04.06.2013 Views

sommario - Giustamm.it

sommario - Giustamm.it

sommario - Giustamm.it

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SOMMARIO<br />

INDICE CRONOLOGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 832<br />

PARTE I<br />

ARTICOLI E NOTE<br />

G. MORBIDELLI, Dibatt<strong>it</strong>o sulla Cost<strong>it</strong>uzione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 834<br />

A. CELOTTO, Il primato del dir<strong>it</strong>to europeo nel Progetto di Cost<strong>it</strong>uzione . . . . . . . . . . . . . . . » 836<br />

G. SORICELLI, “Il dir<strong>it</strong>to di proprietà” nella Cost<strong>it</strong>uzione europea: la parabola evolutiva del<br />

disegno personalistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 838<br />

S. TARULLO, Cost<strong>it</strong>uzione europea ed effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale amministrativa » 841<br />

R. CAPOBIANCO, I lim<strong>it</strong>i della giurisdizione esclusiva nella sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

n. 204 del 6 luglio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 848<br />

M. CARLI, Potere sost<strong>it</strong>utivo, difensore civico e certezza del dir<strong>it</strong>to . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 856<br />

G. CERRINA FERONI, Riforma del T<strong>it</strong>olo V: determina anche nuove tecniche decisorie della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 858<br />

D. CHINELLO, Autorizzazione paesaggistica a sanatoria e regime trans<strong>it</strong>orio del D.L.vo<br />

n. 42/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 870<br />

S. DE FELICE, Le A.D.R. (alternative dispute resolution) nei confronti della Pubblica Amministrazione<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 881<br />

F. DEGNI, Il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso e l’aggiudicazione degli appalti di lavori: la svolta<br />

viene dalla Corte di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 897<br />

T. E. FROSINI, Riforma cost<strong>it</strong>uzionale: i paradossi dell’art. 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 901<br />

R. GIOVAGNOLI, “L’atto amministrativo in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario: il regime<br />

giuridico e il problema dell’autotutela decisoria” relazione al convegno IGI del 29 settembre<br />

2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 903


826 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

A. GRAGNANI, I poteri cautelari della Corte cost<strong>it</strong>uzionale e le procedure non giurisdizionali<br />

per la tutela urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali nelle “controversie federali” . . . . . . Pag. 916<br />

E. MAURO, Appunti sul riparto di giurisdizione in materia di revoca sanzionatoria dei finanziamenti<br />

pubblici alle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 924<br />

G. MORBIDELLI, Le note a sentenza di Aldo M. Sandulli (intervento al Convegno sul pensiero<br />

giuridico di Aldo M. Sandulli - Roma, Palazzo Spada, 6 febbraio 2004) . . . . . . . . . . » 931<br />

P. PALMERINI e S. TARULLO, Lo sportello telematico per le informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />

del Governo: dalla trasparenza normativa al rapporto comunicativo . . . . . . . . . . . . . . » 934<br />

G. VERZÌ, Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o<br />

giurisdizionale secondo l’art. 21-bis della L. n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi<br />

Regione Sicilia nn.7/2002 e 7/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 937<br />

PARTE II<br />

GIURISPRUDENZA<br />

APPALTI PUBBLICI<br />

Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee - sent. 14 settembre 2004 (di condanna<br />

dell’Italia per aver fatto ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare<br />

di un bando di gara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di G. PISTORIO, Un’ennesima condanna della Repubblica <strong>it</strong>aliana per inadem-<br />

Pag. 946<br />

pimento di obblighi comun<strong>it</strong>ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 946<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. III – sent. 29 settembre 2004 n. 4202 (sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’esclusione<br />

da un appalto di lavori per manutenzione straordinaria di imprese tra le quali<br />

sussista un collegamento di tipo sostanziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 947<br />

Commento di S. D’ARIENZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 947<br />

Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee – sent. 7 ottobre 2004 (il sistema di aggiudicazione<br />

basato sul cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso viola l’art. 30, n. 1, della direttiva del<br />

Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE); in tema v. anche l’articolo dell’avv. DI LIETO,<br />

Aggiudicazione degli appalti di lavori e cr<strong>it</strong>erio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:<br />

elementi per una riflessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 948<br />

ATTIVITÀ DI GUARDIA GIURATA<br />

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I – sent. 22 settembre 2004 n. 3443 (sui requis<strong>it</strong>i soggettivi<br />

per lo svolgimento di attiv<strong>it</strong>à di guardia giurata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 948<br />

Commento di G. GUCCIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 948<br />

ATTO AMMINISTRATIVO<br />

Consiglio di Stato, sez. IV - sent. 1° ottobre 2004 n. 6405 (sindacabil<strong>it</strong>à degli accertamenti<br />

dei requis<strong>it</strong>i psico fisici richiesti dai bandi di arruolamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di N. PAOLANTONIO, Dei caratteri degli accertamenti medici nelle vis<strong>it</strong>e medi-<br />

» 950<br />

che collegiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 950


SOMMARIO 827<br />

AUTONOMIA E DECENTRAMENTO<br />

TAR Puglia, Bari, sez. III – sent. 23 settembre 2004 n. 4178 (un’ordinanza contingibile ed<br />

urgente può essere adottata dal vicesindaco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di B. DELFINO, Sulla delegabil<strong>it</strong>à del potere di adottare ordinanze contingibili<br />

Pag. 951<br />

ed urgenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 951<br />

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. III - sent. 11 ottobre 2004 n. 5526 (sulla verifica della sussistenza<br />

dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza<br />

del porto d’armi di cui agli artt. 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 953<br />

Commmento di C. COMMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 953<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. III - sent. 11 ottobre 2004 n. 5524 (sulla necess<strong>it</strong>à del parere<br />

comunale di conform<strong>it</strong>à al P.R.G. ai fini del rinnovo della concessione per il depos<strong>it</strong>o di<br />

oli minerali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 954<br />

Commento di L. FUMAROLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 954<br />

CONTRATTI DELLA P.A.<br />

TAR Lombardia, Brescia – sent. 23 luglio 2004 n. 826 (le restrizioni alla partecipazione alla<br />

gara devono trovare fondamento nel bando) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di N. MACCABIANI, Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discreziona-<br />

» 954<br />

l<strong>it</strong>à tecnica (TAR Brescia sentenza n. 826/2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 954<br />

Consiglio di Stato, sez. VI – sent. 1° ottobre 2004 n. 6457 (inammissibile la motivazione<br />

postuma degli atti di una gara d’appalto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 956<br />

Commento di N. PAOLANTONIO, Rinnovazione della gara e corretta esecuzione del<br />

giudicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 956<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. III – sent. 20 ottobre 2004 n. 5540 (sulla natura del ricavo<br />

minimo del 35% dei costi di esercizio di cui all’art. 19 del D.L.vo n. 422 del 1998 in materia<br />

di T.P.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 958<br />

Commento di A. BULLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 959<br />

CORRISPETTIVI DOVUTI DAL S.S.N.<br />

Consiglio di Stato, sez. V – sent. 20 ottobre 2004 n. 6840 (le delibere delle aa.ss.ll. sulla ripartizione<br />

delle spese per il pagamento dei corrispettivi alle strutture convenzionate vanno<br />

impugnate nei termini di decadenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 960<br />

Commento di N. PAOLANTONIO, Dir<strong>it</strong>ti patrimoniali e termini di decadenza . . . . . . . . . . . . » 960<br />

DISCREZIONALITÀ TECNICA<br />

TAR Toscana, Firenze, sez. I – ord. 14 luglio 2004 n. 798 (accertamenti san<strong>it</strong>ari e controllo<br />

del giudice amministrativo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di M.V. LUMETTI, La discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione e il control-<br />

» 961<br />

lo del giudice amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 961


828 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. I - sent. 29 settembre 2004 n. 4196 (sull’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della<br />

valorizzazione della durata della residenza nella Regione Lombardia per l’assegnazione di<br />

alloggi di E.R.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 965<br />

Commento di S. D’ARIENZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 965<br />

ENERGIA<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. IV – sent. 5 ottobre 2004 n. 5429 (sul potere di direttiva<br />

dell’AEEG anche nell’amb<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a del gas naturale, dettando, quindi,<br />

norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l’attiv<strong>it</strong>à di<br />

vend<strong>it</strong>a del gas ed i consumatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 966<br />

ESAME D’AVVOCATO<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. III – sent. 25 ottobre 2004 n. 5556 (esame d’avvocato: sufficienza<br />

del voto numerico per motivare il mancato accesso alle prove orali) . . . . . . . . . . . . » 966<br />

Nota redazionale di I. BATTINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 967<br />

ESPROPRIAZIONE PER P.U.<br />

Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo – sent. 29 luglio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di E. SIMONELLI, Un’importante sentenza della Corte europea dei Dir<strong>it</strong>ti<br />

dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à ed esperimento del c.d. ricorso<br />

» 967<br />

Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 967<br />

FALSO IN BILANCIO<br />

Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee - sent. 14 ottobre 2004 Conclusioni dell’avvocato<br />

generale Juliane Kokott (nelle cause riun<strong>it</strong>e C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio<br />

Berlusconi e a. - secondo l’avvocato generale una legge penale più favorevole adottata successivamente<br />

alla commissione del reato deve essere disapplicata se e in quanto contrasta<br />

con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di A. BARLETTA, Perpless<strong>it</strong>à sulle interferenze tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e dir<strong>it</strong>to<br />

» 968<br />

penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 968<br />

FARMACIE<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. I - sent. 29 settembre 2004 n. 4193 (sull’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della<br />

partecipazione delle società distributrici di farmaci alla gara per l’individuazione del socio<br />

di maggioranza delle S.p.a. cui è attribu<strong>it</strong>a la gestione delle farmacie municipali) . . . . . . .<br />

Commento di S. D’ARIENZO, Le Società distributrici di farmaci non possono partecipare<br />

alle gare per la cessione di quote di maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione del-<br />

» 971<br />

le farmacie comunali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 971<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. I - sent. 29 settembre 2004 n. 4195 (sull’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di una<br />

deliberazione di un’A.S.L. che preveda la facoltà per le farmacie comunali di sost<strong>it</strong>uirsi a<br />

richiesta nel turno, con conseguente possibil<strong>it</strong>à per una farmacia comunale di svolgere il<br />

servizio in modo continuativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 972<br />

Commento di S. D’ARIENZO, le Società distributrici di farmaci non possono partecipare alle<br />

gare per la cessione di quote di maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione delle<br />

farmacie comunali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 972


SOMMARIO 829<br />

GIURISDIZIONE E COMPETENZA<br />

Corte di cassazione, sezioni un<strong>it</strong>e - sent. 24 settembre 2004 n. 19200 (l’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />

per lesione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo va proposta innanzi al G.O., salve le ipotesi di giurisdizione<br />

amministrativa esclusiva estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali) . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di S. TARULLO, Ancora sul risarcimento per lesione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo:<br />

Pag. 973<br />

nuovi fermenti in punto di giurisdizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 973<br />

Consiglio di Stato, sez. V – sent. 12 ottobre 2004 n. 6574 (anche le controversie relative alla<br />

fase esecutiva di un contratto che incida direttamente sull’espletamento di un pubblico<br />

servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) . . . . . . . . . » 976<br />

Commento di N. PAOLANTONIO, Servizio pubblico e giurisdizione amministrativa esclusiva<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 976<br />

Consiglio di Stato, sez. IV – sent. 14 ottobre 2004 n. 6670 (giurisdizione amministrativa<br />

sulle funzioni di vigilanza sulle società cooperative, anche alla luce della sentenza n. 204<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 979<br />

TAR Umbria, Perugia – sent. 18 ottobre 2004 (il TAR dell’Umbria con due sentenze si pronuncia<br />

sulla giurisdizione della G.A. in materia di concorsi interni riservati a soli dipendenti)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 980<br />

Commento di A. GIUSTI, Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi interni alla luce<br />

delle recenti pronunce delle sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 980<br />

INTERPRETAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO<br />

Consiglio di Stato, sez. V – sent. 23 agosto 2004 n. 5575 (leg<strong>it</strong>tima la clausola della concessione<br />

edilizia che condiziona l’efficacia della stessa all’osservanza di un atto d’obbligo<br />

del privato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di N. PAOLANTONIO, Di un particolare caso di interpretazione dell’atto ammini-<br />

» 982<br />

strativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 982<br />

MINISTERI<br />

TAR Marche, Ancona – Ord. 15 ottobre 2004 n. 136 (solleva q.l.c. del D.L.vo n. 3/2004,<br />

che demanda integralmente ad un regolamento governativo l’organizzazione del Ministero<br />

B.A.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di Prof. A. CELOTTO, La censura di un esemplare caso di “intreccio” tra delega<br />

» 984<br />

e delegificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 985<br />

OCCUPAZIONE ACQUISITIVA<br />

Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo - dec. 3 giugno 2004 (una nuova decisione della Corte<br />

europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo in materia di accessione invert<strong>it</strong>a e dir<strong>it</strong>to di accesso ad un tribunale)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 986<br />

Commento di E. SIMONELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 986<br />

PRIVATIZZAZIONI<br />

TAR Lombardia, Milano, sez. I – Ord. 13 ottobre 2004 n. 175 (sulla conform<strong>it</strong>à o meno<br />

dell’art. 2449 c.c. all’art. 56 del Trattato CEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di A.M. BALESTRERI, La compatibil<strong>it</strong>à dell’art. 2449 c.c. e dell’inserimento di<br />

» 987<br />

‘Golden Share’ negli statuti delle società ex municipalizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 988


830 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />

TAR Lombardia, Brescia – sent. 3 agosto 2004 n. 861 (sulla natura dell’interesse a ricorrere)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di N. MACCABIANI, Il TAR Brescia (sentenza n. 861/2004) torna sul tema<br />

Pag. 989<br />

della discrezional<strong>it</strong>à tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 989<br />

Consiglio di Stato, sez. V – ord. 26 settembre 2004 n. 4356 (non sussiste la giurisdizione<br />

del G.A. in tema di impugnazione del provvedimento di fermo autoveicolo per mancato<br />

pagamento di cartelle tributarie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 000<br />

PUBBLICO IMPIEGO<br />

TAR Campania, Napoli, sez. V – sent. 30 settembre 2004 n. 13048 (non sussiste la giurisdizione<br />

del G.A. nei casi di accesso all’impiego nella P.A. mediante stipulazione di convenzioni<br />

ex L. 68/1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 990<br />

PUNTEGGIO NUMERICO E MOTIVAZIONE<br />

Consiglio di Stato, sez. IV - sent. 19 luglio 2004 n. 5175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 990<br />

TAR Toscana, Firenze, sez. I – sent. 20 aprile 2004 n. 1214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 990<br />

TAR Toscana, Firenze, sez. I - sent. 19 luglio 2004 n. 2649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 991<br />

TAR Toscana, Firenze, sez. I – ord. 9 settembre 2004 n. 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di M.V. LUMETTI, L’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di valutazione: punteggio numeri-<br />

» 991<br />

co e obbligo di motivazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 991<br />

RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO<br />

Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee – sent. 12 ottobre 2004 (sulla responsabil<strong>it</strong>à dello<br />

Stato relativamente all’omissione di mezzi atti a garantire i depos<strong>it</strong>anti bancari) . . . . . .<br />

Commento di A. BARTOLINI, Norme di protezione, dir<strong>it</strong>ti dell’individuo e responsabil<strong>it</strong>à<br />

» 995<br />

per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 995<br />

RISARCIMENTO DEL DANNO<br />

TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I - sentenza 10 settembre 2004 n. 3309 (sull’art. 48,<br />

comma 18 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di G. GUCCIONE, Risarcimento del danno e difetto di giurisdizione: il regime<br />

» 1000<br />

trans<strong>it</strong>orio ex art. 45, co. 18° del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1000<br />

SERVIZIO DI LEVA<br />

TAR Campania, Napoli, sez. II – sent. 4 marzo 2004 n. 8235 (è risarcibile il “danno biologico”<br />

da illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio di leva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di L. VIOLA, Il danno non patrimoniale da illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio<br />

» 1002<br />

mil<strong>it</strong>are di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1002<br />

SERVIZI PUBBLICI<br />

TAR Liguria, Genova, sez. II – ord. 27 maggio 2004 n. 835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di G. BIANCHI, Gli affidamenti diretti, tra disciplina intertemporale e condizio-<br />

» 1012<br />

ni di dominanza pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1013


SOMMARIO 831<br />

TAR Lombardia, Brescia – sent. 8 giugno 2004 n. 632 (il servizio di taxi non è compatibile<br />

con un sistema di contatti diretti tra conducente e utente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1019<br />

Commento di N. MACCABIANI, Il TAR Brescia (sentenza n. 632/2004) si sofferma sul (dibattuto)<br />

concetto di “servizio pubblico” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1019<br />

TAR Puglia, Bari – sez. III – ord. 8 settembre 2004 n. 885 (sulla rimessione alla Corte di<br />

giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea della questione riguardante la compatibil<strong>it</strong>à dell’art. 113<br />

co. 5°, D.L.vo n. 267 del 2000 con gli artt. 46, 49 e 86 del Trattato ist<strong>it</strong>utivo CE) . . . . . . . » 1020<br />

Commento di B. DELFINO, L’affidamento in house di servizi pubblici locali: l’art.113 comma<br />

5, D.L.vo n.267 del 2000 rimesso all’esame della Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à<br />

Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1021<br />

SERVIZI PUBBLICI LOCALI<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale – sent. 27 luglio 2004 n. 272 (fondata la questione in tema di servizi<br />

pubblici locali di rilevanza economica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di E. TRAINA, Quale disciplina per l’affidamento dei servizi pubblici locali pri-<br />

» 1022<br />

vi di rilevanza economica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1022<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee – sent. 7 settembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di G. PISTORIO, Presupposti e caratteri dei procedimenti comun<strong>it</strong>ari volti a sal-<br />

» 1025<br />

vaguardare l’integr<strong>it</strong>à delle zone speciali di conservazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Commento di A. BARTOLINI, Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comun<strong>it</strong>a-<br />

» 1025<br />

rie, dir<strong>it</strong>ti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autor<strong>it</strong>à nazionali . . . . . . . . » 1027<br />

TAR Lombardia, Milano – sez. II – sent. 8 ottobre 2004 n. 5513 (il decreto regionale di<br />

V.I.A., anche se pos<strong>it</strong>ivo, deve essere in ogni caso motivato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1028<br />

TAR Lombardia, Milano – sez. II – sent. 8 ottobre 2004 n. 5515 (è leg<strong>it</strong>tima, l’impugnazione<br />

da parte di un’Associazione per la tutela ambientale del nulla-osta pos<strong>it</strong>ivo rilasciato<br />

dall’Ente parco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1028<br />

TAR Lombardia, Milano – sez. II – sent. 8 ottobre 2004 n. 5497 (è illeg<strong>it</strong>tima l’introduzione<br />

del Comune di una nuova categoria di strumento di pianificazione dell’assetto del terr<strong>it</strong>orio)<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1029<br />

Commento di E. SORDINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1029<br />

URBANISTICA<br />

TAR Lazio, Roma, sez. II-bis – sent. 28 luglio 2004 n. 7489 (sull’obbligo di acquisire il parere<br />

regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1031<br />

Commento di V. CERULLI e di A. COSTANTINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1031


CONSIGLIO DI STATO<br />

SEZ. IV<br />

– Sentenza 1° ottobre 2004 n. 6405 . . . . . . . . 950<br />

– Sentenza 14 ottobre 2004 n. 6670 . . . . . . . 979<br />

– Sentenza 19 luglio 2004 n. 5175 . . . . . . . . 990<br />

CONSIGLIO DI STATO<br />

SEZ. V<br />

– Sentenza 23 agosto 2004 n. 5575 . . . . . . . . 982<br />

– Sentenza 26 settembre 2004 n. 4356 . . . . . 990<br />

– Sentenza 12 ottobre 2004 n. 6574 . . . . . . . 976<br />

– Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6840 . . . . . . . 960<br />

CONSIGLIO DI STATO<br />

SEZ. VI<br />

– Sentenza 1° ottobre 2004 n. 6457 . . . . . . . . 956<br />

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ<br />

EUROPEE<br />

– Sentenza 7 settembre 2004 . . . . . . . . . . . . . 1025<br />

– Sentenza 14 settembre 2004 . . . . . . . . . . . . 946<br />

– Sentenza 7 ottobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 948<br />

– Sentenza 12 ottobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . 995<br />

– Sentenza 14 ottobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . 968<br />

CORTE COSTITUZIONALE<br />

– Sentenza 27 luglio 2004 n. 272 . . . . . . . . . 1022<br />

CORTE DI CASSAZIONE<br />

– SEZ. UNITE<br />

Sentenza 24 settembre 2004 n. 19200 . . . . . . 973<br />

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UO-<br />

MO<br />

– Decisione 3 giugno 2004 . . . . . . . . . . . . . . 986<br />

– Sentenza 29 luglio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 967<br />

INDICE CRONOLOGICO<br />

TAR CAMPANIA – NAPOLI<br />

SEZ. II<br />

– Sentenza 4 marzo 2004 n. 8235 . . . . . . . . . 1022<br />

TAR CAMPANIA – NAPOLI<br />

SEZ. V<br />

– Sentenza 30 settembre 2004 n. 13048 . . . . 990<br />

TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA<br />

SEZ. I<br />

– Sentenza 10 settembre 2004 n. 3309 . . . . . 1000<br />

– Sentenza 22 settembre 2004 n. 3443 . . . . . 948<br />

TAR LAZIO – ROMA<br />

SEZ. II BIS<br />

– Sentenza 28 luglio 2004 n. 7489 . . . . . . . . 1031<br />

TAR LIGURIA – GENOVA<br />

SEZ. II<br />

– Ordinanza 27 maggio 2004 n. 835 . . . . . . . 1012<br />

TAR LOMBARDIA – BRESCIA<br />

– Sentenza 8 giugno 2004 n. 632 . . . . . . . . . . 1019<br />

– Sentenza 23 luglio 2004 n. 826 . . . . . . . . . 954<br />

– Sentenza 3 agosto 2004 n. 861 . . . . . . . . . . 989<br />

TAR LOMBARDIA – MILANO<br />

SEZ. I<br />

– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4193 . . . . . 971<br />

– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4195 . . . . . 972<br />

– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4196 . . . . . 965<br />

– Ordinanza 13 ottobre 2004 n. 175 . . . . . . . 987<br />

TAR LOMBARDIA – MILANO<br />

SEZ. II<br />

– Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5515 . . . . . . . . 1028<br />

– Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5513 . . . . . . . . 1028<br />

– Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5497 . . . . . . . . 1029


TAR LOMBARDIA – MILANO<br />

SEZ. III<br />

– Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5526 . . . . . . . 953<br />

– Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524 . . . . . . . 954<br />

– Sentenza 20 ottobre 2004 n. 5540 . . . . . . . 958<br />

– Sentenza 25 ottobre 2004 n. 5556 . . . . . . . 966<br />

– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4202 . . . . . 947<br />

TAR LOMBARDIA – MILANO<br />

SEZ. IV<br />

– Sentenza 5 ottobre 2004 n. 5429 . . . . . . . . 966<br />

TAR MARCHE – ANCONA<br />

– Ordinanza 15 ottobre 2004 n. 136 . . . . . . . 984<br />

INDICE ANALITICO E CRONOLOGICO 833<br />

* * *<br />

TAR PUGLIA – BARI<br />

SEZ. III<br />

– Ordinanza 8 settembre 2004 n. 885 . . . . . . 1020<br />

– Sentenza 23 settembre 2004 n. 4178 . . . . . 951<br />

TAR TOSCANA – FIRENZE<br />

SEZ. I<br />

– Sentenza 20 aprile 2004 n. 1214 . . . . . . . . . 990<br />

– Ordinanza 14 luglio 2004 n. 798 . . . . . . . . 961<br />

– Sentenza 19 luglio 2004 n. 2649 . . . . . . . . 991<br />

– Ordinanza 9 settembre 2004 n. 924 . . . . . . 991<br />

TAR UMBRIA – PERUGIA<br />

– Sentenza 18 ottobre 2004 n. 607 . . . . . . . . 979<br />

– Sentennza 18 ottobre 2004 n. 608 . . . . . . . 979


Prof. GIUSEPPE MORBIDELLI<br />

(Ordinario di ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale<br />

presso la facoltà di giurisprudenza dell’Univers<strong>it</strong>à<br />

La Sapienza di Roma.)<br />

Dibatt<strong>it</strong>o sulla Cost<strong>it</strong>uzione<br />

europea<br />

Dieci punti di nov<strong>it</strong>à come (prime) chiavi<br />

interpretative per leggere le innovazioni introdotte<br />

dal “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />

per l’Europa”<br />

1. Premessa introduttiva<br />

Con la firma di oggi a Roma da parte dei<br />

Capi di Stato e di Governo del “Trattato che<br />

adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”, si viene<br />

a chiudere quell’articolato processo cominciato<br />

il 15 dicembre 2001 con l’approvazione della<br />

c.d. “Dichiarazione di Laeken” che ist<strong>it</strong>uiva<br />

la Convenzione sul futuro dell’Europa, ovvero<br />

quello speciale e compos<strong>it</strong>o organismo che,<br />

presieduto dall’ex Presidente della Repubblica<br />

francese Giscard D’Estaing e da Giuliano<br />

Amato e Jean-Luc Deheane, attraverso un’ampia<br />

serie di interrogativi (incentrati essenzialmente<br />

sulla semplificazione e il riordino degli<br />

attuali Trattati, sulla necess<strong>it</strong>à o meno di incorporare<br />

la Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali nel<br />

Trattato, sulle modal<strong>it</strong>à per accrescere la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

democratica e la trasparenza delle attuali<br />

ist<strong>it</strong>uzioni, sul problema dell’efficienza del<br />

processo decisionale e del funzionamento delle<br />

ist<strong>it</strong>uzioni, anche in vista dell’allargamento<br />

dell’Unione poi avvenuto con il Vertice di Atene<br />

dell’aprile 2004) aveva il comp<strong>it</strong>o di “esaminare<br />

le questioni essenziali che il futuro sviluppo<br />

dell’Unione comporta e di ricercare le<br />

diverse soluzioni possibili”, assicurando, come<br />

affermato nella Dichiarazione, “una preparazione<br />

quanto più ampia e trasparente possibile<br />

della prossima Conferenza intergovernativa”.<br />

Sulla base di questo mandato, quindi, la<br />

Convenzione europea, dopo 17 mesi di lavoro,<br />

26 riunioni in sessione plenaria, oltre 1800<br />

PARTE I<br />

ARTICOLI E NOTE<br />

interventi, 11 gruppi di lavoro e 3 circoli di<br />

discussione, ha terminato i propri lavori adottando<br />

per consenso la Parte I e II il 13 giugno,<br />

e la Parte III e IV il 10 luglio 2003, e consegnando<br />

a Roma il 18 luglio 2003 alla Presidenza<br />

<strong>it</strong>aliana (nella ‘classica’ semestrale rotazione<br />

alla guida del Consiglio Europeo), il “progetto<br />

di Trattato che ist<strong>it</strong>uisce una Cost<strong>it</strong>uzione<br />

per l’Europa”.<br />

Con questo (voluminoso) progetto di Trattato<br />

in mano – ai sensi dell’art. 48 del Trattato<br />

sull’Unione Europea - tornava nuovamente in<br />

capo agli Stati nazionali, attraverso i loro Capi<br />

di Stato e di Governo, il comp<strong>it</strong>o di decidere se<br />

e come dotarsi di una “Cost<strong>it</strong>uzione europea”.<br />

Una decisione che, stante l’impossibil<strong>it</strong>à di<br />

raggiungere un accordo finale durante i lavori<br />

del semestre di Presidenza dell’Unione a guida<br />

<strong>it</strong>aliana (immediatamente successivo ai lavori<br />

della Convenzione ed aperto ufficialmente il 4<br />

ottobre 2003 con la Conferenza intergovernativa<br />

di Roma), veniva presa durante il successivo<br />

semestre di presidenza irlandese al vertice di<br />

Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, con l’approvazione<br />

defin<strong>it</strong>iva di un testo, in molti punti<br />

peraltro ampiamente diverso da quello predisposto<br />

dalla Convenzione.<br />

2. Il disegno strutturale del testo del Trattato<br />

Il testo del Trattato che adotta (e non più<br />

“ist<strong>it</strong>uisce”) una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa presenta,<br />

come ogni accordo di compromesso, luci<br />

ed ombre.<br />

Strutturalmente, esso consta di quattro parti,<br />

introdotte da un preambolo, congegniate in<br />

modo tale che, mentre nella prima parte, quella<br />

propriamente più “cost<strong>it</strong>uzionale”, si possono<br />

trovare in sessanta articoli la definizione<br />

dell’Unione, i suoi valori, i suoi obiettivi, la<br />

ripartizione delle competenze fra Stati membri<br />

e Unione, l’assetto ist<strong>it</strong>uzionale, gli strumenti<br />

d’azione, il quadro finanziario e le disposizioni<br />

per l’appartenenza all’Unione, nella parte


seconda, invece, si può r<strong>it</strong>rovare la Carta dei<br />

dir<strong>it</strong>ti fondamentali (compreso con il ‘suo’<br />

preambolo) approvata a Nizza nel dicembre<br />

2000; nella parte terza, si trovano invece tutte<br />

le disposizioni relative alle pol<strong>it</strong>iche dell’Unione,<br />

e, nella parte quarta, si possono rintracciare<br />

le clausole finali ed alcuni protocolli.<br />

Peraltro, all’interno di questo disegno, stante il<br />

carattere meramente introduttivo di questa nostra<br />

presentazione di un testo che consta (semplicemente…)<br />

di 448 articoli, ci sembra utile in questa<br />

sede sottolineare soltanto alcune delle nov<strong>it</strong>à<br />

più rilevanti e che rendono comunque questo<br />

Trattato – pur con tutte le difficoltà legate al fatto<br />

di aver dovuto coniugare i due principi cardine<br />

dell’Unione, quello intergovernativo con<br />

quello comun<strong>it</strong>ario, pressoché in ogni articolo –<br />

una importante apertura verso il futuro, soprattutto<br />

alla luce del recente allargamento a venticinque<br />

Paesi, nonostante il fatto che, se sarà ratificato<br />

da tutti i Paesi dell’Unione, prendendo il<br />

posto dell’originario Trattato di Roma, esso non<br />

entrerà in vigore in generale prima del 2009 e,<br />

per alcuni aspetti, prima del 2014, lasciando funzionare<br />

l’Unione fino a quel momento ancora<br />

con i “vecchi” trattati in vigore.<br />

3. Le maggiori nov<strong>it</strong>à<br />

Dieci innovazioni a nostro avviso possono<br />

rappresentare utili chiavi di lettura per analizzare<br />

a prima vista questo Trattato.<br />

La prima innovazione da rilevare è la scelta<br />

di fondere i cd. tre pilastri, inserendo le attuali<br />

disposizioni in un unico quadro giuridico<br />

Comune (pur consentendo l’applicazione delle<br />

procedure in modo variabile a seconda dell’azione<br />

prevista, attraverso un uso differenziato<br />

delle procedure di voto). Di certo, un notevole<br />

passo in avanti verso la semplificazione e l’intelligibil<strong>it</strong>à<br />

stessa del Trattato.<br />

La seconda innovazione è l’incorporazione<br />

della Carta dei dir<strong>it</strong>ti nel Trattato e quindi la<br />

sua completa “giuridicizzazione” e vincolativ<strong>it</strong>à<br />

per tutti gli Stati dell’Unione che lo ratificheranno.<br />

È la chiara presa di coscienza dei<br />

Capi di Stato e di Governo dell’Unione dell’importanza<br />

di introdurre nella costruzione<br />

europea quella Carta fondamentale approvata a<br />

Nizza capace di intrecciare con abile maestria i<br />

dir<strong>it</strong>ti tradizionali con quelli che sono nati da<br />

nuove sensibil<strong>it</strong>à culturali e morali, dalla forza<br />

delle innovazioni scientifiche e tecnologiche,<br />

ARTICOLI E NOTE 835<br />

dalle responsabil<strong>it</strong>à verso l’ambiente e le generazioni<br />

future ed, in molti casi, ampiamente<br />

riconosciuti dalle Corti cost<strong>it</strong>uzionali dei singoli<br />

Stati membri e dalla stessa evoluzione delle<br />

loro tradizioni giuridiche cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

La terza innovazione, prevista all’art. 7 della<br />

Parte I, è assai importante in quanto dota esplic<strong>it</strong>amente<br />

l’Unione di un’unica personal<strong>it</strong>à giuridica,<br />

aprendo - con quattro parole - tutti quegli<br />

spazi di intervento che il dir<strong>it</strong>to di ogni tempo,<br />

su questa base, da sempre riconosce, garantisce<br />

e tutela.<br />

La quarta innovazione riguarda la riforma del<br />

“sistema delle fonti normative” dell’Unione, con<br />

modifiche che, partendo da una ridefinizione di<br />

ciascuna anche del nomen, ne disciplina meglio<br />

i rispettivi amb<strong>it</strong>i, prevedendo da un lato gli atti<br />

legislativi, ovvero la legge europea, la legge<br />

quadro europea e i regolamenti, ovvero atti non<br />

legislativi di portata generale e, dall’altro, atti<br />

non legislativi in senso stretto come le decisioni<br />

(sebbene in qualche caso possano anch’essi avere<br />

portata generale essendo in ciò quindi sostanzialmente<br />

equiparati ai regolamenti), le raccomandazioni<br />

e i pareri. Infine, come atti non<br />

aventi valore giuridico, gli atti a carattere atipico<br />

quali risoluzioni, conclusioni, dichiarazioni, che<br />

l’art. I-33 non prevede però espressamente.<br />

La quinta innovazione, legata alla precedente,<br />

razionalizza ed innova il riparto delle competenze<br />

tra Unione e Stati membri, risolvendo<br />

parzialmente i molti problemi legati sia tra i<br />

soggetti rispetto alle singole aree di intervento<br />

sia internamente tra le stesse materie.<br />

La sesta innovazione riguarda la “forma di<br />

governo” dell’Unione che, non utilizzando più<br />

ist<strong>it</strong>uzioni plurivalenti a seconda dei pilastri di<br />

appartenenza, assume più chiaramente un figurino<br />

di governo dell’Unione, sebbene nella sua<br />

variante bicefala, tra Presidente del Consiglio<br />

europeo e Presidente della Commissione. Di<br />

rilievo, inter alia, oltre alla non incompatibil<strong>it</strong>à<br />

tra le due figure apicali (in uno schema che in<br />

futuro potrà eventualmente aprire nuovi scenari<br />

di tipo monista), vi è la riforma della struttura<br />

dei Consigli dei Ministri (art. I-24) e la composizione<br />

interna della Commissione (art. I-<br />

26), con la valorizzazione del Ministro degli<br />

affari esteri dell’Unione anche come VicePresidente<br />

della Commissione, e quindi come uomo<br />

“cerniera” nei nuovi rapporti tra Consiglio<br />

europeo e Consiglio dei ministri.


836 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

La settima innovazione riguarda il c.d. meccanismo<br />

delle “passerelle” e quindi il sistema<br />

di votazione che ha fissato come regola generale<br />

la maggioranza qualificata e la codecisione,<br />

sebbene – ed è la c.d. passerella – il Consiglio<br />

europeo può decidere all’unanim<strong>it</strong>à, previa<br />

approvazione del Parlamento europeo, che si<br />

pronuncia a maggioranza assoluta, che la regola<br />

della maggioranza qualificata si estenda<br />

anche ai settori per i quali la Parte III della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione prevede l’unanim<strong>it</strong>à, sebbene<br />

basti il warning di un solo Parlamento nazionale,<br />

trasmesso a Bruxelles senza dibatt<strong>it</strong>o alcuno<br />

con altri, perché questa procedura si possa<br />

bloccare.<br />

L’ottava innovazione riguarda l’ampliamento<br />

dei poteri del Parlamento europeo. Esso<br />

eserc<strong>it</strong>erà, insieme al Consiglio europeo, la<br />

funzione legislativa e quella di bilancio, ma<br />

avrà l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione.<br />

Eleggerà il presidente della Commissione<br />

europea e ratificherà la nomina del Ministro<br />

degli Esteri e dei membri della Commissione,<br />

mantenendo altresì il potere esclusivo di censura<br />

sulla Commissione. Il Parlamento europeo<br />

potrà raggiungere inoltre un massimo 750 parlamentari<br />

in modo tale però da rispettare il cr<strong>it</strong>erio<br />

che vede un numero mimino e massimo di<br />

deputati per ciascun Paese in un range che va<br />

da 6 a 96 componenti.<br />

La nona innovazione riguarda il recupero dei<br />

Parlamenti nazionali che vengono reinser<strong>it</strong>i nei<br />

processi decisionali intrecciando la loro possibil<strong>it</strong>à<br />

di intervento e di partecipazione intorno<br />

all’applicazione del principio di sussidiarietà.<br />

La decima innovazione riguarda il nuovo<br />

ruolo attribu<strong>it</strong>o al principio di sussidiarietà che,<br />

insieme con quello di proporzional<strong>it</strong>à, viene<br />

reso giustiziabile dalla Corte di Giustizia e<br />

cost<strong>it</strong>uisce oggetto di un protocollo ad hoc.<br />

4. Le ombre ancora presenti<br />

Rispetto a questi dieci punti di nov<strong>it</strong>à, molte<br />

ombre rimangono sullo sfondo, figlie probabilmente,<br />

per la Convenzione, della necess<strong>it</strong>à di<br />

trovare un accordo e, per la CIG, della volontà<br />

degli Stati di tornare sub<strong>it</strong>o a far valere i propri<br />

interessi specifici nelle riunioni della Conferenza<br />

intergovernativa, quasi che per loro la partecipazione<br />

ai lavori della Convenzione europea<br />

(addir<strong>it</strong>tura, per molti Paesi, attraverso il diretto<br />

coinvolgimento degli stessi Ministri degli Affa-<br />

ri Esteri) avesse rappresentato soltanto una<br />

parentesi, non vincolante in qualche modo<br />

neanche rispetto alla propria opinione pubblica.<br />

Di certo cost<strong>it</strong>uiscono un pesante freno<br />

all’integrazioni alcune disposizioni quali, ad<br />

esempio, il fatto che il potere di veto sia stato<br />

mantenuto in troppi casi, soprattutto in materie<br />

primarie come la pol<strong>it</strong>ica estera, oppure, il fatto<br />

che in rilevanti pol<strong>it</strong>iche-chiave, come nel<br />

campo della cooperazione giudiziaria in materia<br />

penale, della tassazione indiretta, delle<br />

risorse proprie e della programmazione finanziaria,<br />

le importanti nov<strong>it</strong>à introdotte dalla<br />

Convenzione si siano scontrate contro i timori<br />

e i veti nazionali, facendo sì che il Consiglio<br />

europeo vi rinunciasse per prudenza.<br />

5. Considerazioni finali<br />

A nostro avviso, quindi, il “Trattato che<br />

adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa” riconosce<br />

certamente i cinquant’anni di successi dell’acquis<br />

commun<strong>it</strong>aire che sono scatur<strong>it</strong>i dalla<br />

scelta originaria che fecero allora Adenauer,<br />

Schuman e De Gasperi - poi sanc<strong>it</strong>a con la firma<br />

nel 1957 a Roma in Campidoglio, nella sala<br />

degli Orazi e Curiazi, della nasc<strong>it</strong>a della prima<br />

Europa a sei Paesi - ma, al tempo stesso, non è<br />

possibile non notare che questo testo lascia<br />

aperte non soltanto molte aree nelle quali ancora<br />

Lanesrecht bricht Bundesrecht ma anche il<br />

fatto che anche una rapida lettura dello stesso<br />

dimostra chiaramente la presenza di molte<br />

zone grigie e spazi interpretativi rilevanti su<br />

punti importanti, a partire dalla sua stessa natura<br />

di “trattato cost<strong>it</strong>uzionale”. In questo senso,<br />

però, il Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione che oggi viene<br />

firmato cost<strong>it</strong>uisce una miniera da scavare,<br />

approfondire e indagare per tutti gli studiosi e<br />

gli operatori del dir<strong>it</strong>to, di certo, almeno per i<br />

prossimi cinquant’anni.<br />

Buona lettura.<br />

* * *<br />

Prof. ALFONSO CELOTTO<br />

Il primato del dir<strong>it</strong>to europeo nel<br />

Progetto di Cost<strong>it</strong>uzione<br />

1. Mettendo da parte ogni considerazione di<br />

tono celebrativo sull’importanza della firma<br />

del Progetto di Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />

per l’Europa, voglio lim<strong>it</strong>armi a spende-


e qualche considerazione su uno dei tanti profili<br />

di interesse che in questo Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione<br />

rinveniamo e su cui vale la pena avviare<br />

una riflessione: la pos<strong>it</strong>ivizzazione del primato<br />

del dir<strong>it</strong>to europeo.<br />

Il principio della primauté – pilastro portante<br />

dell’integrazione – è un prodotto giurisprudenziale,<br />

sviluppatosi e precisatosi nel tempo.<br />

La sentenza Costa/ENEL del 15 luglio 1964<br />

ha statu<strong>it</strong>o che la primauté del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

trova conferma nell’art. 189 (ora 249)<br />

TCE, rilevando che “questa disposizione, che<br />

non è accompagnata da alcuna riserva, sarebbe<br />

priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente<br />

annullarne gli effetti con un provvedimento<br />

nazionale che prevalesse sui testi<br />

comun<strong>it</strong>ari”; e, quindi, precisando che “il dir<strong>it</strong>to<br />

nato dal Trattato non potrebbe, in ragione<br />

appunto della sua specifica natura, trovare un<br />

lim<strong>it</strong>e in qualsiasi provvedimento interno senza<br />

perdere il proprio carattere comun<strong>it</strong>ario e<br />

senza che ne risultasse scosso il fondamento<br />

giuridico della stessa Comun<strong>it</strong>à”. Già in tale<br />

decisione emerge limpidamente che nessun<br />

tipo di atto nazionale, nemmeno di rango<br />

cost<strong>it</strong>uzionale – il “qualsiasi” del testo <strong>it</strong>aliano<br />

è ancora più efficace nel testo francese dove si<br />

rileva “le dro<strong>it</strong> communautaire … ne pourra<strong>it</strong><br />

… se voir judiciairement opposer un texte<br />

interne quel qu’il so<strong>it</strong>” – può resistere al dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario.<br />

L’esplic<strong>it</strong>azione seguirà nella sentenza Internationale<br />

Handelsgesellschaft, ove si osserva<br />

che l’invocazione “ai dir<strong>it</strong>ti fondamentali, per<br />

come formulati nella Cost<strong>it</strong>uzione di uno Stato<br />

membro, oppure ai principi cost<strong>it</strong>uzionali<br />

nazionali non può sminuire la valid<strong>it</strong>à di un<br />

atto comun<strong>it</strong>ario o la sua valid<strong>it</strong>à nel terr<strong>it</strong>orio<br />

dello Stato”. L’applicazione si avrà molto più<br />

di recente nella sentenza Tanja Krei, in cui si è<br />

ammesso che la direttiva 76/207/CEE, relativa<br />

all’attuazione del principio della par<strong>it</strong>à di trattamento<br />

fra gli uomini e le donne per quanto<br />

riguarda l’accesso al lavoro, la formazione e la<br />

promozione professionali e le condizioni di<br />

lavoro, osta all’applicazione di disposizioni<br />

nazionali, come quella dell’art. 12 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

tedesca, che escludono in generale le<br />

donne dagli impieghi mil<strong>it</strong>ari comportanti l’uso<br />

di armi e che ne autorizzano l’accesso soltanto<br />

ai servizi di san<strong>it</strong>à e alle formazioni di<br />

musica mil<strong>it</strong>are.<br />

ARTICOLI E NOTE 837<br />

2. Sappiamo che l’assolutezza di questa<br />

affermazione ha trovato resistenze a livello<br />

nazionale, soprattutto negli Stati che hanno cercato<br />

di elaborare una dottrina dei controlim<strong>it</strong>i,<br />

quali possibil<strong>it</strong>à di una resistenza di norme e<br />

principi nazionali – specie di rango cost<strong>it</strong>uzionale<br />

– alla prevalenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Ora il Progetto di Trattato cost<strong>it</strong>uzionale non<br />

solo pos<strong>it</strong>ivizza quanto consolidato nella giurisprudenza<br />

della CGCE , ma amplia la portata<br />

della primauté a tutto il dir<strong>it</strong>to UE, stabilendo,<br />

all’art. I-6 che “La Cost<strong>it</strong>uzione e il dir<strong>it</strong>to<br />

adottato dalle ist<strong>it</strong>uzioni dell’Unione nell’esercizio<br />

delle competenze a questa attribu<strong>it</strong>e prevalgono<br />

sul dir<strong>it</strong>to degli Stati membri”.<br />

Sembra un riconoscimento pieno e senza<br />

condizioni della primauté, invece, tale disposizione,<br />

va letta – sistematicamente – quanto<br />

meno con gli art. I-5 e II-113 del Progetto di<br />

Trattato cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

L’art. I-5 - addir<strong>it</strong>tura anteposto al riconoscimento<br />

della primauté - prevede che “l’Unione<br />

rispetta l’uguaglianza degli Stati membri<br />

davanti alla Cost<strong>it</strong>uzione e la loro ident<strong>it</strong>à<br />

nazionale ins<strong>it</strong>a nella loro struttura fondamentale,<br />

pol<strong>it</strong>ica e cost<strong>it</strong>uzionale, compreso il sistema<br />

delle autonomie locali e regionali. Rispetta<br />

le funzioni essenziali dello Stato, in particolare<br />

le funzioni di salvaguardia dell’integr<strong>it</strong>à terr<strong>it</strong>oriale,<br />

di mantenimento dell’ordine pubblico e<br />

di tutela della sicurezza nazionale”.<br />

L’art. II-113 – riprendendo testualmente<br />

l’art. 53 della Carta di Nizza – dispone: “Nessuna<br />

disposizione della presente Carta deve<br />

essere interpretata come lim<strong>it</strong>ativa o lesiva dei<br />

dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />

riconosciuti, nel rispettivo amb<strong>it</strong>o di applicazione,<br />

dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione, dal dir<strong>it</strong>to internazionale,<br />

dalle convenzioni internazionali delle<br />

quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono<br />

parti, in particolare la Convenzione europea di<br />

salvaguardia dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà<br />

fondamentali, e dalle cost<strong>it</strong>uzioni degli Stati<br />

membri”.<br />

Ne emerge una visione dinamica della primauté,<br />

che ammette lim<strong>it</strong>i cost<strong>it</strong>uzionali nazionali.<br />

Si tratta, in pratica della leg<strong>it</strong>timazione della<br />

dottrina dei controlim<strong>it</strong>i, sia per quel che<br />

riguarda i principi supremi degli ordinamenti<br />

cost<strong>it</strong>uzionali sia per i (maggiori livelli di tutela<br />

dei) dir<strong>it</strong>ti inviolabili.


838 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

I controlim<strong>it</strong>i si avviano, quindi, a divenire<br />

non più il rigido muro di confine fra ordinamenti,<br />

ma il punto di snodo, la cerniera nei rapporti<br />

tra UE e Stati membri. Resta sempre più<br />

sullo sfondo la concezione dei controlim<strong>it</strong>i<br />

quale extrema ratio, che può leg<strong>it</strong>timare anche<br />

la secessione di uno o più Stati dall’Unione<br />

(ipotesi oggi prevista pos<strong>it</strong>ivamente dall’art. I-<br />

60 del Progetto di trattato cost<strong>it</strong>uzionale, nella<br />

forma del recesso dall’Unione). I controlim<strong>it</strong>i<br />

modificano, ora, la loro natura iniziale e divengono<br />

elemento di integrazione fra gli ordinamenti,<br />

che può ammettere anche l’applicazione<br />

di norme nazionali, in deroga al dir<strong>it</strong>to UE, ove<br />

rechino livelli più elevati di protezione dei<br />

dir<strong>it</strong>ti, oppure rappresentino elementi essenziali<br />

della peculiare struttura cost<strong>it</strong>uzionale statale.<br />

Una Unione europea che tende alla formazione<br />

di un vero Stato un<strong>it</strong>ario di tipo federale,<br />

non può non consentire che i singoli Stati<br />

membri, soprattutto in materia di dir<strong>it</strong>ti, non<br />

applichino le proprie disposizioni che riconoscono<br />

livelli di protezione più elevati, al pari di<br />

quanto avviene tradizionalmente negli Stati<br />

federali. Si ammette, così, che una norma<br />

nazionale possa derogare alla norma comun<strong>it</strong>aria:<br />

i controlim<strong>it</strong>i acquistano una propria leg<strong>it</strong>timazione,<br />

quale forma dinamica di prevalenza<br />

del dir<strong>it</strong>to nazionale, rispetto al caso concreto;<br />

la primauté assume contenuti nuovi e differenti,<br />

ammettendo deroghe a livello nazionale,<br />

come si desume dalla sistematica stessa del<br />

Progetto di Trattato cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

* * *<br />

Dott. GERARDO SORICELLI<br />

Il “dir<strong>it</strong>to di proprieta” nella<br />

Cost<strong>it</strong>uzione europea: la parabola<br />

evolutiva del disegno personalistico<br />

SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva – 2. La<br />

concezione personalistica del dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />

nel “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />

per l’Europa”: passi ulteriori verso il riconoscimento<br />

di dir<strong>it</strong>to inviolabile dell’uomo? – 3.<br />

Considerazioni conclusive.<br />

1. - Premessa introduttiva<br />

Uno degli elementi di maggior original<strong>it</strong>à<br />

del recente “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />

per l’Europa” è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla disposizione<br />

contenuta nell’articolo II-77, meglio conosciuta<br />

come “Dir<strong>it</strong>to di proprietà”. La Carta garantisce<br />

specificamente il fondamentale dir<strong>it</strong>to di<br />

proprietà nel contesto della necess<strong>it</strong>à di trovare<br />

soluzioni teorico-pratiche che consentissero di<br />

conciliare la connaturale “real<strong>it</strong>à” di tale dir<strong>it</strong>to<br />

con i dir<strong>it</strong>ti fondamentali della persona umana.<br />

Più in particolare, secondo un primissimo<br />

approccio interpretativo, l’articolo II-77 sembra<br />

essere percep<strong>it</strong>o come un elemento che<br />

introduce un certo assolutismo nella portata del<br />

dir<strong>it</strong>to di proprietà, rafforzando gli effetti<br />

uniformanti della garanzia legale di tale dir<strong>it</strong>to<br />

e valorizzando al tempo stesso la possibil<strong>it</strong>à di<br />

legale coesistenza di diversi regimi giuridici<br />

della proprietà.<br />

È noto come la vicenda del “dir<strong>it</strong>to di proprietà”<br />

sia emblematica della sorte di quegli<br />

ist<strong>it</strong>uti giuridici che sorgono con determinati<br />

presupposti per conseguire specifiche final<strong>it</strong>à e,<br />

strada facendo, trasformano i loro connotati<br />

originari, confluendo in contesti omnicomprensivi<br />

e di più ampio respiro che ne conformano<br />

la genesi: sicché l’osservatore che conosce<br />

la loro origine è costretto a reinterpretarli<br />

alla luce di nuovi valori o principi che, nel frattempo,<br />

si sono sviluppati ed affermati.<br />

Infatti, se le final<strong>it</strong>à originarie erano dirette a<br />

recuperare il valore cost<strong>it</strong>uzionale (<strong>it</strong>aliano)<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto della proprietà nell’amb<strong>it</strong>o della<br />

concezione della stessa quale dir<strong>it</strong>to oggettivo<br />

primario, oggi, il Trattato, garantisce il dir<strong>it</strong>to<br />

soggettivo di ciascuna persona di godere della<br />

proprietà dei beni che ha acquis<strong>it</strong>o legalmente,<br />

di usarli, di disporne e di lasciarli in ered<strong>it</strong>à. Se<br />

è garant<strong>it</strong>o un certo contenuto del dir<strong>it</strong>to, l’autor<strong>it</strong>à<br />

pubblica non può lim<strong>it</strong>arlo arb<strong>it</strong>rariamente,<br />

ma deve sottostare al principio di legal<strong>it</strong>à<br />

che determinerà i casi e i modi della lim<strong>it</strong>azione.<br />

Si tratta, quindi, di lim<strong>it</strong>i che sorgono<br />

all’interno dei contenuti del dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />

e di cui la legge riconosce la valenza pubblica<br />

incidendo sulla struttura stessa del dir<strong>it</strong>to e<br />

conformandolo.<br />

Così, a differenza della Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana<br />

e a conferma dell’art. 1 del Protocollo addizionale<br />

della Convenzione europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo,<br />

il presente Trattato riconosce espressa-


mente la proprietà come un attributo necessario<br />

della persona (come un dir<strong>it</strong>to inviolabile),<br />

come un connotato naturale dell’ident<strong>it</strong>à dell’uomo<br />

che sviluppa la sua personal<strong>it</strong>à attraverso<br />

la disponibil<strong>it</strong>à e l’uso dei suoi beni (1).<br />

Dir<strong>it</strong>to di proprietà non solo quindi come<br />

“naturale attributo” e utile laboratorio di idee e<br />

di chiarimenti concettuali dell’ident<strong>it</strong>à della<br />

persona umana ma, nel fondamento del Trattato,<br />

strumento per difendere l’ident<strong>it</strong>à e l’esistenza<br />

stessa dell’uomo.<br />

In questo contesto, pur nella visibile tendenza<br />

del Trattato a voler concettualizzare e qualificare<br />

in maniera omogenea, nei termini anzidetti,<br />

le relazioni intercorrenti tra le persone e i<br />

propri beni, rileva la scelta più o meno consapevole<br />

del Trattato di non procedere alla ist<strong>it</strong>uzionalizzazione<br />

oggettiva del dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />

ma di “ist<strong>it</strong>uzionalizzare”, in via prior<strong>it</strong>aria,<br />

il rapporto proprietà-persona umana nel<br />

sistema ordinamentale in modo tale da conciliare<br />

garanzia, legal<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />

di volta in volta considerato, e naturale dinamismo<br />

del sistema stesso. Pertanto, non esiste una<br />

forma o un contenuto tipo del dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />

né sono contemplati minimi contenuti<br />

denominatori, ma più dir<strong>it</strong>ti di proprietà che si<br />

connotano per sviluppare e per essere la specifica<br />

proiezione di diversi aspetti della personal<strong>it</strong>à<br />

e dell’indent<strong>it</strong>à dell’essere umano.<br />

Sembra che questa assenza di “vertebrazione”<br />

del dir<strong>it</strong>to di proprietà non solo contribuisca<br />

a conferire efficienza al sistema ordinamentale<br />

ma, addir<strong>it</strong>tura, rappresenti l’essenza<br />

stessa dell’articolo II 77.<br />

2. - La concezione personalistica del dir<strong>it</strong>to<br />

di proprietà nel “trattato che adotta una<br />

cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”:passi ulteriori<br />

verso il riconoscimento di dir<strong>it</strong>to<br />

inviolabile dell’uomo?<br />

“La prima legge sociale è dunque quella che<br />

garantisce a tutti i membri della società i mezzi<br />

di esistenza; tutte le altre sono subordinate a<br />

(1) Questo processo è stato attentamente valutato da<br />

CASSESE, La nuova cost<strong>it</strong>uzione economica, Bari,2004,<br />

pp. 19-20.<br />

(2) Da una c<strong>it</strong>azione di MANIN, voce ROUSSEAU, in<br />

Furet-Ozouf, Dizionario cr<strong>it</strong>ico della rivoluzione francese,<br />

edizione <strong>it</strong>aliana a cura di BOFFA, Milano, 1988, pp.<br />

ARTICOLI E NOTE 839<br />

questa: la proprietà non è stata ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a o garant<strong>it</strong>a<br />

che per cementarla; è innanz<strong>it</strong>utto per vivere<br />

che si hanno le proprietà” dichiarava così<br />

Robespierre nel dicembre del 1792, all’indomani<br />

della Rivoluzione Francese. Ne derivava<br />

l’obbligo della società di provvedere alla sussistenza<br />

di tutti i suoi membri sia procurando<br />

loro un occupazione, sia assicurando i mezzi<br />

d’esistenza a coloro i quali non sono in grado<br />

di lavorare (2). Una concezione, questa, senza<br />

dubbio congeniale ad una visione della proprietà<br />

moderna che trova il suo fondamento nel<br />

soggetto e rappresenta un’esplicazione della<br />

sua naturale vocazione interiore al dominio del<br />

mondo. Con la nuova proprietà, caratterizzata<br />

da un filo di continu<strong>it</strong>à tra proprietà romana e<br />

proprietà moderna, l’individuo si andava lentamente<br />

appropriando di un approccio antindividualistico<br />

con le cose, con i beni, in quanto<br />

teneva ben presente la loro capac<strong>it</strong>à di soddisfare<br />

i bisogni generali dell’uomo a partire da<br />

quelli più elementari legati alle sue esigenze di<br />

sopravvivenza.<br />

Se si riflette un istante su questa elaborazione<br />

concettuale, apparirà chiaro come non soltanto<br />

l’evoluzione post-classica della nozione<br />

di proprietà, ma la stessa costruzione moderna<br />

della proprietà possa trovare un solido aggancio<br />

con le recenti affermazioni di Rescigno,<br />

secondo il quale “quali momenti della crisi,<br />

l’insorgere di nuove proprietà e in particolare<br />

della proprietà commerciale, letteraria ed artistica;<br />

l’elaborazione della teoria dell’abuso del<br />

dir<strong>it</strong>to; le espropriazioni e le lim<strong>it</strong>azioni della<br />

proprietà nell’interesse pubblico; ancora, l’evoluzione<br />

della società anonima; infine la legislazione<br />

vincolistica nell’aff<strong>it</strong>to dei fondi rustici<br />

e nella locazione degli immobili urbani” (3).<br />

Ciò appare tanto rilevante ed importante<br />

oggi, in un momento in cui il superamento delle<br />

concezioni meramente individualistiche ha<br />

consent<strong>it</strong>o una rimed<strong>it</strong>azione della stessa<br />

nozione di dir<strong>it</strong>to di proprietà nella quale la<br />

componente della struttura della s<strong>it</strong>uazione rea-<br />

788 e ss riportata da SITZIA, Le proprietà moderne e le<br />

proprietà romane, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II,<br />

Dir<strong>it</strong>to privato, 1. Persone, famiglia, successioni e proprietà,<br />

Milano, 1998, pp. 837 e ss<br />

(3) Così RESCIGNO, voce Proprietà (dir.priv.), in Enc.<br />

dir..,37, Milano, 1988, pp. 259 e ss.


840 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

le scopre “il momento comun<strong>it</strong>ario dell’esperienza<br />

del soggetto e dell’ordinamento” (4).<br />

Tutto ciò comporta una completa revisione<br />

della tavola dei valori afferenti al dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />

che vede nell’uomo il saggio amministratore<br />

di un patrimonio comune da gestire<br />

nell’interesse dell’uman<strong>it</strong>à e dei singoli. Tale<br />

visione consente di considerare l’esercizio della<br />

proprietà individuale un tutto inscindibile<br />

con i bisogni fondamentali e generali della v<strong>it</strong>a,<br />

intesi, quindi, come aspetti essenziali della persona<br />

umana, della sua libertà-dign<strong>it</strong>à.<br />

Ed è in questo stato di cose che rileva la c.d.<br />

“preesistenza” del dir<strong>it</strong>to di proprietà rispetto<br />

all’ordinamento riconoscente, l’affermarsi del<br />

suo valore di libertà-dign<strong>it</strong>à della persona umana<br />

e momento di concretizzazione del principio<br />

personalista.<br />

Così, la visione personalistica del rapporto<br />

uomo-beni, intrisa di principi e valori, pervade<br />

i contenuti del Trattato al punto da cost<strong>it</strong>uire<br />

la dimensione essenziale dell’ident<strong>it</strong>à<br />

dell’Unione sul piano dei valori affermati nel<br />

preambolo. (5) In sostanza, a mio giudizio, il<br />

Trattato ruota intorno alla radice storica della<br />

nozione di persona, alla sua dimensione etica<br />

e alla sua individuazione come valore, prima<br />

ancora che patrimonio di dir<strong>it</strong>ti e di s<strong>it</strong>uazioni<br />

giuridiche soggettive. L’articolo II- 77 ne è<br />

una prova evidente, soprattutto se armonizzato<br />

con il principio di solidarietà di cui agli<br />

articoli II-87/98. In questa prospettiva, quindi,<br />

il dir<strong>it</strong>to “comun<strong>it</strong>ario” di proprietà è molto di<br />

più che un semplice dir<strong>it</strong>to all’intangibil<strong>it</strong>à dei<br />

beni ricadenti nella sfera di disponibil<strong>it</strong>à del<br />

singolo. In quanto patrimonio irretrattabile ed<br />

inviolabile della persona umana intesa nella<br />

sua universal<strong>it</strong>à di valori, il dir<strong>it</strong>to di proprietà-valore<br />

preesiste come dir<strong>it</strong>to riconosciuto<br />

dall’ordinamento riconoscente e si raffigura<br />

nella capac<strong>it</strong>à di sviluppo della personal<strong>it</strong>à<br />

individuale attraverso il godimento o<br />

(4) RESCIGNO, voce Proprietà, c<strong>it</strong>., p. 276<br />

(5) PADOA-SCHIOPPA, Il bicchiere mezzo pieno della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione europea, in il Mulino, n. 5/2004, p. 942<br />

(6) Qualche significativa intuizione sul concetto di<br />

solidarietà sociale si può cogliere in LIPARI, “Spir<strong>it</strong>o di<br />

liberal<strong>it</strong>à” e “Spir<strong>it</strong>o di solidarietà” in Studi in onore di<br />

Pietro Rescigno, c<strong>it</strong>. , pp. 417 e ss. Per un’analisi dei<br />

momenti evolutivi del concetto di proprietà nel contesto<br />

l’utilizzazione legale delle opportun<strong>it</strong>à offerte<br />

dai beni in proprietà.<br />

In altri termini, il dir<strong>it</strong>to di proprietà, espressione,<br />

nel Trattato, del principio supremo della<br />

libertà-dign<strong>it</strong>à, rappresenta così un valore primario<br />

della coscienza sociale a cui è riservato<br />

il dominio della solidarietà, capace di saldare<br />

inscindibilmente le esigenze individuali alle<br />

esigenze collettive in un unico tessuto connettivo<br />

che aggrega gli interessi nella concretezza<br />

dei rapporti sociali. Le implicazioni di principio<br />

che ne derivano individuano nel dir<strong>it</strong>to di<br />

proprietà anche un modo di essere della persona<br />

nell’amb<strong>it</strong>o dei rapporti sociali e uno schema<br />

generale d’azione nella v<strong>it</strong>a di relazione,<br />

basato sui valori supremi primari della libertàdign<strong>it</strong>à<br />

e della solidarietà sociale. (6)<br />

3. - Considerazioni conclusive<br />

Emerge che la ricerca di un equilibrio tra<br />

dir<strong>it</strong>to di proprietà e principio di solidarietà,<br />

così come disciplinati nel Trattato, rimane un<br />

comp<strong>it</strong>o di notevole difficoltà. L’analisi fatta<br />

conferma che la Cost<strong>it</strong>uzione europea di per sé<br />

rifiuta schemi fissi e statici e si presenta come<br />

un processo in continua evoluzione. A pensarci<br />

bene, non potrebbe essere diversamente,<br />

considerando le trasformazioni che avvengono<br />

continuamente nelle società europee. Anche il<br />

dir<strong>it</strong>to di proprietà, come ampiamente evidenziato<br />

tra le righe dal Rescigno, rappresenta esso<br />

stesso un processo in evoluzione che può seguire<br />

percorsi differenti caricandosi di importanti<br />

implicazioni sociali e giuridiche. È vero che<br />

molte incertezze e dubbi in materia sono generati<br />

da un atteggiamento legislativo che appare<br />

in certe disposizioni troppo cauto e in altre<br />

inopportunamente disinvolto ( il riferimento è<br />

al c<strong>it</strong>ato articolo II-77 del Trattato). Ma è altrettanto<br />

vero che il Trattato sembra aver finalmente<br />

trovato una soluzione innovativa ai problemi<br />

generati dalla tensione tra dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />

principio di legal<strong>it</strong>à e dir<strong>it</strong>to inviolabile<br />

dell’espropriazione di fatto mi si consenta di rinviare a<br />

SORICELLI, Espropriazione di fatto e tutela della proprietà<br />

tra tecniche di pos<strong>it</strong>ivizzazione della giurisprudenza<br />

della Corte Europea dei Dir<strong>it</strong>ti dell’Uomo e principio<br />

di legal<strong>it</strong>à come presidio della certezza del dir<strong>it</strong>to<br />

espropriativi ( nota a Corte Europea dei Dir<strong>it</strong>ti dell’Uomo,<br />

Sezione II, 30 ottobre 2003, n. 31524/96) in Riv.<br />

amm. Rep. It.


dell’uomo con la central<strong>it</strong>à della persona umana<br />

nel “dominio dell’universo normativo”; problemi<br />

già peraltro sollevati dalla giurisprudenza<br />

della Corte Europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo ma<br />

non risolti in maniera pragmatica. In conclusione,<br />

si tratta indubbiamente di argomentazioni<br />

che mer<strong>it</strong>ano di essere attentamente studiate<br />

e segu<strong>it</strong>e nei loro sviluppi per gli stimoli che<br />

possono fornire alla riflessione del giurista,<br />

soprattutto in prospettiva di un necessario confronto<br />

fra i diversi ordinamenti dell’area europea.<br />

* * *<br />

Prof. STEFANO TARULLO<br />

Cost<strong>it</strong>uzione europea ed effettiv<strong>it</strong>à<br />

della tutela giurisdizionale<br />

amministrativa<br />

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’art. II-107<br />

del “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per<br />

l’Europa” – 3. La “effettiv<strong>it</strong>à della tutela” – 4.<br />

Il “giusto processo” – 5. Segue: sovrapponibil<strong>it</strong>à<br />

tra i due concetti – 6. Il ruolo dei giudici<br />

nazionali – 7. Conclusioni.<br />

1. Da tempo l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />

conosce il principio dell’autonomia processuale<br />

degli Stati membri; esso implica il rispetto<br />

della sfera di libertà dei legislatori nazionali<br />

nell’emanazione delle disposizioni processuali,<br />

pure quando venga in rilievo la tutela delle<br />

s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive protette in<br />

amb<strong>it</strong>o sovranazionale.<br />

In virtù di questo principio ai legislatori<br />

nazionali è lasciata facoltà di scegliere le concrete<br />

modal<strong>it</strong>à tecnico-operative che andranno<br />

a caratterizzare i singoli processi all’interno<br />

degli Stati membri: il tipo di azione proponibile<br />

(dichiarativa, cost<strong>it</strong>uiva o di condanna), il<br />

plesso giurisdizionale (ordinario o speciale,<br />

individuale o collegiale), il lasso di tempo entro<br />

il quale l’azione va promossa (decadenza, prescrizione),<br />

gli strumenti per portarla ad esecuzione<br />

(esecuzione in via giurisdizionale, amministrativa,<br />

etc.), il modello di pronuncia (sentenza,<br />

ordinanza, decreto), i mezzi di gravame.<br />

Sennonché, il principio anzidetto non opera<br />

incondizionatamente: esso presenta, quale<br />

primario correttivo e lim<strong>it</strong>e, il principio di non<br />

ARTICOLI E NOTE 841<br />

discriminazione o di equivalenza, in forza del<br />

quale ogni Stato della Unione è tenuto comunque<br />

a garantire alla s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />

protetta dal dir<strong>it</strong>to sovranazionale un<br />

regime di tutela giurisdizionale non deteriore<br />

rispetto a quello assicurato alle analoghe<br />

s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive del dir<strong>it</strong>to<br />

interno.<br />

Un secondo correttivo al principio di autonomia<br />

processuale si rinviene nel principio di<br />

effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale, secondo<br />

il quale il corpus delle regole processuali<br />

nazionali non deve essere tale da rendere<br />

impossibile o anche (solo) eccessivamente difficile<br />

la garanzia del dir<strong>it</strong>to del singolo.<br />

Stando alla elaborazione della Corte di<br />

Giustizia tale ultimo principio sembra comportare<br />

quantomeno: l’indefettibile possibil<strong>it</strong>à<br />

di ricorso al giudice (enforceabil<strong>it</strong>y) in<br />

relazione ad ogni interesse protetto e senza<br />

eccessive restrizioni (right to judge); l’adeguatezza<br />

dei mezzi di tutela giurisdizionale<br />

rispetto agli interessi dedotti in giudizio ed<br />

alle util<strong>it</strong>ates che si vogliono conseguire, e<br />

quindi - in defin<strong>it</strong>iva - la compiutezza dello<br />

strumentario processuale (effettiv<strong>it</strong>à/adeguatezza);<br />

l’azionabil<strong>it</strong>à delle pretese risarc<strong>it</strong>orie<br />

nascenti dalla lesione di posizioni rilevanti<br />

per il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario (effettiv<strong>it</strong>à/completezza<br />

o effettiv<strong>it</strong>à/pienezza); la ragionevolezza<br />

dei tempi del pronunciamento rispetto alla<br />

natura della l<strong>it</strong>e (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à); la<br />

garanzia della fedeltà delle decisioni al dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario così come interpretato dalle<br />

ist<strong>it</strong>uzioni della C.E., e segnatamente dalla<br />

Corte di Giustizia, in funzione della uniforme<br />

applicazione della disciplina sovranazionale<br />

(effettiv<strong>it</strong>à/fedeltà).<br />

Nel contesto comun<strong>it</strong>ario, dalla combinazione<br />

dei due principi/correttivi della non discriminazione<br />

e dell’effettiv<strong>it</strong>à della tutela, costantemente<br />

re<strong>it</strong>erati nelle pronunce della Corte<br />

lussemburghese, si evince che il primo è<br />

suscettibile di operare, di fatto, solo quando il<br />

livello di tutela offerto dall’ordinamento interno<br />

sia più elevato di quello garant<strong>it</strong>o dal dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario, ossia quando il sistema nazionale<br />

si presenti, sul piano dei rimedi giurisdizionali,<br />

più ricco, articolato e celere di quello europeo<br />

in relazione ad una s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />

presa in considerazione da entrambi. In<br />

tale ipotesi, infrequente ma non suscettibile di


842 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

aprioristica esclusione, si realizza un livellamento<br />

“verso l’alto” della tutela giurisdizionale,<br />

che previene ogni trattamento discriminatorio<br />

e consente alla posizione qualificata di rango<br />

comun<strong>it</strong>ario di beneficiare dell’applicazione<br />

delle più efficaci regole processuali dettate dal<br />

sistema nazionale.<br />

Può però accadere che sia lo standard comun<strong>it</strong>ario<br />

a risultare più elevato di quello interno -<br />

e così è sempre stato, sinora, per quanto concerne<br />

i rapporti con il sistema <strong>it</strong>aliano di giustizia<br />

amministrativa -, ed allora sarà il dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario a fornire il “livello di riferimento”<br />

rispetto al quale la tutela non dovrà essere resa<br />

più gravosa. Ecco dunque che il primo principio/correttivo<br />

(equivalenza o non discriminazione)<br />

cede il passo al secondo (effettiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela) il quale, sempre in funzione di una<br />

rimodulazione “verso l’alto” della protezione<br />

giurisdizionale, vincola l’ordinamento nazionale<br />

ad assicurare alla s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />

contemplata dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario lo<br />

standard (più elevato) imposto (stavolta) dai<br />

dettami sovranazionali.<br />

2. Oggi il principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />

non è più lasciato alla vis creativa della Corte di<br />

Giustizia (in passato giustificata, beninteso, dal<br />

richiamo operato dall’art. 6 del Trattato CE al<br />

rispetto dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali enunciati dalla<br />

Convenzione europea per la salvaguardia dei<br />

dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />

del 1950), ma risulta espressamente codificato<br />

in una fonte comun<strong>it</strong>aria.<br />

Difatti nella Parte II della nuova Cost<strong>it</strong>uzione<br />

europea (rectius: “Trattato che adotta una<br />

Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”), e più precisamente<br />

nel T<strong>it</strong>olo VI (“Giustizia”), compare ora<br />

l’art. II-107 che, mutuando la formulazione già<br />

presente nella Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

dell’Unione Europea di Nizza (art. 47), contempla<br />

il “Dir<strong>it</strong>to a un ricorso effettivo e a un<br />

giudice imparziale”.<br />

Il primo paragrafo dell’art. II-107 rec<strong>it</strong>a:<br />

“Ogni persona i cui dir<strong>it</strong>ti e le cui libertà garant<strong>it</strong>i<br />

dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione siano stati violati ha<br />

dir<strong>it</strong>to a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice,<br />

nel rispetto delle condizioni previste nel<br />

presente articolo”.<br />

Il secondo paragrafo dispone: “Ogni persona<br />

ha dir<strong>it</strong>to a che la sua causa sia esaminata<br />

equamente, pubblicamente e entro un termine<br />

ragionevole da un giudice indipendente e<br />

imparziale, precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge. Ogni persona<br />

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere<br />

e rappresentare”.<br />

Nel terzo paragrafo, invece, si legge: “A<br />

coloro che non dispongono di mezzi sufficienti<br />

è concesso il patrocinio a spese dello Stato,<br />

qualora ciò sia necessario per assicurare un<br />

accesso effettivo alla giustizia”.<br />

Dai precetti ora riportati ricaviamo un’articolazione<br />

molto ricca (e potenzialmente destinata<br />

ad arricchirsi ancora) del principio di<br />

effettiv<strong>it</strong>à della tutela, che qui di segu<strong>it</strong>o si tenterà<br />

di tratteggiare brevemente.<br />

Anz<strong>it</strong>utto una prima osservazione è che le<br />

posizioni tutelate dal c.d. “dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

sostanziale” devono trovare protezione anche in<br />

sede giurisdizionale, e dunque ogni controversia<br />

deve avere un suo giudice, nazionale o comun<strong>it</strong>ario<br />

che sia, secondo condizioni di accesso alle<br />

corti (o di leg<strong>it</strong>timazione) non eccessivamente<br />

restr<strong>it</strong>tive o penalizzanti. In sostanza, il dir<strong>it</strong>to<br />

all’effettiv<strong>it</strong>à della tutela presenta, quale sua primaria<br />

e fondamentale esplicazione in amb<strong>it</strong>o<br />

comun<strong>it</strong>ario, il dir<strong>it</strong>to al giudice (right to judge)<br />

in relazione ai “dir<strong>it</strong>ti” ed alle “libertà garant<strong>it</strong>i<br />

dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione” qualora gli uni o le altre<br />

“siano stati violati”.<br />

In secondo luogo, l’esame della controversia<br />

deve essere effettuato in condizioni (lato<br />

sensu ambientali) di seren<strong>it</strong>à e nel contradd<strong>it</strong>torio<br />

delle parti (presupposti, questi, indefettibili<br />

affinché si pervenga alla “equ<strong>it</strong>à” richiamata<br />

nel secondo paragrafo dell’art. II-107,<br />

ossia alla realizzazione del valore della giustizia<br />

della decisione) ed in pubblica udienza<br />

(quale garanzia di trasparenza dell’<strong>it</strong>er decisionale<br />

e di controllo pubblico sull’esercizio<br />

del potere giurisdizionale, che solo eccezionalmente<br />

può esplicarsi in camera car<strong>it</strong>atis);<br />

il processo deve poi fornire risposta entro un<br />

termine ragionevole, dovendo esso offrire la<br />

certezza che l’applicazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

avvenga celermente, in considerazione<br />

di una serie di variabili quali natura e compless<strong>it</strong>à<br />

della controversia, condotta delle<br />

parti, etc. (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à).<br />

Ed ancora, il giudice deve essere:<br />

a) precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge (trova così espresso<br />

riconoscimento il principio di precost<strong>it</strong>uzione<br />

del giudice, o principio del giudice<br />

naturale);


) indipendente (la formula, ampia, sembra<br />

implicare che chi decide debba essere terzo<br />

rispetto alle parti, ma anche libero da legami<br />

organici o condizionamenti di alcun tipo da<br />

parte di altri poteri dello Stato);<br />

c) imparziale (vale a dire, equidistante<br />

rispetto agli interessi dedotti in l<strong>it</strong>e).<br />

Nessuno può essere privato della possibil<strong>it</strong>à<br />

di avvalersi del patrocinio tecnico (“Ogni persona<br />

ha la facoltà di farsi consigliare, difendere<br />

e rappresentare”); detto patrocinio deve<br />

comunque essere assicurato ai non abbienti, in<br />

modo che anche per questi ultimi la facoltà di<br />

scelta (se difendersi o meno, come e con chi<br />

difendersi) rimanga integra.<br />

3. La locuzione di “effettiv<strong>it</strong>à” di cui al paragrafo<br />

primo del nuovo art. II-107 deve però<br />

essere letta in rapporto alla oramai cinquantennale<br />

giurisprudenza della Corte di Giustizia; in<br />

questa prospettiva essa presenta risvolti ulteriori,<br />

in qualche modo inespressi nella nuova<br />

disposizione della Cost<strong>it</strong>uzione europea ma già<br />

portati a compiuta emersione per mano della<br />

Corte di Lussemburgo.<br />

La tutela “effettiva” postula che (non soltanto<br />

gli Stati ma anche) i c<strong>it</strong>tadini (“ogni persona”)<br />

debbano poter disporre di adeguati<br />

mezzi di tutela giurisdizionale, che siano agevolmente<br />

attivabili in relazione al conseguimento<br />

di specifiche util<strong>it</strong>ates correlate agli<br />

interessi processualmente azionati (effettiv<strong>it</strong>à/adeguatezza).<br />

Il c<strong>it</strong>tadino che agisce in giudizio ha dir<strong>it</strong>to<br />

di invocare (ma solo il giudice di ultimo grado<br />

ha l’obbligo di disporre) il c.d. rinvio pregiudiziale<br />

interpretativo, volto ad ecc<strong>it</strong>are una pronunzia<br />

sulla compatibil<strong>it</strong>à o meno della normativa<br />

nazionale con quella comun<strong>it</strong>aria e quindi<br />

ad ottenere la fedeltà del pronunciamento giurisdizionale<br />

al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

(effettiv<strong>it</strong>à/fedeltà).<br />

Non può precludersi l’azione risarc<strong>it</strong>oria al<br />

c<strong>it</strong>tadino che lamenti la lesione di una propria<br />

s<strong>it</strong>uazione soggettiva tutelata dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

a causa dell’adozione da parte della P.A.<br />

di un atto contrastante con la normativa comun<strong>it</strong>aria<br />

o di un provvedimento esecutivo di un<br />

atto comun<strong>it</strong>ario illeg<strong>it</strong>timo in quanto difforme<br />

- esso stesso - dalle disposizioni del Trattato<br />

(effettiv<strong>it</strong>à/completezza o effettiv<strong>it</strong>à/pienezza).<br />

In virtù delle premesse e delle chiarificazio-<br />

ARTICOLI E NOTE 843<br />

ni che precedono si potrà certamente continuare<br />

ad impiegare la usuale locuzione “dir<strong>it</strong>to<br />

all’effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale”, purchè<br />

si abbia sempre presente la sua estrema<br />

varietà semantica e, quindi, la si utilizzi in<br />

modo appropriato tenuto conto di ciascuna delle<br />

sue diverse accezioni.<br />

4. A questo punto è lec<strong>it</strong>o domandarsi se vi<br />

siano connessioni tra il principio dell’effettiv<strong>it</strong>à<br />

della tutela giurisdizionale, come forgiato in<br />

amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario, ed il principio del giusto<br />

processo, di recente formulazione in seno<br />

all’art. 111 della nostra Carta Fondamentale (L.<br />

cost. 23 novembre 1999 n.2). Il che è quanto<br />

chiedersi se il nostro ordinamento possa dirsi<br />

“al passo” con le nuove previsioni della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

europea in tema di effettiv<strong>it</strong>à della tutela,<br />

almeno per ciò che concerne il processo<br />

amministrativo.<br />

È oramai un dato acquis<strong>it</strong>o che il principio<br />

del giusto processo trovi esplicazione in qualsiasi<br />

forma di attuazione della funzione giurisdizionale,<br />

al di là dello stretto amb<strong>it</strong>o penale.<br />

Non è quindi revocabile in dubbio che l’attuazione<br />

di tale principio investa direttamente<br />

anche il processo amministrativo, così come il<br />

principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela poc’anzi esaminato.<br />

La dottrina ha però evidenziato che al principio<br />

del giusto processo dovrebbe riconoscersi<br />

una portata più vasta di quella resa esplic<strong>it</strong>a<br />

dal legislatore cost<strong>it</strong>uzionale di fine secolo<br />

scorso; sono state perciò add<strong>it</strong>ate ulteriori regole,<br />

non immediatamente ricavabili dalle maglie<br />

dell’art. 111, che cost<strong>it</strong>uirebbero parte integrante<br />

di un modello ampio ed aperto di giusto<br />

processo, sempre perfettibile - in sede di interpretazione<br />

evolutiva - alla luce della complessiva<br />

trama delle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali (il<br />

pensiero corre immediatamente agli artt. 24,<br />

25, 103, 108 e 113 Cost.).<br />

Ciò premesso, affiora con prepotenza un primo<br />

elemento di comunanza tra il principio di<br />

effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale ed il principio<br />

del giusto processo: la molteplic<strong>it</strong>à delle<br />

articolazioni dalle quali ciascuno dei due prende<br />

sostanza.<br />

In via di estrema sintesi, si può notare che<br />

neppure il principio del giusto processo si presta<br />

ad una definizione un<strong>it</strong>aria, dovendo piuttosto<br />

essere esaminato in un’ottica prettamente


844 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

atomistica. Esso, infatti, implica un sistema di<br />

variegate garanzie tese a contornare l’esercizio<br />

della funzione giurisdizionale sotto il duplice<br />

profilo della posizione del giudice e di quella<br />

delle parti. Sulla scorta di un’autorevole impostazione,<br />

in seno a tali garanzie è immaginabile<br />

una summa divisio a seconda che esse si<br />

riannodino ai c.d. principi strutturali o di equ<strong>it</strong>à<br />

ovvero ai principi funzionali o di efficienza: i<br />

primi rispondono all’esigenza di assicurare i<br />

presupposti utili ad una soluzione corretta della<br />

vertenza, al fine di realizzare il valore - cui il<br />

processo naturalmente tende - della giustizia<br />

sotto il profilo decisionale; i secondi considerano<br />

invece il processo come strumento efficiente<br />

di giustizia, ossia come mezzo per apprestare<br />

una piena e tempestiva tutela.<br />

Sono riconducibili al canone dell’equ<strong>it</strong>à: il<br />

principio di precost<strong>it</strong>uzione (art. 25, co. 1°,<br />

Cost.) indipendenza (art. 108, co. 2°), terzietà<br />

ed imparzial<strong>it</strong>à (art. 111, co. 2°) del giudice,<br />

nonché il principio del contradd<strong>it</strong>torio par<strong>it</strong>ario<br />

(art. 111, co. 2°), ed il principio della necessaria<br />

motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali<br />

(art. 111, co. 6°). Cost<strong>it</strong>uiscono invece<br />

principi di efficienza: il principio della general<strong>it</strong>à<br />

della tutela giurisdizionale e della inviolabil<strong>it</strong>à<br />

del dir<strong>it</strong>to di difesa (art. 24, commi 1°,<br />

2° e 3° ed art. 113, co. 1°), il principio della<br />

pienezza ed adeguatezza della tutela (art. 113,<br />

co. 2°) ed il principio della tempestiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela medesima (art. 111, co. 2°).<br />

5. In questo quadro, se si hanno presenti le<br />

articolazioni del principio di effettiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela descr<strong>it</strong>te poc’anzi è possibile cogliere<br />

una piena sovrapponibil<strong>it</strong>à tra quest’ultimo<br />

principio e quello del giusto processo; si vuole<br />

con ciò affermare che le garanzie apprestate<br />

per la protezione delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche<br />

soggettive comun<strong>it</strong>arie in virtù del principio di<br />

effettiv<strong>it</strong>à della tutela presentano una marcata<br />

coincidenza con le garanzie che in forza del<br />

principio del giusto processo devono essere<br />

applicate in sede di tutela delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche<br />

soggettive di rango nazionale.<br />

Quanto alla indefettibile possibil<strong>it</strong>à di ricorso<br />

al giudice in relazione ad ogni interesse protetto<br />

(right to judge), appare sin troppo ovvio il<br />

richiamo all’art. 24, co. primo, della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

(ed all’art. 24, co. 2°, per quanto concerne<br />

la garanzia relativa ai “mezzi per agire e<br />

difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, che<br />

devono essere assicurati ai non abbienti).<br />

Inoltre, segnatamente per quanto concerne la<br />

tutela di dir<strong>it</strong>ti ed interessi leg<strong>it</strong>timi nei confronti<br />

della P.A., sovviene il principio di piena<br />

giustiziabil<strong>it</strong>à degli atti amministrativi (o, se si<br />

preferisce, di piena azionabil<strong>it</strong>à degli interessi<br />

protetti) sanc<strong>it</strong>o dall’art. 113, co. primo, della<br />

Carta. Dal combinato disposto dei due articoli<br />

può evincersi il principio della general<strong>it</strong>à della<br />

tutela giurisdizionale.<br />

In ordine ai profili dell’adeguata e compiuta<br />

articolazione dei mezzi processuali (effettiv<strong>it</strong>à/adeguatezza)<br />

e della completezza della<br />

tutela delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive<br />

(effettiv<strong>it</strong>à/completezza o effettiv<strong>it</strong>à/pienezza),<br />

concretantesi in particolare nell’incondizionata<br />

azionabil<strong>it</strong>à del rimedio risarc<strong>it</strong>orio nei confronti<br />

della P.A. con riferimento a tutti gli interessi<br />

protetti dall’ordinamento, va precisato<br />

che essi - nell’ordinamento nazionale - trovano<br />

addentellato in una peculiare disposizione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, ancora una volta collocata al di<br />

fuori dell’art. 111 e concernente le sole controversie<br />

tra privato e P.A.: si tratta, come noto,<br />

dell’art. 113, co. secondo, prima parte, della<br />

Carta Fondamentale. Questa loro specific<strong>it</strong>à li<br />

rende al contempo componenti essenziali del<br />

principio (comun<strong>it</strong>ario) di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />

nei confronti dell’amministrazione medesima<br />

(si pensi al contributo determinante della<br />

normativa e della giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria<br />

in tema di risarcibil<strong>it</strong>à degli interessi leg<strong>it</strong>timi)<br />

e corollari del giusto processo nazionale, lim<strong>it</strong>atamente<br />

però a quello amministrativo. In<br />

sostanza oggi, tra le garanzie offerte al c<strong>it</strong>tadino<br />

in l<strong>it</strong>e con la pubblica autor<strong>it</strong>à compaiono<br />

anche, in una significativa convergenza tra<br />

ordinamento interno ed ordinamento comun<strong>it</strong>ario,<br />

quelle dell’esperibil<strong>it</strong>à di tutte le tipologie<br />

di azione contemplate dall’ordinamento processuale<br />

e del pieno ristoro del pregiudizio<br />

patrimoniale leso a fronte del danno “ingiusto”,<br />

quale che sia la posizione lesa.<br />

Emblematica, in tal senso, è anche la prescrizione<br />

dell’art. II – 101 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

europea, che prevede la generale risarcibil<strong>it</strong>à<br />

dei danni arrecati dalle Ist<strong>it</strong>uzioni dell’Unione<br />

o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni<br />

(par. 3).<br />

Quanto al precetto, di conio esclusivamente<br />

comun<strong>it</strong>ario, che impone la conform<strong>it</strong>à della


isposta giurisdizionale nazionale al dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario medesimo (effettiv<strong>it</strong>à/fedeltà) e<br />

segnatamente alle direttive ermeneutiche impart<strong>it</strong>e<br />

dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale<br />

interpretativo e di valid<strong>it</strong>à, trattasi<br />

all’evidenza di una regola non immediatamente<br />

riconducibile come tale ai principi del giusto<br />

processo nazionale, né altrimenti dotata di solida<br />

copertura cost<strong>it</strong>uzionale (eccessivamente<br />

labile apparendo l’addentellato offerto dagli artt.<br />

10 e 11 della Carta). Sennonchè la regola in questione<br />

risponde, nella sua radice storico-giuridica,<br />

all’esigenza di certezza del dir<strong>it</strong>to e, quindi,<br />

di uniform<strong>it</strong>à degli indirizzi giurisprudenziali<br />

che è propria di ogni ordinamento di tipo evoluto<br />

(intendendosi per tale quello che appresti una<br />

garanzia giurisdizionale basata sulla articolazione<br />

terr<strong>it</strong>oriale del giudice, ossia sulla vicinanza<br />

geografica del giudice al c<strong>it</strong>tadino). Mentre da<br />

noi tale esigenza è stata soddisfatta mediante le<br />

previsioni inerenti alla Corte di Cassazione (art.<br />

111, penultimo comma, Cost.), al Consiglio di<br />

Stato (art. 103, primo comma, Cost.) ed alla<br />

Corte dei Conti (art. 103, secondo comma,<br />

Cost.) e, con riferimento alla esegesi “ultima”<br />

dei precetti cost<strong>it</strong>uzionali, alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

(art. 134 Cost.), nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />

la sintesi delle funzioni delle Corti Supreme<br />

è chiaramente riconoscibile nelle competenze<br />

della Corte di Lussemburgo.<br />

Ed ancora, dal combinato disposto dei commi<br />

1°, 2° e 6° dell’art. 111 Cost. si evince che<br />

il principio del giusto processo implica quali<br />

suoi diretti ed immediati corollari, accanto alla<br />

fondamentalissima garanzia della riserva di<br />

legge: il contradd<strong>it</strong>torio tra le parti (in realtà già<br />

desumibile dall’art. 24 Cost.), la “par<strong>it</strong>à delle<br />

armi” nell’amb<strong>it</strong>o del contradd<strong>it</strong>torio stesso (da<br />

intendersi più ampiamente come par<strong>it</strong>à tra le<br />

parti in ogni fase del processo), la terzietà del<br />

giudice (cui si riannoda principalmente la<br />

nozione di “giudice naturale precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per<br />

legge” di cui all’art. 25 Cost.), la imparzial<strong>it</strong>à<br />

di questo (nozione che, a differenza della terzietà,<br />

designa l’equidistanza non rispetto alle<br />

parti ma agli interessi), la ragionevole durata<br />

del processo, l’obbligo di motivazione di tutti i<br />

provvedimenti giurisdizionali.<br />

Con riserva di tornare fra breve su alcuni dei<br />

profili ora passati in rassegna, è da rilevare che<br />

lo specifico terreno del processo amministrativo<br />

si presta ad ulteriori riflessioni.<br />

ARTICOLI E NOTE 845<br />

Se si prescinde dai corposi problemi di carattere<br />

organizzativo che da tempo sono sul tappeto<br />

(si pensi alla coesistenza della funzione giurisdizionale<br />

e consultiva in capo al Consiglio di<br />

Stato, alla esigu<strong>it</strong>à degli organici della magistratura<br />

e del personale amministrativo ed alla<br />

opportun<strong>it</strong>à di stabilire un lim<strong>it</strong>e di durata della<br />

permanenza dei magistrati amministrativi in<br />

una medesima sede e con le stesse funzioni),<br />

l’attuazione del principio del giusto processo e<br />

dei suoi corollari solleva questioni di vario<br />

genere, che attengono alla mai sop<strong>it</strong>a esigenza<br />

di garantire una sostanziale equipollenza, in termini<br />

di ampiezza della tutela giurisdizionale,<br />

tra le due posizioni del dir<strong>it</strong>to soggettivo e dell’interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo. Tali questioni spaziano<br />

dalla individuazione dei destinatari della notificazione<br />

del ricorso introduttivo del processo<br />

amministrativo (spesso incompleta allorché si<br />

arriva di fronte al giudice della cautela), alla<br />

disciplina dei termini processuali (il termine per<br />

il depos<strong>it</strong>o di memorie in vista dell’udienza di<br />

mer<strong>it</strong>o è unico per tutte le parti, non concedendosi<br />

così possibil<strong>it</strong>à di replica scr<strong>it</strong>ta), ai mezzi<br />

di prova (quanto sarebbe utile un’audizione del<br />

responsabile del procedimento in sede di giudizio<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à …), all’ammissibil<strong>it</strong>à dell’intervento<br />

autonomo dei terzi (abs<strong>it</strong> iniuria verbis<br />

…), alla proponibil<strong>it</strong>à (con strumento acconcio)<br />

della domanda riconvenzionale. Per non dire<br />

della tormentata problematica che attiene al<br />

regime dei rimedi cautelari, intersecante tanto il<br />

piano procedurale quanto quello contenutistico<br />

(si ricordi che per giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria<br />

oramai consolidata la tutela cautelare è effettiva<br />

solo quando è strutturata come rimedio ante<br />

causam, scisso cioè dalla instaurazione del processo<br />

di mer<strong>it</strong>o). E per non dire, ancora, del terreno<br />

impervio della intens<strong>it</strong>à della tutela, sino a<br />

tempi recenti fortemente compressa per effetto<br />

della sopravvalutazione (e distorsione) della<br />

nozione di “discrezional<strong>it</strong>à tecnica”.<br />

Non è questa, tuttavia, la sede per operare lo<br />

scandaglio di problematiche che mer<strong>it</strong>erebbero<br />

ben altra attenzione.<br />

6. Rimanendo agli aspetti generali che mi<br />

sono ripromesso di trattare in queste brevi note,<br />

salta all’occhio che i canoni della celebrazione<br />

pubblica del processo e della pronuncia della<br />

sentenza in pubblica udienza, forse perché non<br />

centrali nella tradizione romanistica, non sono


846 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

stati esplic<strong>it</strong>amente cost<strong>it</strong>uzionalizzati né ab<br />

origine né, in tempi a noi più vicini, attraverso<br />

la legge n.2/99. Sicchè un segmento dell’art. II-<br />

107 della Cost<strong>it</strong>uzione europea parrebbe non<br />

trovare rispondenza nelle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali<br />

nazionali.<br />

Ma sul punto le riflessioni vanno approfond<strong>it</strong>e.<br />

Anz<strong>it</strong>utto, il dir<strong>it</strong>to all’esame pubblico di cui<br />

all’art. II–107, paragrafo secondo, potrebbe<br />

sortire una lettura restr<strong>it</strong>tiva: esso potrebbe leggersi<br />

non come garanzia di pubblic<strong>it</strong>à dell’udienza,<br />

ma semmai come esigenza di trasparenza<br />

e libera accessibil<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

decisorio, in cui si “esamina” la controversia<br />

per definirla. In questa ipotesi (comunque non<br />

scevra di punti di cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à) la previsione sarebbe<br />

da noi rispettata per via dell’obbligo generalizzato<br />

della motivazione di tutti i provvedimenti<br />

giurisdizionali (che sono pubblici),<br />

anche se negli ultimi anni si è andata accred<strong>it</strong>ando<br />

una tendenza (legislativa, ma sovente<br />

rispecchiata nella prassi giurisdizionale) a<br />

“comprimere” la motivazione delle sentenze (v.<br />

infra).<br />

Ad ogni modo, sembra che i principi in questione<br />

(pubblic<strong>it</strong>à della celebrazione e della<br />

pronuncia) si presentino come presidi non<br />

assoluti (vale a dire non indefettibili), ma solo<br />

tendenziali del processo, il cui amb<strong>it</strong>o di operativ<strong>it</strong>à<br />

ben potrebbe essere intaccato in funzione<br />

dell’attuazione dei corollari del giusto processo,<br />

e segnatamente del canone di “ragionevole<br />

durata” (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à), che<br />

leg<strong>it</strong>tima la possibil<strong>it</strong>à che si ponga fine alla<br />

controversia (se sufficientemente istru<strong>it</strong>a) in<br />

ogni sede, e quindi anche nel contesto (non<br />

pubblico) dell’adunanza camerale.<br />

Si potrebbe osservare che, secondo la<br />

costante giurisprudenza della Consulta, il<br />

sopradetto canone di “pubblic<strong>it</strong>à” dell’udienza<br />

sarebbe cost<strong>it</strong>uzionalizzato siccome ricavabile<br />

dall’art. 101, primo comma, della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

(a mente del quale “la giustizia è amministrata<br />

in nome del popolo”). Resterebbe tuttavia fermo,<br />

anche in tale prospettiva, che la sua osservanza<br />

non si impone in modo cogente in tutti i<br />

modelli processuali, dovendosi considerare<br />

leg<strong>it</strong>time (purchè ragionevoli) le soluzioni<br />

alternative che il legislatore sposi in vista della<br />

tutela di preminenti (o, se si preferisce, più rilevanti)<br />

valori cost<strong>it</strong>uzionali. E non si può non<br />

ricordare che, nella sentenza n.427/99, il Giudice<br />

delle leggi è sembrato voler costruire la<br />

celer<strong>it</strong>à del processo alla stregua di un valore<br />

primario, destinato a cedere il passo unicamente<br />

di fronte alle esigenze, indeclinabili, del contradd<strong>it</strong>torio.<br />

È evidente, a valle di tutto ciò, che se una<br />

disposizione cost<strong>it</strong>uzionale recepisse i principi<br />

in questione (ovvero essi fossero ricavati per<br />

implic<strong>it</strong>o dall’art. 101 o dall’art. 111, sub specie<br />

di imparzial<strong>it</strong>à) le disposizioni relative alle<br />

decisioni assunte dai giudici amministrativi in<br />

forma semplificata (art. art. 26, co. 4°, legge<br />

1034/71, richiamato e fatto salvo dal co. 3° del<br />

precedente art. 23-bis) si esporrebbero a qualche<br />

perpless<strong>it</strong>à, almeno per ciò che attiene al<br />

carattere “riservato” della camera di consiglio<br />

in cui è consent<strong>it</strong>o definire la l<strong>it</strong>e.<br />

Per altro verso si incontrano difficoltà anche<br />

in senso opposto: il principio del contradd<strong>it</strong>torio,<br />

da noi cost<strong>it</strong>uzionalizzato, non è esplic<strong>it</strong>amente<br />

menzionato nell’art. II-107. Sennonchè,<br />

con uno sforzo intepretativo neppure troppo<br />

ard<strong>it</strong>o, lo si può legge in filigrana nell’avverbio<br />

“equamente” (paragrafo secondo); lo stesso<br />

discorso vale per la “par<strong>it</strong>à tra le parti”, da noi<br />

solennemente proclamata sempre dal co. 2°<br />

dell’art. 111, che cost<strong>it</strong>uisce comunque – lo si<br />

è più sopra evidenziato - garanzia di equ<strong>it</strong>à<br />

decisionale.<br />

Del pari la necessaria motivazione di tutti i<br />

provvedimenti giurisdizionali da noi sanc<strong>it</strong>a<br />

nel terzultimo co. dell’art. 111 è priva di<br />

riscontro, intermini analoghi, nella Cost<strong>it</strong>uzione<br />

europea.<br />

Tuttavia si ravvisa nel nuovo Trattato una<br />

previsione di carattere generale, l’art. I-38 la<br />

quale, discipliando i “Principi comuni agli atti<br />

giuridici dell’Unione”, prescrive che “gli atti<br />

giuridici sono motivati” (paragrafo secondo).<br />

L’estensibil<strong>it</strong>à di tale obbligo agli atti di<br />

tutte le ist<strong>it</strong>uzioni, nessuna esclusa, lo rende<br />

perfettamente idoneo a supportare la necessarietà<br />

della motivazione anche di sentenze,<br />

ordinanze e decreti degli organismi giudiziari<br />

dell’Unione (Corte di Giustizia e Tribunale di<br />

primo grado).<br />

7. È noto che esistono due concezioni di<br />

Cost<strong>it</strong>uzione: una concezione descr<strong>it</strong>tiva, che<br />

guarda alla Cost<strong>it</strong>uzione come insieme di strutture<br />

e caratteri che disegnano la fisionomia di


una comun<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>icamente organizzata in un<br />

certo momento storico, ed una concezione prescr<strong>it</strong>tiva,<br />

che viceversa intende la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

come “legge superiore”, ossia come un atto<br />

normativo, solenne e generalmente scr<strong>it</strong>to (solo<br />

eccezionalmente consuetudinario, come nel<br />

caso della Gran Bretagna), volto a dare fondamento<br />

giuridico ed a lim<strong>it</strong>are il potere pol<strong>it</strong>ico<br />

a garanzia delle libertà individuali.<br />

Sulla scorta dei rilievi che precedono, e senza<br />

eccessivo azzardo, si potrebbe affermare che<br />

- a prescindere dalla preziosa opera di rielaborazione<br />

portata a compimento dalla Convenzione<br />

europea e dalla CIG - il fenomeno cost<strong>it</strong>uente<br />

in senso descr<strong>it</strong>tivo si è da tempo avviato<br />

e si sta svolgendo di fronte ai nostri occhi;<br />

ciò soprattutto grazie al metodo c.d. incrementale<br />

coraggiosamente inaugurato ed efficacemente<br />

impiegato dalla Corte di Giustizia, in<br />

tale comp<strong>it</strong>o assecondata dai giudici nazionali.<br />

In nuce, il fenomeno dello spill-over del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario ed il rifiuto oramai radicato della<br />

c.d. discriminazione alla rovescia sono già<br />

segnali di una uniformazione giuridica sempre<br />

più capillare e profonda.<br />

Con la firma della Cost<strong>it</strong>uzione europea è<br />

stato intrapreso con serietà il percorso cost<strong>it</strong>uente<br />

in senso prescr<strong>it</strong>tivo, come tale sottratto<br />

alle decisioni degli operatori della giustizia e<br />

rimesso in toto all’iniziativa degli Stati (ora<br />

chiamati a gestire le fasi delle rispettive ratifiche),<br />

ed ancor prima alla determinazione degli<br />

statisti; non per questo, però, l’essenziale ruolo<br />

della Corte di Giustizia e delle magistrature<br />

degli Stati appare destinato alla dequotazione.<br />

La cultura dell’illuminismo giuridico ci ha<br />

consegnato l’intuizione, a tutt’oggi largamente<br />

condivisa, che esiste un inscindibile collegamento<br />

tra un particolare sistema di leggi ed un<br />

particolare popolo, atteso che la costruzione<br />

del primo dipende da variabili quali i fattori climatici,<br />

le caratteristiche fisiche del terr<strong>it</strong>orio, le<br />

inclinazioni religiose ed economiche ed i<br />

costumi degli ab<strong>it</strong>anti, etc. Questo vuol dire<br />

che prima di fondare un sistema di leggi “unico”<br />

che possa afferire ad un ordinamento giuridico<br />

“unico” occorre comprendere se già esista,<br />

o se in chiave prospettica sia concepibile,<br />

un popolo “unico”.<br />

Le ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie, nell’avviare e<br />

perseguire con una progressione prudente ma<br />

costante il proprio disegno di omogeneizza-<br />

ARTICOLI E NOTE 847<br />

zione dei dir<strong>it</strong>ti degli Stati membri, hanno<br />

saggiamente fatto proprio ed applicato questo<br />

cr<strong>it</strong>erio; hanno cioè compreso che lo sviluppo<br />

di una ident<strong>it</strong>à europea deve precedere la<br />

creazione dello Stato (come che lo si voglia<br />

immaginare) europeo, senza forzature né salti,<br />

anz<strong>it</strong>utto ricomponendo le divers<strong>it</strong>à più<br />

visibili.<br />

Era scontato che sarebbe stato comp<strong>it</strong>o dei<br />

legislatori (e non certo dei giudici) nazionali<br />

adattare gli ordinamenti interni ai mutamenti<br />

normativi sovranazionali, e così realizzare<br />

l’ambizioso progetto della costruzione di una<br />

“casa Comune europea” fondata su valori<br />

comuni oltre che su regole uniformi. Oggi, il<br />

varo di un articolato cost<strong>it</strong>uzionale rende questa<br />

meta del tutto realistica. Ma è nostro convincimento<br />

che tale obiettivo non possa prescindere<br />

dalla cooperazione dei giudici nazionali,<br />

sia pure in una forma diversa rispetto al<br />

passato: questi, attraverso un sempre più stretto<br />

collegamento con la Corte di Giustizia,<br />

saranno in futuro chiamati a dare concreta operativ<strong>it</strong>à,<br />

nei tribunali e quindi nella società, al<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario ed alle sue avanzate forme<br />

di tutela processuale, rendendo l’uno e le altre<br />

“viventi” e tangibili per il singolo c<strong>it</strong>tadino.<br />

Ciò non dovrà più avvenire, come in passato,<br />

per colmare le lacune e supplire alle inerzie<br />

legislative; dovrà avvenire, invece, per radicare<br />

negli ordinamenti dei singoli Stati quei valori<br />

comuni che sino ad oggi sono rimasti sullo<br />

sfondo a causa di una innegabile preminenza,<br />

in amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario, dell’ispirazione liberistica<br />

delle origini.<br />

Crediamo che le osservazioni che precedono<br />

possano contribuire a descrivere il ruolo che si<br />

prepara per i giudici nazionali nel futuro prossimo:<br />

si tratta di un ruolo finalizzato non più<br />

all’adeguamento pretorio al dir<strong>it</strong>to sovranazionale<br />

(il recepimento della normativa europea<br />

spetta, lo si ripete, ai legislatori), ma all’edificazione<br />

dell’ “ident<strong>it</strong>à collettiva dell’Europa”,<br />

che deve unire i c<strong>it</strong>tadini comun<strong>it</strong>ari. Solo una<br />

volta realizzato tale scenario si potrà pensare,<br />

in consonanza con i più autorevoli auspici, ad<br />

una stabilizzazione dell’assetto europeo per la<br />

prima volta non più basata sulla ricerca di equilibri<br />

di potenza ma sulla comunanza di valori e<br />

di ist<strong>it</strong>uzioni.<br />

Ecco dunque spiegato il motivo per il quale<br />

sino ad oggi non è emersa una disponibil<strong>it</strong>à


848 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

degli Stati membri a privarsi della garanzia<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal principio dell’autonomia processuale:<br />

una simile scelta presuppone che<br />

ognuno dei partners rinunci a proteggere<br />

gelosamente quell’attaccamento alla propria<br />

sensibil<strong>it</strong>à giuridica ed ai propri valori che le<br />

singole comun<strong>it</strong>à statali avvertono come intima<br />

rivelazione di una ident<strong>it</strong>à nazionale<br />

ancora assai marcata, ed anzi inesorabilmente<br />

destinata a rispecchiarsi negli ist<strong>it</strong>uti processuali<br />

(oltre che nell’organizzazione degli<br />

apparati giudiziari) forse più che nella stessa<br />

disciplina di dir<strong>it</strong>to sostanziale.<br />

Per tale ragione non si intravede ancora<br />

all’orizzonte il passaggio da un sistema di<br />

regole processuali fondato - come oggi - sulla<br />

delineazione di standards di tutela ad un sistema<br />

di regole puntuali e cogenti nel quale sia<br />

possibile riconoscere un “dir<strong>it</strong>to processuale<br />

comun<strong>it</strong>ario”, incentrato su una protezione giudiziaria<br />

omologa in ciascuno Stato europeo.<br />

Questa considerazione non toglie, naturalmente,<br />

che il conseguimento della progressiva<br />

uniformazione dei sistemi di tutela giurisdizionale<br />

sia esso stesso un valore da perseguire<br />

attraverso le corti nazionali.<br />

È infatti appena il caso di avvertire che l’effettiv<strong>it</strong>à<br />

del dir<strong>it</strong>to passa per l’effettiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela in tutte le sue componenti, e che il c<strong>it</strong>tadino<br />

comun<strong>it</strong>ario è posto in grado di percepire<br />

che la legge è uguale “in tutta Europa” solo<br />

quando riceve, nell’intero terr<strong>it</strong>orio di una<br />

Unione Europea oramai sempre più estesa ed<br />

in ogni sua parte, una giustizia resa in base a<br />

meccanismi riconducibili ad un modello intrinsecamente<br />

un<strong>it</strong>ario. Questo vale per le imprese,<br />

che in numero sempre crescente diversificano<br />

le attiv<strong>it</strong>à produttive e commerciali tra i vari<br />

Stati dell’Unione, ma vale anche per i singoli,<br />

sempre più incentivati ad eserc<strong>it</strong>are il proprio<br />

dir<strong>it</strong>to (oggi solennemente proclamato anche<br />

dalla Cost<strong>it</strong>uzione europea) di circolazione e<br />

soggiorno e pertanto sempre più desiderosi di<br />

trovare, nello Stato di destinazione, regole processuali<br />

familiari, o almeno non troppo distanti<br />

da quelli nazionali.<br />

Se il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario saprà trasformare in<br />

norme e discipline coerenti i valori che il progetto<br />

di Cost<strong>it</strong>uzione europea riunisce in sé, ed<br />

i legislatori sapranno trasfondere tali norme<br />

negli ordinamenti nazionali, i giudici, in quanto<br />

interpreti privilegiati del dir<strong>it</strong>to interno e<br />

comun<strong>it</strong>ario, non mancheranno di darvi attuazione<br />

nei Fori: e sarà questo il meccanismo più<br />

rapido ed efficace per la creazione di quell’<br />

“idem sentire” europeo che da più parti viene,<br />

con forza, invocato.<br />

* * *<br />

Dott. ROBERTO CAPOBIANCO<br />

I lim<strong>it</strong>i della giurisdizione esclusiva<br />

nella sentenza della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale n. 204 del 6<br />

luglio 2004<br />

SOMMARIO: 1. Il quadro normativo in materia<br />

di giurisdizione amministrativa - 2. Le questioni<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale - 3. Le considerazioni<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale - 4. Il contenuto<br />

demol<strong>it</strong>orio e ricostruttivo della sentenza -<br />

5. Il contenuto di conferma e di consolidamento<br />

della sentenza - 6. Gli effetti della sentenza -<br />

7. Conclusioni.<br />

1. - Il quadro normativo in materia di giurisdizione<br />

amministrativa<br />

La giurisdizione amministrativa è stata<br />

oggetto negli ultimi anni di numerosi e importanti<br />

interventi legislativi e giurisprudenziali.<br />

Da un lato, è stato ridotto notevolmente il<br />

suo tradizionale campo d’azione, con la devoluzione<br />

al giudice ordinario, in funzione di giudice<br />

del lavoro, di tutte le controversie relative<br />

ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche<br />

amministrazioni, prima assegnate, in<br />

prevalenza, alla giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo (art. 68 del D.L.vo n. 29<br />

del 1993, sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 29 del D.L.vo n. 80<br />

del 1998 e successivamente trasfuso nell’art.<br />

63 del D.L.vo n. 165 del 2001); dall’altro, quasi<br />

a compensazione di tale depauperamento,<br />

sono state attribu<strong>it</strong>e alla giurisdizione esclusiva<br />

del giudice amministrativo:<br />

– tutte le controversie relative a procedure di<br />

affidamento di lavori, servizi o forn<strong>it</strong>ure svolte<br />

da soggetti pubblici o dai soggetti ad essi equiparati<br />

(art. 6 della legge n. 205 del 2000);<br />

– tutte le controversie in materia di pubblici<br />

servizi (art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998, “rinnovato”<br />

dall’art. 7 della legge n. 205/2000);


– le controversie aventi per oggetto gli atti, i<br />

provvedimenti e i comportamenti dei soggetti<br />

pubblici in materia urbanistica ed edilizia (art.<br />

34 del D.L.vo n. 80/1998, “rinnovato” dall’art.<br />

7 della legge n. 205/2000).<br />

Di grande rilievo anche le nov<strong>it</strong>à giurisprudenziali:<br />

la nota sentenza n. 500/1999 delle<br />

Sezioni Un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione ha<br />

ammesso la risarcibil<strong>it</strong>à degli interessi leg<strong>it</strong>timi<br />

“se l’attiv<strong>it</strong>à illeg<strong>it</strong>tima della P.A. abbia<br />

determinato una lesione del bene della v<strong>it</strong>a al<br />

quale la posizione di interesse leg<strong>it</strong>timo si<br />

correla” .<br />

A tale orientamento ha fatto eco il legislatore<br />

sancendo che:<br />

– il giudice amministrativo, nelle controversie<br />

devolute alla sua giurisdizione esclusiva,<br />

dispone, anche attraverso la reintegrazione in<br />

forma specifica, il risarcimento del danno<br />

ingiusto (art. 35 del D.L.vo n. 80/1998, “rinnovato”<br />

dall’art. 7 della legge n. 205/2000);<br />

– il tribunale amministrativo regionale, nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della sua giurisdizione, conosce anche<br />

di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento<br />

del danno, anche attraverso la reintegrazione<br />

in forma specifica, e agli altri dir<strong>it</strong>ti<br />

patrimoniali consequenziali (articolo 7, primo<br />

periodo terzo comma, della legge n. 1034 del<br />

1971, come riformulato dall’art. 35 del D.L.vo<br />

n. 80/1998, nel testo modificato dall’art. 7 della<br />

legge n. 205/2000).<br />

Il riconoscimento della giurisdizione del<br />

giudice amministrativo in materia di risarcimento<br />

del danno non riguarda quindi solo le<br />

materie attribu<strong>it</strong>e alla sua giurisdizione esclusiva<br />

(ampliata a materie per le quali è particolarmente<br />

evidente la questione del risarcimento),<br />

ma anche i casi che rientrano nelle distinte giurisdizioni<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e di mer<strong>it</strong>o.<br />

Com’è stato acutamente osservato, le<br />

nov<strong>it</strong>à introdotte non hanno toccato semplicemente<br />

i cr<strong>it</strong>eri di riparto di giurisdizione e i<br />

poteri del giudice amministrativo, ma, per<br />

l’ampiezza delle materie devolute alla giurisdizione<br />

esclusiva, hanno invest<strong>it</strong>o e trasformato,<br />

sostanzialmente, il ruolo stesso del giudice<br />

dell’interesse leg<strong>it</strong>timo in quello di giudice<br />

naturale della P.A.: il rapporto regolaeccezione<br />

che ha storicamente contraddistinto<br />

la relazione tra giurisdizione generale di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sull’atto e giurisdizione esclusiva<br />

ARTICOLI E NOTE 849<br />

sul rapporto sottostante è stato fortemente<br />

ridimensionato .<br />

In effetti, il legislatore si è orientato verso<br />

una giurisdizione amministrativa per “blocchi<br />

di materie”, come evidenziato dalla stessa Corte<br />

di Cassazione, che ha rilevato “una decisa<br />

scelta nel senso del superamento del tradizionale<br />

sistema del riparto della giurisdizione in<br />

riferimento alla dicotomia dir<strong>it</strong>to soggettivo –<br />

interesse leg<strong>it</strong>timo, a favore della previsione di<br />

un riparto affidato al cr<strong>it</strong>erio della materia”,<br />

con conseguente “sensibile attenuazione della<br />

generale rilevanza della distinzione tra le due<br />

figure”, essendo decisiva, ai fini della giurisdizione,<br />

non più la natura della posizione giuridica<br />

soggettiva tutelata, bensì la materia in cui<br />

rientra la controversia (sentenza n. 500/1999<br />

c<strong>it</strong>ata).<br />

Non sono mancate perpless<strong>it</strong>à da parte della<br />

dottrina circa la coerenza cost<strong>it</strong>uzionale di tale<br />

nuovo cr<strong>it</strong>erio di riparto della giurisdizione:<br />

alcuni Autori hanno infatti evidenziato che<br />

“l’articolo 103 della Cost<strong>it</strong>uzione non sembra<br />

consentire un ricorso generalizzato alla giurisdizione<br />

esclusiva, poiché tale tipo di giurisdizione<br />

è da tale disposizione vista come eventuale<br />

(in quanto di volta in volta prevista dalla<br />

legge), rispetto alla giurisdizione volta alla<br />

tutela degli interessi leg<strong>it</strong>timi” ;<br />

altri hanno visto la scelta della determinazione<br />

della giurisdizione per blocchi di materie<br />

come una “scorciatoia imboccata dal legislatore<br />

quale risposta al difetto (imputato al sistema)<br />

di essere costru<strong>it</strong>o in maniera da esasperare<br />

l’incertezza sulla giurisdizione” ;<br />

altri ancora hanno affermato apertamente<br />

che le nuove norme “nell’ampliare la giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo,<br />

avevano avuto lo scopo (sia pure non scr<strong>it</strong>to)<br />

di compensare, anche se parzialmente, il G.A.<br />

per la contemporanea sottrazione di quella<br />

che in origine cost<strong>it</strong>uiva la principale materia<br />

della giurisdizione esclusiva (il pubblico<br />

impiego)”.<br />

2. - Le questioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

In tale quadro normativo, quattro distinte<br />

ordinanze di rimessione del Tribunale civile di<br />

Roma hanno provocato l’importante intervento<br />

della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, con la sentenza<br />

n. 204 del 5 luglio 2004 .


850 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

La prima ordinanza ha sollevato questione di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 33 del<br />

D.L.vo. n. 80/1998, come “rinnovato” dall’art.<br />

7 della legge n. 205/2000, e riguardava una<br />

controversia tra l’Azienda Usl Rm/E e una casa<br />

di cura privata, in mer<strong>it</strong>o al pagamento di somme<br />

dovute dall’Azienda per prestazioni di ricovero<br />

convenzionate.<br />

Le altre tre ordinanze hanno sollevato questione<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 34<br />

del D.L.vo. n. 80/1998, come “rinnovato” dall’art.<br />

7 della legge n. 205/2000, e riguardavano<br />

domande di risarcimento del danno connesse ai<br />

seguenti atti, provvedimenti e comportamenti<br />

del Comune di Roma:<br />

– occupazione abusiva di un fondo da parte<br />

del Comune per la realizzazione di un asilo<br />

nido, senza che la procedura di esproprio<br />

venisse mai portata a compimento e senza che<br />

venisse pagato il relativo indennizzo;<br />

– modificazione della destinazione edilizia<br />

di alcuni terreni (da aree edificabili ad aree per<br />

attrezzature di servizi di quartiere), in vista della<br />

costruzione di una strada (in realtà mai realizzata),<br />

con conseguente deprezzamento degli<br />

immobili di tale ent<strong>it</strong>à da indurre un ist<strong>it</strong>uto di<br />

cred<strong>it</strong>o a chiedere la rest<strong>it</strong>uzione dei prest<strong>it</strong>i<br />

garant<strong>it</strong>i da quei beni; richiesta che aveva provocato<br />

il fallimento della società proprietaria;<br />

– mancato allacciamento alla rete fognaria,<br />

da parte del Comune, di un locale di proprietà<br />

privata, a destinazione negozio, e conseguente<br />

diniego di agibil<strong>it</strong>à dello stesso.<br />

Le quattro ordinanze ponevano in sostanza<br />

un’unica questione: quella dei lim<strong>it</strong>i che il legislatore<br />

ordinario deve rispettare nel disciplinare,<br />

ampliandola, la giurisdizione esclusiva del<br />

giudice amministrativo.<br />

In particolare, secondo il Tribunale di Roma,<br />

la legge n. 205 del 2000, portando a compimento<br />

un disegno di pol<strong>it</strong>ica legislativa volto<br />

ad estendere l’area della giurisdizione esclusiva<br />

del giudice amministrativo, ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o al<br />

cr<strong>it</strong>erio di riparto della giurisdizione fissato<br />

nella Cost<strong>it</strong>uzione, fondato sulla dicotomia<br />

dir<strong>it</strong>ti soggettivi - interessi leg<strong>it</strong>timi, il diverso<br />

cr<strong>it</strong>erio dei “blocchi di materie”: in tal modo<br />

sarebbe stato alterato non soltanto il rapporto<br />

tra giurisdizione del giudice ordinario e del<br />

giudice amministrativo – rapporto che, pur non<br />

essendo stato realizzato il principio dell’unic<strong>it</strong>à<br />

della giurisdizione, dovrebbe pur sempre essere<br />

di regola ad eccezione quanto alla cognizione<br />

su dir<strong>it</strong>ti soggettivi – ma anche il rapporto,<br />

all’interno della giurisdizione del giudice<br />

amministrativo, tra giurisdizione (generale) di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e giurisdizione (speciale, se non<br />

eccezionale) esclusiva.<br />

Tale legge avrebbe trasformato il Consiglio<br />

di Stato da giudice “nell’amministrazione” in<br />

giudice “dell’amministrazione”, abbandonando<br />

il cr<strong>it</strong>erio dello «inestricabile nodo gordiano»<br />

ravvisabile in specifiche controversie correlate<br />

all’interesse generale per accogliere<br />

quello dei «blocchi di materie», nelle quali «la<br />

commistione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi ed interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi non si debba ricercare nelle varie tipologie<br />

delle singole controversie ma nell’atteggiarsi<br />

dell’azione della P.A. in settori determinati,<br />

anche se molto estesi, connotati da una<br />

significativa presenza dell’interesse pubblico».<br />

Di qui, la violazione degli articoli 102 e 103<br />

della Cost<strong>it</strong>uzione, che, attribuendo al giudice<br />

ordinario «il ruolo di giudice naturale dei dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi tra privati e P.A.», avrebbe recep<strong>it</strong>o<br />

i principi ispiratori della legge n. 2248 del<br />

1865, All. E, conferendo alla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo un carattere<br />

residuale, che può giustificare «eccezioni<br />

ma non stravolgimenti» rispetto alla «tendenziale<br />

general<strong>it</strong>à ed illim<strong>it</strong>atezza delle attribuzioni<br />

del giudice ordinario».<br />

3. - Le considerazioni della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

La Corte cost<strong>it</strong>uzionale è risal<strong>it</strong>a alle origini<br />

storiche della giustizia amministrativa <strong>it</strong>aliana<br />

ed ha evidenziato come la legge 20 marzo<br />

1865, n. 2248, All. E, assicurando tutela al c<strong>it</strong>tadino<br />

davanti al giudice ordinario per «tutte le<br />

materie nelle quali si faccia questione di un<br />

dir<strong>it</strong>to civile o pol<strong>it</strong>ico, comunque vi possa<br />

essere interessata la P.A.» (art. 2), avesse sanc<strong>it</strong>o<br />

in ogni altro caso (per «gli affari non compresi<br />

nell’articolo precedente») la totale sottrazione<br />

a qualsiasi controllo giurisdizionale della<br />

sfera della c.d. amministrazione pura (art. 3).Il<br />

vuoto di tutela lasciato dalla legge abol<strong>it</strong>rice<br />

del contenzioso amministrativo, fu colmato<br />

solo nel 1907, dalla legge n. 62, ist<strong>it</strong>utiva della<br />

V Sezione, che definendo “giurisdizionali”<br />

questa e la IV Sezione, riconobbe alle loro<br />

decisioni l’efficacia del giudicato.


La giurisdizione amministrativa è sorta quindi<br />

«non come usurpazione al giudice ordinario<br />

di particolari attribuzioni, ma come conquista<br />

di una tutela giurisdizionale da parte del c<strong>it</strong>tadino<br />

nei confronti della P.A.» (Leone, Assemblea<br />

cost<strong>it</strong>uente, 1947).<br />

Secondo la Corte, il Cost<strong>it</strong>uente, accogliendo<br />

tale impostazione, ha riconosciuto al giudice<br />

amministrativo piena dign<strong>it</strong>à di giudice ordinario<br />

per la tutela, nei confronti della P.A., delle<br />

s<strong>it</strong>uazioni soggettive non contemplate dall’art.<br />

2 della legge del 1865; così come di questa<br />

legge ha recep<strong>it</strong>o, con l’art. 113 Cost., il<br />

principio per il quale, «quando un dir<strong>it</strong>to civile<br />

o pol<strong>it</strong>ico viene leso da un atto della P.A., questo<br />

dir<strong>it</strong>to si può far valere di fronte all’Autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria ordinaria, in modo che la P.A.<br />

davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in<br />

questi casi, come un qualsiasi l<strong>it</strong>igante privato<br />

soggetto alla giurisdizione» (Calamandrei,<br />

Assemblea cost<strong>it</strong>uente, 1947).<br />

Sempre dai lavori della Cost<strong>it</strong>uente, la previsione<br />

della giurisdizione esclusiva, nel testo<br />

dell’art. 103 Cost., compare quasi come accessoria<br />

rispetto a quella generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

per «l’inscindibil<strong>it</strong>à delle questioni di interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo e di dir<strong>it</strong>to soggettivo, e per la prevalenza<br />

delle prime», le quali impongono di<br />

«aggiungere la competenza del Consiglio di<br />

Stato per i dir<strong>it</strong>ti soggettivi, nelle materie particolari<br />

specificamente indicate dalla legge»<br />

(Ruini, Assemblea cost<strong>it</strong>uente, 1947).<br />

La Corte, pur escludendo che la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

abbia defin<strong>it</strong>ivamente e immutabilmente cristallizzato<br />

la s<strong>it</strong>uazione esistente nel 1948 circa<br />

il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario<br />

e giudice amministrativo, r<strong>it</strong>iene tuttavia che<br />

dalla Cost<strong>it</strong>uzione si desumano i confini entro i<br />

quali il legislatore ordinario, eserc<strong>it</strong>ando il suo<br />

potere discrezionale, deve contenere i suoi<br />

interventi volti a ridistribuire le funzioni giurisdizionali<br />

tra i due ordini di giudici.<br />

Evidenzia inoltre la chiara opzione del<br />

Cost<strong>it</strong>uente in favore del riconoscimento al<br />

giudice amministrativo della piena dign<strong>it</strong>à di<br />

giudice: l’art. 24 Cost. assicura agli interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi – la cui tutela l’art. 103 riserva al giudice<br />

amministrativo – le medesime garanzie<br />

assicurate ai dir<strong>it</strong>ti soggettivi quanto alla possibil<strong>it</strong>à<br />

di farli valere davanti al giudice e alla<br />

effettiv<strong>it</strong>à della tutela che questi deve loro<br />

accordare.<br />

ARTICOLI E NOTE 851<br />

Il principio dell’unic<strong>it</strong>à della giurisdizione,<br />

espresso dagli artt. 102 e 113, va inteso nel senso<br />

che in nessun caso il legislatore ordinario<br />

può far sì che la P.A., in quanto tale, sia assoggettata<br />

ad una particolare giurisdizione, ovvero<br />

sottratta alla giurisdizione alla quale soggiace<br />

«qualsiasi l<strong>it</strong>igante privato»: la special<strong>it</strong>à di un<br />

giudice può fondarsi esclusivamente sul fatto<br />

che questo sia chiamato ad assicurare la giustizia<br />

“nell’amministrazione”, e non mai sul mero<br />

fatto che parte in causa sia la P.A.<br />

A giudizio della Corte, effettivamente il legislatore<br />

ordinario del 1998-2000, ha adottato<br />

un’idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla<br />

pura e semplice presenza, in un certo settore<br />

dell’ordinamento, di un rilevante pubblico interesse;<br />

idea questa che presuppone l’approvazione<br />

(mai avvenuta) di quel progetto di riforma<br />

(Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell’articolo<br />

103 della Cost<strong>it</strong>uzione, secondo il<br />

quale «la giurisdizione amministrativa ha ad<br />

oggetto le controversie con la P.A. nelle materie<br />

indicate dalla legge».<br />

Il vigente articolo 103, primo comma, della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione ha confer<strong>it</strong>o al legislatore ordinario<br />

non già un’assoluta e incondizionata discrezional<strong>it</strong>à<br />

nell’attribuzione al giudice amministrativo<br />

di materie devolute alla sua giurisdizione<br />

esclusiva, ma il più lim<strong>it</strong>ato potere di<br />

indicare “particolari materie” nelle quali “la<br />

tutela nei confronti della P.A.” investe “anche”<br />

dir<strong>it</strong>ti soggettivi: un potere, quindi, che deve<br />

considerare la natura delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul<br />

dato, oggettivo, delle materie.<br />

Tali materie devono essere “particolari”<br />

rispetto a quelle devolute alla giurisdizione<br />

generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à: e cioè devono partecipare<br />

della loro medesima natura, contrassegnata<br />

dalla circostanza che la P.A. agisce come<br />

autor<strong>it</strong>à nei confronti della quale è accordata<br />

tutela al c<strong>it</strong>tadino davanti al giudice amministrativo.<br />

Il legislatore ordinario ben può ampliare l’area<br />

della giurisdizione esclusiva purché lo faccia<br />

con riguardo a materie (in tal senso, particolari)<br />

che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero<br />

pur sempre, in quanto vi opera<br />

la P.A.-autor<strong>it</strong>à, la giurisdizione generale di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. In defin<strong>it</strong>iva, la Corte esclude che:<br />

la mera partecipazione della P.A. al giudizio<br />

sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione


852 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

del giudice amministrativo (che finirebbe per<br />

assumere le sembianze di giudice “della” P.A.,<br />

con violazione degli artt. 25 e 102, co. 2°,<br />

Cost.);<br />

– il generico coinvolgimento di un pubblico<br />

interesse nella controversia sia sufficiente perché<br />

questa possa essere devoluta al giudice<br />

amministrativo.<br />

Conseguentemente, la disciplina dettata dall’art.<br />

7 della legge n. 205 del 2000, nella parte<br />

in cui sost<strong>it</strong>uisce gli artt. 33 e 34 del D.L.vo. n.<br />

80 del 1998, non viene r<strong>it</strong>enuta conforme alla<br />

Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

4. - Il contenuto demol<strong>it</strong>orio e ricostruttivo<br />

della sentenza.<br />

A giudizio della Corte, il riferimento a “tutte<br />

le controversie” ricadenti nella materia dei<br />

pubblici servizi rende evidente che la “materia”<br />

così individuata prescinde del tutto dalla natura<br />

delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive in essa coinvolte:<br />

la giurisdizione esclusiva si radica quindi,<br />

inammissibilmente, sul dato, puramente oggettivo,<br />

del normale coinvolgimento in tali controversie<br />

di quel generico pubblico interesse che è<br />

naturalmente presente nel settore dei pubblici<br />

servizi.<br />

Viene quindi meno il necessario rapporto di<br />

species a genus che l’art. 103 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

esige allorché contempla, come “particolari”,<br />

rispetto a quelle nelle quali la P.A.<br />

agisce quale autor<strong>it</strong>à, le materie devolvibili<br />

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha<br />

dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale:<br />

– dell’art. 33, co. 1°, del D.L.vo 31 marzo<br />

1998, n. 80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 7, lettera<br />

a, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte<br />

in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo<br />

«tutte le controversie in materia di pubblici servizi,<br />

ivi compresi quelli» anziché «le controversie<br />

in materia di pubblici servizi relative a<br />

concessioni di pubblici servizi, escluse quelle<br />

concernenti indenn<strong>it</strong>à, canoni ed altri corrispettivi,<br />

ovvero relative a provvedimenti adottati<br />

dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio<br />

in un procedimento amministrativo disciplinato<br />

dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero<br />

ancora relative all’affidamento di un pubblico<br />

servizio, ed alla vigilanza e controllo nei con-<br />

fronti del gestore, nonché» (a giudizio della<br />

Corte, la materia dei pubblici servizi può essere<br />

oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo se in essa la P.A. agisce eserc<strong>it</strong>ando<br />

il suo potere autor<strong>it</strong>ativo ovvero, attesa<br />

la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare<br />

strumenti negoziali in sost<strong>it</strong>uzione del potere<br />

autor<strong>it</strong>ativo, se si vale di tale facoltà che, tuttavia,<br />

presuppone l’esistenza del potere autor<strong>it</strong>ativo,<br />

ex art. 11 della legge n. 241 del 1990);<br />

– dell’art. 33, co. 2°, del medesimo D.L.vo<br />

31 marzo 1998, n. 80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art.<br />

7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205<br />

(a giudizio della Corte, tale conclusione è avvalorata<br />

dalla circostanza che il co. 2° della norma<br />

individua esemplificativamente controversie,<br />

quale quella incardinata davanti al giudice<br />

a quo, nelle quali può essere del tutto assente<br />

ogni profilo riconducibile alla P.A.-autor<strong>it</strong>à);<br />

– dell’art. 34, co. 1°, del medesimo D.L.vo<br />

31 marzo 1998, n. 80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art.<br />

7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205,<br />

nella parte in cui prevede che sono devolute<br />

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />

le controversie aventi per oggetto<br />

«gli atti, i provvedimenti e i comportamenti»<br />

anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche<br />

amministrazioni e dei soggetti alle stesse<br />

equiparati, in materia urbanistica ed edilizia<br />

(a giudizio della Corte, nel caso dei “comportamenti”,<br />

la P.A. non eserc<strong>it</strong>a – nemmeno<br />

mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di<br />

adottare strumenti intrinsecamente privatistici<br />

– alcun pubblico potere; in altri termini, i comportamenti<br />

sono meri contegni materiali, estranei<br />

alle manifestazioni di autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />

e al rilievo funzionale che l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />

ha assunto ).<br />

Come si può notare, la Corte, facendo uso<br />

della tecnica manipolativa e add<strong>it</strong>iva “con maggiore<br />

disinvoltura che in casi precedenti” , ha<br />

“riscr<strong>it</strong>to” gli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 80, dettandone<br />

una nuova formulazione; in effetti,<br />

facendola precedere dalla congiunzione “anziché”,<br />

la Corte ha formulato in modo espresso la<br />

disposizione legislativa r<strong>it</strong>enuta leg<strong>it</strong>tima, che<br />

va a sost<strong>it</strong>uire la norma annullata.<br />

È da r<strong>it</strong>enere che tale particolar<strong>it</strong>à della sentenza<br />

sia dovuta alla delicatezza della materia<br />

trattata (la determinazione della giurisdizione),<br />

che impone certezza sulle conseguenze della<br />

pronuncia: la Corte pertanto non ha affidato


all’interprete il comp<strong>it</strong>o di ricostruire le disposizioni<br />

di legge a segu<strong>it</strong>o della dichiarazione di<br />

illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, ma ha prefer<strong>it</strong>o<br />

definire direttamente le norme risultanti dall’annullamento.<br />

5. Il contenuto di conferma e di consolidamento<br />

della sentenza.<br />

La principale innovazione della legge n. 205<br />

era stata l’attribuzione al giudice amministrativo<br />

della cognizione delle azioni risarc<strong>it</strong>orie in<br />

ogni materia soggetta alla sua giurisdizione; in<br />

ciò la legge di riforma aveva ampliato la scelta<br />

fatta nel D.L.vo n. 80, che aveva esteso solo la<br />

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />

alla cognizione delle azioni risarc<strong>it</strong>orie.<br />

La sentenza affronta la questione incidenter<br />

tantum e finisce per confermare e consolidare<br />

autorevolmente la scelta fatta dal legislatore,<br />

agganciando all’articolo 24 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

la disciplina dell’azione risarc<strong>it</strong>oria, sia a tutela<br />

dei dir<strong>it</strong>ti che degli interessi leg<strong>it</strong>timi .<br />

Secondo la Corte, il potere riconosciuto al<br />

giudice amministrativo di disporre, anche attraverso<br />

la reintegrazione in forma specifica, il<br />

risarcimento del danno ingiusto non cost<strong>it</strong>uisce<br />

sotto alcun profilo una nuova “materia” attribu<strong>it</strong>a<br />

alla sua giurisdizione, bensì uno strumento<br />

di tutela ulteriore, rispetto a quello classico<br />

demol<strong>it</strong>orio (e/o conformativo), da utilizzare<br />

per rendere giustizia al c<strong>it</strong>tadino nei confronti<br />

della P.A.<br />

L’attribuzione di tale potere non soltanto<br />

appare conforme alla piena dign<strong>it</strong>à di giudice<br />

riconosciuta dalla Cost<strong>it</strong>uzione al Consiglio di<br />

Stato, ma anche, e soprattutto, affonda le sue<br />

radici nella previsione dell’art. 24 della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

che, garantendo alle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

devolute alla giurisdizione amministrativa<br />

piena ed effettiva tutela, implica che il giudice<br />

sia mun<strong>it</strong>o di adeguati poteri.<br />

Ecco perché il superamento della regola che<br />

imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice<br />

amministrativo, di adire il giudice ordinario,<br />

con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti<br />

i dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali e<br />

l’eventuale risarcimento del danno, cost<strong>it</strong>uisce<br />

null’altro che attuazione del precetto di cui<br />

all’art. 24 della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Con una presa di posizione così netta, la<br />

Corte riconosce sostanzialmente la scarsa<br />

aderenza cost<strong>it</strong>uzionale del sistema preceden-<br />

ARTICOLI E NOTE 853<br />

te e il defin<strong>it</strong>ivo superamento della regola del<br />

doppio giudizio .<br />

Altra questione confermata e consolidata<br />

dalla sentenza è quella della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (in relazione<br />

all’articolo 111, co. 7°) dei lim<strong>it</strong>i imposti<br />

al ricorso in Cassazione avverso le decisioni<br />

del giudice amministrativo, anche nelle controversie<br />

concernenti dir<strong>it</strong>ti soggettivi: secondo la<br />

Corte, è la stessa Cost<strong>it</strong>uzione a prevedere che<br />

nei casi di giurisdizione esclusiva, proprio in<br />

ragione della particolar<strong>it</strong>à delle materie riservate<br />

al giudice amministrativo, la ricorribil<strong>it</strong>à alle<br />

Sezioni Un<strong>it</strong>e sia lim<strong>it</strong>ata ai soli motivi di giurisdizione<br />

e non invece a tutti i motivi previsti<br />

nel caso di decisioni dei giudici ordinari .<br />

Nella sentenza è possibile leggere anche la<br />

conferma e il consolidamento della cd. pregiudiziale<br />

amministrativa, cioè della necess<strong>it</strong>à di<br />

impugnazione dell’atto amministrativo nei termini<br />

decadenziali per poter poi accedere alla<br />

tutela risarc<strong>it</strong>oria: in effetti, se il risarcimento<br />

del danno cost<strong>it</strong>uisce un’ulteriore forma di<br />

tutela amministrativa, la relativa azione è sottoposta<br />

alle regole del giudizio amministrativo.<br />

In propos<strong>it</strong>o è stato autorevolmente osservato<br />

che “il collegamento che la sentenza<br />

postula tra l’esercizio del potere autor<strong>it</strong>ativo e<br />

la questione risarc<strong>it</strong>oria sembra confortare l’idea<br />

che tale potere vada sempre contestato nel<br />

termine di decadenza, secondo la tecnica<br />

impugnatoria. Sicché resterebbe esclusa la<br />

proponibil<strong>it</strong>à, nel termine di prescrizione e<br />

davanti al G.O., di una domanda di risarcimento<br />

per lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi cagionata<br />

da un atto amministrativo rimasto inoppugnato…..<br />

siffatta evenienza dovrebbe escludersi<br />

per due concorrenti ragioni:<br />

perché, secondo la Corte, il sindacato sul<br />

potere dell’amministrazione e la tutela degli<br />

interessi leg<strong>it</strong>timi sono riservati, per via della<br />

cost<strong>it</strong>uzionalizzazione del sistema risultante<br />

dalla L.A.C. e dalla legge Crispi, esclusivamente<br />

al giudice amministrativo e qualsiasi<br />

modello che conferisse al G.O., sia pure per il<br />

tram<strong>it</strong>e della disapplicazione, il medesimo tipo<br />

di sindacato sulla discrezional<strong>it</strong>à sarebbe irrimediabilmente<br />

in confl<strong>it</strong>to con questo sistema;<br />

perché, una volta identificata la giurisdizione<br />

risarc<strong>it</strong>oria del giudice speciale come un<br />

rimedio per la protezione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo,<br />

l’introduzione di una giurisdizione parallela<br />

del G.O., a contenuto egualmente risarc<strong>it</strong>orio


854 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

sulle medesime fattispecie, rischierebbe di<br />

rompere l’equilibrio cost<strong>it</strong>uzionale quale delineato<br />

nella decisione della Corte, introducendo<br />

poi inev<strong>it</strong>abili disarmonie e incertezze.<br />

6. Gli effetti della sentenza<br />

I processi pendenti dinanzi al giudice amministrativo,<br />

spettanti, secondo la Corte, al giudice<br />

ordinario (canoni, indenn<strong>it</strong>à, tariffe in materia<br />

di pubblici servizi, comportamenti in materia<br />

di edilizia e urbanistica), subiranno le prime<br />

conseguenze della sentenza: il giudice ad<strong>it</strong>o<br />

dovrà pronunciare immediatamente la propria<br />

carenza di giurisdizione.<br />

In effetti, la fattispecie è regolata dall’articolo<br />

30, co. 4°, della legge 11 marzo 1953 n. 87,<br />

secondo il quale “le norme dichiarate incost<strong>it</strong>uzionali<br />

non possono avere applicazione dal<br />

giorno successivo alla pubblicazione della<br />

decisione”.<br />

Dopo la pubblicazione della sentenza (avvenuta<br />

il 14 luglio 2004), sono già state emanate<br />

alcune pronunce, secondo le quali esulano<br />

ormai dalla giurisdizione del giudice amministrativo:<br />

a) le azioni proposte da soggetti convenzionati<br />

con il SSN per chiedere ad una Azienda<br />

USL il pagamento delle prestazioni specialistiche<br />

effettuate; tali controversie, infatti, attengono<br />

a dir<strong>it</strong>ti soggettivi e rientrano nella tipologia<br />

di cui al co. 2°, lettere b) ed e), dell’art.<br />

33 D.L.vo. n. 80/1998, dichiarato incost<strong>it</strong>uzionale<br />

con la sentenza della Corte ;<br />

b) le controversie riguardanti dir<strong>it</strong>ti di cred<strong>it</strong>o,<br />

nelle quali la P.A. non sia coinvolta come<br />

autor<strong>it</strong>à e, in particolare, le azioni con le quali<br />

un privato chiede il pagamento di prestazioni<br />

san<strong>it</strong>arie erogate nell’amb<strong>it</strong>o del Servizio San<strong>it</strong>ario<br />

Nazionale .<br />

Non è applicabile nel nostro caso la perpetuatio<br />

jurisdictionis; infatti, secondo le sezioni<br />

un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione, “il principio<br />

sanc<strong>it</strong>o dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione<br />

si determina con riguardo alla legge<br />

vigente al momento della proposizione della<br />

domanda, non opera quando la norma che detta<br />

i cr<strong>it</strong>eri determinativi della giurisdizione è<br />

successivamente dichiarata cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

illeg<strong>it</strong>tima, atteso che la norma dichiarata cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

illeg<strong>it</strong>tima - a differenza di quella<br />

abrogata - non può essere assunta, data l’ef-<br />

ficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce<br />

della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, a canone di<br />

valutazione di s<strong>it</strong>uazioni o di rapporti anteriori<br />

alla pubblicazione della pronuncia di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />

salvo il lim<strong>it</strong>e dei rapporti esaur<strong>it</strong>i al<br />

momento della pubblicazione della decisione,<br />

intendendosi per tali quelli accertati con sentenza<br />

passata in giudicato o per altro verso già<br />

consolidati” .<br />

Vengono meno molte delle incertezze sulla<br />

giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica<br />

ed edilizia, prevista dall’art. 34 del c<strong>it</strong>ato<br />

decreto, in quanto sono sottratti a tale tipo di<br />

giurisdizione “i comportamenti” della P.A. nei<br />

predetti settori.<br />

Sono dunque fuori dalla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo le azioni<br />

possessorie, di nunciazione e di manutenzione<br />

correlate all’esecuzione di opere pubbliche,<br />

che una nota recente giurisprudenza, confermata<br />

dalla Corte di Cassazione, aveva attribu<strong>it</strong>o<br />

- trattandosi di comportamenti - alla giurisdizione<br />

amministrativa, ai sensi del c<strong>it</strong>ato<br />

articolo 34 .<br />

Per le stesse ragioni restano al di fuori della<br />

giurisdizione amministrativa le controversie<br />

concernenti l’occupazione usurpativa: qui il<br />

presupposto per la richiesta di risarcimento del<br />

danno è l’occupazione del suolo sine t<strong>it</strong>ulo, che<br />

non cost<strong>it</strong>uisce un atto, ma un comportamento.<br />

Quanto alle controversie in materia di occupazione<br />

acquis<strong>it</strong>iva, occorre distinguere:<br />

da un lato, le richiesta di risarcimento del<br />

danno fondate sulla mancata emissione del<br />

decreto di esproprio nel periodo dell’occupazione<br />

leg<strong>it</strong>tima (comportamento illeg<strong>it</strong>timo<br />

della P.A., che ha trasformato il fondo irreversibilmente);<br />

dall’altro, le ipotesi in cui la dichiarazione di<br />

pubblica util<strong>it</strong>à o il decreto di esproprio siano<br />

stati annullati dal giudice amministrativo.<br />

È evidente che nel primo caso non si può<br />

dub<strong>it</strong>are della competenza del giudice ordinario,<br />

in quanto oggetto della controversia è un<br />

comportamento della P.A..<br />

Diversamente, nella seconda ipotesi non si<br />

è in presenza di un mero “comportamento”<br />

della P.A., ma di atti r<strong>it</strong>enuti illeg<strong>it</strong>timi dal<br />

giudice amministrativo, che dispone, a pieno<br />

t<strong>it</strong>olo, di uno strumento di tutela ulteriore,<br />

rispetto a quello classico demol<strong>it</strong>orio (e/o


conformativo), da utilizzare per rendere giustizia<br />

al c<strong>it</strong>tadino nei confronti della P.A.: può<br />

emettere infatti sentenze di condanna al risarcimento<br />

del danno anche nell’amb<strong>it</strong>o della<br />

giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (non<br />

essendo possibile, nel nostro caso, la reintegrazione<br />

in forma specifica, a causa dell’irreversibile<br />

trasformazione del fondo) .<br />

Rimangono altresì nell’orb<strong>it</strong>a della giurisdizione<br />

amministrativa le controversie collegate<br />

all’articolo 43 (utilizzazione senza t<strong>it</strong>olo<br />

di un bene per scopi di interesse pubblico) del<br />

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, a fronte del<br />

potere di acquisizione al patrimonio indisponibile<br />

dell’ente dell’immobile utilizzato “per<br />

scopi di interesse pubblico”, prevede la determinazione<br />

del risarcimento dei danni sub<strong>it</strong>i a<br />

favore del proprietario ad opera del giudice<br />

amministrativo.<br />

Va infine evidenziato che, rispetto alle controversie<br />

che tornano alla giurisdizione ordinaria,<br />

la sentenza della Corte predetermina anche<br />

l’es<strong>it</strong>o dei numerosi regolamenti di giurisdizione<br />

in corso.<br />

Alla chiusura della giurisdizione amministrativa<br />

corrisponde la riapertura della via giurisdizionale<br />

civile; resta però il grave rischio<br />

della prescrizione eventualmente maturata.<br />

7. Conclusioni<br />

La giurisdizione per blocchi di materie, dopo<br />

l’auspicato assestamento dei suoi confini a<br />

segu<strong>it</strong>o delle pronunce delle Sezioni Un<strong>it</strong>e della<br />

Corte di Cassazione, avrebbe dovuto garantire<br />

la concentrazione della tutela presso un<br />

unico giudice e, conseguentemente, una giustizia<br />

più efficace.<br />

Il legislatore, proprio per adeguare gli strumenti<br />

del giudice amministrativo alla sua<br />

ampliata funzione di giudice dei dir<strong>it</strong>ti, aveva<br />

anche incrementato i mezzi di tutela cautelari e<br />

probatori a sua disposizione.<br />

Bisogna però riconoscere che la distribuzione<br />

della giurisdizione per materie omogenee<br />

non ha dato i risultati sperati in termini di semplificazione<br />

dei problemi, se è vero che le<br />

Sezioni Un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione sono<br />

state invest<strong>it</strong>e da un numero crescente di questioni<br />

di giurisdizione, che ha condotto spesso<br />

a responsi difformi da quelli del Consiglio di<br />

Stato.<br />

ARTICOLI E NOTE 855<br />

D’altro canto non può essere taciuto il fatto<br />

che la riforma legislativa si è imbattuta in un<br />

contesto di “opposizione tra apparati ist<strong>it</strong>uzionali”,<br />

quale si è dimostrato essere quello che ha<br />

portato alle remissioni accolte<br />

La sentenza della Corte segna ora il r<strong>it</strong>orno<br />

alle annose e inesauribili questioni sulla distinzione<br />

tra dir<strong>it</strong>ti soggettivi e interessi leg<strong>it</strong>timi e<br />

riceve, inev<strong>it</strong>abilmente, numerose cr<strong>it</strong>iche.<br />

Alcuni Autori evidenziano che “la ripartizione<br />

delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive fra<br />

TAR e tribunali civili determina una diminuzione<br />

di tutela, perchè alcuni interessi rimangono<br />

privi di protezione. Nella materie devolute<br />

alla sua giurisdizione esclusiva il TAR, infatti,<br />

non è semplicemente il giudice dell’atto, ma<br />

è il giudice del rapporto del privato con la P.A.,<br />

della relazione complessiva tra loro intercorrente.<br />

In tale prospettiva assumono rilievo gli<br />

stessi comportamenti tenuti dalla P.A., che<br />

divengono giustiziabili” .<br />

Altri disapprovano il fatto che la sentenza<br />

trascuri del tutto l’impatto che sull’interpretazione<br />

della norma cost<strong>it</strong>uzionale si sarebbe<br />

potuto r<strong>it</strong>rovare nella normativa comun<strong>it</strong>aria e<br />

in quella degli altri paesi membri dell’Unione,<br />

con i quali il confronto è giornaliero, paesi ai<br />

quali è del tutto ignota la distinzione fra dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi ed interessi leg<strong>it</strong>timi .<br />

Altri ancora accusano la Corte di aver riconosciuto<br />

all’interesse leg<strong>it</strong>timo una particolare<br />

“durezza cost<strong>it</strong>uzionale” e di aver trascurato<br />

l’effettiv<strong>it</strong>à della tutela, seguendo un ragionamento<br />

“fondamentalmente ancorato ad<br />

opzioni culturali risalenti, e non a caso rifer<strong>it</strong>e<br />

più alle parole usate dai legislatori cost<strong>it</strong>uenti<br />

del 1948 che non alle originarie scelte<br />

di fondo, né tanto meno alle problematiche<br />

maturate nel Paese” .<br />

Non manca chi sostiene che “l’andirivieni<br />

tra legislatore e giudici, cost<strong>it</strong>uzionali e non,<br />

cui nella specie verosimilmente non è rimasta<br />

estranea la lotta tra i poteri, rischia di evolversi<br />

in una corsa al massacro ad esclusivo danno<br />

degli utenti del servizio giustizia…. in molti<br />

casi, la riapertura della via giurisdizionale civile<br />

risulterà preclusa dalla prescrizione eventualmente<br />

maturata…..” e ciò rende “drammatica<br />

la condizione del Comune c<strong>it</strong>tadino, il quale,<br />

privato del benché minimo barlume di certezza<br />

del dir<strong>it</strong>to, anche ai soli fini dell’indivi-


856 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

duazione del giudice a cui rivolgersi per ottenere<br />

giustizia, ergo della garanzia di effettiv<strong>it</strong>à<br />

della tutela giurisdizionale, si sente sempre più<br />

sottoposto all’arb<strong>it</strong>rio…..sarebbe comunque<br />

doveroso, da parte del legislatore nei confronti<br />

del c<strong>it</strong>tadino, attuare una volta per tutte quella<br />

«operazione di savia mini-pol<strong>it</strong>ica del dir<strong>it</strong>to»,<br />

sugger<strong>it</strong>a da autorevole processualcivilista,<br />

consistente nel consentire a colui che, avendo<br />

sbagliato giurisdizione, si senta dire che la sua<br />

domanda non è decidibile nel mer<strong>it</strong>o di avere<br />

un meccanismo di riassunzione della causa<br />

presso l’altra giurisdizione, che faccia salvi gli<br />

effetti sostanziali e processuali dell’azione<br />

eserc<strong>it</strong>ata” .<br />

Le cr<strong>it</strong>iche mosse da alcuni dei primi commentatori<br />

della sentenza appaiono alquanto<br />

sommarie e sicuramente troppo severe.<br />

È vero che la Corte non ha neppure tentato<br />

un’interpretazione evolutiva dell’art. 103 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione né ha tenuto conto della normativa<br />

comun<strong>it</strong>aria o degli altri paesi membri dell’Unione<br />

Europea; bisogna però considerare<br />

che la materia del riparto della giurisdizione è<br />

particolarmente delicata, in quanto tocca l’apparato<br />

della giustizia e, soprattutto, le possibil<strong>it</strong>à<br />

per i c<strong>it</strong>tadini di far valere le proprie pretese<br />

e facoltà: di qui, è essenziale che la legislazione<br />

sia rispettosa dei principi sanc<strong>it</strong>i nella<br />

Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Il ruolo stesso della Corte è proprio quello di<br />

verificare la rispondenza delle norme di legge<br />

al dettato cost<strong>it</strong>uzionale, per assicurare che<br />

principi di rango cost<strong>it</strong>uzionale non vengano<br />

stravolti da una legge ordinaria.<br />

Pretendere quindi dalla Corte un’interpretazione<br />

evolutiva dei principi cost<strong>it</strong>uzionali,<br />

sì da consentire a una legge ordinaria di<br />

modificare in modo sostanziale le disposizioni<br />

della Cost<strong>it</strong>uzione, significa far venir meno<br />

la stessa ragion d’essere della Corte, che<br />

assumerebbe in tale ipotesi il ruolo di un<br />

organo deputato alla mera attuazione di<br />

volontà pol<strong>it</strong>iche.<br />

Le modifiche al dettato cost<strong>it</strong>uzionale non<br />

possono essere frutto di interpretazioni “a<br />

maglie larghe”, ma debbono conseguire a una<br />

precisa volontà del Parlamento, che deve esprimere<br />

in propos<strong>it</strong>o, attraverso un procedimento<br />

rafforzato, la maggioranza qualificata prevista<br />

dall’articolo 138 della Cost<strong>it</strong>uzione: non è suf-<br />

ficiente a un simile scopo la maggioranza semplice,<br />

in grado di produrre unicamente leggi<br />

ordinarie.<br />

Se è vero dunque che la Cost<strong>it</strong>uzione (e la<br />

Corte) non può piegarsi all’evoluzione della<br />

legge ordinaria, bisogna riconoscere che la sentenza<br />

risulta equilibrata e rispettosa dei principi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali, ricostru<strong>it</strong>i alla luce di un<br />

attento esame dei lavori dell’Assemblea Cost<strong>it</strong>uente.<br />

Si può anche concordare con chi r<strong>it</strong>iene che<br />

il sistema della giustizia amministrativa esiga,<br />

per poter funzionare correttamente, un riparto<br />

delle competenze tra giudice ordinario ed<br />

amministrativo effettuato per blocchi di materie,<br />

in modo tale da concentrare in un solo giudice<br />

tutte le questioni attinenti ad un determinato<br />

settore.<br />

L’operazione però può prendere l’avvio solo<br />

con la modifica dell’articolo 113 della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

che ha consacrato il giudice ordinario a<br />

tutela dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi ed il giudice amministrativo<br />

a tutela degli interessi leg<strong>it</strong>timi.<br />

* * *<br />

Prof. MASSIMO CARLI<br />

(Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza<br />

dell’Univers<strong>it</strong>à di Firenze)<br />

Potere sost<strong>it</strong>utivo, difensore<br />

civico e certezza del dir<strong>it</strong>to<br />

1. L’art. 136 del T.U. sull’ordinamento degli<br />

EE.LL. del 18 agosto 2000, n. 267 prevede che<br />

“qualora gli Enti locali, sebbene inv<strong>it</strong>ati a provvedere<br />

entro congruo termine, r<strong>it</strong>ardino o<br />

omettano di compiere atti obbligatori per legge,<br />

si provvede a mezzo di commissario ad<br />

acta nominato dal difensore civico regionale,<br />

ove cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, ovvero dal Com<strong>it</strong>ato regionale<br />

di controllo”.<br />

Anche alcune leggi regionali hanno previsto<br />

poteri sost<strong>it</strong>utivi dei difensori civici regionali<br />

nei confronti degli EE.LL. e la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, con varie sentenze (vedi, da<br />

ultimo, la sentenza n. 173 del 2004.) li ha<br />

dichiarati incost<strong>it</strong>uzionali perché, ha detto, è<br />

necessario salvaguardare, pur nella sost<strong>it</strong>uzione,<br />

il valore cost<strong>it</strong>uzionale dell’autonomia<br />

degli EE.LL., il quale richiede che il potere


sost<strong>it</strong>utivo, stante l’att<strong>it</strong>udine dell’intervento<br />

a incidere sull’autonomia cost<strong>it</strong>uzionale dell’Ente<br />

sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, sia affidato a un organo di<br />

governo della Regione: e in tale categoria non<br />

rientra il difensore civico.<br />

Risulta che i difensori civici regionali non<br />

direttamente toccati dalle norme regionali<br />

dichiarate incost<strong>it</strong>uzionali continuino a nominare<br />

commissari ad acta per il compimento di<br />

atti degli EE.LL., anche in applicazione del c<strong>it</strong>.<br />

art. 136 del T.U..<br />

Si potrebbe contestare (con buoni argomenti,<br />

a mio avviso) che l’autonomia degli EE.LL.<br />

sia più garant<strong>it</strong>a da nomine fatte dagli organi di<br />

governo della Regione invece che dal difensore<br />

civico regionale: ma non è questo il punto<br />

che interessa in questa sede. Qui vogliamo<br />

richiamare l’attenzione sul problema se una<br />

disposizione contenente una norma uguale a<br />

quella dichiarata incost<strong>it</strong>uzionale rimanga in<br />

vigore o sia invece abrogata.<br />

Nonostante qualche voce dissonante (vedi,<br />

per esempio, VIRGA, i nuovi principi cost<strong>it</strong>uzionali<br />

non possono abrogare per implic<strong>it</strong>o le<br />

disposizioni di leggi precedenti, in<br />

www.gius.<strong>it</strong>, n. 10/2001), generalmente si<br />

riconosce che dal contrasto di una fonte primaria<br />

con la Cost<strong>it</strong>uzione può derivare sia la<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à che l’abrogazione. La prima<br />

è più estesa della seconda, perché l’abrogazione<br />

richiede una incompatibil<strong>it</strong>à di qual<strong>it</strong>à<br />

diversa da quella richiesta dalla incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

(si veda, per tutti, G.U. RESCIGNO, L’atto<br />

normativo, Bologna, 2003, pag. 101) e consistente<br />

nella incompatibil<strong>it</strong>à o contrasto<br />

diretto fra le due norme. E mi pare difficile<br />

negare che nel caso in esame sia ravvisabile la<br />

incompatibil<strong>it</strong>à diretta dell’art. 136 del T.U.<br />

con l’autonomia riconosciuta agli EE.LL. dalla<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, nell’interpretazione data dalla<br />

Corte.<br />

Anche la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, fin dall’inizio<br />

della sua attiv<strong>it</strong>à, ha considerato abrogate<br />

leggi in preciso contrasto con la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

(sentenza n. 1 del 1956) e, in materia di<br />

decreti legge, è noto il suo orientamento a<br />

prendere in esame la “sostanza normativa”<br />

più che gli enunciati normativi: la Corte giudica<br />

su norme, anche se si pronuncia su<br />

disposizioni (sentenza n. 84/1996). Ricordo,<br />

infine, che recentemente i controlli sugli<br />

EE.LL. hanno cessato di esistere, nonostante<br />

ARTICOLI E NOTE 857<br />

che la normativa statale e regionale che li prevedeva<br />

sia rimasta formalmente in vigore.<br />

2. La mancata eliminazione di disposizioni<br />

di contenuto identico a quelle dichiarate incost<strong>it</strong>uzionali<br />

è in evidente contrasto con la certezza<br />

del dir<strong>it</strong>to, ma non disponiamo di strumenti<br />

adeguati allo scopo. L’art. 27 della legge<br />

n. 87 del 1953 consente solo di estendere la<br />

dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale ad<br />

altre disposizioni dello stesso ordinamento,<br />

statale o regionale, per la necessaria tutela del<br />

principio del contradd<strong>it</strong>torio. Ne restano fuori,<br />

quindi, la possibil<strong>it</strong>à di estendere la dichiarazione<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, come nel caso in<br />

esame, da disposizione regionale a disposizione<br />

statale (e viceversa), e identica impossibil<strong>it</strong>à<br />

sussiste per l’estensione della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale della disposizione di una<br />

Regione alla disposizione identica di altra<br />

Regione.<br />

La tutela della certezza del dir<strong>it</strong>to mi pare<br />

che imponga la ricerca di interpretazioni che<br />

impediscano il fenomeno che il c<strong>it</strong>. art. 27 contrasta<br />

(in qualche modo, per pigrizia della Corte)<br />

solo all’interno di uno stesso ordinamento<br />

giuridico, statale o regionale.<br />

Si potrebbe, cioè, consentire l’intervento in<br />

giudizio a Stato e Regioni che hanno, nel loro<br />

ordinamento, disposizioni (sostanzialmente)<br />

identiche a quelle impugnate, in modo da poter<br />

estendere anche a quelle disposizioni gli effetti<br />

della decisione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

Il controllo governativo sulle leggi regionali<br />

(e oggi sugli statuti) non rispetta, spesso e<br />

volentieri, il principio di uguaglianza, cosicché<br />

cap<strong>it</strong>a non di rado che le Regioni si difendano<br />

davanti alla Corte adducendo il fatto che<br />

disposizioni uguali di altre regioni non sono<br />

state impugnate. La Corte ha sempre ribattuto,<br />

giustamente, che la mancata deduzione di un<br />

vizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale da parte del<br />

Governo nel corso del procedimento di formazione<br />

di una legge regionale, ancorché cost<strong>it</strong>uisca<br />

un evento che lo stesso Governo<br />

dovrebbe in ogni caso ev<strong>it</strong>are, non preclude<br />

che quel vizio possa essere fatto valere successivamente<br />

in via incidentale (vedi, per<br />

esempio, la sentenza 122/1990). Ma i giudizi<br />

incidentali possono anche non vedere la luce e<br />

comunque, medio tempore, la certezza del<br />

dir<strong>it</strong>to è ingiustificatamente sacrificata.


