sommario - Giustamm.it
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SOMMARIO<br />
INDICE CRONOLOGICO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 832<br />
PARTE I<br />
ARTICOLI E NOTE<br />
G. MORBIDELLI, Dibatt<strong>it</strong>o sulla Cost<strong>it</strong>uzione europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 834<br />
A. CELOTTO, Il primato del dir<strong>it</strong>to europeo nel Progetto di Cost<strong>it</strong>uzione . . . . . . . . . . . . . . . » 836<br />
G. SORICELLI, “Il dir<strong>it</strong>to di proprietà” nella Cost<strong>it</strong>uzione europea: la parabola evolutiva del<br />
disegno personalistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 838<br />
S. TARULLO, Cost<strong>it</strong>uzione europea ed effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale amministrativa » 841<br />
R. CAPOBIANCO, I lim<strong>it</strong>i della giurisdizione esclusiva nella sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
n. 204 del 6 luglio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 848<br />
M. CARLI, Potere sost<strong>it</strong>utivo, difensore civico e certezza del dir<strong>it</strong>to . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 856<br />
G. CERRINA FERONI, Riforma del T<strong>it</strong>olo V: determina anche nuove tecniche decisorie della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 858<br />
D. CHINELLO, Autorizzazione paesaggistica a sanatoria e regime trans<strong>it</strong>orio del D.L.vo<br />
n. 42/2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 870<br />
S. DE FELICE, Le A.D.R. (alternative dispute resolution) nei confronti della Pubblica Amministrazione<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 881<br />
F. DEGNI, Il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso e l’aggiudicazione degli appalti di lavori: la svolta<br />
viene dalla Corte di giustizia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 897<br />
T. E. FROSINI, Riforma cost<strong>it</strong>uzionale: i paradossi dell’art. 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 901<br />
R. GIOVAGNOLI, “L’atto amministrativo in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario: il regime<br />
giuridico e il problema dell’autotutela decisoria” relazione al convegno IGI del 29 settembre<br />
2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 903
826 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
A. GRAGNANI, I poteri cautelari della Corte cost<strong>it</strong>uzionale e le procedure non giurisdizionali<br />
per la tutela urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali nelle “controversie federali” . . . . . . Pag. 916<br />
E. MAURO, Appunti sul riparto di giurisdizione in materia di revoca sanzionatoria dei finanziamenti<br />
pubblici alle imprese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 924<br />
G. MORBIDELLI, Le note a sentenza di Aldo M. Sandulli (intervento al Convegno sul pensiero<br />
giuridico di Aldo M. Sandulli - Roma, Palazzo Spada, 6 febbraio 2004) . . . . . . . . . . » 931<br />
P. PALMERINI e S. TARULLO, Lo sportello telematico per le informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />
del Governo: dalla trasparenza normativa al rapporto comunicativo . . . . . . . . . . . . . . » 934<br />
G. VERZÌ, Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o<br />
giurisdizionale secondo l’art. 21-bis della L. n. 109/94 nel testo coordinato con le leggi<br />
Regione Sicilia nn.7/2002 e 7/2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 937<br />
PARTE II<br />
GIURISPRUDENZA<br />
APPALTI PUBBLICI<br />
Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee - sent. 14 settembre 2004 (di condanna<br />
dell’Italia per aver fatto ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione preliminare<br />
di un bando di gara) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di G. PISTORIO, Un’ennesima condanna della Repubblica <strong>it</strong>aliana per inadem-<br />
Pag. 946<br />
pimento di obblighi comun<strong>it</strong>ari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 946<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. III – sent. 29 settembre 2004 n. 4202 (sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’esclusione<br />
da un appalto di lavori per manutenzione straordinaria di imprese tra le quali<br />
sussista un collegamento di tipo sostanziale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 947<br />
Commento di S. D’ARIENZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 947<br />
Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee – sent. 7 ottobre 2004 (il sistema di aggiudicazione<br />
basato sul cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso viola l’art. 30, n. 1, della direttiva del<br />
Consiglio 14 giugno 1993, 93/37/CEE); in tema v. anche l’articolo dell’avv. DI LIETO,<br />
Aggiudicazione degli appalti di lavori e cr<strong>it</strong>erio dell’offerta economicamente più vantaggiosa:<br />
elementi per una riflessione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 948<br />
ATTIVITÀ DI GUARDIA GIURATA<br />
TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I – sent. 22 settembre 2004 n. 3443 (sui requis<strong>it</strong>i soggettivi<br />
per lo svolgimento di attiv<strong>it</strong>à di guardia giurata) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 948<br />
Commento di G. GUCCIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 948<br />
ATTO AMMINISTRATIVO<br />
Consiglio di Stato, sez. IV - sent. 1° ottobre 2004 n. 6405 (sindacabil<strong>it</strong>à degli accertamenti<br />
dei requis<strong>it</strong>i psico fisici richiesti dai bandi di arruolamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di N. PAOLANTONIO, Dei caratteri degli accertamenti medici nelle vis<strong>it</strong>e medi-<br />
» 950<br />
che collegiali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 950
SOMMARIO 827<br />
AUTONOMIA E DECENTRAMENTO<br />
TAR Puglia, Bari, sez. III – sent. 23 settembre 2004 n. 4178 (un’ordinanza contingibile ed<br />
urgente può essere adottata dal vicesindaco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di B. DELFINO, Sulla delegabil<strong>it</strong>à del potere di adottare ordinanze contingibili<br />
Pag. 951<br />
ed urgenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 951<br />
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. III - sent. 11 ottobre 2004 n. 5526 (sulla verifica della sussistenza<br />
dei presupposti oggettivi e soggettivi necessari per il rilascio o il rinnovo della licenza<br />
del porto d’armi di cui agli artt. 42 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 953<br />
Commmento di C. COMMIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 953<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. III - sent. 11 ottobre 2004 n. 5524 (sulla necess<strong>it</strong>à del parere<br />
comunale di conform<strong>it</strong>à al P.R.G. ai fini del rinnovo della concessione per il depos<strong>it</strong>o di<br />
oli minerali) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 954<br />
Commento di L. FUMAROLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 954<br />
CONTRATTI DELLA P.A.<br />
TAR Lombardia, Brescia – sent. 23 luglio 2004 n. 826 (le restrizioni alla partecipazione alla<br />
gara devono trovare fondamento nel bando) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di N. MACCABIANI, Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della discreziona-<br />
» 954<br />
l<strong>it</strong>à tecnica (TAR Brescia sentenza n. 826/2004) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 954<br />
Consiglio di Stato, sez. VI – sent. 1° ottobre 2004 n. 6457 (inammissibile la motivazione<br />
postuma degli atti di una gara d’appalto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 956<br />
Commento di N. PAOLANTONIO, Rinnovazione della gara e corretta esecuzione del<br />
giudicato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 956<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. III – sent. 20 ottobre 2004 n. 5540 (sulla natura del ricavo<br />
minimo del 35% dei costi di esercizio di cui all’art. 19 del D.L.vo n. 422 del 1998 in materia<br />
di T.P.L.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 958<br />
Commento di A. BULLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 959<br />
CORRISPETTIVI DOVUTI DAL S.S.N.<br />
Consiglio di Stato, sez. V – sent. 20 ottobre 2004 n. 6840 (le delibere delle aa.ss.ll. sulla ripartizione<br />
delle spese per il pagamento dei corrispettivi alle strutture convenzionate vanno<br />
impugnate nei termini di decadenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 960<br />
Commento di N. PAOLANTONIO, Dir<strong>it</strong>ti patrimoniali e termini di decadenza . . . . . . . . . . . . » 960<br />
DISCREZIONALITÀ TECNICA<br />
TAR Toscana, Firenze, sez. I – ord. 14 luglio 2004 n. 798 (accertamenti san<strong>it</strong>ari e controllo<br />
del giudice amministrativo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di M.V. LUMETTI, La discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione e il control-<br />
» 961<br />
lo del giudice amministrativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 961
828 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. I - sent. 29 settembre 2004 n. 4196 (sull’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della<br />
valorizzazione della durata della residenza nella Regione Lombardia per l’assegnazione di<br />
alloggi di E.R.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 965<br />
Commento di S. D’ARIENZO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 965<br />
ENERGIA<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. IV – sent. 5 ottobre 2004 n. 5429 (sul potere di direttiva<br />
dell’AEEG anche nell’amb<strong>it</strong>o dell’attiv<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a del gas naturale, dettando, quindi,<br />
norme che si impongono coattivamente nei rapporti obbligatori tra gli esercenti l’attiv<strong>it</strong>à di<br />
vend<strong>it</strong>a del gas ed i consumatori) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 966<br />
ESAME D’AVVOCATO<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. III – sent. 25 ottobre 2004 n. 5556 (esame d’avvocato: sufficienza<br />
del voto numerico per motivare il mancato accesso alle prove orali) . . . . . . . . . . . . » 966<br />
Nota redazionale di I. BATTINO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 967<br />
ESPROPRIAZIONE PER P.U.<br />
Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo – sent. 29 luglio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di E. SIMONELLI, Un’importante sentenza della Corte europea dei Dir<strong>it</strong>ti<br />
dell’Uomo in materia di espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à ed esperimento del c.d. ricorso<br />
» 967<br />
Pinto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 967<br />
FALSO IN BILANCIO<br />
Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee - sent. 14 ottobre 2004 Conclusioni dell’avvocato<br />
generale Juliane Kokott (nelle cause riun<strong>it</strong>e C-387/02, C-391/02 e C-403/02, Silvio<br />
Berlusconi e a. - secondo l’avvocato generale una legge penale più favorevole adottata successivamente<br />
alla commissione del reato deve essere disapplicata se e in quanto contrasta<br />
con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di A. BARLETTA, Perpless<strong>it</strong>à sulle interferenze tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e dir<strong>it</strong>to<br />
» 968<br />
penale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 968<br />
FARMACIE<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. I - sent. 29 settembre 2004 n. 4193 (sull’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della<br />
partecipazione delle società distributrici di farmaci alla gara per l’individuazione del socio<br />
di maggioranza delle S.p.a. cui è attribu<strong>it</strong>a la gestione delle farmacie municipali) . . . . . . .<br />
Commento di S. D’ARIENZO, Le Società distributrici di farmaci non possono partecipare<br />
alle gare per la cessione di quote di maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione del-<br />
» 971<br />
le farmacie comunali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 971<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. I - sent. 29 settembre 2004 n. 4195 (sull’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di una<br />
deliberazione di un’A.S.L. che preveda la facoltà per le farmacie comunali di sost<strong>it</strong>uirsi a<br />
richiesta nel turno, con conseguente possibil<strong>it</strong>à per una farmacia comunale di svolgere il<br />
servizio in modo continuativo 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 972<br />
Commento di S. D’ARIENZO, le Società distributrici di farmaci non possono partecipare alle<br />
gare per la cessione di quote di maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione delle<br />
farmacie comunali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 972
SOMMARIO 829<br />
GIURISDIZIONE E COMPETENZA<br />
Corte di cassazione, sezioni un<strong>it</strong>e - sent. 24 settembre 2004 n. 19200 (l’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />
per lesione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo va proposta innanzi al G.O., salve le ipotesi di giurisdizione<br />
amministrativa esclusiva estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali) . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di S. TARULLO, Ancora sul risarcimento per lesione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo:<br />
Pag. 973<br />
nuovi fermenti in punto di giurisdizione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 973<br />
Consiglio di Stato, sez. V – sent. 12 ottobre 2004 n. 6574 (anche le controversie relative alla<br />
fase esecutiva di un contratto che incida direttamente sull’espletamento di un pubblico<br />
servizio sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo) . . . . . . . . . » 976<br />
Commento di N. PAOLANTONIO, Servizio pubblico e giurisdizione amministrativa esclusiva<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 976<br />
Consiglio di Stato, sez. IV – sent. 14 ottobre 2004 n. 6670 (giurisdizione amministrativa<br />
sulle funzioni di vigilanza sulle società cooperative, anche alla luce della sentenza n. 204<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 979<br />
TAR Umbria, Perugia – sent. 18 ottobre 2004 (il TAR dell’Umbria con due sentenze si pronuncia<br />
sulla giurisdizione della G.A. in materia di concorsi interni riservati a soli dipendenti)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 980<br />
Commento di A. GIUSTI, Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi interni alla luce<br />
delle recenti pronunce delle sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 980<br />
INTERPRETAZIONE DELL’ATTO AMMINISTRATIVO<br />
Consiglio di Stato, sez. V – sent. 23 agosto 2004 n. 5575 (leg<strong>it</strong>tima la clausola della concessione<br />
edilizia che condiziona l’efficacia della stessa all’osservanza di un atto d’obbligo<br />
del privato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di N. PAOLANTONIO, Di un particolare caso di interpretazione dell’atto ammini-<br />
» 982<br />
strativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 982<br />
MINISTERI<br />
TAR Marche, Ancona – Ord. 15 ottobre 2004 n. 136 (solleva q.l.c. del D.L.vo n. 3/2004,<br />
che demanda integralmente ad un regolamento governativo l’organizzazione del Ministero<br />
B.A.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di Prof. A. CELOTTO, La censura di un esemplare caso di “intreccio” tra delega<br />
» 984<br />
e delegificazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 985<br />
OCCUPAZIONE ACQUISITIVA<br />
Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo - dec. 3 giugno 2004 (una nuova decisione della Corte<br />
europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo in materia di accessione invert<strong>it</strong>a e dir<strong>it</strong>to di accesso ad un tribunale)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 986<br />
Commento di E. SIMONELLI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 986<br />
PRIVATIZZAZIONI<br />
TAR Lombardia, Milano, sez. I – Ord. 13 ottobre 2004 n. 175 (sulla conform<strong>it</strong>à o meno<br />
dell’art. 2449 c.c. all’art. 56 del Trattato CEE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di A.M. BALESTRERI, La compatibil<strong>it</strong>à dell’art. 2449 c.c. e dell’inserimento di<br />
» 987<br />
‘Golden Share’ negli statuti delle società ex municipalizzate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 988
830 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
PROCESSO AMMINISTRATIVO<br />
TAR Lombardia, Brescia – sent. 3 agosto 2004 n. 861 (sulla natura dell’interesse a ricorrere)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di N. MACCABIANI, Il TAR Brescia (sentenza n. 861/2004) torna sul tema<br />
Pag. 989<br />
della discrezional<strong>it</strong>à tecnica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 989<br />
Consiglio di Stato, sez. V – ord. 26 settembre 2004 n. 4356 (non sussiste la giurisdizione<br />
del G.A. in tema di impugnazione del provvedimento di fermo autoveicolo per mancato<br />
pagamento di cartelle tributarie) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 000<br />
PUBBLICO IMPIEGO<br />
TAR Campania, Napoli, sez. V – sent. 30 settembre 2004 n. 13048 (non sussiste la giurisdizione<br />
del G.A. nei casi di accesso all’impiego nella P.A. mediante stipulazione di convenzioni<br />
ex L. 68/1999) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 990<br />
PUNTEGGIO NUMERICO E MOTIVAZIONE<br />
Consiglio di Stato, sez. IV - sent. 19 luglio 2004 n. 5175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 990<br />
TAR Toscana, Firenze, sez. I – sent. 20 aprile 2004 n. 1214 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 990<br />
TAR Toscana, Firenze, sez. I - sent. 19 luglio 2004 n. 2649 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 991<br />
TAR Toscana, Firenze, sez. I – ord. 9 settembre 2004 n. 924 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di M.V. LUMETTI, L’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di valutazione: punteggio numeri-<br />
» 991<br />
co e obbligo di motivazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 991<br />
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO<br />
Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee – sent. 12 ottobre 2004 (sulla responsabil<strong>it</strong>à dello<br />
Stato relativamente all’omissione di mezzi atti a garantire i depos<strong>it</strong>anti bancari) . . . . . .<br />
Commento di A. BARTOLINI, Norme di protezione, dir<strong>it</strong>ti dell’individuo e responsabil<strong>it</strong>à<br />
» 995<br />
per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 995<br />
RISARCIMENTO DEL DANNO<br />
TAR Emilia Romagna, Bologna, sez. I - sentenza 10 settembre 2004 n. 3309 (sull’art. 48,<br />
comma 18 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di G. GUCCIONE, Risarcimento del danno e difetto di giurisdizione: il regime<br />
» 1000<br />
trans<strong>it</strong>orio ex art. 45, co. 18° del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1000<br />
SERVIZIO DI LEVA<br />
TAR Campania, Napoli, sez. II – sent. 4 marzo 2004 n. 8235 (è risarcibile il “danno biologico”<br />
da illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio di leva) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di L. VIOLA, Il danno non patrimoniale da illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio<br />
» 1002<br />
mil<strong>it</strong>are di leva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1002<br />
SERVIZI PUBBLICI<br />
TAR Liguria, Genova, sez. II – ord. 27 maggio 2004 n. 835 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di G. BIANCHI, Gli affidamenti diretti, tra disciplina intertemporale e condizio-<br />
» 1012<br />
ni di dominanza pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1013
SOMMARIO 831<br />
TAR Lombardia, Brescia – sent. 8 giugno 2004 n. 632 (il servizio di taxi non è compatibile<br />
con un sistema di contatti diretti tra conducente e utente) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1019<br />
Commento di N. MACCABIANI, Il TAR Brescia (sentenza n. 632/2004) si sofferma sul (dibattuto)<br />
concetto di “servizio pubblico” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1019<br />
TAR Puglia, Bari – sez. III – ord. 8 settembre 2004 n. 885 (sulla rimessione alla Corte di<br />
giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea della questione riguardante la compatibil<strong>it</strong>à dell’art. 113<br />
co. 5°, D.L.vo n. 267 del 2000 con gli artt. 46, 49 e 86 del Trattato ist<strong>it</strong>utivo CE) . . . . . . . » 1020<br />
Commento di B. DELFINO, L’affidamento in house di servizi pubblici locali: l’art.113 comma<br />
5, D.L.vo n.267 del 2000 rimesso all’esame della Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à<br />
Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1021<br />
SERVIZI PUBBLICI LOCALI<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale – sent. 27 luglio 2004 n. 272 (fondata la questione in tema di servizi<br />
pubblici locali di rilevanza economica) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di E. TRAINA, Quale disciplina per l’affidamento dei servizi pubblici locali pri-<br />
» 1022<br />
vi di rilevanza economica? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1022<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee – sent. 7 settembre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di G. PISTORIO, Presupposti e caratteri dei procedimenti comun<strong>it</strong>ari volti a sal-<br />
» 1025<br />
vaguardare l’integr<strong>it</strong>à delle zone speciali di conservazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />
Commento di A. BARTOLINI, Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive comun<strong>it</strong>a-<br />
» 1025<br />
rie, dir<strong>it</strong>ti dei singoli e controllo del potere discrezionale delle autor<strong>it</strong>à nazionali . . . . . . . . » 1027<br />
TAR Lombardia, Milano – sez. II – sent. 8 ottobre 2004 n. 5513 (il decreto regionale di<br />
V.I.A., anche se pos<strong>it</strong>ivo, deve essere in ogni caso motivato) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1028<br />
TAR Lombardia, Milano – sez. II – sent. 8 ottobre 2004 n. 5515 (è leg<strong>it</strong>tima, l’impugnazione<br />
da parte di un’Associazione per la tutela ambientale del nulla-osta pos<strong>it</strong>ivo rilasciato<br />
dall’Ente parco) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1028<br />
TAR Lombardia, Milano – sez. II – sent. 8 ottobre 2004 n. 5497 (è illeg<strong>it</strong>tima l’introduzione<br />
del Comune di una nuova categoria di strumento di pianificazione dell’assetto del terr<strong>it</strong>orio)<br />
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1029<br />
Commento di E. SORDINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1029<br />
URBANISTICA<br />
TAR Lazio, Roma, sez. II-bis – sent. 28 luglio 2004 n. 7489 (sull’obbligo di acquisire il parere<br />
regionale in fase di adozione della variante generale al P.R.G.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1031<br />
Commento di V. CERULLI e di A. COSTANTINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1031
CONSIGLIO DI STATO<br />
SEZ. IV<br />
– Sentenza 1° ottobre 2004 n. 6405 . . . . . . . . 950<br />
– Sentenza 14 ottobre 2004 n. 6670 . . . . . . . 979<br />
– Sentenza 19 luglio 2004 n. 5175 . . . . . . . . 990<br />
CONSIGLIO DI STATO<br />
SEZ. V<br />
– Sentenza 23 agosto 2004 n. 5575 . . . . . . . . 982<br />
– Sentenza 26 settembre 2004 n. 4356 . . . . . 990<br />
– Sentenza 12 ottobre 2004 n. 6574 . . . . . . . 976<br />
– Sentenza 20 ottobre 2004 n. 6840 . . . . . . . 960<br />
CONSIGLIO DI STATO<br />
SEZ. VI<br />
– Sentenza 1° ottobre 2004 n. 6457 . . . . . . . . 956<br />
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ<br />
EUROPEE<br />
– Sentenza 7 settembre 2004 . . . . . . . . . . . . . 1025<br />
– Sentenza 14 settembre 2004 . . . . . . . . . . . . 946<br />
– Sentenza 7 ottobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 948<br />
– Sentenza 12 ottobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . 995<br />
– Sentenza 14 ottobre 2004 . . . . . . . . . . . . . . 968<br />
CORTE COSTITUZIONALE<br />
– Sentenza 27 luglio 2004 n. 272 . . . . . . . . . 1022<br />
CORTE DI CASSAZIONE<br />
– SEZ. UNITE<br />
Sentenza 24 settembre 2004 n. 19200 . . . . . . 973<br />
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UO-<br />
MO<br />
– Decisione 3 giugno 2004 . . . . . . . . . . . . . . 986<br />
– Sentenza 29 luglio 2004 . . . . . . . . . . . . . . . 967<br />
INDICE CRONOLOGICO<br />
TAR CAMPANIA – NAPOLI<br />
SEZ. II<br />
– Sentenza 4 marzo 2004 n. 8235 . . . . . . . . . 1022<br />
TAR CAMPANIA – NAPOLI<br />
SEZ. V<br />
– Sentenza 30 settembre 2004 n. 13048 . . . . 990<br />
TAR EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA<br />
SEZ. I<br />
– Sentenza 10 settembre 2004 n. 3309 . . . . . 1000<br />
– Sentenza 22 settembre 2004 n. 3443 . . . . . 948<br />
TAR LAZIO – ROMA<br />
SEZ. II BIS<br />
– Sentenza 28 luglio 2004 n. 7489 . . . . . . . . 1031<br />
TAR LIGURIA – GENOVA<br />
SEZ. II<br />
– Ordinanza 27 maggio 2004 n. 835 . . . . . . . 1012<br />
TAR LOMBARDIA – BRESCIA<br />
– Sentenza 8 giugno 2004 n. 632 . . . . . . . . . . 1019<br />
– Sentenza 23 luglio 2004 n. 826 . . . . . . . . . 954<br />
– Sentenza 3 agosto 2004 n. 861 . . . . . . . . . . 989<br />
TAR LOMBARDIA – MILANO<br />
SEZ. I<br />
– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4193 . . . . . 971<br />
– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4195 . . . . . 972<br />
– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4196 . . . . . 965<br />
– Ordinanza 13 ottobre 2004 n. 175 . . . . . . . 987<br />
TAR LOMBARDIA – MILANO<br />
SEZ. II<br />
– Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5515 . . . . . . . . 1028<br />
– Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5513 . . . . . . . . 1028<br />
– Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5497 . . . . . . . . 1029
TAR LOMBARDIA – MILANO<br />
SEZ. III<br />
– Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5526 . . . . . . . 953<br />
– Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524 . . . . . . . 954<br />
– Sentenza 20 ottobre 2004 n. 5540 . . . . . . . 958<br />
– Sentenza 25 ottobre 2004 n. 5556 . . . . . . . 966<br />
– Sentenza 29 settembre 2004 n. 4202 . . . . . 947<br />
TAR LOMBARDIA – MILANO<br />
SEZ. IV<br />
– Sentenza 5 ottobre 2004 n. 5429 . . . . . . . . 966<br />
TAR MARCHE – ANCONA<br />
– Ordinanza 15 ottobre 2004 n. 136 . . . . . . . 984<br />
INDICE ANALITICO E CRONOLOGICO 833<br />
* * *<br />
TAR PUGLIA – BARI<br />
SEZ. III<br />
– Ordinanza 8 settembre 2004 n. 885 . . . . . . 1020<br />
– Sentenza 23 settembre 2004 n. 4178 . . . . . 951<br />
TAR TOSCANA – FIRENZE<br />
SEZ. I<br />
– Sentenza 20 aprile 2004 n. 1214 . . . . . . . . . 990<br />
– Ordinanza 14 luglio 2004 n. 798 . . . . . . . . 961<br />
– Sentenza 19 luglio 2004 n. 2649 . . . . . . . . 991<br />
– Ordinanza 9 settembre 2004 n. 924 . . . . . . 991<br />
TAR UMBRIA – PERUGIA<br />
– Sentenza 18 ottobre 2004 n. 607 . . . . . . . . 979<br />
– Sentennza 18 ottobre 2004 n. 608 . . . . . . . 979
Prof. GIUSEPPE MORBIDELLI<br />
(Ordinario di ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale<br />
presso la facoltà di giurisprudenza dell’Univers<strong>it</strong>à<br />
La Sapienza di Roma.)<br />
Dibatt<strong>it</strong>o sulla Cost<strong>it</strong>uzione<br />
europea<br />
Dieci punti di nov<strong>it</strong>à come (prime) chiavi<br />
interpretative per leggere le innovazioni introdotte<br />
dal “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />
per l’Europa”<br />
1. Premessa introduttiva<br />
Con la firma di oggi a Roma da parte dei<br />
Capi di Stato e di Governo del “Trattato che<br />
adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”, si viene<br />
a chiudere quell’articolato processo cominciato<br />
il 15 dicembre 2001 con l’approvazione della<br />
c.d. “Dichiarazione di Laeken” che ist<strong>it</strong>uiva<br />
la Convenzione sul futuro dell’Europa, ovvero<br />
quello speciale e compos<strong>it</strong>o organismo che,<br />
presieduto dall’ex Presidente della Repubblica<br />
francese Giscard D’Estaing e da Giuliano<br />
Amato e Jean-Luc Deheane, attraverso un’ampia<br />
serie di interrogativi (incentrati essenzialmente<br />
sulla semplificazione e il riordino degli<br />
attuali Trattati, sulla necess<strong>it</strong>à o meno di incorporare<br />
la Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali nel<br />
Trattato, sulle modal<strong>it</strong>à per accrescere la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
democratica e la trasparenza delle attuali<br />
ist<strong>it</strong>uzioni, sul problema dell’efficienza del<br />
processo decisionale e del funzionamento delle<br />
ist<strong>it</strong>uzioni, anche in vista dell’allargamento<br />
dell’Unione poi avvenuto con il Vertice di Atene<br />
dell’aprile 2004) aveva il comp<strong>it</strong>o di “esaminare<br />
le questioni essenziali che il futuro sviluppo<br />
dell’Unione comporta e di ricercare le<br />
diverse soluzioni possibili”, assicurando, come<br />
affermato nella Dichiarazione, “una preparazione<br />
quanto più ampia e trasparente possibile<br />
della prossima Conferenza intergovernativa”.<br />
Sulla base di questo mandato, quindi, la<br />
Convenzione europea, dopo 17 mesi di lavoro,<br />
26 riunioni in sessione plenaria, oltre 1800<br />
PARTE I<br />
ARTICOLI E NOTE<br />
interventi, 11 gruppi di lavoro e 3 circoli di<br />
discussione, ha terminato i propri lavori adottando<br />
per consenso la Parte I e II il 13 giugno,<br />
e la Parte III e IV il 10 luglio 2003, e consegnando<br />
a Roma il 18 luglio 2003 alla Presidenza<br />
<strong>it</strong>aliana (nella ‘classica’ semestrale rotazione<br />
alla guida del Consiglio Europeo), il “progetto<br />
di Trattato che ist<strong>it</strong>uisce una Cost<strong>it</strong>uzione<br />
per l’Europa”.<br />
Con questo (voluminoso) progetto di Trattato<br />
in mano – ai sensi dell’art. 48 del Trattato<br />
sull’Unione Europea - tornava nuovamente in<br />
capo agli Stati nazionali, attraverso i loro Capi<br />
di Stato e di Governo, il comp<strong>it</strong>o di decidere se<br />
e come dotarsi di una “Cost<strong>it</strong>uzione europea”.<br />
Una decisione che, stante l’impossibil<strong>it</strong>à di<br />
raggiungere un accordo finale durante i lavori<br />
del semestre di Presidenza dell’Unione a guida<br />
<strong>it</strong>aliana (immediatamente successivo ai lavori<br />
della Convenzione ed aperto ufficialmente il 4<br />
ottobre 2003 con la Conferenza intergovernativa<br />
di Roma), veniva presa durante il successivo<br />
semestre di presidenza irlandese al vertice di<br />
Bruxelles del 17 e 18 giugno 2004, con l’approvazione<br />
defin<strong>it</strong>iva di un testo, in molti punti<br />
peraltro ampiamente diverso da quello predisposto<br />
dalla Convenzione.<br />
2. Il disegno strutturale del testo del Trattato<br />
Il testo del Trattato che adotta (e non più<br />
“ist<strong>it</strong>uisce”) una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa presenta,<br />
come ogni accordo di compromesso, luci<br />
ed ombre.<br />
Strutturalmente, esso consta di quattro parti,<br />
introdotte da un preambolo, congegniate in<br />
modo tale che, mentre nella prima parte, quella<br />
propriamente più “cost<strong>it</strong>uzionale”, si possono<br />
trovare in sessanta articoli la definizione<br />
dell’Unione, i suoi valori, i suoi obiettivi, la<br />
ripartizione delle competenze fra Stati membri<br />
e Unione, l’assetto ist<strong>it</strong>uzionale, gli strumenti<br />
d’azione, il quadro finanziario e le disposizioni<br />
per l’appartenenza all’Unione, nella parte
seconda, invece, si può r<strong>it</strong>rovare la Carta dei<br />
dir<strong>it</strong>ti fondamentali (compreso con il ‘suo’<br />
preambolo) approvata a Nizza nel dicembre<br />
2000; nella parte terza, si trovano invece tutte<br />
le disposizioni relative alle pol<strong>it</strong>iche dell’Unione,<br />
e, nella parte quarta, si possono rintracciare<br />
le clausole finali ed alcuni protocolli.<br />
Peraltro, all’interno di questo disegno, stante il<br />
carattere meramente introduttivo di questa nostra<br />
presentazione di un testo che consta (semplicemente…)<br />
di 448 articoli, ci sembra utile in questa<br />
sede sottolineare soltanto alcune delle nov<strong>it</strong>à<br />
più rilevanti e che rendono comunque questo<br />
Trattato – pur con tutte le difficoltà legate al fatto<br />
di aver dovuto coniugare i due principi cardine<br />
dell’Unione, quello intergovernativo con<br />
quello comun<strong>it</strong>ario, pressoché in ogni articolo –<br />
una importante apertura verso il futuro, soprattutto<br />
alla luce del recente allargamento a venticinque<br />
Paesi, nonostante il fatto che, se sarà ratificato<br />
da tutti i Paesi dell’Unione, prendendo il<br />
posto dell’originario Trattato di Roma, esso non<br />
entrerà in vigore in generale prima del 2009 e,<br />
per alcuni aspetti, prima del 2014, lasciando funzionare<br />
l’Unione fino a quel momento ancora<br />
con i “vecchi” trattati in vigore.<br />
3. Le maggiori nov<strong>it</strong>à<br />
Dieci innovazioni a nostro avviso possono<br />
rappresentare utili chiavi di lettura per analizzare<br />
a prima vista questo Trattato.<br />
La prima innovazione da rilevare è la scelta<br />
di fondere i cd. tre pilastri, inserendo le attuali<br />
disposizioni in un unico quadro giuridico<br />
Comune (pur consentendo l’applicazione delle<br />
procedure in modo variabile a seconda dell’azione<br />
prevista, attraverso un uso differenziato<br />
delle procedure di voto). Di certo, un notevole<br />
passo in avanti verso la semplificazione e l’intelligibil<strong>it</strong>à<br />
stessa del Trattato.<br />
La seconda innovazione è l’incorporazione<br />
della Carta dei dir<strong>it</strong>ti nel Trattato e quindi la<br />
sua completa “giuridicizzazione” e vincolativ<strong>it</strong>à<br />
per tutti gli Stati dell’Unione che lo ratificheranno.<br />
È la chiara presa di coscienza dei<br />
Capi di Stato e di Governo dell’Unione dell’importanza<br />
di introdurre nella costruzione<br />
europea quella Carta fondamentale approvata a<br />
Nizza capace di intrecciare con abile maestria i<br />
dir<strong>it</strong>ti tradizionali con quelli che sono nati da<br />
nuove sensibil<strong>it</strong>à culturali e morali, dalla forza<br />
delle innovazioni scientifiche e tecnologiche,<br />
ARTICOLI E NOTE 835<br />
dalle responsabil<strong>it</strong>à verso l’ambiente e le generazioni<br />
future ed, in molti casi, ampiamente<br />
riconosciuti dalle Corti cost<strong>it</strong>uzionali dei singoli<br />
Stati membri e dalla stessa evoluzione delle<br />
loro tradizioni giuridiche cost<strong>it</strong>uzionali.<br />
La terza innovazione, prevista all’art. 7 della<br />
Parte I, è assai importante in quanto dota esplic<strong>it</strong>amente<br />
l’Unione di un’unica personal<strong>it</strong>à giuridica,<br />
aprendo - con quattro parole - tutti quegli<br />
spazi di intervento che il dir<strong>it</strong>to di ogni tempo,<br />
su questa base, da sempre riconosce, garantisce<br />
e tutela.<br />
La quarta innovazione riguarda la riforma del<br />
“sistema delle fonti normative” dell’Unione, con<br />
modifiche che, partendo da una ridefinizione di<br />
ciascuna anche del nomen, ne disciplina meglio<br />
i rispettivi amb<strong>it</strong>i, prevedendo da un lato gli atti<br />
legislativi, ovvero la legge europea, la legge<br />
quadro europea e i regolamenti, ovvero atti non<br />
legislativi di portata generale e, dall’altro, atti<br />
non legislativi in senso stretto come le decisioni<br />
(sebbene in qualche caso possano anch’essi avere<br />
portata generale essendo in ciò quindi sostanzialmente<br />
equiparati ai regolamenti), le raccomandazioni<br />
e i pareri. Infine, come atti non<br />
aventi valore giuridico, gli atti a carattere atipico<br />
quali risoluzioni, conclusioni, dichiarazioni, che<br />
l’art. I-33 non prevede però espressamente.<br />
La quinta innovazione, legata alla precedente,<br />
razionalizza ed innova il riparto delle competenze<br />
tra Unione e Stati membri, risolvendo<br />
parzialmente i molti problemi legati sia tra i<br />
soggetti rispetto alle singole aree di intervento<br />
sia internamente tra le stesse materie.<br />
La sesta innovazione riguarda la “forma di<br />
governo” dell’Unione che, non utilizzando più<br />
ist<strong>it</strong>uzioni plurivalenti a seconda dei pilastri di<br />
appartenenza, assume più chiaramente un figurino<br />
di governo dell’Unione, sebbene nella sua<br />
variante bicefala, tra Presidente del Consiglio<br />
europeo e Presidente della Commissione. Di<br />
rilievo, inter alia, oltre alla non incompatibil<strong>it</strong>à<br />
tra le due figure apicali (in uno schema che in<br />
futuro potrà eventualmente aprire nuovi scenari<br />
di tipo monista), vi è la riforma della struttura<br />
dei Consigli dei Ministri (art. I-24) e la composizione<br />
interna della Commissione (art. I-<br />
26), con la valorizzazione del Ministro degli<br />
affari esteri dell’Unione anche come VicePresidente<br />
della Commissione, e quindi come uomo<br />
“cerniera” nei nuovi rapporti tra Consiglio<br />
europeo e Consiglio dei ministri.
836 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
La settima innovazione riguarda il c.d. meccanismo<br />
delle “passerelle” e quindi il sistema<br />
di votazione che ha fissato come regola generale<br />
la maggioranza qualificata e la codecisione,<br />
sebbene – ed è la c.d. passerella – il Consiglio<br />
europeo può decidere all’unanim<strong>it</strong>à, previa<br />
approvazione del Parlamento europeo, che si<br />
pronuncia a maggioranza assoluta, che la regola<br />
della maggioranza qualificata si estenda<br />
anche ai settori per i quali la Parte III della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione prevede l’unanim<strong>it</strong>à, sebbene<br />
basti il warning di un solo Parlamento nazionale,<br />
trasmesso a Bruxelles senza dibatt<strong>it</strong>o alcuno<br />
con altri, perché questa procedura si possa<br />
bloccare.<br />
L’ottava innovazione riguarda l’ampliamento<br />
dei poteri del Parlamento europeo. Esso<br />
eserc<strong>it</strong>erà, insieme al Consiglio europeo, la<br />
funzione legislativa e quella di bilancio, ma<br />
avrà l’ultima parola su tutte le spese dell’Unione.<br />
Eleggerà il presidente della Commissione<br />
europea e ratificherà la nomina del Ministro<br />
degli Esteri e dei membri della Commissione,<br />
mantenendo altresì il potere esclusivo di censura<br />
sulla Commissione. Il Parlamento europeo<br />
potrà raggiungere inoltre un massimo 750 parlamentari<br />
in modo tale però da rispettare il cr<strong>it</strong>erio<br />
che vede un numero mimino e massimo di<br />
deputati per ciascun Paese in un range che va<br />
da 6 a 96 componenti.<br />
La nona innovazione riguarda il recupero dei<br />
Parlamenti nazionali che vengono reinser<strong>it</strong>i nei<br />
processi decisionali intrecciando la loro possibil<strong>it</strong>à<br />
di intervento e di partecipazione intorno<br />
all’applicazione del principio di sussidiarietà.<br />
La decima innovazione riguarda il nuovo<br />
ruolo attribu<strong>it</strong>o al principio di sussidiarietà che,<br />
insieme con quello di proporzional<strong>it</strong>à, viene<br />
reso giustiziabile dalla Corte di Giustizia e<br />
cost<strong>it</strong>uisce oggetto di un protocollo ad hoc.<br />
4. Le ombre ancora presenti<br />
Rispetto a questi dieci punti di nov<strong>it</strong>à, molte<br />
ombre rimangono sullo sfondo, figlie probabilmente,<br />
per la Convenzione, della necess<strong>it</strong>à di<br />
trovare un accordo e, per la CIG, della volontà<br />
degli Stati di tornare sub<strong>it</strong>o a far valere i propri<br />
interessi specifici nelle riunioni della Conferenza<br />
intergovernativa, quasi che per loro la partecipazione<br />
ai lavori della Convenzione europea<br />
(addir<strong>it</strong>tura, per molti Paesi, attraverso il diretto<br />
coinvolgimento degli stessi Ministri degli Affa-<br />
ri Esteri) avesse rappresentato soltanto una<br />
parentesi, non vincolante in qualche modo<br />
neanche rispetto alla propria opinione pubblica.<br />
Di certo cost<strong>it</strong>uiscono un pesante freno<br />
all’integrazioni alcune disposizioni quali, ad<br />
esempio, il fatto che il potere di veto sia stato<br />
mantenuto in troppi casi, soprattutto in materie<br />
primarie come la pol<strong>it</strong>ica estera, oppure, il fatto<br />
che in rilevanti pol<strong>it</strong>iche-chiave, come nel<br />
campo della cooperazione giudiziaria in materia<br />
penale, della tassazione indiretta, delle<br />
risorse proprie e della programmazione finanziaria,<br />
le importanti nov<strong>it</strong>à introdotte dalla<br />
Convenzione si siano scontrate contro i timori<br />
e i veti nazionali, facendo sì che il Consiglio<br />
europeo vi rinunciasse per prudenza.<br />
5. Considerazioni finali<br />
A nostro avviso, quindi, il “Trattato che<br />
adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa” riconosce<br />
certamente i cinquant’anni di successi dell’acquis<br />
commun<strong>it</strong>aire che sono scatur<strong>it</strong>i dalla<br />
scelta originaria che fecero allora Adenauer,<br />
Schuman e De Gasperi - poi sanc<strong>it</strong>a con la firma<br />
nel 1957 a Roma in Campidoglio, nella sala<br />
degli Orazi e Curiazi, della nasc<strong>it</strong>a della prima<br />
Europa a sei Paesi - ma, al tempo stesso, non è<br />
possibile non notare che questo testo lascia<br />
aperte non soltanto molte aree nelle quali ancora<br />
Lanesrecht bricht Bundesrecht ma anche il<br />
fatto che anche una rapida lettura dello stesso<br />
dimostra chiaramente la presenza di molte<br />
zone grigie e spazi interpretativi rilevanti su<br />
punti importanti, a partire dalla sua stessa natura<br />
di “trattato cost<strong>it</strong>uzionale”. In questo senso,<br />
però, il Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione che oggi viene<br />
firmato cost<strong>it</strong>uisce una miniera da scavare,<br />
approfondire e indagare per tutti gli studiosi e<br />
gli operatori del dir<strong>it</strong>to, di certo, almeno per i<br />
prossimi cinquant’anni.<br />
Buona lettura.<br />
* * *<br />
Prof. ALFONSO CELOTTO<br />
Il primato del dir<strong>it</strong>to europeo nel<br />
Progetto di Cost<strong>it</strong>uzione<br />
1. Mettendo da parte ogni considerazione di<br />
tono celebrativo sull’importanza della firma<br />
del Progetto di Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />
per l’Europa, voglio lim<strong>it</strong>armi a spende-
e qualche considerazione su uno dei tanti profili<br />
di interesse che in questo Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione<br />
rinveniamo e su cui vale la pena avviare<br />
una riflessione: la pos<strong>it</strong>ivizzazione del primato<br />
del dir<strong>it</strong>to europeo.<br />
Il principio della primauté – pilastro portante<br />
dell’integrazione – è un prodotto giurisprudenziale,<br />
sviluppatosi e precisatosi nel tempo.<br />
La sentenza Costa/ENEL del 15 luglio 1964<br />
ha statu<strong>it</strong>o che la primauté del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
trova conferma nell’art. 189 (ora 249)<br />
TCE, rilevando che “questa disposizione, che<br />
non è accompagnata da alcuna riserva, sarebbe<br />
priva di significato se uno Stato potesse unilateralmente<br />
annullarne gli effetti con un provvedimento<br />
nazionale che prevalesse sui testi<br />
comun<strong>it</strong>ari”; e, quindi, precisando che “il dir<strong>it</strong>to<br />
nato dal Trattato non potrebbe, in ragione<br />
appunto della sua specifica natura, trovare un<br />
lim<strong>it</strong>e in qualsiasi provvedimento interno senza<br />
perdere il proprio carattere comun<strong>it</strong>ario e<br />
senza che ne risultasse scosso il fondamento<br />
giuridico della stessa Comun<strong>it</strong>à”. Già in tale<br />
decisione emerge limpidamente che nessun<br />
tipo di atto nazionale, nemmeno di rango<br />
cost<strong>it</strong>uzionale – il “qualsiasi” del testo <strong>it</strong>aliano<br />
è ancora più efficace nel testo francese dove si<br />
rileva “le dro<strong>it</strong> communautaire … ne pourra<strong>it</strong><br />
… se voir judiciairement opposer un texte<br />
interne quel qu’il so<strong>it</strong>” – può resistere al dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario.<br />
L’esplic<strong>it</strong>azione seguirà nella sentenza Internationale<br />
Handelsgesellschaft, ove si osserva<br />
che l’invocazione “ai dir<strong>it</strong>ti fondamentali, per<br />
come formulati nella Cost<strong>it</strong>uzione di uno Stato<br />
membro, oppure ai principi cost<strong>it</strong>uzionali<br />
nazionali non può sminuire la valid<strong>it</strong>à di un<br />
atto comun<strong>it</strong>ario o la sua valid<strong>it</strong>à nel terr<strong>it</strong>orio<br />
dello Stato”. L’applicazione si avrà molto più<br />
di recente nella sentenza Tanja Krei, in cui si è<br />
ammesso che la direttiva 76/207/CEE, relativa<br />
all’attuazione del principio della par<strong>it</strong>à di trattamento<br />
fra gli uomini e le donne per quanto<br />
riguarda l’accesso al lavoro, la formazione e la<br />
promozione professionali e le condizioni di<br />
lavoro, osta all’applicazione di disposizioni<br />
nazionali, come quella dell’art. 12 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
tedesca, che escludono in generale le<br />
donne dagli impieghi mil<strong>it</strong>ari comportanti l’uso<br />
di armi e che ne autorizzano l’accesso soltanto<br />
ai servizi di san<strong>it</strong>à e alle formazioni di<br />
musica mil<strong>it</strong>are.<br />
ARTICOLI E NOTE 837<br />
2. Sappiamo che l’assolutezza di questa<br />
affermazione ha trovato resistenze a livello<br />
nazionale, soprattutto negli Stati che hanno cercato<br />
di elaborare una dottrina dei controlim<strong>it</strong>i,<br />
quali possibil<strong>it</strong>à di una resistenza di norme e<br />
principi nazionali – specie di rango cost<strong>it</strong>uzionale<br />
– alla prevalenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Ora il Progetto di Trattato cost<strong>it</strong>uzionale non<br />
solo pos<strong>it</strong>ivizza quanto consolidato nella giurisprudenza<br />
della CGCE , ma amplia la portata<br />
della primauté a tutto il dir<strong>it</strong>to UE, stabilendo,<br />
all’art. I-6 che “La Cost<strong>it</strong>uzione e il dir<strong>it</strong>to<br />
adottato dalle ist<strong>it</strong>uzioni dell’Unione nell’esercizio<br />
delle competenze a questa attribu<strong>it</strong>e prevalgono<br />
sul dir<strong>it</strong>to degli Stati membri”.<br />
Sembra un riconoscimento pieno e senza<br />
condizioni della primauté, invece, tale disposizione,<br />
va letta – sistematicamente – quanto<br />
meno con gli art. I-5 e II-113 del Progetto di<br />
Trattato cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
L’art. I-5 - addir<strong>it</strong>tura anteposto al riconoscimento<br />
della primauté - prevede che “l’Unione<br />
rispetta l’uguaglianza degli Stati membri<br />
davanti alla Cost<strong>it</strong>uzione e la loro ident<strong>it</strong>à<br />
nazionale ins<strong>it</strong>a nella loro struttura fondamentale,<br />
pol<strong>it</strong>ica e cost<strong>it</strong>uzionale, compreso il sistema<br />
delle autonomie locali e regionali. Rispetta<br />
le funzioni essenziali dello Stato, in particolare<br />
le funzioni di salvaguardia dell’integr<strong>it</strong>à terr<strong>it</strong>oriale,<br />
di mantenimento dell’ordine pubblico e<br />
di tutela della sicurezza nazionale”.<br />
L’art. II-113 – riprendendo testualmente<br />
l’art. 53 della Carta di Nizza – dispone: “Nessuna<br />
disposizione della presente Carta deve<br />
essere interpretata come lim<strong>it</strong>ativa o lesiva dei<br />
dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
riconosciuti, nel rispettivo amb<strong>it</strong>o di applicazione,<br />
dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione, dal dir<strong>it</strong>to internazionale,<br />
dalle convenzioni internazionali delle<br />
quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono<br />
parti, in particolare la Convenzione europea di<br />
salvaguardia dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà<br />
fondamentali, e dalle cost<strong>it</strong>uzioni degli Stati<br />
membri”.<br />
Ne emerge una visione dinamica della primauté,<br />
che ammette lim<strong>it</strong>i cost<strong>it</strong>uzionali nazionali.<br />
Si tratta, in pratica della leg<strong>it</strong>timazione della<br />
dottrina dei controlim<strong>it</strong>i, sia per quel che<br />
riguarda i principi supremi degli ordinamenti<br />
cost<strong>it</strong>uzionali sia per i (maggiori livelli di tutela<br />
dei) dir<strong>it</strong>ti inviolabili.
838 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
I controlim<strong>it</strong>i si avviano, quindi, a divenire<br />
non più il rigido muro di confine fra ordinamenti,<br />
ma il punto di snodo, la cerniera nei rapporti<br />
tra UE e Stati membri. Resta sempre più<br />
sullo sfondo la concezione dei controlim<strong>it</strong>i<br />
quale extrema ratio, che può leg<strong>it</strong>timare anche<br />
la secessione di uno o più Stati dall’Unione<br />
(ipotesi oggi prevista pos<strong>it</strong>ivamente dall’art. I-<br />
60 del Progetto di trattato cost<strong>it</strong>uzionale, nella<br />
forma del recesso dall’Unione). I controlim<strong>it</strong>i<br />
modificano, ora, la loro natura iniziale e divengono<br />
elemento di integrazione fra gli ordinamenti,<br />
che può ammettere anche l’applicazione<br />
di norme nazionali, in deroga al dir<strong>it</strong>to UE, ove<br />
rechino livelli più elevati di protezione dei<br />
dir<strong>it</strong>ti, oppure rappresentino elementi essenziali<br />
della peculiare struttura cost<strong>it</strong>uzionale statale.<br />
Una Unione europea che tende alla formazione<br />
di un vero Stato un<strong>it</strong>ario di tipo federale,<br />
non può non consentire che i singoli Stati<br />
membri, soprattutto in materia di dir<strong>it</strong>ti, non<br />
applichino le proprie disposizioni che riconoscono<br />
livelli di protezione più elevati, al pari di<br />
quanto avviene tradizionalmente negli Stati<br />
federali. Si ammette, così, che una norma<br />
nazionale possa derogare alla norma comun<strong>it</strong>aria:<br />
i controlim<strong>it</strong>i acquistano una propria leg<strong>it</strong>timazione,<br />
quale forma dinamica di prevalenza<br />
del dir<strong>it</strong>to nazionale, rispetto al caso concreto;<br />
la primauté assume contenuti nuovi e differenti,<br />
ammettendo deroghe a livello nazionale,<br />
come si desume dalla sistematica stessa del<br />
Progetto di Trattato cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
* * *<br />
Dott. GERARDO SORICELLI<br />
Il “dir<strong>it</strong>to di proprieta” nella<br />
Cost<strong>it</strong>uzione europea: la parabola<br />
evolutiva del disegno personalistico<br />
SOMMARIO: 1. Premessa introduttiva – 2. La<br />
concezione personalistica del dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />
nel “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />
per l’Europa”: passi ulteriori verso il riconoscimento<br />
di dir<strong>it</strong>to inviolabile dell’uomo? – 3.<br />
Considerazioni conclusive.<br />
1. - Premessa introduttiva<br />
Uno degli elementi di maggior original<strong>it</strong>à<br />
del recente “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione<br />
per l’Europa” è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla disposizione<br />
contenuta nell’articolo II-77, meglio conosciuta<br />
come “Dir<strong>it</strong>to di proprietà”. La Carta garantisce<br />
specificamente il fondamentale dir<strong>it</strong>to di<br />
proprietà nel contesto della necess<strong>it</strong>à di trovare<br />
soluzioni teorico-pratiche che consentissero di<br />
conciliare la connaturale “real<strong>it</strong>à” di tale dir<strong>it</strong>to<br />
con i dir<strong>it</strong>ti fondamentali della persona umana.<br />
Più in particolare, secondo un primissimo<br />
approccio interpretativo, l’articolo II-77 sembra<br />
essere percep<strong>it</strong>o come un elemento che<br />
introduce un certo assolutismo nella portata del<br />
dir<strong>it</strong>to di proprietà, rafforzando gli effetti<br />
uniformanti della garanzia legale di tale dir<strong>it</strong>to<br />
e valorizzando al tempo stesso la possibil<strong>it</strong>à di<br />
legale coesistenza di diversi regimi giuridici<br />
della proprietà.<br />
È noto come la vicenda del “dir<strong>it</strong>to di proprietà”<br />
sia emblematica della sorte di quegli<br />
ist<strong>it</strong>uti giuridici che sorgono con determinati<br />
presupposti per conseguire specifiche final<strong>it</strong>à e,<br />
strada facendo, trasformano i loro connotati<br />
originari, confluendo in contesti omnicomprensivi<br />
e di più ampio respiro che ne conformano<br />
la genesi: sicché l’osservatore che conosce<br />
la loro origine è costretto a reinterpretarli<br />
alla luce di nuovi valori o principi che, nel frattempo,<br />
si sono sviluppati ed affermati.<br />
Infatti, se le final<strong>it</strong>à originarie erano dirette a<br />
recuperare il valore cost<strong>it</strong>uzionale (<strong>it</strong>aliano)<br />
dell’ist<strong>it</strong>uto della proprietà nell’amb<strong>it</strong>o della<br />
concezione della stessa quale dir<strong>it</strong>to oggettivo<br />
primario, oggi, il Trattato, garantisce il dir<strong>it</strong>to<br />
soggettivo di ciascuna persona di godere della<br />
proprietà dei beni che ha acquis<strong>it</strong>o legalmente,<br />
di usarli, di disporne e di lasciarli in ered<strong>it</strong>à. Se<br />
è garant<strong>it</strong>o un certo contenuto del dir<strong>it</strong>to, l’autor<strong>it</strong>à<br />
pubblica non può lim<strong>it</strong>arlo arb<strong>it</strong>rariamente,<br />
ma deve sottostare al principio di legal<strong>it</strong>à<br />
che determinerà i casi e i modi della lim<strong>it</strong>azione.<br />
Si tratta, quindi, di lim<strong>it</strong>i che sorgono<br />
all’interno dei contenuti del dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />
e di cui la legge riconosce la valenza pubblica<br />
incidendo sulla struttura stessa del dir<strong>it</strong>to e<br />
conformandolo.<br />
Così, a differenza della Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana<br />
e a conferma dell’art. 1 del Protocollo addizionale<br />
della Convenzione europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo,<br />
il presente Trattato riconosce espressa-
mente la proprietà come un attributo necessario<br />
della persona (come un dir<strong>it</strong>to inviolabile),<br />
come un connotato naturale dell’ident<strong>it</strong>à dell’uomo<br />
che sviluppa la sua personal<strong>it</strong>à attraverso<br />
la disponibil<strong>it</strong>à e l’uso dei suoi beni (1).<br />
Dir<strong>it</strong>to di proprietà non solo quindi come<br />
“naturale attributo” e utile laboratorio di idee e<br />
di chiarimenti concettuali dell’ident<strong>it</strong>à della<br />
persona umana ma, nel fondamento del Trattato,<br />
strumento per difendere l’ident<strong>it</strong>à e l’esistenza<br />
stessa dell’uomo.<br />
In questo contesto, pur nella visibile tendenza<br />
del Trattato a voler concettualizzare e qualificare<br />
in maniera omogenea, nei termini anzidetti,<br />
le relazioni intercorrenti tra le persone e i<br />
propri beni, rileva la scelta più o meno consapevole<br />
del Trattato di non procedere alla ist<strong>it</strong>uzionalizzazione<br />
oggettiva del dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />
ma di “ist<strong>it</strong>uzionalizzare”, in via prior<strong>it</strong>aria,<br />
il rapporto proprietà-persona umana nel<br />
sistema ordinamentale in modo tale da conciliare<br />
garanzia, legal<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />
di volta in volta considerato, e naturale dinamismo<br />
del sistema stesso. Pertanto, non esiste una<br />
forma o un contenuto tipo del dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />
né sono contemplati minimi contenuti<br />
denominatori, ma più dir<strong>it</strong>ti di proprietà che si<br />
connotano per sviluppare e per essere la specifica<br />
proiezione di diversi aspetti della personal<strong>it</strong>à<br />
e dell’indent<strong>it</strong>à dell’essere umano.<br />
Sembra che questa assenza di “vertebrazione”<br />
del dir<strong>it</strong>to di proprietà non solo contribuisca<br />
a conferire efficienza al sistema ordinamentale<br />
ma, addir<strong>it</strong>tura, rappresenti l’essenza<br />
stessa dell’articolo II 77.<br />
2. - La concezione personalistica del dir<strong>it</strong>to<br />
di proprietà nel “trattato che adotta una<br />
cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”:passi ulteriori<br />
verso il riconoscimento di dir<strong>it</strong>to<br />
inviolabile dell’uomo?<br />
“La prima legge sociale è dunque quella che<br />
garantisce a tutti i membri della società i mezzi<br />
di esistenza; tutte le altre sono subordinate a<br />
(1) Questo processo è stato attentamente valutato da<br />
CASSESE, La nuova cost<strong>it</strong>uzione economica, Bari,2004,<br />
pp. 19-20.<br />
(2) Da una c<strong>it</strong>azione di MANIN, voce ROUSSEAU, in<br />
Furet-Ozouf, Dizionario cr<strong>it</strong>ico della rivoluzione francese,<br />
edizione <strong>it</strong>aliana a cura di BOFFA, Milano, 1988, pp.<br />
ARTICOLI E NOTE 839<br />
questa: la proprietà non è stata ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a o garant<strong>it</strong>a<br />
che per cementarla; è innanz<strong>it</strong>utto per vivere<br />
che si hanno le proprietà” dichiarava così<br />
Robespierre nel dicembre del 1792, all’indomani<br />
della Rivoluzione Francese. Ne derivava<br />
l’obbligo della società di provvedere alla sussistenza<br />
di tutti i suoi membri sia procurando<br />
loro un occupazione, sia assicurando i mezzi<br />
d’esistenza a coloro i quali non sono in grado<br />
di lavorare (2). Una concezione, questa, senza<br />
dubbio congeniale ad una visione della proprietà<br />
moderna che trova il suo fondamento nel<br />
soggetto e rappresenta un’esplicazione della<br />
sua naturale vocazione interiore al dominio del<br />
mondo. Con la nuova proprietà, caratterizzata<br />
da un filo di continu<strong>it</strong>à tra proprietà romana e<br />
proprietà moderna, l’individuo si andava lentamente<br />
appropriando di un approccio antindividualistico<br />
con le cose, con i beni, in quanto<br />
teneva ben presente la loro capac<strong>it</strong>à di soddisfare<br />
i bisogni generali dell’uomo a partire da<br />
quelli più elementari legati alle sue esigenze di<br />
sopravvivenza.<br />
Se si riflette un istante su questa elaborazione<br />
concettuale, apparirà chiaro come non soltanto<br />
l’evoluzione post-classica della nozione<br />
di proprietà, ma la stessa costruzione moderna<br />
della proprietà possa trovare un solido aggancio<br />
con le recenti affermazioni di Rescigno,<br />
secondo il quale “quali momenti della crisi,<br />
l’insorgere di nuove proprietà e in particolare<br />
della proprietà commerciale, letteraria ed artistica;<br />
l’elaborazione della teoria dell’abuso del<br />
dir<strong>it</strong>to; le espropriazioni e le lim<strong>it</strong>azioni della<br />
proprietà nell’interesse pubblico; ancora, l’evoluzione<br />
della società anonima; infine la legislazione<br />
vincolistica nell’aff<strong>it</strong>to dei fondi rustici<br />
e nella locazione degli immobili urbani” (3).<br />
Ciò appare tanto rilevante ed importante<br />
oggi, in un momento in cui il superamento delle<br />
concezioni meramente individualistiche ha<br />
consent<strong>it</strong>o una rimed<strong>it</strong>azione della stessa<br />
nozione di dir<strong>it</strong>to di proprietà nella quale la<br />
componente della struttura della s<strong>it</strong>uazione rea-<br />
788 e ss riportata da SITZIA, Le proprietà moderne e le<br />
proprietà romane, in Studi in onore di Pietro Rescigno, II,<br />
Dir<strong>it</strong>to privato, 1. Persone, famiglia, successioni e proprietà,<br />
Milano, 1998, pp. 837 e ss<br />
(3) Così RESCIGNO, voce Proprietà (dir.priv.), in Enc.<br />
dir..,37, Milano, 1988, pp. 259 e ss.
840 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
le scopre “il momento comun<strong>it</strong>ario dell’esperienza<br />
del soggetto e dell’ordinamento” (4).<br />
Tutto ciò comporta una completa revisione<br />
della tavola dei valori afferenti al dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />
che vede nell’uomo il saggio amministratore<br />
di un patrimonio comune da gestire<br />
nell’interesse dell’uman<strong>it</strong>à e dei singoli. Tale<br />
visione consente di considerare l’esercizio della<br />
proprietà individuale un tutto inscindibile<br />
con i bisogni fondamentali e generali della v<strong>it</strong>a,<br />
intesi, quindi, come aspetti essenziali della persona<br />
umana, della sua libertà-dign<strong>it</strong>à.<br />
Ed è in questo stato di cose che rileva la c.d.<br />
“preesistenza” del dir<strong>it</strong>to di proprietà rispetto<br />
all’ordinamento riconoscente, l’affermarsi del<br />
suo valore di libertà-dign<strong>it</strong>à della persona umana<br />
e momento di concretizzazione del principio<br />
personalista.<br />
Così, la visione personalistica del rapporto<br />
uomo-beni, intrisa di principi e valori, pervade<br />
i contenuti del Trattato al punto da cost<strong>it</strong>uire<br />
la dimensione essenziale dell’ident<strong>it</strong>à<br />
dell’Unione sul piano dei valori affermati nel<br />
preambolo. (5) In sostanza, a mio giudizio, il<br />
Trattato ruota intorno alla radice storica della<br />
nozione di persona, alla sua dimensione etica<br />
e alla sua individuazione come valore, prima<br />
ancora che patrimonio di dir<strong>it</strong>ti e di s<strong>it</strong>uazioni<br />
giuridiche soggettive. L’articolo II- 77 ne è<br />
una prova evidente, soprattutto se armonizzato<br />
con il principio di solidarietà di cui agli<br />
articoli II-87/98. In questa prospettiva, quindi,<br />
il dir<strong>it</strong>to “comun<strong>it</strong>ario” di proprietà è molto di<br />
più che un semplice dir<strong>it</strong>to all’intangibil<strong>it</strong>à dei<br />
beni ricadenti nella sfera di disponibil<strong>it</strong>à del<br />
singolo. In quanto patrimonio irretrattabile ed<br />
inviolabile della persona umana intesa nella<br />
sua universal<strong>it</strong>à di valori, il dir<strong>it</strong>to di proprietà-valore<br />
preesiste come dir<strong>it</strong>to riconosciuto<br />
dall’ordinamento riconoscente e si raffigura<br />
nella capac<strong>it</strong>à di sviluppo della personal<strong>it</strong>à<br />
individuale attraverso il godimento o<br />
(4) RESCIGNO, voce Proprietà, c<strong>it</strong>., p. 276<br />
(5) PADOA-SCHIOPPA, Il bicchiere mezzo pieno della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione europea, in il Mulino, n. 5/2004, p. 942<br />
(6) Qualche significativa intuizione sul concetto di<br />
solidarietà sociale si può cogliere in LIPARI, “Spir<strong>it</strong>o di<br />
liberal<strong>it</strong>à” e “Spir<strong>it</strong>o di solidarietà” in Studi in onore di<br />
Pietro Rescigno, c<strong>it</strong>. , pp. 417 e ss. Per un’analisi dei<br />
momenti evolutivi del concetto di proprietà nel contesto<br />
l’utilizzazione legale delle opportun<strong>it</strong>à offerte<br />
dai beni in proprietà.<br />
In altri termini, il dir<strong>it</strong>to di proprietà, espressione,<br />
nel Trattato, del principio supremo della<br />
libertà-dign<strong>it</strong>à, rappresenta così un valore primario<br />
della coscienza sociale a cui è riservato<br />
il dominio della solidarietà, capace di saldare<br />
inscindibilmente le esigenze individuali alle<br />
esigenze collettive in un unico tessuto connettivo<br />
che aggrega gli interessi nella concretezza<br />
dei rapporti sociali. Le implicazioni di principio<br />
che ne derivano individuano nel dir<strong>it</strong>to di<br />
proprietà anche un modo di essere della persona<br />
nell’amb<strong>it</strong>o dei rapporti sociali e uno schema<br />
generale d’azione nella v<strong>it</strong>a di relazione,<br />
basato sui valori supremi primari della libertàdign<strong>it</strong>à<br />
e della solidarietà sociale. (6)<br />
3. - Considerazioni conclusive<br />
Emerge che la ricerca di un equilibrio tra<br />
dir<strong>it</strong>to di proprietà e principio di solidarietà,<br />
così come disciplinati nel Trattato, rimane un<br />
comp<strong>it</strong>o di notevole difficoltà. L’analisi fatta<br />
conferma che la Cost<strong>it</strong>uzione europea di per sé<br />
rifiuta schemi fissi e statici e si presenta come<br />
un processo in continua evoluzione. A pensarci<br />
bene, non potrebbe essere diversamente,<br />
considerando le trasformazioni che avvengono<br />
continuamente nelle società europee. Anche il<br />
dir<strong>it</strong>to di proprietà, come ampiamente evidenziato<br />
tra le righe dal Rescigno, rappresenta esso<br />
stesso un processo in evoluzione che può seguire<br />
percorsi differenti caricandosi di importanti<br />
implicazioni sociali e giuridiche. È vero che<br />
molte incertezze e dubbi in materia sono generati<br />
da un atteggiamento legislativo che appare<br />
in certe disposizioni troppo cauto e in altre<br />
inopportunamente disinvolto ( il riferimento è<br />
al c<strong>it</strong>ato articolo II-77 del Trattato). Ma è altrettanto<br />
vero che il Trattato sembra aver finalmente<br />
trovato una soluzione innovativa ai problemi<br />
generati dalla tensione tra dir<strong>it</strong>to di proprietà,<br />
principio di legal<strong>it</strong>à e dir<strong>it</strong>to inviolabile<br />
dell’espropriazione di fatto mi si consenta di rinviare a<br />
SORICELLI, Espropriazione di fatto e tutela della proprietà<br />
tra tecniche di pos<strong>it</strong>ivizzazione della giurisprudenza<br />
della Corte Europea dei Dir<strong>it</strong>ti dell’Uomo e principio<br />
di legal<strong>it</strong>à come presidio della certezza del dir<strong>it</strong>to<br />
espropriativi ( nota a Corte Europea dei Dir<strong>it</strong>ti dell’Uomo,<br />
Sezione II, 30 ottobre 2003, n. 31524/96) in Riv.<br />
amm. Rep. It.
