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98<br />

12 MESI<br />

di FErDINaNDo maGNINo<br />

marzo 2012<br />

RUBRICA<br />

È<br />

entrato in vigore il Dl n.<br />

5/2012, meglio conosciuto<br />

come DL semplificazioni,<br />

per effetto della pubblicazione<br />

sulla G.U. n. 33 (nel S.O. n.<br />

27/2012). Diventano così operative le<br />

misure contenute nel Decreto, concep<strong>it</strong>e<br />

dal Governo – come si legge nell’introduzione<br />

al testo – “al fine di assicurare,<br />

nell’attuale eccezionale s<strong>it</strong>uazione<br />

di crisi internazionale e nel rispetto del<br />

principio di equ<strong>it</strong>à, una riduzione degli<br />

oneri amministrativi per i c<strong>it</strong>tadini e le<br />

imprese e la cresc<strong>it</strong>a, dando sostegno e<br />

impulso al sistema produttivo del Paese”.<br />

Tra le “semplificazioni” più rilevanti figurano<br />

quelle relative ai dati personali.<br />

In particolare, l’art. 45 del Dl semplificazioni<br />

interviene sull’art. 34 del Codice<br />

della privacy. Non sarà più obbligatoria<br />

la tenuta di un Dps aggiornato,<br />

e viene meno anche la facoltà di avvalersi<br />

di un’autocertificazione sost<strong>it</strong>utiva o di<br />

un Dps semplificato per i soggetti che<br />

trattano unicamente dati personali non<br />

sensibili e, come soli dati sensibili, trattano<br />

quelli dei propri dipendenti e collaboratori,<br />

inclusi coniuge e parenti. La<br />

tenuta del documento programmatico<br />

sulla sicurezza è stata infatti giudicata<br />

dall’Esecutivo un adempimento superfluo,<br />

e la sua soppressione dovrebbe<br />

rispondere all’esigenza di sgravare le<br />

imprese dagli obblighi in tema di privacy<br />

non strettamente necessari. Niente<br />

da dire, adempimenti costosi e poco utili,<br />

da tagliare. Punta a favorire le società<br />

anche l’art. 37 del Dl semplificazioni,<br />

che rimanda al 30 giugno 2012 il termine<br />

per comunicare l’indirizzo Pec al<br />

TU E iL FisCO<br />

seMpliFicare<br />

con urGenZa<br />

Registro delle imprese, qualora non si<br />

fosse ancora provveduto. In realtà questo<br />

passaggio a mio avviso non semplifica<br />

nulla, anzi, ancora una volta si premia<br />

chi non ha adempiuto nei termini<br />

precedentemente stabil<strong>it</strong>i e si rimanda<br />

l’entrata a regime delle comunicazioni<br />

tram<strong>it</strong>e Pec che effettivamente potrebbero<br />

semplificare parecchie procedure<br />

oggi ancora cartacee.<br />

Di notevole interesse sono, poi, le modifiche<br />

apportate dall’art. 35 del Decreto<br />

in commento alla disciplina dei controlli<br />

societari nelle srl e del collegio sindacale<br />

nelle spa. Premesso che in molti<br />

casi i controlli diventeranno problematici,<br />

in estrema sintesi, il Dl semplificazioni<br />

va a r<strong>it</strong>occare in primis l’art. 2397,<br />

comma 3, del codice civile. Mentre la<br />

precedente versione consentiva alle spa<br />

con ricavi o patrimonio netto inferiori a<br />

un milione di euro di nominare un sindaco<br />

unico, scelto tra i revisori legali, la<br />

nuova versione prevede espressamente<br />

che il collegio sindacale possa essere<br />

sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal sindaco unico, qualora lo<br />

statuto non disponga diversamente e vi<br />

siano i requis<strong>it</strong>i per la redazione di un<br />

bilancio in forma abbreviata.<br />

Lo stesso art. 35 riforma drasticamente<br />

anche l’art. 2477 c.c., riguardante i<br />

controlli facoltativi nelle srl, stabilendo<br />

la possibil<strong>it</strong>à di prevedere nell’atto<br />

cost<strong>it</strong>utivo la nomina di un revisore o di<br />

un organo di controllo; quest’ultimo, se<br />

non disposto diversamente dallo statuto,<br />

è composto da un unico membro effettivo.<br />

Quanto ai controlli obbligatori,<br />

non è più prevista la nomina di un sindaco<br />

unico, bensì del revisore o dell’organo<br />

di controllo (nel caso in cui si opti<br />

per la nomina dell’organo di controllo,<br />

anche se monocratico, vale la disciplina<br />

sul collegio sindacale vigente nelle spa).<br />

Il Decreto dovrebbe inoltre semplificare<br />

le procedure amministrative tram<strong>it</strong>e<br />

Scia (segnalazione certificata d’inizio<br />

attiv<strong>it</strong>à), prevedendo anche l’adozione<br />

di successivi regolamenti per individuare<br />

le attiv<strong>it</strong>à sottoposte a segnalazione<br />

certificata (con asseverazioni o senza) o<br />

a semplice comunicazione, e le attiv<strong>it</strong>à<br />

che invece si presentano libere. L’obiettivo<br />

dei regolamenti dovrebbe quindi essere<br />

quello di verificare quali tipologie<br />

di autorizzazione conservare e quali, viceversa,<br />

eliminare. Continuare a rimandare<br />

a decreti attuativi dà l’impressione<br />

che il legislatore abbia in mente un’idea<br />

ma non sappia come realizzarla; non è il<br />

massimo. Ricordo che il Decreto Legge<br />

è una norma che viene utilizzata per motivi<br />

di urgenza: se non ci sono i decreti<br />

attuativi quella norma non è, di fatto, applicabile;<br />

allora qual è il motivo di tanta<br />

urgenza?<br />

Mer<strong>it</strong>ano un breve accenno, in chiusura,<br />

alcuni provvedimenti di natura produttiva<br />

e sociale, quali la soppressione del<br />

vincolo della chiusura domenicale e<br />

festiva per le imprese di panificazione<br />

(art. 40) e la sperimentazione della carta<br />

acquisti (art. 60), ossia la cosiddetta<br />

“social card” di cui al Dl n. 112/2008,<br />

recentemente reintrodotta dal “Milleproroghe”.<br />

La sperimentazione coinvolgerà<br />

i Comuni con oltre 250mila ab<strong>it</strong>anti:<br />

entro 90 giorni, dovranno essere<br />

così stabil<strong>it</strong>i, ad esempio, i nuovi requis<strong>it</strong>i<br />

d’identificazione dei beneficiari e<br />

l’ammontare disponibile per ogni carta<br />

d’acquisto. E si rimanda…<br />

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