858 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Prof.ssa GINEVRA<br />

CERRINA FERONI<br />

Riforma del T<strong>it</strong>olo V: determina<br />

anche nuove tecniche decisorie<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale?<br />

SOMMARIO: 1. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />

sul nuovo T<strong>it</strong>olo V: delineazione delle<br />

sfere di competenza tra Stato e Regioni e<br />

aumentata “pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à” del ruolo della Corte -<br />

2. La celebre decisione n. 303 del 2003 in<br />

tema di c.d. “legge obiettivo sulle grandi opere”:<br />

le nov<strong>it</strong>à introdotte - 3. SEGUE. La Corte<br />

“consente” l’applicazione cedevole della legge<br />

statale nelle materie di competenza regionale<br />

- 4. La decisione n. 13 del 2004 sulla<br />

definizione delle dotazioni organiche del personale<br />

scolastico: la Corte “impone” l’applicazione<br />

cedevole della legge in nome del<br />

principio di “continu<strong>it</strong>à” e recepisce la tecnica<br />

decisoria della “dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à”<br />

(Unvereinbarerklärung) del Tribunale<br />

cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco - 5. La<br />

decisione n. 196 del 2004 in tema di condono<br />

edilizio: inerzia regionale ed effetti collegati.<br />

Una dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta<br />

a condizione risolutiva - 6. Un nuovo<br />

trend della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale?:<br />

tra “comandi” e “consigli” al legislatore<br />

regionale e accresciuta flessibilizzazione delle<br />

conseguenze giuridiche delle decisioni.<br />

(1) M. S. GIANNINI, Alcuni caratteri della giurisdizione<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle norme, in Giur. cost., 1956, 902; A.M.<br />

SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle leggi, in Riv.<br />

trim. dir. pubbl., 1959, 23 ss. spec. 40; Id., Il giudizio sulle<br />

leggi, Milano, 1967, 20 ss.; F. CARNELUTTI, Poteri della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale in tema di interpretazione della legge<br />

impugnata, in Riv. dir. proc., 1962, 349 ss.; F. PIERANDREI,<br />

La Corte cost<strong>it</strong>uzionale e l’attiv<strong>it</strong>à “maieutica”, in Giur.<br />

<strong>it</strong>., 1961, IV, 180; ID., voce Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Enc.<br />

dir., X, Milano, 1962, 874 ss., spec. 966; T. ASCARELLI,<br />

Giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale e teoria dell’interpretazione,<br />

in Riv. dir. proc., 1957, 351 ss. spec., 361 ss.; G. Lombardi,<br />

Sentenze “correttive” di rigetto della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

come sentenza di accoglimento in rapporto al<br />

“punto di dir<strong>it</strong>to”, in Giur. <strong>it</strong>., 1961, I, 1, 1153 ss.; V. CRI-<br />

SAFULLI, Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur. cost., 1965, 91 ss.; ID., Le<br />

sentenze interpretative della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Riv.<br />

trim. dir. e proc. civ., 1967, 1 ss.; L. ELIA, Le sentenze addi-<br />

1. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale sul nuovo<br />

T<strong>it</strong>olo V: delineazione delle sfere di<br />

competenza tra Stato e Regioni e aumentata<br />

“pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à” del ruolo della Corte<br />

È noto che l’introduzione in via giurisprudenziale<br />

di nuove tecniche decisorie da parte<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha preso sempre più<br />

consistenza in concom<strong>it</strong>anza con l’aumentato<br />

livello di “pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à” del sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

Fin dai primi anni del suo funzionamento,<br />

la Corte si è spinta ben oltre l’alternativa<br />

accoglimento/rigetto della questione posta al<br />

suo esame ed ha cominciato ad elaborare un<br />

proprio “strumentario” decisorio, per così dire<br />

interpretativo-manipolativo, che ha visto<br />

nascere, dapprima, la figura delle sentenze<br />

“interpretative di rigetto”, poi, quelle “interpretative<br />

di accoglimento” e da queste ultime<br />

modelli diversi e talora elaborati di decisioni:<br />

dalle sentenze di “accoglimento parziale”,<br />

alle sentenze “manipolative” nelle forme delle<br />

“add<strong>it</strong>ive” e “sost<strong>it</strong>utive” (1), cui si aggiungono<br />

decisioni di rigetto a carattere mon<strong>it</strong>orio,<br />

ovvero decisioni nelle quali la Corte, pur<br />

ravvisando una s<strong>it</strong>uazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />

rinuncia a pronunciare una decisione di<br />

accoglimento lim<strong>it</strong>ando al rigetto della questione<br />

sia pur integrata da una “esortazione” o<br />

“mon<strong>it</strong>o”, o “inv<strong>it</strong>o”, o “appello” rivolto al<br />

legislatore affinché provveda a rimuovere<br />

l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à accertata ma non dichiara-<br />

tive e la più recente giurisprudenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

in Scr<strong>it</strong>ti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985,<br />

299 ss.; A. PIZZORUSSO, Sui lim<strong>it</strong>i della potestà normativa<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Riv. trim. dir. e proc. pen.,<br />

1982, 308 ss.; Id., Ancora sulle sentenze di accoglimento<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale e sulla metodologia dello studio<br />

delle fonti del dir<strong>it</strong>to, in Pol. dir., 1987, 139 ss.; M. CAP-<br />

PELLETTI, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale nel sistema di governo<br />

<strong>it</strong>aliano e nei rapporti con l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario,<br />

in Riv. dir. proc., 1981, 615 ss.; N. PICARDI, Le sentenze<br />

“integrative” della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Scr<strong>it</strong>ti in onore<br />

di C. Mortati, IV, Milano, 1977, 67 ss.; G. SILVESTRI, Le<br />

sentenze normative della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Scr<strong>it</strong>ti in<br />

onore di V. Crisafulli, I, c<strong>it</strong>., 755 ss.; G. ZAGREBELSKY, La<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale e il legislatore, in P. BARILE, E. CHELI,<br />

S. GRASSI (a cura di), Corte Cost<strong>it</strong>uzionale e sviluppo della<br />

forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 110 ss.; F.<br />

MODUGNO, Corte cost<strong>it</strong>uzionale e potere legislativo, ivi, 20<br />

ss.; Id., La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur. cost.,<br />

1978, I, 1251.


ta (2). Inoltre, attraverso l’affinamento di tecniche<br />

decisorie già consolidate (3), essa è riusc<strong>it</strong>a<br />

a lim<strong>it</strong>are, se non ad interdire del tutto,<br />

gli effetti dell’annullamento della legge<br />

dichiarata illeg<strong>it</strong>tima, nel senso di rinviare nel<br />

futuro il dies a quo per la produzione dell’effetto<br />

abrogativo, consentendo così medio-tempore<br />

l’intervento riparatore del legislatore e<br />

(2) La letteratura sull’argomento è vastissima: sul<br />

progressivo mutamento qual<strong>it</strong>ativo degli strumenti decisori<br />

della Corte, cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

Bologna, 1988; L. PALADIN, Dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

2° ed., Padova, 1995, 760 ss.; A. CERRI, Corso di<br />

giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, Milano, 1994, 88 ss. e A.<br />

PUGIOTTO, Sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e “dir<strong>it</strong>to vivente”,<br />

Milano, 1994, 563 ss. Sulle sentenze “mon<strong>it</strong>orie” e,<br />

in generale sui rapporti tra Corte cost<strong>it</strong>uzionale e legislatore,<br />

L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenzeindirizzo<br />

e attiv<strong>it</strong>à legislativa, Padova, 1987.<br />

(3) Sulla varietà delle nuove tecniche argomentative<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliana, cfr. A. ANZON, Nuove<br />

tecniche decisorie della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur.<br />

cost., 1992, 3199 ss. ed anche R. ROMBOLI, Il giudizio di<br />

cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à delle leggi in via incidentale, in Id. (a<br />

cura di), Aggiornamenti in tema di processo cost<strong>it</strong>uzionale<br />

(1990-1992), Torino, 1993, 112 ss. ; F. POLITI, Gli<br />

effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale, Padova, 1997, 248-249.<br />

(4) Con tali sentenze la Corte differisce gli effetti delle<br />

proprie pronunce di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à ad un momento<br />

successivo rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione<br />

dei principi fissati dall’art. 136 Cost. e<br />

dall’art. 30 della legge 87/1953. Si tratta cioè di sentenze<br />

di accoglimento che nel dispos<strong>it</strong>ivo contengono formule<br />

volte a privare la declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

della capac<strong>it</strong>à di travolgere anche i rapporti già sorti: ciò<br />

per il fatto che, sotto un profilo teorico, il vizio della<br />

legge si determina nel corso della vigenza di questa e<br />

non deriva da una causa che esisteva al tempo della sua<br />

entrata in vigore (cfr. M. RUOTOLO, La dimensione temporale<br />

dell’invalid<strong>it</strong>à della legge, Padova, 2000, 170<br />

ss.). L’ammissibil<strong>it</strong>à delle sentenze recanti dichiarazioni<br />

di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale c.d. “sopravvenuta” è fortemente<br />

dubbia e non solo perché osta all’introduzione<br />

di siffatto strumento decisorio l’incidental<strong>it</strong>à dell’accesso<br />

al giudice di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, ma perché è lo stesso<br />

art. 136 Cost. ad impedire una efficacia solo pro futuro<br />

della dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (F. POLITI, Gli<br />

effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>., 274-275). Da ricordare peraltro<br />

che nell’art. 136 del testo approvato dalla Commissione<br />

bicamerale per le riforme (in data 4 novembre<br />

1997), si era stabil<strong>it</strong>o che «quando la Corte dichiara l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale di una norma di legge, di un<br />

atto avente forza di legge, o di un regolamento, la norma<br />

cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione<br />

della decisione, salvo che la Corte non stabi-<br />

ARTICOLI E NOTE 859<br />

non invadendo l’amb<strong>it</strong>o di competenza di<br />

quest’ultimo. I casi significativi di quest’opera<br />

della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale sono<br />

rappresentati da tre, ormai notissime e assai<br />

studiate, tipologie decisionali: 1) le sentenze<br />

recanti dichiarazioni di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

c.d. “sopravvenuta” o di accoglimento<br />

“dal momento in cui” (4); 2) le sentenze c.d.<br />

lisca un termine diverso, comunque non superiore ad un<br />

anno». Tale innovazione è stata letta con favore dalla<br />

dottrina: cfr. in propos<strong>it</strong>o R. ROMBOLI, E. ROSSI, R. TAR-<br />

CHI, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale nei lavori della Commissione<br />

bicamerale, Atti del Seminario di Pisa del 26 settembre<br />

1997 (a cura di F. DAL CANTO), Torino, 1998, spec.<br />

79 ss. in considerazione del fatto che in tal modo si<br />

affranca la Corte dalla preoccupazione circa gli effetti<br />

delle proprie decisioni di accoglimento, a scap<strong>it</strong>o dei<br />

valori cost<strong>it</strong>uzionali da tutelare; tuttavia dubbi si pongono<br />

sia in relazione al carattere incidentale del giudizio e<br />

al sistema della pregiudizial<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, sia per la<br />

discrezional<strong>it</strong>à in base alla quale la Corte potrebbe eserc<strong>it</strong>are,<br />

in assenza di cr<strong>it</strong>eri e presupposti, peraltro difficili<br />

da individuare, tale potere che le viene riconosciuto.<br />

Sul punto cfr. R. ROMBOLI, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale<br />

nel progetto della Bicamerale, in Dir. pubbl., 1997, n. 3,<br />

860 -861. Di «stravolgimento» del sistema di giustizia<br />

cost<strong>it</strong>uzionale a fronte di una revisione in tal senso dell’art.<br />

136 Cost. già accennava, con argomentazioni analoghe,<br />

A. PIZZORUSSO, Soluzioni tecniche per graduare<br />

gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento della<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in AA.VV., Effetti temporali<br />

delle sentenze della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale anche con riferimento<br />

alle esperienze straniere, Milano, 1989, 95. Sul<br />

tema M.R. MORELLI, Incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopravvenuta e<br />

dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à «dal momento in cui».<br />

Spunti sull’ammissibil<strong>it</strong>à di una nuova ipotesi tipologica<br />

di decisione cost<strong>it</strong>uzionale di accoglimento parziale, in<br />

Giust. civ., 1987, I, 775 ss.; Id., Ancora in tema di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

sopravvenuta: la sentenza «mon<strong>it</strong>o» come<br />

preannuncio di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopravveniente, in<br />

Giust. civ., 1988, I, 592 ss.; Id., Incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

sopravvenuta e decisioni di accoglimento dal momento<br />

in cui (ovvero ex-nunc): fumata bianca. (La sentenza<br />

deplorazione come possibile dies a quo dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

superveniens), in Giust. civ., 1988, I, 867 ss.; nonché Id.,<br />

Declaratoria di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dal momento in cui. Genesi<br />

e fondamento di una nuova tipologia di decisioni cost<strong>it</strong>uzionali<br />

di accoglimento, in Giur. cost., 1988, II, 512 ss.<br />

Cr<strong>it</strong>icabile è sembrata inoltre la configurazione della<br />

sentenza ad effetti solo pro futuro quale “sanzione” nei<br />

confronti del legislatore che non abbia dato adempimento<br />

al mon<strong>it</strong>o contenuto in una precedente sentenza, su<br />

cui Id., Sentenza-mon<strong>it</strong>o, inerzia del legislatore e successiva<br />

declaratoria di «incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopravvenuta».<br />

Nuove tipologie di decisioni cost<strong>it</strong>uzionali di accoglimento,<br />

al di là del dogma dell’efficacia retroattiva, in<br />

Giur. cost., 1989, I, 510 ss.


860 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

di “rigetto con accertamento di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à”<br />

o, altrimenti dette, di “incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

accertata ma non dichiarata” (o anche, con<br />

sfumature diverse, di “cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à provvisoria”,<br />

o “doppie pronunce”) (5); 3) le sentenze<br />

c.d. “add<strong>it</strong>ive di principio”, o dette anche a<br />

“dispos<strong>it</strong>ivo generico”, o “sentenze-delega” o<br />

“sentenze-meccanismo” (6).<br />

Non c’è bisogno di soffermarsi ulteriormente<br />

su questi aspetti già ampiamente conosciuti e<br />

indagati.<br />

(5) Si tratta di sentenze con le quali la Corte, pur riconoscendo<br />

la incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della legge impugnata, non<br />

r<strong>it</strong>iene di potersi sost<strong>it</strong>uire al legislatore e definisce il giudizio<br />

con una pronuncia di infondatezza, o meramente<br />

processuale di inammissibil<strong>it</strong>à, in attesa del successivo<br />

intervento del legislatore. In dottrina L. CARLASSARE, Un<br />

inquietante esempio di “inammissibil<strong>it</strong>à” a propos<strong>it</strong>o<br />

dell’imputato infermo di mente, in Giur. cost., 1981,<br />

1315; Id., Le decisioni di inammissibil<strong>it</strong>à e di manifesta<br />

infondatezza della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in Foro <strong>it</strong>.,<br />

1986, V, 302-303; A. CERRI, Inammissibil<strong>it</strong>à “assoluta”<br />

ed infondatezza, in Giur. cost., 1983, I, 1222; A. PISANE-<br />

SCHI, Le sentenze di «cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à provvisoria» e di<br />

«incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à non dichiarata»: la trans<strong>it</strong>orietà nel<br />

giudizio cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur. cost., 1989, 601 ss; F.<br />

POLITI, Principio di continu<strong>it</strong>à dell’ordinamento giuridico<br />

e dovere di eliminazione delle norme incost<strong>it</strong>uzionali:<br />

“giusta preoccupazione” o “eccessivo timore” della giurisprudenza<br />

cost<strong>it</strong>uzionale per gli effetti di una declaratoria<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à?, in Giur. cost., 1992, 3171 ss.;<br />

L. PESOLE, Sull’inammissibil<strong>it</strong>à delle questioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale sollevate in via incidentale: i più<br />

recenti indirizzi giurisprudenziali, in Giur. cost., 1992,<br />

1604; Id., L’inammissibil<strong>it</strong>à per discrezional<strong>it</strong>à legislativa<br />

di una questione fondata, in Giur. cost., 1994, 406; R.<br />

PINARDI, Discrezional<strong>it</strong>à legislativa ed efficacia temporale<br />

delle dichiarazioni di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à: la sentenza n.<br />

125 del 1992 come decisione di “incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

accertata ma non dichiarata” e M. CARDUCCI, “Impostazione<br />

del pet<strong>it</strong>um” e inammissibil<strong>it</strong>à della questione,<br />

entrambi in Giur. cost., 1992, 1083 ss. e 1090 ss. Sempre<br />

di R. PINARDI, La sentenza n. 256 del 1992 e l’efficacia<br />

mon<strong>it</strong>oria delle decisioni di «rigetto con accertamento di<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à», in Giur. cost., 1992, 1988 ss.; R.<br />

ROMBOLI, Il giudizio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à delle leggi in via<br />

incidentale, c<strong>it</strong>., 111-115; Id., Il giudizio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

delle leggi in via incidentale, in Id. (a cura di),<br />

Aggiornamenti in tema di processo cost<strong>it</strong>uzionale (1993-<br />

1995), Torino, 1996, 188-190; A. RUGGERI, A. SPADARO,<br />

Lineamenti di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, Torino, 1998, 218-<br />

222). La Corte si astiene dunque dall’assumersi un comp<strong>it</strong>o<br />

che non le spetta, rimettendo l’aspetto più “creativo”<br />

della questione sindacata ai competenti organi di produzione<br />

normativa, ma con ciò però si astiene anche - sia<br />

pur al fine di ev<strong>it</strong>are pericolosi vuoti normativi – a fare<br />

ciò che invece le compete, e cioè a pronunciarsi per l’in-<br />

Va invece rilevato come la funzione propos<strong>it</strong>iva-garantistica<br />

del c.d. “arsenale” delle sentenze<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale sia stata in<br />

questi ultimi anni fortemente riv<strong>it</strong>alizzata, e<br />

forse anche esaltata, dalla riforma del T<strong>it</strong>olo V<br />

della Cost<strong>it</strong>uzione e dal comp<strong>it</strong>o, assurgente a<br />

livello di “pol<strong>it</strong>ical question”, di delineazione<br />

delle sfere reciproche di competenza tra Stato e<br />

Regioni di cui la Corte si è dovuta caricare.<br />

L’eccezionale contenzioso cost<strong>it</strong>uzionale che<br />

all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo<br />

cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, magari ampiamente argomentata nella<br />

parte motiva della decisione, di una determinata disciplina<br />

legislativa. Di «debolezza» della Corte sotto questo<br />

profilo, R. PINARDI, La Corte e il legislatore: spunti e<br />

riflessioni in tema di efficacia pro futuro delle sentenze di<br />

accoglimento, in Giur. cost., 1991, 788 ss. In ciò starebbe<br />

la contradd<strong>it</strong>torietà di questo tipo di pronuncia per il<br />

fatto la disciplina normativa viene riconosciuta come<br />

incost<strong>it</strong>uzionale nelle motivazioni, ma dichiarata (provvisoriamente)<br />

cost<strong>it</strong>uzionale nel dispos<strong>it</strong>ivo o in ragione<br />

della trans<strong>it</strong>orietà della normativa o perché adottata in<br />

condizioni eccezionali e di emergenza. In queste ipotesi,<br />

pertanto, l’eventuale mon<strong>it</strong>o o inv<strong>it</strong>o, più o meno pressante,<br />

al legislatore ad intervenire per riformare la disciplina<br />

incost<strong>it</strong>uzionale pone dei problemi laddove – come<br />

spesso accade – esso rimane completamente inascoltato.<br />

(6) Con le terze la Corte elimina dall’ordinamento,<br />

con effetto immediato, le norme incost<strong>it</strong>uzionali ed indica<br />

al futuro legislatore “cr<strong>it</strong>eri” e “princìpi” (non regole<br />

immediatamente applicabili) che devono guidarlo nel<br />

processo di riforma, senza così violare la sua discrezional<strong>it</strong>à.<br />

In dottrina, tra i molti, A. ANZON, Nuove tecniche<br />

decisorie della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>., 3199 ss.; Id.,<br />

Questioni sulla misura di trattamenti pensionistici e<br />

varietà di tecniche della decisione, in Giur. cost., 1993,<br />

321; Id., Un’add<strong>it</strong>iva di principio con termine per il legislatore,<br />

in Giur. cost., 1993, 1788; C. PINELLI, T<strong>it</strong>ano, l’eguaglianza<br />

e un nuovo tipo di “add<strong>it</strong>iva di principio”, in<br />

Giur. cost., 1993, 1798; M. D’AMICO, Un nuovo modello<br />

di sentenza cost<strong>it</strong>uzionale?, in Giur. cost., 1993, 1803; C.<br />

COLAPIETRO, La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale nella crisi<br />

dello stato sociale, Padova 1996, 42 ss.; F. POLITI, Gli<br />

effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>., spec. 325 ss.; G. PARODI, Le<br />

sentenze add<strong>it</strong>ive di principio, in Foro <strong>it</strong>., 1998, V, 160<br />

ss.; C. SALAZAR, «Guerra e pace» nel rapporto Corte-<br />

Parlamento: riflessioni su pecche e virtù delle add<strong>it</strong>ive<br />

«di principio» quali decisioni atte a rimediare alle «omissioni<br />

incost<strong>it</strong>uzionali» del legislatore, in A. RUGGERI-G.<br />

SILVESTRI (a cura di), Corte Cost<strong>it</strong>uzionale e Parlamento<br />

– Profili problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 253<br />

ss.). In queste ipotesi il principio per così dire “aggiunto”<br />

è da considerarsi la sola indicazione cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

necess<strong>it</strong>ata sulla base della quale dovrà ovviarsi alla lacuna<br />

legislativa accertata e dichiarata; quanto poi alle soluzioni<br />

concrete attraverso cui porvi rimedio, non


T<strong>it</strong>olo V ha invest<strong>it</strong>o la Corte - e che è stato<br />

principalmente generato dal cr<strong>it</strong>erio di riparto<br />

tra materie statali e materie regionali come<br />

riformato dalla legge cost. n. 3 del 2001 - ha<br />

infatti imposto al giudice delle leggi un’opera<br />

di “supplenza” (7), rispetto alle carenze dell’attuale<br />

testo legislativo, del tutto ined<strong>it</strong>a per<br />

dimensione e per qual<strong>it</strong>à.<br />

Il risultato è stato quello una giurisprudenza<br />

che si presenta ad alto tasso di creativ<strong>it</strong>à: le<br />

sentenze di segu<strong>it</strong>o richiamate ci sono parse,<br />

anche sotto il profilo delle tecniche decisorie<br />

utilizzate, innovative ed emblematiche.<br />

2. La celebre decisione n. 303 del 2003 in<br />

tema di c.d. “legge obiettivo sulle grandi<br />

opere”: le nov<strong>it</strong>à introdotte<br />

Con la celebre sentenza 303 del 2003 che ha<br />

susc<strong>it</strong>ato un vivacissimo dibatt<strong>it</strong>o (8), la Corte<br />

è stata chiamata a pronunciarsi sulla c.d. “legge<br />

obiettivo” sulle grandi opere (L. 443 del<br />

2001) e sul D.L.vo di attuazione (D.L.vo 190<br />

del 2002). La declaratoria di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

della disciplina impugnata è giunta<br />

esistendo un’unica possibil<strong>it</strong>à ricavabile dal sistema (a<br />

differenza delle add<strong>it</strong>ive tradizionali), spetta al legislatore<br />

individuarla nell’esercizio della sua discrezional<strong>it</strong>à.<br />

Problematica è la determinazione degli effetti di tale pronuncia:<br />

si è in propos<strong>it</strong>o sostenuto che tale tipo di decisione<br />

ponga a carico del legislatore un «vincolo pos<strong>it</strong>ivo»,<br />

nel senso che la futura disciplina debba contenere e<br />

svolgere il «principio» aggiunto nel dispos<strong>it</strong>ivo della pronuncia<br />

(cfr. A. ANZON, Nuove tecniche decisorie, c<strong>it</strong>.,<br />

3213), qualora il legislatore disattendesse l’indicazione<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, esso violerebbe il precetto dell’efficacia<br />

vincolante immediata e generale, di cui all’art.<br />

136 Cost.). Pertanto le add<strong>it</strong>ive di principio si caratterizzerebbero<br />

anche per una loro maggiore efficacia mon<strong>it</strong>oria<br />

rispetto a tutti gli altri tipi di pronunce-mon<strong>it</strong>o, generalmente<br />

contenute in sentenze di rigetto. Tuttavia il<br />

mon<strong>it</strong>o, comunque esso si presenti, più o meno forte, più<br />

o meno “ultimativo”, contenuto in pronunce di ammissibil<strong>it</strong>à,<br />

di infondatezza o anche di accoglimento, deve le<br />

proprie possibil<strong>it</strong>à di successo di fatto alla capac<strong>it</strong>à della<br />

stessa Corte di “intimorire” il legislatore (F. POLITI, Gli<br />

effetti nel tempo, c<strong>it</strong>., 327) non possedendo essa strumenti<br />

per costringere quest’ultimo ad attivarsi.<br />

(7) Così N. ZANON, L<strong>it</strong>i Stato-Regioni, l’unico antidoto<br />

è il Senato federale, in Il Sole 24 Ore del 29 febbraio<br />

2004; cfr. anche G. PITRUZZELLA, Le due chiavi per risolvere<br />

i confl<strong>it</strong>ti di competenza, in Il Giornale del 28 febbraio<br />

2004.<br />

(8) Tra i molti commenti alla sentenza, si rinvia,<br />

anche per ulteriori indicazioni dottrinali, ai seguenti:<br />

ARTICOLI E NOTE 861<br />

attraverso un complesso percorso lungo il quale<br />

la Corte ha enunciato principi di grande rilievo<br />

ai fini della interpretazione del nuovo T<strong>it</strong>olo<br />

V e della conseguente determinazione degli<br />

amb<strong>it</strong>i di competenza legislativi e amministrativi<br />

dello Stato e delle Regioni.<br />

A giudizio della Corte infatti la disciplina<br />

sulle grandi opere, pur non trovando fondamento<br />

in nessuna delle materie di potestà<br />

esclusiva previste nell’art. 117, co. 2 Cost.,<br />

risponde ad istanze un<strong>it</strong>arie che giustificano<br />

una deroga alla normale ripartizione di competenze.<br />

Le funzioni amministrative che<br />

attengono alla realizzazione delle grandi opere<br />

devono essere riservate allo Stato per ragioni<br />

di esercizio un<strong>it</strong>ario in conform<strong>it</strong>à al principio<br />

di sussidiarietà verticale di cui all’art.<br />

118 Cost. e sulla base di una legge dello Stato.<br />

La deroga al normale riparto di competenze<br />

legislative contenuto nel T<strong>it</strong>olo V, si giustifica<br />

però, a giudizio della Corte, quando la<br />

legge statale fondata sull’art. 118 Cost. soddisfa<br />

congiuntamente tre condizioni: 1) via sia<br />

proporzional<strong>it</strong>à nella valutazione dell’interes-<br />

A.D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative<br />

in una sentenza ortopedica della Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

A. ANZON, Flessibil<strong>it</strong>à dell’ordine delle competenze<br />

legislative e collaborazione tra Stato e Regioni,<br />

A. MOSCARINI, Sussidiarietà e Supremacy Clause sono<br />

davvero perfettamente equivalenti?, A. GENTILINI, Dalla<br />

sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa,<br />

a cavallo del principio di legal<strong>it</strong>à, in Giur.<br />

cost., 2003, risp. 2776 ss., 2782 ss., 2791 ss., 2805 ss.<br />

Si deve peraltro segnalare G. MORBIDELLI, La localizzazione<br />

e la realizzazione delle infrastrutture e degli<br />

insediamenti produttivi strategici tra Stato e Regioni,<br />

in T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione ed opere pubbliche, Atti<br />

del Convegno in ricordo di Vincenzo Caianiello, Bologna,<br />

Spisa, 18 Ottobre 2002, Rimini, 2003, 50 ss. che<br />

aveva anticipato alcune delle tesi che si rinverranno poi<br />

nella decisione in oggetto. Parte della dottrina ha<br />

accolto in modo cr<strong>it</strong>ico la sentenza r<strong>it</strong>enendola espressione<br />

di «neocentralismo»: A. RUGGERI, Il parallelismo<br />

“redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regionale…)<br />

in una teorica (e però solo in parte soddisfacente)<br />

pronunzia (8 ottobre 2002), in Forum dei quaderni<br />

cost<strong>it</strong>uzionali, http//web.unife.<strong>it</strong>/progetti/forumcost<strong>it</strong>uzionale/index/htlm;<br />

cr<strong>it</strong>icamente anche R. DICK-<br />

MANN, La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale attua (ed integra) il<br />

T<strong>it</strong>olo V (Osservazioni a Corte cost<strong>it</strong>uzionale, 1° ottobre<br />

2003, n. 303), in www.federalismi.<strong>it</strong>. n. 12 del<br />

2002; L. TORCHIA, In principio sono le funzioni (amministrative):<br />

la legislazione seguirà, in www.astridonline.<strong>it</strong>.


862 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

se un<strong>it</strong>ario sottostante all’assunzione di funzioni<br />

regionali o sub-regionali da parte dello<br />

Stato; 2) non risulti affetta da irragionevolezza<br />

alla stregua di uno scrutinio stretto di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à;<br />

3) prescriva che le funzioni amministrative<br />

siano sì eserc<strong>it</strong>ate dallo Stato, ma<br />

previo accordo stipulato con la Regione interessata.<br />

La nov<strong>it</strong>à della sentenza sono molteplici.<br />

Innanz<strong>it</strong>utto, si introduce un elemento di flessibil<strong>it</strong>à<br />

che, seppur rifer<strong>it</strong>o esplic<strong>it</strong>amente alle<br />

funzioni amministrative, finirebbe col rendere<br />

meno rigida la stessa distribuzione delle competenze<br />

legislative: ed infatti la sussidiarietà<br />

viene dalla Corte utilizzata per aprire un varco<br />

nell’elenco dell’art. 117 Cost., sulla base<br />

appunto della considerazione che laddove una<br />

attiv<strong>it</strong>à amministrativa non possa essere svolta<br />

che dallo Stato è allo Stato che spetta di emanare<br />

le leggi per regolarla e organizzarla.<br />

In secondo luogo, la legge statale che<br />

“attrae” a livello statale funzioni che sarebbero<br />

altrimenti comunali può r<strong>it</strong>enersi conforme a<br />

Cost<strong>it</strong>uzione solo se introduce un <strong>it</strong>er in cui<br />

sono previste attiv<strong>it</strong>à di coordinamento orizzontale<br />

e attiv<strong>it</strong>à concertative ovvero intese,<br />

che devono essere condotte in base al principio<br />

di lealtà. A salvaguardia delle competenze<br />

regionali occorre che una intesa vi sia. Non<br />

rileva se essa preceda l’individuazione delle<br />

infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale<br />

attiv<strong>it</strong>à del Governo. Fatto sta che tale<br />

attiv<strong>it</strong>à non vincola la Regione fin quando l’intesa<br />

non venga raggiunta. Tanto che, ci si è<br />

chiesti, perché la Corte non abbia portato alle<br />

naturali conseguenze il proprio ragionamento<br />

imponendo il raggiungimento dell’intesa già in<br />

sede di formazione della legge statale, piuttosto<br />

che in sede di attuazione della medesima (9).<br />

Peraltro, ove si seguisse la tesi per cui l’intesa<br />

(9) A. GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa<br />

alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di<br />

legal<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>., 2815.<br />

(10) La questione è discussa. Che si sia dato v<strong>it</strong>a alla<br />

creazione di una competenza legislativa sostanzialmente<br />

nuova è affermato nell’introduzione del volume curato<br />

dal Senato della Repubblica, Servizio Studi, Il riparto<br />

delle competenze legislative fra Stato e Regioni alla prova<br />

della Corte. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale dopo la<br />

riforma del T<strong>it</strong>olo V, I, Roma, 2004, 16.<br />

(11) Cfr. sul significato dell’intesa Stato-Regioni, con<br />

debba precedere e quindi t<strong>it</strong>olare l’esercizio<br />

della funzione legislativa, la conseguenza<br />

sarebbe addir<strong>it</strong>tura l’introduzione di una vera e<br />

propria nuova tipologia di leggi, o comunque di<br />

una nuova species di leggi rinforzate. Il legislatore<br />

statale verrebbe infatti vincolato a trovare<br />

l’accordo con le Regioni interessate (la legge<br />

deve prevedere che i comp<strong>it</strong>i statali siano eserc<strong>it</strong>ati<br />

d’accordo con le Regioni), pena l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale della legge medesima<br />

(10). Altra questione, che pure apre molti problemi,<br />

è poi quella relativa all’esatto significato<br />

da attribuire all’espressione “intesa”: se<br />

quello per così dire “debole” di semplice parere,<br />

o piuttosto quello “forte” di vero e proprio<br />

accordo (11).<br />

3. Segue. La Corte “consente” l’applicazione<br />

cedevole della legge statale nelle materie<br />

di competenza regionale<br />

Sotto altro profilo, la Corte infatti ha affrontato<br />

anche la questione della ammissibil<strong>it</strong>à delle<br />

leggi statali di dettaglio nelle materie di<br />

competenza regionale.<br />

Come è noto, prima della riforma del t<strong>it</strong>olo<br />

V della Cost<strong>it</strong>uzione, la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

anche sulla scorta della più autorevole<br />

dottrina, aveva regolato detti rapporti nel modo<br />

che segue.<br />

Il legislatore statale nelle materie di competenza<br />

regionale doveva fissare i principi fondamentali<br />

della materia, ma poteva corredare i<br />

medesimi anche di disposizioni di dettaglio,<br />

ciò per ev<strong>it</strong>are che detti principi restassero privi<br />

di effetto in conseguenza della mancata o<br />

r<strong>it</strong>ardata loro attuazione da parte delle leggi<br />

regionali. La normazione statale di dettaglio<br />

non era da considerarsi illeg<strong>it</strong>tima perché destinata<br />

a venir meno non appena le Regioni avessero<br />

provveduto, nell’esercizio e nei lim<strong>it</strong>i del-<br />

particolare riferimento al settore dell’energia, diffusamente,<br />

G. MORBIDELLI, Energia, pianificazione del terr<strong>it</strong>orio,<br />

infrastrutture, Relazione presentata al XV Convegno<br />

Associazione Amministrativisti Italo-Spagnoli<br />

(AAIS), su “Il dir<strong>it</strong>to all’energia”, Siviglia 20-21-22<br />

maggio 2004, in corso di pubblicazione; di recente e in<br />

generale sul tema G. BARONE, Intese e leale cooperazione<br />

tra Stato, Regioni e autonomie locali negli interventi sul<br />

terr<strong>it</strong>orio e A. TOSCANO, Le intese previste nel nuovo t<strong>it</strong>olo<br />

V della Cost<strong>it</strong>uzione ed i problemi connessi, entrambi<br />

in www.<strong>Giustamm</strong>.<strong>it</strong>. (settembre 2004).


le proprie competenze, a disciplinare le materie<br />

loro attribu<strong>it</strong>e (12). Già CRISAFULLI, ai primi<br />

anni ‘80, aveva paventato il rischio che alla<br />

emanazione delle leggi-cornice non seguisse<br />

sub<strong>it</strong>o e per tutte le Regioni (o in qualche<br />

Regione non seguisse affatto) l’emanazione di<br />

leggi di attuazione e sviluppo dei principi. In<br />

considerazione di ciò, l’Autore aveva ricostru<strong>it</strong>o<br />

il sistema di rapporti tra legge statale e legge<br />

regionale nelle materie di competenza concorrente<br />

nel senso che le norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />

determinano la «preferenza» della seconda<br />

rispetto alla prima come fonte della disciplina<br />

di dettaglio. La legge di principio deve essere<br />

legge dello Stato che però è cedevole laddove<br />

intervenga la legge di dettaglio della Regione.<br />

In altri termini: «(…) le disposizioni delle leggi<br />

statali, diverse da quelle di principio, non<br />

tanto sarebbero abrogate dalle leggi regionali<br />

da esse difformi, quanto piuttosto rispetto a<br />

queste “cedevoli” e quindi dalle stesse derogabili:<br />

e ciò (…) tanto nell’ipotesi che la normativa<br />

statale di dettaglio sia quella preesistente,<br />

quanto nell’ipotesi (…) che sia stata posta contestualmente<br />

ai principi della materia». Con la<br />

conseguenza che «pur dopo emanate le leggicornice<br />

o comunque dopo enunciati dalle leggi<br />

statali i principi delle materie, la restante normativa<br />

della legislazione dello Stato sulle<br />

materie stesse rimarrebbe tuttavia in vigore:<br />

quasi (…) allo stato di quiescenza, per riespandersi<br />

provvisoriamente (ma automaticamente)<br />

ogni qualvolta le norme regionali vengono a<br />

mancare senza essere sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e». Ciò nell’ottica<br />

di ev<strong>it</strong>are, per quanto possibile, vuoti normativi,<br />

del tutto indesiderati, a meno di r<strong>it</strong>enere<br />

che «la abrogazione delle preesistenti leggi<br />

(12) Si veda per una sintesi delle problematiche A.<br />

ANZON, voce Legge cornice, in Enc. giur. Treccani, Roma,<br />

1990, 7.<br />

(13) V. CRISAFULLI, Vicende della «questione regionale»,<br />

in Le Regioni, 1982, 502 ss., spec. 505-506 e Id.,<br />

Lezioni di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale, Padova, 1984, 210.<br />

(14) Precedente rispetto alla sentenza 214 del 1985 era<br />

pure l’opinione di L. PALADIN, Dir<strong>it</strong>to regionale, Padova,<br />

1985, 103.<br />

(15) Pubblicata in Giur. cost., 1985, 1658 ss.<br />

(16) La questione della sorte della legislazione regionale<br />

a segu<strong>it</strong>o dell’entrata in vigore dei nuovi principi statali<br />

non è stata affrontata esplic<strong>it</strong>amente dalla sentenza in<br />

parola che parla solo di cessazione di efficacia delle leggi<br />

di dettaglio emanate anteriormente ai nuovi principi stata-<br />

ARTICOLI E NOTE 863<br />

statali disciplinanti le relative materie (…) sia<br />

differ<strong>it</strong>a e graduata nel tempo, verificandosi,<br />

cioè, soltanto se e man mano che le singole<br />

Regioni abbiano a loro volta legiferato» (13).<br />

La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale ha recep<strong>it</strong>o<br />

detta ricostruzione (14). Ed infatti con sentenza<br />

214 del 1985 (15) si è esplic<strong>it</strong>amente affermato<br />

che la legge dello Stato, nelle materie di<br />

competenza regionale, non deve necessariamente<br />

essere lim<strong>it</strong>ata a disposizioni di principio,<br />

ma può comprendere anche disposizioni di<br />

dettaglio, efficaci fino a quando la Regione non<br />

abbia adattato la propria legislazione ai nuovi<br />

principi dettati dal Parlamento. In sostanza le<br />

norme statali di dettaglio sarebbero derogabili,<br />

poiché destinate a cedere quando intervenga la<br />

legge regionale, fonte prefer<strong>it</strong>a. Nel caso di<br />

specie la Regione Lombardia aveva impugnato<br />

la legge 3 gennaio 1978, n. 1 (recante norme<br />

per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione<br />

di opere pubbliche e di impianti e costruzioni<br />

industriali) lamentando l’invasione della<br />

propria competenza poiché la legge poneva,<br />

accanto a norme di principio, anche norme di<br />

dettaglio, nonostante la materia avesse ricevuto<br />

una regolamentazione in sede regionale (16).<br />

La soluzione affermatasi della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

della disciplina di dettaglio adottata dallo Stato<br />

in assenza di norme regionali o contestualmente<br />

all’emanazione di nuovi principi fondamentali,<br />

ha raccolto diffusi consensi in dottrina sia<br />

sotto un profilo di teoria generale, sulla base<br />

dell’assunto che in tal modo non si determinerebbe<br />

alcun sacrificio alla autonomia cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

riconosciuta alle Regioni rimanendo<br />

intatto l’arco delle opzioni ad essa consent<strong>it</strong>e,<br />

sol che essa voglia attivarsi per sosti-<br />

li e con essi incompatibili. Peraltro il legislatore con l’art.<br />

10 della legge n. 62 del 1953 aveva sanc<strong>it</strong>o che decorsi 90<br />

giorni dall’adozione delle leggi statali modificative dei<br />

principi fondamentali si determinasse l’abrogazione delle<br />

norme regionali in contrasto con esse. La Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

con sentenza del 3 marzo 1972, n. 40 aveva r<strong>it</strong>enuto<br />

cost<strong>it</strong>uzionalmente leg<strong>it</strong>tima detta normativa considerato<br />

che le leggi nazionali di cornice in quanto abil<strong>it</strong>ate ad<br />

intervenire nelle stesse materie assegnate alla competenza<br />

regionale concorrente ben possono provocare l’abrogazione<br />

delle disposizioni locali con esse incompatibili. Sul<br />

punto, V. CRISAFULLI, L’attuazione delle Regioni di dir<strong>it</strong>to<br />

Comune e la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in Pol. dir., 1972, 670<br />

ss. Posizione cr<strong>it</strong>ica è stata espressa da A. D’ATENA, voce<br />

L. reg., in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, spec. 987 ss.


864 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

tuire la normativa statale destinata a cedere di<br />

fronte alla legislazione locale, sia sotto un profilo<br />

meramente pratico, poiché mirerebbe a<br />

risolvere un problema reale, ovvero quello delle<br />

omissioni, inerzie o inadempimenti regionali<br />

(17).<br />

Il nuovo t<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione non ha<br />

risolto il problema della ammissibil<strong>it</strong>à delle<br />

norme statali di dettaglio recessive nelle materie<br />

regionali, tanto che è parso «imperdonabile»<br />

che in sede di riscr<strong>it</strong>tura del testo cost<strong>it</strong>uzionale<br />

non si sia finalmente fatto chiarezza sul<br />

rapporto tra le due fonti concorrenti (18).<br />

Se, in via generale, esse non sembrerebbero<br />

per il futuro più consent<strong>it</strong>e perché la clausola<br />

residuale a favore delle Regioni impedisce allo<br />

Stato di andare oltre la determinazione dei<br />

principi fondamentali che agli affida l’art. 117,<br />

c. 3 (19), il problema resta nella pratica non<br />

risolto in considerazione delle frequenti e diffuse<br />

omissioni delle Regioni nell’attuazione<br />

dei principi fondamentali. Vero è che mentre<br />

per la fase di transizione dal vecchio al nuovo<br />

ordine determinata dall’entrata in vigore del<br />

nuovo t<strong>it</strong>olo V la normativa statale cedevole<br />

nelle materie di competenza concorrente e<br />

preesistente alla riforma è stata r<strong>it</strong>enuta accettabile,<br />

dubbi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di tale prassi si sono<br />

posti laddove la cedevolezza da «eccezione»<br />

(17) Cfr. R. TOSI, Leggi di principio corredate da<br />

disposizioni di dettaglio: un’estensione della competenza<br />

statale senza sacrificio dell’autonomia regionale, in<br />

Giur. cost., 1985, 2678 ss. e ID., «Principi fondamentali»<br />

e leggi statali nelle materie di competenza regionale,<br />

Padova, 1985; A. ANZON, Mutamento dei «principi fondamentali»<br />

delle materie regionali e vicende della normazione<br />

di dettaglio, in Giur. cost., 1985, 1660 ss.; L.<br />

CARLASSARE, La «preferenza» come regola dei rapporti<br />

tra fonti statali e regionali nella potestà legislativa ripart<strong>it</strong>a,<br />

in Le Regioni, 1986, 236 ss. Sul punto, approfond<strong>it</strong>amente,<br />

M. CARLI, Il lim<strong>it</strong>e dei principi fondamentali<br />

(alla ricerca di un consuntivo), Torino, 1992, 204 ss. per<br />

il quale non tutti i dettagli statali possono tuttavia essere<br />

considerati leg<strong>it</strong>timi dovendosi preliminarmente verificare<br />

l’esistenza di un obbligo della Regione di legiferare e<br />

comunque avendo sempre presente che i dettagli statali,<br />

seppur recessivi, fanno sì che per un tempo più o meno<br />

lungo operi un’unica disciplina normativa che è l’esatto<br />

contrario del decentramento voluto in Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

(18) T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti<br />

di dir<strong>it</strong>to regionale, Milano, 2002, 176.<br />

(19) Sul punto: A. D’ATENA, La difficile transizione.<br />

In tema di attuazione della riforma del T<strong>it</strong>olo V, in<br />

diventi la «regola» nella risoluzione delle antinomie<br />

normative tra Stato e Regioni (20). Tanto<br />

che, provocatoriamente, si è sugger<strong>it</strong>o, di<br />

«eliminare i dettagli recessivi, che entrano<br />

sub<strong>it</strong>o in vigore senza dare alle Regioni il tempo<br />

necessario per adeguarsi ai nuovi principi, e<br />

di sost<strong>it</strong>uirli, quando c’è necess<strong>it</strong>à di una generale<br />

e rapida attuazione dei principi fondamentali,<br />

con una delega al Governo ad adottare una<br />

disciplina di dettaglio per quelle Regioni che in<br />

un termine dato (…) non abbiano attuato i principi<br />

statali, fissando i necessari indirizzi e cr<strong>it</strong>eri<br />

direttivi» (21).<br />

Con la sentenza 303 del 2003 la Corte ha<br />

affrontato, in termini generali, la questione della<br />

ammissibil<strong>it</strong>à di norme suppletive statali in<br />

materia di legislazione concorrente. Una tale<br />

lettura dell’art. 117 svaluterebbe però la portata<br />

precettiva dell’art. 118, c. 1, che consente -<br />

come si è visto - l’attrazione allo Stato in virtù<br />

della sussidiarietà dinamica delle funzioni<br />

amministrative e delle correlative funzioni legislative<br />

(22).<br />

Certo è che con tale sentenza, si è ricostru<strong>it</strong>o<br />

il sistema di riparto di competenze tra Stato<br />

e Regioni attraverso delle regole procedimentali<br />

(l’intesa) di fatto “riscrivendo” ex novo la<br />

Cost<strong>it</strong>uzione per quanto riguarda l’applicazione<br />

del principio di sussidiarietà (23). Il ruolo<br />

Le Regioni, 2002, 314; P. CARETTI, La giurisprudenza<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale sui rapporti tra legislazione<br />

statale e legislazione regionale dopo la riforma del<br />

T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione, in Id., Stato, Regioni,<br />

EE.LL. tra innovazione e continu<strong>it</strong>à. Scr<strong>it</strong>ti sulla riforma<br />

del T<strong>it</strong>olo V, Torino, 2003, 106 ss.; per una sintesi,<br />

G. TARLI BARBIERI, Legislazione statale e legislazione<br />

regionale in un recente rinvio presidenziale, in Quad.<br />

cost., 2003, 155 ss.<br />

(20) Cfr. A.M. CECERE, La cedevolezza da eccezione<br />

a regola: strumento di risoluzione di antinomie dopo la<br />

riforma del T<strong>it</strong>olo V (8 maggio 2003), in www.forumcost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>/contributi/t<strong>it</strong>oloV<br />

(21) M. CARLI, I lim<strong>it</strong>i alla potestà legislativa regionale,<br />

in Le Regioni, 2002, 1370-1371.<br />

(22) Cfr. sul tema, A. MASARACCHIA, Norme statali in<br />

materie regionali e clausola di cedevolezza: Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

tra vecchio e nuovo T<strong>it</strong>olo V, in Giur. cost.,<br />

2004, 3777 ss., spec. 3789.<br />

(23) Di «bagliori di potere cost<strong>it</strong>uente» ha parlato<br />

A. MORRONE, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale riscrive il T<strong>it</strong>olo<br />

V? (8 ottobre 2003), in Forum dei quaderni cost<strong>it</strong>uzionali,http://web.unife.<strong>it</strong>/progetti/forum-cost<strong>it</strong>uzionale/index.htlm


che il giudice cost<strong>it</strong>uzionale si è autoassunto<br />

con la decisione in esame è molto impegnativo<br />

e anche marcatamente “pol<strong>it</strong>ico”, considerato<br />

che qualora l’intesa tra Governo e Regioni non<br />

venga per qualche motivo raggiunta, non potrà<br />

che spettare di volta in volta alla Corte dirimere,<br />

in via defin<strong>it</strong>iva, il contrasto creatosi, con la<br />

conseguenza che la pronuncia del giudice<br />

cost<strong>it</strong>uzionale da strumento eccezionale si trasformerà<br />

in ordinario mezzo di risoluzione dei<br />

confl<strong>it</strong>ti pol<strong>it</strong>ici.<br />

4. La decisione n. 13 del 2004 sulla definizione<br />

delle dotazioni organiche del personale<br />

scolastico: la Corte “impone” l’applicazione<br />

cedevole della legge in nome del principio<br />

di “continu<strong>it</strong>à” e recepisce la tecnica<br />

decisoria della “dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à”<br />

(Unvereinbarerklärung) del Tribunale<br />

cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco.<br />

Con la sentenza 13 del 2004 la Corte ha<br />

dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art.<br />

22, c. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448<br />

(legge finanziaria del 2002) che attribuisce la<br />

competenza a definire le dotazioni organiche<br />

del personale scolastico ad un organo periferico<br />

del Ministero della Istruzione, dell’Univers<strong>it</strong>à<br />

e della Ricerca, ovvero l’ufficio scolastico<br />

regionale. A detto organo sono assegnate in<br />

base all’art. 6 del D.P.R. 347 del 2000 funzioni<br />

amministrative statali di coordinamento in<br />

materia di istruzione. Con la riforma del T<strong>it</strong>olo<br />

V la materia della istruzione è diventata oggetto<br />

di potestà concorrente, fatta salva, come dice<br />

il 117, l’autonomia delle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche<br />

e con esclusione della istruzione e della formazione<br />

professionale; in tale amb<strong>it</strong>o lo Stato ha<br />

pertanto facoltà solo di determinare i principi<br />

fondamentali; è riservata altresì allo Stato la<br />

potestà legislativa esclusiva in materia di “norme<br />

generali sull’istruzione” ai sensi dell’art.<br />

117, c. 2, lett. n. Cost.<br />

La illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della disciplina<br />

impugnata viene dichiarata, con una classica<br />

tecnica add<strong>it</strong>iva, «nella parte in cui non prevede<br />

(24) Cfr. P. MILAZZO, La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale<br />

interviene sul riparto di competenze legislative in<br />

materia di istruzione e “raffina” il principio di continu<strong>it</strong>à,<br />

in Forum di Quaderni cost<strong>it</strong>uzionali,<br />

ARTICOLI E NOTE 865<br />

che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio<br />

scolastico regionale venga meno quando le<br />

Regioni, nel proprio amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale e nel<br />

rispetto della continu<strong>it</strong>à del servizio dell’istruzione,<br />

con legge, attribuiscano a propri organi la<br />

definizione delle dotazioni organiche del personale<br />

docente delle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche». Tuttavia<br />

la Corte aggiunge nel dispos<strong>it</strong>ivo – e in ciò<br />

sta tutta la nov<strong>it</strong>à della tecnica decisoria utilizzata<br />

- che in nome del principio di «continu<strong>it</strong>à»<br />

dell’ordinamento, la cui mancanza metterebbe<br />

in serio pericolo persino alcuni dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

della persona connessi con il funzionamento<br />

corretto del sistema di istruzione, è da ammettersi<br />

che la norma dichiarata incost<strong>it</strong>uzionale<br />

continui ad operare fino a quando «le Regioni si<br />

saranno dotate di una disciplina e di un apparato<br />

ist<strong>it</strong>uzionale idoneo a svolgere la funzione di<br />

distribuire gli insegnanti tra le ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche<br />

nel proprio amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale secondo i<br />

tempi e i modi necessari ad ev<strong>it</strong>are soluzioni di<br />

continu<strong>it</strong>à del servizio, disagi agli alunni e al<br />

personale e carenze nel funzionamento delle<br />

ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche» (24).<br />

In altri termini, la sentenza opera un esplic<strong>it</strong>o<br />

differimento degli effetti della dichiarazione<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della legge statale al<br />

momento in cui le Regioni, nel proprio amb<strong>it</strong>o<br />

terr<strong>it</strong>oriale e nel rispetto della continu<strong>it</strong>à del<br />

servizio di istruzione, avranno attribu<strong>it</strong>o, con<br />

legge, a propri organi la definizione delle dotazioni<br />

organiche del personale docente delle<br />

ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche. La norma, pur incost<strong>it</strong>uzionale,<br />

continua trans<strong>it</strong>oriamente ad operare<br />

finché le singole Regioni non si saranno adeguatamente<br />

attrezzate. Anche in questo caso<br />

abbiamo l’applicazione della cedevolezza, con<br />

la differenza rispetto alla sentenza 303 del<br />

2003, che qui l’applicazione cedevole della<br />

legge è imposta e non semplicemente consent<strong>it</strong>a<br />

dalla Corte e che, soprattutto, la legge cedevole<br />

applicata è incost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Un dispos<strong>it</strong>ivo di questo tipo susc<strong>it</strong>a non<br />

poche riflessioni e, soprattutto, evoca la tecnica<br />

decisoria della “dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à”<br />

(Unvereinbarerklärung) o detta anche di<br />

www.forumcost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>/giurisprudenza/pm13200<br />

4.htm che osserva come la Corte manifesti con detta<br />

sentenza l’interesse per le conseguenze della propria<br />

giurisprudenza.


866 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

“mera incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à” (bloße Verfassungswidrigke<strong>it</strong>)<br />

utilizzata dal Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale<br />

federale tedesco da più di 30 anni e alla<br />

quale la Corte sembra essersi ispirata, senza<br />

tuttavia nominarla espressamente.<br />

Con tale categoria di pronunce, il Bundesverfassungsgericht<br />

(di segu<strong>it</strong>o BVerfG) accerta il<br />

contrasto di una determinata disciplina con la<br />

Legge Fondamentale. La norma che determina la<br />

s<strong>it</strong>uazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à tuttavia non viene<br />

dichiarata nulla ma, appunto, “solo incompatibile”<br />

(nur unvereinbar), in modo tale che, formalmente,<br />

continua ad esistere. Quanto agli effetti, il<br />

mero accertamento della incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à di una<br />

legge, senza la contestuale dichiarazione di null<strong>it</strong>à<br />

della stessa, consente al Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale<br />

di dichiarare nel dispos<strong>it</strong>ivo o nella motivazione<br />

la “ulteriore applicazione” (We<strong>it</strong>eranwendung)<br />

della legge incost<strong>it</strong>uzionale nella misura in<br />

cui ciò risulti necessario od opportuno. Tali<br />

declaratorie di incompatibil<strong>it</strong>à sono sovente<br />

accompagnate nel dispos<strong>it</strong>ivo o nella motivazione<br />

anche da indicazioni, più o meno dettagliate,<br />

circa contenuti, tempi e modal<strong>it</strong>à con cui il legislatore<br />

dovrà provvedere alla nuova regolamentazione<br />

della materia (25).<br />

La creazione della dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à,<br />

la formulazione di direttive per l’applicazione<br />

del dir<strong>it</strong>to, così come l’emanazione di ordini<br />

al legislatore inclusa la definizione di termini<br />

per la riforma, sono strumenti che possono essere<br />

interpretati come tentativi del giudice cost<strong>it</strong>uzionale<br />

di ampliare il proprio strumentario processuale<br />

per meglio affrontare la casistica delle<br />

leggi cost<strong>it</strong>uzionalmente viziate. Ma tale ampliamento<br />

non sempre ha favor<strong>it</strong>o la chiarezza se è<br />

vero che rispetto allo stesso vizio di cost<strong>it</strong>uzio-<br />

(25) Su tutti questi profili, sia consent<strong>it</strong>o rinviare a G.<br />

CERRINA FERONI, Giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale e legislatore<br />

nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie<br />

e Nachbesserungspflicht nel controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />

Torino, 2002, 155 ss.<br />

(26) J. IPSEN, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigke<strong>it</strong><br />

von Norm und Einzelakt, Baden-Baden, 1980, 95 ss.<br />

(27) M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalid<strong>it</strong>à<br />

della legge, Padova, 2000, 222-223.<br />

(28) È ben chiaro peraltro che - come ha rilevato L.<br />

PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo<br />

e attiv<strong>it</strong>à legislativa, Padova, 1987, 66 - «mai sorge per il<br />

Parlamento un obbligo giuridico di provvedere conformemente<br />

ai suggerimenti pervenuti».<br />

nal<strong>it</strong>à di norme, il BVerfG ha reag<strong>it</strong>o in modi<br />

assai diversi e che i confini tra le varie varianti<br />

decisionali sono difficili da distinguere, sovrapponendosi<br />

in determinati settori, gli amb<strong>it</strong>i applicativi<br />

delle varianti decisionali medesime. Vieppiù<br />

confusa è resa la distinzione tra le varie<br />

varianti decisionali dalla circostanza che la giurisprudenza<br />

del BVerfG si è sviluppata, non senza<br />

produrre contraddizioni, soprattutto sotto la pressione<br />

casistica e senza essere accompagnata da<br />

un fondamento teorico adeguato, tanto che la letteratura<br />

ha parlato di un «abisso» tra la pragmatica<br />

del BVerfG e la dogmatica del dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale<br />

(26).<br />

L’esperienza tedesca, sotto il profilo delle<br />

tipologie decisorie del Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

ha da sempre rappresentato un significativo<br />

modello di riferimento e di comparazione trattandosi<br />

di un ordinamento che prima di altri ha<br />

affrontato le delicate questioni relative ai tipi di<br />

sentenze e ai loro effetti. Basti pensare che<br />

finora è stata estranea all’esperienza <strong>it</strong>aliana<br />

l’utilizzazione da parte della Corte delle decisioni<br />

di incompatibil<strong>it</strong>à, così come le decisioni<br />

mon<strong>it</strong>orie (di rigetto o di inammissibil<strong>it</strong>à) combinate<br />

a determinazione di termini (Fristsetzung)<br />

entro i quale il legislatore debba intervenire<br />

per adeguare la disciplina impugnata a<br />

Cost<strong>it</strong>uzione e trascorso il quale inizia a decorrere<br />

l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (27). Ciò - è evidente -<br />

priva le decisioni della nostra Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

di un grado, anche minimo, di “vincolativ<strong>it</strong>à”<br />

(28), tanto che già da tempo si era tentato,<br />

finora peraltro senza significativi risultati,<br />

di costruire strumenti che consentissero alla<br />

nostra Corte di rimediare direttamente all’eventuale<br />

inerzia del legislatore (29).<br />

(29) Ad esempio con l’adozione di pronunce per così<br />

dire “complesse” le quali, pur rigettando provvisoriamente<br />

la questione, contengano l’indicazione del<br />

momento a partire dal quale «la legge è, cioè diventerà,<br />

incost<strong>it</strong>uzionale se, permanendo le medesime condizioni<br />

fattuali che pure al momento giustificano la vigenza dell’atto<br />

impugnato, esso non sarà opportunamente modificato<br />

o, addir<strong>it</strong>tura, rimosso». Si tratta della proposta di A.<br />

RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattiv<strong>it</strong>à parziale» e<br />

nuovi tipi di pronunzie della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in<br />

AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

anche con rierimento alle esperienze straniere<br />

- Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta<br />

il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 79-80.


Con la sentenza ora vista e con quella di<br />

segu<strong>it</strong>o richiamata la Corte sembra volersi<br />

muovere proprio in questa direzione.<br />

5. La decisione n. 196 del 2004 in tema di<br />

condono edilizio: inerzia regionale ed<br />

effetti collegati. Una dichiarazione di<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta a condizione<br />

risolutiva.<br />

Del tutto nuova (e anomala) è infatti la tecnica<br />

decisoria utilizzata dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

nella sentenza n. 196 del 2004 in tema di<br />

condono edilizio con la quale è stato ridisegnato<br />

il rapporto sequenziale legge dello Stato/legge<br />

regionale nelle materie di competenza concorrente.<br />

Con tale sentenza la Corte ha riconfermato<br />

il principio per cui nel rapporto tra legge<br />

statale di principio e normativa regionale di<br />

dettaglio nelle materie indicate nell’art. 117<br />

Cost. l’eventuale inerzia regionale nell’attuazione<br />

dei principi fondamentali dello Stato<br />

consente sempre l’applicazione delle leggi statali<br />

di dettaglio; ma ciò – e qui sta la nov<strong>it</strong>à –<br />

non attraverso la semplice enunciazione in sentenza<br />

del principio, bensì attraverso la creazione<br />

di una vera e propria nuova tipologia decisoria<br />

con effetti applicativi automatici.<br />

La fattispecie è la seguente. La Corte è stata<br />

chiamata a pronunciarsi sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 32 del d.l. del 30 settembre<br />

2003, n. 269, convert<strong>it</strong>o nella l. 24<br />

novembre 2003, n. 326 “Misure per la riqualificazione<br />

urbanistica, ambientale e paesaggistica,<br />

per l’incentivazione dell’attiv<strong>it</strong>à di<br />

repressione dell’abusivismo edilizio, nonché<br />

per la definizione degli illec<strong>it</strong>i edilizi e delle<br />

occupazioni delle aree demaniali” e del suo<br />

Allegato n. 1 contenente le tipologie di abuso<br />

edilizio. Un primo gruppo di Regioni ha<br />

sostenuto che la disciplina impugnata dovrebbe<br />

essere collocata nell’amb<strong>it</strong>o della materia<br />

edilizia la quale non essendo contemplata tra<br />

quelle del 117 Cost. ricadrebbe automaticamente<br />

nella competenza legislativa residuale<br />

delle Regioni. Ciò sarebbe sufficiente per r<strong>it</strong>enere<br />

la normativa cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>ti-<br />

(30) E lasciando da parte le valutazioni di mer<strong>it</strong>o sulla<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’ist<strong>it</strong>uto del condono, su<br />

cui per un primo commento, C. BIONDI, Il condono edi-<br />

ARTICOLI E NOTE 867<br />

ma perché dettata in un amb<strong>it</strong>o nel quale lo<br />

Stato non avrebbe alcuna potestà legislativa.<br />

Un secondo gruppo di Regioni invece ha r<strong>it</strong>enuto<br />

che la disciplina impugnata sarebbe da<br />

collocarsi nella materia del “governo del terr<strong>it</strong>orio”<br />

che è affidata alla competenza concorrente<br />

di Stato e Regioni e tuttavia essendo una<br />

disciplina anche di dettaglio sarebbe in contrasto<br />

con l’art. 117 Cost. Infine il condono<br />

andrebbe ad incidere sulle funzioni di gestione<br />

amministrativa di cui sono normalmente<br />

t<strong>it</strong>olari i Comuni, ai sensi dell’art. 118, in<br />

quanto la sua applicazione, oltre a vanificare<br />

gli interventi di pianificazione e controllo<br />

locale, darebbe luogo alla necess<strong>it</strong>à di apprestare<br />

appos<strong>it</strong>i strumenti urbanistici e soluzioni<br />

di governo del terr<strong>it</strong>orio che tengano conto<br />

delle conseguenze della disciplina statale. In<br />

tal modo le Regioni e gli EE.LL. sarebbero<br />

costretti a subire anziché a governare le destinazioni<br />

urbanistiche del terr<strong>it</strong>orio e le correlate<br />

funzioni amministrative sarebbero eserc<strong>it</strong>ate<br />

a livello centrale in violazione del principio<br />

di sussidiarietà.<br />

Per quanto qui interessa (30), la Corte ha<br />

dichiarato in gran parte incost<strong>it</strong>uzionale la<br />

legge sul condono poiché investe competenze<br />

cost<strong>it</strong>uzionalmente attribu<strong>it</strong>e alle Regioni con<br />

riferimento all’art. 117, c. 3 e 4 e all’art. 118<br />

Cost. Innanz<strong>it</strong>utto la disciplina sul condono<br />

edilizio, pur toccando profili tradizionalmente<br />

appartenenti alla urbanistica e alla edilizia<br />

non si esaurisce in tali amb<strong>it</strong>i ma coinvolge<br />

l’intera e assai più estesa disciplina del<br />

“governo del terr<strong>it</strong>orio”. Pertanto essa ha proceduto<br />

ad una declaratoria multipla di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale di tutte quelle disposizioni<br />

del testo legislativo laddove esse escludono<br />

(la formula generalmente utilizzata è<br />

che la disposizione è incost<strong>it</strong>uzionale “nella<br />

parte in cui non prevede» che la legge regionale<br />

possa integrare o disciplinare diversamente<br />

quanto stabil<strong>it</strong>o dalla legge dello Stato)<br />

il legislatore regionale dagli amb<strong>it</strong>i materiali<br />

che invece ad esso spettano, sulla base<br />

delle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali e statutarie.<br />

lizio e la giurisprudenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale: nulla<br />

di nuovo, nonostante la riforma del T<strong>it</strong>olo V della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, in www.LexItalia.<strong>it</strong>. (n.7-8/2004).


868 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Sulla base di questo presupposto, la Corte ha<br />

stabil<strong>it</strong>o che: a) dovrà essere la legge regionale,<br />

entro un congruo termine fissato dal legislatore<br />

statale, a determinare le possibil<strong>it</strong>à, le condizioni<br />

e le modal<strong>it</strong>à per la sanatoria di tutte le tipologie<br />

di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 (la Regione<br />

può ulteriormente lim<strong>it</strong>are le tipologie di abuso<br />

condonabili ma non ampliarle); b) dovrà essere<br />

la legge regionale a stabilire eventuali lim<strong>it</strong>i<br />

volumetrici inferiori a quelli indicati dalla legge,<br />

ancorché riguardanti aree di proprietà dello Stato,<br />

comprese quelle del demanio statale (la<br />

Regione può prevedere ulteriori lim<strong>it</strong>i ai volumi<br />

condonabili rispetto a quelli previsti dalla legge<br />

dello Stato, ma non ampliarli); c) dovrà essere la<br />

legge regionale a stabilire gli effetti del prolungato<br />

silenzio del Comune cui gli interessati<br />

abbiano presentato la documentazione richiesta;<br />

d) dovrà essere la legge regionale a determinare<br />

la misura della anticipazione degli oneri concessori<br />

e le relative modal<strong>it</strong>à di versamento. Perché<br />

ciò avvenga è necessario che la legge statale<br />

provveda alla fissazione di un «congruo termine»<br />

entro cui le Regioni possano adempiere a tutti gli<br />

obblighi cui sono chiamate per effetto dell’art.<br />

32, come modificato dalla sentenza in esame.<br />

Inoltre la legge statale dovrà provvedere a ridefinire<br />

i termini per la presentazione delle domande<br />

di condono da parte degli interessati (facendo<br />

salve quelle già presentate) da eserc<strong>it</strong>arsi «in un<br />

termine ragionevole a partire dalla scadenza del<br />

termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio<br />

del loro potere legislativo».<br />

La Corte definisce «doverosa» l’adozione<br />

della legislazione da parte delle Regioni nel<br />

termine fissato dal legislatore e la sua inosservanza,<br />

oltre a poter integrare una ipotesi di<br />

«grave violazione della leale cooperazione che<br />

deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Sta-<br />

(31) Del resto, non è escluso, come pure da qualcuno<br />

evidenziato, che quelle Regioni che avevano<br />

emanato leggi che dichiaravano in alcuni casi espressamente<br />

inefficaci nei rispettivi terr<strong>it</strong>ori le norme<br />

emanate in sede nazionale «sfrutteranno al massimo<br />

tutto il potere che dalla stessa Corte è stato loro riconosciuto<br />

con la sentenza n. 196/2004, sabotando,<br />

mutilando o comunquie cercando in tutti i modi di<br />

r<strong>it</strong>ardare le norme nazionali sul condono»: G. VIRGA,<br />

Il nuovo condono edilizio e la “complicata” cooperazione<br />

tra Stato e Regioni, in www.LexItalia.<strong>it</strong>. (n.<br />

6/2004).<br />

to», comporta pure degli effetti che sembrano<br />

assumere natura sanzionatoria rispetto alla<br />

eventuale inerzia regionale (31): e cioè la reviviscenza<br />

della normativa statale dichiarata<br />

incost<strong>it</strong>uzionale.<br />

In via generale, la tecnica decisoria utilizzata<br />

certamente non è una nov<strong>it</strong>à: si tratta infatti<br />

di una classica decisione manipolativa-add<strong>it</strong>iva,<br />

laddove l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dalla<br />

omissione del legislatore. La nov<strong>it</strong>à è invece<br />

data dalla determinazione degli effetti che la<br />

Corte ricollega alla eventuale inerzia regionale,<br />

una vera e propria nuova categoria di sentenze<br />

nell’arsenale della Corte, e appropriatamente<br />

defin<strong>it</strong>a di «dichiarazione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

eventuale pro-futuro» (32).<br />

Si potrebbe altrimenti parlare di una dichiarazione<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta a condizione<br />

risolutiva, con la caratteristica che mentre<br />

prima delle modifiche al T<strong>it</strong>olo V, era la<br />

legge statale di dettaglio ad essere sottoposta a<br />

condizione risolutiva, ora è invece la legge<br />

regionale ad esserlo.<br />

La legge sul condono infatti, per quanto<br />

incost<strong>it</strong>uzionale, trova ugualmente applicazione<br />

se e laddove la Regione resti inerte, salvo<br />

cedere – si deve r<strong>it</strong>enere - a fronte di una successiva<br />

legislazione regionale (33).<br />

Qualche dubbio sulla automatica operativ<strong>it</strong>à<br />

di detti effetti di reviviscenza deve essere tuttavia<br />

posto in considerazione del fatto che l’anomala<br />

formula utilizzata dalla Corte è inser<strong>it</strong>a<br />

nelle motivazioni della decisione e non nel<br />

dispos<strong>it</strong>ivo. Né vi è nel dispos<strong>it</strong>ivo alcun richiamo<br />

espresso alle motivazioni della sentenza.<br />

Sembra dunque che la Corte abbia inteso solo<br />

“avvertire” il legislatore regionale delle conseguenze<br />

cui potrebbe andare incontro a fronte<br />

del suo inadempimento.<br />

(32) G. MORBIDELLI, Il condono edilizio secondo la<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: non è tutto incost<strong>it</strong>uzionale, ma è tutto<br />

(o quasi) da riscrivere, in www.GiustAmm.<strong>it</strong>. (copertina<br />

di giugno 2004) per il quale la nuova categoria di sentenze<br />

«risponde certo ad esigenze operative: meno a ragioni di<br />

inquadramento dogmatico. Meno ancora contribuisce a<br />

tutelare chi ha fatto affidamento sul condono: perché la<br />

“cedevolezza” dopo la acquisizione di efficacia della legge<br />

statale potrebbe fare diventare non condonabile un’opera<br />

invece condonabile per la legge dello Stato leg<strong>it</strong>timamente<br />

in vigore fino allora (…)».<br />

(33) G. MORBIDELLI, ibidem.


Ad ogni modo si tratta di una sentenza che<br />

apre nuove ed interessanti prospettive in punto<br />

di regolazione degli effetti temporali delle<br />

decisioni dei giudici cost<strong>it</strong>uzionali e la cui<br />

creativ<strong>it</strong>à supera senza dubbio anche le più<br />

complesse e raffinate tecniche decisorie elaborate<br />

dai giudici cost<strong>it</strong>uzionali tedeschi.<br />

6. Un nuovo trend della giurisprudenza<br />

cost<strong>it</strong>uzionale: tra “comandi” e “consigli”<br />

al legislatore regionale e accresciuta flessibilizzazione<br />

delle conseguenze giuridiche<br />

delle decisioni.<br />

Questo nuovo trend della giurisprudenza<br />

cost<strong>it</strong>uzionale è assai innovativo e ancora molto<br />

da “metabolizzare”.<br />

Avevo in altra sede osservato come la elaborazione<br />

di tipologie decisorie sempre più raffinate<br />

e complesse da parte delle Corti cost<strong>it</strong>uzionali,<br />

e in modo particolare da parte del Tribunale<br />

cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco, con il<br />

contestuale abbandono della alternativa semplice<br />

accoglimento/rigetto della questione sollevata,<br />

avesse comportato una “flessibilizzazione”<br />

molto ampia delle conseguenze giuridiche<br />

delle decisioni medesime. Infatti le due alternative<br />

del sistema binario, e cioè null<strong>it</strong>à/valid<strong>it</strong>à,<br />

non cost<strong>it</strong>uiscono più da tempo le uniche<br />

conseguenze di un sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

di una norma, ma sono soltanto i due poli di un<br />

più ampio spettro di conseguenze giuridiche<br />

possibili. In altri termini, nel sistema tedesco la<br />

conseguenza giuridica non è più automaticamente<br />

predefin<strong>it</strong>a dalla fattispecie e non essendo<br />

più la null<strong>it</strong>à la conseguenza giuridica<br />

necessaria del vizio cost<strong>it</strong>uzionale di una legge,<br />

la legge cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>tima è divenuta<br />

fattispecie per così dire “a conseguenza<br />

giuridica aperta”. Tale flessibilizzazione della<br />

relazione consequenziale tra violazione cost<strong>it</strong>uzionale<br />

e conseguenza giuridica nella prassi<br />

del BVerfG è giunta a tal punto che nella deter-<br />

(34) J. IPSEN, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigke<strong>it</strong><br />

von Norm und Einzelakt, c<strong>it</strong>., 220.<br />

(35) Per usare le parole di A. PIZZORUSSO, La motivazione<br />

delle decisioni della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: comandi<br />

o consigli?, in Riv. trim. dir. pubbl., 1963, 345 ss.<br />

(36) Ma nessuna opera di supplenza da parte di altri<br />

organi cost<strong>it</strong>uzionali potrà alla lunga neutralizzare i crescenti<br />

rischi di disfunzional<strong>it</strong>à e di degrado che si profi-<br />

ARTICOLI E NOTE 869<br />

minazione delle conseguenze giuridiche resta<br />

aperta talvolta la questione se si sia o meno in<br />

presenza di una violazione cost<strong>it</strong>uzionale, tanto<br />

che si afferma - se non proprio sotto un profilo<br />

formale - che esiste una “discrezional<strong>it</strong>à”<br />

dei giudici nella sanzione da applicare per l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale di cui è affetta la norma<br />

(34). In sintesi: il solo fatto che una legge<br />

non corrisponda alla Cost<strong>it</strong>uzione, cioè che sia<br />

cost<strong>it</strong>uzionalmente viziata, non determina<br />

affatto le sue conseguenze giuridiche. Queste<br />

dipendendo piuttosto dal tipo di vizio giuridico,<br />

dall’intens<strong>it</strong>à della violazione cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

dal “peso” cost<strong>it</strong>uzionale del bene giuridico<br />

infranto.<br />

Anche la Corte <strong>it</strong>aliana, almeno nella giurisprudenza<br />

successiva all’entrata in vigore del<br />

nuovo T<strong>it</strong>olo V, sembra avere intrapreso questa<br />

strada, con una serie di sentenze che sono interpretabili<br />

talvolta come dei “comandi”, talaltra<br />

come dei “consigli” (35), più o meno stringenti<br />

nei confronti del legislatore regionale.<br />

Il quadro complessivo che emerge, non<br />

diversamente dal modello tedesco, è quello di<br />

una giurisprudenza molto flessibile in punto di<br />

regolazione temporale degli effetti delle decisioni<br />

rispetto ai vizi riscontrati e che pare muoversi<br />

con una logica del caso per caso, il che<br />

aumenta l’imprevedibil<strong>it</strong>à e mette a rischio il<br />

valore della sicurezza giuridica.<br />

Questo passaggio non pare tuttavia al<br />

momento ev<strong>it</strong>abile, se si considera la grande<br />

incertezza che ad oggi permane nella definizione<br />

del riparto di competenze tra Stato e Regioni<br />

quale è emersa dalle prime applicazioni della<br />

riforma del T<strong>it</strong>olo V e di cui la Corte sta sopportando<br />

il maggior peso, talvolta anche con<br />

una giurisprudenza che - lo si è di recente autorevolmente<br />

ammesso – è andata oltre il normale<br />

es<strong>it</strong>o del giudizio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, per supplire<br />

alle molte questioni lasciate aperte dal<br />

legislatore cost<strong>it</strong>uzionale (36).<br />

leranno in assenza di una attiva e coerente pol<strong>it</strong>ica legislativa<br />

che contempli, con adeguati modelli procedimentali,<br />

la partecipazione reale delle Regioni all’attuazione<br />

della riforma: U. DE SIERVO, Il sistema delle fonti: il<br />

riparto della potestà normativa tra Stato e Regioni, Relazione<br />

al 50° Convegno di Studi Amministrativi, su “L’attuazione<br />

del T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione”, Varenna 16-18<br />

settembre 2004, spec. 13 e 16 del dattiloscr<strong>it</strong>to.


870 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Avv. DOMENICO CHINELLO<br />

(avvocato amministrativista del Foro di Venezia)<br />

Autorizzazione paesaggistica a<br />

sanatoria e regime trans<strong>it</strong>orio<br />

del D.L.vo n. 42/2004<br />

SOMMARIO: 1. Il nuovo Codice dei beni culturali<br />

e del paesaggio - 2. Il divieto di autorizzazione<br />

paesistica a sanatoria - 2.1. La disciplina<br />

previgente e la sanabil<strong>it</strong>à pretoria - 2.2. La<br />

tesi contraria alla sanatoria paesaggistica - 3.<br />

L’autorizzazione nel regime trans<strong>it</strong>orio - 3.1.<br />

Disciplina trans<strong>it</strong>oria e poteri regionali - 3.2. Il<br />

controllo ministeriale - 3.3. Il potere sost<strong>it</strong>utivo<br />

della soprintendenza - 4. Considerazioni conclusive.<br />

1. - Il nuovo Codice dei beni culturali e del<br />

paesaggio<br />

Con l’emanazione del D.L.vo. 22 gennaio<br />

2004, n. 42, il Governo è venuto parzialmente<br />

ad attuare la più ampia delega confer<strong>it</strong>agli dal<br />

Parlamento con l’art. 10 (recante «Delega per il<br />

riassetto e la codificazione in materia di beni<br />

culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà<br />

letteraria e dir<strong>it</strong>to d’autore») della legge<br />

6 luglio 2002, n. 137, varando così il nuovo<br />

«Codice dei beni culturali e del paesaggio»,<br />

nell’ottica di un globale riassetto della materia,<br />

anche – e soprattutto – dopo l’intervento della<br />

L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato<br />

in maniera sostanziale – com’è noto – il<br />

(1) Per una prima analisi del Codice, si rinvia a M.L.<br />

TORSELLO, Il Codice dei beni culturali e del paesaggio,<br />

sul s<strong>it</strong>o on line della Giustizia amministrativa, all’indirizzohttp://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>/documentazione/studi_contributi/annuario2003s<strong>it</strong>o.htm;<br />

G. SEVERINI,<br />

I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in<br />

Giorn. dir. amm., 2004, 469 ss.; S. FOÀ, La tutela dei beni<br />

culturali, ivi, 2004, 473 ss.; L. CASINI, Valorizzazione e<br />

fruizione dei beni culturali, ivi, 2004, 478 ss.; V. MILANI, Il<br />

paesaggio, ivi, 2004, 486 ss.; M.L. TORSELLO, Le ragioni di<br />

una codificazione (il Codice dei beni culturali e del paesaggio),<br />

sul s<strong>it</strong>o on line della Giustizia amministrativa,<br />

all’indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>/documentazione/studi_contributi/torsello_codice.htm;<br />

AA.VV.,<br />

Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Guida dir.,<br />

Dossier mensile n. 4/2004, 78 ss.; AA.VV., Il Codice dei<br />

beni culturali e del paesaggio, in Edil. e terr<strong>it</strong>orio, n.<br />

9/2004; M. CAMMELLI, Il Codice dei beni culturali e del<br />

paesaggio: dall’analisi all’applicazione, sulla Rivista on<br />

T<strong>it</strong>olo V della Parte seconda della nostra Carta<br />

fondamentale anche nel settore dei beni culturali.<br />

Non è certamente questa la sede per una<br />

compiuta disamina della nuova disciplina (1),<br />

onde ci si può lim<strong>it</strong>are – ai fini della presente<br />

indagine, riguardante la sola tutela del paesaggio<br />

e i mezzi di controllo da parte dell’amministrazione<br />

pubblica nel periodo di transizione –<br />

a ricordare le definizioni principali recate dal<br />

D.L.vo. n. 42/04, in ordine ai profili di interesse.<br />

In propos<strong>it</strong>o, è da evidenziare la significativa<br />

innovazione apportata dall’art. 2 – rientrante<br />

nella Parte prima del Codice, tra le disposizioni<br />

di carattere generale – che definisce il<br />

nuovo concetto di «patrimonio culturale» come<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o sia dai beni culturali in senso stretto,<br />

sia dai beni paesaggistici, con le conseguenti<br />

implicazioni sull’interpretazione dell’art. 117<br />

della Cost<strong>it</strong>uzione: è chiaro, infatti, che una lettura<br />

onnicomprensiva dell’espressione «patrimonio<br />

culturale», tale per cui anche i beni paesaggistici<br />

sono, in senso lato, beni culturali (2)<br />

– ossia una species del più ampio genus dei<br />

beni culturali – fa sì che la funzione di tutela di<br />

questi ultimi – attribu<strong>it</strong>a alla potestà legislativa<br />

esclusiva dello Stato, ai sensi della lett. s) del<br />

secondo comma, dell’art. 117 Cost. – comporti<br />

la rimessione alla potestà legislativa esclusiva<br />

statale anche della tutela del paesaggio (3).<br />

Altro elemento innovativo è senz’altro la definizione<br />

stessa di «beni paesaggistici», in quanto<br />

il Codice, all’art. 131, considera come paesaggio<br />

quella parte omogenea del terr<strong>it</strong>orio<br />

line di arti e dir<strong>it</strong>to http://www.aedon.mulino.<strong>it</strong>, n. 2/2004.<br />

Per una lettura fortemente cr<strong>it</strong>ica della nuova disciplina, cfr.<br />

V. TOSATTI, Sulla necess<strong>it</strong>à di modificare il nuovo Codice<br />

dei beni culturali e del paesaggio, in http://www.dir<strong>it</strong>toambiente.com.<br />

(2) Così espressamente la Relazione di accompagnamento<br />

al Codice, la quale ha precisato che all’interno del<br />

genere «patrimonio culturale» insistono, in realtà, due<br />

specie di beni culturali: «… i beni culturali in senso stretto<br />

(…) e quell’altra specie di bene culturale in senso<br />

ampio, che è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai paesaggi <strong>it</strong>aliani».<br />

(3) Cfr., in termini, O. FORLENZA, Nasce la categoria di<br />

patrimonio culturale. Un’unica categoria per aumentare la<br />

tutela, in Guida dir., Dossier mensile n. 4/2004, 78; G.<br />

SEVERINI, I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,<br />

c<strong>it</strong>., 473; P. CARPENTIERI, I beni paesaggistici nel<br />

nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, nella Rivista<br />

on line della Scuola Superiore dell’economia e delle<br />

finanze, all’indirizzo http://www.rivista.ssef.<strong>it</strong>.


caratterizzata dalle interrelazioni fra storia<br />

umana e natura, secondo quanto emerge già dal<br />

co. 3° dell’art. 2, ove i beni in esame vengono<br />

rifer<strong>it</strong>i ai valori storici, culturali, naturali,<br />

morfologici ed estetici del terr<strong>it</strong>orio: la tutela e<br />

la valorizzazione dei diversi paesaggi sono,<br />

quindi, rivolte a salvaguardare i valori da essi<br />

espressi, «…in quanto manifestazioni dell’ident<strong>it</strong>à<br />

delle popolazioni ed in tal modo da esse<br />

percep<strong>it</strong>i» (4).<br />

2. - Il divieto di autorizzazione paesistica a<br />

sanatoria<br />

Tra le innovazioni di maggiore portata che il<br />

Codice ha recato – anche sotto il profilo dell’incidenza<br />

sugli interessi dei privati – vi è<br />

senz’altro la nuova procedura di rilascio dell’autorizzazione,<br />

che si rende necessaria affinché<br />

i proprietari, i possessori o i detentori a<br />

qualsiasi t<strong>it</strong>olo di beni immobili o aree, assoggettati<br />

alla tutela paesaggistica, possano compiere<br />

sugli stessi opere o interventi idonei ad<br />

incidere sui valori oggetto di protezione. A prescindere<br />

– in questa sede – da un approfond<strong>it</strong>o<br />

esame della nuova ripartizione di poteri fra Stato<br />

e regioni, comportante, fra l’altro, l’eliminazione<br />

del controllo ministeriale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

sui nulla osta rilasciati in sede locale (5), è da<br />

evidenziare che l’art. 146 del Codice ha preso<br />

posizione in maniera esplic<strong>it</strong>a su una questione<br />

di non poco momento, assai dibattuta negli<br />

ultimi anni, e riguardante la possibil<strong>it</strong>à – per gli<br />

interessati – di conseguire o meno l’eventuale<br />

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a<br />

sanatoria, ossia dopo aver già materialmente<br />

esegu<strong>it</strong>o le opere da autorizzare. Sul punto,<br />

infatti, il co. 10°, lett. c), della norma c<strong>it</strong>ata, è<br />

(4) Così M.L. TORSELLO, Le ragioni di una codificazione,<br />

c<strong>it</strong>..<br />

(5) Secondo la nuova disciplina – art. 5, commi 6 e 7<br />

– le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici<br />

sono confer<strong>it</strong>e tout court alle regioni e non più, alle<br />

stesse, meramente delegate, mentre l’amministrazione<br />

statale mantiene le potestà di indirizzo e di vigilanza ed<br />

il potere sost<strong>it</strong>utivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza<br />

regionale, per cui le nuove norme – una volta<br />

entrate in vigore a regime – comporteranno il rilascio<br />

della necessaria autorizzazione paesistica direttamente<br />

da parte della Regione (o dell’ente locale da questa delegato),<br />

essendo rimesso alla soprintendenza competente la<br />

sola possibil<strong>it</strong>à di pronunciarsi, in via consultiva e pre-<br />

ARTICOLI E NOTE 871<br />

venuto a contrastare il favorevole orientamento<br />

giurisprudenziale oramai consolidato, ed<br />

espressamente dispone che il detto nulla osta<br />

non può mai essere rilasciato in sanatoria, successivamente<br />

alla realizzazione – anche solo<br />

parziale – dell’intervento in progetto. La disamina<br />

della questione de qua impone di effettuare<br />

un passo indietro.<br />

2.1. La disciplina previgente e la sanabil<strong>it</strong>à<br />

pretoria.<br />

Com’è noto, mentre nel settore dell’edilizia,<br />

la normativa (fin dall’art. 13, rubricato «Accertamento<br />

di conform<strong>it</strong>à», della legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47, ora recep<strong>it</strong>o tout court dall’art.<br />

36 del recente T.U. recato dal D.P.R. 6<br />

giugno 2001, n. 380) prevede – in linea generale<br />

– la possibil<strong>it</strong>à che il t<strong>it</strong>olo ad aedificandum<br />

venga concesso a sanatoria, quando l’opera<br />

già esegu<strong>it</strong>a risulti conforme alla disciplina<br />

urbanistico-edilizia vigente sia al momento<br />

della realizzazione, che al momento della presentazione<br />

della domanda (6), viceversa, in<br />

materia ambientale, nulla stabiliva la normativa<br />

previgente circa la possibil<strong>it</strong>à che venisse rilasciata<br />

un’autorizzazione paesaggistica postuma<br />

rispetto alla realizzazione dell’intervento sul<br />

bene protetto. Pur nel silenzio della legge, tuttavia,<br />

numerose pronunce giurisprudenziali –<br />

in specie di vari Giudici amministrativi di primo<br />

grado – sono spesso intervenute, nel corso<br />

degli anni, a sostenere la perfetta ammissibil<strong>it</strong>à<br />

del nulla osta paesistico a posteriori, ciò argomentando,<br />

tra l’altro, dal mutato quadro normativo<br />

delle due discipline – diverse ma strettamente<br />

connesse – della materia urbanistica e<br />

di quella paesaggistico-ambientale, sì come<br />

ventiva, con un parere eventuale e non vincolante.<br />

(6) È poi noto, peraltro, che, secondo la prevalente<br />

interpretazione giurisprudenziale di Palazzo Spada, la<br />

regola della c.d. «doppia conform<strong>it</strong>à» non preclude il<br />

dir<strong>it</strong>to ad ottenere la concessione postuma di opere edilizie<br />

che, realizzate senza t<strong>it</strong>olo o in difform<strong>it</strong>à dallo<br />

stesso, siano comunque conformi alla normativa urbanistica<br />

vigente al momento in cui l’autor<strong>it</strong>à comunale<br />

provvede sulla domanda in sanatoria (c.d. sanatoria<br />

giurisprudenziale). Cfr., Consiglio di Stato, sezione V,<br />

21 ottobre 2003, n. 6498, in Foro amm. CdS, 2003,<br />

2983; Consiglio di Stato, sezione V, 13 febbraio 1995,<br />

n. 238, in Riv. giur. urb., 1995, 73. Ma è senz’altro questione<br />

che esula dalla presente indagine.


872 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

recato dall’approvazione della legge 28 febbraio<br />

1985, n. 47. In tal senso, per esempio, è<br />

stato evidenziato come il r<strong>it</strong>enere che, in mancanza<br />

di un espresso raccordo, la normativa<br />

paesistica prevalga inev<strong>it</strong>abilmente su quella<br />

urbanistica, e che la previetà dell’autorizzazione<br />

ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n.<br />

1497 sia incompatibile con la posterior<strong>it</strong>à della<br />

sanatoria ex art. 13, L. n. 47/85, significhi<br />

ancorare la lettera della normativa sulla protezione<br />

delle bellezze naturali alla concezione<br />

vigente nel periodo in cui essa è stata emanata:<br />

quando, cioè, la violazione delle norme stabil<strong>it</strong>e<br />

per edificare comportava la sanzione dell’abbattimento<br />

in ogni caso, anche se il trasgressore<br />

aveva soltanto omesso di munirsi del formale<br />

t<strong>it</strong>olo autorizzativo. Viceversa, una volta<br />

ammessa la possibil<strong>it</strong>à di edificare anche senza<br />

il rilascio di un provvedimento previo ed<br />

espresso dell’amministrazione (con il silenzioassenso<br />

previsto dall’art. 8, D.L. 23 gennaio<br />

1982, n. 9), ed introdotta – nel prosieguo – la<br />

facoltà di sanare le difform<strong>it</strong>à dell’opera dalla<br />

normativa urbanistica, verso il pagamento di<br />

una sanzione pecuniaria, deve necessariamente<br />

ammettersi che la mancanza del solo t<strong>it</strong>olo edificatorio<br />

possa essere, a maggior ragione,<br />

ovviata con il compimento successivo di tutti<br />

gli adempimenti procedimentali, ivi compresi<br />

quelli inerenti la conform<strong>it</strong>à del fabbricato alla<br />

disciplina paesaggistica, quando non risultino<br />

ostare particolari motivi di interesse pubblico<br />

(7). Inoltre, la detta impostazione ermeneutica<br />

(7) In tal senso la motivazione della decisione TAR<br />

Liguria, sezione I, 27 maggio 1999, n. 230, in Riv. giur.<br />

edil., 1999, I, 1121. Ma sulla stessa falsariga si erano già<br />

espresse, in precedenza, anche le pronunce TAR Campania,<br />

Napoli, sezione I, 10 settembre 1987, n. 500, in tar,<br />

1987, I, 3856; TAR Lazio, sezione II, 21 dicembre 1994,<br />

n. 1557, in Riv. giur. amb., 1995, 879; TAR Lazio, sezione<br />

II, 17 marzo 1995, n. 464, in tar, 1995, I, 1526, e TAR<br />

Lazio, sezione II, 22 marzo 1995, n. 525, ivi, 1995, I,<br />

1529; TAR Campania, Salerno, 2 marzo 1995, n. 169, in<br />

Foro amm., 1995, 2807; TAR Veneto, 5 maggio 1997, n.<br />

880, in tar, 1997, I, 2461.<br />

(8) Già col parere reso dalla Commissione speciale,<br />

adunanza del 9 maggio 1977, n. 5 – integralmente riportato,<br />

da ultimo, in calce a V. GIUFFRÈ, L’autorizzazione<br />

paesaggistica negata in sanatoria, in Corriere giur.,<br />

1993, 1121 ss. – il Consiglio di Stato, pronunciandosi<br />

sull’ammissibil<strong>it</strong>à dell’autorizzazione paesistica postuma,<br />

aveva precisato che, qualora non sussistesse alcun<br />

era già stata fatta propria dal Consiglio di Stato<br />

– sia pur in maniera non così chiara ed evidente<br />

– anche prima dell’avvento della c.d.<br />

«legge sul condono», sia in sede consultiva (8)<br />

che giurisdizionale (9). Tale orientamento ha,<br />

infine, trovato ulteriore conferma – e, ovviamente,<br />

maggiore visibil<strong>it</strong>à – quattro anni or<br />

sono, quando il Supremo Consesso amministrativo<br />

è intervenuto, con più decisioni ravvicinate,<br />

a confermare alcune sentenze del TAR<br />

Lazio di metà anni Novanta, provvedendo a<br />

ribadire – a chiare lettere e con ampia motivazione<br />

– l’ammissibil<strong>it</strong>à del rilascio del nulla<br />

osta paesistico in un momento successivo alla<br />

realizzazione delle opere edilizie in area vincolata.<br />

Con quelle pronunce (10) degli ultimi<br />

mesi del 2000, il Consiglio di Stato ha respinto<br />

le argomentazioni difensive del Ministero, le<br />

quali si fondavano I) sull’eccentric<strong>it</strong>à dell’autorizzazione<br />

postuma rispetto al disposto normativo<br />

– del tutto silente sul punto – così da<br />

risultare in contrasto col principio di tipic<strong>it</strong>à<br />

degli atti amministrativi; II) sul contrasto della<br />

sanatoria ambientale con il meccanismo sanzionatorio<br />

di cui all’art. 15, L. n. 1497/39<br />

(vigente al momento dei fatti); III) sull’inammissibil<strong>it</strong>à<br />

di un’applicazione analogica della<br />

normativa in materia di condono edilizio, eccezionale<br />

per definizione e, dunque, di stretta<br />

interpretazione. A fronte di tali motivi di censura,<br />

svolti in appello, il percorso motivazionale<br />

delle decisioni di Palazzo Spada si snoda<br />

fondamentalmente nei seguenti punti:<br />

danno per i valori paesaggistici tutelati, non occorreva il<br />

rilascio di alcuna autorizzazione in sanatoria, ma non<br />

aveva certo sostenuto che essa sarebbe stata inammissibile<br />

e/o illeg<strong>it</strong>tima.<br />

(9) Può ricordarsi la sentenza Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 30 ottobre 1981, n. 547, in Foro amm., 1981,<br />

I, 2003, che aveva precisato: «È ammessa la sanatoria<br />

dell’intervento tardivo di un organo amministrativo nell’amb<strong>it</strong>o<br />

di un procedimento (o di un sub-procedimento),<br />

purché vengano assicurate le garanzie e le final<strong>it</strong>à cui<br />

tendeva l’atto presupposto (nella specie: rilascio tardivo<br />

del nulla osta da parte della soprintendenza, rispetto alla<br />

licenza edilizia)».<br />

(10) Ci si riferisce alle sentenze Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 9 ottobre 2000, n. 5373, in Riv. giur. edil.,<br />

2001, I, 67; Consiglio di Stato, sezione VI, 31 ottobre<br />

2000, n. 5851, in Giur. <strong>it</strong>., 2001, 1052 e Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 16 novembre 2000, n. 6130, in Riv. giur.<br />

amb., 2001, 468.


a) il principio di tipic<strong>it</strong>à degli atti amministrativi<br />

non può essere interpretato in maniera<br />

talmente rigida da escludere in nuce la possibil<strong>it</strong>à<br />

di modificare il momento nel quale effettuare<br />

le medesime valutazioni alla base dell’esercizio<br />

del potere amministrativo confer<strong>it</strong>o<br />

dalla legge, in quanto sia la dottrina che la giurisprudenza<br />

consolidate ammettono pacificamente<br />

– in linea generale – la possibil<strong>it</strong>à di<br />

autorizzazioni postume a carattere sanante, con<br />

le quali venga posta in essere – in un momento<br />

successivo – la stessa valutazione che avrebbe<br />

dovuto essere fisiologicamente effettuata ex<br />

ante, e ciò basandosi sull’ident<strong>it</strong>à sostanziale<br />

del potere eserc<strong>it</strong>ato dall’amministrazione e sul<br />

principio di economia dei mezzi giuridici (11);<br />

b) la possibil<strong>it</strong>à di una verifica ex post circa<br />

la compatibil<strong>it</strong>à paesistica dell’intervento non<br />

risulta contraddetta né dalla peculiar<strong>it</strong>à della<br />

fattispecie, né dal sistema normativo, che non<br />

lo prevede espressamente, ma neppure lo<br />

esclude;<br />

c) infatti, la valutazione di incidenza sui<br />

valori tutelati – propria della fattispecie autorizzatoria<br />

ex art. 7, L. n. 1497/39 (ovvero, poi,<br />

ex art. 151, D.L.vo. 29 ottobre 1999 n. 490) –<br />

non muta, in concreto, in relazione al fatto che<br />

l’opera sia ancora da realizzare o sia stata già<br />

realizzata: o l’intervento è compatibile con il<br />

vincolo ed allora lo era sia prima che dopo la<br />

realizzazione, o non lo è affatto, ed allora l’autorizzazione<br />

postuma non può essere rilasciata,<br />

non già perché non chiesta in precedenza, ma<br />

perché non poteva essere rilasciata neppure se<br />

fosse stata richiesta tempestivamente;<br />

d) all’obiezione secondo cui la realizzazione<br />

dell’intervento potrebbe rendere difficoltoso o<br />

addir<strong>it</strong>tura impedire l’accertamento, nel caso in<br />

cui sia intervenuta l’eliminazione del bene tutelato,<br />

il Consiglio di Stato ha replicato che la<br />

valutazione di compatibil<strong>it</strong>à mira proprio a<br />

verificare la mancata produzione di effetti pregiudizievoli<br />

in relazione allo stato dei luoghi<br />

antecedente all’edificazione e che, in tale ipotesi,<br />

incombe sull’interessato dimostrare l’as-<br />

(11) Generalmente, infatti, si sostiene che l’ammissibil<strong>it</strong>à<br />

del rilascio di un’autorizzazione postuma a sanatoria<br />

può essere lim<strong>it</strong>ata solo dalla presenza di un’espressa<br />

previsione in senso contrario, ovvero qualora – con<br />

ARTICOLI E NOTE 873<br />

senza di un impatto negativo, producendo idonea<br />

documentazione relativa alla condizione<br />

dei luoghi prima dell’intervento, così da consentire<br />

la disamina comparativa tra lo stato<br />

antecedente e quello posteriore all’edificazione;<br />

e) dalla previsione dell’alternativa – posta<br />

dall’art. 15, L. n. 1497/39 e, poi, dall’art. 164,<br />

D.L.vo. n. 490/99 – tra la demolizione a spese<br />

del trasgressore delle opere abusivamente esegu<strong>it</strong>e<br />

ed il pagamento di un’indenn<strong>it</strong>à equivalente<br />

alla maggior somma tra il danno arrecato<br />

ed il prof<strong>it</strong>to consegu<strong>it</strong>o, consegue che la via<br />

della demolizione rimane interdetta – lasciando<br />

residuare la strada della sanzione pecuniaria –<br />

nel caso in cui l’intervento si armonizzi con il<br />

contesto ambientale, dovendosi così escludere<br />

qualsiasi profilo di danno sostanziale, esattamente<br />

come nell’ipotesi in cui il pregiudizio si<br />

presenti marginale al punto tale, da rendere<br />

sovradimensionata la drastica misura della<br />

demolizione. Dall’esplic<strong>it</strong>a previsione di tale<br />

discrezionale sindacato amministrativo ex post<br />

– sia pure ai fini della scelta della sanzione da<br />

applicare – i Giudici di Palazzo Spada hanno<br />

desunto che anche il dato normativo implic<strong>it</strong>amente<br />

ammette una verifica successiva, che,<br />

nella sostanza, replica lo stesso apprezzamento<br />

previsto in via preventiva dalle disposizioni che<br />

impongono il rilascio del nulla osta. Questo<br />

indirizzo interpretativo è stato, poi, più volte<br />

confermato, negli anni successivi, da svariate<br />

pronunce dei diversi Giudici amministrativi, i<br />

quali hanno ribad<strong>it</strong>o che l’esame sistematico<br />

della disciplina di cui agli artt. 7 e 15, L. n.<br />

1497/39 (poi ripresa negli artt. 151 e 164,<br />

D.L.vo. n. 490/99), e dell’art. 13, L. n. 47/85,<br />

depone a favore della possibil<strong>it</strong>à di formalizzare,<br />

attraverso un’autorizzazione postuma, la<br />

verifica di compatibil<strong>it</strong>à ambientale implic<strong>it</strong>a<br />

nel meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 15<br />

della prima legge, così conferendo alla leg<strong>it</strong>timazione<br />

paesaggistica una veste formale spendibile<br />

ai fini della favorevole definizione del<br />

separato procedimento di cui all’art. 13 della<br />

c.d. legge sul condono, «…essendo irrazionale<br />

sotto il profilo degli interessi pubblici e privati,<br />

riguardo alla specific<strong>it</strong>à della materia ed alla particolar<strong>it</strong>à<br />

degli interessi in gioco – la funzione tipica dell’atto non<br />

possa essere svolta in un periodo successivo all’emanazione<br />

del provvedimento conclusivo.


874 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

oltre che del principio di economia dei mezzi<br />

giuridici, un meccanismo che imponga la<br />

demolizione di un edificio conforme alla normativa<br />

urbanistica ed al contesto paesaggistico,<br />

realizzabile successivamente per effetto del<br />

conseguimento di t<strong>it</strong>oli formali originariamente<br />

omessi» (12). La cennata impostazione ha<br />

trovato, peraltro, consenso anche nell’intervento<br />

della maggior parte della dottrina pronunciatasi<br />

sul punto, la quale ha avuto modo di precisare<br />

che non v’era alcun motivo giuridico, né<br />

logico – sotto la previgente disciplina – per<br />

negare l’autorizzazione paesaggistica postuma,<br />

non sussistendo alcun profilo di interesse pubblico<br />

idoneo a supportare il rifiuto del nulla<br />

osta a sanatoria, ogniqualvolta l’esame del progetto,<br />

sia pure ex post, si concludeva nel senso<br />

della piena compatibil<strong>it</strong>à dell’intervento già<br />

realizzato con i valori paesistici tutelati (13).<br />

2.2. La tesi contraria alla sanatoria paesaggistica<br />

L’apertura interpretativa operata dal Giudice<br />

amministrativo ha, tuttavia, trovato anche aperti<br />

dissensi, da parte di quegli Autori che, basandosi<br />

sul dato letterale della vecchia normativa,<br />

hanno desunto l’inammissibil<strong>it</strong>à del nulla osta<br />

successivo, «…anche sulla base della semplice<br />

e corretta argomentazione per cui quando il<br />

legislatore ha voluto una tale possibil<strong>it</strong>à – come<br />

nella materia urbanistica edilizia – l’ha detto,<br />

quando invece non l’ha voluta – nella materia<br />

paesaggistica – ha taciuto e non ha previsto un<br />

simile ist<strong>it</strong>uto» (14). I sosten<strong>it</strong>ori di tale impo-<br />

(12) Così esplic<strong>it</strong>amente Consiglio di Stato, sezione<br />

VI, 15 maggio 2003, n. 2653, in Riv. giur. edil., 2003, I,<br />

1658, ma cfr. anche le pronunce TAR Lazio, Latina, 29<br />

luglio 2003, n. 676, in Foro amm. tar, 2003, 2304; Consiglio<br />

di Stato, sezione VI, 27 marzo 2003, n. 1590, in<br />

Foro amm. CdS, 2003, 1105; TAR Lazio, sezione II, 20<br />

aprile 2002, n. 3370, in App. urb. edil., 2002, 467; Consiglio<br />

di Stato, sezione VI, 21 febbraio 2001, n. 912, in<br />

Riv. giur. amb., 2001, 810.<br />

(13) In termini, V. GIUFFRÈ, L’autorizzazione paesaggistica<br />

negata in sanatoria, c<strong>it</strong>., 1122. Ma sulla stessa<br />

falsariga, si veda anche il chiaro intervento di A. AZZE-<br />

NA, Sanatoria paesistica e sanzioni, a rigor di logica, in<br />

Riv. giur. urb., 1996, 111 ss., e, da ultimo, R. DAMONTE,<br />

Il «punto» del Consiglio di stato su autorizzazione paesistica<br />

in sanatoria e sanzione pecuniaria ex art. 15 L.<br />

1497/39, in Urb. e app., 2000, 1315 ss..<br />

stazione giudicano, infatti, non persuasiva l’invenzione<br />

pretoria dell’autorizzazione paesistica<br />

postuma, perché si fonderebbe su una sottovalutazione<br />

della specific<strong>it</strong>à della materia della<br />

tutela del paesaggio, che viene tendenzialmente<br />

contaminata con la confinante – ma diversa<br />

– materia dell’urbanistica ed edilizia. In quest’ottica,<br />

si è sostenuto che il t<strong>it</strong>olo edilizio e<br />

l’autorizzazione paesaggistica sono due ist<strong>it</strong>uti<br />

del tutto differenti, sia per natura che per funzione,<br />

in quanto il primo configura un provvedimento<br />

essenzialmente vincolato, volto a verificare<br />

la mera conform<strong>it</strong>à del progetto presentato<br />

dal privato con le disposizioni degli strumenti<br />

urbanistici, mentre il nulla osta paesistico<br />

consiste in un atto caratterizzato da elementi<br />

tecnico-discrezionali, per cui l’esplicazione<br />

di tale funzione discrezionale risulterebbe del<br />

tutto preclusa dallo spostamento del momento<br />

autorizzatorio successivamente alla concreta<br />

realizzazione dell’intervento edilizio progettato<br />

(15). Per chi condivide tale interpretazione,<br />

giudicare ex ante se autorizzare o meno un’opera<br />

non è la stessa cosa che stabilire, a posteriori,<br />

se l’opera già realizzata debba essere<br />

integralmente rimossa, in quanto ben può avvenire<br />

che un determinato intervento, che non<br />

sarebbe stato autorizzato in base ad una valutazione<br />

antecedente, nondimeno possa venir giudicato<br />

ex post mer<strong>it</strong>evole della mera sanzione<br />

pecuniaria, ovvero di quest’ultima e di una solo<br />

parziale demolizione (16), anche se – e va detto<br />

– gli stessi sosten<strong>it</strong>ori di tale tesi non si<br />

nascondono che si tratta di una considerazione<br />

operante su un piano meramente metagiuridico<br />

(14) Così P. CARPENTIERI, L’autorizzazione paesaggistica<br />

in sanatoria, in Urb. e app., 2004, 385.<br />

(15) In tal senso, F. ABENIACAR, Autorizzazione paesaggistica<br />

in sanatoria: un equivoco da superare, in Riv.<br />

giur. urb., 1995, 112; S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’autorizzazione<br />

paesaggistica postuma e la valutazione del<br />

danno arrecato al paesaggio, in Riv. giur. amb., 2001,<br />

102.<br />

(16) Cfr. P. CARPENTIERI, L’autorizzazione paesaggistica<br />

in sanatoria, c<strong>it</strong>., 388, ove l’Autore ha precisato:<br />

«…sul piano logico, non pare corretto sostenere che il<br />

controllo preventivo della compatibil<strong>it</strong>à di un progetto<br />

con la conservazione dei valori paesaggistici che giustificano<br />

il vincolo sia la stessa cosa del controllo successivo<br />

sulla sussistenza di un danno al paesaggio intollerabile e<br />

tale da imporre il ripristino dello status quo ante. L’esame<br />

preventivo del progetto può condurre a misure


– in quanto fondata sull’aspetto psicologico di<br />

chi deve valutare la compatibil<strong>it</strong>à dell’intervento<br />

e non su dati oggettivi – priva di qualsivoglia<br />

rilevanza giuridica concreta (17).<br />

3. L’autorizzazione nel regime trans<strong>it</strong>orio<br />

L’inammissibil<strong>it</strong>à dell’autorizzazione postuma<br />

a sanatoria è, tuttavia, questione che assumerà<br />

rilevanza pratica effettiva solamente in un<br />

prossimo futuro, ossia nel momento in cui la<br />

disciplina del nuovo Codice in esame entrerà in<br />

vigore a regime, quantomeno per quanto attiene<br />

alla tutela e alla valorizzazione dei beni paesaggistici.<br />

In propos<strong>it</strong>o, è appena il caso di evidenziare<br />

che le previsioni di cui all’art. 146 – il<br />

quale, come abbiamo già accennato, stabilisce<br />

la necess<strong>it</strong>à della preventiva autorizzazione ad<br />

eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti<br />

in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ne<br />

regolamenta l’<strong>it</strong>er di rilascio ed esclude categoricamente,<br />

in maniera esplic<strong>it</strong>a, che questo possa<br />

avvenire successivamente alla realizzazione,<br />

anche solo parziale, degli interventi progettati –<br />

non sono immediatamente vincolanti, essendo<br />

destinate a trovare applicazione concreta solamente<br />

dopo l’approvazione dei piani paesaggistici,<br />

ai sensi degli artt. 156, ovvero 143, del<br />

medesimo Codice, ed al conseguente adeguamento<br />

degli strumenti urbanistici, da parte<br />

degli EE.LL., secondo quanto stabil<strong>it</strong>o dal precedente<br />

art. 145, co. 4° (18). Ciò è quanto il<br />

legislatore delegato ha stabil<strong>it</strong>o a chiare lettere<br />

nell’art. 159 del nuovo Codice, prevedendo<br />

che, fino all’entrata in vigore a regime della<br />

nuova disciplina, il procedimento di rilascio<br />

dell’autorizzazione, nel periodo trans<strong>it</strong>orio,<br />

rimane, di fatto, quello previgente – contenuto<br />

nell’art. 151 del D.L.vo. n. 490/99 – sì come<br />

prescr<strong>it</strong>tive o modali – poste a condizione dell’atto di<br />

assenso – capaci di compatibilizzare l’intervento col vincolo<br />

o, comunque, di m<strong>it</strong>igare significativamente l’impatto<br />

dell’opera sul bene paesaggistico protetto. (…)<br />

Una simile esplicazione della funzione discrezionale<br />

autorizzatoria è in tutta evidenza preclusa in radice dallo<br />

spostamento del momento autorizzatorio a “dopo” che<br />

l’intervento sia stato realizzato».<br />

(17) Così S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’autorizzazione<br />

paesaggistica postuma e la valutazione del danno arrecato<br />

al paesaggio, c<strong>it</strong>., 103.<br />

(18) Sul punto, appare dunque impreciso – allo stato<br />

attuale – quanto sostenuto da M. SANTOLOCI, I permes-<br />

ARTICOLI E NOTE 875<br />

riprodotto nello stesso art. 159 c<strong>it</strong>ato, con lievi<br />

modifiche. É, peraltro, da evidenziare che la<br />

lunghezza di detto periodo trans<strong>it</strong>orio appare,<br />

allo stato, non preventivabile con esattezza.<br />

Esso dipenderà in gran parte dai tempi che<br />

impiegheranno le regioni, prive di piano paesaggistico,<br />

per provvedere all’approvazione<br />

dello stesso, ai sensi dell’art. 143 del Codice,<br />

ovvero dal tempo necessario perché le regioni,<br />

già dotate di tale pianificazione, ne verifichino<br />

la conform<strong>it</strong>à con la nuova disciplina e procedano<br />

all’eventuale adeguamento imposto dall’art.<br />

156 del Codice stesso. Tale ultima norma,<br />

dal canto suo, assegna alle autor<strong>it</strong>à regionali un<br />

termine massimo di quattro anni per le c<strong>it</strong>ate<br />

operazioni di verifica ed adeguamento, ammesso,<br />

poi, che un simile termine debba considerarsi<br />

perentorio. A sua volta, poi, l’art. 145, nel<br />

disciplinare il coordinamento della nuova (o<br />

rinnovata) pianificazione paesaggistica della<br />

Regione con gli altri strumenti pianificatori,<br />

stabilisce, al quarto comma, che i comuni, le<br />

c<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane, le province e gli enti gestori<br />

delle aree naturali protette provvedano ad<br />

adeguare i propri strumenti di pianificazione<br />

terr<strong>it</strong>oriale ed urbanistica alle previsioni del<br />

piano paesaggistico regionale entro il temine<br />

stabil<strong>it</strong>o nel piano stesso e, comunque, non<br />

oltre due anni dalla sua approvazione, per cui è<br />

facile prevedere che la nuova disciplina sull’autorizzazione,<br />

di cui all’art. 146 del nuovo<br />

Codice, potrebbe trovare effettivamente applicazione<br />

non prima di un lustro ed anche oltre.<br />

Con l’ulteriore conseguenza – non certo difficile<br />

da ipotizzare – che l’entrata in vigore a regime<br />

della norma c<strong>it</strong>ata avverrà nei momenti più<br />

disparati, per le diverse parti del nostro Paese,<br />

e non certo contestualmente per l’intero terr<strong>it</strong>o-<br />

si in sanatoria per le opere edilizie illegali: il divieto di<br />

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria<br />

per le opere realizzate in area vincolata (D. L.vo n.<br />

42/04) e l’obbligo di demolizione immediata (T.U.<br />

380/01), in http://www.dir<strong>it</strong>toambiente.com, ove l’Autore<br />

– con un’impostazione di carattere penale – ha<br />

trattato della nuova autorizzazione paesistica di cui<br />

all’art. 146 del Codice, evidenziando l’impossibil<strong>it</strong>à<br />

che venga rilasciata a sanatoria, come si trattasse di un<br />

ist<strong>it</strong>uto di immediata applicazione e senza dar conto<br />

minimamente dell’esistenza della diversa norma trans<strong>it</strong>oria<br />

prevista dal legislatore con l’art. 159 del Codice<br />

medesimo.


876 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

rio nazionale, proprio perché legata ai tempi<br />

d’intervento di ciascuna Regione ed al successivo<br />

adeguamento da parte dei singoli enti a ciò<br />

preposti (19).<br />

3.1. Disciplina trans<strong>it</strong>oria e poteri regionali<br />

Come detto, dunque, in questa più o meno<br />

lunga fase di transizione, continuerà a trovare<br />

applicazione la vecchia disciplina (20), come<br />

recep<strong>it</strong>a e leggermente modificata dall’art. 159<br />

del nuovo Codice, il quale prevede che l’autorizzazione<br />

paesaggistica in esame venga ancora<br />

rilasciata – in prima battuta – dalla Regione,<br />

o dall’Ente locale da questa delegato, entro il<br />

termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta.<br />

Detto termine, che la norma stessa definisce<br />

perentorio, può venire «sospeso» – comunque<br />

per non più di una volta – in due sole ipotesi,<br />

espressamente previste dal legislatore:<br />

I) quando l’amministrazione provvede a<br />

chiedere documenti integrativi, la procedura di<br />

rilascio rimane in quiescenza fino a che l’interessato<br />

non abbia prodotto la documentazione<br />

richiesta; II) quando vengono disposti particolari<br />

accertamenti da parte della P.A., il termine<br />

resta sospeso fino alla data di effettuazione<br />

degli accertamenti stessi. Il medesimo termine<br />

di sessanta giorni può anche essere «interrotto»<br />

– sempre per una sola volta e, comunque, per<br />

non più di trenta giorni – ai sensi del co. 6°-bis<br />

dell’art. 6 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495<br />

(recante il Regolamento concernente disposizioni<br />

di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge<br />

7 agosto 1990, n. 241), sì come inser<strong>it</strong>o dall’art.<br />

3 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, il quale<br />

stabilisce che, qualora, in sede di istruttoria,<br />

emerga la necess<strong>it</strong>à di ottenere chiarimenti o di<br />

acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero<br />

di procedere ad accertamenti di natura tecnica,<br />

il responsabile del procedimento ne dà<br />

comunicazione agli interessati, nonché, ove<br />

(19) In termini, anche V. MILANI, Il paesaggio, c<strong>it</strong>.,<br />

493.<br />

(20) Per quanto riguarda specificamente l’autorizzazione<br />

di cui all’art. 151, D.L.vo. n. 490/99, sia consent<strong>it</strong>o<br />

rinviare a T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e<br />

ambientali, Milano, 2001, 678 ss.; C. LINZOLA, Commento<br />

all’art. 151, in AA.VV., T.U. sui beni culturali, Milano,<br />

2000, 531 ss.; S. AMOROSINO, Il «nulla osta» paesistico<br />

(commento all’art. 151), in M. Cammelli (a cura<br />

di), La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali,<br />

opportuno, all’amministrazione che ha trasmesso<br />

la documentazione da integrare, ed, in<br />

tali ipotesi, il termine per la conclusione del<br />

procedimento in corso viene interrotto, riprendendo<br />

a decorrere dal momento del ricevimento<br />

della documentazione richiesta o dall’acquisizione<br />

delle risultanze degli accertamenti tecnici<br />

(ed, in ogni caso – come detto – dopo trenta<br />

giorni dall’avvenuta interruzione). Sul punto,<br />

tuttavia, è da sottolineare come le due fattispecie<br />

che leg<strong>it</strong>timano la «sospensione»,<br />

espressamente previste nella norma in esame,<br />

non sembrino discostarsi molto – sotto il profilo<br />

sostanziale e al di là delle espressioni terminologiche<br />

usate, peraltro molto simili – dalle<br />

due ipotesi comportanti la «interruzione», in<br />

base alla disposizione ministeriale richiamata,<br />

con possibile sovrapposizione delle due discipline<br />

e conseguente incertezza applicativa. In<br />

ogni caso, dopo aver rilasciato l’autorizzazione<br />

paesaggistica richiesta dall’istante – all’es<strong>it</strong>o<br />

della prima fase – la Regione (o l’ente locale<br />

delegato) deve provvedere a darne immediata<br />

comunicazione alla soprintendenza, trasmettendo<br />

la documentazione prodotta dal richiedente,<br />

oltre alle risultanze degli accertamenti<br />

eventualmente esper<strong>it</strong>i d’ufficio, secondo il<br />

medesimo <strong>it</strong>er di cui al previgente T.U. approvato<br />

col D.L.vo. n. 490/99. L’unica differenza<br />

sostanziale prevista dal co. 1° dell’art. 159 in<br />

esame consiste nell’obbligo, per l’amministrazione<br />

emanante, di inviare contestualmente la<br />

stessa comunicazione anche ai soggetti interessati,<br />

per i quali essa assume il valore – ora<br />

espressamente stabil<strong>it</strong>o dal legislatore, che ha<br />

evidentemente recep<strong>it</strong>o in parte qua una certa<br />

interpretazione giurisprudenziale degli ultimi<br />

anni (21) – di avviso di avvio del procedimento,<br />

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della<br />

legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale previsione è<br />

stata verosimilmente inser<strong>it</strong>a nel tentativo di<br />

Bologna, 2000, 446; R. FUZIO, I beni paesaggistici e<br />

ambientali, in G. Caia (a cura di), Il T.U. sui beni culturali<br />

e ambientali, Milano, 2000, 197 ss.<br />

(21) Già talune sentenze, infatti, avevano r<strong>it</strong>enuto che<br />

l’avviso della trasmissione degli atti al Ministero – in calce<br />

all’atto autorizzatorio rilasciato dalla Regione o dall’ente<br />

sub-delegato – o anche l’indicazione del Ministero<br />

tra i destinatari dell’atto medesimo, soddisfacesse adeguatamente<br />

le esigenze che sono alla base della comunicazione<br />

dell’avvio del procedimento, dovendosi pertanto


salvaguardare il dir<strong>it</strong>to alla partecipazione<br />

informata dei soggetti interessati e, al contempo,<br />

facil<strong>it</strong>are/velocizzare l’attiv<strong>it</strong>à di controllo<br />

da parte degli uffici dell’amministrazione statale,<br />

alleggerendoli del comp<strong>it</strong>o di inviare – essi<br />

– la comunicazione di avvio del procedimento:<br />

questione – questa – assai dibattuta e oggetto di<br />

contrastanti interpretazioni giurisprudenziali<br />

(22), e di interventi ministeriali ad hoc giudicati,<br />

peraltro, poco condivisibili (23).<br />

3.2. Il controllo ministeriale<br />

Sempre in maniera analoga a quanto previsto<br />

dalla disciplina previgente, il co. 3° dell’art.<br />

159 del nuovo Codice stabilisce – a sua volta –<br />

considerare equipollenti alla comunicazione di cui<br />

all’art. 7, L. n. 241/90. Cfr., per esempio, Consiglio di<br />

Stato, sezione VI, 26 aprile 2002, n. 2253, in Foro amm.<br />

CdS, 2002, 1018.<br />

(22) In propos<strong>it</strong>o, è noto che era controversa la questione<br />

relativa alla necess<strong>it</strong>à o meno – da parte del Ministero<br />

– di comunicare l’avviso di inizio del procedimento<br />

al soggetto istante, qualora intendesse procedere<br />

all’annullamento dell’autorizzazione regionale. Secondo<br />

un primo orientamento, il potere ministeriale non interviene<br />

a comprimere – come accade naturalmente per i<br />

provvedimenti di secondo grado – una s<strong>it</strong>uazione soggettiva<br />

che si è già pienamente realizzata, ma piuttosto<br />

coopera in termini negativi (ossia come «non annullamento»)<br />

alla rimozione degli originari ostacoli giuridici,<br />

a fronte dell’istanza autorizzatoria del privato. Quindi,<br />

l’intervento statale non configurerebbe un procedimento<br />

di secondo grado, ma semplicemente una seconda fase<br />

del medesimo procedimento unico, iniziato con l’istanza<br />

dell’interessato, e destinato a chiudersi con la determinazione<br />

esplic<strong>it</strong>a dell’amministrazione statale, ovvero<br />

con lo spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla<br />

legge, onde non sussisterebbe lo scopo di conoscenza<br />

persegu<strong>it</strong>o dall’art. 7, L. n. 241/90 (cfr., per esempio,<br />

TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 10 marzo 2003, n.<br />

553, in Foro amm. tar, 2003, 1084; TAR Campania,<br />

Napoli, sezione IV, 12 giugno 2001, n. 2713, in Riv.<br />

amm. reg. Campania, 2001, 85). Secondo un’impostazione<br />

diametralmente opposta, l’esercizio del potere di<br />

annullamento statale delle autorizzazioni paesaggistiche<br />

cost<strong>it</strong>uisce sempre una fase di secondo grado (rispetto ad<br />

un’autorizzazione regionale perfetta ed efficace), nella<br />

quale vi è la possibil<strong>it</strong>à di introdurre – d’ufficio o su iniziativa<br />

dei soggetti portatori di interessi qualificati –<br />

documentazione ed elementi di fatto ulteriori rispetto<br />

all’istruttoria regionale, donde la comunicazione di<br />

avvio del procedimento si rende senz’altro necessaria, al<br />

fine di garantire la partecipazione del destinatario dell’atto<br />

al procedimento stesso (così, Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 17 ottobre 2003, n. 6342, in Foro amm. CdS,<br />

ARTICOLI E NOTE 877<br />

che il Ministero, con provvedimento motivato,<br />

può in ogni caso annullare (24) l’autorizzazione<br />

regionale entro i sessanta giorni successivi<br />

alla ricezione della stessa e della completa<br />

documentazione relativa. Nulla di più avendo<br />

previsto la norma trans<strong>it</strong>oria de qua, essa può<br />

porre sostanzialmente i medesimi dubbi applicativi<br />

di cui alla precedente disciplina, con particolare<br />

riguardo a due profili fondamentali: la<br />

perentorietà o meno del termine concesso<br />

all’amministrazione dello Stato per annullare<br />

l’autorizzazione paesaggistica, e l’individuazione<br />

del momento dal quale inizia a decorrere<br />

il termine stesso. Naturalmente, in mancanza di<br />

modifiche normative sostanziali, deve r<strong>it</strong>enersi<br />

acquis<strong>it</strong>o l’insegnamento giurisprudenziale<br />

2003, 3050; Consiglio di Stato, sezione VI, 16 giugno<br />

2003, n. 3396, ivi, 2003, 1969; TAR Lazio, sezione II, 2<br />

luglio 2003, n. 5824, in Foro amm. TAR, 2003, 2291;<br />

TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 giugno 2003, n.<br />

7105, ivi, 2003, 2026). Sulla stessa falsariga, in dottrina,<br />

cfr. R. CARANTA, Comunicazione di avvio del procedimento<br />

e annullamento ministeriale di autorizzazione<br />

paesaggistica, in Urb. e app., 1999, 1014 ss; Q. CAMER-<br />

LENGO, Autorizzazione paesistica e annullamento ministeriale,<br />

ivi, 2001, 1346.<br />

(23) Basti pensare che la questione è stata al centro di<br />

un quasi paradossale gioco a rimpiattino tra interventi<br />

giurisprudenziali, che hanno dichiarato necessaria la<br />

comunicazione di avvio, e decreti del Ministero per i beni<br />

e le attiv<strong>it</strong>à culturali – emanati a pochi giorni di distanza<br />

– per escludere l’applicazione dell’obbligo di comunicazione<br />

nello stesso identico caso (ci si riferisce al D.M. 19<br />

giugno 2002, n. 165).<br />

(24) Sul punto, è appena il caso di ricordare, secondo<br />

il pacifico orientamento della giurisprudenza, che il potere<br />

di annullamento d’ufficio – da parte dell’amministrazione<br />

statale – del nulla osta paesaggistico «…non comporta<br />

un riesame complessivo delle valutazioni tecnico<br />

discrezionali compiute dall’organo regionale o subregionale,<br />

tale da consentire la sovrapposizione o sost<strong>it</strong>uzione<br />

di una propria valutazione di mer<strong>it</strong>o a quella compiuta in<br />

sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un<br />

controllo di mera leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sull’operato delle amministrazioni<br />

delegate». Così, ex multis, TAR Campania,<br />

Napoli, sezione IV, 19 novembre 2003, n. 13694, in Foro<br />

amm. tar, 2003, 3319. Dubbiosa, sul punto, era stata la<br />

pronuncia di rimessione all’Adunanza Plenaria del<br />

Supremo Consesso amministrativo, Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 4 settembre 2001, n. 4639, in Riv. giur. amb.,<br />

2002, 277, con nota di L. PASSERI, Il sindacato sull’autorizzazione<br />

paesaggistica fra “mer<strong>it</strong>o” e “leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à”, a<br />

segu<strong>it</strong>o della quale, tuttavia, l’Adunanza Plenaria ha fin<strong>it</strong>o<br />

per confermare l’orientamento tradizionale e consolidato<br />

(Consiglio di Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n.<br />

9, in Riv. giur. edil., 2002, I, 420).


878 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

formatosi sotto la vigenza della norma antecedente:<br />

a) il termine di sessanta giorni per l’esercizio<br />

del potere di annullamento è da considerare<br />

senz’altro perentorio, in quanto, diversamente<br />

opinando, il privato rischierebbe di<br />

rimanere in una s<strong>it</strong>uazione di incertezza sine<br />

die, circa l’ammissibil<strong>it</strong>à o meno dell’intervento<br />

progettato (25). Peraltro, va detto che,<br />

secondo l’interpretazione assolutamente dominante<br />

dei Giudici amministrativi, il detto termine<br />

perentorio si riferisce solo all’adozione del<br />

provvedimento ministeriale di annullamento<br />

del nulla osta paesistico e non anche alla successiva<br />

fase di comunicazione o notificazione;<br />

è, dunque, irrilevante che la notifica dell’atto di<br />

annullamento al privato – t<strong>it</strong>olare dell’autorizzazione<br />

regionale – avvenga dopo la scadenza<br />

del termine anzidetto, trattandosi di un incombente<br />

esterno rispetto al perfezionamento<br />

dell’<strong>it</strong>er procedurale relativo al controllo ministeriale,<br />

sia perché la fase della comunicazione/notificazione<br />

è estranea alla prescrizione<br />

normativa, sia perché l’atto di annullamento<br />

non può essere considerato di natura recettizia<br />

(26); b) ai fini, invece, dell’individuazione dell’esatto<br />

dies a quo del termine fissato dalla legge<br />

per l’esercizio del potere di controllo statale,<br />

l’attuale art. 159 – come abbiamo visto – si<br />

lim<strong>it</strong>a a stabilire che il termine decorre dalla<br />

data di ricezione, da parte del Ministero, della<br />

(25) In tal senso, in giurisprudenza, cfr. Consiglio di<br />

Stato, sezione VI, 3 aprile 2003, n. 1740, in Foro amm.<br />

CdS, 2003, 1349; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 19<br />

novembre 2003, n. 13694, in Foro amm. tar, 2003, 3319;<br />

TAR Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2002, n. 30,<br />

ivi, 2002, 262<br />

(26) Cfr., tra le pronunce più recenti, TAR Campania,<br />

Napoli, sezione IV, 18 novembre 2003, n. 13664, in Foro<br />

amm. tar, 2003, 3318; Consiglio di Stato, sezione VI, 14<br />

ottobre 2003, n. 6259, in Foro amm. CdS, 2003, 3047;<br />

Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2003, n. 4192,<br />

ivi, 2003, 2307; Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio<br />

2003, n. 4192, ivi, 2003, 2307; Consiglio di Stato, sezione<br />

VI, 7 agosto 2002, n. 4129, in Riv. giur. edil., 2003, I,<br />

249; TAR Veneto, sezione II, 8 marzo 2002, n. 1013, in<br />

Foro amm. TAR, 2002, 866.<br />

(27) In termini, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Paesaggio<br />

e beni ambientali, in S. Nespor, A.L. De Cesaris (a cura<br />

di), Codice dell’ambiente, Milano, 2003, 1390.<br />

(28) Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 26 agosto<br />

2003, n. 4838, in Foro amm. CdS, 2003, 2333; TAR<br />

Puglia, Bari, sezione II, 6 marzo 2000, n. 909, in Dir. e<br />

comunicazione regionale: comunicazione che<br />

non è collegata ad una precisa scadenza temporale,<br />

prevedendosi solamente un onere di<br />

«immediata» comunicazione in capo alla<br />

Regione o all’amministrazione delegata (27).<br />

In propos<strong>it</strong>o, la giurisprudenza era pressoché<br />

pacifica – e la medesima interpretazione deve<br />

confermarsi nell’amb<strong>it</strong>o del presente periodo<br />

trans<strong>it</strong>orio – nel r<strong>it</strong>enere che, per l’individuazione<br />

del momento dal quale iniziano a decorrere<br />

i sessanta giorni previsti ex lege, occorre<br />

fare riferimento alla data effettiva in cui la<br />

documentazione perviene all’autor<strong>it</strong>à competente<br />

(28), e non certo a quella, eventualmente<br />

diversa e posteriore, in cui essa viene registrata<br />

al relativo ufficio del protocollo (29). L’unica<br />

precisazione ulteriore operata dalla nuova norma<br />

– rispetto alla formulazione del vecchio art.<br />

151 del D.L.vo. n. 490/99 – è quella che fa<br />

decorrere il termine de quo dal ricevimento, da<br />

parte dell’amministrazione statale, della documentazione<br />

«completa», recependo – anche<br />

sotto questo profilo – l’insegnamento di tante<br />

pronunce del Giudice amministrativo, il quale<br />

aveva più volte precisato che «Il termine di sessanta<br />

giorni per l’adozione del provvedimento<br />

ministeriale di annullamento del nulla osta paesistico<br />

(…) inizia a decorrere solo da quando<br />

la documentazione perviene, completa, all’organo<br />

competente a decidere» (30), mentre,<br />

giur. agr., 2001, 141; Consiglio di Stato, sezione VI, 22<br />

novembre 1999, n. 1909, in Consiglio di Stato, 1999, I,<br />

1935; TAR Lombardia, Brescia, 7 giugno 1999, n. 538,<br />

in tar, 1999, I, 3220.<br />

(29) Così la pronuncia TAR Puglia, Lecce, sezione I,<br />

23 settembre 2003, n. 6185, in Foro amm. TAR, 2003,<br />

2736, la quale ha precisato che l’ufficio protocollo cost<strong>it</strong>uisce<br />

una mera articolazione dell’ente cui fa capo, avente<br />

una funzione per lo più interna allo stesso, mentre,<br />

rispetto ai terzi, la protocollazione degli atti in arrivo può,<br />

semmai, assumere una funzione di garanzia e non quella<br />

di escludere ogni effetto giuridico al momento, ove anteriore,<br />

nel quale una determinata ricezione sia avvenuta da<br />

parte dell’ente, nelle forme prescr<strong>it</strong>te ma senza il passaggio<br />

dall’ufficio de quo.<br />

(30) Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 3 aprile 2003,<br />

n. 1740, c<strong>it</strong>.; ma nello stesso senso anche Consiglio di<br />

Stato, sezione VI, 3 febbraio 2000, n. 629, in Foro amm.,<br />

2000, 506; Consiglio di Stato, sezione VI, 10 agosto<br />

1999, n. 1025, in Consiglio di Stato, 1999, I, 1218; TAR<br />

Veneto, sezione II, 9 marzo 1999, n. 320, in Foro amm.,<br />

2000, 547.


«…nel caso di incompleta od omessa trasmissione<br />

della necessaria documentazione, il termine<br />

non decorre e la soprintendenza può<br />

richiedere gli atti mancanti» (31). 3.3. Il potere<br />

sost<strong>it</strong>utivo della soprintendenza. Da ultimo, va<br />

evidenziato come il co. 4° della disposizione in<br />

esame – nel riprendere, anche sotto questo profilo,<br />

il disposto di cui all’art. 151 del D.L.vo. n.<br />

490/99 – preveda che, ove la Regione o l’amministrazione<br />

locale delegata lasci decorrere<br />

invano il termine ad essa assegnato, gli interessati<br />

hanno facoltà di chiedere il rilascio dell’autorizzazione<br />

paesistica direttamente alla<br />

soprintendenza competente, la quale deve pronunciarsi<br />

entro sessanta giorni dalla data di<br />

ricevimento della richiesta, salve le due stesse<br />

ipotesi di sospensione del termine già esaminate<br />

con riguardo al procedimento di competenza<br />

regionale (o delegata). Quanto alla natura di tale<br />

termine, esso sembra doversi considerare meramente<br />

ordinatorio, dato che il co. 4° dell’art. 159<br />

non ne indica affatto la perentorietà, contrariamente<br />

a quanto risulta in maniera esplic<strong>it</strong>a dal<br />

co. 2° della medesima disposizione, con riguardo<br />

al procedimento regionale (32).<br />

4. Considerazioni conclusive<br />

Risulta quindi con evidenza, da quanto dianzi<br />

illustrato, che l’<strong>it</strong>er di rilascio dell’autorizzazione<br />

paesaggistica, nel periodo trans<strong>it</strong>orio, altro<br />

non è che il medesimo procedimento di cui<br />

all’art. 151 del D.L.vo. n. 490/99, fatte salve le<br />

minime modifiche sopra esaminate, che rappresentano<br />

il mero recepimento – a livello normativo<br />

– del più recente insegnamento dei Giudici<br />

amministrativi sul punto, anche all’evidente fine<br />

di scongiurare le difform<strong>it</strong>à applicative e i contrasti<br />

giurisprudenziali (33), secondo quanto<br />

emerge direttamente dalla stessa Relazione di<br />

accompagnamento al Codice, la quale ha evi-<br />

(31) Consiglio di Stato, sezione VI, 26 agosto 2003, n.<br />

4838, in Foro amm. CdS, 2003, 2333; Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 12 agosto 2002, n. 4182, in Giur. <strong>it</strong>., 2003,<br />

372. Idem TAR Campania, Napoli, sezione IV, 5 dicembre<br />

2001, n. 5224, in Foro amm., 2001, 3302.<br />

(32) In tal senso, anche S. CIVITARESE MATTEUCCI,<br />

Paesaggio e beni ambientali, c<strong>it</strong>., 1394.<br />

(33) Sul punto è già stato evidenziato: «Il codice opera<br />

una modifica sostanziale della disciplina del controllo sulle<br />

autorizzazioni paesaggistiche, oggi soggette all’annullamento<br />

ministeriale (per soli motivi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à) previsto<br />

ARTICOLI E NOTE 879<br />

denziato che l’art. 159 contempla, appunto,<br />

«…la procedura di rilascio dell’autorizzazione<br />

ai fini paesaggistici nelle more dell’adeguamento<br />

dei piani paesistici previsto dall’art. 143. La<br />

procedura costru<strong>it</strong>a nell’articolo tiene conto del<br />

dettato dell’art. 151 del T.U., al quale sono state<br />

apportate quelle modifiche rese opportune sia in<br />

relazione a mutati orientamenti giurisprudenziali,<br />

sia in relazione alle problematiche fatte emergere<br />

dagli uffici centrali e periferici del Ministero,<br />

consultati dal gabinetto del Ministro». Di qui,<br />

l’ulteriore conseguenza che dovranno necessariamente<br />

trovare applicazione la prassi e l’interpretazione<br />

giurisprudenziale formatesi sotto<br />

l’imperio della norma previgente, ivi compresa<br />

la possibil<strong>it</strong>à – per il privato – di conseguire il<br />

rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria.<br />

Tale impostazione ermeneutica non solo<br />

trova conferma nelle suevidenziate argomentazioni<br />

di carattere prettamente logico (e di buon<br />

senso), ma soprattutto basa il proprio fondamento<br />

nello stesso testo letterale dell’art. 159 del<br />

nuovo Codice, il quale – al contrario di quanto<br />

espressamente stabil<strong>it</strong>o nell’art. 146 – non pone<br />

alcun divieto al rilascio dell’autorizzazione<br />

postuma, come peraltro la dottrina ha già avuto<br />

modo di evidenziare (34). Del resto, non sembrano<br />

potersi trarre argomentazioni contrarie<br />

neppure dal fatto che il co. 2° dell’art. 159 così<br />

rec<strong>it</strong>i: «L’autorizzazione (paesaggistica; n.d.r.) è<br />

rilasciata o negata entro il termine perentorio di<br />

sessanta giorni dalla relativa richiesta e cost<strong>it</strong>uisce<br />

comunque atto distinto e presupposto della<br />

concessione edilizia o degli altri t<strong>it</strong>oli leg<strong>it</strong>timanti<br />

l’intervento edilizio. I lavori non possono<br />

essere iniziati in difetto di essa». Invero, analoga<br />

disposizione si rinviene anche nell’art. 146 – che<br />

disciplinerà, come detto, il rilascio della nuova<br />

autorizzazione paesistica, al termine del periodo<br />

trans<strong>it</strong>orio – il cui ottavo comma parimenti reci-<br />

dall’articolo 151 del T.U.. Tale procedimento viene conservato<br />

in via trans<strong>it</strong>oria, nelle more dell’adeguamento dei piani<br />

paesaggistici». Così espressamente M.L. TORSELLO, Le<br />

ragioni di una codificazione, c<strong>it</strong>.. Nello stesso senso cfr. R.<br />

OLLARI, Nullaosta paesaggistico, solo a regime scompare il<br />

veto del soprintendente, in Edil. e terr<strong>it</strong>orio, n. 9/2004, 14.<br />

(34) Così V. MILANI, Il paesaggio, c<strong>it</strong>., 493, in specie<br />

sub nota 52, ove l’Autrice ha esplic<strong>it</strong>amente sottolineato:<br />

«Si segnala che l’art. 159 non dispone il divieto di rilascio<br />

di autorizzazione cd. in sanatoria, al contrario prevista<br />

nell’art. 146, c. 10, lett. c)».