dell’uomo con la central<strong>it</strong>à della persona umana<br />
nel “dominio dell’universo normativo”; problemi<br />
già peraltro sollevati dalla giurisprudenza<br />
della Corte Europea dei dir<strong>it</strong>ti dell’uomo ma<br />
non risolti in maniera pragmatica. In conclusione,<br />
si tratta indubbiamente di argomentazioni<br />
che mer<strong>it</strong>ano di essere attentamente studiate<br />
e segu<strong>it</strong>e nei loro sviluppi per gli stimoli che<br />
possono fornire alla riflessione del giurista,<br />
soprattutto in prospettiva di un necessario confronto<br />
fra i diversi ordinamenti dell’area europea.<br />
* * *<br />
Prof. STEFANO TARULLO<br />
Cost<strong>it</strong>uzione europea ed effettiv<strong>it</strong>à<br />
della tutela giurisdizionale<br />
amministrativa<br />
SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. L’art. II-107<br />
del “Trattato che adotta una Cost<strong>it</strong>uzione per<br />
l’Europa” – 3. La “effettiv<strong>it</strong>à della tutela” – 4.<br />
Il “giusto processo” – 5. Segue: sovrapponibil<strong>it</strong>à<br />
tra i due concetti – 6. Il ruolo dei giudici<br />
nazionali – 7. Conclusioni.<br />
1. Da tempo l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />
conosce il principio dell’autonomia processuale<br />
degli Stati membri; esso implica il rispetto<br />
della sfera di libertà dei legislatori nazionali<br />
nell’emanazione delle disposizioni processuali,<br />
pure quando venga in rilievo la tutela delle<br />
s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive protette in<br />
amb<strong>it</strong>o sovranazionale.<br />
In virtù di questo principio ai legislatori<br />
nazionali è lasciata facoltà di scegliere le concrete<br />
modal<strong>it</strong>à tecnico-operative che andranno<br />
a caratterizzare i singoli processi all’interno<br />
degli Stati membri: il tipo di azione proponibile<br />
(dichiarativa, cost<strong>it</strong>uiva o di condanna), il<br />
plesso giurisdizionale (ordinario o speciale,<br />
individuale o collegiale), il lasso di tempo entro<br />
il quale l’azione va promossa (decadenza, prescrizione),<br />
gli strumenti per portarla ad esecuzione<br />
(esecuzione in via giurisdizionale, amministrativa,<br />
etc.), il modello di pronuncia (sentenza,<br />
ordinanza, decreto), i mezzi di gravame.<br />
Sennonché, il principio anzidetto non opera<br />
incondizionatamente: esso presenta, quale<br />
primario correttivo e lim<strong>it</strong>e, il principio di non<br />
ARTICOLI E NOTE 841<br />
discriminazione o di equivalenza, in forza del<br />
quale ogni Stato della Unione è tenuto comunque<br />
a garantire alla s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />
protetta dal dir<strong>it</strong>to sovranazionale un<br />
regime di tutela giurisdizionale non deteriore<br />
rispetto a quello assicurato alle analoghe<br />
s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive del dir<strong>it</strong>to<br />
interno.<br />
Un secondo correttivo al principio di autonomia<br />
processuale si rinviene nel principio di<br />
effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale, secondo<br />
il quale il corpus delle regole processuali<br />
nazionali non deve essere tale da rendere<br />
impossibile o anche (solo) eccessivamente difficile<br />
la garanzia del dir<strong>it</strong>to del singolo.<br />
Stando alla elaborazione della Corte di<br />
Giustizia tale ultimo principio sembra comportare<br />
quantomeno: l’indefettibile possibil<strong>it</strong>à<br />
di ricorso al giudice (enforceabil<strong>it</strong>y) in<br />
relazione ad ogni interesse protetto e senza<br />
eccessive restrizioni (right to judge); l’adeguatezza<br />
dei mezzi di tutela giurisdizionale<br />
rispetto agli interessi dedotti in giudizio ed<br />
alle util<strong>it</strong>ates che si vogliono conseguire, e<br />
quindi - in defin<strong>it</strong>iva - la compiutezza dello<br />
strumentario processuale (effettiv<strong>it</strong>à/adeguatezza);<br />
l’azionabil<strong>it</strong>à delle pretese risarc<strong>it</strong>orie<br />
nascenti dalla lesione di posizioni rilevanti<br />
per il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario (effettiv<strong>it</strong>à/completezza<br />
o effettiv<strong>it</strong>à/pienezza); la ragionevolezza<br />
dei tempi del pronunciamento rispetto alla<br />
natura della l<strong>it</strong>e (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à); la<br />
garanzia della fedeltà delle decisioni al dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario così come interpretato dalle<br />
ist<strong>it</strong>uzioni della C.E., e segnatamente dalla<br />
Corte di Giustizia, in funzione della uniforme<br />
applicazione della disciplina sovranazionale<br />
(effettiv<strong>it</strong>à/fedeltà).<br />
Nel contesto comun<strong>it</strong>ario, dalla combinazione<br />
dei due principi/correttivi della non discriminazione<br />
e dell’effettiv<strong>it</strong>à della tutela, costantemente<br />
re<strong>it</strong>erati nelle pronunce della Corte<br />
lussemburghese, si evince che il primo è<br />
suscettibile di operare, di fatto, solo quando il<br />
livello di tutela offerto dall’ordinamento interno<br />
sia più elevato di quello garant<strong>it</strong>o dal dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario, ossia quando il sistema nazionale<br />
si presenti, sul piano dei rimedi giurisdizionali,<br />
più ricco, articolato e celere di quello europeo<br />
in relazione ad una s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />
presa in considerazione da entrambi. In<br />
tale ipotesi, infrequente ma non suscettibile di
842 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
aprioristica esclusione, si realizza un livellamento<br />
“verso l’alto” della tutela giurisdizionale,<br />
che previene ogni trattamento discriminatorio<br />
e consente alla posizione qualificata di rango<br />
comun<strong>it</strong>ario di beneficiare dell’applicazione<br />
delle più efficaci regole processuali dettate dal<br />
sistema nazionale.<br />
Può però accadere che sia lo standard comun<strong>it</strong>ario<br />
a risultare più elevato di quello interno -<br />
e così è sempre stato, sinora, per quanto concerne<br />
i rapporti con il sistema <strong>it</strong>aliano di giustizia<br />
amministrativa -, ed allora sarà il dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario a fornire il “livello di riferimento”<br />
rispetto al quale la tutela non dovrà essere resa<br />
più gravosa. Ecco dunque che il primo principio/correttivo<br />
(equivalenza o non discriminazione)<br />
cede il passo al secondo (effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela) il quale, sempre in funzione di una<br />
rimodulazione “verso l’alto” della protezione<br />
giurisdizionale, vincola l’ordinamento nazionale<br />
ad assicurare alla s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />
contemplata dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario lo<br />
standard (più elevato) imposto (stavolta) dai<br />
dettami sovranazionali.<br />
2. Oggi il principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />
non è più lasciato alla vis creativa della Corte di<br />
Giustizia (in passato giustificata, beninteso, dal<br />
richiamo operato dall’art. 6 del Trattato CE al<br />
rispetto dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali enunciati dalla<br />
Convenzione europea per la salvaguardia dei<br />
dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
del 1950), ma risulta espressamente codificato<br />
in una fonte comun<strong>it</strong>aria.<br />
Difatti nella Parte II della nuova Cost<strong>it</strong>uzione<br />
europea (rectius: “Trattato che adotta una<br />
Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”), e più precisamente<br />
nel T<strong>it</strong>olo VI (“Giustizia”), compare ora<br />
l’art. II-107 che, mutuando la formulazione già<br />
presente nella Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />
dell’Unione Europea di Nizza (art. 47), contempla<br />
il “Dir<strong>it</strong>to a un ricorso effettivo e a un<br />
giudice imparziale”.<br />
Il primo paragrafo dell’art. II-107 rec<strong>it</strong>a:<br />
“Ogni persona i cui dir<strong>it</strong>ti e le cui libertà garant<strong>it</strong>i<br />
dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione siano stati violati ha<br />
dir<strong>it</strong>to a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice,<br />
nel rispetto delle condizioni previste nel<br />
presente articolo”.<br />
Il secondo paragrafo dispone: “Ogni persona<br />
ha dir<strong>it</strong>to a che la sua causa sia esaminata<br />
equamente, pubblicamente e entro un termine<br />
ragionevole da un giudice indipendente e<br />
imparziale, precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge. Ogni persona<br />
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere<br />
e rappresentare”.<br />
Nel terzo paragrafo, invece, si legge: “A<br />
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti<br />
è concesso il patrocinio a spese dello Stato,<br />
qualora ciò sia necessario per assicurare un<br />
accesso effettivo alla giustizia”.<br />
Dai precetti ora riportati ricaviamo un’articolazione<br />
molto ricca (e potenzialmente destinata<br />
ad arricchirsi ancora) del principio di<br />
effettiv<strong>it</strong>à della tutela, che qui di segu<strong>it</strong>o si tenterà<br />
di tratteggiare brevemente.<br />
Anz<strong>it</strong>utto una prima osservazione è che le<br />
posizioni tutelate dal c.d. “dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
sostanziale” devono trovare protezione anche in<br />
sede giurisdizionale, e dunque ogni controversia<br />
deve avere un suo giudice, nazionale o comun<strong>it</strong>ario<br />
che sia, secondo condizioni di accesso alle<br />
corti (o di leg<strong>it</strong>timazione) non eccessivamente<br />
restr<strong>it</strong>tive o penalizzanti. In sostanza, il dir<strong>it</strong>to<br />
all’effettiv<strong>it</strong>à della tutela presenta, quale sua primaria<br />
e fondamentale esplicazione in amb<strong>it</strong>o<br />
comun<strong>it</strong>ario, il dir<strong>it</strong>to al giudice (right to judge)<br />
in relazione ai “dir<strong>it</strong>ti” ed alle “libertà garant<strong>it</strong>i<br />
dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione” qualora gli uni o le altre<br />
“siano stati violati”.<br />
In secondo luogo, l’esame della controversia<br />
deve essere effettuato in condizioni (lato<br />
sensu ambientali) di seren<strong>it</strong>à e nel contradd<strong>it</strong>torio<br />
delle parti (presupposti, questi, indefettibili<br />
affinché si pervenga alla “equ<strong>it</strong>à” richiamata<br />
nel secondo paragrafo dell’art. II-107,<br />
ossia alla realizzazione del valore della giustizia<br />
della decisione) ed in pubblica udienza<br />
(quale garanzia di trasparenza dell’<strong>it</strong>er decisionale<br />
e di controllo pubblico sull’esercizio<br />
del potere giurisdizionale, che solo eccezionalmente<br />
può esplicarsi in camera car<strong>it</strong>atis);<br />
il processo deve poi fornire risposta entro un<br />
termine ragionevole, dovendo esso offrire la<br />
certezza che l’applicazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
avvenga celermente, in considerazione<br />
di una serie di variabili quali natura e compless<strong>it</strong>à<br />
della controversia, condotta delle<br />
parti, etc. (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à).<br />
Ed ancora, il giudice deve essere:<br />
a) precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge (trova così espresso<br />
riconoscimento il principio di precost<strong>it</strong>uzione<br />
del giudice, o principio del giudice<br />
naturale);
) indipendente (la formula, ampia, sembra<br />
implicare che chi decide debba essere terzo<br />
rispetto alle parti, ma anche libero da legami<br />
organici o condizionamenti di alcun tipo da<br />
parte di altri poteri dello Stato);<br />
c) imparziale (vale a dire, equidistante<br />
rispetto agli interessi dedotti in l<strong>it</strong>e).<br />
Nessuno può essere privato della possibil<strong>it</strong>à<br />
di avvalersi del patrocinio tecnico (“Ogni persona<br />
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere<br />
e rappresentare”); detto patrocinio deve<br />
comunque essere assicurato ai non abbienti, in<br />
modo che anche per questi ultimi la facoltà di<br />
scelta (se difendersi o meno, come e con chi<br />
difendersi) rimanga integra.<br />
3. La locuzione di “effettiv<strong>it</strong>à” di cui al paragrafo<br />
primo del nuovo art. II-107 deve però<br />
essere letta in rapporto alla oramai cinquantennale<br />
giurisprudenza della Corte di Giustizia; in<br />
questa prospettiva essa presenta risvolti ulteriori,<br />
in qualche modo inespressi nella nuova<br />
disposizione della Cost<strong>it</strong>uzione europea ma già<br />
portati a compiuta emersione per mano della<br />
Corte di Lussemburgo.<br />
La tutela “effettiva” postula che (non soltanto<br />
gli Stati ma anche) i c<strong>it</strong>tadini (“ogni persona”)<br />
debbano poter disporre di adeguati<br />
mezzi di tutela giurisdizionale, che siano agevolmente<br />
attivabili in relazione al conseguimento<br />
di specifiche util<strong>it</strong>ates correlate agli<br />
interessi processualmente azionati (effettiv<strong>it</strong>à/adeguatezza).<br />
Il c<strong>it</strong>tadino che agisce in giudizio ha dir<strong>it</strong>to<br />
di invocare (ma solo il giudice di ultimo grado<br />
ha l’obbligo di disporre) il c.d. rinvio pregiudiziale<br />
interpretativo, volto ad ecc<strong>it</strong>are una pronunzia<br />
sulla compatibil<strong>it</strong>à o meno della normativa<br />
nazionale con quella comun<strong>it</strong>aria e quindi<br />
ad ottenere la fedeltà del pronunciamento giurisdizionale<br />
al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
(effettiv<strong>it</strong>à/fedeltà).<br />
Non può precludersi l’azione risarc<strong>it</strong>oria al<br />
c<strong>it</strong>tadino che lamenti la lesione di una propria<br />
s<strong>it</strong>uazione soggettiva tutelata dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
a causa dell’adozione da parte della P.A.<br />
di un atto contrastante con la normativa comun<strong>it</strong>aria<br />
o di un provvedimento esecutivo di un<br />
atto comun<strong>it</strong>ario illeg<strong>it</strong>timo in quanto difforme<br />
- esso stesso - dalle disposizioni del Trattato<br />
(effettiv<strong>it</strong>à/completezza o effettiv<strong>it</strong>à/pienezza).<br />
In virtù delle premesse e delle chiarificazio-<br />
ARTICOLI E NOTE 843<br />
ni che precedono si potrà certamente continuare<br />
ad impiegare la usuale locuzione “dir<strong>it</strong>to<br />
all’effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale”, purchè<br />
si abbia sempre presente la sua estrema<br />
varietà semantica e, quindi, la si utilizzi in<br />
modo appropriato tenuto conto di ciascuna delle<br />
sue diverse accezioni.<br />
4. A questo punto è lec<strong>it</strong>o domandarsi se vi<br />
siano connessioni tra il principio dell’effettiv<strong>it</strong>à<br />
della tutela giurisdizionale, come forgiato in<br />
amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario, ed il principio del giusto<br />
processo, di recente formulazione in seno<br />
all’art. 111 della nostra Carta Fondamentale (L.<br />
cost. 23 novembre 1999 n.2). Il che è quanto<br />
chiedersi se il nostro ordinamento possa dirsi<br />
“al passo” con le nuove previsioni della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
europea in tema di effettiv<strong>it</strong>à della tutela,<br />
almeno per ciò che concerne il processo<br />
amministrativo.<br />
È oramai un dato acquis<strong>it</strong>o che il principio<br />
del giusto processo trovi esplicazione in qualsiasi<br />
forma di attuazione della funzione giurisdizionale,<br />
al di là dello stretto amb<strong>it</strong>o penale.<br />
Non è quindi revocabile in dubbio che l’attuazione<br />
di tale principio investa direttamente<br />
anche il processo amministrativo, così come il<br />
principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela poc’anzi esaminato.<br />
La dottrina ha però evidenziato che al principio<br />
del giusto processo dovrebbe riconoscersi<br />
una portata più vasta di quella resa esplic<strong>it</strong>a<br />
dal legislatore cost<strong>it</strong>uzionale di fine secolo<br />
scorso; sono state perciò add<strong>it</strong>ate ulteriori regole,<br />
non immediatamente ricavabili dalle maglie<br />
dell’art. 111, che cost<strong>it</strong>uirebbero parte integrante<br />
di un modello ampio ed aperto di giusto<br />
processo, sempre perfettibile - in sede di interpretazione<br />
evolutiva - alla luce della complessiva<br />
trama delle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali (il<br />
pensiero corre immediatamente agli artt. 24,<br />
25, 103, 108 e 113 Cost.).<br />
Ciò premesso, affiora con prepotenza un primo<br />
elemento di comunanza tra il principio di<br />
effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale ed il principio<br />
del giusto processo: la molteplic<strong>it</strong>à delle<br />
articolazioni dalle quali ciascuno dei due prende<br />
sostanza.<br />
In via di estrema sintesi, si può notare che<br />
neppure il principio del giusto processo si presta<br />
ad una definizione un<strong>it</strong>aria, dovendo piuttosto<br />
essere esaminato in un’ottica prettamente
844 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
atomistica. Esso, infatti, implica un sistema di<br />
variegate garanzie tese a contornare l’esercizio<br />
della funzione giurisdizionale sotto il duplice<br />
profilo della posizione del giudice e di quella<br />
delle parti. Sulla scorta di un’autorevole impostazione,<br />
in seno a tali garanzie è immaginabile<br />
una summa divisio a seconda che esse si<br />
riannodino ai c.d. principi strutturali o di equ<strong>it</strong>à<br />
ovvero ai principi funzionali o di efficienza: i<br />
primi rispondono all’esigenza di assicurare i<br />
presupposti utili ad una soluzione corretta della<br />
vertenza, al fine di realizzare il valore - cui il<br />
processo naturalmente tende - della giustizia<br />
sotto il profilo decisionale; i secondi considerano<br />
invece il processo come strumento efficiente<br />
di giustizia, ossia come mezzo per apprestare<br />
una piena e tempestiva tutela.<br />
Sono riconducibili al canone dell’equ<strong>it</strong>à: il<br />
principio di precost<strong>it</strong>uzione (art. 25, co. 1°,<br />
Cost.) indipendenza (art. 108, co. 2°), terzietà<br />
ed imparzial<strong>it</strong>à (art. 111, co. 2°) del giudice,<br />
nonché il principio del contradd<strong>it</strong>torio par<strong>it</strong>ario<br />
(art. 111, co. 2°), ed il principio della necessaria<br />
motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali<br />
(art. 111, co. 6°). Cost<strong>it</strong>uiscono invece<br />
principi di efficienza: il principio della general<strong>it</strong>à<br />
della tutela giurisdizionale e della inviolabil<strong>it</strong>à<br />
del dir<strong>it</strong>to di difesa (art. 24, commi 1°,<br />
2° e 3° ed art. 113, co. 1°), il principio della<br />
pienezza ed adeguatezza della tutela (art. 113,<br />
co. 2°) ed il principio della tempestiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela medesima (art. 111, co. 2°).<br />
5. In questo quadro, se si hanno presenti le<br />
articolazioni del principio di effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela descr<strong>it</strong>te poc’anzi è possibile cogliere<br />
una piena sovrapponibil<strong>it</strong>à tra quest’ultimo<br />
principio e quello del giusto processo; si vuole<br />
con ciò affermare che le garanzie apprestate<br />
per la protezione delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche<br />
soggettive comun<strong>it</strong>arie in virtù del principio di<br />
effettiv<strong>it</strong>à della tutela presentano una marcata<br />
coincidenza con le garanzie che in forza del<br />
principio del giusto processo devono essere<br />
applicate in sede di tutela delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche<br />
soggettive di rango nazionale.<br />
Quanto alla indefettibile possibil<strong>it</strong>à di ricorso<br />
al giudice in relazione ad ogni interesse protetto<br />
(right to judge), appare sin troppo ovvio il<br />
richiamo all’art. 24, co. primo, della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
(ed all’art. 24, co. 2°, per quanto concerne<br />
la garanzia relativa ai “mezzi per agire e<br />
difendersi davanti ad ogni giurisdizione”, che<br />
devono essere assicurati ai non abbienti).<br />
Inoltre, segnatamente per quanto concerne la<br />
tutela di dir<strong>it</strong>ti ed interessi leg<strong>it</strong>timi nei confronti<br />
della P.A., sovviene il principio di piena<br />
giustiziabil<strong>it</strong>à degli atti amministrativi (o, se si<br />
preferisce, di piena azionabil<strong>it</strong>à degli interessi<br />
protetti) sanc<strong>it</strong>o dall’art. 113, co. primo, della<br />
Carta. Dal combinato disposto dei due articoli<br />
può evincersi il principio della general<strong>it</strong>à della<br />
tutela giurisdizionale.<br />
In ordine ai profili dell’adeguata e compiuta<br />
articolazione dei mezzi processuali (effettiv<strong>it</strong>à/adeguatezza)<br />
e della completezza della<br />
tutela delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive<br />
(effettiv<strong>it</strong>à/completezza o effettiv<strong>it</strong>à/pienezza),<br />
concretantesi in particolare nell’incondizionata<br />
azionabil<strong>it</strong>à del rimedio risarc<strong>it</strong>orio nei confronti<br />
della P.A. con riferimento a tutti gli interessi<br />
protetti dall’ordinamento, va precisato<br />
che essi - nell’ordinamento nazionale - trovano<br />
addentellato in una peculiare disposizione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, ancora una volta collocata al di<br />
fuori dell’art. 111 e concernente le sole controversie<br />
tra privato e P.A.: si tratta, come noto,<br />
dell’art. 113, co. secondo, prima parte, della<br />
Carta Fondamentale. Questa loro specific<strong>it</strong>à li<br />
rende al contempo componenti essenziali del<br />
principio (comun<strong>it</strong>ario) di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />
nei confronti dell’amministrazione medesima<br />
(si pensi al contributo determinante della<br />
normativa e della giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria<br />
in tema di risarcibil<strong>it</strong>à degli interessi leg<strong>it</strong>timi)<br />
e corollari del giusto processo nazionale, lim<strong>it</strong>atamente<br />
però a quello amministrativo. In<br />
sostanza oggi, tra le garanzie offerte al c<strong>it</strong>tadino<br />
in l<strong>it</strong>e con la pubblica autor<strong>it</strong>à compaiono<br />
anche, in una significativa convergenza tra<br />
ordinamento interno ed ordinamento comun<strong>it</strong>ario,<br />
quelle dell’esperibil<strong>it</strong>à di tutte le tipologie<br />
di azione contemplate dall’ordinamento processuale<br />
e del pieno ristoro del pregiudizio<br />
patrimoniale leso a fronte del danno “ingiusto”,<br />
quale che sia la posizione lesa.<br />
Emblematica, in tal senso, è anche la prescrizione<br />
dell’art. II – 101 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
europea, che prevede la generale risarcibil<strong>it</strong>à<br />
dei danni arrecati dalle Ist<strong>it</strong>uzioni dell’Unione<br />
o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni<br />
(par. 3).<br />
Quanto al precetto, di conio esclusivamente<br />
comun<strong>it</strong>ario, che impone la conform<strong>it</strong>à della
isposta giurisdizionale nazionale al dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario medesimo (effettiv<strong>it</strong>à/fedeltà) e<br />
segnatamente alle direttive ermeneutiche impart<strong>it</strong>e<br />
dalla Corte di Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale<br />
interpretativo e di valid<strong>it</strong>à, trattasi<br />
all’evidenza di una regola non immediatamente<br />
riconducibile come tale ai principi del giusto<br />
processo nazionale, né altrimenti dotata di solida<br />
copertura cost<strong>it</strong>uzionale (eccessivamente<br />
labile apparendo l’addentellato offerto dagli artt.<br />
10 e 11 della Carta). Sennonchè la regola in questione<br />
risponde, nella sua radice storico-giuridica,<br />
all’esigenza di certezza del dir<strong>it</strong>to e, quindi,<br />
di uniform<strong>it</strong>à degli indirizzi giurisprudenziali<br />
che è propria di ogni ordinamento di tipo evoluto<br />
(intendendosi per tale quello che appresti una<br />
garanzia giurisdizionale basata sulla articolazione<br />
terr<strong>it</strong>oriale del giudice, ossia sulla vicinanza<br />
geografica del giudice al c<strong>it</strong>tadino). Mentre da<br />
noi tale esigenza è stata soddisfatta mediante le<br />
previsioni inerenti alla Corte di Cassazione (art.<br />
111, penultimo comma, Cost.), al Consiglio di<br />
Stato (art. 103, primo comma, Cost.) ed alla<br />
Corte dei Conti (art. 103, secondo comma,<br />
Cost.) e, con riferimento alla esegesi “ultima”<br />
dei precetti cost<strong>it</strong>uzionali, alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
(art. 134 Cost.), nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />
la sintesi delle funzioni delle Corti Supreme<br />
è chiaramente riconoscibile nelle competenze<br />
della Corte di Lussemburgo.<br />
Ed ancora, dal combinato disposto dei commi<br />
1°, 2° e 6° dell’art. 111 Cost. si evince che<br />
il principio del giusto processo implica quali<br />
suoi diretti ed immediati corollari, accanto alla<br />
fondamentalissima garanzia della riserva di<br />
legge: il contradd<strong>it</strong>torio tra le parti (in realtà già<br />
desumibile dall’art. 24 Cost.), la “par<strong>it</strong>à delle<br />
armi” nell’amb<strong>it</strong>o del contradd<strong>it</strong>torio stesso (da<br />
intendersi più ampiamente come par<strong>it</strong>à tra le<br />
parti in ogni fase del processo), la terzietà del<br />
giudice (cui si riannoda principalmente la<br />
nozione di “giudice naturale precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per<br />
legge” di cui all’art. 25 Cost.), la imparzial<strong>it</strong>à<br />
di questo (nozione che, a differenza della terzietà,<br />
designa l’equidistanza non rispetto alle<br />
parti ma agli interessi), la ragionevole durata<br />
del processo, l’obbligo di motivazione di tutti i<br />
provvedimenti giurisdizionali.<br />
Con riserva di tornare fra breve su alcuni dei<br />
profili ora passati in rassegna, è da rilevare che<br />
lo specifico terreno del processo amministrativo<br />
si presta ad ulteriori riflessioni.<br />
ARTICOLI E NOTE 845<br />
Se si prescinde dai corposi problemi di carattere<br />
organizzativo che da tempo sono sul tappeto<br />
(si pensi alla coesistenza della funzione giurisdizionale<br />
e consultiva in capo al Consiglio di<br />
Stato, alla esigu<strong>it</strong>à degli organici della magistratura<br />
e del personale amministrativo ed alla<br />
opportun<strong>it</strong>à di stabilire un lim<strong>it</strong>e di durata della<br />
permanenza dei magistrati amministrativi in<br />
una medesima sede e con le stesse funzioni),<br />
l’attuazione del principio del giusto processo e<br />
dei suoi corollari solleva questioni di vario<br />
genere, che attengono alla mai sop<strong>it</strong>a esigenza<br />
di garantire una sostanziale equipollenza, in termini<br />
di ampiezza della tutela giurisdizionale,<br />
tra le due posizioni del dir<strong>it</strong>to soggettivo e dell’interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo. Tali questioni spaziano<br />
dalla individuazione dei destinatari della notificazione<br />
del ricorso introduttivo del processo<br />
amministrativo (spesso incompleta allorché si<br />
arriva di fronte al giudice della cautela), alla<br />
disciplina dei termini processuali (il termine per<br />
il depos<strong>it</strong>o di memorie in vista dell’udienza di<br />
mer<strong>it</strong>o è unico per tutte le parti, non concedendosi<br />
così possibil<strong>it</strong>à di replica scr<strong>it</strong>ta), ai mezzi<br />
di prova (quanto sarebbe utile un’audizione del<br />
responsabile del procedimento in sede di giudizio<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à …), all’ammissibil<strong>it</strong>à dell’intervento<br />
autonomo dei terzi (abs<strong>it</strong> iniuria verbis<br />
…), alla proponibil<strong>it</strong>à (con strumento acconcio)<br />
della domanda riconvenzionale. Per non dire<br />
della tormentata problematica che attiene al<br />
regime dei rimedi cautelari, intersecante tanto il<br />
piano procedurale quanto quello contenutistico<br />
(si ricordi che per giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria<br />
oramai consolidata la tutela cautelare è effettiva<br />
solo quando è strutturata come rimedio ante<br />
causam, scisso cioè dalla instaurazione del processo<br />
di mer<strong>it</strong>o). E per non dire, ancora, del terreno<br />
impervio della intens<strong>it</strong>à della tutela, sino a<br />
tempi recenti fortemente compressa per effetto<br />
della sopravvalutazione (e distorsione) della<br />
nozione di “discrezional<strong>it</strong>à tecnica”.<br />
Non è questa, tuttavia, la sede per operare lo<br />
scandaglio di problematiche che mer<strong>it</strong>erebbero<br />
ben altra attenzione.<br />
6. Rimanendo agli aspetti generali che mi<br />
sono ripromesso di trattare in queste brevi note,<br />
salta all’occhio che i canoni della celebrazione<br />
pubblica del processo e della pronuncia della<br />
sentenza in pubblica udienza, forse perché non<br />
centrali nella tradizione romanistica, non sono
846 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
stati esplic<strong>it</strong>amente cost<strong>it</strong>uzionalizzati né ab<br />
origine né, in tempi a noi più vicini, attraverso<br />
la legge n.2/99. Sicchè un segmento dell’art. II-<br />
107 della Cost<strong>it</strong>uzione europea parrebbe non<br />
trovare rispondenza nelle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali<br />
nazionali.<br />
Ma sul punto le riflessioni vanno approfond<strong>it</strong>e.<br />
Anz<strong>it</strong>utto, il dir<strong>it</strong>to all’esame pubblico di cui<br />
all’art. II–107, paragrafo secondo, potrebbe<br />
sortire una lettura restr<strong>it</strong>tiva: esso potrebbe leggersi<br />
non come garanzia di pubblic<strong>it</strong>à dell’udienza,<br />
ma semmai come esigenza di trasparenza<br />
e libera accessibil<strong>it</strong>à del provvedimento<br />
decisorio, in cui si “esamina” la controversia<br />
per definirla. In questa ipotesi (comunque non<br />
scevra di punti di cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à) la previsione sarebbe<br />
da noi rispettata per via dell’obbligo generalizzato<br />
della motivazione di tutti i provvedimenti<br />
giurisdizionali (che sono pubblici),<br />
anche se negli ultimi anni si è andata accred<strong>it</strong>ando<br />
una tendenza (legislativa, ma sovente<br />
rispecchiata nella prassi giurisdizionale) a<br />
“comprimere” la motivazione delle sentenze (v.<br />
infra).<br />
Ad ogni modo, sembra che i principi in questione<br />
(pubblic<strong>it</strong>à della celebrazione e della<br />
pronuncia) si presentino come presidi non<br />
assoluti (vale a dire non indefettibili), ma solo<br />
tendenziali del processo, il cui amb<strong>it</strong>o di operativ<strong>it</strong>à<br />
ben potrebbe essere intaccato in funzione<br />
dell’attuazione dei corollari del giusto processo,<br />
e segnatamente del canone di “ragionevole<br />
durata” (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à), che<br />
leg<strong>it</strong>tima la possibil<strong>it</strong>à che si ponga fine alla<br />
controversia (se sufficientemente istru<strong>it</strong>a) in<br />
ogni sede, e quindi anche nel contesto (non<br />
pubblico) dell’adunanza camerale.<br />
Si potrebbe osservare che, secondo la<br />
costante giurisprudenza della Consulta, il<br />
sopradetto canone di “pubblic<strong>it</strong>à” dell’udienza<br />
sarebbe cost<strong>it</strong>uzionalizzato siccome ricavabile<br />
dall’art. 101, primo comma, della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
(a mente del quale “la giustizia è amministrata<br />
in nome del popolo”). Resterebbe tuttavia fermo,<br />
anche in tale prospettiva, che la sua osservanza<br />
non si impone in modo cogente in tutti i<br />
modelli processuali, dovendosi considerare<br />
leg<strong>it</strong>time (purchè ragionevoli) le soluzioni<br />
alternative che il legislatore sposi in vista della<br />
tutela di preminenti (o, se si preferisce, più rilevanti)<br />
valori cost<strong>it</strong>uzionali. E non si può non<br />
ricordare che, nella sentenza n.427/99, il Giudice<br />
delle leggi è sembrato voler costruire la<br />
celer<strong>it</strong>à del processo alla stregua di un valore<br />
primario, destinato a cedere il passo unicamente<br />
di fronte alle esigenze, indeclinabili, del contradd<strong>it</strong>torio.<br />
È evidente, a valle di tutto ciò, che se una<br />
disposizione cost<strong>it</strong>uzionale recepisse i principi<br />
in questione (ovvero essi fossero ricavati per<br />
implic<strong>it</strong>o dall’art. 101 o dall’art. 111, sub specie<br />
di imparzial<strong>it</strong>à) le disposizioni relative alle<br />
decisioni assunte dai giudici amministrativi in<br />
forma semplificata (art. art. 26, co. 4°, legge<br />
1034/71, richiamato e fatto salvo dal co. 3° del<br />
precedente art. 23-bis) si esporrebbero a qualche<br />
perpless<strong>it</strong>à, almeno per ciò che attiene al<br />
carattere “riservato” della camera di consiglio<br />
in cui è consent<strong>it</strong>o definire la l<strong>it</strong>e.<br />
Per altro verso si incontrano difficoltà anche<br />
in senso opposto: il principio del contradd<strong>it</strong>torio,<br />
da noi cost<strong>it</strong>uzionalizzato, non è esplic<strong>it</strong>amente<br />
menzionato nell’art. II-107. Sennonchè,<br />
con uno sforzo intepretativo neppure troppo<br />
ard<strong>it</strong>o, lo si può legge in filigrana nell’avverbio<br />
“equamente” (paragrafo secondo); lo stesso<br />
discorso vale per la “par<strong>it</strong>à tra le parti”, da noi<br />
solennemente proclamata sempre dal co. 2°<br />
dell’art. 111, che cost<strong>it</strong>uisce comunque – lo si<br />
è più sopra evidenziato - garanzia di equ<strong>it</strong>à<br />
decisionale.<br />
Del pari la necessaria motivazione di tutti i<br />
provvedimenti giurisdizionali da noi sanc<strong>it</strong>a<br />
nel terzultimo co. dell’art. 111 è priva di<br />
riscontro, intermini analoghi, nella Cost<strong>it</strong>uzione<br />
europea.<br />
Tuttavia si ravvisa nel nuovo Trattato una<br />
previsione di carattere generale, l’art. I-38 la<br />
quale, discipliando i “Principi comuni agli atti<br />
giuridici dell’Unione”, prescrive che “gli atti<br />
giuridici sono motivati” (paragrafo secondo).<br />
L’estensibil<strong>it</strong>à di tale obbligo agli atti di<br />
tutte le ist<strong>it</strong>uzioni, nessuna esclusa, lo rende<br />
perfettamente idoneo a supportare la necessarietà<br />
della motivazione anche di sentenze,<br />
ordinanze e decreti degli organismi giudiziari<br />
dell’Unione (Corte di Giustizia e Tribunale di<br />
primo grado).<br />
7. È noto che esistono due concezioni di<br />
Cost<strong>it</strong>uzione: una concezione descr<strong>it</strong>tiva, che<br />
guarda alla Cost<strong>it</strong>uzione come insieme di strutture<br />
e caratteri che disegnano la fisionomia di
una comun<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>icamente organizzata in un<br />
certo momento storico, ed una concezione prescr<strong>it</strong>tiva,<br />
che viceversa intende la Cost<strong>it</strong>uzione<br />
come “legge superiore”, ossia come un atto<br />
normativo, solenne e generalmente scr<strong>it</strong>to (solo<br />
eccezionalmente consuetudinario, come nel<br />
caso della Gran Bretagna), volto a dare fondamento<br />
giuridico ed a lim<strong>it</strong>are il potere pol<strong>it</strong>ico<br />
a garanzia delle libertà individuali.<br />
Sulla scorta dei rilievi che precedono, e senza<br />
eccessivo azzardo, si potrebbe affermare che<br />
- a prescindere dalla preziosa opera di rielaborazione<br />
portata a compimento dalla Convenzione<br />
europea e dalla CIG - il fenomeno cost<strong>it</strong>uente<br />
in senso descr<strong>it</strong>tivo si è da tempo avviato<br />
e si sta svolgendo di fronte ai nostri occhi;<br />
ciò soprattutto grazie al metodo c.d. incrementale<br />
coraggiosamente inaugurato ed efficacemente<br />
impiegato dalla Corte di Giustizia, in<br />
tale comp<strong>it</strong>o assecondata dai giudici nazionali.<br />
In nuce, il fenomeno dello spill-over del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario ed il rifiuto oramai radicato della<br />
c.d. discriminazione alla rovescia sono già<br />
segnali di una uniformazione giuridica sempre<br />
più capillare e profonda.<br />
Con la firma della Cost<strong>it</strong>uzione europea è<br />
stato intrapreso con serietà il percorso cost<strong>it</strong>uente<br />
in senso prescr<strong>it</strong>tivo, come tale sottratto<br />
alle decisioni degli operatori della giustizia e<br />
rimesso in toto all’iniziativa degli Stati (ora<br />
chiamati a gestire le fasi delle rispettive ratifiche),<br />
ed ancor prima alla determinazione degli<br />
statisti; non per questo, però, l’essenziale ruolo<br />
della Corte di Giustizia e delle magistrature<br />
degli Stati appare destinato alla dequotazione.<br />
La cultura dell’illuminismo giuridico ci ha<br />
consegnato l’intuizione, a tutt’oggi largamente<br />
condivisa, che esiste un inscindibile collegamento<br />
tra un particolare sistema di leggi ed un<br />
particolare popolo, atteso che la costruzione<br />
del primo dipende da variabili quali i fattori climatici,<br />
le caratteristiche fisiche del terr<strong>it</strong>orio, le<br />
inclinazioni religiose ed economiche ed i<br />
costumi degli ab<strong>it</strong>anti, etc. Questo vuol dire<br />
che prima di fondare un sistema di leggi “unico”<br />
che possa afferire ad un ordinamento giuridico<br />
“unico” occorre comprendere se già esista,<br />
o se in chiave prospettica sia concepibile,<br />
un popolo “unico”.<br />
Le ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie, nell’avviare e<br />
perseguire con una progressione prudente ma<br />
costante il proprio disegno di omogeneizza-<br />
ARTICOLI E NOTE 847<br />
zione dei dir<strong>it</strong>ti degli Stati membri, hanno<br />
saggiamente fatto proprio ed applicato questo<br />
cr<strong>it</strong>erio; hanno cioè compreso che lo sviluppo<br />
di una ident<strong>it</strong>à europea deve precedere la<br />
creazione dello Stato (come che lo si voglia<br />
immaginare) europeo, senza forzature né salti,<br />
anz<strong>it</strong>utto ricomponendo le divers<strong>it</strong>à più<br />
visibili.<br />
Era scontato che sarebbe stato comp<strong>it</strong>o dei<br />
legislatori (e non certo dei giudici) nazionali<br />
adattare gli ordinamenti interni ai mutamenti<br />
normativi sovranazionali, e così realizzare<br />
l’ambizioso progetto della costruzione di una<br />
“casa Comune europea” fondata su valori<br />
comuni oltre che su regole uniformi. Oggi, il<br />
varo di un articolato cost<strong>it</strong>uzionale rende questa<br />
meta del tutto realistica. Ma è nostro convincimento<br />
che tale obiettivo non possa prescindere<br />
dalla cooperazione dei giudici nazionali,<br />
sia pure in una forma diversa rispetto al<br />
passato: questi, attraverso un sempre più stretto<br />
collegamento con la Corte di Giustizia,<br />
saranno in futuro chiamati a dare concreta operativ<strong>it</strong>à,<br />
nei tribunali e quindi nella società, al<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario ed alle sue avanzate forme<br />
di tutela processuale, rendendo l’uno e le altre<br />
“viventi” e tangibili per il singolo c<strong>it</strong>tadino.<br />
Ciò non dovrà più avvenire, come in passato,<br />
per colmare le lacune e supplire alle inerzie<br />
legislative; dovrà avvenire, invece, per radicare<br />
negli ordinamenti dei singoli Stati quei valori<br />
comuni che sino ad oggi sono rimasti sullo<br />
sfondo a causa di una innegabile preminenza,<br />
in amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario, dell’ispirazione liberistica<br />
delle origini.<br />
Crediamo che le osservazioni che precedono<br />
possano contribuire a descrivere il ruolo che si<br />
prepara per i giudici nazionali nel futuro prossimo:<br />
si tratta di un ruolo finalizzato non più<br />
all’adeguamento pretorio al dir<strong>it</strong>to sovranazionale<br />
(il recepimento della normativa europea<br />
spetta, lo si ripete, ai legislatori), ma all’edificazione<br />
dell’ “ident<strong>it</strong>à collettiva dell’Europa”,<br />
che deve unire i c<strong>it</strong>tadini comun<strong>it</strong>ari. Solo una<br />
volta realizzato tale scenario si potrà pensare,<br />
in consonanza con i più autorevoli auspici, ad<br />
una stabilizzazione dell’assetto europeo per la<br />
prima volta non più basata sulla ricerca di equilibri<br />
di potenza ma sulla comunanza di valori e<br />
di ist<strong>it</strong>uzioni.<br />
Ecco dunque spiegato il motivo per il quale<br />
sino ad oggi non è emersa una disponibil<strong>it</strong>à
848 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
degli Stati membri a privarsi della garanzia<br />
cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal principio dell’autonomia processuale:<br />
una simile scelta presuppone che<br />
ognuno dei partners rinunci a proteggere<br />
gelosamente quell’attaccamento alla propria<br />
sensibil<strong>it</strong>à giuridica ed ai propri valori che le<br />
singole comun<strong>it</strong>à statali avvertono come intima<br />
rivelazione di una ident<strong>it</strong>à nazionale<br />
ancora assai marcata, ed anzi inesorabilmente<br />
destinata a rispecchiarsi negli ist<strong>it</strong>uti processuali<br />
(oltre che nell’organizzazione degli<br />
apparati giudiziari) forse più che nella stessa<br />
disciplina di dir<strong>it</strong>to sostanziale.<br />
Per tale ragione non si intravede ancora<br />
all’orizzonte il passaggio da un sistema di<br />
regole processuali fondato - come oggi - sulla<br />
delineazione di standards di tutela ad un sistema<br />
di regole puntuali e cogenti nel quale sia<br />
possibile riconoscere un “dir<strong>it</strong>to processuale<br />
comun<strong>it</strong>ario”, incentrato su una protezione giudiziaria<br />
omologa in ciascuno Stato europeo.<br />
Questa considerazione non toglie, naturalmente,<br />
che il conseguimento della progressiva<br />
uniformazione dei sistemi di tutela giurisdizionale<br />
sia esso stesso un valore da perseguire<br />
attraverso le corti nazionali.<br />
È infatti appena il caso di avvertire che l’effettiv<strong>it</strong>à<br />
del dir<strong>it</strong>to passa per l’effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela in tutte le sue componenti, e che il c<strong>it</strong>tadino<br />
comun<strong>it</strong>ario è posto in grado di percepire<br />
che la legge è uguale “in tutta Europa” solo<br />
quando riceve, nell’intero terr<strong>it</strong>orio di una<br />
Unione Europea oramai sempre più estesa ed<br />
in ogni sua parte, una giustizia resa in base a<br />
meccanismi riconducibili ad un modello intrinsecamente<br />
un<strong>it</strong>ario. Questo vale per le imprese,<br />
che in numero sempre crescente diversificano<br />
le attiv<strong>it</strong>à produttive e commerciali tra i vari<br />
Stati dell’Unione, ma vale anche per i singoli,<br />
sempre più incentivati ad eserc<strong>it</strong>are il proprio<br />
dir<strong>it</strong>to (oggi solennemente proclamato anche<br />
dalla Cost<strong>it</strong>uzione europea) di circolazione e<br />
soggiorno e pertanto sempre più desiderosi di<br />
trovare, nello Stato di destinazione, regole processuali<br />
familiari, o almeno non troppo distanti<br />
da quelli nazionali.<br />
Se il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario saprà trasformare in<br />
norme e discipline coerenti i valori che il progetto<br />
di Cost<strong>it</strong>uzione europea riunisce in sé, ed<br />
i legislatori sapranno trasfondere tali norme<br />
negli ordinamenti nazionali, i giudici, in quanto<br />
interpreti privilegiati del dir<strong>it</strong>to interno e<br />
comun<strong>it</strong>ario, non mancheranno di darvi attuazione<br />
nei Fori: e sarà questo il meccanismo più<br />
rapido ed efficace per la creazione di quell’<br />
“idem sentire” europeo che da più parti viene,<br />
con forza, invocato.<br />
* * *<br />
Dott. ROBERTO CAPOBIANCO<br />
I lim<strong>it</strong>i della giurisdizione esclusiva<br />
nella sentenza della Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale n. 204 del 6<br />
luglio 2004<br />
SOMMARIO: 1. Il quadro normativo in materia<br />
di giurisdizione amministrativa - 2. Le questioni<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale - 3. Le considerazioni<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale - 4. Il contenuto<br />
demol<strong>it</strong>orio e ricostruttivo della sentenza -<br />
5. Il contenuto di conferma e di consolidamento<br />
della sentenza - 6. Gli effetti della sentenza -<br />
7. Conclusioni.<br />
1. - Il quadro normativo in materia di giurisdizione<br />
amministrativa<br />
La giurisdizione amministrativa è stata<br />
oggetto negli ultimi anni di numerosi e importanti<br />
interventi legislativi e giurisprudenziali.<br />
Da un lato, è stato ridotto notevolmente il<br />
suo tradizionale campo d’azione, con la devoluzione<br />
al giudice ordinario, in funzione di giudice<br />
del lavoro, di tutte le controversie relative<br />
ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche<br />
amministrazioni, prima assegnate, in<br />
prevalenza, alla giurisdizione esclusiva del giudice<br />
amministrativo (art. 68 del D.L.vo n. 29<br />
del 1993, sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 29 del D.L.vo n. 80<br />
del 1998 e successivamente trasfuso nell’art.<br />
63 del D.L.vo n. 165 del 2001); dall’altro, quasi<br />
a compensazione di tale depauperamento,<br />
sono state attribu<strong>it</strong>e alla giurisdizione esclusiva<br />
del giudice amministrativo:<br />
– tutte le controversie relative a procedure di<br />
affidamento di lavori, servizi o forn<strong>it</strong>ure svolte<br />
da soggetti pubblici o dai soggetti ad essi equiparati<br />
(art. 6 della legge n. 205 del 2000);<br />
– tutte le controversie in materia di pubblici<br />
servizi (art. 33 del D.L.vo n. 80 del 1998, “rinnovato”<br />
dall’art. 7 della legge n. 205/2000);
– le controversie aventi per oggetto gli atti, i<br />
provvedimenti e i comportamenti dei soggetti<br />
pubblici in materia urbanistica ed edilizia (art.<br />
34 del D.L.vo n. 80/1998, “rinnovato” dall’art.<br />
7 della legge n. 205/2000).<br />
Di grande rilievo anche le nov<strong>it</strong>à giurisprudenziali:<br />
la nota sentenza n. 500/1999 delle<br />
Sezioni Un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione ha<br />
ammesso la risarcibil<strong>it</strong>à degli interessi leg<strong>it</strong>timi<br />
“se l’attiv<strong>it</strong>à illeg<strong>it</strong>tima della P.A. abbia<br />
determinato una lesione del bene della v<strong>it</strong>a al<br />
quale la posizione di interesse leg<strong>it</strong>timo si<br />
correla” .<br />
A tale orientamento ha fatto eco il legislatore<br />
sancendo che:<br />
– il giudice amministrativo, nelle controversie<br />
devolute alla sua giurisdizione esclusiva,<br />
dispone, anche attraverso la reintegrazione in<br />
forma specifica, il risarcimento del danno<br />
ingiusto (art. 35 del D.L.vo n. 80/1998, “rinnovato”<br />
dall’art. 7 della legge n. 205/2000);<br />
– il tribunale amministrativo regionale, nell’amb<strong>it</strong>o<br />
della sua giurisdizione, conosce anche<br />
di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento<br />
del danno, anche attraverso la reintegrazione<br />
in forma specifica, e agli altri dir<strong>it</strong>ti<br />
patrimoniali consequenziali (articolo 7, primo<br />
periodo terzo comma, della legge n. 1034 del<br />
1971, come riformulato dall’art. 35 del D.L.vo<br />
n. 80/1998, nel testo modificato dall’art. 7 della<br />
legge n. 205/2000).<br />
Il riconoscimento della giurisdizione del<br />
giudice amministrativo in materia di risarcimento<br />
del danno non riguarda quindi solo le<br />
materie attribu<strong>it</strong>e alla sua giurisdizione esclusiva<br />
(ampliata a materie per le quali è particolarmente<br />
evidente la questione del risarcimento),<br />
ma anche i casi che rientrano nelle distinte giurisdizioni<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e di mer<strong>it</strong>o.<br />
Com’è stato acutamente osservato, le<br />
nov<strong>it</strong>à introdotte non hanno toccato semplicemente<br />
i cr<strong>it</strong>eri di riparto di giurisdizione e i<br />
poteri del giudice amministrativo, ma, per<br />
l’ampiezza delle materie devolute alla giurisdizione<br />
esclusiva, hanno invest<strong>it</strong>o e trasformato,<br />
sostanzialmente, il ruolo stesso del giudice<br />
dell’interesse leg<strong>it</strong>timo in quello di giudice<br />
naturale della P.A.: il rapporto regolaeccezione<br />
che ha storicamente contraddistinto<br />
la relazione tra giurisdizione generale di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sull’atto e giurisdizione esclusiva<br />
ARTICOLI E NOTE 849<br />
sul rapporto sottostante è stato fortemente<br />
ridimensionato .<br />
In effetti, il legislatore si è orientato verso<br />
una giurisdizione amministrativa per “blocchi<br />
di materie”, come evidenziato dalla stessa Corte<br />
di Cassazione, che ha rilevato “una decisa<br />
scelta nel senso del superamento del tradizionale<br />
sistema del riparto della giurisdizione in<br />
riferimento alla dicotomia dir<strong>it</strong>to soggettivo –<br />
interesse leg<strong>it</strong>timo, a favore della previsione di<br />
un riparto affidato al cr<strong>it</strong>erio della materia”,<br />
con conseguente “sensibile attenuazione della<br />
generale rilevanza della distinzione tra le due<br />
figure”, essendo decisiva, ai fini della giurisdizione,<br />
non più la natura della posizione giuridica<br />
soggettiva tutelata, bensì la materia in cui<br />
rientra la controversia (sentenza n. 500/1999<br />
c<strong>it</strong>ata).<br />
Non sono mancate perpless<strong>it</strong>à da parte della<br />
dottrina circa la coerenza cost<strong>it</strong>uzionale di tale<br />
nuovo cr<strong>it</strong>erio di riparto della giurisdizione:<br />
alcuni Autori hanno infatti evidenziato che<br />
“l’articolo 103 della Cost<strong>it</strong>uzione non sembra<br />
consentire un ricorso generalizzato alla giurisdizione<br />
esclusiva, poiché tale tipo di giurisdizione<br />
è da tale disposizione vista come eventuale<br />
(in quanto di volta in volta prevista dalla<br />
legge), rispetto alla giurisdizione volta alla<br />
tutela degli interessi leg<strong>it</strong>timi” ;<br />
altri hanno visto la scelta della determinazione<br />
della giurisdizione per blocchi di materie<br />
come una “scorciatoia imboccata dal legislatore<br />
quale risposta al difetto (imputato al sistema)<br />
di essere costru<strong>it</strong>o in maniera da esasperare<br />
l’incertezza sulla giurisdizione” ;<br />
altri ancora hanno affermato apertamente<br />
che le nuove norme “nell’ampliare la giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo,<br />
avevano avuto lo scopo (sia pure non scr<strong>it</strong>to)<br />
di compensare, anche se parzialmente, il G.A.<br />
per la contemporanea sottrazione di quella<br />
che in origine cost<strong>it</strong>uiva la principale materia<br />
della giurisdizione esclusiva (il pubblico<br />
impiego)”.<br />
2. - Le questioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
In tale quadro normativo, quattro distinte<br />
ordinanze di rimessione del Tribunale civile di<br />
Roma hanno provocato l’importante intervento<br />
della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, con la sentenza<br />
n. 204 del 5 luglio 2004 .
850 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
La prima ordinanza ha sollevato questione di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 33 del<br />
D.L.vo. n. 80/1998, come “rinnovato” dall’art.<br />
7 della legge n. 205/2000, e riguardava una<br />
controversia tra l’Azienda Usl Rm/E e una casa<br />
di cura privata, in mer<strong>it</strong>o al pagamento di somme<br />
dovute dall’Azienda per prestazioni di ricovero<br />
convenzionate.<br />
Le altre tre ordinanze hanno sollevato questione<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 34<br />
del D.L.vo. n. 80/1998, come “rinnovato” dall’art.<br />
7 della legge n. 205/2000, e riguardavano<br />
domande di risarcimento del danno connesse ai<br />
seguenti atti, provvedimenti e comportamenti<br />
del Comune di Roma:<br />
– occupazione abusiva di un fondo da parte<br />
del Comune per la realizzazione di un asilo<br />
nido, senza che la procedura di esproprio<br />
venisse mai portata a compimento e senza che<br />
venisse pagato il relativo indennizzo;<br />
– modificazione della destinazione edilizia<br />
di alcuni terreni (da aree edificabili ad aree per<br />
attrezzature di servizi di quartiere), in vista della<br />
costruzione di una strada (in realtà mai realizzata),<br />
con conseguente deprezzamento degli<br />
immobili di tale ent<strong>it</strong>à da indurre un ist<strong>it</strong>uto di<br />
cred<strong>it</strong>o a chiedere la rest<strong>it</strong>uzione dei prest<strong>it</strong>i<br />
garant<strong>it</strong>i da quei beni; richiesta che aveva provocato<br />
il fallimento della società proprietaria;<br />
– mancato allacciamento alla rete fognaria,<br />
da parte del Comune, di un locale di proprietà<br />
privata, a destinazione negozio, e conseguente<br />
diniego di agibil<strong>it</strong>à dello stesso.<br />
Le quattro ordinanze ponevano in sostanza<br />
un’unica questione: quella dei lim<strong>it</strong>i che il legislatore<br />
ordinario deve rispettare nel disciplinare,<br />
ampliandola, la giurisdizione esclusiva del<br />
giudice amministrativo.<br />
In particolare, secondo il Tribunale di Roma,<br />
la legge n. 205 del 2000, portando a compimento<br />
un disegno di pol<strong>it</strong>ica legislativa volto<br />
ad estendere l’area della giurisdizione esclusiva<br />
del giudice amministrativo, ha sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o al<br />
cr<strong>it</strong>erio di riparto della giurisdizione fissato<br />
nella Cost<strong>it</strong>uzione, fondato sulla dicotomia<br />
dir<strong>it</strong>ti soggettivi - interessi leg<strong>it</strong>timi, il diverso<br />
cr<strong>it</strong>erio dei “blocchi di materie”: in tal modo<br />
sarebbe stato alterato non soltanto il rapporto<br />
tra giurisdizione del giudice ordinario e del<br />
giudice amministrativo – rapporto che, pur non<br />
essendo stato realizzato il principio dell’unic<strong>it</strong>à<br />
della giurisdizione, dovrebbe pur sempre essere<br />
di regola ad eccezione quanto alla cognizione<br />
su dir<strong>it</strong>ti soggettivi – ma anche il rapporto,<br />
all’interno della giurisdizione del giudice<br />
amministrativo, tra giurisdizione (generale) di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e giurisdizione (speciale, se non<br />
eccezionale) esclusiva.<br />
Tale legge avrebbe trasformato il Consiglio<br />
di Stato da giudice “nell’amministrazione” in<br />
giudice “dell’amministrazione”, abbandonando<br />
il cr<strong>it</strong>erio dello «inestricabile nodo gordiano»<br />
ravvisabile in specifiche controversie correlate<br />
all’interesse generale per accogliere<br />
quello dei «blocchi di materie», nelle quali «la<br />
commistione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi ed interessi<br />
leg<strong>it</strong>timi non si debba ricercare nelle varie tipologie<br />
delle singole controversie ma nell’atteggiarsi<br />
dell’azione della P.A. in settori determinati,<br />
anche se molto estesi, connotati da una<br />
significativa presenza dell’interesse pubblico».<br />
Di qui, la violazione degli articoli 102 e 103<br />
della Cost<strong>it</strong>uzione, che, attribuendo al giudice<br />
ordinario «il ruolo di giudice naturale dei dir<strong>it</strong>ti<br />
soggettivi tra privati e P.A.», avrebbe recep<strong>it</strong>o<br />
i principi ispiratori della legge n. 2248 del<br />
1865, All. E, conferendo alla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo un carattere<br />
residuale, che può giustificare «eccezioni<br />
ma non stravolgimenti» rispetto alla «tendenziale<br />
general<strong>it</strong>à ed illim<strong>it</strong>atezza delle attribuzioni<br />
del giudice ordinario».<br />
3. - Le considerazioni della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
La Corte cost<strong>it</strong>uzionale è risal<strong>it</strong>a alle origini<br />
storiche della giustizia amministrativa <strong>it</strong>aliana<br />
ed ha evidenziato come la legge 20 marzo<br />
1865, n. 2248, All. E, assicurando tutela al c<strong>it</strong>tadino<br />
davanti al giudice ordinario per «tutte le<br />
materie nelle quali si faccia questione di un<br />
dir<strong>it</strong>to civile o pol<strong>it</strong>ico, comunque vi possa<br />
essere interessata la P.A.» (art. 2), avesse sanc<strong>it</strong>o<br />
in ogni altro caso (per «gli affari non compresi<br />
nell’articolo precedente») la totale sottrazione<br />
a qualsiasi controllo giurisdizionale della<br />
sfera della c.d. amministrazione pura (art. 3).Il<br />
vuoto di tutela lasciato dalla legge abol<strong>it</strong>rice<br />
del contenzioso amministrativo, fu colmato<br />
solo nel 1907, dalla legge n. 62, ist<strong>it</strong>utiva della<br />
V Sezione, che definendo “giurisdizionali”<br />
questa e la IV Sezione, riconobbe alle loro<br />
decisioni l’efficacia del giudicato.
La giurisdizione amministrativa è sorta quindi<br />
«non come usurpazione al giudice ordinario<br />
di particolari attribuzioni, ma come conquista<br />
di una tutela giurisdizionale da parte del c<strong>it</strong>tadino<br />
nei confronti della P.A.» (Leone, Assemblea<br />
cost<strong>it</strong>uente, 1947).<br />
Secondo la Corte, il Cost<strong>it</strong>uente, accogliendo<br />
tale impostazione, ha riconosciuto al giudice<br />
amministrativo piena dign<strong>it</strong>à di giudice ordinario<br />
per la tutela, nei confronti della P.A., delle<br />
s<strong>it</strong>uazioni soggettive non contemplate dall’art.<br />
2 della legge del 1865; così come di questa<br />
legge ha recep<strong>it</strong>o, con l’art. 113 Cost., il<br />
principio per il quale, «quando un dir<strong>it</strong>to civile<br />
o pol<strong>it</strong>ico viene leso da un atto della P.A., questo<br />
dir<strong>it</strong>to si può far valere di fronte all’Autor<strong>it</strong>à<br />
giudiziaria ordinaria, in modo che la P.A.<br />
davanti ai giudici ordinari viene a trovarsi, in<br />
questi casi, come un qualsiasi l<strong>it</strong>igante privato<br />
soggetto alla giurisdizione» (Calamandrei,<br />
Assemblea cost<strong>it</strong>uente, 1947).<br />
Sempre dai lavori della Cost<strong>it</strong>uente, la previsione<br />
della giurisdizione esclusiva, nel testo<br />
dell’art. 103 Cost., compare quasi come accessoria<br />
rispetto a quella generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
per «l’inscindibil<strong>it</strong>à delle questioni di interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo e di dir<strong>it</strong>to soggettivo, e per la prevalenza<br />
delle prime», le quali impongono di<br />
«aggiungere la competenza del Consiglio di<br />
Stato per i dir<strong>it</strong>ti soggettivi, nelle materie particolari<br />
specificamente indicate dalla legge»<br />
(Ruini, Assemblea cost<strong>it</strong>uente, 1947).<br />
La Corte, pur escludendo che la Cost<strong>it</strong>uzione<br />
abbia defin<strong>it</strong>ivamente e immutabilmente cristallizzato<br />
la s<strong>it</strong>uazione esistente nel 1948 circa<br />
il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario<br />
e giudice amministrativo, r<strong>it</strong>iene tuttavia che<br />
dalla Cost<strong>it</strong>uzione si desumano i confini entro i<br />
quali il legislatore ordinario, eserc<strong>it</strong>ando il suo<br />
potere discrezionale, deve contenere i suoi<br />
interventi volti a ridistribuire le funzioni giurisdizionali<br />
tra i due ordini di giudici.<br />
Evidenzia inoltre la chiara opzione del<br />
Cost<strong>it</strong>uente in favore del riconoscimento al<br />
giudice amministrativo della piena dign<strong>it</strong>à di<br />
giudice: l’art. 24 Cost. assicura agli interessi<br />
leg<strong>it</strong>timi – la cui tutela l’art. 103 riserva al giudice<br />
amministrativo – le medesime garanzie<br />
assicurate ai dir<strong>it</strong>ti soggettivi quanto alla possibil<strong>it</strong>à<br />
di farli valere davanti al giudice e alla<br />
effettiv<strong>it</strong>à della tutela che questi deve loro<br />
accordare.<br />
ARTICOLI E NOTE 851<br />
Il principio dell’unic<strong>it</strong>à della giurisdizione,<br />
espresso dagli artt. 102 e 113, va inteso nel senso<br />
che in nessun caso il legislatore ordinario<br />
può far sì che la P.A., in quanto tale, sia assoggettata<br />
ad una particolare giurisdizione, ovvero<br />
sottratta alla giurisdizione alla quale soggiace<br />
«qualsiasi l<strong>it</strong>igante privato»: la special<strong>it</strong>à di un<br />
giudice può fondarsi esclusivamente sul fatto<br />
che questo sia chiamato ad assicurare la giustizia<br />
“nell’amministrazione”, e non mai sul mero<br />
fatto che parte in causa sia la P.A.<br />
A giudizio della Corte, effettivamente il legislatore<br />
ordinario del 1998-2000, ha adottato<br />
un’idea di giurisdizione esclusiva ancorata alla<br />
pura e semplice presenza, in un certo settore<br />
dell’ordinamento, di un rilevante pubblico interesse;<br />
idea questa che presuppone l’approvazione<br />
(mai avvenuta) di quel progetto di riforma<br />
(Atto Camera 7465 XIII Legislatura) dell’articolo<br />
103 della Cost<strong>it</strong>uzione, secondo il<br />
quale «la giurisdizione amministrativa ha ad<br />
oggetto le controversie con la P.A. nelle materie<br />
indicate dalla legge».<br />
Il vigente articolo 103, primo comma, della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione ha confer<strong>it</strong>o al legislatore ordinario<br />
non già un’assoluta e incondizionata discrezional<strong>it</strong>à<br />
nell’attribuzione al giudice amministrativo<br />
di materie devolute alla sua giurisdizione<br />
esclusiva, ma il più lim<strong>it</strong>ato potere di<br />
indicare “particolari materie” nelle quali “la<br />
tutela nei confronti della P.A.” investe “anche”<br />
dir<strong>it</strong>ti soggettivi: un potere, quindi, che deve<br />
considerare la natura delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
coinvolte, e non fondarsi esclusivamente sul<br />
dato, oggettivo, delle materie.<br />
Tali materie devono essere “particolari”<br />
rispetto a quelle devolute alla giurisdizione<br />
generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à: e cioè devono partecipare<br />
della loro medesima natura, contrassegnata<br />
dalla circostanza che la P.A. agisce come<br />
autor<strong>it</strong>à nei confronti della quale è accordata<br />
tutela al c<strong>it</strong>tadino davanti al giudice amministrativo.<br />
Il legislatore ordinario ben può ampliare l’area<br />
della giurisdizione esclusiva purché lo faccia<br />
con riguardo a materie (in tal senso, particolari)<br />
che, in assenza di tale previsione, contemplerebbero<br />
pur sempre, in quanto vi opera<br />
la P.A.-autor<strong>it</strong>à, la giurisdizione generale di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. In defin<strong>it</strong>iva, la Corte esclude che:<br />
la mera partecipazione della P.A. al giudizio<br />
sia sufficiente perché si radichi la giurisdizione
852 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
del giudice amministrativo (che finirebbe per<br />
assumere le sembianze di giudice “della” P.A.,<br />
con violazione degli artt. 25 e 102, co. 2°,<br />
Cost.);<br />
– il generico coinvolgimento di un pubblico<br />
interesse nella controversia sia sufficiente perché<br />
questa possa essere devoluta al giudice<br />
amministrativo.<br />
Conseguentemente, la disciplina dettata dall’art.<br />
7 della legge n. 205 del 2000, nella parte<br />
in cui sost<strong>it</strong>uisce gli artt. 33 e 34 del D.L.vo. n.<br />
80 del 1998, non viene r<strong>it</strong>enuta conforme alla<br />
Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
4. - Il contenuto demol<strong>it</strong>orio e ricostruttivo<br />
della sentenza.<br />
A giudizio della Corte, il riferimento a “tutte<br />
le controversie” ricadenti nella materia dei<br />
pubblici servizi rende evidente che la “materia”<br />
così individuata prescinde del tutto dalla natura<br />
delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive in essa coinvolte:<br />
la giurisdizione esclusiva si radica quindi,<br />
inammissibilmente, sul dato, puramente oggettivo,<br />
del normale coinvolgimento in tali controversie<br />
di quel generico pubblico interesse che è<br />
naturalmente presente nel settore dei pubblici<br />
servizi.<br />
Viene quindi meno il necessario rapporto di<br />
species a genus che l’art. 103 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
esige allorché contempla, come “particolari”,<br />
rispetto a quelle nelle quali la P.A.<br />
agisce quale autor<strong>it</strong>à, le materie devolvibili<br />
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.<br />
Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha<br />
dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale:<br />
– dell’art. 33, co. 1°, del D.L.vo 31 marzo<br />
1998, n. 80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 7, lettera<br />
a, della legge 21 luglio 2000, n. 205, nella parte<br />
in cui prevede che sono devolute alla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo<br />
«tutte le controversie in materia di pubblici servizi,<br />
ivi compresi quelli» anziché «le controversie<br />
in materia di pubblici servizi relative a<br />
concessioni di pubblici servizi, escluse quelle<br />
concernenti indenn<strong>it</strong>à, canoni ed altri corrispettivi,<br />
ovvero relative a provvedimenti adottati<br />
dalla P.A. o dal gestore di un pubblico servizio<br />
in un procedimento amministrativo disciplinato<br />
dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero<br />
ancora relative all’affidamento di un pubblico<br />
servizio, ed alla vigilanza e controllo nei con-<br />
fronti del gestore, nonché» (a giudizio della<br />
Corte, la materia dei pubblici servizi può essere<br />
oggetto di giurisdizione esclusiva del giudice<br />
amministrativo se in essa la P.A. agisce eserc<strong>it</strong>ando<br />
il suo potere autor<strong>it</strong>ativo ovvero, attesa<br />
la facoltà, riconosciutale dalla legge, di adottare<br />
strumenti negoziali in sost<strong>it</strong>uzione del potere<br />
autor<strong>it</strong>ativo, se si vale di tale facoltà che, tuttavia,<br />
presuppone l’esistenza del potere autor<strong>it</strong>ativo,<br />
ex art. 11 della legge n. 241 del 1990);<br />
– dell’art. 33, co. 2°, del medesimo D.L.vo<br />
31 marzo 1998, n. 80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art.<br />
7, lettera a, della legge 21 luglio 2000, n. 205<br />
(a giudizio della Corte, tale conclusione è avvalorata<br />
dalla circostanza che il co. 2° della norma<br />
individua esemplificativamente controversie,<br />
quale quella incardinata davanti al giudice<br />
a quo, nelle quali può essere del tutto assente<br />
ogni profilo riconducibile alla P.A.-autor<strong>it</strong>à);<br />
– dell’art. 34, co. 1°, del medesimo D.L.vo<br />
31 marzo 1998, n. 80, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art.<br />
7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205,<br />
nella parte in cui prevede che sono devolute<br />
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />
le controversie aventi per oggetto<br />
«gli atti, i provvedimenti e i comportamenti»<br />
anziché «gli atti e i provvedimenti» delle pubbliche<br />
amministrazioni e dei soggetti alle stesse<br />
equiparati, in materia urbanistica ed edilizia<br />
(a giudizio della Corte, nel caso dei “comportamenti”,<br />
la P.A. non eserc<strong>it</strong>a – nemmeno<br />
mediatamente, cioè avvalendosi della facoltà di<br />
adottare strumenti intrinsecamente privatistici<br />
– alcun pubblico potere; in altri termini, i comportamenti<br />
sono meri contegni materiali, estranei<br />
alle manifestazioni di autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />
e al rilievo funzionale che l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />
ha assunto ).<br />
Come si può notare, la Corte, facendo uso<br />
della tecnica manipolativa e add<strong>it</strong>iva “con maggiore<br />
disinvoltura che in casi precedenti” , ha<br />
“riscr<strong>it</strong>to” gli artt. 33 e 34 del D.L.vo n. 80, dettandone<br />
una nuova formulazione; in effetti,<br />
facendola precedere dalla congiunzione “anziché”,<br />
la Corte ha formulato in modo espresso la<br />
disposizione legislativa r<strong>it</strong>enuta leg<strong>it</strong>tima, che<br />
va a sost<strong>it</strong>uire la norma annullata.<br />
È da r<strong>it</strong>enere che tale particolar<strong>it</strong>à della sentenza<br />
sia dovuta alla delicatezza della materia<br />
trattata (la determinazione della giurisdizione),<br />
che impone certezza sulle conseguenze della<br />
pronuncia: la Corte pertanto non ha affidato
all’interprete il comp<strong>it</strong>o di ricostruire le disposizioni<br />
di legge a segu<strong>it</strong>o della dichiarazione di<br />
illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, ma ha prefer<strong>it</strong>o<br />
definire direttamente le norme risultanti dall’annullamento.<br />
5. Il contenuto di conferma e di consolidamento<br />
della sentenza.<br />
La principale innovazione della legge n. 205<br />
era stata l’attribuzione al giudice amministrativo<br />
della cognizione delle azioni risarc<strong>it</strong>orie in<br />
ogni materia soggetta alla sua giurisdizione; in<br />
ciò la legge di riforma aveva ampliato la scelta<br />
fatta nel D.L.vo n. 80, che aveva esteso solo la<br />
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />
alla cognizione delle azioni risarc<strong>it</strong>orie.<br />
La sentenza affronta la questione incidenter<br />
tantum e finisce per confermare e consolidare<br />
autorevolmente la scelta fatta dal legislatore,<br />
agganciando all’articolo 24 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
la disciplina dell’azione risarc<strong>it</strong>oria, sia a tutela<br />
dei dir<strong>it</strong>ti che degli interessi leg<strong>it</strong>timi .<br />
Secondo la Corte, il potere riconosciuto al<br />
giudice amministrativo di disporre, anche attraverso<br />
la reintegrazione in forma specifica, il<br />
risarcimento del danno ingiusto non cost<strong>it</strong>uisce<br />
sotto alcun profilo una nuova “materia” attribu<strong>it</strong>a<br />
alla sua giurisdizione, bensì uno strumento<br />
di tutela ulteriore, rispetto a quello classico<br />
demol<strong>it</strong>orio (e/o conformativo), da utilizzare<br />
per rendere giustizia al c<strong>it</strong>tadino nei confronti<br />
della P.A.<br />
L’attribuzione di tale potere non soltanto<br />
appare conforme alla piena dign<strong>it</strong>à di giudice<br />
riconosciuta dalla Cost<strong>it</strong>uzione al Consiglio di<br />
Stato, ma anche, e soprattutto, affonda le sue<br />
radici nella previsione dell’art. 24 della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
che, garantendo alle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
devolute alla giurisdizione amministrativa<br />
piena ed effettiva tutela, implica che il giudice<br />
sia mun<strong>it</strong>o di adeguati poteri.<br />
Ecco perché il superamento della regola che<br />
imponeva, ottenuta tutela davanti al giudice<br />
amministrativo, di adire il giudice ordinario,<br />
con i relativi gradi di giudizio, per vedersi riconosciuti<br />
i dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali e<br />
l’eventuale risarcimento del danno, cost<strong>it</strong>uisce<br />
null’altro che attuazione del precetto di cui<br />
all’art. 24 della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Con una presa di posizione così netta, la<br />
Corte riconosce sostanzialmente la scarsa<br />
aderenza cost<strong>it</strong>uzionale del sistema preceden-<br />
ARTICOLI E NOTE 853<br />
te e il defin<strong>it</strong>ivo superamento della regola del<br />
doppio giudizio .<br />
Altra questione confermata e consolidata<br />
dalla sentenza è quella della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (in relazione<br />
all’articolo 111, co. 7°) dei lim<strong>it</strong>i imposti<br />
al ricorso in Cassazione avverso le decisioni<br />
del giudice amministrativo, anche nelle controversie<br />
concernenti dir<strong>it</strong>ti soggettivi: secondo la<br />
Corte, è la stessa Cost<strong>it</strong>uzione a prevedere che<br />
nei casi di giurisdizione esclusiva, proprio in<br />
ragione della particolar<strong>it</strong>à delle materie riservate<br />
al giudice amministrativo, la ricorribil<strong>it</strong>à alle<br />
Sezioni Un<strong>it</strong>e sia lim<strong>it</strong>ata ai soli motivi di giurisdizione<br />
e non invece a tutti i motivi previsti<br />
nel caso di decisioni dei giudici ordinari .<br />
Nella sentenza è possibile leggere anche la<br />
conferma e il consolidamento della cd. pregiudiziale<br />
amministrativa, cioè della necess<strong>it</strong>à di<br />
impugnazione dell’atto amministrativo nei termini<br />
decadenziali per poter poi accedere alla<br />
tutela risarc<strong>it</strong>oria: in effetti, se il risarcimento<br />
del danno cost<strong>it</strong>uisce un’ulteriore forma di<br />
tutela amministrativa, la relativa azione è sottoposta<br />
alle regole del giudizio amministrativo.<br />
In propos<strong>it</strong>o è stato autorevolmente osservato<br />
che “il collegamento che la sentenza<br />
postula tra l’esercizio del potere autor<strong>it</strong>ativo e<br />
la questione risarc<strong>it</strong>oria sembra confortare l’idea<br />
che tale potere vada sempre contestato nel<br />
termine di decadenza, secondo la tecnica<br />
impugnatoria. Sicché resterebbe esclusa la<br />
proponibil<strong>it</strong>à, nel termine di prescrizione e<br />
davanti al G.O., di una domanda di risarcimento<br />
per lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi cagionata<br />
da un atto amministrativo rimasto inoppugnato…..<br />
siffatta evenienza dovrebbe escludersi<br />
per due concorrenti ragioni:<br />
perché, secondo la Corte, il sindacato sul<br />
potere dell’amministrazione e la tutela degli<br />
interessi leg<strong>it</strong>timi sono riservati, per via della<br />
cost<strong>it</strong>uzionalizzazione del sistema risultante<br />
dalla L.A.C. e dalla legge Crispi, esclusivamente<br />
al giudice amministrativo e qualsiasi<br />
modello che conferisse al G.O., sia pure per il<br />
tram<strong>it</strong>e della disapplicazione, il medesimo tipo<br />
di sindacato sulla discrezional<strong>it</strong>à sarebbe irrimediabilmente<br />
in confl<strong>it</strong>to con questo sistema;<br />
perché, una volta identificata la giurisdizione<br />
risarc<strong>it</strong>oria del giudice speciale come un<br />
rimedio per la protezione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo,<br />
l’introduzione di una giurisdizione parallela<br />
del G.O., a contenuto egualmente risarc<strong>it</strong>orio
854 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
sulle medesime fattispecie, rischierebbe di<br />
rompere l’equilibrio cost<strong>it</strong>uzionale quale delineato<br />
nella decisione della Corte, introducendo<br />
poi inev<strong>it</strong>abili disarmonie e incertezze.<br />
6. Gli effetti della sentenza<br />
I processi pendenti dinanzi al giudice amministrativo,<br />
spettanti, secondo la Corte, al giudice<br />
ordinario (canoni, indenn<strong>it</strong>à, tariffe in materia<br />
di pubblici servizi, comportamenti in materia<br />
di edilizia e urbanistica), subiranno le prime<br />
conseguenze della sentenza: il giudice ad<strong>it</strong>o<br />
dovrà pronunciare immediatamente la propria<br />
carenza di giurisdizione.<br />
In effetti, la fattispecie è regolata dall’articolo<br />
30, co. 4°, della legge 11 marzo 1953 n. 87,<br />
secondo il quale “le norme dichiarate incost<strong>it</strong>uzionali<br />
non possono avere applicazione dal<br />
giorno successivo alla pubblicazione della<br />
decisione”.<br />
Dopo la pubblicazione della sentenza (avvenuta<br />
il 14 luglio 2004), sono già state emanate<br />
alcune pronunce, secondo le quali esulano<br />
ormai dalla giurisdizione del giudice amministrativo:<br />
a) le azioni proposte da soggetti convenzionati<br />
con il SSN per chiedere ad una Azienda<br />
USL il pagamento delle prestazioni specialistiche<br />
effettuate; tali controversie, infatti, attengono<br />
a dir<strong>it</strong>ti soggettivi e rientrano nella tipologia<br />
di cui al co. 2°, lettere b) ed e), dell’art.<br />
33 D.L.vo. n. 80/1998, dichiarato incost<strong>it</strong>uzionale<br />
con la sentenza della Corte ;<br />
b) le controversie riguardanti dir<strong>it</strong>ti di cred<strong>it</strong>o,<br />
nelle quali la P.A. non sia coinvolta come<br />
autor<strong>it</strong>à e, in particolare, le azioni con le quali<br />
un privato chiede il pagamento di prestazioni<br />
san<strong>it</strong>arie erogate nell’amb<strong>it</strong>o del Servizio San<strong>it</strong>ario<br />
Nazionale .<br />
Non è applicabile nel nostro caso la perpetuatio<br />
jurisdictionis; infatti, secondo le sezioni<br />
un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione, “il principio<br />
sanc<strong>it</strong>o dall’art. 5 c.p.c., secondo cui la giurisdizione<br />
si determina con riguardo alla legge<br />
vigente al momento della proposizione della<br />
domanda, non opera quando la norma che detta<br />
i cr<strong>it</strong>eri determinativi della giurisdizione è<br />
successivamente dichiarata cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />
illeg<strong>it</strong>tima, atteso che la norma dichiarata cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />
illeg<strong>it</strong>tima - a differenza di quella<br />
abrogata - non può essere assunta, data l’ef-<br />
ficacia retroattiva che assiste tale tipo di pronunce<br />
della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, a canone di<br />
valutazione di s<strong>it</strong>uazioni o di rapporti anteriori<br />
alla pubblicazione della pronuncia di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />
salvo il lim<strong>it</strong>e dei rapporti esaur<strong>it</strong>i al<br />
momento della pubblicazione della decisione,<br />
intendendosi per tali quelli accertati con sentenza<br />
passata in giudicato o per altro verso già<br />
consolidati” .<br />
Vengono meno molte delle incertezze sulla<br />
giurisdizione esclusiva in materia di urbanistica<br />
ed edilizia, prevista dall’art. 34 del c<strong>it</strong>ato<br />
decreto, in quanto sono sottratti a tale tipo di<br />
giurisdizione “i comportamenti” della P.A. nei<br />
predetti settori.<br />
Sono dunque fuori dalla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo le azioni<br />
possessorie, di nunciazione e di manutenzione<br />
correlate all’esecuzione di opere pubbliche,<br />
che una nota recente giurisprudenza, confermata<br />
dalla Corte di Cassazione, aveva attribu<strong>it</strong>o<br />
- trattandosi di comportamenti - alla giurisdizione<br />
amministrativa, ai sensi del c<strong>it</strong>ato<br />
articolo 34 .<br />
Per le stesse ragioni restano al di fuori della<br />
giurisdizione amministrativa le controversie<br />
concernenti l’occupazione usurpativa: qui il<br />
presupposto per la richiesta di risarcimento del<br />
danno è l’occupazione del suolo sine t<strong>it</strong>ulo, che<br />
non cost<strong>it</strong>uisce un atto, ma un comportamento.<br />
Quanto alle controversie in materia di occupazione<br />
acquis<strong>it</strong>iva, occorre distinguere:<br />
da un lato, le richiesta di risarcimento del<br />
danno fondate sulla mancata emissione del<br />
decreto di esproprio nel periodo dell’occupazione<br />
leg<strong>it</strong>tima (comportamento illeg<strong>it</strong>timo<br />
della P.A., che ha trasformato il fondo irreversibilmente);<br />
dall’altro, le ipotesi in cui la dichiarazione di<br />
pubblica util<strong>it</strong>à o il decreto di esproprio siano<br />
stati annullati dal giudice amministrativo.<br />
È evidente che nel primo caso non si può<br />
dub<strong>it</strong>are della competenza del giudice ordinario,<br />
in quanto oggetto della controversia è un<br />
comportamento della P.A..<br />
Diversamente, nella seconda ipotesi non si<br />
è in presenza di un mero “comportamento”<br />
della P.A., ma di atti r<strong>it</strong>enuti illeg<strong>it</strong>timi dal<br />
giudice amministrativo, che dispone, a pieno<br />
t<strong>it</strong>olo, di uno strumento di tutela ulteriore,<br />
rispetto a quello classico demol<strong>it</strong>orio (e/o
conformativo), da utilizzare per rendere giustizia<br />
al c<strong>it</strong>tadino nei confronti della P.A.: può<br />
emettere infatti sentenze di condanna al risarcimento<br />
del danno anche nell’amb<strong>it</strong>o della<br />
giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (non<br />
essendo possibile, nel nostro caso, la reintegrazione<br />
in forma specifica, a causa dell’irreversibile<br />
trasformazione del fondo) .<br />
Rimangono altresì nell’orb<strong>it</strong>a della giurisdizione<br />
amministrativa le controversie collegate<br />
all’articolo 43 (utilizzazione senza t<strong>it</strong>olo<br />
di un bene per scopi di interesse pubblico) del<br />
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che, a fronte del<br />
potere di acquisizione al patrimonio indisponibile<br />
dell’ente dell’immobile utilizzato “per<br />
scopi di interesse pubblico”, prevede la determinazione<br />
del risarcimento dei danni sub<strong>it</strong>i a<br />
favore del proprietario ad opera del giudice<br />
amministrativo.<br />
Va infine evidenziato che, rispetto alle controversie<br />
che tornano alla giurisdizione ordinaria,<br />
la sentenza della Corte predetermina anche<br />
l’es<strong>it</strong>o dei numerosi regolamenti di giurisdizione<br />
in corso.<br />
Alla chiusura della giurisdizione amministrativa<br />
corrisponde la riapertura della via giurisdizionale<br />
civile; resta però il grave rischio<br />
della prescrizione eventualmente maturata.<br />
7. Conclusioni<br />
La giurisdizione per blocchi di materie, dopo<br />
l’auspicato assestamento dei suoi confini a<br />
segu<strong>it</strong>o delle pronunce delle Sezioni Un<strong>it</strong>e della<br />
Corte di Cassazione, avrebbe dovuto garantire<br />
la concentrazione della tutela presso un<br />
unico giudice e, conseguentemente, una giustizia<br />
più efficace.<br />
Il legislatore, proprio per adeguare gli strumenti<br />
del giudice amministrativo alla sua<br />
ampliata funzione di giudice dei dir<strong>it</strong>ti, aveva<br />
anche incrementato i mezzi di tutela cautelari e<br />
probatori a sua disposizione.<br />
Bisogna però riconoscere che la distribuzione<br />
della giurisdizione per materie omogenee<br />
non ha dato i risultati sperati in termini di semplificazione<br />
dei problemi, se è vero che le<br />
Sezioni Un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione sono<br />
state invest<strong>it</strong>e da un numero crescente di questioni<br />
di giurisdizione, che ha condotto spesso<br />
a responsi difformi da quelli del Consiglio di<br />
Stato.<br />
ARTICOLI E NOTE 855<br />
D’altro canto non può essere taciuto il fatto<br />
che la riforma legislativa si è imbattuta in un<br />
contesto di “opposizione tra apparati ist<strong>it</strong>uzionali”,<br />
quale si è dimostrato essere quello che ha<br />
portato alle remissioni accolte<br />
La sentenza della Corte segna ora il r<strong>it</strong>orno<br />
alle annose e inesauribili questioni sulla distinzione<br />
tra dir<strong>it</strong>ti soggettivi e interessi leg<strong>it</strong>timi e<br />
riceve, inev<strong>it</strong>abilmente, numerose cr<strong>it</strong>iche.<br />
Alcuni Autori evidenziano che “la ripartizione<br />
delle s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive fra<br />
TAR e tribunali civili determina una diminuzione<br />
di tutela, perchè alcuni interessi rimangono<br />
privi di protezione. Nella materie devolute<br />
alla sua giurisdizione esclusiva il TAR, infatti,<br />
non è semplicemente il giudice dell’atto, ma<br />
è il giudice del rapporto del privato con la P.A.,<br />
della relazione complessiva tra loro intercorrente.<br />
In tale prospettiva assumono rilievo gli<br />
stessi comportamenti tenuti dalla P.A., che<br />
divengono giustiziabili” .<br />
Altri disapprovano il fatto che la sentenza<br />
trascuri del tutto l’impatto che sull’interpretazione<br />
della norma cost<strong>it</strong>uzionale si sarebbe<br />
potuto r<strong>it</strong>rovare nella normativa comun<strong>it</strong>aria e<br />
in quella degli altri paesi membri dell’Unione,<br />
con i quali il confronto è giornaliero, paesi ai<br />
quali è del tutto ignota la distinzione fra dir<strong>it</strong>ti<br />
soggettivi ed interessi leg<strong>it</strong>timi .<br />
Altri ancora accusano la Corte di aver riconosciuto<br />
all’interesse leg<strong>it</strong>timo una particolare<br />
“durezza cost<strong>it</strong>uzionale” e di aver trascurato<br />
l’effettiv<strong>it</strong>à della tutela, seguendo un ragionamento<br />
“fondamentalmente ancorato ad<br />
opzioni culturali risalenti, e non a caso rifer<strong>it</strong>e<br />
più alle parole usate dai legislatori cost<strong>it</strong>uenti<br />
del 1948 che non alle originarie scelte<br />
di fondo, né tanto meno alle problematiche<br />
maturate nel Paese” .<br />
Non manca chi sostiene che “l’andirivieni<br />
tra legislatore e giudici, cost<strong>it</strong>uzionali e non,<br />
cui nella specie verosimilmente non è rimasta<br />
estranea la lotta tra i poteri, rischia di evolversi<br />
in una corsa al massacro ad esclusivo danno<br />
degli utenti del servizio giustizia…. in molti<br />
casi, la riapertura della via giurisdizionale civile<br />
risulterà preclusa dalla prescrizione eventualmente<br />
maturata…..” e ciò rende “drammatica<br />
la condizione del Comune c<strong>it</strong>tadino, il quale,<br />
privato del benché minimo barlume di certezza<br />
del dir<strong>it</strong>to, anche ai soli fini dell’indivi-
856 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
duazione del giudice a cui rivolgersi per ottenere<br />
giustizia, ergo della garanzia di effettiv<strong>it</strong>à<br />
della tutela giurisdizionale, si sente sempre più<br />
sottoposto all’arb<strong>it</strong>rio…..sarebbe comunque<br />
doveroso, da parte del legislatore nei confronti<br />
del c<strong>it</strong>tadino, attuare una volta per tutte quella<br />
«operazione di savia mini-pol<strong>it</strong>ica del dir<strong>it</strong>to»,<br />
sugger<strong>it</strong>a da autorevole processualcivilista,<br />
consistente nel consentire a colui che, avendo<br />
sbagliato giurisdizione, si senta dire che la sua<br />
domanda non è decidibile nel mer<strong>it</strong>o di avere<br />
un meccanismo di riassunzione della causa<br />
presso l’altra giurisdizione, che faccia salvi gli<br />
effetti sostanziali e processuali dell’azione<br />
eserc<strong>it</strong>ata” .<br />
Le cr<strong>it</strong>iche mosse da alcuni dei primi commentatori<br />
della sentenza appaiono alquanto<br />
sommarie e sicuramente troppo severe.<br />
È vero che la Corte non ha neppure tentato<br />
un’interpretazione evolutiva dell’art. 103 della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione né ha tenuto conto della normativa<br />
comun<strong>it</strong>aria o degli altri paesi membri dell’Unione<br />
Europea; bisogna però considerare<br />
che la materia del riparto della giurisdizione è<br />
particolarmente delicata, in quanto tocca l’apparato<br />
della giustizia e, soprattutto, le possibil<strong>it</strong>à<br />
per i c<strong>it</strong>tadini di far valere le proprie pretese<br />
e facoltà: di qui, è essenziale che la legislazione<br />
sia rispettosa dei principi sanc<strong>it</strong>i nella<br />
Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Il ruolo stesso della Corte è proprio quello di<br />
verificare la rispondenza delle norme di legge<br />
al dettato cost<strong>it</strong>uzionale, per assicurare che<br />
principi di rango cost<strong>it</strong>uzionale non vengano<br />
stravolti da una legge ordinaria.<br />
Pretendere quindi dalla Corte un’interpretazione<br />
evolutiva dei principi cost<strong>it</strong>uzionali,<br />
sì da consentire a una legge ordinaria di<br />
modificare in modo sostanziale le disposizioni<br />
della Cost<strong>it</strong>uzione, significa far venir meno<br />
la stessa ragion d’essere della Corte, che<br />
assumerebbe in tale ipotesi il ruolo di un<br />
organo deputato alla mera attuazione di<br />
volontà pol<strong>it</strong>iche.<br />
Le modifiche al dettato cost<strong>it</strong>uzionale non<br />
possono essere frutto di interpretazioni “a<br />
maglie larghe”, ma debbono conseguire a una<br />
precisa volontà del Parlamento, che deve esprimere<br />
in propos<strong>it</strong>o, attraverso un procedimento<br />
rafforzato, la maggioranza qualificata prevista<br />
dall’articolo 138 della Cost<strong>it</strong>uzione: non è suf-<br />
ficiente a un simile scopo la maggioranza semplice,<br />
in grado di produrre unicamente leggi<br />
ordinarie.<br />
Se è vero dunque che la Cost<strong>it</strong>uzione (e la<br />
Corte) non può piegarsi all’evoluzione della<br />
legge ordinaria, bisogna riconoscere che la sentenza<br />
risulta equilibrata e rispettosa dei principi<br />
cost<strong>it</strong>uzionali, ricostru<strong>it</strong>i alla luce di un<br />
attento esame dei lavori dell’Assemblea Cost<strong>it</strong>uente.<br />
Si può anche concordare con chi r<strong>it</strong>iene che<br />
il sistema della giustizia amministrativa esiga,<br />
per poter funzionare correttamente, un riparto<br />
delle competenze tra giudice ordinario ed<br />
amministrativo effettuato per blocchi di materie,<br />
in modo tale da concentrare in un solo giudice<br />
tutte le questioni attinenti ad un determinato<br />
settore.<br />
L’operazione però può prendere l’avvio solo<br />
con la modifica dell’articolo 113 della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
che ha consacrato il giudice ordinario a<br />
tutela dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi ed il giudice amministrativo<br />
a tutela degli interessi leg<strong>it</strong>timi.<br />
* * *<br />
Prof. MASSIMO CARLI<br />
(Professore ordinario presso la Facoltà di Giurisprudenza<br />
dell’Univers<strong>it</strong>à di Firenze)<br />
Potere sost<strong>it</strong>utivo, difensore<br />
civico e certezza del dir<strong>it</strong>to<br />
1. L’art. 136 del T.U. sull’ordinamento degli<br />
EE.LL. del 18 agosto 2000, n. 267 prevede che<br />
“qualora gli Enti locali, sebbene inv<strong>it</strong>ati a provvedere<br />
entro congruo termine, r<strong>it</strong>ardino o<br />
omettano di compiere atti obbligatori per legge,<br />
si provvede a mezzo di commissario ad<br />
acta nominato dal difensore civico regionale,<br />
ove cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, ovvero dal Com<strong>it</strong>ato regionale<br />
di controllo”.<br />
Anche alcune leggi regionali hanno previsto<br />
poteri sost<strong>it</strong>utivi dei difensori civici regionali<br />
nei confronti degli EE.LL. e la Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, con varie sentenze (vedi, da<br />
ultimo, la sentenza n. 173 del 2004.) li ha<br />
dichiarati incost<strong>it</strong>uzionali perché, ha detto, è<br />
necessario salvaguardare, pur nella sost<strong>it</strong>uzione,<br />
il valore cost<strong>it</strong>uzionale dell’autonomia<br />
degli EE.LL., il quale richiede che il potere
sost<strong>it</strong>utivo, stante l’att<strong>it</strong>udine dell’intervento<br />
a incidere sull’autonomia cost<strong>it</strong>uzionale dell’Ente<br />
sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, sia affidato a un organo di<br />
governo della Regione: e in tale categoria non<br />
rientra il difensore civico.<br />
Risulta che i difensori civici regionali non<br />
direttamente toccati dalle norme regionali<br />
dichiarate incost<strong>it</strong>uzionali continuino a nominare<br />
commissari ad acta per il compimento di<br />
atti degli EE.LL., anche in applicazione del c<strong>it</strong>.<br />
art. 136 del T.U..<br />
Si potrebbe contestare (con buoni argomenti,<br />
a mio avviso) che l’autonomia degli EE.LL.<br />
sia più garant<strong>it</strong>a da nomine fatte dagli organi di<br />
governo della Regione invece che dal difensore<br />
civico regionale: ma non è questo il punto<br />
che interessa in questa sede. Qui vogliamo<br />
richiamare l’attenzione sul problema se una<br />
disposizione contenente una norma uguale a<br />
quella dichiarata incost<strong>it</strong>uzionale rimanga in<br />
vigore o sia invece abrogata.<br />
Nonostante qualche voce dissonante (vedi,<br />
per esempio, VIRGA, i nuovi principi cost<strong>it</strong>uzionali<br />
non possono abrogare per implic<strong>it</strong>o le<br />
disposizioni di leggi precedenti, in<br />
www.gius.<strong>it</strong>, n. 10/2001), generalmente si<br />
riconosce che dal contrasto di una fonte primaria<br />
con la Cost<strong>it</strong>uzione può derivare sia la<br />
incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à che l’abrogazione. La prima<br />
è più estesa della seconda, perché l’abrogazione<br />
richiede una incompatibil<strong>it</strong>à di qual<strong>it</strong>à<br />
diversa da quella richiesta dalla incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
(si veda, per tutti, G.U. RESCIGNO, L’atto<br />
normativo, Bologna, 2003, pag. 101) e consistente<br />
nella incompatibil<strong>it</strong>à o contrasto<br />
diretto fra le due norme. E mi pare difficile<br />
negare che nel caso in esame sia ravvisabile la<br />
incompatibil<strong>it</strong>à diretta dell’art. 136 del T.U.<br />
con l’autonomia riconosciuta agli EE.LL. dalla<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, nell’interpretazione data dalla<br />
Corte.<br />
Anche la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, fin dall’inizio<br />
della sua attiv<strong>it</strong>à, ha considerato abrogate<br />
leggi in preciso contrasto con la Cost<strong>it</strong>uzione<br />
(sentenza n. 1 del 1956) e, in materia di<br />
decreti legge, è noto il suo orientamento a<br />
prendere in esame la “sostanza normativa”<br />
più che gli enunciati normativi: la Corte giudica<br />
su norme, anche se si pronuncia su<br />
disposizioni (sentenza n. 84/1996). Ricordo,<br />
infine, che recentemente i controlli sugli<br />
EE.LL. hanno cessato di esistere, nonostante<br />
ARTICOLI E NOTE 857<br />
che la normativa statale e regionale che li prevedeva<br />
sia rimasta formalmente in vigore.<br />
2. La mancata eliminazione di disposizioni<br />
di contenuto identico a quelle dichiarate incost<strong>it</strong>uzionali<br />
è in evidente contrasto con la certezza<br />
del dir<strong>it</strong>to, ma non disponiamo di strumenti<br />
adeguati allo scopo. L’art. 27 della legge<br />
n. 87 del 1953 consente solo di estendere la<br />
dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale ad<br />
altre disposizioni dello stesso ordinamento,<br />
statale o regionale, per la necessaria tutela del<br />
principio del contradd<strong>it</strong>torio. Ne restano fuori,<br />
quindi, la possibil<strong>it</strong>à di estendere la dichiarazione<br />
di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, come nel caso in<br />
esame, da disposizione regionale a disposizione<br />
statale (e viceversa), e identica impossibil<strong>it</strong>à<br />
sussiste per l’estensione della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale della disposizione di una<br />
Regione alla disposizione identica di altra<br />
Regione.<br />
La tutela della certezza del dir<strong>it</strong>to mi pare<br />
che imponga la ricerca di interpretazioni che<br />
impediscano il fenomeno che il c<strong>it</strong>. art. 27 contrasta<br />
(in qualche modo, per pigrizia della Corte)<br />
solo all’interno di uno stesso ordinamento<br />
giuridico, statale o regionale.<br />
Si potrebbe, cioè, consentire l’intervento in<br />
giudizio a Stato e Regioni che hanno, nel loro<br />
ordinamento, disposizioni (sostanzialmente)<br />
identiche a quelle impugnate, in modo da poter<br />
estendere anche a quelle disposizioni gli effetti<br />
della decisione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />
Il controllo governativo sulle leggi regionali<br />
(e oggi sugli statuti) non rispetta, spesso e<br />
volentieri, il principio di uguaglianza, cosicché<br />
cap<strong>it</strong>a non di rado che le Regioni si difendano<br />
davanti alla Corte adducendo il fatto che<br />
disposizioni uguali di altre regioni non sono<br />
state impugnate. La Corte ha sempre ribattuto,<br />
giustamente, che la mancata deduzione di un<br />
vizio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale da parte del<br />
Governo nel corso del procedimento di formazione<br />
di una legge regionale, ancorché cost<strong>it</strong>uisca<br />
un evento che lo stesso Governo<br />
dovrebbe in ogni caso ev<strong>it</strong>are, non preclude<br />
che quel vizio possa essere fatto valere successivamente<br />
in via incidentale (vedi, per<br />
esempio, la sentenza 122/1990). Ma i giudizi<br />
incidentali possono anche non vedere la luce e<br />
comunque, medio tempore, la certezza del<br />
dir<strong>it</strong>to è ingiustificatamente sacrificata.
858 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Prof.ssa GINEVRA<br />
CERRINA FERONI<br />
Riforma del T<strong>it</strong>olo V: determina<br />
anche nuove tecniche decisorie<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale?<br />
SOMMARIO: 1. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />
sul nuovo T<strong>it</strong>olo V: delineazione delle<br />
sfere di competenza tra Stato e Regioni e<br />
aumentata “pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à” del ruolo della Corte -<br />
2. La celebre decisione n. 303 del 2003 in<br />
tema di c.d. “legge obiettivo sulle grandi opere”:<br />
le nov<strong>it</strong>à introdotte - 3. SEGUE. La Corte<br />
“consente” l’applicazione cedevole della legge<br />
statale nelle materie di competenza regionale<br />
- 4. La decisione n. 13 del 2004 sulla<br />
definizione delle dotazioni organiche del personale<br />
scolastico: la Corte “impone” l’applicazione<br />
cedevole della legge in nome del<br />
principio di “continu<strong>it</strong>à” e recepisce la tecnica<br />
decisoria della “dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à”<br />
(Unvereinbarerklärung) del Tribunale<br />
cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco - 5. La<br />
decisione n. 196 del 2004 in tema di condono<br />
edilizio: inerzia regionale ed effetti collegati.<br />
Una dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta<br />
a condizione risolutiva - 6. Un nuovo<br />
trend della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale?:<br />
tra “comandi” e “consigli” al legislatore<br />
regionale e accresciuta flessibilizzazione delle<br />
conseguenze giuridiche delle decisioni.<br />
(1) M. S. GIANNINI, Alcuni caratteri della giurisdizione<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle norme, in Giur. cost., 1956, 902; A.M.<br />
SANDULLI, Natura, funzione ed effetti delle pronunce della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle leggi, in Riv.<br />
trim. dir. pubbl., 1959, 23 ss. spec. 40; Id., Il giudizio sulle<br />
leggi, Milano, 1967, 20 ss.; F. CARNELUTTI, Poteri della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale in tema di interpretazione della legge<br />
impugnata, in Riv. dir. proc., 1962, 349 ss.; F. PIERANDREI,<br />
La Corte cost<strong>it</strong>uzionale e l’attiv<strong>it</strong>à “maieutica”, in Giur.<br />
<strong>it</strong>., 1961, IV, 180; ID., voce Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Enc.<br />
dir., X, Milano, 1962, 874 ss., spec. 966; T. ASCARELLI,<br />
Giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale e teoria dell’interpretazione,<br />
in Riv. dir. proc., 1957, 351 ss. spec., 361 ss.; G. Lombardi,<br />
Sentenze “correttive” di rigetto della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
come sentenza di accoglimento in rapporto al<br />
“punto di dir<strong>it</strong>to”, in Giur. <strong>it</strong>., 1961, I, 1, 1153 ss.; V. CRI-<br />
SAFULLI, Ancora delle sentenze interpretative di rigetto della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur. cost., 1965, 91 ss.; ID., Le<br />
sentenze interpretative della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Riv.<br />
trim. dir. e proc. civ., 1967, 1 ss.; L. ELIA, Le sentenze addi-<br />
1. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale sul nuovo<br />
T<strong>it</strong>olo V: delineazione delle sfere di<br />
competenza tra Stato e Regioni e aumentata<br />
“pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à” del ruolo della Corte<br />
È noto che l’introduzione in via giurisprudenziale<br />
di nuove tecniche decisorie da parte<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha preso sempre più<br />
consistenza in concom<strong>it</strong>anza con l’aumentato<br />
livello di “pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à” del sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />
Fin dai primi anni del suo funzionamento,<br />
la Corte si è spinta ben oltre l’alternativa<br />
accoglimento/rigetto della questione posta al<br />
suo esame ed ha cominciato ad elaborare un<br />
proprio “strumentario” decisorio, per così dire<br />
interpretativo-manipolativo, che ha visto<br />
nascere, dapprima, la figura delle sentenze<br />
“interpretative di rigetto”, poi, quelle “interpretative<br />
di accoglimento” e da queste ultime<br />
modelli diversi e talora elaborati di decisioni:<br />
dalle sentenze di “accoglimento parziale”,<br />
alle sentenze “manipolative” nelle forme delle<br />
“add<strong>it</strong>ive” e “sost<strong>it</strong>utive” (1), cui si aggiungono<br />
decisioni di rigetto a carattere mon<strong>it</strong>orio,<br />
ovvero decisioni nelle quali la Corte, pur<br />
ravvisando una s<strong>it</strong>uazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />
rinuncia a pronunciare una decisione di<br />
accoglimento lim<strong>it</strong>ando al rigetto della questione<br />
sia pur integrata da una “esortazione” o<br />
“mon<strong>it</strong>o”, o “inv<strong>it</strong>o”, o “appello” rivolto al<br />
legislatore affinché provveda a rimuovere<br />
l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à accertata ma non dichiara-<br />
tive e la più recente giurisprudenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
in Scr<strong>it</strong>ti in onore di V. Crisafulli, I, Padova, 1985,<br />
299 ss.; A. PIZZORUSSO, Sui lim<strong>it</strong>i della potestà normativa<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Riv. trim. dir. e proc. pen.,<br />
1982, 308 ss.; Id., Ancora sulle sentenze di accoglimento<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale e sulla metodologia dello studio<br />
delle fonti del dir<strong>it</strong>to, in Pol. dir., 1987, 139 ss.; M. CAP-<br />
PELLETTI, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale nel sistema di governo<br />
<strong>it</strong>aliano e nei rapporti con l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario,<br />
in Riv. dir. proc., 1981, 615 ss.; N. PICARDI, Le sentenze<br />
“integrative” della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Scr<strong>it</strong>ti in onore<br />
di C. Mortati, IV, Milano, 1977, 67 ss.; G. SILVESTRI, Le<br />
sentenze normative della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in Scr<strong>it</strong>ti in<br />
onore di V. Crisafulli, I, c<strong>it</strong>., 755 ss.; G. ZAGREBELSKY, La<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale e il legislatore, in P. BARILE, E. CHELI,<br />
S. GRASSI (a cura di), Corte Cost<strong>it</strong>uzionale e sviluppo della<br />
forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 110 ss.; F.<br />
MODUGNO, Corte cost<strong>it</strong>uzionale e potere legislativo, ivi, 20<br />
ss.; Id., La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur. cost.,<br />
1978, I, 1251.
ta (2). Inoltre, attraverso l’affinamento di tecniche<br />
decisorie già consolidate (3), essa è riusc<strong>it</strong>a<br />
a lim<strong>it</strong>are, se non ad interdire del tutto,<br />
gli effetti dell’annullamento della legge<br />
dichiarata illeg<strong>it</strong>tima, nel senso di rinviare nel<br />
futuro il dies a quo per la produzione dell’effetto<br />
abrogativo, consentendo così medio-tempore<br />
l’intervento riparatore del legislatore e<br />
(2) La letteratura sull’argomento è vastissima: sul<br />
progressivo mutamento qual<strong>it</strong>ativo degli strumenti decisori<br />
della Corte, cfr. G. ZAGREBELSKY, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
Bologna, 1988; L. PALADIN, Dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
2° ed., Padova, 1995, 760 ss.; A. CERRI, Corso di<br />
giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, Milano, 1994, 88 ss. e A.<br />
PUGIOTTO, Sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e “dir<strong>it</strong>to vivente”,<br />
Milano, 1994, 563 ss. Sulle sentenze “mon<strong>it</strong>orie” e,<br />
in generale sui rapporti tra Corte cost<strong>it</strong>uzionale e legislatore,<br />
L. PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenzeindirizzo<br />
e attiv<strong>it</strong>à legislativa, Padova, 1987.<br />
(3) Sulla varietà delle nuove tecniche argomentative<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale <strong>it</strong>aliana, cfr. A. ANZON, Nuove<br />
tecniche decisorie della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur.<br />
cost., 1992, 3199 ss. ed anche R. ROMBOLI, Il giudizio di<br />
cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à delle leggi in via incidentale, in Id. (a<br />
cura di), Aggiornamenti in tema di processo cost<strong>it</strong>uzionale<br />
(1990-1992), Torino, 1993, 112 ss. ; F. POLITI, Gli<br />
effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale, Padova, 1997, 248-249.<br />
(4) Con tali sentenze la Corte differisce gli effetti delle<br />
proprie pronunce di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à ad un momento<br />
successivo rispetto a quello che sarebbe derivato dall’applicazione<br />
dei principi fissati dall’art. 136 Cost. e<br />
dall’art. 30 della legge 87/1953. Si tratta cioè di sentenze<br />
di accoglimento che nel dispos<strong>it</strong>ivo contengono formule<br />
volte a privare la declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
della capac<strong>it</strong>à di travolgere anche i rapporti già sorti: ciò<br />
per il fatto che, sotto un profilo teorico, il vizio della<br />
legge si determina nel corso della vigenza di questa e<br />
non deriva da una causa che esisteva al tempo della sua<br />
entrata in vigore (cfr. M. RUOTOLO, La dimensione temporale<br />
dell’invalid<strong>it</strong>à della legge, Padova, 2000, 170<br />
ss.). L’ammissibil<strong>it</strong>à delle sentenze recanti dichiarazioni<br />
di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale c.d. “sopravvenuta” è fortemente<br />
dubbia e non solo perché osta all’introduzione<br />
di siffatto strumento decisorio l’incidental<strong>it</strong>à dell’accesso<br />
al giudice di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, ma perché è lo stesso<br />
art. 136 Cost. ad impedire una efficacia solo pro futuro<br />
della dichiarazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (F. POLITI, Gli<br />
effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della<br />
Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>., 274-275). Da ricordare peraltro<br />
che nell’art. 136 del testo approvato dalla Commissione<br />
bicamerale per le riforme (in data 4 novembre<br />
1997), si era stabil<strong>it</strong>o che «quando la Corte dichiara l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale di una norma di legge, di un<br />
atto avente forza di legge, o di un regolamento, la norma<br />
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione<br />
della decisione, salvo che la Corte non stabi-<br />
ARTICOLI E NOTE 859<br />
non invadendo l’amb<strong>it</strong>o di competenza di<br />
quest’ultimo. I casi significativi di quest’opera<br />
della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale sono<br />
rappresentati da tre, ormai notissime e assai<br />
studiate, tipologie decisionali: 1) le sentenze<br />
recanti dichiarazioni di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
c.d. “sopravvenuta” o di accoglimento<br />
“dal momento in cui” (4); 2) le sentenze c.d.<br />
lisca un termine diverso, comunque non superiore ad un<br />
anno». Tale innovazione è stata letta con favore dalla<br />
dottrina: cfr. in propos<strong>it</strong>o R. ROMBOLI, E. ROSSI, R. TAR-<br />
CHI, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale nei lavori della Commissione<br />
bicamerale, Atti del Seminario di Pisa del 26 settembre<br />
1997 (a cura di F. DAL CANTO), Torino, 1998, spec.<br />
79 ss. in considerazione del fatto che in tal modo si<br />
affranca la Corte dalla preoccupazione circa gli effetti<br />
delle proprie decisioni di accoglimento, a scap<strong>it</strong>o dei<br />
valori cost<strong>it</strong>uzionali da tutelare; tuttavia dubbi si pongono<br />
sia in relazione al carattere incidentale del giudizio e<br />
al sistema della pregiudizial<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, sia per la<br />
discrezional<strong>it</strong>à in base alla quale la Corte potrebbe eserc<strong>it</strong>are,<br />
in assenza di cr<strong>it</strong>eri e presupposti, peraltro difficili<br />
da individuare, tale potere che le viene riconosciuto.<br />
Sul punto cfr. R. ROMBOLI, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale<br />
nel progetto della Bicamerale, in Dir. pubbl., 1997, n. 3,<br />
860 -861. Di «stravolgimento» del sistema di giustizia<br />
cost<strong>it</strong>uzionale a fronte di una revisione in tal senso dell’art.<br />
136 Cost. già accennava, con argomentazioni analoghe,<br />
A. PIZZORUSSO, Soluzioni tecniche per graduare<br />
gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento della<br />
Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in AA.VV., Effetti temporali<br />
delle sentenze della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale anche con riferimento<br />
alle esperienze straniere, Milano, 1989, 95. Sul<br />
tema M.R. MORELLI, Incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopravvenuta e<br />
dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à «dal momento in cui».<br />
Spunti sull’ammissibil<strong>it</strong>à di una nuova ipotesi tipologica<br />
di decisione cost<strong>it</strong>uzionale di accoglimento parziale, in<br />
Giust. civ., 1987, I, 775 ss.; Id., Ancora in tema di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
sopravvenuta: la sentenza «mon<strong>it</strong>o» come<br />
preannuncio di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopravveniente, in<br />
Giust. civ., 1988, I, 592 ss.; Id., Incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
sopravvenuta e decisioni di accoglimento dal momento<br />
in cui (ovvero ex-nunc): fumata bianca. (La sentenza<br />
deplorazione come possibile dies a quo dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
superveniens), in Giust. civ., 1988, I, 867 ss.; nonché Id.,<br />
Declaratoria di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dal momento in cui. Genesi<br />
e fondamento di una nuova tipologia di decisioni cost<strong>it</strong>uzionali<br />
di accoglimento, in Giur. cost., 1988, II, 512 ss.<br />
Cr<strong>it</strong>icabile è sembrata inoltre la configurazione della<br />
sentenza ad effetti solo pro futuro quale “sanzione” nei<br />
confronti del legislatore che non abbia dato adempimento<br />
al mon<strong>it</strong>o contenuto in una precedente sentenza, su<br />
cui Id., Sentenza-mon<strong>it</strong>o, inerzia del legislatore e successiva<br />
declaratoria di «incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sopravvenuta».<br />
Nuove tipologie di decisioni cost<strong>it</strong>uzionali di accoglimento,<br />
al di là del dogma dell’efficacia retroattiva, in<br />
Giur. cost., 1989, I, 510 ss.
