Storia religiosa II - Dott. Faustino Nazzi
Storia religiosa II - Dott. Faustino Nazzi
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(pira), una di segala, 3 conzi di vino, dal tesoriere ebbe lire 10 di soldi e ducati 6 e mezzo<br />
“pro emendo unum bovem”, indispensabile per l'aratura. Non ha saldato l'affitto del 1467 e<br />
del 1468; all'epoca era canipario Lodovico de Valvasone per un valore complessivo di 6<br />
marche e 18 soldi. Idem l'affitto per il 1469, 7 staia di frumento, 2 d'avena, 4 conzi di vino e 2<br />
galline. Affitto del 1470 al canipario dell'anno Daniele di Trieste deve 5 staia di frumento, 2<br />
d'avena e 2 galline. Mutuo di uno staio di frumento, uno staio di segala e uno staio di farro<br />
(pira). Per pagare tutto ciò promette e mette a disposizione “omnia bona sua”. Ci vuole<br />
coraggio a sperare in una soluzione positiva in tale situazione, ma il capitolo si fida di lui.<br />
Si chiede di anticipare gli anniversari perché la chiesa abbia il dovuto suo ed i chierici<br />
“congaudeant emolumentis”. Si decide che gli officiali debbano anticipare gli anniversari<br />
“*almeno di un mese prima della scadenza e ad un compenso più ridotto”. Il 1471 è un anno<br />
economicamente normale, ma va tenuto presente il carico che grava sul personale capitolare<br />
pro fabrica, sempre più pressante e con saldi sempre più dilazionati.<br />
Contro coloro che riscuotono i redditi dai massari del capitolo senza il permesso degli<br />
ufficiali. “Diffinitum fuit” che nessuno osi ecc., se no “sub pena excommunicationis late<br />
sententie et statutorum”. Il capitolo vuole favorire i massari, scegliendo un momento medio<br />
del mercato.<br />
Permessi e durata per le vendemmie per soli 12 giorni, perché qua le cose vanno di male in<br />
peggio per il culto, “*di modo che ciascun chierico abbia motivo di sollecitare i massari<br />
delle prebende e delle cedole con stile e moderazione quali furono usati per il passato” 42 . Se i<br />
chierici devono pagare è normale che sollecitino.<br />
C'è Bonsignore da Udine che attenta alla prebenda della fabrica, ma il capitolo resiste e<br />
non intende neppure prendere visione delle bolle. Il tizio ha presentato lettere apostoliche in<br />
base alle quali vantava maggiori diritti di quelli della fabrica. Si commetta la causa ai sapienti<br />
per non fare torto a nessuno. Si comprende la renitenza del capitolo ad alienare la prebenda<br />
già destinata, per concessione pontificia, alla fabrica del duomo. Anche qui si tratta di<br />
distrazioni burocratiche.<br />
“*A proposito del Parlamento di Udine. Si decise di inviare una lettera e di incaricare pre<br />
Bernardo Chont, visto che è assente”. Il capitolo di Cividale aveva un suo rappresentante al<br />
Parlamento udinese, così come in seguito ce l'avrà per quello di Gorizia. La lettera serve a<br />
coprire la distanza.<br />
“In Ecclesia Sancte Marie de Curia”. Vicario è pre Çitarutto che rivendica un livello da<br />
Nicolò figlio di pre Leonardo di Artegna su un certo orto, “*andando” a San Pantaleone,<br />
davanti alla chiesa di Santa Maria di Curia, “*davanti alla cappella di San Michele vicino<br />
alla chiesa maggiore di Cividale” e altri censi. La collocazione dell'orto è “fuorviante”.<br />
I rappresentanti della magnifica comunità di Cividale propongono la mansioneria vacante<br />
per morte di pre Giovanni Testore a pre Matteo da Venezia cappellano del magnifico signor<br />
Francesco provisore generale. “Deum habens pre oculis”, gliela concedono. D'ora in poi però<br />
si ordina di non rinunziare al proprio beneficio se non “in pleno capitulo congregato” e che<br />
non si possano concedere simili benefici se non con la presenza di tutti gli interessati.<br />
Confermato qualche giorno dopo: “*A proposito della nomina alla mansioneria vacante per<br />
morte di Giovanni Testore. Sentiti i nobili ser Marchanto e ser Ermacora de Filitinis<br />
rappresentanti del comune che insistono a favore di pre Matteo di Venezia ecc.”, si dicono<br />
tutti d'accordo e lo eleggono, rinnovando però la disposizione che d'ora in poi nessun<br />
42 AMC Def n. 19, 4-10-1470, p. 237. “prefati domini decreverunt quod quilibet acolitus infra spatium IX dierum<br />
quorum IX dierum duo pro primo duo pro secundo et reliqui pro tercio ultimo et peremptorio termino debeant, sub<br />
pena residentie, docere de ordinibus suis ne plus debito lucretur et de hoc fiat edictum in choro et factum est”. AMC<br />
Def n. 20, 10-2-1471, p. 1v. AMC Def n. 20, 16-2-1471, p. 3. “saltem per spatium mensis ante diem suam et bonum<br />
cum debiliori”. -Pre Giovanni Cristoforo è investito della messa di San Nicolò e promise di “bene regere et laborare,<br />
facere braidam pertinentem ad ipsam missam et ipse dixit esse contentus” (AMC Def n. 20, 28-2-1471, p. 3). AMC<br />
Def n. 20, 10-6-1471, p. 13. AMC Def n. 20, 23-6-1471, p. 13v. “ut quilibet clericus habeat materiam solicitationis<br />
massariis prebendarum et cedularum cum modo et conditione quibus dabantur aliis proximis temporibus”.<br />
-“Ioanuttus de Purgessimo” doveva condurre un pegno per 1 marca, ma obietta che spettava a Nardino. Si controlla<br />
“et quare facta est fides de inopia sua, detur sibi media elemosina pro amore Dei” (AMC Def n. 20, 26-10-1471, p.<br />
23).<br />
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