880 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ta: «L’autorizzazione è rilasciata o negata dall’amministrazione<br />

competente entro il termine<br />

di venti giorni dalla ricezione del parere della<br />

soprintendenza e cost<strong>it</strong>uisce atto distinto e presupposto<br />

della concessione o degli altri t<strong>it</strong>oli<br />

leg<strong>it</strong>timanti l’intervento edilizio. I lavori non<br />

possono essere iniziati in difetto di essa». Dal<br />

confronto tra le due norme, emerge che la frase<br />

«I lavori non possono essere iniziati in difetto di<br />

essa» è verosimilmente rifer<strong>it</strong>a alla concessione<br />

edilizia o, comunque, al t<strong>it</strong>olo – in genere –<br />

necessario a leg<strong>it</strong>timare l’intervento sotto il profilo<br />

urbanistico-edilizio, e non invece al nulla<br />

osta paesistico, sembrando intenzione del legislatore<br />

quella di chiarire che, in ogni caso, l’autorizzazione<br />

de qua è cosa diversa e distinta –<br />

perché operante su un piano differente – dal t<strong>it</strong>olo<br />

abil<strong>it</strong>ativo edilizio, per cui i lavori in progetto<br />

non possono r<strong>it</strong>enersi sufficientemente assent<strong>it</strong>i<br />

con il conseguimento del nulla osta paesaggistico,<br />

ma richiedono anche la separata concessione<br />

ad aedificandum. Ove, invece, si propenda per<br />

riferire la frase «I lavori non possono essere iniziati<br />

in difetto di essa» direttamente all’autorizzazione<br />

paesaggistica, è chiaro che si tratterebbe<br />

di una disposizione di carattere generale, disciplinante<br />

l’ipotesi – per così dire – ordinaria, che<br />

vede il rilascio ex ante del necessario nulla osta,<br />

senza però nulla disporre circa l’ammissibil<strong>it</strong>à o<br />

meno del rilascio a posteriori. Infatti, dal confronto<br />

tra l’art. 146 e l’art. 159, si desume che la<br />

differenza sostanziale tra le due norme sta proprio<br />

nel fatto che il legislatore delegato ha utilizzato<br />

la medesima espressione in entrambe le<br />

disposizioni, ma, poi, al decimo co. del c<strong>it</strong>ato<br />

art. 146, ha esplic<strong>it</strong>amente aggiunto il principio<br />

che l’autorizzazione paesaggistica «non può<br />

essere rilasciata in sanatoria successivamente<br />

alla realizzazione, anche parziale, degli interventi»,<br />

mentre nessuna previsione analoga è stata<br />

inser<strong>it</strong>a nella norma che reca la disciplina del<br />

periodo trans<strong>it</strong>orio.<br />

Né sembra potersi sostenere che la (sola) lett.<br />

c) del decimo co. dell’art. 146 – laddove nega<br />

l’ammissibil<strong>it</strong>à dell’autorizzazione postuma –<br />

sia già applicabile, prima dell’entrata in vigore<br />

a regime dell’intera norma. Invero, considerato<br />

che l’art. 159 prevede un <strong>it</strong>er procedurale in sé<br />

compiuto per il periodo trans<strong>it</strong>orio, non si ravvisa<br />

alcun addentellato giuridico che consenta<br />

di «integrare» tale <strong>it</strong>er – in realtà, si tratterebbe<br />

di una vera e propria «aggiunta», più che di<br />

un’integrazione – con la disposizione di cui alla<br />

lett. c) dianzi c<strong>it</strong>ata, senza un esplic<strong>it</strong>o richiamo<br />

contenuto nello stesso art. 159. E tale ipotetica<br />

integrazione sarebbe già difficilmente sostenibile<br />

anche se la previsione normativa di cui alla<br />

lett. c) del decimo co. dell’art. 146 fosse stabil<strong>it</strong>a<br />

da un co. a se stante, mentre appare del tutto<br />

inverosimile per il fatto che essa è inser<strong>it</strong>a in un<br />

co. di più ampio respiro, che disciplina anche<br />

altri profili della futura autorizzazione paesistica.<br />

Infatti, se è evidente che la lett. a) e la lett.<br />

b) del suddetto decimo co. dell’art. 146 non<br />

possono, in alcun modo, considerarsi attualmente<br />

applicabili – in quanto disciplinano due<br />

aspetti del tutto incompatibili con la procedura<br />

del periodo trans<strong>it</strong>orio contenuta nell’art. 159 –<br />

come potrebbe sostenersi l’immediata applicabil<strong>it</strong>à<br />

della sola previsione di cui alla successiva<br />

lett. c) del medesimo comma, considerata di per<br />

se stessa e decontestualizzata dal resto della<br />

norma che la contiene? Atteso che – come detto<br />

– l’art. 159 non opera alcun richiamo a tale<br />

previsione dell’art. 146, in base a quali considerazioni<br />

giuridiche potrebbe r<strong>it</strong>enersi immediatamente<br />

applicabile la previsione contenuta in<br />

una singola lettera di un singolo comma, che,<br />

per il resto, non può ancora trovare applicazione?<br />

Se il legislatore avesse inteso negare, fin da<br />

sub<strong>it</strong>o, l’ammissibil<strong>it</strong>à del nulla osta postumo,<br />

ben avrebbe potuto inserire nell’art. 159 la<br />

medesima disposizione di cui alla lett. c) del<br />

decimo co. dell’art. 146 (esattamente come ha<br />

fatto ribadendo, anche nella norma trans<strong>it</strong>oria,<br />

che l’autorizzazione paesistica cost<strong>it</strong>uisce atto<br />

distinto dal t<strong>it</strong>olo edilizio e – in linea generale –<br />

suo necessario presupposto), o quantomeno<br />

operare un rinvio. Non rinvenendosi né l’uno né<br />

l’altro – né l’inserimento esplic<strong>it</strong>o, né il richiamo<br />

ad hoc – ogni pretesa di «integrare» la<br />

disciplina trans<strong>it</strong>oria con tale previsione della<br />

norma a regime appare priva di fondamento<br />

giuridico e destinata a scontrarsi con l’assenza<br />

del benché minimo supporto legislativo. Né,<br />

infine, l’ipotetica inammissibil<strong>it</strong>à del nulla osta<br />

a sanatoria pare potersi desumere in via interpretativa,<br />

applicando per analogia l’art. 146<br />

anche alla disciplina del periodo trans<strong>it</strong>orio. A<br />

parte il pacifico principio secondo cui «in claris<br />

non f<strong>it</strong> interpretatio» – ed il chiaro tenore letterale<br />

dell’art. 159 non sembra proprio consentire<br />

interpretazioni integrative sul punto – deve,<br />

inoltre, prendersi atto che il principio di caratte-


e generale è senz’altro quello opposto. Invero,<br />

secondo l’ormai consolidato orientamento del<br />

giudice amministrativo, la possibil<strong>it</strong>à di rilasciare<br />

un’autorizzazione postuma – in qualsivoglia<br />

branca del dir<strong>it</strong>to pubblico – rappresenta un<br />

ist<strong>it</strong>uto di carattere generale del nostro ordinamento,<br />

fondato su esigenze di economic<strong>it</strong>à ed<br />

efficacia dell’azione amministrativa: tale possibil<strong>it</strong>à<br />

può essere, dunque, esclusa solo qualora,<br />

con riguardo alla specific<strong>it</strong>à della materia ed<br />

alla particolar<strong>it</strong>à degli interessi in gioco, la funzione<br />

tipica dell’atto non possa essere svolta in<br />

un periodo successivo – ma non è il nostro caso,<br />

come chiar<strong>it</strong>o più volte dal Consesso di Palazzo<br />

Spada (35) – ovvero in presenza di un’espressa<br />

previsione in senso contrario, che rappresenta<br />

l’eccezione alla regola. Ebbene, l’esplic<strong>it</strong>a previsione<br />

contraria è prevista per la disciplina a<br />

regime, ma non per il periodo trans<strong>it</strong>orio e –<br />

com’è noto – non è chiaramente concepibile<br />

una norma derogatoria che non sia posta direttamente<br />

dal legislatore, ma venga ricavata in via<br />

di interpretazione estensiva o per analogia (36).<br />

In conclusione, deve dunque ribadirsi che, nelle<br />

more dell’adeguamento dei piani paesistici<br />

regionali e del successivo recepimento da parte<br />

degli strumenti urbanistici degli EE.LL.,<br />

dovranno continuare a trovare applicazione la<br />

prassi e l’interpretazione giurisprudenziale formatesi<br />

sulla scorta della disciplina normativa<br />

precedente, ivi compresa la piena ammissibil<strong>it</strong>à<br />

dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria.<br />

(35) Come abbiamo visto in precedenza, secondo il<br />

pacifico orientamento del Supremo Consesso amministrativo,<br />

«La valutazione di impatto paesaggistico (…)<br />

non muta in relazione al fatto che l’opera sia stata realizzata<br />

o no, giacché l’autor<strong>it</strong>à preposta alla tutela del vincolo<br />

deve, in entrambi i casi, verificare se quel determinato<br />

tipo di intervento sia compatibile con il vincolo stesso».<br />

Così la recentissima Consiglio di Stato, sezione VI,<br />

10 marzo 2004, n. 1205, in http://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>,<br />

ma già, in termini, le numerose pronunce più<br />

sopra c<strong>it</strong>ate.<br />

(36) In tal senso, con riferimento alle materie più<br />

diverse, cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 17 febbraio<br />

2004, n. 596, in http://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>;<br />

Consiglio di Stato, sezione V, 12 novembre 2003, n.<br />

7226, in Foro amm. CdS, 2003, 3377; Consiglio di Stato,<br />

sezione IV, 31 gennaio 2002, n. 556, ivi, 2002, 76; Consiglio<br />

di Stato, sezione VI, 10 febbraio 1999, n. 143, in<br />

Consiglio di Stato, 1999, I, 253; Consiglio di Stato,<br />

sezione IV, 18 maggio 1998, n. 830, ivi, 1998, I, 788.<br />

ARTICOLI E NOTE 881<br />

Cons. SERGIO DE FELICE<br />

(Consigliere di Stato)<br />

Le A.D.R. (alternative dispute<br />

resolution) nei confronti della<br />

P.A.<br />

SOMMARIO: 1. Alternativa e deroga alla<br />

giurisdizione. Autotutela, procedimento<br />

amministrativo, rimedi amministrativi contenziosi.<br />

La risoluzione delle controversie<br />

dell’amministrazione in Italia. Il blocco della<br />

giustizia nei confronti dell’amministrazione.<br />

Il concetto di appropriate dispute resolution.<br />

– 2. Le ADR nei confronti della amministrazione<br />

nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario e in altre<br />

esperienze. Esempi <strong>it</strong>aliani. – 3. ADR, neutral<strong>it</strong>à<br />

e fenomeno delle autor<strong>it</strong>à indipendenti.<br />

– 4. Conciliazione e arb<strong>it</strong>rato. – 5. Arb<strong>it</strong>rato<br />

e giurisdizione amministrativa. – 6. Prospettive<br />

delle ADR nei confronti della P.A. e<br />

necess<strong>it</strong>à di deflazione del contenzioso.<br />

L’amministrazione giustiziale.<br />

1. Alternativa e deroga alla giurisdizione.<br />

Autotutela, procedimento amministrativo,<br />

rimedi amministrativi contenziosi. La<br />

risoluzione delle controversie dell’amministrazione<br />

in Italia. Il blocco della giustizia<br />

nei confronti dell’amministrazione. Il<br />

concetto di appropriate dispute resolution<br />

In generale le forme alternative di risoluzione<br />

delle controversie rispetto alla giustizia ordinaria,<br />

quando parte sia la P.A., vanno ricondotte<br />

alla deroga del monopolio statale della giustizia<br />

(nel senso di deroga alla giurisdizione statale,<br />

sia ordinaria che amministrativa).<br />

Nella visione ideologica pan-statualista<br />

(Max Weber), lo Stato concede i dir<strong>it</strong>ti e solo lo<br />

Stato deve provvedere alla loro tutela.<br />

In linea di principio, la giustizia è statale in<br />

quanto lo Stato è la fonte del dir<strong>it</strong>to.<br />

La deroga alla giurisdizione statale, in caso di<br />

controversie nei confronti della P.A., assume particolari<br />

aspetti, in quanto essa coinvolge lo Stato<br />

(o altra P.A.) questa volta, nei confronti di amministrazione<br />

e non quale Stato-ordinamento.<br />

La problematica della tutela nei confronti<br />

della Amministrazione pubblica, ben oltre la<br />

sola Amministrazione statale, e anche oltre<br />

quella periferica e locale, è destinata ad allargarsi<br />

con la mutazione genetica del concetto


882 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

medesimo di P.A. (nella giurisdizione del giudice<br />

amministrativo ricadono tutti quei soggetti<br />

“comunque tenuti, nella scelta del contraente<br />

o del socio, all’applicazione della normativa<br />

comun<strong>it</strong>aria ovvero al rispetto dei procedimenti<br />

di evidenza pubblica, previsti dalla normativa<br />

statale o regionale (art. 6 L. n. 205/2000)”).<br />

Tra l’altro, la tutela stragiudiziale, così come<br />

quella giudiziale, attiene sempre più anche a<br />

fattispecie, rientranti nel confine giurisdizionale<br />

del G.A., nelle quali la Amministrazione<br />

pubblica riveste spesso anche il ruolo di parte<br />

ricorrente (si pensi ai rapporti tra ente gestoreconcedente<br />

e gestore-concessionario di pubblico<br />

servizio) e non più solo quello tradizionale<br />

di parte resistente.<br />

La controversia può intercorrere anche tra<br />

due parti pubbliche, sicchè è parzialmente lim<strong>it</strong>ato<br />

l’oggetto della raccomandazione del Consiglio<br />

di Europa, che propone rimedi alternativi<br />

alle “disputes between administrative author<strong>it</strong>ies<br />

and private parties”.<br />

L’argomento viene in più a intricarsi quando<br />

una delle parti in confl<strong>it</strong>to sia appunto uno dei<br />

tre poteri dello Stato, inteso non come ordinamento<br />

(e quindi espressione del potere giurisdizionale),<br />

ma come amministrazione.<br />

L’amministrazione, come la giurisdizione, è<br />

tenuta alla applicazione della legge (nel che si<br />

concreta e afferma il principio di legal<strong>it</strong>à), sicché<br />

l’ubi consistam dei due poteri deve corrispondere<br />

in qualcosa di diverso.<br />

È vero che la configurazione della amministrazione<br />

come meramente esecutiva della legge,<br />

sviluppatasi a segu<strong>it</strong>o della nota teoria del<br />

Montesquieu sulla divisione dei poteri, è stata<br />

rielaborata nel senso di r<strong>it</strong>enere che il rapporto<br />

tra legge e amministrazione non sia mai completamente<br />

di mera esecuzione, ma al più come<br />

predeterminazione normativa dei fini che l’amministrazione<br />

deve attuare.<br />

Ma la divers<strong>it</strong>à tra i due poteri è data soprattutto<br />

dalla terzietà e imparzial<strong>it</strong>à del giudice che<br />

non è invece un proprium dell’amministrazione.<br />

Il divieto di derogare alla giustizia statale non<br />

può coincidere con il divieto generale di autotutela,<br />

potestà in generale consent<strong>it</strong>a alla P.A..<br />

Il divieto di autotutela è il divieto di farsi<br />

ragione da sé, senza ricorrere alla tutela giudiziale,<br />

sia pubblica che privata, sicché anche<br />

l’arb<strong>it</strong>rato è una forma di giurisdizione.<br />

Va osservato, però, che in assoluto il divieto di<br />

autotutela vale sia nei confronti della tutela pubblica<br />

(il giudice statale) che nei confronti della<br />

tutela privata (la giurisdizione privata, quale<br />

quella arb<strong>it</strong>rale, anche se sol<strong>it</strong>amente essa viene<br />

inquadrata nelle questioni di competenza).<br />

Tuttavia, quando sia presente una parte pubblica,<br />

la tutela privata, nel senso di ricorso a<br />

giudice diverso da quello statale, va differenziata<br />

dalle forme di tutela amministrativa, nelle<br />

quali non è presente un soggetto terzo (privato,<br />

ma scelto da entrambe le parti), e la<br />

amministrazione non perde la sua posizione di<br />

supremazia e potestà.<br />

Storicamente è evidente, d’altronde, che<br />

l’andamento del nostro ordinamento è oscillato<br />

dalla estrapolazione del giudice, che nasceva<br />

nel seno dell’amministrazione (trasformatosi<br />

da giudice nell’amministrazione a giudice<br />

della amministrazione, per tale ricostruzione<br />

si veda la sentenza n.204/2004 della Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale), in modo da renderlo soggetto<br />

terzo e imparziale, al rafforzamento di forme<br />

di tutela amministrativa per via contenziosa,<br />

quali i ricorsi amministrativi, i quali però si<br />

sono risolti in un allungamento defatigante<br />

dei tempi della definizione della l<strong>it</strong>e, pur perdendo<br />

storica consistenza l’aspetto relativo<br />

alla defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo<br />

impugnato.<br />

A propos<strong>it</strong>o dei ricorsi amministrativi, la<br />

vera alternativ<strong>it</strong>à alla giurisdizione ordinaria<br />

(del G.A.), fatta salva la facoltà di trasposizione<br />

mediante opposizione, è il ricorso straordinario<br />

al Capo dello Stato.<br />

Il ricorso amministrativo è un rimedio di<br />

tipo paragiurisdizionale attivato su impulso di<br />

parte, che ha origine nello Stato assoluto,<br />

discendendo dalla grazia del Sovrano e dalle<br />

disposizioni che questo impartiva ai propri<br />

funzionari.<br />

La crisi dello strumento amministrativo ha<br />

avuto inizio con la Cost<strong>it</strong>uzione repubblicana,<br />

che ha stabil<strong>it</strong>o il principio della preminenza della<br />

tutela giurisdizionale (artt. 24 e 103 co. 1°), nel<br />

riconoscimento pieno della natura di giudice del<br />

plesso cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal Consiglio di Stato e dagli<br />

altri organi di giustizia amministrativa.<br />

Il sostanziale fallimento dei rimedi in via<br />

amministrativa contenziosa (i ricorsi amministrativi),<br />

o il loro non completo successo, e


comunque la considerazione che essi, oltre che<br />

allungare, non riducevano la quant<strong>it</strong>à di<br />

domanda giurisdizionale, in quanto esperibili<br />

anche avverso gli atti decisori sui ricorsi (si<br />

discuteva della natura confermativa degli atti di<br />

reiezione e dell’oggetto del successivo giudizio),<br />

è sfociato, anche per la necess<strong>it</strong>à di democratizzazione<br />

del rapporto tra amministrazione<br />

e c<strong>it</strong>tadini, nel rafforzamento del dialogo e della<br />

partecipazione al momento del procedimento<br />

amministrativo.<br />

Il procedimento (si rammenti la analogia del<br />

Giannini tra procedimento e processo) viene<br />

visto non più come il luogo nel quale l’autor<strong>it</strong>à<br />

prevale e si afferma sulla libertà dei privati, ma<br />

come luogo e momento nei quali si incontrano<br />

e sintetizzano, per meglio dire, si compongono,<br />

i diversi interessi compresenti, pubblici e privati,<br />

in modo da raggiungere l’interesse pubblico<br />

prevalente.<br />

Sicché, il medesimo procedimento amministrativo<br />

consente di anticipare la soglia della<br />

tutela del c<strong>it</strong>tadino, ad una fase precedente e<br />

più completa, quantomeno per aspetti tipicamente<br />

conoscibili soltanto in via amministrativa<br />

(anche se oggi è ammesso lo strumento di<br />

cognizione della consulenza tecnica anche nel<br />

processo amministrativo): lo stesso procedimento<br />

amministrativo, in una ottica garantistica,<br />

democratica, partecipativa e di dialogo, si<br />

pone esso come strumento di deflazione del<br />

contenzioso; a maggior ragione, tale funzione<br />

di deflazione, alla ricerca della concordiaaccettazione<br />

dell’operato della amministrazione,<br />

rivestono gli accordi procedimentali e provvedimentali.<br />

È paradossale, tuttavia, che la esperienza<br />

abbia dimostrato come il principio della partecipazione<br />

degli interessati al procedimento<br />

abbia in buona misura creato nuovo contenzioso,<br />

sulla base di motivi di censura procedimentali<br />

che attengono proprio alla mancanza di<br />

comunicazione dell’avvio del procedimento<br />

(art. 7 L. n. 241/1990).<br />

Non va dimenticato il ruolo dei procedimenti<br />

di secondo grado (come l’annullamento d’ufficio),<br />

che consentono all’amministrazione, pur<br />

valutando i diversi aspetti della apparenza, dell’affidamento,<br />

della certezza, di dirimere quel<br />

particolare confl<strong>it</strong>to di interessi che si pone<br />

allorché sia stato violato il principio di legal<strong>it</strong>à.<br />

ARTICOLI E NOTE 883<br />

È noto, però, come l’annullamento in autotutela<br />

comporta spesso il sacrificio delle posizioni<br />

del controinteressato, con creazione, e<br />

non eliminazione di contenzioso.<br />

In sostanza, una amministrazione che si<br />

ponesse in vai fisiologica l’obiettivo di perseguire<br />

la legal<strong>it</strong>à e la giustizia del suo operato,<br />

stabilirebbe in anticipo dei lim<strong>it</strong>i alla voglia<br />

giustizialista nei sui confronti.<br />

Né può dimenticarsi il contradd<strong>it</strong>torio paraprocessuale,<br />

che precede la adozione dei provvedimenti<br />

amministrativi, e il nesso e la continu<strong>it</strong>à,<br />

e a volte la confusione e la indistinzione,<br />

nei confronti dell’amministrazione pubblica,<br />

fra procedimento e processo, che caratterizza<br />

sia i lim<strong>it</strong>i che le forme della tutela giurisdizionale<br />

(basti pensare alle recenti tendenze nel<br />

senso di ammettere la convalida ad opera della<br />

motivazione postuma in corso di giudizio o agli<br />

atti adottati su ordine propulsivo del giudice<br />

amministrativo).<br />

La fase amministrativa di possibile definizione<br />

della controversia assume pertanto una<br />

valenza, per dire così, con espressione cara ai<br />

processualisti, pre-giudiziale, sia nel senso<br />

che anticipa la fase giudiziale, cercando di<br />

ev<strong>it</strong>arla, sia nel senso che la condiziona (c.d.<br />

giurisdizione condizionata), in quanto certamente<br />

la istruttoria non giurisdizionale<br />

entrerà a fare parte, almeno documentalmente,<br />

come avviene di regola nel processo<br />

amministrativo, del processo giurisdizionale<br />

successivo.<br />

In tale ottica, assume importanza, ed è di<br />

esempio, la sentenza della sesta sezione del<br />

Consiglio di Stato n. 5025/2004, in tema di<br />

rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento<br />

statale che, al di là del concetto arcaico<br />

della plural<strong>it</strong>à degli ordinamenti giuridici,<br />

risalente al Santi Romano, afferma piuttosto<br />

il principio c.d. del previo esaurimento (dei<br />

rimedi interni) e cioè di tutti i gradi di giustizia<br />

sportiva, affermando la natura amministrativa<br />

delle decisioni della Camera di conciliazione<br />

e di arb<strong>it</strong>rato per lo Sport (le conclusioni<br />

alle quali è pervenuta tale sentenza sono<br />

state lette piuttosto in chiave di ridimensionamento<br />

della invocata autonomia della giustizia<br />

sportiva, e di riappropriazione, da parte<br />

dell’ordinamento statale, e non di dismissione,<br />

di potestà in amb<strong>it</strong>o di ordinamento spor-


884 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

tivo, a parte le questioni giuridicamente “irrilevanti”,<br />

rectius, non giuridiche).<br />

Lo stesso procedimento amministrativo è<br />

quindi per definizione luogo di composizione<br />

di contrapposti interessi (primari e secondari),<br />

che si fondono in vista del perseguimento<br />

dell’interesse pubblico (massimizzazione<br />

dell’interesse pubblico), anche se deve differenziarsi<br />

tra interessi compresenti e contrapposti<br />

e controversia, potenziale o in atto, la<br />

quale soltanto pone problemi di risoluzione<br />

alternativa.<br />

A ben vedere, gli estremi necessari per consentire<br />

di parlare di una l<strong>it</strong>e da risolvere, coincidono<br />

anche per la P.A., con la l<strong>it</strong>e già incominciata<br />

o da prevenire, con la res controversa<br />

et dubia, che l’art. 1965 c.c. considera presupposto<br />

per la conclusione di una transazione.<br />

La mera comparazione e composizione degli<br />

interessi rappresenta qualcosa di meno rispetto<br />

alla composizione della l<strong>it</strong>e, che invece presuppone<br />

la concreta possibil<strong>it</strong>à di contrasto da<br />

risolversi in via giurisdizionale.<br />

In uno Stato di dir<strong>it</strong>to, neppure ai poteri statali<br />

è dato eserc<strong>it</strong>are forme di autotutela lesive<br />

degli altrui dir<strong>it</strong>ti, che non siano comprese nelle<br />

specifiche competenze previste dalla legge.<br />

In senso stretto non può essere r<strong>it</strong>enuta una<br />

deroga alla giurisdizione statale la potestà di<br />

autotutela, tipica della P.A..<br />

L’autotutela amministrativa viene dalla maggior<br />

parte della dottrina lim<strong>it</strong>ata però al concetto<br />

di esecutorietà, anche se non può non<br />

ammettersi che per una rilevante parte della sua<br />

attiv<strong>it</strong>à, la amministrazione è mun<strong>it</strong>a della<br />

potestà di farsi giustizia da sola.<br />

Quando è il privato a richiedere giustizia, si<br />

deve distinguere il ruolo della giustizia privata<br />

(terza) nei confronti dell’amministrazione,<br />

quale integratrice della giustizia pubblica, da<br />

quella effettuata nell’amb<strong>it</strong>o della medesima<br />

amministrazione (giustiziale o quasi giudiziale),<br />

cointeressata nella attuazione spontanea<br />

della legge.<br />

Si è osservato che non sarebbe vera giustizia<br />

quella attuata dal medesimo interessato, essendo<br />

la vera giustizia sempre imparziale, mentre<br />

la giustizia di una parte sacrifica il terzo senza<br />

garantire che il suo costo non sfoci in una altra<br />

ingiustizia.<br />

Ma è proprio questo il punto focale: tale<br />

principio vale anche quando si verta in fattispecie<br />

che coinvolgono il pubblico interesse e<br />

quella parte denominata imparziale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />

dalla P.A.?<br />

In uno Stato di dir<strong>it</strong>to, la vera legal<strong>it</strong>à e giustizia<br />

è solo quella che proviene dal giudice<br />

(nel senso di giurisdizione statale)?<br />

O piuttosto la applicazione del principio di<br />

legal<strong>it</strong>à non coincide anche essa con la somma<br />

esigenza di giustizia, secondo il principio di<br />

imparzial<strong>it</strong>à sanc<strong>it</strong>o dalla Carta Cost<strong>it</strong>uzionale?<br />

Occorre pertanto, all’uopo, tra i modi di<br />

risoluzione delle controversie alternativi alla<br />

giurisdizione, distinguere tra rimedi interni all’<br />

amministrazione medesima (che rimangono<br />

nel cerchio della attiv<strong>it</strong>à esecutiva, sia pure<br />

contenziosa), da rimedi, pure interni alla<br />

amministrazione, che però tende a creare organismi<br />

mun<strong>it</strong>i di una certa terzietà e indipendenza<br />

(si pensi alle commissioni per l’accordo<br />

bonario in materia di opere pubbliche, o al<br />

fenomeno, più che all’ist<strong>it</strong>uto delle autor<strong>it</strong>à<br />

indipendenti, ma il discorso tenderebbe ad<br />

ampliarsi), da altri rimedi che rientrano in un<br />

concetto di giurisdizione, sia pure ampliato alla<br />

alternativa privata.<br />

Si delineano, sinteticamente, i seguenti strumenti:<br />

1) rimedi interni all’amministrazione, le<br />

cosiddette fasi amministrative, in una ottica di<br />

rafforzamento delle garanzie procedurali, quasi<br />

processuali, del contradd<strong>it</strong>torio amministrativo,<br />

che si concludono con decisioni impugnabili<br />

dinanzi al giudice statale;<br />

2) rimedi contenziosi amministrativi (i ricorsi)<br />

devoluti alla medesima amministrazione ad<br />

amministrazioni in posizione di terzietà (in tale<br />

categoria, ma anche nella successiva, potrebbero<br />

rientrare i ricorsi gerarchici impropri);<br />

3) i rimedi quasi-giudiziali, quali quelli<br />

devoluti ad autor<strong>it</strong>à amministrative terze, alle<br />

autor<strong>it</strong>à indipendenti, organismi non riconducibili<br />

pacificamente al concetto di amministrazione<br />

ministeriale classica, che svolgono quasi<br />

il ruolo del giudice (si pensi anche all’Ombudsman<br />

a tutela di interessi collettivi e diffusi), e<br />

a volte decidono controversie sia tra enti pubblici<br />

e gestori di pubblico servizio, che tra<br />

gestori e utenti, rispetto ai cui provvedimenti<br />

decisori finali residua comunque una forma di


tutela giurisdizionale, sia pure lim<strong>it</strong>ata nel suo<br />

sindacato (per esempio, riguardo a motivi di<br />

censura, di accesso al fatto);<br />

4) rimedi devoluti a terzi, estranei sia alla<br />

controparte che alla amministrazione parte in<br />

causa (arb<strong>it</strong>rato), che si concludono con atti<br />

lim<strong>it</strong>atamente (con c.d. cr<strong>it</strong>ica vincolata) impugnabili<br />

dinanzi al giudice statale.<br />

È indicativa la reviviscenza dei ricorsi interni<br />

in alcune discipline settoriali.<br />

Il nuovo codice sui beni culturali prevede,<br />

relativamente ai beni culturali di proprietà privata,<br />

la opportun<strong>it</strong>à di una forma di giustiziabil<strong>it</strong>à<br />

(cioè in sede contenziosa dinanzi alla<br />

medesima autor<strong>it</strong>à amministrativa) della<br />

dichiarazione di interesse culturale.<br />

L’art. 16 del D.L.vo.42/2004 stabilisce che<br />

“avverso la dichiarazione è ammesso ricorso al<br />

Ministero, per motivi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e di mer<strong>it</strong>o….La<br />

proposizione del ricorso comporta la<br />

sospensione degli effetti del provvedimento…<br />

Il Ministero, sent<strong>it</strong>o l’organo consultivo,<br />

decide sul ricorso…”.<br />

Si è r<strong>it</strong>enuto cioè che lo strumento del ricorso<br />

amministrativo possa consentire all’amministrazione<br />

di riappropriarsi di una funzione di mer<strong>it</strong>o,<br />

oltre che di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, sui propri provvedimenti,<br />

rispondendo alla esigenza, sent<strong>it</strong>a a livello<br />

di giurisdizione amministrativa, di risolvere le<br />

questioni offrendo ai c<strong>it</strong>tadini destinatari di<br />

provvedimenti di dichiarazione una seconda<br />

opportun<strong>it</strong>à, ulteriore rispetto alle forme di partecipazione<br />

e contradd<strong>it</strong>torio previste dalla<br />

L.241/90, per fare valere elementi nuovi o non<br />

sufficientemente valutati o per fare valere vizi<br />

eventuali dell’atto, anche sotto il profilo tecnico.<br />

La opportun<strong>it</strong>à di risolvere in fase di ricorso<br />

amministrativo la controversia è resa più ragionevole<br />

anche dal carattere altamente qualificato<br />

dell’organo chiamato a rendere il parere, e<br />

dalla “terzietà” dei suoi componenti rispetto al<br />

personale amministrativo responsabile dell’atto<br />

impugnato.<br />

La introduzione di tale strumento avrà, si<br />

spera, anche un effetto deflattivo sul contenzioso<br />

giurisdizionale.<br />

Rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione,<br />

tale ricorso produce anche l’effetto di<br />

determinare la sospensione automatica della<br />

efficacia del provvedimento impugnato.<br />

ARTICOLI E NOTE 885<br />

Si osservi che tra i ricorsi amministrativi,<br />

mezzi di tutela in sede amministrativa, vengono<br />

soventemente ricordati quelli gerarchici (in<br />

diminuzione, involvendosi il modello gerarchico)<br />

e quelli in opposizione, avverso la medesima<br />

amministrazione autrice dell’atto impugnato.<br />

Vengono soltanto minimamente trattati i<br />

ricorsi gerarchici impropri (i più vicini al<br />

modello anglosassone dell’internal review),<br />

che sono quelli rivolti ad autor<strong>it</strong>à che non<br />

dispongono di supremazia (perché per esempio<br />

appartengono ad un diverso plesso amministrativo),<br />

che occupano una posizione di terzietà, e<br />

che proprio per tali caratteristiche si “atteggiano<br />

ad organo di giustizia estraneo alle parti e<br />

più vicino alla figura del giudice” (in tal senso<br />

Cons. Stato, VI, 1782/1999).<br />

Nei confronti di tali tipi di ricorsi si nutre in<br />

sostanza un certo disinteresse, se non proprio<br />

diffidenza, dovuta al fatto che si deroga al cr<strong>it</strong>erio<br />

della competenza, anche tecnica, della<br />

materia trattata.<br />

Il ricorso ad una autor<strong>it</strong>à non gerarchicamente<br />

superiore potrebbe rappresentare un<br />

rimedio alternativo di rapida definizione e a<br />

basso costo. È vero, in senso contrario, che i<br />

ricorsi amministrativi, in quanto impugnatori,<br />

non si attagliano alle controversie che non sono<br />

rivolte alla demolizione dell’atto impugnato,<br />

ma che riguardano r<strong>it</strong>i speciali (è negata la praticabil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso straordinario per il r<strong>it</strong>o<br />

degli appalti, il dir<strong>it</strong>to di accesso, la repressione<br />

della condotta antisindacale, la domanda di<br />

risarcimento del danno).<br />

Oltre che allo scopo deflattivo, i ricorsi<br />

amministrativi, ma allo stesso modo la risoluzione<br />

di confl<strong>it</strong>ti ad opera delle autor<strong>it</strong>à indipendenti,<br />

rispondono all’acronimo di ADR,<br />

questa volta inteso come “appropriate dispute<br />

resolution”, nel senso di appropriatezza dell’organo<br />

decidente su specifiche questioni tecniche,<br />

pertanto avvalorando la complementarietà<br />

del rimedio in luogo dell’alternativ<strong>it</strong>à,<br />

come poi si spiegherà.<br />

D’altronde, la terzietà (e indipendenza di<br />

giudizio) è tipica anche delle autor<strong>it</strong>à amministrative<br />

indipendenti c.d. di settore (si pensi<br />

alla Autor<strong>it</strong>à dei Lavori Pubblici), che<br />

manifestano la loro potestà, trasversalmente,<br />

nei confronti di tutte le amministrazioni<br />

appaltanti.


886 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

La esigenza di risposta adeguata alle esigenze<br />

di giustizia si riscontra anche nel suggerimento<br />

(accolto in altri paesi) che, in materie<br />

tecniche, il giudice sia affiancato da esperti.<br />

È vero quindi che in uno Stato di dir<strong>it</strong>to, una<br />

amministrazione veramente imparziale, parte<br />

imparziale, come detto, se non addir<strong>it</strong>tura neutra,<br />

assume essa stessa una funzione per così<br />

dire giustiziale, di raggiungimento delle final<strong>it</strong>à<br />

di giustizia, in quanto per uno stato di dir<strong>it</strong>to,<br />

quale è quello <strong>it</strong>aliano, la giustizia è uno dei<br />

fini dello Stato stesso (si può c<strong>it</strong>are, ma gli<br />

esempi sarebbero molteplici, alla potestà di<br />

autotutela in materia tributaria, alla dovutezza<br />

dei rimborsi di imposte, inser<strong>it</strong>i in un sistema<br />

nel quale il ripristino della “giusta imposta”, e<br />

non l’entrata tributaria massima o ragioni di<br />

finanza pubblica, la ragion di Stato, il favor<br />

fisci, sia considerato il vero fine ultimo del<br />

sistema).<br />

Se per l’autonomia dei privati la legal<strong>it</strong>à, nel<br />

senso di mancanza di illice<strong>it</strong>à, cost<strong>it</strong>uisce il<br />

lim<strong>it</strong>e da non travalicare (arg. ex art. 1322 c.c.),<br />

lo stesso non può dirsi per la P.A., che trova<br />

nella legal<strong>it</strong>à, nel senso della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, il suo<br />

lim<strong>it</strong>e, ma anche il fine da raggiungere.<br />

La giustizia diversa dalla giurisdizione statale<br />

(nella amministrazione ma anche privata) ha<br />

vantaggi indiscutibili (rapid<strong>it</strong>à, specializzazione<br />

in materie tecniche, deflazione del contenzioso),<br />

né cost<strong>it</strong>uisce una deroga assoluta alla necess<strong>it</strong>à<br />

del controllo statale di tipo giurisdizionale.<br />

Nei confronti dell’amministrazione e delle<br />

forme di giustizia privata si impone, in defin<strong>it</strong>iva,<br />

sempre un controllo statale, secondo il<br />

modello quantomeno del judicial review (un<br />

controllo giurisdizionale lim<strong>it</strong>ato, sul modello<br />

della omologazione, o un controllo più penetrante,<br />

a seconda delle fattispecie) proprio al<br />

fine di ev<strong>it</strong>are tensioni all’abuso.<br />

2. Le ADR nei confronti della amministrazione<br />

nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario e in<br />

altre esperienze. Esempi <strong>it</strong>aliani<br />

In molti ordinamenti si affermano forme di<br />

risoluzione delle controversie alternative alla<br />

giurisdizione; nel dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario vi sono<br />

precise indicazioni in tal senso; in vari Stati<br />

membri della UE le ADR danno un importante<br />

contributo tanto alla deflazione del contenzioso<br />

quanto alla maggiore tutela agli interessati.<br />

Si pensi, in amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario, alla fase<br />

preliminare di contestazione (sugli aiuti di Stato),<br />

alla fase di accertamento della Commissione<br />

(che è organo esecutivo).<br />

L’intero impianto comun<strong>it</strong>ario è fondato sui<br />

principi del contradd<strong>it</strong>torio, come si vede nella<br />

procedura di contestazione, e in quella di controllo<br />

sulla concorrenza. Nell’amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario<br />

è prevista la figura del Mediatore dei confl<strong>it</strong>ti.<br />

Ma il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario influisce anche,<br />

come noto, sull’ordinamento nazionale, in via<br />

derivata, e quindi sui sistemi processuali nazionali,<br />

nel quale si afferma uno jus commune,<br />

superando l’antica concezione della sovran<strong>it</strong>à<br />

nazionale illim<strong>it</strong>ata in materia di giustizia (simbolicamente,<br />

di toga).<br />

Ora, a prescindere dall’’inquadramento degli<br />

strumenti alternativi alla giurisdizione, e cioè<br />

al loro inquadramento nel dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />

sostanziale o processuale, è indiscutibile<br />

che dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario arrivino<br />

indicazioni di valorizzazione di forme di tutela<br />

non giurisdizionale o comunque in via amministrativa<br />

(per esempio, mediante affidamento<br />

ad organi esterni altamente specializzati).<br />

La Raccomandazione del 2001 del Consiglio<br />

d’Europa sulle c.d. “ADR amministrative” non<br />

chiarisce se la materia attenga alla cooperazione<br />

giudiziaria o a quella extragiudiziaria.<br />

D’altronde, non in tutti gli Stati membri trovano<br />

c<strong>it</strong>tadinanza le nozioni di interesse leg<strong>it</strong>timo,<br />

di risarcimento di tale posizione soggettiva<br />

attiva, la distinzione tra G.O. e G.A., il concetto<br />

di atto amministrativo.<br />

Gli inglesi affermano di non sapere e di non<br />

voler sapere alcunché di dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />

e pertanto resiste in dir<strong>it</strong>to pubblico la differenza<br />

tra sistemi a dir<strong>it</strong>to amministrativo e sistemi<br />

a dir<strong>it</strong>to Comune.<br />

A differenza della materia relativa alla tutela<br />

dei consumatori (che ha avuto un percorso di<br />

comun<strong>it</strong>arizzazione e successivamente di pieno<br />

recepimento negli ordinamenti nazionali grazie<br />

alla attuazione di direttive e di studi dottrinari)<br />

che ha consent<strong>it</strong>o di lavorare su un sostrato<br />

Comune, lo stesso non accade in materia di<br />

dir<strong>it</strong>to amministrativo.<br />

L’eventuale rafforzamento, nell’ordinamento<br />

nazionale, di forme alternative di risoluzione<br />

in via amministrativa non sminuisce né cancel-


la la possibil<strong>it</strong>à di rimedi giurisdizionali, ma<br />

anzi la integra e completa.<br />

Le ragioni che giustificano tali forme alternative<br />

consistono, altrove, nella volontà di<br />

deflazionare il carico di lavoro dei giudici, che<br />

possono così concentrarsi sulle questioni di<br />

maggiore importanza, e dall’altro lato nell’intento<br />

di arrivare rapidamente ad una soluzione<br />

della questione.<br />

Non trascurabile è poi l’aspetto consistente<br />

nella profond<strong>it</strong>à di tutela in materie particolarmente<br />

specializzate, nelle quali il sindacato del<br />

giudice non può, al di là dei lim<strong>it</strong>i della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

consentire una tutela completa, in virtù<br />

del principio della separazione dei poteri, che<br />

impone una riserva dell’amministrazione in<br />

determinate materie.<br />

L’intervento dei giudici nei confronti di attiv<strong>it</strong>à<br />

amministrative contenziose si sintetizza in<br />

quella che è stata defin<strong>it</strong>a (Cassese) la continua<br />

lotta tra amministratori e giudici per il controllo<br />

del dir<strong>it</strong>to.<br />

Tale confl<strong>it</strong>to è caratterizzato, in maniera<br />

oscillante e pendolare, da voglia di ingerenze o al<br />

contrario da auto-lim<strong>it</strong>azioni (self- restraint), non<br />

solo dal modello giurisdizionale individuato<br />

pos<strong>it</strong>ivamente dal legislatore, ma più ancora, per<br />

l’osservatore, dalla percezione che i giudici e la<br />

società intera hanno, rispetto al concreto operare<br />

e quindi dalla autor<strong>it</strong>à, autorevolezza, effettiva<br />

indipendenza e neutral<strong>it</strong>à della amministrazione,<br />

delle autor<strong>it</strong>à indipendenti, dei soggetti terzi<br />

(conciliatori e arb<strong>it</strong>ri), chiamati alla risoluzione<br />

delle controversie in via non giurisdizionale.<br />

L’orientamento attuale è pertanto nel senso<br />

di una anticipazione della giustizial<strong>it</strong>à (o di<br />

garanzie pseudo-giurisdizionali), nel significato<br />

di applicazione della legge, di giustizia, di<br />

controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, in fase pre-contenziosa<br />

o amministrativa, e di uno spostamento in<br />

avanti della soglia di tutela giurisdizionale,<br />

sempre concep<strong>it</strong>a, ma, a seconda delle materie,<br />

lim<strong>it</strong>ata.<br />

Si richiama lo studio della Commissione sui<br />

sistemi di risoluzione delle controversie in via<br />

alternativa alla giurisdizione; la direttiva ricorsi<br />

n. 92/13 del 1992 in materia di appalti pubblici<br />

prevede procedure non giurisdizionali; nei<br />

Trattati comun<strong>it</strong>ari si insiste nell’inserire il problema<br />

della cattiva amministrazione e la valorizzazione<br />

dei mediatori, così come dei difen-<br />

ARTICOLI E NOTE 887<br />

sori civici, quasi a non voler abbandonare alla<br />

sola istanza della parte interessata la eliminazione<br />

degli atti illeg<strong>it</strong>timi.<br />

Anche gli appalti e le aggiudicazioni vengono<br />

sempre sottoposti all’iniziativa giurisdizionale,<br />

ma di sol<strong>it</strong>o i motivi di censura, lim<strong>it</strong>ati<br />

alla pura leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, non consentono un sindacato<br />

approfond<strong>it</strong>o nel mer<strong>it</strong>o.<br />

Dall’altro lato, si registrano innovazioni della<br />

fase amministrativa in materie particolari,<br />

quali le contestazioni delle offerte anomale,<br />

che non possono essere escluse in via automatica,<br />

senza una puntuale verifica tecnica in contradd<strong>it</strong>torio<br />

con l’offerente, e che presentano<br />

pertanto un contradd<strong>it</strong>torio forte nella fase<br />

amministrativa.<br />

Anche nei confronti di provvedimenti che<br />

definiscono procedure amministrative contenziose<br />

(come già detto, per esempio, in materia<br />

di giustificazioni di offerte anomale, o in caso<br />

di provvedimenti sanzionatori o risolutivi di<br />

confl<strong>it</strong>ti delle autor<strong>it</strong>à indipendenti), non deve<br />

sorprendere che resista il rimedio in via giurisdizionale.<br />

Anche in caso di giudizio arb<strong>it</strong>rale, lo Stato<br />

non rinuncia del tutto al rimedio giurisdizionale<br />

pubblico (con il depos<strong>it</strong>o del lodo, e con la<br />

impugnazione del lodo arb<strong>it</strong>rale).<br />

Il rimedio giurisdizionale è lim<strong>it</strong>ato o<br />

ampliato, come detto, a seconda delle competenze,<br />

autor<strong>it</strong>à e autorevolezza degli apparati<br />

(amministrativi, di magistratura tecnica sui<br />

generis, quali le autor<strong>it</strong>à indipendenti, o di<br />

arb<strong>it</strong>ri privati), sicchè non può affermarsi che il<br />

controllo successivo in via giurisdizionale sia<br />

sempre di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o al contrario, sempre una<br />

re<strong>it</strong>erazione della fase amministrativa (nel senso<br />

che il giudice amministrativo può verificare<br />

che le statuizioni della AGCM, espressione<br />

della sua discrezional<strong>it</strong>à tecnica nel valutare i<br />

fenomeni economici, siano logiche, ragionevoli<br />

e correttamente istru<strong>it</strong>e e motivate, ma non<br />

può sost<strong>it</strong>uire con propri giudizi di mer<strong>it</strong>o le<br />

valutazioni effettuate in sede amministrativa,<br />

Cons. di Stato, sezione VI, n.4001, 19 luglio<br />

2002). Secondo una certa opinione, che richiama<br />

nuovi parametri di legal<strong>it</strong>à, di derivazione<br />

comun<strong>it</strong>aria, il controllo giurisdizionale avrebbe<br />

una profond<strong>it</strong>à mutevole, in aderenza al<br />

principio, dappertutto oramai invocato, di proporzional<strong>it</strong>à.


888 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

La ricordata innovazione legislativa, che<br />

consente l’adozione della consulenza tecnica al<br />

giudice amministrativo, si traduce nella non<br />

esclusione, a priori, della cognizione del fatto<br />

anche ad un giudice tradizionalmente ab<strong>it</strong>uato<br />

al controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (comprensivo dell’eccesso<br />

di potere), ma senza sconfinare nel mer<strong>it</strong>o<br />

amministrativo, nel rispetto del principio di<br />

riserva dell’amministrazione (almeno nei settori<br />

riservati).<br />

La volontà di valorizzare le istanze di tutela<br />

in via amministrativa si desume dalla giurisprudenza<br />

comun<strong>it</strong>aria, che ha esteso il concetto<br />

di giurisdizione nazionale (nel senso di organo<br />

che può adire la Corte per il rinvio pregiudiziale)<br />

anche al Consiglio di Stato <strong>it</strong>aliano (di<br />

avviso opposto è la recente giurisprudenza del<br />

giudice delle leggi) in sede consultiva, così<br />

come alla Commissione tedesca di controllo<br />

sugli appalti, considerato tipicamente organo<br />

amministrativo contenzioso.<br />

Si assiste pertanto da un lato ad una risoluzione<br />

del contenzioso per via sostanzialmente<br />

amministrativa (amministrativizzazione della<br />

risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti); dall’altro lato, non si<br />

esclude un inquadramento nella giurisdizione<br />

degli strumenti non propriamente giurisdizionali,<br />

quando emerga la esigenza superiore di<br />

armonizzazione del dir<strong>it</strong>to (rinvio pregiudiziale)<br />

(giurisdizionalizzazione della amministrazione).<br />

In tale ottica, si può pensare alla funzione<br />

consultiva del Consiglio di Stato, intesa come<br />

attiv<strong>it</strong>à para-giurisdizionale, alla coincidenza o<br />

meno con la qualifica di giudice a quo degli<br />

organismi professionali (si pensi al Consiglio<br />

Nazionale Forense in materia disciplinare, e<br />

alle diverse possibili ricostruzioni, dalla giurisdizione<br />

speciale alla natura amministrativa) e<br />

alla problematiche connesse (qualifica di giudice<br />

per il rinvio alla Corte di Giustizia della<br />

Unione Europea).<br />

Si osservi che tali forme di osmosi (tra<br />

amministrazione e giurisdizione) sono maggiormente<br />

presenti nei sistemi di common law,<br />

nei quali si assiste ad uno stesso potere che esegue<br />

e amministra, ma anche crea, applica e<br />

controlla la legge.<br />

Gli USA dispongono della ADR Act; la<br />

Francia sta realizzando le proposte contenute<br />

nel rapporto del Conseil d’Etat del 1993<br />

“Regler autrement les confl<strong>it</strong>s”, attraverso prima<br />

la introduzione delle corti amministrative di<br />

appello, al fine di ridurre il carico del Consiglio<br />

di Stato, e successivamente, con la iniziativa<br />

delle “procédures administratives non contentieuses”.<br />

Infatti, l’aumento delle istanze nei<br />

confronti della amministrazione ha paradossalmente<br />

determinato il blocco, il ristagno del<br />

funzionamento della giustizia amministrativa,<br />

con il sostanziale congelamento delle suddette<br />

pretese, pur riconosciute formalmente dalla<br />

legge.<br />

In Inghilterra mantengono pieno vigore le<br />

procedure quasi judicial che assicurano una<br />

rapida e satisfattiva soluzione di controversie a<br />

carattere “tecnico”.<br />

Nell’amb<strong>it</strong>o del Consiglio d’Europa, dal<br />

principio del giusto processo si trae la spinta<br />

per una procedura contenziosa, che dovrebbe<br />

di regola prevenire o anticipare il confl<strong>it</strong>to.<br />

La Comun<strong>it</strong>à europea, con i suoi più incisivi<br />

poteri, sta da ultimo indicando con molta chiarezza<br />

quali siano le forme di risoluzione alternative<br />

o preventive alla giurisdizione, come nel<br />

caso delle procedure di verifica, attestazione<br />

preliminare e meccanismo correttore; nonché<br />

di conciliazione previste dalla direttiva<br />

92/13/Cee, relativa alla tutela per gli appalti.<br />

Le forme alternative in dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

riguardano pertanto sia le ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie<br />

(le procedure precontenziose) che gli effetti<br />

di dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario derivato (all’interno<br />

degli Stati membri), come si è visto nel caso<br />

del settore degli appalti pubblici (la contestazione<br />

di anomalia e la fase di verifica delle giustificazioni<br />

delle offerte anomale).<br />

Molte sono anche le iniziative comun<strong>it</strong>arie<br />

per la risoluzione non giurisdizionale nel campo<br />

delle controversie nel campo dei consumi e<br />

del dir<strong>it</strong>to dei consumatori, come le proposte<br />

del Rapporto Sutherland del 1992 e del successivo<br />

Libro Verde del 1993.<br />

Le procedure di risoluzione delle controversie<br />

su indicate, proprio perché alternative alla<br />

tutela giurisdizionale, non sono da confondere<br />

con la tematica dei processi speciali, nei quali si<br />

prevede una accelerazione del r<strong>it</strong>o, in virtù delle<br />

particolari esigenze della materia coinvolta.<br />

Esse tuttavia rispondono in parte ad esigenze<br />

simili a quelle che sono poste a base della<br />

ist<strong>it</strong>uzione dei r<strong>it</strong>i speciali.


L’interprete non può non notare che molte<br />

volte la materia è comune con quella dei processi<br />

speciali (appalti, autor<strong>it</strong>à indipendenti),<br />

quasi che il legislatore comun<strong>it</strong>ario prima, e<br />

quello nazionale poi, abbiano posto la attenzione<br />

particolare in determinate materie, r<strong>it</strong>enute<br />

più sensibili, per rafforzare il dialogo amministrativo,<br />

oltre che per privilegiarle nel momento<br />

processuale.<br />

Tali procedure non sono omogenee tra di<br />

loro, perché alcune sono vere e proprie procedure<br />

amministrative di secondo grado a carattere<br />

contenzioso, come nel caso delle verifiche<br />

e dei procedimenti correttivi previsti dalla<br />

direttiva ricorsi (si pensi sempre alla verifica di<br />

anomalia); altre rappresentano varianti di arb<strong>it</strong>rati,<br />

ma rimanendo comunque ben distinte dalle<br />

procedure giurisdizionali esaminate.<br />

Vi sono casi in cui la conciliazione non presuppone<br />

una controversia, ma viene utilizzata al<br />

fine di prevenirla, inducendo le parti alla composizione<br />

bonaria del contrasto di interessi, che<br />

altrimenti potrebbe sfociare in contenzioso.<br />

Si tratta dei numerosi casi tra forn<strong>it</strong>ori e<br />

utenti, ai quali si addice la qualifica di r<strong>it</strong>o<br />

alternativo (procedure di conciliazione presso<br />

le Camere di commercio ex L.580/1993).<br />

Altre volte, l’esperimento del tentativo di<br />

conciliazione è presupposto necessario di procedibil<strong>it</strong>à<br />

per esperire l’azione giurisdizionale<br />

o il rimedio arb<strong>it</strong>rale.<br />

Con le disposizioni di cui agli artt. 31-bis e<br />

32 la legge quadro in materia di lavori pubblici<br />

si occupa di accelerare e definire sia il contenzioso<br />

amministrativo che quello giudiziario<br />

insorto nelle opere pubbliche (sia nell’amb<strong>it</strong>o<br />

del rapporto già cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o di affidamento di<br />

opere pubbliche che per i concorrenti esclusi<br />

dall’aggiudicazione).<br />

L’art. 31-bis, introdotto ex novo nella legge<br />

del 1994 ad opera dell’art. 9 D.L.101/95 (convert<strong>it</strong>o<br />

in L.216/95, c.d. Merloni-bis), è stato da<br />

ultimo integrato e modificato dall’art. 7<br />

L.166/2002.<br />

In tali disposizioni si è prevista una speciale<br />

procedura per la prevenzione del contenzioso<br />

giudiziale sulle rivendicazioni economiche dell’esecutore<br />

dei lavori, procedura da percorrere<br />

sia in corso d’opera (per variazioni superiori al<br />

10%) che a segu<strong>it</strong>o del collaudo (indipendentemente<br />

dall’importo).<br />

ARTICOLI E NOTE 889<br />

Tale ist<strong>it</strong>uto richiama gli antichi strumenti<br />

deflattivi in via amministrativa e i tentativi<br />

obbligatori di conciliazione previsti dall’ordinamento<br />

in vari settori e prevede, in sintesi, la<br />

formulazione ad opera di una commissione ad<br />

hoc, entro 90 giorni dalla attivazione della procedura,<br />

di una proposta di accordo bonario alle<br />

parti interessate, e la assegnazione alle stesse di<br />

un termine di 30 giorni per pronunciarsi sulla<br />

suddetta proposta.<br />

La procedura evidenzia l’intento del legislatore,<br />

accentuato con la riforma del 2002, di<br />

deflazionare il contenzioso relativo alle pretese<br />

dell’esecutore, che dovranno superare il filtro e<br />

la prima delibazione, prima di accedere all’azione<br />

giudiziaria o l’arb<strong>it</strong>rato.<br />

La facoltà per l’appaltatore di avvalersi della<br />

procedura prevista dall’art. 32, e la previsione<br />

che le azioni possono essere eserc<strong>it</strong>ate solo<br />

dopo spirato il termine di trenta giorni assegnato<br />

alle parti in ordine alla proposta di accordo<br />

bonario, sembrano configurare una condizione<br />

di procedibil<strong>it</strong>à dell’azione, la quale, tuttavia,<br />

non può essere intesa come assoluta preclusione<br />

al ricorso alla tutela giurisdizionale in mancanza<br />

della attivazione della procedura, in<br />

quanto altrimenti si porrebbe in contrasto con<br />

tutta quella oramai pietrificata giurisprudenza<br />

del Giudice delle leggi (che, sulla base della<br />

lettura dell’art. 24 della Cost<strong>it</strong>uzione, con sentenza<br />

10.2.1993 n.40, ha dichiarato la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 58 DPR 197/1961,<br />

che subordinava il promovimento delle azioni<br />

basate sulle condizioni e tariffe del trasporto<br />

ferroviario delle merci al previo reclamo in via<br />

amministrativa; che con sentenza 22.2.1990<br />

n.67, ha dichiarato la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

dell’art. 19 L.865/1971, come modificato<br />

dall’art. 14 L.10/1977, nella parte in cui, pur<br />

dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva<br />

agli aventi dir<strong>it</strong>to di agire in giudizio per la<br />

determinazione della indenn<strong>it</strong>à, finché mancava<br />

la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e<br />

16 della legge, considerando anche che la attivazione<br />

di tali procedure non dipendevano dal<br />

soggetto per così dire leso dalla inerzia altrui).<br />

La giurisprudenza arb<strong>it</strong>rale, come la giurisprudenza<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (a propos<strong>it</strong>o del significato<br />

da attribuire alla fase preliminare amministrativa<br />

in caso di azioni previdenziali e assistenziali),<br />

in tema di accordo bonario, si è


890 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

espressa nel senso che la previsione di tentativo<br />

di accordo bonario sia al più una condizione<br />

di temporanea improponibil<strong>it</strong>à della domanda,<br />

per cui il decorso il termine previsto senza<br />

la adozione di iniziative da parte della P.A. non<br />

cost<strong>it</strong>uisce impedimento alla procedibil<strong>it</strong>à ulteriore<br />

della domanda.<br />

Occorre chiarire che il riferimento alle ADR<br />

non deve essere tanto esteso, se non a costo di<br />

perderne i confini, con le possibili transazioni<br />

(che in passato ponevano il dubbio sulla indisponibil<strong>it</strong>à<br />

del potere pubblico) e con il fenomeno<br />

della disponibil<strong>it</strong>à della funzione amministrativa<br />

o amministrazione consensuale (artt.<br />

11 e 15 L.241/1990), anche se una certa opinione<br />

ha ricondotto appunto a tali articoli i concordati<br />

fiscali e gli accordi transattivi in generale<br />

riguardanti la P.A. .<br />

È da considerare tuttavia che il Conseil d’Etat<br />

francese indicava tre tipologie di “ADR<br />

amministrative”, conciliation, transaction e<br />

arb<strong>it</strong>rage, r<strong>it</strong>enendo così che anche la transazione<br />

fosse una soluzione alternativa del confl<strong>it</strong>to<br />

attuale o potenziale.<br />

La disponibil<strong>it</strong>à della funzione amministrativa<br />

non è esclusa neanche in caso di confl<strong>it</strong>ti tra<br />

due o più amministrazioni pubbliche, dall’art.<br />

27 L. n. 142/1990 che prevede, in caso di<br />

accordi di programma, la previsione di procedure<br />

arb<strong>it</strong>rali per la risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti.<br />

Ad un livello più elevato, la controversia<br />

riguarda sempre più sovente, con la moltiplicazione<br />

dei diversi livelli di governo, Stato e<br />

Regioni o anche altri enti terr<strong>it</strong>oriali. Giudici<br />

naturali, o forse innaturali, considerando il progressivo<br />

aumento, di tali controversie sono i giudici<br />

amministrativi e la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Tale particolare tipo di contenzioso sarebbe<br />

ev<strong>it</strong>ato attraverso adeguati strumenti di raccordo,<br />

non contemplati nella la modifica del T<strong>it</strong>olo<br />

V parte seconda della Cost<strong>it</strong>uzione, e in parte<br />

introdotti con il c.d. D.L.vo La Loggia<br />

n.229/2003.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, le ragioni a monte delle procedure<br />

di risoluzione delle controversie alternative<br />

alla giurisdizione sono molte volte comuni a<br />

esigenze supposte dai processi speciali: celer<strong>it</strong>à<br />

di decisione e sua configurazione più appropriata<br />

al caso, apprezzamento del mer<strong>it</strong>o della<br />

questione, speciale attenzione all’interesse collettivo.<br />

Se comune è l’intento, diverso è l’approccio,<br />

in quanto prevale nel nostro ordinamento ancora<br />

un certo disfavore tanto del legislatore quanto<br />

della comune opinione, per forme alternative<br />

di risoluzione delle controversie diverse dalla<br />

giurisdizione.<br />

In altri ordinamenti il momento giurisdizionale<br />

diviene residuale, e più appropriato quando<br />

sono in gioco questioni di alto profilo giuridico,<br />

o solo quando le pretese degli interessati<br />

siano rimaste insoddisfatte nelle procedure preliminari<br />

o alternative.<br />

Vale cioè quello che si potrebbe definire il<br />

principio di sussidiarietà del rimedio giurisdizionale,<br />

con conseguente funzione di pregiudizial<strong>it</strong>à,<br />

più che di alternativ<strong>it</strong>à alla giurisdizione<br />

da parte dei rimedi alternativi.<br />

Con l’effetto di avere una risposta giurisdizionale<br />

più tempestiva e attenta, in quanto<br />

diminuisce il carico di controversie e il giudice<br />

può meglio considerare le cause residue.<br />

Le ragioni della sfiducia <strong>it</strong>aliana nei mezzi<br />

alternativi di risoluzione delle controversie nei<br />

confronti della P.A. sono da riscontrare certamente<br />

nella sfiducia nella tutela amministrativa,<br />

per vincere la quale non bastano le procedure<br />

conciliative previste dalle ultime riforme,<br />

che rischiano di divenire una ulteriore e stancante<br />

fase preliminare alla defin<strong>it</strong>iva tutela giurisdizionale,<br />

vista quale unica e ultima occasione<br />

per ottenere giustizia (e con i lim<strong>it</strong>i del sistema<br />

di giustizia); dall’altro canto, forti restano<br />

le perpless<strong>it</strong>à per una tutela privata costosa e<br />

attenta agli interessi forti.<br />

Si attende pertanto che il nostro ordinamento<br />

derivi dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario lo spir<strong>it</strong>o, più<br />

che le regole, per forme alternative di risoluzione<br />

delle controversie nei confronti della<br />

amministrazione, non dimenticando che è<br />

necessario un nuovo ordine di rapporti tra c<strong>it</strong>tadini<br />

e P.A.<br />

Devono essere poi sciolti dal legislatore i<br />

nodi relativi al rapporto tra fase amministrativa,<br />

conciliativa e successivo ed eventuale<br />

procedimento giurisdizionale, in quanto esso<br />

viene visto a volte come condizione di proponibil<strong>it</strong>à<br />

e a volte come condizione di procedibil<strong>it</strong>à.<br />

Si osserva ancora, come proposta che vuole<br />

essere di rottura con tesi pur formalmente ineccepibili,<br />

che la giustiziabil<strong>it</strong>à immediata di tut-


te le pretese, anche quelle che definire di parva<br />

materia è un eufemismo (si pensi alle cause<br />

instaurate per rimborsi di tasse di possesso di<br />

autoveicoli), anche nei confronti della P.A.,<br />

affermata a più riprese dalla richiamata giurisprudenza<br />

della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale in ossequio<br />

all’art. 24 Cost., dovrebbe essere attenuata<br />

rispetto ad un soggetto, la P.A. (p.es. quella<br />

tributaria, ma la considerazione è di carattere<br />

generale), che comunque è tenuta al rispetto<br />

del principio di legal<strong>it</strong>à e pertanto assurge al<br />

ruolo di parte imparziale.<br />

Deve altresì chiedersi se cost<strong>it</strong>uisce un giusto<br />

costo per la società e per l’amministrazione,<br />

contemplare sempre la possibil<strong>it</strong>à di azione<br />

giurisdizionale (con evidenti costi di giustizia,<br />

di avvocatura erariale, di spese giudiziali, di<br />

aumento del contenzioso), per tutte le questioni<br />

minime, e semmai seriali, che riguardano lo<br />

Stato e in generale enti pubblici, semmai riottosi<br />

e testardi nell’insistere in pretese completamente<br />

errate o del tutto illeg<strong>it</strong>time e infondate<br />

(si pensi a questioni riguardanti il pubblico<br />

impiego o diniego di rimborsi di imposta dovuti,<br />

utilizzati come una sorta di manovra finanziaria)<br />

.<br />

Può leg<strong>it</strong>timamente domandarsi se gli orientamenti<br />

del giudice delle leggi, nel senso di<br />

r<strong>it</strong>enere tutto “giustiziabile”, sempre e immediatamente,<br />

sarebbero altrettanto giustificati in<br />

un clima di maggiore fiducia nella imparzial<strong>it</strong>à,<br />

neutral<strong>it</strong>à, efficienza e correttezza della P.A. in<br />

tutte le sue ramificazioni.<br />

Né soluzioni pre-giudiziali (di fasi amministrative<br />

obbligatorie) devono fare gridare al<br />

r<strong>it</strong>orno del vecchio concetto della defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à<br />

dell’atto amministrativo, in quanto esse potrebbero<br />

oggi, con quella esperienza, avere lo scopo<br />

di alleviare e diminuire la domanda di giustizia<br />

dei c<strong>it</strong>tadini, per la quale la macchina,<br />

come ampiamente noto, non è adeguata, secondo<br />

i cr<strong>it</strong>eri di un paese che pretende di definirsi<br />

civile (come dimostrano gli effetti della c.d.<br />

legge Pinto sui r<strong>it</strong>ardi della giustizia <strong>it</strong>aliana),<br />

alla risposta.<br />

3. ADR, neutral<strong>it</strong>à e fenomeno delle autor<strong>it</strong>à<br />

indipendenti<br />

A rigore, la risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti ad opera<br />

delle autor<strong>it</strong>à indipendenti può essere fatta<br />

rientrare sia nelle ipotesi di controversie avver-<br />

ARTICOLI E NOTE 891<br />

so la P.A., che come confl<strong>it</strong>ti risolti ad opera<br />

delle amministrazioni indipendenti (intese quasi<br />

come un giudice terzo).<br />

Tale osservazione deriva dalla natura mista<br />

(di giurisdizione, ma anche di amministrazione,<br />

oltre che di produzione normativa) di tali<br />

organismi.<br />

Esaminando le possibili risoluzioni di confl<strong>it</strong>ti<br />

ad opera delle autor<strong>it</strong>à indipendenti, deve<br />

notarsi che tali organismi sono nati, come da<br />

più parti si è osservato, a causa di innumerevoli<br />

e ben distinte ragioni: in primo luogo<br />

proprio per la incapac<strong>it</strong>à della amministrazione<br />

ministeriale classica (c.d. fuga dall’amministrazione),<br />

per la sfiducia nella pol<strong>it</strong>ica,<br />

oltre che per lo sviluppo dei mercati, l’impronta<br />

concorrenziale della pol<strong>it</strong>ica economica<br />

comun<strong>it</strong>aria, la lotta alle posizioni monopoliste,<br />

prime tra tutte quelle pubbliche, la<br />

eccessiva tecnic<strong>it</strong>à di determinate materie,<br />

rispetto alle quali si rivelavano insufficienti<br />

sia i giudici che i ministeri.<br />

Si è osservato che i giudici garantiscono la<br />

equ<strong>it</strong>à e trasparenza delle decisioni, anche se a<br />

volte non posseggono la competenza tecnica<br />

necessaria; i ministeri, in generale le amministrazioni,<br />

tendono ad una maggiore competenza,<br />

ma sono più sensibili alle pressioni dei<br />

poteri forti (economici, pol<strong>it</strong>ici).<br />

I processi intervengono inoltre in caso di<br />

lesione dei singoli, mentre i ministeri adottano<br />

decisioni di carattere per lo più di tipo generale<br />

e a carattere pol<strong>it</strong>ico. La giustizia del caso singolo,<br />

oltre il caso concreto, non apporta ulteriori<br />

e riflessi contributi alla giustizia della società<br />

civile; essa, inoltre, è sempre successiva al<br />

momento patologico della lesione del dir<strong>it</strong>to,<br />

sicché risolve il confl<strong>it</strong>to, ma non lo ev<strong>it</strong>a.<br />

Il processo decisionale ministeriale porta<br />

sempre con sé il lim<strong>it</strong>e della c.d. tirannia della<br />

maggioranza, soddisfa le sole maggioranze, e<br />

può essere anche sfavorevole alla legal<strong>it</strong>à o<br />

all’interesse generale se alcuni prof<strong>it</strong>ti che derivano<br />

da una certa scelta pol<strong>it</strong>ica si concentrano<br />

in capo a pochi centri di interesse.<br />

La risposta del sistema è stata pertanto nel<br />

senso di una esaltazione della terzietà degli<br />

organismi (pur sempre, in defin<strong>it</strong>iva, ricondotti<br />

al concetto di amministrazione, ma secondo<br />

altri, in realtà, un quarto potere dello Stato)<br />

chiamati alla risoluzione di tali confl<strong>it</strong>ti.


892 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

È riconosciuto il ruolo di magistratura tecnica<br />

c.d. sui generis delle author<strong>it</strong>ies, in quanto<br />

addette alla risoluzione di confl<strong>it</strong>ti (si pensi al<br />

potere della Commissione per lo sciopero nei<br />

servizi pubblici essenziali sul comportamento<br />

dei soggetti che proclamano lo sciopero), oltre<br />

che alla posizione di nuove norme, secondo un<br />

modo di operare tipico del mondo anglosassone,<br />

nel quale il giudice che crea la legge, al<br />

contempo la applica (judge made law, da noi<br />

defin<strong>it</strong>o di legisdizione).<br />

Il confl<strong>it</strong>to risolto dalle author<strong>it</strong>ies rende a<br />

volte possibile la deflazione, a monte, di interi<br />

contenziosi a valle, quando interviene su comportamenti<br />

di gestori di pubblico servizio che<br />

abbiano rapporti con una molt<strong>it</strong>udine di utenti<br />

o consumatori (si pensi alle prescrizioni da parte<br />

del Garante della concorrenza nei confronti<br />

di soggetti in posizione di monopolio o oligopolio).<br />

L’alternativa della risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti ad<br />

opera di organi neutrali, (quasi-judicial), si<br />

pone a causa della eccessiva tecnic<strong>it</strong>à (tecnical<strong>it</strong>à)<br />

della materia (basti pensare alla competenza<br />

tecnico-economica di concetti relativi alle<br />

telecomunicazioni, o ai concetti di posizione<br />

dominante o di mercato terr<strong>it</strong>orialmente rilevante),<br />

ma avviene rendendo effettivamente<br />

indipendenti , mediante il particolare regime di<br />

nomina e di rapporto, e praticamente terzi, gli<br />

organi solo formalmente amministrativi, e<br />

accentuando la importanza del contradd<strong>it</strong>torio<br />

nella fase amministrativa (per esempio, consentendo<br />

già in tale fase la nomina di consulenti<br />

tecnici di parte, o ammettendo la partecipazione<br />

di enti portatori di interessi diffusi o<br />

collettivi o di categoria), e sempre contemplando<br />

una ulteriore possibil<strong>it</strong>à di azione giurisdizionale<br />

(who guards the guardians? quis custodet<br />

custodes?) avverso l’es<strong>it</strong>o della fase procedimentale<br />

(in unico grado, secondo recenti proposte<br />

di legge, o in doppio grado, come è<br />

attualmente, TAR e Consiglio di Stato).<br />

Le autor<strong>it</strong>à indipendenti prima hanno fatto<br />

concorrenza ai giudici, nel senso di porsi come<br />

alternative alla giurisdizione, e successivamente<br />

sono state catturate dai giudici, che si sono<br />

trasformati in autor<strong>it</strong>à ultima delle autor<strong>it</strong>à.<br />

Esse pertanto sono alternative sia alla amministrazione<br />

ministeriale classica che alla medesima<br />

giurisdizione.<br />

Diversamente dal potere ministeriale, hanno<br />

in comune con i giudici la indipendenza che<br />

deriva dal sistema di nomina e dalla mancanza<br />

di controllo.<br />

Oltre alle autor<strong>it</strong>à indipendenti, le cosiddette<br />

autor<strong>it</strong>à di regolazione di servizi pubblici risolvono,<br />

quasi come giudici, le controversie tra<br />

utenti ed esercenti il servizio (v. L. n. 481/1995<br />

e L. n. 249/1997), con sovrapposizione del<br />

sistema alternativo che riguarda i consumatori,<br />

con quello che riguarda le amministrazioni (o i<br />

gestori di pubblici servizi).<br />

4. Conciliazione e arb<strong>it</strong>rato<br />

Gli strumenti di conciliazione e arb<strong>it</strong>rato,<br />

come forme di tutela non giurisdizionale, sono<br />

previsti in alcune delle normative ist<strong>it</strong>utive delle<br />

autor<strong>it</strong>à di regolazione (L. n. 481/1995 sul servizi<br />

di pubblica util<strong>it</strong>à, tra utenti e esercenti il servizio;<br />

L. n. 249/1997 nel campo delle comunicazioni).<br />

Non deve tuttavia confondersi, nonostante il<br />

consueto avvicinamento (spesso sono previsti<br />

sia il tentativo di conciliazione che l’arb<strong>it</strong>rato,<br />

a seguire), tra conciliazione e arb<strong>it</strong>rato, in<br />

quanto nella prima il soggetto conciliatore<br />

interviene per agevolare la soluzione di una<br />

possibile controversia, nella quale gli sfugge la<br />

potestas decidendi.<br />

Al contrario, nell’arb<strong>it</strong>rato, si tratta di un<br />

giudice privato, al quale le parti hanno confer<strong>it</strong>o<br />

il ruolo di decidere defin<strong>it</strong>ivamente la controversia,<br />

in caso, a volte, di fallimento del tentativo<br />

di conciliazione.<br />

La conciliazione, a differenza dell’arb<strong>it</strong>rato,<br />

non pone problemi di ulteriore controllo statale,<br />

concludendosi, per definizione, con un<br />

accordo tra le parti in l<strong>it</strong>e tra di loro.<br />

Al fine di rendere maggiormente perseguibile<br />

la definizione bonaria e conciliativa delle controversie<br />

(il processo del pubblico impiego prevede<br />

il tentativo obbligatorio di conciliazione, la<br />

possibil<strong>it</strong>à di arb<strong>it</strong>rato, il giudizio incidentale di<br />

interpretazione dei contratti collettivi, con possibil<strong>it</strong>à<br />

di ricorrere per saltum in Cassazione, per<br />

la risoluzione di controversie che interessino una<br />

molt<strong>it</strong>udine di impiegati), deve mutare l’atteggiamento,<br />

tipico della amministrazione, che suole<br />

attendere l’es<strong>it</strong>o giudiziario della l<strong>it</strong>e.<br />

Anche in tale campo è necessario un cambio<br />

di mental<strong>it</strong>à da parte degli operatori.


La responsabil<strong>it</strong>à erariale (per danno arrecato<br />

al patrimonio pubblico) andrebbe ravvisata<br />

proprio nella perseveranza nella conduzione di<br />

l<strong>it</strong>i temerarie per l’amministrazione.<br />

La adesione stragiudiziale alle pretese del<br />

lavoratore o la quiescenza ad un giudicato sfavorevole<br />

non si traducono in una condotta colpevole,<br />

ove siano il frutto di scelta consapevole<br />

sul possibile es<strong>it</strong>o negativo della l<strong>it</strong>e; al contrario,<br />

la immotivata resistenza in giudizio o la<br />

asserzione di tesi chiaramente infondate (per<br />

esempio, in presenza di indirizzi giurisprudenziali<br />

consolidati in senso sfavorevole) può,<br />

essa, concretare responsabil<strong>it</strong>à in relazione alle<br />

somme sborsate dall’ente pubblico (per rivalutazione,<br />

interessi, spese legali, danni ulteriori).<br />

Deve infine osservarsi che pone qualche<br />

dubbio la possibil<strong>it</strong>à di proposte conciliative in<br />

caso di attiv<strong>it</strong>à autor<strong>it</strong>ativa, avverso la quale<br />

esistano solo posizioni di interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />

Dall’altro canto la proposta di conciliazione<br />

non impegna la amministrazione e non può che<br />

giovare alla stessa, che resta libera, nella sua<br />

potestà, di trovare l’accordo ex art. 11 L.241/90<br />

sulla funzione amministrativa, come rientra<br />

nelle sue potestà.<br />

Per quanto riguarda l’oggetto e i lim<strong>it</strong>i di una<br />

possibile conciliazione (o transazione) dovrebbe<br />

distinguersi tra attiv<strong>it</strong>à jure privatorum della<br />

P.A., quella funzionale, delegabile e disponibile<br />

nei casi previsti dalla legge, e quella che<br />

sarebbe indisponibile in assoluto (per esempio,<br />

si pensi nel pubblico impiego agli atti organizzatori,<br />

e in genere alla materia che secondo il<br />

Consiglio di Stato francese, è di ordre public).<br />

Altra osservazione, proveniente sempre dal<br />

massimo consesso di giustizia amministrativa<br />

d’oltralpe, è che il giudice possa suggerire, ma<br />

già all’interno del processo, in limine l<strong>it</strong>is,<br />

semmai adiuvato da esperti della materia, dopo<br />

una prima delibazione dei fatti, i presupposti<br />

per una proposta conciliativa.<br />

Altra ipotesi, è che il tentativo di conciliazione<br />

sia concep<strong>it</strong>o come obbligatorio per legge.<br />

5. Arb<strong>it</strong>rato e giurisdizione amministrativa<br />

A propos<strong>it</strong>o dell’arb<strong>it</strong>rato, quale forma alternativa<br />

(alla giurisdizione statale) di risoluzione<br />

delle controversia, un accenno mer<strong>it</strong>a il tema delle<br />

controversie amministrative compromettibili<br />

ad arb<strong>it</strong>ri (la c.d. arb<strong>it</strong>rabil<strong>it</strong>à della controversia).<br />

ARTICOLI E NOTE 893<br />

Come ha osservato il Consiglio di Stato francese,<br />

mentre la conciliazione e la transazione non<br />

hanno nulla di giurisdizionale, l’arb<strong>it</strong>rato è rimedio<br />

giurisdizionale, sia pure di tipo privato, assimilabile<br />

più alla giurisdizione che ai modi alternativi,<br />

in quanto tende a sost<strong>it</strong>uirsi alla prima.<br />

In primo luogo, la compromettibil<strong>it</strong>à in arb<strong>it</strong>ri<br />

presuppone la disponibil<strong>it</strong>à, la rinunciabil<strong>it</strong>à<br />

delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive, sicché ne sono state<br />

tradizionalmente escluse quelle involgenti interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi, in corrispondenza della posizione<br />

di autor<strong>it</strong>à.<br />

La natura privatistica dell’arb<strong>it</strong>rato, come<br />

procedimento di composizione della l<strong>it</strong>e fondato<br />

sulla autonomia privata dei soggetti e alternativo<br />

alla giurisdizione pubblica statale,<br />

implica una sorta di rinuncia alla azione giudiziaria,<br />

né la efficacia di sentenza modifica la<br />

natura fondamentalmente negoziale del lodo.<br />

La lim<strong>it</strong>azione dell’arb<strong>it</strong>rato alle sole controversie<br />

su dir<strong>it</strong>ti soggettivi veniva rapportata alle<br />

sole controversie di cognizione del giudice<br />

ordinario, tradizionalmente chiamato a pronunciarsi<br />

su tali s<strong>it</strong>uazioni.<br />

L’art. 6 L. 205/2000 ha consent<strong>it</strong>o di superare<br />

il principio sempre affermato di alternativ<strong>it</strong>à<br />

dell’arb<strong>it</strong>rato al solo giudice ordinario.<br />

L’art. 6 L. n. 205/2000 co. 2° (si parla del<br />

solo arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale) collega la possibil<strong>it</strong>à di<br />

arb<strong>it</strong>rato alla pertinenza della l<strong>it</strong>e a dir<strong>it</strong>ti soggettivi<br />

e dichiara applicabile l’arb<strong>it</strong>rato alla<br />

intera giurisdizione amministrativa, nell’intero<br />

blocco di materia dapprima attribu<strong>it</strong>o al G.A., e<br />

oggi rimesso in discussione dalla nota sentenza<br />

della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n. 204/2004.<br />

L’art. 6 prevede l’arb<strong>it</strong>rato per tutte le controversie<br />

su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, comprese nella<br />

giurisdizione amministrativa, sia esclusiva che<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e demol<strong>it</strong>oria, in quanto esso si<br />

riferisce alla giurisdizione senza l’aggettivo di<br />

“esclusiva”.<br />

D’altronde, l’art. 7 L. n. 205/2000, intervenendo<br />

sull’art. 35 D.L.vo. 80/1998, attribuisce<br />

la giurisdizione su pretese risarc<strong>it</strong>orie, anche in<br />

via specifica, indipendentemente dalla ricomprensione<br />

nella giurisdizione esclusiva, a causa<br />

della loro consequenzial<strong>it</strong>à.<br />

La suddetta distinzione però, non affronta, e<br />

quindi non scioglie, i dubbi relativi al rapporto<br />

(differenze o coincidenze) tra azione demol<strong>it</strong>oria<br />

e risarc<strong>it</strong>oria.


894 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

In ver<strong>it</strong>à, il co. dell’art. 6 L. n. 205/2000,<br />

dedicato, come visto, alle questioni compromettibili<br />

in arb<strong>it</strong>ri, conteneva una disposizione<br />

che, sola, sembrava invocare, a quei fini, oltre<br />

che per una actio finium regundorum tra G.O. e<br />

G.A., le s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive, mentre<br />

lo spir<strong>it</strong>o della nuova legge del 2000 sembrava<br />

preferire una distinzione c.d. per blocchi<br />

di materie, secondo l’esempio del sistema francese.<br />

Nuovamente, la sentenza n. 204/2004 del<br />

giudice delle leggi riporta indietro le lancette<br />

nel tempo, invocando da un lato la divers<strong>it</strong>à di<br />

s<strong>it</strong>uazioni soggettive, mentre il dir<strong>it</strong>to europeo<br />

è chiaramente improntato verso il principio c.d.<br />

della indistinzione tra interessi leg<strong>it</strong>timi e dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi (i primi si differenzierebbero solo<br />

per i modi e tempi di tutela), e dall’altro la P.A.<br />

come autor<strong>it</strong>à (mentre il sistema evolve verso<br />

l’adozione di strumenti di dir<strong>it</strong>to privato e di<br />

auto-amministrazione, e nel senso della recessiv<strong>it</strong>à<br />

dei modelli autor<strong>it</strong>ativi, come anche da<br />

recenti progetti di legge).<br />

A parte le problematiche che presumibilmente<br />

solleverà il nuovo impianto costru<strong>it</strong>o con<br />

la parte add<strong>it</strong>iva della sentenza della Corte,<br />

lim<strong>it</strong>ati sono gli effetti in tema di controversie<br />

compromettibili in arb<strong>it</strong>ri.<br />

Il legislatore del 2000, lim<strong>it</strong>ando l’arb<strong>it</strong>rato<br />

alle controversie concernenti dir<strong>it</strong>ti soggettivi,<br />

si era rifer<strong>it</strong>o alle posizioni soggettive dei privati<br />

(con l’ovvio presupposto che si tratti di<br />

dir<strong>it</strong>ti disponibili ex art. 1966 c.c.).<br />

È chiaro ed evidente, inoltre, che mai gli<br />

arb<strong>it</strong>ri potrebbero disporre della potestà demol<strong>it</strong>oria<br />

nei confronti di atti amministrativi,<br />

anche nelle ipotesi nelle quali la questione di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à fosse pregiudiziale e valesse come<br />

incidente per la cognizione della controversia<br />

da decidere.<br />

Come i conciliatori, gli arb<strong>it</strong>ri, al massimo,<br />

potrebbero suggerire, in maniera non vincolante,<br />

alla amministrazione di riformare o<br />

annullare un atto amministrativo r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>timo.<br />

Mentre il dir<strong>it</strong>to del privato avverso l’amministrazione<br />

è sovente disponibile e patrimoniale,<br />

generalmente si afferma la indisponibil<strong>it</strong>à<br />

della posizione dell’amministrazione, chiaramente<br />

collegato ad un principio di indelegabil<strong>it</strong>à<br />

della pubblica funzione.<br />

Pertanto, si può agevolmente affermare che<br />

la controversia sia devolvibile in arb<strong>it</strong>ri quante<br />

volte la cognizione appartenga al giudice ordinario<br />

(l’esempio più chiaro è quello della l<strong>it</strong>e<br />

vertente sulla esecuzione di appalto di lavori<br />

pubblici).<br />

Pare, inoltre, che la disponibil<strong>it</strong>à e transigibil<strong>it</strong>à<br />

della funzione amministrativa, estese alla<br />

compromettibil<strong>it</strong>à, debbano essere esclusa per<br />

gli atti amministrativi generali, considerata la<br />

loro valenza quasi pol<strong>it</strong>ica, di scelte pianificatorie<br />

e programmatorie della amministrazione.<br />

Per il resto, relativamente alle controversie<br />

vertenti sì su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, ma rientranti nel<br />

perimetro di giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo, occorre valutare quante volte il<br />

potere dell’amministrazione, in sé sempre indisponibile,<br />

ma oggi anche consensualmente<br />

eserc<strong>it</strong>abile, sia in sé assolutamente indelegabile<br />

(a terzi come ad arb<strong>it</strong>ri), per esempio in<br />

materia nelle quali viene eserc<strong>it</strong>ata una competenza<br />

tecnica, semmai altamente discrezionale<br />

(c.d. riserva di amministrazione).<br />

Dall’altro lato, occorre considerare in che<br />

modo il giudice privato possa disapplicare (non<br />

potendoli annullare) atti illeg<strong>it</strong>timi presupposti<br />

di azioni risarc<strong>it</strong>orie, a segu<strong>it</strong>o della Ad. Plenaria<br />

Consiglio di Stato n. 4/2003, che si è espressa<br />

per la necessaria pregiudizial<strong>it</strong>à della azione<br />

demol<strong>it</strong>oria su quella risarc<strong>it</strong>oria.<br />

L’arb<strong>it</strong>rato in tema di impugnazione degli<br />

atti amministrativi, secondo la Raccomandazione<br />

del Consiglio di Europa, si concluderebbe<br />

con nulla di più che una raccomandazione a<br />

riformare o annullare l’atto contestato, senza<br />

alcun potere vincolante.<br />

La lim<strong>it</strong>azione dell’arb<strong>it</strong>rato ai contratti di<br />

dir<strong>it</strong>to privato e non ai contratti amministrativi<br />

incontrerà problemi nel momento in cui dovessero<br />

subentrare nel nostro ordinamento leggi<br />

generali sul procedimento, di rinvio tout court<br />

agli strumenti di dir<strong>it</strong>to privato.<br />

Non essendo consent<strong>it</strong>a la disapplicazione<br />

provvedimentale, l’azione risarc<strong>it</strong>oria, anche se<br />

in astratto compromettibile e devolvibile ad<br />

arb<strong>it</strong>ri, sarà di fatto preclusa alla giustizia privata.<br />

Tra l’altro, la sentenza n. 204/2004 del giudice<br />

delle leggi, ha ricostru<strong>it</strong>o, in ob<strong>it</strong>er dictum,<br />

la tutela risarc<strong>it</strong>oria dell’interesse leg<strong>it</strong>timo, per<br />

danno da provvedimento illeg<strong>it</strong>timo, come una


forma di tutela ulteriore, e quasi residuale, della<br />

medesima posizione soggettiva, avallando,<br />

secondo alcuni commentatori, la tesi della<br />

necessaria pregiudizial<strong>it</strong>à, e quindi dell’onere<br />

di impugnazione a pena di decadenza (dinanzi,<br />

è da r<strong>it</strong>enere, al medesimo giudice).<br />

Infatti, la conseguenza della tesi della pregiudizial<strong>it</strong>à<br />

(inammissibil<strong>it</strong>à di una cognizione<br />

incidenter tantum da parte del giudice del risarcimento),<br />

affermatasi in giurisprudenza, consiste<br />

nella necess<strong>it</strong>à di un giudizio ordinario di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, prima della devoluzione ad arb<strong>it</strong>ri<br />

privati, con evidente scoraggiamento, in ogni<br />

caso, dello strumento alternativo.<br />

Sulla pregiudizial<strong>it</strong>à, sulla eventuale sospensione<br />

del giudizio arb<strong>it</strong>rale, così come del giudice<br />

da adire per impugnare il lodo arb<strong>it</strong>rale (se<br />

la Corte d’Appello civile, il giudice amministrativo<br />

di primo o di secondo grado) il legislatore<br />

nulla dice.<br />

R<strong>it</strong>enendo, inoltre, come il giudice delle leggi,<br />

che la potestà risarc<strong>it</strong>oria, anche in forma<br />

specifica, consista non già in una nuova materia<br />

(quella risarc<strong>it</strong>oria), ma sia solo uno strumento<br />

ulteriore di tutela, rispetto a quello classico-demol<strong>it</strong>orio<br />

e/o conformativo, in via quasi<br />

accessoria, diminuisce evidentemente la possibil<strong>it</strong>à,<br />

e in ogni caso la util<strong>it</strong>à, del rimedio arb<strong>it</strong>rale.<br />

La portata della sentenza di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

sul riparto di giurisdizioni incide, rispetto<br />

alla materia compromettibile in arb<strong>it</strong>ri, nel senso<br />

che la riduzione di materie attribu<strong>it</strong>e alla<br />

competenza giurisdizionale esclusiva del giudice<br />

amministrativo, lim<strong>it</strong>ata alle sole ipotesi di<br />

connessione, di intreccio con i poteri autor<strong>it</strong>ativi<br />

e di supremazia (salvo poi chiarire il senso<br />

della nuova actio finium regundorum operata<br />

dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale), in presenza di interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi e dir<strong>it</strong>ti soggettivi, comporterà<br />

una riduzione anche della compromettibil<strong>it</strong>à di<br />

controversie attribu<strong>it</strong>e al G.A..<br />

Non verrà meno, invece, in assoluto, la possibil<strong>it</strong>à<br />

di ricorrere ad arb<strong>it</strong>ri per le medesime<br />

controversie, in quanto l’effetto della sentenza<br />

è quello di riampliare la giurisdizione del giudice<br />

ordinario, giudice naturalmente chiamato<br />

a pronunciarsi sui dir<strong>it</strong>ti soggettivi.<br />

In sostanza, le controversie relative a dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi suscettibili di compromissione sono<br />

praticamente quelle su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, intrec-<br />

ARTICOLI E NOTE 895<br />

ciati a interessi leg<strong>it</strong>timi e relativi a rapporti<br />

autor<strong>it</strong>ativi, ove non r<strong>it</strong>enuti nuovamente di<br />

competenza giurisdizionale del giudice ordinario<br />

(nel quale caso la loro arb<strong>it</strong>rabil<strong>it</strong>à è indiscussa).<br />

Con l’art. 6 L. 205/2000 si era pertanto cercato<br />

di favorire la soluzione delle controversie<br />

in via extra giurisdizionale secondo un indirizzo<br />

che pervade la intera amministrazione, e che<br />

invero parrebbe valere anche in caso di confl<strong>it</strong>to<br />

tra diverse amministrazioni, nel quale caso<br />

certamente si tratta di funzione amministrativa<br />

consensuale (si veda l’arb<strong>it</strong>rato previsto dall’<br />

art. 27 L. 142/1990, dal quale si desume la giuridic<strong>it</strong>à<br />

degli accordi di programma).<br />

6. Prospettive delle ADR nei confronti della<br />

P.A. e necess<strong>it</strong>à di deflazione del contenzioso.<br />

L’amministrazione giustiziale<br />

In defin<strong>it</strong>iva, a parere di chi scrive e parla, è<br />

certamente apprezzabile lo sforzo legislativo di<br />

potenziamento degli strumenti alternativi dell’arb<strong>it</strong>rato<br />

e della conciliazione in materia<br />

societaria (come in precedenza fatto per le controversie<br />

di pubblico impiego ormai devolute al<br />

giudice ordinario), in un quadro di evidente cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à<br />

per la giustizia <strong>it</strong>aliana, come dimostra la<br />

c.d. legge Pinto, effetto dei tempi irragionevoli<br />

di durata delle cause.<br />

L’attenzione del legislatore, o meglio l’auspicio<br />

dell’osservatore, è che rimedi alternativi<br />

riguardino soprattutto la P.A..<br />

Tale attenzione è motivata sia per la rilevanza<br />

quant<strong>it</strong>ativa del contenzioso che coinvolge il<br />

settore pubblico, sia ratione materiae, sia per la<br />

esigenza di perseguire lo scopo di giustizia nell’amministrazione,<br />

e non nei confronti dell’amministrazione.<br />

Certo, la introduzione, da parte del futuro<br />

legislatore, di rimedi contenziosi in via amministrativa<br />

(un r<strong>it</strong>orno alla attual<strong>it</strong>à dei ricorsi<br />

amministrativi?), non importa, a tal fine, se<br />

obbligatori o facoltativi, richiederà di sciogliere<br />

il dubbio della appartenenza della materia,<br />

per la sua trasversal<strong>it</strong>à, alla competenza legislativa<br />

dello Stato perché attinente lato sensu<br />

alla giurisdizione, ai procedimenti in generale<br />

o ai livelli minimi essenziali di qual<strong>it</strong>à), oppure<br />

al contrario alle Regioni, perché annessa alla<br />

materia alla quale perviene il procedimento<br />

relativo.


896 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

D’altronde, è noto che i ricorsi amministrativi<br />

previsti dalla L. n. 1199/1971 riguardavano<br />

solo le amministrazioni civili dello Stato, ma si<br />

r<strong>it</strong>eneva che le Regioni potessero adottare leggi<br />

che, sul modello statale, prevedessero e<br />

disciplinassero ricorsi amministrativi, anche<br />

impropri.<br />

È agevole osservare che la P.A. è il vero<br />

motore del sistema economico, non solo in<br />

quanto attributaria di sue potestà, che hanno<br />

effetti per gli operatori (c<strong>it</strong>tadini e imprese),<br />

ma in quanto parte contrattuale, tanto che essa,<br />

in tutte le sue espressioni (si pensi oltre che alle<br />

amministrazioni statali, regionali, locali, anche<br />

alle comun<strong>it</strong>à montane, alle società pubbliche,<br />

alle società di servizi pubblici locali) cost<strong>it</strong>uisce<br />

il maggiore soggetto appaltante (per lavori,<br />

servizi e forn<strong>it</strong>ure).<br />

Allo stesso modo, nel campo della giustizia,<br />

non vi è dubbio che la miriade di soggetti rientrante<br />

nella sfera del pubblico, cost<strong>it</strong>uisca il<br />

maggior cliente dei giudici <strong>it</strong>aliani, come è<br />

agevole accertare sfogliando i ruoli dei giudici,<br />

civili, del lavoro, previdenziali, assistenziali, o<br />

amministrativi che siano. È evidente, poi, come<br />

aumentando le pretese dei c<strong>it</strong>tadini nei confronti<br />

della amministrazione, aumentando la<br />

tutela giudiziaria di nuove posizioni (si pensi<br />

all’accesso o al risarcimento dei danni) con<br />

giuridicizzazione dei rapporti con la P.A.,<br />

aumenteranno a seguire le controversie.<br />

L’allungamento dei tempi processuali per il<br />

riconoscimento delle pretese delle controparti,<br />

se giova momentaneamente all’amministrazione<br />

in un tempo pol<strong>it</strong>ico in cui ogni momento<br />

della v<strong>it</strong>a amministrativa ha un presupposto o<br />

un risvolto finanziario (vale sempre il brocardo<br />

plus dat qui c<strong>it</strong>o dat), dall’altro lato nuoce gravemente<br />

al sistema, che si trova a rispondere<br />

per indennizzi da r<strong>it</strong>ardi nei tempi processuali.<br />

In tale contesto, al di là di affermazioni di<br />

principio, sempre apprezzabili, della Corte<br />

Cost<strong>it</strong>uzionale, che ha sempre affermato, come<br />

visto, il principio di giustiziabil<strong>it</strong>à su tutte le<br />

controversie (negando per esempio la cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

di norme che prevedevano l’arb<strong>it</strong>rato<br />

obbligatorio) o ha sostenuto la immediata<br />

ricorribil<strong>it</strong>à in via giurisdizionale pur in presenza<br />

di norme che prevedevano fasi amministrative<br />

obbligatorie, prima r<strong>it</strong>enute, probabilmente<br />

a ragione, norme di favore per la P.A., e<br />

non di giustizia (si pensi alla condizione di procedibil<strong>it</strong>à<br />

in astratto prevista in materia previdenziale<br />

e assistenziale dall’art. 443 c.p.c., ma<br />

di fatto mai applicata), occorre chiedersi se tale<br />

orientamento non sia anche l’effetto di una sfiducia,<br />

sociale, pol<strong>it</strong>ica e giuridica nei confronti<br />

della P.A., pur nel rispetto fedele dei principi<br />

internazionali sul dir<strong>it</strong>to all’accesso alla giustizia.<br />

È anche per tali valutazioni, di buon funzionamento<br />

del servizio-giustizia, e di necess<strong>it</strong>à di<br />

deflazione del contenzioso, che alcuni autori<br />

hanno r<strong>it</strong>enuto che la giustizia, nel senso di<br />

risoluzione del confl<strong>it</strong>to a mezzo della applicazione<br />

della legge, sia comp<strong>it</strong>o anche della<br />

amministrazione, prima ancora che del giudice,<br />

e che pertanto la medesima amministrazione<br />

abbia un comp<strong>it</strong>o giustiziale, anche se non giurisdizionale.<br />

Così come esiste una attiv<strong>it</strong>à oggettivamente<br />

amministrativa, ma soggettivamente giurisdizionale<br />

(la volontaria giurisdizione), al contrario,<br />

esiste attiv<strong>it</strong>à soggettivamente amministrativa,<br />

ma oggettivamente di risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti.<br />

Altra necess<strong>it</strong>à di cambiamento si avverte<br />

nel necessario rispetto della legal<strong>it</strong>à del comportamento<br />

da parte di tutta l’amministrazione,<br />

per la quale troppo debole, con i lunghi tempi<br />

di giustizia, si palesa la sanzione del possibile<br />

annullamento di atti illeg<strong>it</strong>timi.<br />

Assistiamo troppo spesso alla cresc<strong>it</strong>a progressiva<br />

e seriale di contenzioso dell’amministrazione<br />

(senza valutarne le conseguenze sull’amministrazione<br />

della giustizia), creata in<br />

numero sconsiderato da atteggiamenti caratterizzati<br />

da eccesso di difesa da parti di intere<br />

direzioni ministeriali o di troppo solerti funzionari.<br />

La vera sfida passa non soltanto attraverso<br />

l’effettiva prova di efficienza che i sistemi<br />

alternativi di soluzione dei confl<strong>it</strong>ti potranno<br />

dare di sé, e quindi dalla loro credibil<strong>it</strong>à, ma<br />

anche dal cambiamento generazionale di una<br />

P.A. che si senta anche essa invest<strong>it</strong>a del comp<strong>it</strong>o<br />

di attuare la giustizia in applicazione della<br />

legge (e in tal senso andava la separazione tra<br />

pol<strong>it</strong>ica e gestione, ma in un amb<strong>it</strong>o di conservazione<br />

della neutral<strong>it</strong>à della dirigenza amministrativa,<br />

in senso inverso rispetto al sistema<br />

dello spoils-system).


Probabilmente, oltre che a mezzo del ricorso<br />

alla giustizia privata (si pensi agli arb<strong>it</strong>rati in<br />

materia di opere pubbliche), incentivabile<br />

soprattutto in considerazione della special<strong>it</strong>à<br />

della materia, o a mezzo di nuovi organismi e<br />

rimedi affidate a autor<strong>it</strong>à terze (author<strong>it</strong>ies e<br />

ricorsi gerarchici c.d. impropri), in via più<br />

generale, soltanto una Amministrazione imparziale<br />

e terza che senta fino in fondo il principio<br />

di legal<strong>it</strong>à, pur nella discrezional<strong>it</strong>à che le è<br />

propria, e che nessuno le contesta, consentirà<br />

di superare l’impasse tutta <strong>it</strong>aliana, di percorrere<br />

tutti i rimedi consent<strong>it</strong>i e tutti i gradi di giudizio,<br />

e di considerare come principio di civiltà<br />

lo stare decisis anche nei confronti della<br />

Amministrazione Pubblica, accettandone e<br />

condividendone l’operato, in quanto sent<strong>it</strong>o e<br />

r<strong>it</strong>enuto, oltre che leg<strong>it</strong>timo, soprattutto giusto.<br />

Si tratta di chiarire defin<strong>it</strong>ivamente che il<br />

comp<strong>it</strong>o del perseguimento della giustizia, non<br />

nel senso ideale ma in quello pratico e lim<strong>it</strong>ato<br />

alle capac<strong>it</strong>à umane, è, in uno Stato di dir<strong>it</strong>to,<br />

che voglia essere defin<strong>it</strong>o tale, proprio della res<br />

publica, complessivamente considerata, e quindi<br />

anche della P.A., e non dei soli giudici.<br />

Come insegnavano i giuristi medievali, pessimo<br />

è quello Stato di dir<strong>it</strong>to che per affermarsi<br />

confida soltanto nell’intervento dei giudici.<br />

* * *<br />

Dott. FILIPPO DEGNI<br />

Il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso e<br />

l’aggiudicazione degli appalti<br />

di lavori: la svolta viene dalla<br />

Corte di giustizia<br />

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L’articolo<br />

30, par. 1, della direttiva 93/37 CE e l’articolo<br />

21 della L. n. 109/94 - 3. Il giudizio della Corte<br />

di Giustizia - 4. Brevi considerazioni cr<strong>it</strong>iche<br />

- 5. La modifica introdotta dalla L. 1° agosto<br />

2002, n. 166: luci ed ombre.<br />

1. Introduzione<br />

Il settore dei lavori pubblici e degli appalti<br />

cost<strong>it</strong>uisce forse uno degli esempi più evidenti<br />

della compless<strong>it</strong>à dei rapporti tra ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario e quello interno, nel processo di<br />

equiparazione tra realtà giuridiche molto diverse<br />

tra loro.<br />

ARTICOLI E NOTE 897<br />

Quante siano le difficoltà che s’incontrano<br />

durante tale percorso è fatto noto, per cui la<br />

recente pronuncia del giudice comun<strong>it</strong>ario<br />

assume un particolare rilievo, dal momento che<br />

traccia un indirizzo ben preciso in materia di<br />

procedure di gara, cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione e<br />

tutela della concorrenza.<br />

Preliminarmente, occorre sottolineare il<br />

carattere spiccatamente “interpretativo” della<br />

pronuncia in commento, in ragione della particolare<br />

questione devoluta alla Corte di giustizia.<br />

Nella sostanza, infatti, la controversia trae<br />

origine non già dalla presunta violazione delle<br />

norme comun<strong>it</strong>arie da parte di norme interne<br />

elusive degli obblighi derivanti dal Trattato,<br />

quanto piuttosto dall’esigenza di individuare<br />

quali strumenti giuridici siano più idonei a<br />

tutelare la libera concorrenza nelle procedure<br />

concorsuali aventi ad oggetto la realizzazione<br />

di opere pubbliche.<br />

In questo senso, va ricordato come la legge<br />

quadro in materia di lavori pubblici del 1994 ha<br />

segnato un passaggio fondamentale nel difficile<br />

processo di riforma della disciplina degli<br />

appalti. Ed, in effetti, uno dei principi generali<br />

enunciati nell’art. 1 della legge quadro, è stato<br />

proprio quello di introdurre procedure<br />

“improntate a trasparenza e correttezza, nel<br />

rispetto del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e della libera<br />

concorrenza tra gli operatori”.<br />

Non è inopportuno, tuttavia, ricordare anche<br />

che la legge quadro, al momento della sua<br />

redazione, ha risent<strong>it</strong>o oltremodo del particolare<br />

clima pol<strong>it</strong>ico di quegli anni (come unanimemente<br />

riconosciuto dalla dottrina e dalla<br />

giurisprudenza e confermato anche dal Collegio<br />

rem<strong>it</strong>tente a pag. 10 della sentenza n. 997<br />

del 2002), così che alcune sue disposizioni si<br />

caratterizzano per un rigorismo quasi eccessivo,<br />

caratterizzato da automatismi e rigid<strong>it</strong>à<br />

controproducenti, non sempre attenuate dalle<br />

successive modifiche.<br />

2. L’articolo 30, par. 1, della direttiva 93/37<br />

CE e l’articolo 21 della L. n. 109/94N<br />

Il testo della direttiva 37/93 distingue nettamente<br />

tra procedure di gara e cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione<br />

in ragione delle differenti funzioni che<br />

svolgono. I sistemi di scelta, infatti, sono degli<br />

schemi procedimentali apprestati dal legislatore<br />

al fine di garantire che l’aggiudicazione dei


898 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

lavori avvenga a favore dell’offerta più conveniente<br />

all’es<strong>it</strong>o di una valutazione imparziale<br />

sulle offerte presentate; diversamente, i cr<strong>it</strong>eri<br />

di aggiudicazione cost<strong>it</strong>uiscono dei metodi<br />

attraverso i quali individuare concretamente,<br />

all’interno di ciascuna procedura, quale sia<br />

l’offerta migliore.<br />

Il contenuto dell’art. 30, par. 1, rispecchia<br />

fedelmente tale distinzione funzionale, lim<strong>it</strong>andosi<br />

a stabilire che l’aggiudicazione in base al<br />

prezzo più basso e quella in funzione dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa sono<br />

alternative e perfettamente fungibili tra loro,<br />

come pure il loro possibile “abbinamento” alle<br />

procedure aperte o ristrette.<br />

Diversamente, il legislatore nazionale ha<br />

prefer<strong>it</strong>o ricollegare alla procedura dell’asta<br />

pubblica e della lic<strong>it</strong>azione privata il cr<strong>it</strong>erio di<br />

aggiudicazione del prezzo più basso, riservando<br />

l’alternativa dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa all’appalto concorso ed all’affidamento<br />

delle concessioni.<br />

Come si è avuto modo di accennare, tale<br />

scelta è frutto dell’esigenza, particolarmente<br />

avvert<strong>it</strong>a da legislatore del 1994, di sottrarre<br />

all’Amministrazione il potere, nelle procedure<br />

aperte, di fissare cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione tecnico-discrezionali,<br />

preferendo quello del prezzo<br />

più basso nella convinzione che meccanismi<br />

automatici di aggiudicazione assicurassero la<br />

massima trasparenza delle operazioni concorsuali.<br />

Il dubbio interpretativo sollevato dal TAR<br />

Brescia, dunque, inerisce proprio a questa<br />

restrizione: secondo il Collegio rem<strong>it</strong>tente,<br />

infatti, “a fronte del visto sistema (della legge<br />

quadro) pare di poter sin d’ora affermare che il<br />

costo della maggiore trasparenza della gara è<br />

rappresentato dall’assenza di ogni rilievo che,<br />

in sede di aggiudicazione, potrebbero efficacemente<br />

assumere ulteriori e diversi elementi dell’offerta,<br />

che vadano al di là della mera fissazione<br />

del prezzo, quali il valore tecnico o estetico<br />

dell’opera da realizzare, il tempo della<br />

relativa esecuzione, i costi di utilizzazione e di<br />

manutenzione, nonché ogni possibile elemento<br />

strettamente connesso alla singola realizzazione;<br />

da ciò dunque l’incidenza che il detto sistema<br />

potrebbe prospettare sul piano del rispetto<br />

della libera concorrenza nel mercato unico,<br />

atteso che l’esclusivo elemento del prezzo non<br />

sembra a priori idoneo ad ev<strong>it</strong>are che l’offerta<br />

migliore possa conseguire l’aggiudicazione”<br />

(così la sentenza del TAR Lombardia – sezione<br />

Brescia, 26 giugno 2002, n. 997, pag. 11).<br />

3. Il giudizio della Corte di giustizia<br />

Secondo il Governo <strong>it</strong>aliano e la d<strong>it</strong>ta concessionaria,<br />

in mancanza di un espresso divieto, il<br />

legislatore nazionale ben potrebbe eserc<strong>it</strong>are il<br />

proprio potere normativo, sopratutto se, come<br />

nel caso di specie, l’intento fosse quello di tutelare<br />

la libera concorrenza. La ratio sottesa alla<br />

scelta (restr<strong>it</strong>tiva) operata dall’art. 21, dunque,<br />

sarebbe quella di “lottare contro la corruzione<br />

nel settore dell’aggiudicazione degli appalti di<br />

lavori pubblici, eliminando il margine di discrezional<strong>it</strong>à<br />

dell’Amministrazione nell’aggiudicazione<br />

dell’appalto e stabilendo procedure trasparenti<br />

idonee a garantire la libera concorrenza”<br />

(cfr. par. 27 della decisione).<br />

Nel risolvere la questione, la Corte premette<br />

un’affermazione di principio su cui poi fonderà<br />

la propria decisione: la direttiva 37/93 “mira a<br />

garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva”.<br />

Effettiv<strong>it</strong>à della concorrenza significa<br />

sostanzialmente efficacia dell’azione amministrativa<br />

con particolare attenzione alla proporzional<strong>it</strong>à<br />

tra le misure adottate e gli effetti consegu<strong>it</strong>i.<br />

Con riferimento alla materia degli<br />

appalti, l’attuazione di tale principio si traduce<br />

nella ricerca di un modello procedimentale che<br />

consente all’organismo aggiudicatore di “comparare<br />

diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa<br />

in base a cr<strong>it</strong>eri obiettivi” (così la sentenza<br />

in commento, par. 37).<br />

Il legislatore comun<strong>it</strong>ario, in altri termini, parte<br />

dal presupposto che il contenuto estremamente<br />

variabile (in concreto) del concetto di vantaggio<br />

economico, quale garanzia di concorrenza<br />

effettiva (ma anche di buon andamento della<br />

P.A.), non può essere cristallizzato in un’unica<br />

formula universalmente valida; di qui la rinuncia<br />

a modellare un procedimento che, ricollegando<br />

alla procedura (aperta o ristretta) un tipo di<br />

aggiudicazione, tipizza l’intero svolgimento dell’affidamento<br />

dei lavori pubblici. La Corte articola,<br />

quindi, il proprio giudizio sulla scorta di<br />

tale convinzione, opponendo all’automatismo<br />

del procedimento ex art. 21 della L. n. 109/94, la<br />

flessibil<strong>it</strong>à che si conviene ad una norma di principio,<br />

ancorché precettiva.


In questo senso, ben si comprende il senso<br />

complessivo dei paragrafi n. 39 e 40 della sentenza.<br />

Da un canto, la Corte di giustizia premette<br />

un’affermazione di carattere generale<br />

secondo cui “una disposizione nazionale, come<br />

quella oggetto della causa principale, che<br />

restringe la libertà di scelta dell’Amministrazione<br />

aggiudicatrice, nell’amb<strong>it</strong>o delle procedure<br />

di gara aperte o ristrette, imponendo il<br />

ricorso al prezzo più basso quale unico cr<strong>it</strong>erio<br />

di aggiudicazione, non impedisce alle Amministrazioni<br />

aggiudicatici di procedere al raffronto<br />

tra le singole offerte e di individuare la migliore<br />

sulla base di un cr<strong>it</strong>erio oggettivo preventivamente<br />

fissato, ricompreso appunto tra quelli<br />

indicati all’art. 30, n. 1, della direttiva”; dall’altro,<br />

esprime il proprio giudizio in concreto,<br />

osservando che “tuttavia, la fissazione da parte<br />

del legislatore nazionale, in termini generali ed<br />

astratti, di un unico cr<strong>it</strong>erio di aggiudicazione<br />

degli appalti di lavori pubblici priva le Amministrazioni<br />

aggiudicatrici della possibil<strong>it</strong>à di<br />

prendere in considerazione la natura e le caratteristiche<br />

peculiari di tali appalti, isolatamente<br />

considerati, scegliendo per ognuno di essi il<br />

cr<strong>it</strong>erio più idoneo a garantire la libera concorrenza<br />

e ad assicurare la selezione della migliore<br />

offerta”.<br />

La funzione “pratica” della direttiva n. 37/93<br />

ed il suo spir<strong>it</strong>o “pragmatico” trovano indiretta<br />

conferma nella successiva affermazione della<br />

Corte, la quale non manca di sottolineare che<br />

“il giudice del rinvio ha proprio sottolineato la<br />

compless<strong>it</strong>à, sul piano tecnico, dell’opera da<br />

realizzare e, conseguentemente, l’Amministrazione<br />

aggiudicatrice avrebbe potuto tener utilmente<br />

conto di tale compless<strong>it</strong>à scegliendo cr<strong>it</strong>eri<br />

di aggiudicazione dell’appalto oggettivi,<br />

come quelli indicati, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo,<br />

all’art. 30, n. 1, lett. b), della direttiva” (cfr. par.<br />

41 della sentenza).<br />

4. Brevi considerazioni cr<strong>it</strong>iche<br />

La pronuncia in commento, pur nella sua<br />

sintetic<strong>it</strong>à, offre degli interessanti spunti di<br />

riflessione che permettono di superare l’apparente<br />

antinomia delle affermazioni contenute<br />

nella motivazione.<br />

Appare chiaro, anzi tutto, come la Corte di<br />

giustizia abbia respinto la filosofia ispiratrice<br />

dell’art. 21 della legge quadro, incentrata sul-<br />

ARTICOLI E NOTE 899<br />

l’eliminazione tout court della discrezional<strong>it</strong>à<br />

tecnica dell’Amministrazione nella scelta del<br />

contraente.<br />

Ed invero, il ragionamento del giudice<br />

comun<strong>it</strong>ario appare pienamente condivisibile:<br />

la rigid<strong>it</strong>à strutturale ins<strong>it</strong>a nella previsione di<br />

un’automatica aggiudicazione secondo il cr<strong>it</strong>erio<br />

del prezzo più basso appare inidonea a<br />

“garantire la libera concorrenza e ad assicurare<br />

la selezione della migliore offerta” in un settore<br />

complesso come quello degli appalti (la fattispecie<br />

da cui trae origine la controversia, del<br />

resto, lo dimostra ictu oculi). Non si può fare a<br />

meno di notare che la Corte di giustizia, sanzionando<br />

l’incompatibil<strong>it</strong>à dell’art. 21 della<br />

legge quadro con la disciplina comun<strong>it</strong>aria, ne<br />

ha respinto (implic<strong>it</strong>amente) la stessa premessa<br />

ideologica: l’azzeramento della discrezional<strong>it</strong>à<br />

tecnica della P.A. al momento dell’aggiudicazione<br />

è un intervento (solo) parziale all’interno<br />

del procedimento concorsuale e va, pertanto,<br />

coordinato con gli altri elementi essenziali della<br />

procedura che assicurano, nel loro complesso,<br />

il rispetto del principio della libera concorrenza<br />

(e dell’efficacia dell’azione amministrativa).<br />

Ad esempio, ai fini della conform<strong>it</strong>à dell’opera<br />

alle esigenze manifestate dall’organismo<br />

aggiudicatore, fondamentale cr<strong>it</strong>erio di valutazione<br />

della correttezza della procedura di affidamento,<br />

si r<strong>it</strong>iene che assuma un rilievo preminente<br />

la fase della progettazione.<br />

Può ragionevolmente convenirsi, infatti, che<br />

la realizzazione dei lavori pubblici è espressione<br />

di discrezional<strong>it</strong>à tecnica, perché solo l’adeguata<br />

ponderazione e ed il bilanciamento degli<br />

interessi coinvolti consentirà di realizzare la<br />

difficile sintesi tra efficacia dell’azione e<br />

libertà di concorrenza (quasi fossero due facce<br />

della stessa medaglia). Se questo è vero, diviene<br />

allora imprescindibile trovare uno spazio in<br />

cui tali valutazioni tecniche vengano esplic<strong>it</strong>ate,<br />

sia essa la sede progettuale sia quella della<br />

scelta del contraente.<br />

D’altra parte, appare altrettanto evidente la<br />

neutral<strong>it</strong>à della procedura concorsuale rispetto<br />

a tali esigenze: si è detto, infatti, che tali<br />

modelli assolvono al comp<strong>it</strong>o di assicurare<br />

l’aggiudicazione all’offerta più conveniente,<br />

dopo una valutazione imparziale delle offerte,<br />

persegu<strong>it</strong>o con l’obbligo di ostensione dell’<strong>it</strong>er


900 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

logico e motivazionale sotteso al concreto<br />

assetto di interessi prescelto dall’Amministrazione;<br />

solo così (secondo lo schema della c.d.<br />

“evidenza pubblica”) è possibile garantire l’aggiudicazione<br />

dell’opera all’offerta più conveniente<br />

per l’amministrazione e tutelare il principio<br />

della libera ed effettiva concorrenza.<br />

Non va dimenticato, peraltro, che la fissazione<br />

degli obiettivi che l’opera intende conseguire,<br />

ovvero la progettazione, non sempre viene<br />

defin<strong>it</strong>a compiutamente a monte della procedura<br />

di aggiudicazione: gli aspetti relativi ai tempi<br />

ed alle modal<strong>it</strong>à di esecuzione, nonché la<br />

valutazione dei costi di gestione e manutenzione,<br />

infatti, sono spesso difficilmente valutabili<br />

a priori, cosicché eventuali suggerimenti<br />

migliorativi dei concorrenti possono contribuire<br />

ad orientare pos<strong>it</strong>ivamente la scelta dell’organismo<br />

aggiudicatore. Il legislatore comun<strong>it</strong>ario<br />

si è mostrato consapevole di ciò ed ha previsto,<br />

pertanto, un insieme di procedure (aperte,<br />

ristrette e negoziate) e di tipi di aggiudicazione<br />

(prezzo più basso ed offerta economicamente<br />

più vantaggiosa) che, variamente combinati<br />

a seconda delle concrete esigenze, devono<br />

poter assicurare l’efficacia e la trasparenza dell’azione<br />

amministrativa in un contesto di concorrenza<br />

effettiva.<br />

L’incompatibil<strong>it</strong>à dell’art. 21 della legge<br />

quadro con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario è, dunque,<br />

accresciuta dall’assenza di un collegamento tra<br />

il tipo di aggiudicazione ed il livello di progettazione:<br />

qualsiasi opera da realizzare attraverso<br />

il procedimento di asta pubblica o di lic<strong>it</strong>azione<br />

è vincolata al cr<strong>it</strong>erio dell’aggiudicazione<br />

secondo il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso, e ciò<br />

indipendentemente dal grado di dettaglio della<br />

progettazione posto a base della gara. Ne segue<br />

che aspetti mer<strong>it</strong>evoli di considerazione, quali,<br />

come accennato, il valore tecnico ed estetico<br />

dell’opera da realizzare, il tempo necessario a<br />

realizzarla, i costi di esercizio e manutenzione<br />

vengono considerati automaticamente (e, quindi,<br />

irragionevolmente) irrilevanti, e ciò nonostante<br />

il fatto che uno o più di essi possano<br />

incidere, anche in misura significativa, sulla<br />

qual<strong>it</strong>à dell’opera da realizzare.<br />

È pur vero che, nella prassi, le Amministrazioni<br />

ricorrono all’asta pubblica ed alla lic<strong>it</strong>azione<br />

privata quando l’opera da realizzare è già<br />

defin<strong>it</strong>a nel suo complesso, oppure quando, a<br />

causa della semplic<strong>it</strong>à dei lavori da eseguire, le<br />

eventuali variazioni progettuali e costruttive<br />

sono irrilevanti rispetto al prezzo, così che il cr<strong>it</strong>erio<br />

del massimo ribasso appare idoneo ad assicurare<br />

la tutela dei rifer<strong>it</strong>i principi di efficienza e<br />

trasparenza della gara. Residua comunque un<br />

margine (nemmeno troppo esiguo) di fattispecie<br />

in cui il collegamento automatico tra asta pubblica<br />

(o lic<strong>it</strong>azione privata) e cr<strong>it</strong>erio del prezzo<br />

più basso, dettato dall’art. 21 della legge quadro,<br />

mostra tutti i suoi lim<strong>it</strong>i. Ed, in effetti, in questi<br />

casi si registra una lacuna nel procedimento di<br />

realizzazione dell’opera che rende indefin<strong>it</strong>i i<br />

contorni della procedura; il tutto senza dimenticare<br />

che, molto spesso, i progetti predisposti<br />

dall’Amministrazione presentano un grado di<br />

dettaglio tutt’altro che soddisfacente.<br />

Sembrano evidenti, allora, le inev<strong>it</strong>abili<br />

ricadute (negative) sulla tutela dei principi<br />

comun<strong>it</strong>ari imputabili al prospettato procedimento:<br />

il vincolo di aggiudicazione secondo<br />

il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso, lungi dal realizzare<br />

la massima trasparenza voluta dal<br />

legislatore del 1994, rischia piuttosto di<br />

diventare lo strumento attraverso cui eludere<br />

l’obbligo della trasparenza dell’aggiudicazione<br />

ed il vincolo dell’efficacia dell’opera; pregiudicando,<br />

conseguentemente, il buon andamento<br />

dell’Amministrazione e l’effettiva<br />

concorrenza tra imprese.<br />

5. La modifica introdotta dalla legge 1° agosto<br />

2002, n. 166: luci ed ombre<br />

Le argomentazioni sinora svolte sembrano<br />

validamente estensibili anche alle modifiche<br />

introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, la<br />

quale, con l’inserimento del co. 1°-ter nell’art.<br />

21 ha mutato parzialmente il quadro normativo<br />

su cui era stata chiamata a giudicare la Corte di<br />

giustizia.<br />

Più precisamente, è stato previsto che “l’aggiudicazione<br />

degli appalti mediante pubblico<br />

incanto o lic<strong>it</strong>azione privata può essere effettuata<br />

con il cr<strong>it</strong>erio dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa … nel caso di importo superiore<br />

alla soglia comun<strong>it</strong>aria in cui, per la prevalenza<br />

della componente tecnologica o per la particolare<br />

rilevanza delle possibili soluzioni progettuali,<br />

si r<strong>it</strong>iene possibile che la progettazione<br />

possa essere utilmente migliorata con integrazioni<br />

tecniche proposte dall’appaltatore”.


Considerato che il valore dell’opera oggetto<br />

della procedura contestata ricade nell’amb<strong>it</strong>o<br />

degli appalti di rilievo comun<strong>it</strong>ario, non si può<br />

negare che le argomentazioni sinora svolte<br />

hanno trovato la più autorevole delle conferme,<br />

in quanto le modifiche apportate ripristinano la<br />

facoltà di scelta tra tipi di aggiudicazione, prevista<br />

nella direttiva n. 93/37 CE, subordinata<br />

alla sussistenza di elementi oggettivamente<br />

valutabili che denotano un contesto nel quale il<br />

rilievo di ulteriori elementi (oltre al prezzo)<br />

può contribuire ad orientare pos<strong>it</strong>ivamente la<br />

scelta dell’Amministrazione.<br />

Pare altrettanto evidente, tuttavia, che l’intervento<br />

della L. n. 166 del 2002 non sembra<br />

idoneo a risolvere defin<strong>it</strong>ivamente la rilevata<br />

incompatibil<strong>it</strong>à della disciplina nazionale con<br />

quella comun<strong>it</strong>aria. Se, infatti, la modifica<br />

intervenuta appare, in via generale, pienamente<br />

conforme ai principi dettati dal giudice<br />

comun<strong>it</strong>ario, del tutto irragionevole, invece,<br />

appare la restrizione di tale meccanismo ai soli<br />

appalti sopra soglia.<br />

Il legislatore, infatti, sembra aver di nuovo<br />

introdotto una sorta di meccanismo automatico<br />

(questa volta collegato al valore delle opere)<br />

che prescinde dalle fattispecie concrete e, sopra<br />

tutto, dalla necessaria aderenza della procedura<br />

(intesa in senso lato) concorsuale all’esigenza<br />

puntualmente prospettata dall’organismo<br />

aggiudicatore, fondata, appunto, su di un giudizio<br />

di ragionevolezza.<br />

Il principio enucleato dalla Corte di giustizia<br />

nella sentenza in commento, peraltro, non sembra<br />

poter essere interpretato restr<strong>it</strong>tivamente<br />

nel senso di trovare applicazione nei soli appalti<br />

di rilievo comun<strong>it</strong>ario, ma pare piuttosto<br />

espressione di una generale regola di condotta<br />

in tema di procedure concorsuali.<br />

Se quest’orientamento dovesse essere condiviso<br />

anche dalla giurisprudenza nazionale, essa<br />

potrebbe forse procedere ad una parziale disapplicazione<br />

dell’art. 21, co. 1°-ter, della L. n.<br />

166 del 2002, nella parte in cui lim<strong>it</strong>a la facoltà<br />

di scelta dell’Amministrazione ai soli appalti<br />

sopra soglia; ma su questa prospettiva occorre<br />

ancora attendere la verifica nei fatti.<br />

Non si nasconde, tuttavia, la difficoltà di una<br />

simile operazione interpretativa, dal momento<br />

che una disapplicazione parziale così come<br />

ipotizzata finirebbe per investire la disciplina<br />

ARTICOLI E NOTE 901<br />

(nazionale) di fattispecie non regolate direttamente<br />

dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario; ne segue che l’eventuale<br />

intervento del giudice nazionale<br />

(attraverso il sindacato c.d. “diffuso” di compatibil<strong>it</strong>à<br />

delle norme interne rispetto all’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario) andrebbe ricollegato alla<br />

violazione delle regole generali sulla concorrenza<br />

contenute nell’art. 81 del Trattato CE.<br />

Senza arrivare a prospettare un impatto così<br />

penetrante sull’ordinamento nazionale, dal<br />

punto di vista delle conseguenze della diretta<br />

applicabil<strong>it</strong>à dei richiamati principi comun<strong>it</strong>ari,<br />

l’incompatibil<strong>it</strong>à dell’art. 21, co. 1-ter, della<br />

legge quadro, con riferimento al diversa disciplina<br />

dettata per gli appalti di lavori di rilievo<br />

comun<strong>it</strong>ario e quelli sotto tale soglia, potrebbe<br />

essere sanzionata in ragione dell’irragionevole<br />

dispar<strong>it</strong>à di trattamento cui essa dà luogo sotto<br />

il profilo della violazione dell’art. 3 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. Si potrebbe sostenere, allora, che<br />

la disciplina nazionale determina un’evidente<br />

dispar<strong>it</strong>à di trattamento nelle procedure di affidamento<br />

di appalti di lavori sotto soglia comun<strong>it</strong>aria,<br />

relativamente alla maggiore tutela della<br />

concorrenza garant<strong>it</strong>a dal procedimento previsto<br />

nell’art. 21, co. 1°-ter, della L. n. 109 del<br />

1994. La Corte cost<strong>it</strong>uzionale potrebbe quindi<br />

rilevare l’irragionevolezza (o, meglio, l’incompatibil<strong>it</strong>à<br />

rispetto al principio di uguaglianza)<br />

di un sistema che, nonostante la par<strong>it</strong>à di s<strong>it</strong>uazioni<br />

sostanziali, ovvero la partecipazione<br />

all’affidamento di appalti di lavori di uguale<br />

difficoltà tecnica, prevede un trattamento differenziato<br />

in base al solo valore delle opere da<br />

realizzare.<br />

* * *<br />

Prof. TOMMASO EDOARDO<br />

FROSINI<br />

(Straordinario di Dir<strong>it</strong>to pubblico comparato nella<br />

Facoltà di giurisprudenza dell’Univers<strong>it</strong>à di Sassari)<br />

Riforma cost<strong>it</strong>uzionale: i paradossi<br />

dell’art. 138<br />

1. Nel breve giro di tre anni si sta nuovamente<br />

per procedere a una modifica sostanziale<br />

della nostra Cost<strong>it</strong>uzione. Al di là degli<br />

aspetti riguardanti il mer<strong>it</strong>o delle norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />

proposte e ora in votazione alla<br />

Camera dei deputati, aspetti che certamente


902 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

sono molto importanti, qui si vuole sviluppare<br />

un breve ragionamento sul metodo per modificare<br />

la Cost<strong>it</strong>uzione. Il problema è il seguente:<br />

si può procedere ad una ripetuta modifica della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, consentendo che nel giro di pochi<br />

anni si cambino più volte le stesse regole cost<strong>it</strong>uzionali<br />

creando così confusione e incertezza<br />

tra i c<strong>it</strong>tadini? Con l’effetto, poi, di indebolire<br />

la portata e il valore della Cost<strong>it</strong>uzione, in<br />

modo tale da farla diventare elastica in luogo di<br />

quella rigida voluta dal cost<strong>it</strong>uente, che si pensava<br />

essere fortificata sulle fondamenta dell’articolo<br />

138. Infatti, una Cost<strong>it</strong>uzione sottoposta<br />

a continue e ripetute modifiche non è più la<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, ma rischia di diventare una legge<br />

come tante. La questione, così posta, investe il<br />

problema del metodo per la riforma cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Sul punto, occorre fare chiarezza; tenuto<br />

conto anche di alcune recenti sollec<strong>it</strong>azioni,<br />

davvero improvvide, di voler eleggere una<br />

Assemblea Cost<strong>it</strong>uente alla quale delegare il<br />

comp<strong>it</strong>o di riscrivere la Cost<strong>it</strong>uzione (e direi a<br />

questo punto addir<strong>it</strong>tura l’intera Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

perché al potere cost<strong>it</strong>uente non si possono certo<br />

porre lim<strong>it</strong>i).<br />

Il punto di partenza è l’articolo 138 della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, che disciplina la procedura per<br />

approvare le leggi cost<strong>it</strong>uzionali e quelle di<br />

revisione cost<strong>it</strong>uzionale. Vi è poi l’articolo successivo,<br />

il 139, che individua nella forma<br />

repubblicana il lim<strong>it</strong>e assoluto alla revisione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, il quale va letto non tanto e non<br />

solo come articolo a sé stante, ma come se fosse<br />

un comma aggiuntivo all’articolo 138; così<br />

come va richiamato l’articolo 1, comma secondo,<br />

che attribuisce la sovran<strong>it</strong>à al popolo. Inoltre,<br />

c’è la prassi; ovvero il cr<strong>it</strong>erio applicativo<br />

che si è finora adoperato per modificare la<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. Qui va detto che, tranne la riforma<br />

del T<strong>it</strong>olo Quinto del 2001, tutte le modifiche<br />

cost<strong>it</strong>uzionali finora prodotte sono avvenute<br />

con una maggioranza qualificata, cioè di<br />

almeno due terzi dei componenti le Camere.<br />

Poi c’è la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale, che in<br />

una sentenza pluric<strong>it</strong>ata, la n. 1146 del 1988, ha<br />

sostenuto che nella Cost<strong>it</strong>uzione vi sono dei<br />

principi supremi dell’ordinamento, che sarebbero<br />

sottratti persino alla revisione cost<strong>it</strong>uzionale;<br />

senza però dire, nello specifico, quali<br />

sono questi principi fondamentali. Comp<strong>it</strong>o<br />

questo ultimo, che si è assunto una parte della<br />

dottrina, la quale ha elaborato una teoria sulla<br />

immodificabil<strong>it</strong>à formale e sostanziale della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, sia pure con ragionamenti e argomenti<br />

talvolta fin troppo radicali.<br />

Questo, in sintesi, il pacchetto entro il quale<br />

ci si dovrebbe muovere quando si ragiona giuridicamente<br />

di modifiche della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Con una precisazione: modificare la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

a maggioranza assoluta è leg<strong>it</strong>timo, salvo<br />

la possibil<strong>it</strong>à di ricorrere al referendum. Procedere<br />

a colpi di maggioranza, però, non solo non<br />

è né saggio né opportuno ma crea un effetto<br />

perverso e pericoloso: quello di instaurare una<br />

sorta di potere cost<strong>it</strong>uente permanente, sia pure<br />

circoscr<strong>it</strong>to alla seconda parte della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

in virtù del quale la maggioranza di turno<br />

può cambiare la Cost<strong>it</strong>uzione secondo le sue<br />

aspirazioni e convenienze.<br />

2. C’è da dire che il primo lim<strong>it</strong>e alla rigid<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale è dato proprio dall’articolo 138,<br />

che sembrerebbe disciplinare un procedimento<br />

forte e aggravato ma, a ben vedere, non lo fa.<br />

Proprio perché lascia aperta la possibil<strong>it</strong>à alla<br />

maggioranza assoluta dei componenti le Camere<br />

di modificare la Cost<strong>it</strong>uzione, senza che vi<br />

debba essere il concorso della minoranza. Si<br />

tratta di una procedura che indebolisce la tenuta<br />

cost<strong>it</strong>uzionale: per avere conferma di ciò,<br />

basti confrontarla con le disposizioni sulla revisione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale delle altre Cost<strong>it</strong>uzioni<br />

europee, le quali prevedono, tra l’altro, una<br />

distinzione tra revisione totale o parziale della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione (è il caso della Spagna), oppure<br />

maggioranze più difficilmente raggiungibili<br />

(come in Germania), lo scioglimento automatico<br />

delle Camere (come avviene nei Paesi scandinavi)<br />

e una serie di altri lim<strong>it</strong>i assai rilevanti.<br />

Certo, vi è un motivo del perché l’articolo 138<br />

ha previsto la possibil<strong>it</strong>à di modifica della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione alla sola maggioranza assoluta: è<br />

quello rifer<strong>it</strong>o all’allora sistema elettorale proporzionale,<br />

che i cost<strong>it</strong>uenti, sebbene non lo<br />

vollero cost<strong>it</strong>uzionalizzare (e fu scelta assai<br />

saggia), lo immaginarono però come l’unico e<br />

possibile sistema di elezione per le Camere<br />

nella democrazia <strong>it</strong>aliana. Una formula elettorale,<br />

quella proporzionale, che si delinea e<br />

struttura sulla base del compromesso e del consociativismo<br />

pol<strong>it</strong>ico-parlamentare. Pareva,<br />

allora nel 1947, difficilissimo se non impossibile<br />

che si potesse introdurre un sistema elettorale<br />

maggior<strong>it</strong>ario, tale da consentire la forma-


zione di una maggioranza compatta in grado di<br />

riformare, da sola, le norme cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

Quella del Cost<strong>it</strong>uente non fu miopia ma ingenu<strong>it</strong>à.<br />

Certo, fino al 1993, anno in cui venne introdotto<br />

il sistema elettorale a prevalenza maggior<strong>it</strong>ario,<br />

le modifiche cost<strong>it</strong>uzionali, per quanto<br />

minimali, vennero fatte con il concorso ampio<br />

e pluralistico della rappresentanza parlamentare.<br />

Questa convenzione si è spezzata nel<br />

momento in cui, come già ricordato, è stata<br />

votata, nel 2001, a stretta maggioranza la riforma<br />

del T<strong>it</strong>olo Quinto. È vero che poi c’è stato<br />

il referendum confermativo, che ebbe il consenso<br />

favorevole del corpo elettorale, ma fu<br />

paradossale e distorcente che la richiesta del<br />

referendum provenisse anche dalla stessa maggioranza<br />

che in Parlamento aveva già votato e<br />

approvato la riforma. Stravolgendo così l’uso<br />

del referendum cost<strong>it</strong>uzionale: non più strumento<br />

a tutela delle minoranze, come deve<br />

essere, ma plebisc<strong>it</strong>o a favore delle riforme e<br />

della maggioranza.<br />

3. E proprio sul corretto uso del referendum,<br />

che occorre puntare affinché le riforme non siano<br />

manifestazione della pol<strong>it</strong>ique pol<strong>it</strong>icienne,<br />

ma piuttosto frutto di un percorso che nasce in<br />

Parlamento, dove rimane un certo lasso di tempo,<br />

e che si può chiudere innanzi al corpo elettorale.<br />

Sia chiaro, ci deve essere innanz<strong>it</strong>utto<br />

uno sforzo Comune alle forze pol<strong>it</strong>iche per<br />

giungere a una collaborazione ampia e pluralistica<br />

per fare le riforme della Cost<strong>it</strong>uzione. Ma<br />

se questo non riuscisse ad avvenire? Fall<strong>it</strong>a l’esperienza<br />

di ben tre commissioni bicamerali,<br />

concep<strong>it</strong>e proprio come luogo di incontro e<br />

collaborazione, ormai spetta alla maggioranza<br />

proponente impegnarsi nel ridurre il suo disegno<br />

riformistico per avvicinarlo a quello dell’opposizione;<br />

a condizione, è ovvio, che ci sia<br />

il convincimento Comune sul fatto che si debbano<br />

fare le riforme. Se poi l’opposizione non<br />

vuole rendersi collaborativa, e decide di non<br />

votare la legge di modifica della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

allora si faccia, essa stessa soltanto, promotrice<br />

del referendum cost<strong>it</strong>uzionale. A questo punto,<br />

si aprirà una dialettica tra le forze pol<strong>it</strong>iche,<br />

ognuna delle quali spiegherà al corpo elettorale<br />

perché votare sì oppure no alla riforma della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. In tal modo, spetterà a un’autor<strong>it</strong>à<br />

“differente” e “superiore”, qual è il corpo<br />

ARTICOLI E NOTE 903<br />

elettorale rispetto al Parlamento, decidere sulle<br />

scelte ist<strong>it</strong>uzionali che investono la Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Il popolo interviene pertanto nel procedimento<br />

di revisione come istanza di freno, di<br />

conservazione e di garanzia (come ha scr<strong>it</strong>to la<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale nella sentenza n.496 del<br />

2000). Con il voto favorevole alla riforma il<br />

popolo si afferma quale ratificatore della legge<br />

di revisione cost<strong>it</strong>uzionale, ultimo e decisivo<br />

(sia pure eventuale) passaggio del procedimento<br />

di produzione normativa di livello cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

C’è inoltre da dire, che con il referendum si<br />

offre al corpo elettorale la possibil<strong>it</strong>à di pronunciarsi<br />

sull’atto nel suo complesso, e non<br />

certo su singole parti di esso: perché il referendum<br />

agisce come una sorta di veto popolare<br />

che colpisce l’atto normativo in blocco. In tal<br />

modo, viene a cadere l’ipotesi, più volte avanzata<br />

in dottrina, di volere modellare il referendum<br />

cost<strong>it</strong>uzionale alla stregua del referendum<br />

abrogativo sulle leggi (di cui all’articolo 75<br />

Cost.). Se invece così si facesse, vorrebbe dire<br />

ancora una volta (mal)trattare la Cost<strong>it</strong>uzione<br />

come se fosse una qualsiasi legge ordinaria.<br />

Una Cost<strong>it</strong>uzione invece è rigida perché gode<br />

di un’autor<strong>it</strong>à superiore a quella di altre leggi<br />

della Repubblica, e può essere modificata soltanto<br />

in un modo diverso da quello nel quale<br />

vengono approvate o abrogate quelle altre leggi.<br />

E così, come scrisse il cost<strong>it</strong>uzionalista<br />

James Bryce, che “una Cost<strong>it</strong>uzione appare al<br />

popolo come l’espressione immediata del suo<br />

potere, il simbolo evidente della sua sovran<strong>it</strong>à”.<br />

* * *<br />

ROBERTO GIOVAGNOLI<br />

(Procuratore dello Stato)<br />

L’atto amministrativo in contrasto<br />

con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />

il regime giuridico e il problema<br />

dell’autotutela decisoria<br />

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La teoria dell’autonomia<br />

tra ordinamento nazionale e ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario e il rischio di neutralizzare<br />

il primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario - 3. La<br />

patologia che affligge l’atto amministrativo in<br />

contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario: a) la tesi


904 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

dell’annullabil<strong>it</strong>à; 3.1. (Segue): b) la tesi della<br />

null<strong>it</strong>à; 3.2 (Segue): c) la tesi che distingue a<br />

seconda che la norma nazionale in contrasto<br />

con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario attribuisca il potere o<br />

si lim<strong>it</strong>i a disciplinarne l’esercizio (la sentenza<br />

del Consiglio di Stato, sezione V, 10 gennaio<br />

2003, n. 35); 3.3. (Segue): d) la tesi della disapplicabil<strong>it</strong>à<br />

- 4. Confronto tra il regime dell’atto<br />

amministrativo in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

e il regime dell’atto amministrativo<br />

emanato in base a legge incost<strong>it</strong>uzionale - 5. La<br />

Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea si<br />

pronuncia sulla possibil<strong>it</strong>à di disapplicare i<br />

bandi di gara in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />

la sentenza, sezione VI, 27 febbraio<br />

2003, in causa C- 327/00 - 6. L’ordinanza del<br />

Consiglio di Stato, sezione V, 6 maggio 2002,<br />

n. 2406 e il non liquet della Plenaria - 7. L’atto<br />

amministrativo in contrasto con norme comun<strong>it</strong>arie<br />

non self-executing - 8. L’autotutela<br />

rispetto agli atti amministrativi in contrasto con<br />

il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

1. Premessa.<br />

La penetrante invasione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

negli ordinamenti degli Stati membri e l’estensione<br />

dei campi di intervento della disciplina<br />

di origine europea hanno portato alla ribalta<br />

il tema della c.d. illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria dell’atto<br />

amministrativo. Al riguardo, deve innanz<strong>it</strong>utto<br />

essere sottolineato che l’individuazione<br />

del regime giuridico del provvedimento amministrativo<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

è fortemente influenzata dalla soluzione che si<br />

accoglie in ordine alla questione dei rapporti<br />

tra l’ordinamento nazionale e l’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario. Il problema assume, infatti, connotati<br />

diversi a seconda che si accolga la tesi –<br />

sostenuta dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale – dell’appartenenza<br />

delle disposizioni comun<strong>it</strong>arie ad<br />

ordinamento separato e autonomo, anche se<br />

coordinato con quello nazionale, ovvero la tesi<br />

– segu<strong>it</strong>a dalla Corte di giustizia – secondo cui<br />

le disposizioni comun<strong>it</strong>arie concorrerebbero a<br />

comporre lo stesso ordinamento giuridico di<br />

cui fanno parte anche le norme di dir<strong>it</strong>to interno.<br />

Aderendo alla tesi della separatezza degli<br />

ordinamenti, si dovrebbe, infatti, coerentemente<br />

r<strong>it</strong>enere che le norme comun<strong>it</strong>arie non si<br />

inseriscono nell’ordinamento interno. Ciò<br />

comporta, da un lato, che il contrasto tra le nor-<br />

me comun<strong>it</strong>arie e le norme di dir<strong>it</strong>to interno<br />

non determina l’invalid<strong>it</strong>à di queste ultime,<br />

comportandone solo ed esclusivamente la<br />

disapplicazione; dall’altro, che la stessa norma<br />

comun<strong>it</strong>aria, in quanto estranea all’ordinamento,<br />

non può essere assunta né come parametro<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione amministrativa, né<br />

come fonte del potere che l’autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />

ha eserc<strong>it</strong>ato con l’emanazione dell’atto.<br />

Accogliendo la tesi dell’integrazione dei<br />

due ordinamenti, si giunge, invece, a conclusioni<br />

opposte, sia per quanto riguarda il regime<br />

della norma di dir<strong>it</strong>to interno, da r<strong>it</strong>enersi invalida<br />

e non semplicemente disapplicabile, sia<br />

per quanto concerne la possibil<strong>it</strong>à di rinvenire<br />

nella stessa norma comun<strong>it</strong>aria il parametro di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e la fonte<br />

attributiva del potere di emanarlo.<br />

2. La teoria dell’autonomia tra ordinamento<br />

nazionale e ordinamento comun<strong>it</strong>ario e il<br />

rischio di neutralizzare il principio del<br />

primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

Come la dottrina più attenta non ha mancato di<br />

rilevare, una rigorosa applicazione della premessa<br />

teorica della separatezza degli ordinamenti,<br />

potrebbe neutralizzare, proprio sul piano della<br />

regolamentazione dell’azione amministrativa, il<br />

principio del primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario (R.<br />

GAROFOLI, Annullamento di atto amministrativo<br />

contrastante con norme CE self-executing, in<br />

Urb. app., 1997, 339). Essa, invero, “induce a<br />

negare alle norme comun<strong>it</strong>arie direttamente<br />

applicabili qualsiasi efficacia diretta sull’operato<br />

amministrativo, non potendo le stesse cost<strong>it</strong>uire<br />

né il presupposto normativo fondante la potestà<br />

amministrativa di adozione dell’atto, né il parametro<br />

alla cui stregua valutarne l’eventuale illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

o per converso, la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un<br />

provvedimento, nonostante la sua contrarietà<br />

rispetto alla norma interna incompatibile con il<br />

dettato comun<strong>it</strong>ario e quindi disapplicabile” (R.<br />

GAROFOLI, op. c<strong>it</strong>., 339). Al riguardo, deve<br />

segnalarsi un precedente giurisprudenziale che,<br />

pur non condivisibile per alcuni aspetti, si caratterizza<br />

proprio per portare alle estreme conseguenze<br />

la premessa teorica della separatezza<br />

degli ordinamenti. Si fa riferimento alla sentenza<br />

del TAR Piemonte, sez. II, 8 febbraio 1989, n.<br />

34, secondo cui la norma comun<strong>it</strong>aria confliggente<br />

con quella interna, non entrando a far parte<br />

del sistema delle fonti, non è in grado di pro-


durre effetti invalidanti non solo sugli atti normativi<br />

con essa contrastanti, ma anche su quelli<br />

amministrativi, rispetto ai quali le disposizioni di<br />

origine europea, estranee all’ordinamento, non<br />

potrebbero mai assurgere a parametro di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Sulla base di tale percorso argomentativo, il<br />

Giudice piemontese giunge allora ad affermare<br />

che “se la norma che l’Amministrazione pretende<br />

di applicare non esiste o per qualunque motivo<br />

non produce effetti all’interno 3 dell’ordinamento<br />

nel quale è destinata ad operare la pronuncia<br />

giurisdizionale, il giudice non può che<br />

accertare l’inesistenza del necessario parametro<br />

per la valutazione della legal<strong>it</strong>à amministrativa e,<br />

siccome non esiste attiv<strong>it</strong>à amministrativa legibus<br />

soluta, egli non può che dare atto della radicale<br />

null<strong>it</strong>à dell’atto medesimo”. Tale pronuncia<br />

– sia pur non condivisibile laddove pretende di<br />

far discendere inev<strong>it</strong>abilmente la null<strong>it</strong>à dell’atto<br />

amministrativo dalla semplice constatazione dell’inesistenza<br />

di un parametro di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à –<br />

mostra come, portando alle estreme conseguenze<br />

la tesi dell’autonomia dei due ordinamenti, si<br />

può finire per vanificare il principio della supremazia<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Alle norme comun<strong>it</strong>arie<br />

viene, infatti, negata qualsiasi efficacia<br />

diretta sull’operato amministrativo, non potendo<br />

le stesse cost<strong>it</strong>uire né il presupposto normativo<br />

fondante la potestà amministrativa di adozione<br />

dell’atto, né il parametro alla cui stregua valutare<br />

l’eventuale illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Proprio per ovviare a<br />

questi inconvenienti, sia in dottrina che in giurisprudenza<br />

si sono cercati percorsi alternativi che,<br />

pur allontanandosi dalla premessa teorica della<br />

autonomia degli ordinamenti accolta dal nostro<br />

giudice cost<strong>it</strong>uzionale, risultano più aderenti al<br />

principio della primauté del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

3. La patologia che affligge l’atto amministrativo<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />

a) la tesi della annullabil<strong>it</strong>à<br />

Al riguardo, possono essere individuati quattro<br />

diversi orientamenti. Secondo una prima<br />

tesi, condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza<br />

amministrativa, la violazione del<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario produce conseguenze analoghe<br />

alla violazione del dir<strong>it</strong>to interno, dovendo,<br />

quindi, inquadrarsi nella nozione di invalid<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à<br />

In tale ottica, rimarrebbero<br />

fermi i principi generali sulla invalid<strong>it</strong>à degli<br />

atti amministrativi, sia in termini di configurazione<br />

dei vizi che di disciplina processuale per<br />

ARTICOLI E NOTE 905<br />

far valere tali vizi. Da qui la necess<strong>it</strong>à: a) di un<br />

tempestivo ricorso in assenza del quale l’atto<br />

diverrebbe inoppugnabile; b) di puntuali gravami<br />

sull’“anticomun<strong>it</strong>arietà” altrimenti non rilevabile<br />

d’ufficio dal giudice; c) di una sentenza<br />

di annullamento per privare l’atto della sua<br />

efficacia. A questa conclusione si è giunti in<br />

dottrina assumendo come premessa interpretativa<br />

quella secondo cui il contrasto tra norma<br />

interna e norma comun<strong>it</strong>aria debba essere risolto<br />

secondo i consueti canoni dei rapporti tra<br />

norme appartenenti allo stesso sistema. In tale<br />

contesto, “la legge <strong>it</strong>aliana, incompatibile con<br />

un regolamento comun<strong>it</strong>ario risulterà abrogata<br />

se ad esso anteriore”, mentre se successiva,<br />

risulterà affetta da “un vizio di invalid<strong>it</strong>à (non<br />

già di null<strong>it</strong>à-inesistenza) qual<strong>it</strong>ativamente analogo<br />

a quello che presenta la legge incost<strong>it</strong>uzionale”<br />

(G. GRECO, Trattato di dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />

europeo, vol. I, Milano, 1997, 601).<br />

Partendo da tale inquadramento, si conclude<br />

“nel senso che l’atto amministrativo, allorché<br />

risulti inficiato da un vizio scaturente dall’inapplicabil<strong>it</strong>à<br />

della legge nazionale, presenta<br />

una patologia valutabile alla stregua dei comuni<br />

canoni della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à, come<br />

si reputa avvenga nel caso di applicazione di<br />

legge incost<strong>it</strong>uzionale” (G. GRECO, Trattato di<br />

dir<strong>it</strong>to amministrativo europeo, c<strong>it</strong>., 601).<br />

3.1. (Segue): b) la tesi della null<strong>it</strong>à<br />

Una seconda tesi, invece, muovendo dall’assunto<br />

che la legge <strong>it</strong>aliana “anticomun<strong>it</strong>aria”<br />

debba considerarsi nulla, perviene alla conclusione<br />

che l’atto amministrativo confliggente<br />

con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario vada r<strong>it</strong>enuto a sua<br />

volta nullo o inesistente per carenza di potere.<br />

In questo modo, per un verso, l’atto “anticomun<strong>it</strong>ario”<br />

non sarebbe più suscettibile di divenire<br />

inoppugnabile e, per un altro, renderebbe<br />

problematica la giurisdizione del G.A., in<br />

quanto, mancando l’effetto degradatorio ricollegabile<br />

al provvedimento, la controversia,<br />

secondo i principi del sistema di giustizia<br />

amministrativa, dovrebbe essere devoluta al<br />

giudice ordinario (sul punto cfr. M. ANTONIOLI,<br />

Inoppugnabil<strong>it</strong>à e disapplicabil<strong>it</strong>à degli atti<br />

amministrativi, in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario,<br />

1999, 1371; R. CARANTA, Inesistenza (o<br />

null<strong>it</strong>à) del provvedimento amministrativo<br />

adottato in forza di norma nazionale contra-


906 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

stante con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario?, in Giur. <strong>it</strong>.,<br />

1989, III, 284 ss.). 3.2. (Segue) c): la tesi che<br />

distingue a seconda che la norma nazionale in<br />

contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario attribuisca<br />

il potere o si lim<strong>it</strong>i a disciplinarne l’esercizio<br />

(la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V,<br />

10 gennaio 2003, n. 35).<br />

Un’opzione intermedia cercando di coniugare<br />

i due precedenti indirizzi, distingue l’ipotesi<br />

in cui la noma interna si lim<strong>it</strong>i solo a disciplinare<br />

le modal<strong>it</strong>à di esercizio del potere rispetto<br />

da quella in cui la norma medesima sia l’unica<br />

ad attribuire il potere amministrativo nel cui<br />

esercizio l’atto amministrativo è stato adottato.<br />

Mentre nel primo caso si avrebbe una semplice<br />

annullabil<strong>it</strong>à, nel secondo, l’immediata non<br />

applicabil<strong>it</strong>à, o secondo alcuni null<strong>it</strong>à, della<br />

norma interna fondante in via esclusiva la potestà<br />

di emanare l’atto non potrebbe che risolversi<br />

nell’inesistenza dell’atto stesso perché adottato<br />

in s<strong>it</strong>uazione di carenza di potere (Cfr. G.<br />

COCCO, “Le liasons dangereuses” tra norme<br />

comun<strong>it</strong>arie, norme interne e atti amministrativi,<br />

in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario, 1995, 698<br />

ss.; R. GAROFOLI, Annullamento di atto amministrativo<br />

contrastante con norme CE self-executing,<br />

in Urb. app., 1997, n. 3, 340). Tale posizione<br />

interpretativa ha ricevuto anche l’autorevole<br />

avallo del Consiglio di Stato, con la decisione,<br />

della V sezione 10 gennaio 2003, n. 35<br />

(in Urb. e app., 2003, 428, con nota di C.E.<br />

GALLO, Impugnazione, disapplicazione ed integrazione<br />

del bando di gara nei contratti della<br />

P.A.: una pronuncia di assestamento). In quell’occasione,<br />

i Magistrati di Palazzo Spada hanno<br />

chiaramente affermato che la violazione di<br />

una disposizione comun<strong>it</strong>aria da parte di un<br />

atto amministrativo implica un vizio di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à<br />

dell’atto stesso contrastante<br />

con il relativo paradigma di valid<strong>it</strong>à e che la<br />

diversa forma patologica della null<strong>it</strong>à (o dell’inesistenza)<br />

risulta configurabile nella sola ipotesi<br />

in cui il provvedimento nazionale sia stato<br />

adottato sulla base si una norma interna, attributiva<br />

del potere nel cui esercizio è stato adottato<br />

l’atto, incompatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Al di fuori di questa ipotesi, quindi, precisa<br />

la sentenza in esame, l’inosservanza di una<br />

disposizione comun<strong>it</strong>aria direttamente applicabile<br />

comporta, alla stregua degli ordinari canoni<br />

di valutazione della patologia dell’atto<br />

amministrativo, l’annullabil<strong>it</strong>à del provvedi-<br />

mento viziato nonché, sul piano processuale,<br />

l’onere della sua impugnazione davanti al Giudice<br />

amministrativa, entro il prescr<strong>it</strong>to termine<br />

di decadenza, pena la sua inoppugnabil<strong>it</strong>à.<br />

3.3. (Segue): d) la tesi della disapplicabil<strong>it</strong>à<br />

dell’atto amministrativo in contrasto con il<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Una quarta linea ermeneutica, infine, ha r<strong>it</strong>enuto<br />

di qualificare l’atto amministrativo né nullo<br />

né annullabile, ma viceversa, al pari della<br />

legge contrastante con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />

disapplicabile, anche dal giudice amministrativo<br />

e anche oltre il termine di decadenza. A<br />

sostegno di questa tesi, si rileva che non accettando<br />

il regime generale di disapplicabil<strong>it</strong>à per<br />

gli atti amministrativi, si giungerebbe al paradosso<br />

di una loro capac<strong>it</strong>à di resistenza agli<br />

effetti comun<strong>it</strong>ari maggiore rispetto a quella<br />

degli atti normativi, i quali sono cedevoli (nel<br />

senso della disapplicabil<strong>it</strong>à) in ogni caso si prospetti<br />

una loro anticomun<strong>it</strong>arietà. Si avrebbe<br />

allora “un’inversione del valore giuridico degli<br />

atti giuridici nazionali, non giustificata da nessun<br />

convincente argomento generale” (M.P.<br />

CHITI Dir<strong>it</strong>to amministrativo europeo, Milano,<br />

1999, 355 ss.; ID., I signori del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />

la Corte di Giustizia e lo sviluppo del<br />

dir<strong>it</strong>to amministrativo europeo, in Riv. trim. dir.<br />

pubbl., 1991, 824 ss.; ID., L’invalid<strong>it</strong>à degli atti<br />

amministrativi per violazioni di disposizioni<br />

comun<strong>it</strong>arie e il relativo regime processuale, in<br />

Dir. amm., 2003, 689 ss.). Si sottolinea, inoltre,<br />

come il principio di disapplicazione degli atti<br />

nazionali in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

abbia per gli atti amministrativi un’efficacia ben<br />

maggiore che per gli atti normativi. L’atto normativo,<br />

infatti, anche dopo la disapplicazione,<br />

conserva integra la sua generale efficacia per<br />

ogni caso diverso da quello esaminato e continua<br />

ad essere percep<strong>it</strong>o dai soggetti dell’ordinamento<br />

come vigente; per questo, per eliminare<br />

la violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sarebbe<br />

necessaria l’espressa abrogazione della norma<br />

nazionale anticomun<strong>it</strong>aria. Al contrario, per gli<br />

atti amministrativi, normalmente destinati alla<br />

disciplina di s<strong>it</strong>uazioni particolari, la disapplicazione<br />

produce effetti più rilevanti in quanto<br />

consente di risolvere la questione nella sua integr<strong>it</strong>à,<br />

rendendo così l’annullamento dell’atto<br />

solo un incombente formale. Questo orientamento<br />

dottrinale, volto ad estendere il principio


di disapplicabil<strong>it</strong>à a tutte le s<strong>it</strong>uazioni di contrasto<br />

di atti giuridici nazionali, normativi e amministrativi,<br />

con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario è stato<br />

recentemente accolto dalla Corte di giustizia<br />

(Corte di Giustizia, 29 aprile 1999, in causa<br />

224/97, CIOLA, in Riv. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario,<br />

1999, 1347, con nota di M. ANTONIOLI, Inoppugnabil<strong>it</strong>à<br />

e disapplicabil<strong>it</strong>à degli atti amministrativi,<br />

e di V. STIGLIANI, Atti amministrativi<br />

nazionali e norme comun<strong>it</strong>arie). Nel rispondere<br />

a un ques<strong>it</strong>o sollevato dal Tribunale superiore<br />

amministrativo austriaco, la Corte di giustizia,<br />

dopo aver rilevato che tra le disposizioni di<br />

dir<strong>it</strong>to interno in contrasto con la disposizione<br />

comun<strong>it</strong>aria possono figurare anche disposizioni<br />

amministrative, le quali non includono unicamente<br />

norme generali e astratte ma anche provvedimenti<br />

individuali e concreti, ha affermato<br />

l’importante principio secondo cui il provvedimento<br />

amministrativo individuale e concreto<br />

divenuto defin<strong>it</strong>ivo che sia in contrasto con il<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario va disapplicato perché la<br />

tutela giurisprudenziale spettante ai singoli in<br />

virtù delle norme comun<strong>it</strong>arie aventi efficacia<br />

diretta non può dipendere dalla natura della<br />

disposizione di dir<strong>it</strong>to interno contrastante con<br />

il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Prima di tale arresto, la<br />

Corte aveva già in passato sostenuto che “il<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario osta all’applicazione di una<br />

norma processuale nazionale che, a condizioni<br />

analoghe a quelle del procedimento di che trattasi<br />

nella causa davanti al giudice a quo, vieta al<br />

giudice nazionale, ad<strong>it</strong>o nell’amb<strong>it</strong>o della sua<br />

competenza, di valutare d’ufficio la compatibil<strong>it</strong>à<br />

di un provvedimento di dir<strong>it</strong>to nazionale<br />

con una disposizione comun<strong>it</strong>aria, quando quest’ultima<br />

non sia stata invocata dal singolo entro<br />

un determinato termine” (Corte di giustizia, 14<br />

dicembre 1995, causa C 312/93, in Riv. dir. pubbl.<br />

com., 1996, 688).<br />

4. Confronto tra il regime dell’atto amministrativo<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

e il regime dell’atto amministrativo<br />

emanato in base a legge incost<strong>it</strong>uzionale<br />

Secondo questa ricostruzione, quindi, l’invalid<strong>it</strong>à<br />

comun<strong>it</strong>aria viene a ricevere un trattamento<br />

che non riceve neppure l’atto amministrativo<br />

emanato in applicazione di una legge dichiarata<br />

incost<strong>it</strong>uzionale. Quest’ultimo, infatti, secondo<br />

la dottrina e la giurisprudenza prevalente, è semplicemente<br />

annullabile – e quindi soggetto allo<br />

ARTICOLI E NOTE 907<br />

stringente termine di decadenza pena l’inoppugnabil<strong>it</strong>à<br />

– e ciò anche quando la norma incost<strong>it</strong>uzionale<br />

sia la fonte attributiva del potere (sul<br />

punto sia consent<strong>it</strong>o rinviare a R. GIOVAGNOLI,<br />

Atto amministrativo e legge incost<strong>it</strong>uzionale: i<br />

profili sostanziali e processuali, in Urb. e app.,<br />

2002, 226). In altri termini, mentre il decorso del<br />

termine impugnatorio viene r<strong>it</strong>enuto recessivo<br />

rispetto all’“anticomun<strong>it</strong>arietà” dell’atto amministrativo,<br />

in caso di norme interne dichiarate<br />

cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>time la tutela contro la<br />

P.A. che a quelle norme abbia dato esecuzione<br />

incontra un lim<strong>it</strong>e nell’esigenza di certezza e stabil<strong>it</strong>à<br />

assicurata dall’inoppugnabil<strong>it</strong>à del provvedimento.<br />

Questa divers<strong>it</strong>à di regime potrebbe<br />

rappresentare, come è stato rilevato, un indice<br />

“dell’esistenza di un rapporto gerarchico nel<br />

quale le norme comun<strong>it</strong>arie – direttamente<br />

applicabili – debbano r<strong>it</strong>enersi sovraordinate<br />

alle norme di rango cost<strong>it</strong>uzionale, qualora queste<br />

ultime non cost<strong>it</strong>uiscano espressione di principi<br />

di carattere fondamentale” (M. ANTONIOLI,<br />

Inoppugnabil<strong>it</strong>à e disapplicabil<strong>it</strong>à degli atti<br />

amministrativi, c<strong>it</strong>., 1375). Ciò, d’altra parte,<br />

sarebbe in linea con quell’orientamento, prevalente<br />

in dottrina e accolto dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

volto ad ammettere la derogabil<strong>it</strong>à da parte<br />

delle norme comun<strong>it</strong>arie delle norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />

che non siano principi fondamentali della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. A questo punto, però, pur non<br />

dimenticando la fondamentale differenza tra la<br />

disapplicazione della norma interna come forma<br />

del controllo diffuso della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria<br />

e il carattere accentrato del controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />

ci si deve chiedere quale sia la sorte<br />

dell’atto amministrativo in contrasto con i principi<br />

fondamentali della Cost<strong>it</strong>uzione e, in particolare,<br />

se esso sia affetto da una patologia diversa<br />

della semplice annullabil<strong>it</strong>à, che ne consenta<br />

un sindacato senza lim<strong>it</strong>i temporali. Invero, se il<br />

provvedimento amministrativo che applica una<br />

norma interna contrastante con la norma comun<strong>it</strong>aria<br />

può essere r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>timo, e di conseguenza<br />

disapplicato, anche dopo che è scaduto<br />

il termine di decadenza, potrebbe r<strong>it</strong>enersi che<br />

la stessa sorte debba toccare al provvedimento<br />

amministrativo emanato in attuazione di norma<br />

interna che viola i principi fondamentali della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione, i quali, come si è detto, si collocano<br />

nella gerarchia delle fonti ad un livello superiore<br />

rispetto alla norma comun<strong>it</strong>aria. Altrimenti<br />

opinando, si avrebbe una ingiustificata inver-


908 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

sione del valore delle fonti, perché il contrasto<br />

con la fonte inferiore (la norma comun<strong>it</strong>aria)<br />

darebbe luogo ad una patologia più grave di<br />

quella che scaturisce dal contrasto con la fonte<br />

superiore (i principi fondamentali della Cost<strong>it</strong>uzione).<br />

Ammettere la sindacabil<strong>it</strong>à anche oltre i<br />

termini impugnatori dei provvedimenti viziati<br />

da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria – e, secondo una<br />

possibile linea ricostruttiva, dei provvedimenti<br />

contrastanti con i principi fondamentali della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione – impone, però, alcune riflessioni<br />

ulteriori.<br />

Si tratta in primo luogo di individuare l’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria di fronte alla quale portare la<br />

controversia e, a tal fine, sarà necessario stabilire<br />

se l’atto anticomun<strong>it</strong>ario o incost<strong>it</strong>uzionale<br />

perda la sua capac<strong>it</strong>à degradatoria o se, invece,<br />

il venire meno dell’oppugnabil<strong>it</strong>à incida solo<br />

sul regime processuale dell’atto. Accogliendo<br />

questa seconda alternativa, la disapplicazione<br />

dovrebbe esser praticata dal giudice amministrativo,<br />

di fronte al quale, pertanto, diverrebbe<br />

esperibile un’azione difforme, per struttura ed<br />

oggetto, dalla consueta azione impugnatoria e<br />

più facilmente inquadrabile nell’amb<strong>it</strong>o delle<br />

azioni di mero accertamento in quanto diretta<br />

ad accertare l’efficacia o meno degli atti amministrativi,<br />

in base alla conform<strong>it</strong>à dei medesimi<br />

alla normativa comun<strong>it</strong>aria direttamente applicabile<br />

o ai principi cost<strong>it</strong>uzionali. La tesi della<br />

disapplicabil<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo anticomun<strong>it</strong>ario<br />

è stata tuttavia sottoposta a serrata<br />

cr<strong>it</strong>ica da parte di una autorevole dottrina, la<br />

quale ha osservato come essa finisce per toccare<br />

il principio generale alla stregua del quale<br />

l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario lascia ferma la<br />

sovran<strong>it</strong>à degli Stati nazionali nel qualificare<br />

internamente le posizioni soggettive, affidarle<br />

ad un determinato giudice e stabilirne il regime<br />

processuale (cfr. F. CARINGELLA, Corso di dir<strong>it</strong>to<br />

amministrativo, tomo II, c<strong>it</strong>., 1530). Si afferma,<br />

quindi, che il legislatore nazionale è libero<br />

di qualificare una posizione di derivazione alla<br />

stregua di un interesse leg<strong>it</strong>timo, attribuirne la<br />

cognizione al giudice amministrativo e prevedere<br />

un termine di decadenza per l’impugnazione<br />

del provvedimento lesivo a patto che<br />

venga rispettata la duplice condizione di non<br />

discriminare la tutela della posizione comun<strong>it</strong>aria<br />

rispetto a quella nazionale e di non rendere<br />

eccessivamente difficile o addir<strong>it</strong>tura impossibile<br />

la tutela della posizione comun<strong>it</strong>aria.<br />

5. La Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea<br />

si pronuncia sulla possibil<strong>it</strong>à di disapplicare<br />

i bandi di gara in contrasto con il dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario: la sentenza, sezione VI, 27 febbraio<br />

2003, in causa C. - 327/00<br />

Sulla possibil<strong>it</strong>à di disappliccare l’atto amministrativo<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

è recentemente intervenuta a la Corte di giustizia<br />

della Comun<strong>it</strong>à europea con la sentenza<br />

sezione VI, 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex<br />

S.p.a. La Corte di Lussemburgo si è pronunciata<br />

in segu<strong>it</strong>o ad una ordinanza di rinvio pregiudiziale<br />

del TAR Lombardia, Milano (sezione III,<br />

ord. 9 agosto 2000, n. 234, in Urb. e app., 2000,<br />

1243, con nota di A. CRISAFULLI, Disapplicazione<br />

del bando di gara: tra Corte di giustizia e<br />

giurisdizione esclusiva) il quale aveva defer<strong>it</strong>o al<br />

giudice europeo due ques<strong>it</strong>i: il primo, riguardo<br />

alla compatibil<strong>it</strong>à con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario del<br />

regime nazionale sui termini di ricorso nei confronti<br />

di clausole del bando di gara comun<strong>it</strong>arie<br />

illeg<strong>it</strong>time; il secondo relativo alla possibil<strong>it</strong>à per<br />

il giudice di applicare d’ufficio il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

nel caso in cui l’applicazione di quest’ultimo<br />

sia gravemente imped<strong>it</strong>a o resa difficile, o<br />

comunque ricorra un interesse pubblico di<br />

matrice comun<strong>it</strong>aria che tale applicazione giustifichi.<br />

Nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, il<br />

TAR Lombardia, in particolare, aveva rilevato<br />

che, anche prescindendo dalla definizione dogmatica<br />

del regime di invalid<strong>it</strong>à dell’atto contrastante<br />

con la normativa europea e dalla distinzione<br />

delle posizioni soggettive (nonché delle<br />

relative forme di tutela processuale) in dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi ed interessi leg<strong>it</strong>timi, propria dell’ordinamento<br />

<strong>it</strong>aliano e sconosciuta al dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario, la preminente esigenza di garantire<br />

l’attuazione di quest’ultimo e di assicurare l’effettiv<strong>it</strong>à<br />

della tutela giurisdizionale di s<strong>it</strong>uazioni<br />

soggettive di matrice comun<strong>it</strong>aria doveva essere<br />

soddisfatta riconoscendo al giudice amministrativo<br />

il potere di sindacare d’ufficio la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

dell’atto nazionale difforme dal dir<strong>it</strong>to europeo e<br />

di sancire l’applicazione di quest’ultimo<br />

mediante la rimozione dei provvedimenti che la<br />

ostacolassero (con un meccanismo doverosamente<br />

analogo alla disapplicazione degli atti<br />

normativi nazionali incompatibili con l’ordinamento<br />

europeo).<br />

La tesi del giudice milanese è stata respinta<br />

dalla Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à Euro-


pea con la sentenza della VI sezione 27 febbraio<br />

2003, in causa C.–327/00 (su tale sentenza<br />

v., fra gli altri, M.P. CHITI, L’invalid<strong>it</strong>à degli<br />

atti amministrativi per violazioni di disposizioni<br />

comun<strong>it</strong>arie e il relativo regime processuale,<br />

c<strong>it</strong>., 687 ss.).<br />

Ribadendo le conclusioni già raggiunte nella<br />

sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99,<br />

Universale Bau, la Corte di giustizia ha affermato<br />

che spetta all’ordinamento nazionale di<br />

ogni Stato membro definire le modal<strong>it</strong>à relative<br />

al termine di ricorso destinate ad assicurare la<br />

salvaguardia dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dal dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario, purché siano rispettati il principio<br />

di equivalenza e il principio di effettiv<strong>it</strong>à. Il<br />

principio di equivalenza, ricorda il giudice<br />

europeo, impone non discriminare la tutela della<br />

posizione comun<strong>it</strong>aria rispetto a quella<br />

nazionale; il principio di effettiv<strong>it</strong>à richiede,<br />

invece, che le procedure nazionali non rendano<br />

praticamente impossibile od eccessivamente<br />

difficile l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dall’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario. Sotto il primo profilo,<br />

la Corte di Lussemburgo rileva che il termine<br />

di decadenza di sessanta giorni previsto dall’ordinamento<br />

<strong>it</strong>aliano rispetta il principio di<br />

equivalenza in quanto trova applicazione indifferentemente,<br />

a prescindere dalla circostanza<br />

che le posizioni giuridiche soggettive fatte<br />

valere siano fondate sulle norme nazionali<br />

oppure su quelle comun<strong>it</strong>arie. Quanto al principio<br />

di effettiv<strong>it</strong>à, la sentenza comun<strong>it</strong>aria osserva<br />

che, in linea di principio, il termine di impugnazione<br />

di sessanta giorni non osta all’effettiva<br />

applicazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, essendo<br />

invece funzionale all’esigenza della certezza<br />

del dir<strong>it</strong>to e di tutela dell’affidamento dei<br />

concorrenti in ordine alla fasi processuali già<br />

esaur<strong>it</strong>esi. Tuttavia, prosegue la sentenza (punto<br />

56 della motivazione), “ai fini dell’applicazione<br />

del principio di effettiv<strong>it</strong>à, ciascun caso<br />

in cui si pone la questione se una norma processuale<br />

nazionale renda impossibile o eccessivamente<br />

difficile l’applicazione del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario deve essere esaminato tenendo<br />

conto, in particolare, del ruolo di detta norma<br />

nell’insieme del procedimento, nonché dello<br />

svolgimento e delle peculiar<strong>it</strong>à di quest’ultimo<br />

(v. sentenza del 14 dicembre 1995, C-312/03,<br />

Peterbroek, Racc. pag. I-4599, punto 14). Pertanto,<br />

se un termine di decadenza come quello<br />

della causa principale non è, di per sé, contra-<br />

ARTICOLI E NOTE 909<br />

rio al principio di effettiv<strong>it</strong>à, non si può escludere<br />

che, nelle particolari circostanze della<br />

causa sottoposta al giudice a quo, l’applicazione<br />

di tale termine possa comportare una violazione<br />

del detto principio”. Orbene, proprio<br />

considerando le particolar<strong>it</strong>à della vicenda processuale<br />

sottoposta al suo esame, il giudice di<br />

Lussemburgo giunge alla conclusione che, nel<br />

caso di specie, il rispetto del principio di effettiv<strong>it</strong>à<br />

imponeva al giudice nazionale di disapplicare<br />

le norme che prevedono il termine di<br />

decadenza di sessanta giorni per insorgere contro<br />

gli atti amministrativi illeg<strong>it</strong>timi. Per una<br />

migliore comprensione della decisione giova,<br />

al riguardo ripercorrere brevemente gli aspetti<br />

salienti della fattispecie controversa. Nel procedimento<br />

a quo, la Società Alfa ha proposto<br />

un ricorso contro l’Un<strong>it</strong>à Socio San<strong>it</strong>aria Locale<br />

n. 42 di Pavia a motivo della sua esclusione<br />

da una gara per l’aggiudicazione di un appalto<br />

di forn<strong>it</strong>ure. A tal fine, la ricorrente ha impugnato<br />

la delibera di aggiudicazione nonché il<br />

bando di gara, il quale, a suo avviso, conteneva<br />

un requis<strong>it</strong>o di ammissione contrario al dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario. Tale bando conteneva, infatti, una<br />

clausola in base alla quale sarebbero state<br />

ammesse alla gara soltanto le imprese che<br />

avessero potuto dimostrare l’esistenza di un<br />

fatturato complessivo nell’ultimo triennio<br />

almeno triplo,per servizi identici a quelli<br />

oggetto della gara, rispetto all’importo annuo<br />

presunto posto a base d’asta. Con lettera 25<br />

novembre 1996, la ricorrente segnalava al commissario<br />

straordinario della convenuta che la<br />

suddetta clausola del bando di gara configurava<br />

un’indeb<strong>it</strong>a restrizione della concorrenza.<br />

Nella stessa lettera veniva precisato che, tenuto<br />

conto della recentissima introduzione di quel<br />

tipo di servizio da parte delle aziende san<strong>it</strong>arie<br />

locali, l’applicazione della clausola in questione<br />

avrebbe comportato l’esclusione di numerosi<br />

concorrenti, tra i quali anche la ricorrente,<br />

malgrado quest’ultima avesse raggiunto nell’ultimo<br />

anno un fatturato complessivo pari al<br />

doppio dell’importo annuo presunto della forn<strong>it</strong>ura<br />

oggetto dell’appalto. In segu<strong>it</strong>o a tali<br />

rilievi, la commissione aggiudicatrice della<br />

convenuta rinviava l’apertura delle offerte e<br />

chiedeva alle imprese interessate l’invio di una<br />

documentazione completa, affermando che la<br />

clausola in questione poteva essere interpretata<br />

nel senso che si riferiva al fatturato complessi-


910 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

vo delle imprese partecipanti e che, pertanto, la<br />

forn<strong>it</strong>ura di prodotti identici a quelli oggetto<br />

della gara cost<strong>it</strong>uiva non un requis<strong>it</strong>o di ammissione<br />

alla gara stessa, bensì soltanto un t<strong>it</strong>olo<br />

che sarebbe stato utilizzato ai fini dell’assegnazione<br />

del punteggio di qual<strong>it</strong>à. Tale interpretazione<br />

veniva contestata dalla d<strong>it</strong>ta Beta, t<strong>it</strong>olare<br />

dell’appalto relativo alla forn<strong>it</strong>ura di prodotti<br />

dello stesso tipo per il periodo precedente.<br />

Tale impresa inviava una lettera alla convenuta,<br />

pretendendo il puntuale rispetto della clausola<br />

del bando di gara controversa. Successivamente,<br />

la convenuta richiedeva alle imprese partecipanti<br />

di integrare la documentazione già presentata<br />

con la dichiarazione del fatturato da<br />

esse raggiunto relativo alle forn<strong>it</strong>ure di prodotti<br />

identici e di elencare le aziende san<strong>it</strong>arie alle<br />

quali tali forn<strong>it</strong>ure erano state prestate. La gara<br />

si concludeva con l’esclusione della ricorrente<br />

e di altre due imprese e con l’aggiudicazione<br />

dell’appalto alla d<strong>it</strong>ta Beta. La ricorrente, rilevando<br />

che, qualora fosse stata ammessa, avrebbe<br />

ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, ha<br />

impugnato sia l’esclusione dalla gara disposta<br />

nei suoi confronti e la successiva aggiudicazione,<br />

sia il bando di gara, per violazione di legge<br />

ed eccesso di potere. La convenuta e la d<strong>it</strong>ta<br />

Beta, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>esi in giudizio, hanno eccep<strong>it</strong>o la<br />

tardiv<strong>it</strong>à dell’impugnazione del bando di gara,<br />

perché proposta, appunto, ben oltre il termine<br />

di decadenza di sessanta giorni dalla piena<br />

conoscenza della clausola lesiva. La Corte ha<br />

rilevato che, nel caso di specie, sebbene la clausola<br />

controversa sia stata portata a conoscenza<br />

degli interessati all’atto della pubblicazione del<br />

bando di gara, l’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice, con il<br />

suo comportamento, ha creato uno stato d’incertezza<br />

in ordine all’interpretazione da dare a<br />

tale clausola e che questa incertezza è stata dissipata<br />

solo con l’adozione della decisione di<br />

esclusione. L’Amministrazione, infatti, all’inizio<br />

ha lasciato intendere che avrebbe tenuto<br />

conto delle riserve espresse dalla società Alfa e<br />

che non avrebbe applicato nella fase dell’ammissione<br />

delle offerte il requis<strong>it</strong>o economico di<br />

cui alla clausola controversa. Soltanto con la<br />

decisione di esclusione, che ha estromesso dalla<br />

procedura di gara tutti gli offerenti che non<br />

rispondevano al detto requis<strong>it</strong>o, l’autor<strong>it</strong>à<br />

aggiudicatrice ha espresso la sua posizione<br />

defin<strong>it</strong>iva sull’interpretazione della clausola<br />

controversa. Secondo la Corte, quindi, nella<br />

fattispecie principale, l’offerente leso ha potuto<br />

conoscere l’effettiva interpretazione della detta<br />

clausola del bando di gara da parte dell’autor<strong>it</strong>à<br />

aggiudicatrice soltanto quando è stato informato<br />

della decisione di esclusione. Ed allora, si<br />

legge nella sentenza, “tenuto conto del fatto<br />

che, a quel punto, il termine previsto per l’impugnazione<br />

del detto bando era già scaduto,<br />

tale offerente è stato privato, per effetto delle<br />

norme di decadenza, di qualsiasi possibil<strong>it</strong>à di<br />

far valere in giudizio, nei confronti di successive<br />

decisioni arrecantigli pregiudizio, l’incompatibil<strong>it</strong>à<br />

di tale interpretazione con il dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario”. In defin<strong>it</strong>iva, il comportamento<br />

mutevole dell’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice, vista l’esistenza<br />

di un termine di decadenza, ha reso<br />

eccessivamente difficile per l’offerente leso<br />

l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>igli dall’ordinamento<br />

giuridico comun<strong>it</strong>ario. Da qui la conclusione,<br />

“che, in circostanze quali quelle della<br />

causa principale, spetta al giudice a quo assicurare<br />

il rispetto del principio di effettiv<strong>it</strong>à derivante<br />

dalla direttiva 89/665, applicando il proprio<br />

dir<strong>it</strong>to nazionale in modo tale da consentire<br />

all’offerente leso da una decisione dell’autor<strong>it</strong>à<br />

aggiudicatrice, adottata in violazione del<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, di conservare la possibil<strong>it</strong>à<br />

di addurre motivi di dir<strong>it</strong>to inerenti a tale violazione<br />

a sostegno di impugnazioni avverso altre<br />

decisioni dell’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice, ricorrendo,<br />

se del caso, alla possibil<strong>it</strong>à, derivante<br />

secondo il suddetto giudice dall’art. 5 della legge<br />

n. 2248/1865, di disapplicare le norme<br />

nazionali di decadenza che disciplinano tali<br />

impugnazioni”. Sulla scorta delle considerazioni<br />

che precedono, la Corte risolve la questione<br />

pregiudiziale rimessale dal TAR Lombardia<br />

dichiarando che il principio della primauté<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario - una volta accertato<br />

che un’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice con il suo<br />

comportamento ha reso impossibile o eccessivamente<br />

difficile l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i<br />

dall’ordinamento giuridico comun<strong>it</strong>ario a un<br />

c<strong>it</strong>tadino dell’Unione leso da una decisione di<br />

tale autor<strong>it</strong>à - impone ai giudici nazionali competenti<br />

l’obbligo di dichiarare ricevibili i motivi<br />

di dir<strong>it</strong>to basati sull’incompatibil<strong>it</strong>à del bando<br />

di gara con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, dedotti a<br />

sostegno di un’impugnazione proposta contro<br />

la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla<br />

possibil<strong>it</strong>à prevista dal dir<strong>it</strong>to nazionale di<br />

disapplicare le norme nazionali di decadenza in


forza delle quali, decorso il termine per impugnare<br />

il bando di gara, non è più possibile invocare<br />

una tale incompatibil<strong>it</strong>à. La sentenza della<br />

Corte di giustizia si presta ad alcune riflessioni.<br />

Anz<strong>it</strong>utto, deve essere evidenziato che il<br />

giudice di Lussemburgo non fa propria la tesi –<br />

“sugger<strong>it</strong>a” dal TAR Lombardia nell’ordinanza<br />

di rinvio – della disapplicabil<strong>it</strong>à dell’atto<br />

amministrativo in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />

al contrario, la sentenza 27 febbraio<br />

2003, C. - 327/00 ribadisce che la previsione di<br />

un termine di decadenza per impugnare i bandi<br />

di gara non è in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />

ma anzi “risponde all’esigenza di effettiv<strong>it</strong>à<br />

derivante dalla direttiva 89/665, in quanto<br />

cost<strong>it</strong>uisce l’applicazione del principio della<br />

certezza del dir<strong>it</strong>to”.<br />

Fin qui, dunque, nulla di nuovo: le conclusioni<br />

cui giunge la sentenza sono perfettamente<br />

in linea con l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza<br />

amministrativa nazionale secondo<br />

cui la violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario determina<br />

di regola la mera annullabil<strong>it</strong>à dell’atto<br />

amministrativo. Potrebbe, invece, sembrare<br />

“eversiva” rispetto alla posizione del nostro<br />

giudice amministrativo l’affermazione secondo<br />

cui i giudici nazionali, in presenza determinate<br />

circostanze, hanno l’obbligo di dichiarare<br />

ricevibili i motivi di dir<strong>it</strong>to basati sull’incompatibil<strong>it</strong>à<br />

del bando di gara con il dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario, ricorrendo, se del caso alla<br />

disapplicazione della norme nazionali di<br />

decadenza in forza delle quali, decorso il termine<br />

per impugnare il bando, non è più possibile<br />

invocare tale possibil<strong>it</strong>à. Ad un più attento<br />

esame, emerge, tuttavia, che anche sotto<br />

questo profilo, i principi affermati dal giudice<br />

comun<strong>it</strong>ario – in apparenza dirompenti, laddove<br />

profilano la possibil<strong>it</strong>à di chiedere l’annullamento<br />

dell’atto illeg<strong>it</strong>timo anche oltre il<br />

termine di decadenza – si inseriscono, in<br />

realtà, in un solco già tracciato dalla giurisprudenza<br />

nazionale. La Corte di giustizia ha<br />

cura di precisare, infatti, che la disapplicazione<br />

delle norme nazionali che prevedono il termine<br />

di decadenza è consent<strong>it</strong>a solo laddove<br />

l’Autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice abbia, con il suo<br />

comportamento contradd<strong>it</strong>toro, reso eccessivamente<br />

difficile l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i<br />

dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario. Ciò si è verificato<br />

nel caso di specie, in quanto l’Amministrazione,<br />

in un primo momento, aveva accol-<br />

ARTICOLI E NOTE 911<br />

to i rilievi formulati dalla ricorrente, così<br />

facendo nascere in capo alla medesima una<br />

fiduciosa aspettativa in ordine all’aggiudicazione<br />

dell’appalto, mentre in un secondo<br />

momento aveva deciso di escludere l’impresa<br />

sulla base di una diversa interpretazione della<br />

clausola controversa. Orbene, la rilevanza che<br />

la Corte di giustizia riconosce – al fine di consentire<br />

una impugnazione oltre il termine di<br />

decadenza – all’affidamento riposta dall’impresa<br />

sulla corretta applicazione di una clausola<br />

la cui lesiv<strong>it</strong>à non sia immediatamente<br />

percepibile, non solo non ha nulla di “rivoluzionario”,<br />

ma, al contrario, riecheggia quanto<br />

affermato dal nostro Consiglio di Stato a propos<strong>it</strong>o<br />

delle clausole c.d. plurivoche, caratterizzate,<br />

cioè, da un sostanziale grado di ambigu<strong>it</strong>à<br />

interpretativa (sul tema v. F. CARINGEL-<br />

LA, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo, tomo I,<br />

Milano, 2003, 252). È noto, infatti, che rispetto<br />

alle clausole suscettibili di più interpretazioni,<br />

l’orientamento consolidato del Consiglio<br />

di Stato – chiaramente espresso nella<br />

ordinanza dell’Adunanza Plenaria 4 dicembre<br />

1998, n.1 e confermato nelle decisioni successive<br />

– è nel senso di consentire l’impugnazione<br />

differ<strong>it</strong>a al momento dell’impugnazione<br />

del provvedimento di esclusione, atteso che<br />

solo in questo momento la loro lesiv<strong>it</strong>à diviene<br />

chiara e percepibile. Giova rilevare, sul<br />

punto, che la distinzione tra clausole lesive ed<br />

immediatamente percepibili come tali e clausole<br />

ambigue riposa su cr<strong>it</strong>eri non sempre univoci<br />

e chiari, finendosi per lasciare al prudente<br />

apprezzamento del giudice la valutazione<br />

circa la natura della clausola, valutazione da<br />

compiere anche tenendo in considerazione il<br />

comportamento eventualmente assunto dall’Amministrazione<br />

aggiudicatrice (e dalle<br />

risposte da questa date ai rilievi formulati dai<br />

concorrenti). Ebbene, si può r<strong>it</strong>enere che nella<br />

fattispecie all’esame della Corte di giustizia,<br />

il comportamento contradd<strong>it</strong>torio tenuto<br />

dall’Amministrazione aggiudicatrice avesse<br />

reso ambigua la clausola controversia: ad un<br />

risultato analogo a quello cui giunge la Corte<br />

di Lussemburgo era possibile, quindi, arrivare<br />

anche applicando i cr<strong>it</strong>eri elaborati dalla giurisprudenza<br />

amministrativa nazionale, senza<br />

evocare il dovere del giudice di disapplicare le<br />

norme che prevedono il termine di decadenza<br />

in nome del primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.


