sommario - Giustamm.it
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836 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
La settima innovazione riguarda il c.d. meccanismo<br />
delle “passerelle” e quindi il sistema<br />
di votazione che ha fissato come regola generale<br />
la maggioranza qualificata e la codecisione,<br />
sebbene – ed è la c.d. passerella – il Consiglio<br />
europeo può decidere all’unanim<strong>it</strong>à, previa<br />
approvazione del Parlamento europeo, che si<br />
pronuncia a maggioranza assoluta, che la regola<br />
della maggioranza qualificata si estenda<br />
anche ai settori per i quali la Parte III della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione prevede l’unanim<strong>it</strong>à, sebbene<br />
basti il warning di un solo Parlamento nazionale,<br />
trasmesso a Bruxelles senza dibatt<strong>it</strong>o alcuno<br />
con altri, perché questa procedura si possa<br />
bloccare.<br />
L’ottava innovazione riguarda l’ampliamento<br />
dei poteri del Parlamento europeo. Esso<br />
eserc<strong>it</strong>erà, insieme al Consiglio europeo, la<br />
funzione legislativa e quella di bilancio, ma<br />
avrà l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione.<br />
Eleggerà il presidente della Commissione<br />
europea e ratificherà la nomina del Ministro<br />
degli Esteri e dei membri della Commissione,<br />
mantenendo altresì il potere esclusivo di censura<br />
sulla Commissione. Il Parlamento europeo<br />
potrà raggiungere inoltre un massimo 750 parlamentari<br />
in modo tale però da rispettare il cr<strong>it</strong>erio<br />
che vede un numero mimino e massimo di<br />
deputati per ciascun Paese in un range che va<br />
da 6 a 96 componenti.<br />
La nona innovazione riguarda il recupero dei<br />
Parlamenti nazionali che vengono reinser<strong>it</strong>i nei<br />
processi decisionali intrecciando la loro possibil<strong>it</strong>à<br />
di intervento e di partecipazione intorno<br />
all’applicazione del principio di sussidiarietà.<br />
La decima innovazione riguarda il nuovo<br />
ruolo attribu<strong>it</strong>o al principio di sussidiarietà che,<br />
insieme con quello di proporzional<strong>it</strong>à, viene<br />
reso giustiziabile dalla Corte di Giustizia e<br />
cost<strong>it</strong>uisce oggetto di un protocollo ad hoc.<br />
4. Le ombre ancora presenti<br />
Rispetto a questi dieci punti di nov<strong>it</strong>à, molte<br />
ombre rimangono sullo sfondo, figlie probabilmente,<br />
per la Convenzione, della necess<strong>it</strong>à di<br />
trovare un accordo e, per la CIG, della volontà<br />
degli Stati di tornare sub<strong>it</strong>o a far valere i propri<br />
interessi specifici nelle riunioni della Conferenza<br />
intergovernativa, quasi che per loro la partecipazione<br />
ai lavori della Convenzione europea<br />
(addir<strong>it</strong>tura, per molti Paesi, attraverso il diretto<br />
coinvolgimento degli stessi Ministri degli Affa-<br />
ri Esteri) avesse rappresentato soltanto una<br />
parentesi, non vincolante in qualche modo<br />
neanche rispetto alla propria opinione pubblica.<br />
Di certo cost<strong>it</strong>uiscono un pesante freno<br />
all’integrazioni alcune disposizioni quali, ad<br />
esempio, il fatto che il potere di veto sia stato<br />
mantenuto in troppi casi, soprattutto in materie<br />
primarie come la pol<strong>it</strong>ica estera, oppure, il fatto<br />
che in rilevanti pol<strong>it</strong>iche-chiave, come nel<br />
campo della cooperazione giudiziaria in materia<br />
penale, della tassazione indiretta, delle<br />
risorse proprie e della programmazione finanziaria,<br />
le importanti nov<strong>it</strong>à introdotte dalla<br />
Convenzione si siano scontrate contro i timori<br />
e i veti nazionali, facendo sì che il Consiglio<br />
europeo vi rinunciasse per prudenza.<br />
5. Considerazioni finali<br />
A nostro avviso, quindi, il “Trattato che<br />
adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa” riconosce<br />
certamente i cinquant’anni di successi dell’acquis<br />
commun<strong>it</strong>aire che sono scatur<strong>it</strong>i dalla<br />
scelta originaria che fecero allora Adenauer,<br />
Schuman e De Gasperi - poi sanc<strong>it</strong>a con la firma<br />
nel 1957 a Roma in Campidoglio, nella sala<br />
degli Orazi e Curiazi, della nasc<strong>it</strong>a della prima<br />
Europa a sei Paesi - ma, al tempo stesso, non è<br />
possibile non notare che questo testo lascia<br />
aperte non soltanto molte aree nelle quali ancora<br />
Lanesrecht bricht Bundesrecht ma anche il<br />
fatto che anche una rapida lettura dello stesso<br />
dimostra chiaramente la presenza di molte<br />
zone grigie e spazi interpretativi rilevanti su<br />
punti importanti, a partire dalla sua stessa natura<br />
di “trattato cost<strong>it</strong>uzionale”. In questo senso,<br />
però, il Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione che oggi viene<br />
firmato cost<strong>it</strong>uisce una miniera da scavare,<br />
approfondire e indagare per tutti gli studiosi e<br />
gli operatori del dir<strong>it</strong>to, di certo, almeno per i<br />
prossimi cinquant’anni.<br />
Buona lettura.<br />
* * *<br />
Prof. ALFONSO CELOTTO<br />
Il primato del dir<strong>it</strong>to europeo nel<br />
Progetto di Cost<strong>it</strong>uzione<br />
1. Mettendo da parte ogni considerazione di<br />
tono celebrativo sull’importanza della firma<br />
del Progetto di Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />
per l’Europa, voglio lim<strong>it</strong>armi a spende-