860 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
di “rigetto con accertamento di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à”<br />
o, altrimenti dette, di “incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
accertata ma non dichiarata” (o anche, con<br />
sfumature diverse, di “cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à provvisoria”,<br />
o “doppie pronunce”) (5); 3) le sentenze<br />
c.d. “add<strong>it</strong>ive di principio”, o dette anche a<br />
“dispos<strong>it</strong>ivo generico”, o “sentenze-delega” o<br />
“sentenze-meccanismo” (6).<br />
Non c’è bisogno di soffermarsi ulteriormente<br />
su questi aspetti già ampiamente conosciuti e<br />
indagati.<br />
(5) Si tratta di sentenze con le quali la Corte, pur riconoscendo<br />
la incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della legge impugnata, non<br />
r<strong>it</strong>iene di potersi sost<strong>it</strong>uire al legislatore e definisce il giudizio<br />
con una pronuncia di infondatezza, o meramente<br />
processuale di inammissibil<strong>it</strong>à, in attesa del successivo<br />
intervento del legislatore. In dottrina L. CARLASSARE, Un<br />
inquietante esempio di “inammissibil<strong>it</strong>à” a propos<strong>it</strong>o<br />
dell’imputato infermo di mente, in Giur. cost., 1981,<br />
1315; Id., Le decisioni di inammissibil<strong>it</strong>à e di manifesta<br />
infondatezza della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in Foro <strong>it</strong>.,<br />
1986, V, 302-303; A. CERRI, Inammissibil<strong>it</strong>à “assoluta”<br />
ed infondatezza, in Giur. cost., 1983, I, 1222; A. PISANE-<br />
SCHI, Le sentenze di «cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à provvisoria» e di<br />
«incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à non dichiarata»: la trans<strong>it</strong>orietà nel<br />
giudizio cost<strong>it</strong>uzionale, in Giur. cost., 1989, 601 ss; F.<br />
POLITI, Principio di continu<strong>it</strong>à dell’ordinamento giuridico<br />
e dovere di eliminazione delle norme incost<strong>it</strong>uzionali:<br />
“giusta preoccupazione” o “eccessivo timore” della giurisprudenza<br />
cost<strong>it</strong>uzionale per gli effetti di una declaratoria<br />
di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à?, in Giur. cost., 1992, 3171 ss.;<br />
L. PESOLE, Sull’inammissibil<strong>it</strong>à delle questioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale sollevate in via incidentale: i più<br />
recenti indirizzi giurisprudenziali, in Giur. cost., 1992,<br />
1604; Id., L’inammissibil<strong>it</strong>à per discrezional<strong>it</strong>à legislativa<br />
di una questione fondata, in Giur. cost., 1994, 406; R.<br />
PINARDI, Discrezional<strong>it</strong>à legislativa ed efficacia temporale<br />
delle dichiarazioni di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à: la sentenza n.<br />
125 del 1992 come decisione di “incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
accertata ma non dichiarata” e M. CARDUCCI, “Impostazione<br />
del pet<strong>it</strong>um” e inammissibil<strong>it</strong>à della questione,<br />
entrambi in Giur. cost., 1992, 1083 ss. e 1090 ss. Sempre<br />
di R. PINARDI, La sentenza n. 256 del 1992 e l’efficacia<br />
mon<strong>it</strong>oria delle decisioni di «rigetto con accertamento di<br />
incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à», in Giur. cost., 1992, 1988 ss.; R.<br />
ROMBOLI, Il giudizio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à delle leggi in via<br />
incidentale, c<strong>it</strong>., 111-115; Id., Il giudizio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
delle leggi in via incidentale, in Id. (a cura di),<br />
Aggiornamenti in tema di processo cost<strong>it</strong>uzionale (1993-<br />
1995), Torino, 1996, 188-190; A. RUGGERI, A. SPADARO,<br />
Lineamenti di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, Torino, 1998, 218-<br />
222). La Corte si astiene dunque dall’assumersi un comp<strong>it</strong>o<br />
che non le spetta, rimettendo l’aspetto più “creativo”<br />
della questione sindacata ai competenti organi di produzione<br />
normativa, ma con ciò però si astiene anche - sia<br />
pur al fine di ev<strong>it</strong>are pericolosi vuoti normativi – a fare<br />
ciò che invece le compete, e cioè a pronunciarsi per l’in-<br />
Va invece rilevato come la funzione propos<strong>it</strong>iva-garantistica<br />
del c.d. “arsenale” delle sentenze<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale sia stata in<br />
questi ultimi anni fortemente riv<strong>it</strong>alizzata, e<br />
forse anche esaltata, dalla riforma del T<strong>it</strong>olo V<br />
della Cost<strong>it</strong>uzione e dal comp<strong>it</strong>o, assurgente a<br />
livello di “pol<strong>it</strong>ical question”, di delineazione<br />
delle sfere reciproche di competenza tra Stato e<br />
Regioni di cui la Corte si è dovuta caricare.<br />
L’eccezionale contenzioso cost<strong>it</strong>uzionale che<br />
all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo<br />
cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, magari ampiamente argomentata nella<br />
parte motiva della decisione, di una determinata disciplina<br />
legislativa. Di «debolezza» della Corte sotto questo<br />
profilo, R. PINARDI, La Corte e il legislatore: spunti e<br />
riflessioni in tema di efficacia pro futuro delle sentenze di<br />
accoglimento, in Giur. cost., 1991, 788 ss. In ciò starebbe<br />
la contradd<strong>it</strong>torietà di questo tipo di pronuncia per il<br />
fatto la disciplina normativa viene riconosciuta come<br />
incost<strong>it</strong>uzionale nelle motivazioni, ma dichiarata (provvisoriamente)<br />
cost<strong>it</strong>uzionale nel dispos<strong>it</strong>ivo o in ragione<br />
della trans<strong>it</strong>orietà della normativa o perché adottata in<br />
condizioni eccezionali e di emergenza. In queste ipotesi,<br />
pertanto, l’eventuale mon<strong>it</strong>o o inv<strong>it</strong>o, più o meno pressante,<br />
al legislatore ad intervenire per riformare la disciplina<br />
incost<strong>it</strong>uzionale pone dei problemi laddove – come<br />
spesso accade – esso rimane completamente inascoltato.<br />
(6) Con le terze la Corte elimina dall’ordinamento,<br />
con effetto immediato, le norme incost<strong>it</strong>uzionali ed indica<br />
al futuro legislatore “cr<strong>it</strong>eri” e “princìpi” (non regole<br />
immediatamente applicabili) che devono guidarlo nel<br />
processo di riforma, senza così violare la sua discrezional<strong>it</strong>à.<br />
In dottrina, tra i molti, A. ANZON, Nuove tecniche<br />
decisorie della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>., 3199 ss.; Id.,<br />
Questioni sulla misura di trattamenti pensionistici e<br />
varietà di tecniche della decisione, in Giur. cost., 1993,<br />
321; Id., Un’add<strong>it</strong>iva di principio con termine per il legislatore,<br />
in Giur. cost., 1993, 1788; C. PINELLI, T<strong>it</strong>ano, l’eguaglianza<br />
e un nuovo tipo di “add<strong>it</strong>iva di principio”, in<br />
Giur. cost., 1993, 1798; M. D’AMICO, Un nuovo modello<br />
di sentenza cost<strong>it</strong>uzionale?, in Giur. cost., 1993, 1803; C.<br />
COLAPIETRO, La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale nella crisi<br />
dello stato sociale, Padova 1996, 42 ss.; F. POLITI, Gli<br />
effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>., spec. 325 ss.; G. PARODI, Le<br />
sentenze add<strong>it</strong>ive di principio, in Foro <strong>it</strong>., 1998, V, 160<br />
ss.; C. SALAZAR, «Guerra e pace» nel rapporto Corte-<br />
Parlamento: riflessioni su pecche e virtù delle add<strong>it</strong>ive<br />
«di principio» quali decisioni atte a rimediare alle «omissioni<br />
incost<strong>it</strong>uzionali» del legislatore, in A. RUGGERI-G.<br />
SILVESTRI (a cura di), Corte Cost<strong>it</strong>uzionale e Parlamento<br />
– Profili problematici e ricostruttivi, Milano, 2000, 253<br />
ss.). In queste ipotesi il principio per così dire “aggiunto”<br />
è da considerarsi la sola indicazione cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />
necess<strong>it</strong>ata sulla base della quale dovrà ovviarsi alla lacuna<br />
legislativa accertata e dichiarata; quanto poi alle soluzioni<br />
concrete attraverso cui porvi rimedio, non
T<strong>it</strong>olo V ha invest<strong>it</strong>o la Corte - e che è stato<br />
principalmente generato dal cr<strong>it</strong>erio di riparto<br />
tra materie statali e materie regionali come<br />
riformato dalla legge cost. n. 3 del 2001 - ha<br />
infatti imposto al giudice delle leggi un’opera<br />
di “supplenza” (7), rispetto alle carenze dell’attuale<br />
testo legislativo, del tutto ined<strong>it</strong>a per<br />
dimensione e per qual<strong>it</strong>à.<br />
Il risultato è stato quello una giurisprudenza<br />
che si presenta ad alto tasso di creativ<strong>it</strong>à: le<br />
sentenze di segu<strong>it</strong>o richiamate ci sono parse,<br />
anche sotto il profilo delle tecniche decisorie<br />
utilizzate, innovative ed emblematiche.<br />
2. La celebre decisione n. 303 del 2003 in<br />
tema di c.d. “legge obiettivo sulle grandi<br />
opere”: le nov<strong>it</strong>à introdotte<br />
Con la celebre sentenza 303 del 2003 che ha<br />
susc<strong>it</strong>ato un vivacissimo dibatt<strong>it</strong>o (8), la Corte<br />
è stata chiamata a pronunciarsi sulla c.d. “legge<br />
obiettivo” sulle grandi opere (L. 443 del<br />
2001) e sul D.L.vo di attuazione (D.L.vo 190<br />
del 2002). La declaratoria di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
della disciplina impugnata è giunta<br />
esistendo un’unica possibil<strong>it</strong>à ricavabile dal sistema (a<br />
differenza delle add<strong>it</strong>ive tradizionali), spetta al legislatore<br />
individuarla nell’esercizio della sua discrezional<strong>it</strong>à.<br />
Problematica è la determinazione degli effetti di tale pronuncia:<br />
si è in propos<strong>it</strong>o sostenuto che tale tipo di decisione<br />
ponga a carico del legislatore un «vincolo pos<strong>it</strong>ivo»,<br />
nel senso che la futura disciplina debba contenere e<br />
svolgere il «principio» aggiunto nel dispos<strong>it</strong>ivo della pronuncia<br />
(cfr. A. ANZON, Nuove tecniche decisorie, c<strong>it</strong>.,<br />
3213), qualora il legislatore disattendesse l’indicazione<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, esso violerebbe il precetto dell’efficacia<br />
vincolante immediata e generale, di cui all’art.<br />
136 Cost.). Pertanto le add<strong>it</strong>ive di principio si caratterizzerebbero<br />
anche per una loro maggiore efficacia mon<strong>it</strong>oria<br />
rispetto a tutti gli altri tipi di pronunce-mon<strong>it</strong>o, generalmente<br />
contenute in sentenze di rigetto. Tuttavia il<br />
mon<strong>it</strong>o, comunque esso si presenti, più o meno forte, più<br />
o meno “ultimativo”, contenuto in pronunce di ammissibil<strong>it</strong>à,<br />
di infondatezza o anche di accoglimento, deve le<br />
proprie possibil<strong>it</strong>à di successo di fatto alla capac<strong>it</strong>à della<br />
stessa Corte di “intimorire” il legislatore (F. POLITI, Gli<br />
effetti nel tempo, c<strong>it</strong>., 327) non possedendo essa strumenti<br />
per costringere quest’ultimo ad attivarsi.<br />
(7) Così N. ZANON, L<strong>it</strong>i Stato-Regioni, l’unico antidoto<br />
è il Senato federale, in Il Sole 24 Ore del 29 febbraio<br />
2004; cfr. anche G. PITRUZZELLA, Le due chiavi per risolvere<br />
i confl<strong>it</strong>ti di competenza, in Il Giornale del 28 febbraio<br />
2004.<br />
(8) Tra i molti commenti alla sentenza, si rinvia,<br />
anche per ulteriori indicazioni dottrinali, ai seguenti:<br />
ARTICOLI E NOTE 861<br />
attraverso un complesso percorso lungo il quale<br />
la Corte ha enunciato principi di grande rilievo<br />
ai fini della interpretazione del nuovo T<strong>it</strong>olo<br />
V e della conseguente determinazione degli<br />
amb<strong>it</strong>i di competenza legislativi e amministrativi<br />
dello Stato e delle Regioni.<br />
A giudizio della Corte infatti la disciplina<br />
sulle grandi opere, pur non trovando fondamento<br />
in nessuna delle materie di potestà<br />
esclusiva previste nell’art. 117, co. 2 Cost.,<br />
risponde ad istanze un<strong>it</strong>arie che giustificano<br />
una deroga alla normale ripartizione di competenze.<br />
Le funzioni amministrative che<br />
attengono alla realizzazione delle grandi opere<br />
devono essere riservate allo Stato per ragioni<br />
di esercizio un<strong>it</strong>ario in conform<strong>it</strong>à al principio<br />
di sussidiarietà verticale di cui all’art.<br />
118 Cost. e sulla base di una legge dello Stato.<br />
La deroga al normale riparto di competenze<br />
legislative contenuto nel T<strong>it</strong>olo V, si giustifica<br />
però, a giudizio della Corte, quando la<br />
legge statale fondata sull’art. 118 Cost. soddisfa<br />
congiuntamente tre condizioni: 1) via sia<br />
proporzional<strong>it</strong>à nella valutazione dell’interes-<br />
A.D’ATENA, L’allocazione delle funzioni amministrative<br />
in una sentenza ortopedica della Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
A. ANZON, Flessibil<strong>it</strong>à dell’ordine delle competenze<br />
legislative e collaborazione tra Stato e Regioni,<br />
A. MOSCARINI, Sussidiarietà e Supremacy Clause sono<br />
davvero perfettamente equivalenti?, A. GENTILINI, Dalla<br />
sussidiarietà amministrativa alla sussidiarietà legislativa,<br />
a cavallo del principio di legal<strong>it</strong>à, in Giur.<br />
cost., 2003, risp. 2776 ss., 2782 ss., 2791 ss., 2805 ss.<br />
Si deve peraltro segnalare G. MORBIDELLI, La localizzazione<br />
e la realizzazione delle infrastrutture e degli<br />
insediamenti produttivi strategici tra Stato e Regioni,<br />
in T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione ed opere pubbliche, Atti<br />
del Convegno in ricordo di Vincenzo Caianiello, Bologna,<br />
Spisa, 18 Ottobre 2002, Rimini, 2003, 50 ss. che<br />
aveva anticipato alcune delle tesi che si rinverranno poi<br />
nella decisione in oggetto. Parte della dottrina ha<br />
accolto in modo cr<strong>it</strong>ico la sentenza r<strong>it</strong>enendola espressione<br />
di «neocentralismo»: A. RUGGERI, Il parallelismo<br />
“redivivo” e la sussidiarietà legislativa (ma non regionale…)<br />
in una teorica (e però solo in parte soddisfacente)<br />
pronunzia (8 ottobre 2002), in Forum dei quaderni<br />
cost<strong>it</strong>uzionali, http//web.unife.<strong>it</strong>/progetti/forumcost<strong>it</strong>uzionale/index/htlm;<br />
cr<strong>it</strong>icamente anche R. DICK-<br />
MANN, La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale attua (ed integra) il<br />
T<strong>it</strong>olo V (Osservazioni a Corte cost<strong>it</strong>uzionale, 1° ottobre<br />
2003, n. 303), in www.federalismi.<strong>it</strong>. n. 12 del<br />
2002; L. TORCHIA, In principio sono le funzioni (amministrative):<br />
la legislazione seguirà, in www.astridonline.<strong>it</strong>.
862 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
se un<strong>it</strong>ario sottostante all’assunzione di funzioni<br />
regionali o sub-regionali da parte dello<br />
Stato; 2) non risulti affetta da irragionevolezza<br />
alla stregua di uno scrutinio stretto di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à;<br />
3) prescriva che le funzioni amministrative<br />
siano sì eserc<strong>it</strong>ate dallo Stato, ma<br />
previo accordo stipulato con la Regione interessata.<br />
La nov<strong>it</strong>à della sentenza sono molteplici.<br />
Innanz<strong>it</strong>utto, si introduce un elemento di flessibil<strong>it</strong>à<br />
che, seppur rifer<strong>it</strong>o esplic<strong>it</strong>amente alle<br />
funzioni amministrative, finirebbe col rendere<br />
meno rigida la stessa distribuzione delle competenze<br />
legislative: ed infatti la sussidiarietà<br />
viene dalla Corte utilizzata per aprire un varco<br />
nell’elenco dell’art. 117 Cost., sulla base<br />
appunto della considerazione che laddove una<br />
attiv<strong>it</strong>à amministrativa non possa essere svolta<br />
che dallo Stato è allo Stato che spetta di emanare<br />
le leggi per regolarla e organizzarla.<br />
In secondo luogo, la legge statale che<br />
“attrae” a livello statale funzioni che sarebbero<br />
altrimenti comunali può r<strong>it</strong>enersi conforme a<br />
Cost<strong>it</strong>uzione solo se introduce un <strong>it</strong>er in cui<br />
sono previste attiv<strong>it</strong>à di coordinamento orizzontale<br />
e attiv<strong>it</strong>à concertative ovvero intese,<br />
che devono essere condotte in base al principio<br />
di lealtà. A salvaguardia delle competenze<br />
regionali occorre che una intesa vi sia. Non<br />
rileva se essa preceda l’individuazione delle<br />
infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale<br />
attiv<strong>it</strong>à del Governo. Fatto sta che tale<br />
attiv<strong>it</strong>à non vincola la Regione fin quando l’intesa<br />
non venga raggiunta. Tanto che, ci si è<br />
chiesti, perché la Corte non abbia portato alle<br />
naturali conseguenze il proprio ragionamento<br />
imponendo il raggiungimento dell’intesa già in<br />
sede di formazione della legge statale, piuttosto<br />
che in sede di attuazione della medesima (9).<br />
Peraltro, ove si seguisse la tesi per cui l’intesa<br />
(9) A. GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa<br />
alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di<br />
legal<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>., 2815.<br />
(10) La questione è discussa. Che si sia dato v<strong>it</strong>a alla<br />
creazione di una competenza legislativa sostanzialmente<br />
nuova è affermato nell’introduzione del volume curato<br />
dal Senato della Repubblica, Servizio Studi, Il riparto<br />
delle competenze legislative fra Stato e Regioni alla prova<br />
della Corte. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale dopo la<br />
riforma del T<strong>it</strong>olo V, I, Roma, 2004, 16.<br />
(11) Cfr. sul significato dell’intesa Stato-Regioni, con<br />
debba precedere e quindi t<strong>it</strong>olare l’esercizio<br />
della funzione legislativa, la conseguenza<br />
sarebbe addir<strong>it</strong>tura l’introduzione di una vera e<br />
propria nuova tipologia di leggi, o comunque di<br />
una nuova species di leggi rinforzate. Il legislatore<br />
statale verrebbe infatti vincolato a trovare<br />
l’accordo con le Regioni interessate (la legge<br />
deve prevedere che i comp<strong>it</strong>i statali siano eserc<strong>it</strong>ati<br />
d’accordo con le Regioni), pena l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale della legge medesima<br />
(10). Altra questione, che pure apre molti problemi,<br />
è poi quella relativa all’esatto significato<br />
da attribuire all’espressione “intesa”: se<br />
quello per così dire “debole” di semplice parere,<br />
o piuttosto quello “forte” di vero e proprio<br />
accordo (11).<br />
3. Segue. La Corte “consente” l’applicazione<br />
cedevole della legge statale nelle materie<br />
di competenza regionale<br />
Sotto altro profilo, la Corte infatti ha affrontato<br />
anche la questione della ammissibil<strong>it</strong>à delle<br />
leggi statali di dettaglio nelle materie di<br />
competenza regionale.<br />
Come è noto, prima della riforma del t<strong>it</strong>olo<br />
V della Cost<strong>it</strong>uzione, la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
anche sulla scorta della più autorevole<br />
dottrina, aveva regolato detti rapporti nel modo<br />
che segue.<br />
Il legislatore statale nelle materie di competenza<br />
regionale doveva fissare i principi fondamentali<br />
della materia, ma poteva corredare i<br />
medesimi anche di disposizioni di dettaglio,<br />
ciò per ev<strong>it</strong>are che detti principi restassero privi<br />
di effetto in conseguenza della mancata o<br />
r<strong>it</strong>ardata loro attuazione da parte delle leggi<br />
regionali. La normazione statale di dettaglio<br />
non era da considerarsi illeg<strong>it</strong>tima perché destinata<br />
a venir meno non appena le Regioni avessero<br />
provveduto, nell’esercizio e nei lim<strong>it</strong>i del-<br />
particolare riferimento al settore dell’energia, diffusamente,<br />
G. MORBIDELLI, Energia, pianificazione del terr<strong>it</strong>orio,<br />
infrastrutture, Relazione presentata al XV Convegno<br />
Associazione Amministrativisti Italo-Spagnoli<br />
(AAIS), su “Il dir<strong>it</strong>to all’energia”, Siviglia 20-21-22<br />
maggio 2004, in corso di pubblicazione; di recente e in<br />
generale sul tema G. BARONE, Intese e leale cooperazione<br />
tra Stato, Regioni e autonomie locali negli interventi sul<br />
terr<strong>it</strong>orio e A. TOSCANO, Le intese previste nel nuovo t<strong>it</strong>olo<br />
V della Cost<strong>it</strong>uzione ed i problemi connessi, entrambi<br />
in www.<strong>Giustamm</strong>.<strong>it</strong>. (settembre 2004).
le proprie competenze, a disciplinare le materie<br />
loro attribu<strong>it</strong>e (12). Già CRISAFULLI, ai primi<br />
anni ‘80, aveva paventato il rischio che alla<br />
emanazione delle leggi-cornice non seguisse<br />
sub<strong>it</strong>o e per tutte le Regioni (o in qualche<br />
Regione non seguisse affatto) l’emanazione di<br />
leggi di attuazione e sviluppo dei principi. In<br />
considerazione di ciò, l’Autore aveva ricostru<strong>it</strong>o<br />
il sistema di rapporti tra legge statale e legge<br />
regionale nelle materie di competenza concorrente<br />
nel senso che le norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />
determinano la «preferenza» della seconda<br />
rispetto alla prima come fonte della disciplina<br />
di dettaglio. La legge di principio deve essere<br />
legge dello Stato che però è cedevole laddove<br />
intervenga la legge di dettaglio della Regione.<br />
In altri termini: «(…) le disposizioni delle leggi<br />
statali, diverse da quelle di principio, non<br />
tanto sarebbero abrogate dalle leggi regionali<br />
da esse difformi, quanto piuttosto rispetto a<br />
queste “cedevoli” e quindi dalle stesse derogabili:<br />
e ciò (…) tanto nell’ipotesi che la normativa<br />
statale di dettaglio sia quella preesistente,<br />
quanto nell’ipotesi (…) che sia stata posta contestualmente<br />
ai principi della materia». Con la<br />
conseguenza che «pur dopo emanate le leggicornice<br />
o comunque dopo enunciati dalle leggi<br />
statali i principi delle materie, la restante normativa<br />
della legislazione dello Stato sulle<br />
materie stesse rimarrebbe tuttavia in vigore:<br />
quasi (…) allo stato di quiescenza, per riespandersi<br />
provvisoriamente (ma automaticamente)<br />
ogni qualvolta le norme regionali vengono a<br />
mancare senza essere sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e». Ciò nell’ottica<br />
di ev<strong>it</strong>are, per quanto possibile, vuoti normativi,<br />
del tutto indesiderati, a meno di r<strong>it</strong>enere<br />
che «la abrogazione delle preesistenti leggi<br />
(12) Si veda per una sintesi delle problematiche A.<br />
ANZON, voce Legge cornice, in Enc. giur. Treccani, Roma,<br />
1990, 7.<br />
(13) V. CRISAFULLI, Vicende della «questione regionale»,<br />
in Le Regioni, 1982, 502 ss., spec. 505-506 e Id.,<br />
Lezioni di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale, Padova, 1984, 210.<br />
(14) Precedente rispetto alla sentenza 214 del 1985 era<br />
pure l’opinione di L. PALADIN, Dir<strong>it</strong>to regionale, Padova,<br />
1985, 103.<br />
(15) Pubblicata in Giur. cost., 1985, 1658 ss.<br />
(16) La questione della sorte della legislazione regionale<br />
a segu<strong>it</strong>o dell’entrata in vigore dei nuovi principi statali<br />
non è stata affrontata esplic<strong>it</strong>amente dalla sentenza in<br />
parola che parla solo di cessazione di efficacia delle leggi<br />
di dettaglio emanate anteriormente ai nuovi principi stata-<br />
ARTICOLI E NOTE 863<br />
statali disciplinanti le relative materie (…) sia<br />
differ<strong>it</strong>a e graduata nel tempo, verificandosi,<br />
cioè, soltanto se e man mano che le singole<br />
Regioni abbiano a loro volta legiferato» (13).<br />
La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale ha recep<strong>it</strong>o<br />
detta ricostruzione (14). Ed infatti con sentenza<br />
214 del 1985 (15) si è esplic<strong>it</strong>amente affermato<br />
che la legge dello Stato, nelle materie di<br />
competenza regionale, non deve necessariamente<br />
essere lim<strong>it</strong>ata a disposizioni di principio,<br />
ma può comprendere anche disposizioni di<br />
dettaglio, efficaci fino a quando la Regione non<br />
abbia adattato la propria legislazione ai nuovi<br />
principi dettati dal Parlamento. In sostanza le<br />
norme statali di dettaglio sarebbero derogabili,<br />
poiché destinate a cedere quando intervenga la<br />
legge regionale, fonte prefer<strong>it</strong>a. Nel caso di<br />
specie la Regione Lombardia aveva impugnato<br />
la legge 3 gennaio 1978, n. 1 (recante norme<br />
per l’accelerazione delle procedure per l’esecuzione<br />
di opere pubbliche e di impianti e costruzioni<br />
industriali) lamentando l’invasione della<br />
propria competenza poiché la legge poneva,<br />
accanto a norme di principio, anche norme di<br />
dettaglio, nonostante la materia avesse ricevuto<br />
una regolamentazione in sede regionale (16).<br />
La soluzione affermatasi della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
della disciplina di dettaglio adottata dallo Stato<br />
in assenza di norme regionali o contestualmente<br />
all’emanazione di nuovi principi fondamentali,<br />
ha raccolto diffusi consensi in dottrina sia<br />
sotto un profilo di teoria generale, sulla base<br />
dell’assunto che in tal modo non si determinerebbe<br />
alcun sacrificio alla autonomia cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />
riconosciuta alle Regioni rimanendo<br />
intatto l’arco delle opzioni ad essa consent<strong>it</strong>e,<br />
sol che essa voglia attivarsi per sosti-<br />
li e con essi incompatibili. Peraltro il legislatore con l’art.<br />
10 della legge n. 62 del 1953 aveva sanc<strong>it</strong>o che decorsi 90<br />
giorni dall’adozione delle leggi statali modificative dei<br />
principi fondamentali si determinasse l’abrogazione delle<br />
norme regionali in contrasto con esse. La Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
con sentenza del 3 marzo 1972, n. 40 aveva r<strong>it</strong>enuto<br />
cost<strong>it</strong>uzionalmente leg<strong>it</strong>tima detta normativa considerato<br />
che le leggi nazionali di cornice in quanto abil<strong>it</strong>ate ad<br />
intervenire nelle stesse materie assegnate alla competenza<br />
regionale concorrente ben possono provocare l’abrogazione<br />
delle disposizioni locali con esse incompatibili. Sul<br />
punto, V. CRISAFULLI, L’attuazione delle Regioni di dir<strong>it</strong>to<br />
Comune e la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale, in Pol. dir., 1972, 670<br />
ss. Posizione cr<strong>it</strong>ica è stata espressa da A. D’ATENA, voce<br />
L. reg., in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, spec. 987 ss.
864 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
tuire la normativa statale destinata a cedere di<br />
fronte alla legislazione locale, sia sotto un profilo<br />
meramente pratico, poiché mirerebbe a<br />
risolvere un problema reale, ovvero quello delle<br />
omissioni, inerzie o inadempimenti regionali<br />
(17).<br />
Il nuovo t<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione non ha<br />
risolto il problema della ammissibil<strong>it</strong>à delle<br />
norme statali di dettaglio recessive nelle materie<br />
regionali, tanto che è parso «imperdonabile»<br />
che in sede di riscr<strong>it</strong>tura del testo cost<strong>it</strong>uzionale<br />
non si sia finalmente fatto chiarezza sul<br />
rapporto tra le due fonti concorrenti (18).<br />
Se, in via generale, esse non sembrerebbero<br />
per il futuro più consent<strong>it</strong>e perché la clausola<br />
residuale a favore delle Regioni impedisce allo<br />
Stato di andare oltre la determinazione dei<br />
principi fondamentali che agli affida l’art. 117,<br />
c. 3 (19), il problema resta nella pratica non<br />
risolto in considerazione delle frequenti e diffuse<br />
omissioni delle Regioni nell’attuazione<br />
dei principi fondamentali. Vero è che mentre<br />
per la fase di transizione dal vecchio al nuovo<br />
ordine determinata dall’entrata in vigore del<br />
nuovo t<strong>it</strong>olo V la normativa statale cedevole<br />
nelle materie di competenza concorrente e<br />
preesistente alla riforma è stata r<strong>it</strong>enuta accettabile,<br />
dubbi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di tale prassi si sono<br />
posti laddove la cedevolezza da «eccezione»<br />
(17) Cfr. R. TOSI, Leggi di principio corredate da<br />
disposizioni di dettaglio: un’estensione della competenza<br />
statale senza sacrificio dell’autonomia regionale, in<br />
Giur. cost., 1985, 2678 ss. e ID., «Principi fondamentali»<br />
e leggi statali nelle materie di competenza regionale,<br />
Padova, 1985; A. ANZON, Mutamento dei «principi fondamentali»<br />
delle materie regionali e vicende della normazione<br />
di dettaglio, in Giur. cost., 1985, 1660 ss.; L.<br />
CARLASSARE, La «preferenza» come regola dei rapporti<br />
tra fonti statali e regionali nella potestà legislativa ripart<strong>it</strong>a,<br />
in Le Regioni, 1986, 236 ss. Sul punto, approfond<strong>it</strong>amente,<br />
M. CARLI, Il lim<strong>it</strong>e dei principi fondamentali<br />
(alla ricerca di un consuntivo), Torino, 1992, 204 ss. per<br />
il quale non tutti i dettagli statali possono tuttavia essere<br />
considerati leg<strong>it</strong>timi dovendosi preliminarmente verificare<br />
l’esistenza di un obbligo della Regione di legiferare e<br />
comunque avendo sempre presente che i dettagli statali,<br />
seppur recessivi, fanno sì che per un tempo più o meno<br />
lungo operi un’unica disciplina normativa che è l’esatto<br />
contrario del decentramento voluto in Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
(18) T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti<br />
di dir<strong>it</strong>to regionale, Milano, 2002, 176.<br />
(19) Sul punto: A. D’ATENA, La difficile transizione.<br />
In tema di attuazione della riforma del T<strong>it</strong>olo V, in<br />
diventi la «regola» nella risoluzione delle antinomie<br />
normative tra Stato e Regioni (20). Tanto<br />
che, provocatoriamente, si è sugger<strong>it</strong>o, di<br />
«eliminare i dettagli recessivi, che entrano<br />
sub<strong>it</strong>o in vigore senza dare alle Regioni il tempo<br />
necessario per adeguarsi ai nuovi principi, e<br />
di sost<strong>it</strong>uirli, quando c’è necess<strong>it</strong>à di una generale<br />
e rapida attuazione dei principi fondamentali,<br />
con una delega al Governo ad adottare una<br />
disciplina di dettaglio per quelle Regioni che in<br />
un termine dato (…) non abbiano attuato i principi<br />
statali, fissando i necessari indirizzi e cr<strong>it</strong>eri<br />
direttivi» (21).<br />
Con la sentenza 303 del 2003 la Corte ha<br />
affrontato, in termini generali, la questione della<br />
ammissibil<strong>it</strong>à di norme suppletive statali in<br />
materia di legislazione concorrente. Una tale<br />
lettura dell’art. 117 svaluterebbe però la portata<br />
precettiva dell’art. 118, c. 1, che consente -<br />
come si è visto - l’attrazione allo Stato in virtù<br />
della sussidiarietà dinamica delle funzioni<br />
amministrative e delle correlative funzioni legislative<br />
(22).<br />
Certo è che con tale sentenza, si è ricostru<strong>it</strong>o<br />
il sistema di riparto di competenze tra Stato<br />
e Regioni attraverso delle regole procedimentali<br />
(l’intesa) di fatto “riscrivendo” ex novo la<br />
Cost<strong>it</strong>uzione per quanto riguarda l’applicazione<br />
del principio di sussidiarietà (23). Il ruolo<br />
Le Regioni, 2002, 314; P. CARETTI, La giurisprudenza<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale sui rapporti tra legislazione<br />
statale e legislazione regionale dopo la riforma del<br />
T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione, in Id., Stato, Regioni,<br />
EE.LL. tra innovazione e continu<strong>it</strong>à. Scr<strong>it</strong>ti sulla riforma<br />
del T<strong>it</strong>olo V, Torino, 2003, 106 ss.; per una sintesi,<br />
G. TARLI BARBIERI, Legislazione statale e legislazione<br />
regionale in un recente rinvio presidenziale, in Quad.<br />
cost., 2003, 155 ss.<br />
(20) Cfr. A.M. CECERE, La cedevolezza da eccezione<br />
a regola: strumento di risoluzione di antinomie dopo la<br />
riforma del T<strong>it</strong>olo V (8 maggio 2003), in www.forumcost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>/contributi/t<strong>it</strong>oloV<br />
(21) M. CARLI, I lim<strong>it</strong>i alla potestà legislativa regionale,<br />
in Le Regioni, 2002, 1370-1371.<br />
(22) Cfr. sul tema, A. MASARACCHIA, Norme statali in<br />
materie regionali e clausola di cedevolezza: Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
tra vecchio e nuovo T<strong>it</strong>olo V, in Giur. cost.,<br />
2004, 3777 ss., spec. 3789.<br />
(23) Di «bagliori di potere cost<strong>it</strong>uente» ha parlato<br />
A. MORRONE, La Corte cost<strong>it</strong>uzionale riscrive il T<strong>it</strong>olo<br />
V? (8 ottobre 2003), in Forum dei quaderni cost<strong>it</strong>uzionali,http://web.unife.<strong>it</strong>/progetti/forum-cost<strong>it</strong>uzionale/index.htlm
che il giudice cost<strong>it</strong>uzionale si è autoassunto<br />
con la decisione in esame è molto impegnativo<br />
e anche marcatamente “pol<strong>it</strong>ico”, considerato<br />
che qualora l’intesa tra Governo e Regioni non<br />
venga per qualche motivo raggiunta, non potrà<br />
che spettare di volta in volta alla Corte dirimere,<br />
in via defin<strong>it</strong>iva, il contrasto creatosi, con la<br />
conseguenza che la pronuncia del giudice<br />
cost<strong>it</strong>uzionale da strumento eccezionale si trasformerà<br />
in ordinario mezzo di risoluzione dei<br />
confl<strong>it</strong>ti pol<strong>it</strong>ici.<br />
4. La decisione n. 13 del 2004 sulla definizione<br />
delle dotazioni organiche del personale<br />
scolastico: la Corte “impone” l’applicazione<br />
cedevole della legge in nome del principio<br />
di “continu<strong>it</strong>à” e recepisce la tecnica<br />
decisoria della “dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à”<br />
(Unvereinbarerklärung) del Tribunale<br />
cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco.<br />
Con la sentenza 13 del 2004 la Corte ha<br />
dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art.<br />
22, c. 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448<br />
(legge finanziaria del 2002) che attribuisce la<br />
competenza a definire le dotazioni organiche<br />
del personale scolastico ad un organo periferico<br />
del Ministero della Istruzione, dell’Univers<strong>it</strong>à<br />
e della Ricerca, ovvero l’ufficio scolastico<br />
regionale. A detto organo sono assegnate in<br />
base all’art. 6 del D.P.R. 347 del 2000 funzioni<br />
amministrative statali di coordinamento in<br />
materia di istruzione. Con la riforma del T<strong>it</strong>olo<br />
V la materia della istruzione è diventata oggetto<br />
di potestà concorrente, fatta salva, come dice<br />
il 117, l’autonomia delle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche<br />
e con esclusione della istruzione e della formazione<br />
professionale; in tale amb<strong>it</strong>o lo Stato ha<br />
pertanto facoltà solo di determinare i principi<br />
fondamentali; è riservata altresì allo Stato la<br />
potestà legislativa esclusiva in materia di “norme<br />
generali sull’istruzione” ai sensi dell’art.<br />
117, c. 2, lett. n. Cost.<br />
La illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale della disciplina<br />
impugnata viene dichiarata, con una classica<br />
tecnica add<strong>it</strong>iva, «nella parte in cui non prevede<br />
(24) Cfr. P. MILAZZO, La Corte Cost<strong>it</strong>uzionale<br />
interviene sul riparto di competenze legislative in<br />
materia di istruzione e “raffina” il principio di continu<strong>it</strong>à,<br />
in Forum di Quaderni cost<strong>it</strong>uzionali,<br />
ARTICOLI E NOTE 865<br />
che la competenza del dirigente preposto all’Ufficio<br />
scolastico regionale venga meno quando le<br />
Regioni, nel proprio amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale e nel<br />
rispetto della continu<strong>it</strong>à del servizio dell’istruzione,<br />
con legge, attribuiscano a propri organi la<br />
definizione delle dotazioni organiche del personale<br />
docente delle ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche». Tuttavia<br />
la Corte aggiunge nel dispos<strong>it</strong>ivo – e in ciò<br />
sta tutta la nov<strong>it</strong>à della tecnica decisoria utilizzata<br />
- che in nome del principio di «continu<strong>it</strong>à»<br />
dell’ordinamento, la cui mancanza metterebbe<br />
in serio pericolo persino alcuni dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />
della persona connessi con il funzionamento<br />
corretto del sistema di istruzione, è da ammettersi<br />
che la norma dichiarata incost<strong>it</strong>uzionale<br />
continui ad operare fino a quando «le Regioni si<br />
saranno dotate di una disciplina e di un apparato<br />
ist<strong>it</strong>uzionale idoneo a svolgere la funzione di<br />
distribuire gli insegnanti tra le ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche<br />
nel proprio amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale secondo i<br />
tempi e i modi necessari ad ev<strong>it</strong>are soluzioni di<br />
continu<strong>it</strong>à del servizio, disagi agli alunni e al<br />
personale e carenze nel funzionamento delle<br />
ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche» (24).<br />
In altri termini, la sentenza opera un esplic<strong>it</strong>o<br />
differimento degli effetti della dichiarazione<br />
di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della legge statale al<br />
momento in cui le Regioni, nel proprio amb<strong>it</strong>o<br />
terr<strong>it</strong>oriale e nel rispetto della continu<strong>it</strong>à del<br />
servizio di istruzione, avranno attribu<strong>it</strong>o, con<br />
legge, a propri organi la definizione delle dotazioni<br />
organiche del personale docente delle<br />
ist<strong>it</strong>uzioni scolastiche. La norma, pur incost<strong>it</strong>uzionale,<br />
continua trans<strong>it</strong>oriamente ad operare<br />
finché le singole Regioni non si saranno adeguatamente<br />
attrezzate. Anche in questo caso<br />
abbiamo l’applicazione della cedevolezza, con<br />
la differenza rispetto alla sentenza 303 del<br />
2003, che qui l’applicazione cedevole della<br />
legge è imposta e non semplicemente consent<strong>it</strong>a<br />
dalla Corte e che, soprattutto, la legge cedevole<br />
applicata è incost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Un dispos<strong>it</strong>ivo di questo tipo susc<strong>it</strong>a non<br />
poche riflessioni e, soprattutto, evoca la tecnica<br />
decisoria della “dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à”<br />
(Unvereinbarerklärung) o detta anche di<br />
www.forumcost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>/giurisprudenza/pm13200<br />
4.htm che osserva come la Corte manifesti con detta<br />
sentenza l’interesse per le conseguenze della propria<br />
giurisprudenza.
866 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
“mera incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à” (bloße Verfassungswidrigke<strong>it</strong>)<br />
utilizzata dal Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale<br />
federale tedesco da più di 30 anni e alla<br />
quale la Corte sembra essersi ispirata, senza<br />
tuttavia nominarla espressamente.<br />
Con tale categoria di pronunce, il Bundesverfassungsgericht<br />
(di segu<strong>it</strong>o BVerfG) accerta il<br />
contrasto di una determinata disciplina con la<br />
Legge Fondamentale. La norma che determina la<br />
s<strong>it</strong>uazione di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à tuttavia non viene<br />
dichiarata nulla ma, appunto, “solo incompatibile”<br />
(nur unvereinbar), in modo tale che, formalmente,<br />
continua ad esistere. Quanto agli effetti, il<br />
mero accertamento della incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à di una<br />
legge, senza la contestuale dichiarazione di null<strong>it</strong>à<br />
della stessa, consente al Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale<br />
di dichiarare nel dispos<strong>it</strong>ivo o nella motivazione<br />
la “ulteriore applicazione” (We<strong>it</strong>eranwendung)<br />
della legge incost<strong>it</strong>uzionale nella misura in<br />
cui ciò risulti necessario od opportuno. Tali<br />
declaratorie di incompatibil<strong>it</strong>à sono sovente<br />
accompagnate nel dispos<strong>it</strong>ivo o nella motivazione<br />
anche da indicazioni, più o meno dettagliate,<br />
circa contenuti, tempi e modal<strong>it</strong>à con cui il legislatore<br />
dovrà provvedere alla nuova regolamentazione<br />
della materia (25).<br />
La creazione della dichiarazione di incompatibil<strong>it</strong>à,<br />
la formulazione di direttive per l’applicazione<br />
del dir<strong>it</strong>to, così come l’emanazione di ordini<br />
al legislatore inclusa la definizione di termini<br />
per la riforma, sono strumenti che possono essere<br />
interpretati come tentativi del giudice cost<strong>it</strong>uzionale<br />
di ampliare il proprio strumentario processuale<br />
per meglio affrontare la casistica delle<br />
leggi cost<strong>it</strong>uzionalmente viziate. Ma tale ampliamento<br />
non sempre ha favor<strong>it</strong>o la chiarezza se è<br />
vero che rispetto allo stesso vizio di cost<strong>it</strong>uzio-<br />
(25) Su tutti questi profili, sia consent<strong>it</strong>o rinviare a G.<br />
CERRINA FERONI, Giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale e legislatore<br />
nella Repubblica federale tedesca. Tipologie decisorie<br />
e Nachbesserungspflicht nel controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />
Torino, 2002, 155 ss.<br />
(26) J. IPSEN, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigke<strong>it</strong><br />
von Norm und Einzelakt, Baden-Baden, 1980, 95 ss.<br />
(27) M. RUOTOLO, La dimensione temporale dell’invalid<strong>it</strong>à<br />
della legge, Padova, 2000, 222-223.<br />
(28) È ben chiaro peraltro che - come ha rilevato L.<br />
PEGORARO, La Corte e il Parlamento. Sentenze-indirizzo<br />
e attiv<strong>it</strong>à legislativa, Padova, 1987, 66 - «mai sorge per il<br />
Parlamento un obbligo giuridico di provvedere conformemente<br />
ai suggerimenti pervenuti».<br />
nal<strong>it</strong>à di norme, il BVerfG ha reag<strong>it</strong>o in modi<br />
assai diversi e che i confini tra le varie varianti<br />
decisionali sono difficili da distinguere, sovrapponendosi<br />
in determinati settori, gli amb<strong>it</strong>i applicativi<br />
delle varianti decisionali medesime. Vieppiù<br />
confusa è resa la distinzione tra le varie<br />
varianti decisionali dalla circostanza che la giurisprudenza<br />
del BVerfG si è sviluppata, non senza<br />
produrre contraddizioni, soprattutto sotto la pressione<br />
casistica e senza essere accompagnata da<br />
un fondamento teorico adeguato, tanto che la letteratura<br />
ha parlato di un «abisso» tra la pragmatica<br />
del BVerfG e la dogmatica del dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale<br />
(26).<br />
L’esperienza tedesca, sotto il profilo delle<br />
tipologie decisorie del Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
ha da sempre rappresentato un significativo<br />
modello di riferimento e di comparazione trattandosi<br />
di un ordinamento che prima di altri ha<br />
affrontato le delicate questioni relative ai tipi di<br />
sentenze e ai loro effetti. Basti pensare che<br />
finora è stata estranea all’esperienza <strong>it</strong>aliana<br />
l’utilizzazione da parte della Corte delle decisioni<br />
di incompatibil<strong>it</strong>à, così come le decisioni<br />
mon<strong>it</strong>orie (di rigetto o di inammissibil<strong>it</strong>à) combinate<br />
a determinazione di termini (Fristsetzung)<br />
entro i quale il legislatore debba intervenire<br />
per adeguare la disciplina impugnata a<br />
Cost<strong>it</strong>uzione e trascorso il quale inizia a decorrere<br />
l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à (27). Ciò - è evidente -<br />
priva le decisioni della nostra Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
di un grado, anche minimo, di “vincolativ<strong>it</strong>à”<br />
(28), tanto che già da tempo si era tentato,<br />
finora peraltro senza significativi risultati,<br />
di costruire strumenti che consentissero alla<br />
nostra Corte di rimediare direttamente all’eventuale<br />
inerzia del legislatore (29).<br />
(29) Ad esempio con l’adozione di pronunce per così<br />
dire “complesse” le quali, pur rigettando provvisoriamente<br />
la questione, contengano l’indicazione del<br />
momento a partire dal quale «la legge è, cioè diventerà,<br />
incost<strong>it</strong>uzionale se, permanendo le medesime condizioni<br />
fattuali che pure al momento giustificano la vigenza dell’atto<br />
impugnato, esso non sarà opportunamente modificato<br />
o, addir<strong>it</strong>tura, rimosso». Si tratta della proposta di A.<br />
RUGGERI, Vacatio sententiae, «retroattiv<strong>it</strong>à parziale» e<br />
nuovi tipi di pronunzie della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, in<br />
AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
anche con rierimento alle esperienze straniere<br />
- Atti del Seminario di studi tenuto al Palazzo della Consulta<br />
il 23 e 24 novembre 1988, Milano, 1989, 79-80.
Con la sentenza ora vista e con quella di<br />
segu<strong>it</strong>o richiamata la Corte sembra volersi<br />
muovere proprio in questa direzione.<br />
5. La decisione n. 196 del 2004 in tema di<br />
condono edilizio: inerzia regionale ed<br />
effetti collegati. Una dichiarazione di<br />
incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta a condizione<br />
risolutiva.<br />
Del tutto nuova (e anomala) è infatti la tecnica<br />
decisoria utilizzata dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
nella sentenza n. 196 del 2004 in tema di<br />
condono edilizio con la quale è stato ridisegnato<br />
il rapporto sequenziale legge dello Stato/legge<br />
regionale nelle materie di competenza concorrente.<br />
Con tale sentenza la Corte ha riconfermato<br />
il principio per cui nel rapporto tra legge<br />
statale di principio e normativa regionale di<br />
dettaglio nelle materie indicate nell’art. 117<br />
Cost. l’eventuale inerzia regionale nell’attuazione<br />
dei principi fondamentali dello Stato<br />
consente sempre l’applicazione delle leggi statali<br />
di dettaglio; ma ciò – e qui sta la nov<strong>it</strong>à –<br />
non attraverso la semplice enunciazione in sentenza<br />
del principio, bensì attraverso la creazione<br />
di una vera e propria nuova tipologia decisoria<br />
con effetti applicativi automatici.<br />
La fattispecie è la seguente. La Corte è stata<br />
chiamata a pronunciarsi sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 32 del d.l. del 30 settembre<br />
2003, n. 269, convert<strong>it</strong>o nella l. 24<br />
novembre 2003, n. 326 “Misure per la riqualificazione<br />
urbanistica, ambientale e paesaggistica,<br />
per l’incentivazione dell’attiv<strong>it</strong>à di<br />
repressione dell’abusivismo edilizio, nonché<br />
per la definizione degli illec<strong>it</strong>i edilizi e delle<br />
occupazioni delle aree demaniali” e del suo<br />
Allegato n. 1 contenente le tipologie di abuso<br />
edilizio. Un primo gruppo di Regioni ha<br />
sostenuto che la disciplina impugnata dovrebbe<br />
essere collocata nell’amb<strong>it</strong>o della materia<br />
edilizia la quale non essendo contemplata tra<br />
quelle del 117 Cost. ricadrebbe automaticamente<br />
nella competenza legislativa residuale<br />
delle Regioni. Ciò sarebbe sufficiente per r<strong>it</strong>enere<br />
la normativa cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>ti-<br />
(30) E lasciando da parte le valutazioni di mer<strong>it</strong>o sulla<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’ist<strong>it</strong>uto del condono, su<br />
cui per un primo commento, C. BIONDI, Il condono edi-<br />
ARTICOLI E NOTE 867<br />
ma perché dettata in un amb<strong>it</strong>o nel quale lo<br />
Stato non avrebbe alcuna potestà legislativa.<br />
Un secondo gruppo di Regioni invece ha r<strong>it</strong>enuto<br />
che la disciplina impugnata sarebbe da<br />
collocarsi nella materia del “governo del terr<strong>it</strong>orio”<br />
che è affidata alla competenza concorrente<br />
di Stato e Regioni e tuttavia essendo una<br />
disciplina anche di dettaglio sarebbe in contrasto<br />
con l’art. 117 Cost. Infine il condono<br />
andrebbe ad incidere sulle funzioni di gestione<br />
amministrativa di cui sono normalmente<br />
t<strong>it</strong>olari i Comuni, ai sensi dell’art. 118, in<br />
quanto la sua applicazione, oltre a vanificare<br />
gli interventi di pianificazione e controllo<br />
locale, darebbe luogo alla necess<strong>it</strong>à di apprestare<br />
appos<strong>it</strong>i strumenti urbanistici e soluzioni<br />
di governo del terr<strong>it</strong>orio che tengano conto<br />
delle conseguenze della disciplina statale. In<br />
tal modo le Regioni e gli EE.LL. sarebbero<br />
costretti a subire anziché a governare le destinazioni<br />
urbanistiche del terr<strong>it</strong>orio e le correlate<br />
funzioni amministrative sarebbero eserc<strong>it</strong>ate<br />
a livello centrale in violazione del principio<br />
di sussidiarietà.<br />
Per quanto qui interessa (30), la Corte ha<br />
dichiarato in gran parte incost<strong>it</strong>uzionale la<br />
legge sul condono poiché investe competenze<br />
cost<strong>it</strong>uzionalmente attribu<strong>it</strong>e alle Regioni con<br />
riferimento all’art. 117, c. 3 e 4 e all’art. 118<br />
Cost. Innanz<strong>it</strong>utto la disciplina sul condono<br />
edilizio, pur toccando profili tradizionalmente<br />
appartenenti alla urbanistica e alla edilizia<br />
non si esaurisce in tali amb<strong>it</strong>i ma coinvolge<br />
l’intera e assai più estesa disciplina del<br />
“governo del terr<strong>it</strong>orio”. Pertanto essa ha proceduto<br />
ad una declaratoria multipla di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale di tutte quelle disposizioni<br />
del testo legislativo laddove esse escludono<br />
(la formula generalmente utilizzata è<br />
che la disposizione è incost<strong>it</strong>uzionale “nella<br />
parte in cui non prevede» che la legge regionale<br />
possa integrare o disciplinare diversamente<br />
quanto stabil<strong>it</strong>o dalla legge dello Stato)<br />
il legislatore regionale dagli amb<strong>it</strong>i materiali<br />
che invece ad esso spettano, sulla base<br />
delle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali e statutarie.<br />
lizio e la giurisprudenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale: nulla<br />
di nuovo, nonostante la riforma del T<strong>it</strong>olo V della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, in www.LexItalia.<strong>it</strong>. (n.7-8/2004).
868 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Sulla base di questo presupposto, la Corte ha<br />
stabil<strong>it</strong>o che: a) dovrà essere la legge regionale,<br />
entro un congruo termine fissato dal legislatore<br />
statale, a determinare le possibil<strong>it</strong>à, le condizioni<br />
e le modal<strong>it</strong>à per la sanatoria di tutte le tipologie<br />
di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 (la Regione<br />
può ulteriormente lim<strong>it</strong>are le tipologie di abuso<br />
condonabili ma non ampliarle); b) dovrà essere<br />
la legge regionale a stabilire eventuali lim<strong>it</strong>i<br />
volumetrici inferiori a quelli indicati dalla legge,<br />
ancorché riguardanti aree di proprietà dello Stato,<br />
comprese quelle del demanio statale (la<br />
Regione può prevedere ulteriori lim<strong>it</strong>i ai volumi<br />
condonabili rispetto a quelli previsti dalla legge<br />
dello Stato, ma non ampliarli); c) dovrà essere la<br />
legge regionale a stabilire gli effetti del prolungato<br />
silenzio del Comune cui gli interessati<br />
abbiano presentato la documentazione richiesta;<br />
d) dovrà essere la legge regionale a determinare<br />
la misura della anticipazione degli oneri concessori<br />
e le relative modal<strong>it</strong>à di versamento. Perché<br />
ciò avvenga è necessario che la legge statale<br />
provveda alla fissazione di un «congruo termine»<br />
entro cui le Regioni possano adempiere a tutti gli<br />
obblighi cui sono chiamate per effetto dell’art.<br />
32, come modificato dalla sentenza in esame.<br />
Inoltre la legge statale dovrà provvedere a ridefinire<br />
i termini per la presentazione delle domande<br />
di condono da parte degli interessati (facendo<br />
salve quelle già presentate) da eserc<strong>it</strong>arsi «in un<br />
termine ragionevole a partire dalla scadenza del<br />
termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio<br />
del loro potere legislativo».<br />
La Corte definisce «doverosa» l’adozione<br />
della legislazione da parte delle Regioni nel<br />
termine fissato dal legislatore e la sua inosservanza,<br />
oltre a poter integrare una ipotesi di<br />
«grave violazione della leale cooperazione che<br />
deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Sta-<br />
(31) Del resto, non è escluso, come pure da qualcuno<br />
evidenziato, che quelle Regioni che avevano<br />
emanato leggi che dichiaravano in alcuni casi espressamente<br />
inefficaci nei rispettivi terr<strong>it</strong>ori le norme<br />
emanate in sede nazionale «sfrutteranno al massimo<br />
tutto il potere che dalla stessa Corte è stato loro riconosciuto<br />
con la sentenza n. 196/2004, sabotando,<br />
mutilando o comunquie cercando in tutti i modi di<br />
r<strong>it</strong>ardare le norme nazionali sul condono»: G. VIRGA,<br />
Il nuovo condono edilizio e la “complicata” cooperazione<br />
tra Stato e Regioni, in www.LexItalia.<strong>it</strong>. (n.<br />
6/2004).<br />
to», comporta pure degli effetti che sembrano<br />
assumere natura sanzionatoria rispetto alla<br />
eventuale inerzia regionale (31): e cioè la reviviscenza<br />
della normativa statale dichiarata<br />
incost<strong>it</strong>uzionale.<br />
In via generale, la tecnica decisoria utilizzata<br />
certamente non è una nov<strong>it</strong>à: si tratta infatti<br />
di una classica decisione manipolativa-add<strong>it</strong>iva,<br />
laddove l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dalla<br />
omissione del legislatore. La nov<strong>it</strong>à è invece<br />
data dalla determinazione degli effetti che la<br />
Corte ricollega alla eventuale inerzia regionale,<br />
una vera e propria nuova categoria di sentenze<br />
nell’arsenale della Corte, e appropriatamente<br />
defin<strong>it</strong>a di «dichiarazione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
eventuale pro-futuro» (32).<br />
Si potrebbe altrimenti parlare di una dichiarazione<br />
di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta a condizione<br />
risolutiva, con la caratteristica che mentre<br />
prima delle modifiche al T<strong>it</strong>olo V, era la<br />
legge statale di dettaglio ad essere sottoposta a<br />
condizione risolutiva, ora è invece la legge<br />
regionale ad esserlo.<br />
La legge sul condono infatti, per quanto<br />
incost<strong>it</strong>uzionale, trova ugualmente applicazione<br />
se e laddove la Regione resti inerte, salvo<br />
cedere – si deve r<strong>it</strong>enere - a fronte di una successiva<br />
legislazione regionale (33).<br />
Qualche dubbio sulla automatica operativ<strong>it</strong>à<br />
di detti effetti di reviviscenza deve essere tuttavia<br />
posto in considerazione del fatto che l’anomala<br />
formula utilizzata dalla Corte è inser<strong>it</strong>a<br />
nelle motivazioni della decisione e non nel<br />
dispos<strong>it</strong>ivo. Né vi è nel dispos<strong>it</strong>ivo alcun richiamo<br />
espresso alle motivazioni della sentenza.<br />
Sembra dunque che la Corte abbia inteso solo<br />
“avvertire” il legislatore regionale delle conseguenze<br />
cui potrebbe andare incontro a fronte<br />
del suo inadempimento.<br />
(32) G. MORBIDELLI, Il condono edilizio secondo la<br />
Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: non è tutto incost<strong>it</strong>uzionale, ma è tutto<br />
(o quasi) da riscrivere, in www.GiustAmm.<strong>it</strong>. (copertina<br />
di giugno 2004) per il quale la nuova categoria di sentenze<br />
«risponde certo ad esigenze operative: meno a ragioni di<br />
inquadramento dogmatico. Meno ancora contribuisce a<br />
tutelare chi ha fatto affidamento sul condono: perché la<br />
“cedevolezza” dopo la acquisizione di efficacia della legge<br />
statale potrebbe fare diventare non condonabile un’opera<br />
invece condonabile per la legge dello Stato leg<strong>it</strong>timamente<br />
in vigore fino allora (…)».<br />
(33) G. MORBIDELLI, ibidem.
Ad ogni modo si tratta di una sentenza che<br />
apre nuove ed interessanti prospettive in punto<br />
di regolazione degli effetti temporali delle<br />
decisioni dei giudici cost<strong>it</strong>uzionali e la cui<br />
creativ<strong>it</strong>à supera senza dubbio anche le più<br />
complesse e raffinate tecniche decisorie elaborate<br />
dai giudici cost<strong>it</strong>uzionali tedeschi.<br />
6. Un nuovo trend della giurisprudenza<br />
cost<strong>it</strong>uzionale: tra “comandi” e “consigli”<br />
al legislatore regionale e accresciuta flessibilizzazione<br />
delle conseguenze giuridiche<br />
delle decisioni.<br />
Questo nuovo trend della giurisprudenza<br />
cost<strong>it</strong>uzionale è assai innovativo e ancora molto<br />
da “metabolizzare”.<br />
Avevo in altra sede osservato come la elaborazione<br />
di tipologie decisorie sempre più raffinate<br />
e complesse da parte delle Corti cost<strong>it</strong>uzionali,<br />
e in modo particolare da parte del Tribunale<br />
cost<strong>it</strong>uzionale federale tedesco, con il<br />
contestuale abbandono della alternativa semplice<br />
accoglimento/rigetto della questione sollevata,<br />
avesse comportato una “flessibilizzazione”<br />
molto ampia delle conseguenze giuridiche<br />
delle decisioni medesime. Infatti le due alternative<br />
del sistema binario, e cioè null<strong>it</strong>à/valid<strong>it</strong>à,<br />
non cost<strong>it</strong>uiscono più da tempo le uniche<br />
conseguenze di un sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
di una norma, ma sono soltanto i due poli di un<br />
più ampio spettro di conseguenze giuridiche<br />
possibili. In altri termini, nel sistema tedesco la<br />
conseguenza giuridica non è più automaticamente<br />
predefin<strong>it</strong>a dalla fattispecie e non essendo<br />
più la null<strong>it</strong>à la conseguenza giuridica<br />
necessaria del vizio cost<strong>it</strong>uzionale di una legge,<br />
la legge cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>tima è divenuta<br />
fattispecie per così dire “a conseguenza<br />
giuridica aperta”. Tale flessibilizzazione della<br />
relazione consequenziale tra violazione cost<strong>it</strong>uzionale<br />
e conseguenza giuridica nella prassi<br />
del BVerfG è giunta a tal punto che nella deter-<br />
(34) J. IPSEN, Rechtsfolgen der Verfassungswidrigke<strong>it</strong><br />
von Norm und Einzelakt, c<strong>it</strong>., 220.<br />
(35) Per usare le parole di A. PIZZORUSSO, La motivazione<br />
delle decisioni della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: comandi<br />
o consigli?, in Riv. trim. dir. pubbl., 1963, 345 ss.<br />
(36) Ma nessuna opera di supplenza da parte di altri<br />
organi cost<strong>it</strong>uzionali potrà alla lunga neutralizzare i crescenti<br />
rischi di disfunzional<strong>it</strong>à e di degrado che si profi-<br />
ARTICOLI E NOTE 869<br />
minazione delle conseguenze giuridiche resta<br />
aperta talvolta la questione se si sia o meno in<br />
presenza di una violazione cost<strong>it</strong>uzionale, tanto<br />
che si afferma - se non proprio sotto un profilo<br />
formale - che esiste una “discrezional<strong>it</strong>à”<br />
dei giudici nella sanzione da applicare per l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale di cui è affetta la norma<br />
(34). In sintesi: il solo fatto che una legge<br />
non corrisponda alla Cost<strong>it</strong>uzione, cioè che sia<br />
cost<strong>it</strong>uzionalmente viziata, non determina<br />
affatto le sue conseguenze giuridiche. Queste<br />
dipendendo piuttosto dal tipo di vizio giuridico,<br />
dall’intens<strong>it</strong>à della violazione cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
dal “peso” cost<strong>it</strong>uzionale del bene giuridico<br />
infranto.<br />
Anche la Corte <strong>it</strong>aliana, almeno nella giurisprudenza<br />
successiva all’entrata in vigore del<br />
nuovo T<strong>it</strong>olo V, sembra avere intrapreso questa<br />
strada, con una serie di sentenze che sono interpretabili<br />
talvolta come dei “comandi”, talaltra<br />
come dei “consigli” (35), più o meno stringenti<br />
nei confronti del legislatore regionale.<br />
Il quadro complessivo che emerge, non<br />
diversamente dal modello tedesco, è quello di<br />
una giurisprudenza molto flessibile in punto di<br />
regolazione temporale degli effetti delle decisioni<br />
rispetto ai vizi riscontrati e che pare muoversi<br />
con una logica del caso per caso, il che<br />
aumenta l’imprevedibil<strong>it</strong>à e mette a rischio il<br />
valore della sicurezza giuridica.<br />
Questo passaggio non pare tuttavia al<br />
momento ev<strong>it</strong>abile, se si considera la grande<br />
incertezza che ad oggi permane nella definizione<br />
del riparto di competenze tra Stato e Regioni<br />
quale è emersa dalle prime applicazioni della<br />
riforma del T<strong>it</strong>olo V e di cui la Corte sta sopportando<br />
il maggior peso, talvolta anche con<br />
una giurisprudenza che - lo si è di recente autorevolmente<br />
ammesso – è andata oltre il normale<br />
es<strong>it</strong>o del giudizio di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, per supplire<br />
alle molte questioni lasciate aperte dal<br />
legislatore cost<strong>it</strong>uzionale (36).<br />
leranno in assenza di una attiva e coerente pol<strong>it</strong>ica legislativa<br />
che contempli, con adeguati modelli procedimentali,<br />
la partecipazione reale delle Regioni all’attuazione<br />
della riforma: U. DE SIERVO, Il sistema delle fonti: il<br />
riparto della potestà normativa tra Stato e Regioni, Relazione<br />
al 50° Convegno di Studi Amministrativi, su “L’attuazione<br />
del T<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione”, Varenna 16-18<br />
settembre 2004, spec. 13 e 16 del dattiloscr<strong>it</strong>to.
870 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Avv. DOMENICO CHINELLO<br />
(avvocato amministrativista del Foro di Venezia)<br />
Autorizzazione paesaggistica a<br />
sanatoria e regime trans<strong>it</strong>orio<br />
del D.L.vo n. 42/2004<br />
SOMMARIO: 1. Il nuovo Codice dei beni culturali<br />
e del paesaggio - 2. Il divieto di autorizzazione<br />
paesistica a sanatoria - 2.1. La disciplina<br />
previgente e la sanabil<strong>it</strong>à pretoria - 2.2. La<br />
tesi contraria alla sanatoria paesaggistica - 3.<br />
L’autorizzazione nel regime trans<strong>it</strong>orio - 3.1.<br />
Disciplina trans<strong>it</strong>oria e poteri regionali - 3.2. Il<br />
controllo ministeriale - 3.3. Il potere sost<strong>it</strong>utivo<br />
della soprintendenza - 4. Considerazioni conclusive.<br />
1. - Il nuovo Codice dei beni culturali e del<br />
paesaggio<br />
Con l’emanazione del D.L.vo. 22 gennaio<br />
2004, n. 42, il Governo è venuto parzialmente<br />
ad attuare la più ampia delega confer<strong>it</strong>agli dal<br />
Parlamento con l’art. 10 (recante «Delega per il<br />
riassetto e la codificazione in materia di beni<br />
culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà<br />
letteraria e dir<strong>it</strong>to d’autore») della legge<br />
6 luglio 2002, n. 137, varando così il nuovo<br />
«Codice dei beni culturali e del paesaggio»,<br />
nell’ottica di un globale riassetto della materia,<br />
anche – e soprattutto – dopo l’intervento della<br />
L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha modificato<br />
in maniera sostanziale – com’è noto – il<br />
(1) Per una prima analisi del Codice, si rinvia a M.L.<br />
TORSELLO, Il Codice dei beni culturali e del paesaggio,<br />
sul s<strong>it</strong>o on line della Giustizia amministrativa, all’indirizzohttp://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>/documentazione/studi_contributi/annuario2003s<strong>it</strong>o.htm;<br />
G. SEVERINI,<br />
I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in<br />
Giorn. dir. amm., 2004, 469 ss.; S. FOÀ, La tutela dei beni<br />
culturali, ivi, 2004, 473 ss.; L. CASINI, Valorizzazione e<br />
fruizione dei beni culturali, ivi, 2004, 478 ss.; V. MILANI, Il<br />
paesaggio, ivi, 2004, 486 ss.; M.L. TORSELLO, Le ragioni di<br />
una codificazione (il Codice dei beni culturali e del paesaggio),<br />
sul s<strong>it</strong>o on line della Giustizia amministrativa,<br />
all’indirizzo http://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>/documentazione/studi_contributi/torsello_codice.htm;<br />
AA.VV.,<br />
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Guida dir.,<br />
Dossier mensile n. 4/2004, 78 ss.; AA.VV., Il Codice dei<br />
beni culturali e del paesaggio, in Edil. e terr<strong>it</strong>orio, n.<br />
9/2004; M. CAMMELLI, Il Codice dei beni culturali e del<br />
paesaggio: dall’analisi all’applicazione, sulla Rivista on<br />
T<strong>it</strong>olo V della Parte seconda della nostra Carta<br />
fondamentale anche nel settore dei beni culturali.<br />
Non è certamente questa la sede per una<br />
compiuta disamina della nuova disciplina (1),<br />
onde ci si può lim<strong>it</strong>are – ai fini della presente<br />
indagine, riguardante la sola tutela del paesaggio<br />
e i mezzi di controllo da parte dell’amministrazione<br />
pubblica nel periodo di transizione –<br />
a ricordare le definizioni principali recate dal<br />
D.L.vo. n. 42/04, in ordine ai profili di interesse.<br />
In propos<strong>it</strong>o, è da evidenziare la significativa<br />
innovazione apportata dall’art. 2 – rientrante<br />
nella Parte prima del Codice, tra le disposizioni<br />
di carattere generale – che definisce il<br />
nuovo concetto di «patrimonio culturale» come<br />
cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o sia dai beni culturali in senso stretto,<br />
sia dai beni paesaggistici, con le conseguenti<br />
implicazioni sull’interpretazione dell’art. 117<br />
della Cost<strong>it</strong>uzione: è chiaro, infatti, che una lettura<br />
onnicomprensiva dell’espressione «patrimonio<br />
culturale», tale per cui anche i beni paesaggistici<br />
sono, in senso lato, beni culturali (2)<br />
– ossia una species del più ampio genus dei<br />
beni culturali – fa sì che la funzione di tutela di<br />
questi ultimi – attribu<strong>it</strong>a alla potestà legislativa<br />
esclusiva dello Stato, ai sensi della lett. s) del<br />
secondo comma, dell’art. 117 Cost. – comporti<br />
la rimessione alla potestà legislativa esclusiva<br />
statale anche della tutela del paesaggio (3).<br />
Altro elemento innovativo è senz’altro la definizione<br />
stessa di «beni paesaggistici», in quanto<br />
il Codice, all’art. 131, considera come paesaggio<br />
quella parte omogenea del terr<strong>it</strong>orio<br />
line di arti e dir<strong>it</strong>to http://www.aedon.mulino.<strong>it</strong>, n. 2/2004.<br />
Per una lettura fortemente cr<strong>it</strong>ica della nuova disciplina, cfr.<br />
V. TOSATTI, Sulla necess<strong>it</strong>à di modificare il nuovo Codice<br />
dei beni culturali e del paesaggio, in http://www.dir<strong>it</strong>toambiente.com.<br />
(2) Così espressamente la Relazione di accompagnamento<br />
al Codice, la quale ha precisato che all’interno del<br />
genere «patrimonio culturale» insistono, in realtà, due<br />
specie di beni culturali: «… i beni culturali in senso stretto<br />
(…) e quell’altra specie di bene culturale in senso<br />
ampio, che è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai paesaggi <strong>it</strong>aliani».<br />
(3) Cfr., in termini, O. FORLENZA, Nasce la categoria di<br />
patrimonio culturale. Un’unica categoria per aumentare la<br />
tutela, in Guida dir., Dossier mensile n. 4/2004, 78; G.<br />
SEVERINI, I principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio,<br />
c<strong>it</strong>., 473; P. CARPENTIERI, I beni paesaggistici nel<br />
nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, nella Rivista<br />
on line della Scuola Superiore dell’economia e delle<br />
finanze, all’indirizzo http://www.rivista.ssef.<strong>it</strong>.
caratterizzata dalle interrelazioni fra storia<br />
umana e natura, secondo quanto emerge già dal<br />
co. 3° dell’art. 2, ove i beni in esame vengono<br />
rifer<strong>it</strong>i ai valori storici, culturali, naturali,<br />
morfologici ed estetici del terr<strong>it</strong>orio: la tutela e<br />
la valorizzazione dei diversi paesaggi sono,<br />
quindi, rivolte a salvaguardare i valori da essi<br />
espressi, «…in quanto manifestazioni dell’ident<strong>it</strong>à<br />
delle popolazioni ed in tal modo da esse<br />
percep<strong>it</strong>i» (4).<br />
2. - Il divieto di autorizzazione paesistica a<br />
sanatoria<br />
Tra le innovazioni di maggiore portata che il<br />
Codice ha recato – anche sotto il profilo dell’incidenza<br />
sugli interessi dei privati – vi è<br />
senz’altro la nuova procedura di rilascio dell’autorizzazione,<br />
che si rende necessaria affinché<br />
i proprietari, i possessori o i detentori a<br />
qualsiasi t<strong>it</strong>olo di beni immobili o aree, assoggettati<br />
alla tutela paesaggistica, possano compiere<br />
sugli stessi opere o interventi idonei ad<br />
incidere sui valori oggetto di protezione. A prescindere<br />
– in questa sede – da un approfond<strong>it</strong>o<br />
esame della nuova ripartizione di poteri fra Stato<br />
e regioni, comportante, fra l’altro, l’eliminazione<br />
del controllo ministeriale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
sui nulla osta rilasciati in sede locale (5), è da<br />
evidenziare che l’art. 146 del Codice ha preso<br />
posizione in maniera esplic<strong>it</strong>a su una questione<br />
di non poco momento, assai dibattuta negli<br />
ultimi anni, e riguardante la possibil<strong>it</strong>à – per gli<br />
interessati – di conseguire o meno l’eventuale<br />
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a<br />
sanatoria, ossia dopo aver già materialmente<br />
esegu<strong>it</strong>o le opere da autorizzare. Sul punto,<br />
infatti, il co. 10°, lett. c), della norma c<strong>it</strong>ata, è<br />
(4) Così M.L. TORSELLO, Le ragioni di una codificazione,<br />
c<strong>it</strong>..<br />
(5) Secondo la nuova disciplina – art. 5, commi 6 e 7<br />
– le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici<br />
sono confer<strong>it</strong>e tout court alle regioni e non più, alle<br />
stesse, meramente delegate, mentre l’amministrazione<br />
statale mantiene le potestà di indirizzo e di vigilanza ed<br />
il potere sost<strong>it</strong>utivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza<br />
regionale, per cui le nuove norme – una volta<br />
entrate in vigore a regime – comporteranno il rilascio<br />
della necessaria autorizzazione paesistica direttamente<br />
da parte della Regione (o dell’ente locale da questa delegato),<br />
essendo rimesso alla soprintendenza competente la<br />
sola possibil<strong>it</strong>à di pronunciarsi, in via consultiva e pre-<br />
ARTICOLI E NOTE 871<br />
venuto a contrastare il favorevole orientamento<br />
giurisprudenziale oramai consolidato, ed<br />
espressamente dispone che il detto nulla osta<br />
non può mai essere rilasciato in sanatoria, successivamente<br />
alla realizzazione – anche solo<br />
parziale – dell’intervento in progetto. La disamina<br />
della questione de qua impone di effettuare<br />
un passo indietro.<br />
2.1. La disciplina previgente e la sanabil<strong>it</strong>à<br />
pretoria.<br />
Com’è noto, mentre nel settore dell’edilizia,<br />
la normativa (fin dall’art. 13, rubricato «Accertamento<br />
di conform<strong>it</strong>à», della legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47, ora recep<strong>it</strong>o tout court dall’art.<br />
36 del recente T.U. recato dal D.P.R. 6<br />
giugno 2001, n. 380) prevede – in linea generale<br />
– la possibil<strong>it</strong>à che il t<strong>it</strong>olo ad aedificandum<br />
venga concesso a sanatoria, quando l’opera<br />
già esegu<strong>it</strong>a risulti conforme alla disciplina<br />
urbanistico-edilizia vigente sia al momento<br />
della realizzazione, che al momento della presentazione<br />
della domanda (6), viceversa, in<br />
materia ambientale, nulla stabiliva la normativa<br />
previgente circa la possibil<strong>it</strong>à che venisse rilasciata<br />
un’autorizzazione paesaggistica postuma<br />
rispetto alla realizzazione dell’intervento sul<br />
bene protetto. Pur nel silenzio della legge, tuttavia,<br />
numerose pronunce giurisprudenziali –<br />
in specie di vari Giudici amministrativi di primo<br />
grado – sono spesso intervenute, nel corso<br />
degli anni, a sostenere la perfetta ammissibil<strong>it</strong>à<br />
del nulla osta paesistico a posteriori, ciò argomentando,<br />
tra l’altro, dal mutato quadro normativo<br />
delle due discipline – diverse ma strettamente<br />
connesse – della materia urbanistica e<br />
di quella paesaggistico-ambientale, sì come<br />
ventiva, con un parere eventuale e non vincolante.<br />
(6) È poi noto, peraltro, che, secondo la prevalente<br />
interpretazione giurisprudenziale di Palazzo Spada, la<br />
regola della c.d. «doppia conform<strong>it</strong>à» non preclude il<br />
dir<strong>it</strong>to ad ottenere la concessione postuma di opere edilizie<br />
che, realizzate senza t<strong>it</strong>olo o in difform<strong>it</strong>à dallo<br />
stesso, siano comunque conformi alla normativa urbanistica<br />
vigente al momento in cui l’autor<strong>it</strong>à comunale<br />
provvede sulla domanda in sanatoria (c.d. sanatoria<br />
giurisprudenziale). Cfr., Consiglio di Stato, sezione V,<br />
21 ottobre 2003, n. 6498, in Foro amm. CdS, 2003,<br />
2983; Consiglio di Stato, sezione V, 13 febbraio 1995,<br />
n. 238, in Riv. giur. urb., 1995, 73. Ma è senz’altro questione<br />
che esula dalla presente indagine.