912 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

6. L’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione<br />

V, 6 maggio 2002, n. 2406 del 2002 e il<br />

non liquet della Plenaria.<br />

Il problema concernente le conseguenze<br />

della prevalenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sugli<br />

atti amministrativi adottati in difform<strong>it</strong>à con<br />

esso era stato rimesso, sia pure con specifico<br />

riferimento al regime di impugnazione dei<br />

bandi di gara, all’Adunanza Plenaria del Consiglio<br />

di Stato dalla V sezione con ordinanza<br />

6 maggio 2002, n. 2406 (in Urb. app., 2002,<br />

921). Nella fattispecie sottoposta alla V<br />

sezione veniva in considerazione una clausola<br />

di un bando di gara, disciplinante i cr<strong>it</strong>eri<br />

di valutazione delle offerte anomale, di cui il<br />

ricorrente lamentava l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à per la violazione<br />

delle prescrizioni del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

riguardanti il giusto procedimento nella<br />

valutazione in contradd<strong>it</strong>torio con l’impresa<br />

dell’anomalia dell’offerta. Chiamata a decidere<br />

sulla tempestiv<strong>it</strong>à dell’impugnazione, la<br />

V sezione, in primo luogo, aveva rimesso<br />

all’Adunanza Plenaria la questione se le clausole<br />

del bando di gara diverse da quelle<br />

riguardanti i requis<strong>it</strong>i di partecipazione alla<br />

procedura selettiva dovessero essere impugnate<br />

entro il termine decorrente dalla loro<br />

conoscenza legale o se potessero essere<br />

impugnate contestualmente all’atto applicativo,<br />

che conclude per l’interessato, la procedura<br />

selettiva. L’ordinanza, inoltre, dopo aver<br />

richiamato l’orientamento di alcuni giudici di<br />

primo grado secondo cui il bando deve essere<br />

disapplicato almeno nelle ipotesi in cui l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

riscontrata derivi dal contrasto con<br />

la normativa comun<strong>it</strong>aria (cfr. TAR Lombardia<br />

sezione III, 8 agosto 2000, n. 234,c<strong>it</strong>.),<br />

aveva demandato alla decisione della Plenaria<br />

anche la soluzione di tale questione. L’Adunanza<br />

Plenaria è intervenuta con la decisione<br />

29 gennaio 2003, n. 1, la quale, tuttavia, non<br />

ha affrontato la questione in esame, r<strong>it</strong>enendola<br />

non necessaria ai fini della definizione<br />

della controversia. La questione sulla possibil<strong>it</strong>à<br />

di disapplicare le disposizioni del bando<br />

di gara contrastanti con norme comun<strong>it</strong>arie<br />

presuppone, infatti, che si sia di fronte ad una<br />

omessa o tardiva impugnazione della clausola<br />

del bando di gara; circostanza, questa, non<br />

sussistente nel caso esaminato dall’Adunanza<br />

Plenaria, in cui il bando era stato impugnato<br />

con ricorso tempestivo.<br />

7. L’atto amministrativo in contrasto con<br />

norme comun<strong>it</strong>arie non self- executing.<br />

Il problema del rapporto tra atto amministrativo<br />

nazionale e dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario si pone<br />

anche rispetto alle norme di origine europea che<br />

non sono self-executing. Si pensi, ad esempio, al<br />

caso di un provvedimento amministrativo che<br />

sia in contrasto con una direttiva non direttamente<br />

applicabile e non ancora attuata. Sia in<br />

dottrina che in giurisprudenza c’è concordia nel<br />

r<strong>it</strong>enere che le direttive, anche se non direttamente<br />

applicabili, cost<strong>it</strong>uiscono comunque un<br />

vincolo per le autor<strong>it</strong>à chiamate a dare ad esse<br />

attuazione sotto un duplice aspetto: da un lato,<br />

esse rappresentano un parametro di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

per l’attiv<strong>it</strong>à esplicata in sede di attuazione; dall’altro,<br />

anche prima e in mancanza dell’attuazione<br />

precludono iniziative amministrative con esse<br />

contrastanti. In base al fondamentale principio<br />

dell’estoppel enucleato dalla Corte di giustizia,<br />

invero, “lo Stato singolo non può opporre ai singoli<br />

l’inadempimento da parte sua, degli obblighi<br />

derivanti dalla direttiva stessa” (Corte di giustizia,<br />

5 aprile 1979, in causa 148/78, in racc.,<br />

1979, 1642). Da qui la conclusione secondo cui<br />

le prescrizioni contenute nelle direttive valgano<br />

da punto di riferimento nell’esercizio della potestà<br />

discrezionale da parte dell’Amministrazione<br />

e che la loro violazione, pur non integrando il<br />

vizio di violazione di legge, possa comunque<br />

rilevare sotto forma di eccesso di potere. Conclusioni<br />

analoghe sono state raggiunte per quanto<br />

riguarda gli atti di derivazione comun<strong>it</strong>aria<br />

non vincolanti, quali le raccomandazione, i<br />

pareri e le comunicazioni. La dottrina prevalente<br />

r<strong>it</strong>iene che tali atti, sebbene non vincolanti,<br />

debbano essere presi in attenta considerazione<br />

dall’autor<strong>it</strong>à amministrativa nazionale nell’esercizio<br />

dei propri poteri discrezionali, non diversamente<br />

da quanto accade per i pareri non vincolanti<br />

previsti dall’ordinamento nazionale. Per<br />

queste ragioni, l’Amministrazione in sede di<br />

motivazione della propria deliberazione dovrà<br />

indicare le ragioni per le quali si sia eventualmente<br />

discostata da tali atti. In mancanza, la loro<br />

violazione, pur non potendo configurare una<br />

violazione di legge potrebbe rilevare sotto il profilo<br />

dell’eccesso di potere (cfr., per tutti F.<br />

CARINGELLA, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />

tomo II, Milano, 2002, 1327). Altro profilo da<br />

esaminare concerne il rapporto tra atti amministrativi<br />

nazionali e decisioni comun<strong>it</strong>arie. La


dottrina prevalente, sulla base del rilievo secondo<br />

cui la “decisione è obbligatoria in tutti i suoi<br />

elementi per i destinatari da essa designati” (art.<br />

249 Trattato CE), r<strong>it</strong>iene che la decisione comun<strong>it</strong>aria<br />

vincola i soggetti destinatari anche a<br />

livello di successiva attiv<strong>it</strong>à amministrativa: l’atto<br />

in contrasto con essa deve quindi considerarsi<br />

illeg<strong>it</strong>timo non diversamente da quanto accade<br />

per l’atto amministrativo adottato in violazione<br />

di un regolamento CE. In senso opposto si è<br />

tuttavia espresso il Consiglio di Stato in una non<br />

recente pronuncia che cost<strong>it</strong>uisce uno dei rari<br />

precedenti che affrontano il problema. Nella fattispecie,<br />

una decisione comun<strong>it</strong>aria aveva<br />

dichiarato incompatibile con il mercato Comune<br />

un regime di aiuti previsto da una legge <strong>it</strong>aliana<br />

a favore di una determinata categoria di operatori<br />

economici. I giudici di primo grado hanno<br />

giudicato leg<strong>it</strong>timi gli atti amministrativi nazionali<br />

che avevano provveduto ad eliminare gli<br />

aiuti previsti dalla suddetta legge dichiarata<br />

incompatibile con il mercato Comune. Il Consiglio<br />

di Stato, al contrario, con la sentenza 24<br />

gennaio 1989, n. 30, ha annullato tali atti considerandoli<br />

illeg<strong>it</strong>timi. Alla base di questa conclusione<br />

sta la considerazione che la decisione<br />

comun<strong>it</strong>aria, in quanto priva di effetti generali,<br />

determina unicamente l’obbligo in capo allo<br />

Stato di abrogare la legge dichiarata incompatibile<br />

con il mercato Comune, legge che, tuttavia,<br />

fintantoché rimane in vigore deve essere applicata<br />

dall’Amministrazione.<br />

8. L’autotuela rispetto agli atti amministrativi<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Per completare il quadro dei rapporti intercorrenti<br />

tra provvedimento amministrativo e<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario deve, infine, essere preso<br />

in considerazione il regime del potere di autotutela<br />

eserc<strong>it</strong>abile dalla P.A. a fronte di un atto<br />

amministrativo illeg<strong>it</strong>timo per violazione del<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. In particolare, occorre<br />

chiedersi se i principi di dir<strong>it</strong>to interno che<br />

regolano l’esercizio della potestà di annullamento<br />

d’ufficio possano cost<strong>it</strong>uire un argine<br />

alla piena e completa attuazione della primaute<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Per orientamento<br />

giurisprudenziale consolidato, invero, il mero<br />

accertamento dell’originaria illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto<br />

non giustifica ancora l’esercizio del<br />

potere di r<strong>it</strong>iro, essendo necessaria l’ulteriore<br />

ARTICOLI E NOTE 913<br />

verifica della rispondenza dello stesso ad un<br />

interesse pubblico prevalente su altre esigenze<br />

mer<strong>it</strong>evoli di considerazione, tra le quali, in<br />

particolare, quella della certezza delle s<strong>it</strong>uazioni<br />

giuridiche e della salvaguardia delle<br />

posizioni soggettive sorte o rese eserc<strong>it</strong>abili<br />

dall’atto viziato e ormai consolidate. Si pone,<br />

allora, il problema di verificare se tali principi<br />

di dir<strong>it</strong>to interno debbano r<strong>it</strong>enersi operanti<br />

anche quando l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à originaria dell’atto<br />

amministrativo derivi dal contrasto con<br />

disposizioni di origine comun<strong>it</strong>aria direttamente<br />

applicabili o se, al contrario, la primazia<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario imponga necessariamente<br />

l’annullamento d’ufficio, che in tal<br />

caso si presenterebbe in termini vincolati e<br />

non più discrezionali. In dottrina, si è rilevato<br />

come, secondo l’orientamento accolto dalla<br />

stessa Corte cost<strong>it</strong>uzionale, l’unico lim<strong>it</strong>e<br />

insormontabile alla penetrazione del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai “principi fondamentali<br />

del nostro ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale<br />

e dai dir<strong>it</strong>ti inalienabili della persona umana”.<br />

Di conseguenza – si è osservato – qualsiasi<br />

principio non attestato a livello a livello cost<strong>it</strong>uzionale<br />

non può cost<strong>it</strong>uire attenuazione della<br />

capac<strong>it</strong>à di penetrazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Da qui la conclusione che i principi di<br />

dir<strong>it</strong>to interno volti a disciplinare la potestà<br />

amministrativa di annullamento d’ufficio, nella<br />

parte in cui richiedono per la caducazione<br />

un presupposto ulteriore rispetto alla contrarietà<br />

dell’atto a norme comun<strong>it</strong>arie, dovrebbero<br />

soccombere nel confronto con l’altro principio<br />

del primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, da<br />

cui deriva l’obbligo per l’autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />

di porre rimedio alle violazioni in cui sia<br />

incorsa. La tesi secondo cui l’annullamento<br />

d’ufficio dell’atto amministrativo in contrasto<br />

con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario si presenta in termini<br />

sostanzialmente vincolati è stata accolta<br />

anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 5<br />

giugno 1998, n. 918 (in Urb. app., 1998,<br />

1342, con nota di R. GAROFOLI, Annullamento<br />

di atto amministrativo contrastante con norme<br />

CE self executing). Tale pronuncia, pur<br />

r<strong>it</strong>enendo necessario accertare l’esistenza di<br />

un interesse pubblico, afferma, tuttavia, che<br />

“in presenza di una illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivante dalla<br />

violazione di norme comun<strong>it</strong>arie, il concreto<br />

ed attuale interesse pubblico al r<strong>it</strong>iro dell’atto<br />

amministrativo è da considerare non


914 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

solo in re ipsa, ma anche prevalente su altri<br />

interessi privati mil<strong>it</strong>anti a favore della conservazione<br />

dell’atto”. L’opposta soluzione,<br />

secondo cui è sempre necessario verificare<br />

l’esistenza di un interesse pubblico attuale e<br />

concreto alla caducazione dell’atto, è stata<br />

invece accolta dal TAR Lazio in una non<br />

recente sentenza ed è sostenuta da una autorevole<br />

dottrina. (cfr. TAR Lazio sezione III, 7<br />

ottobre 1996, n. 1834, in Urb. app., 1997,<br />

335; in dottrina v., per tutti, R. GAROFOLI,<br />

Annullamento di atto amministrativo contrastante<br />

con norme CE self executing, c<strong>it</strong>. 340).<br />

A sostegno di questa conclusione si è osservato<br />

che nell’amb<strong>it</strong>o dell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />

esiste un principio del tutto analogo a<br />

quello che nel nostro dir<strong>it</strong>to interno impone<br />

all’autor<strong>it</strong>à amministrativa di verificare, prima<br />

di rimuovere un atto illeg<strong>it</strong>timo, l’esistenza di<br />

un interesse pubblico concreto ed attuale a<br />

quella rimozione. La Corte di giustizia ha,<br />

infatti, avuto modo di affermare, con riferimento<br />

ad un provvedimento di autotutela<br />

adottato dalla Commissione, che “la revoca di<br />

un atto illeg<strong>it</strong>timo è consent<strong>it</strong>a entro un termine<br />

ragionevole e se la Commissione ha adeguatamente<br />

tenuto conto della misura in cui la<br />

ricorrente ha potuto eventualmente fare affidamento<br />

sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto” (Corte di<br />

giustizia, sentenza 26 febbraio 1987, in causa<br />

15/85, in Racc. 1987, 1032). Da questa pronuncia<br />

emerge, quindi, l’insufficienza, anche<br />

nell’ordinamento europeo, della sola illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

dell’atto per giustificare la sua rimozione<br />

in via amministrativa e la necess<strong>it</strong>à di una<br />

attenta ponderazione di altri interessi r<strong>it</strong>enuti<br />

mer<strong>it</strong>evoli di considerazione, tra cui quello<br />

del destinatario del provvedimento illeg<strong>it</strong>timo,<br />

laddove questo sia produttivo di effetti<br />

favorevoli. Sembra, anzi, come la dottrina non<br />

ha mancato di rilevare, che i principi elaborati<br />

a livello comun<strong>it</strong>ario per regolare l’annullamento<br />

in via di autotutela di un atto illeg<strong>it</strong>timo<br />

siano ancor più rigorosi di quelli corrispondenti<br />

valevoli nel dir<strong>it</strong>to interno. Basti<br />

pensare che il decorso di un consistente lasso<br />

di tempo, che nel nostro ordinamento cost<strong>it</strong>uisce<br />

soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione<br />

per decidere se sussiste un interesse<br />

pubblico concreto e attuale alla rimozione,<br />

sembra cost<strong>it</strong>uire, a giudizio del giudice<br />

comun<strong>it</strong>ario, un fattore ostativo all’esercizio<br />

del potere di autotutela. Tali conclusioni risultano<br />

confermate dalla recentissima sentenza<br />

della Corte di giustizia 14 gennaio 2004, in<br />

causa C- 453/00, Kunhe & He<strong>it</strong>z (in Giust.<br />

civ., 2004, 865, con nota di R. BARATTA, Sull’erronea<br />

interpretazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

in applicazione della teoria “dell’atto<br />

chiaro”, nonché in Guida al dir., 2004, 111,<br />

con nota di A. MONDINI, Autotutela: il riesame<br />

della Corte rende necessario il riesame<br />

amministrativo). Nel caso di specie, il ques<strong>it</strong>o<br />

rimesso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia<br />

consiste proprio nello stabilire se un<br />

organo amministrativo interno sia obbligato a<br />

riesaminare ed eventualmente a r<strong>it</strong>irare un<br />

proprio provvedimento divenuto defin<strong>it</strong>ivo<br />

quando da una successiva sentenza della Corte<br />

risulta che quel provvedimento (e la pronuncia<br />

che l’ha confermato) sono basati su<br />

una interpretazione erronea del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Anche qui, per una migliore comprensione<br />

della sentenza della Corte di Lussemburgo,<br />

appare opportuno riperocorrere i tratti<br />

essenziali della vicenda processuale.<br />

La controversia pendente davanti al giudice<br />

nazionale riguardava al corretta applicazione<br />

della regolamento del Consiglio n. 2777 del<br />

29 ottobre 1975, in materia di organizzazione<br />

del mercato di pollame. Tale normativa ha<br />

ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o in favore dei produttore che esportano<br />

verso paesi terzi un regime di contributi, detti<br />

“rest<strong>it</strong>uzioni” per compensare la differenza<br />

fra prezzo sul mercato comun<strong>it</strong>ario e prezzo,<br />

inferiore, sul mercato mondiale. L’ammontare<br />

delle rest<strong>it</strong>uzioni varia a seconda della classificazione<br />

tariffaria doganale dei prodotto<br />

esportati. La società Kunhe & He<strong>it</strong>z, con sede<br />

in Olanda, fra il dicembre del 1986 e il dicembre<br />

del 1987, sulla base di una serie di dichiarazioni<br />

di esportazione, otteneva le rest<strong>it</strong>uzioni<br />

richieste. Sub<strong>it</strong>o dopo, però, l’autor<strong>it</strong>à<br />

amministrativa olandese competente emanava<br />

un provvedimento con cui imponeva il parziale<br />

rimborso sul motivo che le contribuzioni<br />

confer<strong>it</strong>e, per inesattezza della classificazione<br />

tariffaria data dalla Kunhe & He<strong>it</strong>iz dei prodotti<br />

esportati, sarebbero stati superiori a<br />

quelli dovuti. Avverso detto provvedimento la<br />

Kunhe & He<strong>it</strong>iz proponeva reclamo all’autor<strong>it</strong>à<br />

giudiziaria. Respinto il reclamo in primo<br />

grado, la società ricorreva al “College van<br />

Beroepvoor het bedtijsleven” (giudice di ulti-


ma istanza in materia commerciale) che, con<br />

sentenza 22 novembre 1991, r<strong>it</strong>eneva corretta<br />

l’interpretazione della normativa adottata dall’Amministrazione<br />

e rigettava, quindi, i ricorso.<br />

Nel farlo, il “College” si era r<strong>it</strong>enuto<br />

dispensato dall’obbligo, previsto dall’art. 234<br />

CE, di effettuare il rinvio pregiudiziale alla<br />

Corte di giustizia, in quanto – conformemente<br />

alla c.d. teoria dell’atto chiaro di cui alla sentenza<br />

6 ottobre 1982, causa C-283/81 – aveva<br />

r<strong>it</strong>enuto che l’interpretazioni delle sottovoci<br />

tariffarie non desse ad<strong>it</strong>o ad alcun dubbio. Il 5<br />

ottobre 1994, tuttavia, in relazione ad altro<br />

caso involgente la medesima normativa, la<br />

Corte di giustizia adottava un’interpretazione<br />

conforme a quella a suo tempo sostenuta dalla<br />

Kunhe & He<strong>it</strong>z. La società, allora, richiamando<br />

la sopravvenuta sentenza della Corte,<br />

presentava una istanza riesame all’autor<strong>it</strong>à<br />

amministrativa olandese. Rigettata l’istanza<br />

da parte dell’Amministrazione, la società<br />

impugnava il provvedimento di nuovo di fronte<br />

al “College”. Il “College” ha allora rimesso<br />

alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />

“Se il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, nel quale in particolare<br />

si deve prendere in considerazione il<br />

principio dell’affidamento di cui all’art. 10<br />

CE, in circostanza quale quelle descr<strong>it</strong>te (….)<br />

comporti che in organo amministrativo sia<br />

tenuto a rivedere una decisione che è divenuta<br />

defin<strong>it</strong>iva, al fine di assicurare la completa<br />

efficacia del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, così come<br />

quest’ultimo deve essere interpretato in base a<br />

quanto risulta dalla soluzione data ad una successiva<br />

domanda pregiudiziale”. Nel rispondere<br />

al ques<strong>it</strong>o, la Corte rileva, in primo luogo,<br />

che il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario non esige, in<br />

linea di principio, che un organo amministrativo<br />

sia obbligato a riesaminare una decisione<br />

amministrativa che ha acquistato carattere<br />

defin<strong>it</strong>ivo. Ciò in quanto, si legge nella sentenza,<br />

la certezza del dir<strong>it</strong>to è inclusa tra i<br />

principi generali riconosciuti nel dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

e il carattere defin<strong>it</strong>ivo di una decisione<br />

amministrativa, acquis<strong>it</strong>o alla scadenza dei<br />

termini ragionevoli di ricorso o in segu<strong>it</strong>o<br />

all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale,<br />

contribuisce a tale certezza. Ciò premesso<br />

in via generale, la Corte di Lussemburgo<br />

osserva, tuttavia, che in presenza di alcune<br />

circostanze, può sorgere, in capo alle autor<strong>it</strong>à<br />

amministrative nazionali, l’obbligo di riesa-<br />

ARTICOLI E NOTE 915<br />

minare, in sede di autotutela, un atto amministrativo<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Tali circostanze solo le seguenti:<br />

– che il dir<strong>it</strong>to nazionale riconosca all’organo<br />

amministrativo la possibil<strong>it</strong>à di r<strong>it</strong>ornare<br />

sulla decisione in discussione della causa<br />

principale divenuta defin<strong>it</strong>iva;<br />

– che la decisione amministrativa abbia<br />

acquis<strong>it</strong>o il suo carattere defin<strong>it</strong>ivo solo in<br />

segu<strong>it</strong>o alla sentenza di un giudice nazionale<br />

le cui decisioni non siano suscettibili di un<br />

ricorso giurisdizionale;<br />

– che tale sentenza sia fondata su una interpretazione<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario che, alla<br />

luce di una sentenza successiva della Corte di<br />

giustizia, si sia rivelata errata e che era stata<br />

adottata, senza che la Corte fosse stata ad<strong>it</strong>a in<br />

via pregiudiziale, alle condizioni previste dall’art.<br />

234, n. 3 CE;<br />

– che l’interessato si rivolga all’organo<br />

amministrativo sollec<strong>it</strong>ando l’esercizio del<br />

potere di autotutela immediatamente dopo<br />

essere stato informato di tale sentenza della<br />

Corte; In tali circostanze, tutte presenti nella<br />

fattispecie sottoposta dal giudice olandese allo<br />

scrutinio della Corte, l’organo amministrativo<br />

interessato è tenuto, in applicazione del principio<br />

di cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a<br />

riesaminare la sua precedente decisione al fine<br />

di tener conto dell’interpretazione della disposizione<br />

pertinente del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario nel<br />

frattempo accolta dalla Corte. La sentenza della<br />

Corte di giustizia offre, come si diceva, un<br />

argomento decisivo a favore della tesi che nega<br />

la doveros<strong>it</strong>à per l’Amministrazione di procedere<br />

all’annullamento, in via di autotuela, dell’atto<br />

in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Il<br />

giudice di Lussemburgo chiarisce, infatti, che<br />

tale obbligo può sussistere solo in presenza<br />

delle circostanze sopra ricordate. In mancanza<br />

di esse, al contrario, la regola è che, anche a<br />

fronte di un atto amministrativo affetto da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

comun<strong>it</strong>aria, l’esercizio dei poteri di<br />

autotutela, al pari di quanto accade per le ipotesi<br />

di illeg<strong>it</strong>im<strong>it</strong>à interna, non è obbligatorio e<br />

l’autoannulamento, specie laddove si tratti di<br />

atto ampliativo ed emanato da tempo, è comunque<br />

subordinato alla prevalenza di interessi<br />

pubblici concreti e prevalenti rispetto ad esigenze<br />

contrapposte ingeneratesi sulla base del<br />

medesimo atto.


916 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Dott.ssa ANNA GRAGNANI<br />

(Dottoranda di ricerca in Giustizia cost<strong>it</strong>uzionale e<br />

tutela internazionale dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali,<br />

Univers<strong>it</strong>à di Pisa)<br />

I poteri cautelari della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale e le procedure<br />

non giurisdizionali per la tutela<br />

urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali<br />

nelle “controversie<br />

federali”<br />

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il divieto di<br />

soluzione unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti fra soggetti<br />

cost<strong>it</strong>uzionali come fondamento dei poteri cautelari<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale - 3. Violazione<br />

del divieto di soluzione unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti<br />

come vizio teleologico delle funzioni cost<strong>it</strong>uzionali,<br />

naturale tendenza al compiuto esercizio<br />

delle competenze e procedure unilaterali<br />

per la tutela urgente delle competenze cost<strong>it</strong>uzionali<br />

- 4. Il rapporto fra i poteri cautelari del<br />

Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale federale e gli strumenti<br />

unilaterali di composizione dei confl<strong>it</strong>ti fra<br />

Bund e Länder nell’ordinamento tedesco - 5.<br />

Osservazioni conclusive.<br />

1. L’oggetto di questo contributo si presenta<br />

come aspetto particolare di un tema assai più<br />

ampio: la tutela cautelare nella giustizia cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

È per questo opportuno far precedere<br />

la sua trattazione da qualche considerazione<br />

preliminare relativa al contesto in cui esso si<br />

inserisce.<br />

La tutela cautelare è oggi considerata una<br />

componente essenziale di pressoché ogni sistema<br />

processuale moderno.<br />

L’idea che la tutela cautelare sia necessaria<br />

per garantire l’effettiv<strong>it</strong>à di ogni ordinamento<br />

processuale rappresenta ormai un valore condiviso<br />

non soltanto nell’ordinamento interno ma<br />

anche nel dir<strong>it</strong>to internazionale e in quello<br />

(1) A. PIZZORUSSO, Ipotesi di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale<br />

nei trattati ist<strong>it</strong>utivi dell’Unione Europea e nel progetto<br />

di Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione, in Giur. cost., 2003, 2443 ss.<br />

(2) Sul tema N. TROCKER, La Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

dell’Unione europea ed il processo civile, in<br />

Rivista trimestrale di dir<strong>it</strong>to e procedura civile, 2002,<br />

1171 ss.<br />

comun<strong>it</strong>ario, in particolare presso giurisdizioni,<br />

come le Corti europee, che si prestano ad essere<br />

qualificate come giurisdizioni cost<strong>it</strong>uzionali (1).<br />

È agevole constatare che la tutela cautelare<br />

ha conosciuto negli anni più recenti un notevole<br />

sviluppo proprio in relazione all’esercizio di<br />

forme giurisdizionali e giustiziali di controllo<br />

dell’esercizio del potere pubblico, in un percorso<br />

che attraverso la condivisione sul piano<br />

internazionale dei valori cost<strong>it</strong>uzionali frutto<br />

delle elaborazioni giuridiche nazionali, ha<br />

rafforzato quei valori ampliandone le potenzial<strong>it</strong>à<br />

di applicazione all’interno di quegli stessi<br />

ordinamenti che li hanno concep<strong>it</strong>i (2).<br />

È però altrettanto agevole constatare che i<br />

poteri cautelari della Corte cost<strong>it</strong>uzionale non<br />

hanno sino ad oggi acquis<strong>it</strong>o un rilievo significativo<br />

nell’esperienza <strong>it</strong>aliana di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

né ad oggi è dato sapere se la recente<br />

introduzione del potere di sospensione cautelare<br />

delle leggi e degli atti aventi forza di legge<br />

impugnati nei giudizi in via principale, dischiuda<br />

su questo orizzonte nuove prospettive.<br />

Di qui la curios<strong>it</strong>à di trovare le ragioni per le<br />

quali alcuni dati che di per sé considerati nessuno<br />

sarebbe disposto a mettere in discussione,<br />

hanno trovato invece, nel nostro ordinamento,<br />

qualche difficoltà a combinarsi utilmente nel<br />

processo cost<strong>it</strong>uzionale: il valore dell’effettiv<strong>it</strong>à<br />

della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, la scelta di<br />

congegnare il controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

secondo moduli processuali e la considerazione<br />

della tutela cautelare come componente<br />

essenziale a garanzia dell’effettiv<strong>it</strong>à di pressoché<br />

ogni sistema processuale moderno.<br />

La ricerca di una risposta a questo interrogativo<br />

non è fine a se stessa, è infatti guidata dall’intuizione<br />

che il potere cautelare rappresenti<br />

una posizione utile di osservazione di alcuni<br />

temi centrali della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale (3):<br />

in quanto strumento di ottimizzazione dei<br />

rimedi disponibili esso espone l’interprete ad<br />

(3) Per un’analoga impostazione di questo tema come<br />

aspetto particolare di una più ampia ricerca, si vedano i<br />

riferimenti all’esercizio del potere cautelare nei confl<strong>it</strong>ti<br />

intersoggettivi, in Il giudizio cost<strong>it</strong>uzionale sui confl<strong>it</strong>ti<br />

di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, Milano,<br />

GIUFFRÈ, 1985, 150, 163, 220, 249, 266, 279, 290, 345,<br />

379; dello stesso Autore, cfr. il testo provvisorio dell’in-


un confronto diretto con i lim<strong>it</strong>i dell’anima giurisdizionale<br />

della Corte e del suo processo e<br />

con le conseguenze che se ne possono derivare,<br />

innanz<strong>it</strong>utto per l’individuazione di ciò che è, o<br />

si sceglie di rendere, giustiziabile.<br />

Si è infatti potuto sub<strong>it</strong>o constatare che quasi<br />

ogni aspetto del tema è sensibilmente condizionato<br />

dalla convergenza di alcuni fattori decisivi<br />

per la comprensione della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale:<br />

da una parte la configurazione del<br />

sistema <strong>it</strong>aliano attraverso i tempi imposti dalle<br />

c.d. “vie d’accesso” alla Corte e la questione<br />

- sia pur solo nella loro dimensione temporaledel<br />

controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à; dall’altra il<br />

ruolo ist<strong>it</strong>uzionale della Corte e il riflesso di<br />

questo sull’interpretazione delle regole che<br />

disciplinano il suo processo, con particolare<br />

attenzione alle aspettative di garanzia che è<br />

ragionevole riporre nella giustizia cost<strong>it</strong>uzionale<br />

(4). Sotto questo profilo l’individuazione<br />

delle possibili ragioni di un utile impiego del<br />

potere cautelare ha reso infatti necessaria la<br />

ricognizione del bisogno di protezione cautelare.<br />

Il parametro di questo bisogno è la garanzia<br />

di effettiv<strong>it</strong>à della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale che a<br />

sua volta presuppone l’individuazione delle<br />

questioni giustiziabili.<br />

A questi interrogativi ho cercato di dare una<br />

risposta in altra sede attraverso lo studio della<br />

tutela cautelare nei diversi giudizi affidati alla<br />

Corte e attraverso una comparazione con l’e-<br />

tervento al Convegno di studi Corte cost<strong>it</strong>uzionale e<br />

Regioni due anni dopo la riforma, svoltosi a Firenze il 30<br />

gennaio 2004. Per un’analisi della tutela cautelare con<br />

riferimento all’intero sistema di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale e<br />

con ampi riferimenti alle soluzioni adottate in altri ordinamenti<br />

e in particolare in quello tedesco, A. PREDIERI,<br />

Appunti sui provvedimenti cautelari nella giustizia cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

in La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, a cura di G.<br />

MARANINI, Firenze, VALLECCHI, 1966, 173 ss.; sul tema<br />

ancora centrale il saggio di A. PACE, Sulla sospensione<br />

cautelare dell’esecuzione delle leggi autoapplicative<br />

impugnate per incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, in Studi in memoria di<br />

Carlo Espos<strong>it</strong>o, Padova, Cedam, 1972, 1197 ss.; A. PIZ-<br />

ZORUSSO, La tutela cautelare nei giudizi cost<strong>it</strong>uzionali fra<br />

enti, in I processi speciali, studi offerti a Virgilio ANDRIO-<br />

LI dai suoi allievi, Napoli, JOVENE, 1979, 295 ss.; sul tema<br />

successivamente alla riforma del t<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

P. CARETTI, Stato, regioni ed EE.LL. tra innovazione<br />

e continu<strong>it</strong>à, Torino, GIAPPICHELLI, 2003, 81 ss.<br />

(4) Per un quadro, E. CHELI, Il giudice delle leggi,<br />

Bologna, il Mulino, 1996.<br />

ARTICOLI E NOTE 917<br />

sperienza del Tribunale federale cost<strong>it</strong>uzionale<br />

della Germania (5).<br />

In questa sede, come accennato, ho scelto di<br />

trattare un aspetto particolare del tema sopra<br />

illustrato: il rapporto fra i poteri cautelari della<br />

giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale e gli strumenti non<br />

giurisdizionali di tutela urgente degli interessi<br />

cost<strong>it</strong>uzionali. La compless<strong>it</strong>à del tema non<br />

consente qui una sua trattazione esauriente, mi<br />

lim<strong>it</strong>erò nelle pagine che seguono ad una sintetica<br />

esposizione dei profili direttamente collegati<br />

all’esercizio del potere cautelare.<br />

L’esposizione seguirà il seguente ordine.<br />

In primo luogo è sembrato utile ripercorrere<br />

brevemente la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />

che dalle disposizioni che disciplinano il sindacato<br />

di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à desume un generale<br />

“divieto di autotutela” (6), (rectius soluzione<br />

unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti), nei rapporti fra soggetti<br />

cost<strong>it</strong>uzionali, poiché tale divieto offre un<br />

solido ed evidente fondamento cost<strong>it</strong>uzionale<br />

alla disciplina che prevede l’esercizio di poteri<br />

cautelari nel sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

In secondo luogo si sono individuati due<br />

lim<strong>it</strong>i a questo divieto. Il primo è individuato<br />

attraverso la distinzione della naturale aspirazione<br />

nell’esercizio della competenza alla sua<br />

più compiuta realizzazione (7) dalla violazione<br />

del divieto come vizio teleologico della funzione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale (8). Il secondo è rappresentato<br />

da un importante strumento non giurisdizio-<br />

(5) A questo rinvio per la descrizione del potere cautelare<br />

nel sistema tedesco e per ogni relativa indicazione<br />

bibliografica.<br />

(6) L’espressione “divieto di risoluzione unilaterale dei<br />

confl<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionali” appare più appropriata rispetto a<br />

quella di “autotutela” il cui impiego nell’amb<strong>it</strong>o del dir<strong>it</strong>to<br />

cost<strong>it</strong>uzionale è talora contestato quale indeb<strong>it</strong>a trasposizione<br />

del concetto di autotutela amministrativa che<br />

presuppone una coincidenza fra sfera di autarchia e sfera<br />

di autotutela, sul tema F. BENVENUTI, Autotutela (dir.<br />

amm.), in Enc. dir., Milano, GIUFFRÈ, 1959, 537 ss., 543.<br />

L’espressione autotutela è utilizzata nel testo nell’accezione<br />

più ampia, diffusa specialmente nel dir<strong>it</strong>to privato,<br />

cfr. C. M. BIANCA, Autotutela, in Enc. dir., aggiornamento<br />

IV, Milano, GIUFFRÈ, 2000, 130.<br />

(7) Si richiama l’espressione di F. BENVENUTI, Autotutela<br />

(dir. amm.), c<strong>it</strong>., 539.<br />

(8) Sul tema, F. MODUGNO, Legge (vizi della), in Enc. dir.,<br />

Milano, GIUFFRÈ, 1973, 1000 ss.; A. PIZZORUSSO, Il controllo<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale sull’uso della discrezional<strong>it</strong>à<br />

legislativa, in Riv. trim. dir. proc. civ,. 1986, 795 ss.


918 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

nale per la tutela urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali:<br />

il potere sost<strong>it</strong>utivo disciplinato dall’art.<br />

120 Cost.<br />

La riflessione si sposta allora sul rapporto fra<br />

esercizio dei poteri cautelari nella giurisdizione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale e disponibil<strong>it</strong>à di altri rimedi idonei<br />

ad una tutela urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

Sulla scorta della comparazione con l’esperienza<br />

dell’ordinamento tedesco ci si domanda,<br />

infine, se la disponibil<strong>it</strong>à di tali strumenti<br />

impedisca allo Stato la richiesta di provvedimenti<br />

cautelari per difetto di interesse al giudizio<br />

cautelare o per difetto del presupposto dell’urgenza<br />

intesa come requis<strong>it</strong>o di fondatezza<br />

dell’istanza. Si tratta di un interrogativo che<br />

ancora non si è posto all’attenzione della giurisprudenza<br />

della Corte <strong>it</strong>aliana. Sebbene si tratti<br />

di un aspetto particolare, è a mio avviso significativo<br />

per la comprensione di come la disponibil<strong>it</strong>à<br />

e l’esercizio, ovvero il mancato esercizio,<br />

dei poteri cautelari possa incidere sulla definizione<br />

del ruolo della Corte come giudice delle<br />

competenze statali e regionali.<br />

2. All’interno di un ordinamento federale, la<br />

giustizia cost<strong>it</strong>uzionale rappresenta soltanto<br />

uno dei possibili strumenti di soluzione delle<br />

controversie che possono insorgere fra i diversi<br />

soggetti che lo cost<strong>it</strong>uiscono. La giurisdizione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale convive con strumenti di<br />

composizione pol<strong>it</strong>ica dei confl<strong>it</strong>ti, ma si pone<br />

idealmente come strumento alternativo, in certo<br />

senso antagonista agli ist<strong>it</strong>uti che in un’accezione<br />

ampia potremmo definire di , nel senso di<br />

tutela unilaterale e quindi parziale del principio<br />

di supremazia della Cost<strong>it</strong>uzione. Tali strumenti,<br />

per l’intrinseca att<strong>it</strong>udine a produrre unilateralmente<br />

la realizzazione dell’interesse leso o<br />

della competenza contestata, si profilano - sia<br />

pur solo temporaneamente - come sost<strong>it</strong>utivi<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à giurisdizionale e, ove previsti dall’ordinamento,<br />

concorrono a definire l’amb<strong>it</strong>o<br />

delle autonomie cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>e<br />

(9) Una conferma di questa osservazione può dedursi<br />

dalla giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale sul potere di annullamento<br />

straordinario previsto dall’art. 6 del T.U. 383/1934<br />

e poi dall’art. 2 lett. p) della L. n. 400/1988, particolarmente<br />

significativa, Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 21<br />

aprile 1989, n. 229.<br />

(10) Si tratta di Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 28 giu-<br />

poiché di esse rappresentano un lim<strong>it</strong>e (9). La<br />

giurisdizionalizzazione delle controversie<br />

federali, cioè la soluzione dei confl<strong>it</strong>ti ad opera<br />

di un soggetto super partes, rappresenta invece<br />

un rafforzamento della garanzia relativa all’autonomia<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dei soggetti che compongono<br />

l’ordinamento. Dalle disposizioni che<br />

disciplinano la giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale è<br />

allora possibile desumere il divieto di risoluzione<br />

unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti fra Stato e Regioni,<br />

fatte salve eventuali procedure a tale scopo<br />

esplic<strong>it</strong>amente previste, o implic<strong>it</strong>amente consent<strong>it</strong>e,<br />

da disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

È alla luce di queste considerazioni che a<br />

mio avviso deve essere letta l’affermazione<br />

contenuta in una recente sentenza della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale (10): “né lo Stato né le Regioni<br />

possono pretendere, al di fuori delle procedure<br />

previste da disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali, di risolvere<br />

direttamente gli eventuali confl<strong>it</strong>ti tra i<br />

rispettivi atti legislativi tram<strong>it</strong>e proprie disposizioni<br />

di legge”. Conseguentemente la Corte ha<br />

dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale delle<br />

leggi delle Regioni Toscana, Friuli-Venezia<br />

Giulia, Marche ed Emilia-Romagna che avevano<br />

disposto la disapplicazione nei rispettivi terr<strong>it</strong>ori<br />

delle disposizioni in materia di condono<br />

edilizio dettate dallo Stato con l’art. 32 del<br />

D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e della relativa<br />

legge di conversione per violazione dell’art.<br />

127 Cost. La Corte ha invece dichiarato inammissibile<br />

la censura di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à relativa<br />

all’art. 134 Cost. in mancanza di autonome<br />

motivazioni a suo sostegno.<br />

Il divieto di risolvere unilateralmente i confl<strong>it</strong>ti<br />

di competenza, ribad<strong>it</strong>o nella sentenza<br />

appena c<strong>it</strong>ata con riferimento alla potestà legislativa,<br />

era stato già affermato dalla Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale con riferimento alla potestà<br />

amministrativa. Significativa in propos<strong>it</strong>o una<br />

vicenda in parte analoga a quella appena ricordata<br />

(11). La pronuncia della Corte era stata<br />

originata da un confl<strong>it</strong>to di attribuzione nel<br />

gno 2004, n. 198. Sulle sentenze relative all’ultimo condono<br />

edilizio, si vedano in questa stessa Rivista, G. MOR-<br />

BIDELLI, Il condono edilizio secondo la Corte cost<strong>it</strong>uzionale:<br />

non è tutto incost<strong>it</strong>uzionale, ma è tutto (o quasi) da<br />

riscrivere.<br />

(11) Corte cost<strong>it</strong>uzionale, 14 luglio 1976, n. 166, in<br />

Foro <strong>it</strong>., 2537.


quale lo Stato impugnava un decreto dell’Assessore<br />

per le finanze della Regione Sicilia che<br />

disponeva nel rispettivo terr<strong>it</strong>orio la disapplicazione<br />

di un D.M., contestualmente impugnato<br />

davanti alla Corte dalla medesima Regione. La<br />

Corte dichiarava allora la non spettanza alla<br />

Regione del potere di disapplicare il D.M. sulla<br />

base della considerazione che “contemporaneamente<br />

all’esperimento del ricorso e senza<br />

nemmeno attenderne l’es<strong>it</strong>o, la Regione, adducendo<br />

come esplic<strong>it</strong>amente si desume dal<br />

preambolo del decreto assessoriale - che l’atto<br />

dello Stato si appalesava illeg<strong>it</strong>timo e lesivo<br />

delle spettanze, delle competenze e delle potestà<br />

regionali cost<strong>it</strong>uzionalmente assist<strong>it</strong>e, ha<br />

r<strong>it</strong>enuto di poter “rimuovere dette turbative e<br />

ripristinare il preesistente regime”, facendo<br />

leva sugli stessi argomenti e sugli stessi parametri<br />

posti a base del suo ricorso. In un certo<br />

senso, si è fatta giustizia da sé, non considerando,<br />

come avrebbe dovuto, che a questa Corte il<br />

sistema instaurato dalla Cost<strong>it</strong>uzione attribuisce<br />

sui confl<strong>it</strong>ti di attribuzione competenza<br />

esclusiva, con pienezza di effetti della decisione;<br />

ed ha, quindi, violato il richiamato art. 134<br />

della Cost<strong>it</strong>uzione”. Significativa l’ulteriore<br />

precisazione contenuta nella stessa decisione,<br />

oltre alla dichiarazione sulla spettanza dell’attribuzione<br />

e al potere di annullamento, compete<br />

alla Corte il potere cautelare di sospensione<br />

dell’esecuzione degli atti impugnati.<br />

Questo indirizzo giurisprudenziale, che può<br />

dirsi risalente e consolidato, offre lo spunto per<br />

alcune considerazioni, che peraltro prescindono<br />

dalla condivisione in relazione ai casi di<br />

specie sopra esaminati, dalle conclusioni tratte<br />

dalla Corte con riguardo alle fattispecie dedotte<br />

in giudizio sotto il profilo del discrimine fra<br />

naturale tendenza della competenza alla sua<br />

più compiuta realizzazione e sua idone<strong>it</strong>à a<br />

violare il divieto.<br />

In particolare dal principio più volte ribad<strong>it</strong>o<br />

dalla giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale, e tenuto conto<br />

delle ragioni di tutela delle autonomie cost<strong>it</strong>uzionali<br />

che secondo l’interpretazione sopra indi-<br />

(12) Cfr. Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 3 luglio 1985,<br />

n. 190, con nota di A. PROTO PISANI, Rilevanza cost<strong>it</strong>uzionale<br />

del principio secondo cui la durata del processo<br />

non può andare a danno dell’attore che ha ragione, in<br />

Foro <strong>it</strong>., 1985, I, 1881 ss.;<br />

ARTICOLI E NOTE 919<br />

cata ne cost<strong>it</strong>uiscono il fondamento, è possibile<br />

trarre una prima fondamentale conclusione.<br />

Quanto meno nei lim<strong>it</strong>i in cui la giurisdizione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale si pone come mezzo esclusivo di<br />

risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionali, quella<br />

medesima “direttiva di razional<strong>it</strong>à” del sistema<br />

(12) che nelle giurisdizioni comuni rende la tutela<br />

cautelare cost<strong>it</strong>uzionalmente doverosa quando<br />

essa sia necessaria per scongiurare danni gravi e<br />

irreparabili agli interessi dedotti in giudizio, non<br />

può non valere anche per il processo cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Il bisogno di una protezione urgente degli<br />

interessi sub iudice si pone infatti anche nel processo<br />

cost<strong>it</strong>uzionale. Per ragioni diverse, ma<br />

altrettanto spesso di quanto accade presso le giurisdizioni<br />

comuni, nel processo cost<strong>it</strong>uzionale è<br />

difficile che si possa pervenire rapidamente ad<br />

una soluzione giuridica defin<strong>it</strong>iva capace di sorreggere<br />

con la forza dell’argomentazione giuridica<br />

l’efficacia non solo di giudicato, ma soprattutto<br />

di precedente (13), di una decisione inoppugnabile.<br />

È chiaro che altrimenti nella maggior<br />

parte dei casi i soggetti pubblici particolarmente<br />

qualificati quali lo Stato e le Regioni troverebbero<br />

un accordo ed ev<strong>it</strong>erebbero di sottoporre le<br />

relative questioni alla giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Di fronte al dato di fatto incontestabile che<br />

tempi lunghi di giudizio sono talvolta inev<strong>it</strong>abili<br />

per la compless<strong>it</strong>à delle questioni da decidere,<br />

considerata anche l’importanza di procedere alla<br />

più completa valutazione di ogni profilo della<br />

questione con l’apporto del contradd<strong>it</strong>torio delle<br />

parti, il rilascio di provvedimenti provvisori con<br />

final<strong>it</strong>à cautelare si presenta come l’unico strumento<br />

capace di assicurare che nelle more del<br />

giudizio si ev<strong>it</strong>i il prodursi di fatti compiuti che<br />

rendano successivamente inutile la decisione della<br />

Corte e quindi indeboliscano la credibil<strong>it</strong>à dell’ist<strong>it</strong>uzione<br />

prescelta dall’ordinamento a garanzia<br />

dello Stato di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale. Il principio<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dell’effettiv<strong>it</strong>à dei rimedi previsti<br />

dall’ordinamento avvicina sotto questo profilo<br />

la giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale a quelle comuni.<br />

Le peculiar<strong>it</strong>à dei giudizi cost<strong>it</strong>uzionali che<br />

hanno giustificato la creazione di una speciale<br />

(13) A. PIZZORUSSO, Effetto di “giudicato” ed effetto di<br />

“precedente” delle sentenze della Corte cost<strong>it</strong>uzionale -<br />

in Giur. cost., 1966, 1976 ss.


920 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

giurisdizione per i confl<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionali possono<br />

trovare il loro spazio in un autonomo svolgimento<br />

di questo canone di effettiv<strong>it</strong>à che necessariamente<br />

si riflette nell’interpretazione dei<br />

requis<strong>it</strong>i per il rilascio delle misure cautelari, ma<br />

non nella rinuncia a questo principio. Il sindacato<br />

di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à come garanzia dello Stato di<br />

dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale perderebbe invero la sua<br />

credibil<strong>it</strong>à se si accettassero le considerazioni cr<strong>it</strong>iche<br />

di uno dei più illustri e altrettanto scettici<br />

studiosi della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale circa il possibile<br />

impiego del potere cautelare nel processo<br />

cost<strong>it</strong>uzionale. L’assunto su cui esse si fondano<br />

inoltre, poiché rifer<strong>it</strong>o alla natura propriamente<br />

giurisdizionale di ogni Corte cost<strong>it</strong>uzionale (14),<br />

dovrebbe condurre per coerenza a negare anche<br />

per la giurisdizione Comune il valore cost<strong>it</strong>uzionale<br />

della tutela cautelare, valore ormai irrinunciabile<br />

in ogni sistema processuale moderno.<br />

Ci si riferisce alle cr<strong>it</strong>iche di Carl Schm<strong>it</strong>t: “La<br />

logica interna di ogni tipo di giurisdizione pensata<br />

a cose fatte conduce inev<strong>it</strong>abilmente a che la<br />

giusta decisione giudiziaria giunga soltanto post<br />

eventum. Si cerca di correggere questo svantaggio<br />

con , cosicché il giudice viene a trovarsi nella<br />

s<strong>it</strong>uazione di dover prendere misure pol<strong>it</strong>iche o<br />

di doverle impedire e diventare pol<strong>it</strong>icamente<br />

attivo in un modo che lo rende un potente fattore<br />

della pol<strong>it</strong>ica statale interna ed eventualmente<br />

anche di quella estera; la sua indipendenza giudiziaria<br />

non lo può allora preservare più davanti<br />

alla responsabil<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica, se pure deve ancora<br />

esistere una responsabil<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica. L’indipendenza<br />

giudiziaria perde il suo fondamento di<br />

dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale nella stessa misura in cui<br />

essa si allontana dal contenuto non dubbio delle<br />

disposizioni legislative cost<strong>it</strong>uzionali. È proprio<br />

inev<strong>it</strong>abile che la giurisdizione, finché rimane<br />

giurisdizione, giunga pol<strong>it</strong>icamente troppo tardi,<br />

tanto più tardi quanto più il processo si svolge in<br />

modo preciso e accurato, in modo conforme allo<br />

Stato di dir<strong>it</strong>to ed alla giurisdizione” (15).<br />

(14) Con questo non si intende prendere posizione sul<br />

dibatt<strong>it</strong>o relativo alla natura giurisdizionale o sui generis<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, ciò che rileva in relazione alle<br />

considerazioni indicate nel testo è invero la scelta sottesa<br />

ad ogni sistema di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale di congegnare<br />

il sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à secondo i moduli processuali<br />

comuni sia ad attiv<strong>it</strong>à propriamente giurisdizionali<br />

che a ist<strong>it</strong>uti di amministrazione giustiziale o addir<strong>it</strong>tura<br />

Nessuno sarebbe oggi disposto ad accettare<br />

che la giurisdizione debba necessariamente arrivare<br />

troppo tardi. Questo significherebbe negare<br />

le conquiste di civiltà giuridica e di pace sociale<br />

che nell’ordinamento interno come in quello<br />

internazionale sono sottese alla giurisdizionalizzazione<br />

dei confl<strong>it</strong>ti, pol<strong>it</strong>ici e non. D’altra parte,<br />

la considerazione della pericolos<strong>it</strong>à degli<br />

effetti di un provvedimento provvisorio che si<br />

inserisce nella dinamica del processo pol<strong>it</strong>ico<br />

non può condurre alla sottovalutazione della<br />

pericolos<strong>it</strong>à e della pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à della scelta di non<br />

impedire la produzione di fatti compiuti qualora<br />

sia seriamente contestata una violazione delle<br />

regole cost<strong>it</strong>uzionali. Il difficile comp<strong>it</strong>o di individuare<br />

il punto di equilibrio fra queste contrapposte<br />

esigenze attraverso una responsabile<br />

gestione dei tempi del suo giudizio e attraverso<br />

l’impiego degli strumenti processuali della sua<br />

funzione è affidato dalla Cost<strong>it</strong>uzione alla Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale. Altre esperienze di giustizia<br />

cost<strong>it</strong>uzionale dimostrano la disponibil<strong>it</strong>à di<br />

soluzioni giuridiche idonee a consentire un utile<br />

impiego della tutela cautelare nei processi cost<strong>it</strong>uzionali<br />

anche nei confl<strong>it</strong>ti ad alta valenza pol<strong>it</strong>ica,<br />

dove il rilascio di una misura cautelare<br />

attraverso l’impedimento dei fatti compiuti può<br />

attenuare l’esasperazione dei confl<strong>it</strong>ti e garantire<br />

alla Corte i tempi necessari alla seren<strong>it</strong>à del<br />

giudizio. Deve invece essere respinta l’idea che<br />

mi sembra alla base di una diffusa diffidenza circa<br />

l’utile impiego della tutela cautelare nel sindacato<br />

di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e che nasce probabilmente<br />

da una non chiara distinzione fra poteri di<br />

cautela sostanziale e poteri cautelari di natura<br />

processuale. L’equivoco cela il pregiudizio che<br />

attraverso il rilascio di misure cautelari nel processo<br />

cost<strong>it</strong>uzionale si possa chiedere alla Corte<br />

di eserc<strong>it</strong>are un potere estremo capace di garantire<br />

con urgenza e ad ogni costo l’ordine cost<strong>it</strong>uzionale<br />

delle competenze e idoneo a risolvere,<br />

ove necessario, s<strong>it</strong>uazioni di emergenza di<br />

di giustizia privata, proprio in ragione delle garanzie che<br />

l’osservanza di quelle forme è preordinata ad assicurare.<br />

(15) C. SCHMITT, Il custode della cost<strong>it</strong>uzione, nella<br />

traduzione <strong>it</strong>aliana di Der Hüter der Verfassung, 1969,<br />

Berlin, Duncker & Humblot, ristampa anastatica della<br />

prima edizione, 1931, a cura di A. CARACCIOLO, Milano,<br />

Giuffrè, 1981; per i passi c<strong>it</strong>ati nel testo, con l’omissione<br />

delle note a piè di pagina, 55-57.


dimensione ist<strong>it</strong>uzionale. Il potere cautelare è<br />

invece più modestamente preordinato ad impedire<br />

che la singola decisione della Corte sia inutil<strong>it</strong>er<br />

data in ragione del prodursi di modifiche<br />

irreversibili della realtà fattuale o giuridica su<br />

cui essa è destinata ad incidere. Si tratterebbe<br />

altrimenti di un potere assimilabile ai poteri cautelari<br />

degli organi di governo e di amministrazione<br />

attiva, in contrasto con l’idea che sorregge<br />

ogni sistema di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, cioè la<br />

scelta di predisporre forme processuali di controllo<br />

sull’esercizio del potere pol<strong>it</strong>ico sebbene<br />

esse, secondo un’opinione diffusa, non siano<br />

propriamente e del tutto riconducibili al genere<br />

della funzione giurisdizionale. Ma sarebbe<br />

soprattutto illusorio riporre in una Corte una tale<br />

aspettativa di giustizia che non può che essere il<br />

risultato del comportamento complessivo delle<br />

ist<strong>it</strong>uzioni (16).<br />

Nelle controversie tra soggetti ist<strong>it</strong>uzionali il<br />

potere cautelare della Corte, se correttamente<br />

interpretato, può invece rappresentare un utile<br />

strumento per garantire l’effettiv<strong>it</strong>à della giustizia<br />

cost<strong>it</strong>uzionale ed ev<strong>it</strong>are l’inasprimento<br />

dei confl<strong>it</strong>ti che può derivare dal compimento<br />

di fatti o atti che modificano in modo irreversibile<br />

la realtà in violazione delle regole cost<strong>it</strong>uzionali<br />

e favorire in questo senso la mediazione<br />

di confl<strong>it</strong>ti e il rispetto delle regole sostanziali<br />

e procedurali della democrazia. Una sorta<br />

di richiamo delle parti del giudizio al rispetto<br />

dei principi di lealtà e leale collaborazione che,<br />

perlomeno in pendenza del giudizio, di per sé<br />

sarebbero in molti casi sufficienti ad ev<strong>it</strong>are gli<br />

inasprimenti che derivano dai fatti compiuti.<br />

Per rendere più concrete queste affermazioni,<br />

che necess<strong>it</strong>erebbero di uno spazio più<br />

ampio di quello che qui è opportuno, mi sembra<br />

sufficiente un semplice accenno ai numerosi<br />

confl<strong>it</strong>ti, datati e recenti, fra Stato e Regioni<br />

innescati dall’uso del D.L. nelle materie di<br />

competenza regionale, non a caso segu<strong>it</strong>i da un<br />

giudizio cost<strong>it</strong>uzionale con istanza cautelare di<br />

sospensione degli atti impugnati.<br />

(16) Sul tema, anche se non con specifico riferimento<br />

alla tutela cautelare, si vedano le considerazioni di A.<br />

CERRI, Corso di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, terza edizione,<br />

Milano, GIUFFRÈ, 2001, 470 ss.<br />

(17) Sulle tecniche decisorie utilizzate dalla Corte, cfr.<br />

G. CERRINA FERONI, Riforma del T<strong>it</strong>olo V: determina<br />

ARTICOLI E NOTE 921<br />

3. Con la sentenza 198/2004 sopra ricordata,<br />

la Corte cost<strong>it</strong>uzionale si espone ad un’interpretazione<br />

molto forte del proprio ruolo di<br />

garante delle competenze statali e regionali,<br />

attraverso l’esplic<strong>it</strong>a estensione del proprio sindacato<br />

allo sviamento di potere come vizio<br />

teleologico della funzione e alla perentoria<br />

affermazione del divieto di risoluzione unilaterale,<br />

cioè “diretta” secondo le parole della Corte,<br />

dei confl<strong>it</strong>ti fra i soggetti cost<strong>it</strong>uzionali. Non<br />

c’è qui spazio per soffermarsi sulla motivazione<br />

data dalla Corte a fondamento del riscontrato<br />

vizio funzionale e sui cr<strong>it</strong>eri eventualmente<br />

segu<strong>it</strong>i dal giudice cost<strong>it</strong>uzionale per distinguere<br />

la riscontrata forma di autotutela da ciò che<br />

dovrebbe invece considerarsi una naturale tendenza<br />

della funzione legislativa verso la sua<br />

compiuta realizzazione secondo le intenzioni<br />

dichiarate dal legislatore regionale di derogare,<br />

leg<strong>it</strong>timamente, ad una normativa statale di dettaglio,<br />

quindi cedevole, in una materia attribu<strong>it</strong>a<br />

alla sua concorrente potestà legislativa, potestà<br />

si noti per diversi profili riconosciuta dalla<br />

stessa Corte in altra sentenza relativa al medesimo<br />

confl<strong>it</strong>to (17). Per completare il discorso<br />

sopra iniziato preme invece soffermarci su un<br />

inciso contenuto nella stessa decisione. La Corte<br />

afferma: “né lo Stato né le Regioni possono<br />

pretendere, al di fuori delle procedure previste<br />

da disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali (18), di risolvere<br />

direttamente gli eventuali confl<strong>it</strong>ti tra i rispettivi<br />

atti legislativi tram<strong>it</strong>e proprie disposizioni di<br />

legge”. È naturale chiedersi quali siano queste<br />

procedure. L’inciso potrebbe intendersi rifer<strong>it</strong>o<br />

alle norme che disciplinano il sindacato di<br />

cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à. Non è però escluso che l’espressione<br />

possa assumere un significato più<br />

ampio. Il dubbio è avvalorato dalla lettura di<br />

un’altra pronuncia del giudice cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Si tratta della sentenza 236/2004 che interpreta<br />

il potere sost<strong>it</strong>utivo disciplinato dall’art. 120<br />

Cost. (19) come uno strumento a “presidio di<br />

fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza,<br />

legal<strong>it</strong>à che il mancato o l’illeg<strong>it</strong>timo eser-<br />

anche nuove tecniche decisorie della Corte cost<strong>it</strong>uzionale?,<br />

in questa Rivista, copertina di ottobre 2004.<br />

(18) Corsivo aggiunto.<br />

(19) Sul potere sost<strong>it</strong>utivo, P. CARETTI, Stato, Regioni,<br />

EE.LL., tra innovazione e continu<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>. 43 ss.; C. MAI-<br />

NARDIS, Il potere sost<strong>it</strong>utivo, in Stato, Regioni ed EE.LL.


922 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

cizio delle competenze attribu<strong>it</strong>e, nei precedenti<br />

artt. 117 e 118, agli Enti substatali, potrebbe<br />

lasciare insoddisfatto o pregiudicare gravemente”,<br />

sciogliendo così i dubbi formulati in dottrina<br />

circa la possibil<strong>it</strong>à di rinvenire il presupposto<br />

della sost<strong>it</strong>uzione nell’atto illeg<strong>it</strong>timo oltre<br />

che nella semplice inerzia. Ne segue che il<br />

potere sost<strong>it</strong>utivo può essere considerato un<br />

ist<strong>it</strong>uto di garanzia ulteriore rispetto alla giurisdizione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale poiché esso può essere<br />

eserc<strong>it</strong>ato nei casi in cui si tratti di rimediare a<br />

s<strong>it</strong>uazioni di illeg<strong>it</strong>timo esercizio delle competenze<br />

previste dagli artt. 117 e 118 Cost.<br />

Nell’ordinamento tedesco la disponibil<strong>it</strong>à<br />

per la Federazione del Bundeszwang, uno strumento<br />

unilaterale di tutela in caso di inadempimento<br />

dei Länder, ha dato luogo a un’interessante<br />

questione proprio in relazione all’ammissibil<strong>it</strong>à<br />

di un’istanza cautelare al Tribunale<br />

cost<strong>it</strong>uzionale federale nel caso in cui il ricorrente<br />

disponga di strumenti unilaterali e urgenti<br />

di tutela. Si è posto infatti un interrogativo<br />

cruciale nella definizione dei rapporti fra sindacato<br />

di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e strumenti unilaterali<br />

di risoluzione delle controversie federali. Il<br />

ricorso al Tribunale federale in caso siano<br />

disponibili altri rimedi mira a scaricare indeb<strong>it</strong>amente<br />

sulla Corte la responsabil<strong>it</strong>à di decisioni<br />

pol<strong>it</strong>iche che competono al Governo che ne<br />

è responsabile o, al contrario, la scelta fra i due<br />

rimedi previsti dall’ordinamento è rimessa ad<br />

una libera scelta pol<strong>it</strong>ica del Governo?<br />

Nel paragrafo che segue è sembrato utile<br />

riferire la giurisprudenza del Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale<br />

federale in materia per capire come la<br />

disponibil<strong>it</strong>à di adeguate forme di tutela cautelare<br />

possa incidere sulla scelta di ev<strong>it</strong>are il<br />

ricorso a forme di tutela alternative ma siccome<br />

unilaterali, meno garantiste per le autonomie<br />

cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

nella legge 5 giugno 2003, n. 131, Bologna, il Mulino,<br />

2003, 157 ss.; sottolinea il carattere straordinario che<br />

dovrebbe rivestire l’esercizio di questo potere, G. MOR-<br />

BIDELLI, Energia, pianificazione del terr<strong>it</strong>orio, infrastrutture,<br />

Relazione presentata al XV Convegno Associazione<br />

Amministrativisti Italo-Spagnoli (AAIS), su “Il dir<strong>it</strong>to<br />

all’energia”, Siviglia 20-21-22 maggio 2004, in corso di<br />

pubblicazione. Per un accenno alla tematica della distinzione<br />

fra potere sost<strong>it</strong>utivo e giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

che l’Autore considera in rapporto di reciproca esclusio-<br />

4. Secondo l’art. 37 GG “se un Land non<br />

adempie gli obblighi federali impostigli dal<br />

Grundgesetz o da un’altra legge federale, il<br />

Governo federale con il consenso del Bundesrat<br />

può prendere i necessari provvedimenti per<br />

costringere il Land attraverso il potere coerc<strong>it</strong>ivo<br />

federale ad adempiere i propri obblighi. Per l’esercizio<br />

del potere coerc<strong>it</strong>ivo federale, il Governo<br />

federale o il suo delegato ha il potere di direttiva<br />

nei confronti di tutti i Länder e dei loro uffici”.<br />

Questo ist<strong>it</strong>uto è l’erede della Reichsexecution,<br />

prevista nell’art. 19 della Cost<strong>it</strong>uzione del<br />

Reich tedesco del 1871 e nell’art. 48, I co. della<br />

Cost<strong>it</strong>uzione della Repubblica di Weimar.<br />

Già sotto il vigore della Cost<strong>it</strong>uzione della<br />

Repubblica di Weimar sorge il problema del<br />

rapporto tra l’esercizio del potere coerc<strong>it</strong>ivo<br />

federale la devoluzione allo Staatsgerichtshof<br />

delle “controversie di natura non privata” tra il<br />

Land e il Reich (art. 19). Secondo l’art. 48, I<br />

comma, “se un Land non adempie gli obblighi<br />

impostigli dalla Cost<strong>it</strong>uzione o dalle leggi del<br />

Reich, il Presidente del Reich può costringerlo<br />

a ciò con l’aiuto della forza armata”. In dottrina<br />

si prospettano già sin da allora due soluzioni<br />

contrapposte. Secondo Heinrich Triepel il<br />

presidente del Reich non potrebbe ordinare l’esecuzione<br />

federale prima che la Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

abbia accertato, ai sensi dell’art. 19,<br />

l’esistenza dell’inadempimento da parte del<br />

Land (20). Viceversa secondo Gerhard<br />

Anschütz il Presidente può decidere ai sensi<br />

dell’art. 48 se un Land abbia violato i propri<br />

doveri ed egli sia pertanto autorizzato ad eserc<strong>it</strong>are<br />

il potere coerc<strong>it</strong>ivo federale contro di<br />

esso, anche senza un previo accertamento da<br />

parte della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (21). Il contrasto<br />

ha notevole valore simbolico. Vi si può<br />

cogliere in una importante fase del suo divenire<br />

storico la tendenza verso la compressione<br />

ne, ma sulla base della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />

anteriore alla sentenza 236/2004, G. MARAZZITA, I poteri<br />

sost<strong>it</strong>utivi fra e assetto dinamico delle competenze, in<br />

www. forumcost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>.<br />

(20) Così H. TRIEPEL, Stre<strong>it</strong>igke<strong>it</strong>en zwischen Reich<br />

und Ländern, c<strong>it</strong>., 1923, 61 ss.<br />

(21) Cosi, G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen<br />

Reichs vom 11. August 1919: ein Kommentar für<br />

Wissenschaft und Praxis, terza e quarta ed., Berlin, 1926,<br />

168 ss.


della “autotutela” nelle controversie tra Federazione<br />

e Länder a vantaggio dell’accertamento<br />

della violazione ad opera di un Tribunale.<br />

Anschütz avanza nei confronti della tesi di<br />

Triepel la cr<strong>it</strong>ica che essa esprimerebbe “in<br />

realtà una veduta da dir<strong>it</strong>to processuale civile<br />

che si atteggia a tesi da Stato di dir<strong>it</strong>to e (..) che<br />

assolutamente non si adatta ai rapporti cost<strong>it</strong>uzionali<br />

del Reich con i suoi membri, i Länder”<br />

(22). Un argomento che non poteva non attirare<br />

la recisa cr<strong>it</strong>ica di Hans Kelsen: “l’esigenza<br />

che la fattispecie illec<strong>it</strong>a sulla quale si fonda<br />

l’atto coattivo venga accertata con l’obiettiv<strong>it</strong>à<br />

di un tribunale è un postulato tecnico-giuridico<br />

che non vale per il solo settore del dir<strong>it</strong>to civile<br />

ma interessa tutto il campo del dir<strong>it</strong>to” (23).<br />

L’incertezza dei rapporti tra esecuzione federale<br />

e devoluzione alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale delle<br />

controversie tra Federazione e Länder, che<br />

Kelsen è in grado di risolvere già nel 1927, con<br />

riferimento alla Cost<strong>it</strong>uzione austriaca del 1920,<br />

“nel senso della esecuzione di una sentenza”,<br />

bollando l’esecuzione federale come “una tecnica<br />

giuridica prim<strong>it</strong>iva” (24), non è stata risolta,<br />

come sopra accennato, dal Grundgesetz, che<br />

non prevede norme di coordinamento tra il Bundeszwang<br />

e il Bund-Länder-Stre<strong>it</strong>, e riemerge<br />

nelle pieghe delle motivazioni delle prime pronunce<br />

sulle istanze cautelari strumentali alle<br />

controversie “federali” (instaurate dinanzi alla<br />

Corte ex art. 93, I co. n. 2 e n. 3 GG).<br />

A sostegno della tesi che comprende sotto il<br />

profilo del difetto di interesse ad agire l’ipotesi in<br />

cui la Federazione possa ricorrere allo strumento<br />

del Bundeszwang, la dottrina può invocare infatti<br />

la risalente pronuncia della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

nella controversia promossa (ai sensi dell’art.<br />

93, I comma, n. 3 GG) dal Governo federale nei<br />

confronti dei Länder Baviera e Assia sulla valid<strong>it</strong>à<br />

delle disposizioni relative al pagamento della<br />

tredicesima, emanate nonostante la precedente<br />

determinazione contraria del Governo federale.<br />

Nel motivare il rigetto dell’ istanza cautelare di<br />

sospensione la Corte, dopo aver osservato che i<br />

pregiudizi derivanti al bilancio della Federazione<br />

(22) Cosi, G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen<br />

Reichs vom 11. August 1919, 168.<br />

(23) Così, H. KELSEN, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, traduzione<br />

a cura di C. GERACI, Milano, Giuffrè, 1981 , 123.<br />

ARTICOLI E NOTE 923<br />

e dei Länder da un pagamento della tredicesima<br />

contrastante con il dir<strong>it</strong>to federale potrebbero<br />

ripararsi attraverso un’adeguata manovra di perequazione<br />

finanziaria, aggiunge che “il provvedimento<br />

cautelare non è infine l’unica via con la<br />

quale il governo federale potrebbe raggiungere la<br />

final<strong>it</strong>à cui aspira. Poiché esso è dell’opinione<br />

che le controparti con la corresponsione della<br />

gratifica natalizia violino gli obblighi loro imposti<br />

dal Grundgesetz, potrebbe, con il consenso<br />

del Bundesrat ai sensi dell’art. 37 GG, interdire<br />

ai Länder della Baviera e dell’Assia di corrispondere<br />

la gratifica natalizia”. Afferma ancora<br />

la Corte che i provvedimenti cautelari non sono<br />

pensati come lo strumento per scaricare sul Tribunale<br />

cost<strong>it</strong>uzionale la responsabil<strong>it</strong>à per decisioni<br />

pol<strong>it</strong>iche che spettano al Governo federale<br />

in rapporto con i Länder e ai Governi dei Länder<br />

in rapporto con i rispettivi parlamenti” (25).<br />

La dottrina cr<strong>it</strong>ica l’ultimo passaggio della<br />

motivazione poiché esso non appare in linea con<br />

la considerazione che l’instaurazione della controversia<br />

non mira a scaricare sulla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

la responsabil<strong>it</strong>à di una decisione pol<strong>it</strong>ica,<br />

ma aspira semplicemente a sottoporre ad un<br />

giudizio di conform<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale la decisione<br />

pol<strong>it</strong>ica adottata dai due Länder, come accade<br />

tipicamente in una controversia tra Federazione<br />

e Länder, in cui la Federazione prende l’iniziativa<br />

processuale. Tale quadro non può<br />

mutare se a ciò si abbina un’istanza cautelare.<br />

Detto in altri termini se due sono i rimedi<br />

messi a disposizione dall’ordinamento entrambi<br />

devono essere effettivi.<br />

In una successiva pronuncia la Corte muta<br />

orientamento. Si tratta del giudizio promosso<br />

dal Governo federale sulla legge della C<strong>it</strong>tà di<br />

Amburgo che indice un referendum sull’armamento<br />

dell’eserc<strong>it</strong>o tedesco con armi atomiche,<br />

sul depos<strong>it</strong>o di armi atomiche nonché sul posizionamento<br />

di basi di lancio di missili atomici<br />

nel terr<strong>it</strong>orio della Repubblica federale tedesca.<br />

Il Governo federale affianca a questa richiesta<br />

un’istanza cautelare di sospensione della legge.<br />

A fronte dell’obiezione della C<strong>it</strong>tà di Ambur-<br />

(24) Così, H. KELSEN, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>.,<br />

123.<br />

(25) Cfr. BVerfG 10 dicembre 1953, in BVerfGE<br />

3, 52.


924 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

go, secondo la quale non ci sarebbe spazio per<br />

un provvedimento cautelare, poiché il Governo<br />

federale disporrebbe della strada più breve dell’esercizio<br />

del potere coerc<strong>it</strong>ivo federale, la<br />

Corte risponde che “se il Governo federale, al<br />

fine del mantenimento dell’ordine cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

intenda servirsi dello strumento del Bundeszwang<br />

(art. 37 GG) oppure provocare una<br />

decisione della Corte cost<strong>it</strong>uzionale secondo<br />

l’art. 93, I comma, n. 2 GG è rimesso alla sua<br />

discrezional<strong>it</strong>à, non censurabile dalla giurisdizione<br />

cost<strong>it</strong>uzionale” (26).<br />

Per meglio comprendere il significato di<br />

queste decisioni occorre una precisazione. Nella<br />

storia della Repubblica federale tedesca – al<br />

contrario che al tempo della Repubblica di<br />

Weimar – l’ist<strong>it</strong>uto del Bundeszwang non ha<br />

trovato ancora applicazione (27). Ciò significa<br />

che al Governo federale è sempre apparso pol<strong>it</strong>icamente<br />

opportuno ricorrere alla Corte, piuttosto<br />

che costringere il Land ren<strong>it</strong>ente a rispettare<br />

gli obblighi federali attraverso l’ist<strong>it</strong>uto del<br />

Bundeszwang. Questo dato, al quale ha forse<br />

contribu<strong>it</strong>o l’ammissibil<strong>it</strong>à della tutela cautelare<br />

nel Bund-Länder-Stre<strong>it</strong>, non è certamente<br />

privo di significato per il riconoscimento del<br />

ruolo della Corte cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

5. È forse prematuro ipotizzare che questioni<br />

analoghe possano presentarsi nell’immediato<br />

futuro nel nostro ordinamento. In ogni caso,<br />

i diversi orientamenti giurisprudenziali appena<br />

sintetizzati sono parsi significativi per comprendere<br />

come una giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale<br />

effettiva nella garanzia delle competenze statali<br />

e regionali possa, insieme alle opportune sedi<br />

di composizione consensuale delle controversie,<br />

ev<strong>it</strong>are l’inasprimento dei rapporti che può<br />

invece derivare dalla soluzione unilaterale dei<br />

confl<strong>it</strong>ti e favorire una migliore attuazione del<br />

principio autonomistico. In senso contrario non<br />

è sempre pertinente l’invocazione dell’esigenza<br />

di ev<strong>it</strong>are una sovraesposizione della Corte<br />

nelle contese pol<strong>it</strong>iche, anche perché l’impiego<br />

di strumenti unilaterali di soluzione dei confl<strong>it</strong>ti<br />

è comunque soggetto nei suoi es<strong>it</strong>i al sindacato<br />

di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />

(26) Cfr. BVerfG 27 maggio 1958, in BVerfGE 7, 367.<br />

(27) Per questo dato, Erbguth, Art. 37, in Grundgesetz<br />

Kommentar, München, Beck, 2003, 1208 ss.<br />

Dott. ENRICO MAURO<br />

Appunti sul riparto di giurisdizione<br />

in materia di revoca sanzionatoria<br />

dei finanziamenti<br />

pubblici alle imprese<br />

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La giurisprudenza<br />

sul riparto di giurisdizione in materia di<br />

revoca sanzionatoria dei finanziamenti pubblici<br />

alle imprese - 3. La nozione di revoca sanzionatoria<br />

o decadenza - 4. Spunti cr<strong>it</strong>ici sul<br />

cr<strong>it</strong>erio di riparto sposato dalla giurisprudenza<br />

prevalente alla luce del concetto di decadenza<br />

elaborato dalla dottrina - 5. Postilla.<br />

1. Premessa<br />

Svolgendo una ricerca giurisprudenziale in<br />

tema di finanziamenti pubblici, con particolare<br />

riguardo a quelli diretti alle imprese, cap<strong>it</strong>a di<br />

imbattersi in un orientamento relativo al riparto<br />

di giurisdizione che mer<strong>it</strong>a, forse, qualche<br />

attenzione e persino qualche appunto cr<strong>it</strong>ico.<br />

La materia della sovvenzioni pubbliche non<br />

è tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva<br />

del giudice amministrativo; perlomeno, non<br />

è tra quelle che vi sono devolute in blocco,<br />

rientrando nella giurisdizione esclusiva le sole<br />

sovvenzioni riconducibili a una delle materie di<br />

cui il giudice amministrativo è dominus incontrastato<br />

(1).<br />

Nel settore dei finanziamenti pubblici, dunque,<br />

il cr<strong>it</strong>erio di riparto tra giurisdizione ordinaria<br />

e amministrativa continua a essere rappresentato,<br />

di regola, dalla s<strong>it</strong>uazione soggettiva<br />

dal privato contrapponibile al potere amministrativo:<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo, cioè pretesa di<br />

un’util<strong>it</strong>à a fronte di una potestà vincolata, o<br />

interesse leg<strong>it</strong>timo, ossia pretesa, a fronte di<br />

una potestà discrezionale, della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del-<br />

(1) Per una sintesi dell’evoluzione storica del riparto<br />

tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, nonché per<br />

arguti commenti alla recente pronuncia con cui la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva<br />

del giudice amministrativo nelle materie urbanisticoedilizia<br />

e dei servizi pubblici (6 luglio 2004, n. 204, in<br />

Dir. proc. amm., 2004, 799, con note di V. CERULLI IREL-<br />

LI E R. VILLATA), V. CARBONE – C. CONSOLO – A. DI<br />

MAJO, Il “waltzer delle giurisdizioni” rigira e r<strong>it</strong>orna a<br />

fine ottocento, in Corr. giur., 2004, 1125.


l’azione amministrativa volta a stabilire se sottrarre<br />

o attribuire un’util<strong>it</strong>à.<br />

Sennonché, dalla ricerca giurisprudenziale<br />

sulle sovvenzioni pubbliche emerge che, in<br />

relazione alle fattispecie di revoca sanzionatoria,<br />

il tradizionale cr<strong>it</strong>erio di riparto giurisdizionale<br />

non solo non è ancora applicato pacificamente<br />

(2), ma è applicato dalla giurisprudenza<br />

maggior<strong>it</strong>aria a prescindere dalla benché<br />

minima riflessione sulla natura discrezionale o<br />

meno del provvedimento medesimo, vale a dire<br />

dandone per scontato in ogni caso il carattere<br />

assolutamente vincolato.<br />

Ciò detto, occorre dar conto un po’ più nel<br />

dettaglio dell’indirizzo giurisprudenziale dalle<br />

cui pieghe traggono motivo le presenti considerazioni,<br />

prima di dare uno sguardo alla conformazione<br />

che la dottrina, tanto scarsa quanto<br />

autorevole, che se n’è occupata ha elaborato,<br />

ricavandola dalle innumerevoli disposizioni<br />

normative di riferimento, della revoca sanzionatoria<br />

(3) e prima di spiegare, alla luce di tale<br />

dottrina, perché la giurisprudenza cui si è<br />

accennato non persuade e mer<strong>it</strong>erebbe di essere<br />

rivista.<br />

2. La giurisprudenza sul riparto di giurisdizione<br />

in materia di revoca sanzionatoria<br />

dei finanziamenti pubblici alle imprese<br />

L’orientamento giurisprudenziale di cui<br />

occorre dar conto è quello in forza del quale,<br />

(2) È solo grazie a una certa dose di enfasi, infatti, che<br />

Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio 2004, n. 570,<br />

in www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>, può qualificare l’orientamento<br />

de quo come “ormai consolidato”.<br />

(3) Il contributo più significativo sulla specie provvedimentale<br />

in questione, che non ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o oggetto di<br />

monografia alcuna, è rappresentato da M.A. SANDULLI,<br />

Decadenza e sanzione amministrativa, in Dir. società,<br />

1980, 459, i cui risultati, in netta controtendenza rispetto<br />

al resto della dottrina (ma anche rispetto alla giurisprudenza),<br />

sono sinteticamente riproposti in Decadenza, II)<br />

Dir<strong>it</strong>to amministrativo, in Enc. giur., X, 1988: per il<br />

resto, tra gli autori che hanno dedicato all’ist<strong>it</strong>uto almeno<br />

un minimo di attenzione: P. STELLA RICHTER, Atti e<br />

poteri amministrativi (tipologia), in G. GUARINO (a cura<br />

di), Dizionario amministrativo, I, II ed., 1983, 397 s.; P.<br />

VIRGA, Il provvedimento amministrativo, IV ed., 1972,<br />

477 ss.; S. CASSARINO, Considerazioni sulla decadenza<br />

da rapporti amministrativi, in Studi in onore di Gaetano<br />

Zingali, II, 1965, 83; M. AMENDOLA, Dispensa e decadenza<br />

(Impiego pubblico), in Enc. dir., XIII, 1964, 150;<br />

ARTICOLI E NOTE 925<br />

nel campo delle agevolazioni pubbliche,<br />

soprattutto alle attiv<strong>it</strong>à produttive, il privato<br />

può vantare, nei confronti dell’amministrazione<br />

finanziatrice, a seconda dei casi, un interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo o un dir<strong>it</strong>to soggettivo (4).<br />

Più in dettaglio, il privato può vantare un interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo: a) allorché il procedimento concessorio<br />

non si è ancora concluso e, quindi, il<br />

finanziamento non è ancora stato attribu<strong>it</strong>o in via<br />

defin<strong>it</strong>iva; b) quando è avviato un procedimento<br />

di autotutela discrezionale (annullamento d’ufficio<br />

o revoca in senso stretto (5) in riferimento a<br />

provvidenze già concesse, anche solo in via<br />

provvisoria; c) se è attivato un procedimento cautelare<br />

in vista della possibile emanazione di un<br />

provvedimento di secondo grado a es<strong>it</strong>o demol<strong>it</strong>orio<br />

per ragioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o di mer<strong>it</strong>o.<br />

La posizione soggettiva azionabile è un dir<strong>it</strong>to<br />

soggettivo, invece: d) allorchè la sovvenzione<br />

è già stata concessa a t<strong>it</strong>olo defin<strong>it</strong>ivo, anche<br />

se non ancora erogata; e) nell’ipotesi in cui, in<br />

presenza di un’agevolazione già concessa a<br />

t<strong>it</strong>olo defin<strong>it</strong>ivo, corrisposta o meno, è avviato<br />

un procedimento volto alla revoca sanzionatoria<br />

della stessa e al conseguente ordine di rest<strong>it</strong>uzione<br />

delle somme indeb<strong>it</strong>amente percep<strong>it</strong>e.<br />

Questa essendo la giurisprudenza di riferimento,<br />

l’assunto sul quale si intende focalizzare<br />

l’attenzione è proprio l’ultimo, quello che,<br />

partendo dall’aprioristica asserzione della<br />

natura sempre e comunque integralmente vin-<br />

G. SANTANIELLO, Decadenza, c) Dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />

in Enc. dir., XI, 1962, 800.<br />

(4) Tra le più recenti pronunce rappresentative dell’indirizzo<br />

in discorso: TAR Calabria, sezione I, 1 aprile 2004, n.<br />

877, in www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>; TAR Veneto,<br />

sezione III, 1 marzo 2004, n. 433, in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; TAR<br />

Trentino-Alto Adige 24 febbraio 2004, n. 52, in Foro amm.<br />

tar, 2004, 358; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio<br />

2004, n. 570, c<strong>it</strong>.; TAR Lazio, sezione III-bis, 6 novembre<br />

2003, n. 9620, in Foro amm. TAR, 2003, 3264.<br />

(5) La più recente indagine monografica in tema di<br />

revoca vera e propria, ist<strong>it</strong>uto tra i più spinosi e studiati<br />

del dir<strong>it</strong>to amministrativo e, nonostante ciò, frequentemente<br />

confuso, nel lessico sia legislativo che giurisprudenziale,<br />

con la revoca sanzionatoria, è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da M.<br />

IMMORDINO, Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento,<br />

1999; cui conviene accostare, anche per<br />

uno sguardo all’ormai probabile codificazione, in seno<br />

alla legge sul procedimento amministrativo, della potestà<br />

medesima, G. LIGUGNANA, Profili evolutivi dell’autotutela<br />

amministrativa, 2004, in part. 46 ss.


926 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

colata della revoca sanzionatoria di un finanziamento,<br />

perviene all’altrettanto aprioristica<br />

conclusione della spettanza in ogni caso al giudice<br />

ordinario della controversia avente ad<br />

oggetto un provvedimento del tipo in discussione,<br />

ovviamente passando per la non meno<br />

aprioristica configurazione sempre e comunque<br />

in termini di dir<strong>it</strong>to alla conservazione del<br />

beneficio ormai giuridicamente acquis<strong>it</strong>o<br />

(anche se non ancora materialmente incamerato)<br />

della s<strong>it</strong>uazione soggettiva prospettabile dal<br />

c<strong>it</strong>tadino a fronte di un r<strong>it</strong>iro sanzionatorio.<br />

L’indirizzo di cui si tratta è divenuto decisamente<br />

prevalente per (de)mer<strong>it</strong>o di una f<strong>it</strong>ta<br />

sequenza di decisioni del giudice della giurisdizione<br />

(6), cui si è docilmente accodata una<br />

parte consistente dei giudici amministrativi (7).<br />

Le decisioni di segno opposto, tuttavia, non<br />

sono mancate e ve ne sono di recenti e di autorevoli<br />

(8).<br />

Resta da vedere perché l’orientamento giurisprudenziale<br />

minor<strong>it</strong>ario pare mer<strong>it</strong>evole di<br />

condivisione e ciò presuppone una breve divagazione<br />

teorica che, lungi dall’essere fine a se<br />

stessa, vuole porsi come base di un diverso e<br />

meglio ponderato riparto di giurisdizione nella<br />

materia in esame.<br />

(6) Si fa riferimento, senza pretesa di esaustiv<strong>it</strong>à, a:<br />

CASS., sezioni un<strong>it</strong>e civ., 20 settembre 2004, n. 18844,<br />

in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; ID 7 maggio 2002, n. 6489, in Giust<br />

civ. Mass., 2002, 772; ID. 25 maggio 2001, n. 225, in<br />

www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; ID. 10 maggio 2001, n. 183, in Giust.<br />

civ. Mass., 2001, 896; ID. 12 novembre 1999, n. 758, ivi,<br />

1999, 2225; ID. 25 maggio 1999, n. 288, ivi, 1152.<br />

(7) Alle sentenze di cui alla nota 4 si possono aggiungere,<br />

a conferma della diffusione dell’orientamento in<br />

oggetto e sempre a t<strong>it</strong>olo ampiamente esemplificativo, le<br />

poco meno recenti: TAR Basilicata 7 luglio 2003, n. 686,<br />

in Foro amm. TAR, 2003, 2423; TAR Trentino-Alto Adige,<br />

sezione Bolzano, 18 dicembre 2002, n. 579, in<br />

www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>, con nota di O. CARPARELLI; TAR Trentino-Alto<br />

Adige 9 giugno 2003, n. 239, in Foro amm. TAR,<br />

2003, 1874; Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile<br />

2002, n. 1989, in Foro amm. C.d.S., 2002, 888; TAR<br />

Basilicata 22 marzo 2002, n. 258, in Riv. giur. Mezzogiorno,<br />

2002, 1581; TAR Puglia, sezione II Lecce, 27<br />

luglio 2001, n. 4357, in Foro amm., 2001, 2552.<br />

(8) Anche qui senza velle<strong>it</strong>à di completezza, si possono<br />

ricordare: Consiglio di Stato, sezione IV, 14 maggio<br />

2004, n. 3040, in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; ID., sezione VI, 23<br />

settembre 2002, n. 4810, in Foro amm. C.d.S., 2002,<br />

3264; ID., sezione IV, 12 aprile 2001, n. 2224, in Foro<br />

amm., 2001, 826; ID., sezione VI, 3 aprile 2001, n. 1960,<br />

3. La nozione di revoca sanzionatoria o<br />

decadenza<br />

Il provvedimento amministrativo intorno al<br />

quale orb<strong>it</strong>a la giurisprudenza in argomento,<br />

noto come revoca sanzionatoria o decadenza, è<br />

sicuramente inquadrabile tra quelli di secondo<br />

grado a es<strong>it</strong>o eliminatorio (9).<br />

Altrettanto sicuramente esso, incidendo, con<br />

efficacia ex nunc, sul rapporto cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un<br />

atto concessorio o autorizzatorio e non sull’atto<br />

stesso, di cui non pone in discussione la<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à né l’opportun<strong>it</strong>à, è ulteriormente<br />

qualificabile come provvedimento di revisione,<br />

anziché di riesame (10).<br />

Anch’esso viene detto generalmente un atto<br />

di autotutela, ma, ai fini delle odierne considerazioni,<br />

incentrate sul tentativo di soluzione di<br />

una questione tecnica ben specifica, quella della<br />

distribuzione della giurisdizione nella materia<br />

dei finanziamenti pubblici alle imprese,<br />

poco importa indagare se la revoca sanzionatoria<br />

sia fondata sul principio di autotutela (11) o<br />

sulla stessa norma attributiva del potere eserc<strong>it</strong>ato<br />

in primo grado o, ancora, su una previsione<br />

normativa ad hoc (12).<br />

Le circostanze in cui il potere in questione<br />

può essere attivato sono, da un lato, l’omesso<br />

ivi, 881; TAR Lombardia, sezione Brescia, 6 marzo<br />

1997, n. 271, ivi, 1997, 3167; TAR Abruzzo 11 agosto<br />

1993, n. 393, in Trib. amm. reg., 1993, I, 3710.<br />

(9) Per una panoramica sui provvedimenti di secondo<br />

grado, R. Villata, L’atto amministrativo, in L. MAZZAROLLI<br />

– G. PERICU – A. ROMANO – F.A. ROVERSI MONACO – F.G.<br />

SCOCA, Dir<strong>it</strong>to amministrativo, II, III ed., 2001, 1576 ss.<br />

(10) Secondo l’ormai classica, benché utile soltanto<br />

sul piano didattico e non accettata da tutta la dottrina (la<br />

respinge, ad es., P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo,<br />

c<strong>it</strong>., 478 s.), distinzione proposta da M.S. GIANNINI,<br />

da ultimo in Dir<strong>it</strong>to amministrativo, II, III ed., 1993, 556<br />

ss. e 594 s.; ma è curioso notare che proprio l’illustre A.<br />

disconosce l’etichettabil<strong>it</strong>à della revoca sanzionatoria tra<br />

i provvedimenti di secondo grado (595 s.).<br />

(11) Resta imprescindibile, su tale controversa nozione,<br />

F. BENVENUTI, Autotutela, b) Dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />

in Enc. dir., IV, 1959, 537; cui giova affiancare il recentissimo<br />

G. LIGUGNANA, Profili evolutivi dell’autotutela<br />

amministrativa, c<strong>it</strong>.<br />

(12) Sia consent<strong>it</strong>o comunque rinviare, per una sintesi<br />

cr<strong>it</strong>ica delle opinioni in mer<strong>it</strong>o al fondamento dei provvedimenti<br />

di secondo grado, a E. MAURO, Osservazioni in<br />

tema di revoca del provvedimento amministrativo e di<br />

recesso dagli accordi procedimentali, in Foro amm. TAR,<br />

2003, 557 ss.


adempimento, da parte del destinatario di un<br />

atto accresc<strong>it</strong>ivo ed entro un determinato termine<br />

(che, ovviamente, se non è precisato,<br />

deve essere congruo), di un obbligo posto da<br />

fonte normativa o provvedimentale di primo<br />

grado o consensuale (convenzione correlata a<br />

concessione) e, dall’altro, il mancato o tardivo<br />

esercizio, da parte del medesimo beneficiario,<br />

di un dir<strong>it</strong>to derivantegli da una delle stesse<br />

fonti.<br />

Una parte della dottrina e della giurisprudenza,<br />

peraltro, considera come terza ipotesi di<br />

decadenza quella fondata sulla sopravvenuta<br />

carenza di un requis<strong>it</strong>o soggettivo o, meno frequentemente,<br />

oggettivo necessario, oltre che<br />

alla cost<strong>it</strong>uzione, alla prosecuzione del rapporto<br />

amministrativo (13); ma pare preferibile la<br />

prospettazione dell’atto di secondo grado in<br />

questione come abrogazione o rimozione,<br />

quantomeno nei casi in cui il medesimo non ha<br />

connotazione sanzionatoria, bensì è strumentale<br />

all’interruzione di un rapporto che, generato<br />

da un provvedimento di primo grado conforme<br />

alla fattispecie legale, diviene antigiuridico in<br />

un secondo momento per il venir meno, a prescindere<br />

da qualunque condotta al destinatario<br />

del provvedimento imputabile a t<strong>it</strong>olo doloso o<br />

colposo, di un presupposto la cui sopraggiunta<br />

mancanza, benchè non mer<strong>it</strong>evole di alcuna<br />

sanzione, comunque non consente la conservazione<br />

del rapporto (14).<br />

Anche l’abrogazione, dunque, è un provvedimento<br />

di secondo grado con funzione di revisione<br />

(anch’esso incide non sull’atto di primo<br />

grado, ma solo sul rapporto da esso cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o)<br />

(13) Così, p.es.: M.A. SANDULLI, Decadenza e sanzione<br />

amministrativa, c<strong>it</strong>., 497 ss., e Decadenza, c<strong>it</strong>., 6 s., la<br />

quale, addir<strong>it</strong>tura, estende la nozione in oggetto alle ipotesi<br />

di carenza originaria di requis<strong>it</strong>i (risp. 500 e 6) e,<br />

comunque, nega (anche) a questa specie decadenziale<br />

qualunque connotato sanzionatorio; P. VIRGA, Il provvedimento<br />

amministrativo, c<strong>it</strong>., 438 e 477 ss., che a tal propos<strong>it</strong>o<br />

parla di “decadenza accertativa” (480), distinguendola<br />

dalla “decadenza sanzionatoria” (479), alla<br />

quale riconduce le altre due fattispecie, ma puntualizzando<br />

che anche la decadenza accertativa ha “natura cost<strong>it</strong>utiva”<br />

(480); G. SANTANIELLO, Decadenza, c<strong>it</strong>., 802; TAR<br />

LOMBARDIA, sezione II, 20 ottobre 1994, n. 611, in Trib.<br />

amm. reg., 1994, I, 4396; Consiglio di Stato, sezione V, 6<br />

dicembre 1993, n. 1252, in Foro amm., 1993, 2377.<br />

(14) R<strong>it</strong>engono di dover distinguere l’abrogazione<br />

dalla decadenza, sempre a t<strong>it</strong>olo esemplificativo: R.<br />

ARTICOLI E NOTE 927<br />

cassatoria, ma si differenzia dalla revoca sanzionatoria,<br />

oltre che sotto il fondamentale e già<br />

evidenziato profilo teleologico, sia quanto a<br />

decorrenza dell’efficacia sia quanto a discrezional<strong>it</strong>à<br />

nell’an.<br />

Dal primo punto di vista, all’efficacia ex<br />

nunc della decadenza si contrappone la decorrenza<br />

parzialmente retroattiva della rimozione,<br />

che, almeno secondo la più attenta dottrina, elimina<br />

l’antigiuridic<strong>it</strong>à sopravvenuta non dal<br />

momento della propria emanazione, bensì da<br />

quello in cui la s<strong>it</strong>uazione contra ius si è venuta<br />

a determinare (15): l’antigiuridic<strong>it</strong>à consente<br />

all’abrogazione, come all’annullamento d’ufficio,<br />

di derogare al principio di irretroattiv<strong>it</strong>à dei<br />

provvedimenti amministrativi.<br />

Per quanto concerne il secondo aspetto,<br />

mentre la revoca sanzionatoria, come si cercherà<br />

di spiegare tra un momento, ha carattere<br />

intrinsecamente discrezionale nell’an, seppur<br />

non necessariamente e comunque entro determinati<br />

lim<strong>it</strong>i, l’abrogazione è frutto di un potere<br />

vincolato (l’esempio paradigmatico è quello<br />

della requisizione giustificata da una guerra<br />

ormai conclusa) (16).<br />

La final<strong>it</strong>à sanzionatoria della decadenza<br />

pare, invece, nonostante l’opinione decisamente<br />

e motivatamente contraria dell’Autore cui si<br />

deve il maggior approfondimento dell’ist<strong>it</strong>uto,<br />

di tutta evidenza nella fattispecie del mancato (o<br />

tardivo) adempimento e, benchè meno evidente,<br />

comunque sussistente e idonea a differenziare la<br />

revoca sanzionatoria da quella in senso stretto<br />

nell’ipotesi del mancato (o tardivo) esercizio<br />

VILLATA, L’atto amministrativo, c<strong>it</strong>., 1592 ss.; L.<br />

GALATERIA – M. STIPO, Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />

Principi generali, III ed., 1998, 420; P. SALVATO-<br />

RE, Revoca degli atti, III) Revoca degli atti amministrativi,<br />

in Enc. giur., XXVII, 1991, 5.<br />

(15) In tal senso, tra gli altri: E. CASETTA, Manuale<br />

di dir<strong>it</strong>to amministrativo, IV ed., 2002, 499; A. CORPA-<br />

CI, R<strong>it</strong>iro e rimozione del provvedimento amministrativo,<br />

in Dig. disc. pubbl., XIII, 1997, 478; A.M. m,<br />

Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo, I, XV ed., 1989,<br />

723.<br />

(16) Così, specialmente, seppur nel contesto della<br />

non isolata giustificazione della categoria teorica in<br />

oggetto in termini di inefficacia, anziché di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

sopravvenuta, S. LESSONA, Interesse privato e<br />

dovere di abrogazione di provvedimenti successivamente<br />

inefficaci, in Riv. trim. pubbl., 1952, 293 ss.


928 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

(17): se l’assegnatario di un alloggio pubblico ne<br />

omette l’occupazione entro un termine ragionevole<br />

(mancato esercizio), così dimostrando di<br />

non averne necess<strong>it</strong>à, non si vede perché l’assegnazione<br />

non debba essere sanzionatoriamente<br />

r<strong>it</strong>irata in funzione dell’attribuzione del bene a un<br />

c<strong>it</strong>tadino effettivamente bisognoso; esattamente<br />

come, se l’imprend<strong>it</strong>ore beneficiario di un’agevolazione<br />

pubblica omette di destinarla allo scopo<br />

per il quale gli è stata erogata (inadempimento),<br />

mer<strong>it</strong>a di essere sanzionato con la decadenza<br />

e l’ordine di rest<strong>it</strong>uzione delle somme indeb<strong>it</strong>amente<br />

percep<strong>it</strong>e in funzione della loro corresponsione<br />

a un più onesto e serio imprend<strong>it</strong>ore.<br />

Riprendendo l’accenno fatto poco sopra,<br />

occorre a questo punto vedere in che cosa consiste<br />

l’intrinseca discrezional<strong>it</strong>à nell’an della<br />

decadenza e, dunque, quali ne sono i lim<strong>it</strong>i.<br />

Preliminarmente, peraltro, è opportuno<br />

sgombrare il campo dalle ipotesi in cui è la<br />

stessa fonte normativa o provvedimentale di<br />

primo grado o convenzionale (correlata a un<br />

atto concessorio) a collegare automaticamente<br />

la sanzione dell’estinzione del rapporto all’omesso<br />

o tardivo assolvimento di un determinato<br />

obbligo o esercizio di un determinato dir<strong>it</strong>to.<br />

In simili fattispecie, che dottrina e giurisprudenza<br />

sono sol<strong>it</strong>e raggruppare sotto l’etichetta<br />

(17) Sostiene, invece, M.A. SANDULLI, Decadenza e<br />

sanzione amministrativa, c<strong>it</strong>., passim, e Decadenza,<br />

c<strong>it</strong>., passim, che il profilo finalistico dello strumento<br />

in esame, alieno da qualsivoglia connotazione sanzionatoria,<br />

risponde all’esigenza, nel caso del mancato<br />

esercizio, di certezza delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive e, nel<br />

caso dell’inadempienza, di garanzia della parte pubblica<br />

e dell’effettivo perseguimento del pubblico interesse<br />

alla stessa affidato; affermazione che, se appare<br />

difficilmente contestabile, tuttavia non impedisce di<br />

replicare che il soddisfacimento delle dette esigenze<br />

non esclude affatto la natura sanzionatoria dell’ist<strong>it</strong>uto:<br />

stabilizzazione delle posizioni soggettive e salvaguardia<br />

della corretta realizzazione dei fini pubblici<br />

altro non sono che pos<strong>it</strong>ivi e per nulla trascurabili<br />

corollari di provvedimenti diretti a “retribuire” condotte<br />

antigiuridiche capaci in ogni caso di vulnerare<br />

un interesse generale.<br />

(18) Ricorrono alla prima denominazione P. m, Revoca,<br />

c<strong>it</strong>., 5, e TAR Veneto, sezione III, 1 marzo 2004, n.<br />

433, c<strong>it</strong>.; preferiscono la seconda, più esplic<strong>it</strong>a, P. VIRGA,<br />

Il provvedimento amministrativo, c<strong>it</strong>., 480, nota 118, e<br />

TAR Veneto, sezione I, 16 dicembre 1996, n. 2162, in<br />

Foro amm., 1997, 1748.<br />

risoluzione o decadenza automatica (18) e a<br />

propos<strong>it</strong>o delle quali si potrebbe anche parlare<br />

di mero effetto decadenziale, un problema di<br />

discrezional<strong>it</strong>à ovviamente non si pone, perché<br />

l’effetto estintivo-sanzionatorio si produce ipso<br />

iure, cioè non è l’es<strong>it</strong>o di alcun provvedimento;<br />

cosicché l’Amministrazione può solo dichiararlo<br />

con un atto non provvedimentale.<br />

Per quanto concerne il provvedimento decadenziale,<br />

invece, la dottrina che se n’è interessata<br />

meno di sfugg<strong>it</strong>a non es<strong>it</strong>a, salvo eccezioni<br />

(19), a riconoscergli un certo tasso di discrezional<strong>it</strong>à;<br />

la giurisprudenza, dal canto suo, pare<br />

decisamente più incline ad ammetterne la<br />

discrezional<strong>it</strong>à in materie diverse da quella delle<br />

sovvenzioni pubbliche (20).<br />

La valutazione discrezionale che l’Amministrazione<br />

che avvia un procedimento di revoca<br />

sanzionatoria non può esimersi dall’operare<br />

deve avere ad oggetto, in primo luogo, la grav<strong>it</strong>à<br />

e la re<strong>it</strong>erazione o la permanenza dell’omissione<br />

da sanzionare, giacchè, naturalmente,<br />

non è pensabile che sia pun<strong>it</strong>o con il r<strong>it</strong>iro di un<br />

atto concessorio o autorizzatorio chi commette<br />

un’infrazione non rilevante e isolata o di insignificante<br />

durata (21).<br />

Successivamente, l’apprezzamento discrezionale<br />

deve focalizzarsi sul carattere ingiu-<br />

(19) Ci si riferisce, in particolare, a M.A. SANDULLI,<br />

Decadenza e sanzione amministrativa, c<strong>it</strong>., 478, nota 39,<br />

e Decadenza, c<strong>it</strong>., 2, la quale considera la decadenza per<br />

mancato esercizio, salvo eccezioni, un atto meramente<br />

ricogn<strong>it</strong>ivo di un effetto già verificatosi ope legis.<br />

(20) Come confermano, tra le tante, TAR Piemonte,<br />

sezione I, 4 settembre 2003, n. 1145, in Foro amm. TAR,<br />

2003, 2535, e TAR Marche 4 febbraio 2003, n. 23, ivi,<br />

567, concernenti fattispecie diverse di concessione demaniale,<br />

nonché Consiglio di Stato, sezione IV, 29 ottobre<br />

2002, n. 5949, in Foro amm. C.d.S., 2002, 2397, e TAR<br />

Lombardia, sezione II, 11 febbraio 2002, n. 501, in Foro<br />

amm. TAR, 2002, 376, relative all’assegnazione di alloggi<br />

pubblici.<br />

(21) Chiarissimo su tali profili P. VIRGA, Il provvedimento<br />

amministrativo, c<strong>it</strong>., 482 s., il quale afferma che<br />

“l’inadempimento … deve rivestire, in relazione alla natura,<br />

ent<strong>it</strong>à e contenuto del provvedimento, una grav<strong>it</strong>à tale,<br />

da fare r<strong>it</strong>enere che il provvedimento stesso non sarebbe<br />

stato emanato, se si fosse potuto prevedere che il privato<br />

destinatario si sarebbe reso inadempiente o comunque<br />

quando la prosecuzione del rapporto potrebbe gravemente<br />

ledere gli interessi pubblici”; e prosegue: “poiché la pronuncia<br />

di decadenza cost<strong>it</strong>uisce la più grave delle sanzio-


stificato del comportamento da sanzionare,<br />

poiché, altrettanto naturalmente, non è immaginabile<br />

che il r<strong>it</strong>iro colpisca un soggetto che,<br />

per un caso fortu<strong>it</strong>o (evento imprevedibile) o<br />

una forza maggiore (evento irresistibile) o un<br />

factum principis (intervento iure imperii di<br />

un’autor<strong>it</strong>à non necessariamente amministrativa:<br />

si pensi al sequestro penale di un’azienda),<br />

si sia trovato nell’impossibil<strong>it</strong>à materiale<br />

o giuridica di assolvere un obbligo o di eserc<strong>it</strong>are<br />

un dir<strong>it</strong>to (22).<br />

Corollario della final<strong>it</strong>à sanzionatoria della<br />

decadenza è l’imprescindibil<strong>it</strong>à, peraltro non<br />

ancora pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza<br />

in presenza di poteri decadenziali<br />

(eccezionalmente) vincolati, della comunicazione<br />

di avvio del procedimento in funzione<br />

di contestazione degli addeb<strong>it</strong>i (23);<br />

imprescindibil<strong>it</strong>à che la discrezional<strong>it</strong>à del<br />

provvedimento non determina, ma, se possibile,<br />

accentua.<br />

Corollario diretto della discrezional<strong>it</strong>à del<br />

ririro sanzionatorio è, invece, la necess<strong>it</strong>à di un<br />

approfond<strong>it</strong>o supporto istruttorio-motivazionale<br />

(24). Certo, accade di frequente che la normativa<br />

di riferimento non specifica l’impossibil<strong>it</strong>à<br />

di disporre la revoca sanzionatoria qualora<br />

l’infrazione sia dipesa da una delle cause<br />

poco sopra accennate, ma il silenzio della legge<br />

è chiaramente da interpretare, in circostanze<br />

del genere, come una dimenticanza, alla quale<br />

è agevole rimediare attraverso il ricorso al principio<br />

generale dell’ordinamento secondo cui,<br />

salvo deroghe espresse, non è sanzionabile un<br />

comportamento non addeb<strong>it</strong>abile a t<strong>it</strong>olo doloso<br />

o colposo (25).<br />

ni, che l’Amministrazione può applicare al destinatario<br />

inadempiente, a tale sanzione può farsi luogo, solo allorché<br />

il privato, nonostante che sia stato richiamato, persista<br />

nella sua … omissione … ovvero allorché il destinatario<br />

del provvedimento, dopo essere incorso in una prima<br />

infrazione, incorra in ulteriori infrazioni egualmente gravi.<br />

Solo in queste ipotesi, la prosecuzione del rapporto può<br />

gravemente pregiudicare le esigenze di pubblico interesse;<br />

chè se invece il destinatario, dopo l’intimazione ad adempiere,<br />

dà esecuzione all’obbligo … ovvero se il destinatario<br />

sia incorso solo in una isolata infrazione … sarebbe<br />

eccesiva l’applicazione della sanzione estrema cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />

dalla pronuncia di decadenza”.<br />

(22) Anche su tale aspetto, per tutti, P. VIRGA, Il provvedimento<br />

amministrativo, c<strong>it</strong>., 483.<br />

ARTICOLI E NOTE 929<br />

D’altro canto, se quella sinteticamente prospettata<br />

è la configurazione che del tipo provvedimentale<br />

in oggetto ha elaborato, a partire<br />

dalle numerosissime previsioni normative di<br />

poteri di revoca sanzionatoria, la dottrina e se<br />

tale configurazione postula le descr<strong>it</strong>te ponderazioni<br />

discrezionali, non può affatto escludersi<br />

che, con prescrizioni normative esplic<strong>it</strong>e, la<br />

potestà in discorso sia attribu<strong>it</strong>a in termini<br />

totalmente vincolati; ma si tratterebbe di un’eccezione,<br />

perché tale non può non essere la<br />

potestà di infliggere una sanzione a prescindere<br />

dall’apprezzamento della natura “qualificata<br />

… cioè grave e ingiustificata” (26), della trasgressione<br />

che si sanziona.<br />

4. Spunti cr<strong>it</strong>ici sul cr<strong>it</strong>erio di riparto sposato<br />

dalla giurisprudenza prevalente alla luce<br />

del concetto di decadenza elaborato dalla<br />

dottrina<br />

Premesso quanto appena detto a propos<strong>it</strong>o<br />

della natura intrinsecamente discrezionale nell’an,<br />

salvo eccezioni, della specie provvedimentale<br />

de qua, la non-condivisibil<strong>it</strong>à dell’orientamento<br />

giurisprudenziale maggior<strong>it</strong>ario di<br />

cui si è precedentemente dato conto dovrebbe<br />

apparire in tutta la sua limpidezza.<br />

La giurisprudenza a cui ci si riferisce, infatti,<br />

fa in ogni caso aprioristicamente discendere<br />

dalla natura sanzionatoria del provvedimento<br />

in oggetto il suo carattere integralmente vincolato<br />

e da tale carattere, poi, non può non ricavare,<br />

in prima battuta, la conformazione in termini<br />

di dir<strong>it</strong>to della s<strong>it</strong>uazione soggettiva contrapponibile<br />

dal privato al potere decadenziale<br />

e, in seconda, la spettanza al giudice ordinario<br />

(23) In rapporto a fattispecie di revoca sanzionatoria<br />

vincolata, l’imprescindibil<strong>it</strong>à in parola è affermata da<br />

TAR Lazio, sezione II-bis, 15 aprile 2004, n. 3297, in<br />

www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>, mentre è disconosciuta da TAR Calabria,<br />

sezione II, 8 ottobre 2002, n. 2339, in Foro amm.<br />

TAR, 2002, 3395.<br />

(24) Di esemplare chiarezza, su tale punto e nella<br />

materia di cui si tratta, TAR Calabria, sezione I, 22 marzo<br />

2001, n. 495, in www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>,<br />

altrettanto chiare, ma relative a concessioni demaniali,<br />

TAR Piemonte, sezione I, 4 settembre 2003, n. 1145, c<strong>it</strong>.,<br />

e TAR Marche 4 febbraio 2003, n. 23, c<strong>it</strong>.<br />

(25) Di tale avviso, ad es., S. CASSARINO, Considerazioni<br />

sulla decadenza, c<strong>it</strong>., 103.<br />

(26) G. SANTANIELLO, Decadenza, c<strong>it</strong>.,


930 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

della giurisdizione sulla controversia avente ad<br />

oggetto il r<strong>it</strong>iro sanzionatorio di un atto concessorio<br />

o autorizzatorio.<br />

L’acclarata discrezional<strong>it</strong>à della revoca sanzionatoria<br />

impone, al contrario, che la posizione<br />

soggettiva azionabile dal beneficiario di una<br />

concessione o di un’autorizzazione sia qualificata<br />

come interesse leg<strong>it</strong>timo e che, di conseguenza,<br />

la giurisdizione sia devoluta al giudice<br />

amministrativo.<br />

Probabilmente, la nebbia che offusca i giudici<br />

che si riconoscono nell’indirizzo in contestazione<br />

è dovuta all’incapac<strong>it</strong>à di tenere<br />

nettamente separate due s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

del destinatario dell’atto ampliativo che subisce<br />

la revoca sanzionatoria: da una parte, il<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla concessione<br />

(da quella defin<strong>it</strong>iva, se, come spesso in<br />

materia di finanziamenti pubblici alle imprese,<br />

è previsto un atto protoprocedimentale<br />

denominato concessione provvisoria) o<br />

sbloccato (reso eserc<strong>it</strong>abile) dall’autorizzazione;<br />

dall’altra, l’interesse leg<strong>it</strong>timo che sorge<br />

nel momento in cui è avviato il procedimento<br />

volto alla pronuncia discrezionale di<br />

decadenza.<br />

Le due posizioni soggettive in questione non<br />

sono tali da escludersi a vicenda; sono, invece,<br />

perfettamente in grado di coesistere in capo al<br />

medesimo soggetto, che, però, non può che far<br />

valere la seconda allorché si trova alle prese<br />

con l’esercizio di un potere discrezionale, sia<br />

che si tratti di revoca sanzionatoria sia che si<br />

tratti di annullamento d’ufficio, revoca vera e<br />

propria o altro.<br />

Il destinatario di un provvedimento concessorio<br />

o autorizzatorio deve r<strong>it</strong>enersi, invece,<br />

leg<strong>it</strong>timato a vantare un dir<strong>it</strong>to soggettivo e,<br />

dunque, ad adire il giudice ordinario laddove la<br />

legge, in via di eccezione e, quindi, espressamente,<br />

disciplina la revoca sanzionatoria come<br />

potere totalmente vincolato.<br />

Ricap<strong>it</strong>olando, il provvedimento decadenziale<br />

si caratterizza per un certo grado di<br />

discrezional<strong>it</strong>à nell’an, sicchè il privato può<br />

contrapporgli, innanzi al giudice amministrativo,<br />

un interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />

Con disposizioni espresse, tuttavia, il potere<br />

in questione può essere normato come integralmente<br />

vincolato, nel qual caso il t<strong>it</strong>olare dell’atto<br />

favorevole che ne subisce l’esercizio è<br />

leg<strong>it</strong>timato a far valere, dinanzi al giudice ordinario,<br />

un dir<strong>it</strong>to soggettivo.<br />

Il riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa<br />

in materia di finanziamenti pubblici,<br />

in defin<strong>it</strong>iva, non è un dato assoluto, non è, in<br />

altri termini, una questione risolvibile una volta<br />

per tutte in favore dell’uno o dell’altro giudice,<br />

perché l’identificazione di quello da adire<br />

postula che, di volta in volta, si ricavi dalla<br />

normativa il carattere discrezionale o vincolato<br />

della revoca sanzionatoria e, in via mediata, la<br />

natura di interesse leg<strong>it</strong>timo o di dir<strong>it</strong>to della<br />

s<strong>it</strong>uazione soggettiva azionabile dal sovvenzionato.<br />

5. Postilla<br />

Volendo aggiungere una postilla alla conclusione<br />

cui le presenti note sono pervenute, si<br />

può rilevare che le risorse concettuali forgiate<br />

dalla dottrina (e dalla giurisprudenza che, del<br />

tutto leg<strong>it</strong>timamente e forse non abbastanza<br />

spesso, “fa dottrina”) sono sempre da adoperare,<br />

a maggior ragione nella v<strong>it</strong>a pratica del<br />

dir<strong>it</strong>to, con la giusta dose di elastic<strong>it</strong>à, per l’evidente<br />

ragione che il legislatore (che non sempre<br />

legge o consulta la dottrina prima di legiferare!),<br />

come può, in casi specifici ed entro<br />

determinati lim<strong>it</strong>i, derogare ai principi, così<br />

può, sempre in casi specifici ed entro determinati<br />

lim<strong>it</strong>i, configurare in termini divergenti da<br />

quelli “ontologici” categorie teoriche anche<br />

sorrette da consolidate tradizioni di studi e di<br />

applicazioni pratiche.<br />

Come dire che il ricorso a un ist<strong>it</strong>uto la cui<br />

“essenza” presenta certi lineamenti deve<br />

imprescindibilmente essere filtrata da un’approfond<strong>it</strong>a<br />

esegesi dei relativi dati normativi, la<br />

quale può riservare (e spesso riserva) sorprese.<br />

Non è sufficiente, quindi, per esemplificare<br />

restando al tema affrontato, sapere che un potere<br />

amministrativo è, “di natura”, discrezionale<br />

o vincolato per ricavarne determinate conclusioni;<br />

occorre, invece, interpretare accuratamente<br />

le norme che lo regolano, le quali possono<br />

modellarlo diversamente da come ci si<br />

attenderebbe, fermo restando che le caratteristiche<br />

“ordinarie” dell’ist<strong>it</strong>uto, come ricostru<strong>it</strong>e<br />

in sede dottrinale (o giurisprudenziale), sono<br />

da tenere ben presenti a fini sia di supporto<br />

all’interpretazione sia di rimedio alle lacune.<br />

* * *


Prof. GIUSEPPE MORBIDELLI<br />

(Ordinario di ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale<br />

presso la facoltà di giurisprudenza<br />

dell’univers<strong>it</strong>à La Sapienza di Roma)<br />

Le note a sentenza di A. M. SAN-<br />

DULLI (intervento al Convegno<br />

sul pensiero giuridico di A. M.<br />

SANDULLI - Roma, Palazzo<br />

Spada, 6 febbraio 2004)<br />

Aldo M. Sandulli ha avuto, tra l’altro, il<br />

mer<strong>it</strong>o e l’umiltà di coltivare, anche da studioso<br />

affermatissimo, e con estrema intens<strong>it</strong>à, il<br />

genere letterario “note a sentenza”. Del resto,<br />

si tratta di un genere praticato con continu<strong>it</strong>à<br />

proprio dai grandi: come non ricordare – per<br />

restare al dir<strong>it</strong>to amministrativo - le tantissime<br />

(e spesso ancora preziose) note di Cammeo<br />

sulla Giur.<strong>it</strong>, quelle di Guicciardi, di M.S.<br />

Giannini, di Cannada Bartoli o – per riferirci<br />

al dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale (cui pure Aldo M.<br />

Sandulli si dedicò con contributi di primo piano,<br />

dimostrando in ciò ulteriore affin<strong>it</strong>à con<br />

Maestri come Orlando e Romano che ebbero<br />

ad eccellere in entrambe le discipline) - a<br />

quelle di Espos<strong>it</strong>o e Crisafulli sulla Giur. cost.<br />

Nelle sue note, Aldo M. Sandulli non solo<br />

verifica la corretta applicazione al caso concreto<br />

dei principi generali, ma anche – e<br />

soprattutto – ne costruisce di nuovi. Non si<br />

lim<strong>it</strong>a cioè al momento della cr<strong>it</strong>ica, ma traendo<br />

spunto dalla realtà, che è sempre più sfrenata<br />

dalla fantasia, elabora, spiega e sistema<br />

nuove regole dell’azione amministrativa. Il<br />

materiale oggetto del severo quanto fertile<br />

scrutinio è imponente e variegato: si va dai<br />

danni di guerra agli usi civici, dalle requisizioni<br />

ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni,<br />

dalle cave di marmo di Carrara regolate<br />

dalle leggi estensi ai provvedimenti della RSI.<br />

Di riflesso, sono tantissimi gli ist<strong>it</strong>uti che vengono<br />

ad essere rivis<strong>it</strong>ati: si va dalla revoca<br />

all’atto pol<strong>it</strong>ico, dall’incompetenza al silenzio,<br />

dalla forma degli atti amministrativi ai<br />

beni pubblici, dalla responsabil<strong>it</strong>à a innumerevoli<br />

profili di giustizia amministrativa. Si<br />

può dire che su tutti questi argomenti gli scr<strong>it</strong>ti<br />

di Aldo M. Sandulli hanno cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o (e<br />

spesso ancora cost<strong>it</strong>uiscono) un punto di rife-<br />

ARTICOLI E NOTE 931<br />

rimento per studiosi e operatori: basti pensare<br />

agli scr<strong>it</strong>ti sul silenzio-inadempimento, sul<br />

rapporto tra deliberazione a contrattare e contratto,<br />

sui beni demaniali. Ciò che va rimarcato,<br />

e che del resto cost<strong>it</strong>uisce la ragione della<br />

solid<strong>it</strong>à del pensiero sandulliano, è l’attenzione<br />

trasversale e onnicomprensiva al dir<strong>it</strong>to,<br />

nel senso della lettura dell’episodio di v<strong>it</strong>a<br />

non attraverso l’ottica della specializzazione,<br />

cioè della disciplina di settore (che, ça va sans<br />

dire, è sempre accuratamente tenuta presente<br />

e scandagliata fin nei dettagli), bensì nel contesto<br />

generale del dir<strong>it</strong>to, visto come fenomeno<br />

ontologicamente un<strong>it</strong>ario. Di qui, la continua<br />

ricerca di conferme o di spiegazioni nelle<br />

leggi amministrative “forti” (non è un caso<br />

che la individuazione della normativa di riferimento<br />

del silenzio nel T.U. imp. civili dello<br />

Stato, affermatasi in giurisprudenza, nasce –<br />

come è risaputo – dalla dottrina di Sandulli),<br />

ma anche nel c.c., nel codice di procedura<br />

civile, nella teoria generale.<br />

Tutto ciò è particolarmente evidente, tra<br />

l’altro, nelle note in materia di urbanistica,<br />

edilizia, espropriazione. È a tutti noto che<br />

Aldo M. Sandulli ha fondato la Rivista giuridica<br />

dell’edilizia (nel 1958) e che ha contribu<strong>it</strong>o<br />

sia con la sua scuola sia in prima persona<br />

al successo della Rivista, con saggi e note.<br />

Ma molte altre riviste hanno osp<strong>it</strong>ato note del<br />

Nostro nella materia in esame, anche dopo il<br />

1958. Tali scr<strong>it</strong>ti necess<strong>it</strong>ano una attenzione a<br />

se stante. Intanto per l’importanza della materia.<br />

All’epoca – siamo nel periodo della ricostruzione<br />

e del c.d. boom edilizio - le controversie<br />

in materia edilizia erano quelle suscettibili<br />

di attirare la maggiore attenzione anche<br />

sotto il profilo dogmatico. Così come ora i<br />

leading cases riguardano di sol<strong>it</strong>o servizi pubblici,<br />

autor<strong>it</strong>à indipendenti, contratti pubblici,<br />

e ai tempi della bell’epoque riguardavano le<br />

concessioni di derivazione di acque o le attiv<strong>it</strong>à<br />

connesse al fenomeno della emigrazione<br />

(e non si pensi solo al caso Laurens: si veda la<br />

sentenza del Consiglio di Stato 17 maggio<br />

1907 n. 178, circa i noli per il trasporto di<br />

emigranti, in cui la Società di navigazione<br />

generale era patrocinata da V.E. Orlando,<br />

Giorgio Arcoleo e Enrico Presutti, e che ebbe<br />

a teorizzare l’obbligo di motivazione in relazione<br />

all’indole del provvedimento), nel<br />

periodo 1950-1980 sono l’edilizia e l’urbani-


932 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

stica che cost<strong>it</strong>uiscono l’humus di elaborazione<br />

dei principi o di verifica sul campo degli<br />

stessi. I grandi Maestri delle generazioni precedenti<br />

(e lo stesso Aldo M. Sandulli, nella<br />

sua monografia dedicata al “Il procedimento<br />

amministrativo”) in un continuum dialettico<br />

con il Consiglio di Stato avevano individuato<br />

la rete dei principi e le garanzie di ist<strong>it</strong>uto dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

amministrativa. Principi e garanzie<br />

che peraltro andavano sottoposti alla prova di<br />

resistenza dei singoli casi concreti, e comunque<br />

della legislazione speciale, il che in passato<br />

(Cammeo a parte) veniva di sol<strong>it</strong>o trascurato.<br />

Come pure era necessario misurarne<br />

(attraverso una prova all’untempo di resistenza<br />

e di elastic<strong>it</strong>à) la rispondenza con la Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Ed infatti, proprio negli anni ‘50 e<br />

‘60, si collocano scr<strong>it</strong>ti di vari Autori (penso a<br />

note o a saggi di Giannini, di Benvenuti, di<br />

Miele, di Amorth, di Nigro) che, pur avendo<br />

la loro origine o occasione in questioni di<br />

ordine urbanistico-edilizio, hanno forn<strong>it</strong>o<br />

contorni precisi e coordinate stabili ad ist<strong>it</strong>uti<br />

generalissimi quali l’atto complesso ineguale,<br />

l’atto amministrativo generale, l’atto endoprocedimentale<br />

la autorizzazione, la concessione,<br />

la discrezional<strong>it</strong>à, l’annullamento d’ufficio.<br />

Aldo M. Sandulli è stato un protagonista di<br />

questa stagione, anzi “il protagonista”. Per<br />

convincersene, è sufficiente menzionare - per<br />

quanto concerne la verifica di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

degli ist<strong>it</strong>uti della legislazione urbanistica – i<br />

suoi studi ormai classici sul contenuto essenziale<br />

del dir<strong>it</strong>to di proprietà, o quelli in cui<br />

contrasta – anticipando la Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

– lo “scorporo” tra proprietà e jus aedificandi<br />

o quelli imperniati sulla effettiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela giurisdizionale. Mentre sul piano della<br />

costruzione degli ist<strong>it</strong>uti amministrativistici è<br />

da ricordare lo studio sui piani regolatori di<br />

cui analizza part<strong>it</strong>amente procedure, natura ed<br />

effetti (facendo applicazione dei risultati della<br />

monografia su “Il procedimento amministrativo”)<br />

quelli sulla tutela dei terzi contro gli abusi<br />

edilizi, quelli sul silenzio-assenso. La parola<br />

d’ordine è la difesa della legal<strong>it</strong>à, che sente<br />

come un vero e proprio impegno morale,<br />

come si ricava già dal t<strong>it</strong>olo di alcune note (v.<br />

ad es. Più legal<strong>it</strong>à per le licenze edilizie, più<br />

sever<strong>it</strong>à per le costruzioni senza licenza, in<br />

Riv. giur. edil., 1962, II, 68), e più volte ne<br />

stigmatizza l’assenza rilevando (siamo pro-<br />

prio nel tempo in cui veniva girato “Mani sulla<br />

c<strong>it</strong>tà), il “dilagare dell’arb<strong>it</strong>rio degli EE.LL.<br />

e la carenza di interventi repressivi e sost<strong>it</strong>utivi<br />

da parte delle autor<strong>it</strong>à centrali – fenomeno<br />

che trova forse nel campo dell’urbanistica e<br />

dell’edilizia le sue manifestazioni più vistose”<br />

(Repressione di abusi edilizi e interessi di terzi,<br />

in Giustizia civile, 1963, II, pp. 38-46).<br />

Aldo M. Sandulli però non segue gli indirizzi<br />

giurisprudenziali in ragione della loro convenienza<br />

o etic<strong>it</strong>à. Anche se una sentenza risponde<br />

ad un principio naturale di giustizia – osserva<br />

il Nostro – ciò “non esime la dottrina dall’obbligo<br />

di vagliare l’esattezza delle affermazioni<br />

giurisprudenziali sotto il profilo strettamente<br />

tecnico. In un sistema basato sul dir<strong>it</strong>to<br />

scr<strong>it</strong>to, il cr<strong>it</strong>erio più valido per l’adeguamento<br />

del dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo alla real<strong>it</strong>à sociale dovrebbe<br />

essere infatti quello di fare appello all’opera<br />

del legislatore, e non quello di plaudire alle<br />

manifestazioni di spir<strong>it</strong>o pretorio della giurisprudenza.<br />

In un sistema di tal fatta ogni breccia<br />

che si apra nel quadro dei principi rischia<br />

infatti di avere ripercussioni imprevedibili, e<br />

forse inopportune, in campi remoti e bene ordinati”.<br />

Si tratta di un mon<strong>it</strong>o che spesso viene<br />

dimenticato in un periodo di interpretazioni<br />

creative e di ricerca del dir<strong>it</strong>to “m<strong>it</strong>e”: ma il<br />

dir<strong>it</strong>to è ….. dir<strong>it</strong>to, né m<strong>it</strong>e né forte, e ciò<br />

anche quando fa applicazione di clausole indeterminate.<br />

La riprova di questa attenzione al dir<strong>it</strong>to<br />

pos<strong>it</strong>ivo e di questo rispetto della legge che è<br />

nel contempo la base della stabil<strong>it</strong>à della<br />

società e della certezza del dir<strong>it</strong>to) è rinvenibile<br />

ripercorrendo il pensiero di Aldo M. Sandulli<br />

sul rapporto tra diniego illeg<strong>it</strong>timo di licenza<br />

edilizia e ius superveniens.<br />

I termini del problema sono noti. In caso di<br />

contrasto fra s<strong>it</strong>uazione soggettiva di “dir<strong>it</strong>to”<br />

ad ottenere la licenza edilizia accertata dal giudice<br />

e la disciplina giuridica sopravvenuta ostativa<br />

alla edificazione, si deve dare la prevalenza<br />

alla prima oppure alla seconda? Per dare una<br />

risposta al problema sono state date da parte di<br />

dottrina e giurisprudenza soluzioni variegate.<br />

Chi fa leva sul principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />

giurisdizionale, sostiene che il processo deve<br />

servire a ricost<strong>it</strong>uire la s<strong>it</strong>uazione la cui illeg<strong>it</strong>tima<br />

lesione ha dato corso alla domanda di giustizia.<br />

Chi parte dalla considerazione che il


potere normativo e quello di conformazione<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à edificatoria dei privati sono eserc<strong>it</strong>ati<br />

in vista del perseguimento di interessi pubblici,<br />

nel senso che è sempre l’attiv<strong>it</strong>à conformativa<br />

che come concede così sopprime il<br />

dir<strong>it</strong>to di costruire, conclude nel senso della<br />

rigorosa applicazione del tempus reg<strong>it</strong> actum:<br />

le s<strong>it</strong>uazioni soggettive sono cioè sempre cedevoli<br />

rispetto al potere pubblico di pianificazione<br />

del terr<strong>it</strong>orio.<br />

La difficoltà di dare una soluzione al problema<br />

che ha nel suo svolgimento due termini<br />

ant<strong>it</strong>etici trova riscontro nei difformi orientamenti<br />

della giurisprudenza che, dopo aver privilegiato<br />

ora l’una ora l’altra esigenza, si è stabilizzata<br />

nell’affermare la prevalenza dell’interesse<br />

pubblico sopravvenuto, con taluni temperamenti.<br />

Il principale dei quali è la cristallizzazione<br />

della disciplina giuridica vigente al<br />

momento della notifica della sentenza di 1°<br />

grado di accoglimento del ricorso (è la nota<br />

sentenza dell’Adunanza Plenaria 8 gennaio<br />

1986, n. 1).<br />

Un tema di sì grande importanza, sia teorica<br />

che giuridica, non poteva sfuggire alla vigile<br />

attenzione di Aldo M. Sandulli. Il quale in<br />

un primo tempo ebbe a sostenere la tesi<br />

“garantistica” richiamando l’ist<strong>it</strong>uto della<br />

“licenza ora per allora”, e dunque di applicazione<br />

della norma vigente al tempo che doveva<br />

essere rilasciato il t<strong>it</strong>olo edificatorio. I due<br />

valori da raffrontare sono, in sostanza, non già<br />

quello della tutela giurisdizionale e quello<br />

della tutela urbanistica; il primo infatti è<br />

intangibile, bensì il secondo e quello della<br />

protezione dell’iniziativa economica. “Non si<br />

ammettesse, dopo il giudicato che abbia<br />

dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del diniego della<br />

licenza, l’obbligo dell’Amministrazione di<br />

rilasciare quest’ultima “ora per allora”, la pronuncia<br />

del giudice rimarrebbe in sostanza un<br />

inutil<strong>it</strong>er dictum”: tantopiù – sostiene ancora<br />

il Nostro ribadendo i suoi strali verso la cattiva<br />

amministrazione in materia edilizia ed<br />

urbanistica – che tale materia “è di quelle di<br />

cui maggiormente abusano oggi le autor<strong>it</strong>à<br />

comunali per interessi part<strong>it</strong>ici, se non peggio”.<br />

Per cui qualora si escludesse la possibil<strong>it</strong>à<br />

della licenza “ora per allora” quando ne<br />

ricorrano le condizioni, il privato rischierebbe<br />

di rimanere assolutamente disarmato di fronte<br />

ARTICOLI E NOTE 933<br />

alle frequenti prevaricazioni cui la materia,<br />

appunto per tale ragione, si presta: v. In tema<br />

di licenze edilizie “ora per allora” (in Giurisprudenza<br />

<strong>it</strong>aliana, 1972). Aldo M. Sandulli<br />

però, a riprova del suo continuo atteggiamento<br />

cr<strong>it</strong>ico e della sua onestà intellettuale non<br />

es<strong>it</strong>ava a rivedere le proprie tesi. Riscontri di<br />

un pensiero in continua rimed<strong>it</strong>azione dialettica<br />

con legislazione, dottrina e giurisprudenza<br />

sono diffusi nelle varie edizioni del Manuale;<br />

notissimo è poi il revirement circa la indennizzabil<strong>it</strong>à<br />

dei vincoli paesistici. Ed infatti nel<br />

saggio “Sopravvenienza dello strumento urbanistico<br />

e domande edilizie pretermesse” (in<br />

Riv. giur. edil., 1978, II, 190) rivedendo<br />

espressamente il proprio precedente avviso,<br />

rileva che i due interessi in confl<strong>it</strong>to, quello<br />

del privato a costruire e quello dell’Amministrazione<br />

a salvaguardare la realizzabil<strong>it</strong>à del<br />

programma urbanistico (il quale, per natura,<br />

rappresenta un tutto armonico e non può subire<br />

occasionali e sporadiche alterazioni) – sono<br />

inconciliabili: e l’ordinamento considera preminente,<br />

in via di principio, il secondo, di<br />

fronte al quale ogni dir<strong>it</strong>to o interesse privato<br />

recede.<br />

Né a far prevalere il primo può essere validamente<br />

invocato, nell’ipotesi in discussione,<br />

il fatto che l’Amministrazione era tenuta a<br />

provvedere (e illeg<strong>it</strong>timamente non provvide)<br />

in un tempo in cui nessuna ant<strong>it</strong>esi sussisteva<br />

(coincidendo allora l’interesse privato con<br />

quello pubblico canonizzato nelle prescrizioni<br />

urbanistiche all’epoca operanti), e che addir<strong>it</strong>tura<br />

si sia formato, in tali sensi, un giudicato.<br />

Una volta intervenuto il nuovo strumento<br />

urbanistico, è esso a esprimere l’interesse preminente,<br />

con il quale qualsiasi interesse privato<br />

deve misurarsi. Ci troviamo cioè in presenza<br />

di una di quelle ipotesi “in cui lo jus superveniens<br />

rende impossibile la realizzazione del<br />

summum jus”.<br />

Ma la tutela del privato e la effettiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela giurisdizionale? Rendendosi conto della<br />

summa iniuria di tale conclusione dettata – a<br />

mio avviso – anche da una visione razionalista<br />

dell’urbanistica, sintesi di scelte coordinate e<br />

integrate e come tali non emendabili, Aldo M.<br />

Sandulli pur a fronte di una giurisprudenza<br />

“pietrificata” contraria alla risarcibil<strong>it</strong>à degli<br />

interessi leg<strong>it</strong>timi, cerca egualmente di percor-


934 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

rere la strada del risarcimento patrimoniale,<br />

potendosi ravvisare, a seconda delle circostanze<br />

il reato di abuso di ufficio o quello di omissione<br />

di atti d’ufficio secondo gli artt. 323 e<br />

328 c.p.c. nel testo allora vigente. Del resto un<br />

brevissimo spunto in tal senso era rinvenibile<br />

già nella nota Autorizzazione a costruire e “jus<br />

superveniens”, in Riv. giur. ed., 1967, II, pp. 3-<br />

9, dove lascia intendere che è proponibile l’azione<br />

di risarcimento danni ove, prima del<br />

venire meno della normativa originaria, l’interessato<br />

abbia provocato l’espresso o implic<strong>it</strong>o<br />

rifiuto dell’amministrazione.<br />

È chiaro che si trattava di una extrema<br />

ratio, e per di più di difficile percorribil<strong>it</strong>à<br />

(occorrendo, la dimostrazione del dolo dell’agente).<br />

Successivamente però, nel suo intervento<br />

alla tavola rotonda su La responsabil<strong>it</strong>à<br />

per lesioni di interesse leg<strong>it</strong>timo (in Foro<br />

amm., 1982, 1686), il Nostro enunciava la tesi<br />

della risarcibil<strong>it</strong>à senza collegarla a comportamenti<br />

del<strong>it</strong>tuosi. In ogni caso, già nel 1978<br />

emergeva l’intuizione verso una soluzione che<br />

oggi, dopo la sentenza Cass. n. 500/1999 e<br />

l’art. 7 l. 205/2000, appare come la più ragionevole,<br />

in quanto in grado di contemperare i<br />

contrapposti interessi, senza ricorrere a quel<br />

“pasticciaccio” della sentenza dell’Ad. Plen.<br />

1/1996 che in defin<strong>it</strong>iva lascia la decisione sul<br />

confl<strong>it</strong>to tra i due valori alla durata (aleatoria)<br />

del processo: così che la giustizia più è lenta<br />

più produce effetti sacrificativi delle s<strong>it</strong>uazioni<br />

soggettive pur degne di tutela. D’altra parte,<br />

è un soluzione che ha una forte base nell’art.<br />

2933, co. 2° cod. civ. (sost<strong>it</strong>uzione dell’esecuzione<br />

in forma specifica con il risarcimento<br />

danni, se la distruzione della cosa è di<br />

pregiudizio all’economia nazionale) e nell’art.<br />

2058, co. 2° cod. civ. ai sensi del quale il<br />

risarcimento può avvenire per equivalente in<br />

luogo della reintegrazione in forma specifica<br />

se quest’ultima è eccessivamente onerosa per<br />

il deb<strong>it</strong>ore. Segni in tal senso sono rinvenibili<br />

nella più recente giurisprudenza del Consiglio<br />

di Stato: sono sicuro che, in via diretta o<br />

mediata “per lì rami” del nostro pensiero giuridico,<br />

tale indirizzo – che r<strong>it</strong>eniamo essere in<br />

via di affermazione – ha la sua radice anche<br />

nei testi di Aldo M. Sandulli.<br />

* * *<br />

Avv. PAOLA PALMERINI<br />

Prof. STEFANO TARULLO<br />

Lo sportello telematico per le<br />

informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />

del Governo: dalla trasparenza<br />

normativa al rapporto<br />

comunicativo<br />

L’utilizzo delle tecnologie informatiche rappresenta<br />

un fattore chiave delle pol<strong>it</strong>iche di<br />

modernizzazione delle Amministrazioni Pubbliche<br />

persegu<strong>it</strong>e dall’attuale Governo. Per<br />

questa ragione, con DPCM 27 settembre 2001,<br />

pubblicato su G.U. n. 242 del 17/10/2001, nella<br />

presente legislatura è stato ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, all’interno<br />

della Presidenza del Consiglio dei ministri,<br />

un Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie<br />

ed è stata introdotta la figura del ministro<br />

(senza portafoglio) per l’innovazione e le tecnologie<br />

a cui è stato attribu<strong>it</strong>o il potere di emanare<br />

direttive di indirizzo per concretizzare il<br />

disegno organico di innovazione illustrato nelle<br />

“Linee Guida del Governo per lo sviluppo<br />

della Società dell’Informazione”, approvate dal<br />

Consiglio dei ministri a maggio 2002 e condivise<br />

con le Autonomie Locali con la sottoscrizione<br />

del documento “L’e-Government per un<br />

federalismo efficiente: una visione condivisa,<br />

una realizzazione cooperativa” (1).<br />

Dette Linee Guida individuano tre direttrici<br />

strategiche di intervento la prima delle quali,<br />

denominata “La trasformazione della P.A. tram<strong>it</strong>e<br />

le tecnologie dell’Informazione e della<br />

Comunicazione”, prevede che “ un sistema di<br />

eGovernment (2) nei suoi sviluppi più avanzati<br />

rappresenterà anche un potente strumento di<br />

coinvolgimento e partecipazione dei c<strong>it</strong>tadini ai<br />

processi decisionali, evolvendo, verso modelli<br />

innovativi di eDemocracy (3)”.<br />

(1) Entrambi i documenti sono facilmente reperibili<br />

sul s<strong>it</strong>o del ministero dell’Innovazione http://www.innovazione.gov.<strong>it</strong><br />

(2) Generalmente si indica con questo termine l’insieme<br />

delle pol<strong>it</strong>iche per agevolare il processo di riorganizzazione<br />

e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni.<br />

(3) In questo periodo di forte crisi della democrazia<br />

rappresentativa con conseguente allontanamento dei c<strong>it</strong>tadini<br />

dalle ist<strong>it</strong>uzioni una possibile via d’usc<strong>it</strong>a viene


Il primo passo da realizzare in tal senso è<br />

sicuramente una maggior conoscenza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

normativa delle ist<strong>it</strong>uzioni: infatti la pubblic<strong>it</strong>à,<br />

intesa come effettiva conoscenza dell’azione<br />

pubblica, è connaturata all’essenza stessa della<br />

democrazia. Naturalmente questo presuppone<br />

una diffusione capillare del messaggio legislativo,<br />

avvicinando così i c<strong>it</strong>tadini allo Stato e rendendoli<br />

più consapevoli delle regole che presiedono<br />

alla v<strong>it</strong>a associata e quindi maggiormente<br />

partecipi dell’andamento dell’attiv<strong>it</strong>à statale.<br />

Nella cosiddetta “Società dell’Informazione”<br />

o “Epoca della Comunicazione” è emerso un<br />

paradosso: la legge, primo anello di congiunzione<br />

fra i c<strong>it</strong>tadini e lo Stato, rischia di rimanere<br />

esclusa dalle varie iniziative volte alla trasparenza,<br />

rivelandosi a tutt’oggi oscura e sconosciuta.<br />

Proprio dall’esigenza, sempre più avvert<strong>it</strong>a, di<br />

operare per assicurare la conoscibil<strong>it</strong>à effettiva<br />

della legge è nata l’idea dello sportello telematico<br />

per le informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à normativa del<br />

Governo attivo dal febbraio di quest’anno. I c<strong>it</strong>tadini<br />

(singoli o associati) che siano interessati<br />

ad aggiornarsi in ordine all’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />

del Governo possono soddisfare agevolmente e<br />

tempestivamente ogni loro esigenza informativa<br />

collegandosi al s<strong>it</strong>o internet www.governo.<strong>it</strong> ed<br />

inviando una email contenente un ques<strong>it</strong>o all’indirizzo<br />

trasparenzanormativa@governo.<strong>it</strong>. La<br />

risposta viene garant<strong>it</strong>a entro 24 ore.<br />

Nel documento che si allega vengono spiegati<br />

il senso e lo scopo dell’iniziativa, finalizzata<br />

a consentire una interazione (dato l’intervallo<br />

di tempo tra domanda e risposta, non possiamo<br />

ancora parlare di vero e proprio “dialogo”)<br />

tra Governo ed amministrati, in una pro-<br />

indicata nell’integrazione con forme di democrazia diretta.<br />

Le tecnologie dell’informazione, rendendo tecnicamente<br />

possibile una partecipazione più immediata dei<br />

c<strong>it</strong>tadini alle fasi della proposta, della decisione e del<br />

controllo, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale per<br />

“disegnare” la democrazia del nuovo secolo.<br />

Come il concetto di democrazia, anche il concetto di edemocracy<br />

si articola in più dimensioni. La partecipazione<br />

dei c<strong>it</strong>tadini alla v<strong>it</strong>a delle ist<strong>it</strong>uzioni democratiche<br />

può essere facil<strong>it</strong>ata intervenendo su più versanti, a partire<br />

dalle cosiddette pre-condizioni della partecipazione<br />

(inclusione sociale, accesso all’informazione, elettorato<br />

passivo ed attivo, iniziativa diretta) passando attraverso<br />

forme di consultazione dei c<strong>it</strong>tadini nel corso dei processi<br />

di decisione, fino al coinvolgimento nella fase finale<br />

ARTICOLI E NOTE 935<br />

spettiva di maggiore diffusione della “cultura<br />

della trasparenza”.<br />

Il progetto, presentato nel Forum della P.A.<br />

dello scorso maggio (XV edizione) non è isolato,<br />

andandosi a ricongiungere sinergicamente<br />

con altri due amb<strong>it</strong>i operativi:<br />

- la pubblicazione sul s<strong>it</strong>o telematico della<br />

Presidenza del Consiglio delle deliberazioni<br />

del Consiglio dei ministri;<br />

- l’attivazione di una banca dati contenente i<br />

provvedimenti approvati dal Governo durante<br />

la legislatura.<br />

A giudicare dal tenore del documento che<br />

pubblichiamo, sembra che la stessa definizione<br />

di “sportello telematico sull’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />

del Governo” sia inappropriata, posto che l’obiettivo<br />

informativo si spinge ben oltre il versante<br />

puramente “normativo”, puntando a<br />

garantire una conoscenza più penetrante dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

pol<strong>it</strong>ica del Consiglio, almeno di quella<br />

preparatoria rispetto agli atti normativi<br />

(saranno infatti accessibili gli ordini del giorno<br />

del Preconsiglio e del Consiglio dei ministri).<br />

In questa direzione sembra che l’art. 18 della<br />

L. n. 229/2003 (“Interventi in materia di qual<strong>it</strong>à<br />

della regolazione, riassetto normativo e<br />

codificazione - Legge di semplificazione<br />

2001”) sia stato interpretato estensivamente<br />

(4). A rigore la disposizione si riferirebbe soltanto<br />

alla pubblicazione sul s<strong>it</strong>o telematico delle<br />

“notizie relative ad iniziative normative del<br />

Governo” e dei disegni di legge ai quali possa<br />

essere riconosciuta una “particolare rilevanza”.<br />

Il documento allegato realizza invece un superamento<br />

dell’angusto dato letterale tram<strong>it</strong>e la<br />

valorizzazione del richiamo, operato dalla c<strong>it</strong>a-<br />

del processo decisionale (attraverso il voto).<br />

(4) La legge 29 luglio 2003 n.229 ha assegnato alla<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri il comp<strong>it</strong>o di provvedere<br />

alla comunicazione legislativa in generale, coerentemente<br />

con le funzioni di coordinamento dell’azione<br />

di Governo assegnata dalla Cost<strong>it</strong>uzione e dalla legge alla<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 18 della suddetta<br />

legge di semplificazione ha, infatti, previsto che “la<br />

Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su<br />

s<strong>it</strong>o telematico le notizie relative ad iniziative normative<br />

del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza,<br />

assicurando forme di partecipazione del c<strong>it</strong>tadino<br />

(…). La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre<br />

pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore<br />

(…)”.


