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Storia religiosa II - Dott. Faustino Nazzi

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alla fine su tutte le entrate di un anno valutate sulla base della media dei prezzi stabiliti dalla<br />

commissione economica del capitolo o canipari; questo rimescolamento e conseguente<br />

redistribuzione sono piuttosto laboriosi e pieni di trappole con le inevitabili contestazioni.<br />

Decisione comunale: "*Si provveda a che i canipari paghino i sacrestani che non<br />

intendono più suonare le campane per la messa e per gli altri uffici divini. Si decise di<br />

ordinare a ser Tano, che vinse l'appalto della canipa, che, sotto pena di una marca, entro 3<br />

giorni, li paghi e se non lo fa sia costretto a farlo con la forza". I campanari del duomo erano<br />

alle spese del comune in quanto la campana è uno strumento civico prima che religioso,<br />

almeno alle sue origini. I "glongos" della campana (operazione diretta sui battacchi in quanto<br />

non c'era ancora la prassi delle corde dal basso) segnavano l'inizio e la fine della giornata, la<br />

convocazione del popolo in piazza per ascoltare le sentenze e per le esecuzioni capitali<br />

all'Astiludio (hasta-bandiera, ludus-gioco), oggi Piazza della Resistenza, per la convocazione<br />

del consiglio comunale, per l'arengo, per l'allarme del fuoco, per la minaccia del nemico ecc.;<br />

costoro dovevano essere sempre pronti ad intervenire. Sembra scontato ripetere che lo stesso<br />

servizio religioso aveva un suo prevalente carattere civico.<br />

Vi era però un contrasto abbastanza comprensibile per chi aveva appaltato la canipa.<br />

"*Furono incaricati alcuni per incontrarsi con i canipari della canipa cividalese ed<br />

insistettero perché pagassero i sacrestani ed in effetti gli stessi canipari rimasero di questa<br />

idea che loro sarebbero contenti di pagarli come persone private, ma non come canipari, in<br />

modo che non torni a pregiudizio della stessa canipa e del ser.mo ducale Dominio e che la<br />

condanna minacciata contro di loro venga ritirata ed a queste condizioni loro sono disposti a<br />

pagare. Si decise di confermare l'accordo intervenuto purché non torni a pregiudizio della<br />

canipa né delle rivendicazioni dei sacrestani". Ed infatti "*i deputati che si erano incontrati<br />

con i canipari cividalesi per sollecitarli a pagare i sacrestani per il servizio da loro espletato<br />

per gli uffici, riferirono che questi canipari rimasero convinti di pagare come persone private<br />

per non gravare la canipa né il ser.mo Dominio, a patto che si rimetta loro la pena e allora<br />

sono d'accordo. Si decise di accettare il concordato e che non debbano essere gravati né la<br />

canipa né il ser.mo Dominio" 8 . Se dall'V<strong>II</strong>I secolo la funzione campanaria rivestiva un<br />

prevalente carattere civico, con il tempo la separazione fra i due momenti spinse i canipari<br />

cividalesi a ripiegare su un'oblazione personale, ben s'intende prelevando dalla canipa, nella<br />

prospettiva di rispettare la tradizione “locale” e di non contraddire lo stile molto più laico<br />

della Dominante.<br />

Si chiede al comune di appoggiare la nomina di Giacomo figlio di Nicolò notaio ad una<br />

mezza mansioneria di cui fu privato Paolo. Ed il comune lo raccomanda al capitolo "ad hoc ut<br />

faciat eum mansionarium". La mezza mansioneria era un beneficio proporzionato ad un<br />

mansionario, in attesa magari di ulteriori promozioni. "*Ser Giovanni Agnule chiese al<br />

comune di intercedere perché il capitolo gli permetta di permutare la sua mansioneria con<br />

quella che ora ha lasciato libera pre Giacomo di Manzano. Si decise di spedire in capitolo<br />

due incaricati per appoggiare la richiesta". Le prebende, pur equivalenti in linea di principio,<br />

03, 10-4-1430, p. 46v). AMC Def 12, 13-4-1430 (circa), p. 35. “Super exigendo vino anni 1427 ab illis qui plus<br />

receperunt et solvendo illis quibus debetur clericis... propter quod domini de capitulo, cupientes ut unus quisque<br />

habeat quod suum est, diffinierunt quod deputetur unus qui exigat et petat secundum calculum factum omne vinum de<br />

orto per quoscumque qui ultra debitum et plusquam lucrati fuerant receptum et ad mandandum illis ut restituant et<br />

dent in octo diebus et quod nisi dederint seu dederint in arbitrio deputati infrascripti stet et sic deponere et deponi<br />

facere atque pro deporto habere a lucro. Ulterius quod ipse deputatus debeat et possit solvere et dare quibus<br />

debetur”. -"Contra presbiterum Iohannem de Fagedis et Iohannem de Cavoreto et Benedictum Ungarum et<br />

Dominicum Gubicini pro querelis factis de ipsis ut in libro quaternorum" (AMC Def com n. 03, 13-7-1431, p. 103v).<br />

8 AMC Def com n. 04, 30-1-1436, p. 15v. "Provideatur quod caniparii satisfaciant monachis qui non volunt pulsare<br />

campanas ad missam et alia officia divina. Diffinitum fuit quod fiat mandatum ser Thano qui emit canipam, in pena<br />

unius marche, quod infra tres dies solvat eis et si non solverit quod omnino exigatur". AMC Def com n. 04, 17-2-1436,<br />

p. 31. "Deputati fuerunt cum canipariis canipe Civitatensis et institerunt quod solverent monachis de eo quod dicunt<br />

habere pro pulsando ad officia et in effectu ipsi caniparii remanserunt in ista conclusione quod ipsi sunt contenti<br />

solvere tamquam persone private non tamquam caniparii, cum hoc quod non sit in preiudicium ipsius canipe et<br />

serenissimi ducalis Dominii et cum hoc quod condemnatio eorum remittatur sibi qui propter hoc sunt contenti.<br />

Diffinitum fuit quod concordium sit firmum cum hoc quod non sit in preiudicium jurium canipe neque jurium<br />

monachorum".<br />

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