872 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
recato dall’approvazione della legge 28 febbraio<br />
1985, n. 47. In tal senso, per esempio, è<br />
stato evidenziato come il r<strong>it</strong>enere che, in mancanza<br />
di un espresso raccordo, la normativa<br />
paesistica prevalga inev<strong>it</strong>abilmente su quella<br />
urbanistica, e che la previetà dell’autorizzazione<br />
ex art. 7, della legge 29 giugno 1939, n.<br />
1497 sia incompatibile con la posterior<strong>it</strong>à della<br />
sanatoria ex art. 13, L. n. 47/85, significhi<br />
ancorare la lettera della normativa sulla protezione<br />
delle bellezze naturali alla concezione<br />
vigente nel periodo in cui essa è stata emanata:<br />
quando, cioè, la violazione delle norme stabil<strong>it</strong>e<br />
per edificare comportava la sanzione dell’abbattimento<br />
in ogni caso, anche se il trasgressore<br />
aveva soltanto omesso di munirsi del formale<br />
t<strong>it</strong>olo autorizzativo. Viceversa, una volta<br />
ammessa la possibil<strong>it</strong>à di edificare anche senza<br />
il rilascio di un provvedimento previo ed<br />
espresso dell’amministrazione (con il silenzioassenso<br />
previsto dall’art. 8, D.L. 23 gennaio<br />
1982, n. 9), ed introdotta – nel prosieguo – la<br />
facoltà di sanare le difform<strong>it</strong>à dell’opera dalla<br />
normativa urbanistica, verso il pagamento di<br />
una sanzione pecuniaria, deve necessariamente<br />
ammettersi che la mancanza del solo t<strong>it</strong>olo edificatorio<br />
possa essere, a maggior ragione,<br />
ovviata con il compimento successivo di tutti<br />
gli adempimenti procedimentali, ivi compresi<br />
quelli inerenti la conform<strong>it</strong>à del fabbricato alla<br />
disciplina paesaggistica, quando non risultino<br />
ostare particolari motivi di interesse pubblico<br />
(7). Inoltre, la detta impostazione ermeneutica<br />
(7) In tal senso la motivazione della decisione TAR<br />
Liguria, sezione I, 27 maggio 1999, n. 230, in Riv. giur.<br />
edil., 1999, I, 1121. Ma sulla stessa falsariga si erano già<br />
espresse, in precedenza, anche le pronunce TAR Campania,<br />
Napoli, sezione I, 10 settembre 1987, n. 500, in tar,<br />
1987, I, 3856; TAR Lazio, sezione II, 21 dicembre 1994,<br />
n. 1557, in Riv. giur. amb., 1995, 879; TAR Lazio, sezione<br />
II, 17 marzo 1995, n. 464, in tar, 1995, I, 1526, e TAR<br />
Lazio, sezione II, 22 marzo 1995, n. 525, ivi, 1995, I,<br />
1529; TAR Campania, Salerno, 2 marzo 1995, n. 169, in<br />
Foro amm., 1995, 2807; TAR Veneto, 5 maggio 1997, n.<br />
880, in tar, 1997, I, 2461.<br />
(8) Già col parere reso dalla Commissione speciale,<br />
adunanza del 9 maggio 1977, n. 5 – integralmente riportato,<br />
da ultimo, in calce a V. GIUFFRÈ, L’autorizzazione<br />
paesaggistica negata in sanatoria, in Corriere giur.,<br />
1993, 1121 ss. – il Consiglio di Stato, pronunciandosi<br />
sull’ammissibil<strong>it</strong>à dell’autorizzazione paesistica postuma,<br />
aveva precisato che, qualora non sussistesse alcun<br />
era già stata fatta propria dal Consiglio di Stato<br />
– sia pur in maniera non così chiara ed evidente<br />
– anche prima dell’avvento della c.d.<br />
«legge sul condono», sia in sede consultiva (8)<br />
che giurisdizionale (9). Tale orientamento ha,<br />
infine, trovato ulteriore conferma – e, ovviamente,<br />
maggiore visibil<strong>it</strong>à – quattro anni or<br />
sono, quando il Supremo Consesso amministrativo<br />
è intervenuto, con più decisioni ravvicinate,<br />
a confermare alcune sentenze del TAR<br />
Lazio di metà anni Novanta, provvedendo a<br />
ribadire – a chiare lettere e con ampia motivazione<br />
– l’ammissibil<strong>it</strong>à del rilascio del nulla<br />
osta paesistico in un momento successivo alla<br />
realizzazione delle opere edilizie in area vincolata.<br />
Con quelle pronunce (10) degli ultimi<br />
mesi del 2000, il Consiglio di Stato ha respinto<br />
le argomentazioni difensive del Ministero, le<br />
quali si fondavano I) sull’eccentric<strong>it</strong>à dell’autorizzazione<br />
postuma rispetto al disposto normativo<br />
– del tutto silente sul punto – così da<br />
risultare in contrasto col principio di tipic<strong>it</strong>à<br />
degli atti amministrativi; II) sul contrasto della<br />
sanatoria ambientale con il meccanismo sanzionatorio<br />
di cui all’art. 15, L. n. 1497/39<br />
(vigente al momento dei fatti); III) sull’inammissibil<strong>it</strong>à<br />
di un’applicazione analogica della<br />
normativa in materia di condono edilizio, eccezionale<br />
per definizione e, dunque, di stretta<br />
interpretazione. A fronte di tali motivi di censura,<br />
svolti in appello, il percorso motivazionale<br />
delle decisioni di Palazzo Spada si snoda<br />
fondamentalmente nei seguenti punti:<br />
danno per i valori paesaggistici tutelati, non occorreva il<br />
rilascio di alcuna autorizzazione in sanatoria, ma non<br />
aveva certo sostenuto che essa sarebbe stata inammissibile<br />
e/o illeg<strong>it</strong>tima.<br />
(9) Può ricordarsi la sentenza Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 30 ottobre 1981, n. 547, in Foro amm., 1981,<br />
I, 2003, che aveva precisato: «È ammessa la sanatoria<br />
dell’intervento tardivo di un organo amministrativo nell’amb<strong>it</strong>o<br />
di un procedimento (o di un sub-procedimento),<br />
purché vengano assicurate le garanzie e le final<strong>it</strong>à cui<br />
tendeva l’atto presupposto (nella specie: rilascio tardivo<br />
del nulla osta da parte della soprintendenza, rispetto alla<br />
licenza edilizia)».<br />
(10) Ci si riferisce alle sentenze Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 9 ottobre 2000, n. 5373, in Riv. giur. edil.,<br />
2001, I, 67; Consiglio di Stato, sezione VI, 31 ottobre<br />
2000, n. 5851, in Giur. <strong>it</strong>., 2001, 1052 e Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 16 novembre 2000, n. 6130, in Riv. giur.<br />
amb., 2001, 468.
a) il principio di tipic<strong>it</strong>à degli atti amministrativi<br />
non può essere interpretato in maniera<br />
talmente rigida da escludere in nuce la possibil<strong>it</strong>à<br />
di modificare il momento nel quale effettuare<br />
le medesime valutazioni alla base dell’esercizio<br />
del potere amministrativo confer<strong>it</strong>o<br />
dalla legge, in quanto sia la dottrina che la giurisprudenza<br />
consolidate ammettono pacificamente<br />
– in linea generale – la possibil<strong>it</strong>à di<br />
autorizzazioni postume a carattere sanante, con<br />
le quali venga posta in essere – in un momento<br />
successivo – la stessa valutazione che avrebbe<br />
dovuto essere fisiologicamente effettuata ex<br />
ante, e ciò basandosi sull’ident<strong>it</strong>à sostanziale<br />
del potere eserc<strong>it</strong>ato dall’amministrazione e sul<br />
principio di economia dei mezzi giuridici (11);<br />
b) la possibil<strong>it</strong>à di una verifica ex post circa<br />
la compatibil<strong>it</strong>à paesistica dell’intervento non<br />
risulta contraddetta né dalla peculiar<strong>it</strong>à della<br />
fattispecie, né dal sistema normativo, che non<br />
lo prevede espressamente, ma neppure lo<br />
esclude;<br />
c) infatti, la valutazione di incidenza sui<br />
valori tutelati – propria della fattispecie autorizzatoria<br />
ex art. 7, L. n. 1497/39 (ovvero, poi,<br />
ex art. 151, D.L.vo. 29 ottobre 1999 n. 490) –<br />
non muta, in concreto, in relazione al fatto che<br />
l’opera sia ancora da realizzare o sia stata già<br />
realizzata: o l’intervento è compatibile con il<br />
vincolo ed allora lo era sia prima che dopo la<br />
realizzazione, o non lo è affatto, ed allora l’autorizzazione<br />
postuma non può essere rilasciata,<br />
non già perché non chiesta in precedenza, ma<br />
perché non poteva essere rilasciata neppure se<br />
fosse stata richiesta tempestivamente;<br />
d) all’obiezione secondo cui la realizzazione<br />
dell’intervento potrebbe rendere difficoltoso o<br />
addir<strong>it</strong>tura impedire l’accertamento, nel caso in<br />
cui sia intervenuta l’eliminazione del bene tutelato,<br />
il Consiglio di Stato ha replicato che la<br />
valutazione di compatibil<strong>it</strong>à mira proprio a<br />
verificare la mancata produzione di effetti pregiudizievoli<br />
in relazione allo stato dei luoghi<br />
antecedente all’edificazione e che, in tale ipotesi,<br />
incombe sull’interessato dimostrare l’as-<br />
(11) Generalmente, infatti, si sostiene che l’ammissibil<strong>it</strong>à<br />
del rilascio di un’autorizzazione postuma a sanatoria<br />
può essere lim<strong>it</strong>ata solo dalla presenza di un’espressa<br />
previsione in senso contrario, ovvero qualora – con<br />
ARTICOLI E NOTE 873<br />
senza di un impatto negativo, producendo idonea<br />
documentazione relativa alla condizione<br />
dei luoghi prima dell’intervento, così da consentire<br />
la disamina comparativa tra lo stato<br />
antecedente e quello posteriore all’edificazione;<br />
e) dalla previsione dell’alternativa – posta<br />
dall’art. 15, L. n. 1497/39 e, poi, dall’art. 164,<br />
D.L.vo. n. 490/99 – tra la demolizione a spese<br />
del trasgressore delle opere abusivamente esegu<strong>it</strong>e<br />
ed il pagamento di un’indenn<strong>it</strong>à equivalente<br />
alla maggior somma tra il danno arrecato<br />
ed il prof<strong>it</strong>to consegu<strong>it</strong>o, consegue che la via<br />
della demolizione rimane interdetta – lasciando<br />
residuare la strada della sanzione pecuniaria –<br />
nel caso in cui l’intervento si armonizzi con il<br />
contesto ambientale, dovendosi così escludere<br />
qualsiasi profilo di danno sostanziale, esattamente<br />
come nell’ipotesi in cui il pregiudizio si<br />
presenti marginale al punto tale, da rendere<br />
sovradimensionata la drastica misura della<br />
demolizione. Dall’esplic<strong>it</strong>a previsione di tale<br />
discrezionale sindacato amministrativo ex post<br />
– sia pure ai fini della scelta della sanzione da<br />
applicare – i Giudici di Palazzo Spada hanno<br />
desunto che anche il dato normativo implic<strong>it</strong>amente<br />
ammette una verifica successiva, che,<br />
nella sostanza, replica lo stesso apprezzamento<br />
previsto in via preventiva dalle disposizioni che<br />
impongono il rilascio del nulla osta. Questo<br />
indirizzo interpretativo è stato, poi, più volte<br />
confermato, negli anni successivi, da svariate<br />
pronunce dei diversi Giudici amministrativi, i<br />
quali hanno ribad<strong>it</strong>o che l’esame sistematico<br />
della disciplina di cui agli artt. 7 e 15, L. n.<br />
1497/39 (poi ripresa negli artt. 151 e 164,<br />
D.L.vo. n. 490/99), e dell’art. 13, L. n. 47/85,<br />
depone a favore della possibil<strong>it</strong>à di formalizzare,<br />
attraverso un’autorizzazione postuma, la<br />
verifica di compatibil<strong>it</strong>à ambientale implic<strong>it</strong>a<br />
nel meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 15<br />
della prima legge, così conferendo alla leg<strong>it</strong>timazione<br />
paesaggistica una veste formale spendibile<br />
ai fini della favorevole definizione del<br />
separato procedimento di cui all’art. 13 della<br />
c.d. legge sul condono, «…essendo irrazionale<br />
sotto il profilo degli interessi pubblici e privati,<br />
riguardo alla specific<strong>it</strong>à della materia ed alla particolar<strong>it</strong>à<br />
degli interessi in gioco – la funzione tipica dell’atto non<br />
possa essere svolta in un periodo successivo all’emanazione<br />
del provvedimento conclusivo.
874 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
oltre che del principio di economia dei mezzi<br />
giuridici, un meccanismo che imponga la<br />
demolizione di un edificio conforme alla normativa<br />
urbanistica ed al contesto paesaggistico,<br />
realizzabile successivamente per effetto del<br />
conseguimento di t<strong>it</strong>oli formali originariamente<br />
omessi» (12). La cennata impostazione ha<br />
trovato, peraltro, consenso anche nell’intervento<br />
della maggior parte della dottrina pronunciatasi<br />
sul punto, la quale ha avuto modo di precisare<br />
che non v’era alcun motivo giuridico, né<br />
logico – sotto la previgente disciplina – per<br />
negare l’autorizzazione paesaggistica postuma,<br />
non sussistendo alcun profilo di interesse pubblico<br />
idoneo a supportare il rifiuto del nulla<br />
osta a sanatoria, ogniqualvolta l’esame del progetto,<br />
sia pure ex post, si concludeva nel senso<br />
della piena compatibil<strong>it</strong>à dell’intervento già<br />
realizzato con i valori paesistici tutelati (13).<br />
2.2. La tesi contraria alla sanatoria paesaggistica<br />
L’apertura interpretativa operata dal Giudice<br />
amministrativo ha, tuttavia, trovato anche aperti<br />
dissensi, da parte di quegli Autori che, basandosi<br />
sul dato letterale della vecchia normativa,<br />
hanno desunto l’inammissibil<strong>it</strong>à del nulla osta<br />
successivo, «…anche sulla base della semplice<br />
e corretta argomentazione per cui quando il<br />
legislatore ha voluto una tale possibil<strong>it</strong>à – come<br />
nella materia urbanistica edilizia – l’ha detto,<br />
quando invece non l’ha voluta – nella materia<br />
paesaggistica – ha taciuto e non ha previsto un<br />
simile ist<strong>it</strong>uto» (14). I sosten<strong>it</strong>ori di tale impo-<br />
(12) Così esplic<strong>it</strong>amente Consiglio di Stato, sezione<br />
VI, 15 maggio 2003, n. 2653, in Riv. giur. edil., 2003, I,<br />
1658, ma cfr. anche le pronunce TAR Lazio, Latina, 29<br />
luglio 2003, n. 676, in Foro amm. tar, 2003, 2304; Consiglio<br />
di Stato, sezione VI, 27 marzo 2003, n. 1590, in<br />
Foro amm. CdS, 2003, 1105; TAR Lazio, sezione II, 20<br />
aprile 2002, n. 3370, in App. urb. edil., 2002, 467; Consiglio<br />
di Stato, sezione VI, 21 febbraio 2001, n. 912, in<br />
Riv. giur. amb., 2001, 810.<br />
(13) In termini, V. GIUFFRÈ, L’autorizzazione paesaggistica<br />
negata in sanatoria, c<strong>it</strong>., 1122. Ma sulla stessa<br />
falsariga, si veda anche il chiaro intervento di A. AZZE-<br />
NA, Sanatoria paesistica e sanzioni, a rigor di logica, in<br />
Riv. giur. urb., 1996, 111 ss., e, da ultimo, R. DAMONTE,<br />
Il «punto» del Consiglio di stato su autorizzazione paesistica<br />
in sanatoria e sanzione pecuniaria ex art. 15 L.<br />
1497/39, in Urb. e app., 2000, 1315 ss..<br />
stazione giudicano, infatti, non persuasiva l’invenzione<br />
pretoria dell’autorizzazione paesistica<br />
postuma, perché si fonderebbe su una sottovalutazione<br />
della specific<strong>it</strong>à della materia della<br />
tutela del paesaggio, che viene tendenzialmente<br />
contaminata con la confinante – ma diversa<br />
– materia dell’urbanistica ed edilizia. In quest’ottica,<br />
si è sostenuto che il t<strong>it</strong>olo edilizio e<br />
l’autorizzazione paesaggistica sono due ist<strong>it</strong>uti<br />
del tutto differenti, sia per natura che per funzione,<br />
in quanto il primo configura un provvedimento<br />
essenzialmente vincolato, volto a verificare<br />
la mera conform<strong>it</strong>à del progetto presentato<br />
dal privato con le disposizioni degli strumenti<br />
urbanistici, mentre il nulla osta paesistico<br />
consiste in un atto caratterizzato da elementi<br />
tecnico-discrezionali, per cui l’esplicazione<br />
di tale funzione discrezionale risulterebbe del<br />
tutto preclusa dallo spostamento del momento<br />
autorizzatorio successivamente alla concreta<br />
realizzazione dell’intervento edilizio progettato<br />
(15). Per chi condivide tale interpretazione,<br />
giudicare ex ante se autorizzare o meno un’opera<br />
non è la stessa cosa che stabilire, a posteriori,<br />
se l’opera già realizzata debba essere<br />
integralmente rimossa, in quanto ben può avvenire<br />
che un determinato intervento, che non<br />
sarebbe stato autorizzato in base ad una valutazione<br />
antecedente, nondimeno possa venir giudicato<br />
ex post mer<strong>it</strong>evole della mera sanzione<br />
pecuniaria, ovvero di quest’ultima e di una solo<br />
parziale demolizione (16), anche se – e va detto<br />
– gli stessi sosten<strong>it</strong>ori di tale tesi non si<br />
nascondono che si tratta di una considerazione<br />
operante su un piano meramente metagiuridico<br />
(14) Così P. CARPENTIERI, L’autorizzazione paesaggistica<br />
in sanatoria, in Urb. e app., 2004, 385.<br />
(15) In tal senso, F. ABENIACAR, Autorizzazione paesaggistica<br />
in sanatoria: un equivoco da superare, in Riv.<br />
giur. urb., 1995, 112; S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’autorizzazione<br />
paesaggistica postuma e la valutazione del<br />
danno arrecato al paesaggio, in Riv. giur. amb., 2001,<br />
102.<br />
(16) Cfr. P. CARPENTIERI, L’autorizzazione paesaggistica<br />
in sanatoria, c<strong>it</strong>., 388, ove l’Autore ha precisato:<br />
«…sul piano logico, non pare corretto sostenere che il<br />
controllo preventivo della compatibil<strong>it</strong>à di un progetto<br />
con la conservazione dei valori paesaggistici che giustificano<br />
il vincolo sia la stessa cosa del controllo successivo<br />
sulla sussistenza di un danno al paesaggio intollerabile e<br />
tale da imporre il ripristino dello status quo ante. L’esame<br />
preventivo del progetto può condurre a misure
– in quanto fondata sull’aspetto psicologico di<br />
chi deve valutare la compatibil<strong>it</strong>à dell’intervento<br />
e non su dati oggettivi – priva di qualsivoglia<br />
rilevanza giuridica concreta (17).<br />
3. L’autorizzazione nel regime trans<strong>it</strong>orio<br />
L’inammissibil<strong>it</strong>à dell’autorizzazione postuma<br />
a sanatoria è, tuttavia, questione che assumerà<br />
rilevanza pratica effettiva solamente in un<br />
prossimo futuro, ossia nel momento in cui la<br />
disciplina del nuovo Codice in esame entrerà in<br />
vigore a regime, quantomeno per quanto attiene<br />
alla tutela e alla valorizzazione dei beni paesaggistici.<br />
In propos<strong>it</strong>o, è appena il caso di evidenziare<br />
che le previsioni di cui all’art. 146 – il<br />
quale, come abbiamo già accennato, stabilisce<br />
la necess<strong>it</strong>à della preventiva autorizzazione ad<br />
eseguire interventi edilizi su immobili ricadenti<br />
in aree sottoposte a tutela paesaggistica, ne<br />
regolamenta l’<strong>it</strong>er di rilascio ed esclude categoricamente,<br />
in maniera esplic<strong>it</strong>a, che questo possa<br />
avvenire successivamente alla realizzazione,<br />
anche solo parziale, degli interventi progettati –<br />
non sono immediatamente vincolanti, essendo<br />
destinate a trovare applicazione concreta solamente<br />
dopo l’approvazione dei piani paesaggistici,<br />
ai sensi degli artt. 156, ovvero 143, del<br />
medesimo Codice, ed al conseguente adeguamento<br />
degli strumenti urbanistici, da parte<br />
degli EE.LL., secondo quanto stabil<strong>it</strong>o dal precedente<br />
art. 145, co. 4° (18). Ciò è quanto il<br />
legislatore delegato ha stabil<strong>it</strong>o a chiare lettere<br />
nell’art. 159 del nuovo Codice, prevedendo<br />
che, fino all’entrata in vigore a regime della<br />
nuova disciplina, il procedimento di rilascio<br />
dell’autorizzazione, nel periodo trans<strong>it</strong>orio,<br />
rimane, di fatto, quello previgente – contenuto<br />
nell’art. 151 del D.L.vo. n. 490/99 – sì come<br />
prescr<strong>it</strong>tive o modali – poste a condizione dell’atto di<br />
assenso – capaci di compatibilizzare l’intervento col vincolo<br />
o, comunque, di m<strong>it</strong>igare significativamente l’impatto<br />
dell’opera sul bene paesaggistico protetto. (…)<br />
Una simile esplicazione della funzione discrezionale<br />
autorizzatoria è in tutta evidenza preclusa in radice dallo<br />
spostamento del momento autorizzatorio a “dopo” che<br />
l’intervento sia stato realizzato».<br />
(17) Così S. CIVITARESE MATTEUCCI, L’autorizzazione<br />
paesaggistica postuma e la valutazione del danno arrecato<br />
al paesaggio, c<strong>it</strong>., 103.<br />
(18) Sul punto, appare dunque impreciso – allo stato<br />
attuale – quanto sostenuto da M. SANTOLOCI, I permes-<br />
ARTICOLI E NOTE 875<br />
riprodotto nello stesso art. 159 c<strong>it</strong>ato, con lievi<br />
modifiche. É, peraltro, da evidenziare che la<br />
lunghezza di detto periodo trans<strong>it</strong>orio appare,<br />
allo stato, non preventivabile con esattezza.<br />
Esso dipenderà in gran parte dai tempi che<br />
impiegheranno le regioni, prive di piano paesaggistico,<br />
per provvedere all’approvazione<br />
dello stesso, ai sensi dell’art. 143 del Codice,<br />
ovvero dal tempo necessario perché le regioni,<br />
già dotate di tale pianificazione, ne verifichino<br />
la conform<strong>it</strong>à con la nuova disciplina e procedano<br />
all’eventuale adeguamento imposto dall’art.<br />
156 del Codice stesso. Tale ultima norma,<br />
dal canto suo, assegna alle autor<strong>it</strong>à regionali un<br />
termine massimo di quattro anni per le c<strong>it</strong>ate<br />
operazioni di verifica ed adeguamento, ammesso,<br />
poi, che un simile termine debba considerarsi<br />
perentorio. A sua volta, poi, l’art. 145, nel<br />
disciplinare il coordinamento della nuova (o<br />
rinnovata) pianificazione paesaggistica della<br />
Regione con gli altri strumenti pianificatori,<br />
stabilisce, al quarto comma, che i comuni, le<br />
c<strong>it</strong>tà metropol<strong>it</strong>ane, le province e gli enti gestori<br />
delle aree naturali protette provvedano ad<br />
adeguare i propri strumenti di pianificazione<br />
terr<strong>it</strong>oriale ed urbanistica alle previsioni del<br />
piano paesaggistico regionale entro il temine<br />
stabil<strong>it</strong>o nel piano stesso e, comunque, non<br />
oltre due anni dalla sua approvazione, per cui è<br />
facile prevedere che la nuova disciplina sull’autorizzazione,<br />
di cui all’art. 146 del nuovo<br />
Codice, potrebbe trovare effettivamente applicazione<br />
non prima di un lustro ed anche oltre.<br />
Con l’ulteriore conseguenza – non certo difficile<br />
da ipotizzare – che l’entrata in vigore a regime<br />
della norma c<strong>it</strong>ata avverrà nei momenti più<br />
disparati, per le diverse parti del nostro Paese,<br />
e non certo contestualmente per l’intero terr<strong>it</strong>o-<br />
si in sanatoria per le opere edilizie illegali: il divieto di<br />
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria<br />
per le opere realizzate in area vincolata (D. L.vo n.<br />
42/04) e l’obbligo di demolizione immediata (T.U.<br />
380/01), in http://www.dir<strong>it</strong>toambiente.com, ove l’Autore<br />
– con un’impostazione di carattere penale – ha<br />
trattato della nuova autorizzazione paesistica di cui<br />
all’art. 146 del Codice, evidenziando l’impossibil<strong>it</strong>à<br />
che venga rilasciata a sanatoria, come si trattasse di un<br />
ist<strong>it</strong>uto di immediata applicazione e senza dar conto<br />
minimamente dell’esistenza della diversa norma trans<strong>it</strong>oria<br />
prevista dal legislatore con l’art. 159 del Codice<br />
medesimo.
876 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
rio nazionale, proprio perché legata ai tempi<br />
d’intervento di ciascuna Regione ed al successivo<br />
adeguamento da parte dei singoli enti a ciò<br />
preposti (19).<br />
3.1. Disciplina trans<strong>it</strong>oria e poteri regionali<br />
Come detto, dunque, in questa più o meno<br />
lunga fase di transizione, continuerà a trovare<br />
applicazione la vecchia disciplina (20), come<br />
recep<strong>it</strong>a e leggermente modificata dall’art. 159<br />
del nuovo Codice, il quale prevede che l’autorizzazione<br />
paesaggistica in esame venga ancora<br />
rilasciata – in prima battuta – dalla Regione,<br />
o dall’Ente locale da questa delegato, entro il<br />
termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta.<br />
Detto termine, che la norma stessa definisce<br />
perentorio, può venire «sospeso» – comunque<br />
per non più di una volta – in due sole ipotesi,<br />
espressamente previste dal legislatore:<br />
I) quando l’amministrazione provvede a<br />
chiedere documenti integrativi, la procedura di<br />
rilascio rimane in quiescenza fino a che l’interessato<br />
non abbia prodotto la documentazione<br />
richiesta; II) quando vengono disposti particolari<br />
accertamenti da parte della P.A., il termine<br />
resta sospeso fino alla data di effettuazione<br />
degli accertamenti stessi. Il medesimo termine<br />
di sessanta giorni può anche essere «interrotto»<br />
– sempre per una sola volta e, comunque, per<br />
non più di trenta giorni – ai sensi del co. 6°-bis<br />
dell’art. 6 del D.M. 13 giugno 1994, n. 495<br />
(recante il Regolamento concernente disposizioni<br />
di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge<br />
7 agosto 1990, n. 241), sì come inser<strong>it</strong>o dall’art.<br />
3 del D.M. 19 giugno 2002, n. 165, il quale<br />
stabilisce che, qualora, in sede di istruttoria,<br />
emerga la necess<strong>it</strong>à di ottenere chiarimenti o di<br />
acquisire elementi integrativi di giudizio, ovvero<br />
di procedere ad accertamenti di natura tecnica,<br />
il responsabile del procedimento ne dà<br />
comunicazione agli interessati, nonché, ove<br />
(19) In termini, anche V. MILANI, Il paesaggio, c<strong>it</strong>.,<br />
493.<br />
(20) Per quanto riguarda specificamente l’autorizzazione<br />
di cui all’art. 151, D.L.vo. n. 490/99, sia consent<strong>it</strong>o<br />
rinviare a T. ALIBRANDI, P. FERRI, I beni culturali e<br />
ambientali, Milano, 2001, 678 ss.; C. LINZOLA, Commento<br />
all’art. 151, in AA.VV., T.U. sui beni culturali, Milano,<br />
2000, 531 ss.; S. AMOROSINO, Il «nulla osta» paesistico<br />
(commento all’art. 151), in M. Cammelli (a cura<br />
di), La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali,<br />
opportuno, all’amministrazione che ha trasmesso<br />
la documentazione da integrare, ed, in<br />
tali ipotesi, il termine per la conclusione del<br />
procedimento in corso viene interrotto, riprendendo<br />
a decorrere dal momento del ricevimento<br />
della documentazione richiesta o dall’acquisizione<br />
delle risultanze degli accertamenti tecnici<br />
(ed, in ogni caso – come detto – dopo trenta<br />
giorni dall’avvenuta interruzione). Sul punto,<br />
tuttavia, è da sottolineare come le due fattispecie<br />
che leg<strong>it</strong>timano la «sospensione»,<br />
espressamente previste nella norma in esame,<br />
non sembrino discostarsi molto – sotto il profilo<br />
sostanziale e al di là delle espressioni terminologiche<br />
usate, peraltro molto simili – dalle<br />
due ipotesi comportanti la «interruzione», in<br />
base alla disposizione ministeriale richiamata,<br />
con possibile sovrapposizione delle due discipline<br />
e conseguente incertezza applicativa. In<br />
ogni caso, dopo aver rilasciato l’autorizzazione<br />
paesaggistica richiesta dall’istante – all’es<strong>it</strong>o<br />
della prima fase – la Regione (o l’ente locale<br />
delegato) deve provvedere a darne immediata<br />
comunicazione alla soprintendenza, trasmettendo<br />
la documentazione prodotta dal richiedente,<br />
oltre alle risultanze degli accertamenti<br />
eventualmente esper<strong>it</strong>i d’ufficio, secondo il<br />
medesimo <strong>it</strong>er di cui al previgente T.U. approvato<br />
col D.L.vo. n. 490/99. L’unica differenza<br />
sostanziale prevista dal co. 1° dell’art. 159 in<br />
esame consiste nell’obbligo, per l’amministrazione<br />
emanante, di inviare contestualmente la<br />
stessa comunicazione anche ai soggetti interessati,<br />
per i quali essa assume il valore – ora<br />
espressamente stabil<strong>it</strong>o dal legislatore, che ha<br />
evidentemente recep<strong>it</strong>o in parte qua una certa<br />
interpretazione giurisprudenziale degli ultimi<br />
anni (21) – di avviso di avvio del procedimento,<br />
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 7 della<br />
legge 7 agosto 1990, n. 241. Tale previsione è<br />
stata verosimilmente inser<strong>it</strong>a nel tentativo di<br />
Bologna, 2000, 446; R. FUZIO, I beni paesaggistici e<br />
ambientali, in G. Caia (a cura di), Il T.U. sui beni culturali<br />
e ambientali, Milano, 2000, 197 ss.<br />
(21) Già talune sentenze, infatti, avevano r<strong>it</strong>enuto che<br />
l’avviso della trasmissione degli atti al Ministero – in calce<br />
all’atto autorizzatorio rilasciato dalla Regione o dall’ente<br />
sub-delegato – o anche l’indicazione del Ministero<br />
tra i destinatari dell’atto medesimo, soddisfacesse adeguatamente<br />
le esigenze che sono alla base della comunicazione<br />
dell’avvio del procedimento, dovendosi pertanto
salvaguardare il dir<strong>it</strong>to alla partecipazione<br />
informata dei soggetti interessati e, al contempo,<br />
facil<strong>it</strong>are/velocizzare l’attiv<strong>it</strong>à di controllo<br />
da parte degli uffici dell’amministrazione statale,<br />
alleggerendoli del comp<strong>it</strong>o di inviare – essi<br />
– la comunicazione di avvio del procedimento:<br />
questione – questa – assai dibattuta e oggetto di<br />
contrastanti interpretazioni giurisprudenziali<br />
(22), e di interventi ministeriali ad hoc giudicati,<br />
peraltro, poco condivisibili (23).<br />
3.2. Il controllo ministeriale<br />
Sempre in maniera analoga a quanto previsto<br />
dalla disciplina previgente, il co. 3° dell’art.<br />
159 del nuovo Codice stabilisce – a sua volta –<br />
considerare equipollenti alla comunicazione di cui<br />
all’art. 7, L. n. 241/90. Cfr., per esempio, Consiglio di<br />
Stato, sezione VI, 26 aprile 2002, n. 2253, in Foro amm.<br />
CdS, 2002, 1018.<br />
(22) In propos<strong>it</strong>o, è noto che era controversa la questione<br />
relativa alla necess<strong>it</strong>à o meno – da parte del Ministero<br />
– di comunicare l’avviso di inizio del procedimento<br />
al soggetto istante, qualora intendesse procedere<br />
all’annullamento dell’autorizzazione regionale. Secondo<br />
un primo orientamento, il potere ministeriale non interviene<br />
a comprimere – come accade naturalmente per i<br />
provvedimenti di secondo grado – una s<strong>it</strong>uazione soggettiva<br />
che si è già pienamente realizzata, ma piuttosto<br />
coopera in termini negativi (ossia come «non annullamento»)<br />
alla rimozione degli originari ostacoli giuridici,<br />
a fronte dell’istanza autorizzatoria del privato. Quindi,<br />
l’intervento statale non configurerebbe un procedimento<br />
di secondo grado, ma semplicemente una seconda fase<br />
del medesimo procedimento unico, iniziato con l’istanza<br />
dell’interessato, e destinato a chiudersi con la determinazione<br />
esplic<strong>it</strong>a dell’amministrazione statale, ovvero<br />
con lo spirare del termine di sessanta giorni previsto dalla<br />
legge, onde non sussisterebbe lo scopo di conoscenza<br />
persegu<strong>it</strong>o dall’art. 7, L. n. 241/90 (cfr., per esempio,<br />
TAR Calabria, Catanzaro, sezione II, 10 marzo 2003, n.<br />
553, in Foro amm. tar, 2003, 1084; TAR Campania,<br />
Napoli, sezione IV, 12 giugno 2001, n. 2713, in Riv.<br />
amm. reg. Campania, 2001, 85). Secondo un’impostazione<br />
diametralmente opposta, l’esercizio del potere di<br />
annullamento statale delle autorizzazioni paesaggistiche<br />
cost<strong>it</strong>uisce sempre una fase di secondo grado (rispetto ad<br />
un’autorizzazione regionale perfetta ed efficace), nella<br />
quale vi è la possibil<strong>it</strong>à di introdurre – d’ufficio o su iniziativa<br />
dei soggetti portatori di interessi qualificati –<br />
documentazione ed elementi di fatto ulteriori rispetto<br />
all’istruttoria regionale, donde la comunicazione di<br />
avvio del procedimento si rende senz’altro necessaria, al<br />
fine di garantire la partecipazione del destinatario dell’atto<br />
al procedimento stesso (così, Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 17 ottobre 2003, n. 6342, in Foro amm. CdS,<br />
ARTICOLI E NOTE 877<br />
che il Ministero, con provvedimento motivato,<br />
può in ogni caso annullare (24) l’autorizzazione<br />
regionale entro i sessanta giorni successivi<br />
alla ricezione della stessa e della completa<br />
documentazione relativa. Nulla di più avendo<br />
previsto la norma trans<strong>it</strong>oria de qua, essa può<br />
porre sostanzialmente i medesimi dubbi applicativi<br />
di cui alla precedente disciplina, con particolare<br />
riguardo a due profili fondamentali: la<br />
perentorietà o meno del termine concesso<br />
all’amministrazione dello Stato per annullare<br />
l’autorizzazione paesaggistica, e l’individuazione<br />
del momento dal quale inizia a decorrere<br />
il termine stesso. Naturalmente, in mancanza di<br />
modifiche normative sostanziali, deve r<strong>it</strong>enersi<br />
acquis<strong>it</strong>o l’insegnamento giurisprudenziale<br />
2003, 3050; Consiglio di Stato, sezione VI, 16 giugno<br />
2003, n. 3396, ivi, 2003, 1969; TAR Lazio, sezione II, 2<br />
luglio 2003, n. 5824, in Foro amm. TAR, 2003, 2291;<br />
TAR Campania, Napoli, sezione IV, 3 giugno 2003, n.<br />
7105, ivi, 2003, 2026). Sulla stessa falsariga, in dottrina,<br />
cfr. R. CARANTA, Comunicazione di avvio del procedimento<br />
e annullamento ministeriale di autorizzazione<br />
paesaggistica, in Urb. e app., 1999, 1014 ss; Q. CAMER-<br />
LENGO, Autorizzazione paesistica e annullamento ministeriale,<br />
ivi, 2001, 1346.<br />
(23) Basti pensare che la questione è stata al centro di<br />
un quasi paradossale gioco a rimpiattino tra interventi<br />
giurisprudenziali, che hanno dichiarato necessaria la<br />
comunicazione di avvio, e decreti del Ministero per i beni<br />
e le attiv<strong>it</strong>à culturali – emanati a pochi giorni di distanza<br />
– per escludere l’applicazione dell’obbligo di comunicazione<br />
nello stesso identico caso (ci si riferisce al D.M. 19<br />
giugno 2002, n. 165).<br />
(24) Sul punto, è appena il caso di ricordare, secondo<br />
il pacifico orientamento della giurisprudenza, che il potere<br />
di annullamento d’ufficio – da parte dell’amministrazione<br />
statale – del nulla osta paesaggistico «…non comporta<br />
un riesame complessivo delle valutazioni tecnico<br />
discrezionali compiute dall’organo regionale o subregionale,<br />
tale da consentire la sovrapposizione o sost<strong>it</strong>uzione<br />
di una propria valutazione di mer<strong>it</strong>o a quella compiuta in<br />
sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un<br />
controllo di mera leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sull’operato delle amministrazioni<br />
delegate». Così, ex multis, TAR Campania,<br />
Napoli, sezione IV, 19 novembre 2003, n. 13694, in Foro<br />
amm. tar, 2003, 3319. Dubbiosa, sul punto, era stata la<br />
pronuncia di rimessione all’Adunanza Plenaria del<br />
Supremo Consesso amministrativo, Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 4 settembre 2001, n. 4639, in Riv. giur. amb.,<br />
2002, 277, con nota di L. PASSERI, Il sindacato sull’autorizzazione<br />
paesaggistica fra “mer<strong>it</strong>o” e “leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à”, a<br />
segu<strong>it</strong>o della quale, tuttavia, l’Adunanza Plenaria ha fin<strong>it</strong>o<br />
per confermare l’orientamento tradizionale e consolidato<br />
(Consiglio di Stato, Ad. Plen., 14 dicembre 2001, n.<br />
9, in Riv. giur. edil., 2002, I, 420).
878 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
formatosi sotto la vigenza della norma antecedente:<br />
a) il termine di sessanta giorni per l’esercizio<br />
del potere di annullamento è da considerare<br />
senz’altro perentorio, in quanto, diversamente<br />
opinando, il privato rischierebbe di<br />
rimanere in una s<strong>it</strong>uazione di incertezza sine<br />
die, circa l’ammissibil<strong>it</strong>à o meno dell’intervento<br />
progettato (25). Peraltro, va detto che,<br />
secondo l’interpretazione assolutamente dominante<br />
dei Giudici amministrativi, il detto termine<br />
perentorio si riferisce solo all’adozione del<br />
provvedimento ministeriale di annullamento<br />
del nulla osta paesistico e non anche alla successiva<br />
fase di comunicazione o notificazione;<br />
è, dunque, irrilevante che la notifica dell’atto di<br />
annullamento al privato – t<strong>it</strong>olare dell’autorizzazione<br />
regionale – avvenga dopo la scadenza<br />
del termine anzidetto, trattandosi di un incombente<br />
esterno rispetto al perfezionamento<br />
dell’<strong>it</strong>er procedurale relativo al controllo ministeriale,<br />
sia perché la fase della comunicazione/notificazione<br />
è estranea alla prescrizione<br />
normativa, sia perché l’atto di annullamento<br />
non può essere considerato di natura recettizia<br />
(26); b) ai fini, invece, dell’individuazione dell’esatto<br />
dies a quo del termine fissato dalla legge<br />
per l’esercizio del potere di controllo statale,<br />
l’attuale art. 159 – come abbiamo visto – si<br />
lim<strong>it</strong>a a stabilire che il termine decorre dalla<br />
data di ricezione, da parte del Ministero, della<br />
(25) In tal senso, in giurisprudenza, cfr. Consiglio di<br />
Stato, sezione VI, 3 aprile 2003, n. 1740, in Foro amm.<br />
CdS, 2003, 1349; TAR Campania, Napoli, sezione IV, 19<br />
novembre 2003, n. 13694, in Foro amm. tar, 2003, 3319;<br />
TAR Calabria, Reggio Calabria, 16 gennaio 2002, n. 30,<br />
ivi, 2002, 262<br />
(26) Cfr., tra le pronunce più recenti, TAR Campania,<br />
Napoli, sezione IV, 18 novembre 2003, n. 13664, in Foro<br />
amm. tar, 2003, 3318; Consiglio di Stato, sezione VI, 14<br />
ottobre 2003, n. 6259, in Foro amm. CdS, 2003, 3047;<br />
Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2003, n. 4192,<br />
ivi, 2003, 2307; Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio<br />
2003, n. 4192, ivi, 2003, 2307; Consiglio di Stato, sezione<br />
VI, 7 agosto 2002, n. 4129, in Riv. giur. edil., 2003, I,<br />
249; TAR Veneto, sezione II, 8 marzo 2002, n. 1013, in<br />
Foro amm. TAR, 2002, 866.<br />
(27) In termini, S. CIVITARESE MATTEUCCI, Paesaggio<br />
e beni ambientali, in S. Nespor, A.L. De Cesaris (a cura<br />
di), Codice dell’ambiente, Milano, 2003, 1390.<br />
(28) Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 26 agosto<br />
2003, n. 4838, in Foro amm. CdS, 2003, 2333; TAR<br />
Puglia, Bari, sezione II, 6 marzo 2000, n. 909, in Dir. e<br />
comunicazione regionale: comunicazione che<br />
non è collegata ad una precisa scadenza temporale,<br />
prevedendosi solamente un onere di<br />
«immediata» comunicazione in capo alla<br />
Regione o all’amministrazione delegata (27).<br />
In propos<strong>it</strong>o, la giurisprudenza era pressoché<br />
pacifica – e la medesima interpretazione deve<br />
confermarsi nell’amb<strong>it</strong>o del presente periodo<br />
trans<strong>it</strong>orio – nel r<strong>it</strong>enere che, per l’individuazione<br />
del momento dal quale iniziano a decorrere<br />
i sessanta giorni previsti ex lege, occorre<br />
fare riferimento alla data effettiva in cui la<br />
documentazione perviene all’autor<strong>it</strong>à competente<br />
(28), e non certo a quella, eventualmente<br />
diversa e posteriore, in cui essa viene registrata<br />
al relativo ufficio del protocollo (29). L’unica<br />
precisazione ulteriore operata dalla nuova norma<br />
– rispetto alla formulazione del vecchio art.<br />
151 del D.L.vo. n. 490/99 – è quella che fa<br />
decorrere il termine de quo dal ricevimento, da<br />
parte dell’amministrazione statale, della documentazione<br />
«completa», recependo – anche<br />
sotto questo profilo – l’insegnamento di tante<br />
pronunce del Giudice amministrativo, il quale<br />
aveva più volte precisato che «Il termine di sessanta<br />
giorni per l’adozione del provvedimento<br />
ministeriale di annullamento del nulla osta paesistico<br />
(…) inizia a decorrere solo da quando<br />
la documentazione perviene, completa, all’organo<br />
competente a decidere» (30), mentre,<br />
giur. agr., 2001, 141; Consiglio di Stato, sezione VI, 22<br />
novembre 1999, n. 1909, in Consiglio di Stato, 1999, I,<br />
1935; TAR Lombardia, Brescia, 7 giugno 1999, n. 538,<br />
in tar, 1999, I, 3220.<br />
(29) Così la pronuncia TAR Puglia, Lecce, sezione I,<br />
23 settembre 2003, n. 6185, in Foro amm. TAR, 2003,<br />
2736, la quale ha precisato che l’ufficio protocollo cost<strong>it</strong>uisce<br />
una mera articolazione dell’ente cui fa capo, avente<br />
una funzione per lo più interna allo stesso, mentre,<br />
rispetto ai terzi, la protocollazione degli atti in arrivo può,<br />
semmai, assumere una funzione di garanzia e non quella<br />
di escludere ogni effetto giuridico al momento, ove anteriore,<br />
nel quale una determinata ricezione sia avvenuta da<br />
parte dell’ente, nelle forme prescr<strong>it</strong>te ma senza il passaggio<br />
dall’ufficio de quo.<br />
(30) Cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 3 aprile 2003,<br />
n. 1740, c<strong>it</strong>.; ma nello stesso senso anche Consiglio di<br />
Stato, sezione VI, 3 febbraio 2000, n. 629, in Foro amm.,<br />
2000, 506; Consiglio di Stato, sezione VI, 10 agosto<br />
1999, n. 1025, in Consiglio di Stato, 1999, I, 1218; TAR<br />
Veneto, sezione II, 9 marzo 1999, n. 320, in Foro amm.,<br />
2000, 547.
«…nel caso di incompleta od omessa trasmissione<br />
della necessaria documentazione, il termine<br />
non decorre e la soprintendenza può<br />
richiedere gli atti mancanti» (31). 3.3. Il potere<br />
sost<strong>it</strong>utivo della soprintendenza. Da ultimo, va<br />
evidenziato come il co. 4° della disposizione in<br />
esame – nel riprendere, anche sotto questo profilo,<br />
il disposto di cui all’art. 151 del D.L.vo. n.<br />
490/99 – preveda che, ove la Regione o l’amministrazione<br />
locale delegata lasci decorrere<br />
invano il termine ad essa assegnato, gli interessati<br />
hanno facoltà di chiedere il rilascio dell’autorizzazione<br />
paesistica direttamente alla<br />
soprintendenza competente, la quale deve pronunciarsi<br />
entro sessanta giorni dalla data di<br />
ricevimento della richiesta, salve le due stesse<br />
ipotesi di sospensione del termine già esaminate<br />
con riguardo al procedimento di competenza<br />
regionale (o delegata). Quanto alla natura di tale<br />
termine, esso sembra doversi considerare meramente<br />
ordinatorio, dato che il co. 4° dell’art. 159<br />
non ne indica affatto la perentorietà, contrariamente<br />
a quanto risulta in maniera esplic<strong>it</strong>a dal<br />
co. 2° della medesima disposizione, con riguardo<br />
al procedimento regionale (32).<br />
4. Considerazioni conclusive<br />
Risulta quindi con evidenza, da quanto dianzi<br />
illustrato, che l’<strong>it</strong>er di rilascio dell’autorizzazione<br />
paesaggistica, nel periodo trans<strong>it</strong>orio, altro<br />
non è che il medesimo procedimento di cui<br />
all’art. 151 del D.L.vo. n. 490/99, fatte salve le<br />
minime modifiche sopra esaminate, che rappresentano<br />
il mero recepimento – a livello normativo<br />
– del più recente insegnamento dei Giudici<br />
amministrativi sul punto, anche all’evidente fine<br />
di scongiurare le difform<strong>it</strong>à applicative e i contrasti<br />
giurisprudenziali (33), secondo quanto<br />
emerge direttamente dalla stessa Relazione di<br />
accompagnamento al Codice, la quale ha evi-<br />
(31) Consiglio di Stato, sezione VI, 26 agosto 2003, n.<br />
4838, in Foro amm. CdS, 2003, 2333; Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 12 agosto 2002, n. 4182, in Giur. <strong>it</strong>., 2003,<br />
372. Idem TAR Campania, Napoli, sezione IV, 5 dicembre<br />
2001, n. 5224, in Foro amm., 2001, 3302.<br />
(32) In tal senso, anche S. CIVITARESE MATTEUCCI,<br />
Paesaggio e beni ambientali, c<strong>it</strong>., 1394.<br />
(33) Sul punto è già stato evidenziato: «Il codice opera<br />
una modifica sostanziale della disciplina del controllo sulle<br />
autorizzazioni paesaggistiche, oggi soggette all’annullamento<br />
ministeriale (per soli motivi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à) previsto<br />
ARTICOLI E NOTE 879<br />
denziato che l’art. 159 contempla, appunto,<br />
«…la procedura di rilascio dell’autorizzazione<br />
ai fini paesaggistici nelle more dell’adeguamento<br />
dei piani paesistici previsto dall’art. 143. La<br />
procedura costru<strong>it</strong>a nell’articolo tiene conto del<br />
dettato dell’art. 151 del T.U., al quale sono state<br />
apportate quelle modifiche rese opportune sia in<br />
relazione a mutati orientamenti giurisprudenziali,<br />
sia in relazione alle problematiche fatte emergere<br />
dagli uffici centrali e periferici del Ministero,<br />
consultati dal gabinetto del Ministro». Di qui,<br />
l’ulteriore conseguenza che dovranno necessariamente<br />
trovare applicazione la prassi e l’interpretazione<br />
giurisprudenziale formatesi sotto<br />
l’imperio della norma previgente, ivi compresa<br />
la possibil<strong>it</strong>à – per il privato – di conseguire il<br />
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria.<br />
Tale impostazione ermeneutica non solo<br />
trova conferma nelle suevidenziate argomentazioni<br />
di carattere prettamente logico (e di buon<br />
senso), ma soprattutto basa il proprio fondamento<br />
nello stesso testo letterale dell’art. 159 del<br />
nuovo Codice, il quale – al contrario di quanto<br />
espressamente stabil<strong>it</strong>o nell’art. 146 – non pone<br />
alcun divieto al rilascio dell’autorizzazione<br />
postuma, come peraltro la dottrina ha già avuto<br />
modo di evidenziare (34). Del resto, non sembrano<br />
potersi trarre argomentazioni contrarie<br />
neppure dal fatto che il co. 2° dell’art. 159 così<br />
rec<strong>it</strong>i: «L’autorizzazione (paesaggistica; n.d.r.) è<br />
rilasciata o negata entro il termine perentorio di<br />
sessanta giorni dalla relativa richiesta e cost<strong>it</strong>uisce<br />
comunque atto distinto e presupposto della<br />
concessione edilizia o degli altri t<strong>it</strong>oli leg<strong>it</strong>timanti<br />
l’intervento edilizio. I lavori non possono<br />
essere iniziati in difetto di essa». Invero, analoga<br />
disposizione si rinviene anche nell’art. 146 – che<br />
disciplinerà, come detto, il rilascio della nuova<br />
autorizzazione paesistica, al termine del periodo<br />
trans<strong>it</strong>orio – il cui ottavo comma parimenti reci-<br />
dall’articolo 151 del T.U.. Tale procedimento viene conservato<br />
in via trans<strong>it</strong>oria, nelle more dell’adeguamento dei piani<br />
paesaggistici». Così espressamente M.L. TORSELLO, Le<br />
ragioni di una codificazione, c<strong>it</strong>.. Nello stesso senso cfr. R.<br />
OLLARI, Nullaosta paesaggistico, solo a regime scompare il<br />
veto del soprintendente, in Edil. e terr<strong>it</strong>orio, n. 9/2004, 14.<br />
(34) Così V. MILANI, Il paesaggio, c<strong>it</strong>., 493, in specie<br />
sub nota 52, ove l’Autrice ha esplic<strong>it</strong>amente sottolineato:<br />
«Si segnala che l’art. 159 non dispone il divieto di rilascio<br />
di autorizzazione cd. in sanatoria, al contrario prevista<br />
nell’art. 146, c. 10, lett. c)».
880 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ta: «L’autorizzazione è rilasciata o negata dall’amministrazione<br />
competente entro il termine<br />
di venti giorni dalla ricezione del parere della<br />
soprintendenza e cost<strong>it</strong>uisce atto distinto e presupposto<br />
della concessione o degli altri t<strong>it</strong>oli<br />
leg<strong>it</strong>timanti l’intervento edilizio. I lavori non<br />
possono essere iniziati in difetto di essa». Dal<br />
confronto tra le due norme, emerge che la frase<br />
«I lavori non possono essere iniziati in difetto di<br />
essa» è verosimilmente rifer<strong>it</strong>a alla concessione<br />
edilizia o, comunque, al t<strong>it</strong>olo – in genere –<br />
necessario a leg<strong>it</strong>timare l’intervento sotto il profilo<br />
urbanistico-edilizio, e non invece al nulla<br />
osta paesistico, sembrando intenzione del legislatore<br />
quella di chiarire che, in ogni caso, l’autorizzazione<br />
de qua è cosa diversa e distinta –<br />
perché operante su un piano differente – dal t<strong>it</strong>olo<br />
abil<strong>it</strong>ativo edilizio, per cui i lavori in progetto<br />
non possono r<strong>it</strong>enersi sufficientemente assent<strong>it</strong>i<br />
con il conseguimento del nulla osta paesaggistico,<br />
ma richiedono anche la separata concessione<br />
ad aedificandum. Ove, invece, si propenda per<br />
riferire la frase «I lavori non possono essere iniziati<br />
in difetto di essa» direttamente all’autorizzazione<br />
paesaggistica, è chiaro che si tratterebbe<br />
di una disposizione di carattere generale, disciplinante<br />
l’ipotesi – per così dire – ordinaria, che<br />
vede il rilascio ex ante del necessario nulla osta,<br />
senza però nulla disporre circa l’ammissibil<strong>it</strong>à o<br />
meno del rilascio a posteriori. Infatti, dal confronto<br />
tra l’art. 146 e l’art. 159, si desume che la<br />
differenza sostanziale tra le due norme sta proprio<br />
nel fatto che il legislatore delegato ha utilizzato<br />
la medesima espressione in entrambe le<br />
disposizioni, ma, poi, al decimo co. del c<strong>it</strong>ato<br />
art. 146, ha esplic<strong>it</strong>amente aggiunto il principio<br />
che l’autorizzazione paesaggistica «non può<br />
essere rilasciata in sanatoria successivamente<br />
alla realizzazione, anche parziale, degli interventi»,<br />
mentre nessuna previsione analoga è stata<br />
inser<strong>it</strong>a nella norma che reca la disciplina del<br />
periodo trans<strong>it</strong>orio.<br />
Né sembra potersi sostenere che la (sola) lett.<br />
c) del decimo co. dell’art. 146 – laddove nega<br />
l’ammissibil<strong>it</strong>à dell’autorizzazione postuma –<br />
sia già applicabile, prima dell’entrata in vigore<br />
a regime dell’intera norma. Invero, considerato<br />
che l’art. 159 prevede un <strong>it</strong>er procedurale in sé<br />
compiuto per il periodo trans<strong>it</strong>orio, non si ravvisa<br />
alcun addentellato giuridico che consenta<br />
di «integrare» tale <strong>it</strong>er – in realtà, si tratterebbe<br />
di una vera e propria «aggiunta», più che di<br />
un’integrazione – con la disposizione di cui alla<br />
lett. c) dianzi c<strong>it</strong>ata, senza un esplic<strong>it</strong>o richiamo<br />
contenuto nello stesso art. 159. E tale ipotetica<br />
integrazione sarebbe già difficilmente sostenibile<br />
anche se la previsione normativa di cui alla<br />
lett. c) del decimo co. dell’art. 146 fosse stabil<strong>it</strong>a<br />
da un co. a se stante, mentre appare del tutto<br />
inverosimile per il fatto che essa è inser<strong>it</strong>a in un<br />
co. di più ampio respiro, che disciplina anche<br />
altri profili della futura autorizzazione paesistica.<br />
Infatti, se è evidente che la lett. a) e la lett.<br />
b) del suddetto decimo co. dell’art. 146 non<br />
possono, in alcun modo, considerarsi attualmente<br />
applicabili – in quanto disciplinano due<br />
aspetti del tutto incompatibili con la procedura<br />
del periodo trans<strong>it</strong>orio contenuta nell’art. 159 –<br />
come potrebbe sostenersi l’immediata applicabil<strong>it</strong>à<br />
della sola previsione di cui alla successiva<br />
lett. c) del medesimo comma, considerata di per<br />
se stessa e decontestualizzata dal resto della<br />
norma che la contiene? Atteso che – come detto<br />
– l’art. 159 non opera alcun richiamo a tale<br />
previsione dell’art. 146, in base a quali considerazioni<br />
giuridiche potrebbe r<strong>it</strong>enersi immediatamente<br />
applicabile la previsione contenuta in<br />
una singola lettera di un singolo comma, che,<br />
per il resto, non può ancora trovare applicazione?<br />
Se il legislatore avesse inteso negare, fin da<br />
sub<strong>it</strong>o, l’ammissibil<strong>it</strong>à del nulla osta postumo,<br />
ben avrebbe potuto inserire nell’art. 159 la<br />
medesima disposizione di cui alla lett. c) del<br />
decimo co. dell’art. 146 (esattamente come ha<br />
fatto ribadendo, anche nella norma trans<strong>it</strong>oria,<br />
che l’autorizzazione paesistica cost<strong>it</strong>uisce atto<br />
distinto dal t<strong>it</strong>olo edilizio e – in linea generale –<br />
suo necessario presupposto), o quantomeno<br />
operare un rinvio. Non rinvenendosi né l’uno né<br />
l’altro – né l’inserimento esplic<strong>it</strong>o, né il richiamo<br />
ad hoc – ogni pretesa di «integrare» la<br />
disciplina trans<strong>it</strong>oria con tale previsione della<br />
norma a regime appare priva di fondamento<br />
giuridico e destinata a scontrarsi con l’assenza<br />
del benché minimo supporto legislativo. Né,<br />
infine, l’ipotetica inammissibil<strong>it</strong>à del nulla osta<br />
a sanatoria pare potersi desumere in via interpretativa,<br />
applicando per analogia l’art. 146<br />
anche alla disciplina del periodo trans<strong>it</strong>orio. A<br />
parte il pacifico principio secondo cui «in claris<br />
non f<strong>it</strong> interpretatio» – ed il chiaro tenore letterale<br />
dell’art. 159 non sembra proprio consentire<br />
interpretazioni integrative sul punto – deve,<br />
inoltre, prendersi atto che il principio di caratte-
e generale è senz’altro quello opposto. Invero,<br />
secondo l’ormai consolidato orientamento del<br />
giudice amministrativo, la possibil<strong>it</strong>à di rilasciare<br />
un’autorizzazione postuma – in qualsivoglia<br />
branca del dir<strong>it</strong>to pubblico – rappresenta un<br />
ist<strong>it</strong>uto di carattere generale del nostro ordinamento,<br />
fondato su esigenze di economic<strong>it</strong>à ed<br />
efficacia dell’azione amministrativa: tale possibil<strong>it</strong>à<br />
può essere, dunque, esclusa solo qualora,<br />
con riguardo alla specific<strong>it</strong>à della materia ed<br />
alla particolar<strong>it</strong>à degli interessi in gioco, la funzione<br />
tipica dell’atto non possa essere svolta in<br />
un periodo successivo – ma non è il nostro caso,<br />
come chiar<strong>it</strong>o più volte dal Consesso di Palazzo<br />
Spada (35) – ovvero in presenza di un’espressa<br />
previsione in senso contrario, che rappresenta<br />
l’eccezione alla regola. Ebbene, l’esplic<strong>it</strong>a previsione<br />
contraria è prevista per la disciplina a<br />
regime, ma non per il periodo trans<strong>it</strong>orio e –<br />
com’è noto – non è chiaramente concepibile<br />
una norma derogatoria che non sia posta direttamente<br />
dal legislatore, ma venga ricavata in via<br />
di interpretazione estensiva o per analogia (36).<br />
In conclusione, deve dunque ribadirsi che, nelle<br />
more dell’adeguamento dei piani paesistici<br />
regionali e del successivo recepimento da parte<br />
degli strumenti urbanistici degli EE.LL.,<br />
dovranno continuare a trovare applicazione la<br />
prassi e l’interpretazione giurisprudenziale formatesi<br />
sulla scorta della disciplina normativa<br />
precedente, ivi compresa la piena ammissibil<strong>it</strong>à<br />
dell’autorizzazione paesaggistica a sanatoria.<br />
(35) Come abbiamo visto in precedenza, secondo il<br />
pacifico orientamento del Supremo Consesso amministrativo,<br />
«La valutazione di impatto paesaggistico (…)<br />
non muta in relazione al fatto che l’opera sia stata realizzata<br />
o no, giacché l’autor<strong>it</strong>à preposta alla tutela del vincolo<br />
deve, in entrambi i casi, verificare se quel determinato<br />
tipo di intervento sia compatibile con il vincolo stesso».<br />
Così la recentissima Consiglio di Stato, sezione VI,<br />
10 marzo 2004, n. 1205, in http://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>,<br />
ma già, in termini, le numerose pronunce più<br />
sopra c<strong>it</strong>ate.<br />
(36) In tal senso, con riferimento alle materie più<br />
diverse, cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 17 febbraio<br />
2004, n. 596, in http://www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>;<br />
Consiglio di Stato, sezione V, 12 novembre 2003, n.<br />
7226, in Foro amm. CdS, 2003, 3377; Consiglio di Stato,<br />
sezione IV, 31 gennaio 2002, n. 556, ivi, 2002, 76; Consiglio<br />
di Stato, sezione VI, 10 febbraio 1999, n. 143, in<br />
Consiglio di Stato, 1999, I, 253; Consiglio di Stato,<br />
sezione IV, 18 maggio 1998, n. 830, ivi, 1998, I, 788.<br />
ARTICOLI E NOTE 881<br />
Cons. SERGIO DE FELICE<br />
(Consigliere di Stato)<br />
Le A.D.R. (alternative dispute<br />
resolution) nei confronti della<br />
P.A.<br />
SOMMARIO: 1. Alternativa e deroga alla<br />
giurisdizione. Autotutela, procedimento<br />
amministrativo, rimedi amministrativi contenziosi.<br />
La risoluzione delle controversie<br />
dell’amministrazione in Italia. Il blocco della<br />
giustizia nei confronti dell’amministrazione.<br />
Il concetto di appropriate dispute resolution.<br />
– 2. Le ADR nei confronti della amministrazione<br />
nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario e in altre<br />
esperienze. Esempi <strong>it</strong>aliani. – 3. ADR, neutral<strong>it</strong>à<br />
e fenomeno delle autor<strong>it</strong>à indipendenti.<br />
– 4. Conciliazione e arb<strong>it</strong>rato. – 5. Arb<strong>it</strong>rato<br />
e giurisdizione amministrativa. – 6. Prospettive<br />
delle ADR nei confronti della P.A. e<br />
necess<strong>it</strong>à di deflazione del contenzioso.<br />
L’amministrazione giustiziale.<br />
1. Alternativa e deroga alla giurisdizione.<br />
Autotutela, procedimento amministrativo,<br />
rimedi amministrativi contenziosi. La<br />
risoluzione delle controversie dell’amministrazione<br />
in Italia. Il blocco della giustizia<br />
nei confronti dell’amministrazione. Il<br />
concetto di appropriate dispute resolution<br />
In generale le forme alternative di risoluzione<br />
delle controversie rispetto alla giustizia ordinaria,<br />
quando parte sia la P.A., vanno ricondotte<br />
alla deroga del monopolio statale della giustizia<br />
(nel senso di deroga alla giurisdizione statale,<br />
sia ordinaria che amministrativa).<br />
Nella visione ideologica pan-statualista<br />
(Max Weber), lo Stato concede i dir<strong>it</strong>ti e solo lo<br />
Stato deve provvedere alla loro tutela.<br />
In linea di principio, la giustizia è statale in<br />
quanto lo Stato è la fonte del dir<strong>it</strong>to.<br />
La deroga alla giurisdizione statale, in caso di<br />
controversie nei confronti della P.A., assume particolari<br />
aspetti, in quanto essa coinvolge lo Stato<br />
(o altra P.A.) questa volta, nei confronti di amministrazione<br />
e non quale Stato-ordinamento.<br />
La problematica della tutela nei confronti<br />
della Amministrazione pubblica, ben oltre la<br />
sola Amministrazione statale, e anche oltre<br />
quella periferica e locale, è destinata ad allargarsi<br />
con la mutazione genetica del concetto
882 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
medesimo di P.A. (nella giurisdizione del giudice<br />
amministrativo ricadono tutti quei soggetti<br />
“comunque tenuti, nella scelta del contraente<br />
o del socio, all’applicazione della normativa<br />
comun<strong>it</strong>aria ovvero al rispetto dei procedimenti<br />
di evidenza pubblica, previsti dalla normativa<br />
statale o regionale (art. 6 L. n. 205/2000)”).<br />
Tra l’altro, la tutela stragiudiziale, così come<br />
quella giudiziale, attiene sempre più anche a<br />
fattispecie, rientranti nel confine giurisdizionale<br />
del G.A., nelle quali la Amministrazione<br />
pubblica riveste spesso anche il ruolo di parte<br />
ricorrente (si pensi ai rapporti tra ente gestoreconcedente<br />
e gestore-concessionario di pubblico<br />
servizio) e non più solo quello tradizionale<br />
di parte resistente.<br />
La controversia può intercorrere anche tra<br />
due parti pubbliche, sicchè è parzialmente lim<strong>it</strong>ato<br />
l’oggetto della raccomandazione del Consiglio<br />
di Europa, che propone rimedi alternativi<br />
alle “disputes between administrative author<strong>it</strong>ies<br />
and private parties”.<br />
L’argomento viene in più a intricarsi quando<br />
una delle parti in confl<strong>it</strong>to sia appunto uno dei<br />
tre poteri dello Stato, inteso non come ordinamento<br />
(e quindi espressione del potere giurisdizionale),<br />
ma come amministrazione.<br />
L’amministrazione, come la giurisdizione, è<br />
tenuta alla applicazione della legge (nel che si<br />
concreta e afferma il principio di legal<strong>it</strong>à), sicché<br />
l’ubi consistam dei due poteri deve corrispondere<br />
in qualcosa di diverso.<br />
È vero che la configurazione della amministrazione<br />
come meramente esecutiva della legge,<br />
sviluppatasi a segu<strong>it</strong>o della nota teoria del<br />
Montesquieu sulla divisione dei poteri, è stata<br />
rielaborata nel senso di r<strong>it</strong>enere che il rapporto<br />
tra legge e amministrazione non sia mai completamente<br />
di mera esecuzione, ma al più come<br />
predeterminazione normativa dei fini che l’amministrazione<br />
deve attuare.<br />
Ma la divers<strong>it</strong>à tra i due poteri è data soprattutto<br />
dalla terzietà e imparzial<strong>it</strong>à del giudice che<br />
non è invece un proprium dell’amministrazione.<br />
Il divieto di derogare alla giustizia statale non<br />
può coincidere con il divieto generale di autotutela,<br />
potestà in generale consent<strong>it</strong>a alla P.A..<br />
Il divieto di autotutela è il divieto di farsi<br />
ragione da sé, senza ricorrere alla tutela giudiziale,<br />
sia pubblica che privata, sicché anche<br />
l’arb<strong>it</strong>rato è una forma di giurisdizione.<br />
Va osservato, però, che in assoluto il divieto di<br />
autotutela vale sia nei confronti della tutela pubblica<br />
(il giudice statale) che nei confronti della<br />
tutela privata (la giurisdizione privata, quale<br />
quella arb<strong>it</strong>rale, anche se sol<strong>it</strong>amente essa viene<br />
inquadrata nelle questioni di competenza).<br />
Tuttavia, quando sia presente una parte pubblica,<br />
la tutela privata, nel senso di ricorso a<br />
giudice diverso da quello statale, va differenziata<br />
dalle forme di tutela amministrativa, nelle<br />
quali non è presente un soggetto terzo (privato,<br />
ma scelto da entrambe le parti), e la<br />
amministrazione non perde la sua posizione di<br />
supremazia e potestà.<br />
Storicamente è evidente, d’altronde, che<br />
l’andamento del nostro ordinamento è oscillato<br />
dalla estrapolazione del giudice, che nasceva<br />
nel seno dell’amministrazione (trasformatosi<br />
da giudice nell’amministrazione a giudice<br />
della amministrazione, per tale ricostruzione<br />
si veda la sentenza n.204/2004 della Corte<br />
Cost<strong>it</strong>uzionale), in modo da renderlo soggetto<br />
terzo e imparziale, al rafforzamento di forme<br />
di tutela amministrativa per via contenziosa,<br />
quali i ricorsi amministrativi, i quali però si<br />
sono risolti in un allungamento defatigante<br />
dei tempi della definizione della l<strong>it</strong>e, pur perdendo<br />
storica consistenza l’aspetto relativo<br />
alla defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo<br />
impugnato.<br />
A propos<strong>it</strong>o dei ricorsi amministrativi, la<br />
vera alternativ<strong>it</strong>à alla giurisdizione ordinaria<br />
(del G.A.), fatta salva la facoltà di trasposizione<br />
mediante opposizione, è il ricorso straordinario<br />
al Capo dello Stato.<br />
Il ricorso amministrativo è un rimedio di<br />
tipo paragiurisdizionale attivato su impulso di<br />
parte, che ha origine nello Stato assoluto,<br />
discendendo dalla grazia del Sovrano e dalle<br />
disposizioni che questo impartiva ai propri<br />
funzionari.<br />
La crisi dello strumento amministrativo ha<br />
avuto inizio con la Cost<strong>it</strong>uzione repubblicana,<br />
che ha stabil<strong>it</strong>o il principio della preminenza della<br />
tutela giurisdizionale (artt. 24 e 103 co. 1°), nel<br />
riconoscimento pieno della natura di giudice del<br />
plesso cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal Consiglio di Stato e dagli<br />
altri organi di giustizia amministrativa.<br />
Il sostanziale fallimento dei rimedi in via<br />
amministrativa contenziosa (i ricorsi amministrativi),<br />
o il loro non completo successo, e
comunque la considerazione che essi, oltre che<br />
allungare, non riducevano la quant<strong>it</strong>à di<br />
domanda giurisdizionale, in quanto esperibili<br />
anche avverso gli atti decisori sui ricorsi (si<br />
discuteva della natura confermativa degli atti di<br />
reiezione e dell’oggetto del successivo giudizio),<br />
è sfociato, anche per la necess<strong>it</strong>à di democratizzazione<br />
del rapporto tra amministrazione<br />
e c<strong>it</strong>tadini, nel rafforzamento del dialogo e della<br />
partecipazione al momento del procedimento<br />
amministrativo.<br />
Il procedimento (si rammenti la analogia del<br />
Giannini tra procedimento e processo) viene<br />
visto non più come il luogo nel quale l’autor<strong>it</strong>à<br />
prevale e si afferma sulla libertà dei privati, ma<br />
come luogo e momento nei quali si incontrano<br />
e sintetizzano, per meglio dire, si compongono,<br />
i diversi interessi compresenti, pubblici e privati,<br />
in modo da raggiungere l’interesse pubblico<br />
prevalente.<br />
Sicché, il medesimo procedimento amministrativo<br />
consente di anticipare la soglia della<br />
tutela del c<strong>it</strong>tadino, ad una fase precedente e<br />
più completa, quantomeno per aspetti tipicamente<br />
conoscibili soltanto in via amministrativa<br />
(anche se oggi è ammesso lo strumento di<br />
cognizione della consulenza tecnica anche nel<br />
processo amministrativo): lo stesso procedimento<br />
amministrativo, in una ottica garantistica,<br />
democratica, partecipativa e di dialogo, si<br />
pone esso come strumento di deflazione del<br />
contenzioso; a maggior ragione, tale funzione<br />
di deflazione, alla ricerca della concordiaaccettazione<br />
dell’operato della amministrazione,<br />
rivestono gli accordi procedimentali e provvedimentali.<br />
È paradossale, tuttavia, che la esperienza<br />
abbia dimostrato come il principio della partecipazione<br />
degli interessati al procedimento<br />
abbia in buona misura creato nuovo contenzioso,<br />
sulla base di motivi di censura procedimentali<br />
che attengono proprio alla mancanza di<br />
comunicazione dell’avvio del procedimento<br />
(art. 7 L. n. 241/1990).<br />
Non va dimenticato il ruolo dei procedimenti<br />
di secondo grado (come l’annullamento d’ufficio),<br />
che consentono all’amministrazione, pur<br />
valutando i diversi aspetti della apparenza, dell’affidamento,<br />
della certezza, di dirimere quel<br />
particolare confl<strong>it</strong>to di interessi che si pone<br />
allorché sia stato violato il principio di legal<strong>it</strong>à.<br />
ARTICOLI E NOTE 883<br />
È noto, però, come l’annullamento in autotutela<br />
comporta spesso il sacrificio delle posizioni<br />
del controinteressato, con creazione, e<br />
non eliminazione di contenzioso.<br />
In sostanza, una amministrazione che si<br />
ponesse in vai fisiologica l’obiettivo di perseguire<br />
la legal<strong>it</strong>à e la giustizia del suo operato,<br />
stabilirebbe in anticipo dei lim<strong>it</strong>i alla voglia<br />
giustizialista nei sui confronti.<br />
Né può dimenticarsi il contradd<strong>it</strong>torio paraprocessuale,<br />
che precede la adozione dei provvedimenti<br />
amministrativi, e il nesso e la continu<strong>it</strong>à,<br />
e a volte la confusione e la indistinzione,<br />
nei confronti dell’amministrazione pubblica,<br />
fra procedimento e processo, che caratterizza<br />
sia i lim<strong>it</strong>i che le forme della tutela giurisdizionale<br />
(basti pensare alle recenti tendenze nel<br />
senso di ammettere la convalida ad opera della<br />
motivazione postuma in corso di giudizio o agli<br />
atti adottati su ordine propulsivo del giudice<br />
amministrativo).<br />
La fase amministrativa di possibile definizione<br />
della controversia assume pertanto una<br />
valenza, per dire così, con espressione cara ai<br />
processualisti, pre-giudiziale, sia nel senso<br />
che anticipa la fase giudiziale, cercando di<br />
ev<strong>it</strong>arla, sia nel senso che la condiziona (c.d.<br />
giurisdizione condizionata), in quanto certamente<br />
la istruttoria non giurisdizionale<br />
entrerà a fare parte, almeno documentalmente,<br />
come avviene di regola nel processo<br />
amministrativo, del processo giurisdizionale<br />
successivo.<br />
In tale ottica, assume importanza, ed è di<br />
esempio, la sentenza della sesta sezione del<br />
Consiglio di Stato n. 5025/2004, in tema di<br />
rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento<br />
statale che, al di là del concetto arcaico<br />
della plural<strong>it</strong>à degli ordinamenti giuridici,<br />
risalente al Santi Romano, afferma piuttosto<br />
il principio c.d. del previo esaurimento (dei<br />
rimedi interni) e cioè di tutti i gradi di giustizia<br />
sportiva, affermando la natura amministrativa<br />
delle decisioni della Camera di conciliazione<br />
e di arb<strong>it</strong>rato per lo Sport (le conclusioni<br />
alle quali è pervenuta tale sentenza sono<br />
state lette piuttosto in chiave di ridimensionamento<br />
della invocata autonomia della giustizia<br />
sportiva, e di riappropriazione, da parte<br />
dell’ordinamento statale, e non di dismissione,<br />
di potestà in amb<strong>it</strong>o di ordinamento spor-
884 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
tivo, a parte le questioni giuridicamente “irrilevanti”,<br />
rectius, non giuridiche).<br />
Lo stesso procedimento amministrativo è<br />
quindi per definizione luogo di composizione<br />
di contrapposti interessi (primari e secondari),<br />
che si fondono in vista del perseguimento<br />
dell’interesse pubblico (massimizzazione<br />
dell’interesse pubblico), anche se deve differenziarsi<br />
tra interessi compresenti e contrapposti<br />
e controversia, potenziale o in atto, la<br />
quale soltanto pone problemi di risoluzione<br />
alternativa.<br />
A ben vedere, gli estremi necessari per consentire<br />
di parlare di una l<strong>it</strong>e da risolvere, coincidono<br />
anche per la P.A., con la l<strong>it</strong>e già incominciata<br />
o da prevenire, con la res controversa<br />
et dubia, che l’art. 1965 c.c. considera presupposto<br />
per la conclusione di una transazione.<br />
La mera comparazione e composizione degli<br />
interessi rappresenta qualcosa di meno rispetto<br />
alla composizione della l<strong>it</strong>e, che invece presuppone<br />
la concreta possibil<strong>it</strong>à di contrasto da<br />
risolversi in via giurisdizionale.<br />
In uno Stato di dir<strong>it</strong>to, neppure ai poteri statali<br />
è dato eserc<strong>it</strong>are forme di autotutela lesive<br />
degli altrui dir<strong>it</strong>ti, che non siano comprese nelle<br />
specifiche competenze previste dalla legge.<br />
In senso stretto non può essere r<strong>it</strong>enuta una<br />
deroga alla giurisdizione statale la potestà di<br />
autotutela, tipica della P.A..<br />
L’autotutela amministrativa viene dalla maggior<br />
parte della dottrina lim<strong>it</strong>ata però al concetto<br />
di esecutorietà, anche se non può non<br />
ammettersi che per una rilevante parte della sua<br />
attiv<strong>it</strong>à, la amministrazione è mun<strong>it</strong>a della<br />
potestà di farsi giustizia da sola.<br />
Quando è il privato a richiedere giustizia, si<br />
deve distinguere il ruolo della giustizia privata<br />
(terza) nei confronti dell’amministrazione,<br />
quale integratrice della giustizia pubblica, da<br />
quella effettuata nell’amb<strong>it</strong>o della medesima<br />
amministrazione (giustiziale o quasi giudiziale),<br />
cointeressata nella attuazione spontanea<br />
della legge.<br />
Si è osservato che non sarebbe vera giustizia<br />
quella attuata dal medesimo interessato, essendo<br />
la vera giustizia sempre imparziale, mentre<br />
la giustizia di una parte sacrifica il terzo senza<br />
garantire che il suo costo non sfoci in una altra<br />
ingiustizia.<br />
Ma è proprio questo il punto focale: tale<br />
principio vale anche quando si verta in fattispecie<br />
che coinvolgono il pubblico interesse e<br />
quella parte denominata imparziale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />
dalla P.A.?<br />
In uno Stato di dir<strong>it</strong>to, la vera legal<strong>it</strong>à e giustizia<br />
è solo quella che proviene dal giudice<br />
(nel senso di giurisdizione statale)?<br />
O piuttosto la applicazione del principio di<br />
legal<strong>it</strong>à non coincide anche essa con la somma<br />
esigenza di giustizia, secondo il principio di<br />
imparzial<strong>it</strong>à sanc<strong>it</strong>o dalla Carta Cost<strong>it</strong>uzionale?<br />
Occorre pertanto, all’uopo, tra i modi di<br />
risoluzione delle controversie alternativi alla<br />
giurisdizione, distinguere tra rimedi interni all’<br />
amministrazione medesima (che rimangono<br />
nel cerchio della attiv<strong>it</strong>à esecutiva, sia pure<br />
contenziosa), da rimedi, pure interni alla<br />
amministrazione, che però tende a creare organismi<br />
mun<strong>it</strong>i di una certa terzietà e indipendenza<br />
(si pensi alle commissioni per l’accordo<br />
bonario in materia di opere pubbliche, o al<br />
fenomeno, più che all’ist<strong>it</strong>uto delle autor<strong>it</strong>à<br />
indipendenti, ma il discorso tenderebbe ad<br />
ampliarsi), da altri rimedi che rientrano in un<br />
concetto di giurisdizione, sia pure ampliato alla<br />
alternativa privata.<br />
Si delineano, sinteticamente, i seguenti strumenti:<br />
1) rimedi interni all’amministrazione, le<br />
cosiddette fasi amministrative, in una ottica di<br />
rafforzamento delle garanzie procedurali, quasi<br />
processuali, del contradd<strong>it</strong>torio amministrativo,<br />
che si concludono con decisioni impugnabili<br />
dinanzi al giudice statale;<br />
2) rimedi contenziosi amministrativi (i ricorsi)<br />
devoluti alla medesima amministrazione ad<br />
amministrazioni in posizione di terzietà (in tale<br />
categoria, ma anche nella successiva, potrebbero<br />
rientrare i ricorsi gerarchici impropri);<br />
3) i rimedi quasi-giudiziali, quali quelli<br />
devoluti ad autor<strong>it</strong>à amministrative terze, alle<br />
autor<strong>it</strong>à indipendenti, organismi non riconducibili<br />
pacificamente al concetto di amministrazione<br />
ministeriale classica, che svolgono quasi<br />
il ruolo del giudice (si pensi anche all’Ombudsman<br />
a tutela di interessi collettivi e diffusi), e<br />
a volte decidono controversie sia tra enti pubblici<br />
e gestori di pubblico servizio, che tra<br />
gestori e utenti, rispetto ai cui provvedimenti<br />
decisori finali residua comunque una forma di
tutela giurisdizionale, sia pure lim<strong>it</strong>ata nel suo<br />
sindacato (per esempio, riguardo a motivi di<br />
censura, di accesso al fatto);<br />
4) rimedi devoluti a terzi, estranei sia alla<br />
controparte che alla amministrazione parte in<br />
causa (arb<strong>it</strong>rato), che si concludono con atti<br />
lim<strong>it</strong>atamente (con c.d. cr<strong>it</strong>ica vincolata) impugnabili<br />
dinanzi al giudice statale.<br />
È indicativa la reviviscenza dei ricorsi interni<br />
in alcune discipline settoriali.<br />
Il nuovo codice sui beni culturali prevede,<br />
relativamente ai beni culturali di proprietà privata,<br />
la opportun<strong>it</strong>à di una forma di giustiziabil<strong>it</strong>à<br />
(cioè in sede contenziosa dinanzi alla<br />
medesima autor<strong>it</strong>à amministrativa) della<br />
dichiarazione di interesse culturale.<br />
L’art. 16 del D.L.vo.42/2004 stabilisce che<br />
“avverso la dichiarazione è ammesso ricorso al<br />
Ministero, per motivi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e di mer<strong>it</strong>o….La<br />
proposizione del ricorso comporta la<br />
sospensione degli effetti del provvedimento…<br />
Il Ministero, sent<strong>it</strong>o l’organo consultivo,<br />
decide sul ricorso…”.<br />
Si è r<strong>it</strong>enuto cioè che lo strumento del ricorso<br />
amministrativo possa consentire all’amministrazione<br />
di riappropriarsi di una funzione di mer<strong>it</strong>o,<br />
oltre che di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, sui propri provvedimenti,<br />
rispondendo alla esigenza, sent<strong>it</strong>a a livello<br />
di giurisdizione amministrativa, di risolvere le<br />
questioni offrendo ai c<strong>it</strong>tadini destinatari di<br />
provvedimenti di dichiarazione una seconda<br />
opportun<strong>it</strong>à, ulteriore rispetto alle forme di partecipazione<br />
e contradd<strong>it</strong>torio previste dalla<br />
L.241/90, per fare valere elementi nuovi o non<br />
sufficientemente valutati o per fare valere vizi<br />
eventuali dell’atto, anche sotto il profilo tecnico.<br />
La opportun<strong>it</strong>à di risolvere in fase di ricorso<br />
amministrativo la controversia è resa più ragionevole<br />
anche dal carattere altamente qualificato<br />
dell’organo chiamato a rendere il parere, e<br />
dalla “terzietà” dei suoi componenti rispetto al<br />
personale amministrativo responsabile dell’atto<br />
impugnato.<br />
La introduzione di tale strumento avrà, si<br />
spera, anche un effetto deflattivo sul contenzioso<br />
giurisdizionale.<br />
Rispetto ai tradizionali mezzi di impugnazione,<br />
tale ricorso produce anche l’effetto di<br />
determinare la sospensione automatica della<br />
efficacia del provvedimento impugnato.<br />
ARTICOLI E NOTE 885<br />
Si osservi che tra i ricorsi amministrativi,<br />
mezzi di tutela in sede amministrativa, vengono<br />
soventemente ricordati quelli gerarchici (in<br />
diminuzione, involvendosi il modello gerarchico)<br />
e quelli in opposizione, avverso la medesima<br />
amministrazione autrice dell’atto impugnato.<br />
Vengono soltanto minimamente trattati i<br />
ricorsi gerarchici impropri (i più vicini al<br />
modello anglosassone dell’internal review),<br />
che sono quelli rivolti ad autor<strong>it</strong>à che non<br />
dispongono di supremazia (perché per esempio<br />
appartengono ad un diverso plesso amministrativo),<br />
che occupano una posizione di terzietà, e<br />
che proprio per tali caratteristiche si “atteggiano<br />
ad organo di giustizia estraneo alle parti e<br />
più vicino alla figura del giudice” (in tal senso<br />
Cons. Stato, VI, 1782/1999).<br />
Nei confronti di tali tipi di ricorsi si nutre in<br />
sostanza un certo disinteresse, se non proprio<br />
diffidenza, dovuta al fatto che si deroga al cr<strong>it</strong>erio<br />
della competenza, anche tecnica, della<br />
materia trattata.<br />
Il ricorso ad una autor<strong>it</strong>à non gerarchicamente<br />
superiore potrebbe rappresentare un<br />
rimedio alternativo di rapida definizione e a<br />
basso costo. È vero, in senso contrario, che i<br />
ricorsi amministrativi, in quanto impugnatori,<br />
non si attagliano alle controversie che non sono<br />
rivolte alla demolizione dell’atto impugnato,<br />
ma che riguardano r<strong>it</strong>i speciali (è negata la praticabil<strong>it</strong>à<br />
del ricorso straordinario per il r<strong>it</strong>o<br />
degli appalti, il dir<strong>it</strong>to di accesso, la repressione<br />
della condotta antisindacale, la domanda di<br />
risarcimento del danno).<br />
Oltre che allo scopo deflattivo, i ricorsi<br />
amministrativi, ma allo stesso modo la risoluzione<br />
di confl<strong>it</strong>ti ad opera delle autor<strong>it</strong>à indipendenti,<br />
rispondono all’acronimo di ADR,<br />
questa volta inteso come “appropriate dispute<br />
resolution”, nel senso di appropriatezza dell’organo<br />
decidente su specifiche questioni tecniche,<br />
pertanto avvalorando la complementarietà<br />
del rimedio in luogo dell’alternativ<strong>it</strong>à,<br />
come poi si spiegherà.<br />
D’altronde, la terzietà (e indipendenza di<br />
giudizio) è tipica anche delle autor<strong>it</strong>à amministrative<br />
indipendenti c.d. di settore (si pensi<br />
alla Autor<strong>it</strong>à dei Lavori Pubblici), che<br />
manifestano la loro potestà, trasversalmente,<br />
nei confronti di tutte le amministrazioni<br />
appaltanti.
