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Storia religiosa II - Dott. Faustino Nazzi

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si rivolga al parere di persona esperta non sospetta e che il consiglio comunale non si<br />

opponga alla decisione emessa dal parere di questo esperto" 12 . Si suppone che questa<br />

consulenza sia dovuta alla rivendicazione giurisdizionale ecclesiastica, ma non è detto, perché<br />

le questioni matrimoniali sono rivendicate dal consiglio cittadino come sua competenza<br />

tradizionale. Qui il mancato riconoscimento del matrimonio è sentito non solo come ingiuria<br />

alla controparte, ma anche come dissesto sociale; l'offesa al sacramento fa parte dell'offesa<br />

complessiva. In ogni caso c'è dialettica profonda tra le due giurisdizioni ed il monopolio<br />

canonico non è ancora ben definito e tanto meno consolidato. Papa Eugenio IV nella Bolla<br />

Exultate Deo del 1439 conferma che il matrimonio è frutto del consenso vicendevole degli<br />

sposi, espresso esteriormente, dove il rito liturgico non risulta indispensabile, cioè non è ad<br />

validitatem. È in questo periodo che la giurisdizione ecclesiastica matura la sua esclusiva sul<br />

matrimonio: ad matrimonialia, che il concilio di Trento sanzionerà ufficialmente, esautorando<br />

l'autonomia consensuale dei nubendi con l'imposizione del ruolo del proprio parroco. La<br />

nuova procedura dovrà attendere più di un secolo prima di incidere sulla prassi tradizionale e<br />

la stessa azione giuridica capitolare al riguardo dovrà tener conto della problematica popolare,<br />

indice che si trattava di una novità percepita come abusiva.<br />

Come il comune disponeva di una serie di incarichi e funzioni per la gestione della cosa<br />

pubblica (circa una ventina, variabile nel tempo secondo le emergenze), così pure il capitolo<br />

aveva i suoi incarichi capitolari: “Cantiniere (caniparius), tesoriere (thesaurarius),<br />

sovrintendente alla cucina (sescalcus), gestori dei conti (racionatores), caudatario o<br />

cerimoniere (caudarius), elemosiniere (helemosinarius), custodi dalla cassa (officialis<br />

capse), custode delle chiavi del sigillo (ad claves sigilli), addetto a portare la croce (ad<br />

crucem), sindaco (sindicus), gastaldo (gastaldio), arcidiacono cividalese (archidiaconus<br />

civitatentis), arcidiacono di Tolmino (archidiaconus Tulmini). *Furono divisi per ciascuna<br />

prebenda 20 soldi”. I due arcidiaconi sono divisi in planis ed in montibus, o anche in partibus<br />

inferioribus et superioribus, quest'ultimo per il distretto di Tolmino. Il loro compito principale<br />

era quello di tenere la visita arcidiaconale annuale nelle singole vicarie dipendenti dal capitolo<br />

con relazione scritta, compito di carattere religioso e giudiziario al tempo stesso, detto<br />

placitum, per gli aspetti precettivi. In affetti, anche per non sovraccaricare di spese quelle<br />

povere comunità, la visita avveniva ogni due, tre ed anche ad intervalli maggiori.<br />

L'arcidiacano era accompagnato da una comitiva piuttosto numerosa, sulla decina di persone,<br />

servitori con tutto l'apparato di cucina ed un notaio per la stesura degli atti giudiziari.<br />

Bisognava predisporre una residenza dignitosa per preti, uomini e bestie, assolutamente<br />

dispendiosa. L'attività giudiziaria si riferivano alla violazione dei doveri del saldo di decime e<br />

di quartesi e lo specifico contributo per l'arcidiaconato, che gravava su terreni riservati allo<br />

scopo per coprire le spese principali della visita, quindi il rispetto dei precetti generali della<br />

chiesa, come confessione annuale, frequenza alla messa festiva, rispetto del riposo festivo, del<br />

matrimonio con la condanna delle convivenze adulterine, astinenza e digiuno, divorzi,<br />

abbandoni, disonestà varie ed in particolare contro le superstiziosi, maghi ed in particolare gli<br />

eretici. Dopo la visita in chiesa ed il controllo di tutta la suppellettile liturgica, veniva<br />

sottoposto ad esame il sacerdote con l'invito al popolo ad esprimere pareri e lamentele, quindi<br />

il popolo stesso con le riserve o le approvazioni del vicario del luogo: una specie di<br />

12 AMC Def com n. 05, 10-2-1438, p. 16v. "In facto propalato consilii ut dicitur eo quod Georgius de Tergesto fugit<br />

quare scivit quod communitas volebat ipsum capere. Diffinitum fuit quod detur sibi sacramentum quod dicat<br />

veritatem. Qui convocatus et, delato sacramento, juratus et dixit per sacramentum quod dum esset in domo domini<br />

Anthonii de Nordis venit ad eum presbiter Philippus frater suus et dixit quod preco fuerit ad domum suam tribus<br />

vicibus; quid potuit velle et dominus Anthonius respondit vere ipse debet velle te capere et propter illam suspicionem<br />

fugit et aliter nihil scit". AMC Def 11, 2-3-1438, p. 100v. AMC Def com n. 05, 2-5-1438, p. 37. "possit stare in<br />

Civitate et uti jure suo cum Lucia Tarme quam, ut ipsa dicit, dictus Georgius accepit in uxorem, offerens se nomine<br />

fratris velle quod communitas seu alter judex quem communitas voluerit, videat de jure utrum sit uxor vel non... et<br />

super ipso matrimonio determinare cum hoc quod dictus dominus Philipinus et fiat habere ratum et firmatum quidquid<br />

per communitatem erit determinatum et si dicti dominus Philippinus et frater respondent se non vellent contentare,<br />

quod tunc dictus Georgius eius frater capiatur in persona et fiat quod sit justum... de determinatione communitatis<br />

dummodo mittatur ad consilium sapientis non suspecti et ab ipsa determinatione juxta camera consilii sapientis ipsius<br />

prolata non opponat".<br />

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