936 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ta norma, alla “partecipazione del c<strong>it</strong>tadino”,<br />

intesa nell’accezione di “partecipazione informativa”<br />

all’attiv<strong>it</strong>à normativa del Governo ed<br />

alla attiv<strong>it</strong>à ad essa prodromica, senza distinzioni<br />

in punto di “rilevanza”.<br />

Non a caso il s<strong>it</strong>o del Governo, considerato<br />

nella sua global<strong>it</strong>à, è sol<strong>it</strong>amente giudicato uno<br />

dei migliori, sia per grafica che per usabil<strong>it</strong>à e<br />

contenuti, fra i vari s<strong>it</strong>i internet delle diverse<br />

ist<strong>it</strong>uzioni della nostra Repubblica (5).<br />

Comunque l’obiettivo di trasparenza non<br />

sembra ancora essere stato persegu<strong>it</strong>o nella sua<br />

pienezza, tenuto conto della sostanziale intercambiabil<strong>it</strong>à<br />

che connota oggi il sistema delle<br />

fonti del dir<strong>it</strong>to: spesso le leggi ed i regolamenti<br />

dicono poco (hanno, cioè, uno scarsissimo<br />

contenuto informativo, anche per effetto di<br />

mediazioni pol<strong>it</strong>iche “edulcorative” dei testi<br />

originari), mentre i provvedimenti, anche interni,<br />

tendono ad assumere valenza di accentuata<br />

predeterminazione delle decisioni future, o a<br />

spingersi ben oltre i pur dichiarati scopi esclusivamente<br />

organizzativi. Ma per questa frontiera<br />

i tempi della comunicazione pubblica non<br />

appaiono ancora maturi.<br />

Un altro elemento degno di nota è il particolare<br />

contesto nel quale viene a calarsi questa nuova<br />

attiv<strong>it</strong>à informativa, caratterizzato da una sorta<br />

di “competizione virtuosa” tra s<strong>it</strong>i ist<strong>it</strong>uzionali:<br />

il s<strong>it</strong>o della Presidenza si propone infatti di<br />

rendere pubbliche le delibere del Consiglio dei<br />

ministri prima ancora che esse compaiano su<br />

altri s<strong>it</strong>i (Camera dei Deputati, Senato della<br />

Repubblica) o sulla stessa Gazzetta Ufficiale (6).<br />

Il complesso di queste attiv<strong>it</strong>à, affidato ad un<br />

appos<strong>it</strong>o Servizio (Servizio per la trasparenza<br />

sull’attiv<strong>it</strong>à normativa) ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o nell’amb<strong>it</strong>o dell’Ufficio<br />

del Segretario Generale di Palazzo<br />

Chigi, cost<strong>it</strong>uisce peraltro lo stadio iniziale di un<br />

più articolato sistema di comunicazioni tra Presidenza<br />

del Consiglio e c<strong>it</strong>tadini nel cui amb<strong>it</strong>o<br />

entrambi i poli del rapporto comunicativo sono<br />

(5) Il s<strong>it</strong>o del Governo anche quest’anno si è confermato<br />

fra i migliori nella tradizionale ricerca annuale<br />

condotta dal prof. Francesco Pira e dagli studenti di<br />

Relazioni Pubbliche presso l’Univers<strong>it</strong>à di Udine,<br />

ricerca che mira a fare il punto sullo “stato di salute”<br />

della comunicazione ist<strong>it</strong>uzionale e pol<strong>it</strong>ica on-line. I<br />

risultati sono consultabili sul s<strong>it</strong>o della Associazione<br />

chiamati a rivestire un “ruolo attivo”. Il documento<br />

che si allega non spiega quali potrebbero<br />

essere gli sviluppi futuri (ossia, per usare un termine<br />

che compare nel documento stesso, le possibili<br />

“linee di attiv<strong>it</strong>à”), ma non sembra eccessivamente<br />

ard<strong>it</strong>o attendersi l’ist<strong>it</strong>uzione:<br />

di appos<strong>it</strong>e strutture (sul modello dei call<br />

centers) volte a consentire uno scambio di<br />

informazioni più immediato e colloquiale,<br />

quindi maggiormente fruibile da coloro che,<br />

come gli anziani, hanno scarsa dimestichezza<br />

con i mezzi telematici;<br />

di punti informativi telematici dislocati sul<br />

terr<strong>it</strong>orio (ad esempio, presso gli uffici pubblici),<br />

destinati a favorire coloro che non posseggono<br />

mezzi informatici propri e, sul piano dei<br />

contenuti, ad incentrarsi sull’attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />

più che su quella normativa.<br />

Il comunicato sembra ben cogliere un altro<br />

punto che appare nodale al fine di ottimizzare<br />

il rapporto informativo: la comunicazione non<br />

si incentra solo sullo strumento (che deve essere<br />

duttile, economico e di agevole impiego), ma<br />

anche sul linguaggio. Il comunicato accede<br />

però ad una visione parziale del problema, nel<br />

momento in cui prefigura esclusivamente una<br />

“semplificazione del linguaggio normativo”: in<br />

realtà sembra piuttosto che sia il linguaggio<br />

burocratico a dover essere depurato da alcune<br />

incrostazioni terminologiche legate al tempo in<br />

cui l’amministrare era tanto più apprezzabile<br />

quanto più era oscuro, nei meccanismi decisionali<br />

non meno che nei moduli espressivi.<br />

Ad uno sguardo d’insieme, tuttavia, il progetto<br />

esposto nel comunicato sembra mer<strong>it</strong>evole<br />

di apprezzamento, rappresentando un decisivo<br />

passo avanti nel farraginoso processo di rinnovamento<br />

telematico che ambirebbe a trasformare<br />

la nostra P.A., sempre più, in un apparato<br />

di e-government.<br />

Per ora sembra vicino il traguardo della einformation,<br />

e non è cosa da poco.<br />

dei comunicatori Pubblici www.compubblica.<strong>it</strong><br />

(6) Non può omettersi di c<strong>it</strong>are il progetto “Norme in<br />

rete”, avviato nel gennaio 1999, con l’obiettivo dichiarato<br />

di migliorare l’efficacia dei servizi di informazione<br />

normativa per i c<strong>it</strong>tadini, offrendo loro “un punto di<br />

accesso un<strong>it</strong>ario” alla documentazione legislativa e giuridica<br />

pubblicata sul web dalle ist<strong>it</strong>uzioni pubbliche.


Dott. GIUSEPPE VERZÌ<br />

Aggiudicazione ed esecuzione<br />

di lavori in caso di ricorso<br />

amministrativo e/o giurisdizionale<br />

secondo l’art. 21-bis<br />

della legge n. 109/94 nel testo<br />

coordinato con le leggi Regione<br />

Sicilia nn.7/2002 e 7/2003<br />

Una significativa nov<strong>it</strong>à in materia di lavori<br />

pubblici è quella introdotta dalla recente legislazione<br />

regionale siciliana all’art. 21-bis della<br />

L.reg. nn.7/2002 (integrato dall’art. 16 della<br />

successiva L.reg. n. 7/2003 che ha esteso la portata<br />

della norma anche alle forn<strong>it</strong>ure di lavori e<br />

servizi), ove viene in particolare posta disciplina<br />

alle sorti dell’aggiudicazione delle gare di<br />

appalto e del relativo contratto anche in fase di<br />

esecuzione, laddove nelle more risulti azionato<br />

ricorso amministrativo e/o giurisdizionale<br />

avverso la aggiudicazione medesima (1).<br />

La norma così rec<strong>it</strong>a:<br />

“ 1. Il verbale di gara di appalto dei lavori<br />

deve essere redatto immediatamente, sottoscr<strong>it</strong>to<br />

dall’impresa aggiudicataria, se presente,<br />

e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi<br />

non festivi nella sede degli enti dove è svolta la<br />

gara. Ove l’aggiudicatario non sia presente,<br />

deve essergli data comunicazione immediata<br />

da parte del responsabile del procedimento.<br />

2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che<br />

devono essere effettuati nei sette giorni successivi<br />

a quello di espletamento della gara, il verbale<br />

di gara diviene defin<strong>it</strong>ivo.<br />

3. In caso di rilievi e contestazioni l’ente<br />

appaltante, e per esso il responsabile del procedimento,<br />

è tenuto a decidere entro il termine<br />

perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.<br />

4. Decorso inutilmente il termine di cui al<br />

co. 3°, in mancanza di decisione, i rilievi e le<br />

(1) I principi richiamati nella disposizione in parola<br />

non sono in ver<strong>it</strong>à nuovi nell’amb<strong>it</strong>o della legislazione<br />

siciliana sui lavori pubblici, poiché furono introdotti dall’art.<br />

23 della L.reg. n. 5 dell’8.03.1971, richiamato dall’art.<br />

17 della L.reg. n. 19 del 1972 – nel testo poi modificato<br />

dall’art. 33 della L.R. n. 35/1978 – come dall’art.<br />

2, co. 3, della L.reg. n.8/1975, tutte norme ora espressa-<br />

ARTICOLI E NOTE 937<br />

contestazioni si intendono respinti ed il verbale<br />

di gara diviene defin<strong>it</strong>ivo.<br />

5. Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela,<br />

in caso di ricorso in sede amministrativa<br />

e/o giurisdizionale l’Ente appaltante, in assenza<br />

di provvedimento cautelare sospensivo defin<strong>it</strong>ivo,<br />

è tenuto a consegnare i lavori all’aggiudicatario<br />

risultante dal verbale divenuto defin<strong>it</strong>ivo<br />

ai sensi dei commi 2°, 3° e 4° senza attendere<br />

la definizione nel mer<strong>it</strong>o del giudizio.<br />

6. La disposizione di cui al co. precedente si<br />

applica anche per le procedure relative agli<br />

appalti di forn<strong>it</strong>ura e servizi” (2).<br />

L’articolata disciplina introdotta dalla<br />

disposizione in esame sembrerebbe concretare<br />

in pratica “un sistema di pubblic<strong>it</strong>à degli<br />

atti di gara espressamente preordinato ad una<br />

sollec<strong>it</strong>a definizione di eventuali controversie<br />

aventi ad oggetto il procedimento di gara e<br />

quindi a rendere noto alle imprese concorrenti<br />

il relativo verbale, al fine di consentire, in<br />

termini abbreviati, la proposizione di ricorsi e<br />

di reclami” (3).<br />

Viene da chiedersi tuttavia se il dichiarato<br />

intento sollec<strong>it</strong>atorio della norma muova dalla<br />

esigenza di garantire una più celere tutela in<br />

favore dei soggetti concorrenti a gara, o invece<br />

non abbia come precipuo fine quello di assicurare<br />

all’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente un percorso procedurale<br />

sped<strong>it</strong>o al fine di pervenire rapidamente<br />

all’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva e all’effettivo<br />

inizio dei lavori, ponendo la tutela delle<br />

ragioni del soggetto controinteressato in posizione<br />

gradata e funzionale rispetto al perseguimento<br />

di tale fine.<br />

La richiamata disposizione, infatti, incidendo<br />

in maniera significativa sul termine ordinario<br />

ai fini della proposizione del ricorso in via<br />

amministrativa e sui relativi tempi di decisione,<br />

oltre che sugli effetti del provvedimento cautelare<br />

in caso di ricorso giurisdizionale, è volta<br />

ad ev<strong>it</strong>are che l’incidenza di rilievi o contestazioni<br />

avverso la aggiudicazione provvisoria<br />

mente abrogate dall’art. 42 della L.reg. n. 7/2002 e dall’art.<br />

30 della L.reg. n. 7/2003.<br />

(2) La giurisprudenza, con orientamento consolidato,<br />

ha r<strong>it</strong>enuto la procedura introdotta dal richiamato art. 23<br />

della L.reg. n.5/1971 ( estendibile a quella di cui alla norma<br />

in commento) come tipica del ricorso gerarchico<br />

improprio.


938 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

della gara possa gravare sui programmi di esecuzione<br />

dell’opera, considerato che la risoluzione<br />

di siffatto contenzioso non perviene in<br />

genere in tempi ragionevoli (4): sovente infatti<br />

la pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo,<br />

ponendo in predicato la figura dell’aggiudicatario,<br />

remora l’Amministrazione<br />

comm<strong>it</strong>tente dal procedere alla aggiudicazione<br />

defin<strong>it</strong>iva o alla stipula del contratto di appalto,<br />

così anche alla consegna dei lavori qualora sussistano<br />

ragioni di urgenza ex art. 129 D.P.R. n.<br />

554/1999 (5).<br />

È noto del resto come la ratio del termine<br />

decadenziale nel giudizio impugnatorio se pur<br />

volta a garantire la effettiv<strong>it</strong>à della tutela, risieda<br />

soprattutto nel non lasciare i provvedimenti<br />

della P.A. – ispirati all’interesse generale – a<br />

lungo esposti alla eventual<strong>it</strong>à di annullamento<br />

da parte di soggetti privati (6).<br />

La norma regionale sembra per certi aspetti<br />

conformarsi ai principi comun<strong>it</strong>ari in materia<br />

di appalti pubblici di lavori, forn<strong>it</strong>ure e servizi,<br />

che impongono agli Stati membri l’adozione di<br />

mezzi di ricorso efficaci e rapidi tali da consentire<br />

“al ricorrente di ottenere una tempestiva<br />

ed efficace tutela dell’interesse r<strong>it</strong>enuto violato”<br />

(cfr. Circ. Min. Inf. e Trasporti n. 2107 del<br />

12.03.2003); tuttavia la Corte di giustizia CEE<br />

con sentenza 28.10.1999 (c<strong>it</strong>ata dalla richiamata<br />

Circolare ministeriale) nel sancire che il<br />

provvedimento di aggiudicazione deve essere<br />

comunicato a tutti i partecipanti alla procedura<br />

di gara, ha evidenziato come “debba esistere un<br />

lasso di tempo ragionevole tra la data di ado-<br />

(3) cfr. C.G.A.R.S. Sezione giurisd. 18.11.1998 n. 668<br />

sulla disciplina dell’ art. 23 della L.reg. n. 5/1971 v. nota<br />

1..<br />

(4) L’art. 31-bis della L.reg. c<strong>it</strong>. dispone peraltro che<br />

nei giudizi amm.vi aventi ad oggetto controversie in<br />

materia di oo.pp., ove sia stata presentata istanza di provvedimento<br />

d’urgenza, i soggetti controinteressati e<br />

l’Amm.ne resistente possono chiedere che la questione<br />

venga decisa nel mer<strong>it</strong>o. In tale caso il Presidente del Tribunale<br />

fissa l’udienza della discussione della causa entro<br />

90 gg. dal depos<strong>it</strong>o dell’istanza, mentre se l’istanza è presentata<br />

nel giorno per la discussione del provvedimento<br />

di urgenza, l’udienza per la decisione nel mer<strong>it</strong>o verrà<br />

fissata entro 60 gg.<br />

(5) Medesimo fine acceleratorio e di salvaguardia dell’aggiudicazione<br />

persegue, sia pure lim<strong>it</strong>atamente al ricorso<br />

giurisdizionale, l’art. 14 del D. L.vo n. 190/2002 (c.d.<br />

zione di detto provvedimento e la data di stipula<br />

del relativo contratto”: ciò al fine – come<br />

precisato dal medesimo Ministero sulla scorta<br />

del disposto di cui all’art.14 del D.L.vo n.<br />

190/2002 - di consentire ai controinteressati<br />

ogni adeguata eventuale tutela delle loro ragioni.<br />

In relazione agli aspetti appena considerati<br />

la disposizione regionale non sembra assicurare<br />

la garanzia voluta dalle norme comun<strong>it</strong>arie e<br />

nazionali sotto un duplice profilo:<br />

1) comprime in maniera estremamente riduttiva<br />

il termine entro il quale il soggetto controinteressato<br />

può proporre ricorso gerarchico<br />

riguardo alle risultanze della gara, vanificando<br />

in pratica la possibil<strong>it</strong>à di esperire il predetto<br />

rimedio avverso la lesione del suo interesse;<br />

2) rende aleatorio parimenti il ricorso giurisdizionale,<br />

ai fini del ripristino della s<strong>it</strong>uazione<br />

violata, da parte del soggetto escluso o pretermesso<br />

da gara, poiché consente alla P.A. di<br />

procedere alla consegna dei lavori nei confronti<br />

dell’aggiudicatario “in assenza di provvedimento<br />

cautelare sospensivo defin<strong>it</strong>ivo” senza in<br />

coerenza attendere la definizione del giudizio<br />

di mer<strong>it</strong>o.<br />

Analizziamo la norma dunque nei suoi incip<strong>it</strong><br />

sostanziali.<br />

Comma 1°<br />

La norma prevede, con chiaro intento acceleratorio,<br />

la redazione del verbale di gara<br />

immediatamente: essa deve dunque avvenire<br />

senza alcun indugio anche qualora la gara si<br />

articoli in diverse fasi o in più sedute di gara; in<br />

ogni caso l’atto conclusivo della selezione in<br />

Decreto Lunardi) ove viene stabil<strong>it</strong>o un termine breve<br />

(entro 45 gg.) per la celebrazione dell’udienza di mer<strong>it</strong>o e<br />

il mantenimento del contratto di appalto già stipulato in<br />

caso di sospensione o annullamento dell’aggiudicazione.<br />

(6) Cfr. CASSARINO, Manuale di dir<strong>it</strong>to proc. Amministrativo<br />

MI 1990. Peraltro la facoltativ<strong>it</strong>à del ricorso<br />

amministrativo (fatta eccezione per quello straordinario)<br />

rispetto al ricorso giurisdizionale, ed il ruolo preminente<br />

dato dalla carta cost<strong>it</strong>uzionale agli organi di giustizia<br />

amministrativa nei confronti della P.A., non attenuano in<br />

ogni caso il carattere di strumento di tutela attribu<strong>it</strong>o dall’ordinamento<br />

al ricorso amministrativo nei riguardi di<br />

una s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva che si assume lesa da<br />

un provvedimento o comportamento dell’Amministrazione,<br />

poiché attraverso il ricorso amministrativo si consente<br />

alla medesima P.A. di poter riesaminare, in funzione<br />

paragiurisdizionale, gli atti non conformi a legge.


uno al resoconto delle precedenti fasi va redatto<br />

tempestivamente e deve riportare la sottoscrizione<br />

da parte dell’impresa aggiudicataria,<br />

ove presente.<br />

Si precisa peraltro che il verbale di gara deve<br />

essere portato alla conoscenza dell’aggiudicatario<br />

– ove assente - nella sua interezza, poiché<br />

l’uso del termine comunicazione equivale nel<br />

suo significato letterale e giuridico a trasmissione.<br />

All’aggiudicatario assente dunque non<br />

vanno inoltrati surrogati del verbale, né estratti<br />

del medesimo.<br />

Nei confronti dell’aggiudicatario deve r<strong>it</strong>enersi<br />

che la comunicazione del verbale di gara<br />

abbia natura di atto ricettizio, in quanto volto a<br />

produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario<br />

e onerarlo degli obblighi scaturenti dalla<br />

aggiudicazione medesima. La pubblic<strong>it</strong>à dell’atto<br />

giova del resto a darne legale conoscenza<br />

ai fini di eventuale impugnativa in sede amministrativa<br />

o giurisdizionale.<br />

La disposizione in parola tuttavia non pone<br />

riferimento al concorrente che segue nella graduatoria,<br />

contemplato dall’art. 10, co. 1° quater,<br />

della legge, né alla possibil<strong>it</strong>à che ove quest’ultimo<br />

sia presente alla gara anch’egli sia<br />

chiamato a sottoscrivere il relativo verbale; la<br />

comunicazione degli es<strong>it</strong>i di gara, per gli<br />

incombenti che ne derivano, assume infatti<br />

valenza significativa anche nei riguardi del<br />

concorrente secondo graduato (7).<br />

La redazione contestuale del verbale nelle<br />

varie fasi di gara, anche in ipotesi di concorso<br />

abbastanza articolato nella procedura (si pensi<br />

ad affidamento di lavori da aggiudicare con<br />

il cr<strong>it</strong>erio dell’offerta economicamente più<br />

vantaggiosa o alla verifica dell’anomalia per<br />

appalti di importo superiore a 5 milioni di<br />

DSP o alla aggiudicazione tram<strong>it</strong>e ribasso sulla<br />

lista delle categorie, da sottoporre a successiva<br />

verifica) non cost<strong>it</strong>uisce peraltro una<br />

(7) Infatti la disposizione dell’art. 10, co. 1° quater ,<br />

della L. n. 109/94 e s.m.i. prevede che “entro dieci giorni<br />

dalla conclusione delle operazioni di gara “ l’aggiudicatario<br />

e il concorrente che segue in graduatoria, ove già<br />

non sorteggiati in sede di concorso, devono fornire la<br />

prova delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei<br />

requis<strong>it</strong>i di capac<strong>it</strong>à economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa.<br />

Laddove l’aggiudicatario non dimostri il<br />

possesso di tali requis<strong>it</strong>i, la gara va aggiudicata al secon-<br />

ARTICOLI E NOTE 939<br />

remora poiché l’uso ormai diffuso degli strumenti<br />

informatici consente di poter rilevare ad<br />

horas i vari accadimenti del procedimento. Il<br />

verbale (o i verbali) di gara così redatto(i)<br />

deve(ono) essere dunque reso(i) pubblico (i)<br />

tram<strong>it</strong>e affissione, presso l’albo dell’Ente<br />

comm<strong>it</strong>tente, per almeno tre giorni non festivi<br />

“consecutivi”; la consecutio voluta da norma<br />

non va peraltro rifer<strong>it</strong>a al termine breve di tre<br />

giorni (che consecutivi possono anche non<br />

essere in quanto trattasi di giorni non festivi),<br />

bensì al momento della redazione del verbale<br />

di gara (e non anche alla sua sottoscrizione da<br />

parte dell’aggiudicatario), che rappresenta<br />

dunque il dies a quo da cui far decorrere il<br />

predetto termine.<br />

Cosa accade se l’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente non<br />

redige con tempestiv<strong>it</strong>à il verbale di gara o non<br />

lo pone a pubblicazione nei termini prescr<strong>it</strong>ti<br />

da norma?<br />

La disposizione in commento sanziona in<br />

via indiretta tale comportamento nella parte in<br />

cui prevede la conversione ipso iure dell’aggiudicazione<br />

provvisoria in aggiudicazione<br />

defin<strong>it</strong>iva (8) per il semplice decorso dei sette<br />

giorni successivi all’espletamento della gara<br />

(ove frattanto non siano pervenute contestazioni<br />

o rilievi): la perentorietà del predetto<br />

termine non giova infatti a superare eventuali<br />

omissioni dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente, poiché<br />

il concorrente eventualmente escluso o pretermesso<br />

potrà far valere in sede di ricorso giurisdizionale<br />

avverso l’aggiudicazione divenuta<br />

defin<strong>it</strong>iva non solo la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della sua<br />

esclusione quant’anche la palese violazione di<br />

legge e l’eccesso di potere in cui è incorsa<br />

l’Amm.ne, ove deduca che tale comportamento<br />

non gli ha consent<strong>it</strong>o di conoscere per tempo<br />

le ragioni della sua esclusione ed imped<strong>it</strong>o<br />

in coerenza di poter esperire r<strong>it</strong>uale ricorso<br />

gerarchico.<br />

do graduato che abbia comprovato i requis<strong>it</strong>i dichiarati,<br />

in mancanza dovendosi procedere alla rideterminazione<br />

della soglia di anomalia. Si è peraltro r<strong>it</strong>enuto che qualora<br />

entrambi i soggetti non forniscano la prova dei requis<strong>it</strong>i<br />

dichiarati la gara vada riaperta. Cfr. TAR Sicilia,<br />

Catania, sezione I, 16.05.2001 n. 1029.<br />

(8) L’eventuale atto deliberativo con cui viene approvato<br />

il risultato della gara ha valenza ed efficacia meramente<br />

ricogn<strong>it</strong>iva cfr. CGA n. 1217 del 28.09.2001


940 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Commi 2°, 3° e 4°<br />

Il 2°, 3° e 4° co. del richiamato art. 21 bis<br />

introducono aspetti di particolare significato.<br />

La disposizione infatti esordisce facendo riferimento<br />

all’ “assenza di rilievi e contestazioni”<br />

eventualmente opposti alle risultanze di gara<br />

come emerse dal relativo verbale prima che<br />

l’aggiudicazione divenga defin<strong>it</strong>iva; e aggiunge<br />

che tali rilievi e contestazioni devono essere formulati<br />

dall’opponente “nei sette giorni successivi<br />

a quello di espletamento della gara”.<br />

Le contestazioni cui si riferisce la norma<br />

sono in genere quelle susseguenti l’avvenuta<br />

pubblic<strong>it</strong>à degli es<strong>it</strong>i di gara, come dedotte dal<br />

relativo verbale (9); esse tuttavia possono<br />

anche consistere in eccezioni che pur connesse<br />

con la procedura ad evidenza pubblica non<br />

traggono fonte esclusiva dal verbale, potendo<br />

riguardare aspetti estranei alla fase di mera<br />

selezione (ad es. contestazioni sul bando di<br />

gara, o sulla composizione della commissione<br />

giudicatrice ecc.), salvo poi a valutare se esse<br />

siano pertinenti o ammissibili (10).<br />

Soggetti leg<strong>it</strong>timati a promuovere eccezioni o<br />

rilievi sono certamente le imprese non ammesse a<br />

gara, certamente le imprese escluse in sede di esame<br />

delle loro offerte (perché non in possesso dei<br />

(9) La norma prende in considerazione solo le eccezioni<br />

e i rilievi opposti successivamente alla redazione<br />

del verbale di gara; infatti le contestazioni che i concorrenti<br />

possono aver mosso nel corso della procedura di<br />

ammissione e di esame delle offerte trovano riscontro<br />

nelle valutazioni della commissione giudicatrice, la quale<br />

è chiamata a rimuovere e definire ogni eventuale riserva<br />

avanzata dai concorrenti al fine di pervenire all’aggiudicazione<br />

provvisoria, fatto salvo il successivo potere di<br />

autotutela dell’amm.ne comm<strong>it</strong>tente; non può tuttavia<br />

escludersi che le eccezioni opposte dal concorrente in<br />

sede di gara e respinte dalla commissione giudicatrice,<br />

possano essere ribad<strong>it</strong>e dopo la conclusione della gara<br />

medesima, al fine di ricevere ulteriore tutela attraverso<br />

l’avvio della procedura richiamata dal c<strong>it</strong>ato art. 21 bis.<br />

La presenza di un rappresentante della d<strong>it</strong>ta esclusa, o di<br />

altro soggetto mun<strong>it</strong>o di appos<strong>it</strong>o mandato, comporta<br />

peraltro piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini<br />

della decorrenza del termine per l’impugnazione cfr.da<br />

ultimo TAR Campania, Salerno, 02.07.2004 n. 1707,<br />

TAR Lazio, sezione I bis, 03.05.2004 n. 3667. Il principio<br />

trova applicazione in sede di ricorso amministrativo<br />

oltre che giurisdizionale.<br />

(10) TAR Sicilia, sezione I, 11.09.1986 n. 730 che<br />

r<strong>it</strong>iene i reclami dei veri e propri ricorsi gerarchici impropri,<br />

cui è applicabile l’art.2, co. 2°, D.P.R. n. 1199/1971.<br />

requis<strong>it</strong>i richiesti in bando o perché la loro offerta<br />

è risultata o è stata r<strong>it</strong>enuta anomala dopo le<br />

opportune verifiche) ovvero le imprese non utilmente<br />

collocate in graduatoria, certamente il concorrente<br />

risultato secondo graduato il quale ha<br />

potenziale possibil<strong>it</strong>à di divenire aggiudicatario.<br />

Si r<strong>it</strong>iene peraltro poco probabile che contestazioni<br />

possano essere mosse dall’aggiudicatario<br />

della gara, specie in questa fase endoprocedimentale<br />

conclusa con l’aggiudicazione<br />

provvisoria, in quanto egli non vi ha in genere<br />

concreto interesse (11).<br />

La pubblicazione dell’atto ha efficacia, oltre<br />

che per la decorrenza del termine breve ai fini<br />

della proposizione di rilievi o reclami, anche ai<br />

fini della decorrenza del termine per la proposizione<br />

di ricorso giurisdizionale (salvo, come<br />

diremo in appresso, l’onere di impugnare anche<br />

l’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva) avverso l’aggiudicazione<br />

provvisoria disposta dalla commissione<br />

di gara, ma non già ai fini della eventuale proposizione<br />

di ricorso straordinario al Presidente<br />

della Regione, che presuppone in ogni caso la<br />

defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à del provvedimento (12).<br />

Altro aspetto di rimarchevole rilievo sottolineato<br />

dalla norma in esame è quello che riguarda<br />

il responsabile del procedimento (13).<br />

(11) Si pensi all’ipotesi in cui l’aggiudicatario contesti<br />

ad es. inesattezze in ordine alla determinazione del ribasso<br />

offerto, ovvero un palese errore nella valutazione di<br />

detto ribasso, laddove tuttavia tali errori non modificano<br />

la individuazione dell’aggiudicatario medesimo.<br />

(12) TAR Lazio, sezione II, 18.08.2004 n. 7763 ha di<br />

recente confermato principi pacifici in giurisprudenza in<br />

base ai quali “ la pubblicazione di un atto…negli albi<br />

degli uffici di una P.A. è valida agli effetti della presunzione<br />

della piena conoscenza solo quando sia prescr<strong>it</strong>ta<br />

da una disposizione di legge che tale effetto espressamente<br />

riconosce e venga effettuata nei modi previsti dalla<br />

disposizione stessa “ cfr. anche C.d.S. sez V,<br />

22.07.2002 n. 4012.<br />

(13) È generalmente riconosciuto, ex artt. 4-5 della<br />

legge sul procedimento amministrativo (L. n.<br />

241/1990), come la figura del responsabile del procedimento<br />

sintetizzi in sé la cura dell’interesse pubblico<br />

soddisfatto attraverso l’organizzazione degli uffici ed il<br />

raggiungimento dell’obiettivo assegnato, in uno alla<br />

conseguente responsabil<strong>it</strong>à verso i terzi ai fini dell’appagamento<br />

dei loro interessi e dir<strong>it</strong>ti; nell’amb<strong>it</strong>o poi<br />

della specifica disciplina del settore dei lavori pubblici<br />

(art. 7 della legge n. 109/94 e s.m.i. e LL.RR. nn.7/2002<br />

e 7/2003, e artt. 7 e 8 DPR n. 554/1999) è stato giustamente<br />

rilevato come egli rappresenti “il vero dominus,


Nel quadro della normativa generale sui lavori<br />

pubblici competono infatti al responsabile del<br />

procedimento ampi poteri in ordine allo sviluppo<br />

dell’<strong>it</strong>er procedimentale volto alla realizzazione<br />

dei lavori, rimanendo tuttavia nella attribuzione<br />

delle competenze del responsabile l’un<strong>it</strong>à<br />

organizzativa i momenti decisionali inerenti<br />

la cost<strong>it</strong>uzione ed efficacia del rapporto,<br />

rispetto ai quali il responsabile del procedimento,<br />

laddove non rivesta anche tale ruolo, ha solo<br />

comp<strong>it</strong>i propulsivi e preparatori (14).<br />

Tuttavia la richiamata norma regionale, nell’intento<br />

di dare impulso al procedimento attraverso<br />

il quale si perviene all’aggiudicazione<br />

defin<strong>it</strong>iva, attribuisce al RUP una competenza<br />

esclusiva che vede accentuato il suo ruolo centrale<br />

nella fase delicata e complessa di cost<strong>it</strong>uzione<br />

del rapporto di appalto, conferendogli un<br />

vero e proprio potere risolutorio in ordine alle<br />

eventuali eccezioni o rilievi opposti dal soggetto<br />

controinteressato, sì da poter decidere il relativo<br />

ricorso gerarchico (improprio) nell’interesse<br />

dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente (la norma<br />

espressamente dispone che egli determini per<br />

essa amministrazione).<br />

La norma regionale se pur conferma dunque<br />

il ruolo di vigilanza proprio del responsabile<br />

del procedimento (in quanto la L. reg. sui ll.pp.<br />

riproduce fedelmente la figura del RUP come<br />

delineata dall’art. 7 della L. n. 109/1994 e artt.<br />

7 e 8 D.P.R. n. 554/1999), qualifica tuttavia in<br />

maniera più incisiva i suoi comp<strong>it</strong>i, attribuendogli<br />

potestà decisorie tali da consentirgli di<br />

poter eventualmente annullare in sede di ricorso<br />

l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla<br />

commissione di gara.<br />

È da r<strong>it</strong>enere peraltro che nell’amb<strong>it</strong>o del più<br />

generale e ampio ist<strong>it</strong>uto dell’ autotutela in forza<br />

del quale l’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente provvede<br />

il vero centro un<strong>it</strong>ario di imputazione delle funzioni di<br />

scelta, controllo e vigilanza” (cfr. Consiglio di Stato Ad.<br />

Gen. Parere n. 123/1999) avuto riguardo ad un modulo<br />

organizzativo volto a garantire sped<strong>it</strong>ezza, trasparenza ed<br />

efficacia dell’azione amministrativa.<br />

(14) In senso conforme cfr. Cianflone-Giannini, L’appalto<br />

di OO.PP, MI 2003. Parimenti Corte dei conti,<br />

sezione contr. Reg. Sicilia 03.12.1996 n. 80 r<strong>it</strong>iene che il<br />

RUP che non abbia qualifica dirigenziale deve lim<strong>it</strong>arsi<br />

alla attiv<strong>it</strong>à di istruttoria e di proposta, mentre l’emanazione<br />

dell’atto finale rientra tra i poteri esclusivi del competente<br />

dirigente. In senso parzialmente difforme A.<br />

ARTICOLI E NOTE 941<br />

autonomamente ad eliminare i propri atti illeg<strong>it</strong>timi<br />

o inopportuni, il RUP viene invest<strong>it</strong>o del<br />

potere di rimozione di tali atti esclusivamente<br />

attraverso la decisione del ricorso, rimanendo il<br />

riesame d’ufficio nella competenza di altri organi;<br />

sicchè tale potestà permane ad es. in capo al<br />

medesimo organo che ha emanato l’atto (commissione<br />

di gara), ovvero in capo all’organo<br />

responsabile dell’un<strong>it</strong>à organizzativa.<br />

In tale guisa è ipotizzabile ad es. che ancor<br />

prima che pervengano contestazioni o rilievi la<br />

commissione di gara possa rivedere il proprio<br />

operato, rideterminandosi in ordine alla individuazione<br />

dell’aggiudicatario (15), ovvero che<br />

il responsabile dell’un<strong>it</strong>à organizzativa provveda<br />

autonomamente all’annullamento dell’aggiudicazione<br />

come disposta dalla commissione<br />

di gara, ove rinvenga motu proprio elementi<br />

perturbatori della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Per contro la decisione del RUP sul ricorso<br />

gerarchico improprio non può subire interventi<br />

d’ufficio, trattandosi, come già rilevato, di<br />

competenza esclusiva attribu<strong>it</strong>a da legge.<br />

Ma cosa accade sul piano sostanziale della<br />

tutela?<br />

Esaminiamo le varie ipotesi come disciplinate<br />

dai commi 3° e 4° della norma:<br />

Affisso all’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente il<br />

verbale di gara che dispone l’aggiudicazione<br />

provvisoria, il concorrente escluso o pretermesso<br />

o che vi abbia comunque concreto interesse<br />

può impugnare l’aggiudicazione medesima<br />

dinanzi al giudice amministrativo, nei termini<br />

previsti dalla legislazione vigente. Il termine<br />

decorre dalla data di pubblicazione, valida<br />

ai fini della presunzione di conoscenza.<br />

Infatti per un verso la provvisorietà dell’aggiudicazione<br />

non esclude la facoltà del non<br />

COSTANTINI, Il Responsabile del procedimento in Mazzocco-Angeletti-Costantini-Galli-Guccione-Leggiadro-<br />

Zoppolato, Il Regolamento della legge sui ll.pp. MI 2000<br />

. Va tuttavia rilevato che la posizione di terzietà che la<br />

norma attribuisce al RUP viene messa in non cale dalla<br />

possibil<strong>it</strong>à, espressamente riconosciuta da giurisprudenza<br />

(cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 128.09.2003 n. 5322),<br />

che il RUP medesimo possa assumere il ruolo di presidente<br />

della commissione giudicatrice. Sul potere del<br />

RUP e sul potere dell’autotutela dell’Ente v. c<strong>it</strong>. Marzocco<br />

pag. 35 e c<strong>it</strong>. Cassese pag. 851.<br />

(15) cfr. da ultimo TAR Marche, 18.03.2004 n. 141.


942 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

aggiudicatario di impugnarla, in quanto autonomamente<br />

lesiva (cfr. da ultimo Cons. Stato<br />

sez. V 28.05.2004 n. 3465, 28.06.2004 n. 4793<br />

salvo poi a dover ulteriormente impugnare<br />

l’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva), per altro verso il<br />

ricorso amministrativo gerarchico rimane in<br />

ogni caso facoltativo rispetto al rimedio giurisdizionale,<br />

potendo il ricorrente impugnare sia<br />

in via gerarchica che giurisdizionale: in caso di<br />

contemporane<strong>it</strong>à la tutela giurisdizionale prevale<br />

tuttavia su quella amministrativa.<br />

Altra ipotesi è che una volta reso pubblico il<br />

verbale di gara, il concorrente non aggiudicatario<br />

interponga, nei sette giorni successivi alla<br />

pubblicazione, eccezioni o rilievi avverso l’aggiudicazione<br />

provvisoria.; in tale evenienza il<br />

Resp. del Procedimento è tenuto a decidere<br />

entro 10 gg. dal ricevimento del reclamo<br />

potendo accogliere i rilievi dell’istante – ed in<br />

coerenza annullare l’aggiudicazione provvisoria<br />

con rinnovazione totale o parziale della procedura<br />

di gara e rimessione degli atti alla Commissione<br />

– (16) ovvero respingerli, anche attraverso<br />

l’ist<strong>it</strong>uto del silenzio rifiuto. La decisione<br />

su ricorso gerarchico, dato il suo carattere giustiziale,<br />

non può essere tardiva né annullabile<br />

d’ufficio o revocabile da parte dell’autor<strong>it</strong>à che<br />

l’ha emessa.<br />

Una ulteriore ipotesi possibile, ma in concreto<br />

poco praticata, vede, dopo l’intervenuta aggiudicazione<br />

defin<strong>it</strong>iva, il soggetto controinteressato<br />

proporre avverso il provvedimento ricorso<br />

straordinario dinanzi al Presidente della Regione<br />

Siciliana ex art. 23 Statuto Regionale (17).<br />

Infine la ipotesi che risulta maggiormente praticata,<br />

e che trova peraltro riguardo in altra disposizione<br />

normativa regionale - cfr. art. 25 L.reg. n.<br />

(16) Principio pacifico. Cfr. Consiglio di Stato, sezione<br />

V. 03.02.2000 n. 661 e da ultimo TAR Sardegna sezione<br />

I, 04.03.2004 n. 303. In caso di provvedimento di<br />

revoca dell’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva, e diversamente che<br />

nel caso di aggiudicazione provvisoria, occorre dare<br />

comunicazione all’aggiudicatario di avvio del procedimento<br />

ex art. 7 L. n. 241/1990, vista la sua posizione giuridica<br />

qualificata cfr. Cons. Stato, sezione IV, 29.10.2002<br />

n. 5903, TAR E. Romagna, sezione I, 09.06.2004 n.<br />

1091.<br />

(17) A segu<strong>it</strong>o di parere della Commissione Speciale<br />

del Consiglio di Stato n. 16 del 23 maggio 1991, con Circolare<br />

Presidenza Reg. Sic. del 30.11.1992 n.<br />

14978/41.12 si è r<strong>it</strong>enuta ammissibile l’istanza cautelare<br />

10/1991- è quella della formale richiesta di<br />

accesso agli atti di gara tram<strong>it</strong>e la quale il soggetto<br />

controinteressato ha la possibil<strong>it</strong>à di conoscere<br />

tutta la serie procedimentale e acquisire la<br />

documentazione completa della procedura.<br />

Si tratta a ben vedere di strumento ormai<br />

generalmente adoperato dai concorrenti a gara,<br />

che vedono nel dir<strong>it</strong>to di accesso una sicura<br />

garanzia tram<strong>it</strong>e la quale pervenire non solo<br />

alla partecipazione al procedimento, quanto e<br />

soprattutto alla verifica dei comportamenti della<br />

P.A. ai fini della tutela dei propri interessi.<br />

Nella ipotesi in commento se si considera<br />

che le eccezioni sono opponibili all’Amm.ne<br />

comm<strong>it</strong>tente solo se espresse nei sette giorni<br />

successivi all’espletamento (conclusione) della<br />

gara e se si tien conto che il concorrente eventualmente<br />

pretermesso, non ammesso od escluso<br />

ha solo tre giorni (il tempo della affissione<br />

del verbale sull’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente)<br />

per apprendere della sua non ammissione o<br />

esclusione ovvero della sua collocazione in<br />

graduatoria, ben si comprende la esigu<strong>it</strong>à del<br />

termine stabil<strong>it</strong>o da legge nei confronti del soggetto<br />

che intenda valutare con cognizione di<br />

causa la eventuale illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle conclusioni<br />

della commissione di gara ed in coerenza<br />

agire per far valere in prima istanza le ragioni<br />

del suo dir<strong>it</strong>to (18).<br />

Va peraltro rilevato che le imprese concorrenti<br />

in genere non hanno conoscenza della<br />

data in cui il verbale di gara viene pubblicato<br />

all’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente, e che la pubblic<strong>it</strong>à<br />

voluta da norma si palesa inefficace nei<br />

confronti di quei concorrenti che sono distanti<br />

dall’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale in cui opera l’Amm.ne<br />

appaltante.<br />

in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione;<br />

la pronuncia sulla sospensiva verrà pertanto emessa<br />

con decreto presidenziale, previo parere del Cons. di<br />

Giust. Amm.va.<br />

(18) Il concorrente escluso o pretermesso, infatti, poco<br />

confida sul verbale di gara affisso all’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente,<br />

vuoi perché sovente non ha possibil<strong>it</strong>à di acquisire<br />

direttamente da esso il dettaglio della gara (ad es.<br />

perché residente in luogo distante rispetto alla sede dell’ente<br />

e non è parimenti fiducioso nelle eventuali informazioni<br />

acquis<strong>it</strong>e de relato), vuoi perché si palesa non<br />

esauriente la semplice “notizia” dello svolgimento della<br />

procedura che gli perviene dalla lettura del verbale di<br />

gara.


I concorrenti preferiscono dunque conoscere<br />

medio tempore – in forza del dir<strong>it</strong>to alla informazione<br />

come corollario del dir<strong>it</strong>to all’accesso<br />

agli atti sanc<strong>it</strong>o dall’art. 22 L. n. 241/1990 e 25<br />

L.reg. n. 10/1991 - degli es<strong>it</strong>i della selezione<br />

per le vie brevi (telefono, fax, e-mail), salvo<br />

poi ad instare per l’accesso documentale degli<br />

atti di gara (20); dedotta in via informale la<br />

propria esclusione – o magari non ammissione<br />

- il concorrente reputa infatti pleonastico avere<br />

conferma di tali notizie attraverso la semplice<br />

lettura del verbale affisso sull’albo dell’ente,<br />

r<strong>it</strong>enendo invece più rispondente ai propri interessi<br />

avere copia del verbale medesimo, onde<br />

valutare in piena conoscenza es. la fondatezza<br />

delle ragioni della sua esclusione, oppure la<br />

concreta possibil<strong>it</strong>à di risultare eventualmente<br />

aggiudicatario ove dovesse constare la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

delle motivazioni poste a sostegno della<br />

sua estromissione da gara ovvero la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

della estromissione di altro (i) concorrente<br />

(i) che, ove ammesso(i), gli consentirebbe di<br />

divenire aggiudicatario. (21)<br />

Il dir<strong>it</strong>to di accesso documentale può essere<br />

eserc<strong>it</strong>ato sub<strong>it</strong>o dopo l’aggiudicazione provvisoria,<br />

laddove il concorrente abbia avuto informale<br />

notizia, ovvero abbia appreso della sua<br />

non ammissione o esclusione dalla pubblica-<br />

(19) Alle considerazioni che precedono altre ne vanno<br />

aggiunte di non residuale rilievo. A meno infatti di gare di<br />

appalto di significativo importo ( o che si concretano in<br />

procedure di scelta del contraente abbastanza articolate,<br />

come l’appalto-concorso, la concessione o il pubblico<br />

incanto da aggiudicare tram<strong>it</strong>e offerta economicamente<br />

più vantaggiosa, e più in generale in procedure ove la individuazione<br />

dell’aggiudicatario presuppone valutazioni<br />

discrezionali e/o tecniche dell’Amm.ne) i concorrenti a<br />

gara non r<strong>it</strong>engono necessario presenziare alla procedura<br />

di selezione, lim<strong>it</strong>andosi a partecipare tram<strong>it</strong>e la presentazione<br />

della documentazione richiesta in bando con allegata<br />

la relativa offerta di ribasso. Laddove poi la procedura di<br />

selezione del concorrente si articola in fasi complesse di<br />

valutazione (si pensi ad es. all’ipotesi della verifica dell’offerta<br />

affl<strong>it</strong>ta da anomalia ex art. 21 co. 1° bis della legge<br />

siciliana, nel caso di appalti di importo pari o superiore<br />

a 5 milioni di DSP), le motivazioni tecnico - discrezionali<br />

della commissione giudicatrice vengono in genere riportate<br />

solo per sintesi nel verbale di gara, con conseguente<br />

necess<strong>it</strong>à del concorrente di avere contezza degli atti completi<br />

della procedura. Tuttavia di recente Consiglio di Stato,<br />

sezione V, n. 5440 del 03.08.2004 ha r<strong>it</strong>enuto che nell’ipotesi<br />

di gara da aggiudicare sulla base del cr<strong>it</strong>erio dell’offerta<br />

economicamente più vantaggiosa, stilare un sinte-<br />

ARTICOLI E NOTE 943<br />

zione del verbale; tuttavia poiché la possibil<strong>it</strong>à<br />

di avere materiale accesso agli atti di gara mal<br />

si concilia in genere con la brev<strong>it</strong>à del termine<br />

(sette gg. dall’espletamento della gara) previsto<br />

dal richiamato art. 21 bis L.R. n. 7/2002 per<br />

poter avanzare reclamo, il soggetto controinteressato<br />

potrà opporre formali eccezioni al verbale<br />

di gara e parimenti richiedere l’accesso<br />

agli atti, atteso che “l’avvenuta presentazione<br />

del ricorso gerarchico (o anche giurisdizionale<br />

n.d.t.) non affievolisce la rilevanza della documentazione<br />

richiesta né tantomeno l’interesse<br />

alla sua visione – ex art. 7 legge 7 agosto 1990<br />

n. 241 – da parte del soggetto interessato” (cfr.<br />

Con. Stato, sezione IV, 11.01.1994 n. 22); è<br />

infatti ius receptum che ai fini della decorrenza<br />

del termine per l’impugnazione di un determinato<br />

atto non è indispensabile conoscerne compiutamente<br />

il contenuto ma è sufficiente la<br />

conoscenza degli estremi e la sua lesiv<strong>it</strong>à , salvo<br />

poi a integrare con motivi aggiunti le proprie<br />

doglianze non appena si sarà acquis<strong>it</strong>a la<br />

piena conoscenza dell’atto (22)<br />

Il dir<strong>it</strong>to di accesso documentale può essere<br />

parimenti eserc<strong>it</strong>ato sub<strong>it</strong>o dopo l’aggiudicazione<br />

divenuta defin<strong>it</strong>iva. In questa ipotesi tuttavia<br />

la tutela residuale al concorrente controinteressato<br />

è quella del ricorso giurisdizio-<br />

tico verbale delle complesse operazioni di valutazione rende<br />

non sufficientemente chiara e inidonea la relazione, la<br />

quale è destinata a “fungere da necessario strumento di<br />

verifica della regolar<strong>it</strong>à delle operazioni in parola…a<br />

garanzia della imparzial<strong>it</strong>à dell’apprezzamento dei dati (e<br />

della) trasparenza dell’attiv<strong>it</strong>à della P.A.”.<br />

(20) Sul dir<strong>it</strong>to alle informazioni come corollario del<br />

più ampio dir<strong>it</strong>to di accesso cfr. Consiglio di Stato, sezione<br />

V, 23.01.2001 n. 207.<br />

(21) Sulla carenza di leg<strong>it</strong>timazione a impugnare in<br />

capo al ricorrente che vuol far valere l’esclusione di altre<br />

imprese nell’interesse della propria aggiudicazione, si<br />

veda TAR Veneto, sezione I, 24.06.2004 n. 2479<br />

(22) Tuttavia di recente TAR Lazio se. II, 18.08.2004<br />

n. 7764 ha statu<strong>it</strong>o che “Ai fini della decorrenza del termine<br />

per l’impugnazione di un atto dinanzi al giudice<br />

amministrativo la piena conoscenza si consegue solo con<br />

l’integrale cognizione dell’atto stesso ‘in relazione a tutte<br />

le sue molteplici componenti’” In buona sostanza se il<br />

tenore del provvedimento non fa emergere immediatamente<br />

la sua lesiv<strong>it</strong>à, l’istanza di accesso dell’interessato,<br />

se pure in genere non vale a sospendere il termine per<br />

ricorrere, è idonea a spostare in avanti i termini per l’impugnazione<br />

nell’ipotesi sopra considerata e ove all’accesso<br />

l’Amm.ne non abbia dato tempestivo riscontro.


944 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

nale (o al più del ricorso straordinario al Presidente<br />

della Regione), risultando comunque il<br />

termine per l’accesso agli atti di gara pienamente<br />

compatibile con il termine per proporre<br />

rimedio giurisdizionale; è peraltro ipotizzabile<br />

che il ricorrente escluso, a intervenuta aggiudicazione<br />

defin<strong>it</strong>iva, ancorché agire in via giurisdizionale<br />

possa denunciare all’Amm.ne motivate<br />

(o anche gravi) ragioni apprese successivamente<br />

– e sub<strong>it</strong>o dopo la conoscenza degli<br />

atti - nei riguardi della sua esclusione. In tale<br />

ipotesi l’Amm.ne, mun<strong>it</strong>a del proprio potere di<br />

autotutela, potrebbe anche dare accoglimento a<br />

tali eccezioni, disponendo in coerenza l’annullamento<br />

degli atti di gara e della intervenuta<br />

aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva. (23)<br />

Comma 5°<br />

La disposizione in parola cost<strong>it</strong>uisce in buona<br />

sostanza la chiosa della procedura posta in<br />

essere con riguardo ai rimedi giuridicamente<br />

esperibili da parte del concorrente escluso o<br />

pretermesso.<br />

Ribad<strong>it</strong>o il generale potere di autotutela dell’Amm.ne<br />

(che può essere eserc<strong>it</strong>ato in ogni<br />

tempo e quindi anche ad aggiudicazione divenuta<br />

defin<strong>it</strong>iva laddove emergano ragioni diverse<br />

- ad es. segnalazione prefettizia in materia di<br />

violazione delle norme antimafia - rispetto a<br />

quelle eventualmente decise in sede di ricorso<br />

amministrativo e/o giurisdizionale), viene poi<br />

posto riferimento a provvedimento cautelare<br />

sospensivo defin<strong>it</strong>ivo in ipotesi di ricorsi sia<br />

giurisdizionali che amministrativi (consistano<br />

questi ultimi nel ricorso gerarchico o nel ricorso<br />

straordinario); quanto ai ricorsi gerarchici<br />

infatti l’autor<strong>it</strong>à ad<strong>it</strong>a ha il potere (peraltro<br />

poco usato) di disporre – per gravi motivi d’ufficio<br />

o su istanza del ricorrente – la sospensione<br />

dell’esecuzione dell’atto impugnato.<br />

La defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à cui fa riferimento la norma<br />

(mutuando dalla nozione di defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à della<br />

sentenza nel giudizio amm.vo) va allora vista<br />

nel senso omnicomprensivo di intervenuta<br />

decisione che esaurisce, in sede amministrativa<br />

e/o giurisdizionale e nel relativo grado di giu-<br />

(23) Riconosce la tangibil<strong>it</strong>à dell’aggiudicazione divenuta<br />

defin<strong>it</strong>iva per mancanza di reclami Consiglio di Stato,<br />

sezione VI, 23.10.1981 n. 539 e TAR Sicilia, sezione<br />

I, 15.07.1991 n. 450.<br />

dizio, il procedimento cautelare, statuendo sulla<br />

relativa domanda nel senso dell’accoglimento<br />

o rigetto.<br />

La norma prospetta tuttavia aspetti di peculiare<br />

rilievo.<br />

- Viene innanz<strong>it</strong>utto disconosciuta in maniera<br />

palese la fase della stipulazione del contratto<br />

di appalto come momento significativo per<br />

l’insorgere dell’obbligazione ad adempiere<br />

(24). La norma infatti conferisce significato<br />

sostanziale alla defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à del provvedimento<br />

di aggiudicazione, facendo scaturire da esso le<br />

obbligazioni tipiche del contratto di appalto e<br />

consentendo, pur in mancanza della formale<br />

stipula, la consegna dei lavori all’aggiudicatario<br />

divenuto “defin<strong>it</strong>ivo”.<br />

- Viene in particolare posto in predicato il<br />

momento della tutela giurisdizionale delle<br />

ragioni dei concorrenti non aggiudicatari poiché<br />

si impone al comm<strong>it</strong>tente pubblico<br />

(l’Amm.ne è tenuta) di procedere alla consegna<br />

dei lavori all’aggiudicatario sia pure in presenza<br />

di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale,<br />

ove si versi in ipotesi di assenza di provvedimento<br />

cautelare sospensivo defin<strong>it</strong>ivo e senza<br />

attendere l’es<strong>it</strong>o del giudizio di mer<strong>it</strong>o.<br />

Preliminarmente si rileva che “l’assenza”<br />

configurata da norma può significare o che il<br />

ricorrente, inoltrato il ricorso giurisdizionale,<br />

non lo abbia mun<strong>it</strong>o di istanza cautelare, confidando<br />

esclusivamente sulla valutazione nel<br />

mer<strong>it</strong>o (sì da r<strong>it</strong>enere che egli non abbia da<br />

lamentare pregiudizio grave ed irreparabile<br />

derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato),<br />

ovvero che il ricorso medesimo, corredato da<br />

istanza cautelare, sia in attesa della relativa<br />

decisione.<br />

La norma, nel disciplinare la consegna dei<br />

lavori all’aggiudicatario in pendenza della<br />

decisione cautelare, non sembra condizionare<br />

l’attiv<strong>it</strong>à dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente a valide<br />

motivazioni, o quant’anche a ragioni di impellente<br />

opportun<strong>it</strong>à, di preminente interesse o a<br />

mero vano decorso del tempo (ad es. r<strong>it</strong>ardo<br />

nella decisione cautelare): sulla scia degli indi-<br />

(24) La giurisprudenza r<strong>it</strong>iene che l’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva<br />

equivalga a contratto, salvo che l’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente<br />

non abbia previsto in bando che le obbligazioni contrattuali<br />

scaturiscono dalla stipula del contratto medesimo.


izzi espressi dal legislatore nazionale (che<br />

come abbiam veduto - cfr. sub nota n. 5 -<br />

all’art. 14 del D.L.vo n. 190/2002, sia pure nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della realizzazione di infrastrutture e<br />

insediamenti produttivi, preserva l’aggiudicatario<br />

ed il relativo contratto di appalto dalla<br />

sospensione o annullamento dell’aggiudicazione,<br />

prevedendo l’eventuale risarcimento di<br />

interessi o dir<strong>it</strong>ti lesi tram<strong>it</strong>e equivalente e non<br />

in forma specifica) la disposizione regionale<br />

preferisce risolvere con estrema sintesi il problema<br />

delle sorti della esecuzione dell’opera in<br />

pendenza del giudizio amministrativo e della<br />

relativa fase cautelare, superando gli aspetti<br />

topici del momento della stipula del relativo<br />

contratto di appalto, non precisando le sorti<br />

dell’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva (che tiene luogo<br />

al contratto) in caso di annullamento della<br />

medesima, e lasciando alle valutazioni (non<br />

uniformi a dire il vero) del giudice la delicata<br />

questione inerente la soddisfazione del danno<br />

sub<strong>it</strong>o dal ricorrente risultato v<strong>it</strong>torioso in sede<br />

giurisdizionale.<br />

Tuttavia l’assenza (in senso letterale “mancanza”)<br />

del provvedimento cautelare è termine<br />

talmente sibillino, che non può non dare luogo<br />

all’apporto dell’interprete al fine di consentire<br />

una valutazione coerente e sistematica della<br />

disposizione medesima; una mera lettura della<br />

norma infatti consentirebbe il sovvertimento di<br />

quei principi, ormai radicati nell’ordinamento,<br />

di buon andamento e garanzia della tutela che<br />

certamente non è nell’intento del legislatore<br />

regionale.<br />

Preliminarmente può osservarsi che la eventuale<br />

pendenza del ricorso giurisdizionale e<br />

relativo procedimento cautelare presuppone<br />

che il concorrente escluso abbia ribad<strong>it</strong>o in<br />

sede giurisdizionale e avverso l’aggiudicazione<br />

le eccezioni già opposte tram<strong>it</strong>e ricorso gerarchico<br />

(improprio), ovvero tali eccezioni abbia<br />

prospettato per la prima volta ed ex novo in<br />

sede giurisdizionale.<br />

Deve parimenti r<strong>it</strong>enersi che la pendenza del<br />

giudizio cautelare e la correlata “mancanza”<br />

della relativa decisione non possano essere<br />

valutati in astratto, ma vadano rifer<strong>it</strong>i ad una<br />

concreta esigenza dell’Amm.ne e dell’interesse<br />

ARTICOLI E NOTE 945<br />

* * *<br />

pubblico di cui essa è t<strong>it</strong>olare (ad es. necess<strong>it</strong>à<br />

di eseguire con urgenza l’opera aggiudicata sì<br />

da non poter ulteriormente attendere l’es<strong>it</strong>o del<br />

giudizio medesimo), in uno alle ragioni che di<br />

fatto determinano il r<strong>it</strong>ardo della decisione cautelare<br />

rispetto al momento in cui l’Amm.ne<br />

deve provvedere.<br />

Nel senso sopra precisato deve dunque<br />

intendersi il “mon<strong>it</strong>o” del richiamato 5° co. in<br />

materia di autotutela, ove si demanda in pratica<br />

all’Amm.ne non solo una valutazione di opportun<strong>it</strong>à<br />

(in ragione dell’appagamento di quegli<br />

interessi che la realizzazione dell’opera pubblica<br />

sottintende) quant’anche un giudizio prior<strong>it</strong>ario<br />

ed autonomo rispetto a quello che verrà<br />

espresso dal giudice amministrativo; infatti<br />

laddove il ricorrente abbia proposto in sede<br />

giurisdizionale le stesse eccezioni e argomentazioni<br />

prese in esame in sede di reclamo, e ivi<br />

respinte, è ipotizzabile che l’Amm.ne, in<br />

“assenza” del provvedimento cautelare ed in<br />

forza del convincimento già espresso, ben possa<br />

ribadire l’aggiudicazione già disposta attraverso<br />

la mera consegna dei lavori; laddove<br />

invece il ricorrente dovesse proporre in sede<br />

giurisdizionale eccezioni “nuove”, l’Amm.ne<br />

dovrà dapprima valutarle al proprio interno e<br />

solo qualora ne ravvisi la infondatezza potrà<br />

procedere alla consegna “motivata” dei lavori,<br />

in pendenza del provvedimento cautelare del<br />

giudice.<br />

Il potere-dovere di cui è invest<strong>it</strong>a l’Amm.ne<br />

comm<strong>it</strong>tente in ordine alla consegna dei lavori<br />

all’aggiudicatario defin<strong>it</strong>ivo non scaturisce<br />

infatti dall’esercizio di una attiv<strong>it</strong>à vincolata<br />

bensì discrezionale (tecnica e/o amministrativa),<br />

come tale propria all’esercizio dell’autotutela,<br />

sì da risultare coerente con l’interesse<br />

pubblico persegu<strong>it</strong>o e ponderata nella considerazione<br />

dell’interesse privato coinvolto.<br />

Diversamente argomentando verrebbe ceduta<br />

al libero arb<strong>it</strong>rio dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente<br />

la aggiudicazione di ogni pubblico appalto<br />

regionale, men che meno scalf<strong>it</strong>o dalla possibil<strong>it</strong>à<br />

del concorrente escluso di esperire ricorso<br />

amministrativo o giurisdizionale avverso la sua<br />

esclusione da gara.


APPALTI PUBBLICI<br />

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />

NITÀ EUROPEE – Sentenza 14 settembre<br />

2004 – Pres. C.W.A. Timmermans, Rel.<br />

J.N. Cunha Rodrigues – Avv. Gen. J. Kokott<br />

– Commissione delle Comun<strong>it</strong>à europee<br />

contro Repubblica <strong>it</strong>aliana.<br />

Contratti della Pubblica Amministrazione –<br />

Bandi ed avvisi di gara – Direttiva<br />

93/37/CEE – Appalti di lavori pubblici –<br />

Ricorso alla procedura negoziata senza<br />

pubblicazione preliminare di un bando di<br />

gara – Assenza dei presupposti – Inadempimento<br />

dello Stato <strong>it</strong>aliano – Ricorso alla<br />

CGCE – Accoglimento del ricorso – Condanna<br />

alle spese.<br />

L’attribuzione di appalti di lavori pubblici<br />

mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione<br />

preliminare di un bando di gara, è<br />

consent<strong>it</strong>a soltanto nei casi tassativamente previsti<br />

dall’art. 7, n. 3, lett. b), c), ed e), della<br />

Direttiva 93/37/CEE; pertanto, tali disposizioni,<br />

autorizzando deroghe alle norme miranti a<br />

garantire l’efficacia dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dal<br />

TCE nel settore degli appalti di lavori pubblici,<br />

devono essere interpretate restr<strong>it</strong>tivamente e<br />

(1) Cfr. la sentenza in epigrafe al § 19 e le sentt. da<br />

essa richiamate: CGCE, 18 maggio 1995, causa C-57/94,<br />

Commissione/Italia, § 43; 28 marzo 1996, causa C-<br />

318/94, Commissione/Germania, § 13.<br />

(2) Sulle modal<strong>it</strong>à formali di partecipazione alle procedure<br />

di aggiudicazione degli appalti pubblici cfr. BER-<br />

TA, Aspetti operativi per lo svolgimento delle procedure di<br />

gara, in Nuova Rass., 2000, 2540 e ss.; TESCAROLI, Principi<br />

comun<strong>it</strong>ari in materia di appalti, in I Contratti dello<br />

Stato e degli Enti pubblici, 2001, 189 e ss.; BANDINI, Le<br />

procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici,<br />

in Riv. trim. appalti, 2002, 383 e ss.<br />

In particolare, sulla Direttiva CEE 93/37, si vedano, ex<br />

plurimis, PICOZZA, Le direttive comun<strong>it</strong>arie e la normativa<br />

nazionale sugli appalti pubblici con particolare riferimento<br />

ai lavori pubblici, in Dir. com e degli scambi inter-<br />

PARTE II<br />

GIURISPRUDENZA<br />

«l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza<br />

delle circostanze eccezionali che giustificano<br />

una deroga grava su colui che intende avvalersene»<br />

(1).<br />

Commento della dott.ssa GIOVANNA PISTORIO<br />

Un’ennesima condanna della Repubblica <strong>it</strong>aliana<br />

per inadempimento di obblighi comun<strong>it</strong>ari<br />

La CGCE condanna la Repubblica <strong>it</strong>aliana, in<br />

quanto, venendo meno agli obblighi che le incombono<br />

in forza della Direttiva del Consiglio 14 giugno<br />

1993, 93/37/CEE, volta a coordinare le procedure<br />

di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici,<br />

ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata<br />

senza pubblicazione preliminare di un bando<br />

di gara, nonostante non ne sussistessero i presupposti<br />

(2).<br />

I motivi di difesa, esposti dal governo <strong>it</strong>aliano,<br />

volti a dimostrare la sussistenza delle circostanze<br />

eccezionali in presenza delle quali la direttiva<br />

comun<strong>it</strong>aria giustifica tale procedura, in luogo di<br />

quella aperta o ristretta, vengono respinti, in quanto<br />

infondati.<br />

In primo luogo, autorizzando la direttiva comun<strong>it</strong>aria<br />

(art. 7, n. 3, lett. b)) la procedura negoziata non<br />

preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara<br />

qualora si debbano svolgere lavori, la cui esecuzione,<br />

per motivi tecnici, debba essere affidata unicamente<br />

ad un imprend<strong>it</strong>ore determinato, le autor<strong>it</strong>à<br />

<strong>it</strong>aliane rilevano che risulti assolutamente necessa-<br />

naz., 1994, 519 e ss.; FLORIDIA, Opere di urbanizzazione<br />

e disciplina comun<strong>it</strong>aria degli appalti pubblici, in Nuove<br />

autonomie, 2002, 395 e ss.; CRIVELLI, Nuovi interventi<br />

giurisprudenziali e normativi in materia di concessioni di<br />

servizi e di lavori, in Dir. e formaz., 2002, 807 e ss.<br />

Sulla proposta di Direttiva relativa al coordinamento<br />

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici<br />

di forn<strong>it</strong>ure, servizi e lavori, quale risulta dalla posizione<br />

comune adottata dal Consiglio il 20 marzo 2003 e volta a<br />

semplificare, aggiornare e rendere più flessibile l’attuale<br />

disciplina, si veda DALLARI, Proposta di Direttiva del<br />

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento<br />

delle procedure di aggiudicazione degli appalti<br />

pubblici di forn<strong>it</strong>ure, di servizi e di lavori COM (2000)<br />

275 def. – 2000/0115 (COD), in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario,<br />

2003, 1333 e ss.


ia l’assegnazione degli appalti controversi all’impresa<br />

cui era stato aggiudicato l’appalto iniziale per<br />

assicurare la continu<strong>it</strong>à delle opere inerenti ad un<br />

progetto particolarmente complesso (3). Tuttavia, la<br />

CGCE non r<strong>it</strong>iene sufficiente che la particolare difficoltà<br />

o delicatezza di determinati lavori o costruzioni<br />

richieda necessariamente l’affidamento degli<br />

stessi ad un solo imprend<strong>it</strong>ore.<br />

In secondo luogo, il governo <strong>it</strong>aliano afferma che<br />

la procedura adottata debba essere giustificata dall’urgenza<br />

di completare i lavori per ev<strong>it</strong>are il pericolo<br />

di destabilizzanti eventi naturali; infatti, la direttiva<br />

comun<strong>it</strong>aria (art. 7, n. 3, lett. c)) consente il ricorso<br />

alla procedura negoziata senza pubblicazione del<br />

bando di gara qualora l’urgenza imperativa, risultante<br />

da eventi imprevedibili per le Amministrazioni<br />

aggiudicatici, sia incompatibile con i termini previsti<br />

dalle normali procedure. Tuttavia, l’assenza di tale<br />

presupposto emerge chiaramente sia constatando<br />

che gli appalti iniziali, inerenti alle opere delle quali<br />

si procede al completamento, sono stati attribu<strong>it</strong>i<br />

negli anni ottanta, sia rilevando che, sin dall’inizio,<br />

l’esecuzione dei lavori avveniva in funzione degli<br />

stanziamenti di volta in volta disponibili.<br />

Infine, la direttiva comun<strong>it</strong>aria (art. 7, n. 3, lett.<br />

e)) autorizza la procedura de qua per nuovi lavori<br />

consistenti nella ripetizione di opere simili già affidate<br />

ad una determinata impresa dalle stesse Amministrazioni<br />

aggiudicatici, lim<strong>it</strong>atamente, però, al<br />

triennio successivo alla conclusione dell’appalto<br />

iniziale; il dies a quo comincia a decorrere dalla<br />

conclusione del contratto iniziale e non dalla conclusione<br />

dei lavori sui quali verte l’appalto; pertanto,<br />

questa seconda soluzione adottata dal governo<br />

<strong>it</strong>aliano causata da un errore, a suo avviso, scusabile<br />

derivante dal tenore della versione <strong>it</strong>aliana della<br />

disposizione comun<strong>it</strong>aria non può essere accolta,<br />

non solo perché foriera di incertezza ed ambigu<strong>it</strong>à,<br />

in quanto la data di conclusione dei lavori, oltre ad<br />

essere difficilmente definibile, può agevolmente<br />

subire modifiche accidentali o intenzionali durante<br />

l’esecuzione dell’appalto, ma anche alla luce di<br />

quanto confermato dall’oggetto della disposizione<br />

comun<strong>it</strong>aria e dalla sua contestualizzazione nel<br />

sistema della direttiva.<br />

* * *<br />

(3) Nel caso di specie, oggetto degli appalti sono le<br />

opere di completamento della costruzione di una cassa di<br />

espansione per la laminazione delle piene del torrente<br />

Parma in local<strong>it</strong>à Marano (Comune di Parma), di sistemazione<br />

e di completamento di una cassa di espansione del<br />

torrente Enza e di regimazione delle piene del torrente<br />

Terdoppio a sud-ovest di Cerano.<br />

GIURISPRUDENZA 947<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />

Sentenza 29 settembre 2004 n. 4202 –<br />

Pres. Raggio, Est. Dongiovanni - La Porta<br />

(avv. G. Tanzarella) c. Comune di Milano<br />

(avv.ti M. R. Surano e M. T. Maffey), Vezzola<br />

S.p.a. (avv.ti P. Tirale e M. Vanzo).<br />

Appalti pubblici – Lavori manutenzione<br />

straordinaria – Gara – Collegamento di<br />

tipo sostanziale tra imprese – Esclusione –<br />

Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

È leg<strong>it</strong>tima l’esclusione delle imprese che<br />

presentino tra loro caratteri oggettivi di collegamento<br />

sostanziale<br />

Commento dell’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />

Commento a TAR Lombardia, Milano, sezione<br />

III – Sentenza 29 settembre 2004, n. 4202<br />

Il TAR Lombardia – Milano, sez. III, con le sentenze<br />

in commento 29 settembre 2004, nn. 4202-3<br />

ha dichiarato la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’esclusione comminata<br />

dal Comune di Milano a due imprese che presentavano<br />

caratteri di collegamento di tipo “sostanziale”<br />

tra loro, tale da poter inficiare la regolar<strong>it</strong>à<br />

della procedura di selezione.<br />

Le sentenze si inseriscono in una giurisprudenza<br />

oramai consolidatasi dopo l’intervento del Consiglio<br />

di Stato, sez. V, con la pronuncia 4 maggio<br />

2004, n. 2727, che ha confermato la precedente pronuncia<br />

del medesimo TAR Lombardia – Milano,<br />

sez. III, 31 marzo 2003, n. 584.<br />

Nello stesso senso si vedano, inoltre, la sentenza<br />

del Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.<br />

2150 e la recentissima sentenza della sezione IV, 1°<br />

ottobre 2004, n. 6369.<br />

Come è stato affermato dalla dottrina (cfr. A.M.<br />

BALESTRERI “Le modificazioni e trasformazioni del<br />

contraente privato e la verifica della comunanza del<br />

‘centro di interessi’ negli appalti pubblici di servizi”,<br />

di prossima pubblicazione sulla Riv. Trim.<br />

Appalti) le cause di esclusione delle offerte provenienti<br />

dal medesimo “centro di interessi” devono<br />

essere quindi considerate sotto un profilo “sostanzialista”<br />

e non con lim<strong>it</strong>ato riferimento alle fattispecie<br />

di controllo, collegamento, direzione e/o coordinamento<br />

di cui agli artt. 2359 e 2497 c.c.<br />

Il caso ora in esame si distingue, tuttavia, per la<br />

particolar<strong>it</strong>à che nella gara in questione i caratteri di<br />

collegamento di tipo “sostanziale” sono stati desunti<br />

da antecedenti esclusioni comminate dal Comune<br />

di Milano alle medesime imprese, e non a formal<strong>it</strong>à<br />

afferenti direttamente alle offerte concernenti la<br />

selezione in corso.<br />

È stato r<strong>it</strong>enuto sufficiente, infatti, il ragionevole<br />

sospetto sorto alla stazione appaltante circa la rife-


948 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ribil<strong>it</strong>à delle offerte ad un centro decisionale comune,<br />

risultando la s<strong>it</strong>uazione di collegamento da precedenti<br />

accertamenti.<br />

Né questi ultimi sono stati reputati superabili dalla<br />

semplice rimozione, nella competizione di che<br />

trattasi, degli elementi materiali comuni delle offerte,<br />

atteso che tale circostanza è stata attribu<strong>it</strong>a ad<br />

una mera redazione delle proposte in forma più<br />

accurata, a segu<strong>it</strong>o delle contestazioni in precedenza<br />

sub<strong>it</strong>e.<br />

* * *<br />

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />

NITÀ EUROPEE – Sentenza 7 ottobre<br />

2004 – Pres. C.W.A. Timmermans, Rel. R.<br />

Schintgen – avv.generale C. Stix-Hackl Sintesi<br />

S.p.A. c. Autor<strong>it</strong>à per la Vigilanza sui<br />

Lavori Pubblici.<br />

Comun<strong>it</strong>à europee – Gare d’appalto – Procedure<br />

di gara aperte o ristrette – Metodo<br />

di aggiudicazione – Cr<strong>it</strong>erio del prezzo<br />

più basso – Viola l’art. 30, n. 1, della direttiva<br />

del Consiglio 14 giugno 1993,<br />

93/37/Comun<strong>it</strong>à economica europea.<br />

L’art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio<br />

14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le<br />

procedure di aggiudicazione degli appalti di<br />

lavori pubblici, dev’essere interpretato nel senso<br />

che osta ad una normativa nazionale la quale,<br />

ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di<br />

lavori pubblici mediante procedure di gara<br />

aperte o ristrette, imponga, in termini generali<br />

ed astratti, alle Amministrazioni aggiudicatici<br />

di ricorrere unicamente al cr<strong>it</strong>erio del prezzo<br />

più basso.<br />

* * *<br />

ATTIVITÀ<br />

DI GUARDIA GIURATA<br />

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA,<br />

SEZ. I – Sentenza 22 settembre 2004 n.<br />

3443 – Pres. Perricone, Est. Trizzino – ric.<br />

Iannilli David contro Prefetto di Forlì-Cesena.<br />

Revoca della patente di guida ex artt.120, co.<br />

2° e 130, co. 1°, lett. b), D. L.vo 30 aprile<br />

1992 n. 285 – Declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

– Sopravvenuta illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />

provvedimento amministrativo – Sussistenza.<br />

Gli artt.120, co. 2° e 130, co. 1°, lett. b), D. L.<br />

n. 30 aprile 1992 n. 285 prevedono la revoca<br />

della patente di guida nei confronti delle persone<br />

condannate a pena detentiva non inferiore a<br />

tre anni, quando l’utilizzazione del documento<br />

possa agevolare la commissione di reati della<br />

stessa natura. In segu<strong>it</strong>o è intervenuta la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale che con sentenza 30 giugno 2003,<br />

n. 239, ha dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della<br />

c<strong>it</strong>ata normativa. La declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

della norma in base a cui è stato adottato<br />

il suddetto atto amministrativo ne determina<br />

la sopravvenuta illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Commento dell’avv. GWENDOLINE GUCCIONE<br />

Attiv<strong>it</strong>à di guardia giurata e requis<strong>it</strong>o della buona<br />

condotta<br />

Con la sentenza in epigrafe il TAR di Bologna<br />

accoglie le doglianze di parte ricorrente, annullando<br />

i provvedimenti di revoca del decreto di<br />

guardia giurata e della relativa licenza di porto<br />

d’armi per violazione dell’art. 10 e ss. T.U. 18<br />

giugno 1931 n. 773 e difetto di motivazione.<br />

Secondo il giudice amministrativo la mera denuncia<br />

di un fatto di reato (nel caso di specie di<br />

minaccia grave), non è di per sé idonea a determinare<br />

la mancanza dei requis<strong>it</strong>i di natura morale<br />

prescr<strong>it</strong>ti dalla legge per lo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

di guardia giurata.<br />

La pendenza di un procedimento penale, infatti,<br />

non fa venire meno in capo all’Amministrazione<br />

procedente l’obbligo di fornire un’esaustiva<br />

motivazione in ordine ad abusi o carenze del<br />

ricorrente ostative al mantenimento della licenza,<br />

specie nelle ipotesi in cui la revoca viene disposta<br />

per la mancanza della buona condotta dell’interessato.<br />

Occorre aggiungere che il procedimento di<br />

cui trattasi, nelle more del ricorso, si era, peraltro,<br />

concluso con il decreto di archiviazione, determinando<br />

per tale via la caducazione del presupposto<br />

unico posto a base dei provvedimenti di r<strong>it</strong>iro<br />

impugnati.<br />

L’art. 10 testé c<strong>it</strong>ato, da leggasi in combinato<br />

disposto con i successivi artt.11 e 138 T.U.L.P.S.,<br />

dispone che la revoca dell’autorizzazione di polizia<br />

è consent<strong>it</strong>a in caso di abuso da parte della<br />

persona autorizzata, e va disposta sulla base di<br />

una valutazione discrezionale dell’abuso accertato<br />

e della sua eventuale ripet<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à. La pendenza di<br />

un procedimento penale, quindi, anche per fatti<br />

attinenti all’attiv<strong>it</strong>à autorizzata, può cost<strong>it</strong>uire<br />

l’occasione per l’Amministrazione di svolgere<br />

proprie autonome verifiche, onde determinarsi in<br />

ordine ad una eventuale revoca della licenza, dal<br />

momento che in tale fase non vi è ancora alcun


accertamento di fatti cost<strong>it</strong>uenti abuso (1).<br />

In particolare, ai fini del diniego di rilascio o di<br />

revoca di una autorizzazione di pubblica sicurezza è<br />

necessaria, pur dopo la dichiarazione d’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 c<strong>it</strong>.,<br />

una buona condotta per aspetti incidenti sull’att<strong>it</strong>udine<br />

e l’affidabil<strong>it</strong>à dell’aspirante a eserc<strong>it</strong>are le<br />

funzioni connesse al t<strong>it</strong>olo di polizia (2).<br />

La giurisprudenza è costante nel riconoscere<br />

l’ampiezza del potere discrezionale della Pubblica<br />

Amministrazione in materia di rilascio o revoca di<br />

autorizzazioni di polizia in genere e di quelle relative<br />

alle armi in particolare, proprio con specifico<br />

riguardo alla moral<strong>it</strong>à ed affidabil<strong>it</strong>à dei soggetti<br />

(3). La mancanza del requis<strong>it</strong>o dell’affidabil<strong>it</strong>à del<br />

soggetto autorizzato può, infatti, anche fondarsi su<br />

considerazioni probabilistiche e su circostanze di<br />

fatto assist<strong>it</strong>e da sufficiente fumus, in quanto in<br />

materia di autorizzazioni di polizia, l’espansione<br />

della sfera di libertà dei soggetti recede a fronte del<br />

bene della sicurezza collettiva, particolarmente<br />

esposto ove non vengano osservate tutte le possibili<br />

cautele. Nell’operare tale delicato bilanciamento tra<br />

beni che godono di pari protezione cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

non appare irragionevole la determinazione amministrativa<br />

che prende in considerazione anche l’ambiente<br />

sociale e familiare in cui concretamente<br />

esplica la sua v<strong>it</strong>a di relazione colui che richiede<br />

l’autorizzazione, al fine di valutare se esista o meno<br />

(1) Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 1993, n. 1067;<br />

Id., 5 giugno 1995, n. 406.<br />

(2) La Corte cost<strong>it</strong>uzionale, con sentenza 25 luglio<br />

1996, n. 311, ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

dell’art. 138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, nella<br />

parte in cui, stabilendo i requis<strong>it</strong>i che devono possedere<br />

le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la<br />

condotta “pol<strong>it</strong>ica” dell’aspirante; b) richiede una condotta<br />

morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di<br />

valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti<br />

sull’attuale att<strong>it</strong>udine ed affidabil<strong>it</strong>à dell’aspirante ad<br />

eserc<strong>it</strong>are le relative funzioni.<br />

(3) Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709; TAR<br />

Lazio, sez. I, 14 febbraio 1997, n. 256.<br />

(4) TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8 ottobre 2001, n. 5921.<br />

Sul valore da darsi alla sentenza di patteggiamento ex.<br />

art. 444 c.p.p., cfr. TAR Friuli-Venezia Giulia, 30 agosto<br />

2001, n. 563, secondo cui tale pronuncia non prova né la<br />

sussistenza né l’addeb<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à dei fatti cui essa inerisce,<br />

dato che nel sistema del nuovo codice di procedura penale<br />

la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale<br />

(artt.493, 496 ss. c.p.p.), che ben può essere assente nel<br />

procedimento di patteggiamento, ed atteso altresì che<br />

l’art. 445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di<br />

patteggiamento nei giudizi extrapenali (alla stregua del<br />

principio sono stati r<strong>it</strong>enuti illeg<strong>it</strong>timi i provvedimenti<br />

con i quali il prefetto aveva revocato la nomina a guardia<br />

GIURISPRUDENZA 949<br />

un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica<br />

sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa<br />

la possibil<strong>it</strong>à del soggetto medesimo di abuso della<br />

licenza di porto d’armi (4).<br />

Ciò premesso, dall’esame dell’elaborazione<br />

pretoria, emerge come dato univoco che la valutazione<br />

discrezionale dell’autor<strong>it</strong>à non possa<br />

prescindere da una congrua ed accurata attiv<strong>it</strong>à<br />

istruttoria, di cui dare conto in una motivazione,<br />

che evidenzi i fatti rilevanti ai fini dell’accertamento<br />

o meno della sussistenza del requis<strong>it</strong>o della<br />

buona condotta (5).<br />

Tornando alla fattispecie in esame, il prefetto di<br />

Ravenna, avendo valutato, nel corso degli adempimenti<br />

istruttori, i fatti oggetto del procedimento<br />

penale a carico del ricorrente di particolare grav<strong>it</strong>à<br />

in relazione allo svolgimento della sua attiv<strong>it</strong>à di<br />

guardia giurata, avrebbe dovuto, non già lim<strong>it</strong>arsi<br />

al mero riferimento alla pendenza del suddetto procedimento<br />

quale elemento di per sé idoneo a giustificare<br />

la revoca della relativa nomina, bensì indicare<br />

le ragioni, previamente accertate, per cui la<br />

not<strong>it</strong>ia criminis denunciata era da reputarsi ostativa<br />

alla ricorrenza del requis<strong>it</strong>o della moral<strong>it</strong>à e dell’affidabil<strong>it</strong>à<br />

della persona autorizzata, in modo da<br />

soddisfare il puntuale obbligo motivazionale prescr<strong>it</strong>to<br />

dalla legge a pena di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (6).<br />

* * *<br />

particolare giurata del ricorrente ed aveva revocato al<br />

medesimo la licenza di porto d’armi, facendo mero riferimento<br />

ad una sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi<br />

riguardi per detenzione illegale di una pistola e delle relative<br />

munizioni).<br />

(5) Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709 secondo<br />

cui la valutazione dell’autor<strong>it</strong>à di pubblica sicurezza<br />

sulla eventuale pericolos<strong>it</strong>à di chi chiede la licenza di<br />

porto d’armi e sulla probabil<strong>it</strong>à che lo stesso possa abusarne<br />

è ampiamente discrezionale, ma non può prescindere<br />

da una congrua e adeguata istruttoria, di cui dar conto<br />

in motivazione, al fine di evidenziare i fatti per i quali<br />

il soggetto che ha avanzato la richiesta sia r<strong>it</strong>enuto capace<br />

di abusi, fermo restando che in linea generale non possono<br />

compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un<br />

solo episodio ostativo mai più ripetuto.<br />

(6) La giurisprudenza amministrativa è alquanto<br />

variegata circa la valenza da dare ai precedenti penali e<br />

giudiziari. In alcune sentenze il Consiglio di Stato si è<br />

espresso sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della sospensione, non già della<br />

revoca, dei t<strong>it</strong>oli di polizia concernenti la nomina a<br />

guardia giurata, per la durata del processo penale, salvo<br />

ed impregiudicato il ripristino della posizione, in presenza<br />

di una sentenza assolutoria (cfr. Cons. Stato, sez. I, 4<br />

marzo 1992, n. 694; Id., sez. IV, 7 aprile 1990, n. 257);<br />

TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 febbraio 1994, n. 90,<br />

secondo cui è illeg<strong>it</strong>timo il rifiuto di approvazione della


950 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ATTO AMMINISTRATIVO<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza<br />

1° ottobre 2004 n. 6405 – Pres. Riccio,<br />

Est. Poli – Ministero dell’Interno (Avvocatura<br />

dello Stato) c/ Romano (avv. Colalillo).<br />

Atto amministrativo – Discrezional<strong>it</strong>à tecnica<br />

– Sindacato – Bandi di arruolamento –<br />

Requis<strong>it</strong>i psico-fisici – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />

relativo atto di accertamento – Va valutata<br />

con riguardo alla s<strong>it</strong>uazione di fatto e di<br />

dir<strong>it</strong>to presente all’adozione dell’atto –<br />

Valutazioni mediche difformi – Inammissibil<strong>it</strong>à<br />

– Consulenza tecnica d’ufficio –<br />

Inammissibil<strong>it</strong>à – Verificazione – Ammissibil<strong>it</strong>à.<br />

I requis<strong>it</strong>i psico-fisici richiesti dai bandi,<br />

devono essere posseduti dai candidati al reclu-<br />

nomina di una guardia giurata per la negativa valutazione<br />

della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza<br />

di procedimenti penali, alcuni conclusi con l’assoluzione<br />

di mer<strong>it</strong>o e altri con il proscioglimento per amnistia,<br />

essendo invece necessario che siano indicati ulteriori fatti<br />

e circostanze che possano giustificare detta valutazione;<br />

Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347, che<br />

afferma la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del diniego di licenza di guardia<br />

giurata nonché di licenza di porto d’arma per difetto del<br />

requis<strong>it</strong>o della buona condotta a soggetto nei cui confronti<br />

siano pendenti procedimenti penali o di prevenzione,<br />

risultino presentate circostanziate denunce di reato ed<br />

acquis<strong>it</strong>e negative informazioni di polizia circa un suo<br />

ingiustificato tenore di v<strong>it</strong>a e sulla sua pubblica estimazione,<br />

stanti l’ampiezza e la funzione preventiva del potere<br />

di valutazione discrezionale dell’amministrazione in<br />

materia, in ragione della pericolos<strong>it</strong>à delle attiv<strong>it</strong>à soggette<br />

ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi<br />

pubblici coinvolti (fattispecie di diniego di “approvazione<br />

di nomina” a guardia particolare giurata e di licenza di<br />

porto di pistola a persona già impiegata come portavalori<br />

ed autista del figlio di noto esponente della criminal<strong>it</strong>à<br />

organizzata, in rapporti con soggetti cui era stato vietato<br />

l’uso di armi e denunciato per attiv<strong>it</strong>à di vigilanza privata<br />

senza licenza, ex art. 134 T.U.L.P.S); TAR Toscana,<br />

sez. I, 6 novembre 2000, n. 2276, in cui stabilisce che<br />

non è la pendenza del procedimento penale a far venire<br />

meno il requis<strong>it</strong>o della buona condotta ai sensi dell’art.<br />

138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, bensì la grav<strong>it</strong>à<br />

intrinseca dei fatti addeb<strong>it</strong>ati in relazione, soprattutto, al<br />

t<strong>it</strong>olo di polizia richiesto; Cons. St., sez. IV, 7 marzo<br />

1997, n. 218, che ha r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>tima la sospensione<br />

della nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell’art.<br />

138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 c<strong>it</strong>., in ragione di una<br />

semplice denuncia di reato non ancora esaminata dal<br />

pubblico ministero.<br />

tamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia<br />

o dei Vigili del fuoco unicamente al momento<br />

in cui vengono sottoposti a vis<strong>it</strong>a medica<br />

collegiale giacché la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dei provvedimenti<br />

amministrativi deve essere apprezzata<br />

avuto riguardo allo stato di fatto e di dir<strong>it</strong>to<br />

presente al momento dell’adozione dei provvedimenti<br />

stessi. Ne consegue che le valutazioni<br />

san<strong>it</strong>arie difformi (sia anteriori che successive<br />

alla vis<strong>it</strong>a collegiale effettuata in sede concorsuale),<br />

se provenienti da medici di parte non<br />

sono in grado ex se di scalfire o prevalere sui<br />

giudizi tecnico-discrezionali degli organismi<br />

accertatori mentre, in sede di istruttoria processuale,<br />

non con la c.t.u., ma solo con la verificazione<br />

è possibile vagliare la correttezza del<br />

procedimento e la congru<strong>it</strong>à della valutazione<br />

tecnica espressa dagli specifici organismi<br />

accertatori.<br />

Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />

Dei caratteri degli accertamenti medici nelle vis<strong>it</strong>e<br />

mediche collegiali<br />

Un signore ha la sventura di subire un intervento<br />

alla cornea prima di sottoporsi alla vis<strong>it</strong>a medica<br />

collegiale per l’accertamento dei requis<strong>it</strong>i psico-fisici<br />

ai fini del reclutamento nel corpo dei Vigili del<br />

Fuoco. In quel momento, infatti, egli ha subìto una<br />

riduzione del visus di circa la metà, e quindi per la<br />

commissione medica è inidoneo; anche se qualche<br />

tempo dopo, terminata la convalescenza, le sue diottrie<br />

torneranno a fare invidia a quelle di un pilota di<br />

aerei di linea.<br />

Il Consiglio di Stato si rende perfettamente conto<br />

di tutto ciò: a segu<strong>it</strong>o di una c.t.u. esegu<strong>it</strong>a in primo<br />

grado e di una verificazione disposta in appello,<br />

entrambe favorevoli al c<strong>it</strong>tadino, prende atto che la<br />

riduzione del visus fosse “… compatibile con il<br />

periodo di transizione successivo ad un tipo di intervento<br />

quale quello al quale è stato sottoposto il<br />

Romano” (così la verificazione c<strong>it</strong>ata nella decisione<br />

in commento), e quindi del tutto temporanea;<br />

cionondimeno, poiché nel momento della vis<strong>it</strong>a<br />

medica il visus era oggettivamente dimezzato, lo<br />

sfortunato aspirante pompiere non ha scampo.<br />

Il principio si giustificherebbe, secondo il Consiglio<br />

di Stato, alla stregua dell’esigenza di salvaguardare<br />

la par condicio: nel nostro caso, se al<br />

momento della vis<strong>it</strong>a il candidato non vedeva bene,<br />

egli andava escluso, a nulla rilevando che, in un<br />

secondo momento, il suo visus avrebbe potuto<br />

migliorare per ragioni che la commissione, priva di<br />

“capac<strong>it</strong>à profetiche” – sono parole della sentenza –<br />

non può prevedere.


Questo ragionamento, ad avviso di chi scrive,<br />

incorre in diverse inesattezze che si tenta di riassumere<br />

nei lim<strong>it</strong>i di una breve nota di commento.<br />

In ver<strong>it</strong>à, la corretta soluzione del problema<br />

dovrebbe essere ricercata nel significato tecnicogiuridico<br />

che si attribuisce al sostantivo “accertamento”<br />

(del requis<strong>it</strong>o di idone<strong>it</strong>à fisica); perché, si<br />

badi: se con tale espressione si allude semplicemente<br />

alla registrazione di un dato numerico – il numero<br />

di diottrie che l’oculista registra all’es<strong>it</strong>o della<br />

vis<strong>it</strong>a – allora il ragionamento del Consesso può<br />

anche condividersi.<br />

Se viceversa quando si parla di “accertamento” ci<br />

si intende riferire non solo alla misurazione del<br />

visus, ma anche all’anamnesi condotta sul paziente,<br />

alla s<strong>it</strong>uazione del bulbo oculare – che reca vistosi i<br />

segni di un recente intervento chirurgico – alla<br />

documentazione di parte allegata dall’interessato<br />

(cartelle cliniche, referti medici, e così via), insomma<br />

a tutte le informazioni, dirette ed indirette, che<br />

collocano quell’arida misurazione del visus in un<br />

ambiente di valutazione più complesso e problematico,<br />

allora l’impostazione seguìta dal Consiglio di<br />

Stato deve essere completamente capovolta.<br />

Proprio perché, come rammenta la sentenza nella<br />

rassegna di giurisprudenza inser<strong>it</strong>a nella motivazione,<br />

la congru<strong>it</strong>à della valutazione tecnica è affidata<br />

dalla legge a “specifiche commissioni con predeterminate<br />

composizioni”, il c<strong>it</strong>tadino deve poter<br />

presumere che codeste commissioni siano in grado<br />

di apprezzare che un visus di 5/10 in un occhio che<br />

ha sub<strong>it</strong>o un intervento alla cornea è passibile di tornare<br />

ad espandersi sino al massimo – come nella<br />

specie accaduto – di lì a pochi giorni o, al più, settimane,<br />

sicché l’accertamento di cui si sta parlando<br />

deve a sua volta tenere conto di codesta circostanza;<br />

altrimenti si tratterà di un accertamento inesatto.<br />

In una parola, l’accertamento amministrativo non<br />

si riduce esclusivamente al riscontro oggettivo della<br />

sussistenza o insussistenza di quegli elementi di<br />

“sicura acquisizione” di cui parlava Aldo Maria<br />

Sandulli nel noto e non più aggiornato Manuale, ma<br />

si deve (si dovrebbe) anche arricchire di elementi<br />

conosc<strong>it</strong>ivi estrinseci, acquis<strong>it</strong>i con l’apporto partecipativo<br />

del c<strong>it</strong>tadino, e connotarsi doverosamente<br />

di giudizi prognostici (non “profetici”), che fanno<br />

parte integrante del giudizio tecnico sullo stato<br />

fisiologico (o patologico) del soggetto, mirando ad<br />

assicurare all’Amministrazione il risultato migliore:<br />

quello di arruolare pompieri che ci vedano bene.<br />

Nella specie questo risultato era stato consegu<strong>it</strong>o,<br />

seppure a segu<strong>it</strong>o di una sentenza di primo grado<br />

che aveva – correttamente – invest<strong>it</strong>o della questione<br />

controversa un tecnico imparziale, e non un verificatore<br />

incardinato nei ruoli della stessa Amministrazione<br />

resistente; ma il principio affermato dalla<br />

GIURISPRUDENZA 951<br />

sentenza annotata, della irripetibil<strong>it</strong>à dell’accertamento<br />

del requis<strong>it</strong>o psico-fisico, ha condotto al<br />

ribaltamento dell’es<strong>it</strong>o del giudizio: con il risultato,<br />

sotto gli occhi di tutti, che l’appellato, ancorché in<br />

possesso di una vista invidiabile, perderà ora l’impiego.<br />

AUTONOMIA<br />

E DECENTRAMENTO<br />

TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III – Sentenza<br />

23 settembre 2004 n. 4178 – Amedeo Urbano<br />

Pres., Doris Durante Est. – Giannini e<br />

altro (avv. L.M. Giannini, P. Nasca) c.<br />

Comune di Barletta (avv. R.M. Danzi, D.<br />

Cuocci Martorano), Curatela fallimentare<br />

della Soc. Lian S.r.l. (n.c.).<br />

Autonomia e decentramento – Disciplina di<br />

Province, Comuni ed EE.LL. – Ordinanza<br />

contingibile ed urgente – Adozione – Vice-<br />

Sindaco – Delega di funzioni da parte del<br />

Sindaco – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Non sussiste il difetto di competenza del<br />

viceSindaco ad adottare un provvedimento<br />

contingibile ed urgente quando le relative<br />

funzioni sono state espletate in forza di<br />

delega dei poteri da parte del Sindaco.<br />

Commento del dott. BIAGIO DELFINO<br />

Sulla delegabil<strong>it</strong>à del potere di adottare ordinanze<br />

contingibili ed urgenti<br />

Con la sentenza in epigrafe, il TAR Puglia afferma<br />

che le funzioni relative alla adozione di ordinanze<br />

contingibili ed urgenti sono delegabili in caso<br />

di assenza o di impedimento del Sindaco, potendo<br />

essere espletate dal viceSindaco in forza di delega<br />

di poteri.<br />

Così decidendo, il predetto giudice risolve in<br />

senso pos<strong>it</strong>ivo una questione che, da anni, divide la<br />

giurisprudenza amministrativa.<br />

In passato, a favore della soluzione pos<strong>it</strong>iva, si è<br />

espresso il Consiglio di Stato, sostenendo che il<br />

T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, dopo aver elencato le<br />

varie funzioni del Sindaco sia come capo dell’Amministrazione<br />

comunale sia in veste di autor<strong>it</strong>à<br />

governativa (artt.151-154), stabiliva, con formulazione<br />

generale, la possibil<strong>it</strong>à per l’assessore anziano<br />

di sost<strong>it</strong>uire il Sindaco o l’assessore delegato in caso<br />

di loro assenza o di impedimento (art. 157) (Consiglio<br />

di Stato, sez. V, 1 settembre 1986 n. 403, in<br />

Consiglio di Stato 1986, I, 1172).<br />

La tesi opposta negava la delegabil<strong>it</strong>à perfino


952 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

all’assessore competente nel settore di riferimento,<br />

sull’assunto della natura atipica del potere sindacale<br />

alla adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.<br />

Per quest’orientamento, nemmeno rilevava la<br />

facoltà di delegazione agli assessori, di cui all’art.<br />

67 co. 2°, R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, stante la<br />

sua riferibil<strong>it</strong>à alle sole funzioni del Sindaco quale<br />

capo dell’Amministrazione comunale e non quindi<br />

alle funzioni eserc<strong>it</strong>ate dallo stesso in qual<strong>it</strong>à di ufficiale<br />

di governo (C.G.A. reg. Sic., 31 luglio 1989 n.<br />

359, in Foro <strong>it</strong>. 1990, III, 467; contro la possibil<strong>it</strong>à<br />

di delega: Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 1990<br />

n. 369, in Foro amm. 1990, 945).<br />

In posizione intermedia, si collocava la tesi che<br />

ammetteva l’adozione di ordinanze contingibili ed<br />

urgenti da parte degli assessori solo in presenza di<br />

una espressa delega del Sindaco (TAR Lombardia,<br />

Milano, sez. II, 1 marzo 1986 n. 47, in I TAR 1986,<br />

I, 1740).<br />

In anni più vicini, il Consiglio di Stato ha nuovamente<br />

invocato l’art. 157, R.D. n. 148 del 1915, affermando<br />

che la funzione vicaria ivi prevista concerne<br />

tutte le attribuzioni del Sindaco, comprese quelle eserc<strong>it</strong>ate<br />

in veste di ufficiale di governo, e che il potere di<br />

sost<strong>it</strong>uzione non richiede l’indicazione di ragioni giustificative,<br />

in quanto la sussistenza dell’impedimento<br />

è da r<strong>it</strong>enersi presunta (Consiglio di Stato, sez. V, 18<br />

maggio 1998 n. 598, in Foro amm. 1998, 1413).<br />

Tuttavia, anche l’indirizzo contrario è stato confermato<br />

di recente: il TAR Abruzzo ha sostenuto<br />

che il potere di adottare ordinanze contingibili ed<br />

urgenti cost<strong>it</strong>uisce una prerogativa del Sindaco non<br />

delegabile ad altri, non potendo aver rilievo una<br />

generica delega avente ad oggetto l’emanazione<br />

degli atti del Sindaco in qual<strong>it</strong>à di capo dell’Amministrazione<br />

comunale (TAR Abruzzo 3 ottobre 2003<br />

n. 835, in Foro amm.-TAR 2003, 3022).<br />

Chiar<strong>it</strong>i i termini del contrasto giurisprudenziale,<br />

è importante precisare che il quadro normativo in<br />

cui collocare la questione va individuato oggi nel<br />

D.L. 18 agosto 2000 n. 267, recante il T.U. sull’ordinamento<br />

degli EE.LL.<br />

Ulteriore precisazione da compiere preliminarmente<br />

consiste nel distinguere il tipo di ordinanza<br />

contingibile ed urgente, perché il T.U., oltre a quella<br />

tradizionale regolata dall’art. 54, prevede pure<br />

che “in caso di emergenze san<strong>it</strong>arie o di igiene pubblica<br />

a carattere esclusivamente locale le ordinanze<br />

contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,<br />

quale rappresentante della comun<strong>it</strong>à locale” (art. 50<br />

co. 5°, D.L. n. 267 del 2000).<br />

Questa norma è strettamente legata alla disposizione<br />

contenuta nel comma precedente, secondo cui<br />

“il Sindaco eserc<strong>it</strong>a altresì le altre funzioni attribu<strong>it</strong>egli<br />

quale autor<strong>it</strong>à locale nelle materie previste da<br />

specifiche disposizioni di legge” (art. 50 co. 4°,<br />

D.L. n. 267 del 2000).<br />

Dalla interpretazione congiunta di tali norme, si<br />

deduce che il potere appena descr<strong>it</strong>to non solo è<br />

delim<strong>it</strong>ato in via oggettiva (emergenze san<strong>it</strong>arie o di<br />

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale),<br />

ma non ha portata generale, essendo eserc<strong>it</strong>abile<br />

soltanto in presenza di appos<strong>it</strong>e disposizioni di legge<br />

che a tanto autorizzino il Sindaco.<br />

In compenso, la puntualizzazione legislativa che<br />

il Sindaco agisce in qual<strong>it</strong>à di rappresentante della<br />

comun<strong>it</strong>à locale, consente di ammettere che, in presenza<br />

di appos<strong>it</strong>a previsione nello statuto o nei regolamenti,<br />

il potere in questione possa essere delegato<br />

dal Sindaco ad un dirigente, in sintonia con l’art.<br />

107 co. 3° lett. i), D.L. n. 267 del 2000.<br />

Più complesso resta il discorso riguardo alle ordinanze<br />

contingibili ed urgenti che il Sindaco adotta<br />

nella veste di ufficiale di governo.<br />

In particolare, l’art. 54 co. 2°, D.L. n. 267 del<br />

2000, prevede che “il sindaco, quale ufficiale del<br />

Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei<br />

princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti<br />

contingibili e urgenti al fine di prevenire<br />

ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolum<strong>it</strong>à<br />

dei c<strong>it</strong>tadini; per l’esecuzione dei relativi ordini<br />

può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza<br />

della forza pubblica”.<br />

Il comma non contiene elementi utili per risolvere<br />

il problema della delegabil<strong>it</strong>à del potere di adottare<br />

siffatte ordinanze, ma il co. 5° dello stesso articolo<br />

stabilisce in modo perentorio che “chi sost<strong>it</strong>uisce il<br />

Sindaco eserc<strong>it</strong>a anche le funzioni di cui al presente<br />

articolo” (art. 54 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000).<br />

Che quest’ultima previsione riguardi il potere di<br />

adottare le ordinanze contingibili ed urgenti sembrerebbe<br />

arguirsi dal fatto che là dove, nello stesso<br />

art. 54, si è voluto distinguere detto potere dalle<br />

altre funzioni che il Sindaco eserc<strong>it</strong>a in veste di ufficiale<br />

del governo, lo si è statu<strong>it</strong>o espressamente,<br />

come dimostra il settimo comma.<br />

Pertanto, il Vicesindaco, quale sost<strong>it</strong>uto del Sindaco,<br />

avrebbe il potere di adottare siffatte ordinanze,<br />

ma è una conclusione che va armonizzata con<br />

l’ultimo comma dello stesso art. 54, secondo cui,<br />

ove il Sindaco non adotti le ordinanze in oggetto, è<br />

il prefetto a provvedere (art. 54 co. 10°, D.L. n. 267<br />

del 2000).<br />

Ora, tenendo conto della necess<strong>it</strong>à di interpretare<br />

il dettato normativo in modo cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

orientato specie dopo la riforma del t<strong>it</strong>olo V, è da<br />

r<strong>it</strong>enersi che il potere di adottare ordinanze contingibili<br />

ed urgenti ai sensi dell’art. 54 co. 2°, D.L. n.<br />

267 del 2000, possa, anzi debba, essere eserc<strong>it</strong>ato<br />

dal viceSindaco nel momento in cui si concretizzano<br />

le condizioni per la sost<strong>it</strong>uzione del Sindaco (art.<br />

53, D.L. n. 267 del 2000) e che, in caso di mancata


adozione dell’ordinanza (es. inerzia) senza che sussistano<br />

le condizioni per la sost<strong>it</strong>uzione, il relativo<br />

potere possa essere eserc<strong>it</strong>ato dal prefetto.<br />

Vi è, infatti, una riflessione finale da compiere<br />

che collide in maniera ineludibile con l’orientamento<br />

contrario alla delegabil<strong>it</strong>à del potere in discussione:<br />

quando l’ordinamento giuridico contempla un<br />

potere per ovviare a s<strong>it</strong>uazioni emergenziali,<br />

ammettendo persino la possibil<strong>it</strong>à di derogare a norme<br />

vigenti, è impensabile che non sussista un meccanismo<br />

tale da consentire ad altro soggetto di intervenire<br />

in via sost<strong>it</strong>utiva, perché l’alternativa sarebbe<br />

l’inazione a detrimento proprio di quei fondamentali<br />

valori per i quali il potere è stato previsto.<br />

* * *<br />

AUTORIZZAZIONI<br />

E CONCESSIONI<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />

Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5526 – Pres.<br />

Riggio, Est. Giordano – Francesco Redemagni<br />

(avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’interno<br />

e Prefettura di Como (Avv. Stato).<br />

1. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni<br />

di polizia – Detenzione di porto d’armi<br />

– Natura – È interesse leg<strong>it</strong>timo – Conseguenze.<br />

2. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni<br />

di polizia – Porto d’armi – Rifiuto di<br />

autorizzazione – Presupposti<br />

3. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni<br />

di polizia – Porto d’armi – Rilascio<br />

dell’autorizzazione – Presupposti – Dimostrato<br />

bisogno – Sussistenza – Condizioni.<br />

1. La facoltà di detenere armi non corrisponde<br />

ad un dir<strong>it</strong>to il cui affievolimento debba<br />

essere assist<strong>it</strong>o da garanzie di particolare<br />

ampiezza, ma ad un interesse da reputarsi<br />

senz’altro cedevole a fronte del ragionevole<br />

sospetto dell’abuso della facoltà medesima,<br />

nonché recessivo rispetto all’esigenza di ev<strong>it</strong>are<br />

rischi di sorta per l’incolum<strong>it</strong>à pubblica e<br />

per la tranquilla convivenza della collettiv<strong>it</strong>à.<br />

2. L’autor<strong>it</strong>à di pubblica sicurezza può leg<strong>it</strong>timamente<br />

rifiutare l’autorizzazione al porto<br />

d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie<br />

determinazioni, in presenza di segni di pericolos<strong>it</strong>à<br />

o anche di indizi di inaffidabil<strong>it</strong>à tali da<br />

giustificare un giudizio prognostico circa la<br />

possibil<strong>it</strong>à di abuso delle armi.<br />

GIURISPRUDENZA 953<br />

3. Il rilascio della licenza del porto d’armi<br />

implica la sussistenza del presupposto oggettivo<br />

del dimostrato bisogno di portare armi e di<br />

quello soggettivo concernente l’onorabil<strong>it</strong>à del<br />

soggetto richiedente. In mer<strong>it</strong>o al requis<strong>it</strong>o del<br />

“dimostrato bisogno”, è da escludere la possibil<strong>it</strong>à<br />

di considerarlo sussistente ogni qual volta<br />

l’esigenza rappresentata a fondamento della<br />

richiesta risulti intrinsecamente astratta in<br />

quanto comune ad una categoria indefin<strong>it</strong>a di<br />

soggetti; al contrario, tale presupposto deve<br />

denotare una concreta ed individuale esposizione<br />

dell’istante al pericolo di diventare v<strong>it</strong>tima<br />

di attenzioni criminose.<br />

Commento dell’avvv. CHIARA COMMIS<br />

Con la sentenza in commento, il TAR per la<br />

Lombardia, accogliendo il ricorso dell’interessato,<br />

ha disposto l’annullamento di un provvedimento di<br />

diniego relativo ad un’istanza concernente il rinnovo<br />

della licenza del porto d’armi per la difesa personale.<br />

Tale pronuncia risulta ascrivibile al filone<br />

giurisprudenziale volto a qualificare la facoltà di<br />

detenzione delle armi non in termini di dir<strong>it</strong>to, bensì<br />

di interesse destinato a cedere d’innanzi alla preminente<br />

esigenza di ev<strong>it</strong>are qualsivoglia rischio per<br />

l’incolum<strong>it</strong>à pubblica (TAR. Campania, Napoli, sez.<br />

III, 13 novembre 2003, n. 13579). Detta facoltà è<br />

normativamente subordinata ad un giudizio discrezionale<br />

dell’Amministrazione di pubblica sicurezza<br />

sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell’illogic<strong>it</strong>à<br />

e manifesta incoerenza, ovvero per difetto<br />

dei presupposti espressamente indicati dalla legge<br />

(TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2002,<br />

n. 492). Con tale pronuncia, il TAR lombardo è<br />

intervenuto a confermare che i provvedimenti di<br />

rigetto o revoca delle autorizzazioni di polizia, in<br />

ragione del loro carattere preventivo rispetto a fatti<br />

lesivi della sicurezza della collettiv<strong>it</strong>à, non devono<br />

necessariamente basarsi su un oggettivo ed acclarato<br />

abuso, essendo sufficiente un giudizio di tipo<br />

prognostico (TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 settembre<br />

2003, n. 11324). La sentenza in commento<br />

risulta focalizzata, in particolare, sul requis<strong>it</strong>o<br />

oggettivo del “dimostrato bisogno” in mer<strong>it</strong>o al quale<br />

provvede a specificare le condizioni concrete in<br />

cui esso deve identificarsi; a tal propos<strong>it</strong>o, il Collegio<br />

milanese ha precisato la necess<strong>it</strong>à di ancorare il<br />

giudizio di sussistenza di tale presupposto all’accertamento<br />

di una s<strong>it</strong>uazione di pericolo resa manifesta<br />

da fatti del<strong>it</strong>tuosi realizzati a danno del soggetto<br />

istante, tale da far sorgere l’esigenza di dotazione di<br />

armi a tutela dell’incolum<strong>it</strong>à dell’interessato da<br />

ulteriori, possibili, eventi criminosi.<br />

* * *


954 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />

Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524 – Pres.<br />

Riggio, Est. Giordano – Luigi Bonza Prodotti<br />

Petroliferi S.r.l (avv.ti A. Romano, M.<br />

Romano e P. Romano) c/ Comune di Turbigo<br />

(n.c.) e Prefettura di Milano (n.c.).<br />

1. Autorizzazione e concessione – Rinnovo<br />

concessione per depos<strong>it</strong>o olii minerali –<br />

Parere comunale di conform<strong>it</strong>à al P.R.G. –<br />

È necessario.<br />

2. Industria e Commercio – Nuove previsioni<br />

urbanistiche – Incidenza sulle attiv<strong>it</strong>à<br />

già insediate – Non sussiste.<br />

1. L’installazione di un depos<strong>it</strong>o di olii minerali<br />

incide in modo rilevante sull’assetto del<br />

terr<strong>it</strong>orio e sull’ordinario insediamento della<br />

comun<strong>it</strong>à; pertanto necessariamente il Comune,<br />

nel corso del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione<br />

disciplinato dal R.D. 20 luglio<br />

1934 n. 1303, deve esprimersi sulla conform<strong>it</strong>à<br />

della localizzazione dell’impianto alle prescrizioni<br />

del piano regolatore.<br />

2. Le nuove previsioni urbanistiche non possono<br />

lim<strong>it</strong>are lo svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à già<br />

insediate ed imporre autor<strong>it</strong>ativamente la delocalizzazione<br />

autor<strong>it</strong>ativa immediata degli<br />

impianti produttivi esistenti divenuti incompatibili.<br />

Commento dell’avv. LORELLA FUMAROLA<br />

Le questioni poste all’esame del Tribunale lombardo<br />

sono due:<br />

1. – la prima concerne i profili valutabili dal<br />

Comune in sede di rilascio del parere concernente il<br />

rinnovo della concessione per depos<strong>it</strong>o di olii minerali,<br />

di cui all’art. 46 del R.D. 30 luglio 1934 n.<br />

1303;<br />

2.- la seconda riguarda la possibil<strong>it</strong>à per le nuove<br />

previsioni di piano di incidere sulle attiv<strong>it</strong>à già insediate.<br />

Con riferimento al primo profilo, il TAR meneghino<br />

ha r<strong>it</strong>enuto che il Comune non può lim<strong>it</strong>arsi a<br />

considerare gli aspetti di sicurezza pubblica, ma<br />

deve altresì verificare la conform<strong>it</strong>à della localizzazione<br />

alle prescrizioni del piano regolatore generale,<br />

in considerazione della particolare incidenza che<br />

l’installazione di un depos<strong>it</strong>o di olii minerali ha sull’assetto<br />

del terr<strong>it</strong>orio. Similmente si era pronunciato<br />

il Consiglio di Stato nella sentenza del 17 maggio<br />

2000 n. 2834, affermando che “la consultazione dell’Amministrazione<br />

comunale trova la propria ragion<br />

d’essere nella esigenza che la localizzazione dell’impianto<br />

sia adeguatamente ponderata alla luce<br />

degli interessi che trovano espressione negli atti di<br />

pianificazione urbanistica”.<br />

Riprova della valid<strong>it</strong>à di tale orientamento si rinviene,<br />

peraltro, nel D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 che,<br />

nell’innovare la disciplina del rilascio della concessione<br />

in questione, ha espressamente previsto,<br />

all’art. 4, co. 8°, che il Comune “esprime una valutazione<br />

di conform<strong>it</strong>à dei progetti di costruzione<br />

degli impianti alle previsioni dei piani regolatori”.<br />

Con riferimento alla seconda questione esaminata,<br />

i giudici lombardi affermano, invece, che le nuove<br />

previsioni urbanistiche non possono lim<strong>it</strong>are lo<br />

svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à insediate, così conformandosi<br />

all’orientamento giurisprudenziale secondo<br />

il quale la strumentazione urbanistica non può<br />

cost<strong>it</strong>uire una misura espulsiva per gli insediamenti<br />

produttivi esistenti, neanche in via indiretta (in tal<br />

senso, ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 1 aprile<br />

1997 n. 303; TAR Brescia, 23 aprile 2002 n. 783).<br />

* * *<br />

CONTRATTI DELLA P.A<br />

TAR LOMBARDIA, BRESCIA – Sentenza<br />

23 luglio 2004 n. 826 – Pres. Mariuzzo, Est.<br />

Pedron – Tacconi S.p.a. (avv. Y. Messi) c.<br />

Azienda Mobil<strong>it</strong>à e Trasporti S.p.a. (avv.ti P.<br />

Alberti e V. Salvatori).<br />

1. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di<br />

gara – Lim<strong>it</strong>azioni alla partecipazione –<br />

Lettera del bando – chiarezza.<br />

2. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di<br />

gara – Carenza di specificazioni tecniche<br />

della forn<strong>it</strong>ura – Discriminazione tra forn<strong>it</strong>ure<br />

ugualmente idonee – Non ammesse<br />

1. Le restrizioni alla partecipazione alla<br />

gara non possono ricavarsi in via interpretativa<br />

senza un chiaro fondamento nella lettera del<br />

bando.<br />

2. Il bando di gara che non precisa le specifiche<br />

tecniche della forn<strong>it</strong>ura non consente discriminazioni<br />

tra forn<strong>it</strong>ure ugualmente idonee ad<br />

assolvere all’impiego cui sono destinate.<br />

Commento dell’avv. NADIA MACCABIANI<br />

Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della<br />

discrezional<strong>it</strong>à tecnica (TAR Brescia sentenza n.<br />

826/2004)<br />

Nella controversia risolta del TAR Brescia con la<br />

sentenza n. 826/2004 la ricorrente lamentava l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

della valutazione – della stazione appaltan-


te – relativa al requis<strong>it</strong>o della capac<strong>it</strong>à tecnica. In<br />

particolare, il bando di gara per la forn<strong>it</strong>ura di<br />

vestiario invernale ed estivo per il personale viaggiante<br />

prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 24 co.<br />

1°, lett. b), D.L.vo. n. 158/1995. Tra i requis<strong>it</strong>i<br />

assunti a prova della capac<strong>it</strong>à tecnica, chiedeva la<br />

sottoscrizione, negli anni solari 2000-2001-2002, di<br />

almeno due contratti di forn<strong>it</strong>ura aventi “oggetto<br />

similare” a quello di gara, con la precisazione che<br />

“non si intendono similari le forn<strong>it</strong>ure per il personale<br />

operaio”. La stazione appaltante escludeva<br />

l’offerta della ricorrente considerando non soddisfacente<br />

il requis<strong>it</strong>o della “similar<strong>it</strong>à” in quanto la gara<br />

riguarderebbe “indumenti della tipologia capo/spalla,<br />

non riscontrabile nelle dichiarazioni inviate”. Il<br />

giudice ad<strong>it</strong>o annulla tale provvedimento di esclusione<br />

e ciò fa dopo un approfond<strong>it</strong>o riesame della<br />

valutazione tecnica espressa dalla stazione appaltante.<br />

Esso rileva che “il bando non descrive in dettaglio<br />

le specifiche tecniche degli indumenti ma<br />

piuttosto la loro funzione, che è quella di individuare<br />

il personale viaggiante … e di facil<strong>it</strong>arne le mansioni<br />

… Queste circostanze sono coerenti con una<br />

lettura del bando che non discrimini gli indumenti<br />

con fogge o lavorazioni particolari, purché idonei<br />

all’impiego in ambienti esterni”; rileva, inoltre, che<br />

le forn<strong>it</strong>ure pregresse indicate dalla ricorrente – pur<br />

riguardando personale operativo, non impegnato in<br />

comp<strong>it</strong>i amministrativi – non implica “che si tratti<br />

di capi utilizzabili da soggetti con mansioni di operaio”,<br />

per i quali soli è prevista l’esclusione. Infatti,<br />

esiste un’ampia categoria intermedia tra il personale<br />

che svolge “mansioni amministrative” e quello<br />

che svolge mansioni “manuali”, nel quale può essere<br />

inquadrato il personale destinatario delle pregresse<br />

forn<strong>it</strong>ure della ricorrente oltre che quello dipendente<br />

dalla stazione appaltante, tanto più in quanto<br />

– osserva, pur sempre, l’ad<strong>it</strong>o giudice – in entrambi<br />

i casi si versa in ipotesi di servizio pubblico. Pertanto,<br />

rileva il TAR, “se il bando avesse voluto lim<strong>it</strong>are<br />

la prova della capac<strong>it</strong>à tecnica alle sole forn<strong>it</strong>ure<br />

nel settore del trasporto o in settori affini avrebbe<br />

dovuto utilizzare formule più precise. Una simile<br />

restrizione della partecipazione non può essere ottenuta<br />

per via interpretativa senza un chiaro fondamento<br />

nella lettera del bando. D’altra parte si tratterebbe<br />

di una lim<strong>it</strong>azione eccessiva, non essendovi<br />

particolari ragioni tecniche per r<strong>it</strong>enere che il settore<br />

del trasporto pubblico abbia esigenze del tutto<br />

peculiari e non confrontabili con quelle di altri servizi”.<br />

Quanto al requis<strong>it</strong>o della “similar<strong>it</strong>à”, il TAR<br />

reputa che “le pregresse forn<strong>it</strong>ure della ricorrente<br />

dimostrano la capac<strong>it</strong>à tecnica di proporre indumenti<br />

(completi, giubbetti, pantaloni, camicie, giacconi,<br />

berretti) qualificabili come divise. A questo si<br />

GIURISPRUDENZA 955<br />

aggiungono le caratteristiche specifiche dei singoli<br />

capi forn<strong>it</strong>i (proprietà ignifughe, resistenza all’arco<br />

elettrico, isotermia, impermeabil<strong>it</strong>à). Tali caratteristiche<br />

non snaturano gli indumenti ma ne accrescono<br />

la funzional<strong>it</strong>à. Poiché il bando non ha indicato<br />

delle caratteristiche precise per gli indumenti oggetto<br />

della gara non è possibile discriminare le forn<strong>it</strong>ure<br />

pregresse in base a ipotetiche caratteristiche adeguate<br />

al servizio di trasporto”.<br />

In questo modo il TAR lim<strong>it</strong>a considerevolmente<br />

la discrezional<strong>it</strong>à tecnica della commissione di gara<br />

nella possibil<strong>it</strong>à di introdurre “elementi di specificazione,<br />

nell’amb<strong>it</strong>o dei cr<strong>it</strong>eri generali stabil<strong>it</strong>i dal<br />

bando o dalla lettera di inv<strong>it</strong>o, mediante la previsione<br />

di sottovoci rispetto alle categorie generali già<br />

fissate, ove queste ultime non risultino adeguate a<br />

rappresentare la peculiar<strong>it</strong>à delle singole offerte”<br />

(Consiglio di Stato, V, 25 novembre 2002, n. 6479).<br />

Nella fattispecie, il cr<strong>it</strong>erio generale della “similar<strong>it</strong>à”<br />

richiesto dal bando ben si prestava ad un ampio<br />

esercizio di discrezional<strong>it</strong>à da parte della commissione<br />

di gara, della quale – peraltro – essa ha fatto<br />

uso nel momento in cui ha precisato che il bando<br />

riguarderebbe “indumenti della tipologia capo/spalla”.<br />

Tale argomentazione non sembra prestarsi alla<br />

censura di manifesta illogic<strong>it</strong>à ed irragionevolezza,<br />

ché risulta coerente con l’attiv<strong>it</strong>à svolta dal destinatario<br />

della forn<strong>it</strong>ura (trasporto pubblico). Né – infatti<br />

– è stata censurata come tale. Il TAR Brescia (sulla<br />

base degli eccep<strong>it</strong>i vizi) si è addentrato in una<br />

vera e propria “rivalutazione” del profilo della<br />

capac<strong>it</strong>à tecnica della ricorrente. I passi, sopra<br />

riportati, della motivazione lo evidenziano. Esso,<br />

pertanto, ha prefer<strong>it</strong>o svolgere un sindacato “forte”<br />

sull’esercizio della discrezional<strong>it</strong>à tecnica, così<br />

accogliendo – e rafforzando – l’orientamento giurisprudenziale<br />

che depone in tal senso (TAR Sicilia<br />

Catania, II, 4 febbraio 2004, n. 140; Consiglio di<br />

Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).<br />

In questo modo, seguendo l’impostazione della<br />

sentenza in questione, risulta notevolmente rafforzata<br />

la garanzia per il singolo: ciò vale sia per il piano<br />

sostanziale che strumentale. In particolare, da un lato<br />

(piano sostanziale) viene ristretta la potestà della<br />

commissione di gara relativamente a quanto non è<br />

espressamente e inequivocabilmente sanc<strong>it</strong>o nel bando<br />

di gara, ancorché riconducibile nell’alveo della<br />

discrezional<strong>it</strong>à tecnica, sacrificando quest’ultima al<br />

principio della trasparenza e della certezza; dall’altro<br />

lato (piano strumentale), viene ad approfondirsi il<br />

sindacato giurisdizionale che non si arresta più al<br />

mero controllo formale ed “estrinseco” dell’<strong>it</strong>er logico<br />

segu<strong>it</strong>o dall’Amministrazione, ma si sviluppa<br />

attraverso una propria autonoma “(ri)valutazione”.<br />

* * *


956 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza<br />

1° ottobre 2004 n. 6457 – Pres. Schinaia,<br />

Est. Montedoro; Enterprise Dig<strong>it</strong>al Arch<strong>it</strong>ects<br />

S.p.a. (avv. F. Cardarelli) c. Ministero<br />

dell’Istruzione, dell’Univers<strong>it</strong>à e della Ricerca<br />

(avv. Stato), Auselda Aed Group S.p.a,<br />

Eds Electronic Data System Italia S.p.a.<br />

(avv.ti A. Clarizia, B.G. Carbone E M. Zoppolato),<br />

I.B.M. Italia S.p.a. in proprio e quale<br />

capogruppo Rti, Rti Finsiel Consulenza ed<br />

Applicazioni Informatiche S.p.a., Rti Engineering<br />

Ingegneria Informatica S.p.a., Rti<br />

Metropolis, Rti Società per le Valorizzazioni<br />

e Diversificazioni Patrimoniali, Pirelli & C.<br />

Real Estate Facil<strong>it</strong>y Management S.p.a.<br />

(avv.ti F. Lattanzi, F. Satta, G.F. Ferrari, M.<br />

Sanino, M. Annesi), Commissione di gara<br />

per l’aggiudicazione del Sistema Informativo<br />

Miur, Enel It. S.p.a., Eds Electronic Data<br />

System S.p.a., Accenture S.p.a. (N.C.).<br />

1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto –<br />

Annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione<br />

– Rinnovo degli atti di gara<br />

in sede di ottemperanza – Mera nuova<br />

verbalizzazione delle operazioni di gara<br />

da parte della Commissione – È elusiva<br />

del giudicato – Rinnovazione delle valutazioni<br />

– È necessaria – Motivazione postuma<br />

degli atti di gara – È inammissibile.<br />

2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto –<br />

Annullamento dell’aggiudicazione – Rinnovo<br />

degli atti di gara – Ipotesi della gara<br />

a buste aperte – Violazione del principio<br />

di segretezza – Non sussiste – Motivi.<br />

1. In tema di rinnovazione degli atti di gara<br />

d’appalto ai fini dell’ottemperanza del giudicato,<br />

ferma la scelta discrezionale per l’Amministrazione<br />

tra l’indizione di nuova gara o la<br />

rinnovazione parziale delle attiv<strong>it</strong>à pregresse<br />

(giustificata dal principio utile per inutile non<br />

v<strong>it</strong>iatur), la Commissione non può lim<strong>it</strong>arsi ad<br />

una verbalizzazione già svolta; difatti da un<br />

lato tale condotta sarebbe elusiva del giudicato<br />

che impone una rinnovazione dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

valutativa, dall’altro darebbe luogo ad una<br />

inammissibile motivazione postuma.<br />

2. Il principio di segretezza delle offerte non<br />

assume, nell’ipotesi di rinnovazione parziale di<br />

una gara a buste aperte, un valore di assoluta<br />

inderogabil<strong>it</strong>à, in quanto da un lato è necessario<br />

che esso sia coordinato con altri principi di<br />

rilevanza cost<strong>it</strong>uzionale, quali la giustiziabil<strong>it</strong>à<br />

delle posizioni giuridiche e l’eseguibil<strong>it</strong>à dei<br />

giudicati amministrativi, dall’altro la immutabil<strong>it</strong>à<br />

delle offerte stesse consente una loro<br />

nuova valutazione con salvezza del principio<br />

della par condicio<br />

Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />

Rinnovazione della gara e corretta esecuzione<br />

del giudicato<br />

(Commento a Consiglio di Stato, Sezione VI, 1°<br />

ottobre 2004 n. 6457)<br />

La sentenza qui annotata mer<strong>it</strong>a segnalazione,<br />

contenendo spunti innovativi sui quali certamente i<br />

cultori del processo amministrativo dovranno soffermarsi<br />

a med<strong>it</strong>are.<br />

Balza immediatamente agli occhi un dato: la<br />

società ricorrente in ottemperanza puntava ad ottenere<br />

una decisione che affermasse che l’Amministrazione,<br />

rebus sic stantibus, dovesse rinnovare la<br />

procedura di gara: non avesse, cioè, nessun’altra<br />

scelta percorribile, da un lato perché il giudicato da<br />

ottemperare imponeva una rinnovazione di valutazione<br />

delle offerte, e non una mera verbalizzazione<br />

delle valutazioni già espresse dai commissari, dall’altro<br />

perché – e conseguenza di tale prima premessa<br />

– una nuova valutazione era preclusa dalla<br />

circostanza che erano ormai note a tutti gli astanti le<br />

offerte economiche.<br />

La prospettazione defensionale, riportata anche<br />

nella decisione (“Enterprise precisa che il ricorso<br />

era chiaramente volto al recupero della chanche di<br />

aggiudicazione mediante indizione di un nuovo procedimento<br />

di gara, in quanto la rinnovazione delle<br />

operazioni era resa impossibile dalla piena conoscibil<strong>it</strong>à<br />

dell’offerta anche in ordine al suo contenuto<br />

economico”) è stata accolta per la prima istanza,<br />

disattesa per la seconda.<br />

L’argomento principe (ed unico) per accogliere il<br />

ricorso in ottemperanza si fonda sull’affermazione<br />

della inammissibil<strong>it</strong>à della “motivazione postuma”;<br />

nel senso che, dice la sentenza, “lim<strong>it</strong>are l’operato<br />

della commissione, in sede di rinnovazione degli<br />

atti di gara, ad una verbalizzazione delle operazioni<br />

a suo tempo svolte, significa ridurre l’effetto di<br />

annullamento degli atti di gara alla mera necess<strong>it</strong>à<br />

di fornire, per quanto possibile, una prova dello<br />

svolgimento dei fatti, prova che tuttavia sarebbe<br />

legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria<br />

dei commissari di gara”. E, poco dopo: “la rinnovazione<br />

delle operazioni di gara non può poi mai risolversi<br />

in una inammissibile motivazione postuma”.<br />

Questo è il principio, davvero nuovo, desumibile<br />

dall’arret: quando si rinnova una gara la commissione,<br />

chiamata alla rinnovazione, non può mai<br />

lim<strong>it</strong>arsi a confermare puramente e semplicemente,


seppure corredandola con una motivazione prima<br />

mancante, una valutazione illo tempore formulata,<br />

anche perché di quella valutazione si potrebbe aver<br />

perso memoria; ad una nuova valutazione delle<br />

offerte, viceversa, essa commissione deve pur sempre<br />

e comunque procedere<br />

È evidente l’anel<strong>it</strong>o al massimo garantismo che<br />

pervade questa breve massima; tuttavia, ad avviso di<br />

chi scrive, l’esigenza di sostanziale correttezza delle<br />

operazioni di gara che la commissione si approccia a<br />

rinnovare non può essere garant<strong>it</strong>a (o, verrebbe da<br />

dire, imposta) a spese delle regole formali sull’ottemperanza<br />

che, nella specie, avrebbero dovuto, ad<br />

avviso di chi scrive, condurre ad un rigetto, se non ad<br />

una declaratoria di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso.<br />

Muoviamo dalla premessa che la sentenza ottemperanda,<br />

com’è ovvio, nulla diceva in ordine alla<br />

futura attiv<strong>it</strong>à dell’Amministrazione; peraltro, che<br />

la scelta di rinnovare le operazioni di gara lasciando<br />

ferme quelle non travolte dall’annullamento fosse<br />

leg<strong>it</strong>tima è attestato dalla stessa decisione in commento.<br />

Ebbene, data leg<strong>it</strong>tima la scelta dell’Amministrazione<br />

di rinnovare le operazioni di gara, si poneva il<br />

problema di come operare la rinnovazione, alla luce<br />

della decisione ottemperanda; e la risposta a tale<br />

ques<strong>it</strong>o, ancora e sempre, è una sola: è nella motivazione<br />

della decisione da eseguirsi che l’Amministrazione<br />

prima, ed eventualmente il giudice dell’ottemperanza<br />

poi, debbono rintracciare gli “scampoli”<br />

per tradurre in forma quei “consigli del Consiglio”<br />

(parafrasando il compianto Feliciano Benvenuti)<br />

che rappresentano i capisaldi dell’attiv<strong>it</strong>à rinnovativa.<br />

Ed allora, cosa “consigliava” all’Amministrazione<br />

la sentenza n. 1458/2004, oggetto d’ottemperanza?<br />

V’era davvero un’indicazione circa il dovere<br />

giuridico di procedere ad una nuova valutazione<br />

delle offerte, ossia al riesercizio del potere sostanziale<br />

– ormai consumato – di attribuzione dei punteggi?<br />

O viceversa la decisione si soffermava, come<br />

pare desumersi anche dalla sentenza in commento,<br />

su un difetto meramente formale, quale quello della<br />

carenza di verbalizzazione, che ovviamente non<br />

presuppone alcun riesercizio di attiv<strong>it</strong>à di giudizio?<br />

Per rispondere alla domanda appare opportuno<br />

richiamare alcuni passaggi della ottemperanda sentenza<br />

n. 1458/2004, che fra l’altro rec<strong>it</strong>ava: “… in<br />

punto di fatto, … la commissione di gara, a partire<br />

dal verbale n. 7 … e fino al termine delle operazioni<br />

di valutazione, ha attribu<strong>it</strong>o i punteggi alle varie sottovoci<br />

delle offerte tecniche, semplicemente a maggioranza,<br />

ma senza tener conto dell’esigenza di consentire<br />

di ripercorrere l’<strong>it</strong>er della formazione della<br />

decisione di maggioranza, attraverso l’indicazione<br />

della proposta messa ai voti, della motivazione della<br />

GIURISPRUDENZA 957<br />

stessa, con l’eventuale individuazione del soggetto<br />

proponente, verbalizzando eventuali dichiarazioni di<br />

voto in dissenso e così via. In sostanza, in assenza di<br />

tali accorgimenti, l’adozione della regola di maggioranza<br />

con la diretta attribuzione di un punteggio<br />

numerico si risolve in una valutazione immotivata,<br />

non idonea a dare conto della scelta dell’offerta economicamente<br />

più vantaggiosa. … Ciò premesso<br />

deve rilevarsi che la natura di collegio perfetto della<br />

commissione di gara, impone, quantomeno, che debba<br />

indicarsi non l’espressione motivata e palese di<br />

tutti i suoi componenti ma, voce per voce, punto per<br />

punto, la proposta motivata di attribuzione dei punteggi<br />

messa ai voti, il soggetto che avanza la proposta,<br />

nonché eventualmente (non necessariamente)<br />

l’esistenza di riserve o dichiarazioni di dissenso o<br />

proposte alternative dei commissari rimasti in minoranza<br />

… Come evidenziato dall’appello non è dato<br />

sapere se siano state formulate una o più proposte di<br />

attribuzione del punteggio da parte del presidente<br />

della commissione, se non ne sia stata formulata<br />

alcuna (ogni commissario potrebbe aver provveduto<br />

ad indicare un proprio punteggio) ovvero rispetto ai<br />

punteggi formulati da ciascuno si sia provveduto<br />

all’eliminazione del punteggio più alto e del più basso,<br />

ovvero si sia proceduto a voto palese o segreto<br />

sulle proposte, se le proposte alternative o ulteriori<br />

fossero per attribuzione di punteggi più alti o più<br />

bassi di quelli defin<strong>it</strong>ivamente approvati, se uno o<br />

più commissari si siano astenuti, se la maggioranza<br />

si sia formata immediatamente o dopo una o più<br />

votazioni. La laconic<strong>it</strong>à della verbalizzazione amputa<br />

sensibilmente le possibil<strong>it</strong>à di controllo e sindacato<br />

giurisdizionale, oltre a delineare un metodo in<br />

sostanza contrastante con l’esigenza di rispetto del<br />

canone di piena partecipazione che comunque connota<br />

il collegio perfetto ed illumina il modus operandi<br />

della commissione anche quando essa decide<br />

di procedere a maggioranza …” Ed ancora: “… La<br />

verbalizzazione non deve condurre alla minuziosa<br />

descrizione delle attiv<strong>it</strong>à svolte e delle singole opinioni<br />

espresse, ma deve essere proporzionata ed adeguata<br />

rispetto all’attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata, e, quindi, in relazione<br />

all’esistenza di ampi poteri discrezionali di<br />

valutazione di offerte tecniche complesse, come<br />

quella in esame, deve dare conto compiutamente ma<br />

con economia di mezzi, dell’<strong>it</strong>er logico segu<strong>it</strong>o nell’attribuzione<br />

dei punteggi a maggioranza”.<br />

Perdonerà il lettore l’ampiezza della c<strong>it</strong>azione,<br />

che appariva tuttavia necessaria per avvedersi di<br />

come, almeno ad avviso di chi scrive, dalla decisione<br />

oggetto di ottemperanza emerga un chiaro ed<br />

univoco mon<strong>it</strong>o: allorché una commissione di gara<br />

decida di valutare offerte a maggioranza, badi bene<br />

a verbalizzare ciò che fa in modo adeguato, in modo<br />

da consentire ai terzi di capire chi all’interno della


958 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

commissione abbia votato come, quale sia stata l’opinione<br />

di ciascuno dei commissari, quale la giustificazione<br />

della scelta imputabile alla maggioranza<br />

dei votanti: tutto qui.<br />

Viceversa, non pare davvero che dalla sentenza<br />

ampiamente riportata possa desumersi l’affermazione<br />

di alcun vizio di “eccesso di potere e di mancato<br />

rispetto del principio di collegial<strong>it</strong>à”, idoneo a giustificare<br />

il riesercizio del potere sostanziale di valutazione<br />

delle offerte, che davvero non si saprebbe<br />

come giustificare alla luce del tenore della sentenza<br />

della cui ottemperanza si discute.<br />

Ove mai l’annullamento avesse avuto a base il<br />

riscontro di un vizio nelle operazioni di apprezzamento<br />

di un singolo commissario, o di più commissari,<br />

allora chi scrive avrebbe pienamente concordato<br />

con la decisione in commento (anche se, in difetto di<br />

una congrua verbalizzazione, come avrebbe potuto il<br />

giudice accertare e sindacare un vizio siffatto?).<br />

Quanto all’ist<strong>it</strong>uto giuridico utilizzato per sostenere<br />

la decisione di accoglimento, quello della<br />

motivazione postuma, il richiamo non appare invero<br />

conferente, se è vero, com’è vero, che la costruzione<br />

giurisprudenziale di tale ist<strong>it</strong>uto sostanziale<br />

presuppone la pendenza del ricorso di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

mentre, quando si procede in ottemperanza, è proprio<br />

l’introduzione in via postuma della motivazione<br />

in origine mancante a cost<strong>it</strong>uire uno dei più diffusi<br />

doveri dell’Amministrazione.<br />

Pienamente condivisibile, invece, è il dictum<br />

secondo cui la rinnovazione delle operazioni di gara<br />

è in taluni casi ammissibile anche quando siano state<br />

aperte le buste contenenti le offerte economiche;<br />

da segnalare soprattutto il rilievo che “… le offerte<br />

sono ormai cristallizzate”, non solo nel senso che<br />

esse sono immodificabili (questo varrebbe poco in<br />

presenza di una commissione facilmente condizionabile),<br />

ma che la nuova valutazione interviene in<br />

una fase procedimentale in cui sarebbe difficile,<br />

conoscendo ex ante le offerte economiche, condizionare<br />

più di tanto l’es<strong>it</strong>o della gara, soprattutto,<br />

come sempre esattamente rileva la decisione, in presenza<br />

di “… cr<strong>it</strong>eri di massima predeterminati che<br />

non sono stati travolti dal giudicato”.<br />

Non si dimentichi infine che la decisione è resa<br />

in sede di giurisdizione di mer<strong>it</strong>o: non v’è da meravigliarsi<br />

allora che il Consiglio di Stato abbia potuto<br />

apprezzare in concreto – ed anche tradurre<br />

sostanzialmente in affermazione – il rilievo che i<br />

margini di “manovra” di una ipoteticamente spregiudicata<br />

commissione siano, nel caso di specie,<br />

non poi così ampi da porre in pericolo la par condicio<br />

nella fase rinnovativa.<br />

* * *<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />

Sentenza 20 ottobre 2004 n. 5540 – Pres.<br />

Riggio, Est. Giordano – STAV S.p.a. (avv.ti<br />

Tanzarella e Mastrangelo) v/ Comune di<br />

Vigevano (avv. Romano) e Line S.p.a. (avv.<br />

Balestreri).<br />

1. Giustizia amministrativa – Art. 23-bbiiss L.<br />

n. 1034/1971 – Motivi aggiunti – Termine<br />

– È quello dimidiato applicabile a tutti i<br />

termini processuali.<br />

2. Giustizia amministrativa – Impugnazione<br />

dei documenti di gara – Attual<strong>it</strong>à dell’interesse<br />

a ricorrere – Non viene meno per<br />

l’irricevibil<strong>it</strong>à dei motivi aggiunti con cui<br />

sia stato impugnato il provvedimento di<br />

aggiudicazione.<br />

3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto –<br />

Impugnazione del bando di gara e del<br />

cap<strong>it</strong>olato – Presentazione dell’offerta –<br />

Acquiescenza – Non sussiste.<br />

4. Trasporto pubblico locale – Gara a prezzo<br />

netto – Definizione della base d’asta –<br />

Ricavo da tariffa del 35% ex art. 19<br />

D.L.vo n. 422/1998 – Natura.<br />

1. La dimidiazione dei termini nel r<strong>it</strong>o<br />

riguardante le materie elencate dall’art. 23-bis<br />

della L. n. 1034 del 1971 si applica a tutti i termini<br />

endoprocessuali, compreso quello per la<br />

proposizione dei motivi aggiunti di ricorso, a<br />

nulla rilevando, data l’eccezional<strong>it</strong>à della<br />

deroga al regime acceleratorio di cui alla c<strong>it</strong>ata<br />

norma, l’oggetto dell’impugnazione proposta<br />

con i motivi aggiunti di ricorso.<br />

2. Quand’anche il ricorso per motivi aggiunti,<br />

che abbia esteso l’oggetto dell’impugnazione<br />

al provvedimento defin<strong>it</strong>ivo di aggiudicazione<br />

di una gara d’appalto, sia stato dichiarato<br />

irricevibile, ciò non comporta il venir meno<br />

dell’interesse ad insorgere contro il bando di<br />

gara, il cui annullamento condurrebbe comunque<br />

alla caducazione di tutti i provvedimenti<br />

successivi incompatibili con la rimozione del<br />

provvedimento ad essi preordinato.<br />

3. La presentazione dell’offerta nel corso di<br />

una gara d’appalto di cui la concorrente abbia<br />

impugnato il bando ed il cap<strong>it</strong>olato, lungi dal<br />

poter configurare acquiescenza alle prescrizioni<br />

contestate, cost<strong>it</strong>uisce invece in capo alla<br />

ricorrente una s<strong>it</strong>uazione giuridica differenziata<br />

rispetto a quella delle altre d<strong>it</strong>te presenti nel<br />

mercato del riferimento, che la abil<strong>it</strong>a a sinda-


care la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del bando della gara alla<br />

quale ha dimostrato in concreto di voler prendere<br />

parte.<br />

4. Il ricavo minimo del 35% assicurato al<br />

gestore del servizio di T.P.L. dall’art. 19 del<br />

D.L.vo n. 422 del 1998, che non è stato abrogato<br />

dalla legge reg. della Lombardia n. 1 del<br />

2002, cost<strong>it</strong>uisce un obiettivo da perseguire da<br />

parte dell’aggiudicatario a regime, una volta<br />

stipulato il contratto di servizio, e non una precondizione<br />

che debba essere garant<strong>it</strong>a in sede<br />

di gara.<br />

Commento dell’avv. ANDREA BULLO<br />

La pronuncia in esame offre interessanti spunti<br />

sia in relazione alle questioni prettamente processuali,<br />

sia in relazione al mer<strong>it</strong>o del contenzioso.<br />

Sotto il primo profilo, essa conferma l’indirizzo,<br />

ormai consolidato, per cui la dimidiazione dei termini<br />

processuali sanc<strong>it</strong>a nei giudizi regolati dall’art.<br />

23-bis della L. n. 1034 del 1971, introdotto dalla L.<br />

n. 205 del 2000, è da r<strong>it</strong>enersi applicabile anche al<br />

termine per la proposizione dei motivi aggiunti,<br />

senza che, al riguardo, possano assumere rilievo le<br />

argomentazioni volte a parificare il ricorso per<br />

motivi aggiunti ad un ricorso autonomo destinato ad<br />

innestarsi nel giudizio principale.<br />

Conferma si trae, al riguardo, da una serie di condivisibili<br />

motivazioni espresse dal Collegio, quali<br />

l’eccezional<strong>it</strong>à delle deroghe al regime acceleratorio<br />

sanc<strong>it</strong>o dall’art. 23-bis (assurto ormai al rango di<br />

norma di portata generale nelle materie ivi espressamente<br />

contemplate) e l’irrilevanza dell’oggetto<br />

dell’impugnazione tram<strong>it</strong>e motivi aggiunti, impedendo<br />

l’unic<strong>it</strong>à dello strumento e della sua ratio di<br />

distinguere se esso riguardi un nuovo provvedimento<br />

ovvero il medesimo provvedimento originariamente<br />

gravato, sotto nuovi e diversi profili.<br />

Va peraltro rilevato che, nel giudizio defin<strong>it</strong>o con<br />

la sentenza massimata, la controinteressata aveva<br />

sollevato l’eccezione d’improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso<br />

per sopravvenuta carenza dell’interesse in capo alla<br />

ricorrente, derivante dalla r<strong>it</strong>enuta irricevibil<strong>it</strong>à dei<br />

motivi aggiunti avverso il provvedimento defin<strong>it</strong>ivo<br />

di aggiudicazione.<br />

L’eccezione è stata rigettata dal Collegio sul rilievo<br />

per cui “per rendere improcedibile la prima iniziativa<br />

giudiziaria, è necessario che l’atto con essa<br />

impugnato rivesta valore esclusivamente endoprocedimentale<br />

e come tale portata non defin<strong>it</strong>ivamente<br />

lesiva della sfera giuridica dell’interessato che è<br />

incisa direttamente dall’atto finale, ovvero che l’atto<br />

iniziale o intermedio non si trovi in rapporto di<br />

consequenzial<strong>it</strong>à immediata, diretta e necessaria<br />

con l’atto conclusivo”, mentre “non è configurabile<br />

GIURISPRUDENZA 959<br />

la dedotta improcedibil<strong>it</strong>à per sopravvenuta carenza<br />

di interesse, quanto il provvedimento impugnato<br />

con il ricorso introduttivo rappresenti il presupposto<br />

logico e giuridico in base al quale è stato emanato il<br />

successivo e conclusivo provvedimento”.<br />

Una siffatta motivazione, tuttavia, lascia aperte<br />

talune perpless<strong>it</strong>à.<br />

L’impugnazione di un atto endoprocedimentale –<br />

come tale privo della capac<strong>it</strong>à di ledere defin<strong>it</strong>ivamente<br />

la sfera giuridica del destinatario – dovrebbe<br />

infatti, a rigore, rendere inammissibile il gravame<br />

ab origine, senza che su tale inammissibil<strong>it</strong>à possano<br />

successivamente assumere rilievo le vicende<br />

interenti l’estensione dell’impugnazione con motivi<br />

aggiunti.<br />

La giurisprudenza sul punto manifesta un’estrema<br />

prudenza nel r<strong>it</strong>enere l’autonoma impugnabil<strong>it</strong>à<br />

degli atti endoprocedimentali. Dal principio generale<br />

per cui “gli atti endoprocedimentali non sono<br />

impugnabili autonomamente, ma attraverso l’atto<br />

finale del procedimento” (Consiglio di Stato, sez. V,<br />

29 settembre 2003, n. 5509, in Foro Amm., CdS,<br />

2003, 2584; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 3<br />

settembre 2003, n. 4882, in Guida al Dir<strong>it</strong>to, 2003,<br />

47, 91; sez. V, 26 maggio 2003, n. 2857, in Foro<br />

Amm., CdS, 2003, 1641) sono state infatti tratte<br />

talune lim<strong>it</strong>ate eccezioni, riconducibili al caso in cui<br />

l’atto impugnato, pur dotato d’un’efficacia meramente<br />

endoprocedimentale, sia in realtà idoneo a<br />

compromettere le posizioni giuridiche di un concorrente,<br />

per essere stato posto in essere in violazione<br />

– od in elusione – delle garanzie partecipative (cfr.<br />

in questo senso TAR Liguria, sez. I, 13 marzo 2003,<br />

n. 309 e 19 marzo 2003, n. 354. Sul punto, cfr.<br />

anche TAR Friuli V.-Giulia, 30 agosto 2003, n.<br />

644).<br />

Altro aspetto della pronuncia in esame, mer<strong>it</strong>evole<br />

di attenzione, riguarda l’eterno dibatt<strong>it</strong>o in mer<strong>it</strong>o<br />

all’effetto della presentazione dell’offerta in relazione<br />

ai vizi, dedotti e/o deducendi, dei documenti<br />

di gara.<br />

Mentre la decisione in lettura ha radicalmente<br />

escluso che la presentazione dell’offerta comporti<br />

acquiescenza alla lex specialis – conducendo anzi<br />

alla formazione d’una posizione giuridica differenziata<br />

e, in defin<strong>it</strong>iva, alla cristallizzazione della<br />

leg<strong>it</strong>timazione a ricorrere –, la giurisprudenza di<br />

mer<strong>it</strong>o registra alcune oscillazioni, intese ad attribuire<br />

alla presentazione dell’offerta una funzione di<br />

acquiescenza alle regole del bando (cfr. in questo<br />

senso TAR Piemonte, sez. II, 10 luglio 1997, n. 369,<br />

in Foro Amm., 1998, 785; 21 maggio 1996, n. 293,<br />

in Foro It., 1996, III, 518; TAR Sicilia Catania, sez.<br />

II, 29 gennaio 2002, n. 148, in Foro Amm. TAR,<br />

2002, 279) ovvero ad escluderla (TAR. Campania<br />

Napoli, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 454; TAR Ligu-


960 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ria, sez. II, 29 agosto 2001, n. 899, in Foro Amm.,<br />

2001; TAR Lombardia Brescia, 26 marzo 2001, n.<br />

140, in Giur. It., 2001, 198).<br />

Dal canto suo il Consiglio di Stato, sulla scorta<br />

del principio generale per cui “l’acquiescenza<br />

postula, da parte del ricorrente, un comportamento<br />

chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi<br />

la sua volontà di accettare gli effetti delle determinazioni<br />

a lui sfavorevoli, rinunciando a far valere<br />

contro di esse eventuali motivi di impugnativa” ha<br />

r<strong>it</strong>enuto “non inammissibile per acquiescenza il<br />

ricorso proposto da un’impresa esclusa, avverso l’es<strong>it</strong>o<br />

negativo della gara per l’aggiudicazione di<br />

lavori di completamento di un acquedotto, che abbia<br />

r<strong>it</strong>irato l’offerta otto giorni prima dell’approvazione<br />

degli atti” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno<br />

2001, n. 3259, in Foro Amm., 2001, f. 6).<br />

Altro profilo della decisione in esame su cui<br />

occorre soffermarsi brevemente riguarda la natura<br />

del “ricavo tariffario minimo” del 35% sanc<strong>it</strong>o dall’art.<br />

19, co. 5°, del D.L.vo n. 422 del 1997 in tema<br />

di T.P.L.<br />

La norma in esame statuisce che il contratto di<br />

servizio dovrà prevedere, tra l’altro, “un progressivo<br />

incremento del rapporto tra ricavi da traffico e<br />

costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di<br />

infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a<br />

partire dal 1 gennaio 2000”.<br />

Correttamente, il TAR per la Lombardia ha r<strong>it</strong>enuto<br />

che tale prescrizione, lungi dal cost<strong>it</strong>uire un<br />

prerequis<strong>it</strong>o del contratto già applicabile in sede di<br />

gara, non possa affatto condurre a “garantire all’affidatario<br />

del servizio un risultato minimo”, ma<br />

risponda invece all’intento di “coprire con i ricavi<br />

del traffico almeno il 35% dei costi di esercizio…<br />

prevedendo il progressivo incremento del rapporto<br />

ricavi/costi nella prospettiva tendenziale del recupero<br />

di efficienza delle imprese del settore e della<br />

costante riduzione dei trasferimenti di risorse pubbliche”,<br />

che hanno viceversa ispirato il settore del<br />

Trasporto pubblico “in passato caratterizzato da<br />

pesanti disavanzi di gestione che venivano ripianati<br />

con il ricorso a sussidi pubblici”.<br />

In quest’ottica, non può che essere condiviso l’orientamento<br />

del Collegio –a maggior ragione nell’amb<strong>it</strong>o<br />

d’una gara a “costo netto”- per cui il gestore “è<br />

stimolato ad attivare iniziative dirette non solo al contenimento<br />

dei costi operativi mediante miglioramenti<br />

nella gestione del servizio, ma anche all’incremento<br />

delle entrate”, intervenendo –con logiche assai prossime<br />

a quelle del marketing privatistico- sulla distribuzione<br />

dell’offerta del servizio volta ad una maggiore<br />

redd<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à dello stesso, fermi restando i livelli minimi<br />

da garantire a norma del Contratto di servizio.<br />

In altri termini, il rispetto del parametro dello<br />

0.35 cost<strong>it</strong>uisce un “obiettivo da perseguire da parte<br />

dell’aggiudicatario a regime una volta stipulato il<br />

contratto di servizio e non come una precondizione<br />

che debba essere garant<strong>it</strong>a in sede di gara”.<br />

Così inteso, dunque, il requis<strong>it</strong>o sembrerebbe<br />

sfuggire alla valutazione sotto il profilo della sinallagmatic<strong>it</strong>à,<br />

risolvendosi piuttosto in una prestazione<br />

a carico del gestore, volta non già ad assicurargli<br />

un ricavo ma ad ev<strong>it</strong>are che si ripetano, in futuro, gli<br />

assalti ai rimborsi dei disavanzi di gestione con<br />

denaro pubblico che hanno contraddistinto la passata<br />

gestione dei servizi di T.P.L.<br />

* * *<br />

CORRISPETTIVI<br />

DOVUTI DAL S.S.N.<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />

20 ottobre 2004 n. 6840 – Pres. Frascione,<br />

Est. Corradino – Laboratorio di Analisi<br />

“Dr. Siracusa Rizzi” (avv. D’Ottavio) c.<br />

Azienda san<strong>it</strong>aria locale n. 11 di Reggio<br />

Calabria (avv. Battaglia).<br />

San<strong>it</strong>à e san<strong>it</strong>ari – Aziende san<strong>it</strong>arie locali –<br />

Delibere di ripartizione delle spese per i<br />

pagamenti alle strutture convenzionate<br />

con il S.S.N. – Immediata incisiv<strong>it</strong>à sulle<br />

s<strong>it</strong>uazioni soggettive dei convenzionati –<br />

Conseguenze – Onere di impugnazione<br />

dei termini di decadenza – Sussiste.<br />

Le delibere delle Aziende san<strong>it</strong>arie locali<br />

che provvedono ad individuare lim<strong>it</strong>i di spesa<br />

per la ripartizione delle somme spettanti alle<br />

strutture convenzionate devono essere impugnate<br />

dagli interessati negli ordinari termini di<br />

decadenza. Non vale obiettare infatti che l’azionabil<strong>it</strong>à<br />

di dette pretese patrimoniali, in<br />

quanto dir<strong>it</strong>ti soggettivi perfetti, prescinderebbe<br />

dall’impugnativa di provvedimenti formali<br />

dell’Amministrazione poiché le delibere in<br />

questione, in quanto idonee a produrre effetti<br />

immediati nella sfera giuridica dei soggetti<br />

interessati, cost<strong>it</strong>uendo il presupposto dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

successiva dell’Amministrazione, vanno<br />

impugnate nei termini decadenziali previsti in<br />

genere per gli atti amministrativi.<br />

Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />

Dir<strong>it</strong>ti patrimoniali e termini di decadenza<br />

Afferma il Consiglio di Stato nella sentenza<br />

impugnata che un soggetto convenzionato con il<br />

S.S.N., che chieda la condanna dell’Amministrazio-


ne al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni<br />

specialistiche esegu<strong>it</strong>e in favore degli assist<strong>it</strong>i<br />

del servizio san<strong>it</strong>ario nazionale in regime di<br />

accred<strong>it</strong>amento esterno, è onerato dell’impugnativa<br />

delle delibere con le quali la A.S.L. ha stabil<strong>it</strong>o di<br />

ripartire le somme impegnate per onorare codesti<br />

pagamenti, e ciò perché le delibere in questione<br />

sarebbero idonee a produrre effetti immediati nella<br />

sfera giuridica dei soggetti interessati.<br />

Non credo che questa soluzione sia corretta. Riemerge<br />

nella motivazione della sentenza – pur se non<br />

esternata – la preistorica teoria della degradazione<br />

dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi ad opera dei provvedimenti<br />

autor<strong>it</strong>ativi. Ma sono le delibere in commento provvedimenti<br />

autor<strong>it</strong>ativi? Senz’altro no: si tratta di<br />

provvedimenti a rilievo meramente contabile, che<br />

non prendono in alcuna considerazione le posizioni<br />

dei soggetti convenzionati, lim<strong>it</strong>andosi solo a stabilire<br />

quanto le AA.SS.LL. possono spendere di anno<br />

in anno. Si tratta di atti di gestione pura – se si vuole<br />

evocare una terminologia d’altri tempi – dove<br />

l’autor<strong>it</strong>à è del tutto assente, e l’unico interesse dell’Amministrazione<br />

– come di qualunque altro soggetto<br />

che si trovasse in condizioni analoghe – è<br />

quello di prevedere uno stanziamento in bilancio<br />

congruo con le disponibil<strong>it</strong>à di cassa.<br />

L’impugnativa, viceversa, voleva tutelare un<br />

dir<strong>it</strong>to nascente dalla legge, e l’interpretazione che<br />

il ricorrente ne offriva – forse discutibile, ma questo<br />

non giustificava certo una pronuncia di inammissibil<strong>it</strong>à<br />

– si fondava sulla immediata applicabil<strong>it</strong>à della<br />

disciplina che attribuisce ai convenzionati la pretesa<br />

di ottenere integralmente dalle strutture san<strong>it</strong>arie<br />

il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni<br />

effettivamente rese al S.S.N.: che, si badi, se ne è<br />

avvantaggiato, ma, grazie alla sentenza in commento,<br />

oggi, non sborsa un centesimo in più di quanto<br />

stabil<strong>it</strong>o dalla delibera che stabilisce i lim<strong>it</strong>i ai pagamenti,<br />

che però, come qui sostenuto, non andava<br />

affatto impugnata nei termini decadenziali.<br />

È questo l’epilogo della vicenda giudiziaria?<br />

Non lo credo, e la s<strong>it</strong>uazione andrà mon<strong>it</strong>orata dagli<br />

osservatori interessati.<br />

Il Consiglio di Stato, infatti, avrebbe dovuto<br />

dichiarare il difetto sopravvenuto della propria giurisdizione<br />

a segu<strong>it</strong>o della nota sentenza della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale n. 204 del 2004, che ha sottratto al<br />

giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva<br />

sui dir<strong>it</strong>ti soggettivi nelle controversie in materia di<br />

servizi pubblici – quale la presente controversia è –<br />

dando applicazione all’art. 5 c.p.c., nell’interpretazione<br />

comunemente condivisa da dottrina e giurisprudenza,<br />

trattandosi appunto di l<strong>it</strong>e su dir<strong>it</strong>ti soggettivi<br />

nella quale non vengono in giuoco provvedimenti<br />

d’autor<strong>it</strong>à, e rimane quindi esclusa anche la<br />

giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

GIURISPRUDENZA 961<br />

Il ricorrente potrà quindi impugnare la sentenza<br />

in commento dinanzi alla Corte di cassazione a<br />

sezioni un<strong>it</strong>e per motivi di giurisdizione e, ottenutone<br />

l’annullamento, re<strong>it</strong>erare la propria richiesta di<br />

mer<strong>it</strong>o dinanzi al giudice ordinario, anche, ovviamente,<br />

con l’agile strumento della tutela mon<strong>it</strong>oria.<br />

* * *<br />

DISCREZIONALITÀ TECNICA<br />

TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Ordinanza<br />

14 luglio 2004 n. 798 – Pres. G.<br />

Vacirca, Est. A. Migliozzi – Moro Simone c.<br />

Ministero dell’interno.<br />

Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Accertamenti san<strong>it</strong>ari<br />

– Controllo del giudice amministrativo<br />

– Insindacabil<strong>it</strong>à<br />

In caso di impugnazione del giudizio di non<br />

idone<strong>it</strong>à fisica al servizio di polizia di Stato,<br />

propedeutico all’esclusione dal concorso pubblico<br />

di allievo agente di polizia di Stato, le<br />

certificazioni prodotte dalla parte ricorrente<br />

non possono smentire l’apprezzamento espresso<br />

dalla Commissione per l’accertamento dei<br />

requis<strong>it</strong>i psico fisici di cui al provvedimento<br />

impugnato.<br />

Commento dell’avv. MARIA VITTORIA LUMETTI<br />

(Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale<br />

dello Stato di Firenze)<br />

La discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione<br />

e il controllo del giudice amministrativo<br />

1) Le cause di inidone<strong>it</strong>à al servizio di polizia<br />

2) Gli accertamenti medici e la discrezional<strong>it</strong>à<br />

tecnica<br />

3) Discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione<br />

e insindacabil<strong>it</strong>à del giudice amministrativo.<br />

I – Le cause di inidone<strong>it</strong>à al servizio di polizia<br />

Il ricorrente impugna il giudizio di non idone<strong>it</strong>à<br />

fisica al servizio di polizia di Stato, propedeutico<br />

all’esclusione dal concorso pubblico di allievo<br />

agente di polizia di Stato.<br />

Com’è noto l’arruolamento nella Polizia di stato<br />

comporta l’espletamento di attiv<strong>it</strong>à delicatissime,<br />

che richiedono una ottima condizione psico-fisica.<br />

Il Consiglio di Stato ha precisato, già in riferimento<br />

al vecchio D.P.R. del 1983, ora abrogato e<br />

sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal D.M. n. 198 del 30.6.2003, che “L’art.<br />

2 D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904 annovera quali<br />

cause di inidone<strong>it</strong>à al servizio di polizia le inferm<strong>it</strong>à<br />

ed imperfezioni dell’apparato osteo-articolare e tut-


962 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

te le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti<br />

congen<strong>it</strong>i e le malattie ostacolanti la funzional<strong>it</strong>à<br />

organica o alteranti l’eur<strong>it</strong>mia corporea”. Detta norma,<br />

stante il carattere onnicomprensivo, ricomprende<br />

anche la scoliosi, congen<strong>it</strong>a o sopravvenuta, in<br />

quanto alterazione della normale conformazione<br />

della struttura ossea (1).<br />

L’art. 2, co. 10° prevedeva come causa di esclusione:<br />

“le inferm<strong>it</strong>à ed imperfezioni dell’apparato<br />

osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello<br />

scheletro consecutive a fatti congen<strong>it</strong>i; rach<strong>it</strong>ismo,<br />

malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la<br />

funzional<strong>it</strong>à organica o alteranti l’eur<strong>it</strong>mia corporea;<br />

malattie ossee o articolari in atto; lim<strong>it</strong>azione<br />

della funzional<strong>it</strong>à articolare; malattie delle aponeurosi,<br />

dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la<br />

funzione”.<br />

La leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’esclusione operata dal Ministero<br />

dell’interno risulta confermata dal decreto<br />

del Ministero dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,<br />

(in G.U., 1° agosto, n. 177), recante il “Regolamento<br />

concernente i requis<strong>it</strong>i di idone<strong>it</strong>à fisica,<br />

psichica e att<strong>it</strong>udinale di cui devono essere in possesso<br />

i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli<br />

del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti<br />

ai predetti ruoli”, il cui art. 8 ha abrogato il<br />

D.P.R. del 1983.<br />

In particolare l’ Allegato unico, Tabella (ai sensi<br />

degli articoli 3 e 6) prevede tra le cause di non<br />

idone<strong>it</strong>à per l’ammissione ai concorsi pubblici per<br />

l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato:<br />

7. Le inferm<strong>it</strong>à ed imperfezioni dell’apparato<br />

osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro<br />

es<strong>it</strong>i, anche di natura traumatica, dell’apparato<br />

scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulolegamentose,<br />

tendinee, aponeurotiche e delle borse<br />

sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della<br />

meccanica articolare. Non v’è dubbio, quindi, che<br />

l’Amministrazione si sia attenuta al dato normativo<br />

che ricomprende inequivocabilmente anche le<br />

patologie di natura traumatica. All’organo medico<br />

è rimesso, infatti, il potere di valutare, alla stregua<br />

delle conoscenze e delle regole della medicina, le<br />

condizioni psico-fisiche del dipendente pubblico, e<br />

accertare, in particolare, la reale sussistenza di<br />

quell’idone<strong>it</strong>à fisica che è dalla legge assunta a<br />

necessario presupposto per la permanenza in servizio<br />

(2).<br />

Nel ricorso introduttivo ci duole del fatto che<br />

l’Amministrazione dell’interno non abbia accettato<br />

(1) Consiglio di Stato, sez. IV, 25/09/2002, n. 4911, in<br />

Foro Amm. CDS, 2002<br />

(2) Consiglio di Stato, Ssez.IV, 30/06/2003, n. 3880,<br />

in Foro Amm. CDS, 2003, 1869<br />

l’istanza di rinvio della vis<strong>it</strong>a medica presentata dal<br />

ricorrente.<br />

Com’è noto gli accertamenti medici nei confronti<br />

di chi aspira ad entrare nelle forze di Polizia o nella<br />

difesa non cost<strong>it</strong>uiscono una mera formal<strong>it</strong>à e<br />

neppure ricoprono una scarsa rilevanza.<br />

Essi si configurano come una prova rilevantissima<br />

nell’economia del concorso, che non può essere<br />

sminu<strong>it</strong>a da continui rinvii per malattia.<br />

Anzi, questi ultimi già depongono a sfavore del<br />

richiedente e della sua idone<strong>it</strong>à fisica: si osserva che<br />

le condizioni fisiche richieste in tali casi devono<br />

essere “perfette” e che anche una sia pur non grave<br />

frattura, soprattutto riportata in età adulta, può comprometterle,<br />

soprattutto se si considerano gli inev<strong>it</strong>abili<br />

postumi.<br />

Questi ultimi potranno risultare ininfluenti per<br />

l’impiegato pubblico in generale, non preposto ad<br />

attiv<strong>it</strong>à operative, ma non per un aspirante appartenente<br />

alle forze di polizia.<br />

Oltretutto si rileva che nel caso de quo si tratta di<br />

una frattura trattata chirurgicamente e riportata alla<br />

caviglia: sono di per sé evidenti sia la grav<strong>it</strong>à sia le<br />

ripercussioni sull’attiv<strong>it</strong>à locomotoria.<br />

Non vi è dubbio che la discrezional<strong>it</strong>à espressa<br />

dall’Amministrazione, in sede di accertamento<br />

san<strong>it</strong>ario, attenga al mer<strong>it</strong>o dell’azione amministrativa<br />

e che gli atti che ne cost<strong>it</strong>uiscono espressione<br />

restano insindacabili da parte del giudice<br />

amministrativo, se non per i profili che concernono<br />

la reale sussistenza di presupposti, la logic<strong>it</strong>à<br />

del giudizio e la congruenza delle conclusioni che<br />

ne sono scatur<strong>it</strong>e (3).<br />

In sede di accertamento dell’idone<strong>it</strong>à fisica di<br />

un pubblico dipendente all’impiego o di un aspirante<br />

tale, gli organi san<strong>it</strong>ari non sono di per sè<br />

tenuti ad esternare esplic<strong>it</strong>amente il procedimento<br />

tecnico-logico attraverso cui pervengono alle proprie<br />

valutazioni che risultano dalla diagnosi formulata<br />

(4).<br />

Tale giudizio di inidone<strong>it</strong>à fisica, non è possibile<br />

sindacare: secondo principi consolidati,<br />

infatti, la valutazione espressa dalle Commissioni<br />

mediche in ordine all’idone<strong>it</strong>à fisica o att<strong>it</strong>udinale<br />

alla prestazione non è in generale censurabile<br />

davanti al giudice amministrativo nella sede della<br />

giurisdizione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à se non nel caso di<br />

manifesta contradd<strong>it</strong>torietà o di irrazional<strong>it</strong>à, adeguatamente<br />

prospettata e documentata dall’interessato.<br />

(3) Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2003, n. 3880, in<br />

Foro Amm. CDS, 2003, 1869<br />

(4) Consiglio di Stato, sez.V, 12/10/1995, n. 1402, in<br />

Foro Amm., 1995, 2186.