886 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
La esigenza di risposta adeguata alle esigenze<br />
di giustizia si riscontra anche nel suggerimento<br />
(accolto in altri paesi) che, in materie<br />
tecniche, il giudice sia affiancato da esperti.<br />
È vero quindi che in uno Stato di dir<strong>it</strong>to, una<br />
amministrazione veramente imparziale, parte<br />
imparziale, come detto, se non addir<strong>it</strong>tura neutra,<br />
assume essa stessa una funzione per così<br />
dire giustiziale, di raggiungimento delle final<strong>it</strong>à<br />
di giustizia, in quanto per uno stato di dir<strong>it</strong>to,<br />
quale è quello <strong>it</strong>aliano, la giustizia è uno dei<br />
fini dello Stato stesso (si può c<strong>it</strong>are, ma gli<br />
esempi sarebbero molteplici, alla potestà di<br />
autotutela in materia tributaria, alla dovutezza<br />
dei rimborsi di imposte, inser<strong>it</strong>i in un sistema<br />
nel quale il ripristino della “giusta imposta”, e<br />
non l’entrata tributaria massima o ragioni di<br />
finanza pubblica, la ragion di Stato, il favor<br />
fisci, sia considerato il vero fine ultimo del<br />
sistema).<br />
Se per l’autonomia dei privati la legal<strong>it</strong>à, nel<br />
senso di mancanza di illice<strong>it</strong>à, cost<strong>it</strong>uisce il<br />
lim<strong>it</strong>e da non travalicare (arg. ex art. 1322 c.c.),<br />
lo stesso non può dirsi per la P.A., che trova<br />
nella legal<strong>it</strong>à, nel senso della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, il suo<br />
lim<strong>it</strong>e, ma anche il fine da raggiungere.<br />
La giustizia diversa dalla giurisdizione statale<br />
(nella amministrazione ma anche privata) ha<br />
vantaggi indiscutibili (rapid<strong>it</strong>à, specializzazione<br />
in materie tecniche, deflazione del contenzioso),<br />
né cost<strong>it</strong>uisce una deroga assoluta alla necess<strong>it</strong>à<br />
del controllo statale di tipo giurisdizionale.<br />
Nei confronti dell’amministrazione e delle<br />
forme di giustizia privata si impone, in defin<strong>it</strong>iva,<br />
sempre un controllo statale, secondo il<br />
modello quantomeno del judicial review (un<br />
controllo giurisdizionale lim<strong>it</strong>ato, sul modello<br />
della omologazione, o un controllo più penetrante,<br />
a seconda delle fattispecie) proprio al<br />
fine di ev<strong>it</strong>are tensioni all’abuso.<br />
2. Le ADR nei confronti della amministrazione<br />
nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario e in<br />
altre esperienze. Esempi <strong>it</strong>aliani<br />
In molti ordinamenti si affermano forme di<br />
risoluzione delle controversie alternative alla<br />
giurisdizione; nel dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario vi sono<br />
precise indicazioni in tal senso; in vari Stati<br />
membri della UE le ADR danno un importante<br />
contributo tanto alla deflazione del contenzioso<br />
quanto alla maggiore tutela agli interessati.<br />
Si pensi, in amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario, alla fase<br />
preliminare di contestazione (sugli aiuti di Stato),<br />
alla fase di accertamento della Commissione<br />
(che è organo esecutivo).<br />
L’intero impianto comun<strong>it</strong>ario è fondato sui<br />
principi del contradd<strong>it</strong>torio, come si vede nella<br />
procedura di contestazione, e in quella di controllo<br />
sulla concorrenza. Nell’amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario<br />
è prevista la figura del Mediatore dei confl<strong>it</strong>ti.<br />
Ma il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario influisce anche,<br />
come noto, sull’ordinamento nazionale, in via<br />
derivata, e quindi sui sistemi processuali nazionali,<br />
nel quale si afferma uno jus commune,<br />
superando l’antica concezione della sovran<strong>it</strong>à<br />
nazionale illim<strong>it</strong>ata in materia di giustizia (simbolicamente,<br />
di toga).<br />
Ora, a prescindere dall’’inquadramento degli<br />
strumenti alternativi alla giurisdizione, e cioè<br />
al loro inquadramento nel dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />
sostanziale o processuale, è indiscutibile<br />
che dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario arrivino<br />
indicazioni di valorizzazione di forme di tutela<br />
non giurisdizionale o comunque in via amministrativa<br />
(per esempio, mediante affidamento<br />
ad organi esterni altamente specializzati).<br />
La Raccomandazione del 2001 del Consiglio<br />
d’Europa sulle c.d. “ADR amministrative” non<br />
chiarisce se la materia attenga alla cooperazione<br />
giudiziaria o a quella extragiudiziaria.<br />
D’altronde, non in tutti gli Stati membri trovano<br />
c<strong>it</strong>tadinanza le nozioni di interesse leg<strong>it</strong>timo,<br />
di risarcimento di tale posizione soggettiva<br />
attiva, la distinzione tra G.O. e G.A., il concetto<br />
di atto amministrativo.<br />
Gli inglesi affermano di non sapere e di non<br />
voler sapere alcunché di dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />
e pertanto resiste in dir<strong>it</strong>to pubblico la differenza<br />
tra sistemi a dir<strong>it</strong>to amministrativo e sistemi<br />
a dir<strong>it</strong>to Comune.<br />
A differenza della materia relativa alla tutela<br />
dei consumatori (che ha avuto un percorso di<br />
comun<strong>it</strong>arizzazione e successivamente di pieno<br />
recepimento negli ordinamenti nazionali grazie<br />
alla attuazione di direttive e di studi dottrinari)<br />
che ha consent<strong>it</strong>o di lavorare su un sostrato<br />
Comune, lo stesso non accade in materia di<br />
dir<strong>it</strong>to amministrativo.<br />
L’eventuale rafforzamento, nell’ordinamento<br />
nazionale, di forme alternative di risoluzione<br />
in via amministrativa non sminuisce né cancel-
la la possibil<strong>it</strong>à di rimedi giurisdizionali, ma<br />
anzi la integra e completa.<br />
Le ragioni che giustificano tali forme alternative<br />
consistono, altrove, nella volontà di<br />
deflazionare il carico di lavoro dei giudici, che<br />
possono così concentrarsi sulle questioni di<br />
maggiore importanza, e dall’altro lato nell’intento<br />
di arrivare rapidamente ad una soluzione<br />
della questione.<br />
Non trascurabile è poi l’aspetto consistente<br />
nella profond<strong>it</strong>à di tutela in materie particolarmente<br />
specializzate, nelle quali il sindacato del<br />
giudice non può, al di là dei lim<strong>it</strong>i della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
consentire una tutela completa, in virtù<br />
del principio della separazione dei poteri, che<br />
impone una riserva dell’amministrazione in<br />
determinate materie.<br />
L’intervento dei giudici nei confronti di attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrative contenziose si sintetizza in<br />
quella che è stata defin<strong>it</strong>a (Cassese) la continua<br />
lotta tra amministratori e giudici per il controllo<br />
del dir<strong>it</strong>to.<br />
Tale confl<strong>it</strong>to è caratterizzato, in maniera<br />
oscillante e pendolare, da voglia di ingerenze o al<br />
contrario da auto-lim<strong>it</strong>azioni (self- restraint), non<br />
solo dal modello giurisdizionale individuato<br />
pos<strong>it</strong>ivamente dal legislatore, ma più ancora, per<br />
l’osservatore, dalla percezione che i giudici e la<br />
società intera hanno, rispetto al concreto operare<br />
e quindi dalla autor<strong>it</strong>à, autorevolezza, effettiva<br />
indipendenza e neutral<strong>it</strong>à della amministrazione,<br />
delle autor<strong>it</strong>à indipendenti, dei soggetti terzi<br />
(conciliatori e arb<strong>it</strong>ri), chiamati alla risoluzione<br />
delle controversie in via non giurisdizionale.<br />
L’orientamento attuale è pertanto nel senso<br />
di una anticipazione della giustizial<strong>it</strong>à (o di<br />
garanzie pseudo-giurisdizionali), nel significato<br />
di applicazione della legge, di giustizia, di<br />
controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, in fase pre-contenziosa<br />
o amministrativa, e di uno spostamento in<br />
avanti della soglia di tutela giurisdizionale,<br />
sempre concep<strong>it</strong>a, ma, a seconda delle materie,<br />
lim<strong>it</strong>ata.<br />
Si richiama lo studio della Commissione sui<br />
sistemi di risoluzione delle controversie in via<br />
alternativa alla giurisdizione; la direttiva ricorsi<br />
n. 92/13 del 1992 in materia di appalti pubblici<br />
prevede procedure non giurisdizionali; nei<br />
Trattati comun<strong>it</strong>ari si insiste nell’inserire il problema<br />
della cattiva amministrazione e la valorizzazione<br />
dei mediatori, così come dei difen-<br />
ARTICOLI E NOTE 887<br />
sori civici, quasi a non voler abbandonare alla<br />
sola istanza della parte interessata la eliminazione<br />
degli atti illeg<strong>it</strong>timi.<br />
Anche gli appalti e le aggiudicazioni vengono<br />
sempre sottoposti all’iniziativa giurisdizionale,<br />
ma di sol<strong>it</strong>o i motivi di censura, lim<strong>it</strong>ati<br />
alla pura leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, non consentono un sindacato<br />
approfond<strong>it</strong>o nel mer<strong>it</strong>o.<br />
Dall’altro lato, si registrano innovazioni della<br />
fase amministrativa in materie particolari,<br />
quali le contestazioni delle offerte anomale,<br />
che non possono essere escluse in via automatica,<br />
senza una puntuale verifica tecnica in contradd<strong>it</strong>torio<br />
con l’offerente, e che presentano<br />
pertanto un contradd<strong>it</strong>torio forte nella fase<br />
amministrativa.<br />
Anche nei confronti di provvedimenti che<br />
definiscono procedure amministrative contenziose<br />
(come già detto, per esempio, in materia<br />
di giustificazioni di offerte anomale, o in caso<br />
di provvedimenti sanzionatori o risolutivi di<br />
confl<strong>it</strong>ti delle autor<strong>it</strong>à indipendenti), non deve<br />
sorprendere che resista il rimedio in via giurisdizionale.<br />
Anche in caso di giudizio arb<strong>it</strong>rale, lo Stato<br />
non rinuncia del tutto al rimedio giurisdizionale<br />
pubblico (con il depos<strong>it</strong>o del lodo, e con la<br />
impugnazione del lodo arb<strong>it</strong>rale).<br />
Il rimedio giurisdizionale è lim<strong>it</strong>ato o<br />
ampliato, come detto, a seconda delle competenze,<br />
autor<strong>it</strong>à e autorevolezza degli apparati<br />
(amministrativi, di magistratura tecnica sui<br />
generis, quali le autor<strong>it</strong>à indipendenti, o di<br />
arb<strong>it</strong>ri privati), sicchè non può affermarsi che il<br />
controllo successivo in via giurisdizionale sia<br />
sempre di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o al contrario, sempre una<br />
re<strong>it</strong>erazione della fase amministrativa (nel senso<br />
che il giudice amministrativo può verificare<br />
che le statuizioni della AGCM, espressione<br />
della sua discrezional<strong>it</strong>à tecnica nel valutare i<br />
fenomeni economici, siano logiche, ragionevoli<br />
e correttamente istru<strong>it</strong>e e motivate, ma non<br />
può sost<strong>it</strong>uire con propri giudizi di mer<strong>it</strong>o le<br />
valutazioni effettuate in sede amministrativa,<br />
Cons. di Stato, sezione VI, n.4001, 19 luglio<br />
2002). Secondo una certa opinione, che richiama<br />
nuovi parametri di legal<strong>it</strong>à, di derivazione<br />
comun<strong>it</strong>aria, il controllo giurisdizionale avrebbe<br />
una profond<strong>it</strong>à mutevole, in aderenza al<br />
principio, dappertutto oramai invocato, di proporzional<strong>it</strong>à.
888 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
La ricordata innovazione legislativa, che<br />
consente l’adozione della consulenza tecnica al<br />
giudice amministrativo, si traduce nella non<br />
esclusione, a priori, della cognizione del fatto<br />
anche ad un giudice tradizionalmente ab<strong>it</strong>uato<br />
al controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (comprensivo dell’eccesso<br />
di potere), ma senza sconfinare nel mer<strong>it</strong>o<br />
amministrativo, nel rispetto del principio di<br />
riserva dell’amministrazione (almeno nei settori<br />
riservati).<br />
La volontà di valorizzare le istanze di tutela<br />
in via amministrativa si desume dalla giurisprudenza<br />
comun<strong>it</strong>aria, che ha esteso il concetto<br />
di giurisdizione nazionale (nel senso di organo<br />
che può adire la Corte per il rinvio pregiudiziale)<br />
anche al Consiglio di Stato <strong>it</strong>aliano (di<br />
avviso opposto è la recente giurisprudenza del<br />
giudice delle leggi) in sede consultiva, così<br />
come alla Commissione tedesca di controllo<br />
sugli appalti, considerato tipicamente organo<br />
amministrativo contenzioso.<br />
Si assiste pertanto da un lato ad una risoluzione<br />
del contenzioso per via sostanzialmente<br />
amministrativa (amministrativizzazione della<br />
risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti); dall’altro lato, non si<br />
esclude un inquadramento nella giurisdizione<br />
degli strumenti non propriamente giurisdizionali,<br />
quando emerga la esigenza superiore di<br />
armonizzazione del dir<strong>it</strong>to (rinvio pregiudiziale)<br />
(giurisdizionalizzazione della amministrazione).<br />
In tale ottica, si può pensare alla funzione<br />
consultiva del Consiglio di Stato, intesa come<br />
attiv<strong>it</strong>à para-giurisdizionale, alla coincidenza o<br />
meno con la qualifica di giudice a quo degli<br />
organismi professionali (si pensi al Consiglio<br />
Nazionale Forense in materia disciplinare, e<br />
alle diverse possibili ricostruzioni, dalla giurisdizione<br />
speciale alla natura amministrativa) e<br />
alla problematiche connesse (qualifica di giudice<br />
per il rinvio alla Corte di Giustizia della<br />
Unione Europea).<br />
Si osservi che tali forme di osmosi (tra<br />
amministrazione e giurisdizione) sono maggiormente<br />
presenti nei sistemi di common law,<br />
nei quali si assiste ad uno stesso potere che esegue<br />
e amministra, ma anche crea, applica e<br />
controlla la legge.<br />
Gli USA dispongono della ADR Act; la<br />
Francia sta realizzando le proposte contenute<br />
nel rapporto del Conseil d’Etat del 1993<br />
“Regler autrement les confl<strong>it</strong>s”, attraverso prima<br />
la introduzione delle corti amministrative di<br />
appello, al fine di ridurre il carico del Consiglio<br />
di Stato, e successivamente, con la iniziativa<br />
delle “procédures administratives non contentieuses”.<br />
Infatti, l’aumento delle istanze nei<br />
confronti della amministrazione ha paradossalmente<br />
determinato il blocco, il ristagno del<br />
funzionamento della giustizia amministrativa,<br />
con il sostanziale congelamento delle suddette<br />
pretese, pur riconosciute formalmente dalla<br />
legge.<br />
In Inghilterra mantengono pieno vigore le<br />
procedure quasi judicial che assicurano una<br />
rapida e satisfattiva soluzione di controversie a<br />
carattere “tecnico”.<br />
Nell’amb<strong>it</strong>o del Consiglio d’Europa, dal<br />
principio del giusto processo si trae la spinta<br />
per una procedura contenziosa, che dovrebbe<br />
di regola prevenire o anticipare il confl<strong>it</strong>to.<br />
La Comun<strong>it</strong>à europea, con i suoi più incisivi<br />
poteri, sta da ultimo indicando con molta chiarezza<br />
quali siano le forme di risoluzione alternative<br />
o preventive alla giurisdizione, come nel<br />
caso delle procedure di verifica, attestazione<br />
preliminare e meccanismo correttore; nonché<br />
di conciliazione previste dalla direttiva<br />
92/13/Cee, relativa alla tutela per gli appalti.<br />
Le forme alternative in dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
riguardano pertanto sia le ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie<br />
(le procedure precontenziose) che gli effetti<br />
di dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario derivato (all’interno<br />
degli Stati membri), come si è visto nel caso<br />
del settore degli appalti pubblici (la contestazione<br />
di anomalia e la fase di verifica delle giustificazioni<br />
delle offerte anomale).<br />
Molte sono anche le iniziative comun<strong>it</strong>arie<br />
per la risoluzione non giurisdizionale nel campo<br />
delle controversie nel campo dei consumi e<br />
del dir<strong>it</strong>to dei consumatori, come le proposte<br />
del Rapporto Sutherland del 1992 e del successivo<br />
Libro Verde del 1993.<br />
Le procedure di risoluzione delle controversie<br />
su indicate, proprio perché alternative alla<br />
tutela giurisdizionale, non sono da confondere<br />
con la tematica dei processi speciali, nei quali si<br />
prevede una accelerazione del r<strong>it</strong>o, in virtù delle<br />
particolari esigenze della materia coinvolta.<br />
Esse tuttavia rispondono in parte ad esigenze<br />
simili a quelle che sono poste a base della<br />
ist<strong>it</strong>uzione dei r<strong>it</strong>i speciali.
L’interprete non può non notare che molte<br />
volte la materia è comune con quella dei processi<br />
speciali (appalti, autor<strong>it</strong>à indipendenti),<br />
quasi che il legislatore comun<strong>it</strong>ario prima, e<br />
quello nazionale poi, abbiano posto la attenzione<br />
particolare in determinate materie, r<strong>it</strong>enute<br />
più sensibili, per rafforzare il dialogo amministrativo,<br />
oltre che per privilegiarle nel momento<br />
processuale.<br />
Tali procedure non sono omogenee tra di<br />
loro, perché alcune sono vere e proprie procedure<br />
amministrative di secondo grado a carattere<br />
contenzioso, come nel caso delle verifiche<br />
e dei procedimenti correttivi previsti dalla<br />
direttiva ricorsi (si pensi sempre alla verifica di<br />
anomalia); altre rappresentano varianti di arb<strong>it</strong>rati,<br />
ma rimanendo comunque ben distinte dalle<br />
procedure giurisdizionali esaminate.<br />
Vi sono casi in cui la conciliazione non presuppone<br />
una controversia, ma viene utilizzata al<br />
fine di prevenirla, inducendo le parti alla composizione<br />
bonaria del contrasto di interessi, che<br />
altrimenti potrebbe sfociare in contenzioso.<br />
Si tratta dei numerosi casi tra forn<strong>it</strong>ori e<br />
utenti, ai quali si addice la qualifica di r<strong>it</strong>o<br />
alternativo (procedure di conciliazione presso<br />
le Camere di commercio ex L.580/1993).<br />
Altre volte, l’esperimento del tentativo di<br />
conciliazione è presupposto necessario di procedibil<strong>it</strong>à<br />
per esperire l’azione giurisdizionale<br />
o il rimedio arb<strong>it</strong>rale.<br />
Con le disposizioni di cui agli artt. 31-bis e<br />
32 la legge quadro in materia di lavori pubblici<br />
si occupa di accelerare e definire sia il contenzioso<br />
amministrativo che quello giudiziario<br />
insorto nelle opere pubbliche (sia nell’amb<strong>it</strong>o<br />
del rapporto già cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o di affidamento di<br />
opere pubbliche che per i concorrenti esclusi<br />
dall’aggiudicazione).<br />
L’art. 31-bis, introdotto ex novo nella legge<br />
del 1994 ad opera dell’art. 9 D.L.101/95 (convert<strong>it</strong>o<br />
in L.216/95, c.d. Merloni-bis), è stato da<br />
ultimo integrato e modificato dall’art. 7<br />
L.166/2002.<br />
In tali disposizioni si è prevista una speciale<br />
procedura per la prevenzione del contenzioso<br />
giudiziale sulle rivendicazioni economiche dell’esecutore<br />
dei lavori, procedura da percorrere<br />
sia in corso d’opera (per variazioni superiori al<br />
10%) che a segu<strong>it</strong>o del collaudo (indipendentemente<br />
dall’importo).<br />
ARTICOLI E NOTE 889<br />
Tale ist<strong>it</strong>uto richiama gli antichi strumenti<br />
deflattivi in via amministrativa e i tentativi<br />
obbligatori di conciliazione previsti dall’ordinamento<br />
in vari settori e prevede, in sintesi, la<br />
formulazione ad opera di una commissione ad<br />
hoc, entro 90 giorni dalla attivazione della procedura,<br />
di una proposta di accordo bonario alle<br />
parti interessate, e la assegnazione alle stesse di<br />
un termine di 30 giorni per pronunciarsi sulla<br />
suddetta proposta.<br />
La procedura evidenzia l’intento del legislatore,<br />
accentuato con la riforma del 2002, di<br />
deflazionare il contenzioso relativo alle pretese<br />
dell’esecutore, che dovranno superare il filtro e<br />
la prima delibazione, prima di accedere all’azione<br />
giudiziaria o l’arb<strong>it</strong>rato.<br />
La facoltà per l’appaltatore di avvalersi della<br />
procedura prevista dall’art. 32, e la previsione<br />
che le azioni possono essere eserc<strong>it</strong>ate solo<br />
dopo spirato il termine di trenta giorni assegnato<br />
alle parti in ordine alla proposta di accordo<br />
bonario, sembrano configurare una condizione<br />
di procedibil<strong>it</strong>à dell’azione, la quale, tuttavia,<br />
non può essere intesa come assoluta preclusione<br />
al ricorso alla tutela giurisdizionale in mancanza<br />
della attivazione della procedura, in<br />
quanto altrimenti si porrebbe in contrasto con<br />
tutta quella oramai pietrificata giurisprudenza<br />
del Giudice delle leggi (che, sulla base della<br />
lettura dell’art. 24 della Cost<strong>it</strong>uzione, con sentenza<br />
10.2.1993 n.40, ha dichiarato la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 58 DPR 197/1961,<br />
che subordinava il promovimento delle azioni<br />
basate sulle condizioni e tariffe del trasporto<br />
ferroviario delle merci al previo reclamo in via<br />
amministrativa; che con sentenza 22.2.1990<br />
n.67, ha dichiarato la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
dell’art. 19 L.865/1971, come modificato<br />
dall’art. 14 L.10/1977, nella parte in cui, pur<br />
dopo l’avvenuta espropriazione, non consentiva<br />
agli aventi dir<strong>it</strong>to di agire in giudizio per la<br />
determinazione della indenn<strong>it</strong>à, finché mancava<br />
la relazione di stima prevista dagli artt. 15 e<br />
16 della legge, considerando anche che la attivazione<br />
di tali procedure non dipendevano dal<br />
soggetto per così dire leso dalla inerzia altrui).<br />
La giurisprudenza arb<strong>it</strong>rale, come la giurisprudenza<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (a propos<strong>it</strong>o del significato<br />
da attribuire alla fase preliminare amministrativa<br />
in caso di azioni previdenziali e assistenziali),<br />
in tema di accordo bonario, si è
890 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
espressa nel senso che la previsione di tentativo<br />
di accordo bonario sia al più una condizione<br />
di temporanea improponibil<strong>it</strong>à della domanda,<br />
per cui il decorso il termine previsto senza<br />
la adozione di iniziative da parte della P.A. non<br />
cost<strong>it</strong>uisce impedimento alla procedibil<strong>it</strong>à ulteriore<br />
della domanda.<br />
Occorre chiarire che il riferimento alle ADR<br />
non deve essere tanto esteso, se non a costo di<br />
perderne i confini, con le possibili transazioni<br />
(che in passato ponevano il dubbio sulla indisponibil<strong>it</strong>à<br />
del potere pubblico) e con il fenomeno<br />
della disponibil<strong>it</strong>à della funzione amministrativa<br />
o amministrazione consensuale (artt.<br />
11 e 15 L.241/1990), anche se una certa opinione<br />
ha ricondotto appunto a tali articoli i concordati<br />
fiscali e gli accordi transattivi in generale<br />
riguardanti la P.A. .<br />
È da considerare tuttavia che il Conseil d’Etat<br />
francese indicava tre tipologie di “ADR<br />
amministrative”, conciliation, transaction e<br />
arb<strong>it</strong>rage, r<strong>it</strong>enendo così che anche la transazione<br />
fosse una soluzione alternativa del confl<strong>it</strong>to<br />
attuale o potenziale.<br />
La disponibil<strong>it</strong>à della funzione amministrativa<br />
non è esclusa neanche in caso di confl<strong>it</strong>ti tra<br />
due o più amministrazioni pubbliche, dall’art.<br />
27 L. n. 142/1990 che prevede, in caso di<br />
accordi di programma, la previsione di procedure<br />
arb<strong>it</strong>rali per la risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti.<br />
Ad un livello più elevato, la controversia<br />
riguarda sempre più sovente, con la moltiplicazione<br />
dei diversi livelli di governo, Stato e<br />
Regioni o anche altri enti terr<strong>it</strong>oriali. Giudici<br />
naturali, o forse innaturali, considerando il progressivo<br />
aumento, di tali controversie sono i giudici<br />
amministrativi e la Corte Cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Tale particolare tipo di contenzioso sarebbe<br />
ev<strong>it</strong>ato attraverso adeguati strumenti di raccordo,<br />
non contemplati nella la modifica del T<strong>it</strong>olo<br />
V parte seconda della Cost<strong>it</strong>uzione, e in parte<br />
introdotti con il c.d. D.L.vo La Loggia<br />
n.229/2003.<br />
In defin<strong>it</strong>iva, le ragioni a monte delle procedure<br />
di risoluzione delle controversie alternative<br />
alla giurisdizione sono molte volte comuni a<br />
esigenze supposte dai processi speciali: celer<strong>it</strong>à<br />
di decisione e sua configurazione più appropriata<br />
al caso, apprezzamento del mer<strong>it</strong>o della<br />
questione, speciale attenzione all’interesse collettivo.<br />
Se comune è l’intento, diverso è l’approccio,<br />
in quanto prevale nel nostro ordinamento ancora<br />
un certo disfavore tanto del legislatore quanto<br />
della comune opinione, per forme alternative<br />
di risoluzione delle controversie diverse dalla<br />
giurisdizione.<br />
In altri ordinamenti il momento giurisdizionale<br />
diviene residuale, e più appropriato quando<br />
sono in gioco questioni di alto profilo giuridico,<br />
o solo quando le pretese degli interessati<br />
siano rimaste insoddisfatte nelle procedure preliminari<br />
o alternative.<br />
Vale cioè quello che si potrebbe definire il<br />
principio di sussidiarietà del rimedio giurisdizionale,<br />
con conseguente funzione di pregiudizial<strong>it</strong>à,<br />
più che di alternativ<strong>it</strong>à alla giurisdizione<br />
da parte dei rimedi alternativi.<br />
Con l’effetto di avere una risposta giurisdizionale<br />
più tempestiva e attenta, in quanto<br />
diminuisce il carico di controversie e il giudice<br />
può meglio considerare le cause residue.<br />
Le ragioni della sfiducia <strong>it</strong>aliana nei mezzi<br />
alternativi di risoluzione delle controversie nei<br />
confronti della P.A. sono da riscontrare certamente<br />
nella sfiducia nella tutela amministrativa,<br />
per vincere la quale non bastano le procedure<br />
conciliative previste dalle ultime riforme,<br />
che rischiano di divenire una ulteriore e stancante<br />
fase preliminare alla defin<strong>it</strong>iva tutela giurisdizionale,<br />
vista quale unica e ultima occasione<br />
per ottenere giustizia (e con i lim<strong>it</strong>i del sistema<br />
di giustizia); dall’altro canto, forti restano<br />
le perpless<strong>it</strong>à per una tutela privata costosa e<br />
attenta agli interessi forti.<br />
Si attende pertanto che il nostro ordinamento<br />
derivi dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario lo spir<strong>it</strong>o, più<br />
che le regole, per forme alternative di risoluzione<br />
delle controversie nei confronti della<br />
amministrazione, non dimenticando che è<br />
necessario un nuovo ordine di rapporti tra c<strong>it</strong>tadini<br />
e P.A.<br />
Devono essere poi sciolti dal legislatore i<br />
nodi relativi al rapporto tra fase amministrativa,<br />
conciliativa e successivo ed eventuale<br />
procedimento giurisdizionale, in quanto esso<br />
viene visto a volte come condizione di proponibil<strong>it</strong>à<br />
e a volte come condizione di procedibil<strong>it</strong>à.<br />
Si osserva ancora, come proposta che vuole<br />
essere di rottura con tesi pur formalmente ineccepibili,<br />
che la giustiziabil<strong>it</strong>à immediata di tut-
te le pretese, anche quelle che definire di parva<br />
materia è un eufemismo (si pensi alle cause<br />
instaurate per rimborsi di tasse di possesso di<br />
autoveicoli), anche nei confronti della P.A.,<br />
affermata a più riprese dalla richiamata giurisprudenza<br />
della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale in ossequio<br />
all’art. 24 Cost., dovrebbe essere attenuata<br />
rispetto ad un soggetto, la P.A. (p.es. quella<br />
tributaria, ma la considerazione è di carattere<br />
generale), che comunque è tenuta al rispetto<br />
del principio di legal<strong>it</strong>à e pertanto assurge al<br />
ruolo di parte imparziale.<br />
Deve altresì chiedersi se cost<strong>it</strong>uisce un giusto<br />
costo per la società e per l’amministrazione,<br />
contemplare sempre la possibil<strong>it</strong>à di azione<br />
giurisdizionale (con evidenti costi di giustizia,<br />
di avvocatura erariale, di spese giudiziali, di<br />
aumento del contenzioso), per tutte le questioni<br />
minime, e semmai seriali, che riguardano lo<br />
Stato e in generale enti pubblici, semmai riottosi<br />
e testardi nell’insistere in pretese completamente<br />
errate o del tutto illeg<strong>it</strong>time e infondate<br />
(si pensi a questioni riguardanti il pubblico<br />
impiego o diniego di rimborsi di imposta dovuti,<br />
utilizzati come una sorta di manovra finanziaria)<br />
.<br />
Può leg<strong>it</strong>timamente domandarsi se gli orientamenti<br />
del giudice delle leggi, nel senso di<br />
r<strong>it</strong>enere tutto “giustiziabile”, sempre e immediatamente,<br />
sarebbero altrettanto giustificati in<br />
un clima di maggiore fiducia nella imparzial<strong>it</strong>à,<br />
neutral<strong>it</strong>à, efficienza e correttezza della P.A. in<br />
tutte le sue ramificazioni.<br />
Né soluzioni pre-giudiziali (di fasi amministrative<br />
obbligatorie) devono fare gridare al<br />
r<strong>it</strong>orno del vecchio concetto della defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à<br />
dell’atto amministrativo, in quanto esse potrebbero<br />
oggi, con quella esperienza, avere lo scopo<br />
di alleviare e diminuire la domanda di giustizia<br />
dei c<strong>it</strong>tadini, per la quale la macchina,<br />
come ampiamente noto, non è adeguata, secondo<br />
i cr<strong>it</strong>eri di un paese che pretende di definirsi<br />
civile (come dimostrano gli effetti della c.d.<br />
legge Pinto sui r<strong>it</strong>ardi della giustizia <strong>it</strong>aliana),<br />
alla risposta.<br />
3. ADR, neutral<strong>it</strong>à e fenomeno delle autor<strong>it</strong>à<br />
indipendenti<br />
A rigore, la risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti ad opera<br />
delle autor<strong>it</strong>à indipendenti può essere fatta<br />
rientrare sia nelle ipotesi di controversie avver-<br />
ARTICOLI E NOTE 891<br />
so la P.A., che come confl<strong>it</strong>ti risolti ad opera<br />
delle amministrazioni indipendenti (intese quasi<br />
come un giudice terzo).<br />
Tale osservazione deriva dalla natura mista<br />
(di giurisdizione, ma anche di amministrazione,<br />
oltre che di produzione normativa) di tali<br />
organismi.<br />
Esaminando le possibili risoluzioni di confl<strong>it</strong>ti<br />
ad opera delle autor<strong>it</strong>à indipendenti, deve<br />
notarsi che tali organismi sono nati, come da<br />
più parti si è osservato, a causa di innumerevoli<br />
e ben distinte ragioni: in primo luogo<br />
proprio per la incapac<strong>it</strong>à della amministrazione<br />
ministeriale classica (c.d. fuga dall’amministrazione),<br />
per la sfiducia nella pol<strong>it</strong>ica,<br />
oltre che per lo sviluppo dei mercati, l’impronta<br />
concorrenziale della pol<strong>it</strong>ica economica<br />
comun<strong>it</strong>aria, la lotta alle posizioni monopoliste,<br />
prime tra tutte quelle pubbliche, la<br />
eccessiva tecnic<strong>it</strong>à di determinate materie,<br />
rispetto alle quali si rivelavano insufficienti<br />
sia i giudici che i ministeri.<br />
Si è osservato che i giudici garantiscono la<br />
equ<strong>it</strong>à e trasparenza delle decisioni, anche se a<br />
volte non posseggono la competenza tecnica<br />
necessaria; i ministeri, in generale le amministrazioni,<br />
tendono ad una maggiore competenza,<br />
ma sono più sensibili alle pressioni dei<br />
poteri forti (economici, pol<strong>it</strong>ici).<br />
I processi intervengono inoltre in caso di<br />
lesione dei singoli, mentre i ministeri adottano<br />
decisioni di carattere per lo più di tipo generale<br />
e a carattere pol<strong>it</strong>ico. La giustizia del caso singolo,<br />
oltre il caso concreto, non apporta ulteriori<br />
e riflessi contributi alla giustizia della società<br />
civile; essa, inoltre, è sempre successiva al<br />
momento patologico della lesione del dir<strong>it</strong>to,<br />
sicché risolve il confl<strong>it</strong>to, ma non lo ev<strong>it</strong>a.<br />
Il processo decisionale ministeriale porta<br />
sempre con sé il lim<strong>it</strong>e della c.d. tirannia della<br />
maggioranza, soddisfa le sole maggioranze, e<br />
può essere anche sfavorevole alla legal<strong>it</strong>à o<br />
all’interesse generale se alcuni prof<strong>it</strong>ti che derivano<br />
da una certa scelta pol<strong>it</strong>ica si concentrano<br />
in capo a pochi centri di interesse.<br />
La risposta del sistema è stata pertanto nel<br />
senso di una esaltazione della terzietà degli<br />
organismi (pur sempre, in defin<strong>it</strong>iva, ricondotti<br />
al concetto di amministrazione, ma secondo<br />
altri, in realtà, un quarto potere dello Stato)<br />
chiamati alla risoluzione di tali confl<strong>it</strong>ti.
892 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
È riconosciuto il ruolo di magistratura tecnica<br />
c.d. sui generis delle author<strong>it</strong>ies, in quanto<br />
addette alla risoluzione di confl<strong>it</strong>ti (si pensi al<br />
potere della Commissione per lo sciopero nei<br />
servizi pubblici essenziali sul comportamento<br />
dei soggetti che proclamano lo sciopero), oltre<br />
che alla posizione di nuove norme, secondo un<br />
modo di operare tipico del mondo anglosassone,<br />
nel quale il giudice che crea la legge, al<br />
contempo la applica (judge made law, da noi<br />
defin<strong>it</strong>o di legisdizione).<br />
Il confl<strong>it</strong>to risolto dalle author<strong>it</strong>ies rende a<br />
volte possibile la deflazione, a monte, di interi<br />
contenziosi a valle, quando interviene su comportamenti<br />
di gestori di pubblico servizio che<br />
abbiano rapporti con una molt<strong>it</strong>udine di utenti<br />
o consumatori (si pensi alle prescrizioni da parte<br />
del Garante della concorrenza nei confronti<br />
di soggetti in posizione di monopolio o oligopolio).<br />
L’alternativa della risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti ad<br />
opera di organi neutrali, (quasi-judicial), si<br />
pone a causa della eccessiva tecnic<strong>it</strong>à (tecnical<strong>it</strong>à)<br />
della materia (basti pensare alla competenza<br />
tecnico-economica di concetti relativi alle<br />
telecomunicazioni, o ai concetti di posizione<br />
dominante o di mercato terr<strong>it</strong>orialmente rilevante),<br />
ma avviene rendendo effettivamente<br />
indipendenti , mediante il particolare regime di<br />
nomina e di rapporto, e praticamente terzi, gli<br />
organi solo formalmente amministrativi, e<br />
accentuando la importanza del contradd<strong>it</strong>torio<br />
nella fase amministrativa (per esempio, consentendo<br />
già in tale fase la nomina di consulenti<br />
tecnici di parte, o ammettendo la partecipazione<br />
di enti portatori di interessi diffusi o<br />
collettivi o di categoria), e sempre contemplando<br />
una ulteriore possibil<strong>it</strong>à di azione giurisdizionale<br />
(who guards the guardians? quis custodet<br />
custodes?) avverso l’es<strong>it</strong>o della fase procedimentale<br />
(in unico grado, secondo recenti proposte<br />
di legge, o in doppio grado, come è<br />
attualmente, TAR e Consiglio di Stato).<br />
Le autor<strong>it</strong>à indipendenti prima hanno fatto<br />
concorrenza ai giudici, nel senso di porsi come<br />
alternative alla giurisdizione, e successivamente<br />
sono state catturate dai giudici, che si sono<br />
trasformati in autor<strong>it</strong>à ultima delle autor<strong>it</strong>à.<br />
Esse pertanto sono alternative sia alla amministrazione<br />
ministeriale classica che alla medesima<br />
giurisdizione.<br />
Diversamente dal potere ministeriale, hanno<br />
in comune con i giudici la indipendenza che<br />
deriva dal sistema di nomina e dalla mancanza<br />
di controllo.<br />
Oltre alle autor<strong>it</strong>à indipendenti, le cosiddette<br />
autor<strong>it</strong>à di regolazione di servizi pubblici risolvono,<br />
quasi come giudici, le controversie tra<br />
utenti ed esercenti il servizio (v. L. n. 481/1995<br />
e L. n. 249/1997), con sovrapposizione del<br />
sistema alternativo che riguarda i consumatori,<br />
con quello che riguarda le amministrazioni (o i<br />
gestori di pubblici servizi).<br />
4. Conciliazione e arb<strong>it</strong>rato<br />
Gli strumenti di conciliazione e arb<strong>it</strong>rato,<br />
come forme di tutela non giurisdizionale, sono<br />
previsti in alcune delle normative ist<strong>it</strong>utive delle<br />
autor<strong>it</strong>à di regolazione (L. n. 481/1995 sul servizi<br />
di pubblica util<strong>it</strong>à, tra utenti e esercenti il servizio;<br />
L. n. 249/1997 nel campo delle comunicazioni).<br />
Non deve tuttavia confondersi, nonostante il<br />
consueto avvicinamento (spesso sono previsti<br />
sia il tentativo di conciliazione che l’arb<strong>it</strong>rato,<br />
a seguire), tra conciliazione e arb<strong>it</strong>rato, in<br />
quanto nella prima il soggetto conciliatore<br />
interviene per agevolare la soluzione di una<br />
possibile controversia, nella quale gli sfugge la<br />
potestas decidendi.<br />
Al contrario, nell’arb<strong>it</strong>rato, si tratta di un<br />
giudice privato, al quale le parti hanno confer<strong>it</strong>o<br />
il ruolo di decidere defin<strong>it</strong>ivamente la controversia,<br />
in caso, a volte, di fallimento del tentativo<br />
di conciliazione.<br />
La conciliazione, a differenza dell’arb<strong>it</strong>rato,<br />
non pone problemi di ulteriore controllo statale,<br />
concludendosi, per definizione, con un<br />
accordo tra le parti in l<strong>it</strong>e tra di loro.<br />
Al fine di rendere maggiormente perseguibile<br />
la definizione bonaria e conciliativa delle controversie<br />
(il processo del pubblico impiego prevede<br />
il tentativo obbligatorio di conciliazione, la<br />
possibil<strong>it</strong>à di arb<strong>it</strong>rato, il giudizio incidentale di<br />
interpretazione dei contratti collettivi, con possibil<strong>it</strong>à<br />
di ricorrere per saltum in Cassazione, per<br />
la risoluzione di controversie che interessino una<br />
molt<strong>it</strong>udine di impiegati), deve mutare l’atteggiamento,<br />
tipico della amministrazione, che suole<br />
attendere l’es<strong>it</strong>o giudiziario della l<strong>it</strong>e.<br />
Anche in tale campo è necessario un cambio<br />
di mental<strong>it</strong>à da parte degli operatori.
La responsabil<strong>it</strong>à erariale (per danno arrecato<br />
al patrimonio pubblico) andrebbe ravvisata<br />
proprio nella perseveranza nella conduzione di<br />
l<strong>it</strong>i temerarie per l’amministrazione.<br />
La adesione stragiudiziale alle pretese del<br />
lavoratore o la quiescenza ad un giudicato sfavorevole<br />
non si traducono in una condotta colpevole,<br />
ove siano il frutto di scelta consapevole<br />
sul possibile es<strong>it</strong>o negativo della l<strong>it</strong>e; al contrario,<br />
la immotivata resistenza in giudizio o la<br />
asserzione di tesi chiaramente infondate (per<br />
esempio, in presenza di indirizzi giurisprudenziali<br />
consolidati in senso sfavorevole) può,<br />
essa, concretare responsabil<strong>it</strong>à in relazione alle<br />
somme sborsate dall’ente pubblico (per rivalutazione,<br />
interessi, spese legali, danni ulteriori).<br />
Deve infine osservarsi che pone qualche<br />
dubbio la possibil<strong>it</strong>à di proposte conciliative in<br />
caso di attiv<strong>it</strong>à autor<strong>it</strong>ativa, avverso la quale<br />
esistano solo posizioni di interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />
Dall’altro canto la proposta di conciliazione<br />
non impegna la amministrazione e non può che<br />
giovare alla stessa, che resta libera, nella sua<br />
potestà, di trovare l’accordo ex art. 11 L.241/90<br />
sulla funzione amministrativa, come rientra<br />
nelle sue potestà.<br />
Per quanto riguarda l’oggetto e i lim<strong>it</strong>i di una<br />
possibile conciliazione (o transazione) dovrebbe<br />
distinguersi tra attiv<strong>it</strong>à jure privatorum della<br />
P.A., quella funzionale, delegabile e disponibile<br />
nei casi previsti dalla legge, e quella che<br />
sarebbe indisponibile in assoluto (per esempio,<br />
si pensi nel pubblico impiego agli atti organizzatori,<br />
e in genere alla materia che secondo il<br />
Consiglio di Stato francese, è di ordre public).<br />
Altra osservazione, proveniente sempre dal<br />
massimo consesso di giustizia amministrativa<br />
d’oltralpe, è che il giudice possa suggerire, ma<br />
già all’interno del processo, in limine l<strong>it</strong>is,<br />
semmai adiuvato da esperti della materia, dopo<br />
una prima delibazione dei fatti, i presupposti<br />
per una proposta conciliativa.<br />
Altra ipotesi, è che il tentativo di conciliazione<br />
sia concep<strong>it</strong>o come obbligatorio per legge.<br />
5. Arb<strong>it</strong>rato e giurisdizione amministrativa<br />
A propos<strong>it</strong>o dell’arb<strong>it</strong>rato, quale forma alternativa<br />
(alla giurisdizione statale) di risoluzione<br />
delle controversia, un accenno mer<strong>it</strong>a il tema delle<br />
controversie amministrative compromettibili<br />
ad arb<strong>it</strong>ri (la c.d. arb<strong>it</strong>rabil<strong>it</strong>à della controversia).<br />
ARTICOLI E NOTE 893<br />
Come ha osservato il Consiglio di Stato francese,<br />
mentre la conciliazione e la transazione non<br />
hanno nulla di giurisdizionale, l’arb<strong>it</strong>rato è rimedio<br />
giurisdizionale, sia pure di tipo privato, assimilabile<br />
più alla giurisdizione che ai modi alternativi,<br />
in quanto tende a sost<strong>it</strong>uirsi alla prima.<br />
In primo luogo, la compromettibil<strong>it</strong>à in arb<strong>it</strong>ri<br />
presuppone la disponibil<strong>it</strong>à, la rinunciabil<strong>it</strong>à<br />
delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive, sicché ne sono state<br />
tradizionalmente escluse quelle involgenti interessi<br />
leg<strong>it</strong>timi, in corrispondenza della posizione<br />
di autor<strong>it</strong>à.<br />
La natura privatistica dell’arb<strong>it</strong>rato, come<br />
procedimento di composizione della l<strong>it</strong>e fondato<br />
sulla autonomia privata dei soggetti e alternativo<br />
alla giurisdizione pubblica statale,<br />
implica una sorta di rinuncia alla azione giudiziaria,<br />
né la efficacia di sentenza modifica la<br />
natura fondamentalmente negoziale del lodo.<br />
La lim<strong>it</strong>azione dell’arb<strong>it</strong>rato alle sole controversie<br />
su dir<strong>it</strong>ti soggettivi veniva rapportata alle<br />
sole controversie di cognizione del giudice<br />
ordinario, tradizionalmente chiamato a pronunciarsi<br />
su tali s<strong>it</strong>uazioni.<br />
L’art. 6 L. 205/2000 ha consent<strong>it</strong>o di superare<br />
il principio sempre affermato di alternativ<strong>it</strong>à<br />
dell’arb<strong>it</strong>rato al solo giudice ordinario.<br />
L’art. 6 L. n. 205/2000 co. 2° (si parla del<br />
solo arb<strong>it</strong>rato r<strong>it</strong>uale) collega la possibil<strong>it</strong>à di<br />
arb<strong>it</strong>rato alla pertinenza della l<strong>it</strong>e a dir<strong>it</strong>ti soggettivi<br />
e dichiara applicabile l’arb<strong>it</strong>rato alla<br />
intera giurisdizione amministrativa, nell’intero<br />
blocco di materia dapprima attribu<strong>it</strong>o al G.A., e<br />
oggi rimesso in discussione dalla nota sentenza<br />
della Corte Cost<strong>it</strong>uzionale n. 204/2004.<br />
L’art. 6 prevede l’arb<strong>it</strong>rato per tutte le controversie<br />
su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, comprese nella<br />
giurisdizione amministrativa, sia esclusiva che<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e demol<strong>it</strong>oria, in quanto esso si<br />
riferisce alla giurisdizione senza l’aggettivo di<br />
“esclusiva”.<br />
D’altronde, l’art. 7 L. n. 205/2000, intervenendo<br />
sull’art. 35 D.L.vo. 80/1998, attribuisce<br />
la giurisdizione su pretese risarc<strong>it</strong>orie, anche in<br />
via specifica, indipendentemente dalla ricomprensione<br />
nella giurisdizione esclusiva, a causa<br />
della loro consequenzial<strong>it</strong>à.<br />
La suddetta distinzione però, non affronta, e<br />
quindi non scioglie, i dubbi relativi al rapporto<br />
(differenze o coincidenze) tra azione demol<strong>it</strong>oria<br />
e risarc<strong>it</strong>oria.
894 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
In ver<strong>it</strong>à, il co. dell’art. 6 L. n. 205/2000,<br />
dedicato, come visto, alle questioni compromettibili<br />
in arb<strong>it</strong>ri, conteneva una disposizione<br />
che, sola, sembrava invocare, a quei fini, oltre<br />
che per una actio finium regundorum tra G.O. e<br />
G.A., le s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive, mentre<br />
lo spir<strong>it</strong>o della nuova legge del 2000 sembrava<br />
preferire una distinzione c.d. per blocchi<br />
di materie, secondo l’esempio del sistema francese.<br />
Nuovamente, la sentenza n. 204/2004 del<br />
giudice delle leggi riporta indietro le lancette<br />
nel tempo, invocando da un lato la divers<strong>it</strong>à di<br />
s<strong>it</strong>uazioni soggettive, mentre il dir<strong>it</strong>to europeo<br />
è chiaramente improntato verso il principio c.d.<br />
della indistinzione tra interessi leg<strong>it</strong>timi e dir<strong>it</strong>ti<br />
soggettivi (i primi si differenzierebbero solo<br />
per i modi e tempi di tutela), e dall’altro la P.A.<br />
come autor<strong>it</strong>à (mentre il sistema evolve verso<br />
l’adozione di strumenti di dir<strong>it</strong>to privato e di<br />
auto-amministrazione, e nel senso della recessiv<strong>it</strong>à<br />
dei modelli autor<strong>it</strong>ativi, come anche da<br />
recenti progetti di legge).<br />
A parte le problematiche che presumibilmente<br />
solleverà il nuovo impianto costru<strong>it</strong>o con<br />
la parte add<strong>it</strong>iva della sentenza della Corte,<br />
lim<strong>it</strong>ati sono gli effetti in tema di controversie<br />
compromettibili in arb<strong>it</strong>ri.<br />
Il legislatore del 2000, lim<strong>it</strong>ando l’arb<strong>it</strong>rato<br />
alle controversie concernenti dir<strong>it</strong>ti soggettivi,<br />
si era rifer<strong>it</strong>o alle posizioni soggettive dei privati<br />
(con l’ovvio presupposto che si tratti di<br />
dir<strong>it</strong>ti disponibili ex art. 1966 c.c.).<br />
È chiaro ed evidente, inoltre, che mai gli<br />
arb<strong>it</strong>ri potrebbero disporre della potestà demol<strong>it</strong>oria<br />
nei confronti di atti amministrativi,<br />
anche nelle ipotesi nelle quali la questione di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à fosse pregiudiziale e valesse come<br />
incidente per la cognizione della controversia<br />
da decidere.<br />
Come i conciliatori, gli arb<strong>it</strong>ri, al massimo,<br />
potrebbero suggerire, in maniera non vincolante,<br />
alla amministrazione di riformare o<br />
annullare un atto amministrativo r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>timo.<br />
Mentre il dir<strong>it</strong>to del privato avverso l’amministrazione<br />
è sovente disponibile e patrimoniale,<br />
generalmente si afferma la indisponibil<strong>it</strong>à<br />
della posizione dell’amministrazione, chiaramente<br />
collegato ad un principio di indelegabil<strong>it</strong>à<br />
della pubblica funzione.<br />
Pertanto, si può agevolmente affermare che<br />
la controversia sia devolvibile in arb<strong>it</strong>ri quante<br />
volte la cognizione appartenga al giudice ordinario<br />
(l’esempio più chiaro è quello della l<strong>it</strong>e<br />
vertente sulla esecuzione di appalto di lavori<br />
pubblici).<br />
Pare, inoltre, che la disponibil<strong>it</strong>à e transigibil<strong>it</strong>à<br />
della funzione amministrativa, estese alla<br />
compromettibil<strong>it</strong>à, debbano essere esclusa per<br />
gli atti amministrativi generali, considerata la<br />
loro valenza quasi pol<strong>it</strong>ica, di scelte pianificatorie<br />
e programmatorie della amministrazione.<br />
Per il resto, relativamente alle controversie<br />
vertenti sì su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, ma rientranti nel<br />
perimetro di giurisdizione esclusiva del giudice<br />
amministrativo, occorre valutare quante volte il<br />
potere dell’amministrazione, in sé sempre indisponibile,<br />
ma oggi anche consensualmente<br />
eserc<strong>it</strong>abile, sia in sé assolutamente indelegabile<br />
(a terzi come ad arb<strong>it</strong>ri), per esempio in<br />
materia nelle quali viene eserc<strong>it</strong>ata una competenza<br />
tecnica, semmai altamente discrezionale<br />
(c.d. riserva di amministrazione).<br />
Dall’altro lato, occorre considerare in che<br />
modo il giudice privato possa disapplicare (non<br />
potendoli annullare) atti illeg<strong>it</strong>timi presupposti<br />
di azioni risarc<strong>it</strong>orie, a segu<strong>it</strong>o della Ad. Plenaria<br />
Consiglio di Stato n. 4/2003, che si è espressa<br />
per la necessaria pregiudizial<strong>it</strong>à della azione<br />
demol<strong>it</strong>oria su quella risarc<strong>it</strong>oria.<br />
L’arb<strong>it</strong>rato in tema di impugnazione degli<br />
atti amministrativi, secondo la Raccomandazione<br />
del Consiglio di Europa, si concluderebbe<br />
con nulla di più che una raccomandazione a<br />
riformare o annullare l’atto contestato, senza<br />
alcun potere vincolante.<br />
La lim<strong>it</strong>azione dell’arb<strong>it</strong>rato ai contratti di<br />
dir<strong>it</strong>to privato e non ai contratti amministrativi<br />
incontrerà problemi nel momento in cui dovessero<br />
subentrare nel nostro ordinamento leggi<br />
generali sul procedimento, di rinvio tout court<br />
agli strumenti di dir<strong>it</strong>to privato.<br />
Non essendo consent<strong>it</strong>a la disapplicazione<br />
provvedimentale, l’azione risarc<strong>it</strong>oria, anche se<br />
in astratto compromettibile e devolvibile ad<br />
arb<strong>it</strong>ri, sarà di fatto preclusa alla giustizia privata.<br />
Tra l’altro, la sentenza n. 204/2004 del giudice<br />
delle leggi, ha ricostru<strong>it</strong>o, in ob<strong>it</strong>er dictum,<br />
la tutela risarc<strong>it</strong>oria dell’interesse leg<strong>it</strong>timo, per<br />
danno da provvedimento illeg<strong>it</strong>timo, come una
forma di tutela ulteriore, e quasi residuale, della<br />
medesima posizione soggettiva, avallando,<br />
secondo alcuni commentatori, la tesi della<br />
necessaria pregiudizial<strong>it</strong>à, e quindi dell’onere<br />
di impugnazione a pena di decadenza (dinanzi,<br />
è da r<strong>it</strong>enere, al medesimo giudice).<br />
Infatti, la conseguenza della tesi della pregiudizial<strong>it</strong>à<br />
(inammissibil<strong>it</strong>à di una cognizione<br />
incidenter tantum da parte del giudice del risarcimento),<br />
affermatasi in giurisprudenza, consiste<br />
nella necess<strong>it</strong>à di un giudizio ordinario di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, prima della devoluzione ad arb<strong>it</strong>ri<br />
privati, con evidente scoraggiamento, in ogni<br />
caso, dello strumento alternativo.<br />
Sulla pregiudizial<strong>it</strong>à, sulla eventuale sospensione<br />
del giudizio arb<strong>it</strong>rale, così come del giudice<br />
da adire per impugnare il lodo arb<strong>it</strong>rale (se<br />
la Corte d’Appello civile, il giudice amministrativo<br />
di primo o di secondo grado) il legislatore<br />
nulla dice.<br />
R<strong>it</strong>enendo, inoltre, come il giudice delle leggi,<br />
che la potestà risarc<strong>it</strong>oria, anche in forma<br />
specifica, consista non già in una nuova materia<br />
(quella risarc<strong>it</strong>oria), ma sia solo uno strumento<br />
ulteriore di tutela, rispetto a quello classico-demol<strong>it</strong>orio<br />
e/o conformativo, in via quasi<br />
accessoria, diminuisce evidentemente la possibil<strong>it</strong>à,<br />
e in ogni caso la util<strong>it</strong>à, del rimedio arb<strong>it</strong>rale.<br />
La portata della sentenza di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
sul riparto di giurisdizioni incide, rispetto<br />
alla materia compromettibile in arb<strong>it</strong>ri, nel senso<br />
che la riduzione di materie attribu<strong>it</strong>e alla<br />
competenza giurisdizionale esclusiva del giudice<br />
amministrativo, lim<strong>it</strong>ata alle sole ipotesi di<br />
connessione, di intreccio con i poteri autor<strong>it</strong>ativi<br />
e di supremazia (salvo poi chiarire il senso<br />
della nuova actio finium regundorum operata<br />
dalla Corte Cost<strong>it</strong>uzionale), in presenza di interessi<br />
leg<strong>it</strong>timi e dir<strong>it</strong>ti soggettivi, comporterà<br />
una riduzione anche della compromettibil<strong>it</strong>à di<br />
controversie attribu<strong>it</strong>e al G.A..<br />
Non verrà meno, invece, in assoluto, la possibil<strong>it</strong>à<br />
di ricorrere ad arb<strong>it</strong>ri per le medesime<br />
controversie, in quanto l’effetto della sentenza<br />
è quello di riampliare la giurisdizione del giudice<br />
ordinario, giudice naturalmente chiamato<br />
a pronunciarsi sui dir<strong>it</strong>ti soggettivi.<br />
In sostanza, le controversie relative a dir<strong>it</strong>ti<br />
soggettivi suscettibili di compromissione sono<br />
praticamente quelle su dir<strong>it</strong>ti soggettivi, intrec-<br />
ARTICOLI E NOTE 895<br />
ciati a interessi leg<strong>it</strong>timi e relativi a rapporti<br />
autor<strong>it</strong>ativi, ove non r<strong>it</strong>enuti nuovamente di<br />
competenza giurisdizionale del giudice ordinario<br />
(nel quale caso la loro arb<strong>it</strong>rabil<strong>it</strong>à è indiscussa).<br />
Con l’art. 6 L. 205/2000 si era pertanto cercato<br />
di favorire la soluzione delle controversie<br />
in via extra giurisdizionale secondo un indirizzo<br />
che pervade la intera amministrazione, e che<br />
invero parrebbe valere anche in caso di confl<strong>it</strong>to<br />
tra diverse amministrazioni, nel quale caso<br />
certamente si tratta di funzione amministrativa<br />
consensuale (si veda l’arb<strong>it</strong>rato previsto dall’<br />
art. 27 L. 142/1990, dal quale si desume la giuridic<strong>it</strong>à<br />
degli accordi di programma).<br />
6. Prospettive delle ADR nei confronti della<br />
P.A. e necess<strong>it</strong>à di deflazione del contenzioso.<br />
L’amministrazione giustiziale<br />
In defin<strong>it</strong>iva, a parere di chi scrive e parla, è<br />
certamente apprezzabile lo sforzo legislativo di<br />
potenziamento degli strumenti alternativi dell’arb<strong>it</strong>rato<br />
e della conciliazione in materia<br />
societaria (come in precedenza fatto per le controversie<br />
di pubblico impiego ormai devolute al<br />
giudice ordinario), in un quadro di evidente cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à<br />
per la giustizia <strong>it</strong>aliana, come dimostra la<br />
c.d. legge Pinto, effetto dei tempi irragionevoli<br />
di durata delle cause.<br />
L’attenzione del legislatore, o meglio l’auspicio<br />
dell’osservatore, è che rimedi alternativi<br />
riguardino soprattutto la P.A..<br />
Tale attenzione è motivata sia per la rilevanza<br />
quant<strong>it</strong>ativa del contenzioso che coinvolge il<br />
settore pubblico, sia ratione materiae, sia per la<br />
esigenza di perseguire lo scopo di giustizia nell’amministrazione,<br />
e non nei confronti dell’amministrazione.<br />
Certo, la introduzione, da parte del futuro<br />
legislatore, di rimedi contenziosi in via amministrativa<br />
(un r<strong>it</strong>orno alla attual<strong>it</strong>à dei ricorsi<br />
amministrativi?), non importa, a tal fine, se<br />
obbligatori o facoltativi, richiederà di sciogliere<br />
il dubbio della appartenenza della materia,<br />
per la sua trasversal<strong>it</strong>à, alla competenza legislativa<br />
dello Stato perché attinente lato sensu<br />
alla giurisdizione, ai procedimenti in generale<br />
o ai livelli minimi essenziali di qual<strong>it</strong>à), oppure<br />
al contrario alle Regioni, perché annessa alla<br />
materia alla quale perviene il procedimento<br />
relativo.
896 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
D’altronde, è noto che i ricorsi amministrativi<br />
previsti dalla L. n. 1199/1971 riguardavano<br />
solo le amministrazioni civili dello Stato, ma si<br />
r<strong>it</strong>eneva che le Regioni potessero adottare leggi<br />
che, sul modello statale, prevedessero e<br />
disciplinassero ricorsi amministrativi, anche<br />
impropri.<br />
È agevole osservare che la P.A. è il vero<br />
motore del sistema economico, non solo in<br />
quanto attributaria di sue potestà, che hanno<br />
effetti per gli operatori (c<strong>it</strong>tadini e imprese),<br />
ma in quanto parte contrattuale, tanto che essa,<br />
in tutte le sue espressioni (si pensi oltre che alle<br />
amministrazioni statali, regionali, locali, anche<br />
alle comun<strong>it</strong>à montane, alle società pubbliche,<br />
alle società di servizi pubblici locali) cost<strong>it</strong>uisce<br />
il maggiore soggetto appaltante (per lavori,<br />
servizi e forn<strong>it</strong>ure).<br />
Allo stesso modo, nel campo della giustizia,<br />
non vi è dubbio che la miriade di soggetti rientrante<br />
nella sfera del pubblico, cost<strong>it</strong>uisca il<br />
maggior cliente dei giudici <strong>it</strong>aliani, come è<br />
agevole accertare sfogliando i ruoli dei giudici,<br />
civili, del lavoro, previdenziali, assistenziali, o<br />
amministrativi che siano. È evidente, poi, come<br />
aumentando le pretese dei c<strong>it</strong>tadini nei confronti<br />
della amministrazione, aumentando la<br />
tutela giudiziaria di nuove posizioni (si pensi<br />
all’accesso o al risarcimento dei danni) con<br />
giuridicizzazione dei rapporti con la P.A.,<br />
aumenteranno a seguire le controversie.<br />
L’allungamento dei tempi processuali per il<br />
riconoscimento delle pretese delle controparti,<br />
se giova momentaneamente all’amministrazione<br />
in un tempo pol<strong>it</strong>ico in cui ogni momento<br />
della v<strong>it</strong>a amministrativa ha un presupposto o<br />
un risvolto finanziario (vale sempre il brocardo<br />
plus dat qui c<strong>it</strong>o dat), dall’altro lato nuoce gravemente<br />
al sistema, che si trova a rispondere<br />
per indennizzi da r<strong>it</strong>ardi nei tempi processuali.<br />
In tale contesto, al di là di affermazioni di<br />
principio, sempre apprezzabili, della Corte<br />
Cost<strong>it</strong>uzionale, che ha sempre affermato, come<br />
visto, il principio di giustiziabil<strong>it</strong>à su tutte le<br />
controversie (negando per esempio la cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
di norme che prevedevano l’arb<strong>it</strong>rato<br />
obbligatorio) o ha sostenuto la immediata<br />
ricorribil<strong>it</strong>à in via giurisdizionale pur in presenza<br />
di norme che prevedevano fasi amministrative<br />
obbligatorie, prima r<strong>it</strong>enute, probabilmente<br />
a ragione, norme di favore per la P.A., e<br />
non di giustizia (si pensi alla condizione di procedibil<strong>it</strong>à<br />
in astratto prevista in materia previdenziale<br />
e assistenziale dall’art. 443 c.p.c., ma<br />
di fatto mai applicata), occorre chiedersi se tale<br />
orientamento non sia anche l’effetto di una sfiducia,<br />
sociale, pol<strong>it</strong>ica e giuridica nei confronti<br />
della P.A., pur nel rispetto fedele dei principi<br />
internazionali sul dir<strong>it</strong>to all’accesso alla giustizia.<br />
È anche per tali valutazioni, di buon funzionamento<br />
del servizio-giustizia, e di necess<strong>it</strong>à di<br />
deflazione del contenzioso, che alcuni autori<br />
hanno r<strong>it</strong>enuto che la giustizia, nel senso di<br />
risoluzione del confl<strong>it</strong>to a mezzo della applicazione<br />
della legge, sia comp<strong>it</strong>o anche della<br />
amministrazione, prima ancora che del giudice,<br />
e che pertanto la medesima amministrazione<br />
abbia un comp<strong>it</strong>o giustiziale, anche se non giurisdizionale.<br />
Così come esiste una attiv<strong>it</strong>à oggettivamente<br />
amministrativa, ma soggettivamente giurisdizionale<br />
(la volontaria giurisdizione), al contrario,<br />
esiste attiv<strong>it</strong>à soggettivamente amministrativa,<br />
ma oggettivamente di risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti.<br />
Altra necess<strong>it</strong>à di cambiamento si avverte<br />
nel necessario rispetto della legal<strong>it</strong>à del comportamento<br />
da parte di tutta l’amministrazione,<br />
per la quale troppo debole, con i lunghi tempi<br />
di giustizia, si palesa la sanzione del possibile<br />
annullamento di atti illeg<strong>it</strong>timi.<br />
Assistiamo troppo spesso alla cresc<strong>it</strong>a progressiva<br />
e seriale di contenzioso dell’amministrazione<br />
(senza valutarne le conseguenze sull’amministrazione<br />
della giustizia), creata in<br />
numero sconsiderato da atteggiamenti caratterizzati<br />
da eccesso di difesa da parti di intere<br />
direzioni ministeriali o di troppo solerti funzionari.<br />
La vera sfida passa non soltanto attraverso<br />
l’effettiva prova di efficienza che i sistemi<br />
alternativi di soluzione dei confl<strong>it</strong>ti potranno<br />
dare di sé, e quindi dalla loro credibil<strong>it</strong>à, ma<br />
anche dal cambiamento generazionale di una<br />
P.A. che si senta anche essa invest<strong>it</strong>a del comp<strong>it</strong>o<br />
di attuare la giustizia in applicazione della<br />
legge (e in tal senso andava la separazione tra<br />
pol<strong>it</strong>ica e gestione, ma in un amb<strong>it</strong>o di conservazione<br />
della neutral<strong>it</strong>à della dirigenza amministrativa,<br />
in senso inverso rispetto al sistema<br />
dello spoils-system).
Probabilmente, oltre che a mezzo del ricorso<br />
alla giustizia privata (si pensi agli arb<strong>it</strong>rati in<br />
materia di opere pubbliche), incentivabile<br />
soprattutto in considerazione della special<strong>it</strong>à<br />
della materia, o a mezzo di nuovi organismi e<br />
rimedi affidate a autor<strong>it</strong>à terze (author<strong>it</strong>ies e<br />
ricorsi gerarchici c.d. impropri), in via più<br />
generale, soltanto una Amministrazione imparziale<br />
e terza che senta fino in fondo il principio<br />
di legal<strong>it</strong>à, pur nella discrezional<strong>it</strong>à che le è<br />
propria, e che nessuno le contesta, consentirà<br />
di superare l’impasse tutta <strong>it</strong>aliana, di percorrere<br />
tutti i rimedi consent<strong>it</strong>i e tutti i gradi di giudizio,<br />
e di considerare come principio di civiltà<br />
lo stare decisis anche nei confronti della<br />
Amministrazione Pubblica, accettandone e<br />
condividendone l’operato, in quanto sent<strong>it</strong>o e<br />
r<strong>it</strong>enuto, oltre che leg<strong>it</strong>timo, soprattutto giusto.<br />
Si tratta di chiarire defin<strong>it</strong>ivamente che il<br />
comp<strong>it</strong>o del perseguimento della giustizia, non<br />
nel senso ideale ma in quello pratico e lim<strong>it</strong>ato<br />
alle capac<strong>it</strong>à umane, è, in uno Stato di dir<strong>it</strong>to,<br />
che voglia essere defin<strong>it</strong>o tale, proprio della res<br />
publica, complessivamente considerata, e quindi<br />
anche della P.A., e non dei soli giudici.<br />
Come insegnavano i giuristi medievali, pessimo<br />
è quello Stato di dir<strong>it</strong>to che per affermarsi<br />
confida soltanto nell’intervento dei giudici.<br />
* * *<br />
Dott. FILIPPO DEGNI<br />
Il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso e<br />
l’aggiudicazione degli appalti<br />
di lavori: la svolta viene dalla<br />
Corte di giustizia<br />
SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. L’articolo<br />
30, par. 1, della direttiva 93/37 CE e l’articolo<br />
21 della L. n. 109/94 - 3. Il giudizio della Corte<br />
di Giustizia - 4. Brevi considerazioni cr<strong>it</strong>iche<br />
- 5. La modifica introdotta dalla L. 1° agosto<br />
2002, n. 166: luci ed ombre.<br />
1. Introduzione<br />
Il settore dei lavori pubblici e degli appalti<br />
cost<strong>it</strong>uisce forse uno degli esempi più evidenti<br />
della compless<strong>it</strong>à dei rapporti tra ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario e quello interno, nel processo di<br />
equiparazione tra realtà giuridiche molto diverse<br />
tra loro.<br />
ARTICOLI E NOTE 897<br />
Quante siano le difficoltà che s’incontrano<br />
durante tale percorso è fatto noto, per cui la<br />
recente pronuncia del giudice comun<strong>it</strong>ario<br />
assume un particolare rilievo, dal momento che<br />
traccia un indirizzo ben preciso in materia di<br />
procedure di gara, cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione e<br />
tutela della concorrenza.<br />
Preliminarmente, occorre sottolineare il<br />
carattere spiccatamente “interpretativo” della<br />
pronuncia in commento, in ragione della particolare<br />
questione devoluta alla Corte di giustizia.<br />
Nella sostanza, infatti, la controversia trae<br />
origine non già dalla presunta violazione delle<br />
norme comun<strong>it</strong>arie da parte di norme interne<br />
elusive degli obblighi derivanti dal Trattato,<br />
quanto piuttosto dall’esigenza di individuare<br />
quali strumenti giuridici siano più idonei a<br />
tutelare la libera concorrenza nelle procedure<br />
concorsuali aventi ad oggetto la realizzazione<br />
di opere pubbliche.<br />
In questo senso, va ricordato come la legge<br />
quadro in materia di lavori pubblici del 1994 ha<br />
segnato un passaggio fondamentale nel difficile<br />
processo di riforma della disciplina degli<br />
appalti. Ed, in effetti, uno dei principi generali<br />
enunciati nell’art. 1 della legge quadro, è stato<br />
proprio quello di introdurre procedure<br />
“improntate a trasparenza e correttezza, nel<br />
rispetto del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e della libera<br />
concorrenza tra gli operatori”.<br />
Non è inopportuno, tuttavia, ricordare anche<br />
che la legge quadro, al momento della sua<br />
redazione, ha risent<strong>it</strong>o oltremodo del particolare<br />
clima pol<strong>it</strong>ico di quegli anni (come unanimemente<br />
riconosciuto dalla dottrina e dalla<br />
giurisprudenza e confermato anche dal Collegio<br />
rem<strong>it</strong>tente a pag. 10 della sentenza n. 997<br />
del 2002), così che alcune sue disposizioni si<br />
caratterizzano per un rigorismo quasi eccessivo,<br />
caratterizzato da automatismi e rigid<strong>it</strong>à<br />
controproducenti, non sempre attenuate dalle<br />
successive modifiche.<br />
2. L’articolo 30, par. 1, della direttiva 93/37<br />
CE e l’articolo 21 della L. n. 109/94N<br />
Il testo della direttiva 37/93 distingue nettamente<br />
tra procedure di gara e cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione<br />
in ragione delle differenti funzioni che<br />
svolgono. I sistemi di scelta, infatti, sono degli<br />
schemi procedimentali apprestati dal legislatore<br />
al fine di garantire che l’aggiudicazione dei
898 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
lavori avvenga a favore dell’offerta più conveniente<br />
all’es<strong>it</strong>o di una valutazione imparziale<br />
sulle offerte presentate; diversamente, i cr<strong>it</strong>eri<br />
di aggiudicazione cost<strong>it</strong>uiscono dei metodi<br />
attraverso i quali individuare concretamente,<br />
all’interno di ciascuna procedura, quale sia<br />
l’offerta migliore.<br />
Il contenuto dell’art. 30, par. 1, rispecchia<br />
fedelmente tale distinzione funzionale, lim<strong>it</strong>andosi<br />
a stabilire che l’aggiudicazione in base al<br />
prezzo più basso e quella in funzione dell’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa sono<br />
alternative e perfettamente fungibili tra loro,<br />
come pure il loro possibile “abbinamento” alle<br />
procedure aperte o ristrette.<br />
Diversamente, il legislatore nazionale ha<br />
prefer<strong>it</strong>o ricollegare alla procedura dell’asta<br />
pubblica e della lic<strong>it</strong>azione privata il cr<strong>it</strong>erio di<br />
aggiudicazione del prezzo più basso, riservando<br />
l’alternativa dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa all’appalto concorso ed all’affidamento<br />
delle concessioni.<br />
Come si è avuto modo di accennare, tale<br />
scelta è frutto dell’esigenza, particolarmente<br />
avvert<strong>it</strong>a da legislatore del 1994, di sottrarre<br />
all’Amministrazione il potere, nelle procedure<br />
aperte, di fissare cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione tecnico-discrezionali,<br />
preferendo quello del prezzo<br />
più basso nella convinzione che meccanismi<br />
automatici di aggiudicazione assicurassero la<br />
massima trasparenza delle operazioni concorsuali.<br />
Il dubbio interpretativo sollevato dal TAR<br />
Brescia, dunque, inerisce proprio a questa<br />
restrizione: secondo il Collegio rem<strong>it</strong>tente,<br />
infatti, “a fronte del visto sistema (della legge<br />
quadro) pare di poter sin d’ora affermare che il<br />
costo della maggiore trasparenza della gara è<br />
rappresentato dall’assenza di ogni rilievo che,<br />
in sede di aggiudicazione, potrebbero efficacemente<br />
assumere ulteriori e diversi elementi dell’offerta,<br />
che vadano al di là della mera fissazione<br />
del prezzo, quali il valore tecnico o estetico<br />
dell’opera da realizzare, il tempo della<br />
relativa esecuzione, i costi di utilizzazione e di<br />
manutenzione, nonché ogni possibile elemento<br />
strettamente connesso alla singola realizzazione;<br />
da ciò dunque l’incidenza che il detto sistema<br />
potrebbe prospettare sul piano del rispetto<br />
della libera concorrenza nel mercato unico,<br />
atteso che l’esclusivo elemento del prezzo non<br />
sembra a priori idoneo ad ev<strong>it</strong>are che l’offerta<br />
migliore possa conseguire l’aggiudicazione”<br />
(così la sentenza del TAR Lombardia – sezione<br />
Brescia, 26 giugno 2002, n. 997, pag. 11).<br />
3. Il giudizio della Corte di giustizia<br />
Secondo il Governo <strong>it</strong>aliano e la d<strong>it</strong>ta concessionaria,<br />
in mancanza di un espresso divieto, il<br />
legislatore nazionale ben potrebbe eserc<strong>it</strong>are il<br />
proprio potere normativo, sopratutto se, come<br />
nel caso di specie, l’intento fosse quello di tutelare<br />
la libera concorrenza. La ratio sottesa alla<br />
scelta (restr<strong>it</strong>tiva) operata dall’art. 21, dunque,<br />
sarebbe quella di “lottare contro la corruzione<br />
nel settore dell’aggiudicazione degli appalti di<br />
lavori pubblici, eliminando il margine di discrezional<strong>it</strong>à<br />
dell’Amministrazione nell’aggiudicazione<br />
dell’appalto e stabilendo procedure trasparenti<br />
idonee a garantire la libera concorrenza”<br />
(cfr. par. 27 della decisione).<br />
Nel risolvere la questione, la Corte premette<br />
un’affermazione di principio su cui poi fonderà<br />
la propria decisione: la direttiva 37/93 “mira a<br />
garantire lo sviluppo di una concorrenza effettiva”.<br />
Effettiv<strong>it</strong>à della concorrenza significa<br />
sostanzialmente efficacia dell’azione amministrativa<br />
con particolare attenzione alla proporzional<strong>it</strong>à<br />
tra le misure adottate e gli effetti consegu<strong>it</strong>i.<br />
Con riferimento alla materia degli<br />
appalti, l’attuazione di tale principio si traduce<br />
nella ricerca di un modello procedimentale che<br />
consente all’organismo aggiudicatore di “comparare<br />
diverse offerte e scegliere la più vantaggiosa<br />
in base a cr<strong>it</strong>eri obiettivi” (così la sentenza<br />
in commento, par. 37).<br />
Il legislatore comun<strong>it</strong>ario, in altri termini, parte<br />
dal presupposto che il contenuto estremamente<br />
variabile (in concreto) del concetto di vantaggio<br />
economico, quale garanzia di concorrenza<br />
effettiva (ma anche di buon andamento della<br />
P.A.), non può essere cristallizzato in un’unica<br />
formula universalmente valida; di qui la rinuncia<br />
a modellare un procedimento che, ricollegando<br />
alla procedura (aperta o ristretta) un tipo di<br />
aggiudicazione, tipizza l’intero svolgimento dell’affidamento<br />
dei lavori pubblici. La Corte articola,<br />
quindi, il proprio giudizio sulla scorta di<br />
tale convinzione, opponendo all’automatismo<br />
del procedimento ex art. 21 della L. n. 109/94, la<br />
flessibil<strong>it</strong>à che si conviene ad una norma di principio,<br />
ancorché precettiva.
In questo senso, ben si comprende il senso<br />
complessivo dei paragrafi n. 39 e 40 della sentenza.<br />
Da un canto, la Corte di giustizia premette<br />
un’affermazione di carattere generale<br />
secondo cui “una disposizione nazionale, come<br />
quella oggetto della causa principale, che<br />
restringe la libertà di scelta dell’Amministrazione<br />
aggiudicatrice, nell’amb<strong>it</strong>o delle procedure<br />
di gara aperte o ristrette, imponendo il<br />
ricorso al prezzo più basso quale unico cr<strong>it</strong>erio<br />
di aggiudicazione, non impedisce alle Amministrazioni<br />
aggiudicatici di procedere al raffronto<br />
tra le singole offerte e di individuare la migliore<br />
sulla base di un cr<strong>it</strong>erio oggettivo preventivamente<br />
fissato, ricompreso appunto tra quelli<br />
indicati all’art. 30, n. 1, della direttiva”; dall’altro,<br />
esprime il proprio giudizio in concreto,<br />
osservando che “tuttavia, la fissazione da parte<br />
del legislatore nazionale, in termini generali ed<br />
astratti, di un unico cr<strong>it</strong>erio di aggiudicazione<br />
degli appalti di lavori pubblici priva le Amministrazioni<br />
aggiudicatrici della possibil<strong>it</strong>à di<br />
prendere in considerazione la natura e le caratteristiche<br />
peculiari di tali appalti, isolatamente<br />
considerati, scegliendo per ognuno di essi il<br />
cr<strong>it</strong>erio più idoneo a garantire la libera concorrenza<br />
e ad assicurare la selezione della migliore<br />
offerta”.<br />
La funzione “pratica” della direttiva n. 37/93<br />
ed il suo spir<strong>it</strong>o “pragmatico” trovano indiretta<br />
conferma nella successiva affermazione della<br />
Corte, la quale non manca di sottolineare che<br />
“il giudice del rinvio ha proprio sottolineato la<br />
compless<strong>it</strong>à, sul piano tecnico, dell’opera da<br />
realizzare e, conseguentemente, l’Amministrazione<br />
aggiudicatrice avrebbe potuto tener utilmente<br />
conto di tale compless<strong>it</strong>à scegliendo cr<strong>it</strong>eri<br />
di aggiudicazione dell’appalto oggettivi,<br />
come quelli indicati, a t<strong>it</strong>olo esemplificativo,<br />
all’art. 30, n. 1, lett. b), della direttiva” (cfr. par.<br />
41 della sentenza).<br />
4. Brevi considerazioni cr<strong>it</strong>iche<br />
La pronuncia in commento, pur nella sua<br />
sintetic<strong>it</strong>à, offre degli interessanti spunti di<br />
riflessione che permettono di superare l’apparente<br />
antinomia delle affermazioni contenute<br />
nella motivazione.<br />
Appare chiaro, anzi tutto, come la Corte di<br />
giustizia abbia respinto la filosofia ispiratrice<br />
dell’art. 21 della legge quadro, incentrata sul-<br />
ARTICOLI E NOTE 899<br />
l’eliminazione tout court della discrezional<strong>it</strong>à<br />
tecnica dell’Amministrazione nella scelta del<br />
contraente.<br />
Ed invero, il ragionamento del giudice<br />
comun<strong>it</strong>ario appare pienamente condivisibile:<br />
la rigid<strong>it</strong>à strutturale ins<strong>it</strong>a nella previsione di<br />
un’automatica aggiudicazione secondo il cr<strong>it</strong>erio<br />
del prezzo più basso appare inidonea a<br />
“garantire la libera concorrenza e ad assicurare<br />
la selezione della migliore offerta” in un settore<br />
complesso come quello degli appalti (la fattispecie<br />
da cui trae origine la controversia, del<br />
resto, lo dimostra ictu oculi). Non si può fare a<br />
meno di notare che la Corte di giustizia, sanzionando<br />
l’incompatibil<strong>it</strong>à dell’art. 21 della<br />
legge quadro con la disciplina comun<strong>it</strong>aria, ne<br />
ha respinto (implic<strong>it</strong>amente) la stessa premessa<br />
ideologica: l’azzeramento della discrezional<strong>it</strong>à<br />
tecnica della P.A. al momento dell’aggiudicazione<br />
è un intervento (solo) parziale all’interno<br />
del procedimento concorsuale e va, pertanto,<br />
coordinato con gli altri elementi essenziali della<br />
procedura che assicurano, nel loro complesso,<br />
il rispetto del principio della libera concorrenza<br />
(e dell’efficacia dell’azione amministrativa).<br />
Ad esempio, ai fini della conform<strong>it</strong>à dell’opera<br />
alle esigenze manifestate dall’organismo<br />
aggiudicatore, fondamentale cr<strong>it</strong>erio di valutazione<br />
della correttezza della procedura di affidamento,<br />
si r<strong>it</strong>iene che assuma un rilievo preminente<br />
la fase della progettazione.<br />
Può ragionevolmente convenirsi, infatti, che<br />
la realizzazione dei lavori pubblici è espressione<br />
di discrezional<strong>it</strong>à tecnica, perché solo l’adeguata<br />
ponderazione e ed il bilanciamento degli<br />
interessi coinvolti consentirà di realizzare la<br />
difficile sintesi tra efficacia dell’azione e<br />
libertà di concorrenza (quasi fossero due facce<br />
della stessa medaglia). Se questo è vero, diviene<br />
allora imprescindibile trovare uno spazio in<br />
cui tali valutazioni tecniche vengano esplic<strong>it</strong>ate,<br />
sia essa la sede progettuale sia quella della<br />
scelta del contraente.<br />
D’altra parte, appare altrettanto evidente la<br />
neutral<strong>it</strong>à della procedura concorsuale rispetto<br />
a tali esigenze: si è detto, infatti, che tali<br />
modelli assolvono al comp<strong>it</strong>o di assicurare<br />
l’aggiudicazione all’offerta più conveniente,<br />
dopo una valutazione imparziale delle offerte,<br />
persegu<strong>it</strong>o con l’obbligo di ostensione dell’<strong>it</strong>er
900 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
logico e motivazionale sotteso al concreto<br />
assetto di interessi prescelto dall’Amministrazione;<br />
solo così (secondo lo schema della c.d.<br />
“evidenza pubblica”) è possibile garantire l’aggiudicazione<br />
dell’opera all’offerta più conveniente<br />
per l’amministrazione e tutelare il principio<br />
della libera ed effettiva concorrenza.<br />
Non va dimenticato, peraltro, che la fissazione<br />
degli obiettivi che l’opera intende conseguire,<br />
ovvero la progettazione, non sempre viene<br />
defin<strong>it</strong>a compiutamente a monte della procedura<br />
di aggiudicazione: gli aspetti relativi ai tempi<br />
ed alle modal<strong>it</strong>à di esecuzione, nonché la<br />
valutazione dei costi di gestione e manutenzione,<br />
infatti, sono spesso difficilmente valutabili<br />
a priori, cosicché eventuali suggerimenti<br />
migliorativi dei concorrenti possono contribuire<br />
ad orientare pos<strong>it</strong>ivamente la scelta dell’organismo<br />
aggiudicatore. Il legislatore comun<strong>it</strong>ario<br />
si è mostrato consapevole di ciò ed ha previsto,<br />
pertanto, un insieme di procedure (aperte,<br />
ristrette e negoziate) e di tipi di aggiudicazione<br />
(prezzo più basso ed offerta economicamente<br />
più vantaggiosa) che, variamente combinati<br />
a seconda delle concrete esigenze, devono<br />
poter assicurare l’efficacia e la trasparenza dell’azione<br />
amministrativa in un contesto di concorrenza<br />
effettiva.<br />
L’incompatibil<strong>it</strong>à dell’art. 21 della legge<br />
quadro con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario è, dunque,<br />
accresciuta dall’assenza di un collegamento tra<br />
il tipo di aggiudicazione ed il livello di progettazione:<br />
qualsiasi opera da realizzare attraverso<br />
il procedimento di asta pubblica o di lic<strong>it</strong>azione<br />
è vincolata al cr<strong>it</strong>erio dell’aggiudicazione<br />
secondo il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso, e ciò<br />
indipendentemente dal grado di dettaglio della<br />
progettazione posto a base della gara. Ne segue<br />
che aspetti mer<strong>it</strong>evoli di considerazione, quali,<br />
come accennato, il valore tecnico ed estetico<br />
dell’opera da realizzare, il tempo necessario a<br />
realizzarla, i costi di esercizio e manutenzione<br />
vengono considerati automaticamente (e, quindi,<br />
irragionevolmente) irrilevanti, e ciò nonostante<br />
il fatto che uno o più di essi possano<br />
incidere, anche in misura significativa, sulla<br />
qual<strong>it</strong>à dell’opera da realizzare.<br />
È pur vero che, nella prassi, le Amministrazioni<br />
ricorrono all’asta pubblica ed alla lic<strong>it</strong>azione<br />
privata quando l’opera da realizzare è già<br />
defin<strong>it</strong>a nel suo complesso, oppure quando, a<br />
causa della semplic<strong>it</strong>à dei lavori da eseguire, le<br />
eventuali variazioni progettuali e costruttive<br />
sono irrilevanti rispetto al prezzo, così che il cr<strong>it</strong>erio<br />
del massimo ribasso appare idoneo ad assicurare<br />
la tutela dei rifer<strong>it</strong>i principi di efficienza e<br />
trasparenza della gara. Residua comunque un<br />
margine (nemmeno troppo esiguo) di fattispecie<br />
in cui il collegamento automatico tra asta pubblica<br />
(o lic<strong>it</strong>azione privata) e cr<strong>it</strong>erio del prezzo<br />
più basso, dettato dall’art. 21 della legge quadro,<br />
mostra tutti i suoi lim<strong>it</strong>i. Ed, in effetti, in questi<br />
casi si registra una lacuna nel procedimento di<br />
realizzazione dell’opera che rende indefin<strong>it</strong>i i<br />
contorni della procedura; il tutto senza dimenticare<br />
che, molto spesso, i progetti predisposti<br />
dall’Amministrazione presentano un grado di<br />
dettaglio tutt’altro che soddisfacente.<br />
Sembrano evidenti, allora, le inev<strong>it</strong>abili<br />
ricadute (negative) sulla tutela dei principi<br />
comun<strong>it</strong>ari imputabili al prospettato procedimento:<br />
il vincolo di aggiudicazione secondo<br />
il cr<strong>it</strong>erio del prezzo più basso, lungi dal realizzare<br />
la massima trasparenza voluta dal<br />
legislatore del 1994, rischia piuttosto di<br />
diventare lo strumento attraverso cui eludere<br />
l’obbligo della trasparenza dell’aggiudicazione<br />
ed il vincolo dell’efficacia dell’opera; pregiudicando,<br />
conseguentemente, il buon andamento<br />
dell’Amministrazione e l’effettiva<br />
concorrenza tra imprese.<br />
5. La modifica introdotta dalla legge 1° agosto<br />
2002, n. 166: luci ed ombre<br />
Le argomentazioni sinora svolte sembrano<br />
validamente estensibili anche alle modifiche<br />
introdotte dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, la<br />
quale, con l’inserimento del co. 1°-ter nell’art.<br />
21 ha mutato parzialmente il quadro normativo<br />
su cui era stata chiamata a giudicare la Corte di<br />
giustizia.<br />
Più precisamente, è stato previsto che “l’aggiudicazione<br />
degli appalti mediante pubblico<br />
incanto o lic<strong>it</strong>azione privata può essere effettuata<br />
con il cr<strong>it</strong>erio dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa … nel caso di importo superiore<br />
alla soglia comun<strong>it</strong>aria in cui, per la prevalenza<br />
della componente tecnologica o per la particolare<br />
rilevanza delle possibili soluzioni progettuali,<br />
si r<strong>it</strong>iene possibile che la progettazione<br />
possa essere utilmente migliorata con integrazioni<br />
tecniche proposte dall’appaltatore”.
