35 del Decreto<br />
in commento alla disciplina dei controlli<br />
societari nelle srl e del collegio sindacale<br />
nelle spa. Premesso che in molti<br />
casi i controlli diventeranno problematici,<br />
in estrema sintesi, il Dl semplificazioni<br />
va a r<strong>it</strong>occare in primis l’art. 2397,<br />
comma 3, del codice civile. Mentre la<br />
precedente versione consentiva alle spa<br />
con ricavi o patrimonio netto inferiori a<br />
un milione di euro di nominare un sindaco<br />
unico, scelto tra i revisori legali, la<br />
nuova versione prevede espressamente<br />
che il collegio sindacale possa essere<br />
sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal sindaco unico, qualora lo<br />
statuto non disponga diversamente e vi<br />
siano i requis<strong>it</strong>i per la redazione di un<br />
bilancio in forma abbreviata.<br />
Lo stesso art. 35 riforma drasticamente<br />
anche l’art. 2477 c.c., riguardante i<br />
controlli facoltativi nelle srl, stabilendo<br />
la possibil<strong>it</strong>à di prevedere nell’atto<br />
cost<strong>it</strong>utivo la nomina di un revisore o di<br />
un organo di controllo; quest’ultimo, se<br />
non disposto diversamente dallo statuto,<br />
è composto da un unico membro effettivo.<br />
Quanto ai controlli obbligatori,<br />
non è più prevista la nomina di un sindaco<br />
unico, bensì del revisore o dell’organo<br />
di controllo (nel caso in cui si opti<br />
per la nomina dell’organo di controllo,<br />
anche se monocratico, vale la disciplina<br />
sul collegio sindacale vigente nelle spa).<br />
Il Decreto dovrebbe inoltre semplificare<br />
le procedure amministrative tram<strong>it</strong>e<br />
Scia (segnalazione certificata d’inizio<br />
attiv<strong>it</strong>à), prevedendo anche l’adozione<br />
di successivi regolamenti per individuare<br />
le attiv<strong>it</strong>à sottoposte a segnalazione<br />
certificata (con asseverazioni o senza) o<br />
a semplice comunicazione, e le attiv<strong>it</strong>à<br />
che invece si presentano libere. L’obiettivo<br />
dei regolamenti dovrebbe quindi essere<br />
quello di verificare quali tipologie<br />
di autorizzazione conservare e quali, viceversa,<br />
eliminare. Continuare a rimandare<br />
a decreti attuativi dà l’impressione<br />
che il legislatore abbia in mente un’idea<br />
ma non sappia come realizzarla; non è il<br />
massimo. Ricordo che il Decreto Legge<br />
è una norma che viene utilizzata per motivi<br />
di urgenza: se non ci sono i decreti<br />
attuativi quella norma non è, di fatto, applicabile;<br />
allora qual è il motivo di tanta<br />
urgenza?<br />
Mer<strong>it</strong>ano un breve accenno, in chiusura,<br />
alcuni provvedimenti di natura produttiva<br />
e sociale, quali la soppressione del<br />
vincolo della chiusura domenicale e<br />
festiva per le imprese di panificazione<br />
(art. 40) e la sperimentazione della carta<br />
acquisti (art. 60), ossia la cosiddetta<br />
“social card” di cui al Dl n. 112/2008,<br />
recentemente reintrodotta dal “Milleproroghe”.<br />
La sperimentazione coinvolgerà<br />
i Comuni con oltre 250mila ab<strong>it</strong>anti:<br />
entro 90 giorni, dovranno essere<br />
così stabil<strong>it</strong>i, ad esempio, i nuovi requis<strong>it</strong>i<br />
d’identificazione dei beneficiari e<br />
l’ammontare disponibile per ogni carta<br />
d’acquisto. E si rimanda…<br />
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