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sommario - Giustamm.it

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836 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

La settima innovazione riguarda il c.d. meccanismo<br />

delle “passerelle” e quindi il sistema<br />

di votazione che ha fissato come regola generale<br />

la maggioranza qualificata e la codecisione,<br />

sebbene – ed è la c.d. passerella – il Consiglio<br />

europeo può decidere all’unanim<strong>it</strong>à, previa<br />

approvazione del Parlamento europeo, che si<br />

pronuncia a maggioranza assoluta, che la regola<br />

della maggioranza qualificata si estenda<br />

anche ai settori per i quali la Parte III della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione prevede l’unanim<strong>it</strong>à, sebbene<br />

basti il warning di un solo Parlamento nazionale,<br />

trasmesso a Bruxelles senza dibatt<strong>it</strong>o alcuno<br />

con altri, perché questa procedura si possa<br />

bloccare.<br />

L’ottava innovazione riguarda l’ampliamento<br />

dei poteri del Parlamento europeo. Esso<br />

eserc<strong>it</strong>erà, insieme al Consiglio europeo, la<br />

funzione legislativa e quella di bilancio, ma<br />

avrà l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione.<br />

Eleggerà il presidente della Commissione<br />

europea e ratificherà la nomina del Ministro<br />

degli Esteri e dei membri della Commissione,<br />

mantenendo altresì il potere esclusivo di censura<br />

sulla Commissione. Il Parlamento europeo<br />

potrà raggiungere inoltre un massimo 750 parlamentari<br />

in modo tale però da rispettare il cr<strong>it</strong>erio<br />

che vede un numero mimino e massimo di<br />

deputati per ciascun Paese in un range che va<br />

da 6 a 96 componenti.<br />

La nona innovazione riguarda il recupero dei<br />

Parlamenti nazionali che vengono reinser<strong>it</strong>i nei<br />

processi decisionali intrecciando la loro possibil<strong>it</strong>à<br />

di intervento e di partecipazione intorno<br />

all’applicazione del principio di sussidiarietà.<br />

La decima innovazione riguarda il nuovo<br />

ruolo attribu<strong>it</strong>o al principio di sussidiarietà che,<br />

insieme con quello di proporzional<strong>it</strong>à, viene<br />

reso giustiziabile dalla Corte di Giustizia e<br />

cost<strong>it</strong>uisce oggetto di un protocollo ad hoc.<br />

4. Le ombre ancora presenti<br />

Rispetto a questi dieci punti di nov<strong>it</strong>à, molte<br />

ombre rimangono sullo sfondo, figlie probabilmente,<br />

per la Convenzione, della necess<strong>it</strong>à di<br />

trovare un accordo e, per la CIG, della volontà<br />

degli Stati di tornare sub<strong>it</strong>o a far valere i propri<br />

interessi specifici nelle riunioni della Conferenza<br />

intergovernativa, quasi che per loro la partecipazione<br />

ai lavori della Convenzione europea<br />

(addir<strong>it</strong>tura, per molti Paesi, attraverso il diretto<br />

coinvolgimento degli stessi Ministri degli Affa-<br />

ri Esteri) avesse rappresentato soltanto una<br />

parentesi, non vincolante in qualche modo<br />

neanche rispetto alla propria opinione pubblica.<br />

Di certo cost<strong>it</strong>uiscono un pesante freno<br />

all’integrazioni alcune disposizioni quali, ad<br />

esempio, il fatto che il potere di veto sia stato<br />

mantenuto in troppi casi, soprattutto in materie<br />

primarie come la pol<strong>it</strong>ica estera, oppure, il fatto<br />

che in rilevanti pol<strong>it</strong>iche-chiave, come nel<br />

campo della cooperazione giudiziaria in materia<br />

penale, della tassazione indiretta, delle<br />

risorse proprie e della programmazione finanziaria,<br />

le importanti nov<strong>it</strong>à introdotte dalla<br />

Convenzione si siano scontrate contro i timori<br />

e i veti nazionali, facendo sì che il Consiglio<br />

europeo vi rinunciasse per prudenza.<br />

5. Considerazioni finali<br />

A nostro avviso, quindi, il “Trattato che<br />

adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa” riconosce<br />

certamente i cinquant’anni di successi dell’acquis<br />

commun<strong>it</strong>aire che sono scatur<strong>it</strong>i dalla<br />

scelta originaria che fecero allora Adenauer,<br />

Schuman e De Gasperi - poi sanc<strong>it</strong>a con la firma<br />

nel 1957 a Roma in Campidoglio, nella sala<br />

degli Orazi e Curiazi, della nasc<strong>it</strong>a della prima<br />

Europa a sei Paesi - ma, al tempo stesso, non è<br />

possibile non notare che questo testo lascia<br />

aperte non soltanto molte aree nelle quali ancora<br />

Lanesrecht bricht Bundesrecht ma anche il<br />

fatto che anche una rapida lettura dello stesso<br />

dimostra chiaramente la presenza di molte<br />

zone grigie e spazi interpretativi rilevanti su<br />

punti importanti, a partire dalla sua stessa natura<br />

di “trattato cost<strong>it</strong>uzionale”. In questo senso,<br />

però, il Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione che oggi viene<br />

firmato cost<strong>it</strong>uisce una miniera da scavare,<br />

approfondire e indagare per tutti gli studiosi e<br />

gli operatori del dir<strong>it</strong>to, di certo, almeno per i<br />

prossimi cinquant’anni.<br />

Buona lettura.<br />

* * *<br />

Prof. ALFONSO CELOTTO<br />

Il primato del dir<strong>it</strong>to europeo nel<br />

Progetto di Cost<strong>it</strong>uzione<br />

1. Mettendo da parte ogni considerazione di<br />

tono celebrativo sull’importanza della firma<br />

del Progetto di Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />

per l’Europa, voglio lim<strong>it</strong>armi a spende-

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