Considerato che il valore dell’opera oggetto<br />
della procedura contestata ricade nell’amb<strong>it</strong>o<br />
degli appalti di rilievo comun<strong>it</strong>ario, non si può<br />
negare che le argomentazioni sinora svolte<br />
hanno trovato la più autorevole delle conferme,<br />
in quanto le modifiche apportate ripristinano la<br />
facoltà di scelta tra tipi di aggiudicazione, prevista<br />
nella direttiva n. 93/37 CE, subordinata<br />
alla sussistenza di elementi oggettivamente<br />
valutabili che denotano un contesto nel quale il<br />
rilievo di ulteriori elementi (oltre al prezzo)<br />
può contribuire ad orientare pos<strong>it</strong>ivamente la<br />
scelta dell’Amministrazione.<br />
Pare altrettanto evidente, tuttavia, che l’intervento<br />
della L. n. 166 del 2002 non sembra<br />
idoneo a risolvere defin<strong>it</strong>ivamente la rilevata<br />
incompatibil<strong>it</strong>à della disciplina nazionale con<br />
quella comun<strong>it</strong>aria. Se, infatti, la modifica<br />
intervenuta appare, in via generale, pienamente<br />
conforme ai principi dettati dal giudice<br />
comun<strong>it</strong>ario, del tutto irragionevole, invece,<br />
appare la restrizione di tale meccanismo ai soli<br />
appalti sopra soglia.<br />
Il legislatore, infatti, sembra aver di nuovo<br />
introdotto una sorta di meccanismo automatico<br />
(questa volta collegato al valore delle opere)<br />
che prescinde dalle fattispecie concrete e, sopra<br />
tutto, dalla necessaria aderenza della procedura<br />
(intesa in senso lato) concorsuale all’esigenza<br />
puntualmente prospettata dall’organismo<br />
aggiudicatore, fondata, appunto, su di un giudizio<br />
di ragionevolezza.<br />
Il principio enucleato dalla Corte di giustizia<br />
nella sentenza in commento, peraltro, non sembra<br />
poter essere interpretato restr<strong>it</strong>tivamente<br />
nel senso di trovare applicazione nei soli appalti<br />
di rilievo comun<strong>it</strong>ario, ma pare piuttosto<br />
espressione di una generale regola di condotta<br />
in tema di procedure concorsuali.<br />
Se quest’orientamento dovesse essere condiviso<br />
anche dalla giurisprudenza nazionale, essa<br />
potrebbe forse procedere ad una parziale disapplicazione<br />
dell’art. 21, co. 1°-ter, della L. n.<br />
166 del 2002, nella parte in cui lim<strong>it</strong>a la facoltà<br />
di scelta dell’Amministrazione ai soli appalti<br />
sopra soglia; ma su questa prospettiva occorre<br />
ancora attendere la verifica nei fatti.<br />
Non si nasconde, tuttavia, la difficoltà di una<br />
simile operazione interpretativa, dal momento<br />
che una disapplicazione parziale così come<br />
ipotizzata finirebbe per investire la disciplina<br />
ARTICOLI E NOTE 901<br />
(nazionale) di fattispecie non regolate direttamente<br />
dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario; ne segue che l’eventuale<br />
intervento del giudice nazionale<br />
(attraverso il sindacato c.d. “diffuso” di compatibil<strong>it</strong>à<br />
delle norme interne rispetto all’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario) andrebbe ricollegato alla<br />
violazione delle regole generali sulla concorrenza<br />
contenute nell’art. 81 del Trattato CE.<br />
Senza arrivare a prospettare un impatto così<br />
penetrante sull’ordinamento nazionale, dal<br />
punto di vista delle conseguenze della diretta<br />
applicabil<strong>it</strong>à dei richiamati principi comun<strong>it</strong>ari,<br />
l’incompatibil<strong>it</strong>à dell’art. 21, co. 1-ter, della<br />
legge quadro, con riferimento al diversa disciplina<br />
dettata per gli appalti di lavori di rilievo<br />
comun<strong>it</strong>ario e quelli sotto tale soglia, potrebbe<br />
essere sanzionata in ragione dell’irragionevole<br />
dispar<strong>it</strong>à di trattamento cui essa dà luogo sotto<br />
il profilo della violazione dell’art. 3 della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. Si potrebbe sostenere, allora, che<br />
la disciplina nazionale determina un’evidente<br />
dispar<strong>it</strong>à di trattamento nelle procedure di affidamento<br />
di appalti di lavori sotto soglia comun<strong>it</strong>aria,<br />
relativamente alla maggiore tutela della<br />
concorrenza garant<strong>it</strong>a dal procedimento previsto<br />
nell’art. 21, co. 1°-ter, della L. n. 109 del<br />
1994. La Corte cost<strong>it</strong>uzionale potrebbe quindi<br />
rilevare l’irragionevolezza (o, meglio, l’incompatibil<strong>it</strong>à<br />
rispetto al principio di uguaglianza)<br />
di un sistema che, nonostante la par<strong>it</strong>à di s<strong>it</strong>uazioni<br />
sostanziali, ovvero la partecipazione<br />
all’affidamento di appalti di lavori di uguale<br />
difficoltà tecnica, prevede un trattamento differenziato<br />
in base al solo valore delle opere da<br />
realizzare.<br />
* * *<br />
Prof. TOMMASO EDOARDO<br />
FROSINI<br />
(Straordinario di Dir<strong>it</strong>to pubblico comparato nella<br />
Facoltà di giurisprudenza dell’Univers<strong>it</strong>à di Sassari)<br />
Riforma cost<strong>it</strong>uzionale: i paradossi<br />
dell’art. 138<br />
1. Nel breve giro di tre anni si sta nuovamente<br />
per procedere a una modifica sostanziale<br />
della nostra Cost<strong>it</strong>uzione. Al di là degli<br />
aspetti riguardanti il mer<strong>it</strong>o delle norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />
proposte e ora in votazione alla<br />
Camera dei deputati, aspetti che certamente
902 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
sono molto importanti, qui si vuole sviluppare<br />
un breve ragionamento sul metodo per modificare<br />
la Cost<strong>it</strong>uzione. Il problema è il seguente:<br />
si può procedere ad una ripetuta modifica della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, consentendo che nel giro di pochi<br />
anni si cambino più volte le stesse regole cost<strong>it</strong>uzionali<br />
creando così confusione e incertezza<br />
tra i c<strong>it</strong>tadini? Con l’effetto, poi, di indebolire<br />
la portata e il valore della Cost<strong>it</strong>uzione, in<br />
modo tale da farla diventare elastica in luogo di<br />
quella rigida voluta dal cost<strong>it</strong>uente, che si pensava<br />
essere fortificata sulle fondamenta dell’articolo<br />
138. Infatti, una Cost<strong>it</strong>uzione sottoposta<br />
a continue e ripetute modifiche non è più la<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, ma rischia di diventare una legge<br />
come tante. La questione, così posta, investe il<br />
problema del metodo per la riforma cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Sul punto, occorre fare chiarezza; tenuto<br />
conto anche di alcune recenti sollec<strong>it</strong>azioni,<br />
davvero improvvide, di voler eleggere una<br />
Assemblea Cost<strong>it</strong>uente alla quale delegare il<br />
comp<strong>it</strong>o di riscrivere la Cost<strong>it</strong>uzione (e direi a<br />
questo punto addir<strong>it</strong>tura l’intera Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
perché al potere cost<strong>it</strong>uente non si possono certo<br />
porre lim<strong>it</strong>i).<br />
Il punto di partenza è l’articolo 138 della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, che disciplina la procedura per<br />
approvare le leggi cost<strong>it</strong>uzionali e quelle di<br />
revisione cost<strong>it</strong>uzionale. Vi è poi l’articolo successivo,<br />
il 139, che individua nella forma<br />
repubblicana il lim<strong>it</strong>e assoluto alla revisione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, il quale va letto non tanto e non<br />
solo come articolo a sé stante, ma come se fosse<br />
un comma aggiuntivo all’articolo 138; così<br />
come va richiamato l’articolo 1, comma secondo,<br />
che attribuisce la sovran<strong>it</strong>à al popolo. Inoltre,<br />
c’è la prassi; ovvero il cr<strong>it</strong>erio applicativo<br />
che si è finora adoperato per modificare la<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. Qui va detto che, tranne la riforma<br />
del T<strong>it</strong>olo Quinto del 2001, tutte le modifiche<br />
cost<strong>it</strong>uzionali finora prodotte sono avvenute<br />
con una maggioranza qualificata, cioè di<br />
almeno due terzi dei componenti le Camere.<br />
Poi c’è la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale, che in<br />
una sentenza pluric<strong>it</strong>ata, la n. 1146 del 1988, ha<br />
sostenuto che nella Cost<strong>it</strong>uzione vi sono dei<br />
principi supremi dell’ordinamento, che sarebbero<br />
sottratti persino alla revisione cost<strong>it</strong>uzionale;<br />
senza però dire, nello specifico, quali<br />
sono questi principi fondamentali. Comp<strong>it</strong>o<br />
questo ultimo, che si è assunto una parte della<br />
dottrina, la quale ha elaborato una teoria sulla<br />
immodificabil<strong>it</strong>à formale e sostanziale della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, sia pure con ragionamenti e argomenti<br />
talvolta fin troppo radicali.<br />
Questo, in sintesi, il pacchetto entro il quale<br />
ci si dovrebbe muovere quando si ragiona giuridicamente<br />
di modifiche della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Con una precisazione: modificare la Cost<strong>it</strong>uzione<br />
a maggioranza assoluta è leg<strong>it</strong>timo, salvo<br />
la possibil<strong>it</strong>à di ricorrere al referendum. Procedere<br />
a colpi di maggioranza, però, non solo non<br />
è né saggio né opportuno ma crea un effetto<br />
perverso e pericoloso: quello di instaurare una<br />
sorta di potere cost<strong>it</strong>uente permanente, sia pure<br />
circoscr<strong>it</strong>to alla seconda parte della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
in virtù del quale la maggioranza di turno<br />
può cambiare la Cost<strong>it</strong>uzione secondo le sue<br />
aspirazioni e convenienze.<br />
2. C’è da dire che il primo lim<strong>it</strong>e alla rigid<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale è dato proprio dall’articolo 138,<br />
che sembrerebbe disciplinare un procedimento<br />
forte e aggravato ma, a ben vedere, non lo fa.<br />
Proprio perché lascia aperta la possibil<strong>it</strong>à alla<br />
maggioranza assoluta dei componenti le Camere<br />
di modificare la Cost<strong>it</strong>uzione, senza che vi<br />
debba essere il concorso della minoranza. Si<br />
tratta di una procedura che indebolisce la tenuta<br />
cost<strong>it</strong>uzionale: per avere conferma di ciò,<br />
basti confrontarla con le disposizioni sulla revisione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale delle altre Cost<strong>it</strong>uzioni<br />
europee, le quali prevedono, tra l’altro, una<br />
distinzione tra revisione totale o parziale della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione (è il caso della Spagna), oppure<br />
maggioranze più difficilmente raggiungibili<br />
(come in Germania), lo scioglimento automatico<br />
delle Camere (come avviene nei Paesi scandinavi)<br />
e una serie di altri lim<strong>it</strong>i assai rilevanti.<br />
Certo, vi è un motivo del perché l’articolo 138<br />
ha previsto la possibil<strong>it</strong>à di modifica della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione alla sola maggioranza assoluta: è<br />
quello rifer<strong>it</strong>o all’allora sistema elettorale proporzionale,<br />
che i cost<strong>it</strong>uenti, sebbene non lo<br />
vollero cost<strong>it</strong>uzionalizzare (e fu scelta assai<br />
saggia), lo immaginarono però come l’unico e<br />
possibile sistema di elezione per le Camere<br />
nella democrazia <strong>it</strong>aliana. Una formula elettorale,<br />
quella proporzionale, che si delinea e<br />
struttura sulla base del compromesso e del consociativismo<br />
pol<strong>it</strong>ico-parlamentare. Pareva,<br />
allora nel 1947, difficilissimo se non impossibile<br />
che si potesse introdurre un sistema elettorale<br />
maggior<strong>it</strong>ario, tale da consentire la forma-
zione di una maggioranza compatta in grado di<br />
riformare, da sola, le norme cost<strong>it</strong>uzionali.<br />
Quella del Cost<strong>it</strong>uente non fu miopia ma ingenu<strong>it</strong>à.<br />
Certo, fino al 1993, anno in cui venne introdotto<br />
il sistema elettorale a prevalenza maggior<strong>it</strong>ario,<br />
le modifiche cost<strong>it</strong>uzionali, per quanto<br />
minimali, vennero fatte con il concorso ampio<br />
e pluralistico della rappresentanza parlamentare.<br />
Questa convenzione si è spezzata nel<br />
momento in cui, come già ricordato, è stata<br />
votata, nel 2001, a stretta maggioranza la riforma<br />
del T<strong>it</strong>olo Quinto. È vero che poi c’è stato<br />
il referendum confermativo, che ebbe il consenso<br />
favorevole del corpo elettorale, ma fu<br />
paradossale e distorcente che la richiesta del<br />
referendum provenisse anche dalla stessa maggioranza<br />
che in Parlamento aveva già votato e<br />
approvato la riforma. Stravolgendo così l’uso<br />
del referendum cost<strong>it</strong>uzionale: non più strumento<br />
a tutela delle minoranze, come deve<br />
essere, ma plebisc<strong>it</strong>o a favore delle riforme e<br />
della maggioranza.<br />
3. E proprio sul corretto uso del referendum,<br />
che occorre puntare affinché le riforme non siano<br />
manifestazione della pol<strong>it</strong>ique pol<strong>it</strong>icienne,<br />
ma piuttosto frutto di un percorso che nasce in<br />
Parlamento, dove rimane un certo lasso di tempo,<br />
e che si può chiudere innanzi al corpo elettorale.<br />
Sia chiaro, ci deve essere innanz<strong>it</strong>utto<br />
uno sforzo Comune alle forze pol<strong>it</strong>iche per<br />
giungere a una collaborazione ampia e pluralistica<br />
per fare le riforme della Cost<strong>it</strong>uzione. Ma<br />
se questo non riuscisse ad avvenire? Fall<strong>it</strong>a l’esperienza<br />
di ben tre commissioni bicamerali,<br />
concep<strong>it</strong>e proprio come luogo di incontro e<br />
collaborazione, ormai spetta alla maggioranza<br />
proponente impegnarsi nel ridurre il suo disegno<br />
riformistico per avvicinarlo a quello dell’opposizione;<br />
a condizione, è ovvio, che ci sia<br />
il convincimento Comune sul fatto che si debbano<br />
fare le riforme. Se poi l’opposizione non<br />
vuole rendersi collaborativa, e decide di non<br />
votare la legge di modifica della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
allora si faccia, essa stessa soltanto, promotrice<br />
del referendum cost<strong>it</strong>uzionale. A questo punto,<br />
si aprirà una dialettica tra le forze pol<strong>it</strong>iche,<br />
ognuna delle quali spiegherà al corpo elettorale<br />
perché votare sì oppure no alla riforma della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. In tal modo, spetterà a un’autor<strong>it</strong>à<br />
“differente” e “superiore”, qual è il corpo<br />
ARTICOLI E NOTE 903<br />
elettorale rispetto al Parlamento, decidere sulle<br />
scelte ist<strong>it</strong>uzionali che investono la Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Il popolo interviene pertanto nel procedimento<br />
di revisione come istanza di freno, di<br />
conservazione e di garanzia (come ha scr<strong>it</strong>to la<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale nella sentenza n.496 del<br />
2000). Con il voto favorevole alla riforma il<br />
popolo si afferma quale ratificatore della legge<br />
di revisione cost<strong>it</strong>uzionale, ultimo e decisivo<br />
(sia pure eventuale) passaggio del procedimento<br />
di produzione normativa di livello cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
C’è inoltre da dire, che con il referendum si<br />
offre al corpo elettorale la possibil<strong>it</strong>à di pronunciarsi<br />
sull’atto nel suo complesso, e non<br />
certo su singole parti di esso: perché il referendum<br />
agisce come una sorta di veto popolare<br />
che colpisce l’atto normativo in blocco. In tal<br />
modo, viene a cadere l’ipotesi, più volte avanzata<br />
in dottrina, di volere modellare il referendum<br />
cost<strong>it</strong>uzionale alla stregua del referendum<br />
abrogativo sulle leggi (di cui all’articolo 75<br />
Cost.). Se invece così si facesse, vorrebbe dire<br />
ancora una volta (mal)trattare la Cost<strong>it</strong>uzione<br />
come se fosse una qualsiasi legge ordinaria.<br />
Una Cost<strong>it</strong>uzione invece è rigida perché gode<br />
di un’autor<strong>it</strong>à superiore a quella di altre leggi<br />
della Repubblica, e può essere modificata soltanto<br />
in un modo diverso da quello nel quale<br />
vengono approvate o abrogate quelle altre leggi.<br />
E così, come scrisse il cost<strong>it</strong>uzionalista<br />
James Bryce, che “una Cost<strong>it</strong>uzione appare al<br />
popolo come l’espressione immediata del suo<br />
potere, il simbolo evidente della sua sovran<strong>it</strong>à”.<br />
* * *<br />
ROBERTO GIOVAGNOLI<br />
(Procuratore dello Stato)<br />
L’atto amministrativo in contrasto<br />
con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />
il regime giuridico e il problema<br />
dell’autotutela decisoria<br />
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La teoria dell’autonomia<br />
tra ordinamento nazionale e ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario e il rischio di neutralizzare<br />
il primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario - 3. La<br />
patologia che affligge l’atto amministrativo in<br />
contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario: a) la tesi
904 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
dell’annullabil<strong>it</strong>à; 3.1. (Segue): b) la tesi della<br />
null<strong>it</strong>à; 3.2 (Segue): c) la tesi che distingue a<br />
seconda che la norma nazionale in contrasto<br />
con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario attribuisca il potere o<br />
si lim<strong>it</strong>i a disciplinarne l’esercizio (la sentenza<br />
del Consiglio di Stato, sezione V, 10 gennaio<br />
2003, n. 35); 3.3. (Segue): d) la tesi della disapplicabil<strong>it</strong>à<br />
- 4. Confronto tra il regime dell’atto<br />
amministrativo in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
e il regime dell’atto amministrativo<br />
emanato in base a legge incost<strong>it</strong>uzionale - 5. La<br />
Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea si<br />
pronuncia sulla possibil<strong>it</strong>à di disapplicare i<br />
bandi di gara in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />
la sentenza, sezione VI, 27 febbraio<br />
2003, in causa C- 327/00 - 6. L’ordinanza del<br />
Consiglio di Stato, sezione V, 6 maggio 2002,<br />
n. 2406 e il non liquet della Plenaria - 7. L’atto<br />
amministrativo in contrasto con norme comun<strong>it</strong>arie<br />
non self-executing - 8. L’autotutela<br />
rispetto agli atti amministrativi in contrasto con<br />
il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
1. Premessa.<br />
La penetrante invasione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
negli ordinamenti degli Stati membri e l’estensione<br />
dei campi di intervento della disciplina<br />
di origine europea hanno portato alla ribalta<br />
il tema della c.d. illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria dell’atto<br />
amministrativo. Al riguardo, deve innanz<strong>it</strong>utto<br />
essere sottolineato che l’individuazione<br />
del regime giuridico del provvedimento amministrativo<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
è fortemente influenzata dalla soluzione che si<br />
accoglie in ordine alla questione dei rapporti<br />
tra l’ordinamento nazionale e l’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario. Il problema assume, infatti, connotati<br />
diversi a seconda che si accolga la tesi –<br />
sostenuta dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale – dell’appartenenza<br />
delle disposizioni comun<strong>it</strong>arie ad<br />
ordinamento separato e autonomo, anche se<br />
coordinato con quello nazionale, ovvero la tesi<br />
– segu<strong>it</strong>a dalla Corte di giustizia – secondo cui<br />
le disposizioni comun<strong>it</strong>arie concorrerebbero a<br />
comporre lo stesso ordinamento giuridico di<br />
cui fanno parte anche le norme di dir<strong>it</strong>to interno.<br />
Aderendo alla tesi della separatezza degli<br />
ordinamenti, si dovrebbe, infatti, coerentemente<br />
r<strong>it</strong>enere che le norme comun<strong>it</strong>arie non si<br />
inseriscono nell’ordinamento interno. Ciò<br />
comporta, da un lato, che il contrasto tra le nor-<br />
me comun<strong>it</strong>arie e le norme di dir<strong>it</strong>to interno<br />
non determina l’invalid<strong>it</strong>à di queste ultime,<br />
comportandone solo ed esclusivamente la<br />
disapplicazione; dall’altro, che la stessa norma<br />
comun<strong>it</strong>aria, in quanto estranea all’ordinamento,<br />
non può essere assunta né come parametro<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione amministrativa, né<br />
come fonte del potere che l’autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />
ha eserc<strong>it</strong>ato con l’emanazione dell’atto.<br />
Accogliendo la tesi dell’integrazione dei<br />
due ordinamenti, si giunge, invece, a conclusioni<br />
opposte, sia per quanto riguarda il regime<br />
della norma di dir<strong>it</strong>to interno, da r<strong>it</strong>enersi invalida<br />
e non semplicemente disapplicabile, sia<br />
per quanto concerne la possibil<strong>it</strong>à di rinvenire<br />
nella stessa norma comun<strong>it</strong>aria il parametro di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo e la fonte<br />
attributiva del potere di emanarlo.<br />
2. La teoria dell’autonomia tra ordinamento<br />
nazionale e ordinamento comun<strong>it</strong>ario e il<br />
rischio di neutralizzare il principio del<br />
primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
Come la dottrina più attenta non ha mancato di<br />
rilevare, una rigorosa applicazione della premessa<br />
teorica della separatezza degli ordinamenti,<br />
potrebbe neutralizzare, proprio sul piano della<br />
regolamentazione dell’azione amministrativa, il<br />
principio del primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario (R.<br />
GAROFOLI, Annullamento di atto amministrativo<br />
contrastante con norme CE self-executing, in<br />
Urb. app., 1997, 339). Essa, invero, “induce a<br />
negare alle norme comun<strong>it</strong>arie direttamente<br />
applicabili qualsiasi efficacia diretta sull’operato<br />
amministrativo, non potendo le stesse cost<strong>it</strong>uire<br />
né il presupposto normativo fondante la potestà<br />
amministrativa di adozione dell’atto, né il parametro<br />
alla cui stregua valutarne l’eventuale illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
o per converso, la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un<br />
provvedimento, nonostante la sua contrarietà<br />
rispetto alla norma interna incompatibile con il<br />
dettato comun<strong>it</strong>ario e quindi disapplicabile” (R.<br />
GAROFOLI, op. c<strong>it</strong>., 339). Al riguardo, deve<br />
segnalarsi un precedente giurisprudenziale che,<br />
pur non condivisibile per alcuni aspetti, si caratterizza<br />
proprio per portare alle estreme conseguenze<br />
la premessa teorica della separatezza<br />
degli ordinamenti. Si fa riferimento alla sentenza<br />
del TAR Piemonte, sez. II, 8 febbraio 1989, n.<br />
34, secondo cui la norma comun<strong>it</strong>aria confliggente<br />
con quella interna, non entrando a far parte<br />
del sistema delle fonti, non è in grado di pro-
durre effetti invalidanti non solo sugli atti normativi<br />
con essa contrastanti, ma anche su quelli<br />
amministrativi, rispetto ai quali le disposizioni di<br />
origine europea, estranee all’ordinamento, non<br />
potrebbero mai assurgere a parametro di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
Sulla base di tale percorso argomentativo, il<br />
Giudice piemontese giunge allora ad affermare<br />
che “se la norma che l’Amministrazione pretende<br />
di applicare non esiste o per qualunque motivo<br />
non produce effetti all’interno 3 dell’ordinamento<br />
nel quale è destinata ad operare la pronuncia<br />
giurisdizionale, il giudice non può che<br />
accertare l’inesistenza del necessario parametro<br />
per la valutazione della legal<strong>it</strong>à amministrativa e,<br />
siccome non esiste attiv<strong>it</strong>à amministrativa legibus<br />
soluta, egli non può che dare atto della radicale<br />
null<strong>it</strong>à dell’atto medesimo”. Tale pronuncia<br />
– sia pur non condivisibile laddove pretende di<br />
far discendere inev<strong>it</strong>abilmente la null<strong>it</strong>à dell’atto<br />
amministrativo dalla semplice constatazione dell’inesistenza<br />
di un parametro di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à –<br />
mostra come, portando alle estreme conseguenze<br />
la tesi dell’autonomia dei due ordinamenti, si<br />
può finire per vanificare il principio della supremazia<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Alle norme comun<strong>it</strong>arie<br />
viene, infatti, negata qualsiasi efficacia<br />
diretta sull’operato amministrativo, non potendo<br />
le stesse cost<strong>it</strong>uire né il presupposto normativo<br />
fondante la potestà amministrativa di adozione<br />
dell’atto, né il parametro alla cui stregua valutare<br />
l’eventuale illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à. Proprio per ovviare a<br />
questi inconvenienti, sia in dottrina che in giurisprudenza<br />
si sono cercati percorsi alternativi che,<br />
pur allontanandosi dalla premessa teorica della<br />
autonomia degli ordinamenti accolta dal nostro<br />
giudice cost<strong>it</strong>uzionale, risultano più aderenti al<br />
principio della primauté del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
3. La patologia che affligge l’atto amministrativo<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />
a) la tesi della annullabil<strong>it</strong>à<br />
Al riguardo, possono essere individuati quattro<br />
diversi orientamenti. Secondo una prima<br />
tesi, condivisa anche dalla prevalente giurisprudenza<br />
amministrativa, la violazione del<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario produce conseguenze analoghe<br />
alla violazione del dir<strong>it</strong>to interno, dovendo,<br />
quindi, inquadrarsi nella nozione di invalid<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à<br />
In tale ottica, rimarrebbero<br />
fermi i principi generali sulla invalid<strong>it</strong>à degli<br />
atti amministrativi, sia in termini di configurazione<br />
dei vizi che di disciplina processuale per<br />
ARTICOLI E NOTE 905<br />
far valere tali vizi. Da qui la necess<strong>it</strong>à: a) di un<br />
tempestivo ricorso in assenza del quale l’atto<br />
diverrebbe inoppugnabile; b) di puntuali gravami<br />
sull’“anticomun<strong>it</strong>arietà” altrimenti non rilevabile<br />
d’ufficio dal giudice; c) di una sentenza<br />
di annullamento per privare l’atto della sua<br />
efficacia. A questa conclusione si è giunti in<br />
dottrina assumendo come premessa interpretativa<br />
quella secondo cui il contrasto tra norma<br />
interna e norma comun<strong>it</strong>aria debba essere risolto<br />
secondo i consueti canoni dei rapporti tra<br />
norme appartenenti allo stesso sistema. In tale<br />
contesto, “la legge <strong>it</strong>aliana, incompatibile con<br />
un regolamento comun<strong>it</strong>ario risulterà abrogata<br />
se ad esso anteriore”, mentre se successiva,<br />
risulterà affetta da “un vizio di invalid<strong>it</strong>à (non<br />
già di null<strong>it</strong>à-inesistenza) qual<strong>it</strong>ativamente analogo<br />
a quello che presenta la legge incost<strong>it</strong>uzionale”<br />
(G. GRECO, Trattato di dir<strong>it</strong>to amministrativo<br />
europeo, vol. I, Milano, 1997, 601).<br />
Partendo da tale inquadramento, si conclude<br />
“nel senso che l’atto amministrativo, allorché<br />
risulti inficiato da un vizio scaturente dall’inapplicabil<strong>it</strong>à<br />
della legge nazionale, presenta<br />
una patologia valutabile alla stregua dei comuni<br />
canoni della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à, come<br />
si reputa avvenga nel caso di applicazione di<br />
legge incost<strong>it</strong>uzionale” (G. GRECO, Trattato di<br />
dir<strong>it</strong>to amministrativo europeo, c<strong>it</strong>., 601).<br />
3.1. (Segue): b) la tesi della null<strong>it</strong>à<br />
Una seconda tesi, invece, muovendo dall’assunto<br />
che la legge <strong>it</strong>aliana “anticomun<strong>it</strong>aria”<br />
debba considerarsi nulla, perviene alla conclusione<br />
che l’atto amministrativo confliggente<br />
con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario vada r<strong>it</strong>enuto a sua<br />
volta nullo o inesistente per carenza di potere.<br />
In questo modo, per un verso, l’atto “anticomun<strong>it</strong>ario”<br />
non sarebbe più suscettibile di divenire<br />
inoppugnabile e, per un altro, renderebbe<br />
problematica la giurisdizione del G.A., in<br />
quanto, mancando l’effetto degradatorio ricollegabile<br />
al provvedimento, la controversia,<br />
secondo i principi del sistema di giustizia<br />
amministrativa, dovrebbe essere devoluta al<br />
giudice ordinario (sul punto cfr. M. ANTONIOLI,<br />
Inoppugnabil<strong>it</strong>à e disapplicabil<strong>it</strong>à degli atti<br />
amministrativi, in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario,<br />
1999, 1371; R. CARANTA, Inesistenza (o<br />
null<strong>it</strong>à) del provvedimento amministrativo<br />
adottato in forza di norma nazionale contra-
906 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
stante con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario?, in Giur. <strong>it</strong>.,<br />
1989, III, 284 ss.). 3.2. (Segue) c): la tesi che<br />
distingue a seconda che la norma nazionale in<br />
contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario attribuisca<br />
il potere o si lim<strong>it</strong>i a disciplinarne l’esercizio<br />
(la sentenza del Consiglio di Stato, sezione V,<br />
10 gennaio 2003, n. 35).<br />
Un’opzione intermedia cercando di coniugare<br />
i due precedenti indirizzi, distingue l’ipotesi<br />
in cui la noma interna si lim<strong>it</strong>i solo a disciplinare<br />
le modal<strong>it</strong>à di esercizio del potere rispetto<br />
da quella in cui la norma medesima sia l’unica<br />
ad attribuire il potere amministrativo nel cui<br />
esercizio l’atto amministrativo è stato adottato.<br />
Mentre nel primo caso si avrebbe una semplice<br />
annullabil<strong>it</strong>à, nel secondo, l’immediata non<br />
applicabil<strong>it</strong>à, o secondo alcuni null<strong>it</strong>à, della<br />
norma interna fondante in via esclusiva la potestà<br />
di emanare l’atto non potrebbe che risolversi<br />
nell’inesistenza dell’atto stesso perché adottato<br />
in s<strong>it</strong>uazione di carenza di potere (Cfr. G.<br />
COCCO, “Le liasons dangereuses” tra norme<br />
comun<strong>it</strong>arie, norme interne e atti amministrativi,<br />
in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario, 1995, 698<br />
ss.; R. GAROFOLI, Annullamento di atto amministrativo<br />
contrastante con norme CE self-executing,<br />
in Urb. app., 1997, n. 3, 340). Tale posizione<br />
interpretativa ha ricevuto anche l’autorevole<br />
avallo del Consiglio di Stato, con la decisione,<br />
della V sezione 10 gennaio 2003, n. 35<br />
(in Urb. e app., 2003, 428, con nota di C.E.<br />
GALLO, Impugnazione, disapplicazione ed integrazione<br />
del bando di gara nei contratti della<br />
P.A.: una pronuncia di assestamento). In quell’occasione,<br />
i Magistrati di Palazzo Spada hanno<br />
chiaramente affermato che la violazione di<br />
una disposizione comun<strong>it</strong>aria da parte di un<br />
atto amministrativo implica un vizio di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à-annullabil<strong>it</strong>à<br />
dell’atto stesso contrastante<br />
con il relativo paradigma di valid<strong>it</strong>à e che la<br />
diversa forma patologica della null<strong>it</strong>à (o dell’inesistenza)<br />
risulta configurabile nella sola ipotesi<br />
in cui il provvedimento nazionale sia stato<br />
adottato sulla base si una norma interna, attributiva<br />
del potere nel cui esercizio è stato adottato<br />
l’atto, incompatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Al di fuori di questa ipotesi, quindi, precisa<br />
la sentenza in esame, l’inosservanza di una<br />
disposizione comun<strong>it</strong>aria direttamente applicabile<br />
comporta, alla stregua degli ordinari canoni<br />
di valutazione della patologia dell’atto<br />
amministrativo, l’annullabil<strong>it</strong>à del provvedi-<br />
mento viziato nonché, sul piano processuale,<br />
l’onere della sua impugnazione davanti al Giudice<br />
amministrativa, entro il prescr<strong>it</strong>to termine<br />
di decadenza, pena la sua inoppugnabil<strong>it</strong>à.<br />
3.3. (Segue): d) la tesi della disapplicabil<strong>it</strong>à<br />
dell’atto amministrativo in contrasto con il<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Una quarta linea ermeneutica, infine, ha r<strong>it</strong>enuto<br />
di qualificare l’atto amministrativo né nullo<br />
né annullabile, ma viceversa, al pari della<br />
legge contrastante con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />
disapplicabile, anche dal giudice amministrativo<br />
e anche oltre il termine di decadenza. A<br />
sostegno di questa tesi, si rileva che non accettando<br />
il regime generale di disapplicabil<strong>it</strong>à per<br />
gli atti amministrativi, si giungerebbe al paradosso<br />
di una loro capac<strong>it</strong>à di resistenza agli<br />
effetti comun<strong>it</strong>ari maggiore rispetto a quella<br />
degli atti normativi, i quali sono cedevoli (nel<br />
senso della disapplicabil<strong>it</strong>à) in ogni caso si prospetti<br />
una loro anticomun<strong>it</strong>arietà. Si avrebbe<br />
allora “un’inversione del valore giuridico degli<br />
atti giuridici nazionali, non giustificata da nessun<br />
convincente argomento generale” (M.P.<br />
CHITI Dir<strong>it</strong>to amministrativo europeo, Milano,<br />
1999, 355 ss.; ID., I signori del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />
la Corte di Giustizia e lo sviluppo del<br />
dir<strong>it</strong>to amministrativo europeo, in Riv. trim. dir.<br />
pubbl., 1991, 824 ss.; ID., L’invalid<strong>it</strong>à degli atti<br />
amministrativi per violazioni di disposizioni<br />
comun<strong>it</strong>arie e il relativo regime processuale, in<br />
Dir. amm., 2003, 689 ss.). Si sottolinea, inoltre,<br />
come il principio di disapplicazione degli atti<br />
nazionali in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
abbia per gli atti amministrativi un’efficacia ben<br />
maggiore che per gli atti normativi. L’atto normativo,<br />
infatti, anche dopo la disapplicazione,<br />
conserva integra la sua generale efficacia per<br />
ogni caso diverso da quello esaminato e continua<br />
ad essere percep<strong>it</strong>o dai soggetti dell’ordinamento<br />
come vigente; per questo, per eliminare<br />
la violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sarebbe<br />
necessaria l’espressa abrogazione della norma<br />
nazionale anticomun<strong>it</strong>aria. Al contrario, per gli<br />
atti amministrativi, normalmente destinati alla<br />
disciplina di s<strong>it</strong>uazioni particolari, la disapplicazione<br />
produce effetti più rilevanti in quanto<br />
consente di risolvere la questione nella sua integr<strong>it</strong>à,<br />
rendendo così l’annullamento dell’atto<br />
solo un incombente formale. Questo orientamento<br />
dottrinale, volto ad estendere il principio
di disapplicabil<strong>it</strong>à a tutte le s<strong>it</strong>uazioni di contrasto<br />
di atti giuridici nazionali, normativi e amministrativi,<br />
con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario è stato<br />
recentemente accolto dalla Corte di giustizia<br />
(Corte di Giustizia, 29 aprile 1999, in causa<br />
224/97, CIOLA, in Riv. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario,<br />
1999, 1347, con nota di M. ANTONIOLI, Inoppugnabil<strong>it</strong>à<br />
e disapplicabil<strong>it</strong>à degli atti amministrativi,<br />
e di V. STIGLIANI, Atti amministrativi<br />
nazionali e norme comun<strong>it</strong>arie). Nel rispondere<br />
a un ques<strong>it</strong>o sollevato dal Tribunale superiore<br />
amministrativo austriaco, la Corte di giustizia,<br />
dopo aver rilevato che tra le disposizioni di<br />
dir<strong>it</strong>to interno in contrasto con la disposizione<br />
comun<strong>it</strong>aria possono figurare anche disposizioni<br />
amministrative, le quali non includono unicamente<br />
norme generali e astratte ma anche provvedimenti<br />
individuali e concreti, ha affermato<br />
l’importante principio secondo cui il provvedimento<br />
amministrativo individuale e concreto<br />
divenuto defin<strong>it</strong>ivo che sia in contrasto con il<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario va disapplicato perché la<br />
tutela giurisprudenziale spettante ai singoli in<br />
virtù delle norme comun<strong>it</strong>arie aventi efficacia<br />
diretta non può dipendere dalla natura della<br />
disposizione di dir<strong>it</strong>to interno contrastante con<br />
il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Prima di tale arresto, la<br />
Corte aveva già in passato sostenuto che “il<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario osta all’applicazione di una<br />
norma processuale nazionale che, a condizioni<br />
analoghe a quelle del procedimento di che trattasi<br />
nella causa davanti al giudice a quo, vieta al<br />
giudice nazionale, ad<strong>it</strong>o nell’amb<strong>it</strong>o della sua<br />
competenza, di valutare d’ufficio la compatibil<strong>it</strong>à<br />
di un provvedimento di dir<strong>it</strong>to nazionale<br />
con una disposizione comun<strong>it</strong>aria, quando quest’ultima<br />
non sia stata invocata dal singolo entro<br />
un determinato termine” (Corte di giustizia, 14<br />
dicembre 1995, causa C 312/93, in Riv. dir. pubbl.<br />
com., 1996, 688).<br />
4. Confronto tra il regime dell’atto amministrativo<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
e il regime dell’atto amministrativo<br />
emanato in base a legge incost<strong>it</strong>uzionale<br />
Secondo questa ricostruzione, quindi, l’invalid<strong>it</strong>à<br />
comun<strong>it</strong>aria viene a ricevere un trattamento<br />
che non riceve neppure l’atto amministrativo<br />
emanato in applicazione di una legge dichiarata<br />
incost<strong>it</strong>uzionale. Quest’ultimo, infatti, secondo<br />
la dottrina e la giurisprudenza prevalente, è semplicemente<br />
annullabile – e quindi soggetto allo<br />
ARTICOLI E NOTE 907<br />
stringente termine di decadenza pena l’inoppugnabil<strong>it</strong>à<br />
– e ciò anche quando la norma incost<strong>it</strong>uzionale<br />
sia la fonte attributiva del potere (sul<br />
punto sia consent<strong>it</strong>o rinviare a R. GIOVAGNOLI,<br />
Atto amministrativo e legge incost<strong>it</strong>uzionale: i<br />
profili sostanziali e processuali, in Urb. e app.,<br />
2002, 226). In altri termini, mentre il decorso del<br />
termine impugnatorio viene r<strong>it</strong>enuto recessivo<br />
rispetto all’“anticomun<strong>it</strong>arietà” dell’atto amministrativo,<br />
in caso di norme interne dichiarate<br />
cost<strong>it</strong>uzionalmente illeg<strong>it</strong>time la tutela contro la<br />
P.A. che a quelle norme abbia dato esecuzione<br />
incontra un lim<strong>it</strong>e nell’esigenza di certezza e stabil<strong>it</strong>à<br />
assicurata dall’inoppugnabil<strong>it</strong>à del provvedimento.<br />
Questa divers<strong>it</strong>à di regime potrebbe<br />
rappresentare, come è stato rilevato, un indice<br />
“dell’esistenza di un rapporto gerarchico nel<br />
quale le norme comun<strong>it</strong>arie – direttamente<br />
applicabili – debbano r<strong>it</strong>enersi sovraordinate<br />
alle norme di rango cost<strong>it</strong>uzionale, qualora queste<br />
ultime non cost<strong>it</strong>uiscano espressione di principi<br />
di carattere fondamentale” (M. ANTONIOLI,<br />
Inoppugnabil<strong>it</strong>à e disapplicabil<strong>it</strong>à degli atti<br />
amministrativi, c<strong>it</strong>., 1375). Ciò, d’altra parte,<br />
sarebbe in linea con quell’orientamento, prevalente<br />
in dottrina e accolto dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
volto ad ammettere la derogabil<strong>it</strong>à da parte<br />
delle norme comun<strong>it</strong>arie delle norme cost<strong>it</strong>uzionali<br />
che non siano principi fondamentali della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. A questo punto, però, pur non<br />
dimenticando la fondamentale differenza tra la<br />
disapplicazione della norma interna come forma<br />
del controllo diffuso della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria<br />
e il carattere accentrato del controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à,<br />
ci si deve chiedere quale sia la sorte<br />
dell’atto amministrativo in contrasto con i principi<br />
fondamentali della Cost<strong>it</strong>uzione e, in particolare,<br />
se esso sia affetto da una patologia diversa<br />
della semplice annullabil<strong>it</strong>à, che ne consenta<br />
un sindacato senza lim<strong>it</strong>i temporali. Invero, se il<br />
provvedimento amministrativo che applica una<br />
norma interna contrastante con la norma comun<strong>it</strong>aria<br />
può essere r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>timo, e di conseguenza<br />
disapplicato, anche dopo che è scaduto<br />
il termine di decadenza, potrebbe r<strong>it</strong>enersi che<br />
la stessa sorte debba toccare al provvedimento<br />
amministrativo emanato in attuazione di norma<br />
interna che viola i principi fondamentali della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione, i quali, come si è detto, si collocano<br />
nella gerarchia delle fonti ad un livello superiore<br />
rispetto alla norma comun<strong>it</strong>aria. Altrimenti<br />
opinando, si avrebbe una ingiustificata inver-
908 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
sione del valore delle fonti, perché il contrasto<br />
con la fonte inferiore (la norma comun<strong>it</strong>aria)<br />
darebbe luogo ad una patologia più grave di<br />
quella che scaturisce dal contrasto con la fonte<br />
superiore (i principi fondamentali della Cost<strong>it</strong>uzione).<br />
Ammettere la sindacabil<strong>it</strong>à anche oltre i<br />
termini impugnatori dei provvedimenti viziati<br />
da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria – e, secondo una<br />
possibile linea ricostruttiva, dei provvedimenti<br />
contrastanti con i principi fondamentali della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione – impone, però, alcune riflessioni<br />
ulteriori.<br />
Si tratta in primo luogo di individuare l’autor<strong>it</strong>à<br />
giudiziaria di fronte alla quale portare la<br />
controversia e, a tal fine, sarà necessario stabilire<br />
se l’atto anticomun<strong>it</strong>ario o incost<strong>it</strong>uzionale<br />
perda la sua capac<strong>it</strong>à degradatoria o se, invece,<br />
il venire meno dell’oppugnabil<strong>it</strong>à incida solo<br />
sul regime processuale dell’atto. Accogliendo<br />
questa seconda alternativa, la disapplicazione<br />
dovrebbe esser praticata dal giudice amministrativo,<br />
di fronte al quale, pertanto, diverrebbe<br />
esperibile un’azione difforme, per struttura ed<br />
oggetto, dalla consueta azione impugnatoria e<br />
più facilmente inquadrabile nell’amb<strong>it</strong>o delle<br />
azioni di mero accertamento in quanto diretta<br />
ad accertare l’efficacia o meno degli atti amministrativi,<br />
in base alla conform<strong>it</strong>à dei medesimi<br />
alla normativa comun<strong>it</strong>aria direttamente applicabile<br />
o ai principi cost<strong>it</strong>uzionali. La tesi della<br />
disapplicabil<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo anticomun<strong>it</strong>ario<br />
è stata tuttavia sottoposta a serrata<br />
cr<strong>it</strong>ica da parte di una autorevole dottrina, la<br />
quale ha osservato come essa finisce per toccare<br />
il principio generale alla stregua del quale<br />
l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario lascia ferma la<br />
sovran<strong>it</strong>à degli Stati nazionali nel qualificare<br />
internamente le posizioni soggettive, affidarle<br />
ad un determinato giudice e stabilirne il regime<br />
processuale (cfr. F. CARINGELLA, Corso di dir<strong>it</strong>to<br />
amministrativo, tomo II, c<strong>it</strong>., 1530). Si afferma,<br />
quindi, che il legislatore nazionale è libero<br />
di qualificare una posizione di derivazione alla<br />
stregua di un interesse leg<strong>it</strong>timo, attribuirne la<br />
cognizione al giudice amministrativo e prevedere<br />
un termine di decadenza per l’impugnazione<br />
del provvedimento lesivo a patto che<br />
venga rispettata la duplice condizione di non<br />
discriminare la tutela della posizione comun<strong>it</strong>aria<br />
rispetto a quella nazionale e di non rendere<br />
eccessivamente difficile o addir<strong>it</strong>tura impossibile<br />
la tutela della posizione comun<strong>it</strong>aria.<br />
5. La Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea<br />
si pronuncia sulla possibil<strong>it</strong>à di disapplicare<br />
i bandi di gara in contrasto con il dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario: la sentenza, sezione VI, 27 febbraio<br />
2003, in causa C. - 327/00<br />
Sulla possibil<strong>it</strong>à di disappliccare l’atto amministrativo<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
è recentemente intervenuta a la Corte di giustizia<br />
della Comun<strong>it</strong>à europea con la sentenza<br />
sezione VI, 27 febbraio 2003, C-327/00, Santex<br />
S.p.a. La Corte di Lussemburgo si è pronunciata<br />
in segu<strong>it</strong>o ad una ordinanza di rinvio pregiudiziale<br />
del TAR Lombardia, Milano (sezione III,<br />
ord. 9 agosto 2000, n. 234, in Urb. e app., 2000,<br />
1243, con nota di A. CRISAFULLI, Disapplicazione<br />
del bando di gara: tra Corte di giustizia e<br />
giurisdizione esclusiva) il quale aveva defer<strong>it</strong>o al<br />
giudice europeo due ques<strong>it</strong>i: il primo, riguardo<br />
alla compatibil<strong>it</strong>à con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario del<br />
regime nazionale sui termini di ricorso nei confronti<br />
di clausole del bando di gara comun<strong>it</strong>arie<br />
illeg<strong>it</strong>time; il secondo relativo alla possibil<strong>it</strong>à per<br />
il giudice di applicare d’ufficio il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
nel caso in cui l’applicazione di quest’ultimo<br />
sia gravemente imped<strong>it</strong>a o resa difficile, o<br />
comunque ricorra un interesse pubblico di<br />
matrice comun<strong>it</strong>aria che tale applicazione giustifichi.<br />
Nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale, il<br />
TAR Lombardia, in particolare, aveva rilevato<br />
che, anche prescindendo dalla definizione dogmatica<br />
del regime di invalid<strong>it</strong>à dell’atto contrastante<br />
con la normativa europea e dalla distinzione<br />
delle posizioni soggettive (nonché delle<br />
relative forme di tutela processuale) in dir<strong>it</strong>ti<br />
soggettivi ed interessi leg<strong>it</strong>timi, propria dell’ordinamento<br />
<strong>it</strong>aliano e sconosciuta al dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario, la preminente esigenza di garantire<br />
l’attuazione di quest’ultimo e di assicurare l’effettiv<strong>it</strong>à<br />
della tutela giurisdizionale di s<strong>it</strong>uazioni<br />
soggettive di matrice comun<strong>it</strong>aria doveva essere<br />
soddisfatta riconoscendo al giudice amministrativo<br />
il potere di sindacare d’ufficio la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
dell’atto nazionale difforme dal dir<strong>it</strong>to europeo e<br />
di sancire l’applicazione di quest’ultimo<br />
mediante la rimozione dei provvedimenti che la<br />
ostacolassero (con un meccanismo doverosamente<br />
analogo alla disapplicazione degli atti<br />
normativi nazionali incompatibili con l’ordinamento<br />
europeo).<br />
La tesi del giudice milanese è stata respinta<br />
dalla Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à Euro-
pea con la sentenza della VI sezione 27 febbraio<br />
2003, in causa C.–327/00 (su tale sentenza<br />
v., fra gli altri, M.P. CHITI, L’invalid<strong>it</strong>à degli<br />
atti amministrativi per violazioni di disposizioni<br />
comun<strong>it</strong>arie e il relativo regime processuale,<br />
c<strong>it</strong>., 687 ss.).<br />
Ribadendo le conclusioni già raggiunte nella<br />
sentenza 12 dicembre 2002, causa C-470/99,<br />
Universale Bau, la Corte di giustizia ha affermato<br />
che spetta all’ordinamento nazionale di<br />
ogni Stato membro definire le modal<strong>it</strong>à relative<br />
al termine di ricorso destinate ad assicurare la<br />
salvaguardia dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dal dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario, purché siano rispettati il principio<br />
di equivalenza e il principio di effettiv<strong>it</strong>à. Il<br />
principio di equivalenza, ricorda il giudice<br />
europeo, impone non discriminare la tutela della<br />
posizione comun<strong>it</strong>aria rispetto a quella<br />
nazionale; il principio di effettiv<strong>it</strong>à richiede,<br />
invece, che le procedure nazionali non rendano<br />
praticamente impossibile od eccessivamente<br />
difficile l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dall’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario. Sotto il primo profilo,<br />
la Corte di Lussemburgo rileva che il termine<br />
di decadenza di sessanta giorni previsto dall’ordinamento<br />
<strong>it</strong>aliano rispetta il principio di<br />
equivalenza in quanto trova applicazione indifferentemente,<br />
a prescindere dalla circostanza<br />
che le posizioni giuridiche soggettive fatte<br />
valere siano fondate sulle norme nazionali<br />
oppure su quelle comun<strong>it</strong>arie. Quanto al principio<br />
di effettiv<strong>it</strong>à, la sentenza comun<strong>it</strong>aria osserva<br />
che, in linea di principio, il termine di impugnazione<br />
di sessanta giorni non osta all’effettiva<br />
applicazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, essendo<br />
invece funzionale all’esigenza della certezza<br />
del dir<strong>it</strong>to e di tutela dell’affidamento dei<br />
concorrenti in ordine alla fasi processuali già<br />
esaur<strong>it</strong>esi. Tuttavia, prosegue la sentenza (punto<br />
56 della motivazione), “ai fini dell’applicazione<br />
del principio di effettiv<strong>it</strong>à, ciascun caso<br />
in cui si pone la questione se una norma processuale<br />
nazionale renda impossibile o eccessivamente<br />
difficile l’applicazione del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario deve essere esaminato tenendo<br />
conto, in particolare, del ruolo di detta norma<br />
nell’insieme del procedimento, nonché dello<br />
svolgimento e delle peculiar<strong>it</strong>à di quest’ultimo<br />
(v. sentenza del 14 dicembre 1995, C-312/03,<br />
Peterbroek, Racc. pag. I-4599, punto 14). Pertanto,<br />
se un termine di decadenza come quello<br />
della causa principale non è, di per sé, contra-<br />
ARTICOLI E NOTE 909<br />
rio al principio di effettiv<strong>it</strong>à, non si può escludere<br />
che, nelle particolari circostanze della<br />
causa sottoposta al giudice a quo, l’applicazione<br />
di tale termine possa comportare una violazione<br />
del detto principio”. Orbene, proprio<br />
considerando le particolar<strong>it</strong>à della vicenda processuale<br />
sottoposta al suo esame, il giudice di<br />
Lussemburgo giunge alla conclusione che, nel<br />
caso di specie, il rispetto del principio di effettiv<strong>it</strong>à<br />
imponeva al giudice nazionale di disapplicare<br />
le norme che prevedono il termine di<br />
decadenza di sessanta giorni per insorgere contro<br />
gli atti amministrativi illeg<strong>it</strong>timi. Per una<br />
migliore comprensione della decisione giova,<br />
al riguardo ripercorrere brevemente gli aspetti<br />
salienti della fattispecie controversa. Nel procedimento<br />
a quo, la Società Alfa ha proposto<br />
un ricorso contro l’Un<strong>it</strong>à Socio San<strong>it</strong>aria Locale<br />
n. 42 di Pavia a motivo della sua esclusione<br />
da una gara per l’aggiudicazione di un appalto<br />
di forn<strong>it</strong>ure. A tal fine, la ricorrente ha impugnato<br />
la delibera di aggiudicazione nonché il<br />
bando di gara, il quale, a suo avviso, conteneva<br />
un requis<strong>it</strong>o di ammissione contrario al dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario. Tale bando conteneva, infatti, una<br />
clausola in base alla quale sarebbero state<br />
ammesse alla gara soltanto le imprese che<br />
avessero potuto dimostrare l’esistenza di un<br />
fatturato complessivo nell’ultimo triennio<br />
almeno triplo,per servizi identici a quelli<br />
oggetto della gara, rispetto all’importo annuo<br />
presunto posto a base d’asta. Con lettera 25<br />
novembre 1996, la ricorrente segnalava al commissario<br />
straordinario della convenuta che la<br />
suddetta clausola del bando di gara configurava<br />
un’indeb<strong>it</strong>a restrizione della concorrenza.<br />
Nella stessa lettera veniva precisato che, tenuto<br />
conto della recentissima introduzione di quel<br />
tipo di servizio da parte delle aziende san<strong>it</strong>arie<br />
locali, l’applicazione della clausola in questione<br />
avrebbe comportato l’esclusione di numerosi<br />
concorrenti, tra i quali anche la ricorrente,<br />
malgrado quest’ultima avesse raggiunto nell’ultimo<br />
anno un fatturato complessivo pari al<br />
doppio dell’importo annuo presunto della forn<strong>it</strong>ura<br />
oggetto dell’appalto. In segu<strong>it</strong>o a tali<br />
rilievi, la commissione aggiudicatrice della<br />
convenuta rinviava l’apertura delle offerte e<br />
chiedeva alle imprese interessate l’invio di una<br />
documentazione completa, affermando che la<br />
clausola in questione poteva essere interpretata<br />
nel senso che si riferiva al fatturato complessi-
910 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
vo delle imprese partecipanti e che, pertanto, la<br />
forn<strong>it</strong>ura di prodotti identici a quelli oggetto<br />
della gara cost<strong>it</strong>uiva non un requis<strong>it</strong>o di ammissione<br />
alla gara stessa, bensì soltanto un t<strong>it</strong>olo<br />
che sarebbe stato utilizzato ai fini dell’assegnazione<br />
del punteggio di qual<strong>it</strong>à. Tale interpretazione<br />
veniva contestata dalla d<strong>it</strong>ta Beta, t<strong>it</strong>olare<br />
dell’appalto relativo alla forn<strong>it</strong>ura di prodotti<br />
dello stesso tipo per il periodo precedente.<br />
Tale impresa inviava una lettera alla convenuta,<br />
pretendendo il puntuale rispetto della clausola<br />
del bando di gara controversa. Successivamente,<br />
la convenuta richiedeva alle imprese partecipanti<br />
di integrare la documentazione già presentata<br />
con la dichiarazione del fatturato da<br />
esse raggiunto relativo alle forn<strong>it</strong>ure di prodotti<br />
identici e di elencare le aziende san<strong>it</strong>arie alle<br />
quali tali forn<strong>it</strong>ure erano state prestate. La gara<br />
si concludeva con l’esclusione della ricorrente<br />
e di altre due imprese e con l’aggiudicazione<br />
dell’appalto alla d<strong>it</strong>ta Beta. La ricorrente, rilevando<br />
che, qualora fosse stata ammessa, avrebbe<br />
ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto, ha<br />
impugnato sia l’esclusione dalla gara disposta<br />
nei suoi confronti e la successiva aggiudicazione,<br />
sia il bando di gara, per violazione di legge<br />
ed eccesso di potere. La convenuta e la d<strong>it</strong>ta<br />
Beta, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>esi in giudizio, hanno eccep<strong>it</strong>o la<br />
tardiv<strong>it</strong>à dell’impugnazione del bando di gara,<br />
perché proposta, appunto, ben oltre il termine<br />
di decadenza di sessanta giorni dalla piena<br />
conoscenza della clausola lesiva. La Corte ha<br />
rilevato che, nel caso di specie, sebbene la clausola<br />
controversa sia stata portata a conoscenza<br />
degli interessati all’atto della pubblicazione del<br />
bando di gara, l’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice, con il<br />
suo comportamento, ha creato uno stato d’incertezza<br />
in ordine all’interpretazione da dare a<br />
tale clausola e che questa incertezza è stata dissipata<br />
solo con l’adozione della decisione di<br />
esclusione. L’Amministrazione, infatti, all’inizio<br />
ha lasciato intendere che avrebbe tenuto<br />
conto delle riserve espresse dalla società Alfa e<br />
che non avrebbe applicato nella fase dell’ammissione<br />
delle offerte il requis<strong>it</strong>o economico di<br />
cui alla clausola controversa. Soltanto con la<br />
decisione di esclusione, che ha estromesso dalla<br />
procedura di gara tutti gli offerenti che non<br />
rispondevano al detto requis<strong>it</strong>o, l’autor<strong>it</strong>à<br />
aggiudicatrice ha espresso la sua posizione<br />
defin<strong>it</strong>iva sull’interpretazione della clausola<br />
controversa. Secondo la Corte, quindi, nella<br />
fattispecie principale, l’offerente leso ha potuto<br />
conoscere l’effettiva interpretazione della detta<br />
clausola del bando di gara da parte dell’autor<strong>it</strong>à<br />
aggiudicatrice soltanto quando è stato informato<br />
della decisione di esclusione. Ed allora, si<br />
legge nella sentenza, “tenuto conto del fatto<br />
che, a quel punto, il termine previsto per l’impugnazione<br />
del detto bando era già scaduto,<br />
tale offerente è stato privato, per effetto delle<br />
norme di decadenza, di qualsiasi possibil<strong>it</strong>à di<br />
far valere in giudizio, nei confronti di successive<br />
decisioni arrecantigli pregiudizio, l’incompatibil<strong>it</strong>à<br />
di tale interpretazione con il dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario”. In defin<strong>it</strong>iva, il comportamento<br />
mutevole dell’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice, vista l’esistenza<br />
di un termine di decadenza, ha reso<br />
eccessivamente difficile per l’offerente leso<br />
l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>igli dall’ordinamento<br />
giuridico comun<strong>it</strong>ario. Da qui la conclusione,<br />
“che, in circostanze quali quelle della<br />
causa principale, spetta al giudice a quo assicurare<br />
il rispetto del principio di effettiv<strong>it</strong>à derivante<br />
dalla direttiva 89/665, applicando il proprio<br />
dir<strong>it</strong>to nazionale in modo tale da consentire<br />
all’offerente leso da una decisione dell’autor<strong>it</strong>à<br />
aggiudicatrice, adottata in violazione del<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, di conservare la possibil<strong>it</strong>à<br />
di addurre motivi di dir<strong>it</strong>to inerenti a tale violazione<br />
a sostegno di impugnazioni avverso altre<br />
decisioni dell’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice, ricorrendo,<br />
se del caso, alla possibil<strong>it</strong>à, derivante<br />
secondo il suddetto giudice dall’art. 5 della legge<br />
n. 2248/1865, di disapplicare le norme<br />
nazionali di decadenza che disciplinano tali<br />
impugnazioni”. Sulla scorta delle considerazioni<br />
che precedono, la Corte risolve la questione<br />
pregiudiziale rimessale dal TAR Lombardia<br />
dichiarando che il principio della primauté<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario - una volta accertato<br />
che un’autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice con il suo<br />
comportamento ha reso impossibile o eccessivamente<br />
difficile l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i<br />
dall’ordinamento giuridico comun<strong>it</strong>ario a un<br />
c<strong>it</strong>tadino dell’Unione leso da una decisione di<br />
tale autor<strong>it</strong>à - impone ai giudici nazionali competenti<br />
l’obbligo di dichiarare ricevibili i motivi<br />
di dir<strong>it</strong>to basati sull’incompatibil<strong>it</strong>à del bando<br />
di gara con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, dedotti a<br />
sostegno di un’impugnazione proposta contro<br />
la detta decisione, ricorrendo, se del caso, alla<br />
possibil<strong>it</strong>à prevista dal dir<strong>it</strong>to nazionale di<br />
disapplicare le norme nazionali di decadenza in
forza delle quali, decorso il termine per impugnare<br />
il bando di gara, non è più possibile invocare<br />
una tale incompatibil<strong>it</strong>à. La sentenza della<br />
Corte di giustizia si presta ad alcune riflessioni.<br />
Anz<strong>it</strong>utto, deve essere evidenziato che il<br />
giudice di Lussemburgo non fa propria la tesi –<br />
“sugger<strong>it</strong>a” dal TAR Lombardia nell’ordinanza<br />
di rinvio – della disapplicabil<strong>it</strong>à dell’atto<br />
amministrativo in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario:<br />
al contrario, la sentenza 27 febbraio<br />
2003, C. - 327/00 ribadisce che la previsione di<br />
un termine di decadenza per impugnare i bandi<br />
di gara non è in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />
ma anzi “risponde all’esigenza di effettiv<strong>it</strong>à<br />
derivante dalla direttiva 89/665, in quanto<br />
cost<strong>it</strong>uisce l’applicazione del principio della<br />
certezza del dir<strong>it</strong>to”.<br />
Fin qui, dunque, nulla di nuovo: le conclusioni<br />
cui giunge la sentenza sono perfettamente<br />
in linea con l’indirizzo prevalente nella giurisprudenza<br />
amministrativa nazionale secondo<br />
cui la violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario determina<br />
di regola la mera annullabil<strong>it</strong>à dell’atto<br />
amministrativo. Potrebbe, invece, sembrare<br />
“eversiva” rispetto alla posizione del nostro<br />
giudice amministrativo l’affermazione secondo<br />
cui i giudici nazionali, in presenza determinate<br />
circostanze, hanno l’obbligo di dichiarare<br />
ricevibili i motivi di dir<strong>it</strong>to basati sull’incompatibil<strong>it</strong>à<br />
del bando di gara con il dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario, ricorrendo, se del caso alla<br />
disapplicazione della norme nazionali di<br />
decadenza in forza delle quali, decorso il termine<br />
per impugnare il bando, non è più possibile<br />
invocare tale possibil<strong>it</strong>à. Ad un più attento<br />
esame, emerge, tuttavia, che anche sotto<br />
questo profilo, i principi affermati dal giudice<br />
comun<strong>it</strong>ario – in apparenza dirompenti, laddove<br />
profilano la possibil<strong>it</strong>à di chiedere l’annullamento<br />
dell’atto illeg<strong>it</strong>timo anche oltre il<br />
termine di decadenza – si inseriscono, in<br />
realtà, in un solco già tracciato dalla giurisprudenza<br />
nazionale. La Corte di giustizia ha<br />
cura di precisare, infatti, che la disapplicazione<br />
delle norme nazionali che prevedono il termine<br />
di decadenza è consent<strong>it</strong>a solo laddove<br />
l’Autor<strong>it</strong>à aggiudicatrice abbia, con il suo<br />
comportamento contradd<strong>it</strong>toro, reso eccessivamente<br />
difficile l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i<br />
dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario. Ciò si è verificato<br />
nel caso di specie, in quanto l’Amministrazione,<br />
in un primo momento, aveva accol-<br />
ARTICOLI E NOTE 911<br />
to i rilievi formulati dalla ricorrente, così<br />
facendo nascere in capo alla medesima una<br />
fiduciosa aspettativa in ordine all’aggiudicazione<br />
dell’appalto, mentre in un secondo<br />
momento aveva deciso di escludere l’impresa<br />
sulla base di una diversa interpretazione della<br />
clausola controversa. Orbene, la rilevanza che<br />
la Corte di giustizia riconosce – al fine di consentire<br />
una impugnazione oltre il termine di<br />
decadenza – all’affidamento riposta dall’impresa<br />
sulla corretta applicazione di una clausola<br />
la cui lesiv<strong>it</strong>à non sia immediatamente<br />
percepibile, non solo non ha nulla di “rivoluzionario”,<br />
ma, al contrario, riecheggia quanto<br />
affermato dal nostro Consiglio di Stato a propos<strong>it</strong>o<br />
delle clausole c.d. plurivoche, caratterizzate,<br />
cioè, da un sostanziale grado di ambigu<strong>it</strong>à<br />
interpretativa (sul tema v. F. CARINGEL-<br />
LA, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo, tomo I,<br />
Milano, 2003, 252). È noto, infatti, che rispetto<br />
alle clausole suscettibili di più interpretazioni,<br />
l’orientamento consolidato del Consiglio<br />
di Stato – chiaramente espresso nella<br />
ordinanza dell’Adunanza Plenaria 4 dicembre<br />
1998, n.1 e confermato nelle decisioni successive<br />
– è nel senso di consentire l’impugnazione<br />
differ<strong>it</strong>a al momento dell’impugnazione<br />
del provvedimento di esclusione, atteso che<br />
solo in questo momento la loro lesiv<strong>it</strong>à diviene<br />
chiara e percepibile. Giova rilevare, sul<br />
punto, che la distinzione tra clausole lesive ed<br />
immediatamente percepibili come tali e clausole<br />
ambigue riposa su cr<strong>it</strong>eri non sempre univoci<br />
e chiari, finendosi per lasciare al prudente<br />
apprezzamento del giudice la valutazione<br />
circa la natura della clausola, valutazione da<br />
compiere anche tenendo in considerazione il<br />
comportamento eventualmente assunto dall’Amministrazione<br />
aggiudicatrice (e dalle<br />
risposte da questa date ai rilievi formulati dai<br />
concorrenti). Ebbene, si può r<strong>it</strong>enere che nella<br />
fattispecie all’esame della Corte di giustizia,<br />
il comportamento contradd<strong>it</strong>torio tenuto<br />
dall’Amministrazione aggiudicatrice avesse<br />
reso ambigua la clausola controversia: ad un<br />
risultato analogo a quello cui giunge la Corte<br />
di Lussemburgo era possibile, quindi, arrivare<br />
anche applicando i cr<strong>it</strong>eri elaborati dalla giurisprudenza<br />
amministrativa nazionale, senza<br />
evocare il dovere del giudice di disapplicare le<br />
norme che prevedono il termine di decadenza<br />
in nome del primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.
912 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
6. L’ordinanza del Consiglio di Stato, sezione<br />
V, 6 maggio 2002, n. 2406 del 2002 e il<br />
non liquet della Plenaria.<br />
Il problema concernente le conseguenze<br />
della prevalenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sugli<br />
atti amministrativi adottati in difform<strong>it</strong>à con<br />
esso era stato rimesso, sia pure con specifico<br />
riferimento al regime di impugnazione dei<br />
bandi di gara, all’Adunanza Plenaria del Consiglio<br />
di Stato dalla V sezione con ordinanza<br />
6 maggio 2002, n. 2406 (in Urb. app., 2002,<br />
921). Nella fattispecie sottoposta alla V<br />
sezione veniva in considerazione una clausola<br />
di un bando di gara, disciplinante i cr<strong>it</strong>eri<br />
di valutazione delle offerte anomale, di cui il<br />
ricorrente lamentava l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à per la violazione<br />
delle prescrizioni del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
riguardanti il giusto procedimento nella<br />
valutazione in contradd<strong>it</strong>torio con l’impresa<br />
dell’anomalia dell’offerta. Chiamata a decidere<br />
sulla tempestiv<strong>it</strong>à dell’impugnazione, la<br />
V sezione, in primo luogo, aveva rimesso<br />
all’Adunanza Plenaria la questione se le clausole<br />
del bando di gara diverse da quelle<br />
riguardanti i requis<strong>it</strong>i di partecipazione alla<br />
procedura selettiva dovessero essere impugnate<br />
entro il termine decorrente dalla loro<br />
conoscenza legale o se potessero essere<br />
impugnate contestualmente all’atto applicativo,<br />
che conclude per l’interessato, la procedura<br />
selettiva. L’ordinanza, inoltre, dopo aver<br />
richiamato l’orientamento di alcuni giudici di<br />
primo grado secondo cui il bando deve essere<br />
disapplicato almeno nelle ipotesi in cui l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
riscontrata derivi dal contrasto con<br />
la normativa comun<strong>it</strong>aria (cfr. TAR Lombardia<br />
sezione III, 8 agosto 2000, n. 234,c<strong>it</strong>.),<br />
aveva demandato alla decisione della Plenaria<br />
anche la soluzione di tale questione. L’Adunanza<br />
Plenaria è intervenuta con la decisione<br />
29 gennaio 2003, n. 1, la quale, tuttavia, non<br />
ha affrontato la questione in esame, r<strong>it</strong>enendola<br />
non necessaria ai fini della definizione<br />
della controversia. La questione sulla possibil<strong>it</strong>à<br />
di disapplicare le disposizioni del bando<br />
di gara contrastanti con norme comun<strong>it</strong>arie<br />
presuppone, infatti, che si sia di fronte ad una<br />
omessa o tardiva impugnazione della clausola<br />
del bando di gara; circostanza, questa, non<br />
sussistente nel caso esaminato dall’Adunanza<br />
Plenaria, in cui il bando era stato impugnato<br />
con ricorso tempestivo.<br />
7. L’atto amministrativo in contrasto con<br />
norme comun<strong>it</strong>arie non self- executing.<br />
Il problema del rapporto tra atto amministrativo<br />
nazionale e dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario si pone<br />
anche rispetto alle norme di origine europea che<br />
non sono self-executing. Si pensi, ad esempio, al<br />
caso di un provvedimento amministrativo che<br />
sia in contrasto con una direttiva non direttamente<br />
applicabile e non ancora attuata. Sia in<br />
dottrina che in giurisprudenza c’è concordia nel<br />
r<strong>it</strong>enere che le direttive, anche se non direttamente<br />
applicabili, cost<strong>it</strong>uiscono comunque un<br />
vincolo per le autor<strong>it</strong>à chiamate a dare ad esse<br />
attuazione sotto un duplice aspetto: da un lato,<br />
esse rappresentano un parametro di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
per l’attiv<strong>it</strong>à esplicata in sede di attuazione; dall’altro,<br />
anche prima e in mancanza dell’attuazione<br />
precludono iniziative amministrative con esse<br />
contrastanti. In base al fondamentale principio<br />
dell’estoppel enucleato dalla Corte di giustizia,<br />
invero, “lo Stato singolo non può opporre ai singoli<br />
l’inadempimento da parte sua, degli obblighi<br />
derivanti dalla direttiva stessa” (Corte di giustizia,<br />
5 aprile 1979, in causa 148/78, in racc.,<br />
1979, 1642). Da qui la conclusione secondo cui<br />
le prescrizioni contenute nelle direttive valgano<br />
da punto di riferimento nell’esercizio della potestà<br />
discrezionale da parte dell’Amministrazione<br />
e che la loro violazione, pur non integrando il<br />
vizio di violazione di legge, possa comunque<br />
rilevare sotto forma di eccesso di potere. Conclusioni<br />
analoghe sono state raggiunte per quanto<br />
riguarda gli atti di derivazione comun<strong>it</strong>aria<br />
non vincolanti, quali le raccomandazione, i<br />
pareri e le comunicazioni. La dottrina prevalente<br />
r<strong>it</strong>iene che tali atti, sebbene non vincolanti,<br />
debbano essere presi in attenta considerazione<br />
dall’autor<strong>it</strong>à amministrativa nazionale nell’esercizio<br />
dei propri poteri discrezionali, non diversamente<br />
da quanto accade per i pareri non vincolanti<br />
previsti dall’ordinamento nazionale. Per<br />
queste ragioni, l’Amministrazione in sede di<br />
motivazione della propria deliberazione dovrà<br />
indicare le ragioni per le quali si sia eventualmente<br />
discostata da tali atti. In mancanza, la loro<br />
violazione, pur non potendo configurare una<br />
violazione di legge potrebbe rilevare sotto il profilo<br />
dell’eccesso di potere (cfr., per tutti F.<br />
CARINGELLA, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />
tomo II, Milano, 2002, 1327). Altro profilo da<br />
esaminare concerne il rapporto tra atti amministrativi<br />
nazionali e decisioni comun<strong>it</strong>arie. La
dottrina prevalente, sulla base del rilievo secondo<br />
cui la “decisione è obbligatoria in tutti i suoi<br />
elementi per i destinatari da essa designati” (art.<br />
249 Trattato CE), r<strong>it</strong>iene che la decisione comun<strong>it</strong>aria<br />
vincola i soggetti destinatari anche a<br />
livello di successiva attiv<strong>it</strong>à amministrativa: l’atto<br />
in contrasto con essa deve quindi considerarsi<br />
illeg<strong>it</strong>timo non diversamente da quanto accade<br />
per l’atto amministrativo adottato in violazione<br />
di un regolamento CE. In senso opposto si è<br />
tuttavia espresso il Consiglio di Stato in una non<br />
recente pronuncia che cost<strong>it</strong>uisce uno dei rari<br />
precedenti che affrontano il problema. Nella fattispecie,<br />
una decisione comun<strong>it</strong>aria aveva<br />
dichiarato incompatibile con il mercato Comune<br />
un regime di aiuti previsto da una legge <strong>it</strong>aliana<br />
a favore di una determinata categoria di operatori<br />
economici. I giudici di primo grado hanno<br />
giudicato leg<strong>it</strong>timi gli atti amministrativi nazionali<br />
che avevano provveduto ad eliminare gli<br />
aiuti previsti dalla suddetta legge dichiarata<br />
incompatibile con il mercato Comune. Il Consiglio<br />
di Stato, al contrario, con la sentenza 24<br />
gennaio 1989, n. 30, ha annullato tali atti considerandoli<br />
illeg<strong>it</strong>timi. Alla base di questa conclusione<br />
sta la considerazione che la decisione<br />
comun<strong>it</strong>aria, in quanto priva di effetti generali,<br />
determina unicamente l’obbligo in capo allo<br />
Stato di abrogare la legge dichiarata incompatibile<br />
con il mercato Comune, legge che, tuttavia,<br />
fintantoché rimane in vigore deve essere applicata<br />
dall’Amministrazione.<br />
8. L’autotuela rispetto agli atti amministrativi<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Per completare il quadro dei rapporti intercorrenti<br />
tra provvedimento amministrativo e<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario deve, infine, essere preso<br />
in considerazione il regime del potere di autotutela<br />
eserc<strong>it</strong>abile dalla P.A. a fronte di un atto<br />
amministrativo illeg<strong>it</strong>timo per violazione del<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. In particolare, occorre<br />
chiedersi se i principi di dir<strong>it</strong>to interno che<br />
regolano l’esercizio della potestà di annullamento<br />
d’ufficio possano cost<strong>it</strong>uire un argine<br />
alla piena e completa attuazione della primaute<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Per orientamento<br />
giurisprudenziale consolidato, invero, il mero<br />
accertamento dell’originaria illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto<br />
non giustifica ancora l’esercizio del<br />
potere di r<strong>it</strong>iro, essendo necessaria l’ulteriore<br />
ARTICOLI E NOTE 913<br />
verifica della rispondenza dello stesso ad un<br />
interesse pubblico prevalente su altre esigenze<br />
mer<strong>it</strong>evoli di considerazione, tra le quali, in<br />
particolare, quella della certezza delle s<strong>it</strong>uazioni<br />
giuridiche e della salvaguardia delle<br />
posizioni soggettive sorte o rese eserc<strong>it</strong>abili<br />
dall’atto viziato e ormai consolidate. Si pone,<br />
allora, il problema di verificare se tali principi<br />
di dir<strong>it</strong>to interno debbano r<strong>it</strong>enersi operanti<br />
anche quando l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à originaria dell’atto<br />
amministrativo derivi dal contrasto con<br />
disposizioni di origine comun<strong>it</strong>aria direttamente<br />
applicabili o se, al contrario, la primazia<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario imponga necessariamente<br />
l’annullamento d’ufficio, che in tal<br />
caso si presenterebbe in termini vincolati e<br />
non più discrezionali. In dottrina, si è rilevato<br />
come, secondo l’orientamento accolto dalla<br />
stessa Corte cost<strong>it</strong>uzionale, l’unico lim<strong>it</strong>e<br />
insormontabile alla penetrazione del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai “principi fondamentali<br />
del nostro ordinamento cost<strong>it</strong>uzionale<br />
e dai dir<strong>it</strong>ti inalienabili della persona umana”.<br />
Di conseguenza – si è osservato – qualsiasi<br />
principio non attestato a livello a livello cost<strong>it</strong>uzionale<br />
non può cost<strong>it</strong>uire attenuazione della<br />
capac<strong>it</strong>à di penetrazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Da qui la conclusione che i principi di<br />
dir<strong>it</strong>to interno volti a disciplinare la potestà<br />
amministrativa di annullamento d’ufficio, nella<br />
parte in cui richiedono per la caducazione<br />
un presupposto ulteriore rispetto alla contrarietà<br />
dell’atto a norme comun<strong>it</strong>arie, dovrebbero<br />
soccombere nel confronto con l’altro principio<br />
del primato del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, da<br />
cui deriva l’obbligo per l’autor<strong>it</strong>à amministrativa<br />
di porre rimedio alle violazioni in cui sia<br />
incorsa. La tesi secondo cui l’annullamento<br />
d’ufficio dell’atto amministrativo in contrasto<br />
con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario si presenta in termini<br />
sostanzialmente vincolati è stata accolta<br />
anche dal Consiglio di Stato con la sentenza 5<br />
giugno 1998, n. 918 (in Urb. app., 1998,<br />
1342, con nota di R. GAROFOLI, Annullamento<br />
di atto amministrativo contrastante con norme<br />
CE self executing). Tale pronuncia, pur<br />
r<strong>it</strong>enendo necessario accertare l’esistenza di<br />
un interesse pubblico, afferma, tuttavia, che<br />
“in presenza di una illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivante dalla<br />
violazione di norme comun<strong>it</strong>arie, il concreto<br />
ed attuale interesse pubblico al r<strong>it</strong>iro dell’atto<br />
amministrativo è da considerare non
914 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
solo in re ipsa, ma anche prevalente su altri<br />
interessi privati mil<strong>it</strong>anti a favore della conservazione<br />
dell’atto”. L’opposta soluzione,<br />
secondo cui è sempre necessario verificare<br />
l’esistenza di un interesse pubblico attuale e<br />
concreto alla caducazione dell’atto, è stata<br />
invece accolta dal TAR Lazio in una non<br />
recente sentenza ed è sostenuta da una autorevole<br />
dottrina. (cfr. TAR Lazio sezione III, 7<br />
ottobre 1996, n. 1834, in Urb. app., 1997,<br />
335; in dottrina v., per tutti, R. GAROFOLI,<br />
Annullamento di atto amministrativo contrastante<br />
con norme CE self executing, c<strong>it</strong>. 340).<br />
A sostegno di questa conclusione si è osservato<br />
che nell’amb<strong>it</strong>o dell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />
esiste un principio del tutto analogo a<br />
quello che nel nostro dir<strong>it</strong>to interno impone<br />
all’autor<strong>it</strong>à amministrativa di verificare, prima<br />
di rimuovere un atto illeg<strong>it</strong>timo, l’esistenza di<br />
un interesse pubblico concreto ed attuale a<br />
quella rimozione. La Corte di giustizia ha,<br />
infatti, avuto modo di affermare, con riferimento<br />
ad un provvedimento di autotutela<br />
adottato dalla Commissione, che “la revoca di<br />
un atto illeg<strong>it</strong>timo è consent<strong>it</strong>a entro un termine<br />
ragionevole e se la Commissione ha adeguatamente<br />
tenuto conto della misura in cui la<br />
ricorrente ha potuto eventualmente fare affidamento<br />
sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto” (Corte di<br />
giustizia, sentenza 26 febbraio 1987, in causa<br />
15/85, in Racc. 1987, 1032). Da questa pronuncia<br />
emerge, quindi, l’insufficienza, anche<br />
nell’ordinamento europeo, della sola illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
dell’atto per giustificare la sua rimozione<br />
in via amministrativa e la necess<strong>it</strong>à di una<br />
attenta ponderazione di altri interessi r<strong>it</strong>enuti<br />
mer<strong>it</strong>evoli di considerazione, tra cui quello<br />
del destinatario del provvedimento illeg<strong>it</strong>timo,<br />
laddove questo sia produttivo di effetti<br />
favorevoli. Sembra, anzi, come la dottrina non<br />
ha mancato di rilevare, che i principi elaborati<br />
a livello comun<strong>it</strong>ario per regolare l’annullamento<br />
in via di autotutela di un atto illeg<strong>it</strong>timo<br />
siano ancor più rigorosi di quelli corrispondenti<br />
valevoli nel dir<strong>it</strong>to interno. Basti<br />
pensare che il decorso di un consistente lasso<br />
di tempo, che nel nostro ordinamento cost<strong>it</strong>uisce<br />
soltanto uno dei fattori da prendere in considerazione<br />
per decidere se sussiste un interesse<br />
pubblico concreto e attuale alla rimozione,<br />
sembra cost<strong>it</strong>uire, a giudizio del giudice<br />
comun<strong>it</strong>ario, un fattore ostativo all’esercizio<br />
del potere di autotutela. Tali conclusioni risultano<br />
confermate dalla recentissima sentenza<br />
della Corte di giustizia 14 gennaio 2004, in<br />
causa C- 453/00, Kunhe & He<strong>it</strong>z (in Giust.<br />
civ., 2004, 865, con nota di R. BARATTA, Sull’erronea<br />
interpretazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
in applicazione della teoria “dell’atto<br />
chiaro”, nonché in Guida al dir., 2004, 111,<br />
con nota di A. MONDINI, Autotutela: il riesame<br />
della Corte rende necessario il riesame<br />
amministrativo). Nel caso di specie, il ques<strong>it</strong>o<br />
rimesso in via pregiudiziale alla Corte di giustizia<br />
consiste proprio nello stabilire se un<br />
organo amministrativo interno sia obbligato a<br />
riesaminare ed eventualmente a r<strong>it</strong>irare un<br />
proprio provvedimento divenuto defin<strong>it</strong>ivo<br />
quando da una successiva sentenza della Corte<br />
risulta che quel provvedimento (e la pronuncia<br />
che l’ha confermato) sono basati su<br />
una interpretazione erronea del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Anche qui, per una migliore comprensione<br />
della sentenza della Corte di Lussemburgo,<br />
appare opportuno riperocorrere i tratti<br />
essenziali della vicenda processuale.<br />
La controversia pendente davanti al giudice<br />
nazionale riguardava al corretta applicazione<br />
della regolamento del Consiglio n. 2777 del<br />
29 ottobre 1975, in materia di organizzazione<br />
del mercato di pollame. Tale normativa ha<br />
ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o in favore dei produttore che esportano<br />
verso paesi terzi un regime di contributi, detti<br />
“rest<strong>it</strong>uzioni” per compensare la differenza<br />
fra prezzo sul mercato comun<strong>it</strong>ario e prezzo,<br />
inferiore, sul mercato mondiale. L’ammontare<br />
delle rest<strong>it</strong>uzioni varia a seconda della classificazione<br />
tariffaria doganale dei prodotto<br />
esportati. La società Kunhe & He<strong>it</strong>z, con sede<br />
in Olanda, fra il dicembre del 1986 e il dicembre<br />
del 1987, sulla base di una serie di dichiarazioni<br />
di esportazione, otteneva le rest<strong>it</strong>uzioni<br />
richieste. Sub<strong>it</strong>o dopo, però, l’autor<strong>it</strong>à<br />
amministrativa olandese competente emanava<br />
un provvedimento con cui imponeva il parziale<br />
rimborso sul motivo che le contribuzioni<br />
confer<strong>it</strong>e, per inesattezza della classificazione<br />
tariffaria data dalla Kunhe & He<strong>it</strong>iz dei prodotti<br />
esportati, sarebbero stati superiori a<br />
quelli dovuti. Avverso detto provvedimento la<br />
Kunhe & He<strong>it</strong>iz proponeva reclamo all’autor<strong>it</strong>à<br />
giudiziaria. Respinto il reclamo in primo<br />
grado, la società ricorreva al “College van<br />
Beroepvoor het bedtijsleven” (giudice di ulti-
ma istanza in materia commerciale) che, con<br />
sentenza 22 novembre 1991, r<strong>it</strong>eneva corretta<br />
l’interpretazione della normativa adottata dall’Amministrazione<br />
e rigettava, quindi, i ricorso.<br />
Nel farlo, il “College” si era r<strong>it</strong>enuto<br />
dispensato dall’obbligo, previsto dall’art. 234<br />
CE, di effettuare il rinvio pregiudiziale alla<br />
Corte di giustizia, in quanto – conformemente<br />
alla c.d. teoria dell’atto chiaro di cui alla sentenza<br />
6 ottobre 1982, causa C-283/81 – aveva<br />
r<strong>it</strong>enuto che l’interpretazioni delle sottovoci<br />
tariffarie non desse ad<strong>it</strong>o ad alcun dubbio. Il 5<br />
ottobre 1994, tuttavia, in relazione ad altro<br />
caso involgente la medesima normativa, la<br />
Corte di giustizia adottava un’interpretazione<br />
conforme a quella a suo tempo sostenuta dalla<br />
Kunhe & He<strong>it</strong>z. La società, allora, richiamando<br />
la sopravvenuta sentenza della Corte,<br />
presentava una istanza riesame all’autor<strong>it</strong>à<br />
amministrativa olandese. Rigettata l’istanza<br />
da parte dell’Amministrazione, la società<br />
impugnava il provvedimento di nuovo di fronte<br />
al “College”. Il “College” ha allora rimesso<br />
alla Corte la seguente questione pregiudiziale:<br />
“Se il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, nel quale in particolare<br />
si deve prendere in considerazione il<br />
principio dell’affidamento di cui all’art. 10<br />
CE, in circostanza quale quelle descr<strong>it</strong>te (….)<br />
comporti che in organo amministrativo sia<br />
tenuto a rivedere una decisione che è divenuta<br />
defin<strong>it</strong>iva, al fine di assicurare la completa<br />
efficacia del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, così come<br />
quest’ultimo deve essere interpretato in base a<br />
quanto risulta dalla soluzione data ad una successiva<br />
domanda pregiudiziale”. Nel rispondere<br />
al ques<strong>it</strong>o, la Corte rileva, in primo luogo,<br />
che il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario non esige, in<br />
linea di principio, che un organo amministrativo<br />
sia obbligato a riesaminare una decisione<br />
amministrativa che ha acquistato carattere<br />
defin<strong>it</strong>ivo. Ciò in quanto, si legge nella sentenza,<br />
la certezza del dir<strong>it</strong>to è inclusa tra i<br />
principi generali riconosciuti nel dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
e il carattere defin<strong>it</strong>ivo di una decisione<br />
amministrativa, acquis<strong>it</strong>o alla scadenza dei<br />
termini ragionevoli di ricorso o in segu<strong>it</strong>o<br />
all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale,<br />
contribuisce a tale certezza. Ciò premesso<br />
in via generale, la Corte di Lussemburgo<br />
osserva, tuttavia, che in presenza di alcune<br />
circostanze, può sorgere, in capo alle autor<strong>it</strong>à<br />
amministrative nazionali, l’obbligo di riesa-<br />
ARTICOLI E NOTE 915<br />
minare, in sede di autotutela, un atto amministrativo<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Tali circostanze solo le seguenti:<br />
– che il dir<strong>it</strong>to nazionale riconosca all’organo<br />
amministrativo la possibil<strong>it</strong>à di r<strong>it</strong>ornare<br />
sulla decisione in discussione della causa<br />
principale divenuta defin<strong>it</strong>iva;<br />
– che la decisione amministrativa abbia<br />
acquis<strong>it</strong>o il suo carattere defin<strong>it</strong>ivo solo in<br />
segu<strong>it</strong>o alla sentenza di un giudice nazionale<br />
le cui decisioni non siano suscettibili di un<br />
ricorso giurisdizionale;<br />
– che tale sentenza sia fondata su una interpretazione<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario che, alla<br />
luce di una sentenza successiva della Corte di<br />
giustizia, si sia rivelata errata e che era stata<br />
adottata, senza che la Corte fosse stata ad<strong>it</strong>a in<br />
via pregiudiziale, alle condizioni previste dall’art.<br />
234, n. 3 CE;<br />
– che l’interessato si rivolga all’organo<br />
amministrativo sollec<strong>it</strong>ando l’esercizio del<br />
potere di autotutela immediatamente dopo<br />
essere stato informato di tale sentenza della<br />
Corte; In tali circostanze, tutte presenti nella<br />
fattispecie sottoposta dal giudice olandese allo<br />
scrutinio della Corte, l’organo amministrativo<br />
interessato è tenuto, in applicazione del principio<br />
di cooperazione derivante dall’art. 10 CE, a<br />
riesaminare la sua precedente decisione al fine<br />
di tener conto dell’interpretazione della disposizione<br />
pertinente del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario nel<br />
frattempo accolta dalla Corte. La sentenza della<br />
Corte di giustizia offre, come si diceva, un<br />
argomento decisivo a favore della tesi che nega<br />
la doveros<strong>it</strong>à per l’Amministrazione di procedere<br />
all’annullamento, in via di autotuela, dell’atto<br />
in contrasto con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario. Il<br />
giudice di Lussemburgo chiarisce, infatti, che<br />
tale obbligo può sussistere solo in presenza<br />
delle circostanze sopra ricordate. In mancanza<br />
di esse, al contrario, la regola è che, anche a<br />
fronte di un atto amministrativo affetto da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
comun<strong>it</strong>aria, l’esercizio dei poteri di<br />
autotutela, al pari di quanto accade per le ipotesi<br />
di illeg<strong>it</strong>im<strong>it</strong>à interna, non è obbligatorio e<br />
l’autoannulamento, specie laddove si tratti di<br />
atto ampliativo ed emanato da tempo, è comunque<br />
subordinato alla prevalenza di interessi<br />
pubblici concreti e prevalenti rispetto ad esigenze<br />
contrapposte ingeneratesi sulla base del<br />
medesimo atto.