II – Accertamenti san<strong>it</strong>ari e discrezional<strong>it</strong>à tecnica<br />

Il personale di polizia, proprio in ragione delle<br />

particolari funzioni e mansioni alle quali è adib<strong>it</strong>o,<br />

deve possedere l’idone<strong>it</strong>à fisica al servizio incondizionato<br />

per essere impiegato dovunque in ragione<br />

delle esigenze dell’Amministrazione.<br />

Si osserva, al riguardo, che le vis<strong>it</strong>e mediche<br />

sono prevista dal bando di concorso.<br />

L’Amministrazione dell’interno in questo caso, è<br />

deputata alla scelta di personale operativo cui vengono<br />

attribu<strong>it</strong>i comp<strong>it</strong>i di alto livello.<br />

L’esclusione del ricorrente persegue l’interesse<br />

pubblico a che: venga selezionato il personale di<br />

polizia migliore; ad egli venga prefer<strong>it</strong>o altro soggetto<br />

che presenti doti fisiche più confacenti all’attiv<strong>it</strong>à<br />

da espletare; e, non da ultimo, venga combattuto<br />

l’odioso fenomeno dell’assenteismo per malattia<br />

nel pubblico impiego, che determina gravi danni<br />

organizzativi ed economici in capo allo Stato, penalizzandone<br />

altresì l’efficienza e l’immagine.<br />

Nel caso de quo rileva solo ed esclusivamente la<br />

discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione, trattandosi<br />

di un accertamento san<strong>it</strong>ario.<br />

Le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi<br />

san<strong>it</strong>ari non sono sindacabili in sede di giudizio di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, salvo il lim<strong>it</strong>e del palese difetto di motivazione<br />

o dei macroscopici vizi logici (5).<br />

Ne consegue che, se si accoglie la tesi che non<br />

ascrive la discrezional<strong>it</strong>à tecnica al mer<strong>it</strong>o e che la<br />

considera svincolata anche dai supposti ristretti<br />

amb<strong>it</strong>i dell’eccesso di potere, ma riconducibile al<br />

vizio di violazione di legge, rimane ben poca cosa il<br />

segmento valutativo espresso dalla Amministrazione<br />

che il giudice non possa sindacare.<br />

Il problema si sposta sul piano probatorio, laddove<br />

il giudice amministrativo ha la possibil<strong>it</strong>à di verificare<br />

la correttezza delle valutazioni tecnico-scientifiche<br />

espresse dalla P.A.<br />

Tant’é che in dottrina si é formata la tesi che<br />

ascrive la discrezional<strong>it</strong>à tecnica al mer<strong>it</strong>o amministrativo<br />

e che il sindacato relativo al suo corretto<br />

esercizio resti ammissibile, al pari di quanto accade<br />

per la discrezional<strong>it</strong>à amministrativa, esclusivamente<br />

attraverso il vizio dell’eccesso di potere, ossia solo<br />

nei casi di macroscopica o manifesta illogic<strong>it</strong>à, o di<br />

travisamento palese dei fatti in cui emerga in modo<br />

eclatante l’errore commesso in sede valutativa.<br />

Quest’ultimo, peraltro, é da r<strong>it</strong>enersi circoscr<strong>it</strong>to<br />

a poche figure sintomatiche, in quanto la stragrande<br />

maggioranza presuppone l’esistenza di un momento<br />

di scelta.<br />

(5) Consiglio di Stato, Sez.VI, 26/06/2003, n. 3836, in<br />

Foro Amm. CDS, 2003, 1978<br />

GIURISPRUDENZA 963<br />

Seguendo tale tesi, infatti, si perviene alla conclusione<br />

della sostanziale insindacabil<strong>it</strong>à di tutti gli atti<br />

adottati nell’esercizio della discrezional<strong>it</strong>à tecnica.<br />

Nell’amb<strong>it</strong>o di tale attiv<strong>it</strong>à comparativa accade di<br />

sovente che la P.A. debba acquisire dati ed informazioni<br />

di carattere tecnico, indispensabili per la verifica<br />

dell’efficacia di un determinato intervento<br />

amministrativo.<br />

In questo caso la discrezional<strong>it</strong>à cambia nome e<br />

viene defin<strong>it</strong>a discrezional<strong>it</strong>à tecnica.<br />

Nella discrezional<strong>it</strong>à tout court la P.A. nel suo<br />

esame comparativo degli interessi non é ancorata<br />

all’osservanza di nozioni aventi carattere tecnico.<br />

III – Discrezional<strong>it</strong>à tecnica e insindacabil<strong>it</strong>à del<br />

giudice amministrativo<br />

Una delle problematiche affrontate dai TAR nelle<br />

controversie in cui rilevano notazioni di carattere<br />

tecnico riguarda innanzi tutto il potere del giudice<br />

amministrativo ed i suoi lim<strong>it</strong>i.<br />

Il giudice amministrativo, infatti, non può sost<strong>it</strong>uirsi<br />

alla P.A., eserc<strong>it</strong>are il potere di determinazione<br />

di cui essa è t<strong>it</strong>olare e, conseguentemente, non<br />

può modificare gli atti da questa posti in essere o<br />

eseguire comp<strong>it</strong>i spettanti alla medesima: il suo ruolo<br />

consiste in un controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e solo talvolta<br />

di mer<strong>it</strong>o sugli atti.<br />

Il giudice non potrebbe giudicare la scelta fatta<br />

nel mer<strong>it</strong>o, in quanto con ciò eserc<strong>it</strong>erebbe una funzione<br />

amministrativa: può solo rilevare se le scelte<br />

sono state fatte con ragionevolezza.<br />

Il controllo del rispetto delle norme istruttorie offre<br />

occasione al giudice di verificare se effettivamente<br />

sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti.<br />

Giova in particolare osservare che il potenziamento<br />

dei mezzi istruttori utilizzabili dal giudice<br />

amministrativo ai fini del sindacato sulle valutazioni<br />

di stampo tecnico-specialistico, sanc<strong>it</strong>o dall’innesto<br />

della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 16 L.<br />

n. 205/2000, consente certo il pieno e diretto accertamento<br />

dei fatti presi in esame dall’Amministrazione,<br />

ma non la sost<strong>it</strong>uzione del giudice amministrativo,<br />

per il tram<strong>it</strong>e del consulente tecnico, ai giudizi di<br />

tipo tecnico formulati dall’Amministrazione.<br />

Il controllo del giudice amministrativo sul giudizio<br />

tecnico dell’organo amministrativo è rimasto un<br />

controllo debole, nel rammentato senso dell’inammissibil<strong>it</strong>à<br />

di una logica sost<strong>it</strong>utiva che consenta al<br />

giudice di sost<strong>it</strong>uire la sua opinione all’opinione, non<br />

condivisa, ma non risultante erronea, della P.A. (6).<br />

In base a tali considerazioni, la consulenza tecnica<br />

d’ufficio potrebbe determinare che i ques<strong>it</strong>i pro-<br />

(6) Consiglio di Stato sez. IV, 04/11/2002 n. 6004;<br />

Cons Stato, sez. VI, 23/04/2002 n°2199. Consiglio di


964 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

posti non mirano ad accertare l’erronea applicazione<br />

dei cr<strong>it</strong>eri tecnici ma, piuttosto, a fondare in via<br />

di fatto i presupposti su cui poi arb<strong>it</strong>rariamente proporre<br />

una logica di valutazione sost<strong>it</strong>utiva di quella<br />

adottata dalla Commissione.<br />

Stato, sez. VI, 05/12/2002, n. 6652, in Foro Amm. CDS,<br />

2002, 3242. “Il potere di annullamento del nullaosta paesaggistico<br />

attribu<strong>it</strong>o al Ministero per i beni culturali dall’art.<br />

82 D.P.R. n. 616 non comporta un riesame complessivo delle<br />

valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione,<br />

tale da consentire la sovrapposizione o sost<strong>it</strong>uzione di<br />

una propria valutazione di mer<strong>it</strong>o a quella compiuta in sede<br />

di rilascio del t<strong>it</strong>olo autorizzativo, ma si estrinseca in un<br />

controllo di mera leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à che peraltro può riguardare tutti<br />

i possibili vizi dell’eccesso di potere. Consiglio di Stato,<br />

sez.VI, 01/10/2002, n. 5156, in Dir<strong>it</strong>to e Giustizia, 2002, f.<br />

36, 49: le deliberazioni dell’Autor<strong>it</strong>à per la concorrenza e il<br />

mercato attengono a valutazioni complesse che rinviano a<br />

scienze inesatte ed opinabili, di carattere prevalentemente<br />

economico, con cui si perviene alla definizione di concetti<br />

giuridici indeterminati (mercato rilevante, dominanza, intesa<br />

restr<strong>it</strong>tiva della concorrenza, ecc.). Tali deliberazioni<br />

possono essere sindacate solo per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, e non<br />

di mer<strong>it</strong>o attraverso il cd. “sindacato di tipo debole”, che<br />

non consente un potere sost<strong>it</strong>utivo del giudice”. I provvedimenti<br />

dell’Autor<strong>it</strong>à garante della concorrenza e del mercato<br />

sono sindacabili in giudizio per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e non<br />

di mer<strong>it</strong>o (si precisa altresì che il sindacato del giudice<br />

amministrativo sull’attiv<strong>it</strong>à discrezionale di natura tecnica<br />

eserc<strong>it</strong>ata dall’autor<strong>it</strong>à ant<strong>it</strong>rust è un sindacato di tipo debole,<br />

che non consente un potere sost<strong>it</strong>utivo del giudice tale da<br />

sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile, il proprio<br />

modello logico di attuazione del “concetto indeterminato”,<br />

all’operato dell’Autor<strong>it</strong>à; pertanto nell’esercizio di<br />

un tale sindacato è inammissibile far “ripercorrere” al consulente<br />

tecnico d’ufficio le complesse valutazioni rimesse<br />

in prima battuta all’Amministrazione e sottoposte poi, con<br />

gli anzidetti lim<strong>it</strong>i, al sindacato giurisdizionale, poiché a<br />

questo spetta solo il comp<strong>it</strong>o di verificare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’impostazione<br />

generale segu<strong>it</strong>a dall’Autor<strong>it</strong>à nello svolgere<br />

una determinata indagine e nient’altro, e ciò con la sola<br />

eccezione del sindacato sulle sanzioni pecuniarie irrogate<br />

dall’Autor<strong>it</strong>à, poiché in quel caso è consent<strong>it</strong>o invece al giudice<br />

amministrativo un controllo più penetrante, che si spinge<br />

fino alla sost<strong>it</strong>uzione della sanzione irrogata dall’Autor<strong>it</strong>à).<br />

“Purchè si rimanga nell’amb<strong>it</strong>o dei vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Autor<strong>it</strong>à<br />

garante della concorrenza e del mercato non incontra lim<strong>it</strong>i,<br />

potendo essere eserc<strong>it</strong>ato, oltre che in relazione ai vizi di<br />

incompetenza e violazione di legge, anche in relazione a<br />

quello di eccesso di potere in tutte le sue forme. Allorché,<br />

peraltro, viene dedotto, avverso provvedimenti dell’Autor<strong>it</strong>à,<br />

il vizio di eccesso di potere, il giudice, nell’amb<strong>it</strong>o del<br />

suo sindacato, circoscr<strong>it</strong>to alla sola leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto, e<br />

non esteso al mer<strong>it</strong>o delle scelte amministrative, può solo<br />

verificare se il provvedimento impugnato appaia logico,<br />

congruo, ragionevole, correttamente motivato e istru<strong>it</strong>o, ma<br />

non può anche sost<strong>it</strong>uire proprie valutazioni di mer<strong>it</strong>o a<br />

quelle effettuate dall’Autor<strong>it</strong>à e a queste riservate Consiglio<br />

È, però, ins<strong>it</strong>o nel nuovo sistema il pericolo di<br />

ridurre a meri giudizi tecnici, verificabili in tutti i<br />

loro aspetti dal giudice con l’ausilio di consulenti,<br />

anche le valutazioni che il legislatore ha inteso<br />

riservare ad organi amministrativi.<br />

di Stato, sez.VI, 23/04/2002, n. 2199, in Giur. It., 2002,<br />

1957. “È inammissibile la censura dedotta avverso la valutazione<br />

che la Commissione giudicatrice ha fatto dei t<strong>it</strong>oli<br />

presentati dal candidato, trattandosi di valutazione di mer<strong>it</strong>o<br />

sulla quale il giudice della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à può eserc<strong>it</strong>are il<br />

proprio sindacato solo in presenza di vizi (che il ricorrente<br />

ha l’onere d’individuare e documentare) di palese travisamento<br />

dei fatti ovvero di illogic<strong>it</strong>à manifesta. TAR Puglia<br />

Bari, sez. I, 01/10/2002, n. 4176, in Foro Amm. TAR, 2002,<br />

f. 10. “Risultato immune dai vizi prospettati il giudizio<br />

negativo formulato dalla commissione nei confronti del<br />

candidato ricorrente, sono inammissibili le doglianze dallo<br />

stesso mosse in mer<strong>it</strong>o alle valutazioni concernenti i candidati<br />

risultati vinc<strong>it</strong>ori, atteso che dall’eventuale accoglimento<br />

delle stesse non deriverebbe, comunque, nessun<br />

beneficio, Consiglio di Stato, sez. VI, 14/02/2002, n. 849,<br />

in Foro Amm. CDS, 2002, 466. Rientra nei comp<strong>it</strong>i del giudice<br />

di mer<strong>it</strong>o il giudizio circa la idone<strong>it</strong>à degli elementi<br />

presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo<br />

il cr<strong>it</strong>erio dell’id quod plerumque accid<strong>it</strong>, essendo il relativo<br />

apprezzamento sottratto al controllo in sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici<br />

ed in particolare ispirato al principio secondo il quale i<br />

requis<strong>it</strong>i della grav<strong>it</strong>à, della precisione e della concordanza,<br />

richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al<br />

complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale,<br />

e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur<br />

senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di<br />

vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di<br />

individuare quelli r<strong>it</strong>enuti significativi e perciò da ricomprendere<br />

nel suddetto contesto articolato e globale, Cass.<br />

civ., sez. III, 04/11/2002, n. 15399, in Dir<strong>it</strong>to e Giustizia,<br />

2002, f. 42, 50. Nell’amb<strong>it</strong>o dei poteri di governo dei vincoli<br />

paesaggistici il mer<strong>it</strong>o, che non può essere oggetto di<br />

sost<strong>it</strong>uzione, è un giudizio estetico di natura tecnico-discrezionale,<br />

demandato alle Regioni ed agli altri Enti sub-regionali.<br />

Ciò, tuttavia, non comporta alcuna insindacabil<strong>it</strong>à delle<br />

valutazioni operate dalle autor<strong>it</strong>à locali, essendo l’annullamento<br />

per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comprensivo di tutti i profili<br />

dell’eccesso di potere; non v’è dubbio, poi, sulla circostanza<br />

della riconduzione all’area della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del vizio d’omessa<br />

acquisizione di parere obbligatorio e vincolante o<br />

dell’insufficienza della motivazione, Consiglio di Stato,<br />

sez.VI, 06/09/2002, n. 4561, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 9.<br />

In sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell’Amministrazione<br />

concernenti la destinazione di singole zone<br />

cost<strong>it</strong>uiscono apprezzamento di mer<strong>it</strong>o e per ciò sono sottratte<br />

al Sindaco di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, salvo che la nuova destinazione<br />

sia inficiata da errori di fatto o vizi di illogic<strong>it</strong>à e contradd<strong>it</strong>torietà,<br />

Consiglio di Stato, sez. IV, 09/07/2002, n.<br />

3817, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 7. In sede di pianificazione<br />

urbanistica, le scelte dell’Amministrazione concernenti<br />

la destinazione di singole zone cost<strong>it</strong>uiscono apprezzamento<br />

di mer<strong>it</strong>o e per ciò sono sottratte al Sindaco di


È questo il vero lim<strong>it</strong>e del sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />

che postula un’attenta discriminazione fra fattispecie<br />

apparentemente assai simili e una responsabile<br />

autolim<strong>it</strong>azione del giudice (7).<br />

Se si pensa, poi, a quella giurisprudenza che r<strong>it</strong>iene<br />

che il riesame degli elaborati di un concorso non<br />

implica la riformulazione di una scelta di mer<strong>it</strong>o,<br />

ma solo un accertamento di fatto o che assimila la<br />

discrezional<strong>it</strong>à all’accertamento tecnico, pervenendo<br />

anche alla conseguenza di un mancato affievolimento<br />

del dir<strong>it</strong>to soggettivo e alla competenza del<br />

giudice ordinario a giudicare (8), é agevole notare<br />

come l’invasione del giudice nel mer<strong>it</strong>o e nell’attiv<strong>it</strong>à<br />

dell’amministrazione sia da considerarsi sempre<br />

più pregante ed incisiva.<br />

Con dei riflessi, tuttavia, non incoraggianti sulla<br />

garanzia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato e sugli<br />

stessi principi cost<strong>it</strong>uzionali.<br />

Per lo stesso motivo è irrilevante la dichiarazione<br />

medica prodotta dalla controparte alla richiesta del<br />

ricorrente di nominare un ctu.<br />

Si constata, tuttora, un settore in cui le operazioni<br />

di discrezional<strong>it</strong>à tecnica rilevano nel mer<strong>it</strong>o e<br />

l’insindacabil<strong>it</strong>à non sembra sugger<strong>it</strong>a da prerogative<br />

riservate alla P.A., quanto dalla carenza del minimo<br />

di obiettiv<strong>it</strong>à, normalmente richiesto per l’esplicarsi<br />

della funzione terziaria del giudice, della<br />

materia sulla quale egli debba pronunciarsi (9).<br />

La motivazione dell’ordinanza, dunque, sulla<br />

base di tali assunti, rigetta l’istanza in quanto “le<br />

certificazioni prodotte dalla parte ricorrente non<br />

possono smentire l’apprezzamento espresso dalla<br />

Commissione per l’accertamento dei requis<strong>it</strong>i psico<br />

fisici di cui al provvedimento impugnato”.<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, salvo che la nuova destinazione sia inficiata da<br />

errori di fatto o vizi di illogic<strong>it</strong>à e contradd<strong>it</strong>torietà, Consiglio<br />

di Stato, sez.IV, 09/07/2002, n. 3817, in Foro Amm.<br />

CDS, 2002, f. 7-8.<br />

(7) G. Vacirca, Prime riflessioni sul nuovo regime delle<br />

prove nelle controversie in materia di pubblico impiego,<br />

in Foro amm., 1987, 1346.<br />

(8) V. la problematica inerente l’iscrizione all’albo<br />

degli psicologi e le differenti posizioni della Cassazione<br />

e di una parte della giurisprudenza amministrativa da un<br />

lato e del Consiglio di Stato dall’altro (Cass., Sez. Un.,<br />

25.5.1995, n. 5803, Cons. Stato, sez. IV, 12.12.1996, n.<br />

1299). Il Consiglio di Stato ha ribad<strong>it</strong>o, infatti, che nella<br />

discrezional<strong>it</strong>à tecnica permane, pur a segu<strong>it</strong>o dell’accertamento<br />

dei fatti, un momento di giudizio connotato da<br />

un margine di opinabil<strong>it</strong>à e di elastic<strong>it</strong>à, di fronte al quale<br />

il privato é t<strong>it</strong>olare di una mera posizione di interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo.<br />

(9) G.Vacirca, Riflessioni sui concetti di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à...,<br />

1589; P.G.Ponticelli, Mer<strong>it</strong>o amministrativo (e giurisdizione<br />

di mer<strong>it</strong>o), voce, in Enc. giur., 3.<br />

GIURISPRUDENZA 965<br />

EDILIZIA RESIDENIZIALE<br />

PUBBLICA<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />

Sentenza 29 settembre 2004 n. 4196 –<br />

Pres. Spadavecchia, Est. Giani – S.I.C. eT.<br />

Regionale della Lombardia e S.I.C. eT terr<strong>it</strong>oriale<br />

di Milano (avv.ti V. Angiolini e E.<br />

Martinelli) c. Regione Lombardia (avv.ti G.<br />

Ruggeri e M.L. Tamborino).<br />

1. Edilizia residenziale pubblica – Deliberazione<br />

Giunta regionale A.S.L. – Regolamento<br />

– Valorizzazione requis<strong>it</strong>o residenza<br />

nella Regione – Sviamento – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

2. Edilizia residenziale pubblica – Soggetti<br />

portatori di interessi superindividuali –<br />

Sindacato inquilini – Regolamento – Interesse<br />

all’impugnazione – Sussiste.<br />

1. È illeg<strong>it</strong>tima la deliberazione della Giunta<br />

regionale della Lombardia approvativa di<br />

regolamento il quale preveda che si tenga conto<br />

della durata della residenza nella Regione<br />

Lombardia ai fini dell’assegnazione degli<br />

alloggi di E.R.P.<br />

2. Sussiste per un soggetto superindividuale<br />

l’interesse differenziato e qualificato, tale da<br />

conferire la leg<strong>it</strong>timazione ad agire in giudizio,<br />

qualora lo stesso abbia stabile organizzazione,<br />

collegamento terr<strong>it</strong>oriale coll’interesse persegu<strong>it</strong>o<br />

nonché persegua la tutela di un fine ist<strong>it</strong>uzionale<br />

individuato nello Statuto.<br />

Commento dell’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />

Con la sentenza della Prima sezione n. 4196,<br />

depos<strong>it</strong>ata il 29 settembre 2004, il TAR Lombardia<br />

– Milano ha affermato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della deliberazione<br />

della Giunta regionale della Lombardia con la<br />

quale è stato approvato il Regolamento sui “Cr<strong>it</strong>eri<br />

generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi<br />

di edilizia residenziale pubblica”.<br />

Il Tribunale amministrativo milanese, dopo aver<br />

respinto per inammissibil<strong>it</strong>à il ricorso presentato da<br />

alcuni privati c<strong>it</strong>tadini e dai sindacati dei lavoratori<br />

con intervento adesivo del S.U.N.I.A. (sentenza n.<br />

4194/2004), ha r<strong>it</strong>enuto di accogliere quello analogamente<br />

avanzato dal Sindacato Inquilini Casa e<br />

Terr<strong>it</strong>orio.<br />

In particolare, il TAR di Milano ha annullato gli<br />

artt. 9 e 10 del predetto Regolamento, così come<br />

integrati dall’allegato 1 dello stesso, nella parte in<br />

cui prevedono che, al fine dell’assegnazione degli


966 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

alloggi di edilizia residenziale pubblica, si debba<br />

tener conto anche del periodo di residenza nella<br />

Regione Lombardia e non soltanto del disagio ab<strong>it</strong>ativo,<br />

familiare ed economico.<br />

Sulla scia di quanto stabil<strong>it</strong>o dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

con ordinanza 25 maggio 2004, n. 150 e con<br />

le sentenze 7 maggio 2004, n. 135 e 19 luglio 2000,<br />

n. 299, è stato infatti ricordato che la legislazione<br />

sull’edilizia residenziale pubblica ha la “final<strong>it</strong>à di<br />

favorire l’accesso all’ab<strong>it</strong>azione, a condizioni inferiori<br />

a quelle di mercato, a categorie di c<strong>it</strong>tadini<br />

meno abbienti”.<br />

Secondo il Tribunale amministrativo milanese,<br />

dunque, non è possibile prendere in considerazione<br />

la residenza in Lombardia quale indice di valutazione<br />

al fine dell’assegnazione degli alloggi di edilizia<br />

residenziale pubblica, a meno di introdurre una<br />

disciplina estranea alle predette final<strong>it</strong>à, con l’effetto<br />

di determinare lo sviamento della correlata funzione<br />

amministrativa.<br />

* * *<br />

ENERGIA<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV –<br />

Sentenza 5 ottobre 2004 n. 5429 – Pres.<br />

Nicolosi, Est. Cacciari – ASSOGAS + 7<br />

(avv. Zoppolato) c. Autor<strong>it</strong>à per l’Energia<br />

Elettrica ed il Gas (Avv. Stato).<br />

1. Energia – Gas naturale – Forn<strong>it</strong>ura –<br />

Delibera AEEG – Determinazione condizioni<br />

contrattuali inderogabili – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

– Non sussiste.<br />

2. Energia – Attiv<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a – Concorrenza<br />

e regolazione – Asser<strong>it</strong>a incompatibil<strong>it</strong>à<br />

– Non sussiste.<br />

1. Nonostante l’avvenuta liberalizzazione<br />

del mercato del gas naturale – a segu<strong>it</strong>o del<br />

D.L.vo n. 164/2000 – e l’acquisizione della<br />

qualifica di clienti idonei da parte di tutti i consumatori,<br />

permane in capo all’Autor<strong>it</strong>à di<br />

regolazione del settore, ai sensi della legge ist<strong>it</strong>utiva<br />

della stessa, un potere di direttiva comprendente<br />

quello di dettare norme che si<br />

impongono coattivamente nei rapporti obbligatori<br />

tra gli esercenti l’attiv<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a del<br />

gas ed i consumatori.<br />

2. L’effetto del mutato quadro normativo<br />

non ridimensiona affatto i poteri dell’organismo<br />

di regolazione ed anzi lascia intatta la fondamentale<br />

funzione affidata all’Autor<strong>it</strong>à consi-<br />

stente nell’assicurare la concorrenzial<strong>it</strong>à dell’offerta<br />

e la possibil<strong>it</strong>à di migliori scelte da<br />

parte degli utenti. Del resto, la liberalizzazione<br />

del mercato non si esaurisce nel definire idonei<br />

tutti i clienti finali, ma richiede il realizzarsi di<br />

altre condizioni tra le quali, principalmente,<br />

l’emersione di una plural<strong>it</strong>à di autonomi soggetti<br />

compet<strong>it</strong>ori (cfr., ancora, Consiglio di<br />

Stato, sez. VI, n. 6628/2003).<br />

* * *<br />

ESAME D’AVVOCATO<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZIONE<br />

III – Sentenza 25 ottobre 2004 n. 5556 –<br />

Pres. Riggio, Est. Dongiovanni – Sguazzi<br />

Gianluigi (avv. De Rosa) c. Ministero della<br />

giustizia (avv. Stato) – Commissione per gli<br />

esami di avvocato (n.c.).<br />

1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami<br />

di abil<strong>it</strong>azione – Prove scr<strong>it</strong>te – Valutazione<br />

– Punteggio numerico – Motivazione –<br />

Dopo L. n. 241/1990 – Non occorre.<br />

2. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami<br />

di abil<strong>it</strong>azione – Prove scr<strong>it</strong>te – Valutazione<br />

– Fissazione cr<strong>it</strong>eri – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à – L.<br />

n. 487/1994 – Inapplicabil<strong>it</strong>à.<br />

3. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami<br />

di abil<strong>it</strong>azione – Prove scr<strong>it</strong>te – Valutazione<br />

– Tempo impiegato – Insindacabil<strong>it</strong>à.<br />

1. Anche dopo l’entrata in vigore della L. n.<br />

7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione<br />

del giudizio relativo alla valutazione della prova<br />

scr<strong>it</strong>ta di un esame, adempiuto con l’attribuzione<br />

di un voto numerico, cost<strong>it</strong>uisce sufficiente<br />

motivazione, configurandosi quest’ultimo<br />

come formula sintetica, ma eloquente, che<br />

esterna la valutazione tecnica compiuta dalla<br />

commissione, senza che sia necessario che la<br />

stessa commissione lasci segni grafici o glosse<br />

a commento dell’elaborato.<br />

2. Per gli esami di abil<strong>it</strong>azione alla professione<br />

di avvocato, nessuna norma impone alla<br />

commissione di predeterminare i cr<strong>it</strong>eri di<br />

massima per la correzione degli elaborati; pertanto,<br />

la L. n. 487/1994 – riferendosi esclusivamente<br />

all’accesso agli impieghi nelle Pubbliche<br />

Amministrazioni ed alle modal<strong>it</strong>à di<br />

svolgimento dei concorsi, è inapplicabile alla<br />

fattispecie in esame.


3. Sfugge al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice<br />

amministrativo il controllo dei tempi medi<br />

di correzione degli elaborati.<br />

Commento dell’avv. ILARIA BATTINO<br />

Con la sentenza in esame, vertente sulla valutazione<br />

della prova scr<strong>it</strong>ta dell’esame di abil<strong>it</strong>azione<br />

alla professione di avvocato e, conseguentemente,<br />

sulla mancata ammissione alla prova orale, la sezione<br />

III del TAR Lombardia – Milano – confermando<br />

un orientamento oramai consolidato anche dal<br />

Supremo Consesso Amministrativo (cfr., ex multis,<br />

Consiglio di Stato sez. IV, 17 settembre 2004, n.<br />

6155; 19 luglio 2004, n. 5175; 7 maggio 2004, n.<br />

2881), ha sostenuto che anche dopo l’entrata in<br />

vigore della L. n. 241/1990 - la quale impone l’obbligo<br />

di motivazione degli atti amministrativi - il<br />

semplice punteggio numerico attribu<strong>it</strong>o dalla commissione<br />

alla valutazione della prova scr<strong>it</strong>ta d’esame,<br />

esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale<br />

della commissione stessa, contenendo orbene<br />

in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di<br />

ulteriori spiegazioni o chiarimenti.<br />

Al riguardo, si precisa che, inoltre, nessuna norma<br />

prescrive espressamente la fissazione di cr<strong>it</strong>eri<br />

di massima per la correzione degli elaborati da parte<br />

della commissione stessa.<br />

La motivazione espressa numericamente, infatti,<br />

oltre a rispondere ad un principio di economic<strong>it</strong>à<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di valutazione, assicura,<br />

inoltre, la necessaria chiarezza sulle valutazioni di<br />

mer<strong>it</strong>o compiute dalla commissione.<br />

Rientra, infine, nella discrezional<strong>it</strong>à della commissione<br />

stessa la valutazione dei tempi medi di<br />

correzione degli elaborati, in quanto quest’ultima<br />

sfugge al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del TAR.<br />

* * *<br />

ESPROPRIAZIONE PER P.U.<br />

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DEL-<br />

L’UOMO – Sentenza 29 luglio 2004 – Président<br />

MM. C.L. ROZAKIS, Greffier de section<br />

M. S. NIELSEN – Scordino e altri c. Italia.<br />

Espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à – Quantum<br />

dell’indennizzo – Durata della procedura<br />

volta all’ottenimento dell’indennizzo<br />

– Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di<br />

ricorso interne – Violazione art. 6 C.e.d.u.<br />

– Violazione art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. –<br />

Decisione sulla ricevibil<strong>it</strong>à<br />

Espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à – Quantum<br />

dell’indennizzo –Ammontare dell’in-<br />

GIURISPRUDENZA 967<br />

dennizzo – C.e.d.u. – Protocollo n. 1, articolo<br />

1 – Indennizzo per privazione della<br />

proprietà – Retroattiv<strong>it</strong>à della legge – Violazione<br />

– Pubblico interesse – Dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

– Equo bilanciamento – Interferenze<br />

arb<strong>it</strong>rarie – Pacifico godimento<br />

della proprietà – Legal<strong>it</strong>à – Articolo 6<br />

C.e.d.u. – Durata del procedimento –<br />

Esaurimento delle vie di ricorso interne –<br />

c.d. ricorso Pinto – Giurisprudenza di<br />

Strasburgo – Certezza e prevedibil<strong>it</strong>à dell’es<strong>it</strong>o<br />

del procedimento – Effettiva tutela<br />

del dir<strong>it</strong>to.<br />

Commento del dott. EMILIANO SIMONELLI<br />

Un’importante sentenza della Corte europea dei<br />

Dir<strong>it</strong>ti dell’Uomo in materia di espropriazione<br />

per pubblica util<strong>it</strong>à ed esperimento del c.d.<br />

ricorso Pinto.<br />

La sentenza in esame rappresenta un fondamentale<br />

intervento della Corte di Strasburgo in materia<br />

di espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à ed esperimento<br />

del “ricorso Pinto”.<br />

In primo luogo, invocando l’articolo 1 del Protocollo<br />

addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione,<br />

i ricorrenti lamentano la circostanza per cui<br />

sono stati indennizzati a più di venti anni dalla privazione<br />

del loro terreno in forza di un procedimento<br />

espropriativo, per di più in misura nettamente<br />

inferiore al valore venale del terreno, in ragione dell’applicazione<br />

al caso di specie di disposizioni legislative<br />

entrate in vigore nel corso della procedura<br />

innanzi le giurisdizioni nazionali.<br />

La Corte europea dichiara l’avvenuta violazione<br />

tanto dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1,<br />

quanto dell’articolo 6 della Convenzione in relazione<br />

all’equ<strong>it</strong>à della procedura.<br />

In secondo luogo, invocando l’articolo 6 della<br />

Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata eccessiva<br />

delle procedure esper<strong>it</strong>e innanzi le giurisdizioni<br />

interne. A tal propos<strong>it</strong>o, i ricorrenti affermano di<br />

aver esper<strong>it</strong>o il “ricorso Pinto” innanzi la Corte<br />

d’appello competente, ma contestano l’effettiv<strong>it</strong>à di<br />

un eventuale ricorso in Cassazione, volto a contestare<br />

il quantum riconosciuto dalla Corte d’appello.<br />

Essi notano infatti che la Corte di cassazione non ha<br />

di fatto mai assunto a parametro i cr<strong>it</strong>eri propri della<br />

giurisprudenza di Strasburgo in materia di quantificazione<br />

del danno derivante dall’eccessiva durata<br />

di una procedura interna.<br />

La Corte europea, dopo aver rigettato l’eccezione<br />

di non esaurimento delle vie di ricorso interne<br />

sollevata dal Governo, alla luce del carattere uniforme<br />

e costante assunto nel corso degli anni dalla giurisprudenza<br />

della Suprema Corte in materia, dichia-


968 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ra l’avvenuta violazione dell’articolo 6 par. 1 della<br />

Convenzione, per ciò che concerne la durata della<br />

procedura.<br />

* * *<br />

FALSO IN BILANCIO<br />

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />

NITÀ EUROPEE – 14 ottobre 2004 –<br />

Conclusioni dell’avvocato generale Juliane<br />

Kokott nelle cause riun<strong>it</strong>e C-387/02, C-<br />

391/02 e C-403/02 – Silvio Berlusconi e a.<br />

secondo l’avvocato generale una legge penale<br />

più favorevole adottata successivamente<br />

alla commissione del reato deve essere<br />

disapplicata se e in quanto contrasta con il<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Conclusioni dell’avvocato generale Juliane<br />

Kokott presentate il 14 ottobre 2004<br />

Cause riun<strong>it</strong>e C-387/02, C-391/02 e C-403/02 -<br />

Silvio Berlusconi e altri<br />

(domande di pronuncia pregiudiziale proposte<br />

dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’appello<br />

di Lecce)<br />

«Dir<strong>it</strong>to societario – Prima, quarta e settima<br />

direttiva – Conti annuali e conti consolidati –<br />

Principio di pubblica e fedele informazione –<br />

Sanzioni adeguate per false comunicazioni –<br />

Lim<strong>it</strong>i all’applicazione delle direttive nei procedimenti<br />

penali – Principio dell’applicazione<br />

retroattiva della legge penale più favorevole»<br />

Commento del dott. AMEDEO BARLETTA<br />

(Scuola Europea Studi Avanzati – Napoli)<br />

Perpless<strong>it</strong>à sulle interferenze tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

e dir<strong>it</strong>to penale<br />

1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott<br />

impongono, già a prima lettura, alcune riflessioni<br />

sull’evoluzione del rapporto tra dir<strong>it</strong>to (propriamente)<br />

comun<strong>it</strong>ario e dir<strong>it</strong>to penale.<br />

Tale rapporto viene infatti a produrre effetti rilevanti<br />

dal punto di vista della definizione della norma<br />

applicabile in un amb<strong>it</strong>o, come quello della<br />

potestà pun<strong>it</strong>iva, che pure è presidiato da principi di<br />

sussidiarietà (nella sua accezione penale e non<br />

comun<strong>it</strong>aria!), necess<strong>it</strong>à ed extrema ratio, dell’intervento<br />

normativo.<br />

Sin dalla sentenza Costa c. Enel il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />

in Italia ma non solo, è assurto a strumento<br />

di apertura dell’ordinamento, di tutela di libertà<br />

spesso neglette al livello nazionale, di riduzione del-<br />

l’area dell’intervento sanzionatorio pubblico, ed in<br />

più lim<strong>it</strong>ati, ma non meno importanti casi, di esclusione<br />

della punibil<strong>it</strong>à in sede penale.<br />

La particolare vicenda dei Trattati comun<strong>it</strong>ari (certo<br />

eterodossa rispetto al classico modello internazionalistico)<br />

ha consent<strong>it</strong>o al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario di<br />

entrare nel nostro ordinamento, acquisire il valore<br />

normativo più alto possibile (di rango paragonabile a<br />

quello cost<strong>it</strong>uzionale), nonché capac<strong>it</strong>à di resistenza<br />

passiva e di innovazione dell’ordinamento, che solo<br />

si erano concep<strong>it</strong>e, ma forse nemmeno, nel nostro<br />

sistema, per le norme di rango cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

La sentenza Simmenthal, sin dalla fine degli<br />

anni ’70, aveva garant<strong>it</strong>o la primazia del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario “direttamente applicabile” sul dir<strong>it</strong>to<br />

interno, e la conseguente disapplicazione delle<br />

norme nazionali che con tale dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

venissero a trovarsi in contrasto (essendo ininfluente<br />

che fossero precedenti o successive alla<br />

norma comun<strong>it</strong>aria).<br />

Al par. 17 della c<strong>it</strong>ata sentenza la Corte del Lussemburgo<br />

sosteneva: “Inoltre, in forza del principio<br />

della preminenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, le disposizioni<br />

del Trattato e gli atti delle Ist<strong>it</strong>uzioni, qualora<br />

siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei<br />

loro rapporti con il dir<strong>it</strong>to interno degli Stati membri,<br />

non solo di rendere ipso iure inapplicabile, per<br />

il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi<br />

disposizione contrastante della legislazione nazionale<br />

e preesistente, ma anche – in quanto dette<br />

disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con<br />

rango superiore alle norme interne, dell’ordinamento<br />

giuridico vigente nel terr<strong>it</strong>orio dei singoli Stati<br />

membri – di impedire la valida formazione di nuovi<br />

atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi<br />

fossero incompatibili con norme comun<strong>it</strong>arie”.<br />

A tali posizioni, non senza qualche gravoso sacrificio,<br />

si era adeguata la nostra Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

a partire dalla famigerata sentenza Gran<strong>it</strong>al, pur<br />

riservandosi un ruolo in tema di controlim<strong>it</strong>i (per<br />

una eventuale, quanto improbabile dichiarazione di<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della norma di esecuzione del<br />

Trattato, qualora fossero messi in pericolo principi<br />

dell’ordinamento r<strong>it</strong>enuti fondamentali), e pur<br />

optando per una ricostruzione di tipo dualistica del<br />

rapporto tra i due sistemi ordinamentali da cui far<br />

discendere un mero effetto disapplicativo o meglio<br />

di “non applicabil<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to nazionale”.<br />

La Corte cost<strong>it</strong>uzionale dunque acconsentiva a<br />

r<strong>it</strong>rarsi (ed a sacrificare l’effettiv<strong>it</strong>à delle norme giuridiche<br />

nazionali pur validamente formate) dinanzi<br />

all’ordinamento comun<strong>it</strong>ario, qualora direttamente<br />

applicabile, acconsentendo che il giudice nazionale<br />

provvedesse egli stesso a garantire la supremazia<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, disapplicando le norme<br />

nazionali.


2. Tale prevalenza e tale capac<strong>it</strong>à “disapplicatrice”<br />

del dir<strong>it</strong>to nazionale venivano in segu<strong>it</strong>o riconosciute<br />

dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale (in sentenza 113<br />

del 1985 ) alle sentenze della Corte di giustizia, pronunziate<br />

in via pregiudiziale ex art. 234 TCE, che,<br />

interpretando essenzialmente norme dotate di effetto<br />

diretto, ne ricavassero dei principi di per sé direttamente<br />

applicabili.<br />

Successivamente, ancora di più estendendo l’amb<strong>it</strong>o<br />

di preminenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario generalmente<br />

inteso, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale riconosceva<br />

primazia anche alle sentenze rese in sede di ricorso<br />

per inadempimento, ex art. 226 TCE (sentenza 389<br />

del 1989 ).<br />

In un momento ancora successivo tale potestà<br />

disapplicatrice veniva accordata, sempre a segu<strong>it</strong>o<br />

di impulsi della Corte di giustizia, alle direttive riconosciute,<br />

ai sensi dei canoni interpretativi adottati<br />

dalla CGCE e successivamente ripresi dalla Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, come immediatamente applicabili<br />

(cfr. sentenza della Corte cost. 64 del 1990 ).<br />

Si consentiva, inoltre, che il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario (e<br />

nella specie delle direttive non ancora applicate)<br />

potesse lim<strong>it</strong>are il dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale al referendum<br />

abrogativo, rendendo lo stesso inammissibile, qualora<br />

si rivolgesse su materie vincolate da dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

derivato (sentenza 45 del 2000 Corte cost.).<br />

Ciò tacendo della necess<strong>it</strong>à (che diviene obbligo<br />

per il giudice nazionale) di provvedere ad interpretazione<br />

adeguatrice delle norme nazionali quando<br />

incompatibili con norme comun<strong>it</strong>arie, anche prive<br />

di effetto diretto; possibil<strong>it</strong>à piú volte richiamata dai<br />

giudici del Lussemburgo e da quelli della Consulta.<br />

È la stessa giurisprudenza della CGCE che però<br />

definisce come lim<strong>it</strong>e a tale capac<strong>it</strong>à pervasiva l’impossibil<strong>it</strong>à<br />

di incidere, nella materia penale, in<br />

malam partem, come da ultimo chiaramente stabil<strong>it</strong>o<br />

dalla sentenza Rolex del 2004. Si è dunque tentato<br />

di garantire al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario il massimo di<br />

capac<strong>it</strong>à di conformare a sé (nel senso di forza adeguatrice<br />

dei sistemi nazionali alle esigenze dell’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario e di tutela della sua coerenza)<br />

degli ordinamenti giuridici nazionali (e tale<br />

necess<strong>it</strong>à è stata difesa da parte della stessa Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale), riservando però, generalmente, alle<br />

sole norme con effetto diretto (o a norme a queste<br />

equiparate per via interpretativa) la capac<strong>it</strong>à di<br />

disapplicare (o più correttamente non rendere applicabili)<br />

norme di dir<strong>it</strong>to nazionale.<br />

Va inoltre ricordato come l’estensione della disapplicazione<br />

(come strumento di risoluzione delle antinomie<br />

e di tutela della coerenza) pure a norme prive<br />

di effetto diretto, tali almeno in via immediata, si sia<br />

consent<strong>it</strong>a generalmente in virtù dell’interpretazione<br />

operata dalla Corte di giustizia, o degli abbastanza<br />

rigidi parametri ermeneutici da questa elaborati.<br />

GIURISPRUDENZA 969<br />

Tale ricostruzione del rapporto e definizione della<br />

disapplicazione come strumento di adeguamento<br />

e risoluzione delle antinomie, previsto nella giurisprudenza<br />

della Corte di giustizia (la quale pure non<br />

è prodiga di self restraints) a partire dalla sentenza<br />

Simmenthal, viene supportata da una lunga teoria di<br />

pronunce della stessa Corte, tutte però riguardanti<br />

norme comun<strong>it</strong>arie direttamente applicabili o<br />

comunque dotate di effetto diretto.<br />

3. Ora, la lettura delle conclusioni dell’avvocato<br />

generale Kokott nelle cause Niselli (C-457/02) e Berlusconi<br />

(C-387/02), pare offrire un orientamento che,<br />

sebbene noto in dottrina , non è ancora avallato né in<br />

sede di pronunce della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (che in tal<br />

modo vedrebbe ristretto considerevolmente il suo<br />

margine di azione anche in tema di verifica dei controlim<strong>it</strong>i),<br />

né della Corte di giustizia. In pratica si<br />

supera la distinzione tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario dotato di<br />

efficacia diretta e dir<strong>it</strong>to privo di tale efficacia e si<br />

rimette al giudice nazionale il comp<strong>it</strong>o di disapplicare<br />

le norme nazionali in contrasto con norme comun<strong>it</strong>arie.<br />

O, in maniera più sottile, si r<strong>it</strong>iene la volontà<br />

del legislatore non data qualora contrasti con disposizioni<br />

comun<strong>it</strong>arie, anche quando queste sono prive di<br />

effetto diretto o necess<strong>it</strong>ano di un complicato percorso<br />

ermeneutico per essere chiaramente esplic<strong>it</strong>ate.<br />

Al fine di fondare tale obbligo di disapplicazione,<br />

identificato in capo al giudice nazionale, si fa esplic<strong>it</strong>o<br />

riferimento allo storico paragrafo 22 della sentenza<br />

Simmenthal, tacendo come pure trattasi, nel caso<br />

di specie, di dare applicazione a norme comun<strong>it</strong>arie<br />

dotate di tale “effetto utile”. “É quindi incompatibile<br />

con le esigenze inerenti alla natura stessa del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento<br />

giuridico di uno Stato membro o qualsiasi<br />

prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria,<br />

la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario per il fatto che sia negato<br />

al giudice, competente ad applicare questo dir<strong>it</strong>to, il<br />

potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto<br />

quanto è necessario per disapplicare le disposizioni<br />

legislative nazionali che eventualmente ostino alla<br />

piena efficacia delle norme comun<strong>it</strong>arie”.<br />

La c<strong>it</strong>ata posizione sostiene che una differenziazione<br />

tra norme ad effetto diretto e norme prive non<br />

sarebbe più utile alla ricostruzione dei rapporti tra<br />

ordinamento comun<strong>it</strong>ario ed ordinamenti nazionali.<br />

Tale tipo di ricostruzione porterebbe dunque a r<strong>it</strong>enere<br />

possibile una disapplicazione della norma<br />

interna in contrasto con la norma comun<strong>it</strong>aria a prescindere<br />

da una valutazione riguardo la sussistenza<br />

o meno della capac<strong>it</strong>à di produrre effetti utili (che a<br />

questo punto apparterrebbero ad ogni norma comun<strong>it</strong>aria!).<br />

Ciò contribuirebbe infatti, da un lato, alla<br />

salvaguardia piena della coerenza dell’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario (ex art. 10TCE), d’altro lato, rendereb-


970 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

be superflui percorsi di cosiddetta doppia pregiudizial<strong>it</strong>à<br />

(al fine di valutare la compatibil<strong>it</strong>à delle norme<br />

interne con quelle comun<strong>it</strong>arie, ipotizzati soprattutto<br />

a segu<strong>it</strong>o della riforma dell’art 117 co. 1° della<br />

Cost.) che oltre ad essere estremamente lunghi e<br />

complessi costringerebbero le Corti cost<strong>it</strong>uzionali<br />

nazionali ad un ruolo di meri certificatori della compatibil<strong>it</strong>à<br />

(o incompatibil<strong>it</strong>à) al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

che verrebbe però comunque valutata dal giudice<br />

del Lussemburgo, che per i Trattati rimane il detentore<br />

del monopolio interpretativo riguardo le norme<br />

comun<strong>it</strong>arie.<br />

Sic stantibus rebus si tratta comunque di realizzare<br />

una innovazione di non poco conto e pare<br />

necessario di un revirement che, pur ipotizzabile già<br />

dall’attuale corpus giurisprudenziale e normativo (e<br />

probabilmente già in corso in alcune giurisdizioni<br />

nazionali che tendono a garantire “comunque” la<br />

superior<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario), non è stato<br />

ancora attentamente vagliato dalle Corti Supreme.<br />

Probabilmente un’interpretazione di tal genere<br />

meglio potrebbe confarsi ad un sistema di tipo cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

quale quello che potrebbe risultare dal<br />

ratificando Trattato cost<strong>it</strong>uzionale (con una chiara<br />

primazia del dir<strong>it</strong>to dell’Unione, e ci riferiamo<br />

soprattutto all’art. I-10 del testo sottoposto a ratifica),<br />

ove, e non è cosa di poco conto, il procedimento<br />

legislativo comun<strong>it</strong>ario maggiormente garantisce<br />

il momento democratico e la partecipazione dei parlamenti<br />

nazionali. Ciò anche al fine di ev<strong>it</strong>are fenomeni<br />

di possibile rigetto rispetto ad innovazioni non<br />

propriamente mature.<br />

Soprattutto ove si volesse, come appare nelle<br />

conclusioni in discussione, partire con tale nuova<br />

impostazione, proprio dal campo penale, rispetto al<br />

quale più stringenti vanno considerate le garanzie in<br />

tema di legal<strong>it</strong>à e certezza del dir<strong>it</strong>to.<br />

E ciò per tacere del problema dell’applicazione<br />

della legge più favorevole (con agganci anche nel<br />

corpus normativo dell’UE, ex art. 49 p.2 della Carta<br />

dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali ) anch’esso principio ora<br />

cost<strong>it</strong>uzionalizzato nel Trattato prossimo venturo.<br />

Nelle Conclusioni tale principio viene infatti in<br />

maniera sbrigativa fatto soccombere rispetto ad un<br />

principio di legal<strong>it</strong>à ricostru<strong>it</strong>o in maniera assai rara.<br />

Anche tornando nel campo dell’ordinamento nazionale<br />

va rilevato come tale principio, pur non immediatamente<br />

cost<strong>it</strong>uzionalizzato, sicuramente ha dei<br />

solidi appigli in Cost<strong>it</strong>uzione, cosa del resto autorevolmente<br />

sottolineata in dottrina . Provvedendo, al<br />

lim<strong>it</strong>e, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale a giustificare eccezioni<br />

a tale principio, esclusivamente in caso di dichiarazione<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e mancata conversione<br />

di un decreto legge, per fatti imputabili che tuttavia<br />

non siano sincronici alla “vigenza” della norma<br />

(che pure in quanto incost<strong>it</strong>uzionale o non converti-<br />

ta sarà r<strong>it</strong>enuta come mai venuta in essere). Si tratta<br />

di s<strong>it</strong>uazione ben diversa da quella della disapplicazione,<br />

di cui ci stiamo occupando, nel caso preso in<br />

considerazione dalla Corte infatti la norma produttrice<br />

di effetti pos<strong>it</strong>ivi per l’imputato veniva espunta<br />

dall’ordinamento con efficacia ex tunc.<br />

E del resto l’applicazione retroattiva della norma<br />

più favorevole è principio dalla valenza fondamentale<br />

e che risponde ad esigenze di equ<strong>it</strong>à, legal<strong>it</strong>à e<br />

prevenzione generale e speciale.<br />

4. La soluzione ipotizzata riguardo la presunta<br />

reviviscenza della norma penale precedente quella<br />

dichiarata inadeguata alla stregua del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

non pare poi troppo convincente.<br />

La disapplicazione, infatti, almeno secondo la<br />

dottrina della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, non pregiudica<br />

la permanenza in vigore della norma disapplicata,<br />

che conserva intatte le sue caratteristiche pur divenendo,<br />

appunto, inapplicabile, nella misura, nella<br />

quant<strong>it</strong>à e nei lim<strong>it</strong>i del tempo in cui risulta incompatibile<br />

con la previsione comun<strong>it</strong>aria. Come infatti<br />

affermato, tra l’altro, nella sentenza 389 del<br />

1989: “tuttavia poiché la disapplicazione è un<br />

modo di risoluzione delle antinomie che, oltre a<br />

presupporre la contemporanea vigenza delle norme<br />

reciprocamente contrastanti, non produce<br />

alcun effetto sull’esistenza delle stesse, e pertanto,<br />

non può essere causa di qualsivoglia forma di<br />

estinzione…”.<br />

Detto ciò, appare quantomeno difficile ipotizzare<br />

una disapplicazione della norma abrogatrice che<br />

riporti in vigore la norma abrogata dal legislatore.<br />

La disapplicazione non cancella infatti una norma<br />

dall’ordinamento, tantomeno può sortire effetti<br />

resusc<strong>it</strong>anti. Ed il fenomeno abrogativo rimane in<br />

piedi per effetto della norma abrogatrice, che pure<br />

risulta a tutti gli effetti ancora valida ed in vigore.<br />

Del resto, rispetto ad ipotesi di caducazione per<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à ed alle conseguenze che ne derivavano<br />

così scriveva uno dei padri del dir<strong>it</strong>to pubblico<br />

<strong>it</strong>aliano: “Non è affatto vero che la caducazione<br />

delle norme illeg<strong>it</strong>time debba necessariamente<br />

importare la caducazione della norma abrogante…e<br />

quindi la reviviscenza delle norme a suo tempo<br />

abrogate. Ciò avverrà soltanto quando la caducazione<br />

attenga a vizi formali che investono l’atto legislativo<br />

nella sua un<strong>it</strong>à”.<br />

Né serve allo scopo di fugare dubbi sulla legal<strong>it</strong>à<br />

della pena che eventualmente si andrebbe a comminare,<br />

sulla base della norma vigente precedentemente<br />

alla riforma (e casualmente compatibile col<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, in quanto emanata ben prima<br />

della direttiva posta a parametro di adeguatezza), il<br />

riferimento che l’avv. gen. fa alla nota sentenza in<br />

causa Tombesi , ove pure si provvedeva a disapplicare<br />

norma di favore (di tipo speciale), ma dove la


norma, che poi si sarebbe potuta applicare a fondare<br />

la punibil<strong>it</strong>à degli imputati, era sincronicamente<br />

in vigore (e di portata generale). Dunque la legal<strong>it</strong>à<br />

poteva ben dirsi garant<strong>it</strong>a dalla valid<strong>it</strong>à formale della<br />

norma compatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario al<br />

momento del commesso del<strong>it</strong>to, e r<strong>it</strong>enuta l’unica<br />

applicabile (a segu<strong>it</strong>o della sentenza della CGCE) al<br />

momento della possibile condanna. Non ci pare differenza<br />

da poco a cospetto di una ricostruzione che<br />

pretende applicare (e porre a fondamento della condanna<br />

penale) una norma che invece, nel caso di<br />

specie, verrebbe riportata artificialmente in v<strong>it</strong>a.<br />

R<strong>it</strong>eniamo che a meglio tutelare la generale coerenza<br />

del sistema comun<strong>it</strong>ario e la compatibil<strong>it</strong>à dell’ordinamento<br />

con i principi fondamentali possa<br />

meglio servire, in casi come questo, il classico<br />

ricorso per inadempimento o per carenza, come previsto<br />

dai Trattati nella loro originaria linear<strong>it</strong>à.<br />

Purtuttavia diviene sempre più urgente una ridefinizione<br />

dei confini nel rapporto tra dir<strong>it</strong>to penale e<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario che meglio riesca a tutelare da<br />

un lato la coerenza di un sistema complesso quale<br />

quello comun<strong>it</strong>ario e dall’altro la certezza di un<br />

modello quale quello penale, affermatosi con lo stato<br />

di dir<strong>it</strong>to, che pure nella complessizzazione del<br />

modello delle fonti non può prescindere da fin<strong>it</strong>ezza<br />

e stabil<strong>it</strong>à, probabilmente da raggiungere attraverso<br />

una rifondazione di principi quali proporzional<strong>it</strong>à<br />

e sussidiarietà che pur sono al contempo pienamente<br />

principi comun<strong>it</strong>ari e penali.<br />

* * *<br />

FARMACIE<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />

Sentenza 29 settembre 2004 n. 4193 –<br />

Pres. Barbieri, Est. Luca Monteferrante –<br />

Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda<br />

tra i t<strong>it</strong>olari di Farmacia e altri (avv.ti<br />

F. Cavallaio e C. Duchi) c. A.S.L. Provincia<br />

di Milano 1 (avv. M. Bottini), Comune di<br />

Corsico, S.p.A. Farmacie Comunali Corsichesi<br />

(avv. I. Pastorello), Ordine dei farmacisti<br />

di Milano e di Lodi.<br />

Farmacie comunali – Deliberazione Direttore<br />

generale A.S.L. – Omissione indicazione<br />

giorni chiusura settimanale – Libera<br />

sost<strong>it</strong>uzione nel turno diurno - Servizio<br />

continuativo 24 ore su 24 – Violazione<br />

artt. 3, 4 e 5, co. 5° L. Reg. Lombardia<br />

n. 21/2000 – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

È illeg<strong>it</strong>tima la deliberazione di un’A.S.L. la<br />

quale, in violazione della L. Reg. Lombardia n.<br />

GIURISPRUDENZA 971<br />

21 del 3 aprile 2000, preveda che le farmacie<br />

comunali possano sost<strong>it</strong>uirsi liberamente tra<br />

loro nel turno e non indichi il turno obbligatorio<br />

di chiusura infrasettimanale, con conseguente<br />

possibil<strong>it</strong>à che una farmacia svolga il<br />

servizio continuativo 24 ore su 24 per 365<br />

giorni l’anno.<br />

Commento del’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />

Le Società distributrici di farmaci non possono<br />

partecipare alle gare per la cessione di quote di<br />

maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione<br />

delle farmacie comunali<br />

Il TAR Lombardia-Milano, sez. I, con la sentenza<br />

in commento 29 settembre 2004, n. 4195 ha<br />

annullato la gara ad evidenza pubblica indetta dal<br />

Comune capoluogo lombardo per la cessione della<br />

quota di maggioranza della società per azioni che ha<br />

in gestione le ex farmacie municipali AFM.<br />

Quanto sopra, atteso che non è stato previsto il<br />

divieto di partecipazione alle società distributrici di<br />

farmaci.<br />

Nella specie, il TAR milanese si è posto pertanto<br />

nel solco – oltre che della propria pronuncia della<br />

sez. III, 27 giugno 2002, n. 2654 – della sentenza<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 275/2003, la quale ha<br />

dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 8, co. 1°, lett.<br />

a) della legge n. 8 novembre 1991 n. 362 per la parte<br />

in cui non ha stabil<strong>it</strong>o l’incompatibil<strong>it</strong>à tra la partecipazione<br />

alle società di gestione dei presidi farmaceutici<br />

e “qualsiasi altra attiv<strong>it</strong>à esplicata nel settore<br />

della produzione, distribuzione, intermediazione<br />

ed informazione scientifica del farmaco”.<br />

È stata pertanto accolta la tesi proposta dalle<br />

associazioni dei farmacisti e da alcuni singoli professionisti<br />

che avevano invocato la necess<strong>it</strong>à di<br />

un’interpretazione estensiva del disposto del c<strong>it</strong>ato<br />

art. 8, il quale letteralmente prescrive ipotesi di<br />

incompatibil<strong>it</strong>à relativamente alla sola partecipazione<br />

a società di gestione private.<br />

È parso invero innegabile l’evidente confl<strong>it</strong>to di<br />

interessi tra quello della società distributrice alla<br />

promozione dei prodotti più convenienti e quello<br />

del farmacista alla distribuzione imparziale del farmaco.<br />

In altri termini, l’intreccio e la cointeressenza in<br />

tali attiv<strong>it</strong>à viene r<strong>it</strong>enuta almeno potenzialmente<br />

pregiudizievole per l’interesse pubblico che presiede<br />

all’intero servizio pubblico delle farmacie.<br />

Nè tale lim<strong>it</strong>azione della partecipazione alle procedure<br />

ad evidenza pubblica è parsa confliggere con<br />

la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei<br />

cap<strong>it</strong>ali stabil<strong>it</strong>e dal Trattato CEE, in quanto rispondente<br />

ai parametri di proporzional<strong>it</strong>à, di indispensabil<strong>it</strong>à,<br />

di non discriminazione e finalizzazione alla<br />

tutela di un interesse generale.


972 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

La lim<strong>it</strong>azione rinviene, infatti, la propria ratio<br />

nella tutela di un dir<strong>it</strong>to fondamentale quale quello<br />

alla salute, suscettibile di essere pregiudicato da un<br />

sistema di distribuzione del farmaco pervaso dal<br />

confl<strong>it</strong>to tra interessi economici del distributore, da<br />

una parte, ed obbligo di imparzial<strong>it</strong>à nella vend<strong>it</strong>a al<br />

dettaglio dei farmaci, dall’altra.<br />

Sono state invero paventate possibili ricadute<br />

negative sul settore della ricerca e del progresso<br />

scientifico, nonché sul dir<strong>it</strong>to all’autodeterminazione<br />

nella scelta dei rimedi curativi.<br />

Ne è consegu<strong>it</strong>o l’annullamento dell’intera procedura<br />

selettiva.<br />

La sentenza mer<strong>it</strong>a, peraltro, di venire segnalata<br />

anche perché ha stabil<strong>it</strong>o l’ammissibil<strong>it</strong>à di un<br />

ricorso proposto avverso il bando di gara in assenza<br />

dell’impugnazione della pertinente aggiudicazione.<br />

È stata accolta, infatti, la tesi dell’effetto automaticamente<br />

caducante dell’annullamento del bando<br />

sull’aggiudicazione, risultando quest’ultima affetta<br />

da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivata.<br />

* * *<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />

Sentenza 29 settembre 2004 n. 4195 –<br />

Pres. Barbieri, Est. Monteferrante – Federfarma<br />

e altri (avv.ti A. Gambino, M. Luciani,<br />

F. Rigano e L. Acquarone) c. Comune di<br />

Milano (L.G. Radicati di Bozzolo, M.R.<br />

Surano, E. D’Auria e M.T. Maffey), AFM<br />

(avv. M. Golda Perini), Admenta Italia S.p.a.<br />

(avv.ti E. Romani, A. Bazzani, C. Tessarolo,<br />

R. Costi e N. Alessandri).<br />

1. Gestione Farmacie Municipali – S.p.a. –<br />

Cessione quota di maggioranza – Gara –<br />

Ammissione – Società distributrici di farmaci<br />

– Violazione art. 8, co. 1°, lett. a, legge<br />

8 novembre 1991, n. 362 – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

2. Impugnazione bando – Omessa impugnazione<br />

aggiudicazione – Ammissibil<strong>it</strong>à.<br />

1. È illeg<strong>it</strong>tima per violazione del disposto<br />

di cui all’art. 8, co. 1°, lett.a) della legge n. 8<br />

novembre 1991 n. 362 l’ammissione di<br />

società distributrici di farmaci alla partecipazione<br />

alla gara per la cessione della quota<br />

di maggioranza delle S.p.a. che gestiscono le<br />

farmacie municipali.<br />

2. Non è inammissibile l’impugnazione del<br />

bando di gara qualora sia stata omessa l’impugnazione<br />

della relativa aggiudicazione,<br />

atteso che l’annullamento del bando determina<br />

la caducazione automatica o, quantome-<br />

no, l’obbligo per l’Amministrazione di procedere<br />

all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione.<br />

Commento dell’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />

Le Società distributrici di farmaci non possono<br />

partecipare alle gare per la cessione di quote di<br />

maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione<br />

delle farmacie comunali.<br />

Il TAR Lombardia-Milano, sez. I, con la sentenza<br />

in commento 29 settembre 2004, n. 4195 ha<br />

annullato la gara ad evidenza pubblica indetta dal<br />

Comune capoluogo lombardo per la cessione della<br />

quota di maggioranza della società per azioni che ha<br />

in gestione le ex farmacie municipali AFM.<br />

Quanto sopra, atteso che non è stato previsto il<br />

divieto di partecipazione alle società distributrici di<br />

farmaci.<br />

Nella specie, il TAR milanese si è posto pertanto<br />

nel solco – oltre che della propria pronuncia della<br />

sez. III, 27 giugno 2002, n. 2654 – della sentenza<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 275/2003, la quale ha<br />

dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 8, co. 1°, lett.<br />

a) della legge n. 8 novembre 1991 n. 362 per la parte<br />

in cui non ha stabil<strong>it</strong>o l’incompatibil<strong>it</strong>à tra la partecipazione<br />

alle società di gestione dei presidi farmaceutici<br />

e “qualsiasi altra attiv<strong>it</strong>à esplicata nel settore<br />

della produzione, distribuzione, intermediazione<br />

ed informazione scientifica del farmaco”.<br />

È stata pertanto accolta la tesi proposta dalle<br />

associazioni dei farmacisti e da alcuni singoli professionisti<br />

che avevano invocato la necess<strong>it</strong>à di<br />

un’interpretazione estensiva del disposto del c<strong>it</strong>ato<br />

art. 8, il quale letteralmente prescrive ipotesi di<br />

incompatibil<strong>it</strong>à relativamente alla sola partecipazione<br />

a società di gestione private.<br />

È parso invero innegabile l’evidente confl<strong>it</strong>to di<br />

interessi tra quello della società distributrice alla<br />

promozione dei prodotti più convenienti e quello<br />

del farmacista alla distribuzione imparziale del farmaco.<br />

In altri termini, l’intreccio e la cointeressenza in<br />

tali attiv<strong>it</strong>à viene r<strong>it</strong>enuta almeno potenzialmente<br />

pregiudizievole per l’interesse pubblico che presiede<br />

all’intero servizio pubblico delle farmacie.<br />

Né tale lim<strong>it</strong>azione della partecipazione alle procedure<br />

ad evidenza pubblica è parsa confliggere con<br />

la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei<br />

cap<strong>it</strong>ali stabil<strong>it</strong>e dal Trattato CEE, in quanto rispondente<br />

ai parametri di proporzional<strong>it</strong>à, di indispensabil<strong>it</strong>à,<br />

di non discriminazione e finalizzazione alla<br />

tutela di un interesse generale.<br />

La lim<strong>it</strong>azione rinviene, infatti, la propria ratio<br />

nella tutela di un dir<strong>it</strong>to fondamentale quale quello<br />

alla salute, suscettibile di essere pregiudicato da un<br />

sistema di distribuzione del farmaco pervaso dal


confl<strong>it</strong>to tra interessi economici del distributore, da<br />

una parte, ed obbligo di imparzial<strong>it</strong>à nella vend<strong>it</strong>a al<br />

dettaglio dei farmaci, dall’altra.<br />

Sono state invero paventate possibili ricadute<br />

negative sul settore della ricerca e del progresso<br />

scientifico, nonché sul dir<strong>it</strong>to all’autodeterminazione<br />

nella scelta dei rimedi curativi.<br />

Ne è consegu<strong>it</strong>o l’annullamento dell’intera procedura<br />

selettiva.<br />

La sentenza mer<strong>it</strong>a, peraltro, di venire segnalata<br />

anche perché ha stabil<strong>it</strong>o l’ammissibil<strong>it</strong>à di un ricorso<br />

proposto avverso il bando di gara in assenza dell’impugnazione<br />

della pertinente aggiudicazione.<br />

È stata accolta, infatti, la tesi dell’effetto automaticamente<br />

caducante dell’annullamento del bando<br />

sull’aggiudicazione, risultando quest’ultima affetta<br />

da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivata.<br />

* * *<br />

GIURISDIZIONE<br />

E COMPETENZA<br />

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNI-<br />

TE – Sentenza 24 settembre 2004 n. 19200<br />

– Pres. Carbone, Est. Di Nanni – Oliva<br />

Michielan e a. (avv. A Nucci) c. Regione<br />

Veneto (avv. Gen. Stato), Provincia di Treviso<br />

(avv. A. Manzi), Ente Parco Naturale<br />

Regionale del Fiume Sile (avv.ti F. Lorenzoni<br />

e Luigi Ronfini), Presidenza del Consiglio<br />

dei ministri e Ministero dell’ambiente (n.c.).<br />

Giurisdizione e competenza – Lesione di<br />

un interesse leg<strong>it</strong>timo – Azione di condanna<br />

al risarcimento del danno – Natura<br />

della s<strong>it</strong>uazione giuridica vantata – È<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo di cred<strong>it</strong>o – Giurisdizione<br />

del G.O. – Sussiste – Eccezione –<br />

Ipotesi di giurisdizione esclusiva del<br />

G.A. estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali.<br />

In presenza di una richiesta di condanna di<br />

una P.A. al risarcimento del danno conseguente<br />

alla lesione di un interesse leg<strong>it</strong>timo il<br />

t<strong>it</strong>olare della s<strong>it</strong>uazione giuridica lesa vanta<br />

un dir<strong>it</strong>to soggettivo (di cred<strong>it</strong>o) al risarcimento,<br />

sicchè la relativa azione va proposta<br />

innanzi al giudice ordinario, salvo non sussista<br />

una ipotesi di giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali.<br />

GIURISPRUDENZA 973<br />

Commento del prof. STEFANO TARULLO<br />

Ancora sul risarcimento per lesione dell’interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo: nuovi fermenti in punto di giurisdizione<br />

La sentenza che si commenta cristallizza una<br />

importante presa di posizione delle sezioni Un<strong>it</strong>e<br />

della Corte di cassazione circa la natura della s<strong>it</strong>uazione<br />

giuridica soggettiva azionata nel giudizio<br />

risarc<strong>it</strong>orio conseguente alla lesione di interessi<br />

leg<strong>it</strong>timi.<br />

Il caso di specie trae origine da un pretesa di<br />

ristoro di danno aquiliano scatur<strong>it</strong>o da una condotta<br />

omissiva della P.A.<br />

A segu<strong>it</strong>o della ist<strong>it</strong>uzione del Parco Regionale<br />

del fiume Sile, nel Veneto, i t<strong>it</strong>olari di un’azienda<br />

agricola s<strong>it</strong>a nel contesto dell’area protetta avevano<br />

sub<strong>it</strong>o un pregiudizio rilevante, dovuto all’incremento<br />

degli uccelli <strong>it</strong>tiofagi nella zona ed alla<br />

conseguente decimazione delle specie <strong>it</strong>tiche coltivate.<br />

Gli interessati si erano rivolti al Tribunale<br />

civile di Venezia sottolineando l’obbligo dell’Ente<br />

Parco di ripristinare l’equilibrio naturale<br />

mediante cattura degli animali e di corrispondere<br />

l’indennizzo di cui all’art. 15 della L. n. 394/91 (il<br />

cui co. 3° è peraltro assai chiaro nello statuire che<br />

“L’Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni<br />

provocati dalla fauna selvatica del parco”). Di qui<br />

la richiesta risarc<strong>it</strong>oria, fondata sulla previsione<br />

ora detta.<br />

Nella pronuncia annotata la Suprema Corte,<br />

interpellata sulla questione di giurisdizione, non si<br />

lim<strong>it</strong>a a ribadire la insostenibil<strong>it</strong>à degli assunti di<br />

chiusura sviluppati dalla Corte d’appello di Venezia,<br />

incompatibili con la svolta operata nella storica<br />

sentenza n. 500 del 22 luglio 1999, ma rivolge la<br />

propria indagine alla qualificazione della s<strong>it</strong>uazione<br />

giuridica soggettiva portata sub iudice nel giudizio<br />

risarc<strong>it</strong>orio.<br />

A questo riguardo la sentenza in esame statuisce:<br />

a) che anche l’interesse leg<strong>it</strong>timo deve essere<br />

ammesso al risarcimento “quante volte è leso per<br />

effetto dell’attiv<strong>it</strong>à illeg<strong>it</strong>tima e colpevole della Pubblica<br />

Amministrazione”;<br />

b) che “anche quando si conclude che il risarcimento<br />

del danno deriva dalla lesione di un interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo, ciò non ha influenza sulla qualificazione<br />

della s<strong>it</strong>uazione sostanziale protetta (il dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o<br />

al risarcimento dei danni), che da tale lesione<br />

sorge”, tenuto conto che “il cred<strong>it</strong>o risarc<strong>it</strong>orio (…)<br />

è indifferente rispetto alla natura dell’interesse<br />

leso”;<br />

c) che in contrario “non vale (…) affermare che<br />

la lesione, fonte dell’obbligo risarc<strong>it</strong>orio, è arrecata<br />

ad un interesse leg<strong>it</strong>timo”.<br />

Il passaggio riportato sub a), premessa di tutto il<br />

ragionamento della Corte, non sembra mer<strong>it</strong>evole di


974 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

particolare chiosa, ricalcando esso l’enunciato basilare<br />

della richiamata sentenza n. 500/99.<br />

I passaggi sub b) e sub c) susc<strong>it</strong>ano viceversa<br />

qualche riflessione, in quanto la Corte regolatrice<br />

della giurisdizione sembra con essi aver voluto portare<br />

a più compiuta definizione, rispetto al passato,<br />

la propria concezione del giudizio risarc<strong>it</strong>orio<br />

imperniato sulla lesione degli interessi leg<strong>it</strong>timi. In<br />

tale concezione l’oggetto del giudizio viene individuato<br />

precisamente nel dir<strong>it</strong>to soggettivo, ossia nel<br />

dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o vantato nei confronti della Pubblica<br />

Amministrazione danneggiante.<br />

In thema la Corte si premura di specificare che<br />

“qualunque connotazione si voglia dare all’interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo”, nessuna delle teorizzazioni della figura<br />

sino ad oggi elaborate “si attaglia al cred<strong>it</strong>o risarc<strong>it</strong>orio”.<br />

È evidente, ancorché non esplic<strong>it</strong>ato, il<br />

richiamo alla migliore dottrina amministrativistica,<br />

che ha posto in luce oramai da tempo la differenza<br />

strutturale tra il dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o e l’interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />

Al di là di un innegabile tratto comune<br />

(entrambe le s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive, per<br />

essere soddisfatte, richiedono l’altrui condotta), il<br />

divario che separa dir<strong>it</strong>to soggettivo di cred<strong>it</strong>o ed<br />

interesse leg<strong>it</strong>timo è indubbio: il primo si appunta<br />

su una prestazione alla quale il deb<strong>it</strong>ore è obbligato<br />

(in virtù di un assetto di interessi che precede e giustifica<br />

l’adempimento dell’obbligo), mentre il<br />

secondo presuppone in capo all’autor<strong>it</strong>à la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />

di un potere al quale è consustanziale la determinazione<br />

unilaterale (e successiva all’atto) dell’assetto<br />

degli interessi.<br />

Sin qui il ragionamento appare dotato di una<br />

intrinseca coerenza, e risponde comunque ad una<br />

opinione diffusa tra gli studiosi.<br />

Sennonché, un primo punto di cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à risiede<br />

nella non agevole individuazione, nel caso di specie,<br />

di un interesse leg<strong>it</strong>timo, posto che la stessa Corte<br />

non si preoccupa di focalizzare con chiarezza questo<br />

aspetto. Potrebbe però qui ravvisarsi un interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo pretensivo dei soggetti danneggiati<br />

all’attivazione delle iniziative finalizzate a prevenire<br />

o arginare la moltiplicazione degli uccelli che<br />

avevano posto in essere l’aggressione alle specie<br />

<strong>it</strong>tiche coltivate, come prescr<strong>it</strong>to dalla legge ist<strong>it</strong>utiva<br />

del Parco in questione.<br />

In propos<strong>it</strong>o opera infatti la disposizione dell’art.<br />

13, co. 4°, della L. reg. del Veneto 28 gennaio 1991<br />

n. 8, in forza del quale “Qualora all’interno del Parco<br />

si verificassero eccessive concentrazioni di fauna<br />

selvatica, documentate da appos<strong>it</strong>i censimenti e tali<br />

da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze<br />

di conservazione naturalistica, al patrimonio<br />

faunistico nel suo complesso e all’equilibrio fra le<br />

sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura,<br />

l’Ente parco su conforme parere del Com<strong>it</strong>ato<br />

tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al<br />

ripristino dell’equilibrio naturalistico mediante cattura<br />

con mezzi selettivi”. La disposizione sembra<br />

affidare alle competenze del Parco l’esercizio di una<br />

funzione volta alla cura di un interesse pubblico<br />

sostanzialmente coincidente con la conservazione<br />

dell’ecosistema, in una prospettiva di garanzia dell’equilibrio<br />

tra i diversi fattori dello stesso.<br />

Un secondo punto di cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à, stavolta rilevante<br />

sul piano dogmatico, risiede nelle conseguenze che,<br />

sul versante della giurisdizione, la Suprema Corte<br />

trae dalle premesse esposte: “l’azione di risarcimento<br />

deve essere proposta davanti al giudice ordinario,<br />

fatta eccezione dei casi in cui, nella materia<br />

rilevante, sussista una giurisdizione esclusiva del<br />

giudice amministrativo, estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali<br />

consequenziali”.<br />

Una simile affermazione non sembra armonizzarsi<br />

con l’impostazione espressa dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

nella nota sentenza n. 204 del 6 luglio<br />

2004, nella quale il giudizio risarc<strong>it</strong>orio viene<br />

costru<strong>it</strong>o come tecnica di tutela dell’interesse leg<strong>it</strong>timo<br />

(“il potere riconosciuto al giudice amministrativo<br />

di disporre, anche attraverso la reintegrazione<br />

in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”<br />

cost<strong>it</strong>uisce “uno strumento di tutela ulteriore,<br />

rispetto a quello classico demol<strong>it</strong>orio (e/o conformativo),<br />

da utilizzare per rendere giustizia al c<strong>it</strong>tadino<br />

nei confronti della Pubblica Amministrazione”:<br />

punto 3.4.1. del “Considerato in dir<strong>it</strong>to”). D’altro<br />

canto in quella sede, proprio postulando che,<br />

anche nel giudizio di responsabil<strong>it</strong>à aquiliana, l’oggetto<br />

della cognizione del giudicante fosse rappresentato<br />

dall’interesse leg<strong>it</strong>timo, la Corte delle leggi<br />

aveva potuto concludere che l’attribuzione al G.A.<br />

del potere di condanna al risarcimento del danno<br />

“non soltanto appare conforme alla piena dign<strong>it</strong>à di<br />

giudice riconosciuta dalla Cost<strong>it</strong>uzione al Consiglio<br />

di Stato (…), ma anche, e soprattutto, essa affonda<br />

le sue radici nella previsione dell’art. 24 Cost., il<br />

quale, garantendo alle s<strong>it</strong>uazioni soggettive devolute<br />

alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva<br />

tutela, implica che il giudice sia mun<strong>it</strong>o di adeguati<br />

poteri (…)” (così sempre nel punto 3.4.1. del<br />

“Considerato in dir<strong>it</strong>to”).<br />

Ora, con la sentenza 19200/04, le sezioni un<strong>it</strong>e<br />

sembrano voler ribaltare lo schema illustrato, almeno<br />

per l’ipotesi in cui venga in evidenza un profilo<br />

di responsabil<strong>it</strong>à omissiva dell’Amministrazione,<br />

come sopra tratteggiata in rapporto all’art. 13, co.<br />

4°, della L. Reg. n. 8/1991.<br />

Ne viene proposto uno alternativo, teso a porre al<br />

centro del giudizio non già la s<strong>it</strong>uazione “di base”<br />

lesa (che non coinciderebbe, pertanto, con la s<strong>it</strong>uazione<br />

processualmente azionata), ma la s<strong>it</strong>uazione<br />

nuova derivante dalla lesione (il cred<strong>it</strong>o al ristoro


patrimoniale); sulla scorta di tali considerazioni, in<br />

attuazione del cr<strong>it</strong>erio di riparto fondato sulla causa<br />

petendi, si avalla una integrale devoluzione dell’intera<br />

tematica alla giurisdizione ordinaria, salve le<br />

fattispecie ricadenti nella giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva.<br />

Si potrebbe obiettare alle notazioni che precedono<br />

che il giudice della giurisdizione è la Corte di<br />

cassazione e non la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, la quale<br />

ultima peraltro, nel luglio di quest’anno, ha soltanto<br />

sfiorato il tema specifico in un ob<strong>it</strong>er dictum. Il<br />

rilievo è certamente plausibile. Non pare tuttavia<br />

prudente sottovalutare gli influssi che i dettami della<br />

Consulta, talora anche marginali, tendono a rivestire<br />

nella elaborazione giurisprudenziale; né deve<br />

sfuggire, per converso, la componente di farraginos<strong>it</strong>à<br />

che la tesi espressa dalle sezioni un<strong>it</strong>e introduce<br />

nel quadro complessivo delle tecniche di tutela.<br />

Si noti in propos<strong>it</strong>o che la Suprema Corte non ha<br />

inteso (almeno non dichiaratamente) circoscrivere il<br />

proprio ragionamento alla ipotesi dell’inerzia<br />

amministrativa; circostanza, questa, dalla quale trae<br />

alimento l’illazione che il modello così articolato<br />

possa essere generalizzato.<br />

Ove si seguisse questa linea di pensiero potrebbe<br />

essere rimessa in discussione l’intera problematica<br />

della pregiudizial<strong>it</strong>à amministrativa, che pure<br />

tra le molte (e per lo più condivisibili) censure dottrinali<br />

ha trovato una sua stabile sistemazione nella<br />

recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del<br />

Consiglio di Stato n. 4 del 26 marzo 2003. Né è da<br />

escludere che in tale direzione possa essere recuperata<br />

e rivalutata l’intuizione originaria della sentenza<br />

n. 500, secondo cui “Qualora (in relazione ad<br />

un giudizio in corso) l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione<br />

amministrativa (a differenza di quanto è avvenuto<br />

nel procedimento in esame) non sia stata previamente<br />

accertata e dichiarata dal giudice amministrativo,<br />

il giudice ordinario ben potrà (…) svolgere<br />

tale accertamento al fine di r<strong>it</strong>enere o meno sussistente<br />

l’illec<strong>it</strong>o, poiché l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione<br />

amministrativa cost<strong>it</strong>uisce uno degli elementi<br />

cost<strong>it</strong>utivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.”<br />

(punto 11 della motivazione).<br />

In sostanza, se il vaglio del giudice del risarcimento<br />

si traduce sempre e comunque nell’accertamento<br />

della fondatezza del cred<strong>it</strong>o (qual che sia la<br />

natura della s<strong>it</strong>uazione “di base” lesa), l’elemento<br />

della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto (imprescindibile in quanto<br />

riconducile al requis<strong>it</strong>o della iniuria) potrebbe<br />

risultare suscettibile di diretta verifica nell’amb<strong>it</strong>o<br />

dello stesso giudizio risarc<strong>it</strong>orio, la cui r<strong>it</strong>rovata<br />

autonomia, stante il vigente cr<strong>it</strong>erio di riparto, scongiurerebbe<br />

il rischio di sovrapposizioni operative tra<br />

i due plessi giurisdizionali, ordinario ed amministrativo.<br />

GIURISPRUDENZA 975<br />

In questo panorama dai contorni evidentemente<br />

ancora incerti sembra restringersi anche l’amb<strong>it</strong>o<br />

di applicazione dell’art. 35, co. 4°, del D.L.vo n.<br />

80/98, che pure disegna un’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />

proponibile in ogni amb<strong>it</strong>o della giurisdizione<br />

amministrativa e quindi non più soltanto – come<br />

emergeva dalla prima versione dell’art. 35 c<strong>it</strong>.,<br />

ante L. n. 205/2000 – in sede di giurisdizione<br />

esclusiva.<br />

È immediatamente percepibile la scarsa attenzione<br />

che la sentenza in esame dedica a questo<br />

profilo, nel momento in cui confina la cognizione<br />

del G.A. sul danno ai soli casi di giurisdizione<br />

esclusiva (ciò che la l<strong>it</strong>tera legis sembrerebbe, a<br />

dire il vero, negare). In ogni caso, la pronuncia<br />

non si cura di spiegare come la concezione ivi<br />

sposata possa conciliarsi con lo sdoppiamento<br />

della disciplina della tutela risarc<strong>it</strong>oria in due<br />

distinte previsioni contenute nell’art. 35, la prima<br />

(co. primo) espressamente dedicata alla giurisdizione<br />

esclusiva, e la seconda (co. quarto), imperniata<br />

sul significativo – e verosimilmente non<br />

casuale – inciso “nell’amb<strong>it</strong>o della sua giurisdizione”.<br />

Si può peraltro dedurre dalla sentenza che<br />

è proprio l’ “amb<strong>it</strong>o di giurisdizione” del giudice<br />

amministrativo a subire una compressione al<br />

cospetto di condotte illec<strong>it</strong>e omissive dell’autor<strong>it</strong>à<br />

amministrativa, ragion per cui la proponibil<strong>it</strong>à<br />

dell’azione risarc<strong>it</strong>oria innanzi al G.A. potrebbe<br />

esser fatta salva quando si tratti di danno derivante<br />

da provvedimento amministrativo.<br />

Sennonché, da un lato non si vede perché –<br />

ancora una volta – tale scenario dovrebbe risultare<br />

lim<strong>it</strong>ato alle ipotesi di giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva, come prefigurato dalla Corte di<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à; dall’altro, dietro questa impostazione<br />

balena il pericolo di un poco desiderabile frazionamento<br />

della tutela dell’interesse leg<strong>it</strong>timo pretensivo,<br />

che finirebbe per ricevere protezione per<br />

mano del G.A. quando inciso da un provvedimento<br />

espresso, e per mano del G.O. quando leso,<br />

invece, dall’inerzia.<br />

Senza considerare, oltretutto, che oggi la<br />

cognizione sull’inerzia amministrativa è già<br />

attratta nell’orb<strong>it</strong>a giurisdizionale del G.A., che ne<br />

conosce sia pure ai soli fini del r<strong>it</strong>o speciale del<br />

silenzio di cui all’art. 21-bis della L. n. 1034/71.<br />

Se dunque le condotte inerti dell’Amministrazione<br />

sembrano ad un primo approccio ricadere nella<br />

dizione “nell’amb<strong>it</strong>o della sua giurisdizione”,<br />

lo stralcio delle pretese risarc<strong>it</strong>orie ad esse correlate<br />

dalle competenze del giudice amministrativo<br />

esigerebbe di essere innestato su una interpretazione<br />

convincente dell’art. 35, co. 4°, alla quale le<br />

sezioni un<strong>it</strong>e non hanno inteso, sinora, porre<br />

mano.


976 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />

12 ottobre 2004 n. 6574 – Pres. Elefante,<br />

Est. Corradino – Ecocampania S.r.l.<br />

(avv.ti P. Vaiano e D. Resta) c/ Comune di<br />

Assisi (avv.ti Caforio e Tonelli) – Società<br />

Ecocave a r.l. (n.c.).<br />

Giurisdizione e competenza – Pubblico servizio<br />

– Nozione – Controversia relativa alla<br />

fase successiva all’affidamento del servizio<br />

pubblico – Fattispecie – Risoluzione per<br />

inadempimento del contratto di appalto –<br />

Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa<br />

– Sussistenza – Ragioni.<br />

Premesso che i fattori distintivi del pubblico<br />

servizio consistono, da un lato, nella connotazione<br />

del servizio, sul piano finalistico, dall’idone<strong>it</strong>à<br />

a soddisfare in modo diretto esigenze<br />

proprie di una platea indifferenziata di utenti,<br />

e, dall’altro, nella sottoposizione del gestore<br />

ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di<br />

esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à a norme di continu<strong>it</strong>à,<br />

regolar<strong>it</strong>à, capac<strong>it</strong>à e qual<strong>it</strong>à, cui non potrebbe<br />

essere assoggettata, invece, una comune attiv<strong>it</strong>à<br />

economica, sono devolute alla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi<br />

dell’art. 33, commi 1° e 2° lett. b) del D.L.vo<br />

n. 80/98 (come riscr<strong>it</strong>to dalla L. n. 205/2000),<br />

le controversie in cui si faccia questione della<br />

leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o no della risoluzione unilaterale<br />

del contratto di affidamento del servizio pubblico.<br />

Infatti, in disparte il rilievo che l’elencazione<br />

delle materie ivi contenuta è di carattere<br />

meramente esemplificativo e non tassativo, la<br />

lettera b) dell’art. 33 c<strong>it</strong>ato fa rientrare esplic<strong>it</strong>amente<br />

nella giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo le controversie “tra le<br />

Amministrazioni Pubbliche e i gestori comunque<br />

denominati di pubblici servizi”, e quindi<br />

anche le controversie di cui sopra, che intercorrono,<br />

appunto, tra il soggetto preposto alla<br />

gestione del servizio e l’Amministrazione Pubblica<br />

che tale gestione mira a sottrargli, irrilevante<br />

dovendosi considerare, nell’amb<strong>it</strong>o della<br />

giurisdizione esclusiva, la distinzione tra posizioni<br />

di dir<strong>it</strong>to soggettivo e di interesse leg<strong>it</strong>timo,<br />

che il legislatore ha inteso, appunto, superare,<br />

mediante la concentrazione presso l’unico<br />

giudice amministrativo di tutte le l<strong>it</strong>i inerenti<br />

ai rapporti fra Amministrazione e gestore del<br />

servizio pubblico.<br />

Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />

Servizio pubblico e giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva<br />

Secondo la decisione in commento, la previsione<br />

di cui all’art. 33, commi 1° e 2°, lett. b) del D.L.vo.<br />

80 del 199, alla stregua del quale sono devolute alla<br />

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />

tutte le controversie in materia di pubblici servizi,<br />

tra cui quelle “tra le Amministrazioni Pubbliche e i<br />

gestori comunque denominati di pubblici servizi”,<br />

radicherebbe la giurisdizione amministrativa anche<br />

nelle fattispecie in cui il rapporto l<strong>it</strong>igioso pertiene<br />

alle vicende successive alla conclusione della procedura<br />

ad evidenza pubblica volta alla individuazione<br />

del contraente privato.<br />

La decisione condivide l’orientamento, prevalente<br />

nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato,<br />

secondo cui le controversie afferenti la fase di<br />

esecuzione dei contratti stipulati a segu<strong>it</strong>o delle procedure<br />

di gara appartengono alla giurisdizione ordinaria,<br />

ma precisa che tale regola soffre l’eccezione<br />

ravvisabile tutte le volte in cui per il “settore” sia<br />

prevista la giurisdizione esclusiva (nella specie, in<br />

materia di controversie sui pubblici servizi).<br />

Ciò perché, secondo il Consiglio di Stato, la lim<strong>it</strong>azione<br />

normativa alle procedure di affidamento<br />

della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />

prevista dall’art. 7, lett. d), legge 21 luglio<br />

2000 n. 205, ancorché rifer<strong>it</strong>a ai pubblici servizi,<br />

andrebbe rifer<strong>it</strong>a ai soli appalti di lavori e forn<strong>it</strong>ure,<br />

“con la conseguenza che la fase esecutiva di un contratto<br />

che incida immediatamente e direttamente<br />

sull’espletamento di un pubblico servizio, concernente<br />

per lo più dir<strong>it</strong>ti soggettivi, per effetto dell’assegnazione<br />

di una giurisdizione esclusiva ratione<br />

materiae, ricade nell’alveo del sindacato giurisdizionale<br />

amministrativo”.<br />

Le conclusioni raggiunte dalla decisione in esame<br />

non paiono condivisibili alla stregua di due<br />

argomentazioni di base: una prima è che l’utilizzo<br />

del cr<strong>it</strong>erio ermeneutico della special<strong>it</strong>à esclude che<br />

la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 33 del<br />

D.L.vo. n. 80/98 possa estendere la propria portata<br />

a tutte le controversie nelle quali venga in giuoco un<br />

pubblico servizio; una seconda è che la decisione<br />

non dà applicazione alcuna ai principi contenuti<br />

nella recente sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n.<br />

204 del 2004, che vincola il giudice ad interpretare<br />

le norme in punto di attribuzione di giurisdizione<br />

esclusiva al giudice amministrativo coerentemente<br />

con il principio secondo cui non può esservi giurisdizione<br />

amministrativa su fattispecie l<strong>it</strong>igiose nelle<br />

quali non sia coinvolto esercizio di potere amministrativo.<br />

Va premesso che il rapporto sostanziale dedotto<br />

in giudizio è rappresentato da un contratto di appal-


to stricto sensu, e non da una concessione di pubblico<br />

servizio, come emerge dalle premesse in fatto<br />

della decisione annotata; primo indizio significativo<br />

per ricondurre la questione all’amb<strong>it</strong>o di sua specifica<br />

pertinenza, ossia quello della giurisdizione sulle<br />

procedure di affidamento a soggetti privati non di<br />

concessioni, ossia di atti di sostanziale trasferimento<br />

di munera pubblicistici soggetti a particolare<br />

vigilanza o controllo, in corso di esecuzione, da parte<br />

dell’Amministrazione concedente, sibbene di<br />

negozi privatistici tout court. Si è cioè nel più tradizionale<br />

amb<strong>it</strong>o della individuazione, mediante procedura<br />

concorsuale, del provato contraente, secondo<br />

gli schemi classici dell’evidenza pubblica come<br />

consegnatici dalla nota teoria gianniniana.<br />

Ora, movendo dalla qualificazione dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

oggetto del contratto, il Consiglio di Stato ravvisa la<br />

inutilizzabil<strong>it</strong>à della “concezione soggettiva” della<br />

nozione di servizio pubblico, “che identifica la pubblic<strong>it</strong>à<br />

nella imputabil<strong>it</strong>à del servizio all’organizzazione<br />

pubblica complessiva”; concezione che tuttavia,<br />

in ver<strong>it</strong>à, la giurisprudenza recente e meno recente<br />

della Corte di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ha abbandonato per chiarire<br />

che, proprio ai sensi dell’art. 33 del D.L.vo. n. 80<br />

del 1998 e successive modificazioni, un determinato<br />

servizio può essere qualificato come pubblico solo se<br />

l’attiv<strong>it</strong>à in cui si realizza è diretta a soddisfare in via<br />

immediata esigenze della collettiv<strong>it</strong>à, esulando dal<br />

relativo amb<strong>it</strong>o le prestazioni, di carattere strumentale,<br />

rese al soggetto preposto al suo esercizio (v. ad<br />

esempio Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2003 n. 1997, in<br />

Foro Amm. CdS, 2003, I, 469).<br />

È nondimeno vero che, sempre secondo la giurisprudenza<br />

della Cassazione, l’attiv<strong>it</strong>à di smaltimento<br />

dei rifiuti urbani, in quanto obbligatoriamente<br />

riservato ai Comuni in privativa, va qualificata come<br />

servizio pubblico (Cass., Sez. Un., 27 novembre<br />

2002 n. 16831, in Arch. Civ., 2003, 962).<br />

Pertanto, poiché la giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva si fonda su una disposizione di legge<br />

espressa, occorre procedere all’interpretazione del<br />

dato normativo che, ad avviso del Consiglio di Stato,<br />

dato per acquis<strong>it</strong>o che l’attiv<strong>it</strong>à oggetto di contratto<br />

configuri un servizio pubblico, attribuirebbe<br />

al giudice amministrativo la competenza a conoscere<br />

anche delle controversie relative alla fase di esecuzione<br />

del contratto.<br />

A tutta prima, la res l<strong>it</strong>igiosa appare regolata, in<br />

punto di riparto di giurisdizione, da due disposizioni:<br />

l’art. 6, co. 1° della L. n. 205 del 2000, secondo<br />

cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del<br />

giudice amministrativo tutte le controversie relative<br />

a procedure di affidamento di lavori, servizi o forn<strong>it</strong>ure<br />

svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta<br />

del contraente o del socio, all’applicazione della<br />

normativa comun<strong>it</strong>aria ovvero al rispetto dei proce-<br />

GIURISPRUDENZA 977<br />

dimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa<br />

statale o regionale”; e l’art. 33, commi 1° e 2° del<br />

D.L.vo. n. 80 del 1998, lett. b) e d), secondo cui<br />

sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo tutte le controversie in materia di<br />

pubblici servizi, ed in particolare, quelle tra le<br />

Amministrazioni Pubbliche e i gestori comunque<br />

denominati di pubblici servizi (lett. b) e quelle aventi<br />

ad oggetto le procedure di affidamento di appalti<br />

pubblici di lavori, servizi e forn<strong>it</strong>ure, svolte da soggetti<br />

comunque tenuti alla applicazione delle norme<br />

comun<strong>it</strong>arie o della normativa nazionale o regionale<br />

(lett. d).<br />

Ora, stando alla prospettazione offerta dal Consiglio<br />

di Stato le norme, della L. n. 205 e del D.L.vo.<br />

n. 80, si presentano in relazione reciproca di antinomia:<br />

poiché la prima affida alla giurisdizione esclusiva<br />

tutte le controversie sulle procedure ad evidenza<br />

pubblica, anche relative all’affidamento di servizi,<br />

e quindi anche relative all’affidamento di servizi<br />

pubblici (come nella specie), con esclusione, quindi,<br />

delle controversie insorte nella fase esecutiva del<br />

rapporto contrattuale, o comunque successivamente<br />

all’individuazione del soggetto gestore del servizio;<br />

mentre la seconda devolverebbe alla giurisdizione<br />

esclusiva tutte, indistintamente, le controversie in<br />

materia di pubblici servizi, con la precisazione che<br />

la lim<strong>it</strong>azione di cui alla lett. d) dell’art. 33 (alle sole<br />

controversie relative alle procedure di selezione del<br />

contraente privato) andrebbe circoscr<strong>it</strong>ta agli appalti<br />

di lavori e forn<strong>it</strong>ure.<br />

L’antinomia allora – sempre che antinomia vi sia<br />

– va ad avviso di chi scrive risolta secondo il cr<strong>it</strong>erio<br />

ermeneutico della prevalenza della norma speciale<br />

su quella generale; norma speciale che non<br />

può non essere individuata appunto nel precetto<br />

ricavabile dal combinato disposto dell’art. 6 della L.<br />

n. 205 e dall’art. 33, lett. d) dell’art. 33, norme di<br />

tenore assai simile. Entrambe le disposizioni affidano<br />

alla giurisdizione esclusiva amministrativa le<br />

controversie relative alle procedure di affidamento<br />

di lavori, servizi e forn<strong>it</strong>ure svolte da soggetti di<br />

natura pubblica e privata, ma comunque tenuti<br />

all’applicazione della disciplina comun<strong>it</strong>aria (della<br />

disciplina dell’evidenza pubblica): la voluntas legis<br />

è quindi quella di escludere dalla giurisdizione non<br />

solo esclusiva, ma dalla giurisdizione amministrativa<br />

tout court, le controversie insorte nella fase di<br />

esecuzione del rapporto contrattuale.<br />

Ora, se l’art. 33, che devolve alla giurisdizione<br />

esclusiva amministrativa tutte le controversie in<br />

materia di servizi pubblici, non contenesse la previsione<br />

di cui alla lett. d), sostanzialmente riprodotta<br />

all’art. 6 della L. n. 205/2000, che estende il medesimo<br />

principio (giurisdizione esclusiva per le l<strong>it</strong>i sulle<br />

procedure senza estensione alla fase di esecuzione


978 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

del rapporto), la tesi propugnata dalla sentenza in<br />

commento avrebbe potuto apparire convincente.<br />

Tuttavia, ed all’opposto, è proprio l’art. 33 che,<br />

dopo avere indicato quale oggetto di giurisdizione<br />

esclusiva “tutte” le controversie in materia di servizi<br />

pubblici, circoscrive, seppure in sede di elencazione<br />

non tassativa, la portata dell’estensione alle<br />

sole l<strong>it</strong>i inerenti gli affidamenti procedimentalizzati,<br />

ossia a quelle l<strong>it</strong>i relative alle procedure ad evidenza<br />

pubblica, con esclusione quindi della fase di esecuzione<br />

del rapporto negoziale successivo.<br />

La sentenza osserva che è proprio il carattere<br />

esemplificativo della elencazione di cui al co. 2°<br />

dell’art. 33 a non imporre un’interpretazione<br />

restr<strong>it</strong>tiva; ma anche da tale rilievo pare doversi<br />

dissentire se la previsione di cui alla lett. d) viene<br />

ricondotta alla disciplina generalizzata introdotta<br />

dall’art. 6 della novella del 2000, che riafferma la<br />

devoluzione alla giurisdizione amministrativa<br />

esclusiva delle sole controversie sulle procedure<br />

ad evidenza pubblica, estendendo la giurisdizione<br />

amministrativa (esclusiva) dal settore dei servizi<br />

pubblici a quello di tutti i contratti (di appalto di<br />

lavori, servizi e forn<strong>it</strong>ure) della Pubblica Amministrazione.<br />

Insomma, l’interpretazione sistematica e coordinata<br />

dell’art. 6, L. n. 205 del 2000 e dell’art. 33, co.<br />

2°, lett. d) del D.L.vo. n. 80 del 1998, conduce a<br />

r<strong>it</strong>enere che la materia devoluta da tale impianto<br />

normativo alla giurisdizione amministrativa esclusiva<br />

sia quella delle procedure di gara ad evidenza<br />

pubblica, quale che sia il soggetto aggiudicatore,<br />

con esclusione rigorosa delle controversie che, nel<br />

più lim<strong>it</strong>ato, ancorché ampio, settore dei servizi<br />

pubblici, afferiscono al momento esecutivo del rapporto.<br />

Tale interpretazione appare del resto rispondere<br />

anche ad un cr<strong>it</strong>erio di razional<strong>it</strong>à: la fase di esecuzione<br />

del rapporto sorto all’es<strong>it</strong>o delle procedure di<br />

individuazione del contraente privato, sia che tale<br />

rapporto inerisca ad un contratto di appalto, sia che<br />

esso scaturisca da un atto unilaterale adottato sempre<br />

all’es<strong>it</strong>o di un procedimento ad evidenza pubblica<br />

(sia che si tratti, cioè, di una concessione di<br />

pubblico servizio), è connotata dalla presenza di<br />

dir<strong>it</strong>ti ed obblighi contrapposti, eserc<strong>it</strong>ati ed adempiuti<br />

da Amministrazione e soggetto privato su un<br />

piede di assoluta par<strong>it</strong>à, con lat<strong>it</strong>anza assoluta di<br />

ogni forma di potere autor<strong>it</strong>ativo dell’Amministrazione,<br />

agisca essa in veste di stazione appaltante o<br />

ente concedente.<br />

Ed è qui che torna utile il secondo profilo di cui<br />

la decisione in commento non si occupa.<br />

Dopo la nota sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

n. 204 del 2004, non è più prudente affermare che<br />

sarebbe “irrilevante … nell’amb<strong>it</strong>o della giurisdi-<br />

zione esclusiva, la distinzione tra posizioni di dir<strong>it</strong>to<br />

soggettivo e di interesse leg<strong>it</strong>timo”, distinzione<br />

che, sempre secondo la decisione annotata, “il legislatore<br />

ha inteso … superare, mediante la concentrazione<br />

presso l’unico giudice amministrativo di<br />

tutte le l<strong>it</strong>i inerenti ai rapporti fra Amministrazione<br />

e gestore del servizio pubblico”.<br />

La nota decisione contiene infatti principi dei<br />

quali l’operatore del dir<strong>it</strong>to in generale, ed il giudice<br />

in particolare, non possono non tenere conto; e, al<br />

riguardo, decisivo nel caso qui analizzato appare il<br />

passaggio della sentenza della Consulta ove si<br />

richiama l’attenzione sul lim<strong>it</strong>e cost<strong>it</strong>uzionale posto<br />

al Legislatore nello stabilire nuove fattispecie di giurisdizione<br />

amministrativa esclusiva: “… il vigente<br />

art. 103, primo co., Cost. non ha confer<strong>it</strong>o al legislatore<br />

ordinario una assoluta ed incondizionata discrezional<strong>it</strong>à<br />

nell’attribuzione al giudice amministrativo<br />

di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,<br />

ma gli ha confer<strong>it</strong>o il potere di indicare “particolari<br />

materie” nelle quali “la tutela nei confronti della<br />

Pubblica Amministrazione” investe “anche” dir<strong>it</strong>ti<br />

soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al<br />

negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e<br />

del quale, in pos<strong>it</strong>ivo, va detto che deve considerare<br />

la natura delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive coinvolte, e non<br />

fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle<br />

materie”; affermazione di principio, quindi, che si<br />

oppone a quella, altrettanto generale, di cui alla decisione<br />

in commento, secondo cui sarebbe proprio la<br />

previsione di una disposizione che ist<strong>it</strong>uisce una giurisdizione<br />

esclusiva amministrativa a consentire di<br />

obliare la distinzione tra le s<strong>it</strong>uazioni soggettive tutelate<br />

dalla Carta fondamentale.<br />

Sempre la sentenza n. 204 afferma che il collegamento<br />

delle materie assoggettabili alla giurisdizione<br />

esclusiva del giudice amministrativo con la natura<br />

delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive è elevato al rango di lim<strong>it</strong>e<br />

al potere legislativo e, aggiungiamo noi, anche di<br />

cr<strong>it</strong>erio ermeneutico, dall’art. 103 Cost., “laddove<br />

statuisce che quelle materie devono essere “particolari”<br />

rispetto a quelle devolute alla giurisdizione<br />

generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à: e cioè devono partecipare<br />

della loro medesima natura, che è contrassegnata<br />

della circostanza che la Pubblica Amministrazione<br />

agisce come autor<strong>it</strong>à nei confronti della quale è<br />

accordata tutela al c<strong>it</strong>tadino davanti al giudice<br />

amministrativo”; con la conseguenza trattane – dalla<br />

Consulta, e ad onor del vero invero già cr<strong>it</strong>icata<br />

da parte della dottrina – che “il legislatore ordinario<br />

ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva<br />

purché lo faccia con riguardo a materie (in tal<br />

senso, particolari) che, in assenza di tale previsione,<br />

contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la<br />

Pubblica Amministrazione-autor<strong>it</strong>à, la giurisdizione<br />

generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à”.


La posizione assunta dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

ovviamente, è passibile di essere variamente obiettata;<br />

e su questo occorrerà med<strong>it</strong>are accortamente.<br />

Ma certamente l’affermazione di cui alla commentata<br />

decisione del Consiglio di Stato, secondo cui è<br />

irrilevante la distinzione tra s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

(diremmo più esattamente, tra qualificazione del<br />

rapporto, in termini di dir<strong>it</strong>to pubblico o privato,<br />

nella vicenda della esecuzione del rapporto contrattuale<br />

sorto all’es<strong>it</strong>o della procedura ad evidenza<br />

pubblica), avrebbe probabilmente dovuto essere più<br />

appropriatamente misurata alla luce della pronuncia<br />

del giudice delle leggi.<br />

* * *<br />

CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV – Sentenza<br />

14 ottobre 2004 n. 6670 – Pres. Trotta,<br />

Est. Russo – Regione Autonoma Trentino-Alto<br />

Adige (Avvocatura Generale dello<br />

Stato) c/ CONFIDI S.c. a r.l. in proprio e n.<br />

q. di successore, per incorporazione, della<br />

COPINVEST S.c. a r.l. (avv.ti Uckmar, Bormioli<br />

e P. Vaiano)<br />

Giurisdizione e competenza – Atti di controllo<br />

adottati nell’esercizio della funzione<br />

regionale di vigilanza sulla gestione delle<br />

cooperative – Esercizio di autor<strong>it</strong>à pubblica<br />

– Giurisdizione amministrativa – Sussistenza.<br />

Le controversie sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti di<br />

vigilanza sulle società cooperative di competenza<br />

regionale (nella specie trattavasi della<br />

Regione Trentino-Alto Adige), così come quelle<br />

relative alla vigilanza su soggetti che svolgono<br />

determinate attiv<strong>it</strong>à, per ragioni attinenti<br />

al rilievo pubblicistico di tali attiv<strong>it</strong>à, attengono<br />

al corretto esercizio di una funzione, caratterizzata<br />

da poteri di ingerenza, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i in<br />

particolare dal controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un<br />

soggetto sugli atti di un altro (distinguendosi in<br />

ciò dalla tutela, che attiene ai controlli di mer<strong>it</strong>o),<br />

ma che non si esauriscono nel mero controllo,<br />

in quanto si estrinsecano anche nell’adozione<br />

di una serie di atti di amministrazione<br />

attiva, quali, ad esempio, la nomina di commissari<br />

straordinari, lo scioglimento degli<br />

organi dell’Ente, l’irrogazione di sanzioni. Ne<br />

consegue che tali controversie appartengono<br />

alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,<br />

riguardando il concreto esercizio di<br />

una autor<strong>it</strong>à pubblica, nella specie volto al<br />

GIURISPRUDENZA 979<br />

fine, cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>o (art. 45, primo<br />

co., Cost.), di assicurare che le cooperative<br />

promosse e favor<strong>it</strong>e mantengano inalterato il<br />

proprio carattere di mutual<strong>it</strong>à e l’assenza di<br />

fini di speculazione privata, in sintonia con<br />

quanto statu<strong>it</strong>o dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale, la<br />

quale, con sentenza “manipolativa” (del tipo<br />

c.d. “sost<strong>it</strong>utiva o modificativa”) n. 204 del 6<br />

luglio 2004, nel ripudiare la tecnica della<br />

determinazione della giurisdizione per blocchi<br />

di materie, ha, appunto, indicato, quale lim<strong>it</strong>e<br />

in pos<strong>it</strong>ivo all’attribuzione della giurisdizione<br />

al giudice amministrativo in materia di pubblici<br />

servizi (nella specie, come si è detto, si è in<br />

presenza di una pubblica funzione), l’esistenza<br />

di profili riconducibili alla “Pubblica Amministrazione-autor<strong>it</strong>à”.<br />

* * *<br />

TAR UMBRIA, PERUGIA – Sentenza 18<br />

ottobre 2004 n. 607 – Pres. Lignani, Est.<br />

Ungari – Ric. Nobili c. Ist<strong>it</strong>uto Nazionale di<br />

Previdenza Sociale ( I.N.P.S.).<br />

Giurisdizione e competenza – Concorso<br />

interno – Passaggio a diversa posizione<br />

della medesima area – Giurisdizione del<br />

G.A. – Esclusione.<br />

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario<br />

in ordine alle controversie concernenti i<br />

concorsi per soli dipendenti interni che comportino<br />

il passaggio da una posizione all’altra,<br />

ma nell’amb<strong>it</strong>o della medesima area.(1)<br />

* * *<br />

TAR UMBRIA, PERUGIA – Sentenza 18<br />

ottobre 2004 n. 608 015 – Pres. Lignani,<br />

Est. Ungari – Ric. Paparelli c. Ist<strong>it</strong>uto Nazionale<br />

di Previdenza Sociale ( I.N.P.S).<br />

Giurisdizione e competenza – Concorso<br />

interno – Passaggio ad area superiore –<br />

Giurisdizione amministrativa – Sussiste.<br />

L’art. 63, co. 4°, D.L.vo n. 165/2001, nell’attribuire<br />

al giudice amministrativo le controversie<br />

in materia di procedure concorsuali per<br />

(1) Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi<br />

interni alla luce delle recenti pronunce delle sezioni un<strong>it</strong>e<br />

della Corte di cassazione.


980 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche<br />

Amministrazioni, fa riferimento non solo alle<br />

procedure strumentali alla cost<strong>it</strong>uzione, per la<br />

prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche<br />

alle prove selettive dirette a permettere l’accesso<br />

del personale già assunto ad una fascia<br />

o area superiore.(2)<br />

Commento della dott.ssa ANNALISA GIUSTI<br />

(Dottoranda di ricerca Univers<strong>it</strong>à di Perugia)<br />

Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi<br />

interni alla luce delle recenti pronunce delle<br />

sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione<br />

Con le due sentenze oggetto della presente<br />

nota, il TAR Umbria (1) offre lo spunto per un’analisi,<br />

quasi riepilogativa, del punto di approdo a<br />

cui sembra essere giunta la giurisprudenza sul<br />

riparto di giurisdizione in materia di concorsi<br />

interni.<br />

Occasione per una simile riflessione è la vicenda<br />

relativa al concorso interno indetto dall’ Ist<strong>it</strong>uto<br />

Nazionale di Previdenza Sociale (di segu<strong>it</strong>o<br />

I.N.P.S.) nell’ottobre – novembre del 1999, in<br />

attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale<br />

non dirigente per il quadriennio 1998 –<br />

2001, finalizzato all’accesso a varie posizioni<br />

funzionali.<br />

Più in particolare, con la pronuncia n. 607/2004,<br />

il Collegio umbro ha declinato la propria giurisdizione<br />

nel ricorso proposto da un dipendente dell’ist<strong>it</strong>uto<br />

previdenziale che, già funzionario inquadrato<br />

in posizione C 3, ha partecipato alla selezione per<br />

il passaggio alla posizione C 4. Con la sentenza n.<br />

608/2004, invece, il TAR Umbria, pur respingendo<br />

il ricorso, ha disatteso l’ eccezione sul difetto di giu-<br />

(1) Le pronunce in esame, fra l’altro, sono quasi contemporanee<br />

alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI,<br />

del 7 ottobre 2004, n. 6510 (in www. <strong>Giustamm</strong>.<strong>it</strong>, n. 10<br />

-2004) con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno<br />

dimostrato piena adesione agli orientamenti ormai affermatisi<br />

nella giurisprudenza civile in materia di riparto di<br />

giurisdizione sui concorsi interni.<br />

(2) In realtà, la questione del riparto di giurisdizione<br />

in materia di concorsi interni ha costantemente animato<br />

un serrato dibatt<strong>it</strong>o dottrinale e giurisprudenziale, che ha<br />

visto protagonisti, accanto alle sezioni un<strong>it</strong>e della Corte<br />

di cassazione anche i giudici della Consulta. Per gli argomenti<br />

di tale confronto giurisprudenziale, si rinvia a<br />

quanto più ampiamente rifer<strong>it</strong>o nel testo. Preme sin da<br />

ora sottolineare, invece, che sul riparto di giurisdizione in<br />

materia di concorsi interni si è espressa anche la Commissione<br />

di Studio ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dai presidenti della Corte di<br />

cassazione e del Consiglio di Stato, nel periodo maggio –<br />

dicembre 2003, per l’approfondimento dei problemi di<br />

risdizione sollevata dall’Amministrazione resistente,<br />

affermando la propria competenza a conoscere<br />

del caso concreto, muovendo dal presupposto<br />

secondo cui la ricorrente, inquadrata in posizione B<br />

1, aveva preso parte al concorso per i posti disponibili<br />

in posizione C 1.<br />

In entrambi i casi, a guidare il giudice nella propria<br />

decisone è l’ orientamento ad oggi prevalente<br />

(2) in materia di giurisdizione sui concorsi interni,<br />

espresso dalle sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione<br />

con la sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003 (3)<br />

e, di recente, precisato dal supremo Consesso con<br />

l’ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004 (4).<br />

Ed infatti, nell’interpretare l’art. 63, co. 4°, del<br />

D.L.vo n. 165/2001, che conserva alla giurisdizione<br />

di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice amministrativo le controversie<br />

“in materia di procedure concorsuali per l’assunzione<br />

dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”,<br />

le sezioni un<strong>it</strong>e hanno affermato la<br />

necess<strong>it</strong>à di ricomprendervi non solo le prove selettive<br />

strumentali alla cost<strong>it</strong>uzione, per la prima volta,<br />

del rapporto di lavoro, ma anche quelle finalizzate<br />

all’accesso, da parte del personale già assunto, “ad<br />

una fascia o area superiore”. Il termine “assunzione”,<br />

in base alla prospettazione della Corte, va dunque<br />

correlato “alla qualifica che il candidato tende a<br />

conseguire” e non all’ingresso iniziale nella pianta<br />

organica del personale, “dal momento che, oltre tutto,<br />

l’accesso nell’area superiore di personale interno<br />

ed esterno implica, esso stesso, un ampliamento<br />

della pianta organica” (5).<br />

Con tale statuizione, il giudice della nomofiliachia<br />

ha così inaugurato un nuovo orientamento, opposto<br />

rispetto a quello sino ad allora prevalente, in base al<br />

quale le stesse sezioni un<strong>it</strong>e avevano escluso i concorsi<br />

interni dall’amb<strong>it</strong>o di applicazione del ricorda-<br />

maggiore rilevanza in tema di riparto di giurisdizione.<br />

Fra l’altro, nella fase avanzata dei lavori della Commissione<br />

è stata pubblicata la sentenza n. 15403/ 2003 con<br />

cui le sezioni un<strong>it</strong>e hanno, di fatto, ribaltato il precedente<br />

orientamento, portando all’affermazione di quel nuovo<br />

indirizzo cui si è ispirato il giudice umbro nelle sentenze<br />

in nota. La Relazione di sintesi dei lavori della Commissione,<br />

pubblicata ne Il foro Italiano, 2004, Parte V-3,<br />

p.18 ss (in particolare, sui concorsi interni, p. 36 ss),<br />

appare comunque un utile strumento di lettura anche<br />

degli interventi giurisprudenziali ad essa successivi, fra i<br />

quali, si rinvia a Cass. Sez. Un., ordinanza n. 10183 del<br />

26 maggio 2004.<br />

(3) Cfr. Cass. Sez. Un. 15403/2003, c<strong>it</strong>., in Foro It.,<br />

2004, I, 1755.<br />

(4) Cfr. Cass. Sez. Un. 3948/2004 (ord.), in Foro It.,<br />

2004, I, 1755<br />

(5) Così, testualmente, Cass. Sez. Un. 15403/2003,<br />

c<strong>it</strong>., in Foro It., 2004, I, 1764.


to art. 63, co. 4° D.L.vo n. 165/2001, affermando la<br />

giurisdizione del giudice ordinario (6). Seguendo<br />

questa tesi, ormai superata, le procedure in esame<br />

cost<strong>it</strong>uiscono atti di gestione del lavoro privatizzato,<br />

espressione dell’autonomia organizzativa del datore<br />

di lavoro e non di una potestà pubblicistica. La selezione<br />

interna, di conseguenza, rappresenta una delle<br />

possibili fasi in cui si articola il rapporto di lavoro, da<br />

attribuire, pertanto, alla cognizione del giudice ordinario,<br />

cui il legislatore ha devoluto le controversie<br />

inerenti all’intera vicenda dell’impiego alle dipendenze<br />

della P.A., “dalla sua instaurazione fino alla<br />

sua estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa<br />

a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata<br />

alla progressione in carriera e realizzata attraverso<br />

una selezione di tipo concorsuale” (7).<br />

Il ripensamento delle sezioni un<strong>it</strong>e, a sua volta,<br />

traeva origine dalle pronunce (8) con le quali la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, anche dopo la privatizzazione del<br />

rapporto di lavoro, ha ribad<strong>it</strong>o (9) la necessarietà<br />

della procedura concorsuale per l’ingresso nelle<br />

Pubbliche Amministrazioni, pur nell’ipotesi di un<br />

passaggio ad una fascia funzionale superiore, qualificato<br />

dai giudici cost<strong>it</strong>uzionali come un vero e proprio<br />

accesso ad un nuovo posto di lavoro.<br />

Nasceva, pertanto, la necess<strong>it</strong>à di conciliare l’obbligo<br />

della procedura concorsuale sanc<strong>it</strong>o dai giudi-<br />

(6) Sul punto, si rinvia a Cass. Sez. Un., sentenza 27<br />

febbraio 2002, n. 2954, in Foro <strong>it</strong>., 2002, I, 2966 cui adde<br />

ID, sentenza 22 marzo 2001, n. 128 in Foro It., Rep,<br />

2001, voce Impiegato dello Stato, nn.262, 417; ID, sentenza<br />

11 giugno 2001, n. 7859, in Foro It., 2002, I, 2968;<br />

ID, sentenza 10 dicembre 2001, n. 15602, in Foro It.,<br />

Rep, 2002, voce c<strong>it</strong>., n. 417.<br />

(7) Così, testualmente, Cass. Sez. Un. 15403/2003,<br />

c<strong>it</strong>., 1762; più in particolare, in questa parte della sentenza,<br />

le sezioni un<strong>it</strong>e riportano fedelmente il dispos<strong>it</strong>ivo di<br />

quanto dalle stesse affermato con la sentenza n. 2954 del<br />

2002, c<strong>it</strong>.<br />

(8) Con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 1999 (in<br />

www.cortecost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>), la Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

infatti, ha stabil<strong>it</strong>o, da un lato che “alla regola del pubblico<br />

concorso per l’assunzione di personale nei ruoli<br />

della P.A. sono ammissibili deroghe da parte del legislatore<br />

solo nei lim<strong>it</strong>i segnati dall’esigenza di garantire il<br />

buon andamento dell’Amministrazione o di attuare altri<br />

principi di rilievo cost<strong>it</strong>uzionale destinati a garantire le<br />

peculiar<strong>it</strong>à degli uffici di volta in volta considerati”; dall’altro<br />

che “al regime del pubblico concorso, funzionali<br />

al buon andamento della P.A., non si sottraggono i passaggi<br />

a una fascia funzionale superiore che non prevede<br />

carriere o le prevede entro ristretti lim<strong>it</strong>i nell’amb<strong>it</strong>o dell’Amministrazione;<br />

ciò in quanto anche in tali passaggi è<br />

ravvisabile una forma di reclutamento, con la connessa<br />

esigenza di un selettivo accertamento delle att<strong>it</strong>udini, da<br />

non rivolgere di regola al solo interno della stessa Ammi-<br />

GIURISPRUDENZA 981<br />

ci della Consulta (10) e la conseguente, seppur<br />

implic<strong>it</strong>a, affermazione della giurisdizione amministrativa<br />

per i concorsi interni, con l’opposta attribuzione<br />

delle medesime controversie al giudice ordinario,<br />

ad opera delle sezioni un<strong>it</strong>e.<br />

A ricomporre il nascente confl<strong>it</strong>to, è così intervenuta<br />

la più volte ricordata sentenza n. 15403 del 15<br />

ottobre 2003, assicurando alla giurisdizione amministrativa<br />

anche le prove selettive “dirette a permettere<br />

l’accesso del personale già assunto ad una<br />

fascia o area superiore”.<br />

Ad un anno dalla decisone n. 15403 (11), le<br />

sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione sono di nuovo<br />

tornate sul tema del riparto di giurisdizione in<br />

materia di concorsi interni, precisando, con l’ordinanza<br />

n. 3948 del 26 febbraio 2004, che continua<br />

comunque a sussistere la giurisdizione del giudice<br />

ordinario per le controversie relative a concorsi “per<br />

soli dipendenti interni” e “che comportino il passaggio<br />

da una posizione all’altra, ma nell’amb<strong>it</strong>o<br />

della medesima area” (12).<br />

L’intento chiarificatore, a ben vedere, rischia di<br />

sortire l’effetto contrario, vanificando, di fatto, lo<br />

sforzo unificatore in precedenza compiuto dalla<br />

Corte, con un’indubbia, e non secondaria, lesione<br />

dei principi di concentrazione e di effettiv<strong>it</strong>à della<br />

tutela (13) .<br />

nistrazione, al fine di ev<strong>it</strong>are di reintrodurre surrettiziamente<br />

il modello delle carriere”.<br />

(9) Già nella decisione n. 487/1991, i giudici della<br />

Consulta interpretavano l’art. 97 “nel senso che il concorso<br />

pubblico cost<strong>it</strong>uisce la regola generale per l’accesso<br />

ad ogni tipo di pubblico impiego”, ricordando come<br />

“questa Corte ha affermato che anche il passaggio ad una<br />

fascia funzionale superiore, poiché comporta l’accesso<br />

ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni<br />

più elevate, è una figura di reclutamento soggetta alla<br />

regola del pubblico concorso (sentenza n. 161 del 1990).<br />

(10) Sul punto, si rinvia altresì a Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

4 gennaio 2001, n. 2, in Foro It., Rep.2001, voce impiegato<br />

dello Stato, n. 286.<br />

(11) Sebbene il giudice umbro abbia assunto quale<br />

cr<strong>it</strong>erio guida per la propria decisione l’ordinanza<br />

3948/2004, le sezioni un<strong>it</strong>e erano già intervenute a specificare<br />

l’amb<strong>it</strong>o di applicazione della sentenza n.<br />

15403/03 con l’ordinanza n. 18886 del 10 dicembre<br />

2003, precisando che la giurisdizione del giudice ordinario<br />

sussiste solo per le controversie relative a concorsi<br />

interni che comportano un semplice passaggio di livello.<br />

(12) Successivamente, il medesimo principio è stato<br />

ulteriormente ribad<strong>it</strong>o dalle sezioni un<strong>it</strong>e con l’ordinanza<br />

n. 10183 del 26 maggio 2004.<br />

(13) Senza tralasciare, fra l’altro, le difficoltà applicative<br />

legate all’utilizzo da parte dei contratti collettivi<br />

dei diversi comparti e, soprattutto, da parte dei contratti<br />

integrativi delle singole amministrazioni, di diversi


982 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Attualmente, infatti, volendo tentare di ricostruire<br />

un quadro sintetico dei rimedi esperibili in occasione<br />

di una selezione interna, dovrà individuarsi,<br />

innanz<strong>it</strong>utto, se il concorso sia riservato a soli interni<br />

o consenta la partecipazione di esterni.<br />

Nel primo caso, la controversia è rimessa alla<br />

cognizione del giudice civile nelle sole ipotesi in cui<br />

la procedura comporti il passaggio da una posizione<br />

all’altra, nell’amb<strong>it</strong>o della medesima area. Questi,<br />

pertanto, deve declinare la propria giurisdizione in<br />

presenza di procedure aperte anche agli esterni<br />

ovvero nelle ipotesi di concorsi per soli interni finalizzati<br />

all’accesso ad un’area superiore, per i quali,<br />

invece, sussiste la giurisdizione, di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, del<br />

giudice amministrativo (14).<br />

Di tali conclusioni, come si è visto, fa fedele<br />

applicazione il TAR Umbria (15) con le pronunce in<br />

epigrafe indicate, negando, con la sentenza n.<br />

607/2004, la propria competenza in materia di passaggio<br />

ad una qualifica superiore nell’amb<strong>it</strong>o della<br />

medesima area e, affermando, invece, nella sentenza<br />

n. 608/2004, la propria giurisdizione per l’accesso<br />

della ricorrente ad un’area diversa da quella di<br />

provenienza.<br />

* * *<br />

nomen iuris per qualificare le “aree” e le “ qualifiche”<br />

che le sentenze assumono come discrimen fra le due<br />

giurisdizioni. Mostra consapevolezza di tali difficoltà<br />

anche il Consiglio di Stato, allorché con la decisione n.<br />

6510/2004, c<strong>it</strong>., interpreta la pronuncia della Cassazione<br />

nel senso di attribuire al giudice ordinario le ipotesi<br />

in cui il passaggio ad un diverso livello concretizza una<br />

novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Si tratta, di<br />

conseguenza, delle c.d. “progressioni orizzontali”, che<br />

avvengono cioè all’interno della categoria di classificazione<br />

e che si distinguono da quelle “verticali” previste<br />

per il passaggio del personale ad una categoria giuridica<br />

più elevata.<br />

(14) A conferma del quadro riassuntivo descr<strong>it</strong>to, si<br />

rinvia a Cass. Sez. Un., ordinanza n. 10183 del 26 maggio<br />

2004, in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>/2004.<br />

(15) Così come, del resto, dimostra di farne fedele<br />

applicazione il Consiglio di Stato, con la decisione n.<br />

6510 del 7 ottobre 2004, allorché riporta il medesimo<br />

schema riepilogativo tracciato dalle Sezioni Un<strong>it</strong>e con la<br />

più volte c<strong>it</strong>ata ordinanza n. 10183 del 26 maggio 2004,<br />

seppur cercando di trarne un cr<strong>it</strong>erio più stringato, che<br />

superando la terminologia usata dai diversi contratti collettivi,<br />

attribuisca al giudice ordinario le controversie per<br />

i passaggi di livello che non comportino una novazione<br />

oggettiva del rapporto di lavoro.<br />

INTERPRETAZIONE<br />

DELL’ATTO AMMINISTRATIVO<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />

23 agosto 2004 n. 5575 – Pres. f.f. Bellavia,<br />

Est. Zaccardi – Acquacalda S.a.s. (avv.<br />

Morbidelli) c/ Comune di Lucca (avv.ti<br />

Toscano e d’Amelio).<br />

Atto amministrativo – Concessione edilizia –<br />

Atto d’obbligo del privato – Impegno a<br />

non alienare la proprietà frazionata –<br />

Interpretazione – Null<strong>it</strong>à dell’atto d’obbligo<br />

– Esclusione – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del t<strong>it</strong>olo<br />

concessorio – Esclusione.<br />

È leg<strong>it</strong>tima la concessione edilizia recante la<br />

clausola che impone l’osservanza di un atto<br />

d’obbligo del privato a non alienare la proprietà<br />

frazionata in quanto, in base ad una<br />

interpretazione secondo buona fede della<br />

comune volontà delle parti, detta clausola si<br />

lim<strong>it</strong>a a chiarire che, con riguardo alla disciplina<br />

urbanistica vigente nell’area considerata,<br />

non possono essere adottati regolamenti<br />

convenzionali dell’utilizzo dell’immobile in<br />

parola in contrasto con le destinazioni d’uso<br />

consent<strong>it</strong>e dal Piano Regolatore Generale.<br />

Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />

Di un particolare caso di interpretazione dell’atto<br />

amministrativo<br />

La sentenza in commento desta particolare interesse<br />

poiché cost<strong>it</strong>uisce uno dei rari arrets che<br />

applicano concretamente regole ermeneutiche<br />

all’atto amministrativo.<br />

Si impugnava in parte qua una concessione edilizia<br />

ed il presupposto parere della commissione<br />

comunale che ne consigliava all’organo decidente il<br />

rilascio condizionatamente all’acquisizione di un<br />

atto d’obbligo del proprietario recante l’impegno “a<br />

non procedere ad alienazione frazionata dell’immobile”;<br />

si deduceva la null<strong>it</strong>à – in via autonoma – di<br />

codesto atto d’obbligo per violazione di norme<br />

imperative (la sentenza non dice quali ma, fra tutte,<br />

viene in mente l’art. 42 Cost., anche nella nota<br />

ampia lettura che ne dà la Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti<br />

dell’uomo negli ultimi anni) e, conseguentemente,<br />

si deduceva l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della concessione edilizia<br />

nella parte in cui recepiva, sempre in parte qua, detto<br />

atto d’obbligo.<br />

Il Consiglio di Stato, chiamato ad operare lo<br />

scrutinio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della clausola apposta alla<br />

concessione edilizia, ha segu<strong>it</strong>o un percorso pecu-


liare: è andato cioè alla ricerca delle norme giuridiche,<br />

r<strong>it</strong>enute affatto carenti dalla società ricorrente,<br />

alla stregua delle quali potersi r<strong>it</strong>enere in astratto<br />

leg<strong>it</strong>tima l’imposizione della lim<strong>it</strong>azione al dir<strong>it</strong>to<br />

dominicale; ha quindi interpretato il t<strong>it</strong>olo secondo<br />

un cr<strong>it</strong>erio assolutamente extratestuale (la conformazione<br />

del dir<strong>it</strong>to di proprietà ad opera della disciplina<br />

urbanistica comunale), ravvisando la fonte<br />

della clausola relativa al divieto di vend<strong>it</strong>a frazionata<br />

in una volontà bilaterale delle parti.<br />

La tecnica segu<strong>it</strong>a dal Consesso non appare a tutta<br />

prima convincente. Non appare convincente, in<br />

primo luogo, fare riferimento al voto di un consigliere<br />

di minoranza, non solo perché si trattava dell’opinione<br />

di un membro del collegio espressa in<br />

seno alla discussione, e quindi pacificamente inutilizzabile<br />

a guisa di motivazione, ma anche perché,<br />

come la stessa sentenza dice, si trattava sempre di<br />

un voto di minoranza, che non aveva quindi concorso<br />

alla formazione del parere, favorevole sub condicione,<br />

e quindi non si era posto quale nesso relazionale<br />

idoneo a produrre l’effetto finale (il parere, e<br />

quindi il t<strong>it</strong>olo, poi soggetto allo scrutinio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à).<br />

Ancor meno rilevante, ovviamente, è il richiamo<br />

alle astensioni dal voto di altri due membri della<br />

commissione: si vuol dire, insomma, che se il Consiglio<br />

di Stato intendeva ricercare un cr<strong>it</strong>erio interpretativo<br />

testuale dell’atto amministrativo, la ricerca<br />

avrebbe più propriamente dovuto indirizzarsi verso<br />

la manifestazione collegiale (e quindi verso le<br />

dichiarazioni rese a verbale) della volontà maggior<strong>it</strong>aria,<br />

essa sì causa efficiente dei successivi sviluppi<br />

procedimentali.<br />

Dopo tale premessa, la sentenza passa ad utilizzare<br />

senz’altro avviso un cr<strong>it</strong>erio ermeneutico extratestuale,<br />

quello dell’interpretazione delle norme tecniche<br />

di attuazione del piano regolatore comunale,<br />

non già per trarne che il “dover essere” della clausola<br />

oggetto di sindacato sia da ravvisare in codeste<br />

norme generali, ma per affermare che siano dette<br />

norme ad avere già conformato il dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />

della società (si vede bene come di qui alla declaratoria<br />

di inammissibil<strong>it</strong>à dell’originario ricorso il<br />

passo fosse davvero breve).<br />

Ed è qui che, a parere di chi scrive, si ravvisa il<br />

primo errore della decisione; a prescindere dalla<br />

inesattezza del predicare un effetto “conformativo”<br />

del dir<strong>it</strong>to dominicale da parte di una norma di piano<br />

non puntuale e specifica, e per questo non immediatamente<br />

lesiva della sfera giuridica di un soggetto<br />

determinato, in realtà la premessa di metodo<br />

appare solo il viatico per profferire la soluzione di<br />

mer<strong>it</strong>o: è assolutamente ovvio che il rilascio della<br />

concessione edilizia presupponga il rispetto delle<br />

destinazioni d’uso impresse alla zona; ma questo<br />

GIURISPRUDENZA 983<br />

non ha evidentemente nulla a che fare con l’interpretazione<br />

di una clausola che fissa il divieto di alienare<br />

frazionatamente la proprietà immobiliare.<br />

Ecco perché non convince il risultato dell’operazione<br />

ermeneutica condotta dal Consiglio di Stato,<br />

secondo cui la clausola che vieta la alienazione frazionata<br />

dell’immobile sarebbe da interpretare nel<br />

senso che, “rebus sic stantibus”, con riguardo alla<br />

disciplina urbanistica vigente nell’area considerata,<br />

non possono essere adottati regolamenti convenzionali<br />

dell’utilizzo dell’immobile in parola in contrasto<br />

con le destinazioni d’uso consent<strong>it</strong>e dal Piano<br />

Regolatore Generale”.<br />

Per quanto ampio possa essere lo sforzo dell’interprete,<br />

non si vede davvero come due divieti di<br />

contenuto tanto diverso l’uno dall’altro dovrebbero<br />

non solo scaturire dalla medesima clausola, ma<br />

addir<strong>it</strong>tura, in realtà, coincidere tout court. Come si<br />

possa cioè affermare che è ammessa anche la vend<strong>it</strong>a<br />

frazionata purché sia conservata la destinazione<br />

dell’immobile a foresteria, in presenza della fredda<br />

e purtroppo univoca clausola che tutt’all’opposto<br />

vieta, sempre ed in ogni caso, la vend<strong>it</strong>a frazionata,<br />

è davvero un mistero.<br />

È qui, allora, che la sentenza si segnala per avere<br />

fatto uso di un cr<strong>it</strong>erio ermeneutico non già solo<br />

extratestuale ed integrativo, ma veramente add<strong>it</strong>ivo<br />

e novativo, e tale da potersi imporre sul dato palesemente<br />

confliggente del testo provvedimentale solo<br />

in virtù della forza formale e sostanziale del giudicato.<br />

Del pari fallace pare a chi scrive il ricorso al cr<strong>it</strong>erio<br />

ex art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona<br />

fede), fondato, come afferma la sentenza, sul presupposto<br />

che la parte privata abbia concorso alla<br />

formazione della clausola, laddove essa la ha, viceversa,<br />

subìta: tanto è vero che avverso gli effetti<br />

lim<strong>it</strong>ativi di quella clausola, trasfusi nel t<strong>it</strong>olo concessorio,<br />

il privato ha proposto ricorso giurisdizionale,<br />

con ciò manifestando nel modo più esplic<strong>it</strong>o il<br />

proprio più totale dissenso non solo sulla valid<strong>it</strong>à,<br />

ma anche sulla convenienza della statuizione.<br />

È proprio tale circostanza, pertanto, a far escludere<br />

che di clausola concordata possa parlarsi, laddove<br />

si è in presenza di una lim<strong>it</strong>azione dello jus<br />

aedificandi introdotta in via del tutto unilaterale dall’Amministrazione<br />

comunale, nell’esercizio del<br />

potere discrezionale attribu<strong>it</strong>o per il rilascio del t<strong>it</strong>olo<br />

concessorio.<br />

Ad avviso di chi scrive, si era nella specie in presenza<br />

di un provvedimento amministrativo condizionato,<br />

nel senso cioè che l’Amministrazione aveva<br />

lim<strong>it</strong>ato la produzione degli effetti autorizzatori<br />

all’osservanza di una prescrizione specifica per una<br />

durata indeterminata; l’effetto preclusivo, cioè, non<br />

consisteva tanto nella riduzione del contenuto del


984 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

dir<strong>it</strong>to dominicale, che ben poteva e può esplicarsi<br />

in tutta la sua ampiezza a prescindere dall’osservanza<br />

del divieto di vend<strong>it</strong>a frazionata, quanto nella<br />

lim<strong>it</strong>azione degli effetti pos<strong>it</strong>ivi del t<strong>it</strong>olo concessorio:<br />

in guisa che una violazione dell’impegno assunto<br />

con l’atto d’obbligo avrebbe dovuto implicare,<br />

più che una invalid<strong>it</strong>à dell’ipotetico negozio di trasferimento<br />

frazionato dell’immobile, una vera e<br />

propria decadenza automatica del t<strong>it</strong>olo, equiparando<br />

in sostanza la porzione di immobile trasfer<strong>it</strong>a ad<br />

un costruzione realizzata in assenza di t<strong>it</strong>olo concessorio:<br />

effetto certamente meno pregiudizievole<br />

di quello paventato dalla società ricorrente (la<br />

“riduzione” del dir<strong>it</strong>to dominicale), ma non meno<br />

dannoso ai fini dell’esercizio di possibili intraprese<br />

commerciali, e comunque idoneo a leg<strong>it</strong>timare la<br />

reazione sul piano giurisdizionale.<br />

Quale che sia la soluzione corretta, non pare<br />

potersi convenire con la sentenza in commento laddove<br />

essa afferma che “la clausola accessoria inser<strong>it</strong>a<br />

nell’atto di concessione è leg<strong>it</strong>tima perché non<br />

incide in alcun modo sulla efficacia e sulla portata<br />

dispos<strong>it</strong>iva dello stesso …”<br />

Si è appena osservato che quella clausola condiziona<br />

proprio l’efficacia del t<strong>it</strong>olo, e per di più a<br />

tempo indeterminato, il che contrasta con il principio<br />

generale alla stregua del quale in nessun caso<br />

l’Amministrazione può assoggettare a lim<strong>it</strong>azioni<br />

senza tempo l’esercizio di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive<br />

dei c<strong>it</strong>tadini, tanto più allorché codeste s<strong>it</strong>uazioni<br />

siano conseguenza di provvedimenti dell’Amministrazione<br />

accresc<strong>it</strong>ivi di status.<br />

Un’ultima considerazione mer<strong>it</strong>a il rilievo secondo<br />

cui “l’accettazione della clausola in questione da<br />

parte della Società appellante … integra non un<br />

caso di null<strong>it</strong>à per contrasto con norme imperative o<br />

per l’inesistenza di disposizioni che ne leg<strong>it</strong>timino<br />

la previsione ma solo, sussistendone i presupposti,<br />

l’annullabil<strong>it</strong>à della stessa per un vizio della volontà<br />

da far valere nella competente sede giurisdizionale”.<br />

Se ben si legge tra le pieghe della motivazione, il<br />

Consiglio di Stato dice alla società ricorrente che<br />

l’accettazione di quella clausola sarebbe il frutto di<br />

violenza, dolo o errore della parte privata, e che<br />

questa dovrebbe andare ad impugnarsela dinanzi al<br />

giudice ordinario.<br />

Dovrebbero esser chiare, al riguardo, le ragioni<br />

del nostro dissenso anche su tale ultima affermazione:<br />

alla base della clausola della concessione edilizia,<br />

atto amministrativo autorizzatorio unilaterale,<br />

v’è un atto d’obbligo del privato rilasciato su inv<strong>it</strong>o<br />

dell’Amministrazione; vero è che il privato poteva<br />

aderire o meno all’inv<strong>it</strong>o, e così provocare la formazione<br />

di un diniego da impugnare in sede giurisdizionale;<br />

ma è altrettanto vero che, a fronte della<br />

produzione dell’atto d’obbligo, ovviamente con<br />

riserva di impugnazione futura, non vi è stata la formazione<br />

di alcun atto di consenso bilaterale che<br />

consenta oggi di invocare la disciplina codicistica<br />

dell’annullabil<strong>it</strong>à del contratto per vizi del consenso.<br />

Nella prospettazione della parte ricorrente – che<br />

chi scrive personalmente condivide – è anzi proprio<br />

quella dichiarazione del privato, che l’Amministrazione<br />

non poteva imporre a condizione del rilascio<br />

del t<strong>it</strong>olo, ad essere radicalmente nulla ex art. 1418<br />

c.c.; ma se anche, secondo il ragionamento privilegiato<br />

dal Consiglio di Stato, si dovesse abbandonare<br />

la tesi della null<strong>it</strong>à, non vi sarebbe difficoltà alcuna<br />

a ricostruire la fattispecie in termini di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à/annullabil<strong>it</strong>à<br />

della concessione edilizia per<br />

violazione di quelle stesse norme r<strong>it</strong>enute dalla<br />

ricorrente idonee a qualificare l’atto d’obbligo – e<br />

quindi, per derivazione, il t<strong>it</strong>olo concessorio – nullo<br />

tout court.<br />

* * *<br />

MINISTERI<br />

TAR MARCHE, ANCONA – Ordinanza 15<br />

ottobre 2004 n. 136 – Pres. Amoroso, Est.<br />

Tacchi – Associazione Italia Nostra, Consiglio<br />

Regionale Marche dell’Associazione<br />

Italia Nostra (avv. G. Pallottino) c/ Ministero<br />

dei beni culturali (Avvocatura Distrettuale<br />

dello Stato), Presidenza del Consiglio dei<br />

ministri (n.c.), Ministero dell’economia e<br />

delle finanze (n.c.), Ministero per la funzione<br />

pubblica (n.c.), Direzione Regionale per i<br />

beni culturali e paesaggistici delle Marche<br />

(n.c.), M. Lolli Ghetti (n.c.) e Associazione<br />

“Amici per Ancona”(avv.ti R. Stecconi e M.<br />

Miranda).<br />

Pubblica Amministrazione – Riforma della<br />

P.A. – Organizzazione del Ministero dei<br />

beni ambientali e culturali – Legge delega<br />

– Art. 1 L. n. 137/2002 – Lim<strong>it</strong>i al potere<br />

del Governo – D.L.vo. n. 3/2004 – Organizzazione<br />

affidata integralmente a regolamento<br />

governativo – D.P.R. n. 173/2004<br />

– Eccesso di delega – Sussiste – Motivi.<br />

È rilevante e non manifestamente infondata<br />

la questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale del<br />

D.L.vo. n. 3/2004. Sembra infatti sussistere<br />

eccesso di delega e quindi violazione degli artt.<br />

70, 76 e 77, co. 1°, Cost., in quanto il c<strong>it</strong>ato<br />

D.L.vo. esorb<strong>it</strong>a sia dall’amb<strong>it</strong>o che dai princi-


pi e cr<strong>it</strong>eri direttivi fissati dalla legge delega<br />

n. 137/02, nonché dai tempi ivi previsti, essendo<br />

venuta in essere la sostanziale attuazione della<br />

delega in epoca successiva rispetto alla scadenza<br />

stessa (D.P.R. n. 173/04). La legge delega<br />

prevede esclusivamente il conferimento di un<br />

lim<strong>it</strong>ato potere legislativo sull’organizzazione<br />

della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma<br />

non abil<strong>it</strong>a il Governo ad autoattribuirsi il potere<br />

di rinviare la disciplina ad una procedura<br />

successiva (anche oltre i lim<strong>it</strong>i oggettivi e temporali<br />

previsti) e di disciplinare con regolamento<br />

tutto ciò che riguarda l’organizzazione del<br />

Ministero, al di là degli aspetti di dettaglio.<br />

Commento del prof. ALFONSO CELOTTO<br />

La censura di un esemplare caso di “intreccio”<br />

tra delega e delegificazione<br />

1. La questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale prospettata<br />

dal TAR Marche cost<strong>it</strong>uisce una palese e<br />

giustificatissima censura del sempre più evidente<br />

squilibrio fra i poteri derivante dagli abusi governativi<br />

della delega legislativa e della delegificazione.<br />

Sappiamo che la crescente assimilazione tra delega<br />

legislativa e delegificazione rappresenta l’ultima, e<br />

forse più preoccupante, distorsione del sistema cost<strong>it</strong>uzionale<br />

delle fonti, poiché due ist<strong>it</strong>uti – per natura<br />

destinati a rimanere distinti – si vedono ora progressivamente<br />

sovrapposti ed usati dal legislatore come<br />

fossero tra loro fungibili (1), mostrando fra gli atti<br />

prodotti “un inestricabile continuum” (2).<br />

Il vorticoso processo di avvicinamento trova origine<br />

nell’abuso della delegificazione e nel parallelo<br />

“scollamento” della delega dall’impianto cost<strong>it</strong>uzionale.<br />

Per quanto riguarda la delegificazione, basti<br />

ricordare che le leggi di delegificazione sussegu<strong>it</strong>esi<br />

numerose soprattutto a partire dal 1993 sono state<br />

adottate senza seguire il modello previsto dall’art.<br />

17, co. 2°, della L. n. 400 del 1988, che presentava<br />

tutti gli elementi per mantenere distinto il potere<br />

normativo primario dal potere normativo secondario<br />

eserc<strong>it</strong>abile dal Governo (3).<br />

(1) In termini di impiego concorrente dei decreti legislativi<br />

e dei regolamenti delegati si esprime GUZZETTA, I<br />

poteri normativi del governo nelle “leggi Bassanini” tra<br />

Cost<strong>it</strong>uzione vigente e proposte della Commissione bicamerale,<br />

in Scr<strong>it</strong>ti in onore di Serio Galeotti, II, Milano,1998,<br />

789 ss.; cfr. anche i contributi raccolti in CARET-<br />

TI – RUGGERI (cur.), Le deleghe legislative, Milano, 2003.<br />

(2) Così DE FIORES, Trasformazioni della delega<br />

legislativa e crisi delle categorie normative, Padova,<br />

2001, 237.<br />

GIURISPRUDENZA 985<br />

In particolare, nelle leggi di delegificazione<br />

sono spesso mancate le norme generali regolatrici<br />

della materia, destinate a dettare la disciplina di<br />

principio, che si sono trasformate in meno stringenti<br />

principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi. Inoltre, negli atti<br />

che autorizzano il Governo ad adottare i regolamenti<br />

in delegificazione, manca pressoché sistematicamente<br />

l’abrogazione espressa delle precedenti<br />

disposizioni legislative regolatrici della<br />

materia, in quanto il legislatore preferisce, quasi<br />

sempre, disporre la c.d. abrogazione innominata<br />

oppure rimandare esplic<strong>it</strong>amente al regolamento<br />

l’individuazione della normativa da abrogare, rendendo<br />

così evidente la fictio iuris dell’abrogazione<br />

differ<strong>it</strong>a o condizionata, su cui si regge il<br />

modello della delegificazione. E ancora, il procedimento<br />

di formazione dei regolamenti in delegificazione<br />

si è arricch<strong>it</strong>o dell’obbligo per il Governo,<br />

previsto di frequente nelle leggi di delegificazione,<br />

di presentare gli schemi di regolamento alle<br />

commissioni competenti per materia per riceverne<br />

un parere, al fine – analogamente alla delega – di<br />

far recuperare un controllo del Parlamento sull’operato<br />

del Governo. Viene, quindi, a realizzarsi<br />

un’attribuzione di potestà normativa sostanzialmente<br />

primaria al Governo, ma senza rispettare i<br />

lim<strong>it</strong>i imposti dall’art. 76 Cost. (4) e senza che gli<br />

atti che, in tal modo, vengono prodotti siano sottoposti<br />

al regime proprio della legge e degli atti<br />

aventi forza di legge.<br />

Quanto alla delega, sono soprattutto la prassi<br />

stabile della integrazione e correzione e la costante<br />

previsione della necess<strong>it</strong>à di richiedere i pareri<br />

delle commissioni parlamentari a rendere sempre<br />

più sfumate ed evanescenti le differenze rispetto<br />

ai regolamenti in delegificazione. Il ricorso ai<br />

decreti integrativi e correttivi perché, producendo<br />

una tendenziale stabil<strong>it</strong>à del potere normativo<br />

delegato, fa perdere uno dei caratteri distintivi<br />

tipici di tale potere, ossia la necessaria temporane<strong>it</strong>à,<br />

elemento che da sempre è stato indicato in<br />

dottrina come segno distintivo rispetto al potere<br />

attribu<strong>it</strong>o attraverso la delegificazione che presenta<br />

invece una tendenziale stabil<strong>it</strong>à (5), a meno che<br />

(3) Da ultimo per un quadro sugli utilizzi abusivi e<br />

distorsivi della delegificazione cfr. MALFATTI, Rapporti<br />

tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999; e<br />

NICCOLAI, Delegificazione e principio di competenza,<br />

Padova, 2001.<br />

(4) Segnalano il pericolo di aggirare i precisi lim<strong>it</strong>i<br />

cost<strong>it</strong>uzionali imposti dall’art. 76 Cost. già CARLASSARE,<br />

Regolamento (dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale), in questa Enciclopedia,<br />

XXXIX, Milano, 1988, 625; e CERVATI, Delegificazione,<br />

in Enc. giur., X, Roma, 1997, 7 ss.


986 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

non intervengano successive “rilegificazioni” della<br />

materia delegificata (6). I pareri parlamentari perché<br />

tendono a rendere simili nel procedimento di formazione<br />

decreti legislativi e regolamenti in delegificazione<br />

(7).<br />

2. La pericolosa assimilazione tra regolamenti in<br />

delegificazione e decreti legislativi porta ad effetti<br />

paradossali quanto i due atti si intrecciano e si sovrappongono,<br />

come accade rispetto alla riorganizzazione<br />

del Ministero dei beni e delle attiv<strong>it</strong>à culturali.<br />

In sostanza, il D.L.vo n. 3 del 2004 avrebbe<br />

dovuto disporre la riorganizzazione del Ministero<br />

per i beni e le attiv<strong>it</strong>à culturali, tenendo conto dei<br />

principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi recati dagli artt. 1 e 10 della<br />

legge di delega n. 137 del 2002.<br />

Sennonché il D.L.vo. n. 3 del 2004 – utilizzo<br />

parole dell’ordinanza in commento – “si presenta<br />

come testo normativo privo di reali contenuti prescr<strong>it</strong>tivi<br />

e, perciò, significativamente inidoneo a<br />

delineare la configurazione ed il funzionamento dell’apparato<br />

nei suoi plessi essenziali secondo il disegno<br />

riformistico impostato dal legislatore”.<br />

“A tale contenuta ossatura normativa” – prosegue<br />

l’ordinanza – “il legislatore delegato ha suppl<strong>it</strong>o rinviando<br />

a regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’art.<br />

17, co. 4°-bis, della L. n. 400/1988, l’individuazione<br />

e l’ordinamento degli uffici del Ministero (artt. 1<br />

e 4), le attribuzioni delle direzioni regionali (art. 5)<br />

delle altre strutture dirigenziali periferiche”.<br />

È stato così adottato il D.P.R. 8 giugno 2004, n.<br />

173, quale regolamento di organizzazione del Ministero,<br />

che contiene una disciplina incost<strong>it</strong>uzionale in<br />

quanto, da un lato, aggira i principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi<br />

della legge di delega, di cui non si tiene affatto<br />

conto; e, dall’altro, si configura come “invasivo dei<br />

poteri spettanti al (solo) legislatore delegato e da<br />

questo indeb<strong>it</strong>amente abdicati in favore di una sede<br />

normativa di carattere e forma amministrativa”,<br />

poteri eserc<strong>it</strong>ati peraltro dopo la scadenza del termine<br />

legislativo per l’esercizio della delega, così violando<br />

gli artt. 70, 76 e 77, 1° co., Cost.<br />

(5) Sul punto v., da ultimo, MALFATTI, Rapporti tra<br />

deleghe legislative e delegificazioni, c<strong>it</strong>., 53 ss.<br />

(6) Da ultimo, NICCOLAI, Delegificazione e principio<br />

di competenza, c<strong>it</strong>., 197 ss.; e FRONTONI, Spunti in tema<br />

di delegificazione: rilegificazione e sottrazione dei regolamenti<br />

in delegificazione all’abrogazione referendaria,<br />

in MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione<br />

legislativa, II, Milano, 2000, 233 ss.<br />

(7) Puntuale conferma di tale assimilazione può essere<br />

ora colta nella disciplina unificata recata dall’art. 96ter<br />

Reg. Camera per tutti i pareri parlamentari resi su<br />

schemi di atti normativi del governo (legislativi o regolamentari<br />

che siano).<br />

A questo punto, il TAR Marche avrebbe potuto<br />

direttamente disapplicare il regolamento in questione<br />

e invece preferisce – per aspera ad astra – sollevare<br />

questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale del<br />

D.L.vo. n. 3 del 2004.<br />

Che questa sia la strada per censurare gli abusi<br />

della delegificazione ce lo ha insegnato la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale rilevando che la tradizionale non<br />

impugnabil<strong>it</strong>à dei regolamenti dinanzi ad essa non<br />

cost<strong>it</strong>uisca una lim<strong>it</strong>azione della tutela della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, in quanto – rispetto alla delegificazione<br />

– “La garanzia è normalmente da ricercare,<br />

volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione<br />

di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sulla legge abil<strong>it</strong>ante il Governo<br />

all’adozione del regolamento, ove il vizio sia a<br />

essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto principi<br />

incost<strong>it</strong>uzionali o per aver omesso di porre<br />

principi in materie che cost<strong>it</strong>uzionalmente li richiedono);<br />

o nel controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sul regolamento,<br />

nell’amb<strong>it</strong>o dei poteri spettanti ai giudici ordinari<br />

o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo<br />

del regolamento stesso” (sentenza n. 427 del<br />

2000, § 4 Cons. dir<strong>it</strong>to).<br />

Il commentatore deve, ora, solo auspicarsi che la<br />

Corte scrutini la abnorme fattispecie qui in esame<br />

con lo stesso rigore che ha condotto a declaratorie di<br />

incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à degli intrecci normativi tra delega<br />

e delegificazione rispetto alla disciplina del codice<br />

della strada (sentenza n. 239 del 2003) o, anche, tra<br />

due diversi decreti legislativi, emanati sullo stesso<br />

oggetto in forza di differenti leggi di delega proprio<br />

al fine di eludere alcuni principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi<br />

(sentenza n. 503 del 2000, sulla trasformazione in<br />

fondazioni di dir<strong>it</strong>to privato degli Enti che svolgono<br />

attiv<strong>it</strong>à musicale diversi dagli Enti autonomi lirici e<br />

dalle ist<strong>it</strong>uzioni concertistiche assimilate).<br />

* * *<br />

OCCUPAZIONE ACQUISITIVA<br />

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DEL-<br />

L’UOMO – Decisione 3 giugno 2004 –<br />

C.L. Rozakis, président, M.S. Nielsen, greffier<br />

de section Binotti c. Italia.<br />

Occupazione acquis<strong>it</strong>iva – Accessione invert<strong>it</strong>a<br />

– Quantum dell’indennizzo – Violazione<br />

art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Accesso ad<br />

un tribunale – Artt. 6 e 13 C.e.d.u. – Decisione<br />

sulla ricevibil<strong>it</strong>à.<br />

Occupazione acquis<strong>it</strong>iva – Accessione invert<strong>it</strong>a<br />

– Quantum dell’indennizzo – Ammontare<br />

dell’indennizzo – C.e.d.u. – Protocollo<br />

n. 1, articolo 1 – Indennizzo per priva-


zione della proprietà – Retroattiv<strong>it</strong>à della<br />

legge – Violazione – Pubblico interesse –<br />

Dir<strong>it</strong>ti fondamentali – Equo bilanciamento<br />

– Interferenze arb<strong>it</strong>rarie – Pacifico<br />

godimento della proprietà – Giurisprudenza<br />

di Strasburgo – Certezza e prevedibil<strong>it</strong>à<br />

dell’es<strong>it</strong>o del procedimento – Effettiva<br />

tutela del dir<strong>it</strong>to – Articolo 6 della<br />

Convenzione – Accesso ad un tribunale –<br />

Articolo 13 della Convenzione<br />

Commento del dott. EMILIANO SIMONELLI<br />

L’importanza del caso risiede nella pronuncia di<br />

ricevibil<strong>it</strong>à concernente il ricorso in esame.<br />

La prima doglianza della ricorrente, avente ad<br />

oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale<br />

numero 1, concerne la privazione del suo terreno in<br />

forza del principio dell’accessione invert<strong>it</strong>a, nonché<br />

il quantum dell’indennizzo, che la ricorrente prevede<br />

essere notevolmente ridotto in applicazione della<br />

legislazione in vigore nella materia.<br />

Nel caso specifico, la procedura innanzi il tribunale<br />

è ancora pendente.<br />

La seconda doglianza della ricorrente concerne<br />

la presunta impossibil<strong>it</strong>à di adire un tribunale durante<br />

il periodo di occupazione leg<strong>it</strong>tima, al fine di<br />

reclamare un’indenn<strong>it</strong>à. La ricorrente lamenta una<br />

presunta violazione del “dir<strong>it</strong>to di accesso ad un tribunale”,<br />

invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione.<br />

Conformemente alla sua costante giurisprudenza,<br />

la Corte europea considera la doglianza di<br />

cui all’articolo 13 della Convenzione assorb<strong>it</strong>a in<br />

quella relativa all’articolo 6 della Convenzione.<br />

La Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibil<strong>it</strong>à<br />

del ricorso, in attesa di statuire defin<strong>it</strong>ivamente<br />

sul mer<strong>it</strong>o per tram<strong>it</strong>e della futura sentenza.<br />

* * *<br />

PRIVATIZZAZIONI<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />

Ordinanza 13 ottobre 2004 n. 175 – Pres.<br />

Barbieri, Rel. ref. Monteferrante – Associazione<br />

Azionariato Diffuso dell’AEM , F.<br />

Cuccia, G. Fragapane, P.A. Puggioni, A.<br />

Sanchirico, S. Sartorio (avv.ti S. Nespor,<br />

A.L. De Cesare, A. Civ<strong>it</strong>elli) c/ Comune<br />

Milano (avv.ti M.R. Surano, A. Santa Maria,<br />

C. Croff, L. REG. Perfetti, B. Limonati) e<br />

AEM S.p.a. ( avv.ti M.N. Bessi, A. Solci, L.<br />

Cavalli, E. Putrella).<br />

GIURISPRUDENZA 987<br />

1. S.p.a. ex municipalizzate – Riserva comunale<br />

– Nomina maggioranza amministratori<br />

– art. 2449 c.c. – Contrasto con art. 56<br />

Trattato CEE – Possibil<strong>it</strong>à – Rimessione<br />

Corte giustizia CE.<br />

2. Privatizzazioni – Poteri speciali – Comuni<br />

- Applicabil<strong>it</strong>à – Ex art. 2 L. n. 474/1994<br />

–Sussiste.<br />

3. Società – Partecipazione – Norme restr<strong>it</strong>tive<br />

– Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à – Proporzionali, oggettive,<br />

conoscibili, non discriminatorie e per<br />

motivi di interesse pubblico – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

4. Società – Statuto – Modifica – Inserimento<br />

riserva nomina amministratori – Atto<br />

autor<strong>it</strong>ativo e pubblico.<br />

1. Occorre rimettere alla Corte di Giustizia<br />

CE la questione se l’art. 2449 c.c. possa r<strong>it</strong>enersi<br />

conforme all’art. 56 del Trattato CEE<br />

come interpretato con le sentenze 23 maggio<br />

2000 causa c-58/99; 4 giugno 2002 cause c-<br />

503/99 e C-483/99; 13 maggio 2003 cause -<br />

98/01 e C-463/00, in particolar modo qualora<br />

sia applicato congiuntamente all’art. 4 D.L. 31<br />

maggio 1994, n. 332 convert<strong>it</strong>o nella L. n. 30<br />

luglio 1994, n. 474 e laddove realizzi un effetto<br />

concreto in contrasto con altra disposizione di<br />

legge nazionale (e segnatamente con l’art. 2,<br />

co. 1°, lett. d) del D.L. 31 maggio 1994 n. 332,<br />

convert<strong>it</strong>o nella legge 30 luglio 1994, n. 474) a<br />

sua volta conforme all’art. 56 del Trattato<br />

CEE.<br />

2. L’applicabil<strong>it</strong>à agli Enti pubblici terr<strong>it</strong>oriali<br />

del quadro normativo richiamato in materia<br />

di privatizzazioni e di poteri speciali, opera<br />

in forza dell’art. 2, co. 3° della L. n. 474/1994<br />

a mente del quale: “Le disposizioni del presente<br />

articolo si applicano anche alle società controllate,<br />

direttamente o indirettamente da Enti<br />

pubblici, anche terr<strong>it</strong>oriali ed economici, operanti<br />

nel settore dei trasporti e degli altri servizi<br />

pubblici ed individuate con provvedimento<br />

dell’Ente pubblico partecipante..”.<br />

3. Contrasta con il Trattato CE una normativa<br />

nazionale che lim<strong>it</strong>i l’acquisto di partecipazioni<br />

o che restringa in altro modo la possibil<strong>it</strong>à<br />

di partecipare effettivamente alla gestione<br />

di una società o al suo controllo cost<strong>it</strong>uisce<br />

una restrizione della libera circolazione dei<br />

cap<strong>it</strong>ali a meno che tali lim<strong>it</strong>azioni soddisfino<br />

contemporaneamente alle seguenti condizioni:<br />

siano applicate in modo non discriminatorio;


988 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

siano giustificate da motivi imperativi di interesse<br />

pubblico; siano proporzionali all’obiettivo<br />

persegu<strong>it</strong>o e siano fondate su cr<strong>it</strong>eri oggettivi<br />

e previamente conoscibili dagli interessati.<br />

4. La modifica dello statuto di una società<br />

partecipata da un Ente pubblico terr<strong>it</strong>oriale<br />

che prevede una riserva di nomina diretta degli<br />

amministratori in favore dell’Ente medesimo<br />

va imputata direttamente alla volontà dell’Ente<br />

terr<strong>it</strong>oriale, in veste di autor<strong>it</strong>à pubblica, in<br />

quanto assunta alla stregua di un presupposto<br />

di fatto della determinazione amministrativa di<br />

procedere alla privatizzazione sostanziale della<br />

società controllata.<br />

Commento dell’avv. ADOLFO MARIO BALESTRERI<br />

La compatibil<strong>it</strong>à dell’art. 2449 c.c. e dell’inserimento<br />

di “Golden Share” negli statuti delle<br />

società ex municipalizzate<br />

1. L’ordinanza del TAR Lombardia in commento<br />

affronta principalmente la delicata questione afferente<br />

al confl<strong>it</strong>to fra interesse pubblico e interesse<br />

sociale all’interno della società mista ex municipalizzata<br />

ins<strong>it</strong>a nell’utilizzo della normativa generale<br />

del dir<strong>it</strong>to societario contenuta nel codice civile<br />

(segnatamente, dell’art. 2449) al fine di introdurre,<br />

in sede di modifica delle regole di “governance”, la<br />

figura della “golden share”: in maniera tale da consentire<br />

all’Ente locale di conservare sempre e<br />

comunque la maggioranza assoluta nell’Organo<br />

amministrativo della Società controllata, nonostante<br />

la perd<strong>it</strong>a della maggioranza assoluta del cap<strong>it</strong>ale<br />

sociale. Il che configura un disegno che, nella<br />

sostanza, si pone in contrasto con le modifiche<br />

apportate al testo originario dell’art. 2 della legge<br />

30 luglio 1994 n. 474 dall’art. 4, co. 227°, della 24<br />

dicembre 2003 n. 350, in linea con quanto statu<strong>it</strong>o<br />

in tema dalla Corte di giustizia europea con la sentenza<br />

4 giugno 2002, causa C-503/99 (a sua volta,<br />

aderente ad ulteriori sentenze della stessa Corte: 23<br />

maggio 2000 causa C-58/99, nonché 13 maggio<br />

2003 causa C-98/01 e C-463/00).<br />

Al propos<strong>it</strong>o, l’ordinanza del TAR Lombardia in<br />

esame (avente ad oggetto una rimessione alla Corte<br />

di giustizia comun<strong>it</strong>aria, in relazione alla modifica<br />

dello Statuto di AEM S.p.a. prevista in un atto di<br />

indirizzo assunto dal Comune di Milano), in potente<br />

contraddizione con le statuizioni rese in sede cautelare<br />

del Consiglio di Stato (sez. V, n. 3866/04 del<br />

10 agosto 2004), ha posto in evidenza:<br />

(i) che, in disparte ogni considerazione in ordine<br />

al rispetto del principio di imparzial<strong>it</strong>à e di<br />

buon andamento nella scelta dei componenti del<br />

Consiglio d’Amministrazione della società partecipata<br />

da parte del socio pubblico, l’introduzione<br />

di un meccanismo di “golden share” nelle regole<br />

di governance, ancorché attuato dall’Ente pubblico<br />

socio non in via autor<strong>it</strong>ativa ma attraverso il<br />

ricorso all’art. 2449 c.c. in sede di modificazione<br />

dello statuto sociale, è comunque in grado di incidere<br />

sul dir<strong>it</strong>to dei soci privati attuali nonché dei<br />

potenziali invest<strong>it</strong>ori futuri di scegliere liberamente<br />

amministratori di loro fiducia, r<strong>it</strong>enuti capaci di<br />

garantire il perseguimento dell’interesse sociale<br />

(dir<strong>it</strong>to destinatario di tutela da parte della normativa<br />

di rango primario nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario,<br />

segnatamente dell’art. 56 del Trattato CE così<br />

come ripetutamente interpretato dalla giurisprudenza<br />

comun<strong>it</strong>aria);<br />

(ii) che l’esercizio dei poteri di indirizzo della successiva<br />

attiv<strong>it</strong>à in sede assembleare da parte degli<br />

Organi dell’Ente pubblico socio, nel senso di introdurre<br />

la previsione di “poteri speciali” riconducibili<br />

all’utilizzo dell’art. 2449 c.c., non può comunque<br />

sottrarsi al rispetto dei presupposti individuati, in<br />

attuazione delle statuizioni dai Giudici comun<strong>it</strong>ari,<br />

dall’art. 66, commi 3° e 4°, della legge 23 dicembre<br />

1999 n. 488 e dei conseguenti decreti applicativi del<br />

Presidente del Consiglio dei ministri (si tratta, più<br />

precisamente, del decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei ministri del 10 giugno 2004). Con la conseguente<br />

implicazione per cui i predetti poteri speciali<br />

possono essere introdotti soltanto ove diretti alla tutela<br />

di rilevanti e imprescindibili interessi pubblici<br />

(individuati nell’ordine pubblico, nella sicurezza<br />

pubblica, nella san<strong>it</strong>à pubblica, nonché nella difesa),<br />

e comunque in forma e misure idonee e proporzionali<br />

alla tutela di detti interessi anche sotto il profilo<br />

temporale, e sempre nel rispetto del principio comun<strong>it</strong>ario<br />

di non discriminazione ed in coerenza con gli<br />

obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della<br />

concorrenza e del mercato;<br />

(iii) che le lim<strong>it</strong>azioni in questione trovano applicazione<br />

anche gli EE.LL., alla stregua dell’amb<strong>it</strong>o<br />

di applicazione soggettiva dell’art. 2, co. 3°, della L.<br />

n. 474 del 1994 che, nella nuova formulazione<br />

attualmente vigente, ha recep<strong>it</strong>o i principi affermati<br />

in materia dalla Corte comun<strong>it</strong>aria.<br />

In defin<strong>it</strong>iva, pertanto, l’ordinanza di rimessione<br />

del TAR Lombardia pare caratterizzarsi per l’adesione<br />

ad una ricostruzione sostanzialistica della<br />

figura della “golden share” (e delle connesse esigenze<br />

di tutela della concorrenza nel contesto dell’area<br />

comun<strong>it</strong>aria), tale da “squarciare il velo” formale<br />

dell’atto-fonte (che s’identifica “a valle” nella<br />

deliberazione assembleare di una società di cap<strong>it</strong>ali,<br />

avente una valenza schiettamente privatistica), per<br />

verificare la coerenza dell’atto di indirizzo pol<strong>it</strong>icostrategico<br />

assunto dall’Ente pubblico-socio “a monte”<br />

(certamente inquadrabile nella categoria dell’atto<br />

amministrativo, e dunque soggetto al sindacato


del giudice amministrativo) con la normativa comun<strong>it</strong>aria<br />

e nazionale applicabile alla materia delle privatizzazioni.<br />

2. È appena il caso di accennare in questa sede<br />

che l’art. 2449 c.c., destinatario dell’ordinanza di<br />

rimessione alla Corte europea, sopravvissuto alla<br />

recente riforma del dir<strong>it</strong>to societario (avendo sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

i previgenti artt. 2459 e 2460), è stato nel passato<br />

ripetutamente contestato anche sotto il profilo<br />

della cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, in quanto r<strong>it</strong>enuto in contrasto<br />

con la tutela dell’iniziativa economica privata ex art.<br />

41 Cost.<br />

In ogni caso, nell’ipotesi di amministratore<br />

direttamente nominato dall’Ente pubblico socio,<br />

sembra difficile potersi negare la ricorrenza dei<br />

presupposti del confl<strong>it</strong>to di interesse ai sensi del<br />

nuovo art. 2391 c.c. (anche per quel che concerne<br />

ovviamente l’ammissibil<strong>it</strong>à delle azioni giudiziali<br />

previste al co. 3°) ogniqualvolta l’oggetto della<br />

deliberazione attenga ai rapporti con l’Ente pubblico<br />

socio, conseguenti al contratto di servizio in<br />

corso con lo stesso Ente pubblico socio e/o,<br />

comunque, con le linee di indirizzo pol<strong>it</strong>ico-strategico<br />

elaborate dai competenti Organi dell’Ente<br />

pubblico medesimo.<br />

* * *<br />

PROCESSO<br />

AMMINISTRATIVO<br />

TAR LOMBARDIA, BRESCIA – Sentenza<br />

3 agosto 2004 n. 861 – Pres. Mariuzzo, Est.<br />

Marra – Dall’asta Oliviero (avv. A. Zonaro)<br />

c. Comune di Brescia (avv.ti S. Bini e M.<br />

Poli).<br />

1. Processo amministrativo – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ed<br />

interesse a ricorrere – Interesse morale –<br />

Sussiste.<br />

2. Processo amministrativo – Perizie, accertamenti<br />

e consulenze tecniche – Inabil<strong>it</strong>à<br />

assoluta e permanente ai fini pensionistici<br />

– Valutazione CTU – È ammessa.<br />

1. L’interesse a ricorrere sussiste anche in<br />

presenza di un interesse morale volto ad ottenere<br />

l’annullamento di un provvedimento valutativo<br />

del soggetto, delle sue capac<strong>it</strong>à, della<br />

sua condotta, della sua rett<strong>it</strong>udine e della leg<strong>it</strong>tima<br />

pretesa ad essere collocato in quiescenza<br />

anticipata.<br />

2. Il giudice amministrativo, a fronte di un<br />

provvedimento di diniego dell’inabil<strong>it</strong>à asso-<br />

GIURISPRUDENZA 989<br />

luta e permanente al lavoro, illeg<strong>it</strong>timo per<br />

assenza del presupposto della vis<strong>it</strong>a medica a<br />

tal fine necessaria, può disporre la CTU per<br />

valutare la sussistenza di una patologia tale<br />

da giustificare la inabil<strong>it</strong>à assoluta e permanente<br />

e l’attribuzione della relativa pensione.<br />

Commento della dott.ssa NADIA MACCABIANI<br />

Il TAR Brescia (sentenza n. 861/2004) torna sul<br />

tema della discrezional<strong>it</strong>à tecnica<br />

La sentenza in epigrafe non fa altro che<br />

approfondire il tema del sindacato giurisdizionale<br />

sull’esercizio della discrezional<strong>it</strong>à tecnica da parte<br />

dell’Amministrazione. L’incip<strong>it</strong> già poteva considerarsi<br />

contenuto nella sentenza n. 826/2004, ma è qui<br />

esplic<strong>it</strong>ato ed ampliato. Il giudice ad<strong>it</strong>o, a fronte della<br />

rilevata illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un provvedimento di<br />

diniego della inabil<strong>it</strong>à assoluta e permanente al<br />

lavoro per errone<strong>it</strong>à dei presupposti di fatto (non era<br />

stata espletata la vis<strong>it</strong>a medica funzionale allo scopo<br />

– ortopedica – bensì una – per nulla conferente –<br />

vis<strong>it</strong>a psichiatrica), non si lim<strong>it</strong>a ad annullarlo,<br />

com’è tipico dei giudizi impugnatori. Tutt’altro,<br />

esso dispone una CTU, non per “rivalutare” la<br />

discrezional<strong>it</strong>à tecnica, peraltro non eserc<strong>it</strong>ata<br />

dall’Amministrazione in relazione alla s<strong>it</strong>uazione<br />

ortopedica del dipendente, essendosi lim<strong>it</strong>ata a<br />

valutare quella psichiatrica, bensì – sembra – per<br />

eserc<strong>it</strong>arla ex novo.<br />

Non a caso, considera “opportuno, ai fini del<br />

decidere, disporre una consulenza tecnica d’ufficio<br />

allo scopo di rilevare, anche alla stregua della documentazione<br />

sino ad allora prodotta relativa alla<br />

inferm<strong>it</strong>à di tipo ortopedico, se tale patologia poteva<br />

tuttavia giustificare un giudizio di inabil<strong>it</strong>à assoluta<br />

e permanente al lavoro tale da giustificare l’attribuzione<br />

della pensione privilegiata per causa di<br />

servizio dall’istante richiesta”. In questo modo il<br />

giudice non si lim<strong>it</strong>a a verificare la logic<strong>it</strong>à e ragionevolezza<br />

dell’<strong>it</strong>er argomentativo segu<strong>it</strong>o dall’Amministrazione;<br />

non si lim<strong>it</strong>a a “sovrapporsi” ad una<br />

valutazione tecnica già svolta dall’Amministrazione<br />

(sentenza n. 826/2004); ma fa ben di più: svolge una<br />

valutazione tecnica che l’Amministrazione ha<br />

omesso di compiere. Ne deriva una maggior completezza<br />

della tutela del singolo. Infatti, nell’ipotesi<br />

in cui la CTU avesse es<strong>it</strong>o pos<strong>it</strong>ivo, è dubbio che<br />

l’Amministrazione possa riadottare un provvedimento<br />

negativo, lim<strong>it</strong>andosi a correggere i presupposti<br />

accertati come errati. Ne deriva – ulteriormente<br />

– che il giudizio demol<strong>it</strong>orio – con i poteri giurisdizionali<br />

così ampliati – viene ad assorbire parte<br />

delle caratteristiche di un giudizio tipicamente di<br />

mer<strong>it</strong>o qual è quello di ottemperanza.<br />

* * *


990 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />

26 settembre 2004 n. 4356 – Pres. Elefante,<br />

Est. Millemaggi – Cogliani Ses<strong>it</strong><br />

Puglia S.p.a. (avv. A. Damascelli) c. Major<br />

Plastic S.r.l. ( avv. F. Mastrov<strong>it</strong>i).<br />

Processo amministrativo – Impugnazione di<br />

fermo amministrativo – Non sussiste la<br />

giurisdizione del G.A. – Ragioni<br />

Non sussiste la giurisdizione del G.A. in<br />

tema di impugnazione del provvedimento di<br />

fermo autoveicolo per mancato pagamento di<br />

cartelle tributarie, considerate sia l’inerenza<br />

della questione alla materia tributaria, sia l’intervenuta<br />

decisione della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

in tema di giurisdizione sui servizi.<br />

* * *<br />

PUBBLICO IMPIEGO<br />

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V – Sentenza<br />

30 settembre 2004 n. 13048 – Pres.<br />

D’Alessandro, Est. Camin<strong>it</strong>i – F.N. e F.V.<br />

(avv.ti D.C. e C.P.) c. Provincia di n. (avv.ti<br />

A.D.F. e P.C.), Regione Campania (n.c.) e<br />

altri.<br />

Accesso al pubblico impiego – Collocamento<br />

obbligatorio – Chiamata nominativa previa<br />

stipulazione della relativa convenzione<br />

di cui all’art. 11, L. n. 69/89 – Diniego di<br />

sottoscrizione opposto al Comune proponente<br />

dall’Ufficio di Collocamento Obbligatorio<br />

per la chiamata diretta degli<br />

appartenenti alle cd. categorie protette –<br />

Ricorso al G.A. dei lavoratori – Difetto di<br />

giurisdizione – Sussiste.<br />

L’art. 63 del D.L.vo. 30.03.2001, n. 165,<br />

sancisce che: ‘...restano devolute alla giurisdizione<br />

del giudice amministrativo le controversie<br />

in materia di procedure concorsuali per<br />

l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche<br />

Amministrazioni...’. Di tal ché deve escludersi<br />

la giurisdizione del G.A. allorquando l’accesso<br />

all’impiego nella P.A. non avvenga mediante<br />

l’espletamento di un concorso o di una selezione<br />

di tipo concorsuale, bensì mediante stipulazione<br />

delle appos<strong>it</strong>e convenzioni previste dalla<br />

legge 12.03.1999, n. 68, in materia di collocamento<br />

obbligatorio. Infatti, benché tale procedura<br />

di scelta del personale sia disciplinata<br />

dalla legge., essa non è assimilabile ad un pubblico<br />

concorso, anche ai fini del riparto di giurisdizione.<br />

Va dunque declinata la giurisdizione<br />

del G.A. nel caso in cui gli aspiranti all’impiego<br />

presso la P.A., appartenenti alle cd. categorie<br />

protette, impugnino l’illeg<strong>it</strong>timo rifiuto<br />

del competente Ufficio di Collocamento di stipulare<br />

con la P.A. richiedente la convenzione di<br />

cui all’art. 11, L. n. 68/99, finalizzata alla loro<br />

assunzione<br />

* * *<br />

PUNTEGGIO NUMERICO E<br />

MOTIVAZIONE<br />

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza<br />

19 luglio 2004 n. 5175 – Pres. Paolo Salvatore,<br />

Est. V<strong>it</strong>o Poli.<br />

Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />

numerici – Concorso pubblico o esame –<br />

Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />

e non propriamente provvedimentale –<br />

Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />

di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

amministrativa di valutazione.<br />

L’onere di motivazione dei giudizi concernenti<br />

prove scr<strong>it</strong>te ed orali di un concorso pubblico<br />

o di un esame è sufficientemente adempiuto<br />

con l’attribuzione di un punteggio alfanumerico.<br />

* * *<br />

TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Sentenza<br />

20 aprile 2004 n. 1214 – Pres. Giovanni<br />

Vacirca, Est. Eleonora Di Santo.<br />

Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />

numerici – Concorso pubblico o esame –<br />

Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />

e non propriamente provvedimentale –<br />

Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />

di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

amministrativa di valutazione.<br />

Considerato che il giudizio di una Commissione<br />

d’esame è volto a fornire un apprezzamento<br />

sul grado di organic<strong>it</strong>à e sul livello di<br />

approfondimento dimostrati dal candidato, gli<br />

indici di matur<strong>it</strong>à di preparazione teorico-pratica<br />

ben sono messi in evidenza a mezzo di una


espressione ar<strong>it</strong>metica esplicativa di per sé<br />

della discrezional<strong>it</strong>à valutativa di cui si connota<br />

l’Organo in questione.<br />

* * *<br />

TAR. TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Sentenza<br />

19 luglio 2004 n. 2649 – Pres. Giovanni<br />

Vacirca, Est. Andrea Migliozzi.<br />

Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />

numerici – Concorso pubblico o esame –<br />

Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />

e non propriamente provvedimentale –<br />

Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />

di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

amministrativa di valutazione.<br />

Per garantire il sindacato della ragionevolezza,<br />

della coerenza e della logic<strong>it</strong>à delle valutazioni<br />

concorsuali è necessaria una pur sintetica<br />

o implic<strong>it</strong>a esternazione delle ragioni che<br />

hanno indotto la commissione alla formulazione<br />

di un giudizio di segno negativo.<br />

* * *<br />

TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Ordinanza<br />

9 settembre 2004 n. 924 – Pres. Giovanni<br />

Vacirca, Est. Giacinta Del Guzzo.<br />

Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />

numerici – Concorso pubblico o esame –<br />

Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />

e non propriamente provvedimentale –<br />

Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />

di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />

amministrativa di valutazione.<br />

Affinché la Commissione esaminatrice<br />

assolva agli obblighi di motivazione è sufficiente<br />

l’utilizzo dell’espressione numerica del<br />

punteggio attribu<strong>it</strong>o alle prove d’esame, avendo<br />

preventivamente predisposto cr<strong>it</strong>eri uniformi<br />

di valutazione.<br />

Commento dell’avv. MARIA VITTORIA LUMETTI<br />

(Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale<br />

dello Stato di Firenze)<br />

L’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di valutazione: punteggio<br />

numerico e obbligo di motivazione<br />

SOMMARIO: 1) La motivazione espressa a mezzo di<br />

coefficienti numerici – 2) L’orientamento oscillante<br />

della giurisprudenza e i segni grafici di correzione –<br />

3) L’organizzazione del lavoro della commissione<br />

esaminatrice e i tempi di correzione.<br />

GIURISPRUDENZA 991<br />

1. La motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />

numerici e il principio di economic<strong>it</strong>à e di<br />

celer<strong>it</strong>à<br />

Con la pronuncia del luglio scorso il Consiglio di<br />

Stato ribadisce che, anche dopo l’entrata in vigore<br />

della L. n. 241/1990, l’onere di motivazione dei giudizi<br />

concernenti prove scr<strong>it</strong>te ed orali di un concorso<br />

pubblico o di un esame, è sufficientemente adempiuto<br />

con l’attribuzione di un punteggio alfanumerico.<br />

Il punteggio alfanumerico si configura come formula<br />

sintetica, ma eloquente, idonea ad esternare la<br />

valutazione tecnica compiuta dalla commissione.<br />

Nel caso di specie l’appellato è stato escluso dalla<br />

graduatoria del concorso interno, per t<strong>it</strong>oli ed esami,<br />

per la preposizione a n. 6 uffici dell’area economica<br />

della Provincia autonoma di Trento, per aver<br />

consegu<strong>it</strong>o nella prova orale il punteggio di 20\40<br />

inferiore al minimo richiesto dal bando (24\40).<br />

La sentenza di primo grado annulla la graduatoria<br />

e gli atti connessi ravvisando l’insufficienza del<br />

mero voto numerico, anche in considerazione del<br />

buon es<strong>it</strong>o delle prove scr<strong>it</strong>te.<br />

I vinc<strong>it</strong>ori del concorso propongono appello<br />

richiamando consolidati principi giurisprudenziali<br />

in ordine alla sufficienza del voto numerico quale<br />

motivazione di valutazioni concorsuali.<br />

L’appello è dichiarato fondato sulla base della<br />

congru<strong>it</strong>à del punteggio numerico ad esprimere le<br />

valutazioni tecniche dell’Amministrazione, ponendosi<br />

in linea con numerose pronunce (1).<br />

Tale principio, oltre a rispondere ad evidenti final<strong>it</strong>à<br />

di economic<strong>it</strong>à dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di<br />

valutazione, assicura la necessaria chiarezza dei<br />

giudizi di mer<strong>it</strong>o compiuti dalle commissioni nell’esercizio<br />

di insindacabili (perché opinabili)<br />

apprezzamenti tecnici, salvo i casi della manifesta<br />

abnorm<strong>it</strong>à.<br />

Esso si fonda, inoltre, sul riconosciuto carattere<br />

non propriamente provvedimentale del giudizio<br />

emesso in mer<strong>it</strong>o ad una prova di esame.<br />

La sentenza precisa, inoltre, che “Non può trovare<br />

ingresso la diversa tesi sostenuta dalla sesta<br />

sezione del Consiglio (cfr. sez. VI, 13 febbraio<br />

2004, n. 558; 30 aprile 2003, n. 2331) in maniera<br />

per altro non univoca, essendo sment<strong>it</strong>a da coeve<br />

decisioni della medesima sezione (cfr. sez. VI, 17<br />

febbraio 2004, n. 659)”.<br />

Nel caso della pronuncia del TAR Toscana resa<br />

all’es<strong>it</strong>o dell’udienza cautelare del 9 settembre<br />

2004, il ricorrente chiede l’annullamento, previa<br />

(1) Ex plurimis e da ultimo, Consiglio di Stato, sez.<br />

IV, 7 maggio 2004, n. 2881; sez. IV, ord., 29 gennaio<br />

2004, n. 397).


992 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

sospensione, del provvedimento di non ammissione<br />

alla prova orale degli esami di avvocato, sessione<br />

2003, e di ogni altro atto presupposto, connesso e<br />

consequenziale, prospettando, anche, la violazione<br />

di legge per non equa distribuzione del carico di<br />

lavoro tra le sottocommissioni.<br />

L’ordinanza del TAR respinge statuendo che “la<br />

Commissione appare aver assolto gli obblighi di<br />

motivazione attraverso l’espressione numerica del<br />

punteggio attribu<strong>it</strong>o alle prove d’esame, avendo preventivamente<br />

predisposto cr<strong>it</strong>eri uniformi di valutazione”.<br />

Anche in questo caso si r<strong>it</strong>iene che il punteggio<br />

numerico non cost<strong>it</strong>uisca violazione o falsa applicazione<br />

dell’art. 3 della L. n. 241/1990.<br />

Il TAR Toscana aderisce all’ indirizzo costante<br />

del Consiglio di Stato per il quale l’obbligo di motivazione<br />

imposto dalla suddetta norma deve r<strong>it</strong>enersi<br />

adeguatamente soddisfatto con l’attribuzione di<br />

un punteggio numerico ad una prova di concorso<br />

per esami o di abil<strong>it</strong>azione all’esercizio professionale,<br />

senza ed indipendentemente da qualsiasi altra<br />

esplic<strong>it</strong>azione della valutazione discrezionale compiuta<br />

dalla Commissione (2).<br />

A maggior ragione nel caso di specie, ove la<br />

commissione aveva individuato dei cr<strong>it</strong>eri di valutazione.<br />

È stato osservato che l’art. 3, co. 1°, L. n. 241/90,<br />

collega la valutazione circa la sufficienza della<br />

motivazione alle risultanze dell’istruttoria.<br />

Si tratta, pertanto, di un obbligo che sussiste per<br />

l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di tipo più propriamente<br />

provvedimentale, e non anche per l’attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />

conseguente ad una valutazione qual’è, appunto,<br />

quella relativa all’attribuzione di un punteggio sulla<br />

preparazione culturale o tecnica del candidato.<br />

Quanto appena detto è ancor più vero quando, come<br />

nel caso che ci occupa, non si tratta neppure di attiv<strong>it</strong>à<br />

comparativa, ma di un esame di idone<strong>it</strong>à professionale<br />

(Cons. Stato sez. IV, 727/93, c<strong>it</strong>ata).<br />

I principi così enunciati (in particolare l’inapplicabil<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 3 della L. n. 241/90), denotano lo<br />

sforzo della giurisprudenza di far coesistere esigenze<br />

di effettiv<strong>it</strong>à della tutela individuale con le necess<strong>it</strong>à<br />

pratiche di sped<strong>it</strong>ezza ed economic<strong>it</strong>à dell’azione<br />

amministrativa, in un quadro ove occorre costantemente<br />

bilanciare l’immanenza di interessi generali<br />

e la concorrente espansibil<strong>it</strong>à dei costi determinati<br />

dalla tutela individuale.<br />

La suddetta conclusione non è stata posta in<br />

discussione neppure dai principi affermati dalla<br />

(2) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13.10.1993 n. 727; Cons.<br />

Stato sez. VI, 27.05.1996 n. 747.<br />

nota decisione del Consiglio di Stato, VI sez., 30<br />

aprile 2003 n. 2331.<br />

Anche il TAR Lazio sez. 1^ sentenza del 28 maggio<br />

2003, nell’esaminare la suddetta sentenza,<br />

osserva:<br />

“La sentenza invocata ha posto l’accento, in particolare,<br />

sulla necess<strong>it</strong>à che la commissione giudicatrice<br />

accompagni la semplice espressione numerica<br />

del proprio giudizio con l’apposizione di correzioni,<br />

annotazioni, sottolineature o note sugli elaborati,<br />

che consentano al candidato di comprendere<br />

appieno le ragioni del giudizio formulato nei suoi<br />

confronti, attiv<strong>it</strong>à che comporta un impegno minimo<br />

di attivazione dell’organo valutativo.<br />

Oltre che essere, almeno per il momento, un isolato<br />

pronunciamento del giudice di appello, che, per<br />

giunta, prende le distanze da un orientamento che,<br />

come si è detto in precedenza, risulta allo stato<br />

ancora consolidato, deve osservarsi che le prove di<br />

cui si tratta sono sottoposte dalla Commissione ad<br />

un esame che è finalizzato non solo, e non tanto,<br />

alla ricerca di eventuali “errori” (di logica giuridica<br />

o di sintassi), che effettivamente possono essere<br />

adeguatamente evidenziati con i suindicati segni<br />

grafici sugli elaborati stessi, quanto piuttosto a<br />

giungere ad un apprezzamento sul grado di organic<strong>it</strong>à<br />

e sul livello di approfondimento raggiunti dal<br />

singolo candidato, indici della matur<strong>it</strong>à di preparazione<br />

teorico-pratica da lui posseduta nella materia<br />

interessata, aspetti che sicuramente non possono<br />

che essere rappresentati con un’indicazione ar<strong>it</strong>metica,<br />

atteso che essi riguardano la sfera di discrezional<strong>it</strong>à<br />

valutativa di cui si connota l’attiv<strong>it</strong>à dell’organo<br />

in questione.”<br />

In termini le ultime pronunce rese dallo stesso<br />

TAR Toscana in tema di abil<strong>it</strong>azione alla professione<br />

forense (cfr. TAR Toscana 1^, sentenza<br />

20/4/2004 n. 1214): “Per il vero il Collegio non<br />

ignora l’esistenza di una qualche pronuncia (vedi<br />

Consiglio di Stato, sez. VI, del 18/2/03) di segno<br />

opposto a quello sopra evidenziato, ma è il caso di<br />

rilevare che trattasi di decisioni che riguardano prove<br />

di un concorso mentre nel caso che ci occupa,<br />

anche a non voler tener conto di tutte le altre decisioni,<br />

si tratta di un esame di abil<strong>it</strong>azione per il quale<br />

appare abbastanza plausibile un meccanismo di<br />

valutazione poco meno rigoroso.<br />

E allora occorre, in particolare, convenire che se<br />

il giudizio di una Commissione d’esame è volto a<br />

fornire un apprezzamento sul grado di organic<strong>it</strong>à e<br />

sul livello di approfondimento dimostrati dal candidato,<br />

gli indici di matur<strong>it</strong>à di preparazione teoricopratica<br />

ben sono messi in evidenza a mezzo di una<br />

espressione ar<strong>it</strong>metica esplicativa di per sé della<br />

discrezional<strong>it</strong>à valutativa di cui si connota l’Organo<br />

in questione (cfr. TAR Lazio, sez. I°, 18/5/2003)”.


Non è ravvisabile un vizio, sotto il profilo del<br />

difetto di motivazione, neppure nella circostanza<br />

che sugli elaborati non siano stati apposti “segni di<br />

correzione”.<br />

La funzione di tali segni, che sol<strong>it</strong>amente vengono<br />

apposti nelle scuole, è di tipo eminentemente<br />

didattico. In un concorso o in un esame di abil<strong>it</strong>azione,<br />

invece, la Commissione ha la funzione di<br />

esprimere un giudizio, non quella di aiutare il candidato,<br />

che non è un suo allievo, ad apprendere<br />

come emendarsi per il futuro.<br />

2. L’orientamento oscillante della giurisprudenza<br />

e i segni grafici di correzione<br />

Le due pronunce si pongono in linea con quell’orientamento<br />

del giurisprudenza del Consiglio di Stato<br />

che r<strong>it</strong>iene esaustivo, in materia di concorsi pubblici<br />

ed esami, il giudizio espresso con l’attribuzione<br />

di un punteggio numerico: questo non necess<strong>it</strong>erebbe<br />

di altra motivazione, trattandosi di una forma, sintetica<br />

ma eloquente, che esterna in pieno la valutazione<br />

compiuta dalla Commissione d’esame (3).<br />

Con tale assunto si tende a trovare un temperamento<br />

alla rigid<strong>it</strong>à formale qualora la motivazione<br />

venga espressa a mezzo di coefficienti numerici.<br />

Come già si è osservato il principio non può neppure<br />

r<strong>it</strong>enersi superato dopo l’entrata in vigore dell’art.<br />

3 della L. n. 241/1990, che prescrive l’obbligo<br />

di motivazione di ogni provvedimento amministrativo,<br />

ivi compreso quello attinente allo svolgimento<br />

di pubblici concorsi: il giudizio espresso con punteggio<br />

numerico non necess<strong>it</strong>a di ulteriore motivazione,<br />

trattandosi di valutazione tecnica e non di<br />

natura provvedimentale (4).<br />

Lo sforzo della giurisprudenza di far coesistere<br />

esigenze di effettiv<strong>it</strong>à della tutela individuale con le<br />

necess<strong>it</strong>à pratiche di sped<strong>it</strong>ezza ed economic<strong>it</strong>à dell’azione<br />

amministrativa, in un quadro ove occorre<br />

costantemente bilanciare l’immanenza di interessi<br />

generali e la concorrente espansibil<strong>it</strong>à dei costi<br />

determinati dalla tutela individuale, emerge con<br />

riguardo al problema della motivazione in materia<br />

di concorsi di esami.<br />

(3) Consiglio di Stato, sez. V, 3.11.1989, n. 732, in Consiglio<br />

di Stato, 1989, I, 1378: “… nelle valutazioni concorsuali<br />

non si richiede motivazione nell’attribuzione dei voti,<br />

esternandosi compiutamente il giudizio della commissione<br />

nella graduazione del punteggio assegnato”. Consiglio di<br />

Stato, sez.V, 19.7.1989, n. 431, in Consiglio di Stato, 1989,<br />

I, 927: “…la commissione giudicatrice di un concorso non<br />

è tenuta a fornire motivazione alcuna nell’attribuzione del<br />

punteggio in forma ar<strong>it</strong>metica ad una determinata prova di<br />

esame, in quanto il giudizio della commissione si esterna ex<br />

se nella graduazione del punteggio assegnato”.<br />

GIURISPRUDENZA 993<br />

Il Consiglio di Stato ha infatti più volte affermato<br />

che la valutazione tecnica compiuta dalle commissioni<br />

d’esame è sufficientemente esternata con<br />

l’attribuzione di un punteggio alfanumerico, trattandosi<br />

di una attiv<strong>it</strong>à priva di valenza provvedimentale,<br />

senza che sia necessario apporre segni grafici o<br />

glosse di commento a margine dell’elaborato di<br />

ogni candidato.<br />

La valutazione del contenuto delle prove scr<strong>it</strong>te<br />

di un pubblico concorso e l’attribuzione del relativo<br />

punteggio cost<strong>it</strong>uisce apprezzamento tecnico<br />

discrezionale riservato alla commissione esaminatrice,<br />

insindacabile da parte del giudice della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

(5).<br />

L’attribuzione di un punteggio, anche se non<br />

accompagnato da motivazioni anal<strong>it</strong>iche, sarebbe,<br />

dunque, sufficiente allo scopo.<br />

D’altronde, anche se è stato riconosciuto, in via<br />

più generale, che l’obbligo di motivazione possa<br />

dirsi assolto anche quando l’Amministrazione provveda<br />

ad indicare le ragioni su cui l’atto si fonda, utilizzando<br />

un modulo prestampato oppure mediante<br />

l’apposizione di un segno su una delle caselle che<br />

indicano una tra più ragioni possibili (6).<br />

Non è ravvisabile un vizio, sempre secondo questa<br />

giurisprudenza, sotto il profilo del difetto di<br />

motivazione, neppure nella circostanza che sugli<br />

elaborati non siano stati apposti segni di correzione.<br />

La funzione di tali segni è di tipo eminentemente<br />

didattico.<br />

In un concorso o in un esame di abil<strong>it</strong>azione,<br />

infatti, la commissione ha la funzione di esprimere<br />

un giudizio, non quella di aiutare il candidato ad<br />

apprendere come emendarsi per il futuro.<br />

Ciò non toglie, comunque, che sia opportuno<br />

valutare l’adeguatezza della motivazione di un atto<br />

amministrativo caso per caso (7).<br />

In mer<strong>it</strong>o ai segni grafici e alle correzioni di<br />

recente la sez. VI del Consiglio di Stato (8) ha individuato<br />

una terza via intermedia tra i due opposti<br />

orientamenti.<br />

La sentenza non giunge a r<strong>it</strong>enere insufficiente il<br />

solo punteggio numerico, ma r<strong>it</strong>iene necessario che<br />

(4) TAR Toscana, sez. II, 4.3.1999, 236, in Ragiusan,<br />

2000, p. 362.<br />

(5) Consiglio di Stato, sez. V, 19.7.1989, n. 431, in<br />

Consiglio di Stato, 1989, I, 927.<br />

(6) Consiglio di Stato, sez. IV, 16.9.1999, n. 1476, in<br />

Foro Amm., 1999, 1712.<br />

(7) Cons. Stato, Sez. V, 6.12.1999, n. 2065, in Foro<br />

Amm., 1999, 2494.<br />

(8) Sentenza n. 2331 del 4 Aprile 2003.


994 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

a questo si accompagnino ulteriori elementi o segni<br />

idonei a fornire indicazioni al candidato circa la<br />

valutazione insufficiente della prova.<br />

Non é tuttavia da sottacersi che la pronuncia si<br />

riferisce ad un concorso in particolare non automaticamente<br />

estensibile ad altri concorsi pubblici<br />

aventi diverse connotazioni (come ad esempio l’esame<br />

di avvocato) (9).<br />

In particolare, l’orientamento espresso da ultimo<br />

dal Consiglio di Stato secondo il quale – in base al<br />

principio di trasparenza, cui l’intera attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />

deve conformarsi – nel caso in cui in una<br />

procedura concorsuale non siano stati predeterminati<br />

rigidamente i cr<strong>it</strong>eri di valutazione delle prove,<br />

deve essere imposto alle commissioni esaminatrici,<br />

a pena di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, “di rendere percepibile l’<strong>it</strong>er<br />

logico segu<strong>it</strong>o nell’attribuzione del punteggio, se<br />

non attraverso diffuse esternazioni verbali relative<br />

al contenuto delle prove, quanto meno mediante<br />

taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire<br />

la valenza del punteggio, esternando le ragioni<br />

dell’apprezzamento sinteticamente espresso con<br />

l’indicazione numerica.” (10).<br />

Il TAR Toscana con sentenza n. 2649 dep. il 19<br />

luglio 2004 ha recentemente precisato che l’obbligo<br />

imposto alla commissione di concorso di stabilire<br />

i cr<strong>it</strong>eri di valutazione delle prove (obbligo<br />

scaturente dall’art. 12, co. 1°, del D.P.R. n. 487/94<br />

come modificato dall’art. 10 del D.P.R. n. 693/96),<br />

così autolim<strong>it</strong>ando il proprio potere di apprezzamento<br />

delle prove medesime, “non avrebbe ragion<br />

d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente<br />

imposto di motivare, sia pure in modo sintetico,<br />

circa le modal<strong>it</strong>à di concreta applicazione<br />

dei cr<strong>it</strong>eri stessi. Su altro versante, l’obbligo di far<br />

luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali<br />

è imposto dalla necess<strong>it</strong>à di tener fede al<br />

principio, presidiato sul piano cost<strong>it</strong>uzionale, che<br />

vuole sempre garant<strong>it</strong>a la possibil<strong>it</strong>à di un sindacato<br />

della ragionevolezza, della coerenza e della<br />

logic<strong>it</strong>à delle stesse valutazioni concorsuali: controllo<br />

difficile da assicurare in presenza del solo<br />

punteggio numerico e in assenza, quindi, di una<br />

pur sintetica o implic<strong>it</strong>a esternazione delle ragioni<br />

che hanno indotto la commissione alla formulazione<br />

di un giudizio di segno negativo”.<br />

Esternazioni sintetiche o implic<strong>it</strong>e che ben possono<br />

consistere – sempre secondo il ricordato indirizzo<br />

giurisprudenziale – nell’apposizione di note a<br />

margine dell’elaborato, o, comunque nell’uso di<br />

(9) M. E F. Minn<strong>it</strong>i, Valutazione dei candidati nei<br />

concorsi pubblici: obbligo di motivazione e insufficienza<br />

del punteggio numerico, in www.dir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong>.<br />

(10) Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331.<br />

segni grafici che consentano di individuare gli<br />

aspetti della prova non valutati pos<strong>it</strong>ivamente dalla<br />

commissione.<br />

3. L’organizzazione del lavoro della commissione<br />

esaminatrice e i tempi di correzione<br />

È riconosciuto alla Commissione un ampio<br />

amb<strong>it</strong>o di discrezional<strong>it</strong>à (Consiglio di Stato, sez.<br />

VI, 08.02.00 n. 679) non solo nell’attribuzione del<br />

punteggi, ma anche nell’organizzazione interna del<br />

lavoro.<br />

La presenza di sottocommissioni è determinata<br />

proprio dall’esigenza di dividere l’ingente lavoro,<br />

ma secondo cr<strong>it</strong>eri che appartengono alla discrezional<strong>it</strong>à<br />

della commissione.<br />

Infatti il co. 8° dell’art. 22 del Regio decretolegge<br />

27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5<br />

dicembre, n. 281). – Decreto convert<strong>it</strong>o in legge n.<br />

22 gennaio 1934, n. 36 (in Gazz. Uff., 30 gennaio<br />

1934, n. 24), contenente disposizioni inerenti l’Ordinamento<br />

delle professioni di avvocato e procuratore,<br />

rec<strong>it</strong>a:. “A ciascuna sottocommissione non<br />

può essere assegnato un numero di candidati superiore<br />

a trecento”.<br />

Le singole sottocommissioni dell’esame di abil<strong>it</strong>azione<br />

alla professione di avvocato sono state create<br />

da una normativa che va interpretata in un’ottica<br />

funzionalistica, ispirata alla “ratio” della norma che<br />

facoltizza la suddivisione della commissione principale<br />

in sottocommissioni allorquando il numero dei<br />

candidati superi le 300 un<strong>it</strong>à, e ciò per evidenti<br />

ragioni di semplificazione e di velocizzazione del<br />

lavoro di correzione degli elaborati (11).<br />

Negli esami d’abil<strong>it</strong>azione per la professione<br />

d’avvocato, in base all’art. 22 D.L. 27 novembre<br />

1933 n. 1578, la creazione di sottocommissioni è<br />

subordinata alla presenza di un numero cospicuo di<br />

candidati.<br />

Ai sensi dell’art. 22, 6° co., R.D. L. n. 27 novembre<br />

1933, n. 1578 come modificato dalla legge n. 27<br />

giugno 1988, n. 242 – secondo cui le commissioni<br />

giudicatrice degli esami a procuratore legale possono<br />

essere integrate, con decreto ministeriale, da un<br />

numero di membri supplenti, tale da permettere, unico<br />

restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni<br />

– non è configurabile una fissazione<br />

rigidamente precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a delle sottocommissioni<br />

medesime (12).<br />

La brev<strong>it</strong>à del tempo di correzione da parte della<br />

Commissione, non è prova, dunque, di incompiuta o<br />

(11) TAR Veneto, sez. I, 17/07/2002, n. 3489, in Foro<br />

Amm. TAR, 2002, 2384.<br />

(12) TAR Lazio, sez. I, 14/07/1992, n. 1027, in Trib.<br />

Amm. Reg., 1992, I, 3080.


insufficiente valutazione degli elaborati stessi. Non<br />

è infatti individuabile un “tempo medio” necessario<br />

alla Commissione per la valutazione di ciascun elaborato.<br />

L’art. 23, R.D. n. 37/34, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art.<br />

6, L. n. 242/88 prevede che la Commissione, anche<br />

nei casi di suddivisione in sottocommissioni, compie<br />

la revisione dei lavori scr<strong>it</strong>ti nel più breve tempo,<br />

e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione<br />

delle prove, termine prorogabile solo per<br />

motivi eccezionali e deb<strong>it</strong>amente accertati.<br />

È costante orientamento del Consiglio di Stato<br />

che il controllo dei tempi medi di correzione sia sottratto<br />

al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice amministrativo.<br />

* * *<br />

RESPONSABILITÀ<br />

E RISARCIMENTO<br />

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />

NITÀ EUROPEE – Sentenza 12 ottobre<br />

2004 – Pres. V. Skouris, Rel. C. Gulmann –<br />

Avv. generale C. Stix-Hackl Paul e altri c.<br />

Bundesrepublik Deutschland.<br />

Responsabil<strong>it</strong>à delle autor<strong>it</strong>à di vigilanza<br />

per le perd<strong>it</strong>e causate da una vigilanza<br />

carente – Enti cred<strong>it</strong>izi – Sistema di<br />

garanzia dei depos<strong>it</strong>i – Direttiva 94/19/CE<br />

– Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e<br />

89/646/CEE – Misure di controllo da parte<br />

dell’autor<strong>it</strong>à competente ai fini della<br />

tutela del depos<strong>it</strong>ante – Omissione –<br />

Responsabil<strong>it</strong>à – Non sussiste.<br />

Responsabil<strong>it</strong>à dello Stato per violazione del<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario – Enti cred<strong>it</strong>izi – Sistema di<br />

garanzia dei depos<strong>it</strong>i – Direttiva 94/19/CE –<br />

Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e<br />

89/646/CEE – Obbligo di provvedere un indennizzo<br />

– Inadempimento – Omissione di vigilanza<br />

– Responsabil<strong>it</strong>à dello Stato– Non sussiste.<br />

La prima direttiva del Consiglio 12 dicembre<br />

1977 relativa al coordinamento delle disposizioni<br />

legislative regolamentari ed amministrative<br />

riguardanti l’accesso alle attiv<strong>it</strong>à degli Enti<br />

cred<strong>it</strong>izi ed il suo esercizio, la direttiva del<br />

Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE concernente<br />

i fondi propri degli Enti cred<strong>it</strong>izi, nonché<br />

la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989,<br />

89/646/CEE relativa al coordinamento delle<br />

disposizioni legislative, regolamentari ed<br />

GIURISPRUDENZA 995<br />

amministrative riguardanti l’accesso all’attiv<strong>it</strong>à<br />

degli Enti cred<strong>it</strong>izi e il suo esercizio e recante<br />

modifica della direttiva 77/780 non si oppongono<br />

ad una norma nazionale secondo la quale<br />

i comp<strong>it</strong>i dell’autor<strong>it</strong>à nazionale di vigilanza<br />

sugli Enti cred<strong>it</strong>izi sono svolti solo nell’interesse<br />

pubblico, cosa che esclude secondo il dir<strong>it</strong>to<br />

nazionale che i singoli possano chiedere il<br />

risarcimento dei danni causati da una vigilanza<br />

carente da parte di tale autor<strong>it</strong>à.<br />

Se ed in quanto è assicurato l’indennizzo dei<br />

depos<strong>it</strong>anti previsto dalla direttiva del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio 30 maggio<br />

1994, 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia<br />

dei depos<strong>it</strong>i, l’art. 3, nn. 2-5, di quest’ultima<br />

non può essere interpretato nel senso che si<br />

oppone ad una norma nazionale secondo cui i<br />

comp<strong>it</strong>i dell’autor<strong>it</strong>à nazionale di vigilanza<br />

sugli Enti cred<strong>it</strong>izi sono svolti solo nell’interesse<br />

pubblico, cosa che esclude secondo il dir<strong>it</strong>to<br />

nazionale che i singoli possano chiedere il<br />

risarcimento dei danni causati da una vigilanza<br />

carente da parte di tale autor<strong>it</strong>à.<br />

Commento del prof. ANTONIO BARTOLINI<br />

Norme di protezione, dir<strong>it</strong>ti dell’individuo e<br />

responsabil<strong>it</strong>à per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

(il caso della tutela dei risparmiatori)<br />

1. La sentenza in commento (Paul ed altri) pone<br />

all’attenzione due questioni rilevanti in materia di<br />

responsabil<strong>it</strong>à derivante dall’aver omesso di predisporre<br />

i mezzi atti a garantire i depos<strong>it</strong>anti bancari.<br />

La Corte di giustizia, chiamata a risolvere un<br />

caso proveniente dall’ordinamento tedesco, ha<br />

dovuto valutare se, da un lato, sia leg<strong>it</strong>timo che un<br />

ordinamento nazionale escluda la responsabil<strong>it</strong>à<br />

degli organi di vigilanza bancaria, in quanto la normativa<br />

che sono chiamati a far rispettare è dettata<br />

nell’esclusivo interesse pubblico e non nell’interesse<br />

degli individui (come prevede la Schutznormtheorie);<br />

dall’altro, se il mancato tempestivo<br />

adeguamento del legislatore nazionale alle direttive<br />

comun<strong>it</strong>aria in materia cred<strong>it</strong>izia, possa configurare<br />

un’ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à per violazione del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario (conformemente alla giurisprudenza<br />

post Francovich). Anche per detta questione si trattava<br />

di stabilire se ai fini dell’Eurotort si debba<br />

applicare la Schutznormtheorie, che, per l’appunto<br />

subordina la responsabil<strong>it</strong>à dello Stato alla violazione<br />

delle norme protettive e non di quelle dettate nell’esclusivo<br />

interesse pubblico.<br />

2. Il carattere comune ad entrambe le questioni è,<br />

dunque, quello di vedere se la Schutznormtheorie,


996 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

che condiziona ed informa il sistema di tutela giurisdizionale<br />

tedesco, sia compatibile col dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

A tal fine bisogna rammentare che l’ordinamento<br />

tedesco r<strong>it</strong>iene che siano tutelabili giurisdizionalmente<br />

solo quegli interessi che abbiano il rango di<br />

dir<strong>it</strong>ti. In questo amb<strong>it</strong>o al fine di saggiare se un<br />

interesse giuridicamente rilevante abbia questo rango<br />

si è enucleata, per l’appunto la Schutznormtheorie,<br />

per cui sono considerati come tali solo quegli<br />

interessi che sono oggetto di una norma dettata nell’interesse<br />

dell’individuo, cioè dalle c.d. norme di<br />

protezione (Schutznorm). Se, invece, la norma tutela<br />

esclusivamente interessi pubblici, la medesima<br />

non ha carattere protettivo, e come tale non è considerata<br />

atta a conferire dir<strong>it</strong>ti. La distinzione tra dir<strong>it</strong>ti<br />

ed interessi (non tutelabili) si basa, dunque, sullo<br />

scopo della norma: se è preordinata a tutelare il singolo,<br />

si ha un dir<strong>it</strong>to; se, invece, garantisce solo ed<br />

esclusivamente l’interesse pubblico, la medesima<br />

disposizione non è giuridicamente azionabile.<br />

Detta teorica è stata fatta propria dalla Corte di<br />

giustizia nei primi anni ’70 con lo Schöppenstedt<br />

test, avente lo scopo precipuo di filtrare le s<strong>it</strong>uazioni<br />

risarcibili: si è, infatti, stabil<strong>it</strong>o che la responsabil<strong>it</strong>à<br />

delle ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie può insorgere solamente<br />

laddove sia stato leso un dir<strong>it</strong>to dell’individuo<br />

protetto da una norma giuridica di carattere<br />

superiore (Corte giust. CE, 2 dicembre 1971, C-<br />

5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt, in Raccolta,<br />

1971, 975). Sulla base di detto orientamento<br />

si è r<strong>it</strong>enuto che le norme sulla divisione dei poteri<br />

delle ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie, avendo carattere organizzativo,<br />

sono dettate nell’esclusivo interesse pubblico,<br />

non avendo, dunque, carattere protettivo: con<br />

la conseguenza che in siffatto caso non è stata riconosciuta<br />

la presenza di un dir<strong>it</strong>to in capo al soggetto<br />

leso (Corte giust. CE, 13 marzo 1992, C-282/90,<br />

Vreughdenhil, in Raccolta, 1992, 1937).<br />

3. Il cr<strong>it</strong>erio della norma protettiva è, in ver<strong>it</strong>à,<br />

debordato dalla materia della responsabil<strong>it</strong>à delle<br />

ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie ed è diventato un cr<strong>it</strong>erio<br />

guida, assieme a quello dell’efficacia diretta, per<br />

saggiare se l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario attribuisca<br />

dir<strong>it</strong>ti agli individui.<br />

A tal propos<strong>it</strong>o va rammentato il caso Enichem<br />

Base (sulla disciplina dei rifiuti), dove si trattava di<br />

stabilire se l’inadempimento, da parte del nostro<br />

ordinamento, di un obbligo procedurale di comunicazione,<br />

posto in capo agli Stati membri, del tutto<br />

preciso ed incondizionato comportasse, come conseguenza,<br />

la violazione di un dir<strong>it</strong>to dell’individuo.<br />

La Corte, dopo aver compiuto una disamina basata<br />

sullo scopo della norma, ha r<strong>it</strong>enuto che l’obbligo<br />

procedurale d’informazione, in materia di rifiuti,<br />

attenendo esclusivamente al campo delle relazioni<br />

tra Stati membri e commissione e, quindi, avendo lo<br />

scopo esclusivo di tutelare un interesse pubblicistico<br />

di carattere organizzativo, non era atto a conferire<br />

dir<strong>it</strong>ti ai singoli (Corte giust. CE, 13 luglio 1989,<br />

C-380/87, Enichem Base, in Raccolta, 1989, 2491).<br />

Sempre a tal propos<strong>it</strong>o va, inoltre, richiamato il<br />

caso Com<strong>it</strong>ato coordinamento per la difesa della<br />

cava, dove il TAR della Lombardia aveva chiesto se<br />

una direttiva in materia ambientale fosse atta ad<br />

attribuire dir<strong>it</strong>ti agli individui (in particolare “il<br />

dir<strong>it</strong>to a far rispettare l’ambiente”): in altre parole,<br />

si doveva stabilire se gli interessi diffusi potessero<br />

avere il rango di dir<strong>it</strong>ti soggettivi comun<strong>it</strong>ari. La<br />

Corte rispose, peraltro, che la direttiva richiamata<br />

non ha carattere preciso ed incondizionato, contenendo,<br />

invece, norme programmatiche dirette solamente<br />

agli Stati membri, enunciando, in tal guisa,<br />

gli obiettivi che le autor<strong>it</strong>à nazionali devono rispettare<br />

in materia di programmazione, di sorveglianza,<br />

di controllo delle operazioni di smaltimento dei<br />

rifiuti: di conseguenza, la medesima normativa non<br />

è stata r<strong>it</strong>enuta idonea a conferire dir<strong>it</strong>ti (Corte giust.<br />

CE, 23 febbraio 1994, C-236/92, Com<strong>it</strong>ato di<br />

coordinamento per la difesa della cava, in Raccolta,<br />

1994, I, 483).<br />

4. Il problema della norma protettiva si è amplificato<br />

con la giurisprudenza post Francovich, dove<br />

tra le condizioni per far valere la responsabil<strong>it</strong>à delle<br />

autor<strong>it</strong>à nazionali per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

vi è quella per cui il singolo deve essere<br />

destinatario di un “dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario” (Corte giust.<br />

CE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90, Francovich<br />

e Bonifaci, in Raccolta, 1991, I, 5357; Corte<br />

giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93,<br />

Brasserie du pêcheur e Factortame, ivi, I, 1029).<br />

Uno degli interrogativi che si è posto, alla luce<br />

della predetta condizione di risarcibil<strong>it</strong>à (contra<br />

ius), è se le direttive comun<strong>it</strong>arie volte a tutelare<br />

“interessi semplici”, come quelle ambientali o quelle<br />

dirette a tutelare i consumatori, siano preordinate<br />

a conferire dir<strong>it</strong>ti agli individui.<br />

Una parte della dottrina ha risposto in termini<br />

negativi, r<strong>it</strong>enendo che la possibil<strong>it</strong>à di ammettere il<br />

risarcimento in siffatta materia equivarrebbe a riconoscere<br />

la responsabil<strong>it</strong>à delle autor<strong>it</strong>à nazionali<br />

pure per la lesione di interessi adespoti.<br />

In realtà questa posizione è eccessivamente estremistica,<br />

poiché non sempre le direttive ambientali,<br />

e, comunque, quelle coinvolgenti anche interessi<br />

diffusi, conferiscono solo s<strong>it</strong>uazioni metaindividuali,<br />

potendo anche tutelare interessi al c.d. bene della<br />

v<strong>it</strong>a imputabili ad un singolo soggetto.<br />

5. La problematica è stata chiar<strong>it</strong>a soprattutto<br />

dalle Corti nazionali, le quali, chiamate ad applicare<br />

la giurisprudenza post Francovich a casi di inadempimento<br />

delle autor<strong>it</strong>à nazionali a direttive


ambientali, hanno risposto pos<strong>it</strong>ivamente, riconoscendo<br />

la responsabil<strong>it</strong>à degli ordinamenti interni<br />

per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Si è, così, r<strong>it</strong>enuto che un m<strong>it</strong>ilicoltore br<strong>it</strong>annico,<br />

il quale abbia sub<strong>it</strong>o una moria del proprio allevamento<br />

a causa dell’inadempimento alla direttiva<br />

in materia di tutela dei m<strong>it</strong>ili, sia t<strong>it</strong>olare di un dir<strong>it</strong>to,<br />

come tale astrattamente risarcibile (Court of<br />

Appeal 15 december 1998, Bowden v. South West<br />

Water and Another, in CMLR, 1999, 180).<br />

Oppure in Francia, è stato disposto il risarcimento<br />

del danno a favore di una società erogatrice dell’acqua,<br />

danneggiata nei propri “dir<strong>it</strong>ti comun<strong>it</strong>ari”,<br />

a causa dell’inadempimento alle direttive comun<strong>it</strong>arie<br />

in materia di potabil<strong>it</strong>à (Tribunal administratif de<br />

Rennes, 2 mai 2001, n. 97182, Société Lyonnaise<br />

des Eaux, in www.rajf.org).<br />

6. In questo, amb<strong>it</strong>o sono state sempre le Corti<br />

nazionali a chiarire quale sia il cr<strong>it</strong>erio per distinguere<br />

se una direttiva incidente su interessi diffusi<br />

sia atta a conferire o meno un dir<strong>it</strong>to, come tale<br />

risarcibile.<br />

La questione è stata messa in luce nel Regno<br />

Un<strong>it</strong>o, per un caso simile a quello deciso in Paul.<br />

A segu<strong>it</strong>o del noto crack finanziario che investì la<br />

BCCI (Bank of Cred<strong>it</strong> and Commerce International),<br />

i risparmiatori lesi, al fine di tutelare i propri<br />

interessi, hanno fatto valere nei confronti del Regno<br />

Un<strong>it</strong>o la propria pretesa ad ottenere un risarcimento<br />

del danno derivante dalla mancata attuazione della<br />

prima direttiva comun<strong>it</strong>aria in materia bancaria<br />

(77/780/CEE).<br />

La questione è stata sottoposta alla House of<br />

Lords, dove Lord Hope of Craighead, con una diffusa<br />

ed approfond<strong>it</strong>a ricostruzione, ha cercato di<br />

evidenziare se la predetta direttiva abbia o meno<br />

carattere protettivo (House of Lords, Three Rivers<br />

District Council and Others v. Governor and Company<br />

of Bank of England (2000) 3 All ER 1): dopo<br />

aver analizzato sia i contenuti che il preambolo della<br />

fonte comun<strong>it</strong>aria, il giudice Hope ha concluso<br />

che l’ordinamento europeo abbia voluto solamente<br />

armonizzare le varie misure di regolazione assunte<br />

dai vari ordinamenti nazionali, in modo da delineare<br />

un quadro armonizzato, volto ad ev<strong>it</strong>are differenti<br />

regolazioni. La normativa comun<strong>it</strong>aria mira, sempre<br />

secondo Lord Hope, a garantire solo l’interesse<br />

pubblico all’armonizzazione dell’organizzazione<br />

cred<strong>it</strong>izia, senza alcuna intenzione di proteggere i<br />

dir<strong>it</strong>ti dei depos<strong>it</strong>anti.<br />

Sulla base di tale premessa la domanda di risarcimento<br />

dei danni per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />

proposta dai risparmiatori, è stata rigettata,<br />

in quanto i medesimi non sono stati considerati<br />

destinatari di dir<strong>it</strong>ti, atteso che l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />

non ha posto alcuna Schutznorm in materia.<br />

GIURISPRUDENZA 997<br />

7. Un problema di simile tenore è stato posto di<br />

fronte alla Corte di giustizia con il caso Paul in<br />

commento.<br />

In particolare il signor Paul ed altri depos<strong>it</strong>anti, a<br />

causa del fallimento della propria banca (BVH<br />

Bank), hanno lamentato un danno derivante dall’insolvenza<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto cred<strong>it</strong>izio, da un lato, per mancato<br />

adempimento dell’ordinamento tedesco alla<br />

direttiva comun<strong>it</strong>aria in materia di garanzia dei<br />

depos<strong>it</strong>i (direttiva 94/19/CE) e, dall’altro, per omissione<br />

dell’organo di vigilanza cred<strong>it</strong>izia (Bundesaufsichtsamt).<br />

Come già narrato in premessa, il giudice a quo (il<br />

Bundesgerichthof), ha chiesto alla Corte del Lussemburgo<br />

se le direttive comun<strong>it</strong>arie in materia bancaria<br />

conferiscano dei dir<strong>it</strong>ti ai risparmiatori e se di<br />

conseguenza sia, da un lato, comun<strong>it</strong>ariamente<br />

conforme il dir<strong>it</strong>to tedesco laddove esclude la<br />

responsabil<strong>it</strong>à omissiva degli organismi di vigilanza,<br />

in quanto svolgono attiv<strong>it</strong>à nell’esclusivo interesse<br />

pubblico e, dall’altro, se l’inadempimento alle predette<br />

direttive possa configurare una responsabil<strong>it</strong>à<br />

dello Stato per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />

Il giudice comun<strong>it</strong>ario rammenta che i risparmiatori<br />

vengono tutelati direttamente dalla direttiva<br />

94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depos<strong>it</strong>i,<br />

mediante la previsione di un fondo di garanzia<br />

tenuto ad indennizzare i depos<strong>it</strong>anti in caso d’insolvenza<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto bancario. Ne deriva sempre<br />

secondo la Corte che, una volta assicurato il sistema<br />

di garanzia, gli organi di vigilanza non debbono<br />

essere chiamati a rispondere per un’eventuale loro<br />

attiv<strong>it</strong>à omissiva: a tal fine si è, tra l’altro, specificato<br />

che siffatta interpretazione trova una conferma<br />

nel ventiquattresimo considerando della medesima<br />

direttiva, dove viene chiar<strong>it</strong>o che deve essere esclusa<br />

la responsabil<strong>it</strong>à degli Stati membri o delle loro<br />

autor<strong>it</strong>à competenti nei confronti dei depos<strong>it</strong>anti,<br />

laddove essi hanno assicurato l’indennizzo o la tutela<br />

dei depos<strong>it</strong>anti alle condizioni defin<strong>it</strong>e dalla direttiva<br />

(v. punti 30-32).<br />

Dopo di che il Lussemburgo ha dovuto rispondere<br />

alla questione successiva diretta a chiedere se esista<br />

una responsabil<strong>it</strong>à degli Stati o degli Enti di vigilanza<br />

in caso di mancata attuazione o di inesatto<br />

adempimento della predetta direttiva. A tal fine viene<br />

ancora una volta compiuta una ricostruzione del<br />

sistema di vigilanza previsto dall’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario, in modo da vedere se il medesimo<br />

contenga norme protettive o meno.<br />

La conclusione è stata per molti versi simile a<br />

quella della House of Lords in Three Rivers: viene,<br />

infatti, ribad<strong>it</strong>o che il fine precipuo dell’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario, in detta materia, è quello di armonizzare,<br />

per la realizzazione del mercato interno, i<br />

vari sistemi di vigilanza bancaria (punti 36-39): da


998 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ciò la conclusione che in siffatto contesto le direttive<br />

in questione non intendono conferire dir<strong>it</strong>ti ai<br />

risparmiatori, neppure per il caso di omissione di<br />

vigilanza da parte degli organismi a ciò preposti<br />

(punti 40-41).<br />

Anche se manca un diretto riferimento al cr<strong>it</strong>erio<br />

della norma protettiva, è abbastanza chiaro che<br />

secondo la Corte di giustizia le predette disposizioni<br />

sono dettate nell’esclusivo interesse pubblico,<br />

senza alcuna volontà di proteggere gli individui.<br />

Del resto una conferma di siffatta impostazione è<br />

nei successivi passi della pronunzia.<br />

Innanz<strong>it</strong>utto è stata esclusa l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria<br />

dell’ordinamento tedesco, laddove non riconosce<br />

la responsabil<strong>it</strong>à per omissione delle autor<strong>it</strong>à<br />

di vigilanza, essendo una disciplina, quella della<br />

vigilanza bancaria, dettata, in Germania, nell’esclusivo<br />

interesse pubblico.<br />

Viene, all’uopo specificato che in diversi ordinamenti<br />

nazionali è stata esclusa detta responsabil<strong>it</strong>à,<br />

considerando, da un lato, la compless<strong>it</strong>à della disciplina<br />

e, dall’altro, la prevalenza dell’interesse pubblico<br />

alla “stabil<strong>it</strong>à del sistema finanziario” (punto<br />

44); ed aggiungendo che è, invece, il sistema di<br />

garanzia dei depos<strong>it</strong>i, mediante i meccanismi indenn<strong>it</strong>ari,<br />

a proteggere i risparmiatori (punto 45).<br />

Da queste considerazioni è disceso, pure, che non<br />

è possibile configurare una responsabil<strong>it</strong>à dello Stato<br />

membro per inadempimento alle direttive in<br />

materia cred<strong>it</strong>izia, atteso che le medesime non<br />

intendono conferire dir<strong>it</strong>ti ai risparmiatori, per le<br />

ragioni sopra evidenziate (punti 50-51).<br />

8. La pronunzia indubbiamente importante, sembra<br />

fornire indicazioni che vanno al di là della<br />

responsabil<strong>it</strong>à degli organi bancari di vigilanza.<br />

Cost<strong>it</strong>uisce, innanz<strong>it</strong>utto, un momento di saldatura<br />

tra la tradizione tedesca e l’esperienza comun<strong>it</strong>aria<br />

in materia di norma protettiva: difatti, con Schöppenstedt,<br />

in base alla regola dell’osservanza delle<br />

tradizioni giuridiche comuni, viene mutuata dal<br />

sistema tedesco la Schutznormtheorie, adattandola<br />

alle esigenze del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario; con Paul, il<br />

cerchio viene chiuso, in quanto si stabilisce che il<br />

cr<strong>it</strong>erio, dell’ordinamento interno tedesco, fondato<br />

sulla Schutznorm è comun<strong>it</strong>ariamente leg<strong>it</strong>timo. In<br />

altre parole, prima si è mutuata la tradizione dell’ordinamento<br />

interno (nel suo formante dottrinale e<br />

giurisprudenziale) trapiantandola in quello comun<strong>it</strong>ario;<br />

una volta che la Comun<strong>it</strong>à ha fatto propria<br />

detta tradizione, metabolizzandola sotto l’egida dell’effet<br />

utile, si è creato un nuovo parametro comun<strong>it</strong>ario<br />

con cui si è saggiata la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della medesima<br />

tradizione, dalla quale si era part<strong>it</strong>i. Anche in<br />

questo caso si conferma, dunque, quel moto circolare<br />

che caratterizza il processo di integrazione<br />

europea.<br />

Questa conclusione, peraltro, dovrebbe far riflettere<br />

sulla compatibil<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria del nostro sistema<br />

risarc<strong>it</strong>orio derivante dalla c.d. responsabil<strong>it</strong>à<br />

per lesione degli interessi leg<strong>it</strong>timi. La riflessione,<br />

mi pare dovuta, tenendo conto che prima del crollo<br />

del muro dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à, avvenuto con la sentenza<br />

delle sezioni un<strong>it</strong>e n. 500/99, un’autorevole dottrina<br />

aveva aperto una discussione sulla possibile<br />

“rete di contenimento” da frapporre ad un’eventuale<br />

tracimazione della responsabil<strong>it</strong>à della Pubblica<br />

Amministrazione. In tale amb<strong>it</strong>o si era proposto di<br />

porre una serie di filtri (per l’appunto la rete di contenimento)<br />

da mutuare in gran parte dalla giurisprudenza<br />

comun<strong>it</strong>aria in materia di responsabil<strong>it</strong>à:<br />

innanz<strong>it</strong>utto, il cr<strong>it</strong>erio dell’attenzione allo scopo<br />

della norma violata, come giudizio da condurre ex<br />

antea per valutare il carattere protettivo o meno<br />

degli interessi dell’individuo lesi dall’attiv<strong>it</strong>à dannosa;<br />

dall’altro, un giudizio ex post, da condurre<br />

sull’oggettivo affidamento che ha l’amministrato al<br />

conseguimento del bene della v<strong>it</strong>a.<br />

Come noto, questa proposta ha sicuramente<br />

influenzato l’arresto regolamentare del 1999, dove,<br />

una volta abbattuto il muro dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à, si è<br />

frapposto come rete di contenimento il giudizio prognostico<br />

sulla spettanza del bene della v<strong>it</strong>a, “suggerendo”<br />

di disporre il risarcimento del danno solamente<br />

allorquando il giudice accerti che, in mancanza<br />

della condotta antigiuridica, all’amministrato<br />

sarebbe spettata l’util<strong>it</strong>à finale anelata (Cass., Sez.<br />

Un., 22 luglio 1999, n. 500).<br />

La proposta della rete di contenimento è stata,<br />

dunque, accettata solo nella parte relativa al giudizio<br />

prognostico sulla spettanza, mentre è stata disattesa<br />

la richiesta di introdurre anche nel nostro ordinamento<br />

il principio di attenzione allo scopo della<br />

norma violata.<br />

Probabilmente, dal punto di vista della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

comun<strong>it</strong>aria altra, semmai, era la strada da<br />

scendere.<br />

Va, infatti, notato che anche recentemente sono<br />

stati sollevati dei dubbi di compatibil<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria<br />

in ordine a quegli ordinamenti che subordinano il<br />

risarcimento alla dimostrazione della spettanza del<br />

bene della v<strong>it</strong>a: a tal fine, vanno sopratutto ricordate<br />

le conclusioni dell’AG Geelhoed in GAT (Corte<br />

giust. CE, 9 giugno 2003, C-315/01, GAT, in raccolta,<br />

2003, I, 6351).<br />

Quest’ultimo ha messo in evidenza che subordinare<br />

la responsabil<strong>it</strong>à dell’Amministrazione alla prova<br />

del conseguimento dell’appalto (cioè alla spettanza<br />

del bene della v<strong>it</strong>a) rende eccessivamente difficile<br />

l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti comun<strong>it</strong>ari: in particolare ha<br />

posto in luce che nella pratica è difficile dimostrare<br />

da parte del concorrente leso come si sarebbe collocato<br />

in graduatoria; per cui tale difficoltà di ordine


probatorio si traduce in una lesione del principio di<br />

effettiv<strong>it</strong>à, in quanto la tutela delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

comun<strong>it</strong>arie risulta essere praticamente impossibile<br />

o quanto meno di difficile esercizio (v. punto 65<br />

conclusioni AG Geelhoed). Inoltre vi sono una serie<br />

di pronunzie della Corte di giustizia che tendono a<br />

svincolare il risarcimento dalla prova della spettanza:<br />

si pensi innanz<strong>it</strong>utto, alla stessa Brasserie du<br />

pêcheur, dove la responsabil<strong>it</strong>à dell’autor<strong>it</strong>à nazionale,<br />

come quella delle ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie, può<br />

sorgere anche di fronte all’esercizio di potestà<br />

discrezionali (Corte giust. CE, 5 marzo 1996, C-<br />

46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame,<br />

c<strong>it</strong>.); oppure al recente caso Wells, in cui si è<br />

r<strong>it</strong>enuto che la responsabil<strong>it</strong>à delle autor<strong>it</strong>à nazionali<br />

possa venire in essere anche laddove vi sia stato<br />

inadempimento ad un obbligo di carattere endoprocedimentale<br />

(Corte giust. CE, 7 gennaio 2004, C-<br />

201/02, Wells, non ancora pubblicata).<br />

Emerge, dunque, un atteggiamento del dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario sfavorevole e contrario alla logica della<br />

spettanza; di contro, con Paul si evidenzia un<br />

deciso favor del medesimo ordinamento a frapporre<br />

come rete di contenimento alla responsabil<strong>it</strong>à delle<br />

autor<strong>it</strong>à nazionali il principio di attenzione alla protezione<br />

della norma violata.<br />

Verrebbe quasi da concludere che la nostra giurisprudenza,<br />

dal punto di vista del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />

ha intrapreso la strada sbagliata e che dovrebbe<br />

tornare indietro sui suoi passi.<br />

Si tratterebbe, peraltro, di una conclusione affrettata,<br />

poiché il principio dell’attenzione allo scopo<br />

della norma violata, pur essendo compatibile col<br />

dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, presenta degli inconvenienti<br />

denunziati più di una volta dalla nostra dottrina: si<br />

tratta, infatti, di una Zwecknormtheorie, che comporta<br />

un atteggiamento soggettivistico e non oggettivo<br />

nell’individuazione dello scopo realmente<br />

segu<strong>it</strong>o, con conseguente opinabil<strong>it</strong>à delle conclusioni<br />

raggiunte da ogni singolo interprete. La norma<br />

di protezione potrebbe, dunque, portare più problemi<br />

di quanti ne ha comportati il nostro giudizio di<br />

spettanza. Né, d’altronde, bisogna nascondere che<br />

la strada <strong>it</strong>aliana all’amministrazione responsabile,<br />

sotto il profilo dei danni cagionati per omissione di<br />

vigilanza degli organi a ciò preposti, è più effettiva<br />

di quella intrapresa da alcuni ordinamenti interni e<br />

dallo stesso dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario: non si deve dimenticare<br />

che la nostra giurisprudenza ammette, ormai,<br />

da diverso tempo la possibil<strong>it</strong>à che i risparmiatori<br />

siano risarc<strong>it</strong>i a causa delle predette omissioni (ex<br />

multis Cass., Sez. Un., 3 marzo 2001, n. 3132;<br />

Cass., Sez. Un., 2 maggio 2003, n. 6719; App. Milano,<br />

21 ottobre 2003). Anche se probabilmente, alla<br />

luce, di Paul vi potrebbe essere il tentativo di una<br />

reformatio in peius.<br />

GIURISPRUDENZA 999<br />

Resta, tuttavia, il dato inconfutabile che, per altro<br />

verso, la nostra Cassazione ed il nostro giudice<br />

amministrativo hanno intrapreso una strada, quella<br />

della spettanza, che, probabilmente, non è compatibile<br />

col dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e che soprattutto non è<br />

segu<strong>it</strong>a da altri ordinamenti, i quali, invece, seguono<br />

percorsi diversi e comun<strong>it</strong>ariamente compatibili,<br />

come è dimostrato, per l’appunto, da Paul e altri.<br />

Nota bibliografica.<br />

1-2. Sulla Schutznormtheorie così come elaborata nell’esperienza<br />

tedesca v. per tutti S. COGNETTI, La tutela<br />

delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive tra procedimento e processo.<br />

Le esperienze di pianificazione in Italia e in Germania,<br />

Napoli-Perugia, 1987, 125 ss. e M. PROTTO, L’effettiv<strong>it</strong>à<br />

della tutela giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione<br />

di pubblici appalti, Milano, 1997, 163 ss. Per la<br />

Schutznorm nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario v.: A.<br />

ARNULL, Liabil<strong>it</strong>y for Legislative Acts under Article<br />

215(2) EC, in T. HEUKELS, A. MCDONNEL (ed. by), The<br />

Action for Damages in Commun<strong>it</strong>y Law, The Hague-London-Boston,<br />

1997, 129 ss. e in particolare 136 ss.; R.<br />

CARANTA, La responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale della Pubblica<br />

Amministrazione. Sistemi e tecniche, Milano, 1993,<br />

322 ss. e 400 ss.; M. PROTTO, L’effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale<br />

nelle procedure di aggiudicazione di pubblici<br />

appalti, c<strong>it</strong>., 500 e 502; M. RUFFERT, Rights and Remedies<br />

in European Commun<strong>it</strong>y Law: A Comparative View,<br />

in Common Market Law Rev., 1997, 307 ss.; G. VENTURI-<br />

NI, La responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale delle Comun<strong>it</strong>à<br />

europee, Milano, 1980, 130 ss.<br />

3. Sui casi Enichem Base e Com<strong>it</strong>ato di coordinamento<br />

della cava v. R. CARANTA, Intorno al problema dell’individuazione<br />

delle posizioni giuridiche soggettive del c<strong>it</strong>tadino<br />

comun<strong>it</strong>ario, in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. com., 1994, 981 ss.<br />

4. La dottrina che aveva escluso dal novero dei dir<strong>it</strong>ti<br />

gli interessi previsti dalle direttive in campo ambientale è<br />

ascrivibile a F. SCHOCKWEILER, La responsabil<strong>it</strong>é de l’autor<strong>it</strong>é<br />

nationale en cas de violation du dro<strong>it</strong> communautaire,<br />

in Rev. trim. dro<strong>it</strong> eur., 1992, 27 ss.<br />

6. Per un commento a Three Rivers v. M. ANDENAS, D.<br />

FAIRGRIEVE, Misfeance in Public Office, Governmental<br />

Liabil<strong>it</strong>y, and European Influences, in ICLQ, 2002, 757<br />

ss., dove viene anche offerto un quadro di dir<strong>it</strong>to comparato<br />

sullo stato della giurisprudenza in materia di responsabil<strong>it</strong>à<br />

delle autor<strong>it</strong>à di vigilanza bancaria per omissione<br />

del loro controllo.<br />

8. La teoria della rete di contenimento è naturalmente<br />

ascrivibile a F.D. BUSNELLI, Lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi:<br />

dal “muro di sbarramento” alla “rete di contenimento”, in<br />

Danno e resp., 1997, 269 ss. Per i problemi di comun<strong>it</strong>arietà<br />

posti dal c.d. giudizio di spettanza sia consent<strong>it</strong>o rinviare<br />

ad A. BARTOLINI, Giudice amministrativo e standard<br />

comun<strong>it</strong>ario di risarcibil<strong>it</strong>à, in Il dir<strong>it</strong>to amministrativo dei<br />

Paesi europei tra omogeneizzazioni e divers<strong>it</strong>à culturali<br />

(Atti del Convegno di Trento, 24-25 giugno 2004), in corso<br />

di stampa. Per le cr<strong>it</strong>iche alla Zwecknormtheorie v.: R.<br />

CARANTA, La responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale della Pubblica<br />

Amministrazione, c<strong>it</strong>., 402 ss. e P. SCHLESINGER, Scopo<br />

della norma violata e responsabil<strong>it</strong>à civile della Pubblica<br />

Amministrazione, in Riv. dir. civ., 1999, II, 505 ss.


1000 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

RISARCIMENTO DEL DANNO<br />

TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA,<br />

SEZ. I – Sentenza 10 settembre 2004 n.<br />

3309 – Pres. Perricone, Est. Testori Ferruccio<br />

– Frascari ed altri c. Regione Emilia<br />

Romagna.<br />

Giustizia amministrativa – Risarcimento del<br />

danno – Presupposto della domanda<br />

risarc<strong>it</strong>oria – Giudizio ex art. 34 del<br />

D.L.vo n. 80/1998 pendente alla data del<br />

30 giugno 1998 – Difetto di giurisdizione<br />

del giudice amministrativo – Sussistenza<br />

La domanda di risarcimento del danno proposta<br />

successivamente alla devoluzione al<br />

giudice amministrativo della giurisdizione<br />

esclusiva nelle materie di cui agli artt.33 e 34<br />

del D.L.vo n. 80/1998, qualora trovi il suo<br />

fondamento in un pendente giudizio riguardante<br />

una delle suddette materie instaurato<br />

prima di tale devoluzione ed ancora pendente<br />

alla data del 30 giugno 1998, deve essere proposta<br />

al giudice ordinario, dovendosi r<strong>it</strong>enere<br />

ancora operanti in tal caso i cr<strong>it</strong>eri in materia<br />

di riparto di giurisdizione previgenti al<br />

D.L.vo c<strong>it</strong>ato. L’autonomia dell’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />

rispetto a quella relativa alla leg<strong>it</strong>ti-<br />

(1) Cfr, per tutti, Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo<br />

2003, n. 4, in questa Rivista. Il caso affrontato dalla Plenaria<br />

ha ad oggetto il dir<strong>it</strong>to al risarcimento del danno<br />

derivante dall’illec<strong>it</strong>a acquisizione da parte di un Ente<br />

locale della proprietà di terreni, mediante occupazione<br />

appropriativa conseguente all’abusivo ed irreversibile<br />

asservimento degli stessi ad uso pubblico in favore dell’Ente<br />

medesimo, a segu<strong>it</strong>o della loro occupazione d’urgenza<br />

“sine t<strong>it</strong>ulo”. A giudizio della Plenaria, non può<br />

parlarsi nel caso di specie, di carenza assoluta di potere<br />

da parte dell’Amministrazione. Ne deriva che la pretesa<br />

risarc<strong>it</strong>oria non può prescindere da una tempestiva impugnazione<br />

degli atti amministrativi pregiudizievoli, non<br />

essendo possibile l’accertamento incidentale da parte del<br />

giudice amministrativo della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti non<br />

impugnati nei termini decadenziali, al solo fine del giudizio<br />

risarc<strong>it</strong>orio.<br />

Senza affrontare, in questa sede, il complesso problema<br />

della c.d. pregiudiziale amministrativa, occorre dire<br />

che il dibatt<strong>it</strong>o giurisprudenziale e dottrinale non è affatto<br />

sop<strong>it</strong>o, anche se è prevalente l’orientamento favorevole<br />

alla necess<strong>it</strong>à della tempestiva impugnazione dell’atto<br />

lesivo, in vista dell’apertura delle fasi processuali risarc<strong>it</strong>orie<br />

conseguenti. Non mancano, infatti, indirizzi inter-<br />

m<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo, infatti, rileva<br />

solo per le controversie de quibus instaurate<br />

dopo il 30 giugno 1998.<br />

Commento dell’avv. GWENDOLINE GUCCIONE<br />

Risarcimento del danno e difetto di giurisdizione:<br />

il regime trans<strong>it</strong>orio ex art. 45, co. 18° del<br />

D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80<br />

Con la sentenza in epigrafe il TAR dell’Emilia-<br />

Romagna, sede di Bologna, ribadisce un orientamento<br />

giurisprudenziale prevalente, secondo cui la<br />

domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno<br />

a segu<strong>it</strong>o dell’annullamento di atti illeg<strong>it</strong>timi dell’Amministrazione<br />

(1), anche se introdotta dopo la<br />

devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione<br />

esclusiva nelle materie di cui agli artt.33 e<br />

34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, deve essere<br />

proposta innanzi al giudice ordinario, nel caso in cui<br />

la stessa trovi il suo presupposto in un precedente<br />

giudizio riguardante le suddette materie instaurato<br />

prima di tale devoluzione ed ancora pendente alla<br />

data del 30 giugno 1998. Dal un lato si è, infatti,<br />

affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice<br />

amministrativo non si arresta al giudizio di annullamento<br />

del provvedimento amministrativo illeg<strong>it</strong>timo,<br />

ma si estende, oltre che al sindacato sul rapporto<br />

fra privato e Amministrazione, comprensivo<br />

anche dei comportamenti materiali, anche alla<br />

cognizione delle questioni attinenti ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali<br />

consequenziali (2), ossia di tutte le pretese<br />

risarc<strong>it</strong>orie derivanti da un illeg<strong>it</strong>timo comporta-<br />

pretativi discordanti. A questo propos<strong>it</strong>o va segnalata una<br />

recente pronuncia del TAR Ancona, 23 febbraio 2004, n.<br />

67, che distingue l’ipotesi del risarcimento del danno in<br />

forma specifica da quella in cui lo stesso venga disposto<br />

per equivalente monetario: mentre nel primo caso l’azione<br />

di risarcimento può essere esper<strong>it</strong>a solo a condizione<br />

che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento<br />

illeg<strong>it</strong>timo e che sia intervenuta la declaratoria di<br />

annullamento di quest’ultimo; nel secondo, invece, è<br />

richiesta la sola pregiudiziale verifica dell’esistenza del<br />

presupposto dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto, ma non il suo<br />

necessario annullamento, essendo l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à uno<br />

degli elementi cost<strong>it</strong>utivi della fattispecie di cui all’art.<br />

2043 c.c. Ne consegue che l’accertamento incidenter tantum<br />

dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione amministrativa potrà<br />

avvenire entro il termine prescrizionale previsto per l’esperimento<br />

dell’azione risarc<strong>it</strong>oria.<br />

(2) Ciò in base al disposto dell’art. 35 del D.L.vo n.<br />

80, nel testo originario, poi riconfermato dall’art. 7 della<br />

legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha attribu<strong>it</strong>o al giudice<br />

amministrativo la cognizione sulle controversie relative<br />

al risarcimento del danno, senza alcuna distinzione tra<br />

giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e giurisdizione<br />

esclusiva.


mento della P.A. (3); dall’altro si è, però, stabil<strong>it</strong>o che,<br />

stante la previsione dell’art. 45, co. 18° del D.L.vo n.<br />

80, le controversie di cui agli artt.33 e 34 sono devolute<br />

alla giurisdizione del giudice amministrativo a<br />

partire dal 1° luglio 1998, ferma restando la giurisdizione<br />

prevista “dalla norme attualmente in vigore per<br />

i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998”.<br />

Il ricorrente nel caso di specie afferma sussistere la<br />

giurisdizione del TAR sulla base del presupposto che<br />

la domanda di risarcimento del danno è stata proposta<br />

con ricorso successivo alla data del 1° luglio 1998,<br />

allorché l’azione risarc<strong>it</strong>oria già rientrava nella giurisdizione<br />

esclusiva affidata al giudice amministrativo<br />

dagli artt.33 e 34 del D.L.vo n. 80, così come disposto<br />

dal successivo art. 45, co. 18°, secondo cui “le<br />

controversie di cui agli artt.33 e 34 del presente decreto<br />

sono devolute al giudice amministrativo a partire<br />

dal 1° luglio 1998”. L’Amministrazione resistente<br />

contesta la giurisdizione del giudice amministrativo<br />

eccependo la relativa eccezione, in quanto l’art. 45,<br />

co. 18°, del D.L.vo n. 80 già c<strong>it</strong>ato, prosegue stabilendo<br />

che “resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme<br />

attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla<br />

data del 30 giugno 1998”: l’azione risarc<strong>it</strong>oria promossa<br />

dal ricorrente trova, infatti, il suo fondamento<br />

in una controversia pendente a tale data.<br />

Il Tribunale ad<strong>it</strong>o accoglie l’eccezione di parte<br />

resistente, dichiarando il ricorso inammissibile per<br />

difetto di giurisdizione sulla base delle seguenti<br />

argomentazioni.<br />

Atteso che, in base all’art. 35 dello stesso D.L.vo n.<br />

80, il giudice amministrativo “dispone il risarcimento<br />

del danno ingiusto nelle controversie devolute alla sua<br />

giurisdizione esclusiva”, ne deriva che, per i giudizi<br />

pendenti alla data del 30 giugno 1998, che non risul-<br />

(3) Come noto, l’abolizione del dogma dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à<br />

del danno da lesione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo si è avuta<br />

ad opera della Corte di cassazione, che, con la storica sentenza<br />

22 luglio 1999, n. 500, supera la tesi negativa della<br />

tutelabil<strong>it</strong>à in sede aquilana degli interessi leg<strong>it</strong>timi, attribuendone<br />

la cognizione al giudice ordinario, quale giudice<br />

del fatto (illec<strong>it</strong>o), a prescindere dai profili di lim<strong>it</strong>i al sindacato<br />

giurisdizionale (incidentale) sull’atto illeg<strong>it</strong>timo<br />

lesivo e dal sistema di pregiudizial<strong>it</strong>à con il giudizio amministrativo.<br />

L’impostazione dogmatica della sentenza riceve,<br />

poi, la sua consacrazione a livello legislativo all’art. 7<br />

della L. n. 205 del 2000, che devolve la materia risarc<strong>it</strong>oria<br />

al giudice amministrativo, anche nell’amb<strong>it</strong>o della giurisdizione<br />

generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, cost<strong>it</strong>uendo una norma<br />

generale di riconoscimento normativo circa la risarcibil<strong>it</strong>à<br />

in astratto delle posizioni di interesse leg<strong>it</strong>timo. Tale pronuncia,<br />

seppur superata sotto il profilo del riparto di giurisdizione,<br />

conserva un rilevante valore ermeneutico quanto<br />

al percorso logico-deduttivo, che il giudice deve seguire<br />

nella valutazione nel mer<strong>it</strong>o della pretesa risarc<strong>it</strong>oria.<br />

GIURISPRUDENZA 1001<br />

tano ancora devoluti alla giurisdizione esclusiva del<br />

giudice amministrativo, non spetta a quest’ultimo<br />

disporre “anche attraverso la reintegrazione in forma<br />

specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.<br />

L’autonomia del giudizio concernente il risarcimento<br />

del danno da quello relativo alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto<br />

amministrativo che cost<strong>it</strong>uisce la causa petendi<br />

dell’azione risarc<strong>it</strong>oria, esprime un principio valido,<br />

che rileva, però, con riguardo alle sole controversie<br />

instaurate dopo il 30 giugno 1998. Per i giudizi pendenti<br />

a tale data, invece, in base alle considerazioni<br />

che precedono, devono r<strong>it</strong>enersi ancora operanti i cr<strong>it</strong>eri<br />

in materia di riparto di giurisdizione previgenti al<br />

D.L.vo n. 80, in base ai quali le azioni dirette ad ottenere<br />

il risarcimento del danno a segu<strong>it</strong>o dell’annullamento<br />

di atti illeg<strong>it</strong>timi dell’Amministrazione rientrano<br />

nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />

Tale conclusione interpretativa (4), a cui segue la<br />

necess<strong>it</strong>à di dichiarare il difetto di giurisdizione, oltre<br />

ad aderire meglio al dato letterale, risulta, altresì, suffragata<br />

dall’ordinanza del 16 aprile 2002, n. 123, con<br />

cui la Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha respinto l’eccezione di<br />

illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 34 D.L.vo per<br />

eccesso di delega, sulla base del rilievo che l’art. 7<br />

della L. n. 205 del 2000, nel riformulare gli art. 33 e<br />

34 del presente decreto, ha lasciato immutate le disposizioni<br />

intertemporali di cui all’art. 45, per tale via<br />

ribadendo l’intenzione del legislatore di r<strong>it</strong>enere operanti<br />

le esigenze di concentrazione processuale persegu<strong>it</strong>e<br />

dalla richiamata normativa (ossia che sia lo stesso<br />

giudice amministrativo ad accertare se l’illeg<strong>it</strong>timo<br />

esercizio della funzione amministrativa eserc<strong>it</strong>ata dalla<br />

p.a. abbia provocato un danno ingiusto al privato<br />

ricorrente e, conseguentemente, a disporre la condanna<br />

della stessa p.a. al pagamento dei relativi danni),<br />

solo a partire dal 1° luglio 1998.<br />

(4) Peraltro condivisa quasi unanimemente dalla<br />

giurisprudenza amministrativa: cfr., ex pluribus, Cons.<br />

Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5677. In senso contrario<br />

è da registrare la sentenza del Cons. Stato, sez.<br />

VI, 7 agosto 2003, n. 4567, secondo cui la disposizione<br />

dell’art. 45, co. 18°, D.L.vo n. 80 del 1998, si riferisce<br />

solo alle controversie di cui agli artt.33 e 34 del<br />

presente decreto e non anche alle nuove materie di giurisdizione<br />

esclusiva introdotte dall’art. 6 L. n. 205 del<br />

2000 (nel caso di specie le controversie sulle procedure<br />

di affidamento degli appalti) ed, inoltre, riguarda<br />

non le controversie anteriori al 1° luglio 1998, ma i<br />

giudizi pendenti a detta data, “sicché non si estende<br />

alle domande di risarcimento del danno conseguente ad<br />

annullamento di atto amministrativo”, proposte in via<br />

autonoma rispetto all’originaria controversia dopo il 30<br />

giugno 1998. Ne segue che sulla domanda risarc<strong>it</strong>oria<br />

così esper<strong>it</strong>a, ancorché consequenziale a giudizi pendenti<br />

a tale data, sussiste la giurisdizione esclusiva del<br />

giudice amministrativo.


1002 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

SERVIZIO DI LEVA<br />

TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II – Sentenza<br />

4 marzo 2004 n. 8235 – Pres.Onorato,<br />

Est. Guerriero – Delle Donne Vincenzo (Avv.<br />

M. Ambrosio) c/ Min. Difesa (Avv. Stato).<br />

1. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />

– Provvedimento di incorporazione – Violazione<br />

dell’art. 1, co. 110° L. n. 662/96<br />

che prevede l’obbligo di assegnare il mil<strong>it</strong>are<br />

di leva a un<strong>it</strong>à e reparti con sede vicina<br />

al comune di residenza del mil<strong>it</strong>are – È<br />

illeg<strong>it</strong>timo.<br />

2. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />

– Provvedimento di incorporazione –<br />

Assenza della firma del responsabile del<br />

Ministero della difesa – inapplicabil<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 3, co. 2° D.L.vo 39/93 – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />

–Non sussiste.<br />

3. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />

– Provvedimento di incorporazione –<br />

Superamento del termine di 9 mesi ex art.<br />

1 D.L.vo 504/97 – È illeg<strong>it</strong>timo.<br />

4. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />

– Violazione del termine ex art. 1 D.L.vo<br />

504/97 – Danno biologico – È risarcibile.<br />

1. È viziato da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e deve essere<br />

annullato il provvedimento di incorporazione<br />

adottato in violazione della previsione dell’art.<br />

1, co. 110° della legge 23 dicembre 1996 n. 662<br />

(che prevede l’obbligo di assegnare il mil<strong>it</strong>are<br />

di leva ad un<strong>it</strong>à o reparti aventi sede nel luogo<br />

più vicino al comune di residenza del mil<strong>it</strong>are,<br />

e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri<br />

da essa) ed in mancanza di idonea motivazione<br />

in ordine alle direttive strategiche e alle<br />

esigenze logistiche delle Forze armate che<br />

imporrebbero l’assegnazione ad una sede più<br />

distante;<br />

2. È viziato da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e deve essere<br />

annullato il provvedimento di incorporazione<br />

privo della firma del responsabile del Ministero<br />

della difesa e recante solo la dic<strong>it</strong>ura “IL<br />

COMANDO”; non può, al propos<strong>it</strong>o, trovare<br />

applicazione la previsione dell’art. 3, co. 2° del<br />

D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39, rifer<strong>it</strong>a agli atti<br />

amministrativi redatti con sistema meccanizzato<br />

o di elaborazione dati e prevedente, comunque,<br />

l’indicazione a stampa del nominativo del<br />

soggetto responsabile;<br />

3. È viziato da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e deve essere<br />

annullato il provvedimento di incorporazione<br />

adottato oltre il termine di nove mesi previsto<br />

dall’art. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1997, n.<br />

504; termine che è insuscettibile di interruzione<br />

o sospensione;<br />

4. Deve essere risarc<strong>it</strong>o il danno c.d. biologico,<br />

derivante dall’aver effettuato un servizio<br />

di leva in violazione del termine per l’incorporazione<br />

previsto dall’art. 1 del D.L.vo<br />

504/1997 e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla temporanea impossibil<strong>it</strong>à<br />

o diminuzione delle normali occasioni<br />

di v<strong>it</strong>a; pregiudizio che deve essere risarc<strong>it</strong>o al<br />

danneggiato, ancorché quest’ultimo non ne<br />

abbia risent<strong>it</strong>o alcun danno economico.<br />

Commento del dott. LUIGI VIOLA<br />

(Magistrato del TAR Puglia, sez. di Lecce,<br />

professore a contratto di dir<strong>it</strong>to dell’economia<br />

nell’Univers<strong>it</strong>à degli Studi di Trieste)<br />

Il danno non patrimoniale da illeg<strong>it</strong>tima prestazione<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are di leva<br />

1. I precedenti: l’impostazione restr<strong>it</strong>tiva della<br />

Corte di cassazione – 2. I tempi cominciano a cambiare:<br />

la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale e il dir<strong>it</strong>to al<br />

tempo di v<strong>it</strong>a – 3. La defin<strong>it</strong>iva caduta degli ostacoli<br />

alla risarcibil<strong>it</strong>à: Cass. Sez. Un. n. 500/1999 – 4.<br />

La defin<strong>it</strong>iva emersione del danno non patrimoniale-esistenziale<br />

– 5. Emerge in giurisprudenza la<br />

risarcibil<strong>it</strong>à del “danno biologico” da illeg<strong>it</strong>tima<br />

prestazione del servizio di leva: luci ed ombre di<br />

una recente decisione del TAR Campania.<br />

1. I precedenti: l’impostazione restr<strong>it</strong>tiva della<br />

Corte di cassazione<br />

Una recente decisione del TAR Campania (TAR<br />

Campania Napoli sez. II 4 marzo-6 maggio 2004 n.<br />

8235 (1)) ha riconosciuto, per la prima volta, la risarcibil<strong>it</strong>à<br />

del “danno biologico” derivante dall’illeg<strong>it</strong>tima<br />

prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are di leva; la decisione,<br />

importante per la decisiva apertura del fronte<br />

della risarcibil<strong>it</strong>à (finora caratterizzato, come si dirà,<br />

da impostazioni fortemente restr<strong>it</strong>tive), è caratterizzata<br />

da una serie importante di incertezze ricostruttive<br />

che si cercherà, in qualche modo, di evidenziare. La<br />

comprensione della problematica richiede però una<br />

sintetica esposizione degli sviluppi storici della materia<br />

e, soprattutto, dell’orientamento restr<strong>it</strong>tivo in precedenza<br />

assunto dalla giurisprudenza con riferimento<br />

(1) Riportata alla fine del documento; v. anche in<br />

“www.LexItalia.<strong>it</strong> Rivista Internet di dir<strong>it</strong>to pubblico” e<br />

in “www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>.”


alla problematica della tutela risarc<strong>it</strong>oria della posizione<br />

soggettiva dell’arruolando al rispetto delle norme e<br />

procedure in materia di prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are<br />

di leva. Come per altre problematiche del nostro<br />

sistema di giustizia amministrativa, anche la tematica<br />

della tutela risarc<strong>it</strong>oria nei confronti dei provvedimenti<br />

di arruolamento mil<strong>it</strong>are è stata, per lungo tempo,<br />

caratterizzata dall’applicazione della distinzione generale<br />

tra dir<strong>it</strong>to soggettivo e interesse leg<strong>it</strong>timo; ed una<br />

simile impostazione non era fine a se stessa, né si lim<strong>it</strong>ava<br />

all’angusta tematica del riparto di giurisdizione,<br />

ma cost<strong>it</strong>uiva, come per altre problematiche, un passaggio<br />

logico essenziale per negare la risarcibil<strong>it</strong>à dei<br />

danni derivanti da illeg<strong>it</strong>timi provvedimenti di arruolamento.In<br />

particolare, una simile soluzione è stata<br />

“messa a punto” negli anni dal 1969 al 1972; è infatti<br />

proprio in questi anni che, in alcuni settori della dottrina<br />

(2), emerge una sostanziale contestazione dell’orientamento<br />

giurisprudenziale prevalente e si afferma<br />

una visione degli obblighi di leva destinata ad emergere<br />

successivamente, soprattutto a livello di giurisprudenza<br />

cost<strong>it</strong>uzionale, negli anni ‘80 e ‘90. Il dibatt<strong>it</strong>o<br />

dottrinale prendeva le mosse da una decisione della<br />

Corte di cassazione a sezioni un<strong>it</strong>e (3) originata da<br />

una vicenda, efficacemente sintetizzata dagli autori<br />

che hanno proposto la ricostruzione della fattispecie<br />

maggiormente aderente al dettato cost<strong>it</strong>uzionale: “il<br />

giovane Paolo Corradini, affetto da ot<strong>it</strong>e media purulenta<br />

a carattere cronico, tanto che per due volte venne<br />

dichiarato rivedibile dal consiglio di leva in sede di<br />

accertamento della sua idone<strong>it</strong>à fisica al servizio mil<strong>it</strong>are,<br />

fu, a segu<strong>it</strong>o di una terza vis<strong>it</strong>a, riconosciuto abile<br />

ed arruolato. Ma, a causa delle fatiche e dei disagi<br />

che la v<strong>it</strong>a mil<strong>it</strong>are comporta, la predetta ot<strong>it</strong>e si riacutizzò<br />

al punto tale che la recluta, malgrado una lunga<br />

degenza all’ospedale mil<strong>it</strong>are e malgrado un intervento<br />

chirurgico, morì per paralisi bulbare di un vaso cerebrale<br />

otogeno (4)”. Dalla vicenda nasceva un giudizio<br />

risarc<strong>it</strong>orio caratterizzato da due declaratorie di difetto<br />

di giurisdizione dell’AGO: “i parenti del Corradini<br />

intentarono azione di risarcimento danni ex art. 2043 e<br />

28 Cost. contro il Ministero della difesa-eserc<strong>it</strong>o,<br />

sostenendo che la morte del giovane doveva non solo<br />

attribuirsi al servizio mil<strong>it</strong>are prestato (come aveva<br />

riconosciuto il Ministero stesso), ma per necess<strong>it</strong>à<br />

concausale al mancato riconoscimento da parte del<br />

consiglio di leva di un fattore patologico di inidone<strong>it</strong>à<br />

al servizio stesso. Il tribunale di Genova, in primo gra-<br />

(2) CARETTI P. e MORBIDELLI G. Obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive, in<br />

Foro amm.,1970, III, 254.<br />

(3) Cass. Sez. Un. 12 maggio 1969 n. 1616, “Foro <strong>it</strong>.”,<br />

1969, I, 3184 con nota di SATTA F.; “Foro amm.”, 1970,<br />

I, 1, 114.<br />

GIURISPRUDENZA 1003<br />

do, e la Corte d’appello, successivamente, rigettarono<br />

l’azione, accogliendo per converso la pregiudiziale<br />

dell’avvocatura dello Stato, che eccepì il difetto di giurisdizione,<br />

assumendo che il giudizio sull’idone<strong>it</strong>à<br />

fisica del c<strong>it</strong>tadino chiamato a prestare il servizio di<br />

leva cost<strong>it</strong>uisce il risultato di una attiv<strong>it</strong>à discrezionale<br />

della P.A. e come tale sottratto alla giurisdizione ordinaria<br />

(5)”. Con la sentenza n. 1616/1969, la Corte di<br />

Cassazione a sezioni un<strong>it</strong>e riaffermava, in linea di<br />

principio, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,<br />

con riferimento alle operazioni di arruolamento:<br />

“è fuori di discussione che il corpo di regole che regola,<br />

in adempimento al precetto dell’art. 52 Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

l’arruolamento mil<strong>it</strong>are, è formato da un insieme di<br />

norme d’azione, dettate per disciplinare, indirizzandola<br />

al fine pubblico della difesa della patria, l’attiv<strong>it</strong>à in<br />

questo campo, e non già per tutelare specifiche posizioni<br />

soggettive dell’individuo. Di tal che la violazione<br />

o disapplicazione di dette norme può concretare<br />

solo una lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi, azionabili nella<br />

competente sede giurisdizionale amministrativa e non<br />

una lesione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi (6)”. In particolare, la<br />

soluzione negativa del problema della giurisdizione<br />

era imposta dalla natura di norme d’azione delle<br />

disposizioni in materia di arruolamento e da una considerazione<br />

in termini di discrezional<strong>it</strong>à amministrativa<br />

(o, meglio, di un concetto ampio di discrezional<strong>it</strong>à<br />

amministrativa) delle operazioni di selezione svolte<br />

dall’Amministrazione mil<strong>it</strong>are. L’amb<strong>it</strong>o di cognizione<br />

riconosciuto al giudice ordinario, nelle questioni<br />

risarc<strong>it</strong>orie, era quindi lim<strong>it</strong>ato, con soluzione non scevra<br />

da incertezze, alle sole ipotesi di colpa grave o<br />

macroscopico errore che venissero a verificarsi nelle<br />

operazioni di arruolamento o durante lo svolgimento<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are: “i ricorrenti dovevano non solo<br />

lamentare che il consiglio di leva, arruolandolo, avesse<br />

causato la morte del loro congiunto per “colpa grave,<br />

negligenza, imprudenza e imperizia” o per<br />

“macroscopico ed inammissibile errore dei medici<br />

mil<strong>it</strong>ari che lo giudicarono” (perché queste sono generiche<br />

enunciazioni astratte che potrebbero esser buone<br />

per ogni mil<strong>it</strong>are deceduto in servizio per malattia),<br />

ma dovevano anche prospettare le ragioni specifiche e<br />

concrete per cui secondo il loro assunto, sussisterebbe<br />

l’errore macroscopico quale causa mediata della morte<br />

del Corradini (7)”. È quindi solo nei lim<strong>it</strong>i<br />

dell’“errore macroscopico” che la discrezional<strong>it</strong>à dell’Amministrazione<br />

nelle operazioni di arruolamento<br />

(4) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 254.<br />

(5) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 254.<br />

(6) Cass. Sez. Un. 12 maggio1969 n. 1616, c<strong>it</strong>.<br />

(7) Cass. S.U. 12 maggio 1969 n. 1616, c<strong>it</strong>.


1004 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

può essere sindacata dal giudice ordinario: “il giudice,<br />

nella indagine circa la sussistenza in fatto del lamentato<br />

“macroscopico errore” da parte dell’Amministrazione,<br />

dovrà tener conto dei poteri discrezionali a questa<br />

spettanti e mantenersi nei lim<strong>it</strong>i imposti dalle leggi<br />

abol<strong>it</strong>ive del contenzioso amministrativo e tutelatrici<br />

dei lim<strong>it</strong>i suddetti (8)”.<br />

La sentenza della Corte di Cassazione è stata<br />

diversamente considerata da parte della dottrina.<br />

Un primo orientamento, con spir<strong>it</strong>o evidentemente<br />

disincantato, ha r<strong>it</strong>enuto di poter sottolineare<br />

pos<strong>it</strong>ivamente, non la fondatezza della soluzione<br />

giurisprudenziale (fortemente cr<strong>it</strong>icabile sotto vari<br />

aspetti), quanto la partecipazione umana alla vicenda<br />

del mil<strong>it</strong>are di leva (9). In realtà, però, più che<br />

per la partecipazione umana alla vicenda che aveva<br />

dato v<strong>it</strong>a all’intervento della Corte di cassazione, la<br />

sentenza è stata (e sarà) ricordata per il netto atteggiamento<br />

di chiusura nei confronti della problematica<br />

della tutela risarc<strong>it</strong>oria nei confronti dei provvedimenti<br />

di arruolamento; appare quindi maggiormente<br />

aderente alla realtà delle cose, un secondo<br />

orientamento dottrinale che ha r<strong>it</strong>enuto di poter procedere<br />

alla rilettura cr<strong>it</strong>ica dell’orientamento in<br />

discorso sulla base di varie argomentazioni di dir<strong>it</strong>to<br />

cost<strong>it</strong>uzionale e di giustizia amministrativa. A<br />

livello cost<strong>it</strong>uzionale, la soluzione segu<strong>it</strong>a dalle<br />

sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione non considera<br />

infatti adeguatamente il rapporto tra i primi due<br />

commi dell’art. 52 Cost.; al propos<strong>it</strong>o, è infatti di<br />

tutta evidenza come la disposizione del co. 1° dell’art.<br />

52 Cost. assuma un significato diverso dall’obbligo<br />

di prestare il servizio mil<strong>it</strong>are previsto dal<br />

co. 2° dell’art. c<strong>it</strong>.: “in realtà sia il termine “sacro”,<br />

che il termine “Patria” conferiscono al dovere di<br />

difesa un rilievo e una portata particolari, tanto da<br />

poter affermare che esso cost<strong>it</strong>uisce indubbiamente<br />

un quid pluris rispetto all’obbligo di prestare il servizio<br />

mil<strong>it</strong>are, come del resto la stessa Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

ha riconosciuto. Ma il senso di questa<br />

maggior ampiezza concettuale, anziché vanificarne<br />

il contenuto, ne proietta “la forza operativa oltre la<br />

(8) Cass. S.U. 12 maggio 1969 n. 1616, c<strong>it</strong>.<br />

(9) SATTA F. Nota a Cass. S.U. 12 maggio 1969 n.<br />

1616 in Foro <strong>it</strong>., 1969, I, 3184.<br />

(10) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 258.<br />

(11) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 259.<br />

(12) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 259.<br />

(13) Le c<strong>it</strong>azioni sono sempre da CARETTI P. e MORBI-<br />

DELLI G., Obbligo di prestare il servizio mil<strong>it</strong>are e tutela<br />

delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 259. Particolare importan-<br />

sfera strettamente giuridica” (e non quindi al di fuori)<br />

“….esprimendo quale valore assoluto, destinato<br />

a prevalere su tutti gli altri, l’adempimento del<br />

dovere di difesa” (10).<br />

La differenziazione tra le due prescrizioni importa<br />

poi almeno due importanti conseguenze a livello<br />

dogmatico.<br />

La prima è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal fatto che il riferimento<br />

alla sacral<strong>it</strong>à del dovere di difesa della Patria non<br />

può portare ad interpretazioni eticizzanti del dovere<br />

previsto dal co. 2° dell’art. 52 Cost., rifer<strong>it</strong>o ad una<br />

prestazione personale delineata in termini precisi<br />

dal testo cost<strong>it</strong>uzionale: “se esiste la suggestione<br />

rappresentata da un’interpretazione a sfondo morale<br />

e sociologico, o comunque pseudo-giuridico del<br />

dovere di difesa, da questo rischio risulta del tutto<br />

immune l’obbligo previsto dal co. 2° dell’art. 52<br />

Cost. Quest’ultimo, infatti, proprio in quanto rappresenta<br />

solo lo strumento o il mezzo attraverso il<br />

quale la difesa, in pratica si realizza, si concreta in<br />

una richiesta ben determinata (ossia un periodo di<br />

addestramento mil<strong>it</strong>are), lasciando poco margine a<br />

considerazioni del tipo sopra accennato (11)”. La<br />

seconda è che l’obbligo previsto dal co. 2° dell’art.<br />

52 Cost. è condizionato, oltre che dal presupposto<br />

della c<strong>it</strong>tadinanza, anche dagli ulteriori presupposti<br />

di idone<strong>it</strong>à, soprattutto fisica, previsti dalla legislazione<br />

ordinaria: “esiste, quindi, nei due casi, una<br />

differenza nei presupposti che leg<strong>it</strong>timano la richiesta<br />

della prestazione da parte dello Stato. In un caso<br />

(dovere di difesa) il presupposto è esclusivamente la<br />

c<strong>it</strong>tadinanza, intesa come vincolo giuridico che lega<br />

il soggetto allo Stato, nel secondo (obbligo di prestare<br />

il servizio mil<strong>it</strong>are), al presupposto della c<strong>it</strong>tadinanza<br />

se ne aggiunge un altro, ossia quello dell’idone<strong>it</strong>à<br />

(12)”. In defin<strong>it</strong>iva, quindi, l’obbligo di prestare<br />

il servizio mil<strong>it</strong>are è rivolto, non a tutti i c<strong>it</strong>tadini,<br />

“ma soltanto a quelli tra loro che vengono r<strong>it</strong>enuti<br />

idonei alla prestazione della c.d. difesa in armi<br />

sulla base di una serie importante di lim<strong>it</strong>i esplic<strong>it</strong>i<br />

e implic<strong>it</strong>i (13) previsti dalle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali<br />

(riserva assoluta di legge, tutela della posi-<br />

za assumono i lim<strong>it</strong>i che possono essere desunti da una<br />

lettura dinamica dell’ultima parte dell’art. 52, co. 3°<br />

Cost, là dove si stabilisce che”l’ordinamento delle forze<br />

armate si informa allo spir<strong>it</strong>o democratico della Repubblica”.<br />

La disposizione, oltre ad incidere sull’organizzazione<br />

mil<strong>it</strong>are, assume infatti il significato di un richiamo<br />

generale alle previsioni in materia di tutela di dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />

previste dalla Cost<strong>it</strong>uzione repubblicana e<br />

quindi, anche alla disposizione dell’art. 32 Cost. in materia<br />

di tutela della salute (CARETTI P. e MORBIDELLI G.,<br />

Obbligo di prestare il servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni<br />

soggettive c<strong>it</strong>., 259).


zione lavorativa e dei dir<strong>it</strong>ti pol<strong>it</strong>ici dell’arruolando,<br />

tutte garanzie previste dall’art. 52, co. 2° Cost.) o<br />

dalle leggi ordinarie. Fortemente contestabili sono<br />

poi le due argomentazioni di “giustizia amministrativa”<br />

poste a base dell’orientamento della Corte di<br />

cassazione e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e dal carattere di norme d’azione<br />

delle disposizioni in materia di idone<strong>it</strong>à fisica<br />

alla prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are e dall’attribuzione<br />

al campo della discrezional<strong>it</strong>à amministrativa<br />

delle relative valutazioni dell’Amministrazione<br />

(14). Quello che è certo è però che la s oluzione proposta<br />

da Cass. 1616/1969, veniva sostanzialmente<br />

recep<strong>it</strong>a dalla giurisprudenza successiva; le uniche<br />

resistenze erano infatti cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e da una confusa<br />

rimessione alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale da parte del<br />

Tribunale di Firenze (15) e da una forte contestazione<br />

dottrinale (16).<br />

2. I tempi cominciano a cambiare: la giurisprudenza<br />

cost<strong>it</strong>uzionale e il dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a<br />

Nell’ultimo ventennio, una modifica della cristallizzazione<br />

della problematica derivante da Cass.<br />

Sez. Un. 1616/1979, cominciava lentamente ad<br />

emergere, soprattutto per effetto di una giurisprudenza<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale più sensibile allo<br />

spir<strong>it</strong>o dei nuovi tempi. Al propos<strong>it</strong>o, un ruolo di<br />

tutto rispetto deve essere attribu<strong>it</strong>o a Corte cost. 24<br />

maggio 1985 n. 164 (17) che recepiva la lettura dell’art.<br />

52 Cost. proposta dalla dottrina (18) che,<br />

meglio di ogni altra, ha concluso per la natura di<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo della posizione dell’arruolando;<br />

per la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, l’obbligo di prestare il<br />

servizio mil<strong>it</strong>are era da considerarsi quindi, un<br />

(14) Trattandosi di soluzione ormai superata, è sufficiente<br />

rinviare a quanto già rilevato in VIOLA L. Tempo di<br />

v<strong>it</strong>a, dir<strong>it</strong>to alla salute e arruolamento mil<strong>it</strong>are: un saggio<br />

di giustizia amministrativa risarc<strong>it</strong>oria in CENDON P. e<br />

ZIVIZ P. Il danno esistenziale. Una nuova categoria della<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile, Giuffrè, 2000, 657, Arruolamento<br />

mil<strong>it</strong>are e danno esistenziale in “Giust.Amm.<strong>it</strong>” - Rivista di<br />

dir<strong>it</strong>to pubblico, e in Nuove prospettive della responsabil<strong>it</strong>à<br />

civile della P.A.: l’applicazione della nuova categoria del<br />

danno esistenziale ai provvedimenti in materia di servizio<br />

di leva, in Dir<strong>it</strong>to mil<strong>it</strong>are, 2003, fasc. 2-3, 14.<br />

(15) Trib. Firenze ordinanza 5 marzo 1970 n. 153,<br />

“Foro amm.”, 1970, I, 1, 214; sull’ordinanza la nota di<br />

CARETTI P. e MORBIDELLI G., Arruolamento e dir<strong>it</strong>ti soggettivi,<br />

ivi,1970, I, 141. La questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

era rigettata, per manifesta irrilevanza, da Corte cost. 4<br />

maggio 1972 n. 82 (in “Foro. <strong>it</strong>.”, 1972, I, 1923).<br />

(16) D’AMELIO P. Leva mil<strong>it</strong>are in “Enc. dir. XXIV”,<br />

1974, Giuffrè, Milano, 196. L’orientamento contrario<br />

della dottrina risale almeno a CORRADINI C. Dir<strong>it</strong>to<br />

amministrativo mil<strong>it</strong>are, in “Primo Trattato completo di<br />

dir<strong>it</strong>to amministrativo <strong>it</strong>aliano” a cura di V.E. ORLANDO,<br />

GIURISPRUDENZA 1005<br />

dovere “conformato” dalle leggi in materia di servizio<br />

di leva: “in particolare, mentre il dovere di<br />

difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge<br />

potrebbe farlo venir meno, il servizio mil<strong>it</strong>are è<br />

obbligatorio “ nei modi e nei lim<strong>it</strong>i stabil<strong>it</strong>i dalla<br />

legge”, purché, ovviamente, non siano violati altri<br />

precetti cost<strong>it</strong>uzionali (19)”. Il quadro concettuale<br />

di riferimento della materia era poi decisamente<br />

innovato da Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41 (20);<br />

nel dichiarare l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, per violazione<br />

degli art. 3, 23, 52 Cost., dell’art. 21 legge<br />

31 maggio 1975 n. 191 “nella parte in cui non prevede<br />

che la chiamata alle armi di chi ha fru<strong>it</strong>o del<br />

r<strong>it</strong>ardo del servizio mil<strong>it</strong>are sia disposta non oltre il<br />

termine di un anno dalla data di cessazione del t<strong>it</strong>olo<br />

che ha consent<strong>it</strong>o il r<strong>it</strong>ardo medesimo”, la Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale delineava infatti un nuovo quadro<br />

concettuale fondato sul bilanciamento di interessi<br />

tra la potestà statuale di imporre la prestazione del<br />

servizio ed il dir<strong>it</strong>to del singolo a poter disporre<br />

liberamente del proprio tempo. Punto di partenza<br />

del ragionamento della Corte era l’individuazione<br />

della fonte attributiva del potere di imporre la prestazione<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are negli artt. 23 e 52, co.<br />

2° della Cost<strong>it</strong>uzione; il potere di imporre la prestazione<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are è quindi una potestà<br />

che affonda le proprie radici esclusivamente nella<br />

legge: “è la legge quindi che, insieme con la durata<br />

e le altre caratteristiche del servizio mil<strong>it</strong>are, deve<br />

stabilire il momento in cui l’obbligato verrà chiamato<br />

alle armi (21)”. È poi esclusa ogni possibil<strong>it</strong>à,<br />

per l’Amministrazione, di “degradare” a semplice<br />

interesse occasionalmente protetto, il dir<strong>it</strong>to del-<br />

IX, parte I, Milano, 1930, 476 e ROEHRSSEN G. La difesa<br />

dei dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini in materia di leva mil<strong>it</strong>are, in “Riv.<br />

Dir. Pubbl.”, 1938, 584. In senso contrario, anche se con<br />

qualche dubbio, LANDI G. Premesse cost<strong>it</strong>uzionali ed<br />

amministrative in LANDI G. – VEUTRO V. – STELLACCI P.<br />

– VERRI P. Manuale di dir<strong>it</strong>to e di procedura penale mil<strong>it</strong>are,<br />

Milano, Giuffrè, 1976, 29, nt. 26.<br />

(17) In “Foro <strong>it</strong>.”, 1985, I, 2515, con nota di ROSSI;<br />

“Consiglio di Stato”, 1985, II, 762; “Corriere giur.”,<br />

1985, 811; “Giust. civ.”, 1985, I, 2409; “Giur. cost<strong>it</strong>.”,<br />

1985, I, 1203, con nota di VENDITTI; “Giur. <strong>it</strong>.”, 1986, I,<br />

1, 161, con nota di BELLI.<br />

(18) CARETTI P. e MORBIDELLI G. Obbligo di prestare<br />

il servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>.,<br />

254.<br />

(19) Corte cost. 24 maggio 1985 n. 164, c<strong>it</strong>.<br />

(20) In “Foro <strong>it</strong>.”, 1990, I, 1457 con nota di BETTINELLI;<br />

“Arch. civ”., 1990, 230; “Giust. civ.”, 1990, I, 1184; Consiglio<br />

di Stato, 1990, II, 207; “Giur. <strong>it</strong>.”, 1990, I, 1, 1032, con<br />

nota di AMATO, “Riv. amm.”, 1990, 793, con nota di SESSA;<br />

“Nuovo dir.”, 1990, 332, con nota di CUTELLÈ.<br />

(21) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.


1006 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

l’arruolando alla libera disponibil<strong>it</strong>à del proprio<br />

tempo: “il c<strong>it</strong>tadino ha bisogno di conoscere con<br />

certezza il periodo di v<strong>it</strong>a in cui, sottratto alle sue<br />

normali occupazioni, o agli studi o comunque alla<br />

libera disponibil<strong>it</strong>à del suo tempo e della sua persona,<br />

dovrà assolvere all’obbligo impostogli dalla<br />

Cost<strong>it</strong>uzione. Trattasi di un dir<strong>it</strong>to che non può<br />

essere degradato ad interesse occasionalmente protetto<br />

in rapporto al dovere dell’Amministrazione di<br />

eserc<strong>it</strong>are correttamente - secondo canoni di ragionevolezza,<br />

di imparzial<strong>it</strong>à, di rispondenza ai fini da<br />

perseguire - un potere che, sia pure come estrema<br />

ipotesi, incontrerebbe soltanto il lim<strong>it</strong>e finale del<br />

compimento del quarantacinquesimo anno di età<br />

(22)”. Del resto, la prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are<br />

è certamente evenienza che determina tutta una<br />

serie di effetti negativi sulla sfera esistenziale di<br />

una persona; effetti negativi che devono essere<br />

ridotti al minimo: “che debba essere la legge a<br />

determinare in modo tassativo lo spazio di tempo<br />

entro il quale il c<strong>it</strong>tadino può essere chiamato ad<br />

assolvere il servizio di leva, è ulteriormente confermato<br />

dalla necess<strong>it</strong>à di ridurre il più possibile gli<br />

effetti negativi che tale obbligo determina nella<br />

ricerca del lavoro, nella prosecuzione di studi<br />

postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di attiv<strong>it</strong>à professionali<br />

od autonome, nei rapporti familiari (23)”. L’importanza<br />

della sentenza è stata chiaramente evidenziata<br />

dalla dottrina; il punto più innovativo è, al propos<strong>it</strong>o,<br />

indubbiamente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’inquadramento<br />

della fattispecie all’interno della categoria delle<br />

“prestazioni imposte” prevista dall’art. 23 Cost.<br />

(24) e dal defin<strong>it</strong>ivo superamento delle lim<strong>it</strong>azioni<br />

derivanti dalle lettura congiunta dei primi due commi<br />

dell’art. 52 Cost..” Di conseguenza, vanno defin<strong>it</strong>ivamente<br />

in archivio le costruzioni che attribuivano<br />

natura subordinata alla posizione soggettiva<br />

dell’arruolando: “in precedenza, siffatto “bisogno”<br />

era considerato (e qualificato) dall’Amministrazione<br />

solo come “interesse occasionalmente protetto”,<br />

r<strong>it</strong>enendosi prevalente e quasi insindacabile il potere<br />

discrezionale della stessa di provvedere alla<br />

chiamata alle armi dei giovani – già fru<strong>it</strong>ori del<br />

beneficio del rinvio – nel momento più opportuno<br />

(22) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />

(23) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />

(24) “La corte recepisce un’impostazione che non è<br />

certo ined<strong>it</strong>a. Già alla cost<strong>it</strong>uente l’on. Dossetti aveva,<br />

pressoché negli stessi termini, osservato che la ferma di<br />

leva è “la forma estrema di imposizione personale”“;<br />

BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are in “Foro<br />

<strong>it</strong>.”, 1990, I, 1459.<br />

(25) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />

c<strong>it</strong>., 1459.<br />

nell’interesse pubblico…… L’unilateralismo di<br />

questa impostazione, davvero dogmatica, è stato<br />

ridotto a ragionevolezza dalla corte attraverso il<br />

riallineamento tra interesse pubblico (ma ancorato<br />

al canone della correttezza: nella prospettiva quantomeno<br />

implic<strong>it</strong>a del dovere dell’amministrazione<br />

al buon andamento) e s<strong>it</strong>uazione del singolo, nella<br />

sua reale proiezione esistenziale (25)”. Sotto il profilo<br />

ricostruttivo, Corte cost. n. 41/1990 impone poi<br />

una ricostruzione che è, in un certo senso, opposta<br />

rispetto a quella proposta da Cass. Sez. Un.<br />

1616/1969 ed è tutta giocata sulla natura di norme<br />

di relazione delle norme attributive del potere; norme<br />

che non attribuiscono all’Amministrazione<br />

“una possibil<strong>it</strong>à di deroga attraverso l’uso discrezionale<br />

del potere”, ma la più lim<strong>it</strong>ata possibil<strong>it</strong>à di<br />

incidere sulla “sfera inviolabile” dei dir<strong>it</strong>ti del c<strong>it</strong>tadino,<br />

lim<strong>it</strong>atamente alle sole “attiv<strong>it</strong>à conformi<br />

agli scopi della difesa (26)”. L’importanza della<br />

sentenza è stata chiaramente avvert<strong>it</strong>a da una parte<br />

importante della giurisprudenza dell’A.G.O. che ha<br />

ravvisato una posizione di dir<strong>it</strong>to soggettivo nella<br />

controversie in materia di superamento del termine<br />

annuale per la chiamata alle armi previsto dall’art.<br />

6 L. n. 11 agosto 1991 n. 269 (27).Al contrario, la<br />

giurisprudenza dei giudici amministrativi, ha continuato<br />

ad utilizzare (ed utilizza ancora oggi), anche<br />

dopo Corte cost. 41/1990, una ricostruzione della<br />

fattispecie in termini di potere di supremazia dell’amministrazione<br />

e di conseguenziale attribuzione<br />

al privato di una posizione di interesse leg<strong>it</strong>timo al<br />

rispetto del termine annuale per la chiamata (28).<br />

3. La defin<strong>it</strong>iva caduta degli ostacoli alla risarcibil<strong>it</strong>à:<br />

Cassazione sezioni un<strong>it</strong>e n. 500/1999<br />

Come agevolmente rilevabile dalla trattazione<br />

della problematica forn<strong>it</strong>a al § 1, la tematica della<br />

possibile tutela risarc<strong>it</strong>oria avverso i provvedimenti<br />

illeg<strong>it</strong>timi di arruolamento è stata tutta organizzata<br />

intorno al caposaldo, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’utilizzazione<br />

della distinzione tra dir<strong>it</strong>to soggettivo e interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo, anche al fine di escludere la risarcibil<strong>it</strong>à<br />

dei danni (soprattutto al dir<strong>it</strong>to alla salute, che cost<strong>it</strong>uisce,<br />

certamente, la posizione soggettiva più “sen-<br />

(26) AMATO F. Sull’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della chiamata<br />

alle armi non tempestiva in “GI”, 1990, I, 1, 1034.<br />

(27) Trib. Lecce 24 febbraio 1991, “Foro <strong>it</strong>.,” 1992, I,<br />

1585; nello stesso senso, Trib. Napoli ordinanza 8 gennaio<br />

1996, “Giust. civ.”, 1996, 2113 con nota di ANNUN-<br />

ZIATA.<br />

(28) Tra le tante, TAR Calabria sez. Catanzaro, 11<br />

novembre 1992, n. 581, “Foro amm.”, 1993,1666; TAR<br />

Sicilia Catania sez. II, 3 dicembre 1992 n. 996, “Foro <strong>it</strong>.”,<br />

1992, III, 233.


sibile” alle nuove soluzioni) sub<strong>it</strong>i dall’arruolando<br />

per effetto della violazione delle norme in materia<br />

di prestazione del servizio di leva. Una simile strutturazione<br />

è entrata defin<strong>it</strong>ivamente in crisi a segu<strong>it</strong>o<br />

dall’intervento di Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n.<br />

500 (29) che ha scompaginato, anche in questo<br />

campo, l’impostazione tradizionale della tutela<br />

risarc<strong>it</strong>oria. In particolare, l’intervento di Cass. Sez.<br />

Un. 500/1999 ha tolto attual<strong>it</strong>à a gran parte delle<br />

disquisizioni dottrinali in ordine alla natura della<br />

posizione soggettiva dell’arruolando (problematica<br />

complicata, per di più, dalla presenza di una serie di<br />

ist<strong>it</strong>uti diversi, come la dispensa dal servizio per inidone<strong>it</strong>à<br />

fisica, motivi economici o altri motivi eccezionali,<br />

il c.d. r<strong>it</strong>ardo della prestazione dell’obbligo<br />

mil<strong>it</strong>are o l’obiezione di coscienza, di diversa ricostruzione<br />

sistematica) ed ha quindi superato defin<strong>it</strong>ivamente<br />

il presupposto fondante della costruzione<br />

giurisprudenziale tradizionale. Oggi quello che conta,<br />

ai fini risarc<strong>it</strong>ori, non è infatti più la natura di<br />

dir<strong>it</strong>to soggettivo o interesse leg<strong>it</strong>timo della posizione<br />

soggettiva dell’arruolando; ad integrare la<br />

responsabil<strong>it</strong>à risarc<strong>it</strong>oria basta, infatti, la semplice<br />

lesione di un “interesse materiale del t<strong>it</strong>olare ad un<br />

bene della v<strong>it</strong>a (30)”; è quindi necessario, per i giudici<br />

tenuti ad occuparsi dell’azione risarc<strong>it</strong>oria,<br />

abbandonare il tradizionale “sentiero” della distinzione<br />

tra dir<strong>it</strong>to soggettivo e interesse leg<strong>it</strong>timo per<br />

procedere ad una più concreta selezione degli interessi<br />

materiali che possono essere lesi dal comportamento<br />

dell’Amministrazione. Per quello che<br />

riguarda la leva mil<strong>it</strong>are, l’opera di selezione degli<br />

interessi materiali rilevanti ai fini risarc<strong>it</strong>ori è già<br />

stata compiuta, in un certo senso, dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

che, nella sentenza n. 41 del 1990 (31), ha<br />

individuato, anche sotto il profilo fenomenologico,<br />

gli interessi lesi dall’arruolamento illeg<strong>it</strong>timo. La<br />

prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are è infatti evenienza<br />

che determina tutta una serie di effetti negativi sulla<br />

sfera esistenziale di una persona, in particolare<br />

nella sfera della “ricerca del lavoro, nella prosecuzione<br />

di studi postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di attiv<strong>it</strong>à<br />

(29) In “Foro <strong>it</strong>.”, 1999, I, 2487, con note di PALMIERI e<br />

PARDOLESI; “Foro <strong>it</strong>.”, 1999, I, 3201, con note di CARANTA,<br />

FRACCHIA, ROMANO e SCODITTI; “Giornale dir. amm.”,<br />

1999, 832, con nota di TORCHIA; “Nuovo dir.”, 1999, 691,<br />

con nota di FINUCCI; “Contratti”, 1999, 869, con nota di<br />

MOSCARINI; “Giust. civ.”, 1999, I, 2261, con nota di<br />

MORELLI; “Urbanistica e appalti”, 1999, 1067, con nota di<br />

PROTTO; TAR., 1999, II, 225, con nota di BONANNI; “Arch.<br />

civ.”, 1999, 1107; “Danno e resp.”, 1999, 965, con note di<br />

CARBONE, MONATERI, PALMIERI, PARDOLESI, PONZANELLI e<br />

ROPPO; “Corriere giur.”, 1999, 1367, con note di DI MAJO e<br />

MARICONDA; “Gius”, 1999, 2760, con nota di BERRUTI;<br />

GIURISPRUDENZA 1007<br />

professionali od autonome, nei rapporti familiari<br />

(32)”; si tratta di quel fascio di interessi spesso sintetizzato,<br />

dalla dottrina che meglio si è occupata di<br />

Corte cost. 41/1990, nella plastica definizione del<br />

c.d. “dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a (33)”. Una volta caduto<br />

lo schermo dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à degli interessi leg<strong>it</strong>timi,<br />

è quindi di tutta evidenza come gli interessi<br />

della v<strong>it</strong>a (affettivi, professionali, culturali) lesi o<br />

compressi dalla prestazione di un servizio mil<strong>it</strong>are<br />

che non doveva essere prestato entrino astrattamente<br />

nel campo della risarcibil<strong>it</strong>à; ed una simile soluzione<br />

è valida, non solo con riferimento agli arruolamenti<br />

che abbiano dato v<strong>it</strong>a a danni c.d. biologici<br />

(e quindi alle norme in materia di inidone<strong>it</strong>à fisica),<br />

ma anche a tutti gli arruolamenti illeg<strong>it</strong>timi per le<br />

più svariate ragioni (violazione della normativa in<br />

materia di r<strong>it</strong>ardo per motivi di studio; dispensa per<br />

varie ragioni di rilevanza economico-sociale; semplice<br />

superamento dei lim<strong>it</strong>i temporali di soggezione<br />

alla chiamata alle armi, ecc.). L’apparente eterogene<strong>it</strong>à<br />

delle fattispecie risarc<strong>it</strong>orie (riportate alle<br />

diverse ipotesi di dispensa-esonero dalla prestazione<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are conosciute dal nostro ordinamento)<br />

si ricompone poi nell’individuazione dell’origine<br />

comune, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’incidenza sul dir<strong>it</strong>to<br />

al tempo di v<strong>it</strong>a dell’arruolando. Al propos<strong>it</strong>o,<br />

l’unica precisazione che è possibile fare riguarda<br />

l’ist<strong>it</strong>uto della dispensa ove è certamente presente<br />

un potere discrezionale del Ministro della difesa di<br />

individuare le categorie di soggetti concretamente<br />

dispensabili dal servizio o di predeterminare alcuni<br />

requis<strong>it</strong>i di valutazione (al propos<strong>it</strong>o, v. l’art. 7, co.<br />

2°-5° del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504).In questo<br />

caso, però, la presenza di un potere fondato su<br />

una indubbia ponderazione di interessi non modifica<br />

sostanzialmente le coordinate dell’azione risarc<strong>it</strong>oria;<br />

le azioni risarc<strong>it</strong>orie, infatti, nascono, con<br />

assoluta prevalenza, “a valle” dell’intervento del<br />

Ministro e quindi riguardano, quasi sempre, l’applicazione<br />

dei cr<strong>it</strong>eri, fissati in sede ministeriale e non<br />

contestati dall’interessato. Nella maggior parte delle<br />

ipotesi, si sarà quindi in presenza dell’applicazio-<br />

“Rass. giur. energia elettrica”, 1999, 433; “Nuove autonomie”,<br />

1999, 563, con nota di SCAGLIONE; “Gazzetta giur.”,<br />

1999, fasc. 35, 42; “Guida al dir.”, 1999, fasc. 31, 36, con<br />

note di MEZZACAPO, CARUSO, DE PAOLA e FINOCCHIARO;<br />

“Dir. e pratica societá”, 1999, fasc. 21, 65; “Ammin. <strong>it</strong>.”,<br />

1999, 1399; “Dir. pubbl.”, 1999, 463, con note di ORSI BAT-<br />

TAGLINI e MARZUOLI; “Rass. amm. sic.”, 1999, 9.<br />

(30) Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, c<strong>it</strong>.<br />

(31) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />

(32) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />

(33) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />

c<strong>it</strong>., 1459.