916 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Dott.ssa ANNA GRAGNANI<br />
(Dottoranda di ricerca in Giustizia cost<strong>it</strong>uzionale e<br />
tutela internazionale dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali,<br />
Univers<strong>it</strong>à di Pisa)<br />
I poteri cautelari della Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale e le procedure<br />
non giurisdizionali per la tutela<br />
urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali<br />
nelle “controversie<br />
federali”<br />
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Il divieto di<br />
soluzione unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti fra soggetti<br />
cost<strong>it</strong>uzionali come fondamento dei poteri cautelari<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale - 3. Violazione<br />
del divieto di soluzione unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti<br />
come vizio teleologico delle funzioni cost<strong>it</strong>uzionali,<br />
naturale tendenza al compiuto esercizio<br />
delle competenze e procedure unilaterali<br />
per la tutela urgente delle competenze cost<strong>it</strong>uzionali<br />
- 4. Il rapporto fra i poteri cautelari del<br />
Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale federale e gli strumenti<br />
unilaterali di composizione dei confl<strong>it</strong>ti fra<br />
Bund e Länder nell’ordinamento tedesco - 5.<br />
Osservazioni conclusive.<br />
1. L’oggetto di questo contributo si presenta<br />
come aspetto particolare di un tema assai più<br />
ampio: la tutela cautelare nella giustizia cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
È per questo opportuno far precedere<br />
la sua trattazione da qualche considerazione<br />
preliminare relativa al contesto in cui esso si<br />
inserisce.<br />
La tutela cautelare è oggi considerata una<br />
componente essenziale di pressoché ogni sistema<br />
processuale moderno.<br />
L’idea che la tutela cautelare sia necessaria<br />
per garantire l’effettiv<strong>it</strong>à di ogni ordinamento<br />
processuale rappresenta ormai un valore condiviso<br />
non soltanto nell’ordinamento interno ma<br />
anche nel dir<strong>it</strong>to internazionale e in quello<br />
(1) A. PIZZORUSSO, Ipotesi di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale<br />
nei trattati ist<strong>it</strong>utivi dell’Unione Europea e nel progetto<br />
di Trattato-Cost<strong>it</strong>uzione, in Giur. cost., 2003, 2443 ss.<br />
(2) Sul tema N. TROCKER, La Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />
dell’Unione europea ed il processo civile, in<br />
Rivista trimestrale di dir<strong>it</strong>to e procedura civile, 2002,<br />
1171 ss.<br />
comun<strong>it</strong>ario, in particolare presso giurisdizioni,<br />
come le Corti europee, che si prestano ad essere<br />
qualificate come giurisdizioni cost<strong>it</strong>uzionali (1).<br />
È agevole constatare che la tutela cautelare<br />
ha conosciuto negli anni più recenti un notevole<br />
sviluppo proprio in relazione all’esercizio di<br />
forme giurisdizionali e giustiziali di controllo<br />
dell’esercizio del potere pubblico, in un percorso<br />
che attraverso la condivisione sul piano<br />
internazionale dei valori cost<strong>it</strong>uzionali frutto<br />
delle elaborazioni giuridiche nazionali, ha<br />
rafforzato quei valori ampliandone le potenzial<strong>it</strong>à<br />
di applicazione all’interno di quegli stessi<br />
ordinamenti che li hanno concep<strong>it</strong>i (2).<br />
È però altrettanto agevole constatare che i<br />
poteri cautelari della Corte cost<strong>it</strong>uzionale non<br />
hanno sino ad oggi acquis<strong>it</strong>o un rilievo significativo<br />
nell’esperienza <strong>it</strong>aliana di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
né ad oggi è dato sapere se la recente<br />
introduzione del potere di sospensione cautelare<br />
delle leggi e degli atti aventi forza di legge<br />
impugnati nei giudizi in via principale, dischiuda<br />
su questo orizzonte nuove prospettive.<br />
Di qui la curios<strong>it</strong>à di trovare le ragioni per le<br />
quali alcuni dati che di per sé considerati nessuno<br />
sarebbe disposto a mettere in discussione,<br />
hanno trovato invece, nel nostro ordinamento,<br />
qualche difficoltà a combinarsi utilmente nel<br />
processo cost<strong>it</strong>uzionale: il valore dell’effettiv<strong>it</strong>à<br />
della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, la scelta di<br />
congegnare il controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
secondo moduli processuali e la considerazione<br />
della tutela cautelare come componente<br />
essenziale a garanzia dell’effettiv<strong>it</strong>à di pressoché<br />
ogni sistema processuale moderno.<br />
La ricerca di una risposta a questo interrogativo<br />
non è fine a se stessa, è infatti guidata dall’intuizione<br />
che il potere cautelare rappresenti<br />
una posizione utile di osservazione di alcuni<br />
temi centrali della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale (3):<br />
in quanto strumento di ottimizzazione dei<br />
rimedi disponibili esso espone l’interprete ad<br />
(3) Per un’analoga impostazione di questo tema come<br />
aspetto particolare di una più ampia ricerca, si vedano i<br />
riferimenti all’esercizio del potere cautelare nei confl<strong>it</strong>ti<br />
intersoggettivi, in Il giudizio cost<strong>it</strong>uzionale sui confl<strong>it</strong>ti<br />
di attribuzione tra Stato e Regioni e tra Regioni, Milano,<br />
GIUFFRÈ, 1985, 150, 163, 220, 249, 266, 279, 290, 345,<br />
379; dello stesso Autore, cfr. il testo provvisorio dell’in-
un confronto diretto con i lim<strong>it</strong>i dell’anima giurisdizionale<br />
della Corte e del suo processo e<br />
con le conseguenze che se ne possono derivare,<br />
innanz<strong>it</strong>utto per l’individuazione di ciò che è, o<br />
si sceglie di rendere, giustiziabile.<br />
Si è infatti potuto sub<strong>it</strong>o constatare che quasi<br />
ogni aspetto del tema è sensibilmente condizionato<br />
dalla convergenza di alcuni fattori decisivi<br />
per la comprensione della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale:<br />
da una parte la configurazione del<br />
sistema <strong>it</strong>aliano attraverso i tempi imposti dalle<br />
c.d. “vie d’accesso” alla Corte e la questione<br />
- sia pur solo nella loro dimensione temporaledel<br />
controllo di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à; dall’altra il<br />
ruolo ist<strong>it</strong>uzionale della Corte e il riflesso di<br />
questo sull’interpretazione delle regole che<br />
disciplinano il suo processo, con particolare<br />
attenzione alle aspettative di garanzia che è<br />
ragionevole riporre nella giustizia cost<strong>it</strong>uzionale<br />
(4). Sotto questo profilo l’individuazione<br />
delle possibili ragioni di un utile impiego del<br />
potere cautelare ha reso infatti necessaria la<br />
ricognizione del bisogno di protezione cautelare.<br />
Il parametro di questo bisogno è la garanzia<br />
di effettiv<strong>it</strong>à della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale che a<br />
sua volta presuppone l’individuazione delle<br />
questioni giustiziabili.<br />
A questi interrogativi ho cercato di dare una<br />
risposta in altra sede attraverso lo studio della<br />
tutela cautelare nei diversi giudizi affidati alla<br />
Corte e attraverso una comparazione con l’e-<br />
tervento al Convegno di studi Corte cost<strong>it</strong>uzionale e<br />
Regioni due anni dopo la riforma, svoltosi a Firenze il 30<br />
gennaio 2004. Per un’analisi della tutela cautelare con<br />
riferimento all’intero sistema di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale e<br />
con ampi riferimenti alle soluzioni adottate in altri ordinamenti<br />
e in particolare in quello tedesco, A. PREDIERI,<br />
Appunti sui provvedimenti cautelari nella giustizia cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
in La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, a cura di G.<br />
MARANINI, Firenze, VALLECCHI, 1966, 173 ss.; sul tema<br />
ancora centrale il saggio di A. PACE, Sulla sospensione<br />
cautelare dell’esecuzione delle leggi autoapplicative<br />
impugnate per incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, in Studi in memoria di<br />
Carlo Espos<strong>it</strong>o, Padova, Cedam, 1972, 1197 ss.; A. PIZ-<br />
ZORUSSO, La tutela cautelare nei giudizi cost<strong>it</strong>uzionali fra<br />
enti, in I processi speciali, studi offerti a Virgilio ANDRIO-<br />
LI dai suoi allievi, Napoli, JOVENE, 1979, 295 ss.; sul tema<br />
successivamente alla riforma del t<strong>it</strong>olo V della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
P. CARETTI, Stato, regioni ed EE.LL. tra innovazione<br />
e continu<strong>it</strong>à, Torino, GIAPPICHELLI, 2003, 81 ss.<br />
(4) Per un quadro, E. CHELI, Il giudice delle leggi,<br />
Bologna, il Mulino, 1996.<br />
ARTICOLI E NOTE 917<br />
sperienza del Tribunale federale cost<strong>it</strong>uzionale<br />
della Germania (5).<br />
In questa sede, come accennato, ho scelto di<br />
trattare un aspetto particolare del tema sopra<br />
illustrato: il rapporto fra i poteri cautelari della<br />
giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale e gli strumenti non<br />
giurisdizionali di tutela urgente degli interessi<br />
cost<strong>it</strong>uzionali. La compless<strong>it</strong>à del tema non<br />
consente qui una sua trattazione esauriente, mi<br />
lim<strong>it</strong>erò nelle pagine che seguono ad una sintetica<br />
esposizione dei profili direttamente collegati<br />
all’esercizio del potere cautelare.<br />
L’esposizione seguirà il seguente ordine.<br />
In primo luogo è sembrato utile ripercorrere<br />
brevemente la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />
che dalle disposizioni che disciplinano il sindacato<br />
di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à desume un generale<br />
“divieto di autotutela” (6), (rectius soluzione<br />
unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti), nei rapporti fra soggetti<br />
cost<strong>it</strong>uzionali, poiché tale divieto offre un<br />
solido ed evidente fondamento cost<strong>it</strong>uzionale<br />
alla disciplina che prevede l’esercizio di poteri<br />
cautelari nel sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />
In secondo luogo si sono individuati due<br />
lim<strong>it</strong>i a questo divieto. Il primo è individuato<br />
attraverso la distinzione della naturale aspirazione<br />
nell’esercizio della competenza alla sua<br />
più compiuta realizzazione (7) dalla violazione<br />
del divieto come vizio teleologico della funzione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale (8). Il secondo è rappresentato<br />
da un importante strumento non giurisdizio-<br />
(5) A questo rinvio per la descrizione del potere cautelare<br />
nel sistema tedesco e per ogni relativa indicazione<br />
bibliografica.<br />
(6) L’espressione “divieto di risoluzione unilaterale dei<br />
confl<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionali” appare più appropriata rispetto a<br />
quella di “autotutela” il cui impiego nell’amb<strong>it</strong>o del dir<strong>it</strong>to<br />
cost<strong>it</strong>uzionale è talora contestato quale indeb<strong>it</strong>a trasposizione<br />
del concetto di autotutela amministrativa che<br />
presuppone una coincidenza fra sfera di autarchia e sfera<br />
di autotutela, sul tema F. BENVENUTI, Autotutela (dir.<br />
amm.), in Enc. dir., Milano, GIUFFRÈ, 1959, 537 ss., 543.<br />
L’espressione autotutela è utilizzata nel testo nell’accezione<br />
più ampia, diffusa specialmente nel dir<strong>it</strong>to privato,<br />
cfr. C. M. BIANCA, Autotutela, in Enc. dir., aggiornamento<br />
IV, Milano, GIUFFRÈ, 2000, 130.<br />
(7) Si richiama l’espressione di F. BENVENUTI, Autotutela<br />
(dir. amm.), c<strong>it</strong>., 539.<br />
(8) Sul tema, F. MODUGNO, Legge (vizi della), in Enc. dir.,<br />
Milano, GIUFFRÈ, 1973, 1000 ss.; A. PIZZORUSSO, Il controllo<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale sull’uso della discrezional<strong>it</strong>à<br />
legislativa, in Riv. trim. dir. proc. civ,. 1986, 795 ss.
918 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
nale per la tutela urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali:<br />
il potere sost<strong>it</strong>utivo disciplinato dall’art.<br />
120 Cost.<br />
La riflessione si sposta allora sul rapporto fra<br />
esercizio dei poteri cautelari nella giurisdizione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale e disponibil<strong>it</strong>à di altri rimedi idonei<br />
ad una tutela urgente degli interessi cost<strong>it</strong>uzionali.<br />
Sulla scorta della comparazione con l’esperienza<br />
dell’ordinamento tedesco ci si domanda,<br />
infine, se la disponibil<strong>it</strong>à di tali strumenti<br />
impedisca allo Stato la richiesta di provvedimenti<br />
cautelari per difetto di interesse al giudizio<br />
cautelare o per difetto del presupposto dell’urgenza<br />
intesa come requis<strong>it</strong>o di fondatezza<br />
dell’istanza. Si tratta di un interrogativo che<br />
ancora non si è posto all’attenzione della giurisprudenza<br />
della Corte <strong>it</strong>aliana. Sebbene si tratti<br />
di un aspetto particolare, è a mio avviso significativo<br />
per la comprensione di come la disponibil<strong>it</strong>à<br />
e l’esercizio, ovvero il mancato esercizio,<br />
dei poteri cautelari possa incidere sulla definizione<br />
del ruolo della Corte come giudice delle<br />
competenze statali e regionali.<br />
2. All’interno di un ordinamento federale, la<br />
giustizia cost<strong>it</strong>uzionale rappresenta soltanto<br />
uno dei possibili strumenti di soluzione delle<br />
controversie che possono insorgere fra i diversi<br />
soggetti che lo cost<strong>it</strong>uiscono. La giurisdizione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale convive con strumenti di<br />
composizione pol<strong>it</strong>ica dei confl<strong>it</strong>ti, ma si pone<br />
idealmente come strumento alternativo, in certo<br />
senso antagonista agli ist<strong>it</strong>uti che in un’accezione<br />
ampia potremmo definire di , nel senso di<br />
tutela unilaterale e quindi parziale del principio<br />
di supremazia della Cost<strong>it</strong>uzione. Tali strumenti,<br />
per l’intrinseca att<strong>it</strong>udine a produrre unilateralmente<br />
la realizzazione dell’interesse leso o<br />
della competenza contestata, si profilano - sia<br />
pur solo temporaneamente - come sost<strong>it</strong>utivi<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à giurisdizionale e, ove previsti dall’ordinamento,<br />
concorrono a definire l’amb<strong>it</strong>o<br />
delle autonomie cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>e<br />
(9) Una conferma di questa osservazione può dedursi<br />
dalla giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale sul potere di annullamento<br />
straordinario previsto dall’art. 6 del T.U. 383/1934<br />
e poi dall’art. 2 lett. p) della L. n. 400/1988, particolarmente<br />
significativa, Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 21<br />
aprile 1989, n. 229.<br />
(10) Si tratta di Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 28 giu-<br />
poiché di esse rappresentano un lim<strong>it</strong>e (9). La<br />
giurisdizionalizzazione delle controversie<br />
federali, cioè la soluzione dei confl<strong>it</strong>ti ad opera<br />
di un soggetto super partes, rappresenta invece<br />
un rafforzamento della garanzia relativa all’autonomia<br />
cost<strong>it</strong>uzionale dei soggetti che compongono<br />
l’ordinamento. Dalle disposizioni che<br />
disciplinano la giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale è<br />
allora possibile desumere il divieto di risoluzione<br />
unilaterale dei confl<strong>it</strong>ti fra Stato e Regioni,<br />
fatte salve eventuali procedure a tale scopo<br />
esplic<strong>it</strong>amente previste, o implic<strong>it</strong>amente consent<strong>it</strong>e,<br />
da disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali.<br />
È alla luce di queste considerazioni che a<br />
mio avviso deve essere letta l’affermazione<br />
contenuta in una recente sentenza della Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale (10): “né lo Stato né le Regioni<br />
possono pretendere, al di fuori delle procedure<br />
previste da disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali, di risolvere<br />
direttamente gli eventuali confl<strong>it</strong>ti tra i<br />
rispettivi atti legislativi tram<strong>it</strong>e proprie disposizioni<br />
di legge”. Conseguentemente la Corte ha<br />
dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale delle<br />
leggi delle Regioni Toscana, Friuli-Venezia<br />
Giulia, Marche ed Emilia-Romagna che avevano<br />
disposto la disapplicazione nei rispettivi terr<strong>it</strong>ori<br />
delle disposizioni in materia di condono<br />
edilizio dettate dallo Stato con l’art. 32 del<br />
D.L. 30 settembre 2003, n. 269 e della relativa<br />
legge di conversione per violazione dell’art.<br />
127 Cost. La Corte ha invece dichiarato inammissibile<br />
la censura di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à relativa<br />
all’art. 134 Cost. in mancanza di autonome<br />
motivazioni a suo sostegno.<br />
Il divieto di risolvere unilateralmente i confl<strong>it</strong>ti<br />
di competenza, ribad<strong>it</strong>o nella sentenza<br />
appena c<strong>it</strong>ata con riferimento alla potestà legislativa,<br />
era stato già affermato dalla Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale con riferimento alla potestà<br />
amministrativa. Significativa in propos<strong>it</strong>o una<br />
vicenda in parte analoga a quella appena ricordata<br />
(11). La pronuncia della Corte era stata<br />
originata da un confl<strong>it</strong>to di attribuzione nel<br />
gno 2004, n. 198. Sulle sentenze relative all’ultimo condono<br />
edilizio, si vedano in questa stessa Rivista, G. MOR-<br />
BIDELLI, Il condono edilizio secondo la Corte cost<strong>it</strong>uzionale:<br />
non è tutto incost<strong>it</strong>uzionale, ma è tutto (o quasi) da<br />
riscrivere.<br />
(11) Corte cost<strong>it</strong>uzionale, 14 luglio 1976, n. 166, in<br />
Foro <strong>it</strong>., 2537.
quale lo Stato impugnava un decreto dell’Assessore<br />
per le finanze della Regione Sicilia che<br />
disponeva nel rispettivo terr<strong>it</strong>orio la disapplicazione<br />
di un D.M., contestualmente impugnato<br />
davanti alla Corte dalla medesima Regione. La<br />
Corte dichiarava allora la non spettanza alla<br />
Regione del potere di disapplicare il D.M. sulla<br />
base della considerazione che “contemporaneamente<br />
all’esperimento del ricorso e senza<br />
nemmeno attenderne l’es<strong>it</strong>o, la Regione, adducendo<br />
come esplic<strong>it</strong>amente si desume dal<br />
preambolo del decreto assessoriale - che l’atto<br />
dello Stato si appalesava illeg<strong>it</strong>timo e lesivo<br />
delle spettanze, delle competenze e delle potestà<br />
regionali cost<strong>it</strong>uzionalmente assist<strong>it</strong>e, ha<br />
r<strong>it</strong>enuto di poter “rimuovere dette turbative e<br />
ripristinare il preesistente regime”, facendo<br />
leva sugli stessi argomenti e sugli stessi parametri<br />
posti a base del suo ricorso. In un certo<br />
senso, si è fatta giustizia da sé, non considerando,<br />
come avrebbe dovuto, che a questa Corte il<br />
sistema instaurato dalla Cost<strong>it</strong>uzione attribuisce<br />
sui confl<strong>it</strong>ti di attribuzione competenza<br />
esclusiva, con pienezza di effetti della decisione;<br />
ed ha, quindi, violato il richiamato art. 134<br />
della Cost<strong>it</strong>uzione”. Significativa l’ulteriore<br />
precisazione contenuta nella stessa decisione,<br />
oltre alla dichiarazione sulla spettanza dell’attribuzione<br />
e al potere di annullamento, compete<br />
alla Corte il potere cautelare di sospensione<br />
dell’esecuzione degli atti impugnati.<br />
Questo indirizzo giurisprudenziale, che può<br />
dirsi risalente e consolidato, offre lo spunto per<br />
alcune considerazioni, che peraltro prescindono<br />
dalla condivisione in relazione ai casi di<br />
specie sopra esaminati, dalle conclusioni tratte<br />
dalla Corte con riguardo alle fattispecie dedotte<br />
in giudizio sotto il profilo del discrimine fra<br />
naturale tendenza della competenza alla sua<br />
più compiuta realizzazione e sua idone<strong>it</strong>à a<br />
violare il divieto.<br />
In particolare dal principio più volte ribad<strong>it</strong>o<br />
dalla giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale, e tenuto conto<br />
delle ragioni di tutela delle autonomie cost<strong>it</strong>uzionali<br />
che secondo l’interpretazione sopra indi-<br />
(12) Cfr. Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza 3 luglio 1985,<br />
n. 190, con nota di A. PROTO PISANI, Rilevanza cost<strong>it</strong>uzionale<br />
del principio secondo cui la durata del processo<br />
non può andare a danno dell’attore che ha ragione, in<br />
Foro <strong>it</strong>., 1985, I, 1881 ss.;<br />
ARTICOLI E NOTE 919<br />
cata ne cost<strong>it</strong>uiscono il fondamento, è possibile<br />
trarre una prima fondamentale conclusione.<br />
Quanto meno nei lim<strong>it</strong>i in cui la giurisdizione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale si pone come mezzo esclusivo di<br />
risoluzione dei confl<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionali, quella<br />
medesima “direttiva di razional<strong>it</strong>à” del sistema<br />
(12) che nelle giurisdizioni comuni rende la tutela<br />
cautelare cost<strong>it</strong>uzionalmente doverosa quando<br />
essa sia necessaria per scongiurare danni gravi e<br />
irreparabili agli interessi dedotti in giudizio, non<br />
può non valere anche per il processo cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Il bisogno di una protezione urgente degli<br />
interessi sub iudice si pone infatti anche nel processo<br />
cost<strong>it</strong>uzionale. Per ragioni diverse, ma<br />
altrettanto spesso di quanto accade presso le giurisdizioni<br />
comuni, nel processo cost<strong>it</strong>uzionale è<br />
difficile che si possa pervenire rapidamente ad<br />
una soluzione giuridica defin<strong>it</strong>iva capace di sorreggere<br />
con la forza dell’argomentazione giuridica<br />
l’efficacia non solo di giudicato, ma soprattutto<br />
di precedente (13), di una decisione inoppugnabile.<br />
È chiaro che altrimenti nella maggior<br />
parte dei casi i soggetti pubblici particolarmente<br />
qualificati quali lo Stato e le Regioni troverebbero<br />
un accordo ed ev<strong>it</strong>erebbero di sottoporre le<br />
relative questioni alla giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Di fronte al dato di fatto incontestabile che<br />
tempi lunghi di giudizio sono talvolta inev<strong>it</strong>abili<br />
per la compless<strong>it</strong>à delle questioni da decidere,<br />
considerata anche l’importanza di procedere alla<br />
più completa valutazione di ogni profilo della<br />
questione con l’apporto del contradd<strong>it</strong>torio delle<br />
parti, il rilascio di provvedimenti provvisori con<br />
final<strong>it</strong>à cautelare si presenta come l’unico strumento<br />
capace di assicurare che nelle more del<br />
giudizio si ev<strong>it</strong>i il prodursi di fatti compiuti che<br />
rendano successivamente inutile la decisione della<br />
Corte e quindi indeboliscano la credibil<strong>it</strong>à dell’ist<strong>it</strong>uzione<br />
prescelta dall’ordinamento a garanzia<br />
dello Stato di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale. Il principio<br />
cost<strong>it</strong>uzionale dell’effettiv<strong>it</strong>à dei rimedi previsti<br />
dall’ordinamento avvicina sotto questo profilo<br />
la giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale a quelle comuni.<br />
Le peculiar<strong>it</strong>à dei giudizi cost<strong>it</strong>uzionali che<br />
hanno giustificato la creazione di una speciale<br />
(13) A. PIZZORUSSO, Effetto di “giudicato” ed effetto di<br />
“precedente” delle sentenze della Corte cost<strong>it</strong>uzionale -<br />
in Giur. cost., 1966, 1976 ss.
920 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
giurisdizione per i confl<strong>it</strong>ti cost<strong>it</strong>uzionali possono<br />
trovare il loro spazio in un autonomo svolgimento<br />
di questo canone di effettiv<strong>it</strong>à che necessariamente<br />
si riflette nell’interpretazione dei<br />
requis<strong>it</strong>i per il rilascio delle misure cautelari, ma<br />
non nella rinuncia a questo principio. Il sindacato<br />
di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à come garanzia dello Stato di<br />
dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale perderebbe invero la sua<br />
credibil<strong>it</strong>à se si accettassero le considerazioni cr<strong>it</strong>iche<br />
di uno dei più illustri e altrettanto scettici<br />
studiosi della giustizia cost<strong>it</strong>uzionale circa il possibile<br />
impiego del potere cautelare nel processo<br />
cost<strong>it</strong>uzionale. L’assunto su cui esse si fondano<br />
inoltre, poiché rifer<strong>it</strong>o alla natura propriamente<br />
giurisdizionale di ogni Corte cost<strong>it</strong>uzionale (14),<br />
dovrebbe condurre per coerenza a negare anche<br />
per la giurisdizione Comune il valore cost<strong>it</strong>uzionale<br />
della tutela cautelare, valore ormai irrinunciabile<br />
in ogni sistema processuale moderno.<br />
Ci si riferisce alle cr<strong>it</strong>iche di Carl Schm<strong>it</strong>t: “La<br />
logica interna di ogni tipo di giurisdizione pensata<br />
a cose fatte conduce inev<strong>it</strong>abilmente a che la<br />
giusta decisione giudiziaria giunga soltanto post<br />
eventum. Si cerca di correggere questo svantaggio<br />
con , cosicché il giudice viene a trovarsi nella<br />
s<strong>it</strong>uazione di dover prendere misure pol<strong>it</strong>iche o<br />
di doverle impedire e diventare pol<strong>it</strong>icamente<br />
attivo in un modo che lo rende un potente fattore<br />
della pol<strong>it</strong>ica statale interna ed eventualmente<br />
anche di quella estera; la sua indipendenza giudiziaria<br />
non lo può allora preservare più davanti<br />
alla responsabil<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica, se pure deve ancora<br />
esistere una responsabil<strong>it</strong>à pol<strong>it</strong>ica. L’indipendenza<br />
giudiziaria perde il suo fondamento di<br />
dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale nella stessa misura in cui<br />
essa si allontana dal contenuto non dubbio delle<br />
disposizioni legislative cost<strong>it</strong>uzionali. È proprio<br />
inev<strong>it</strong>abile che la giurisdizione, finché rimane<br />
giurisdizione, giunga pol<strong>it</strong>icamente troppo tardi,<br />
tanto più tardi quanto più il processo si svolge in<br />
modo preciso e accurato, in modo conforme allo<br />
Stato di dir<strong>it</strong>to ed alla giurisdizione” (15).<br />
(14) Con questo non si intende prendere posizione sul<br />
dibatt<strong>it</strong>o relativo alla natura giurisdizionale o sui generis<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, ciò che rileva in relazione alle<br />
considerazioni indicate nel testo è invero la scelta sottesa<br />
ad ogni sistema di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale di congegnare<br />
il sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à secondo i moduli processuali<br />
comuni sia ad attiv<strong>it</strong>à propriamente giurisdizionali<br />
che a ist<strong>it</strong>uti di amministrazione giustiziale o addir<strong>it</strong>tura<br />
Nessuno sarebbe oggi disposto ad accettare<br />
che la giurisdizione debba necessariamente arrivare<br />
troppo tardi. Questo significherebbe negare<br />
le conquiste di civiltà giuridica e di pace sociale<br />
che nell’ordinamento interno come in quello<br />
internazionale sono sottese alla giurisdizionalizzazione<br />
dei confl<strong>it</strong>ti, pol<strong>it</strong>ici e non. D’altra parte,<br />
la considerazione della pericolos<strong>it</strong>à degli<br />
effetti di un provvedimento provvisorio che si<br />
inserisce nella dinamica del processo pol<strong>it</strong>ico<br />
non può condurre alla sottovalutazione della<br />
pericolos<strong>it</strong>à e della pol<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à della scelta di non<br />
impedire la produzione di fatti compiuti qualora<br />
sia seriamente contestata una violazione delle<br />
regole cost<strong>it</strong>uzionali. Il difficile comp<strong>it</strong>o di individuare<br />
il punto di equilibrio fra queste contrapposte<br />
esigenze attraverso una responsabile<br />
gestione dei tempi del suo giudizio e attraverso<br />
l’impiego degli strumenti processuali della sua<br />
funzione è affidato dalla Cost<strong>it</strong>uzione alla Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale. Altre esperienze di giustizia<br />
cost<strong>it</strong>uzionale dimostrano la disponibil<strong>it</strong>à di<br />
soluzioni giuridiche idonee a consentire un utile<br />
impiego della tutela cautelare nei processi cost<strong>it</strong>uzionali<br />
anche nei confl<strong>it</strong>ti ad alta valenza pol<strong>it</strong>ica,<br />
dove il rilascio di una misura cautelare<br />
attraverso l’impedimento dei fatti compiuti può<br />
attenuare l’esasperazione dei confl<strong>it</strong>ti e garantire<br />
alla Corte i tempi necessari alla seren<strong>it</strong>à del<br />
giudizio. Deve invece essere respinta l’idea che<br />
mi sembra alla base di una diffusa diffidenza circa<br />
l’utile impiego della tutela cautelare nel sindacato<br />
di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e che nasce probabilmente<br />
da una non chiara distinzione fra poteri di<br />
cautela sostanziale e poteri cautelari di natura<br />
processuale. L’equivoco cela il pregiudizio che<br />
attraverso il rilascio di misure cautelari nel processo<br />
cost<strong>it</strong>uzionale si possa chiedere alla Corte<br />
di eserc<strong>it</strong>are un potere estremo capace di garantire<br />
con urgenza e ad ogni costo l’ordine cost<strong>it</strong>uzionale<br />
delle competenze e idoneo a risolvere,<br />
ove necessario, s<strong>it</strong>uazioni di emergenza di<br />
di giustizia privata, proprio in ragione delle garanzie che<br />
l’osservanza di quelle forme è preordinata ad assicurare.<br />
(15) C. SCHMITT, Il custode della cost<strong>it</strong>uzione, nella<br />
traduzione <strong>it</strong>aliana di Der Hüter der Verfassung, 1969,<br />
Berlin, Duncker & Humblot, ristampa anastatica della<br />
prima edizione, 1931, a cura di A. CARACCIOLO, Milano,<br />
Giuffrè, 1981; per i passi c<strong>it</strong>ati nel testo, con l’omissione<br />
delle note a piè di pagina, 55-57.
dimensione ist<strong>it</strong>uzionale. Il potere cautelare è<br />
invece più modestamente preordinato ad impedire<br />
che la singola decisione della Corte sia inutil<strong>it</strong>er<br />
data in ragione del prodursi di modifiche<br />
irreversibili della realtà fattuale o giuridica su<br />
cui essa è destinata ad incidere. Si tratterebbe<br />
altrimenti di un potere assimilabile ai poteri cautelari<br />
degli organi di governo e di amministrazione<br />
attiva, in contrasto con l’idea che sorregge<br />
ogni sistema di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, cioè la<br />
scelta di predisporre forme processuali di controllo<br />
sull’esercizio del potere pol<strong>it</strong>ico sebbene<br />
esse, secondo un’opinione diffusa, non siano<br />
propriamente e del tutto riconducibili al genere<br />
della funzione giurisdizionale. Ma sarebbe<br />
soprattutto illusorio riporre in una Corte una tale<br />
aspettativa di giustizia che non può che essere il<br />
risultato del comportamento complessivo delle<br />
ist<strong>it</strong>uzioni (16).<br />
Nelle controversie tra soggetti ist<strong>it</strong>uzionali il<br />
potere cautelare della Corte, se correttamente<br />
interpretato, può invece rappresentare un utile<br />
strumento per garantire l’effettiv<strong>it</strong>à della giustizia<br />
cost<strong>it</strong>uzionale ed ev<strong>it</strong>are l’inasprimento<br />
dei confl<strong>it</strong>ti che può derivare dal compimento<br />
di fatti o atti che modificano in modo irreversibile<br />
la realtà in violazione delle regole cost<strong>it</strong>uzionali<br />
e favorire in questo senso la mediazione<br />
di confl<strong>it</strong>ti e il rispetto delle regole sostanziali<br />
e procedurali della democrazia. Una sorta<br />
di richiamo delle parti del giudizio al rispetto<br />
dei principi di lealtà e leale collaborazione che,<br />
perlomeno in pendenza del giudizio, di per sé<br />
sarebbero in molti casi sufficienti ad ev<strong>it</strong>are gli<br />
inasprimenti che derivano dai fatti compiuti.<br />
Per rendere più concrete queste affermazioni,<br />
che necess<strong>it</strong>erebbero di uno spazio più<br />
ampio di quello che qui è opportuno, mi sembra<br />
sufficiente un semplice accenno ai numerosi<br />
confl<strong>it</strong>ti, datati e recenti, fra Stato e Regioni<br />
innescati dall’uso del D.L. nelle materie di<br />
competenza regionale, non a caso segu<strong>it</strong>i da un<br />
giudizio cost<strong>it</strong>uzionale con istanza cautelare di<br />
sospensione degli atti impugnati.<br />
(16) Sul tema, anche se non con specifico riferimento<br />
alla tutela cautelare, si vedano le considerazioni di A.<br />
CERRI, Corso di giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, terza edizione,<br />
Milano, GIUFFRÈ, 2001, 470 ss.<br />
(17) Sulle tecniche decisorie utilizzate dalla Corte, cfr.<br />
G. CERRINA FERONI, Riforma del T<strong>it</strong>olo V: determina<br />
ARTICOLI E NOTE 921<br />
3. Con la sentenza 198/2004 sopra ricordata,<br />
la Corte cost<strong>it</strong>uzionale si espone ad un’interpretazione<br />
molto forte del proprio ruolo di<br />
garante delle competenze statali e regionali,<br />
attraverso l’esplic<strong>it</strong>a estensione del proprio sindacato<br />
allo sviamento di potere come vizio<br />
teleologico della funzione e alla perentoria<br />
affermazione del divieto di risoluzione unilaterale,<br />
cioè “diretta” secondo le parole della Corte,<br />
dei confl<strong>it</strong>ti fra i soggetti cost<strong>it</strong>uzionali. Non<br />
c’è qui spazio per soffermarsi sulla motivazione<br />
data dalla Corte a fondamento del riscontrato<br />
vizio funzionale e sui cr<strong>it</strong>eri eventualmente<br />
segu<strong>it</strong>i dal giudice cost<strong>it</strong>uzionale per distinguere<br />
la riscontrata forma di autotutela da ciò che<br />
dovrebbe invece considerarsi una naturale tendenza<br />
della funzione legislativa verso la sua<br />
compiuta realizzazione secondo le intenzioni<br />
dichiarate dal legislatore regionale di derogare,<br />
leg<strong>it</strong>timamente, ad una normativa statale di dettaglio,<br />
quindi cedevole, in una materia attribu<strong>it</strong>a<br />
alla sua concorrente potestà legislativa, potestà<br />
si noti per diversi profili riconosciuta dalla<br />
stessa Corte in altra sentenza relativa al medesimo<br />
confl<strong>it</strong>to (17). Per completare il discorso<br />
sopra iniziato preme invece soffermarci su un<br />
inciso contenuto nella stessa decisione. La Corte<br />
afferma: “né lo Stato né le Regioni possono<br />
pretendere, al di fuori delle procedure previste<br />
da disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali (18), di risolvere<br />
direttamente gli eventuali confl<strong>it</strong>ti tra i rispettivi<br />
atti legislativi tram<strong>it</strong>e proprie disposizioni di<br />
legge”. È naturale chiedersi quali siano queste<br />
procedure. L’inciso potrebbe intendersi rifer<strong>it</strong>o<br />
alle norme che disciplinano il sindacato di<br />
cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à. Non è però escluso che l’espressione<br />
possa assumere un significato più<br />
ampio. Il dubbio è avvalorato dalla lettura di<br />
un’altra pronuncia del giudice cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Si tratta della sentenza 236/2004 che interpreta<br />
il potere sost<strong>it</strong>utivo disciplinato dall’art. 120<br />
Cost. (19) come uno strumento a “presidio di<br />
fondamentali esigenze di eguaglianza, sicurezza,<br />
legal<strong>it</strong>à che il mancato o l’illeg<strong>it</strong>timo eser-<br />
anche nuove tecniche decisorie della Corte cost<strong>it</strong>uzionale?,<br />
in questa Rivista, copertina di ottobre 2004.<br />
(18) Corsivo aggiunto.<br />
(19) Sul potere sost<strong>it</strong>utivo, P. CARETTI, Stato, Regioni,<br />
EE.LL., tra innovazione e continu<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>. 43 ss.; C. MAI-<br />
NARDIS, Il potere sost<strong>it</strong>utivo, in Stato, Regioni ed EE.LL.
922 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
cizio delle competenze attribu<strong>it</strong>e, nei precedenti<br />
artt. 117 e 118, agli Enti substatali, potrebbe<br />
lasciare insoddisfatto o pregiudicare gravemente”,<br />
sciogliendo così i dubbi formulati in dottrina<br />
circa la possibil<strong>it</strong>à di rinvenire il presupposto<br />
della sost<strong>it</strong>uzione nell’atto illeg<strong>it</strong>timo oltre<br />
che nella semplice inerzia. Ne segue che il<br />
potere sost<strong>it</strong>utivo può essere considerato un<br />
ist<strong>it</strong>uto di garanzia ulteriore rispetto alla giurisdizione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale poiché esso può essere<br />
eserc<strong>it</strong>ato nei casi in cui si tratti di rimediare a<br />
s<strong>it</strong>uazioni di illeg<strong>it</strong>timo esercizio delle competenze<br />
previste dagli artt. 117 e 118 Cost.<br />
Nell’ordinamento tedesco la disponibil<strong>it</strong>à<br />
per la Federazione del Bundeszwang, uno strumento<br />
unilaterale di tutela in caso di inadempimento<br />
dei Länder, ha dato luogo a un’interessante<br />
questione proprio in relazione all’ammissibil<strong>it</strong>à<br />
di un’istanza cautelare al Tribunale<br />
cost<strong>it</strong>uzionale federale nel caso in cui il ricorrente<br />
disponga di strumenti unilaterali e urgenti<br />
di tutela. Si è posto infatti un interrogativo<br />
cruciale nella definizione dei rapporti fra sindacato<br />
di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e strumenti unilaterali<br />
di risoluzione delle controversie federali. Il<br />
ricorso al Tribunale federale in caso siano<br />
disponibili altri rimedi mira a scaricare indeb<strong>it</strong>amente<br />
sulla Corte la responsabil<strong>it</strong>à di decisioni<br />
pol<strong>it</strong>iche che competono al Governo che ne<br />
è responsabile o, al contrario, la scelta fra i due<br />
rimedi previsti dall’ordinamento è rimessa ad<br />
una libera scelta pol<strong>it</strong>ica del Governo?<br />
Nel paragrafo che segue è sembrato utile<br />
riferire la giurisprudenza del Tribunale cost<strong>it</strong>uzionale<br />
federale in materia per capire come la<br />
disponibil<strong>it</strong>à di adeguate forme di tutela cautelare<br />
possa incidere sulla scelta di ev<strong>it</strong>are il<br />
ricorso a forme di tutela alternative ma siccome<br />
unilaterali, meno garantiste per le autonomie<br />
cost<strong>it</strong>uzionali.<br />
nella legge 5 giugno 2003, n. 131, Bologna, il Mulino,<br />
2003, 157 ss.; sottolinea il carattere straordinario che<br />
dovrebbe rivestire l’esercizio di questo potere, G. MOR-<br />
BIDELLI, Energia, pianificazione del terr<strong>it</strong>orio, infrastrutture,<br />
Relazione presentata al XV Convegno Associazione<br />
Amministrativisti Italo-Spagnoli (AAIS), su “Il dir<strong>it</strong>to<br />
all’energia”, Siviglia 20-21-22 maggio 2004, in corso di<br />
pubblicazione. Per un accenno alla tematica della distinzione<br />
fra potere sost<strong>it</strong>utivo e giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
che l’Autore considera in rapporto di reciproca esclusio-<br />
4. Secondo l’art. 37 GG “se un Land non<br />
adempie gli obblighi federali impostigli dal<br />
Grundgesetz o da un’altra legge federale, il<br />
Governo federale con il consenso del Bundesrat<br />
può prendere i necessari provvedimenti per<br />
costringere il Land attraverso il potere coerc<strong>it</strong>ivo<br />
federale ad adempiere i propri obblighi. Per l’esercizio<br />
del potere coerc<strong>it</strong>ivo federale, il Governo<br />
federale o il suo delegato ha il potere di direttiva<br />
nei confronti di tutti i Länder e dei loro uffici”.<br />
Questo ist<strong>it</strong>uto è l’erede della Reichsexecution,<br />
prevista nell’art. 19 della Cost<strong>it</strong>uzione del<br />
Reich tedesco del 1871 e nell’art. 48, I co. della<br />
Cost<strong>it</strong>uzione della Repubblica di Weimar.<br />
Già sotto il vigore della Cost<strong>it</strong>uzione della<br />
Repubblica di Weimar sorge il problema del<br />
rapporto tra l’esercizio del potere coerc<strong>it</strong>ivo<br />
federale la devoluzione allo Staatsgerichtshof<br />
delle “controversie di natura non privata” tra il<br />
Land e il Reich (art. 19). Secondo l’art. 48, I<br />
comma, “se un Land non adempie gli obblighi<br />
impostigli dalla Cost<strong>it</strong>uzione o dalle leggi del<br />
Reich, il Presidente del Reich può costringerlo<br />
a ciò con l’aiuto della forza armata”. In dottrina<br />
si prospettano già sin da allora due soluzioni<br />
contrapposte. Secondo Heinrich Triepel il<br />
presidente del Reich non potrebbe ordinare l’esecuzione<br />
federale prima che la Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
abbia accertato, ai sensi dell’art. 19,<br />
l’esistenza dell’inadempimento da parte del<br />
Land (20). Viceversa secondo Gerhard<br />
Anschütz il Presidente può decidere ai sensi<br />
dell’art. 48 se un Land abbia violato i propri<br />
doveri ed egli sia pertanto autorizzato ad eserc<strong>it</strong>are<br />
il potere coerc<strong>it</strong>ivo federale contro di<br />
esso, anche senza un previo accertamento da<br />
parte della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (21). Il contrasto<br />
ha notevole valore simbolico. Vi si può<br />
cogliere in una importante fase del suo divenire<br />
storico la tendenza verso la compressione<br />
ne, ma sulla base della giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale<br />
anteriore alla sentenza 236/2004, G. MARAZZITA, I poteri<br />
sost<strong>it</strong>utivi fra e assetto dinamico delle competenze, in<br />
www. forumcost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>.<br />
(20) Così H. TRIEPEL, Stre<strong>it</strong>igke<strong>it</strong>en zwischen Reich<br />
und Ländern, c<strong>it</strong>., 1923, 61 ss.<br />
(21) Cosi, G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen<br />
Reichs vom 11. August 1919: ein Kommentar für<br />
Wissenschaft und Praxis, terza e quarta ed., Berlin, 1926,<br />
168 ss.
della “autotutela” nelle controversie tra Federazione<br />
e Länder a vantaggio dell’accertamento<br />
della violazione ad opera di un Tribunale.<br />
Anschütz avanza nei confronti della tesi di<br />
Triepel la cr<strong>it</strong>ica che essa esprimerebbe “in<br />
realtà una veduta da dir<strong>it</strong>to processuale civile<br />
che si atteggia a tesi da Stato di dir<strong>it</strong>to e (..) che<br />
assolutamente non si adatta ai rapporti cost<strong>it</strong>uzionali<br />
del Reich con i suoi membri, i Länder”<br />
(22). Un argomento che non poteva non attirare<br />
la recisa cr<strong>it</strong>ica di Hans Kelsen: “l’esigenza<br />
che la fattispecie illec<strong>it</strong>a sulla quale si fonda<br />
l’atto coattivo venga accertata con l’obiettiv<strong>it</strong>à<br />
di un tribunale è un postulato tecnico-giuridico<br />
che non vale per il solo settore del dir<strong>it</strong>to civile<br />
ma interessa tutto il campo del dir<strong>it</strong>to” (23).<br />
L’incertezza dei rapporti tra esecuzione federale<br />
e devoluzione alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale delle<br />
controversie tra Federazione e Länder, che<br />
Kelsen è in grado di risolvere già nel 1927, con<br />
riferimento alla Cost<strong>it</strong>uzione austriaca del 1920,<br />
“nel senso della esecuzione di una sentenza”,<br />
bollando l’esecuzione federale come “una tecnica<br />
giuridica prim<strong>it</strong>iva” (24), non è stata risolta,<br />
come sopra accennato, dal Grundgesetz, che<br />
non prevede norme di coordinamento tra il Bundeszwang<br />
e il Bund-Länder-Stre<strong>it</strong>, e riemerge<br />
nelle pieghe delle motivazioni delle prime pronunce<br />
sulle istanze cautelari strumentali alle<br />
controversie “federali” (instaurate dinanzi alla<br />
Corte ex art. 93, I co. n. 2 e n. 3 GG).<br />
A sostegno della tesi che comprende sotto il<br />
profilo del difetto di interesse ad agire l’ipotesi in<br />
cui la Federazione possa ricorrere allo strumento<br />
del Bundeszwang, la dottrina può invocare infatti<br />
la risalente pronuncia della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
nella controversia promossa (ai sensi dell’art.<br />
93, I comma, n. 3 GG) dal Governo federale nei<br />
confronti dei Länder Baviera e Assia sulla valid<strong>it</strong>à<br />
delle disposizioni relative al pagamento della<br />
tredicesima, emanate nonostante la precedente<br />
determinazione contraria del Governo federale.<br />
Nel motivare il rigetto dell’ istanza cautelare di<br />
sospensione la Corte, dopo aver osservato che i<br />
pregiudizi derivanti al bilancio della Federazione<br />
(22) Cosi, G. ANSCHÜTZ, Die Verfassung des Deutschen<br />
Reichs vom 11. August 1919, 168.<br />
(23) Così, H. KELSEN, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, traduzione<br />
a cura di C. GERACI, Milano, Giuffrè, 1981 , 123.<br />
ARTICOLI E NOTE 923<br />
e dei Länder da un pagamento della tredicesima<br />
contrastante con il dir<strong>it</strong>to federale potrebbero<br />
ripararsi attraverso un’adeguata manovra di perequazione<br />
finanziaria, aggiunge che “il provvedimento<br />
cautelare non è infine l’unica via con la<br />
quale il governo federale potrebbe raggiungere la<br />
final<strong>it</strong>à cui aspira. Poiché esso è dell’opinione<br />
che le controparti con la corresponsione della<br />
gratifica natalizia violino gli obblighi loro imposti<br />
dal Grundgesetz, potrebbe, con il consenso<br />
del Bundesrat ai sensi dell’art. 37 GG, interdire<br />
ai Länder della Baviera e dell’Assia di corrispondere<br />
la gratifica natalizia”. Afferma ancora<br />
la Corte che i provvedimenti cautelari non sono<br />
pensati come lo strumento per scaricare sul Tribunale<br />
cost<strong>it</strong>uzionale la responsabil<strong>it</strong>à per decisioni<br />
pol<strong>it</strong>iche che spettano al Governo federale<br />
in rapporto con i Länder e ai Governi dei Länder<br />
in rapporto con i rispettivi parlamenti” (25).<br />
La dottrina cr<strong>it</strong>ica l’ultimo passaggio della<br />
motivazione poiché esso non appare in linea con<br />
la considerazione che l’instaurazione della controversia<br />
non mira a scaricare sulla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
la responsabil<strong>it</strong>à di una decisione pol<strong>it</strong>ica,<br />
ma aspira semplicemente a sottoporre ad un<br />
giudizio di conform<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale la decisione<br />
pol<strong>it</strong>ica adottata dai due Länder, come accade<br />
tipicamente in una controversia tra Federazione<br />
e Länder, in cui la Federazione prende l’iniziativa<br />
processuale. Tale quadro non può<br />
mutare se a ciò si abbina un’istanza cautelare.<br />
Detto in altri termini se due sono i rimedi<br />
messi a disposizione dall’ordinamento entrambi<br />
devono essere effettivi.<br />
In una successiva pronuncia la Corte muta<br />
orientamento. Si tratta del giudizio promosso<br />
dal Governo federale sulla legge della C<strong>it</strong>tà di<br />
Amburgo che indice un referendum sull’armamento<br />
dell’eserc<strong>it</strong>o tedesco con armi atomiche,<br />
sul depos<strong>it</strong>o di armi atomiche nonché sul posizionamento<br />
di basi di lancio di missili atomici<br />
nel terr<strong>it</strong>orio della Repubblica federale tedesca.<br />
Il Governo federale affianca a questa richiesta<br />
un’istanza cautelare di sospensione della legge.<br />
A fronte dell’obiezione della C<strong>it</strong>tà di Ambur-<br />
(24) Così, H. KELSEN, La giustizia cost<strong>it</strong>uzionale, c<strong>it</strong>.,<br />
123.<br />
(25) Cfr. BVerfG 10 dicembre 1953, in BVerfGE<br />
3, 52.
924 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
go, secondo la quale non ci sarebbe spazio per<br />
un provvedimento cautelare, poiché il Governo<br />
federale disporrebbe della strada più breve dell’esercizio<br />
del potere coerc<strong>it</strong>ivo federale, la<br />
Corte risponde che “se il Governo federale, al<br />
fine del mantenimento dell’ordine cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
intenda servirsi dello strumento del Bundeszwang<br />
(art. 37 GG) oppure provocare una<br />
decisione della Corte cost<strong>it</strong>uzionale secondo<br />
l’art. 93, I comma, n. 2 GG è rimesso alla sua<br />
discrezional<strong>it</strong>à, non censurabile dalla giurisdizione<br />
cost<strong>it</strong>uzionale” (26).<br />
Per meglio comprendere il significato di<br />
queste decisioni occorre una precisazione. Nella<br />
storia della Repubblica federale tedesca – al<br />
contrario che al tempo della Repubblica di<br />
Weimar – l’ist<strong>it</strong>uto del Bundeszwang non ha<br />
trovato ancora applicazione (27). Ciò significa<br />
che al Governo federale è sempre apparso pol<strong>it</strong>icamente<br />
opportuno ricorrere alla Corte, piuttosto<br />
che costringere il Land ren<strong>it</strong>ente a rispettare<br />
gli obblighi federali attraverso l’ist<strong>it</strong>uto del<br />
Bundeszwang. Questo dato, al quale ha forse<br />
contribu<strong>it</strong>o l’ammissibil<strong>it</strong>à della tutela cautelare<br />
nel Bund-Länder-Stre<strong>it</strong>, non è certamente<br />
privo di significato per il riconoscimento del<br />
ruolo della Corte cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
5. È forse prematuro ipotizzare che questioni<br />
analoghe possano presentarsi nell’immediato<br />
futuro nel nostro ordinamento. In ogni caso,<br />
i diversi orientamenti giurisprudenziali appena<br />
sintetizzati sono parsi significativi per comprendere<br />
come una giurisdizione cost<strong>it</strong>uzionale<br />
effettiva nella garanzia delle competenze statali<br />
e regionali possa, insieme alle opportune sedi<br />
di composizione consensuale delle controversie,<br />
ev<strong>it</strong>are l’inasprimento dei rapporti che può<br />
invece derivare dalla soluzione unilaterale dei<br />
confl<strong>it</strong>ti e favorire una migliore attuazione del<br />
principio autonomistico. In senso contrario non<br />
è sempre pertinente l’invocazione dell’esigenza<br />
di ev<strong>it</strong>are una sovraesposizione della Corte<br />
nelle contese pol<strong>it</strong>iche, anche perché l’impiego<br />
di strumenti unilaterali di soluzione dei confl<strong>it</strong>ti<br />
è comunque soggetto nei suoi es<strong>it</strong>i al sindacato<br />
di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à.<br />
(26) Cfr. BVerfG 27 maggio 1958, in BVerfGE 7, 367.<br />
(27) Per questo dato, Erbguth, Art. 37, in Grundgesetz<br />
Kommentar, München, Beck, 2003, 1208 ss.<br />
Dott. ENRICO MAURO<br />
Appunti sul riparto di giurisdizione<br />
in materia di revoca sanzionatoria<br />
dei finanziamenti<br />
pubblici alle imprese<br />
SOMMARIO: 1. Premessa - 2. La giurisprudenza<br />
sul riparto di giurisdizione in materia di<br />
revoca sanzionatoria dei finanziamenti pubblici<br />
alle imprese - 3. La nozione di revoca sanzionatoria<br />
o decadenza - 4. Spunti cr<strong>it</strong>ici sul<br />
cr<strong>it</strong>erio di riparto sposato dalla giurisprudenza<br />
prevalente alla luce del concetto di decadenza<br />
elaborato dalla dottrina - 5. Postilla.<br />
1. Premessa<br />
Svolgendo una ricerca giurisprudenziale in<br />
tema di finanziamenti pubblici, con particolare<br />
riguardo a quelli diretti alle imprese, cap<strong>it</strong>a di<br />
imbattersi in un orientamento relativo al riparto<br />
di giurisdizione che mer<strong>it</strong>a, forse, qualche<br />
attenzione e persino qualche appunto cr<strong>it</strong>ico.<br />
La materia della sovvenzioni pubbliche non<br />
è tra quelle devolute alla giurisdizione esclusiva<br />
del giudice amministrativo; perlomeno, non<br />
è tra quelle che vi sono devolute in blocco,<br />
rientrando nella giurisdizione esclusiva le sole<br />
sovvenzioni riconducibili a una delle materie di<br />
cui il giudice amministrativo è dominus incontrastato<br />
(1).<br />
Nel settore dei finanziamenti pubblici, dunque,<br />
il cr<strong>it</strong>erio di riparto tra giurisdizione ordinaria<br />
e amministrativa continua a essere rappresentato,<br />
di regola, dalla s<strong>it</strong>uazione soggettiva<br />
dal privato contrapponibile al potere amministrativo:<br />
dir<strong>it</strong>to soggettivo, cioè pretesa di<br />
un’util<strong>it</strong>à a fronte di una potestà vincolata, o<br />
interesse leg<strong>it</strong>timo, ossia pretesa, a fronte di<br />
una potestà discrezionale, della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del-<br />
(1) Per una sintesi dell’evoluzione storica del riparto<br />
tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, nonché per<br />
arguti commenti alla recente pronuncia con cui la Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale ha ridimensionato la giurisdizione esclusiva<br />
del giudice amministrativo nelle materie urbanisticoedilizia<br />
e dei servizi pubblici (6 luglio 2004, n. 204, in<br />
Dir. proc. amm., 2004, 799, con note di V. CERULLI IREL-<br />
LI E R. VILLATA), V. CARBONE – C. CONSOLO – A. DI<br />
MAJO, Il “waltzer delle giurisdizioni” rigira e r<strong>it</strong>orna a<br />
fine ottocento, in Corr. giur., 2004, 1125.
l’azione amministrativa volta a stabilire se sottrarre<br />
o attribuire un’util<strong>it</strong>à.<br />
Sennonché, dalla ricerca giurisprudenziale<br />
sulle sovvenzioni pubbliche emerge che, in<br />
relazione alle fattispecie di revoca sanzionatoria,<br />
il tradizionale cr<strong>it</strong>erio di riparto giurisdizionale<br />
non solo non è ancora applicato pacificamente<br />
(2), ma è applicato dalla giurisprudenza<br />
maggior<strong>it</strong>aria a prescindere dalla benché<br />
minima riflessione sulla natura discrezionale o<br />
meno del provvedimento medesimo, vale a dire<br />
dandone per scontato in ogni caso il carattere<br />
assolutamente vincolato.<br />
Ciò detto, occorre dar conto un po’ più nel<br />
dettaglio dell’indirizzo giurisprudenziale dalle<br />
cui pieghe traggono motivo le presenti considerazioni,<br />
prima di dare uno sguardo alla conformazione<br />
che la dottrina, tanto scarsa quanto<br />
autorevole, che se n’è occupata ha elaborato,<br />
ricavandola dalle innumerevoli disposizioni<br />
normative di riferimento, della revoca sanzionatoria<br />
(3) e prima di spiegare, alla luce di tale<br />
dottrina, perché la giurisprudenza cui si è<br />
accennato non persuade e mer<strong>it</strong>erebbe di essere<br />
rivista.<br />
2. La giurisprudenza sul riparto di giurisdizione<br />
in materia di revoca sanzionatoria<br />
dei finanziamenti pubblici alle imprese<br />
L’orientamento giurisprudenziale di cui<br />
occorre dar conto è quello in forza del quale,<br />
(2) È solo grazie a una certa dose di enfasi, infatti, che<br />
Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio 2004, n. 570,<br />
in www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>, può qualificare l’orientamento<br />
de quo come “ormai consolidato”.<br />
(3) Il contributo più significativo sulla specie provvedimentale<br />
in questione, che non ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o oggetto di<br />
monografia alcuna, è rappresentato da M.A. SANDULLI,<br />
Decadenza e sanzione amministrativa, in Dir. società,<br />
1980, 459, i cui risultati, in netta controtendenza rispetto<br />
al resto della dottrina (ma anche rispetto alla giurisprudenza),<br />
sono sinteticamente riproposti in Decadenza, II)<br />
Dir<strong>it</strong>to amministrativo, in Enc. giur., X, 1988: per il<br />
resto, tra gli autori che hanno dedicato all’ist<strong>it</strong>uto almeno<br />
un minimo di attenzione: P. STELLA RICHTER, Atti e<br />
poteri amministrativi (tipologia), in G. GUARINO (a cura<br />
di), Dizionario amministrativo, I, II ed., 1983, 397 s.; P.<br />
VIRGA, Il provvedimento amministrativo, IV ed., 1972,<br />
477 ss.; S. CASSARINO, Considerazioni sulla decadenza<br />
da rapporti amministrativi, in Studi in onore di Gaetano<br />
Zingali, II, 1965, 83; M. AMENDOLA, Dispensa e decadenza<br />
(Impiego pubblico), in Enc. dir., XIII, 1964, 150;<br />
ARTICOLI E NOTE 925<br />
nel campo delle agevolazioni pubbliche,<br />
soprattutto alle attiv<strong>it</strong>à produttive, il privato<br />
può vantare, nei confronti dell’amministrazione<br />
finanziatrice, a seconda dei casi, un interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo o un dir<strong>it</strong>to soggettivo (4).<br />
Più in dettaglio, il privato può vantare un interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo: a) allorché il procedimento concessorio<br />
non si è ancora concluso e, quindi, il<br />
finanziamento non è ancora stato attribu<strong>it</strong>o in via<br />
defin<strong>it</strong>iva; b) quando è avviato un procedimento<br />
di autotutela discrezionale (annullamento d’ufficio<br />
o revoca in senso stretto (5) in riferimento a<br />
provvidenze già concesse, anche solo in via<br />
provvisoria; c) se è attivato un procedimento cautelare<br />
in vista della possibile emanazione di un<br />
provvedimento di secondo grado a es<strong>it</strong>o demol<strong>it</strong>orio<br />
per ragioni di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o di mer<strong>it</strong>o.<br />
La posizione soggettiva azionabile è un dir<strong>it</strong>to<br />
soggettivo, invece: d) allorchè la sovvenzione<br />
è già stata concessa a t<strong>it</strong>olo defin<strong>it</strong>ivo, anche<br />
se non ancora erogata; e) nell’ipotesi in cui, in<br />
presenza di un’agevolazione già concessa a<br />
t<strong>it</strong>olo defin<strong>it</strong>ivo, corrisposta o meno, è avviato<br />
un procedimento volto alla revoca sanzionatoria<br />
della stessa e al conseguente ordine di rest<strong>it</strong>uzione<br />
delle somme indeb<strong>it</strong>amente percep<strong>it</strong>e.<br />
Questa essendo la giurisprudenza di riferimento,<br />
l’assunto sul quale si intende focalizzare<br />
l’attenzione è proprio l’ultimo, quello che,<br />
partendo dall’aprioristica asserzione della<br />
natura sempre e comunque integralmente vin-<br />
G. SANTANIELLO, Decadenza, c) Dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />
in Enc. dir., XI, 1962, 800.<br />
(4) Tra le più recenti pronunce rappresentative dell’indirizzo<br />
in discorso: TAR Calabria, sezione I, 1 aprile 2004, n.<br />
877, in www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>; TAR Veneto,<br />
sezione III, 1 marzo 2004, n. 433, in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; TAR<br />
Trentino-Alto Adige 24 febbraio 2004, n. 52, in Foro amm.<br />
tar, 2004, 358; Consiglio di Stato, sezione VI, 13 febbraio<br />
2004, n. 570, c<strong>it</strong>.; TAR Lazio, sezione III-bis, 6 novembre<br />
2003, n. 9620, in Foro amm. TAR, 2003, 3264.<br />
(5) La più recente indagine monografica in tema di<br />
revoca vera e propria, ist<strong>it</strong>uto tra i più spinosi e studiati<br />
del dir<strong>it</strong>to amministrativo e, nonostante ciò, frequentemente<br />
confuso, nel lessico sia legislativo che giurisprudenziale,<br />
con la revoca sanzionatoria, è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a da M.<br />
IMMORDINO, Revoca degli atti amministrativi e tutela dell’affidamento,<br />
1999; cui conviene accostare, anche per<br />
uno sguardo all’ormai probabile codificazione, in seno<br />
alla legge sul procedimento amministrativo, della potestà<br />
medesima, G. LIGUGNANA, Profili evolutivi dell’autotutela<br />
amministrativa, 2004, in part. 46 ss.
926 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
colata della revoca sanzionatoria di un finanziamento,<br />
perviene all’altrettanto aprioristica<br />
conclusione della spettanza in ogni caso al giudice<br />
ordinario della controversia avente ad<br />
oggetto un provvedimento del tipo in discussione,<br />
ovviamente passando per la non meno<br />
aprioristica configurazione sempre e comunque<br />
in termini di dir<strong>it</strong>to alla conservazione del<br />
beneficio ormai giuridicamente acquis<strong>it</strong>o<br />
(anche se non ancora materialmente incamerato)<br />
della s<strong>it</strong>uazione soggettiva prospettabile dal<br />
c<strong>it</strong>tadino a fronte di un r<strong>it</strong>iro sanzionatorio.<br />
L’indirizzo di cui si tratta è divenuto decisamente<br />
prevalente per (de)mer<strong>it</strong>o di una f<strong>it</strong>ta<br />
sequenza di decisioni del giudice della giurisdizione<br />
(6), cui si è docilmente accodata una<br />
parte consistente dei giudici amministrativi (7).<br />
Le decisioni di segno opposto, tuttavia, non<br />
sono mancate e ve ne sono di recenti e di autorevoli<br />
(8).<br />
Resta da vedere perché l’orientamento giurisprudenziale<br />
minor<strong>it</strong>ario pare mer<strong>it</strong>evole di<br />
condivisione e ciò presuppone una breve divagazione<br />
teorica che, lungi dall’essere fine a se<br />
stessa, vuole porsi come base di un diverso e<br />
meglio ponderato riparto di giurisdizione nella<br />
materia in esame.<br />
(6) Si fa riferimento, senza pretesa di esaustiv<strong>it</strong>à, a:<br />
CASS., sezioni un<strong>it</strong>e civ., 20 settembre 2004, n. 18844,<br />
in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; ID 7 maggio 2002, n. 6489, in Giust<br />
civ. Mass., 2002, 772; ID. 25 maggio 2001, n. 225, in<br />
www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; ID. 10 maggio 2001, n. 183, in Giust.<br />
civ. Mass., 2001, 896; ID. 12 novembre 1999, n. 758, ivi,<br />
1999, 2225; ID. 25 maggio 1999, n. 288, ivi, 1152.<br />
(7) Alle sentenze di cui alla nota 4 si possono aggiungere,<br />
a conferma della diffusione dell’orientamento in<br />
oggetto e sempre a t<strong>it</strong>olo ampiamente esemplificativo, le<br />
poco meno recenti: TAR Basilicata 7 luglio 2003, n. 686,<br />
in Foro amm. TAR, 2003, 2423; TAR Trentino-Alto Adige,<br />
sezione Bolzano, 18 dicembre 2002, n. 579, in<br />
www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>, con nota di O. CARPARELLI; TAR Trentino-Alto<br />
Adige 9 giugno 2003, n. 239, in Foro amm. TAR,<br />
2003, 1874; Consiglio di Stato, sezione IV, 11 aprile<br />
2002, n. 1989, in Foro amm. C.d.S., 2002, 888; TAR<br />
Basilicata 22 marzo 2002, n. 258, in Riv. giur. Mezzogiorno,<br />
2002, 1581; TAR Puglia, sezione II Lecce, 27<br />
luglio 2001, n. 4357, in Foro amm., 2001, 2552.<br />
(8) Anche qui senza velle<strong>it</strong>à di completezza, si possono<br />
ricordare: Consiglio di Stato, sezione IV, 14 maggio<br />
2004, n. 3040, in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>; ID., sezione VI, 23<br />
settembre 2002, n. 4810, in Foro amm. C.d.S., 2002,<br />
3264; ID., sezione IV, 12 aprile 2001, n. 2224, in Foro<br />
amm., 2001, 826; ID., sezione VI, 3 aprile 2001, n. 1960,<br />
3. La nozione di revoca sanzionatoria o<br />
decadenza<br />
Il provvedimento amministrativo intorno al<br />
quale orb<strong>it</strong>a la giurisprudenza in argomento,<br />
noto come revoca sanzionatoria o decadenza, è<br />
sicuramente inquadrabile tra quelli di secondo<br />
grado a es<strong>it</strong>o eliminatorio (9).<br />
Altrettanto sicuramente esso, incidendo, con<br />
efficacia ex nunc, sul rapporto cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da un<br />
atto concessorio o autorizzatorio e non sull’atto<br />
stesso, di cui non pone in discussione la<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à né l’opportun<strong>it</strong>à, è ulteriormente<br />
qualificabile come provvedimento di revisione,<br />
anziché di riesame (10).<br />
Anch’esso viene detto generalmente un atto<br />
di autotutela, ma, ai fini delle odierne considerazioni,<br />
incentrate sul tentativo di soluzione di<br />
una questione tecnica ben specifica, quella della<br />
distribuzione della giurisdizione nella materia<br />
dei finanziamenti pubblici alle imprese,<br />
poco importa indagare se la revoca sanzionatoria<br />
sia fondata sul principio di autotutela (11) o<br />
sulla stessa norma attributiva del potere eserc<strong>it</strong>ato<br />
in primo grado o, ancora, su una previsione<br />
normativa ad hoc (12).<br />
Le circostanze in cui il potere in questione<br />
può essere attivato sono, da un lato, l’omesso<br />
ivi, 881; TAR Lombardia, sezione Brescia, 6 marzo<br />
1997, n. 271, ivi, 1997, 3167; TAR Abruzzo 11 agosto<br />
1993, n. 393, in Trib. amm. reg., 1993, I, 3710.<br />
(9) Per una panoramica sui provvedimenti di secondo<br />
grado, R. Villata, L’atto amministrativo, in L. MAZZAROLLI<br />
– G. PERICU – A. ROMANO – F.A. ROVERSI MONACO – F.G.<br />
SCOCA, Dir<strong>it</strong>to amministrativo, II, III ed., 2001, 1576 ss.<br />
(10) Secondo l’ormai classica, benché utile soltanto<br />
sul piano didattico e non accettata da tutta la dottrina (la<br />
respinge, ad es., P. VIRGA, Il provvedimento amministrativo,<br />
c<strong>it</strong>., 478 s.), distinzione proposta da M.S. GIANNINI,<br />
da ultimo in Dir<strong>it</strong>to amministrativo, II, III ed., 1993, 556<br />
ss. e 594 s.; ma è curioso notare che proprio l’illustre A.<br />
disconosce l’etichettabil<strong>it</strong>à della revoca sanzionatoria tra<br />
i provvedimenti di secondo grado (595 s.).<br />
(11) Resta imprescindibile, su tale controversa nozione,<br />
F. BENVENUTI, Autotutela, b) Dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />
in Enc. dir., IV, 1959, 537; cui giova affiancare il recentissimo<br />
G. LIGUGNANA, Profili evolutivi dell’autotutela<br />
amministrativa, c<strong>it</strong>.<br />
(12) Sia consent<strong>it</strong>o comunque rinviare, per una sintesi<br />
cr<strong>it</strong>ica delle opinioni in mer<strong>it</strong>o al fondamento dei provvedimenti<br />
di secondo grado, a E. MAURO, Osservazioni in<br />
tema di revoca del provvedimento amministrativo e di<br />
recesso dagli accordi procedimentali, in Foro amm. TAR,<br />
2003, 557 ss.
adempimento, da parte del destinatario di un<br />
atto accresc<strong>it</strong>ivo ed entro un determinato termine<br />
(che, ovviamente, se non è precisato,<br />
deve essere congruo), di un obbligo posto da<br />
fonte normativa o provvedimentale di primo<br />
grado o consensuale (convenzione correlata a<br />
concessione) e, dall’altro, il mancato o tardivo<br />
esercizio, da parte del medesimo beneficiario,<br />
di un dir<strong>it</strong>to derivantegli da una delle stesse<br />
fonti.<br />
Una parte della dottrina e della giurisprudenza,<br />
peraltro, considera come terza ipotesi di<br />
decadenza quella fondata sulla sopravvenuta<br />
carenza di un requis<strong>it</strong>o soggettivo o, meno frequentemente,<br />
oggettivo necessario, oltre che<br />
alla cost<strong>it</strong>uzione, alla prosecuzione del rapporto<br />
amministrativo (13); ma pare preferibile la<br />
prospettazione dell’atto di secondo grado in<br />
questione come abrogazione o rimozione,<br />
quantomeno nei casi in cui il medesimo non ha<br />
connotazione sanzionatoria, bensì è strumentale<br />
all’interruzione di un rapporto che, generato<br />
da un provvedimento di primo grado conforme<br />
alla fattispecie legale, diviene antigiuridico in<br />
un secondo momento per il venir meno, a prescindere<br />
da qualunque condotta al destinatario<br />
del provvedimento imputabile a t<strong>it</strong>olo doloso o<br />
colposo, di un presupposto la cui sopraggiunta<br />
mancanza, benchè non mer<strong>it</strong>evole di alcuna<br />
sanzione, comunque non consente la conservazione<br />
del rapporto (14).<br />
Anche l’abrogazione, dunque, è un provvedimento<br />
di secondo grado con funzione di revisione<br />
(anch’esso incide non sull’atto di primo<br />
grado, ma solo sul rapporto da esso cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o)<br />
(13) Così, p.es.: M.A. SANDULLI, Decadenza e sanzione<br />
amministrativa, c<strong>it</strong>., 497 ss., e Decadenza, c<strong>it</strong>., 6 s., la<br />
quale, addir<strong>it</strong>tura, estende la nozione in oggetto alle ipotesi<br />
di carenza originaria di requis<strong>it</strong>i (risp. 500 e 6) e,<br />
comunque, nega (anche) a questa specie decadenziale<br />
qualunque connotato sanzionatorio; P. VIRGA, Il provvedimento<br />
amministrativo, c<strong>it</strong>., 438 e 477 ss., che a tal propos<strong>it</strong>o<br />
parla di “decadenza accertativa” (480), distinguendola<br />
dalla “decadenza sanzionatoria” (479), alla<br />
quale riconduce le altre due fattispecie, ma puntualizzando<br />
che anche la decadenza accertativa ha “natura cost<strong>it</strong>utiva”<br />
(480); G. SANTANIELLO, Decadenza, c<strong>it</strong>., 802; TAR<br />
LOMBARDIA, sezione II, 20 ottobre 1994, n. 611, in Trib.<br />
amm. reg., 1994, I, 4396; Consiglio di Stato, sezione V, 6<br />
dicembre 1993, n. 1252, in Foro amm., 1993, 2377.<br />
(14) R<strong>it</strong>engono di dover distinguere l’abrogazione<br />
dalla decadenza, sempre a t<strong>it</strong>olo esemplificativo: R.<br />
ARTICOLI E NOTE 927<br />
cassatoria, ma si differenzia dalla revoca sanzionatoria,<br />
oltre che sotto il fondamentale e già<br />
evidenziato profilo teleologico, sia quanto a<br />
decorrenza dell’efficacia sia quanto a discrezional<strong>it</strong>à<br />
nell’an.<br />
Dal primo punto di vista, all’efficacia ex<br />
nunc della decadenza si contrappone la decorrenza<br />
parzialmente retroattiva della rimozione,<br />
che, almeno secondo la più attenta dottrina, elimina<br />
l’antigiuridic<strong>it</strong>à sopravvenuta non dal<br />
momento della propria emanazione, bensì da<br />
quello in cui la s<strong>it</strong>uazione contra ius si è venuta<br />
a determinare (15): l’antigiuridic<strong>it</strong>à consente<br />
all’abrogazione, come all’annullamento d’ufficio,<br />
di derogare al principio di irretroattiv<strong>it</strong>à dei<br />
provvedimenti amministrativi.<br />
Per quanto concerne il secondo aspetto,<br />
mentre la revoca sanzionatoria, come si cercherà<br />
di spiegare tra un momento, ha carattere<br />
intrinsecamente discrezionale nell’an, seppur<br />
non necessariamente e comunque entro determinati<br />
lim<strong>it</strong>i, l’abrogazione è frutto di un potere<br />
vincolato (l’esempio paradigmatico è quello<br />
della requisizione giustificata da una guerra<br />
ormai conclusa) (16).<br />
La final<strong>it</strong>à sanzionatoria della decadenza<br />
pare, invece, nonostante l’opinione decisamente<br />
e motivatamente contraria dell’Autore cui si<br />
deve il maggior approfondimento dell’ist<strong>it</strong>uto,<br />
di tutta evidenza nella fattispecie del mancato (o<br />
tardivo) adempimento e, benchè meno evidente,<br />
comunque sussistente e idonea a differenziare la<br />
revoca sanzionatoria da quella in senso stretto<br />
nell’ipotesi del mancato (o tardivo) esercizio<br />
VILLATA, L’atto amministrativo, c<strong>it</strong>., 1592 ss.; L.<br />
GALATERIA – M. STIPO, Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />
Principi generali, III ed., 1998, 420; P. SALVATO-<br />
RE, Revoca degli atti, III) Revoca degli atti amministrativi,<br />
in Enc. giur., XXVII, 1991, 5.<br />
(15) In tal senso, tra gli altri: E. CASETTA, Manuale<br />
di dir<strong>it</strong>to amministrativo, IV ed., 2002, 499; A. CORPA-<br />
CI, R<strong>it</strong>iro e rimozione del provvedimento amministrativo,<br />
in Dig. disc. pubbl., XIII, 1997, 478; A.M. m,<br />
Manuale di dir<strong>it</strong>to amministrativo, I, XV ed., 1989,<br />
723.<br />
(16) Così, specialmente, seppur nel contesto della<br />
non isolata giustificazione della categoria teorica in<br />
oggetto in termini di inefficacia, anziché di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
sopravvenuta, S. LESSONA, Interesse privato e<br />
dovere di abrogazione di provvedimenti successivamente<br />
inefficaci, in Riv. trim. pubbl., 1952, 293 ss.