1008 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ne di cr<strong>it</strong>eri di valutazione già predeterminati e vincolati<br />

(nel caso dell’idone<strong>it</strong>à fisica, le norme di<br />

regolamento e la scienza medica; nel caso del r<strong>it</strong>ardo<br />

dalla prestazione del servizio, le norme fissate<br />

dal D.L.vo n. 504/97; nel caso della dispensa, le<br />

norme del D.L.vo n. 504/97 e del decreto ministeriale)<br />

che non importano certamente i problemi propri<br />

degli atti a natura propriamente discrezionale.<br />

Deve poi rilevarsi come, per tradizione ormai risalente,<br />

la nostra giustizia amministrativa abbia optato<br />

per una ricostruzione della fattispecie che, piuttosto<br />

che impostare la questione in termini di tutela di<br />

un interesse “pretensivo” del c<strong>it</strong>tadino (che, formalmente,<br />

chiede all’Amministrazione di essere esonerato<br />

dalla prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are), preferisce<br />

sottolineare come il c<strong>it</strong>tadino tuteli un proprio<br />

interesse “oppos<strong>it</strong>ivo” avverso tutta “una serie di<br />

attiv<strong>it</strong>à pos<strong>it</strong>ive della Pubblica Amministrazione, a<br />

cominciare dall’ordine di leva, che è indubbiamente<br />

un atto amministrativo la cui esecuzione si estende<br />

fino alla coercizione diretta (34)”. In questo caso,<br />

sono, quindi, del tutto assenti quelle difficoltà che,<br />

nel caso degli interessi “pretensivi”, impongono il<br />

ricorso a cr<strong>it</strong>eri prognostici di valutazione; al contrario,<br />

il danno ingiusto è, quasi “automaticamente”<br />

individuato, come per tutti gli interessi “oppos<strong>it</strong>ivi”,<br />

“nel sacrificio dell’interesse alla conservazione del<br />

bene o della s<strong>it</strong>uazione di vantaggio conseguente<br />

all’illeg<strong>it</strong>timo esercizio del potere (35)”.<br />

4. La defin<strong>it</strong>iva emersione del danno non patrimoniale-esistenziale.<br />

Al § precedente, si è già rilevato come l’opera di<br />

selezione degli interessi materiali che possono essere<br />

lesi da un provvedimento illeg<strong>it</strong>timo di arruolamento<br />

sia già stata compiuta, in sostanza, dalla sentenza<br />

n. 41 del 1990 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale che<br />

ha individuato in tutta una serie di effetti negativi<br />

sulla sfera esistenziale di una persona, ed in particolare,<br />

nella “ricerca del lavoro, nella prosecuzione di<br />

studi postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di attiv<strong>it</strong>à professionali<br />

od autonome, nei rapporti familiari”, il possi-<br />

(34) Cass. Sez. Un. 25 ottobre 1973 n. 2733, “Foro<br />

<strong>it</strong>.”, 1974, I, 101. Sulla problematica della sospensione<br />

dei c.d. atti negativi della P.A. v. FUCCILLO L., La tutela<br />

cautelare nel processo amministrativo, CEDAM, Padova,<br />

1999, 106.<br />

(35) Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, c<strong>it</strong>.<br />

(36) Sull’obiezione di coscienza v. VENDITTI R., L’obiezione<br />

di coscienza al servizio mil<strong>it</strong>are, III ed. aggiornata<br />

secondo la L. n. 230/98, Giuffrè, Milano, 1999 e<br />

PUGIOTTO A., Obiezione di coscienza nel dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale,<br />

in Digesto pubbl., UTET, Torino, 1995, vol. X,<br />

240.<br />

(37) Il riferimento, obbligatorio, è a CENDON P. e ZIVIZ<br />

bile oggetto dell’azione risarc<strong>it</strong>oria. Al propos<strong>it</strong>o, è<br />

fin troppo facile prevedere che il primo livello di<br />

interessi sicuramente ammesso nell’area della risarcibil<strong>it</strong>à<br />

sarà cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai danni che la prestazione<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are importa sulla sfera patrimoniale<br />

della persona, sia sotto il profilo concreto della mancata<br />

percezione di fonti di redd<strong>it</strong>o (per s<strong>it</strong>uazioni<br />

lavorative già in atto al momento dell’arruolamento),<br />

sia sotto il profilo più sfumato di aspettative patrimoniali<br />

meramente potenziali; e, soprattutto l’ultimo<br />

profilo apre un campo risarc<strong>it</strong>orio praticamente<br />

sterminato, capace di ricomprendere la perd<strong>it</strong>a di<br />

chances lavorative immediatamente ricollegabili al<br />

mondo del lavoro o a questo mondo riportabili solo<br />

in via mediata (come nell’ipotesi della perd<strong>it</strong>a di<br />

anni scolastici o univers<strong>it</strong>ari che dovesse determinare<br />

un r<strong>it</strong>ardo nell’immissione nel mondo del lavoro<br />

del soggetto). Il secondo livello di interessi che sarà<br />

quasi certamente ammesso nell’area della risarcibil<strong>it</strong>à<br />

dalla giurisprudenza riguarderà poi l’oggetto<br />

stesso del “caso Corradini” e, quindi, le lesioni alla<br />

v<strong>it</strong>a o all’integr<strong>it</strong>à fisica dell’arruolato derivanti da<br />

errori diagnostici nelle operazioni di valutazione dell’idone<strong>it</strong>à<br />

fisica degli arruolati; in questa prospettiva,<br />

la caduta dello schermo dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à delle<br />

posizioni soggettive di interesse leg<strong>it</strong>timo operata da<br />

Cass. Sez. Un. 500/1999 toglie, infatti, ogni ostacolo<br />

all’ammissione al livello risarc<strong>it</strong>orio di un danno<br />

che rientra certamente e pienamente nella categoria,<br />

ormai pienamente riconosciuta, del danno biologico.<br />

Un terzo livello risarc<strong>it</strong>orio, meramente eventuale,<br />

riguarderà poi le ipotesi in cui il provvedimento di<br />

arruolamento sia stato emesso in violazione delle<br />

norme in materia di obiezione di coscienza (36); in<br />

questo caso, infatti, l’arruolamento illeg<strong>it</strong>timo del<br />

c<strong>it</strong>tadino si presenta, infatti, certamente (e aggiuntivamente)<br />

lesivo delle esigenze etiche poste a base<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto dell’obiezione di coscienza alla prestazione<br />

del servizio mil<strong>it</strong>are. Ma esiste anche un quarto<br />

livello risarc<strong>it</strong>orio cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal possibile danno<br />

esistenziale (37) derivante da un provvedimento di<br />

P. Il danno esistenziale. Una nuova categoria della<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile c<strong>it</strong>, e a CENDON P. Trattato breve dei<br />

nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale:<br />

aspetti civili, penali, medico legali, processuali, CEDAM<br />

Padova 2001. Particolarmente importante, ai fini dell’emersione<br />

del danno esistenziale in giurisprudenza è Cass.<br />

7 giugno 2000 n. 7713 (in “Giur. <strong>it</strong>.”, 2000, 1352, con<br />

nota di PIZZETTI; “Corriere giur.”, 2000, 873, con nota di<br />

DE MARZO; “Danno e resp.”, 2000, 835, con note di<br />

MONATERI e PONZANELLI; “Giust. civ.”, 2000, I, 2219;<br />

“Guida al dir.”, 2000, fasc. 23, 42, con nota di FINOC-<br />

CHIARO; “Dir. e giustizia”, 2000, fasc. 23, 23, con nota di<br />

DOSI, “Foro <strong>it</strong>.”, 2001, I, 187, con nota di D’ADDA).


arruolamento emesso al di fuori delle condizioni<br />

normative che regolamentano la prestazione del servizio<br />

mil<strong>it</strong>are (ricomprendendo, in questo “calderone”,<br />

tutti gli ist<strong>it</strong>uti e le normative che permettono di<br />

derogare all’obbligo della prestazione del servizio<br />

mil<strong>it</strong>are). Il riconoscimento della risarcibil<strong>it</strong>à di un<br />

simile fascio di interessi è già nella sistematica di<br />

Corte cost. n. 41/1990 ed in particolare, in quella<br />

costruzione che individua la posizione soggettiva<br />

dell’arruolando in un (nuovo) dir<strong>it</strong>to, plasticamente<br />

defin<strong>it</strong>o dalla dottrina come “dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a<br />

(38)”; si tratta, quindi, di una s<strong>it</strong>uazione soggettiva<br />

che precede, in un certo senso, il dir<strong>it</strong>to ad essere<br />

ristorati dei danni, patrimoniali o biologici, che derivano<br />

dall’illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are.<br />

Del resto, la particolare attinenza alla “s<strong>it</strong>uazione<br />

del singolo, nella sua reale proiezione esistenziale<br />

(39)” della costruzione proposta da Corte cost. n.<br />

41/1990 era già stata immediatamente sottolineata<br />

dalla dottrina che si era occupata del commento alla<br />

decisione; ed in effetti, la fattispecie vive tutta intorno<br />

al dualismo tra potestà dell’Amministrazione di<br />

disporre del tempo di v<strong>it</strong>a dell’arruolando e contrapposta<br />

posizione soggettiva del c<strong>it</strong>tadino; posizione<br />

soggettiva che deve essere considerata una proiezione<br />

delle previsioni degli artt. 2 e 3 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

e che è abbondantemente incisa dagli “effetti<br />

negativi” derivanti dalla prestazione del servizio<br />

mil<strong>it</strong>are (40). La migliore comprensione della problematica<br />

del danno esistenziale derivante da provvedimenti<br />

di arruolamento illeg<strong>it</strong>timi richiede però<br />

una, sia pur sintetica, ricostruzione delle nov<strong>it</strong>à giurisprudenziali<br />

intervenute nella primavera-estate del<br />

2003 e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e da due decisioni della Corte di cassazione<br />

(si tratta delle sentenze 31 maggio 2003 nn.<br />

8827 e 8828) e della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (Corte<br />

cost. 11 luglio 2003 n. 233) che “hanno rivoluzionato<br />

il sistema della responsabil<strong>it</strong>à civile in relazione al<br />

danno alla persona, e quindi al danno esistenziale<br />

(41)”. In particolare, la sentenza 31 maggio 2003 n.<br />

(38) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />

c<strong>it</strong>., 1459.<br />

(39) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />

c<strong>it</strong>., 1459.<br />

(40) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />

c<strong>it</strong>., 1457.<br />

(41) CASSANO G. La responsabil<strong>it</strong>à civile con due<br />

(belle?) gambe, e non più zoppa presente in vari s<strong>it</strong>i<br />

Internet; le c<strong>it</strong>azioni utilizzate in queste pagine sono tratte<br />

dalla versione pubblicata in “Dir<strong>it</strong>to e dir<strong>it</strong>ti”,<br />

www.dir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong>.<br />

(42) In “Foro amm.” CDS, 2003, 1542; “Dir. e Giust”.<br />

2003, f. 24, 26 con nota di PECCENINI; “Danno e resp.”<br />

2003, 713 con nota di PONZANELLI; “Resp. civ. e prev.”<br />

2003, 675 con note di CENDON, BARGELLI e ZIVIZ; “Foro<br />

GIURISPRUDENZA 1009<br />

8828 (42) della Corte di cassazione procedeva ad<br />

una rilettura cr<strong>it</strong>ica della previsione dell’art. 2059<br />

c.c., non più letta in connessione esclusiva con l’art.<br />

185 c.p. e quindi non più diretta “ad assicurare tutela<br />

soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza<br />

contingente, al turbamento dell’animo transeunte<br />

determinati da fatto illec<strong>it</strong>o integrante reato (interpretazione<br />

fondata sui lavori preparatori del codice<br />

del 1942 e largamente segu<strong>it</strong>a dalla giurisprudenza)”;<br />

“nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale<br />

assume posizione preminente la Cost<strong>it</strong>uzione –<br />

che, all’art. 2, riconosce e garantisce i dir<strong>it</strong>ti inviolabili<br />

dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve<br />

(quindi) essere inteso come categoria ampia, comprensiva<br />

di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente<br />

alla persona (43)”. Dopo l’intervento di Cass.<br />

8828/2003, la clausola di riserva di legge prevista<br />

dall’art. 2059 c.c. deve quindi essere rifer<strong>it</strong>a, oltre<br />

che agli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c. (secondo una prospettiva<br />

indubbiamente valida al momento dell’emanazione<br />

del codice civile) ed alle ipotesi espressamente<br />

previste dalla legislazione successiva (art. 2<br />

della L. n. 117/88: risarcimento anche dei danni non<br />

patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà<br />

personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie;<br />

art. 29, co. 9°, della L. n. 675/96: impiego di<br />

modal<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e nella raccolta di dati personali; art.<br />

44, co. 7°, del D.L.vo 286/98: adozione di atti discriminatori<br />

per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2<br />

della L. n. 89/2001: mancato rispetto del termine<br />

ragionevole di durata del processo), anche ad una<br />

lettura cost<strong>it</strong>uzionalmente orientata estesa ai “valori<br />

della persona cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>i…..atteso<br />

che il riconoscimento nella Cost<strong>it</strong>uzione dei dir<strong>it</strong>ti<br />

inviolabili inerenti alla persona non aventi natura<br />

economica implic<strong>it</strong>amente, ma necessariamente, ne<br />

esige la tutela, ed in tal modo configura un caso<br />

determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione<br />

del danno non patrimoniale (44)“.Dalla rottura<br />

della c.d. “dicotomia zoppa” finora imposta agli<br />

<strong>it</strong>.” 2003, I, 2272 con nota di NAVARRETTA; “Danno e<br />

resp. 2003, 816 con note di BUSNELLI, PONZANELLI e PRO-<br />

CIDA MIRABELLI DI LAURO; “Dir. informatica” 2003, 771;<br />

“Giur. <strong>it</strong>.” 2004, 29 con nota di SUPPA. Per l’applicabil<strong>it</strong>à<br />

del nuovo orientamento giurisprudenziale anche alla<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A., si rinvia a VIOLA L. La<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile della Pubblica Amministrazione<br />

dopo Cass. 8828/2003 e Corte cost. 233/2003 in “Il<br />

Dir<strong>it</strong>to di tutti”, www.giuffre.<strong>it</strong> e Il danno esistenziale<br />

nella responsabil<strong>it</strong>à civile della Pubblica Amministrazione<br />

dopo gli interventi della Cassazione e della Corte<br />

cost<strong>it</strong>uzionale in “Consiglio di Stato” 2003, II, 1993.<br />

(43) Le c<strong>it</strong>azioni sono da CASSANO G. La responsabil<strong>it</strong>à<br />

civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa c<strong>it</strong>.<br />

(44) Cass. 31 maggio 2003 n. 8828 c<strong>it</strong>.


1010 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

interpreti proprio dall’ingombrante presenza della<br />

previsione dell’art. 2059 c.c., deriva, quindi, un nuovo<br />

schema ricostruttivo che, al di là delle “beghe<br />

nominalistiche”, prevede un sistema fondato sulla<br />

dicotomia tra danno patrimoniale (riportabile alla<br />

previsione dell’art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale<br />

(riportabile alla previsione dell’art. 2059 c.c.);<br />

a sua volta, il danno non patrimoniale conterrebbe al<br />

proprio interno due sottocategorie cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e:<br />

1) dal danno morale;<br />

2) dai danni derivanti “dalla lesione di interessi di<br />

rango cost<strong>it</strong>uzionale inerenti alla persona” (comprendendo<br />

nella sottocategoria il danno biologico e<br />

tutti i danni derivanti dalla lesione di altri interessi<br />

di rango cost<strong>it</strong>uzionale inerenti alla persona (45). La<br />

nuova ricostruzione sistematica era poi sostanzialmente<br />

recep<strong>it</strong>a da Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233<br />

(46) (non a caso, defin<strong>it</strong>a (47) “mera pronuncia per<br />

relationem, scarna ed essenziale nei contenuti”) che<br />

recepiva la nuova ricostruzione sistematica di Cass.<br />

8828/2003, con l’unica modificazione cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />

dall’adozione di una schema ricostruttivo del danno<br />

non patrimoniale ex art. 2059 c.c. tripart<strong>it</strong>o e riportato<br />

a tre elementi fondamentali, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i:<br />

3) dal danno morale soggettivo (inteso come<br />

transeunte turbamento dello stato d’animo della v<strong>it</strong>tima);<br />

4) dal danno biologico in senso stretto (inteso<br />

come lesione dell’interesse, cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />

garant<strong>it</strong>o, all’integr<strong>it</strong>à psichica e fisica della persona,<br />

conseguente ad un accertamento medico);3)dal<br />

“danno (spesso defin<strong>it</strong>o in dottrina ed in giurisprudenza<br />

come esistenziale) derivante dalla lesione di<br />

(altri) interessi di rango cost<strong>it</strong>uzionale inerenti alla<br />

persona (48)”. Dal “rimescolamento” delle caratteristiche<br />

ricostruttive dell’ist<strong>it</strong>uto compiuto da Cass.<br />

8828/2003 e da Corte cost. 233/2003, emergeva pertanto<br />

un danno esistenziale, defin<strong>it</strong>ivamente consacrato<br />

dal “concordato giurisprudenziale” tra Corte<br />

di cassazione e Corte cost<strong>it</strong>uzionale, inquadrato<br />

all’interno di una nuova lettura del danno non patrimoniale<br />

previsto dall’art. 2059 c.c. e caratterizzato<br />

da una struttura a doppio stadio riportabile a due<br />

(45) Le c<strong>it</strong>azioni e lo schema ricostruttivo sono da<br />

CASSANO G. La responsabil<strong>it</strong>à civile con due (belle?)<br />

gambe, e non più zoppa c<strong>it</strong>.<br />

(46) In “Giur. <strong>it</strong>.” 2003, 1777 con note di CENDON e<br />

ZIVIZ; “Dir. & Formazione” 2003, 1177 con note di CEN-<br />

DON e ZIVIZ; “Dir. e Giust.” 2003, f. 29, 42 con nota di<br />

PECCENINI; “Resp. civ. e prev.” 2003, 1036 con nota di<br />

ZIVIZ; “Danno e resp.” 2003, 939 con nota di BONA, CRI-<br />

CENTI e PONZANELLI; “Giur. cost.” 2003, f. 4; “Riv. corte<br />

conti” 2003, f. 4, 153; “Giust. civ.” 2003, I, 2019, “Foro<br />

<strong>it</strong>.” 2003, I, 2201 con nota di NAVARRETTA, “Nuovo dir.”<br />

elementi fondamentali cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i: 1) dalla violazione<br />

di un interesse cost<strong>it</strong>uzionalmente rilevante (necessaria<br />

ad integrare la clausola di riserva di legge presente<br />

all’interno dell’art. 2059 c.c); dalla necess<strong>it</strong>à<br />

per il danneggiato di provare che la violazione dell’interesse<br />

cost<strong>it</strong>uzionalmente protetto abbia determinato<br />

altresì conseguenze concretamente pregiudizievoli<br />

sulla propria sfera esistenziale (secondo la<br />

tipica struttura, quindi, dei c.d. danni-conseguenza).<br />

Ed è proprio in questa nuova sistematica del danno<br />

non patrimoniale che oggi deve essere inquadrata<br />

anche la problematica trattata in queste pagine. In<br />

particolare, per quello che riguarda il primo livello<br />

della fattispecie risarc<strong>it</strong>oria (lesione dell’interesse<br />

cost<strong>it</strong>uzionalmente protetto), deve rilevarsi come il<br />

quadro concettuale delineato da Corte cost. n. 41 del<br />

1990 soddisfi ampiamente l’”aggancio cost<strong>it</strong>uzionale”<br />

richiesto dalla nuova giurisprudenza in materia<br />

di danno non patrimoniale-esistenziale; aggancio<br />

cost<strong>it</strong>uzionale individuabile nella violazione del<br />

“dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a” desunto dalla previsione<br />

dell’art. 52, co. 2° Cost. e, in defin<strong>it</strong>iva, riportabile<br />

ad una lettura coordinata delle previsioni degli artt.<br />

2 e 3 della Cost<strong>it</strong>uzione. Anche per quello che<br />

riguarda il secondo livello della fattispecie risarc<strong>it</strong>oria<br />

(necess<strong>it</strong>à di fornire la prova del pregiudizio concreto<br />

sofferto dal danneggiato), il quadro concettuale<br />

di riferimento è offerto da Corte cost. n. 41 del<br />

1990 ed in particolare, dai passi della sentenza che<br />

ricordano come la prestazione del servizio di leva<br />

determini indubbiamente tutta una serie di effetti<br />

negativi nella sfera della “ricerca del lavoro, nella<br />

prosecuzione di studi postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di<br />

attiv<strong>it</strong>à professionali od autonome, nei rapporti<br />

familiari (49)”; effetti negativi che, nella prospettiva<br />

di Cass. 8828/2003 e Corte cost. 233/2003 devono<br />

essere provati in giudizio dal danneggiato. Il<br />

discorso in materia di prova è però più complesso;<br />

già Cass. 8828/2003 ha infatti sottolineato ampiamente<br />

la possibil<strong>it</strong>à per il giudice di utilizzare, “trattandosi<br />

di pregiudizio che si proietta nel futuro…<br />

valutazioni prognostiche (e) presunzioni sulla base<br />

degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneg-<br />

2003, 917 con nota di VENTURINI; “Giur. <strong>it</strong>.” 2004, 723<br />

con nota di CASSANO; “D.L. Riv. cr<strong>it</strong>ica dir. lav.” 2003,<br />

910 con note di GUARISO e PAGANUZZI.<br />

(47) Da CENDON P. e ZIVIZ P. Vinc<strong>it</strong>ori e vinti (…dopo<br />

la sentenza n. 233/2003 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale) presente<br />

in vari s<strong>it</strong>i Internet; in questo caso, le c<strong>it</strong>azioni utilizzate<br />

in queste pagine sono tratte dalla versione pubblicata<br />

in “Dir<strong>it</strong>to e dir<strong>it</strong>ti”, www.dir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong><br />

(48) Le c<strong>it</strong>azioni sono da Corte cost. 11 luglio 2003 n.<br />

233 c<strong>it</strong>.<br />

(49) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.


giato fornire (50)”. La dottrina che si è occupata<br />

della questione ha poi rilevato come la decisione<br />

della Corte di cassazione, pur riaffermando in linea<br />

generale la necess<strong>it</strong>à di una prova effettiva del pregiudizio<br />

sub<strong>it</strong>o, abbia utilizzato almeno d”; tecniche<br />

che si risolvono sostanzialmente in un processo<br />

attraverso il quale “il tipo di pregiudizio sofferto<br />

finisce, volta per volta, proiettato automaticamente<br />

al livello di interesse protetto (52)”. Ed in effetti,<br />

nella materia che ci occupa, il “dir<strong>it</strong>to al tempo di<br />

v<strong>it</strong>a” delineato da Corte cost. n. 41 del 1990, potrebbe<br />

svolgere un ruolo importante anche nella prospettiva<br />

risarc<strong>it</strong>oria, spostando l’oggetto della prova<br />

dalle conseguenze effettivamente pregiudizievoli<br />

dell’agire della P.A. (nella prospettiva esistenziale,<br />

non sempre di agevole dimostrazione) alla violazione<br />

di una posizione soggettiva astratta, come tale<br />

facile oggetto dell’utilizzazione di presunzioni e<br />

semplificazioni probatorie; in questa prospettiva, il<br />

discorso condotto in queste pagine potrebbe quindi<br />

concludersi con un facile approdo ad una tecnica di<br />

“eventizzazione del pregiudizio” non dissimile da<br />

quelle utilizzate da Cass. 8828/2003, con riferimento<br />

ad azioni risarc<strong>it</strong>orie tra privati. Emerge in giurisprudenza<br />

la risarcibil<strong>it</strong>à del “danno biologico” da<br />

illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio di leva: luci ed<br />

ombre di una recente decisione del TAR Campania.<br />

Come già rilevato all’inizio del presente contributo,<br />

sulla problematica della tutela risarc<strong>it</strong>oria della<br />

posizione soggettiva dell’arruolando è oggi intervenuta<br />

una decisione del TAR Campania (TAR Campania<br />

Napoli sez. II 4 marzo-6 maggio 2004 n.<br />

8235) che ha innovativamente concluso per la risarcibil<strong>it</strong>à<br />

del “danno biologico” derivante dall’illeg<strong>it</strong>tima<br />

prestazione del servizio di leva; ed in effetti, la<br />

sentenza della II sezione del TAR Campania Napoli<br />

rappresenta il primo contributo giurisprudenziale<br />

in materia di tutela risarc<strong>it</strong>oria del “dir<strong>it</strong>to al tempo<br />

(50) Cass. 31 maggio 2003 n. 8828, c<strong>it</strong>.<br />

(51) In particolare, il riferimento alla”violazione dell’interesse<br />

all’integr<strong>it</strong>à morale” che sarebbe ins<strong>it</strong>a nei<br />

pregiudizi di carattere morale ed alla”violazione di un<br />

interesse alla libera esplicazione della personal<strong>it</strong>à, protetto<br />

dall’art. 2 della Cost.” che, al contrario, sarebbe sempre<br />

presente nelle ripercussioni dannose che coinvolgano<br />

la sfera personale esterna del soggetto: si utilizza la ricostruzione<br />

della decisione forn<strong>it</strong>a da CENDON P. e ZIVIZ P.<br />

Vinc<strong>it</strong>ori e vinti (…dopo la sentenza n. 233/2003 della<br />

Corte cost<strong>it</strong>uzionale), c<strong>it</strong>. .<br />

(52) CENDON P. e ZIVIZ P. Vinc<strong>it</strong>ori e vinti (…dopo<br />

la sentenza n. 233/2003 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale), c<strong>it</strong>.<br />

Per il ruolo che potrebbero svolgere, nella materia della<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A., tecniche di”eventizzazione<br />

del pregiudizio” fondate sull’applicazione dell’art.<br />

97 Cost. o della L. n. 241 del 1990, si rinvia a<br />

GIURISPRUDENZA 1011<br />

di v<strong>it</strong>a” dell’arruolando, intervenuta dopo le importanti<br />

nov<strong>it</strong>à giurisprudenziali evidenziate ai §§ precedenti<br />

(ed in particolare, dopo Cass. Sez. Un.<br />

500/1999).<br />

La decisione è certamente caratterizzata da luci<br />

ed ombre.<br />

Il dato pos<strong>it</strong>ivo è certamente evidente in quanto<br />

già rilevato nelle pagine precedenti; la sentenza<br />

rappresenta, infatti, una fondamentale apertura alla<br />

tutela risarc<strong>it</strong>oria anche nella materia degli arruolamenti<br />

illeg<strong>it</strong>timi e, quindi, sarebbe certamente<br />

ingiusto non sottolineare l’importanza “storica”<br />

della decisione. Accanto al dato pos<strong>it</strong>ivo è però<br />

presente anche un dato negativo (53), cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />

dall’estrema arretratezza degli strumenti concettuali<br />

utilizzati per ammettere la risarcibil<strong>it</strong>à della<br />

lesione sub<strong>it</strong>a dal c<strong>it</strong>tadino per effetto di un provvedimento<br />

di arruolamento illeg<strong>it</strong>timo. L’arretratezza<br />

è già evidente nella qualificazione in termini<br />

di danno biologico del pregiudizio sub<strong>it</strong>o dal danneggiato;<br />

il riferimento è infatti alla fase “pionieristica”<br />

in cui il danno esistenziale non era ancora<br />

percep<strong>it</strong>o nella sua sistematica complessiva e doveva<br />

quindi, “filtrare” nell’ordinamento attraverso il<br />

“grimaldello” cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal danno biologico (54).<br />

Analogo discorso per il riferimento alla previsione<br />

dell’art. 32 Cost. che sarebbe stata violata dall’arruolamento<br />

illeg<strong>it</strong>timo, quando sarebbe stato più<br />

corretto, mancando sicuramente un danno effettivo<br />

alla sfera biologica del soggetto, richiamare le previsioni<br />

degli artt. 2, 3 e 52, co. 2° della Cost<strong>it</strong>uzione<br />

(o il dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a” nell’elaborazione di<br />

Corte cost. n. 41 del 1990). Siamo quindi ancora<br />

molto lontani dall’autonomia che il danno esistenziale<br />

ha assunto in sede dottrinale e giurisprudenziale<br />

e, soprattutto, dal convincente inquadramento<br />

all’interno della categoria del danno non patrimoniale<br />

operato da Cass. 8828/2003 e Corte cost.<br />

VIOLA L. La responsabil<strong>it</strong>à civile della pubblica amministrazione<br />

dopo Cass. 8828/2003 e Corte cost.<br />

233/2003 c<strong>it</strong>. e a Il danno esistenziale nella responsabil<strong>it</strong>à<br />

civile della Pubblica Amministrazione dopo gli<br />

interventi della Cassazione e della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />

c<strong>it</strong>.<br />

(53) Da non dimenticare sono poi le consistenti perpless<strong>it</strong>à<br />

che derivano dalla ricostruzione dell’elemento<br />

soggettivo della responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A. operata in<br />

sentenza e dalla tecnica di liquidazione del danno utilizzata;<br />

problematiche che non rientrano nelle final<strong>it</strong>à del<br />

presente scr<strong>it</strong>to.<br />

(54) Per le tecniche di risarcimento utilizzate in questa<br />

fase, si rinvia ai contributi raccolti in CENDON P. e<br />

ZIVIZ P. Il danno esistenziale. Una nuova categoria della<br />

responsabil<strong>it</strong>à civile c<strong>it</strong>., ove però il danno esistenziale<br />

aveva già assunto autonomia scientifica.


1012 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

233/2003. Il riferimento alla fase “pionieristica”<br />

del danno esistenziale è poi ancora più evidente<br />

quando si passa all’esame della motivazione della<br />

sentenza, ove è indiscutibile l’utilizzo di due tecniche<br />

argomentative massicciamente utilizzate dalla<br />

giurisprudenza più risalente dell’A.G.O., non a<br />

caso, considerate dalla dottrina (55) una sostanziale<br />

anticipazione del danno esistenziale. In particolare,<br />

l’attenzione dell’interprete deve essere riportata<br />

ai passi della sentenza che individuano il pregiudizio<br />

risarc<strong>it</strong>o nel “peggioramento dell’assetto<br />

degli interessi facenti capo al soggetto interessato”<br />

ovvero nella “menomazione dell’integr<strong>it</strong>à psicofisica<br />

della persona in sé e per sé considerata, in<br />

quanto incidente sulla persona in tutta la sua concreta<br />

dimensione, che non si esaurisce nella sola<br />

att<strong>it</strong>udine a produrre ricchezza, ma si collega alla<br />

somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto<br />

nell’ambiente in cui la v<strong>it</strong>a si esplica, ed aventi rilevanza<br />

non solo economica, ma anche biologica,<br />

sociale, culturale ed estetica (56)”; in questo caso,<br />

è di tutta evidenza l’utilizzazione di una tecnica<br />

ricostruttiva (risalente, in sostanza, a Corte cost. n.<br />

184 del 1986 (57)) che individua il danno nella<br />

mera “lesione del dir<strong>it</strong>to in sé considerata”, così<br />

disancorando il rimedio risarc<strong>it</strong>orio “da qualsiasi<br />

considerazione dei riflessi negativi a carico della<br />

v<strong>it</strong>tima” ed importando “un inev<strong>it</strong>abile snaturamento<br />

dell’ist<strong>it</strong>uto aquiliano (58)”.Altri passi della<br />

sentenza evidenziano poi come “la prestazione del<br />

servizio mil<strong>it</strong>are di leva, non dovuta, possa generare<br />

un danno da usura psico-fisica” o un “senso di<br />

frustrazione… nei confronti della P.A. con conseguente<br />

turbamento e sensazione di impotenza psicologica,<br />

allorché siano posti in essere dalla Pubblica<br />

Autor<strong>it</strong>à atti illeg<strong>it</strong>timi”; in questo caso, il<br />

modello utilizzato è quello della “somatizzazione<br />

della tutela della persona”, basato sull’utilizzazione<br />

di un meccanismo presuntivo che riporta al danno<br />

psichico (o allo stress) ogni “alterazione del benessere<br />

mentale” del danneggiato (59). In defin<strong>it</strong>iva, la<br />

(55) Da ZIVIZ P. Verso un altro paradigma risarc<strong>it</strong>orio<br />

in CENDON P. e ZIVIZ P. Il danno esistenziale. Una nuova<br />

categoria della responsabil<strong>it</strong>à civile, c<strong>it</strong>., 30. Per quello<br />

che riguarda la responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A., si rinvia a<br />

VIOLA L. Il danno esistenziale nella responsabil<strong>it</strong>à civile<br />

della Pubblica Amministrazione 2003, La Tribuna, Piacenza,<br />

54.<br />

(56) In altre parole,”la lesione che incide sull’interesse<br />

protetto è la causa del danno stesso”; TAR Campania<br />

Napoli sez. II 4 marzo 2004 n. 8235 c<strong>it</strong>.<br />

(57) Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184 in “Foro <strong>it</strong>.”,<br />

1986, I, 2053 con nota di PONZANELLI e 2976 con nota<br />

di MONATERI; “Consiglio di Stato”, 1986, II, 920;<br />

definizione terminologica (la qualificazione in termini<br />

di danno biologico), i riferimenti giurisprudenziali<br />

(Corte cost. 184/1986) e i percorsi ricostruttivi<br />

utilizzati sono quelli utilizzati dalla giurisprudenza<br />

dei giudici ordinari prima della defin<strong>it</strong>iva<br />

emersione del danno esistenziale. Siamo quindi<br />

in presenza di una sentenza che può essere defin<strong>it</strong>a<br />

“pionieristica”, sia per la defin<strong>it</strong>iva apertura alla<br />

risarcibil<strong>it</strong>à di un campo finora caratterizzato da<br />

evidenti preclusioni, sia per l’utilizzazione di strumenti<br />

concettuali ormai risalenti ed abbandonati<br />

dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e la prossima<br />

sfida della giurisprudenza sarà cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a proprio<br />

dalla defin<strong>it</strong>iva conferma dell’apertura giurisprudenziale,<br />

in un contesto maggiormente al passo con<br />

l’evoluzione della problematica del danno non<br />

patrimoniale-esistenziale.<br />

* * *<br />

SERVIZI PUBBLICI<br />

TAR LIGURIA, GENOVA, SEZIONE II –<br />

Ordinanza 27 maggio 2004 n. 835 – Raffaele<br />

Prosperi Pres. – Acquedotto Nicolay<br />

S.p.A. (avv.ti proff. Piergiorgio Alberti ed<br />

Eugenio Picozza) c. Provincia di Genova<br />

(avv.ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e<br />

Valentina Manzone) ed altri.<br />

Servizi pubblici – Servizio idrico integrato:<br />

affidamento diretto della gestione trans<strong>it</strong>oria<br />

(art. 113, co. 15°-bbiiss, D.L.vo<br />

267/2000) – compatibil<strong>it</strong>à con il Trattato<br />

CE (artt. 12, 28, 43, 49, 86). Interpretazione<br />

pregiudiziale defer<strong>it</strong>a alla Corte di giustizia<br />

delle Comun<strong>it</strong>à europee.<br />

Nell’amb<strong>it</strong>o della disciplina delle concessioni<br />

di pubblico servizio e con particolare riferi-<br />

“Nuove leggi civ.”, 1986, 6011 con nota di GIUSTI;<br />

“Nuova giur. civ.”, 1986, I, 534 con nota di ALPA; “Giust.<br />

civ.”, 1986, I, 2324; “Ammin. <strong>it</strong>.”, 1986, 2010; “Riv.<br />

giur. circolaz. e trasp.”, 1986, 1007; “Resp. civ.”, 1986,<br />

520 con nota di SCALFI.<br />

(58) Le c<strong>it</strong>azioni sono da ZIVIZ P. Verso un altro paradigma<br />

risarc<strong>it</strong>orio, c<strong>it</strong>., 35 e ss.<br />

(59) In questo modo, quindi,”la compromissione relazionale<br />

(pat<strong>it</strong>a dalla v<strong>it</strong>tima dalla lesione di una s<strong>it</strong>uazione<br />

soggettiva diversa dalla salute)” è considerata”sicura<br />

fonte di turbamento psicologico ed emotivo a carico del<br />

danneggiato”; ZIVIZ P. Verso un altro paradigma risarc<strong>it</strong>orio,<br />

c<strong>it</strong>., 30-32.


mento alla normativa trans<strong>it</strong>oria in tema di<br />

affidamento del servizio idrico integrato, spetta<br />

alla Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee<br />

interpretare le norme del Trattato che<br />

instaurano e garantiscono il buon funzionamento<br />

del mercato unico (artt. del Trattato CE<br />

12, 28, 43, 49, 86) al fine di chiarire se:<br />

1) tali articoli debbano trovare applicazione<br />

anche in assenza di un potenziale o attuale<br />

pericolo di discriminazione in base alla nazional<strong>it</strong>à<br />

(nel caso di specie, il TAR ipotizza che<br />

l’affidamento diretto della gestione trans<strong>it</strong>oria<br />

del servizio idrico integrato coinvolga esclusivamente<br />

interessi nazionali);<br />

2) tali articoli consentano comunque agli<br />

Stati membri di introdurre discipline trans<strong>it</strong>orie<br />

di salvaguardia delle concessioni di servizi<br />

pubblici già affidate senza gara e di quale<br />

durata.<br />

3) il par. 2 dell’art. 86 possa consentire la<br />

deroga agli artt. 12, 28, 43 e 49 del Trattato<br />

relativamente all’obbligo di affidamento<br />

mediante gara delle concessioni di servizio<br />

pubblico di interesse economico generale<br />

(quale il servizio idrico integrato), laddove l’espletamento<br />

della gara possa pregiudicare la<br />

tempestiva realizzazione, attivazione e gestione,<br />

del servizio stesso.<br />

Commento della dott.ssa GIULIANA BIANCHI<br />

Gli affidamenti diretti, tra disciplina intertemporale<br />

e condizioni di dominanza pubblica<br />

Gli affidamenti diretti, quali continuano ad essere<br />

ammessi dal legislatore <strong>it</strong>aliano in particolare<br />

nelle fasce temporali di trans<strong>it</strong>o dal previgente al<br />

vigente regime gestionale dei servizi pubblici locali,<br />

alimentano nuovi dubbi di compatibil<strong>it</strong>à della<br />

normativa nazionale con il sistema comun<strong>it</strong>ario di<br />

riferimento che in subiecta materia risulta defin<strong>it</strong>o<br />

oltre che dal Trattato CE , dalle direttive e dalla giurisprudenza<br />

della Corte di giustizia.<br />

Il TAR Liguria sottopone al vaglio della Corte di<br />

giustizia CE la questione concernente la compatibil<strong>it</strong>à<br />

con la normativa comun<strong>it</strong>aria di quella con cui il<br />

legislatore <strong>it</strong>aliano ha provveduto a disciplinare in via<br />

trans<strong>it</strong>oria l’erogazione dei servizi pubblici locali.<br />

Il fatto<br />

In applicazione dell’art. 35, co. 5°, L. n. 448 del<br />

2001 (legge finanziaria per il 2002) , la Conferenza<br />

dell’A.T.O. (Amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale ottimale) della Provincia<br />

di Genova, sulla base di una programmazione<br />

di interventi urgenti per la rete fognaria ha prov-<br />

GIURISPRUDENZA 1013<br />

veduto ad affidare senza espletamento di alcuna<br />

gara, la gestione interinale del servizio idrico alla<br />

A.M.G.A. S.p.A., società per azioni a prevalente<br />

cap<strong>it</strong>ale pubblico locale, di cui per l’appunto, il<br />

Comune di Genova è azionista di maggioranza.<br />

Risulta inoltre adottata una convenzione regolatrice<br />

dei rapporti tra i Comuni parte dell’ A.T.O. ed i soggetti<br />

proprietari di reti ed impianti, autorizzati con<br />

distinto provvedimento a gestire le porzioni di servizio<br />

corrispondenti. Avverso questa sequenza<br />

provvedimentale, per violazione della normativa<br />

nazionale e comun<strong>it</strong>aria sugli affidamenti ricorre al<br />

TAR della Liguria, l’Acquedotto Nicolay S.p.A che<br />

pure aspirava all’affidamento.<br />

La problematic<strong>it</strong>à delle questioni sorte, ha indotto<br />

il giudice amministrativo ad<strong>it</strong>o, a sospendere il giudizio<br />

sul ricorso ed a trasmetterne gli atti alla Corte di<br />

giustizia CE per la pronuncia su di esse (1) . Il giudice<br />

amministrativo in particolare si interroga sul destino<br />

di quegli affidamenti diretti che già in essere alla<br />

data di entrata in vigore dell’ art. 35, L. n. 448 del<br />

2001( e da questa normativa e da quella introdotta<br />

dall’ art. 14, D.L. n. 269 del 2003 tollerati, a date<br />

condizioni, in via trans<strong>it</strong>oria), risultano però essere<br />

successivi alla sentenza della Corte di giustizia CE, 7<br />

dicembre del 2000, C- 324/98, in causa Teleaustria.<br />

Il dir<strong>it</strong>to<br />

La particolare natura della controprestazione che<br />

il concessionario di servizi ha il dir<strong>it</strong>to di conseguire<br />

(non un semplice corrispettivo in denaro, ma il<br />

dir<strong>it</strong>to allo sfruttamento economico del servizio<br />

organizzato e gest<strong>it</strong>o) nonché, l’eterogene<strong>it</strong>à della<br />

legislazione degli Stati membri in materia concessoria,<br />

rendono in parte conto, alla stregua della pronuncia<br />

c<strong>it</strong>ata, dell’agnosticismo comun<strong>it</strong>ario verso<br />

le concessioni di pubblico servizio e della conseguente<br />

difficoltà di individuarne un compiuto parametro<br />

defin<strong>it</strong>orio. È invero assente ogni riferimento<br />

al contratto di concessione di pubblici servizi tanto<br />

nella direttiva 92/50/CE (appalti di servizi) quanto<br />

nella direttiva 93/38/CE (appalti di forn<strong>it</strong>ure), mentre<br />

solo la concessione di lavori pubblici rinviene un<br />

espresso riconoscimento nella direttiva 93/37/CE<br />

recante norme di coordinamento degli appalti pubblici<br />

di lavori (art. 3) . Si noti però quanto segue: la<br />

definizione e la disciplina della concessione di lavori<br />

pubblici è costru<strong>it</strong>a non autonomamente ma sulla<br />

falsariga di quella concernente gli appalti (art. 1,<br />

lett. d) , con una particolare sottolineatura di uno dei<br />

possibili elementi discretivi (tipologia del corrispettivo)<br />

tra appalto e concessione; alle concessioni di<br />

(1) cfr., Consiglio di Stato, Quinta sezione, ordinanza<br />

n. 2316 del 2004.


1014 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

lavori pubblici (di importo pari o superiore alla<br />

soglia di rilevanza comun<strong>it</strong>aria) si applicano le<br />

medesime norme di pubblic<strong>it</strong>à previste per gli<br />

appalti pubblici di lavori (art. 3, co. 1°); trovano<br />

applicazione le disposizioni della medesima direttiva<br />

anche ove il concessionario di lavori pubblici sia<br />

esso stesso un’Amministrazione aggiudicatrice (art.<br />

3, co. 3°); l’Amministrazione aggiudicatrice concedente<br />

, ma anche il soggetto concessionario (rivesta<br />

o meno anche la qual<strong>it</strong>à di Amministrazione aggiudicatrice)<br />

che voglia appaltare a terzi i lavori affidatigli,<br />

sono sempre tenuti a rispettare le norme di<br />

pubblic<strong>it</strong>à previste dalla stessa direttiva (ad es. pubblicazione<br />

del bando sulla Gazzetta Ufficiale delle<br />

Comun<strong>it</strong>à europee; sul punto v. anche la Comunicazione<br />

interpretativa della Commissione europea del<br />

29 aprile 2000, paragrafo 3). Ma al di là di ciò,<br />

manca dunque in amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario un espresso<br />

riconoscimento della fattispecie concessoria, ove<br />

questa concerna la prestazione di servizi pubblici.<br />

Il mer<strong>it</strong>o della Corte di giustizia CE, con la sentenza<br />

7 dicembre 2000, è per l’appunto quello di<br />

aver dichiarato la sottoposizione anche dei contratti<br />

di gestione di servizi (in quella particolare specie,<br />

quello di telecomunicazioni, ma dobbiamo credere<br />

che il discorso sia valido in generale ) alle norme<br />

del Trattato : “... gli Enti aggiudicatori che li stipulano<br />

siano cionondimeno tenuti a rispettare i principi<br />

fondamentali del Trattato ed il principio della non<br />

discriminazione in base alla nazional<strong>it</strong>à”.<br />

A questo principio (art. 12 del Trattato CE) si<br />

rapporta in modo immediato un obbligo di trasparenza,<br />

per il quale l’Amministrazione è tenuta a<br />

garantire, “… a favore di ogni potenziale offerente<br />

un adeguato livello di pubblic<strong>it</strong>à”. Questo vuol dire<br />

garantire a tutti gli aspiranti pari opportun<strong>it</strong>à , eguali<br />

chance di aggiudicazione nonché un adeguato<br />

“controllo sull’imparzial<strong>it</strong>à delle procedure di<br />

aggiudicazione”. Una procedura concorsuale<br />

ampiamente trasparente, risulta vantaggiosa per i<br />

concorrenti, ma anche per lo stesso Ente aggiudicatore<br />

che si r<strong>it</strong>rova infatti a disporre di un utile strumento<br />

di verifica della non discriminatorietà dei<br />

risultati consegu<strong>it</strong>i dalla procedura concorsuale in<br />

corso. La sentenza 7 dicembre 2000 ha così messo<br />

fine all’indifferenza comun<strong>it</strong>aria verso il contratti di<br />

concessione di pubblico servizio, stigmatizzando<br />

formalmente i risultati dell’elaborazione interpretativa<br />

realizzata negli anni trascorsi dalla giurisprudenza<br />

e dalla Commissione europea: risultano allora<br />

applicabili non solo agli appalti, ma anche alle<br />

concessioni di servizi, i fondamentali principi del<br />

Trattato, da quello della non discriminazione in<br />

base alla nazional<strong>it</strong>à a quello della libertà di stabilimento,<br />

di circolazione delle merci, e della prestazione<br />

di servizi,( artt. 12, 28, 43, 49 e 86 del Tratta-<br />

to CE); risultano inoltre applicabili i principi giurisprudenzialmente<br />

defin<strong>it</strong>i “di non discriminazione,<br />

di par<strong>it</strong>à di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento<br />

e proporzional<strong>it</strong>à”.<br />

Secondo la sezione rem<strong>it</strong>tente, andrebbe chiar<strong>it</strong>o<br />

tuttavia dalla stessa Corte di giustizia a completamento<br />

del valore innovativo della pronuncia 7<br />

dicembre 2000, che intanto può invocarsi la protezione<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario in quanto l’eventuale<br />

violazione da parte degli Enti aggiudicatori delle<br />

regole e dei principi di cui sopra non si consumi nei<br />

confini angusti del singolo Stato, ma li travalichi, …<br />

occorre cioè che il rapporto controverso si ponga tra<br />

soggetti appartenenti a Stati diversi e non rigurdi<br />

invece s<strong>it</strong>uazioni alle quali sia completamente<br />

assente un connotato di estrane<strong>it</strong>à alla s<strong>it</strong>uazione<br />

nazionale.<br />

Affidamento diretto e disciplina trans<strong>it</strong>oria: in<br />

particolare il servizio idrico integrato<br />

Ma, alla sentenza 7 dicembre 2000, C 324/98, si<br />

deve soprattutto l’applicazione in via estensiva alle<br />

concessioni di servizi, del principio della concorsual<strong>it</strong>à<br />

degli affidamenti. Si sono così riproposti seri<br />

problemi di compatibil<strong>it</strong>à con la disciplina comun<strong>it</strong>aria<br />

degli affidamenti senza gara già in corso<br />

all’entrata in vigore dell’art. 35 della L. n. 448, ma<br />

la cui sopravvivenza deve oggi essere rivista alla<br />

luce dei principi espressi dalla soprac<strong>it</strong>ata sentenza<br />

e della normativa nazionale di riforma frattanto<br />

intervenuta.<br />

L’art. 35, co. 1°, L. n. 448 del 2001, ha riscr<strong>it</strong>to<br />

come è ormai noto l’ art. 113 del D.L.vo n. 267 del<br />

2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli<br />

EE.LL.). I successivi commi 2°, 3°, 4°, 5°, contengono<br />

una disciplina trans<strong>it</strong>oria sussidiariamente<br />

disposta, destinata cioè ad operare ove la legislazione<br />

di settore non ne detti una propria. Oggi tuttavia<br />

i commi 2°, 3°, 4°, 5°, nonché 16 dell’art. 35 risultano<br />

abrogati dal co. 3° dell’art. 14 del D.L. n. 269<br />

del 2003, recante norme urgenti per lo sviluppo e la<br />

correzione dell’andamento dei lavori pubblici.<br />

Il capoverso dell’art. 35 demanda (rectius:<br />

demandava) ad un regolamento esecutivo (mai emanato)<br />

l’individuazione di periodi compresi tra 3 e 5<br />

anni in cui scadono o cessano anticipatamente le<br />

concessioni di pubblico servizio già in essere, che<br />

risultino affidate con procedure che non sono di evidenza<br />

pubblica . Tale fascia temporale nel corso della<br />

quale restano intangibili gli affidamenti non concorsuali,<br />

è ulteriormente estensibile quando la<br />

società risultante dall’eventuale fusione di altre<br />

preesistenti risulti disporre di un amb<strong>it</strong>o operativo<br />

maggiore di quello di cui quest’ultime originariamente<br />

disponevano (art. 35, co. 3°, lett. a – b) ovvero<br />

quando la società affidataria si apra alla partecipazione<br />

via via crescente di privati (lett. c – d).


Trattasi di statuizioni normative che disciplinano<br />

l’ultrattiv<strong>it</strong>à degli affidamenti senza gara, ma esprimono<br />

nel contempo la realtà del fenomeno ed in<br />

alcuni casi … quasi la sua imprescindibil<strong>it</strong>à. Il giudice<br />

del TAR ligure, ad esempio, non può fare almeno<br />

di ricordare che, a date condizioni, le norme<br />

poste a tutela della natura compet<strong>it</strong>iva degli scambi<br />

all’interno del mercato comune, possono derogarsi<br />

da parte di imprese preposte al disimpegno di servizi<br />

economici di rilevanza generale (…servizio<br />

postale, idrico, di telecomunicazione, di trasporto…)<br />

tutte le volte in cui l’ ossequioso rispetto delle<br />

stesse finisca con l’ostacolare il perseguimento del<br />

fine pubblico di rilevanza generale di cui sopra (art.<br />

86, paragrafo 2, del trattato CE) . In casi, come quello<br />

all’esame del TAR ligure ad esempio, l’affidamento<br />

senza gara a favore della A.M.G.A. S.p.A., è<br />

indotto dalla complessa s<strong>it</strong>uazione che in genere<br />

presuppone la realizzazione ed il funzionamento<br />

adeguato di un servizio idrico integrato. Un affidamento<br />

diretto che sia temporalmente circoscr<strong>it</strong>to,<br />

non appare cioè del tutto fuor di luogo ove la progettazione<br />

e la realizzazione concreta del servizio<br />

idrico integrato (per comune acquisizione, un servizio<br />

di interesse economico generale) presupponga<br />

un’attiv<strong>it</strong>à coordinata degli EE.LL. che ne fanno<br />

parte, correlata alla sintesi funzionale delle risorse<br />

idriche di rispettiva appartenenza e culminante nella<br />

realizzazione di vere e proprie impianti ed opere<br />

idrauliche. Si tratta di un impegno consistente, che<br />

in specie perché rivolto soprattutto ad eliminare quel<br />

fenomeno di parcellizzazione che a lungo ha caratterizzato<br />

il servizio idrico, si esaurisce in uno spazio<br />

di tempo necessariamente non breve, logicamente<br />

incompatibile dunque con una disciplina che – in<br />

luogo di un applicazione (temporaneamente) solo<br />

alternativa del co. 5° dell’art. 113 – costringa gli<br />

EE.LL. ad allinearsi nell’immediato ad essa, ostacolando<br />

la stessa realizzazione del servizio idrico integrato,<br />

che invece presuppone un sufficiente grado di<br />

integrazione delle reti idriche. Ai sensi del co. 5°<br />

dell’ art. 35, L. n. 448/2001, infatti, i soggetti preposti<br />

ad un A.T.O., possono scegliere – anziché di<br />

indire una pubblica gara per la scelta della figura<br />

societaria cui conferire la gestione delle risorse idriche<br />

(co. 5° dell’art. 113) – di affidare tale gestione<br />

direttamente, ad una società il cui cap<strong>it</strong>ale sia interamente<br />

posseduto dagli EE.LL. che sono parte del<br />

(2) Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 679 del<br />

2004.<br />

(3) Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza n. 413 del 2002. Sul<br />

punto anche, la Cost<strong>it</strong>uzione in mora del Governo <strong>it</strong>aliano,<br />

con atto della Commissione europea, Bruxelles 26<br />

giugno 2002, paragrafo 25; la direttiva n. 98/30/CE<br />

GIURISPRUDENZA 1015<br />

medesimo amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale ottimale.<br />

Ciò a condizione che tale scelta, sia effettuata entro<br />

18 mesi dall’entrata in vigore della stessa L. n.<br />

448/2001; che non si protragga per un periodo superiore<br />

a 5 anni; che entro due anni tale società (e più<br />

in genere, la gestione del servizio idrico), venga<br />

invest<strong>it</strong>a da un progetto di graduale privatizzazione<br />

(cessione di almeno il 40 % cento delle azioni in<br />

mano pubblica con procedure di evidenza pubblica).<br />

Ecco allora che la sezione rem<strong>it</strong>tente si chiede,<br />

anche alla luce della nuova disciplina trans<strong>it</strong>oria<br />

degli affidamenti quale contenuta nell’ art. 15- bis<br />

del D.L. n. 269 del 2003, se l’affidamento mediante<br />

procedure di evidenza pubblica non sia in realtà un<br />

principio derogabile quando, in presenza di ragioni<br />

particolari (ad esempio, l’urgenza di provvedere)<br />

l’espletamento di una vera e propria procedura concorsuale<br />

possa risultare non ragionevole.<br />

Le ragioni della normativa trans<strong>it</strong>oria<br />

La sovrapposizione di novelle legislative concernenti<br />

i servizi pubblici locali, l’opportun<strong>it</strong>à che gli<br />

EE.LL., e lo stesso mercato dei servizi pubblici<br />

locali, possano adeguarsi per tempo ad esse, cost<strong>it</strong>uisce<br />

verosimilmente il fondamento giustificativo<br />

della disciplina, cosiddetta, trans<strong>it</strong>oria.<br />

Si tratta di un’articolata tipologia normativa,<br />

volta in particolare a disciplinare gli affidamenti<br />

non concorsuali, dei quali in presenza di taluni<br />

condizioni (precipuamente individuate in funzione<br />

del contenimento del fenomeno) il legislatore<br />

tollera la sopravvivenza, regola gli effetti, in alcuni<br />

casi ne sancisce la salvezza con effetto retroattivo<br />

(2). La disciplina trans<strong>it</strong>oria si propone dunque<br />

di agevolare l’avvento di una nuova disciplina<br />

normativa regolando i rapporti sorti sotto il vigore<br />

di quella precedente; l’immediata caducazione<br />

dei rapporti in corso in specie se sorti in base ad<br />

affidamenti diretti … l’attivazione dei meccanismi<br />

di gara per la scelta del nuovo gestore rispetto<br />

a progetti di gestione di servizi pubblici locali<br />

già in corso può invero risultare controproducente<br />

“... con rischi – connessi all’immobilizzo di ogni<br />

acquisizione di mercato – per il successivo reinserimento<br />

e quindi per la sopravvivenza di categorie<br />

di imprese esistenti e leg<strong>it</strong>timamente operanti ed<br />

aventi nel mercato <strong>it</strong>aliano una consistenza tuttaltro<br />

che trascurabile …”(3).<br />

recante norme comuni per il mercato interno del gas<br />

naturale che in più punti (punti 2 – 7- 11 – 29 – 31 dei<br />

“considerando”) sottolinea l’ineludibil<strong>it</strong>à di una normativa<br />

che sia in grado di veicolare consapevolmente le ist<strong>it</strong>uzioni<br />

verso un nuova disciplina normativa della materia.


1016 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

L’affidamento della gestione a società di cap<strong>it</strong>ali<br />

Ai sensi dell’ art. 113 del D.L.vo n. 267 del 2000<br />

così come modificato dal co. 1° dell’art. 35 della L.<br />

n. 448/2001, all’Ente locale non è più dato scegliere,<br />

ai fini dell’erogazione del servizio pubblico, tra<br />

una plural<strong>it</strong>à di moduli gestionali (cfr., art. 22, L. n.<br />

142 del 1990), potendo invece avvalersi solo di<br />

quello societario. La necess<strong>it</strong>à che l’obbligo di affidamento<br />

mediante gara ad evidenza pubblica prevalga<br />

su qualsivoglia altra considerazione (caratteristiche<br />

strutturali e funzionali dei possibili affidatari,<br />

diversa misura in cui soggetti pubblici e privati concorrono<br />

al cap<strong>it</strong>ale sociale, eccetera) sembra render<br />

conto di una formulazione normativa così sintetica<br />

e categorica nel contempo. Più articolata invece la<br />

formulazione del nuovo co. 5 °dell’art. 113, riscr<strong>it</strong>to<br />

da D.L. n. 269 del 2003.<br />

Logica dell’evidenza pubblica<br />

Con le procedure di evidenza pubblica, le Pubbliche<br />

Amministrazioni aggiudicatrici rendono conto del<br />

(trasparente) impiego di pubbliche risorse e vengono<br />

dissuase dall’ adozione di comportamenti discriminatori<br />

nei confronti degli aspiranti concorrenti.<br />

L’elaborazione teorica sviluppatasi intorno ai c.d.<br />

“ organismi di dir<strong>it</strong>to pubblico” (art. 1, lett. b, direttiva<br />

92/50/CE; art. 2, D.L.vo n. 157 del 1995) ha<br />

contribu<strong>it</strong>o ad orientare in senso privatistico il novero<br />

delle “Amministrazioni aggiudicatrici” fino ad<br />

includervi cioè, soggetti, società ed Enti che non<br />

possono propriamente definirsi di dir<strong>it</strong>to pubblico<br />

(4). È verosimile che le procedure di evidenza pubblica<br />

non caratterizzino oggi i contratti tra soli Enti<br />

pubblici e non basterebbe, quindi, ad una Pubblica<br />

Amministrazione avvalersi di soggetti ed ist<strong>it</strong>uzioni<br />

private per sottrarsi agli oneri procedurali dell’ evidenza<br />

pubblica . L’esigenza è quella di generalizzare<br />

l’ossequio alle procedure di evidenza pubblica, di<br />

introdurre cioè una sorta di procedimentalizzazione<br />

generalizzata degli affidamenti che prescinda dalla<br />

natura pubblica o privata del soggetto aggiudicatore<br />

ovvero dalla eventuale natura di Amministrazione<br />

aggiudicatrice del soggetto affidatario (5).<br />

Vincoli di dipendenza organica tra gli EE.LL.<br />

e le società di gestione<br />

Sempre più diffuso l’impiego da parte delle<br />

Amministrazioni locali della formula gestionale<br />

(4) Sul punto, l’elencazione non esaustiva dell’allegato<br />

7 al D.L.vo. n. 157 ; inoltre, Consiglio di Stato, Quinta<br />

sezione, n. 2078 del 2000; Corte di cassazione, sezioni<br />

un<strong>it</strong>e civili, sentenza n. 40 del 2000.<br />

(5) cfr., Corte di giustizia CE, sentenza 18 novembre<br />

1999, C- 107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Viano; TAR<br />

societaria , anche se sempre più evidente è l’allontanamento<br />

dal modello codicistico proprio delle<br />

società di cap<strong>it</strong>ali.<br />

Per la gestione di servizi pubblici locali un ente<br />

locale (o più EE.LL., in forma tra loro associata)<br />

potrebbero deliberare la cost<strong>it</strong>uzione di una società<br />

al cui cap<strong>it</strong>ale non partecipino soggetti privati; nulla<br />

esclude che tra l’Ente locale socio e la società<br />

medesima si creino le condizioni oggettive per l’affermazione<br />

di una s<strong>it</strong>uazione vincolistica di dipendenza<br />

interorganica, una s<strong>it</strong>uazione cioè per la quale<br />

la compagine societaria si ponga come organo<br />

dell’Ente, attraverso il quale, l’Ente medesimo agisce<br />

e l’affidamento del servizio figuri come un’ordinaria<br />

ripartizione interna ad uno stesso sistema<br />

amministrativo, di funzioni e di servizi, attraverso<br />

una delega formale (6). Si valuti la potenziale simil<strong>it</strong>udine<br />

che in questi casi sussiste tra una struttura<br />

societaria in parte priva delle prerogative decisionali<br />

ed operative proprie della tipologia di appartenenza,<br />

con la già evocata, polivalente, figura dell’ organismo<br />

di dir<strong>it</strong>to pubblico: personal<strong>it</strong>à giuridica,<br />

dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale<br />

dal soggetto o dai soggetti pubblici a monte, idone<strong>it</strong>à<br />

a soddisfare bisogni di interesse generale (art.<br />

2 del D.L.vo., n. 157 del 1995). Né a ciò necessariamente<br />

osta l’ industrial<strong>it</strong>à o la commercial<strong>it</strong>à delle<br />

final<strong>it</strong>à (e delle attiv<strong>it</strong>à ad esse funzionali) persegu<strong>it</strong>e,<br />

poiché ciò che invero rileva in questi casi non<br />

è il possibile coordinamento di fattori della produzione<br />

in base a cr<strong>it</strong>eri di economic<strong>it</strong>à e redd<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à,<br />

ma è la concreta offerta di servizi indifferenziatamente<br />

resa alla collettiv<strong>it</strong>à; il sacrificio economico<br />

eventualmente imposto agli utenti del servizio<br />

(pedaggio , tariffa, tassa) ha la sua ragion d’essere<br />

non nella necess<strong>it</strong>à di procurare un guadagno alla<br />

società di gestione, quanto nella predisposizione di<br />

una disponibil<strong>it</strong>à finanziaria che, attraverso la<br />

copertura dei costi ed il finanziamento di programmi<br />

di investimento, induca il conseguimento dell’obiettivo<br />

immanente agli affidamenti di servizi<br />

pubblici locali, cioè quello della realizzazione di<br />

fini sociali e la promozione dello sviluppo economico<br />

e civile delle Comun<strong>it</strong>à locali (7).<br />

Quelli soprac<strong>it</strong>ati sono comunque prerequis<strong>it</strong>i che<br />

delineano una struttura con una forte caratterizzazione<br />

strumentale, cui corrisponde non la volontà delle<br />

Amministrazioni locali di associarsi con soggetti<br />

Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sentenza n.<br />

444 del 2000.<br />

(6) TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1494 del 2003;<br />

Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 2605 del 2001<br />

(7) TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5460 del 2004; Consiglio<br />

di Stato, Sesta sezione, n. 3090 del 2001.


esterni per l’esercizio collettivo di attiv<strong>it</strong>à imprend<strong>it</strong>oriale<br />

organizzata a scopo di lucro, quanto la<br />

volontà di gestire direttamente il servizio affidandolo<br />

– nel contesto di una data ripartizione burocratico<br />

organizzativa di comp<strong>it</strong>i e funzioni – ad una propria<br />

articolazione interna. Proprio nella particolare natura<br />

di questo soggetto affidatario che pur con una<br />

distinta soggettiv<strong>it</strong>à giuridica, è solo in parte in grado<br />

di determinare i propri indirizzi e le proprie scelte<br />

operative in modo autonomo rispetto all’Ente o<br />

agli Enti pubblici (locali e non) a monte, risiede la<br />

cedevolezza delle ragioni della concorsual<strong>it</strong>à e la<br />

susseguente creazione di una zona franca per tutti<br />

quegli affidamenti posti in essere prescindendo da<br />

una qualsivoglia preventiva acquisizione e valutazione<br />

pubblica di una serie multipla di offerte.<br />

Condizioni di dominanza pubblica ed affidamenti<br />

senza gara<br />

Abbiamo già visto come l’art. 35 nel riscrivere,<br />

tra gli altri, il co. 5° dell’ art. 113 del T.U. degli<br />

EE.LL., con un sintetico riferimento all’ affidamento<br />

a società di cap<strong>it</strong>ali mediante pubblica gara, abbia<br />

tentato di estromettere dalla normativa a regime<br />

l’inflazionata pratica degli affidamenti diretti, quasi<br />

a voler compensare l’ultrattiv<strong>it</strong>à degli affidamenti<br />

diretti pregressi ammessa invece, in date condizioni,<br />

dalla normativa trans<strong>it</strong>oria. Anche la normativa<br />

introdotta dal D.L. n. 269 del 2003 in relazione alla<br />

gestione “separata” di reti ed impianti ammette –<br />

oltre all’ipotesi tradizionale dell’affidamento esterno<br />

a strutture imprend<strong>it</strong>oriali la cui idone<strong>it</strong>à sia<br />

valutata nel contesto di una procedura di gara – l’affidamento<br />

diretto a favore di società di cap<strong>it</strong>ali a<br />

totale (e non più prevalente) partecipazione pubblica,<br />

ma “… a condizione che gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari<br />

del cap<strong>it</strong>ale sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società un<br />

controllo analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi<br />

e che la società realizzi la parte più importante<br />

della propria attiv<strong>it</strong>à con l’Ente o con gli Enti pubblici<br />

che la controllano” (commi 4° e 13°, art. 113,<br />

D.L.vo n. 267 del 2000, così come modificati dall’<br />

art. 14, co. 1°, lett. c – g, D.L. n. 269). Con questa<br />

formula che individua le condizioni di influenza<br />

dominante degli Enti pubblici azionisti sulle dinamiche<br />

operative della società da essi integralmente<br />

partecipata, si esprime in qualche modo il senso del<br />

recepimento a livello legislativo degli es<strong>it</strong>i dell’elaborazione<br />

giurisprudenziale nazionale e comun<strong>it</strong>aria,<br />

nonché degli indirizzi interpretativi forn<strong>it</strong>i negli<br />

ultimi anni dalla Commissione delle Comun<strong>it</strong>à<br />

europee.<br />

Per ciò che attiene invece al conferimento della<br />

t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del servizio (funzionale all’organizzazione<br />

ed erogazione del medesimo) l’“affidamento a<br />

società di cap<strong>it</strong>ali” individuate sulla base di una<br />

pubblica gara è solo una delle possibili formule<br />

GIURISPRUDENZA 1017<br />

gestionali. Accanto ad essa nel nuovo co. 5° dell’art.<br />

113, così come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 14, co. 1°,<br />

lett. d), D.L. n. 269 del 2003, oggi figurano anche<br />

l’affidamento a società a cap<strong>it</strong>ale misto (apparentemente<br />

in ombra sotto il vigore dell’ art. 35) e quello<br />

a società a totale cap<strong>it</strong>ale pubblico .<br />

Per gli ultimi due tipi il legislatore ammette ipotesi<br />

di affidamento svincolato da procedure di gara,<br />

anzi a ben vedere, ove ricorrano date condizioni, lo<br />

ammette anche al di là di una fase gestionale esclusivamente<br />

intertemporale (co. 15°-bis).<br />

È invero possibile affidare la gestione ad una<br />

società a cap<strong>it</strong>ale misto pur in assenza di una specifica<br />

gara, poiché per il legislatore del 2003 è sufficiente<br />

garanzia di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’affidamento, che<br />

il socio privato sia stato individuato come tale nell’amb<strong>it</strong>o<br />

di un contesto procedimentale ad evidenza<br />

pubblica realmente compet<strong>it</strong>ivo, che sarebbe invece<br />

irragionevole doppiare per la successiva formale<br />

scelta di un gestore nei fatti già individuato nel<br />

momento in cui l’Amministrazione locale ha deliberato<br />

e successivamente ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o una società<br />

ad hoc per la gestione del servizio (8). È inoltre possibile<br />

prescindere dall’espletamento di procedure di<br />

gara, quando la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del servizio sia confer<strong>it</strong>a a<br />

società a cap<strong>it</strong>ale interamente pubblico, semprechè<br />

si realizzino le condizioni di dominanza pubblica di<br />

cui sopra, e cioè” che gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari del<br />

cap<strong>it</strong>ale sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società un controllo<br />

analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi e che<br />

la società realizzi la parte più importante della propria<br />

attiv<strong>it</strong>à con l’Ente o con gli Enti pubblici che la<br />

controllano” .<br />

R<strong>it</strong>roviamo ancora questa formula, mutuata dalla<br />

giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria (in particolare, sentenza<br />

Teckal), nel nuovo co. 15°-bis dell’art. 113 recante<br />

– congiuntamente ai commi 15°-ter, e 15°-quater<br />

(introdotto dalla L. n. 350 del 2003) – norme disciplina<br />

trans<strong>it</strong>oria.<br />

Dal 31 dicembre 2006 cessano, infatti, di dispiegare<br />

effetti giuridici i rapporti concessori sorti in<br />

assenza di una procedura ad evidenza pubblica e già<br />

in corso di svolgimento a quella data, salvo quanto<br />

disposto eventualmente dalla legislazione di settore<br />

di volta in volta interessata, e soprattutto salvo che<br />

concessionarie siano, per l’appunto: 1) società a<br />

cap<strong>it</strong>ale misto pubblico – privato il cui socio privato<br />

sia stato selezionato nel corso di una gara espletata<br />

nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;<br />

2) società a cap<strong>it</strong>ale integralmente pubblico la<br />

cui attiv<strong>it</strong>à prevalente sia quella svolta nell’interes-<br />

(8) Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 2380 del<br />

2003.


1018 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

se degli stessi Enti pubblici azionisti t<strong>it</strong>olari di penetranti<br />

poteri di controllo; 3) per effetto dell’ integrazione<br />

dell’art. 15-bis disposta dal co. 234° dell’ art.<br />

4 della L. n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il<br />

2004), sono pure sottratti alla regola della cessazione<br />

anticipata gli affidamenti diretti già in essere al<br />

1° ottobre 2003 a favore di società di cap<strong>it</strong>ali quotate<br />

in borsa (o perché già tali a quella data, ovvero<br />

perché, originariamente a cap<strong>it</strong>ale integralmente<br />

pubblico, abbiano poi provveduto entro la stessa<br />

data a collocare sul mercato quote di cap<strong>it</strong>ale attraverso<br />

procedure ad evidenza pubblica). Evidentemente<br />

l’ammissione del cap<strong>it</strong>ale sociale di una<br />

società pubblica alle quotazioni di borsa ed il susseguente<br />

mon<strong>it</strong>oraggio dell’attiv<strong>it</strong>à sociale ad opera<br />

delle ist<strong>it</strong>uzioni che sovraintendono al complesso<br />

funzionamento del mercato mobiliare, è un’adeguata<br />

garanzia di ottimale e trasparente allocazione delle<br />

pubbliche risorse.<br />

Nel concreto significato di questa formula normativa,<br />

espressiva delle condizioni per l’affermazione<br />

di una s<strong>it</strong>uazione di dominanza pubblica in un<br />

contesto societario di rilevanza locale, risiede forse<br />

la comprensione delle più recenti modifiche legislative<br />

in materia.<br />

È verosimile che in questi casi la connotazione<br />

integralmente pubblicistica del cap<strong>it</strong>ale sociale prevalga<br />

sulla struttura essenzialmente privatistica del<br />

modello gestionale prescelto, con degli inev<strong>it</strong>abili<br />

effetti sulle sue dinamiche operative (9). Non è sufficiente<br />

ad esprimere il senso del “controllo simile a<br />

quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi” la circostanza<br />

che gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale sociale”<br />

dispongano della maggioranza dei voti in seno<br />

all’assemblea dei soci ( così, secondo la Commissione<br />

europea, nell’atto di messa in mora dello Stato<br />

<strong>it</strong>aliano in data 8 novembre 2000 ). Quello che in<br />

realtà caratterizza il fenomeno è la ricorrenza di<br />

consistenti poteri dirigistici degli Enti pubblici a<br />

monte, sulla società da essi partecipata: non quindi<br />

un mera verifica formale della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’operato<br />

degli organi sociali , ma direzione e valutazione<br />

preventiva della sua opportun<strong>it</strong>à e della sua<br />

ragionevolezza (rispetto al fine pubblico da perseguire).<br />

Intanto ciò può essere possibile in quanto la cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />

società si ponga rispetto agli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari<br />

del cap<strong>it</strong>ale sociale in condizioni di atipica strumental<strong>it</strong>à.<br />

Pertanto il vero significato della detenzione<br />

della maggioranza o della total<strong>it</strong>à azionaria sta<br />

(9) cfr., Consiglio di Stato, Sesta sezione, n. 1206 del<br />

2001.<br />

(10) TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.<br />

421 del 2001.<br />

non tanto nei giuochi di potere cui frequente si presta<br />

l’esercizio del dir<strong>it</strong>to di voto, quanto nella determinazione<br />

per l’appunto “… di un vincolo di strumental<strong>it</strong>à<br />

della società così cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a”. È invero proprio<br />

la rilevante partecipazione azionaria che consente<br />

quelle verifiche e quei controlli sul concreto<br />

perseguimento del pubblico interesse sotteso all’affidamento<br />

del servizio pubblico da parte della<br />

società partecipata e che rende conto anche della sottrazione<br />

alle regole delle procedure di pubblica evidenza<br />

(10). Questo discorso di per sé già valido per<br />

una partecipazione pubblica di maggioranza, assume<br />

una concretezza ancora maggiore se rifer<strong>it</strong>o ad una<br />

partecipazione pubblica assorbente.<br />

Accade così di trovarsi solo nominalmente innanzi<br />

ad una figura societaria distinta ed autonoma<br />

rispetto ai soggetti che l’hanno cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a; l’esistenza,<br />

ad esempio di un fondo patrimoniale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da<br />

conferimenti dei Comuni t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale sociale,<br />

che si riservano una porzione consistente degli utili,<br />

oppure l’esistenza di una riserva statutaria che ad<br />

essi riservi poteri di nomina e revoca della maggioranza<br />

degli amministratori o sindaci, o ancora l’approvazione<br />

delle principali scr<strong>it</strong>ture contabili societarie<br />

da parte di un organo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai loro rappresentanti<br />

… delineano un contesto societario con un<br />

autonomia organizzativa, decisionale, finanziaria, di<br />

lim<strong>it</strong>ato respiro. Difficile però pensare ad una classificazione<br />

aprioristica valida in assoluto delle possibili<br />

manifestazioni di tale dominanza pubblica, che<br />

restano prevalente appannaggio della fantasia degli<br />

amministratori locali; in questo senso, ancora una<br />

volta valido sarà il ruolo svolto dai giudici chiamati<br />

a dirimere questioni controverse.<br />

Conclusioni<br />

Gli affidamenti diretti a società a partecipazione<br />

pubblica, maggior<strong>it</strong>aria o integrale – evidentemente<br />

ancora ammessi sia pure sub condicione, dalla normativa<br />

oggi vigente – alimentano s<strong>it</strong>uazioni di privilegio<br />

per le imprese societarie a completa t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à pubblica<br />

sottraendo “ aree assai ampie di attiv<strong>it</strong>à economiche<br />

all’iniziativa imprend<strong>it</strong>oriale privata, in contrasto<br />

con la ragione stessa dell’ Unione europea” (11).<br />

Si tratta non solo di comprendere se le ipotesi di<br />

affidamento diretto e la compromissione della concorrenza<br />

per il mercato che ad esse consegue abbiano<br />

o meno un fondamento normativo (art. 43 Cost.,<br />

art. 86 Trattato CE) (12). Si tratta soprattutto di comprendere<br />

il significato di previsioni legislative per<br />

(11) Consiglio di Stato, Quinta sezione, ordinanza n.<br />

2316 del 2004; cfr., anche TAR Lombardia, Milano, sez.<br />

III, n. 1685 del 2004.<br />

(12) TAR della Puglia, II sezione di Lecce, n. 2549 del<br />

2004.


niente casuali che – anche a costo di comprimere le<br />

ambizioni comun<strong>it</strong>arie per un mercato in cui siano<br />

riservate pari opportun<strong>it</strong>à ad imprese pubbliche e private,<br />

nazionali e straniere – rimettono ancora una volta<br />

all’insidacabile discrezional<strong>it</strong>à delle Amministrazioni<br />

locali la scelta tra due modelli gestionali: l’uno,<br />

che consente l’accesso al mercato dei servizi pubblici<br />

locali solo a soggetti in possesso di requis<strong>it</strong>i predeterminati,<br />

le cui offerte siano preventivamente<br />

valutate e comparate; l’altro che, svincolato dai lacciuoli<br />

burocratici delle procedure di evidenza pubblica,<br />

si avvale di soggetti che sono espressione, organizzativa<br />

e finanziaria, delle stesse Amministrazioni<br />

locali, sacrificando quelle risorse finanziarie e quelle<br />

competenze di cui normalmente sono portatori i soci<br />

privati. Ma al di là di tutto, nulla esclude che le nuove<br />

previsioni normative qui all’esame si lim<strong>it</strong>ino a<br />

registrare gli umori sociali, le condizioni economiche<br />

esistenti sul terr<strong>it</strong>orio, e le pol<strong>it</strong>iche su di esso praticate,<br />

spesso troppo eterogenee tra loro per poter – in<br />

presenza date condizioni tecniche ed economiche<br />

dell’attiv<strong>it</strong>à svolta – uniformemente lim<strong>it</strong>are,<br />

mediante l’espletamento di pubbliche gare, il numero<br />

degli operatori economici ammessi al ridondante<br />

mercato dei servizi pubblici locali (concorrenza per il<br />

mercato), … spesso troppo pervicaci per poter<br />

rimuovere – là ove quelle date condizioni tecniche ed<br />

economiche non esistono – qualunque ostacolo alla<br />

concorrenza di tutti in un mercato di tutti (concorrenza<br />

nel mercato) (13).<br />

* * *<br />

TAR LOMBARDIA, BRESCIA – Sentenza<br />

8 giugno 2004 n. 632 – Pres. Mariuzzo, Est.<br />

Tenca Carrera – Cremonini (avv. M.E. Cortellazzi)<br />

c/ Comune di Cremona (avv.ti E.<br />

Boccalini; L. Ghirardi)<br />

1. Servizi pubblici – Definizione giurisdizionale<br />

– Attiv<strong>it</strong>à economica indirizzata al<br />

soddisfacimento dei bisogni collettivi –<br />

Restrizioni per ragioni di interesse pubblico<br />

Ammissibili<br />

2. Servizi pubblici – Servizio taxi – Servizio<br />

autonoleggio – Differenze<br />

3. Servizi pubblici – Adempimento del servizio<br />

pubblico – Servizio taxi – Sistema contatti<br />

diretti tra conducente e utente – Contrario<br />

all’interesse pubblico<br />

(13) Sul punto in particolare il parere espresso dall’Autor<strong>it</strong>à<br />

Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla<br />

riforma dei servizi pubblici locali, in data 8 novembre<br />

2001.<br />

GIURISPRUDENZA 1019<br />

4. Servizio pubblico – Adempimento del servizio<br />

pubblico – Servizio taxi – Radio-taxi<br />

– Interesse pubblico – Compatibile<br />

1. Il servizio pubblico è un’attiv<strong>it</strong>à economica<br />

di produzione di beni e servizi, indirizzata<br />

ist<strong>it</strong>uzionalmente e direttamente al soddisfacimento<br />

di bisogni collettivi e sottoposta, per<br />

ragioni di interesse pubblico, a restrizioni<br />

disposte dall’Autor<strong>it</strong>à.<br />

2. Il servizio di taxi ha lo scopo di assicurare<br />

il trasporto individuale e collettivo di persone<br />

ed è ontologicamente diverso dall’alternativo<br />

servizio di autonoleggio con conducente che<br />

si rivolge ad un’utenza specifica che avanza<br />

appos<strong>it</strong>a richiesta presso la sede del vettore.<br />

Inoltre, mentre il primo si caratterizza per l’obbligatorietà<br />

del servizio, la sua offerta indifferenziata<br />

a chiunque ne faccia richiesta e la<br />

rigida determinazione pubblica delle tariffe e<br />

modal<strong>it</strong>à gestionali; il secondo, viceversa, non<br />

è obbligatorio ed il corrispettivo è direttamente<br />

concordato tra utente e vettore.<br />

3. Il servizio di taxi, caratterizzato dall’esigenza<br />

di garantire l’accesso indifferenziato e<br />

la par<strong>it</strong>à di trattamento, comporta che ogni<br />

utente deve potervi accedere avvalendosi del<br />

primo conducente disponibile, secondo un<br />

principio di causal<strong>it</strong>à. Ne deriva che l’introduzione<br />

di un sistema di contatti diretti (tra conducente<br />

e utente) comprometterebbe seriamente<br />

la funzional<strong>it</strong>à e la correttezza del servizio in<br />

quanto i clienti che ignorano il recap<strong>it</strong>o privato<br />

o il numero di cellulare dei tassisti rischierebbero<br />

di non ricevere risposta.<br />

4. Il servizio di radio-taxi (a differenza del<br />

contatto diretto tra tassista e utente) offre adeguate<br />

garanzie di trasparenza ed imparzial<strong>it</strong>à:<br />

ciascuna chiamata è ricevuta da un unico centralino<br />

che la smista, in modo del tutto impersonale,<br />

al primo operatore in servizio e libero<br />

in quel momento il quale provvede ad evaderla<br />

ev<strong>it</strong>ando così qualsiasi illec<strong>it</strong>a personalizzazione<br />

del rapporto.<br />

Commento della dott.ssa NADIA MACCABIANI<br />

Il TAR Brescia (sentenza n. 632/2004) si sofferma<br />

sul (dibattuto) concetto di “servizio pubblico”<br />

La materia dei “servizi pubblici”, come recentemente<br />

evidenziato dalla sentenza n. 204 del 2004<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, è (ed è sempre stata)<br />

“una materia … dai confini non compiutamente<br />

delim<strong>it</strong>ati” (punto 3.4.2 del considerato in dir<strong>it</strong>to).


1020 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Un contributo, nella delim<strong>it</strong>azione dell’amb<strong>it</strong>o<br />

oggettivo occupato dalla materia “servizi pubblici”<br />

può essere offerto (sul piano dell’interpretazione<br />

storico-sistematica) dal T.U. n. 2578 del 1925. Tuttavia<br />

non può essere considerato un contributo<br />

“dirimente” dato che l’elencazione ivi contemplata<br />

è meramente esemplificativa (1). È peraltro nota la<br />

distinzione dottrinale tra il profilo soggettivo ed<br />

oggettivo della materia dei servizi pubblici, con prevalenza<br />

del secondo sul primo (2). La L. n.<br />

142/1990 che, per la prima volta, ha compiutamente<br />

disciplinato le modal<strong>it</strong>à di gestione – da parte<br />

degli EE.LL. – dei servizi pubblici non ha sostanzialmente<br />

modificato il preesistente scenario. L’attuale<br />

art. 112 del TUEL si lim<strong>it</strong>a, con una enunciazione<br />

alquanto evanescente e generale, a definire i<br />

servizi pubblici locali come aventi “per oggetto produzione<br />

di beni ed attiv<strong>it</strong>à rivolte a realizzare fini<br />

sociali e a promuovere lo sviluppo economico e<br />

civile delle Comun<strong>it</strong>à locali”.<br />

La sentenza del TAR Brescia n. 632/2004 dell’8<br />

giugno 2004 interviene, pertanto, in tale (non semplice)<br />

scenario. In particolare, essa evidenzia come<br />

la problematica dei servizi pubblici non si risolva –<br />

ed esaurisca – più nell’alveo meramente nazionale,<br />

bensì, con l’integrazione europea, abbia acquis<strong>it</strong>o<br />

più ampio respiro. Tale pronuncia collega sistematicamente<br />

le previsioni nazionali (art. 43 Cost. e art.<br />

112 TUEL) con quelle comun<strong>it</strong>arie (artt. 86, co. 2°<br />

– ex art. 90 e 16 – ex art. 7D del Trattato). Tanto premesso<br />

vengono, nel corso della motivazione, sottolineati<br />

taluni profili che puntualizzano i caratteri<br />

salienti dell’attiv<strong>it</strong>à di servizio pubblico. Stante la<br />

generic<strong>it</strong>à del concetto (servizio pubblico) non sembra<br />

inutile ricordarli sinotticamente. Essi sono: 1)<br />

l’oggetto, inteso come “attiv<strong>it</strong>à (economica) di produzione<br />

di beni e di servizi”; 2) il fine, inteso come<br />

ist<strong>it</strong>uzionale e diretta funzionalizzazione di tale attiv<strong>it</strong>à<br />

“al soddisfacimento di bisogni collettivi”; 3) i<br />

destinatari, intesi come la comun<strong>it</strong>à indifferenziata<br />

degli utenti; 4) la disciplina pos<strong>it</strong>iva di tale attiv<strong>it</strong>à,<br />

intesa come possibile sua sottoposizione a vincoli e<br />

prescrizioni tra i quali, in primo luogo, quelli di<br />

garanzia dell’ “accesso indifferenziato” e della<br />

“par<strong>it</strong>à di trattamento” degli utenti, oltre che l’imposizione<br />

di altre restrizioni da parte dell’Autor<strong>it</strong>à;<br />

5) l’interesse pubblico, quale essenziale ratio delle<br />

eventuali restrizioni imposte a tale attiv<strong>it</strong>à.<br />

I servizi pubblici quindi – ormai pacificamente<br />

intesi in senso oggettivo – integrano gli estremi di<br />

(1) MARINO, Sul fondamento giuridico del servizio<br />

pubblico, in Scr<strong>it</strong>ti in onore di Giuseppe AULETTA, III,<br />

Milano, 1988, p. 107.<br />

(2) V. CERULLI IRELLI, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />

Torino, 1997, p. 56 ss.<br />

un’attiv<strong>it</strong>à economica che, a differenza di qualsiasi<br />

altra attiv<strong>it</strong>à economica, si peculiarizza per il rilievo<br />

degli interessi che soddisfa e per la conseguente sua<br />

sottoposizione ad un particolare regime di regolamentazione.<br />

* * *<br />

TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III – Ordinanza<br />

8 settembre 2004 n. 885 – Amedeo Urbano<br />

Pres., Raffaele Greco Est. – Associazione<br />

Nazionale Autostrasporto Viaggiatori (avv.<br />

C. Colapinto) c. Comune di Bari (avv. B.<br />

Capruzzi, R. Cioffi), A.M.T.A.B. Servizio<br />

S.p.A. (avv. G. Notarnicola), Regione Puglia<br />

(n.c.).<br />

1. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />

pubblici – Principi di trasparenza e pubblic<strong>it</strong>à<br />

– Sono norme di “chiusura”<br />

2. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />

pubblici – Affidamento in house – Condizioni<br />

3. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />

pubblici – Affidamento in house – Cost<strong>it</strong>uisce<br />

ipotesi eccezionale<br />

4. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />

pubblici – Affidamento in house – art. 113<br />

co. 5°, D.L. n. 267 del 2000 – Libertà di<br />

scelta di affidamento – Artt. 46, 49 e 86<br />

del Trattato ist<strong>it</strong>utivo CE – Compatibil<strong>it</strong>à<br />

– Questione – Rimessione degli atti alla<br />

Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea<br />

1. In tema di gestione di servizi pubblici, i<br />

principi di trasparenza e pubblic<strong>it</strong>à delle procedure<br />

di affidamento, con tutto il complesso di<br />

regole che ne derivano (par<strong>it</strong>à di trattamento,<br />

divieto di discriminazioni, proporzional<strong>it</strong>à delle<br />

scelte rispetto agli scopi persegu<strong>it</strong>i etc.),<br />

cost<strong>it</strong>uiscono norme “di chiusura” del sistema,<br />

volte a garantire il rispetto del nucleo essenziale<br />

delle norme comun<strong>it</strong>arie in materia di<br />

concorrenza anche nei casi in cui le modal<strong>it</strong>à<br />

con cui avviene l’affidamento del servizio non<br />

siano direttamente riconducibili a specifiche<br />

direttive.<br />

2. Alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale<br />

comun<strong>it</strong>aria, sussiste la fattispecie dell’affidamento<br />

del servizio pubblico in house,<br />

con la conseguente esclusione dell’applicabil<strong>it</strong>à<br />

dei principi comun<strong>it</strong>ari, quando l’Ente<br />

pubblico eserc<strong>it</strong>i sulla società affidataria un


controllo analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri<br />

servizi e quando tale società realizzi la parte<br />

più importante della propria attiv<strong>it</strong>à con l’Ente<br />

o gli EE.LL. che la controllano.<br />

3. In tema di servizi pubblici, l’affidamento<br />

in house cost<strong>it</strong>uisce una ipotesi eccezionale, la<br />

sola che può giustificare la mancata applicazione<br />

delle regole in materia di concorrenza,<br />

altrimenti cogenti in tutti i casi di affidamento<br />

di un servizio pubblico a soggetto diverso dalla<br />

stessa Amministrazione.<br />

4. Vanno rimessi gli atti alla Corte di giustizia<br />

della Comun<strong>it</strong>à europea, ai sensi dell’art.<br />

234 del Trattato ist<strong>it</strong>utivo, ai fini della pronuncia<br />

pregiudiziale riguardo al ques<strong>it</strong>o se sia<br />

compatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, ed in<br />

particolare con gli obblighi di trasparenza e<br />

libera concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86<br />

del Trattato, l’art. 113 co. 5°, D.L. 18 agosto<br />

2000 n. 267, come modificato dall’art. 14, D.L.<br />

30 settembre 2003 n. 269, nella parte in cui<br />

non pone alcun lim<strong>it</strong>e alla libertà di scelta dell’Amministrazione<br />

Pubblica tra le diverse forme<br />

di affidamento del servizio pubblico, ed in<br />

particolare tra l’affidamento mediante procedura<br />

di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento<br />

diretto a società da essa interamente<br />

controllata.<br />

Commento del dott. BIAGIO DELFINO<br />

L’affidamento in house di servizi pubblici locali:<br />

l’art. 113 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000 rimesso<br />

all’esame della Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à<br />

europea<br />

Con l’ordinanza in epigrafe, il TAR Puglia, Bari,<br />

investe la Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea<br />

della questione relativa alla compatibil<strong>it</strong>à dell’art.<br />

113 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000, con i principi di<br />

trasparenza e libera concorrenza come disciplinati<br />

nel Trattato ist<strong>it</strong>utivo CE, con riferimento all’inesistenza<br />

di lim<strong>it</strong>i alla libertà di scelta della P.A. tra le<br />

diverse forme di affidamento dei servizi pubblici<br />

locali.<br />

Si tratta di un’ordinanza che scrive un nuovo<br />

cap<strong>it</strong>olo, l’ennesimo, sul tema dei servizi pubblici<br />

locali e, segnatamente, sui moduli in base ai quali<br />

sono affidati; tema che ha ampiamente appassionato<br />

la dottrina ed affaticato la giurisprudenza.<br />

Prima di esaminare il percorso argomentativo<br />

segu<strong>it</strong>o dai giudici baresi, va dato loro mer<strong>it</strong>o di non<br />

aver indulto, in netta controtendenza rispetto ad un<br />

sempre maggiore numero di pronunce, alla tentazione<br />

di ricostruire dai primordi i termini del pro-<br />

GIURISPRUDENZA 1021<br />

blema giuridico da affrontare, come se si dovesse<br />

ovviare ad uno stato di ignoranza in coloro che leggono<br />

i contributi giurisprudenziali.<br />

La questione all’esame dei giudici baresi è incentrata<br />

sulla riscr<strong>it</strong>tura dell’art. 113, D.L. n. 267 del<br />

2000, ad opera dell’art. 14, D.L. 30 settembre 2003 n.<br />

269, conv. in legge 24 novembre 2003 n. 326. In particolare,<br />

l’attenzione va focalizzata sulla lett. c) del<br />

co. 5° della c<strong>it</strong>ata disposizione contenuta nel T.U.<br />

delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., secondo<br />

cui la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del servizio può essere attribu<strong>it</strong>a “a<br />

società a cap<strong>it</strong>ale interamente pubblico a condizione<br />

che l’Ente o gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale<br />

sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società un controllo analogo a<br />

quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi e che la società<br />

realizzi la parte più importante della propria attiv<strong>it</strong>à<br />

con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano”.<br />

Così disponendo, l’art. 113 co. 5° lett. c), D.L. n.<br />

267 del 2000, ha provveduto a disciplinare l’ipotesi<br />

dell’affidamento c.d. in house, ripetendo in modo<br />

pedissequo un’affermazione della sentenza Teckal<br />

pronunciata dalla Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à<br />

europea (C. giust. CE, sez. V, 18 novembre 1999<br />

causa C-107/98, in “Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario”,<br />

2000, 1393).<br />

In tema di affidamento del servizio senza previo<br />

esperimento di procedure di evidenza pubblica, il<br />

Consiglio di Stato ha già sottoposto alla Corte di<br />

giustizia il ques<strong>it</strong>o se è compatibile con il dir<strong>it</strong>to<br />

comun<strong>it</strong>ario (in particolare, con la libertà della prestazione<br />

di servizi, il divieto di discriminazione e<br />

l’obbligo di par<strong>it</strong>à di trattamento, trasparenza e libera<br />

concorrenza), una legge regionale del Trentino-<br />

Alto Adige (art. 44 co. 6° lett. b, legge regionale<br />

Trentino-Alto Adige) che ha previsto l’affidamento<br />

diretto della gestione di parcheggi pubblici a pagamento,<br />

ad una società per azioni a cap<strong>it</strong>ale interamente<br />

pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile<br />

2004 n. 2316). La Quinta sezione si è interrogata<br />

sul significato da attribuire al termine “controllo”<br />

utilizzato nella sentenza Teckal (ed oggi utilizzato<br />

dall’art. 113 co. 5° (lett. c), D.L. n. 267 del 2000),<br />

al fine “di capire se il possesso dell’intero cap<strong>it</strong>ale<br />

del soggetto affidatario, (…), possa garantire quella<br />

s<strong>it</strong>uazione di dipendenza organica che normalmente<br />

si realizza nell’organizzazione burocratica di una<br />

Pubblica Amministrazione”.<br />

Ma la prospettiva considerata dal TAR Puglia si<br />

presenta più complessa: il fatto che l’art. 113 co. 5°<br />

lett. c), D.L. n. 267 del 2000, ripete l’affermazione<br />

della sentenza Teckal implica la compatibil<strong>it</strong>à di<br />

tale norma con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sotto un profilo<br />

quanto meno formale.<br />

In tal senso, si è espressa la Quinta sezione in<br />

un’altra pronuncia, nella quale ha r<strong>it</strong>enuto che la<br />

formulazione dell’art. 113 co. 5° lett. c), D.L. n. 267


1022 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

del 2000, è “conforme ai principi del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario”<br />

(Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2004<br />

n. 4771).<br />

Tuttavia, il TAR non si arresta di fronte a tale<br />

sovrapponibil<strong>it</strong>à e pone il problema della compatibil<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 113 co. 5° lett. c), D.L. n. 267 del<br />

2000, con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, sotto un diverso<br />

profilo, più sistematico.<br />

I punti nodali del ragionamento dei giudici<br />

pugliesi sono due: il primo, consiste nell’affermazione<br />

del carattere generale delle regole sulla libertà<br />

di concorrenza e sugli obblighi di trasparenza,<br />

ampiamente consacrate nel Trattato ist<strong>it</strong>utivo quali<br />

principi fondamentali cui informare i cr<strong>it</strong>eri per la<br />

gestione dei servizi pubblici; il secondo, consiste<br />

nella qualificazione in termini di eccezional<strong>it</strong>à del<br />

sistema di affidamento in house.<br />

Ora, è indubbio che l’art. 113 co. 5°, D.L. n. 267<br />

del 2000, ha collocato su uno stesso piano l’affidamento<br />

riconducibile al modello in house (lett. c),<br />

con quello a società di cap<strong>it</strong>ali individuate attraverso<br />

l’espletamento di gare con procedure ad evidenza<br />

pubblica (lett. a) e con quello a società a cap<strong>it</strong>ale<br />

misto pubblico privato in cui il socio privato venga<br />

scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure<br />

ad evidenza pubblica (lett. b).<br />

Così formulato, detto articolo potrebbe lasciar<br />

inferire che l’ipotesi formulata nella lett. c) sia alternativa<br />

alle ipotesi formulate nelle lett. a) e b), nonostante<br />

che la prima rappresenti un’eccezione al<br />

principio di libera concorrenza.<br />

Osserva il TAR pugliese che il punto nevralgico<br />

della materia non è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal modo in cui il legislatore<br />

ha costru<strong>it</strong>o la figura dell’affidamento in house,<br />

ma va individuato nel fatto che la norma in questione<br />

ha, in sostanza, generalizzato tale figura,<br />

lasciando apparentemente alle Amministrazioni locali<br />

piena discrezional<strong>it</strong>à in ordine alla scelta tra essa e<br />

l’affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.<br />

Da ciò il giustificato timore che la formulazione<br />

dell’art. 113 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000, possa<br />

generare uno stravolgimento del “rapporto tra i<br />

diversi modelli di affidamento dei servizi pubblici,<br />

in forza del quale il ricorso a procedure di evidenza<br />

pubblica dovrebbe configurarsi come la regola e<br />

l’affidamento in house come eccezione”, mancando<br />

infatti un cr<strong>it</strong>erio per orientare la condotta delle P.A.<br />

nell’esternare le valutazioni in ordine alle esigenze<br />

del servizio che giustificano la deroga al principio<br />

della gara pubblica.<br />

La parola passa alla Corte di giustizia, sperando<br />

che non si trinceri dietro la impossibil<strong>it</strong>à -in sede di<br />

giudizio ex art. 234 del Trattato ist<strong>it</strong>utivo- di pronunciarsi<br />

sull’interpretazione delle norme nazionali e<br />

sulla conform<strong>it</strong>à di tali norme al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />

principio già sostenuto proprio nella sentenza Teckal.<br />

SERVIZI PUBBLICI LOCALI<br />

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 27<br />

luglio 2004 n. 272 – Pres. Zagrebelsky,<br />

Red. Capotasti. – Questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 14, commi 1° e 2°, del D.L. 30<br />

settembre 2003, modificato dalla legge di<br />

conversione n. 326 del 24 novembre 2003<br />

per contrasto con l’art. 117 della cost<strong>it</strong>uzione<br />

– È parzialmente fondata.<br />

Disciplina dei pubblici servizi economici di<br />

rilevanza economica – Rientra nella materia<br />

della tutela della concorrenza – Potestà<br />

legislativa statale – Sussiste<br />

Disciplina dei servizi pubblici locali privi di<br />

rilevanza economica – Non rientra nella<br />

materia della tutela della concorrenza –<br />

Intervento legislativo dello Stato – Configura<br />

illeg<strong>it</strong>tima compressione dell’autonomia<br />

regionale e locale<br />

È parzialmente fondata la questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 14 co. 1° lett. e) del D.L.<br />

30 settembre 2003, modificato dalla legge di<br />

conversione n. 326 del 24 novembre 2003, per<br />

contrasto con l’art. 117 della cost<strong>it</strong>uzione nella<br />

parte in cui, in riferimento all’art. 113 co. 7°<br />

del T.U. EE.LL., stabilisce dettagliatamente e<br />

con tecnica autoapplicativa i vari cr<strong>it</strong>eri in<br />

base ai quali la gara viene aggiudicata ed<br />

introduce la prescrizione che le previsioni dello<br />

stesso co. 7° devono considerarsi integrative<br />

delle discipline di settore.<br />

È fondata la questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

dell’art. 14, co. 2°, del D.L. 30 settembre 2003,<br />

modificato dalla legge di conversione n. 326<br />

del 24 novembre 2003 nella parte in cui interviene<br />

sull’art. 113-bis del T.U. EE.LL. in quanto,<br />

non esistendo un mercato concorrenziale<br />

nell’amb<strong>it</strong>o dei servizi pubblici locali privi di<br />

rilevanza economica, l’intervento del legislatore<br />

statale non può essere fondato sull’art. 117<br />

lett. e) della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />

Commento dell’avv. EMANUELA TRAINA<br />

Quale disciplina per l’affidamento dei servizi<br />

pubblici locali privi di rilevanza economica?<br />

La sentenza in commento, se da un lato lascia<br />

sostanzialmente immutata la disciplina dei servizi<br />

pubblici locali di rilevanza economica risultante<br />

dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre<br />

2003, n. 269, convert<strong>it</strong>o, con modificazioni,


nella legge n. 24 novembre 2003 – con esclusione<br />

dell’inciso, contenuto nell’art. 113 co. 7° del<br />

T.U.EE.LL., relativo alle modal<strong>it</strong>à di aggiudicazione<br />

delle gare ed alla definizione di tali norme quali<br />

integrative delle discipline di settore – produce<br />

effetti senz’altro più significativi in relazione alla<br />

normativa inerente i servizi privi di rilevanza economica,<br />

che viene praticamente cancellata dall’ordinamento.<br />

Trattandosi di una disciplina alquanto complessa,<br />

in quanto derivante dalla “stratificazione” di diversi<br />

interventi legislativi, appare opportuna una preliminare<br />

sintetica ricostruzione del corpus sottoposto al<br />

vaglio della Consulta.<br />

Il Quadro Normativo<br />

Il testo originario del D.L.vo 18 agosto 2000 n.<br />

267, riprendendo sostanzialmente la disciplina già<br />

dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142,<br />

prevedeva all’art. 113 diverse forme di gestione tra<br />

cui, sussistendo determinate condizioni, l’Ente<br />

faceva ricorso (gestione diretta in economia, concessione,<br />

affidamento ad azienda speciale, a società<br />

mista, ad ist<strong>it</strong>uzione ovvero a società di cap<strong>it</strong>ali).<br />

Tale disciplina veniva radicalmente modificata dall’art.<br />

35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria<br />

2002) che, come noto, introduceva la distinzione<br />

tra servizi di rilevanza industriale e servizi privi di<br />

rilevanza industriale, modificando l’art. 113 ed inserendo<br />

nel corpo del T.U.EE.LL. l’art. 113-bis.<br />

A propos<strong>it</strong>o dei servizi privi di rilevanza industriale,<br />

il co. 15° della norma appena c<strong>it</strong>ata individuava<br />

diverse modal<strong>it</strong>à di gestione, quali: l’affidamento<br />

diretto a ist<strong>it</strong>uzioni, aziende speciali, anche<br />

consortili, società di cap<strong>it</strong>ali cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate<br />

dagli EE.LL., ovvero, in caso di modesta dimensione<br />

del servizio o quando le caratteristiche dello stesso<br />

lo rendessero opportuno, la gestione in economia;<br />

prevedeva, altresì, l’affidamento diretto dei<br />

servizi culturali anche ad associazioni o fondazioni<br />

dagli stessi EE.LL. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate e specificava,<br />

infine, al co. 4°, che per ragioni tecniche,<br />

economiche o di util<strong>it</strong>à sociale, i servizi di cui ai<br />

commi 1°, 2° e 3° potessero essere affidati a terzi in<br />

base a procedure di evidenza pubblica.<br />

Successivamente, l’art. 14 del D.L. n. 30 settembre<br />

2003 n. 269, convert<strong>it</strong>o con modificazioni nella<br />

legge 24 novembre 2003 n. 326, in un’ottica di adeguamento<br />

alla disciplina comun<strong>it</strong>aria, interveniva<br />

nuovamente sull’argomento, non solo introducendo<br />

in luogo della distinzione tra servizi a rilevanza industriale<br />

e non quella tra servizi di rilevanza economica<br />

e servizi privi di rilevanza economica, ma anche<br />

apportando significative modifiche alle modal<strong>it</strong>à di<br />

affidamento di entrambe le tipologie di servizi.<br />

In particolare, l’art. 113-bis co. 1° lett. c) – avente<br />

ad oggetto l’affidamento diretto a società di capi-<br />

GIURISPRUDENZA 1023<br />

tali cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate degli EE.LL. – veniva<br />

modificato con l’inserimento della previsione dell’affidamento<br />

diretto a “società a cap<strong>it</strong>ale interamente<br />

pubblico a condizione che gli Enti pubblici<br />

t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società<br />

un controllo analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri<br />

servizi e che la società realizzi la parte più importante<br />

della propria attiv<strong>it</strong>à con l’Ente o con gli Enti<br />

pubblici che la controllano”, nonché con l’abrogazione<br />

del co. 4° (relativo alla possibil<strong>it</strong>à di affidamento<br />

con procedura ad evidenza pubblica).<br />

Il testo dell’art. 113-bis risultante dalle sopra<br />

esposte modifiche (cioè quello sottoposto al vaglio<br />

della Consulta) prevedeva, dunque, la gestione dei<br />

servizi pubblici locali privi di rilevanza economica<br />

mediante affidamento diretto a ist<strong>it</strong>uzioni, aziende<br />

speciali, anche consortili, società a cap<strong>it</strong>ale interamente<br />

pubblico controllate dagli EE.LL., ovvero, in<br />

caso di modeste dimensioni del servizio o caratteristiche<br />

che lo rendessero opportuno, in economia,<br />

confermando la possibil<strong>it</strong>à di affidamento diretto<br />

dei servizi culturali anche ad associazioni e fondazioni<br />

cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate dagli Enti stessi.<br />

La sentenza<br />

In data 27 luglio 2004 è stata pubblicata la sentenza<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 272, la quale ha<br />

defin<strong>it</strong>o il giudizio promosso dalla Regione Toscana<br />

per la dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />

dell’art. 14, commi 1° e 2° del D.L. n. 269/2003<br />

convert<strong>it</strong>o in L. n. 326/2003.<br />

In particolare la ricorrente aveva dedotto l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

delle norme in argomento sotto il profilo<br />

della violazione dell’art. 117 della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />

assumendo che lo Stato, nel dettare tale disciplina<br />

dei servizi pubblici locali, che veniva defin<strong>it</strong>a “dettagliata<br />

ed autoapplicativa”, aveva travalicato la<br />

propria competenza legislativa, non rientrando la<br />

materia in esame né nell’amb<strong>it</strong>o della “determinazione<br />

dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti<br />

i dir<strong>it</strong>ti civili e sociali” (art. 117, secondo co.,<br />

lett. m) della Cost<strong>it</strong>uzione) né in quello della “tutela<br />

della concorrenza” (art. 117, secondo co., lett. e);<br />

spettava, pertanto, alle Regioni disciplinare la materia<br />

de qua nel rispetto della Cost<strong>it</strong>uzione e dei vincoli<br />

derivanti dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario e dagli<br />

obblighi internazionali.<br />

La Corte cost<strong>it</strong>uzionale, avendo qualificato la<br />

normativa censurata come almeno in parte riconducibile<br />

alla “tutela della concorrenza”, materia riservata<br />

dall’art. 117 lett. e) della Cost<strong>it</strong>uzione alla<br />

competenza esclusiva dello Stato, ha r<strong>it</strong>enuto la<br />

questione solo parzialmente fondata.<br />

Secondo la Consulta, l’intera disciplina del censurato<br />

art. 14, co. 1°, cost<strong>it</strong>uisce infatti “norma principio”<br />

della materia, volta a garantire la più ampia<br />

libertà di concorrenza nell’amb<strong>it</strong>o della gestione e


1024 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

dell’affidamento dei servizi a rilevanza economica, i<br />

quali devono senz’altro r<strong>it</strong>enersi “mer<strong>it</strong>evoli di essere<br />

preservati da pratiche anticoncorrenziali”; la stessa<br />

risulta, pertanto, esente dalle censure di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

fatta eccezione per il disposto di cui alla lett.<br />

e) che invece, andando a specificare direttamente i<br />

cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione delle gare ed autoqualificandosi<br />

come integrativo delle discipline settoriali, è<br />

apparso alla Corte ingiustificato e non proporzionato<br />

rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza e<br />

dunque invasivo dell’autonomia regionale.<br />

Peraltro, proprio il rilievo che la disciplina in esame<br />

verte in materia di tutela della concorrenza ha<br />

indotto la Corte ad accogliere la questione in relazione<br />

all’art. 14 co. 2°) del D.L. 269/2003, contenente<br />

le modificazioni all’art. 113-bis del<br />

T.U.EE.LL.<br />

Poiché, ha infatti osservato la pronuncia in commento,<br />

nell’amb<strong>it</strong>o dei servizi di rilevanza non economica<br />

non si pone un problema di tutela della concorrenza,<br />

l’intervento legislativo censurato esula<br />

certamente da tale materia, determinando così un’evidente<br />

invasione da parte dello Stato della competenza<br />

legislativa spettante all’autonomia regionale.<br />

Sono stati, di conseguenza, dichiarati incost<strong>it</strong>uzionali<br />

sia l’art. 14 co. 1°) lett. e) e co. 2° del D.L.<br />

n. 269/2003 convert<strong>it</strong>o in L. n. 326/2003, sia, ai sensi<br />

dell’art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l’art. 113<br />

co. 7° secondo e terzo periodo T.U. 267/2000 e l’art.<br />

113-bis dello stesso T.U., nel testo introdotto dal co.<br />

15° dell’art. 35 L. n. 448/2001.<br />

Le conseguenze sulla disciplina dei servizi pubblici<br />

locali privi di rilevanza economica<br />

Notevoli sono gli spunti di riflessione offerti dalla<br />

sentenza in commento relativamente ai servizi<br />

privi di rilevanza economica.<br />

Se infatti la disciplina dei servizi pubblici locali<br />

economicamente rilevanti è risultata esente dalla<br />

censura di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, ad esclusione del profilo<br />

riguardante le modal<strong>it</strong>à di aggiudicazione delle<br />

gare e la previsione secondo cui le disposizioni del<br />

co. 7° dell’art. 113 devono considerarsi “integrative<br />

delle norme di settore”, la normativa riguardante i<br />

servizi privi di rilevanza economica è stata interamente<br />

travolta dalla pronuncia in esame.<br />

Risulta in primo luogo senz’altro condivisibile<br />

l’osservazione della Consulta circa la non applicabil<strong>it</strong>à<br />

dei principi in materia di tutela della concorrenza<br />

ai servizi in argomento, relativamente ai<br />

quali non è configurabile un mercato concorrenziale.<br />

A tale propos<strong>it</strong>o la Corte ha opportunamente<br />

richiamato il “Libro Verde sui servizi di interesse<br />

generale” del 21 maggio 2003, in cui la stessa Commissione<br />

europea ha affermato che le norme sulla<br />

concorrenza si applicano soltanto alle attiv<strong>it</strong>à economiche,<br />

dopo aver precisato che la distinzione tra<br />

attiv<strong>it</strong>à economiche e non economiche ha carattere<br />

dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile<br />

fissare a priori un elenco defin<strong>it</strong>ivo dei servizi<br />

di interesse generale di natura “non economica”.<br />

Secondo la giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria, ha osservato<br />

ancora la Corte, spetta dunque al legislatore<br />

nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il<br />

servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare,<br />

dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo,<br />

della mancata assunzione dei rischi connessi a<br />

tale attiv<strong>it</strong>à ed anche all’eventuale finanziamento<br />

pubblico dell’attiv<strong>it</strong>à in questione.<br />

Di conseguenza la normativa nazionale sui servizi<br />

pubblici privi di rilevanza economica, introdotta<br />

dall’art. 35 della L. n. 448/2001 e modificata dall’art.<br />

14 del D.L. n. 30 settembre 2003 n. 269, convert<strong>it</strong>o<br />

con modificazioni nella legge 24 novembre<br />

2003 n. 326, non potendosi considerare attinente<br />

alla tutela della concorrenza, deve r<strong>it</strong>enersi illeg<strong>it</strong>timamente<br />

“compressiva” dell’autonomia regionale<br />

ad anche di quella locale.<br />

Preso atto dell’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à di tale normativa,<br />

resta tuttavia da chiedersi quali norme debbano<br />

essere applicate dalle Amministrazioni locali nell’affidamento<br />

dei servizi pubblici in argomento.<br />

Una volta rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dign<strong>it</strong>à primaria alle fonti<br />

regionali, occorre infatti rilevare che laddove queste<br />

ultime nulla prevedano in propos<strong>it</strong>o, si sarebbe in<br />

presenza di un vero e proprio vuoto normativo.<br />

Quale disciplina dovrebbero dunque applicare gli<br />

EE.LL. in simile evenienza?<br />

Appare in primo luogo plausibile, viste le motivazioni<br />

della sentenza in commento, escludere la<br />

possibil<strong>it</strong>à di ricorso, in via analogica, alle previsioni<br />

dettate dall’art. 113 T.U.EE.LL. a propos<strong>it</strong>o dei<br />

servizi a rilevanza economica. Tutto il “sistema”<br />

dell’art. 113 – peraltro recentemente sottoposto al<br />

vaglio di compatibil<strong>it</strong>à con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario in<br />

relazione ai c.d. affidamenti in house – appare infatti<br />

basato su presupposti non omogenei con quelli<br />

che, secondo la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, devono regolare<br />

la disciplina dei servizi privi di rilevanza economica,<br />

in quanto notoriamente ispirato alla salvaguardia<br />

del valore, di derivazione comun<strong>it</strong>aria, della<br />

tutela della concorrenza.<br />

Si potrebbe dunque r<strong>it</strong>enere che, nel silenzio della<br />

legge regionale, la base normativa di riferimento<br />

possa oggi essere rinvenuta negli statuti degli<br />

EE.LL., in virtù sia dell’espresso riconoscimento,<br />

da parte della sentenza in commento, del ruolo<br />

dell’“autonomia locale” nella disciplina di tali servizi,<br />

sia, a maggior ragione, della dign<strong>it</strong>à confer<strong>it</strong>a a<br />

tali atti nel sistema delle fonti dalla riforma del t<strong>it</strong>olo<br />

V della Cost<strong>it</strong>uzione.


Se pure tale conclusione, certamente non esente<br />

da osservazioni di segno contrario, potesse essere<br />

considerata condivisibile, sarebbe tuttavia comunque<br />

auspicabile un intervento legislativo delle singole<br />

Regioni che, facendo uso dei poteri ad esse<br />

spettanti nella materia in oggetto, pur promuovendo<br />

l’autonomia locale, provvedano quanto meno a dettare<br />

i cr<strong>it</strong>eri generali cui i singoli EE.LL. possano<br />

con una certa uniform<strong>it</strong>à ispirare la propria azione<br />

amministrativa.<br />

* * *<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />

NITÀ EUROPEE – Sentenza 7 settembre<br />

2004 – Pres. Skouris<br />

Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,<br />

Nederlandse Vereniging tot<br />

Bescherming van Vogels c. Staatssecretaris<br />

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.<br />

Ambiente e terr<strong>it</strong>orio – Tutela del terr<strong>it</strong>orio<br />

– art. 6 della Direttiva 92/43/CEE –<br />

Conservazione degli hab<strong>it</strong>at naturali e<br />

seminaturali e della flora e fauna selvatiche<br />

– Nozione di piano o progetto incidente<br />

sul s<strong>it</strong>o protetto – Principio di precauzione<br />

– Obbligo degli Stati membri di<br />

adottare “opportune misure” per prevenire<br />

deterioramenti e perturbazioni<br />

degli hab<strong>it</strong>at – “Opportuna valutazione”<br />

compiuta dalle autor<strong>it</strong>à nazionali competenti<br />

a tutela dell’integr<strong>it</strong>à del s<strong>it</strong>o –<br />

Interpretazione<br />

La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,<br />

92/43/CEE, nell’introdurre norme volte a tutelare<br />

la conservazione degli hab<strong>it</strong>at naturali e<br />

seminaturali e della flora e fauna selvatiche,<br />

impone agli Stati membri di adottare opportune<br />

misure idonee ad ev<strong>it</strong>are, nelle zone speciali<br />

di conservazione, il degrado degli hab<strong>it</strong>at<br />

naturali e di specie e prevede un procedimento<br />

diretto a garantire, mediante un controllo preventivo,<br />

che un piano o un progetto incidente,<br />

(1) Per un approfondimento sui caratteri della direttiva<br />

Hab<strong>it</strong>at, anche con riferimento al D.P.R. 8 settembre<br />

1997, n. 394 di recepimento in Italia della stessa, v. G.<br />

GRECO, La Direttiva hab<strong>it</strong>at nel sistema delle aree pro-<br />

GIURISPRUDENZA 1025<br />

anche indirettamente, sul s<strong>it</strong>o interessato non<br />

arrechi un significativo pregiudizio all’ambiente<br />

(art. 6).<br />

Commento della dott.ssa GIOVANNA PISTORIO<br />

Presupposti e caratteri dei procedimenti comun<strong>it</strong>ari<br />

volti a salvaguardare l’integr<strong>it</strong>à delle zone<br />

speciali di conservazione<br />

La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa<br />

all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva<br />

92/43/CEE (direttiva Hab<strong>it</strong>at) è stata presentata alla<br />

Corte di giustizia nell’amb<strong>it</strong>o della controversia che<br />

oppone l’Associazione nazionale di conservazione<br />

del Waddenzee e l’Associazione olandese per la<br />

protezione degli uccelli al Segretario di Stato per<br />

l’agricoltura, il patrimonio naturale e la pesca, relativa<br />

alle licenze da quest’ultimo rilasciate per autorizzare<br />

la pesca meccanica di cuori eduli in una<br />

zona di protezione speciale nei Paesi Bassi.<br />

Di fronte all’asser<strong>it</strong>o pregiudizio ambientale<br />

lamentato dalle suesposte associazioni, l’autor<strong>it</strong>à<br />

rem<strong>it</strong>tente interroga la Corte di giustizia della<br />

comun<strong>it</strong>à europea sull’interpretazione dell’art. 6<br />

della direttiva in questione e sul suo eventuale effetto<br />

diretto. In primo luogo, occorre rilevare che la<br />

direttiva Hab<strong>it</strong>at rappresenta uno degli strumenti<br />

più recenti e significativi per la tutela della natura<br />

europea e più precisamente per contribuire a salvaguardare<br />

la biodivers<strong>it</strong>à mediante la conservazione<br />

degli hab<strong>it</strong>at naturali e seminaturali e della flora e<br />

della fauna selvatiche (1).<br />

In tale occasione, la Corte di giustizia della<br />

comun<strong>it</strong>à europea rileva che la pesca meccanica di<br />

cuori eduli, eserc<strong>it</strong>ata da molti anni, ma per la quale<br />

viene rilasciata annualmente una nuova licenza<br />

per un periodo lim<strong>it</strong>ato, rientra nel concetto di “piano”<br />

o “progetto” di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva<br />

Hab<strong>it</strong>at e pertanto r<strong>it</strong>iene necessario che le Autor<strong>it</strong>à<br />

nazionali competenti compiano, di volta in volta,<br />

un’opportuna valutazione dell’incidenza che tale<br />

attiv<strong>it</strong>à possa avere sul s<strong>it</strong>o protetto. Infatti, l’azionamento<br />

del meccanismo di tutela dell’ambiente,<br />

introdotto dalla norma sopramenzionata, presuppone<br />

che piani o progetti, non direttamente connessi<br />

alla gestione del s<strong>it</strong>o ma idonei ad incidere sullo<br />

stesso, possano compromettere significativamente<br />

gli obiettivi di conservazione del s<strong>it</strong>o interessato.<br />

Pertanto, constatando la rilevanza del principio di<br />

precauzione, considerato uno dei fondamenti della<br />

tette, in “Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario”, 1999, 1207 e<br />

ss.; R. MONTANARO, Direttiva hab<strong>it</strong>at e valutazione di<br />

incidenza: primi interventi giurisprudenziali, in “Foro<br />

amm.”, TAR, 2002, 3602 e ss.


1026 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

pol<strong>it</strong>ica comun<strong>it</strong>aria in campo ambientale, qualora,<br />

sulla base di elementi obiettivi, sussista un simile<br />

rischio, è necessario che il piano formi oggetto di<br />

un’opportuna valutazione dell’incidenza che esso<br />

possa determinare sul s<strong>it</strong>o protetto (2). Naturalmente<br />

tale valutazione implica un’analisi particolareggiata,<br />

compiuta tenendo conto di tutte le migliori<br />

conoscenze scientifiche in materia, su tutti gli aspetti<br />

del piano o progetto per verificare se esso, da solo<br />

o in combinazione con altri piani o progetti, possa<br />

pregiudicare l’integr<strong>it</strong>à dell’area tutelata (3).<br />

Pertanto, è opportuno segnalare che, nel sistema<br />

di protezione che la norma comun<strong>it</strong>aria prevede per<br />

la salvaguardia di tali s<strong>it</strong>i, il più efficiente strumento<br />

di tutela è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla valutazione di incidenza<br />

sul s<strong>it</strong>o che occorrerà assumere per qualsiasi piano<br />

o progetto che possa incidere sull’area. Tuttavia,<br />

qualora la valutazione di incidenza non sia favorevole<br />

all’opera, essa potrà ugualmente essere esegu<strong>it</strong>a<br />

per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico<br />

inclusi motivi di natura socio-economica”, ma<br />

occorrerà contestualmente adottare “ogni idonea<br />

misura compensativa”. La valutazione di incidenza,<br />

quindi, pur presentando numerosi profili e caratteri<br />

(2) V. sull’argomento C. giust. CE, sentenza 5 maggio<br />

1998, causa C-180/96, Regno Un<strong>it</strong>o contro Commissione,<br />

(§ 50, 105 e 107).<br />

Sulla portata normativa e sulla valenza del principio di<br />

precauzione nel dir<strong>it</strong>to internazionale, nel dir<strong>it</strong>to e nella<br />

giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria, v., ex plurimis, A. MAZZET-<br />

TI, Pol<strong>it</strong>iche comun<strong>it</strong>arie a tutela dell’ambiente, in “Riv.<br />

giur. dell’amb.”, 1995, 33 e ss.; F. BRUNO, Il principio di<br />

precauzione tra dir<strong>it</strong>to dell’Unione Europea e WTO, in<br />

“Dir. e Giur. agraria”, 2000, 569 e ss.; P. PALLARO, Il<br />

principio di precauzione tra mercato interno e commercio<br />

internazionale: un’analisi sul suo contenuto nell’ordinamento<br />

comun<strong>it</strong>ario, in “Dir. del comm. Internaz.”,<br />

2002, 15 e ss.; T. MAROCCO, Il principio di precauzione e<br />

la sua applicazione in Italia e in altri Stati membri della<br />

Comun<strong>it</strong>à europea, in “Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario”,<br />

2003, 1233 e ss.; A. GRAGNANI, Il principio di precauzione<br />

come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo,<br />

delle generazioni future, in “Riv. dir. civ.”, 2003, 9 e ss.<br />

(3) Sulla concessione dell’autorizzazione di piani o<br />

progetti subordinatamente alla mancanza di ogni ragionevole<br />

dubbio, da un punto di vista scientifico, in ordine<br />

all’incidenza del piano o progetto sull’integr<strong>it</strong>à del s<strong>it</strong>o,<br />

cfr. C. giust. CE, 9 settembre 2003, causa C-236/01,<br />

Monsanto Agricoltura Italia e a. (§ 106 e 113). Sul rapporto<br />

di integrazione tra il cr<strong>it</strong>erio di autorizzazione e il<br />

principio di precauzione, v. C. giust. CE sentenza 5 maggio<br />

1998, causa C-157/96, National Farmers’Union e a.<br />

(§ 63).<br />

(4) Per tale orientamento, v. P. RAGO, Valutazione di<br />

impatto ambientale, s<strong>it</strong>i di interesse comun<strong>it</strong>ario e infrastrutture,<br />

in “http://www.ambientedir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong>” Sulla valuta-<br />

affini alla valutazione di impatto ambientale, si differenzia<br />

tecnicamente da quest’ultima. Infatti,<br />

anche la V.I.A. è una procedura che viene attuata<br />

allo scopo di proteggere e migliorare la qual<strong>it</strong>à della<br />

v<strong>it</strong>a, di tutelare la capac<strong>it</strong>à riproduttiva degli ecosistemi<br />

e delle risorse e di salvaguardare la molteplic<strong>it</strong>à<br />

delle specie, ma, mentre essa ha ad oggetto<br />

determinate opere che la richiedono per la loro esecuzione,<br />

nella direttiva Hab<strong>it</strong>at è “il s<strong>it</strong>o a richiedere<br />

la valutazione d’incidenza e non l’opera” (4).<br />

Coerentemente con l’obiettivo essenziale della<br />

direttiva Hab<strong>it</strong>at, ovvero con l’esigenza di garantire la<br />

preservazione e la protezione della qual<strong>it</strong>à dell’ambiente,<br />

l’art. 6, n. 2 della direttiva stessa prevede un<br />

obbligo di protezione generale, autonomo e indipendente<br />

rispetto al meccanismo di tutela di cui sopra,<br />

che impone agli Stati membri di adottare opportune<br />

misure per ev<strong>it</strong>are, nelle zone protette, il deterioramento<br />

degli hab<strong>it</strong>at e le perturbazioni incidenti sulle<br />

specie per le quali tale zone sono state designate.<br />

Infine, la Corte di Giustizia, ricordando l’obbligo<br />

cogente, ex art. 249 CE, che impone ad ogni Stato<br />

membro di adottare tutti i provvedimenti necessari<br />

per perseguire il fine prescr<strong>it</strong>to dalle direttive comu-<br />

zione di impatto ambientale, v. A.L. DE CESARIS, Valutazione<br />

di impatto ambientale. La contradd<strong>it</strong>torietà e lacunos<strong>it</strong>à<br />

della regolamentazione della valutazione di<br />

impatto ambientale attenuano la responsabil<strong>it</strong>à del funzionario<br />

pubblico tenuto ad una accurata e attenta interpretazione<br />

preventiva della norma, in “Riv. giur. amb.”,<br />

2001, 638 e ss., F. ANCORA, Alcune precisazioni in tema<br />

di valutazione di impatto ambientale contenute in una<br />

interessante sentenza, in “Giur. mer<strong>it</strong>o”, 2001, 1141 e ss.;<br />

F. FONDERICO, La valutazione di impatto ambientale su<br />

progetti pubblici e privati, in “Gior. dir. amm.”, 2000,<br />

379 e ss.; G. CORDINI, Giurisprudenza ambientale della<br />

Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di acque,<br />

protezione uccelli, rifiuti, rumore, sostanze pericolose e<br />

VIA, in “Dir. pubbl. comp. e europeo”, 2001, 1884 e ss.<br />

C. BILANZONI-A. MILONE, La valutazione di impatto<br />

ambientale. Normativa attuale e prospettive, Piacenza,<br />

2003; E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente<br />

di piani e programmi: dalla V.I.A. alla V.A.S., in<br />

“Urb. e app.”, 2002; ID., La valutazione degli effetti sull’ambiente<br />

di piani e programmi nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />

e nelle prospettive di recepimento nazionale, in<br />

“Riv. amb.”, 2003.<br />

In particolare sul giudizio discrezionale degli Stati nel<br />

dispensare determinati progetti dall’obbligo di valutazione<br />

di impatto ambientale e sulla possibil<strong>it</strong>à che le disposizioni<br />

salienti della direttiva siano dotate di efficacia<br />

diretta in caso di trasposizione non corretta, cfr. P. SIMO-<br />

NE, La valutazione di impatto ambientale all’esame della<br />

Corte di Giustizia: margini di discrezional<strong>it</strong>à statale e<br />

disposizioni self-executing, in “Dir. e giur. agraria”,<br />

2001, 9 e ss.


n<strong>it</strong>arie, riconosce il comp<strong>it</strong>o del giudice nazionale,<br />

chiamato a verificare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un’autorizzazione<br />

relativa ad un piano o ad un progetto ai sensi<br />

dell’art. 6, n. 3 della direttiva 92/43, di controllare<br />

se i lim<strong>it</strong>i posti alla discrezional<strong>it</strong>à delle Autor<strong>it</strong>à<br />

nazionali competenti da questa disposizione siano<br />

stati rispettati, sebbene questa non sia stata attuata<br />

nell’ordinamento giuridico dello Stato malgrado la<br />

scadenza del termine all’uopo previsto (5).<br />

* * *<br />

Commento del prof. ANTONIO BARTOLINI<br />

Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive<br />

comun<strong>it</strong>arie, dir<strong>it</strong>ti dei singoli e controllo del<br />

potere discrezionale delle Autor<strong>it</strong>à nazionali<br />

1. La sentenza in commento compie delle importanti<br />

precisazioni sulla delicata materia delle s<strong>it</strong>uazioni<br />

soggettive comun<strong>it</strong>arie.<br />

Risulta di particolare interesse il punto 66 della<br />

pronunzia, dove per la prima volta si collega il controllo<br />

della discrezional<strong>it</strong>à delle Autor<strong>it</strong>à nazionali<br />

nell’attuazione delle direttive comun<strong>it</strong>arie al dir<strong>it</strong>to<br />

dei singoli: viene, infatti, r<strong>it</strong>enuto che “il dir<strong>it</strong>to per<br />

il singolo di avvalersi di una direttiva” impone al<br />

giudice nazionale di controllare se l’Autor<strong>it</strong>à nazionale<br />

sia rimasta “entro i lim<strong>it</strong>i di discrezional<strong>it</strong>à<br />

tracciati dalla direttiva stessa”. Dir<strong>it</strong>to che va riconosciuto<br />

anche “quando si tratta di verificare se, in<br />

mancanza di un’attuazione nel dir<strong>it</strong>to nazionale della<br />

disposizione pertinente della direttiva interessata,<br />

l’autor<strong>it</strong>à nazionale che ha adottato l’atto impugnato<br />

sia rimasta entro i lim<strong>it</strong>i di discrezional<strong>it</strong>à tracciati<br />

dalla detta disposizione”.<br />

2. Se si svolge uno sguardo alla precedente giurisprudenza<br />

della Corte comun<strong>it</strong>aria, l’affermazione<br />

in parola risulta, a dir poco, sorprendente. Nel campo<br />

del controllo della discrezional<strong>it</strong>à il giudice del<br />

Lussemburgo si è sempre ben guardato dal ricono-<br />

(5) Sui rapporti tra ordinamento interno e comun<strong>it</strong>ario,<br />

si vedano, ex plurimis, A. CELOTTO, La prevalenza<br />

del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sul dir<strong>it</strong>to interno: orientamenti<br />

della Corte cost<strong>it</strong>uzionale espunti di teoria generale, in<br />

Giur. Cost., 1992, 4504 e ss.; F. DONATI, Dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />

e sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, Milano, 1995, 50 e<br />

ss.; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione<br />

europea, Milano, 1995, 238 e ss.; L. n. PALADIN, Le fonti<br />

del dir<strong>it</strong>to <strong>it</strong>aliano, Bologna, 1996, 426 e ss.; F. SOR-<br />

RENTINO, La Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana di fronte al processo di<br />

integrazione europeo, in Quad. cost., 1993, 71 e ss. In<br />

particolare, sull’effetto diretto della Direttiva Hab<strong>it</strong>at, nel<br />

senso che i singoli possano invocare le disposizioni da<br />

essa statu<strong>it</strong>e dinanzi al giudice nazionale, cfr. CGCE,<br />

sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93 Peterbroeck.<br />

GIURISPRUDENZA 1027<br />

scere dei dir<strong>it</strong>ti in capo ai singoli. Difatti, in ossequio<br />

alla dottrina dell’effetto diretto, il dir<strong>it</strong>to del<br />

singolo è correlato ad obblighi precisi ed incondizionati;<br />

laddove vi siano obblighi non precisi e condizionati<br />

che lascino all’Autor<strong>it</strong>à nazionali margini<br />

discrezionali di scelta non sussistono dir<strong>it</strong>ti.<br />

Il problema, soprattutto, si è posto in materia di<br />

procedimenti di valutazione d’impatto ambientale,<br />

dove la Corte ha sanc<strong>it</strong>o l’obbligo per il giudice<br />

nazionale di sindacare, anche laddove le direttive<br />

non pongano obblighi precisi ed incondizionati, se<br />

l’ordinamento nazionale abbia ecceduto i margini di<br />

discrezional<strong>it</strong>à concessa dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />

: ad avviso del Lussemburgo; difatti, “la circostanza<br />

che … gli stati membri dispongano … di un<br />

margine di discrezional<strong>it</strong>à non esclude … che un<br />

controllo giurisdizionale possa essere effettuato al<br />

fine di verificare se gli organi nazionali non abbiano<br />

ecceduto il detto margine”. Aggiungendo che,<br />

laddove sia stato superato tale margine di discrezional<strong>it</strong>à,<br />

le disposizioni nazionali possono essere<br />

disapplicate dagli organi, a ciò deputati, degli ordinamenti.<br />

In questo amb<strong>it</strong>o la giurisprudenza successiva ha<br />

chiar<strong>it</strong>o che il controllo sul corretto esercizio del<br />

potere deve avvenire in maniera tale da verificare se<br />

l’Autor<strong>it</strong>à nazionale abbia o meno leso l’obiettivo<br />

persegu<strong>it</strong>o dalla direttiva . In tal modo si consente al<br />

giudice interno, da un lato, di verificare la conform<strong>it</strong>à<br />

e congru<strong>it</strong>à dei mezzi apprestati agli obiettivi<br />

prefissati e, dall’altro, di disapplicare la regola<br />

interna non in linea con gli obiettivi comun<strong>it</strong>ari. In<br />

altre parole è stata riconosciuta la possibil<strong>it</strong>à di<br />

disapplicare la disciplina interna che sia affetta da<br />

una s<strong>it</strong>uazione simile se non analoga all’eccesso di<br />

potere.<br />

La dottrina si è chiesta se la possibil<strong>it</strong>à di ottenere<br />

la disapplicazione, nei termini descr<strong>it</strong>ti, consenta<br />

il riconoscimento in capo ai singoli di un vero e proprio<br />

“dir<strong>it</strong>to”. Per alcuni le pronunzie esaminate<br />

avrebbero attribu<strong>it</strong>o al singolo un procedural right<br />

cioè il dir<strong>it</strong>to di richiedere al giudice interno il sindacato<br />

giurisdizionale. Altri hanno parlato di effective<br />

interest (pragmatic right), cioè di una s<strong>it</strong>uazione<br />

che non è né un dir<strong>it</strong>to, né interesse giuridicamente<br />

irrilevante. Per altri ancora, in quest’ipotesi,<br />

gli individui non sarebbero t<strong>it</strong>olari, nel senso comun<strong>it</strong>ario<br />

di alcun dir<strong>it</strong>to: si tratterebbe di una mera<br />

leg<strong>it</strong>timazione processuale .<br />

La Corte di giustizia, pur essendo stata chiamata<br />

dall’AG Legèr in Linster a risolvere la questione , si<br />

è trincerata nel silenzio, ben guardandosi di evocare<br />

la parola “dir<strong>it</strong>ti” nel proprio decisum. La disapplicazione<br />

delle normative interne che abbiano ecceduto il<br />

margine di discrezional<strong>it</strong>à loro concesso viene consent<strong>it</strong>a<br />

in chiave completamente oggettiva, nell’inte-


1028 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

resse pubblico, al di fuori dal campo della tutela delle<br />

s<strong>it</strong>uazioni soggettive dell’individuo. Quest’ultimo<br />

viene, dunque, tutelato in via riflessa, non diretta.<br />

3. Con la sentenza in commento, invece, la Corte<br />

rompe la propria reticenza, facendo derivare il controllo<br />

giudiziale sulla discrezional<strong>it</strong>à dal “dir<strong>it</strong>to del<br />

singolo di avvalersi di una direttiva”.<br />

Questa presa di posizione, peraltro, era un atto<br />

dovuto, visto che, da un lato, il giudice a quo (Raad<br />

van State dei Paesi Bassi) aveva chiesto espressamente<br />

se le disposizioni (rilevanti ai fini del giudizio<br />

del giudice rem<strong>it</strong>tente) contenute nella c.d.<br />

direttiva Hab<strong>it</strong>at avessero effetto diretto, “nel senso<br />

che i singoli possano invocare tali disposizioni<br />

dinanzi al giudice nazionale” e, dall’altro, l’AG<br />

Kokott nelle sue conclusioni si era soffermata diffusamente<br />

sulla natura delle s<strong>it</strong>uazioni coinvolte .<br />

Il giudice comun<strong>it</strong>ario dando atto che le norme<br />

invocate lasciano spazi di discrezional<strong>it</strong>à (essendo,<br />

pertanto, prive di efficacia diretta) ha dovuto rispondere<br />

al ques<strong>it</strong>o se dette disposizioni (cioè quelle<br />

contenenti obblighi non precisi e condizionati) possano<br />

essere invocate dai singoli dinanzi al giudice<br />

nazionale.<br />

La sentenza per le ragioni che ci accingiamo a<br />

vedere sembra aver sposato la tendenza dottrinale<br />

tendente a riconoscere, in siffatta evenienza, una<br />

leg<strong>it</strong>timazione processuale sganciata dalla t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />

di un dir<strong>it</strong>to. Anzi, a ben vedere, pare introdurre una<br />

distinzione, rilevante, poi, in tema di s<strong>it</strong>uazioni soggettive,<br />

riguardante l’efficacia delle direttive comun<strong>it</strong>arie.<br />

Il dir<strong>it</strong>to a far valere, di fronte ad un giudice<br />

nazionale, una direttiva contenente obblighi non<br />

precisi, viene fatto discendere dall’effetto utile della<br />

medesima direttiva: il giudice del Lussemburgo,<br />

infatti, afferma che “l’effetto utile dell’atto sarebbe<br />

attenuato se ai c<strong>it</strong>tadini comun<strong>it</strong>ari fosse precluso<br />

… di (chiedere al giudice nazionale di) verificare se,<br />

in mancanza di un’attuazione nel dir<strong>it</strong>to nazionale<br />

della disposizione pertinente della direttiva interessata,<br />

l’Autor<strong>it</strong>à nazionale che ha adottato l’atto<br />

impugnato sia rimasta entro i lim<strong>it</strong>i di discrezional<strong>it</strong>à<br />

tracciati dalla detta disposizione” .<br />

Alla domanda se vi sia un effetto diretto, si<br />

risponde che vi è un effetto utile. Dall’efficacia<br />

diretta sorge un dir<strong>it</strong>to sostanziale, mentre dall’efficacia<br />

utile sorge il dir<strong>it</strong>to a far valere la direttiva<br />

mediante un controllo sulla discrezional<strong>it</strong>à.<br />

Al controllo sull’esercizio del potere discrezionale<br />

non corrisponde, dunque, un dir<strong>it</strong>to in senso<br />

sostanziale, ma solo un “dir<strong>it</strong>to d’azione”.<br />

La distinzione tra efficacia diretta ed efficacia<br />

utile richiama alla mente la distinzione <strong>it</strong>aliana tra<br />

norme d’azione e quelle di relazione, nonché la concezione<br />

(guicciardiana) processuale dell’interesse<br />

leg<strong>it</strong>timo.<br />

La storia dell’interesse leg<strong>it</strong>timo pone, peraltro,<br />

in luce le lacune della teoria delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

elaborata dal giudice comun<strong>it</strong>ario, mancando<br />

una ipostatizzazione degli interessi sostanziali correlati<br />

all’esercizio dei poteri discrezionali delle<br />

Autor<strong>it</strong>à nazionali. Gli <strong>it</strong>aliani direbbero che nella<br />

giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria è del tutto assente la<br />

concezione sostanziale dell’interesse leg<strong>it</strong>timo e<br />

che, pertanto l’elaborazione sulle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />

comun<strong>it</strong>arie si dovrebbe ulteriormente evolvere,<br />

in quanto è ancora in uno stadio evolutivo. Non ci<br />

resta, dunque, che aspettare.<br />

* * *<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II –<br />

Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5513 – Pres.<br />

Radesi, Est. Anastasi – Legambiente (avv. F.<br />

Borasi) v. Comune di Valfurva (SO) (avv.ti<br />

M. Cristina Statela e M. Pangrazzi) –<br />

“Società SCI-Santa Caterina Impianti<br />

S.p.A.” (avv.ti A. Muffati e L. De Censi) –<br />

“Montagne di Valfurva S.r.l.” (avv.ti A. Muffati<br />

e L. De Censi).<br />

1. Processo Amministrativo – Associazioni<br />

ambientalistiche – Ricorso in sede giurisdizionale<br />

amministrativa a tutela di interessi<br />

diffusi – Qualificazione normativa<br />

dell’interesse all’ambiente – Leg<strong>it</strong>timazione<br />

e interesse processuale – Sussistono<br />

2. Processo Amministrativo – Leg<strong>it</strong>timazione<br />

attiva – Associazioni ambientalistiche –<br />

Provvedimenti che presentano aspetti<br />

urbanistici – Pregiudizio per il bene<br />

ambiente – Impugnazione dei provvedimenti<br />

– Leg<strong>it</strong>timazione e interesse processuale<br />

– Sussistono – Vizi che cost<strong>it</strong>uiscono<br />

presupposto dell’individuazione ministeriale<br />

– Sono deducibili<br />

3 Pubblica Amministrazione – Discrezional<strong>it</strong>à<br />

– Valutazione impatto ambientale –<br />

Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Sussiste –<br />

Doglianza relativa alla carenza del parere<br />

di V.I.A. – È ammissibile<br />

* * *<br />

TAR. LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II –<br />

Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5515 – Pres.<br />

Radesi, Est. Anastasi – Legambiente (avv.<br />

F. Borasi) v. Comune di Valfurva (SO)<br />

(avv.ti E. Confortola e V. Failla).


1. Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo<br />

– Omessa impugnazione della<br />

delibera comunale – Impugnazione del<br />

piano regolatore approvato – Ammissibil<strong>it</strong>à<br />

2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e<br />

piani terr<strong>it</strong>oriali – Numero chiuso degli<br />

strumenti urbanistici – Introduzione di<br />

nuova categoria di strumento di pianificazione<br />

dell’assetto del terr<strong>it</strong>orio – È leg<strong>it</strong>tima<br />

1. Lo strumento urbanistico defin<strong>it</strong>ivamente<br />

approvato è direttamente impugnabile in relazione<br />

ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi<br />

nella fase di adozione, da parte di<br />

ogni interessato, a prescindere dal fatto se<br />

abbia già acquis<strong>it</strong>o o meno piena conoscenza<br />

della delibera comunale di approvazione, in<br />

quanto l’omessa impugnativa della delibera<br />

comunale di adozione non preclude l’impugnazione<br />

del piano regolatore una volta intervenuta<br />

l’approvazione.<br />

2. Il Comune non può leg<strong>it</strong>timamente introdurre<br />

nella realtà giuridica qualsivoglia, indicativa<br />

o coerc<strong>it</strong>iva che sia, nuova categoria di<br />

strumento di pianificazione dell’assetto del terr<strong>it</strong>orio,<br />

attesa l’inderogabil<strong>it</strong>à del principio del<br />

“numero chiuso” degli strumenti urbanistici<br />

previsti dalla L., per nome, causa e contenuto .<br />

* * *<br />

TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II –<br />

Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5497 – Pres.<br />

Radesi, Est. Altavista – L.N. srl (avv. Graziano<br />

Dal Molin e Gaetano Alfarano) v.<br />

Comune di Corteo Golgi – Regione Lombardia<br />

(n.c.).<br />

1. Edilizia e urbanistica – strutture ricettive<br />

alberghiere – pianificazione urbanistica<br />

2. Edilizia e urbanistica – strutture ricettive<br />

alberghiere – definizioni tipologiche rinvenibili<br />

nella legislazione turistica – non<br />

rilevano ai fini urbanistici<br />

3. Edilizia e urbanistica – alberghi e residences<br />

– cambio di destinazione d’uso –<br />

divers<strong>it</strong>à del peso insediativo<br />

1. È leg<strong>it</strong>timo il diniego di autorizzazione<br />

all’esecuzione di un piano attuativo ad iniziativa<br />

privata per la realizzazione di residences<br />

GIURISPRUDENZA 1029<br />

in una zona in cui lo strumento urbanistico<br />

preveda soltanto funzioni ricettive di tipo<br />

alberghiero ed insediamenti di tipo ricreativo e<br />

di svago, a maggior ragione ove la destinazione<br />

urbanistica della zona sia stata variata proprio<br />

al fine di escludervi tali tipologie di intervento.<br />

2. La definizione un<strong>it</strong>aria di albergo e di<br />

residences rinvenibile nella legislazione turistica<br />

(art. 6, legge quadro 17 maggio 1983, n.<br />

271, ora abrogato e sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 11, co.<br />

6°, della legge 29 marzo 2001, n. 135), avendo<br />

come fine l’equilibrato sviluppo delle attiv<strong>it</strong>à<br />

turistiche e di quelle connesse, non assume<br />

alcuna rilevanza sotto il profilo urbanistico,<br />

non vincolando la discrezional<strong>it</strong>à del Comune<br />

nelle scelte pianificatorie.<br />

3. Il passaggio dall’una all’altra tipologia<br />

ricettiva va considerato come cambio di destinazione<br />

d’uso, comportando una trasformazione<br />

del terr<strong>it</strong>orio incidente sugli standards urbanistici<br />

e sul peso insediativo della struttura.<br />

Commento dell’avv. ELISABETTA SORDINI<br />

Nota alle sentenze TAR Lombardia, sez. II, Milano,<br />

7 luglio-8 ottobre 2004, n. 5513 e 5515, nonché<br />

7 luglio-11 ottobre 2004, n. 5518 e 5519.<br />

Le quattro sentenze in esame, pronunciate dalla<br />

sezione II del TAR Lombardia – Milano, riguardano<br />

gli interventi di ampliamento ed ammodernamento<br />

degli impianti sciistici s<strong>it</strong>uati nel comprensorio<br />

montano di S. Caterina Valfurva, in vista dell’organizzazione<br />

dei mondiali di sci 2005.<br />

Poiché tali pronunce presentano profili di interesse<br />

comune, è opportuno commentarle contestualmente.<br />

Si osserva anz<strong>it</strong>utto che tutti e quattro i ricorsi<br />

sono stati proposti da associazioni nazionali di protezione<br />

ambientale: più precisamente, Legambiente<br />

e WWF.<br />

La prima questione affrontata dal giudice amministrativo<br />

nelle sentenze n. 5513, 5515 e 5518,<br />

riguarda proprio la leg<strong>it</strong>timazione attiva delle associazioni<br />

ambientalistiche, i provvedimenti da queste<br />

impugnabili e le censure deducibili. Con riguardo al<br />

primo profilo, il TAR Lombardia ha confermato il<br />

principio secondo cui le associazioni individuate nel<br />

decreto del Ministero dell’ambiente del 20 febbraio<br />

1987, sono leg<strong>it</strong>timate, ai sensi dell’art. 18, punto 5,<br />

della legge 8 luglio 1986 n. 349, a ricorrere in sede<br />

giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi<br />

diffusi, allorquando l’interesse all’ambiente assume<br />

qualificazione normativa, entro i lim<strong>it</strong>i tracciati<br />

pos<strong>it</strong>ivamente dalla legge c<strong>it</strong>ata ovvero da altre fon-


1030 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ti legislative intese ad identificare beni ambientali in<br />

senso giuridico.<br />

In sostanza, come precisato recentemente anche<br />

dal TAR Puglia – Bari (19 aprile 2004, n. 1860) presupposto<br />

della leg<strong>it</strong>timazione processuale riconosciuta<br />

alle associazioni ambientalistiche è, accanto<br />

al dato formale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal riconoscimento statale,<br />

quello sostanziale riconducibile alla sussistenza<br />

di un interesse ambientale che non risulti genericamente<br />

indicato, ma specificamente individuabile<br />

alla stregua dei cr<strong>it</strong>eri di cui alla L. n. 349/86 ovvero<br />

di altri posti da altra fonte normativa di primo<br />

livello, che sia comunque tesa ad identificare beni<br />

ambientali in senso giuridico.<br />

Al riguardo, per completezza, si segnala che<br />

esiste contrasto giurisprudenziale sulla questione<br />

relativa alla leg<strong>it</strong>timazione processuale delle articolazioni<br />

locali delle associazioni ambientalistiche,<br />

che non risulta specificamente affrontata nei<br />

casi in esame (per approfondimenti si richiama<br />

TAR Puglia – Bari, sezione III, 19 aprile 2004, n.<br />

1860 con nota di BIAGIO DELFINO). Per quanto<br />

concerne l’impugnabil<strong>it</strong>à di provvedimenti in<br />

materia urbanistica da parte delle associazioni<br />

ambientalistiche, il TAR Lombardia non pare<br />

essersi discostato dal consolidato orientamento<br />

giurisprudenziale secondo cui sono impugnabili<br />

dalle stesse i provvedimenti “che, pur presentando<br />

aspetti urbanistici e san<strong>it</strong>ari, sono suscettibili di<br />

pregiudicare il bene dell’ambiente compromettendone<br />

l’adeguata tutela” (cfr. TAR Puglia – Bari,<br />

19 aprile 2004, n. 1860; TAR Liguria, sez. I, 3<br />

febbraio 2003, n. 129; Consiglio di Stato, sez. IV,<br />

9 ottobre 2002, n. 5365).<br />

Quanto ai vizi rilevabili dalle Associazioni<br />

ambientalistiche nei confronti dei provvedimenti<br />

aventi rilievo urbanistico, il TAR Lombardia appare<br />

piuttosto restr<strong>it</strong>tivo, in quanto precisa che lo spettro<br />

delle censure deducili nell’amb<strong>it</strong>o dell’impugnativa<br />

dei provvedimenti riguardanti in generale il terr<strong>it</strong>orio<br />

non può coincidere in modo indiscriminato con<br />

ogni vizio procedimentale e/o sostanziale deducibile,<br />

ma soltanto con quei vizi che -avuto riguardo<br />

all’interesse alla tutela dell’ambiente ed agli scopi<br />

statutari - hanno cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il presupposto dell’individuazione<br />

ministeriale.<br />

Si rileva che il TAR Lazio, con la recente pronuncia<br />

n. 5117 del 31 maggio 2004, si è espresso<br />

nel senso di ampliare lo spettro dei vizi deducibili,<br />

statuendo che “in sede di ricorso giurisdizionale, le<br />

associazioni ambientalistiche contemplate dall’art.<br />

13 della L. n. 349/86 possono proporre censure non<br />

solo per violazione delle norme date a protezione<br />

dell’ambiente, ma anche per interessi pubblici<br />

diversi, strumentalmente idonee a comportare l’annullamento<br />

del provvedimento impugnato” (cfr., in<br />

termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 1991,<br />

n. 181 e sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754).<br />

Sotto il profilo ambientale, le sentenze n. 5513 e<br />

5519 analizzano il procedimento di V.I.A. riguardo<br />

a interventi da realizzare nell’amb<strong>it</strong>o di una vasta<br />

zona naturale protetta.<br />

Al riguardo, si segnala che il TAR Lombardia,<br />

uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale,<br />

precisa che nell’amb<strong>it</strong>o della procedura<br />

di V.I.A., il potere dell’Amministrazione è caratterizzato<br />

da discrezional<strong>it</strong>à tecnica e che, quindi, la<br />

valutazione espressa attiene ad una sfera di poteri<br />

infungibili, che può essere sottoposta al sindacato<br />

del giudice amministrativo nel caso in cui emergano<br />

deviazioni dal dettato legislativo o nella misura in<br />

cui la relativa motivazione evidenzi macroscopiche<br />

illogic<strong>it</strong>à ed incongruenze manifeste (cfr. Consiglio<br />

di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2004, n. 316; TAR<br />

Puglia, 21 gennaio 2004, n. 171, Consiglio di Stato,<br />

sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2661).<br />

Sul punto, il Consiglio di Stato (sez. VI, 1 marzo<br />

2002, n. 1259) ha precisato che l’attiv<strong>it</strong>à tecnica è<br />

suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo,<br />

in sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, sia per vizi logici,<br />

sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti,<br />

sia per difetto di istruttoria, sia per cattiva<br />

applicazione delle regole tecniche.<br />

Sempre su questo tema, il TAR Lombardia sancisce<br />

la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del decreto di V.I.A. che sia idoneo<br />

a porre prescrizioni finalizzate a rendere eco-compatibili<br />

le opere, da realizzarsi nella fase esecutiva del<br />

progetto. In linea con tale orientamento, si evidenzia<br />

una pronuncia del TAR Lazio-Roma (sez. I, 20 gennaio<br />

1998, n. 224) secondo la quale “la commissione<br />

preposta alla V.I.A. di un’opera, nell’esercizio del<br />

suo potere di valutazione tecnica, può r<strong>it</strong>enere di non<br />

esaurire la propria funzione nella fase dell’esame del<br />

progetto di massima ma di imporre appos<strong>it</strong>e prescrizioni,<br />

riservandosi peraltro una successiva verifica<br />

all’es<strong>it</strong>o della progettazione esecutiva”.<br />

Sotto il profilo urbanistico, infine, si osserva che<br />

la pronuncia n. 5515 è in linea con l’orientamento<br />

consolidato della giurisprudenza amministrativa<br />

secondo cui, nel procedimento di formazione degli<br />

strumenti urbanistici, la delibera di adozione e quella<br />

di approvazione si pongono su un piano di distinta<br />

autonomia, per cui, mentre l’atto di adozione può<br />

essere oggetto di immediata impugnazione, se<br />

immediatamente lesivo, nello stesso modo ed alle<br />

stesse condizioni del piano approvato (Consiglio di<br />

Stato, Ad. Plen., 7 febbraio 1983, n. 1), l’atto di<br />

approvazione del piano può essere impugnato autonomamente<br />

e distintamente, senza che la mancata<br />

impugnazione del primo comporti preclusione o<br />

decadenza del dir<strong>it</strong>to di ricorso contro il piano<br />

approvato e senza che la mancata impugnazione del


secondo comporti automaticamente il venir meno<br />

dell’interesse al ricorso già eventualmente presentato<br />

contro il primo (cfr. TAR Lombardia – Milano,<br />

24 novembre 2000, n. 6622; Consiglio di Stato, Sez.<br />

II, 21 gennaio 1998, n. 2907).<br />

* * *<br />

URBANISTICA<br />

TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BBIISS – Sentenza<br />

28 luglio 2004 n. 7489 – Pres. Giulia,<br />

Est. Conti Antonio – Trapè (Avv. P. Conticiani)<br />

c/ Comune di Montefiascone (Avv. ti<br />

V. Cerulli Irelli e A. Costantini) e Giovanni<br />

Bacchiarri (Avv. A. Ferruti).<br />

1. Urbanistica – Procedimento di approvazione<br />

della variante generale al P.R.G. – Adozione<br />

della stessa variante dopo la fase di<br />

esame delle osservazioni dei soggetti interessati<br />

– Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à – Condizioni<br />

2. Urbanistica – Adozione variante al P.R.G.<br />

– Obbligo di acquisire il parere regionale<br />

finalizzato alla verifica del rispetto delle<br />

condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche<br />

del terr<strong>it</strong>orio – Sussistenza<br />

solo per i Comuni s<strong>it</strong>uati in zone dichiarate<br />

sismiche con i DD.MM. previsti dall’art.<br />

3, co. 2°, L. n. 64/1974<br />

3. Urbanistica – “Linee guida e documentazione<br />

per l’indagine geologica e per l’indagine<br />

vegetazionale” (deliberazione della<br />

Giunta della Regione Lazio n. 2649/1999)<br />

– Previsione dell’acquisizione del preventivo<br />

parere del competente organo regionale,<br />

in sede di adozione degli strumenti<br />

urbanistici per tutti i terr<strong>it</strong>ori comunali<br />

compresi nella Regione – Non vi è efficacia<br />

prescr<strong>it</strong>tiva o innovativa rispetto<br />

all’art. 13 della L. n. 64/74 ed agli artt. 3<br />

della legge regionale n. 72/75 e 37 della<br />

legge regionale n. 38/99<br />

4. Urbanistica – Adozione strumento urbanistico<br />

– Fissazione dei lim<strong>it</strong>i di dens<strong>it</strong>à<br />

terr<strong>it</strong>oriale e fondiaria – Apprezzamento<br />

discrezionale della P.A. – Conseguenze –<br />

Sottrazione al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />

G.A. – Condizioni<br />

1. La deliberazione con la quale il Consiglio<br />

comunale, dopo aver raccolto le osservazioni<br />

GIURISPRUDENZA 1031<br />

dei soggetti interessati su una precedente delibera<br />

di adozione di una variante generale al<br />

P.R.G. adotta nuovamente la stessa variante<br />

generale al P.R.G. previgente è leg<strong>it</strong>tima, allorchè<br />

contenga mutamenti contenutistici essenziali<br />

rispetto alla precedente deliberazione,<br />

come prescr<strong>it</strong>to dal combinato disposto degli<br />

artt. 8 e 9 della L. n. 1150/1942.<br />

2. Solo i Comuni s<strong>it</strong>uati in zone dichiarate<br />

sismiche con i decreti ministeriali previsti dall’art.<br />

3, co. 2°, della L. n. 64/1974 devono<br />

necessariamente acquisire, anteriormente alla<br />

delibera di adozione dello strumento urbanistico,<br />

il parere regionale finalizzato alla verifica<br />

del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni<br />

geomorfologiche del terr<strong>it</strong>orio.<br />

3. Le “Linee guida e documentazione per<br />

l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale”,<br />

di cui alla deliberazione della Giunta<br />

della Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999,<br />

nel prevedere l’acquisizione del preventivo<br />

parere del competente organo regionale, in<br />

sede di adozione degli strumenti urbanistici<br />

per tutti i terr<strong>it</strong>ori comunali compresi nella<br />

Regione, non hanno efficacia prescr<strong>it</strong>tiva ovvero<br />

innovativa rispetto all’art. 13 della L. n.<br />

64/74 ed agli artt. 3 della legge regioale n.<br />

72/75 e 37 della legge regionale n. 38/99 (che<br />

non prevedono alcun obbligo per i Comuni del<br />

Lazio di acquisire preventivamente il parere<br />

regionale finalizzato alla verifica del rispetto<br />

delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche<br />

del terr<strong>it</strong>orio).<br />

4. La scelta dell’Amministrazione comunale<br />

in ordine alla fissazione dei lim<strong>it</strong>i di dens<strong>it</strong>à<br />

terr<strong>it</strong>oriale e fondiaria cost<strong>it</strong>uisce espressione<br />

di un apprezzamento discrezionale che, se<br />

eserc<strong>it</strong>ato nei lim<strong>it</strong>i della logia e della ragionevolezza,<br />

è sottratto al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />

Commento del prof. VINCENZO CERULLI IRELLI<br />

(Presidente della Commissione bicamerale<br />

per la riforma della Pubblica Amministrazione)<br />

ALBERTO COSTANTINI<br />

(avvocato di Roma)<br />

Con sentenza n. 7489/2004, il TAR Lazio –<br />

sezione II-bis ha integralmente respinto il ricorso ed<br />

i connessi motivi aggiunti, con contestuale domanda<br />

di risarcimento danni, che un c<strong>it</strong>tadino di un<br />

Comune del Lazio aveva proposto avverso la deliberazione<br />

del Consiglio comunale con cui, invece di<br />

controdedurre sulle osservazioni pervenute in base


1032 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

ad una precedente delibera di adozione del nuovo<br />

P.R.G., lo stesso P.R.G. era stato adottato una seconda<br />

volta.<br />

Il TAR ha innanz<strong>it</strong>utto riconosciuto l’insussistenza<br />

della pretesa violazione del combinato disposto<br />

degli artt. 8 e 9 della L. n. 1150/1942 rilevando che<br />

il Consiglio comunale può del tutto leg<strong>it</strong>timamente<br />

scegliere di adottare nuovamente uno strumento<br />

urbanistico anche nella fase successiva alle osservazioni<br />

degli aventi dir<strong>it</strong>to quando apporti variazioni<br />

essenziali alle previsioni urbanistiche della prima<br />

adozione. In tal caso altrettanto opportunamente e<br />

leg<strong>it</strong>timamente l’Amministrazione comunale aveva<br />

scelto di seguire integralmente le formal<strong>it</strong>à di pubblicazione<br />

della delibera di seconda adozione.<br />

Il Collegio ha r<strong>it</strong>enuto parimenti infondata la<br />

seconda censura proposta dal ricorrente, con la quale<br />

era stata dedotta una presunta violazione dell’art.<br />

3 della legge regionale n. 72/1975 e dell’art. 37 della<br />

legge regionale n. 38/1999, in combinato disposto<br />

con l’art. 13 della L. n. 64 del 02.02.1974 (trasfuso<br />

nell’art. 89 del T.U. n. 380/2001), anche con<br />

riferimento alla deliberazione della Giunta regionale<br />

Lazio n. 2649 del 18.05.1999, per avere l’Amministrazione<br />

omesso l’acquisizione del previo parere<br />

dei competenti organi regionali sulla relazione geologica<br />

e su quella agropedologica, facenti parte integrante<br />

degli elaborati di piano.<br />

Il TAR ha innanz<strong>it</strong>utto rilevato che la disposizione<br />

di cui all’art. 13 della L. n. 64/74 è rivolta per sua<br />

stessa espressa previsione unicamente ai Comuni<br />

s<strong>it</strong>uati “in zone dichiarate sismiche” con i decreti<br />

ministeriali previsti dall’art. 3, co. 2°, della legge<br />

regionale stessa. Pertanto la stessa disposizione non<br />

si applica ai Comuni non classificati sismici.<br />

Nessuna indicazione contraria viene, secondo il<br />

TAR, dall’art. 3 della legge regionale n. 72/75 e<br />

all’art. 37 della legge regionale n. 38/99, in quanto<br />

dette norme si lim<strong>it</strong>ano a prescrivere che i Comuni<br />

debbano porre a fondamento della redazione degli<br />

strumenti urbanistici una accurata analisi del terr<strong>it</strong>orio<br />

attraverso una relazione agro-pedologica ed<br />

una relazione geologica e di uso dei suoli, ma non<br />

prevedono che detta analisi debba essere preventivamente<br />

sottoposta agli organi regionali.<br />

* * *<br />

Il TAR Lazio aggiunge, peraltro, che non può<br />

indurre a conclusioni differenti neppure la previsione<br />

contenuta nella deliberazione della Giunta della<br />

Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999 che, nel fissare<br />

le “Linee guida e documentazione per l’indagine<br />

geologica e per l’indagine vegetazionale”, ha<br />

disposto l’acquisizione del preventivo parere del<br />

competente organo regionale, in sede di adozione<br />

degli strumenti urbanistici per tutti i terr<strong>it</strong>ori comunali<br />

compresi nella Regione, al fine di verificare la<br />

compatibil<strong>it</strong>à delle rispettive previsioni con le condizioni<br />

geologiche e vegetazionali del terr<strong>it</strong>orio.<br />

Difatti, le dette “Linee guida” non hanno per<br />

definizione alcuna efficacia prescr<strong>it</strong>tiva ovvero<br />

innovativa rispetto alle disposizione normative statali<br />

e regionali sopra ricordate, che non prevedono<br />

alcun obbligo per i Comuni non sismici di acquisire<br />

preventivamente il parere regionale sulle condizioni<br />

geologiche e vegetazionali del terr<strong>it</strong>orio.<br />

Si tratta di un significativo mutamento di indirizzo<br />

rispetto ad un precedente orientamento espresso<br />

dalla sezione staccata di Latina dello stesso TAR del<br />

Lazio (sentenza 31 maggio 2002, n. 655), che aveva<br />

r<strong>it</strong>enuto le “Linee guida” di applicazione generalizzata<br />

ed indistinta, anche nei confronti di Comuni<br />

non dichiarati sismici.<br />

Ne risultano quindi valorizzati i principi di economic<strong>it</strong>à<br />

ed efficacia dell’azione amministrativa,<br />

laddove i procedimenti di adozione di strumenti<br />

urbanistici generali adottati da Comuni non sismici<br />

vengono affrancati da una fase di verifica preventiva<br />

da parte della Regione, che trova in effetti giustificazione<br />

solo laddove vi sia un concreto e riconosciuto<br />

rischio di eventi sismici.<br />

Infine, il TAR del Lazio ha ribad<strong>it</strong>o, con riferimento<br />

alle censure di dispar<strong>it</strong>à di trattamento e di<br />

illogic<strong>it</strong>à mosse alle previsioni di determinazione<br />

degli indici di edificabil<strong>it</strong>à per le zone B, che la<br />

scelta dell’Amministrazione comunale in tema di<br />

indici di edificabil<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uisce un apprezzamento<br />

discrezionale di disciplina del terr<strong>it</strong>orio che, in<br />

quanto tale, è sottratto al sindacato del giudice<br />

amministrativo, salvo il rispetto dei lim<strong>it</strong>i “esterni”<br />

della logic<strong>it</strong>à e della ragionevolezza delle scelte<br />

adottate.<br />

(E430405/1) Roma, 2005 - Ist<strong>it</strong>uto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!