928 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
(17): se l’assegnatario di un alloggio pubblico ne<br />
omette l’occupazione entro un termine ragionevole<br />
(mancato esercizio), così dimostrando di<br />
non averne necess<strong>it</strong>à, non si vede perché l’assegnazione<br />
non debba essere sanzionatoriamente<br />
r<strong>it</strong>irata in funzione dell’attribuzione del bene a un<br />
c<strong>it</strong>tadino effettivamente bisognoso; esattamente<br />
come, se l’imprend<strong>it</strong>ore beneficiario di un’agevolazione<br />
pubblica omette di destinarla allo scopo<br />
per il quale gli è stata erogata (inadempimento),<br />
mer<strong>it</strong>a di essere sanzionato con la decadenza<br />
e l’ordine di rest<strong>it</strong>uzione delle somme indeb<strong>it</strong>amente<br />
percep<strong>it</strong>e in funzione della loro corresponsione<br />
a un più onesto e serio imprend<strong>it</strong>ore.<br />
Riprendendo l’accenno fatto poco sopra,<br />
occorre a questo punto vedere in che cosa consiste<br />
l’intrinseca discrezional<strong>it</strong>à nell’an della<br />
decadenza e, dunque, quali ne sono i lim<strong>it</strong>i.<br />
Preliminarmente, peraltro, è opportuno<br />
sgombrare il campo dalle ipotesi in cui è la<br />
stessa fonte normativa o provvedimentale di<br />
primo grado o convenzionale (correlata a un<br />
atto concessorio) a collegare automaticamente<br />
la sanzione dell’estinzione del rapporto all’omesso<br />
o tardivo assolvimento di un determinato<br />
obbligo o esercizio di un determinato dir<strong>it</strong>to.<br />
In simili fattispecie, che dottrina e giurisprudenza<br />
sono sol<strong>it</strong>e raggruppare sotto l’etichetta<br />
(17) Sostiene, invece, M.A. SANDULLI, Decadenza e<br />
sanzione amministrativa, c<strong>it</strong>., passim, e Decadenza,<br />
c<strong>it</strong>., passim, che il profilo finalistico dello strumento<br />
in esame, alieno da qualsivoglia connotazione sanzionatoria,<br />
risponde all’esigenza, nel caso del mancato<br />
esercizio, di certezza delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive e, nel<br />
caso dell’inadempienza, di garanzia della parte pubblica<br />
e dell’effettivo perseguimento del pubblico interesse<br />
alla stessa affidato; affermazione che, se appare<br />
difficilmente contestabile, tuttavia non impedisce di<br />
replicare che il soddisfacimento delle dette esigenze<br />
non esclude affatto la natura sanzionatoria dell’ist<strong>it</strong>uto:<br />
stabilizzazione delle posizioni soggettive e salvaguardia<br />
della corretta realizzazione dei fini pubblici<br />
altro non sono che pos<strong>it</strong>ivi e per nulla trascurabili<br />
corollari di provvedimenti diretti a “retribuire” condotte<br />
antigiuridiche capaci in ogni caso di vulnerare<br />
un interesse generale.<br />
(18) Ricorrono alla prima denominazione P. m, Revoca,<br />
c<strong>it</strong>., 5, e TAR Veneto, sezione III, 1 marzo 2004, n.<br />
433, c<strong>it</strong>.; preferiscono la seconda, più esplic<strong>it</strong>a, P. VIRGA,<br />
Il provvedimento amministrativo, c<strong>it</strong>., 480, nota 118, e<br />
TAR Veneto, sezione I, 16 dicembre 1996, n. 2162, in<br />
Foro amm., 1997, 1748.<br />
risoluzione o decadenza automatica (18) e a<br />
propos<strong>it</strong>o delle quali si potrebbe anche parlare<br />
di mero effetto decadenziale, un problema di<br />
discrezional<strong>it</strong>à ovviamente non si pone, perché<br />
l’effetto estintivo-sanzionatorio si produce ipso<br />
iure, cioè non è l’es<strong>it</strong>o di alcun provvedimento;<br />
cosicché l’Amministrazione può solo dichiararlo<br />
con un atto non provvedimentale.<br />
Per quanto concerne il provvedimento decadenziale,<br />
invece, la dottrina che se n’è interessata<br />
meno di sfugg<strong>it</strong>a non es<strong>it</strong>a, salvo eccezioni<br />
(19), a riconoscergli un certo tasso di discrezional<strong>it</strong>à;<br />
la giurisprudenza, dal canto suo, pare<br />
decisamente più incline ad ammetterne la<br />
discrezional<strong>it</strong>à in materie diverse da quella delle<br />
sovvenzioni pubbliche (20).<br />
La valutazione discrezionale che l’Amministrazione<br />
che avvia un procedimento di revoca<br />
sanzionatoria non può esimersi dall’operare<br />
deve avere ad oggetto, in primo luogo, la grav<strong>it</strong>à<br />
e la re<strong>it</strong>erazione o la permanenza dell’omissione<br />
da sanzionare, giacchè, naturalmente,<br />
non è pensabile che sia pun<strong>it</strong>o con il r<strong>it</strong>iro di un<br />
atto concessorio o autorizzatorio chi commette<br />
un’infrazione non rilevante e isolata o di insignificante<br />
durata (21).<br />
Successivamente, l’apprezzamento discrezionale<br />
deve focalizzarsi sul carattere ingiu-<br />
(19) Ci si riferisce, in particolare, a M.A. SANDULLI,<br />
Decadenza e sanzione amministrativa, c<strong>it</strong>., 478, nota 39,<br />
e Decadenza, c<strong>it</strong>., 2, la quale considera la decadenza per<br />
mancato esercizio, salvo eccezioni, un atto meramente<br />
ricogn<strong>it</strong>ivo di un effetto già verificatosi ope legis.<br />
(20) Come confermano, tra le tante, TAR Piemonte,<br />
sezione I, 4 settembre 2003, n. 1145, in Foro amm. TAR,<br />
2003, 2535, e TAR Marche 4 febbraio 2003, n. 23, ivi,<br />
567, concernenti fattispecie diverse di concessione demaniale,<br />
nonché Consiglio di Stato, sezione IV, 29 ottobre<br />
2002, n. 5949, in Foro amm. C.d.S., 2002, 2397, e TAR<br />
Lombardia, sezione II, 11 febbraio 2002, n. 501, in Foro<br />
amm. TAR, 2002, 376, relative all’assegnazione di alloggi<br />
pubblici.<br />
(21) Chiarissimo su tali profili P. VIRGA, Il provvedimento<br />
amministrativo, c<strong>it</strong>., 482 s., il quale afferma che<br />
“l’inadempimento … deve rivestire, in relazione alla natura,<br />
ent<strong>it</strong>à e contenuto del provvedimento, una grav<strong>it</strong>à tale,<br />
da fare r<strong>it</strong>enere che il provvedimento stesso non sarebbe<br />
stato emanato, se si fosse potuto prevedere che il privato<br />
destinatario si sarebbe reso inadempiente o comunque<br />
quando la prosecuzione del rapporto potrebbe gravemente<br />
ledere gli interessi pubblici”; e prosegue: “poiché la pronuncia<br />
di decadenza cost<strong>it</strong>uisce la più grave delle sanzio-
stificato del comportamento da sanzionare,<br />
poiché, altrettanto naturalmente, non è immaginabile<br />
che il r<strong>it</strong>iro colpisca un soggetto che,<br />
per un caso fortu<strong>it</strong>o (evento imprevedibile) o<br />
una forza maggiore (evento irresistibile) o un<br />
factum principis (intervento iure imperii di<br />
un’autor<strong>it</strong>à non necessariamente amministrativa:<br />
si pensi al sequestro penale di un’azienda),<br />
si sia trovato nell’impossibil<strong>it</strong>à materiale<br />
o giuridica di assolvere un obbligo o di eserc<strong>it</strong>are<br />
un dir<strong>it</strong>to (22).<br />
Corollario della final<strong>it</strong>à sanzionatoria della<br />
decadenza è l’imprescindibil<strong>it</strong>à, peraltro non<br />
ancora pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza<br />
in presenza di poteri decadenziali<br />
(eccezionalmente) vincolati, della comunicazione<br />
di avvio del procedimento in funzione<br />
di contestazione degli addeb<strong>it</strong>i (23);<br />
imprescindibil<strong>it</strong>à che la discrezional<strong>it</strong>à del<br />
provvedimento non determina, ma, se possibile,<br />
accentua.<br />
Corollario diretto della discrezional<strong>it</strong>à del<br />
ririro sanzionatorio è, invece, la necess<strong>it</strong>à di un<br />
approfond<strong>it</strong>o supporto istruttorio-motivazionale<br />
(24). Certo, accade di frequente che la normativa<br />
di riferimento non specifica l’impossibil<strong>it</strong>à<br />
di disporre la revoca sanzionatoria qualora<br />
l’infrazione sia dipesa da una delle cause<br />
poco sopra accennate, ma il silenzio della legge<br />
è chiaramente da interpretare, in circostanze<br />
del genere, come una dimenticanza, alla quale<br />
è agevole rimediare attraverso il ricorso al principio<br />
generale dell’ordinamento secondo cui,<br />
salvo deroghe espresse, non è sanzionabile un<br />
comportamento non addeb<strong>it</strong>abile a t<strong>it</strong>olo doloso<br />
o colposo (25).<br />
ni, che l’Amministrazione può applicare al destinatario<br />
inadempiente, a tale sanzione può farsi luogo, solo allorché<br />
il privato, nonostante che sia stato richiamato, persista<br />
nella sua … omissione … ovvero allorché il destinatario<br />
del provvedimento, dopo essere incorso in una prima<br />
infrazione, incorra in ulteriori infrazioni egualmente gravi.<br />
Solo in queste ipotesi, la prosecuzione del rapporto può<br />
gravemente pregiudicare le esigenze di pubblico interesse;<br />
chè se invece il destinatario, dopo l’intimazione ad adempiere,<br />
dà esecuzione all’obbligo … ovvero se il destinatario<br />
sia incorso solo in una isolata infrazione … sarebbe<br />
eccesiva l’applicazione della sanzione estrema cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />
dalla pronuncia di decadenza”.<br />
(22) Anche su tale aspetto, per tutti, P. VIRGA, Il provvedimento<br />
amministrativo, c<strong>it</strong>., 483.<br />
ARTICOLI E NOTE 929<br />
D’altro canto, se quella sinteticamente prospettata<br />
è la configurazione che del tipo provvedimentale<br />
in oggetto ha elaborato, a partire<br />
dalle numerosissime previsioni normative di<br />
poteri di revoca sanzionatoria, la dottrina e se<br />
tale configurazione postula le descr<strong>it</strong>te ponderazioni<br />
discrezionali, non può affatto escludersi<br />
che, con prescrizioni normative esplic<strong>it</strong>e, la<br />
potestà in discorso sia attribu<strong>it</strong>a in termini<br />
totalmente vincolati; ma si tratterebbe di un’eccezione,<br />
perché tale non può non essere la<br />
potestà di infliggere una sanzione a prescindere<br />
dall’apprezzamento della natura “qualificata<br />
… cioè grave e ingiustificata” (26), della trasgressione<br />
che si sanziona.<br />
4. Spunti cr<strong>it</strong>ici sul cr<strong>it</strong>erio di riparto sposato<br />
dalla giurisprudenza prevalente alla luce<br />
del concetto di decadenza elaborato dalla<br />
dottrina<br />
Premesso quanto appena detto a propos<strong>it</strong>o<br />
della natura intrinsecamente discrezionale nell’an,<br />
salvo eccezioni, della specie provvedimentale<br />
de qua, la non-condivisibil<strong>it</strong>à dell’orientamento<br />
giurisprudenziale maggior<strong>it</strong>ario di<br />
cui si è precedentemente dato conto dovrebbe<br />
apparire in tutta la sua limpidezza.<br />
La giurisprudenza a cui ci si riferisce, infatti,<br />
fa in ogni caso aprioristicamente discendere<br />
dalla natura sanzionatoria del provvedimento<br />
in oggetto il suo carattere integralmente vincolato<br />
e da tale carattere, poi, non può non ricavare,<br />
in prima battuta, la conformazione in termini<br />
di dir<strong>it</strong>to della s<strong>it</strong>uazione soggettiva contrapponibile<br />
dal privato al potere decadenziale<br />
e, in seconda, la spettanza al giudice ordinario<br />
(23) In rapporto a fattispecie di revoca sanzionatoria<br />
vincolata, l’imprescindibil<strong>it</strong>à in parola è affermata da<br />
TAR Lazio, sezione II-bis, 15 aprile 2004, n. 3297, in<br />
www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>, mentre è disconosciuta da TAR Calabria,<br />
sezione II, 8 ottobre 2002, n. 2339, in Foro amm.<br />
TAR, 2002, 3395.<br />
(24) Di esemplare chiarezza, su tale punto e nella<br />
materia di cui si tratta, TAR Calabria, sezione I, 22 marzo<br />
2001, n. 495, in www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>,<br />
altrettanto chiare, ma relative a concessioni demaniali,<br />
TAR Piemonte, sezione I, 4 settembre 2003, n. 1145, c<strong>it</strong>.,<br />
e TAR Marche 4 febbraio 2003, n. 23, c<strong>it</strong>.<br />
(25) Di tale avviso, ad es., S. CASSARINO, Considerazioni<br />
sulla decadenza, c<strong>it</strong>., 103.<br />
(26) G. SANTANIELLO, Decadenza, c<strong>it</strong>.,
930 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
della giurisdizione sulla controversia avente ad<br />
oggetto il r<strong>it</strong>iro sanzionatorio di un atto concessorio<br />
o autorizzatorio.<br />
L’acclarata discrezional<strong>it</strong>à della revoca sanzionatoria<br />
impone, al contrario, che la posizione<br />
soggettiva azionabile dal beneficiario di una<br />
concessione o di un’autorizzazione sia qualificata<br />
come interesse leg<strong>it</strong>timo e che, di conseguenza,<br />
la giurisdizione sia devoluta al giudice<br />
amministrativo.<br />
Probabilmente, la nebbia che offusca i giudici<br />
che si riconoscono nell’indirizzo in contestazione<br />
è dovuta all’incapac<strong>it</strong>à di tenere<br />
nettamente separate due s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
del destinatario dell’atto ampliativo che subisce<br />
la revoca sanzionatoria: da una parte, il<br />
dir<strong>it</strong>to soggettivo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla concessione<br />
(da quella defin<strong>it</strong>iva, se, come spesso in<br />
materia di finanziamenti pubblici alle imprese,<br />
è previsto un atto protoprocedimentale<br />
denominato concessione provvisoria) o<br />
sbloccato (reso eserc<strong>it</strong>abile) dall’autorizzazione;<br />
dall’altra, l’interesse leg<strong>it</strong>timo che sorge<br />
nel momento in cui è avviato il procedimento<br />
volto alla pronuncia discrezionale di<br />
decadenza.<br />
Le due posizioni soggettive in questione non<br />
sono tali da escludersi a vicenda; sono, invece,<br />
perfettamente in grado di coesistere in capo al<br />
medesimo soggetto, che, però, non può che far<br />
valere la seconda allorché si trova alle prese<br />
con l’esercizio di un potere discrezionale, sia<br />
che si tratti di revoca sanzionatoria sia che si<br />
tratti di annullamento d’ufficio, revoca vera e<br />
propria o altro.<br />
Il destinatario di un provvedimento concessorio<br />
o autorizzatorio deve r<strong>it</strong>enersi, invece,<br />
leg<strong>it</strong>timato a vantare un dir<strong>it</strong>to soggettivo e,<br />
dunque, ad adire il giudice ordinario laddove la<br />
legge, in via di eccezione e, quindi, espressamente,<br />
disciplina la revoca sanzionatoria come<br />
potere totalmente vincolato.<br />
Ricap<strong>it</strong>olando, il provvedimento decadenziale<br />
si caratterizza per un certo grado di<br />
discrezional<strong>it</strong>à nell’an, sicchè il privato può<br />
contrapporgli, innanzi al giudice amministrativo,<br />
un interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />
Con disposizioni espresse, tuttavia, il potere<br />
in questione può essere normato come integralmente<br />
vincolato, nel qual caso il t<strong>it</strong>olare dell’atto<br />
favorevole che ne subisce l’esercizio è<br />
leg<strong>it</strong>timato a far valere, dinanzi al giudice ordinario,<br />
un dir<strong>it</strong>to soggettivo.<br />
Il riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa<br />
in materia di finanziamenti pubblici,<br />
in defin<strong>it</strong>iva, non è un dato assoluto, non è, in<br />
altri termini, una questione risolvibile una volta<br />
per tutte in favore dell’uno o dell’altro giudice,<br />
perché l’identificazione di quello da adire<br />
postula che, di volta in volta, si ricavi dalla<br />
normativa il carattere discrezionale o vincolato<br />
della revoca sanzionatoria e, in via mediata, la<br />
natura di interesse leg<strong>it</strong>timo o di dir<strong>it</strong>to della<br />
s<strong>it</strong>uazione soggettiva azionabile dal sovvenzionato.<br />
5. Postilla<br />
Volendo aggiungere una postilla alla conclusione<br />
cui le presenti note sono pervenute, si<br />
può rilevare che le risorse concettuali forgiate<br />
dalla dottrina (e dalla giurisprudenza che, del<br />
tutto leg<strong>it</strong>timamente e forse non abbastanza<br />
spesso, “fa dottrina”) sono sempre da adoperare,<br />
a maggior ragione nella v<strong>it</strong>a pratica del<br />
dir<strong>it</strong>to, con la giusta dose di elastic<strong>it</strong>à, per l’evidente<br />
ragione che il legislatore (che non sempre<br />
legge o consulta la dottrina prima di legiferare!),<br />
come può, in casi specifici ed entro<br />
determinati lim<strong>it</strong>i, derogare ai principi, così<br />
può, sempre in casi specifici ed entro determinati<br />
lim<strong>it</strong>i, configurare in termini divergenti da<br />
quelli “ontologici” categorie teoriche anche<br />
sorrette da consolidate tradizioni di studi e di<br />
applicazioni pratiche.<br />
Come dire che il ricorso a un ist<strong>it</strong>uto la cui<br />
“essenza” presenta certi lineamenti deve<br />
imprescindibilmente essere filtrata da un’approfond<strong>it</strong>a<br />
esegesi dei relativi dati normativi, la<br />
quale può riservare (e spesso riserva) sorprese.<br />
Non è sufficiente, quindi, per esemplificare<br />
restando al tema affrontato, sapere che un potere<br />
amministrativo è, “di natura”, discrezionale<br />
o vincolato per ricavarne determinate conclusioni;<br />
occorre, invece, interpretare accuratamente<br />
le norme che lo regolano, le quali possono<br />
modellarlo diversamente da come ci si<br />
attenderebbe, fermo restando che le caratteristiche<br />
“ordinarie” dell’ist<strong>it</strong>uto, come ricostru<strong>it</strong>e<br />
in sede dottrinale (o giurisprudenziale), sono<br />
da tenere ben presenti a fini sia di supporto<br />
all’interpretazione sia di rimedio alle lacune.<br />
* * *
Prof. GIUSEPPE MORBIDELLI<br />
(Ordinario di ist<strong>it</strong>uzioni di dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale<br />
presso la facoltà di giurisprudenza<br />
dell’univers<strong>it</strong>à La Sapienza di Roma)<br />
Le note a sentenza di A. M. SAN-<br />
DULLI (intervento al Convegno<br />
sul pensiero giuridico di A. M.<br />
SANDULLI - Roma, Palazzo<br />
Spada, 6 febbraio 2004)<br />
Aldo M. Sandulli ha avuto, tra l’altro, il<br />
mer<strong>it</strong>o e l’umiltà di coltivare, anche da studioso<br />
affermatissimo, e con estrema intens<strong>it</strong>à, il<br />
genere letterario “note a sentenza”. Del resto,<br />
si tratta di un genere praticato con continu<strong>it</strong>à<br />
proprio dai grandi: come non ricordare – per<br />
restare al dir<strong>it</strong>to amministrativo - le tantissime<br />
(e spesso ancora preziose) note di Cammeo<br />
sulla Giur.<strong>it</strong>, quelle di Guicciardi, di M.S.<br />
Giannini, di Cannada Bartoli o – per riferirci<br />
al dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale (cui pure Aldo M.<br />
Sandulli si dedicò con contributi di primo piano,<br />
dimostrando in ciò ulteriore affin<strong>it</strong>à con<br />
Maestri come Orlando e Romano che ebbero<br />
ad eccellere in entrambe le discipline) - a<br />
quelle di Espos<strong>it</strong>o e Crisafulli sulla Giur. cost.<br />
Nelle sue note, Aldo M. Sandulli non solo<br />
verifica la corretta applicazione al caso concreto<br />
dei principi generali, ma anche – e<br />
soprattutto – ne costruisce di nuovi. Non si<br />
lim<strong>it</strong>a cioè al momento della cr<strong>it</strong>ica, ma traendo<br />
spunto dalla realtà, che è sempre più sfrenata<br />
dalla fantasia, elabora, spiega e sistema<br />
nuove regole dell’azione amministrativa. Il<br />
materiale oggetto del severo quanto fertile<br />
scrutinio è imponente e variegato: si va dai<br />
danni di guerra agli usi civici, dalle requisizioni<br />
ai contratti delle Pubbliche Amministrazioni,<br />
dalle cave di marmo di Carrara regolate<br />
dalle leggi estensi ai provvedimenti della RSI.<br />
Di riflesso, sono tantissimi gli ist<strong>it</strong>uti che vengono<br />
ad essere rivis<strong>it</strong>ati: si va dalla revoca<br />
all’atto pol<strong>it</strong>ico, dall’incompetenza al silenzio,<br />
dalla forma degli atti amministrativi ai<br />
beni pubblici, dalla responsabil<strong>it</strong>à a innumerevoli<br />
profili di giustizia amministrativa. Si<br />
può dire che su tutti questi argomenti gli scr<strong>it</strong>ti<br />
di Aldo M. Sandulli hanno cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o (e<br />
spesso ancora cost<strong>it</strong>uiscono) un punto di rife-<br />
ARTICOLI E NOTE 931<br />
rimento per studiosi e operatori: basti pensare<br />
agli scr<strong>it</strong>ti sul silenzio-inadempimento, sul<br />
rapporto tra deliberazione a contrattare e contratto,<br />
sui beni demaniali. Ciò che va rimarcato,<br />
e che del resto cost<strong>it</strong>uisce la ragione della<br />
solid<strong>it</strong>à del pensiero sandulliano, è l’attenzione<br />
trasversale e onnicomprensiva al dir<strong>it</strong>to,<br />
nel senso della lettura dell’episodio di v<strong>it</strong>a<br />
non attraverso l’ottica della specializzazione,<br />
cioè della disciplina di settore (che, ça va sans<br />
dire, è sempre accuratamente tenuta presente<br />
e scandagliata fin nei dettagli), bensì nel contesto<br />
generale del dir<strong>it</strong>to, visto come fenomeno<br />
ontologicamente un<strong>it</strong>ario. Di qui, la continua<br />
ricerca di conferme o di spiegazioni nelle<br />
leggi amministrative “forti” (non è un caso<br />
che la individuazione della normativa di riferimento<br />
del silenzio nel T.U. imp. civili dello<br />
Stato, affermatasi in giurisprudenza, nasce –<br />
come è risaputo – dalla dottrina di Sandulli),<br />
ma anche nel c.c., nel codice di procedura<br />
civile, nella teoria generale.<br />
Tutto ciò è particolarmente evidente, tra<br />
l’altro, nelle note in materia di urbanistica,<br />
edilizia, espropriazione. È a tutti noto che<br />
Aldo M. Sandulli ha fondato la Rivista giuridica<br />
dell’edilizia (nel 1958) e che ha contribu<strong>it</strong>o<br />
sia con la sua scuola sia in prima persona<br />
al successo della Rivista, con saggi e note.<br />
Ma molte altre riviste hanno osp<strong>it</strong>ato note del<br />
Nostro nella materia in esame, anche dopo il<br />
1958. Tali scr<strong>it</strong>ti necess<strong>it</strong>ano una attenzione a<br />
se stante. Intanto per l’importanza della materia.<br />
All’epoca – siamo nel periodo della ricostruzione<br />
e del c.d. boom edilizio - le controversie<br />
in materia edilizia erano quelle suscettibili<br />
di attirare la maggiore attenzione anche<br />
sotto il profilo dogmatico. Così come ora i<br />
leading cases riguardano di sol<strong>it</strong>o servizi pubblici,<br />
autor<strong>it</strong>à indipendenti, contratti pubblici,<br />
e ai tempi della bell’epoque riguardavano le<br />
concessioni di derivazione di acque o le attiv<strong>it</strong>à<br />
connesse al fenomeno della emigrazione<br />
(e non si pensi solo al caso Laurens: si veda la<br />
sentenza del Consiglio di Stato 17 maggio<br />
1907 n. 178, circa i noli per il trasporto di<br />
emigranti, in cui la Società di navigazione<br />
generale era patrocinata da V.E. Orlando,<br />
Giorgio Arcoleo e Enrico Presutti, e che ebbe<br />
a teorizzare l’obbligo di motivazione in relazione<br />
all’indole del provvedimento), nel<br />
periodo 1950-1980 sono l’edilizia e l’urbani-
932 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
stica che cost<strong>it</strong>uiscono l’humus di elaborazione<br />
dei principi o di verifica sul campo degli<br />
stessi. I grandi Maestri delle generazioni precedenti<br />
(e lo stesso Aldo M. Sandulli, nella<br />
sua monografia dedicata al “Il procedimento<br />
amministrativo”) in un continuum dialettico<br />
con il Consiglio di Stato avevano individuato<br />
la rete dei principi e le garanzie di ist<strong>it</strong>uto dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrativa. Principi e garanzie<br />
che peraltro andavano sottoposti alla prova di<br />
resistenza dei singoli casi concreti, e comunque<br />
della legislazione speciale, il che in passato<br />
(Cammeo a parte) veniva di sol<strong>it</strong>o trascurato.<br />
Come pure era necessario misurarne<br />
(attraverso una prova all’untempo di resistenza<br />
e di elastic<strong>it</strong>à) la rispondenza con la Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Ed infatti, proprio negli anni ‘50 e<br />
‘60, si collocano scr<strong>it</strong>ti di vari Autori (penso a<br />
note o a saggi di Giannini, di Benvenuti, di<br />
Miele, di Amorth, di Nigro) che, pur avendo<br />
la loro origine o occasione in questioni di<br />
ordine urbanistico-edilizio, hanno forn<strong>it</strong>o<br />
contorni precisi e coordinate stabili ad ist<strong>it</strong>uti<br />
generalissimi quali l’atto complesso ineguale,<br />
l’atto amministrativo generale, l’atto endoprocedimentale<br />
la autorizzazione, la concessione,<br />
la discrezional<strong>it</strong>à, l’annullamento d’ufficio.<br />
Aldo M. Sandulli è stato un protagonista di<br />
questa stagione, anzi “il protagonista”. Per<br />
convincersene, è sufficiente menzionare - per<br />
quanto concerne la verifica di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
degli ist<strong>it</strong>uti della legislazione urbanistica – i<br />
suoi studi ormai classici sul contenuto essenziale<br />
del dir<strong>it</strong>to di proprietà, o quelli in cui<br />
contrasta – anticipando la Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
– lo “scorporo” tra proprietà e jus aedificandi<br />
o quelli imperniati sulla effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela giurisdizionale. Mentre sul piano della<br />
costruzione degli ist<strong>it</strong>uti amministrativistici è<br />
da ricordare lo studio sui piani regolatori di<br />
cui analizza part<strong>it</strong>amente procedure, natura ed<br />
effetti (facendo applicazione dei risultati della<br />
monografia su “Il procedimento amministrativo”)<br />
quelli sulla tutela dei terzi contro gli abusi<br />
edilizi, quelli sul silenzio-assenso. La parola<br />
d’ordine è la difesa della legal<strong>it</strong>à, che sente<br />
come un vero e proprio impegno morale,<br />
come si ricava già dal t<strong>it</strong>olo di alcune note (v.<br />
ad es. Più legal<strong>it</strong>à per le licenze edilizie, più<br />
sever<strong>it</strong>à per le costruzioni senza licenza, in<br />
Riv. giur. edil., 1962, II, 68), e più volte ne<br />
stigmatizza l’assenza rilevando (siamo pro-<br />
prio nel tempo in cui veniva girato “Mani sulla<br />
c<strong>it</strong>tà), il “dilagare dell’arb<strong>it</strong>rio degli EE.LL.<br />
e la carenza di interventi repressivi e sost<strong>it</strong>utivi<br />
da parte delle autor<strong>it</strong>à centrali – fenomeno<br />
che trova forse nel campo dell’urbanistica e<br />
dell’edilizia le sue manifestazioni più vistose”<br />
(Repressione di abusi edilizi e interessi di terzi,<br />
in Giustizia civile, 1963, II, pp. 38-46).<br />
Aldo M. Sandulli però non segue gli indirizzi<br />
giurisprudenziali in ragione della loro convenienza<br />
o etic<strong>it</strong>à. Anche se una sentenza risponde<br />
ad un principio naturale di giustizia – osserva<br />
il Nostro – ciò “non esime la dottrina dall’obbligo<br />
di vagliare l’esattezza delle affermazioni<br />
giurisprudenziali sotto il profilo strettamente<br />
tecnico. In un sistema basato sul dir<strong>it</strong>to<br />
scr<strong>it</strong>to, il cr<strong>it</strong>erio più valido per l’adeguamento<br />
del dir<strong>it</strong>to pos<strong>it</strong>ivo alla real<strong>it</strong>à sociale dovrebbe<br />
essere infatti quello di fare appello all’opera<br />
del legislatore, e non quello di plaudire alle<br />
manifestazioni di spir<strong>it</strong>o pretorio della giurisprudenza.<br />
In un sistema di tal fatta ogni breccia<br />
che si apra nel quadro dei principi rischia<br />
infatti di avere ripercussioni imprevedibili, e<br />
forse inopportune, in campi remoti e bene ordinati”.<br />
Si tratta di un mon<strong>it</strong>o che spesso viene<br />
dimenticato in un periodo di interpretazioni<br />
creative e di ricerca del dir<strong>it</strong>to “m<strong>it</strong>e”: ma il<br />
dir<strong>it</strong>to è ….. dir<strong>it</strong>to, né m<strong>it</strong>e né forte, e ciò<br />
anche quando fa applicazione di clausole indeterminate.<br />
La riprova di questa attenzione al dir<strong>it</strong>to<br />
pos<strong>it</strong>ivo e di questo rispetto della legge che è<br />
nel contempo la base della stabil<strong>it</strong>à della<br />
società e della certezza del dir<strong>it</strong>to) è rinvenibile<br />
ripercorrendo il pensiero di Aldo M. Sandulli<br />
sul rapporto tra diniego illeg<strong>it</strong>timo di licenza<br />
edilizia e ius superveniens.<br />
I termini del problema sono noti. In caso di<br />
contrasto fra s<strong>it</strong>uazione soggettiva di “dir<strong>it</strong>to”<br />
ad ottenere la licenza edilizia accertata dal giudice<br />
e la disciplina giuridica sopravvenuta ostativa<br />
alla edificazione, si deve dare la prevalenza<br />
alla prima oppure alla seconda? Per dare una<br />
risposta al problema sono state date da parte di<br />
dottrina e giurisprudenza soluzioni variegate.<br />
Chi fa leva sul principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />
giurisdizionale, sostiene che il processo deve<br />
servire a ricost<strong>it</strong>uire la s<strong>it</strong>uazione la cui illeg<strong>it</strong>tima<br />
lesione ha dato corso alla domanda di giustizia.<br />
Chi parte dalla considerazione che il
potere normativo e quello di conformazione<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à edificatoria dei privati sono eserc<strong>it</strong>ati<br />
in vista del perseguimento di interessi pubblici,<br />
nel senso che è sempre l’attiv<strong>it</strong>à conformativa<br />
che come concede così sopprime il<br />
dir<strong>it</strong>to di costruire, conclude nel senso della<br />
rigorosa applicazione del tempus reg<strong>it</strong> actum:<br />
le s<strong>it</strong>uazioni soggettive sono cioè sempre cedevoli<br />
rispetto al potere pubblico di pianificazione<br />
del terr<strong>it</strong>orio.<br />
La difficoltà di dare una soluzione al problema<br />
che ha nel suo svolgimento due termini<br />
ant<strong>it</strong>etici trova riscontro nei difformi orientamenti<br />
della giurisprudenza che, dopo aver privilegiato<br />
ora l’una ora l’altra esigenza, si è stabilizzata<br />
nell’affermare la prevalenza dell’interesse<br />
pubblico sopravvenuto, con taluni temperamenti.<br />
Il principale dei quali è la cristallizzazione<br />
della disciplina giuridica vigente al<br />
momento della notifica della sentenza di 1°<br />
grado di accoglimento del ricorso (è la nota<br />
sentenza dell’Adunanza Plenaria 8 gennaio<br />
1986, n. 1).<br />
Un tema di sì grande importanza, sia teorica<br />
che giuridica, non poteva sfuggire alla vigile<br />
attenzione di Aldo M. Sandulli. Il quale in<br />
un primo tempo ebbe a sostenere la tesi<br />
“garantistica” richiamando l’ist<strong>it</strong>uto della<br />
“licenza ora per allora”, e dunque di applicazione<br />
della norma vigente al tempo che doveva<br />
essere rilasciato il t<strong>it</strong>olo edificatorio. I due<br />
valori da raffrontare sono, in sostanza, non già<br />
quello della tutela giurisdizionale e quello<br />
della tutela urbanistica; il primo infatti è<br />
intangibile, bensì il secondo e quello della<br />
protezione dell’iniziativa economica. “Non si<br />
ammettesse, dopo il giudicato che abbia<br />
dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del diniego della<br />
licenza, l’obbligo dell’Amministrazione di<br />
rilasciare quest’ultima “ora per allora”, la pronuncia<br />
del giudice rimarrebbe in sostanza un<br />
inutil<strong>it</strong>er dictum”: tantopiù – sostiene ancora<br />
il Nostro ribadendo i suoi strali verso la cattiva<br />
amministrazione in materia edilizia ed<br />
urbanistica – che tale materia “è di quelle di<br />
cui maggiormente abusano oggi le autor<strong>it</strong>à<br />
comunali per interessi part<strong>it</strong>ici, se non peggio”.<br />
Per cui qualora si escludesse la possibil<strong>it</strong>à<br />
della licenza “ora per allora” quando ne<br />
ricorrano le condizioni, il privato rischierebbe<br />
di rimanere assolutamente disarmato di fronte<br />
ARTICOLI E NOTE 933<br />
alle frequenti prevaricazioni cui la materia,<br />
appunto per tale ragione, si presta: v. In tema<br />
di licenze edilizie “ora per allora” (in Giurisprudenza<br />
<strong>it</strong>aliana, 1972). Aldo M. Sandulli<br />
però, a riprova del suo continuo atteggiamento<br />
cr<strong>it</strong>ico e della sua onestà intellettuale non<br />
es<strong>it</strong>ava a rivedere le proprie tesi. Riscontri di<br />
un pensiero in continua rimed<strong>it</strong>azione dialettica<br />
con legislazione, dottrina e giurisprudenza<br />
sono diffusi nelle varie edizioni del Manuale;<br />
notissimo è poi il revirement circa la indennizzabil<strong>it</strong>à<br />
dei vincoli paesistici. Ed infatti nel<br />
saggio “Sopravvenienza dello strumento urbanistico<br />
e domande edilizie pretermesse” (in<br />
Riv. giur. edil., 1978, II, 190) rivedendo<br />
espressamente il proprio precedente avviso,<br />
rileva che i due interessi in confl<strong>it</strong>to, quello<br />
del privato a costruire e quello dell’Amministrazione<br />
a salvaguardare la realizzabil<strong>it</strong>à del<br />
programma urbanistico (il quale, per natura,<br />
rappresenta un tutto armonico e non può subire<br />
occasionali e sporadiche alterazioni) – sono<br />
inconciliabili: e l’ordinamento considera preminente,<br />
in via di principio, il secondo, di<br />
fronte al quale ogni dir<strong>it</strong>to o interesse privato<br />
recede.<br />
Né a far prevalere il primo può essere validamente<br />
invocato, nell’ipotesi in discussione,<br />
il fatto che l’Amministrazione era tenuta a<br />
provvedere (e illeg<strong>it</strong>timamente non provvide)<br />
in un tempo in cui nessuna ant<strong>it</strong>esi sussisteva<br />
(coincidendo allora l’interesse privato con<br />
quello pubblico canonizzato nelle prescrizioni<br />
urbanistiche all’epoca operanti), e che addir<strong>it</strong>tura<br />
si sia formato, in tali sensi, un giudicato.<br />
Una volta intervenuto il nuovo strumento<br />
urbanistico, è esso a esprimere l’interesse preminente,<br />
con il quale qualsiasi interesse privato<br />
deve misurarsi. Ci troviamo cioè in presenza<br />
di una di quelle ipotesi “in cui lo jus superveniens<br />
rende impossibile la realizzazione del<br />
summum jus”.<br />
Ma la tutela del privato e la effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela giurisdizionale? Rendendosi conto della<br />
summa iniuria di tale conclusione dettata – a<br />
mio avviso – anche da una visione razionalista<br />
dell’urbanistica, sintesi di scelte coordinate e<br />
integrate e come tali non emendabili, Aldo M.<br />
Sandulli pur a fronte di una giurisprudenza<br />
“pietrificata” contraria alla risarcibil<strong>it</strong>à degli<br />
interessi leg<strong>it</strong>timi, cerca egualmente di percor-
934 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
rere la strada del risarcimento patrimoniale,<br />
potendosi ravvisare, a seconda delle circostanze<br />
il reato di abuso di ufficio o quello di omissione<br />
di atti d’ufficio secondo gli artt. 323 e<br />
328 c.p.c. nel testo allora vigente. Del resto un<br />
brevissimo spunto in tal senso era rinvenibile<br />
già nella nota Autorizzazione a costruire e “jus<br />
superveniens”, in Riv. giur. ed., 1967, II, pp. 3-<br />
9, dove lascia intendere che è proponibile l’azione<br />
di risarcimento danni ove, prima del<br />
venire meno della normativa originaria, l’interessato<br />
abbia provocato l’espresso o implic<strong>it</strong>o<br />
rifiuto dell’amministrazione.<br />
È chiaro che si trattava di una extrema<br />
ratio, e per di più di difficile percorribil<strong>it</strong>à<br />
(occorrendo, la dimostrazione del dolo dell’agente).<br />
Successivamente però, nel suo intervento<br />
alla tavola rotonda su La responsabil<strong>it</strong>à<br />
per lesioni di interesse leg<strong>it</strong>timo (in Foro<br />
amm., 1982, 1686), il Nostro enunciava la tesi<br />
della risarcibil<strong>it</strong>à senza collegarla a comportamenti<br />
del<strong>it</strong>tuosi. In ogni caso, già nel 1978<br />
emergeva l’intuizione verso una soluzione che<br />
oggi, dopo la sentenza Cass. n. 500/1999 e<br />
l’art. 7 l. 205/2000, appare come la più ragionevole,<br />
in quanto in grado di contemperare i<br />
contrapposti interessi, senza ricorrere a quel<br />
“pasticciaccio” della sentenza dell’Ad. Plen.<br />
1/1996 che in defin<strong>it</strong>iva lascia la decisione sul<br />
confl<strong>it</strong>to tra i due valori alla durata (aleatoria)<br />
del processo: così che la giustizia più è lenta<br />
più produce effetti sacrificativi delle s<strong>it</strong>uazioni<br />
soggettive pur degne di tutela. D’altra parte,<br />
è un soluzione che ha una forte base nell’art.<br />
2933, co. 2° cod. civ. (sost<strong>it</strong>uzione dell’esecuzione<br />
in forma specifica con il risarcimento<br />
danni, se la distruzione della cosa è di<br />
pregiudizio all’economia nazionale) e nell’art.<br />
2058, co. 2° cod. civ. ai sensi del quale il<br />
risarcimento può avvenire per equivalente in<br />
luogo della reintegrazione in forma specifica<br />
se quest’ultima è eccessivamente onerosa per<br />
il deb<strong>it</strong>ore. Segni in tal senso sono rinvenibili<br />
nella più recente giurisprudenza del Consiglio<br />
di Stato: sono sicuro che, in via diretta o<br />
mediata “per lì rami” del nostro pensiero giuridico,<br />
tale indirizzo – che r<strong>it</strong>eniamo essere in<br />
via di affermazione – ha la sua radice anche<br />
nei testi di Aldo M. Sandulli.<br />
* * *<br />
Avv. PAOLA PALMERINI<br />
Prof. STEFANO TARULLO<br />
Lo sportello telematico per le<br />
informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />
del Governo: dalla trasparenza<br />
normativa al rapporto<br />
comunicativo<br />
L’utilizzo delle tecnologie informatiche rappresenta<br />
un fattore chiave delle pol<strong>it</strong>iche di<br />
modernizzazione delle Amministrazioni Pubbliche<br />
persegu<strong>it</strong>e dall’attuale Governo. Per<br />
questa ragione, con DPCM 27 settembre 2001,<br />
pubblicato su G.U. n. 242 del 17/10/2001, nella<br />
presente legislatura è stato ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o, all’interno<br />
della Presidenza del Consiglio dei ministri,<br />
un Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie<br />
ed è stata introdotta la figura del ministro<br />
(senza portafoglio) per l’innovazione e le tecnologie<br />
a cui è stato attribu<strong>it</strong>o il potere di emanare<br />
direttive di indirizzo per concretizzare il<br />
disegno organico di innovazione illustrato nelle<br />
“Linee Guida del Governo per lo sviluppo<br />
della Società dell’Informazione”, approvate dal<br />
Consiglio dei ministri a maggio 2002 e condivise<br />
con le Autonomie Locali con la sottoscrizione<br />
del documento “L’e-Government per un<br />
federalismo efficiente: una visione condivisa,<br />
una realizzazione cooperativa” (1).<br />
Dette Linee Guida individuano tre direttrici<br />
strategiche di intervento la prima delle quali,<br />
denominata “La trasformazione della P.A. tram<strong>it</strong>e<br />
le tecnologie dell’Informazione e della<br />
Comunicazione”, prevede che “ un sistema di<br />
eGovernment (2) nei suoi sviluppi più avanzati<br />
rappresenterà anche un potente strumento di<br />
coinvolgimento e partecipazione dei c<strong>it</strong>tadini ai<br />
processi decisionali, evolvendo, verso modelli<br />
innovativi di eDemocracy (3)”.<br />
(1) Entrambi i documenti sono facilmente reperibili<br />
sul s<strong>it</strong>o del ministero dell’Innovazione http://www.innovazione.gov.<strong>it</strong><br />
(2) Generalmente si indica con questo termine l’insieme<br />
delle pol<strong>it</strong>iche per agevolare il processo di riorganizzazione<br />
e innovazione delle Pubbliche Amministrazioni.<br />
(3) In questo periodo di forte crisi della democrazia<br />
rappresentativa con conseguente allontanamento dei c<strong>it</strong>tadini<br />
dalle ist<strong>it</strong>uzioni una possibile via d’usc<strong>it</strong>a viene
Il primo passo da realizzare in tal senso è<br />
sicuramente una maggior conoscenza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
normativa delle ist<strong>it</strong>uzioni: infatti la pubblic<strong>it</strong>à,<br />
intesa come effettiva conoscenza dell’azione<br />
pubblica, è connaturata all’essenza stessa della<br />
democrazia. Naturalmente questo presuppone<br />
una diffusione capillare del messaggio legislativo,<br />
avvicinando così i c<strong>it</strong>tadini allo Stato e rendendoli<br />
più consapevoli delle regole che presiedono<br />
alla v<strong>it</strong>a associata e quindi maggiormente<br />
partecipi dell’andamento dell’attiv<strong>it</strong>à statale.<br />
Nella cosiddetta “Società dell’Informazione”<br />
o “Epoca della Comunicazione” è emerso un<br />
paradosso: la legge, primo anello di congiunzione<br />
fra i c<strong>it</strong>tadini e lo Stato, rischia di rimanere<br />
esclusa dalle varie iniziative volte alla trasparenza,<br />
rivelandosi a tutt’oggi oscura e sconosciuta.<br />
Proprio dall’esigenza, sempre più avvert<strong>it</strong>a, di<br />
operare per assicurare la conoscibil<strong>it</strong>à effettiva<br />
della legge è nata l’idea dello sportello telematico<br />
per le informazioni sull’attiv<strong>it</strong>à normativa del<br />
Governo attivo dal febbraio di quest’anno. I c<strong>it</strong>tadini<br />
(singoli o associati) che siano interessati<br />
ad aggiornarsi in ordine all’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />
del Governo possono soddisfare agevolmente e<br />
tempestivamente ogni loro esigenza informativa<br />
collegandosi al s<strong>it</strong>o internet www.governo.<strong>it</strong> ed<br />
inviando una email contenente un ques<strong>it</strong>o all’indirizzo<br />
trasparenzanormativa@governo.<strong>it</strong>. La<br />
risposta viene garant<strong>it</strong>a entro 24 ore.<br />
Nel documento che si allega vengono spiegati<br />
il senso e lo scopo dell’iniziativa, finalizzata<br />
a consentire una interazione (dato l’intervallo<br />
di tempo tra domanda e risposta, non possiamo<br />
ancora parlare di vero e proprio “dialogo”)<br />
tra Governo ed amministrati, in una pro-<br />
indicata nell’integrazione con forme di democrazia diretta.<br />
Le tecnologie dell’informazione, rendendo tecnicamente<br />
possibile una partecipazione più immediata dei<br />
c<strong>it</strong>tadini alle fasi della proposta, della decisione e del<br />
controllo, potrebbero svolgere un ruolo fondamentale per<br />
“disegnare” la democrazia del nuovo secolo.<br />
Come il concetto di democrazia, anche il concetto di edemocracy<br />
si articola in più dimensioni. La partecipazione<br />
dei c<strong>it</strong>tadini alla v<strong>it</strong>a delle ist<strong>it</strong>uzioni democratiche<br />
può essere facil<strong>it</strong>ata intervenendo su più versanti, a partire<br />
dalle cosiddette pre-condizioni della partecipazione<br />
(inclusione sociale, accesso all’informazione, elettorato<br />
passivo ed attivo, iniziativa diretta) passando attraverso<br />
forme di consultazione dei c<strong>it</strong>tadini nel corso dei processi<br />
di decisione, fino al coinvolgimento nella fase finale<br />
ARTICOLI E NOTE 935<br />
spettiva di maggiore diffusione della “cultura<br />
della trasparenza”.<br />
Il progetto, presentato nel Forum della P.A.<br />
dello scorso maggio (XV edizione) non è isolato,<br />
andandosi a ricongiungere sinergicamente<br />
con altri due amb<strong>it</strong>i operativi:<br />
- la pubblicazione sul s<strong>it</strong>o telematico della<br />
Presidenza del Consiglio delle deliberazioni<br />
del Consiglio dei ministri;<br />
- l’attivazione di una banca dati contenente i<br />
provvedimenti approvati dal Governo durante<br />
la legislatura.<br />
A giudicare dal tenore del documento che<br />
pubblichiamo, sembra che la stessa definizione<br />
di “sportello telematico sull’attiv<strong>it</strong>à normativa<br />
del Governo” sia inappropriata, posto che l’obiettivo<br />
informativo si spinge ben oltre il versante<br />
puramente “normativo”, puntando a<br />
garantire una conoscenza più penetrante dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
pol<strong>it</strong>ica del Consiglio, almeno di quella<br />
preparatoria rispetto agli atti normativi<br />
(saranno infatti accessibili gli ordini del giorno<br />
del Preconsiglio e del Consiglio dei ministri).<br />
In questa direzione sembra che l’art. 18 della<br />
L. n. 229/2003 (“Interventi in materia di qual<strong>it</strong>à<br />
della regolazione, riassetto normativo e<br />
codificazione - Legge di semplificazione<br />
2001”) sia stato interpretato estensivamente<br />
(4). A rigore la disposizione si riferirebbe soltanto<br />
alla pubblicazione sul s<strong>it</strong>o telematico delle<br />
“notizie relative ad iniziative normative del<br />
Governo” e dei disegni di legge ai quali possa<br />
essere riconosciuta una “particolare rilevanza”.<br />
Il documento allegato realizza invece un superamento<br />
dell’angusto dato letterale tram<strong>it</strong>e la<br />
valorizzazione del richiamo, operato dalla c<strong>it</strong>a-<br />
del processo decisionale (attraverso il voto).<br />
(4) La legge 29 luglio 2003 n.229 ha assegnato alla<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri il comp<strong>it</strong>o di provvedere<br />
alla comunicazione legislativa in generale, coerentemente<br />
con le funzioni di coordinamento dell’azione<br />
di Governo assegnata dalla Cost<strong>it</strong>uzione e dalla legge alla<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’art. 18 della suddetta<br />
legge di semplificazione ha, infatti, previsto che “la<br />
Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare su<br />
s<strong>it</strong>o telematico le notizie relative ad iniziative normative<br />
del Governo, nonché i disegni di legge di particolare rilevanza,<br />
assicurando forme di partecipazione del c<strong>it</strong>tadino<br />
(…). La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre<br />
pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore<br />
(…)”.
936 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ta norma, alla “partecipazione del c<strong>it</strong>tadino”,<br />
intesa nell’accezione di “partecipazione informativa”<br />
all’attiv<strong>it</strong>à normativa del Governo ed<br />
alla attiv<strong>it</strong>à ad essa prodromica, senza distinzioni<br />
in punto di “rilevanza”.<br />
Non a caso il s<strong>it</strong>o del Governo, considerato<br />
nella sua global<strong>it</strong>à, è sol<strong>it</strong>amente giudicato uno<br />
dei migliori, sia per grafica che per usabil<strong>it</strong>à e<br />
contenuti, fra i vari s<strong>it</strong>i internet delle diverse<br />
ist<strong>it</strong>uzioni della nostra Repubblica (5).<br />
Comunque l’obiettivo di trasparenza non<br />
sembra ancora essere stato persegu<strong>it</strong>o nella sua<br />
pienezza, tenuto conto della sostanziale intercambiabil<strong>it</strong>à<br />
che connota oggi il sistema delle<br />
fonti del dir<strong>it</strong>to: spesso le leggi ed i regolamenti<br />
dicono poco (hanno, cioè, uno scarsissimo<br />
contenuto informativo, anche per effetto di<br />
mediazioni pol<strong>it</strong>iche “edulcorative” dei testi<br />
originari), mentre i provvedimenti, anche interni,<br />
tendono ad assumere valenza di accentuata<br />
predeterminazione delle decisioni future, o a<br />
spingersi ben oltre i pur dichiarati scopi esclusivamente<br />
organizzativi. Ma per questa frontiera<br />
i tempi della comunicazione pubblica non<br />
appaiono ancora maturi.<br />
Un altro elemento degno di nota è il particolare<br />
contesto nel quale viene a calarsi questa nuova<br />
attiv<strong>it</strong>à informativa, caratterizzato da una sorta<br />
di “competizione virtuosa” tra s<strong>it</strong>i ist<strong>it</strong>uzionali:<br />
il s<strong>it</strong>o della Presidenza si propone infatti di<br />
rendere pubbliche le delibere del Consiglio dei<br />
ministri prima ancora che esse compaiano su<br />
altri s<strong>it</strong>i (Camera dei Deputati, Senato della<br />
Repubblica) o sulla stessa Gazzetta Ufficiale (6).<br />
Il complesso di queste attiv<strong>it</strong>à, affidato ad un<br />
appos<strong>it</strong>o Servizio (Servizio per la trasparenza<br />
sull’attiv<strong>it</strong>à normativa) ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o nell’amb<strong>it</strong>o dell’Ufficio<br />
del Segretario Generale di Palazzo<br />
Chigi, cost<strong>it</strong>uisce peraltro lo stadio iniziale di un<br />
più articolato sistema di comunicazioni tra Presidenza<br />
del Consiglio e c<strong>it</strong>tadini nel cui amb<strong>it</strong>o<br />
entrambi i poli del rapporto comunicativo sono<br />
(5) Il s<strong>it</strong>o del Governo anche quest’anno si è confermato<br />
fra i migliori nella tradizionale ricerca annuale<br />
condotta dal prof. Francesco Pira e dagli studenti di<br />
Relazioni Pubbliche presso l’Univers<strong>it</strong>à di Udine,<br />
ricerca che mira a fare il punto sullo “stato di salute”<br />
della comunicazione ist<strong>it</strong>uzionale e pol<strong>it</strong>ica on-line. I<br />
risultati sono consultabili sul s<strong>it</strong>o della Associazione<br />
chiamati a rivestire un “ruolo attivo”. Il documento<br />
che si allega non spiega quali potrebbero<br />
essere gli sviluppi futuri (ossia, per usare un termine<br />
che compare nel documento stesso, le possibili<br />
“linee di attiv<strong>it</strong>à”), ma non sembra eccessivamente<br />
ard<strong>it</strong>o attendersi l’ist<strong>it</strong>uzione:<br />
di appos<strong>it</strong>e strutture (sul modello dei call<br />
centers) volte a consentire uno scambio di<br />
informazioni più immediato e colloquiale,<br />
quindi maggiormente fruibile da coloro che,<br />
come gli anziani, hanno scarsa dimestichezza<br />
con i mezzi telematici;<br />
di punti informativi telematici dislocati sul<br />
terr<strong>it</strong>orio (ad esempio, presso gli uffici pubblici),<br />
destinati a favorire coloro che non posseggono<br />
mezzi informatici propri e, sul piano dei<br />
contenuti, ad incentrarsi sull’attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />
più che su quella normativa.<br />
Il comunicato sembra ben cogliere un altro<br />
punto che appare nodale al fine di ottimizzare<br />
il rapporto informativo: la comunicazione non<br />
si incentra solo sullo strumento (che deve essere<br />
duttile, economico e di agevole impiego), ma<br />
anche sul linguaggio. Il comunicato accede<br />
però ad una visione parziale del problema, nel<br />
momento in cui prefigura esclusivamente una<br />
“semplificazione del linguaggio normativo”: in<br />
realtà sembra piuttosto che sia il linguaggio<br />
burocratico a dover essere depurato da alcune<br />
incrostazioni terminologiche legate al tempo in<br />
cui l’amministrare era tanto più apprezzabile<br />
quanto più era oscuro, nei meccanismi decisionali<br />
non meno che nei moduli espressivi.<br />
Ad uno sguardo d’insieme, tuttavia, il progetto<br />
esposto nel comunicato sembra mer<strong>it</strong>evole<br />
di apprezzamento, rappresentando un decisivo<br />
passo avanti nel farraginoso processo di rinnovamento<br />
telematico che ambirebbe a trasformare<br />
la nostra P.A., sempre più, in un apparato<br />
di e-government.<br />
Per ora sembra vicino il traguardo della einformation,<br />
e non è cosa da poco.<br />
dei comunicatori Pubblici www.compubblica.<strong>it</strong><br />
(6) Non può omettersi di c<strong>it</strong>are il progetto “Norme in<br />
rete”, avviato nel gennaio 1999, con l’obiettivo dichiarato<br />
di migliorare l’efficacia dei servizi di informazione<br />
normativa per i c<strong>it</strong>tadini, offrendo loro “un punto di<br />
accesso un<strong>it</strong>ario” alla documentazione legislativa e giuridica<br />
pubblicata sul web dalle ist<strong>it</strong>uzioni pubbliche.
Dott. GIUSEPPE VERZÌ<br />
Aggiudicazione ed esecuzione<br />
di lavori in caso di ricorso<br />
amministrativo e/o giurisdizionale<br />
secondo l’art. 21-bis<br />
della legge n. 109/94 nel testo<br />
coordinato con le leggi Regione<br />
Sicilia nn.7/2002 e 7/2003<br />
Una significativa nov<strong>it</strong>à in materia di lavori<br />
pubblici è quella introdotta dalla recente legislazione<br />
regionale siciliana all’art. 21-bis della<br />
L.reg. nn.7/2002 (integrato dall’art. 16 della<br />
successiva L.reg. n. 7/2003 che ha esteso la portata<br />
della norma anche alle forn<strong>it</strong>ure di lavori e<br />
servizi), ove viene in particolare posta disciplina<br />
alle sorti dell’aggiudicazione delle gare di<br />
appalto e del relativo contratto anche in fase di<br />
esecuzione, laddove nelle more risulti azionato<br />
ricorso amministrativo e/o giurisdizionale<br />
avverso la aggiudicazione medesima (1).<br />
La norma così rec<strong>it</strong>a:<br />
“ 1. Il verbale di gara di appalto dei lavori<br />
deve essere redatto immediatamente, sottoscr<strong>it</strong>to<br />
dall’impresa aggiudicataria, se presente,<br />
e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi<br />
non festivi nella sede degli enti dove è svolta la<br />
gara. Ove l’aggiudicatario non sia presente,<br />
deve essergli data comunicazione immediata<br />
da parte del responsabile del procedimento.<br />
2. In assenza di rilievi o di contestazioni, che<br />
devono essere effettuati nei sette giorni successivi<br />
a quello di espletamento della gara, il verbale<br />
di gara diviene defin<strong>it</strong>ivo.<br />
3. In caso di rilievi e contestazioni l’ente<br />
appaltante, e per esso il responsabile del procedimento,<br />
è tenuto a decidere entro il termine<br />
perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.<br />
4. Decorso inutilmente il termine di cui al<br />
co. 3°, in mancanza di decisione, i rilievi e le<br />
(1) I principi richiamati nella disposizione in parola<br />
non sono in ver<strong>it</strong>à nuovi nell’amb<strong>it</strong>o della legislazione<br />
siciliana sui lavori pubblici, poiché furono introdotti dall’art.<br />
23 della L.reg. n. 5 dell’8.03.1971, richiamato dall’art.<br />
17 della L.reg. n. 19 del 1972 – nel testo poi modificato<br />
dall’art. 33 della L.R. n. 35/1978 – come dall’art.<br />
2, co. 3, della L.reg. n.8/1975, tutte norme ora espressa-<br />
ARTICOLI E NOTE 937<br />
contestazioni si intendono respinti ed il verbale<br />
di gara diviene defin<strong>it</strong>ivo.<br />
5. Fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela,<br />
in caso di ricorso in sede amministrativa<br />
e/o giurisdizionale l’Ente appaltante, in assenza<br />
di provvedimento cautelare sospensivo defin<strong>it</strong>ivo,<br />
è tenuto a consegnare i lavori all’aggiudicatario<br />
risultante dal verbale divenuto defin<strong>it</strong>ivo<br />
ai sensi dei commi 2°, 3° e 4° senza attendere<br />
la definizione nel mer<strong>it</strong>o del giudizio.<br />
6. La disposizione di cui al co. precedente si<br />
applica anche per le procedure relative agli<br />
appalti di forn<strong>it</strong>ura e servizi” (2).<br />
L’articolata disciplina introdotta dalla<br />
disposizione in esame sembrerebbe concretare<br />
in pratica “un sistema di pubblic<strong>it</strong>à degli<br />
atti di gara espressamente preordinato ad una<br />
sollec<strong>it</strong>a definizione di eventuali controversie<br />
aventi ad oggetto il procedimento di gara e<br />
quindi a rendere noto alle imprese concorrenti<br />
il relativo verbale, al fine di consentire, in<br />
termini abbreviati, la proposizione di ricorsi e<br />
di reclami” (3).<br />
Viene da chiedersi tuttavia se il dichiarato<br />
intento sollec<strong>it</strong>atorio della norma muova dalla<br />
esigenza di garantire una più celere tutela in<br />
favore dei soggetti concorrenti a gara, o invece<br />
non abbia come precipuo fine quello di assicurare<br />
all’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente un percorso procedurale<br />
sped<strong>it</strong>o al fine di pervenire rapidamente<br />
all’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva e all’effettivo<br />
inizio dei lavori, ponendo la tutela delle<br />
ragioni del soggetto controinteressato in posizione<br />
gradata e funzionale rispetto al perseguimento<br />
di tale fine.<br />
La richiamata disposizione, infatti, incidendo<br />
in maniera significativa sul termine ordinario<br />
ai fini della proposizione del ricorso in via<br />
amministrativa e sui relativi tempi di decisione,<br />
oltre che sugli effetti del provvedimento cautelare<br />
in caso di ricorso giurisdizionale, è volta<br />
ad ev<strong>it</strong>are che l’incidenza di rilievi o contestazioni<br />
avverso la aggiudicazione provvisoria<br />
mente abrogate dall’art. 42 della L.reg. n. 7/2002 e dall’art.<br />
30 della L.reg. n. 7/2003.<br />
(2) La giurisprudenza, con orientamento consolidato,<br />
ha r<strong>it</strong>enuto la procedura introdotta dal richiamato art. 23<br />
della L.reg. n.5/1971 ( estendibile a quella di cui alla norma<br />
in commento) come tipica del ricorso gerarchico<br />
improprio.
938 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
della gara possa gravare sui programmi di esecuzione<br />
dell’opera, considerato che la risoluzione<br />
di siffatto contenzioso non perviene in<br />
genere in tempi ragionevoli (4): sovente infatti<br />
la pendenza di ricorso giurisdizionale o amministrativo,<br />
ponendo in predicato la figura dell’aggiudicatario,<br />
remora l’Amministrazione<br />
comm<strong>it</strong>tente dal procedere alla aggiudicazione<br />
defin<strong>it</strong>iva o alla stipula del contratto di appalto,<br />
così anche alla consegna dei lavori qualora sussistano<br />
ragioni di urgenza ex art. 129 D.P.R. n.<br />
554/1999 (5).<br />
È noto del resto come la ratio del termine<br />
decadenziale nel giudizio impugnatorio se pur<br />
volta a garantire la effettiv<strong>it</strong>à della tutela, risieda<br />
soprattutto nel non lasciare i provvedimenti<br />
della P.A. – ispirati all’interesse generale – a<br />
lungo esposti alla eventual<strong>it</strong>à di annullamento<br />
da parte di soggetti privati (6).<br />
La norma regionale sembra per certi aspetti<br />
conformarsi ai principi comun<strong>it</strong>ari in materia<br />
di appalti pubblici di lavori, forn<strong>it</strong>ure e servizi,<br />
che impongono agli Stati membri l’adozione di<br />
mezzi di ricorso efficaci e rapidi tali da consentire<br />
“al ricorrente di ottenere una tempestiva<br />
ed efficace tutela dell’interesse r<strong>it</strong>enuto violato”<br />
(cfr. Circ. Min. Inf. e Trasporti n. 2107 del<br />
12.03.2003); tuttavia la Corte di giustizia CEE<br />
con sentenza 28.10.1999 (c<strong>it</strong>ata dalla richiamata<br />
Circolare ministeriale) nel sancire che il<br />
provvedimento di aggiudicazione deve essere<br />
comunicato a tutti i partecipanti alla procedura<br />
di gara, ha evidenziato come “debba esistere un<br />
lasso di tempo ragionevole tra la data di ado-<br />
(3) cfr. C.G.A.R.S. Sezione giurisd. 18.11.1998 n. 668<br />
sulla disciplina dell’ art. 23 della L.reg. n. 5/1971 v. nota<br />
1..<br />
(4) L’art. 31-bis della L.reg. c<strong>it</strong>. dispone peraltro che<br />
nei giudizi amm.vi aventi ad oggetto controversie in<br />
materia di oo.pp., ove sia stata presentata istanza di provvedimento<br />
d’urgenza, i soggetti controinteressati e<br />
l’Amm.ne resistente possono chiedere che la questione<br />
venga decisa nel mer<strong>it</strong>o. In tale caso il Presidente del Tribunale<br />
fissa l’udienza della discussione della causa entro<br />
90 gg. dal depos<strong>it</strong>o dell’istanza, mentre se l’istanza è presentata<br />
nel giorno per la discussione del provvedimento<br />
di urgenza, l’udienza per la decisione nel mer<strong>it</strong>o verrà<br />
fissata entro 60 gg.<br />
(5) Medesimo fine acceleratorio e di salvaguardia dell’aggiudicazione<br />
persegue, sia pure lim<strong>it</strong>atamente al ricorso<br />
giurisdizionale, l’art. 14 del D. L.vo n. 190/2002 (c.d.<br />
zione di detto provvedimento e la data di stipula<br />
del relativo contratto”: ciò al fine – come<br />
precisato dal medesimo Ministero sulla scorta<br />
del disposto di cui all’art.14 del D.L.vo n.<br />
190/2002 - di consentire ai controinteressati<br />
ogni adeguata eventuale tutela delle loro ragioni.<br />
In relazione agli aspetti appena considerati<br />
la disposizione regionale non sembra assicurare<br />
la garanzia voluta dalle norme comun<strong>it</strong>arie e<br />
nazionali sotto un duplice profilo:<br />
1) comprime in maniera estremamente riduttiva<br />
il termine entro il quale il soggetto controinteressato<br />
può proporre ricorso gerarchico<br />
riguardo alle risultanze della gara, vanificando<br />
in pratica la possibil<strong>it</strong>à di esperire il predetto<br />
rimedio avverso la lesione del suo interesse;<br />
2) rende aleatorio parimenti il ricorso giurisdizionale,<br />
ai fini del ripristino della s<strong>it</strong>uazione<br />
violata, da parte del soggetto escluso o pretermesso<br />
da gara, poiché consente alla P.A. di<br />
procedere alla consegna dei lavori nei confronti<br />
dell’aggiudicatario “in assenza di provvedimento<br />
cautelare sospensivo defin<strong>it</strong>ivo” senza in<br />
coerenza attendere la definizione del giudizio<br />
di mer<strong>it</strong>o.<br />
Analizziamo la norma dunque nei suoi incip<strong>it</strong><br />
sostanziali.<br />
Comma 1°<br />
La norma prevede, con chiaro intento acceleratorio,<br />
la redazione del verbale di gara<br />
immediatamente: essa deve dunque avvenire<br />
senza alcun indugio anche qualora la gara si<br />
articoli in diverse fasi o in più sedute di gara; in<br />
ogni caso l’atto conclusivo della selezione in<br />
Decreto Lunardi) ove viene stabil<strong>it</strong>o un termine breve<br />
(entro 45 gg.) per la celebrazione dell’udienza di mer<strong>it</strong>o e<br />
il mantenimento del contratto di appalto già stipulato in<br />
caso di sospensione o annullamento dell’aggiudicazione.<br />
(6) Cfr. CASSARINO, Manuale di dir<strong>it</strong>to proc. Amministrativo<br />
MI 1990. Peraltro la facoltativ<strong>it</strong>à del ricorso<br />
amministrativo (fatta eccezione per quello straordinario)<br />
rispetto al ricorso giurisdizionale, ed il ruolo preminente<br />
dato dalla carta cost<strong>it</strong>uzionale agli organi di giustizia<br />
amministrativa nei confronti della P.A., non attenuano in<br />
ogni caso il carattere di strumento di tutela attribu<strong>it</strong>o dall’ordinamento<br />
al ricorso amministrativo nei riguardi di<br />
una s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva che si assume lesa da<br />
un provvedimento o comportamento dell’Amministrazione,<br />
poiché attraverso il ricorso amministrativo si consente<br />
alla medesima P.A. di poter riesaminare, in funzione<br />
paragiurisdizionale, gli atti non conformi a legge.
uno al resoconto delle precedenti fasi va redatto<br />
tempestivamente e deve riportare la sottoscrizione<br />
da parte dell’impresa aggiudicataria,<br />
ove presente.<br />
Si precisa peraltro che il verbale di gara deve<br />
essere portato alla conoscenza dell’aggiudicatario<br />
– ove assente - nella sua interezza, poiché<br />
l’uso del termine comunicazione equivale nel<br />
suo significato letterale e giuridico a trasmissione.<br />
All’aggiudicatario assente dunque non<br />
vanno inoltrati surrogati del verbale, né estratti<br />
del medesimo.<br />
Nei confronti dell’aggiudicatario deve r<strong>it</strong>enersi<br />
che la comunicazione del verbale di gara<br />
abbia natura di atto ricettizio, in quanto volto a<br />
produrre i suoi effetti nella sfera del destinatario<br />
e onerarlo degli obblighi scaturenti dalla<br />
aggiudicazione medesima. La pubblic<strong>it</strong>à dell’atto<br />
giova del resto a darne legale conoscenza<br />
ai fini di eventuale impugnativa in sede amministrativa<br />
o giurisdizionale.<br />
La disposizione in parola tuttavia non pone<br />
riferimento al concorrente che segue nella graduatoria,<br />
contemplato dall’art. 10, co. 1° quater,<br />
della legge, né alla possibil<strong>it</strong>à che ove quest’ultimo<br />
sia presente alla gara anch’egli sia<br />
chiamato a sottoscrivere il relativo verbale; la<br />
comunicazione degli es<strong>it</strong>i di gara, per gli<br />
incombenti che ne derivano, assume infatti<br />
valenza significativa anche nei riguardi del<br />
concorrente secondo graduato (7).<br />
La redazione contestuale del verbale nelle<br />
varie fasi di gara, anche in ipotesi di concorso<br />
abbastanza articolato nella procedura (si pensi<br />
ad affidamento di lavori da aggiudicare con<br />
il cr<strong>it</strong>erio dell’offerta economicamente più<br />
vantaggiosa o alla verifica dell’anomalia per<br />
appalti di importo superiore a 5 milioni di<br />
DSP o alla aggiudicazione tram<strong>it</strong>e ribasso sulla<br />
lista delle categorie, da sottoporre a successiva<br />
verifica) non cost<strong>it</strong>uisce peraltro una<br />
(7) Infatti la disposizione dell’art. 10, co. 1° quater ,<br />
della L. n. 109/94 e s.m.i. prevede che “entro dieci giorni<br />
dalla conclusione delle operazioni di gara “ l’aggiudicatario<br />
e il concorrente che segue in graduatoria, ove già<br />
non sorteggiati in sede di concorso, devono fornire la<br />
prova delle dichiarazioni rese in ordine al possesso dei<br />
requis<strong>it</strong>i di capac<strong>it</strong>à economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa.<br />
Laddove l’aggiudicatario non dimostri il<br />
possesso di tali requis<strong>it</strong>i, la gara va aggiudicata al secon-<br />
ARTICOLI E NOTE 939<br />
remora poiché l’uso ormai diffuso degli strumenti<br />
informatici consente di poter rilevare ad<br />
horas i vari accadimenti del procedimento. Il<br />
verbale (o i verbali) di gara così redatto(i)<br />
deve(ono) essere dunque reso(i) pubblico (i)<br />
tram<strong>it</strong>e affissione, presso l’albo dell’Ente<br />
comm<strong>it</strong>tente, per almeno tre giorni non festivi<br />
“consecutivi”; la consecutio voluta da norma<br />
non va peraltro rifer<strong>it</strong>a al termine breve di tre<br />
giorni (che consecutivi possono anche non<br />
essere in quanto trattasi di giorni non festivi),<br />
bensì al momento della redazione del verbale<br />
di gara (e non anche alla sua sottoscrizione da<br />
parte dell’aggiudicatario), che rappresenta<br />
dunque il dies a quo da cui far decorrere il<br />
predetto termine.<br />
Cosa accade se l’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente non<br />
redige con tempestiv<strong>it</strong>à il verbale di gara o non<br />
lo pone a pubblicazione nei termini prescr<strong>it</strong>ti<br />
da norma?<br />
La disposizione in commento sanziona in<br />
via indiretta tale comportamento nella parte in<br />
cui prevede la conversione ipso iure dell’aggiudicazione<br />
provvisoria in aggiudicazione<br />
defin<strong>it</strong>iva (8) per il semplice decorso dei sette<br />
giorni successivi all’espletamento della gara<br />
(ove frattanto non siano pervenute contestazioni<br />
o rilievi): la perentorietà del predetto<br />
termine non giova infatti a superare eventuali<br />
omissioni dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente, poiché<br />
il concorrente eventualmente escluso o pretermesso<br />
potrà far valere in sede di ricorso giurisdizionale<br />
avverso l’aggiudicazione divenuta<br />
defin<strong>it</strong>iva non solo la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della sua<br />
esclusione quant’anche la palese violazione di<br />
legge e l’eccesso di potere in cui è incorsa<br />
l’Amm.ne, ove deduca che tale comportamento<br />
non gli ha consent<strong>it</strong>o di conoscere per tempo<br />
le ragioni della sua esclusione ed imped<strong>it</strong>o<br />
in coerenza di poter esperire r<strong>it</strong>uale ricorso<br />
gerarchico.<br />
do graduato che abbia comprovato i requis<strong>it</strong>i dichiarati,<br />
in mancanza dovendosi procedere alla rideterminazione<br />
della soglia di anomalia. Si è peraltro r<strong>it</strong>enuto che qualora<br />
entrambi i soggetti non forniscano la prova dei requis<strong>it</strong>i<br />
dichiarati la gara vada riaperta. Cfr. TAR Sicilia,<br />
Catania, sezione I, 16.05.2001 n. 1029.<br />
(8) L’eventuale atto deliberativo con cui viene approvato<br />
il risultato della gara ha valenza ed efficacia meramente<br />
ricogn<strong>it</strong>iva cfr. CGA n. 1217 del 28.09.2001
940 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Commi 2°, 3° e 4°<br />
Il 2°, 3° e 4° co. del richiamato art. 21 bis<br />
introducono aspetti di particolare significato.<br />
La disposizione infatti esordisce facendo riferimento<br />
all’ “assenza di rilievi e contestazioni”<br />
eventualmente opposti alle risultanze di gara<br />
come emerse dal relativo verbale prima che<br />
l’aggiudicazione divenga defin<strong>it</strong>iva; e aggiunge<br />
che tali rilievi e contestazioni devono essere formulati<br />
dall’opponente “nei sette giorni successivi<br />
a quello di espletamento della gara”.<br />
Le contestazioni cui si riferisce la norma<br />
sono in genere quelle susseguenti l’avvenuta<br />
pubblic<strong>it</strong>à degli es<strong>it</strong>i di gara, come dedotte dal<br />
relativo verbale (9); esse tuttavia possono<br />
anche consistere in eccezioni che pur connesse<br />
con la procedura ad evidenza pubblica non<br />
traggono fonte esclusiva dal verbale, potendo<br />
riguardare aspetti estranei alla fase di mera<br />
selezione (ad es. contestazioni sul bando di<br />
gara, o sulla composizione della commissione<br />
giudicatrice ecc.), salvo poi a valutare se esse<br />
siano pertinenti o ammissibili (10).<br />
Soggetti leg<strong>it</strong>timati a promuovere eccezioni o<br />
rilievi sono certamente le imprese non ammesse a<br />
gara, certamente le imprese escluse in sede di esame<br />
delle loro offerte (perché non in possesso dei<br />
(9) La norma prende in considerazione solo le eccezioni<br />
e i rilievi opposti successivamente alla redazione<br />
del verbale di gara; infatti le contestazioni che i concorrenti<br />
possono aver mosso nel corso della procedura di<br />
ammissione e di esame delle offerte trovano riscontro<br />
nelle valutazioni della commissione giudicatrice, la quale<br />
è chiamata a rimuovere e definire ogni eventuale riserva<br />
avanzata dai concorrenti al fine di pervenire all’aggiudicazione<br />
provvisoria, fatto salvo il successivo potere di<br />
autotutela dell’amm.ne comm<strong>it</strong>tente; non può tuttavia<br />
escludersi che le eccezioni opposte dal concorrente in<br />
sede di gara e respinte dalla commissione giudicatrice,<br />
possano essere ribad<strong>it</strong>e dopo la conclusione della gara<br />
medesima, al fine di ricevere ulteriore tutela attraverso<br />
l’avvio della procedura richiamata dal c<strong>it</strong>ato art. 21 bis.<br />
La presenza di un rappresentante della d<strong>it</strong>ta esclusa, o di<br />
altro soggetto mun<strong>it</strong>o di appos<strong>it</strong>o mandato, comporta<br />
peraltro piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini<br />
della decorrenza del termine per l’impugnazione cfr.da<br />
ultimo TAR Campania, Salerno, 02.07.2004 n. 1707,<br />
TAR Lazio, sezione I bis, 03.05.2004 n. 3667. Il principio<br />
trova applicazione in sede di ricorso amministrativo<br />
oltre che giurisdizionale.<br />
(10) TAR Sicilia, sezione I, 11.09.1986 n. 730 che<br />
r<strong>it</strong>iene i reclami dei veri e propri ricorsi gerarchici impropri,<br />
cui è applicabile l’art.2, co. 2°, D.P.R. n. 1199/1971.<br />
requis<strong>it</strong>i richiesti in bando o perché la loro offerta<br />
è risultata o è stata r<strong>it</strong>enuta anomala dopo le<br />
opportune verifiche) ovvero le imprese non utilmente<br />
collocate in graduatoria, certamente il concorrente<br />
risultato secondo graduato il quale ha<br />
potenziale possibil<strong>it</strong>à di divenire aggiudicatario.<br />
Si r<strong>it</strong>iene peraltro poco probabile che contestazioni<br />
possano essere mosse dall’aggiudicatario<br />
della gara, specie in questa fase endoprocedimentale<br />
conclusa con l’aggiudicazione<br />
provvisoria, in quanto egli non vi ha in genere<br />
concreto interesse (11).<br />
La pubblicazione dell’atto ha efficacia, oltre<br />
che per la decorrenza del termine breve ai fini<br />
della proposizione di rilievi o reclami, anche ai<br />
fini della decorrenza del termine per la proposizione<br />
di ricorso giurisdizionale (salvo, come<br />
diremo in appresso, l’onere di impugnare anche<br />
l’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva) avverso l’aggiudicazione<br />
provvisoria disposta dalla commissione<br />
di gara, ma non già ai fini della eventuale proposizione<br />
di ricorso straordinario al Presidente<br />
della Regione, che presuppone in ogni caso la<br />
defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à del provvedimento (12).<br />
Altro aspetto di rimarchevole rilievo sottolineato<br />
dalla norma in esame è quello che riguarda<br />
il responsabile del procedimento (13).<br />
(11) Si pensi all’ipotesi in cui l’aggiudicatario contesti<br />
ad es. inesattezze in ordine alla determinazione del ribasso<br />
offerto, ovvero un palese errore nella valutazione di<br />
detto ribasso, laddove tuttavia tali errori non modificano<br />
la individuazione dell’aggiudicatario medesimo.<br />
(12) TAR Lazio, sezione II, 18.08.2004 n. 7763 ha di<br />
recente confermato principi pacifici in giurisprudenza in<br />
base ai quali “ la pubblicazione di un atto…negli albi<br />
degli uffici di una P.A. è valida agli effetti della presunzione<br />
della piena conoscenza solo quando sia prescr<strong>it</strong>ta<br />
da una disposizione di legge che tale effetto espressamente<br />
riconosce e venga effettuata nei modi previsti dalla<br />
disposizione stessa “ cfr. anche C.d.S. sez V,<br />
22.07.2002 n. 4012.<br />
(13) È generalmente riconosciuto, ex artt. 4-5 della<br />
legge sul procedimento amministrativo (L. n.<br />
241/1990), come la figura del responsabile del procedimento<br />
sintetizzi in sé la cura dell’interesse pubblico<br />
soddisfatto attraverso l’organizzazione degli uffici ed il<br />
raggiungimento dell’obiettivo assegnato, in uno alla<br />
conseguente responsabil<strong>it</strong>à verso i terzi ai fini dell’appagamento<br />
dei loro interessi e dir<strong>it</strong>ti; nell’amb<strong>it</strong>o poi<br />
della specifica disciplina del settore dei lavori pubblici<br />
(art. 7 della legge n. 109/94 e s.m.i. e LL.RR. nn.7/2002<br />
e 7/2003, e artt. 7 e 8 DPR n. 554/1999) è stato giustamente<br />
rilevato come egli rappresenti “il vero dominus,
Nel quadro della normativa generale sui lavori<br />
pubblici competono infatti al responsabile del<br />
procedimento ampi poteri in ordine allo sviluppo<br />
dell’<strong>it</strong>er procedimentale volto alla realizzazione<br />
dei lavori, rimanendo tuttavia nella attribuzione<br />
delle competenze del responsabile l’un<strong>it</strong>à<br />
organizzativa i momenti decisionali inerenti<br />
la cost<strong>it</strong>uzione ed efficacia del rapporto,<br />
rispetto ai quali il responsabile del procedimento,<br />
laddove non rivesta anche tale ruolo, ha solo<br />
comp<strong>it</strong>i propulsivi e preparatori (14).<br />
Tuttavia la richiamata norma regionale, nell’intento<br />
di dare impulso al procedimento attraverso<br />
il quale si perviene all’aggiudicazione<br />
defin<strong>it</strong>iva, attribuisce al RUP una competenza<br />
esclusiva che vede accentuato il suo ruolo centrale<br />
nella fase delicata e complessa di cost<strong>it</strong>uzione<br />
del rapporto di appalto, conferendogli un<br />
vero e proprio potere risolutorio in ordine alle<br />
eventuali eccezioni o rilievi opposti dal soggetto<br />
controinteressato, sì da poter decidere il relativo<br />
ricorso gerarchico (improprio) nell’interesse<br />
dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente (la norma<br />
espressamente dispone che egli determini per<br />
essa amministrazione).<br />
La norma regionale se pur conferma dunque<br />
il ruolo di vigilanza proprio del responsabile<br />
del procedimento (in quanto la L. reg. sui ll.pp.<br />
riproduce fedelmente la figura del RUP come<br />
delineata dall’art. 7 della L. n. 109/1994 e artt.<br />
7 e 8 D.P.R. n. 554/1999), qualifica tuttavia in<br />
maniera più incisiva i suoi comp<strong>it</strong>i, attribuendogli<br />
potestà decisorie tali da consentirgli di<br />
poter eventualmente annullare in sede di ricorso<br />
l’aggiudicazione provvisoria disposta dalla<br />
commissione di gara.<br />
È da r<strong>it</strong>enere peraltro che nell’amb<strong>it</strong>o del più<br />
generale e ampio ist<strong>it</strong>uto dell’ autotutela in forza<br />
del quale l’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente provvede<br />
il vero centro un<strong>it</strong>ario di imputazione delle funzioni di<br />
scelta, controllo e vigilanza” (cfr. Consiglio di Stato Ad.<br />
Gen. Parere n. 123/1999) avuto riguardo ad un modulo<br />
organizzativo volto a garantire sped<strong>it</strong>ezza, trasparenza ed<br />
efficacia dell’azione amministrativa.<br />
(14) In senso conforme cfr. Cianflone-Giannini, L’appalto<br />
di OO.PP, MI 2003. Parimenti Corte dei conti,<br />
sezione contr. Reg. Sicilia 03.12.1996 n. 80 r<strong>it</strong>iene che il<br />
RUP che non abbia qualifica dirigenziale deve lim<strong>it</strong>arsi<br />
alla attiv<strong>it</strong>à di istruttoria e di proposta, mentre l’emanazione<br />
dell’atto finale rientra tra i poteri esclusivi del competente<br />
dirigente. In senso parzialmente difforme A.<br />
ARTICOLI E NOTE 941<br />
autonomamente ad eliminare i propri atti illeg<strong>it</strong>timi<br />
o inopportuni, il RUP viene invest<strong>it</strong>o del<br />
potere di rimozione di tali atti esclusivamente<br />
attraverso la decisione del ricorso, rimanendo il<br />
riesame d’ufficio nella competenza di altri organi;<br />
sicchè tale potestà permane ad es. in capo al<br />
medesimo organo che ha emanato l’atto (commissione<br />
di gara), ovvero in capo all’organo<br />
responsabile dell’un<strong>it</strong>à organizzativa.<br />
In tale guisa è ipotizzabile ad es. che ancor<br />
prima che pervengano contestazioni o rilievi la<br />
commissione di gara possa rivedere il proprio<br />
operato, rideterminandosi in ordine alla individuazione<br />
dell’aggiudicatario (15), ovvero che<br />
il responsabile dell’un<strong>it</strong>à organizzativa provveda<br />
autonomamente all’annullamento dell’aggiudicazione<br />
come disposta dalla commissione<br />
di gara, ove rinvenga motu proprio elementi<br />
perturbatori della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
Per contro la decisione del RUP sul ricorso<br />
gerarchico improprio non può subire interventi<br />
d’ufficio, trattandosi, come già rilevato, di<br />
competenza esclusiva attribu<strong>it</strong>a da legge.<br />
Ma cosa accade sul piano sostanziale della<br />
tutela?<br />
Esaminiamo le varie ipotesi come disciplinate<br />
dai commi 3° e 4° della norma:<br />
Affisso all’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente il<br />
verbale di gara che dispone l’aggiudicazione<br />
provvisoria, il concorrente escluso o pretermesso<br />
o che vi abbia comunque concreto interesse<br />
può impugnare l’aggiudicazione medesima<br />
dinanzi al giudice amministrativo, nei termini<br />
previsti dalla legislazione vigente. Il termine<br />
decorre dalla data di pubblicazione, valida<br />
ai fini della presunzione di conoscenza.<br />
Infatti per un verso la provvisorietà dell’aggiudicazione<br />
non esclude la facoltà del non<br />
COSTANTINI, Il Responsabile del procedimento in Mazzocco-Angeletti-Costantini-Galli-Guccione-Leggiadro-<br />
Zoppolato, Il Regolamento della legge sui ll.pp. MI 2000<br />
. Va tuttavia rilevato che la posizione di terzietà che la<br />
norma attribuisce al RUP viene messa in non cale dalla<br />
possibil<strong>it</strong>à, espressamente riconosciuta da giurisprudenza<br />
(cfr. Consiglio di Stato, sezione V, 128.09.2003 n. 5322),<br />
che il RUP medesimo possa assumere il ruolo di presidente<br />
della commissione giudicatrice. Sul potere del<br />
RUP e sul potere dell’autotutela dell’Ente v. c<strong>it</strong>. Marzocco<br />
pag. 35 e c<strong>it</strong>. Cassese pag. 851.<br />
(15) cfr. da ultimo TAR Marche, 18.03.2004 n. 141.
942 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
aggiudicatario di impugnarla, in quanto autonomamente<br />
lesiva (cfr. da ultimo Cons. Stato<br />
sez. V 28.05.2004 n. 3465, 28.06.2004 n. 4793<br />
salvo poi a dover ulteriormente impugnare<br />
l’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva), per altro verso il<br />
ricorso amministrativo gerarchico rimane in<br />
ogni caso facoltativo rispetto al rimedio giurisdizionale,<br />
potendo il ricorrente impugnare sia<br />
in via gerarchica che giurisdizionale: in caso di<br />
contemporane<strong>it</strong>à la tutela giurisdizionale prevale<br />
tuttavia su quella amministrativa.<br />
Altra ipotesi è che una volta reso pubblico il<br />
verbale di gara, il concorrente non aggiudicatario<br />
interponga, nei sette giorni successivi alla<br />
pubblicazione, eccezioni o rilievi avverso l’aggiudicazione<br />
provvisoria.; in tale evenienza il<br />
Resp. del Procedimento è tenuto a decidere<br />
entro 10 gg. dal ricevimento del reclamo<br />
potendo accogliere i rilievi dell’istante – ed in<br />
coerenza annullare l’aggiudicazione provvisoria<br />
con rinnovazione totale o parziale della procedura<br />
di gara e rimessione degli atti alla Commissione<br />
– (16) ovvero respingerli, anche attraverso<br />
l’ist<strong>it</strong>uto del silenzio rifiuto. La decisione<br />
su ricorso gerarchico, dato il suo carattere giustiziale,<br />
non può essere tardiva né annullabile<br />
d’ufficio o revocabile da parte dell’autor<strong>it</strong>à che<br />
l’ha emessa.<br />
Una ulteriore ipotesi possibile, ma in concreto<br />
poco praticata, vede, dopo l’intervenuta aggiudicazione<br />
defin<strong>it</strong>iva, il soggetto controinteressato<br />
proporre avverso il provvedimento ricorso<br />
straordinario dinanzi al Presidente della Regione<br />
Siciliana ex art. 23 Statuto Regionale (17).<br />
Infine la ipotesi che risulta maggiormente praticata,<br />
e che trova peraltro riguardo in altra disposizione<br />
normativa regionale - cfr. art. 25 L.reg. n.<br />
(16) Principio pacifico. Cfr. Consiglio di Stato, sezione<br />
V. 03.02.2000 n. 661 e da ultimo TAR Sardegna sezione<br />
I, 04.03.2004 n. 303. In caso di provvedimento di<br />
revoca dell’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva, e diversamente che<br />
nel caso di aggiudicazione provvisoria, occorre dare<br />
comunicazione all’aggiudicatario di avvio del procedimento<br />
ex art. 7 L. n. 241/1990, vista la sua posizione giuridica<br />
qualificata cfr. Cons. Stato, sezione IV, 29.10.2002<br />
n. 5903, TAR E. Romagna, sezione I, 09.06.2004 n.<br />
1091.<br />
(17) A segu<strong>it</strong>o di parere della Commissione Speciale<br />
del Consiglio di Stato n. 16 del 23 maggio 1991, con Circolare<br />
Presidenza Reg. Sic. del 30.11.1992 n.<br />
14978/41.12 si è r<strong>it</strong>enuta ammissibile l’istanza cautelare<br />
10/1991- è quella della formale richiesta di<br />
accesso agli atti di gara tram<strong>it</strong>e la quale il soggetto<br />
controinteressato ha la possibil<strong>it</strong>à di conoscere<br />
tutta la serie procedimentale e acquisire la<br />
documentazione completa della procedura.<br />
Si tratta a ben vedere di strumento ormai<br />
generalmente adoperato dai concorrenti a gara,<br />
che vedono nel dir<strong>it</strong>to di accesso una sicura<br />
garanzia tram<strong>it</strong>e la quale pervenire non solo<br />
alla partecipazione al procedimento, quanto e<br />
soprattutto alla verifica dei comportamenti della<br />
P.A. ai fini della tutela dei propri interessi.<br />
Nella ipotesi in commento se si considera<br />
che le eccezioni sono opponibili all’Amm.ne<br />
comm<strong>it</strong>tente solo se espresse nei sette giorni<br />
successivi all’espletamento (conclusione) della<br />
gara e se si tien conto che il concorrente eventualmente<br />
pretermesso, non ammesso od escluso<br />
ha solo tre giorni (il tempo della affissione<br />
del verbale sull’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente)<br />
per apprendere della sua non ammissione o<br />
esclusione ovvero della sua collocazione in<br />
graduatoria, ben si comprende la esigu<strong>it</strong>à del<br />
termine stabil<strong>it</strong>o da legge nei confronti del soggetto<br />
che intenda valutare con cognizione di<br />
causa la eventuale illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à delle conclusioni<br />
della commissione di gara ed in coerenza<br />
agire per far valere in prima istanza le ragioni<br />
del suo dir<strong>it</strong>to (18).<br />
Va peraltro rilevato che le imprese concorrenti<br />
in genere non hanno conoscenza della<br />
data in cui il verbale di gara viene pubblicato<br />
all’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente, e che la pubblic<strong>it</strong>à<br />
voluta da norma si palesa inefficace nei<br />
confronti di quei concorrenti che sono distanti<br />
dall’amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale in cui opera l’Amm.ne<br />
appaltante.<br />
in sede di ricorso straordinario al Presidente della Regione;<br />
la pronuncia sulla sospensiva verrà pertanto emessa<br />
con decreto presidenziale, previo parere del Cons. di<br />
Giust. Amm.va.<br />
(18) Il concorrente escluso o pretermesso, infatti, poco<br />
confida sul verbale di gara affisso all’albo dell’Ente comm<strong>it</strong>tente,<br />
vuoi perché sovente non ha possibil<strong>it</strong>à di acquisire<br />
direttamente da esso il dettaglio della gara (ad es.<br />
perché residente in luogo distante rispetto alla sede dell’ente<br />
e non è parimenti fiducioso nelle eventuali informazioni<br />
acquis<strong>it</strong>e de relato), vuoi perché si palesa non<br />
esauriente la semplice “notizia” dello svolgimento della<br />
procedura che gli perviene dalla lettura del verbale di<br />
gara.
I concorrenti preferiscono dunque conoscere<br />
medio tempore – in forza del dir<strong>it</strong>to alla informazione<br />
come corollario del dir<strong>it</strong>to all’accesso<br />
agli atti sanc<strong>it</strong>o dall’art. 22 L. n. 241/1990 e 25<br />
L.reg. n. 10/1991 - degli es<strong>it</strong>i della selezione<br />
per le vie brevi (telefono, fax, e-mail), salvo<br />
poi ad instare per l’accesso documentale degli<br />
atti di gara (20); dedotta in via informale la<br />
propria esclusione – o magari non ammissione<br />
- il concorrente reputa infatti pleonastico avere<br />
conferma di tali notizie attraverso la semplice<br />
lettura del verbale affisso sull’albo dell’ente,<br />
r<strong>it</strong>enendo invece più rispondente ai propri interessi<br />
avere copia del verbale medesimo, onde<br />
valutare in piena conoscenza es. la fondatezza<br />
delle ragioni della sua esclusione, oppure la<br />
concreta possibil<strong>it</strong>à di risultare eventualmente<br />
aggiudicatario ove dovesse constare la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
delle motivazioni poste a sostegno della<br />
sua estromissione da gara ovvero la illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
della estromissione di altro (i) concorrente<br />
(i) che, ove ammesso(i), gli consentirebbe di<br />
divenire aggiudicatario. (21)<br />
Il dir<strong>it</strong>to di accesso documentale può essere<br />
eserc<strong>it</strong>ato sub<strong>it</strong>o dopo l’aggiudicazione provvisoria,<br />
laddove il concorrente abbia avuto informale<br />
notizia, ovvero abbia appreso della sua<br />
non ammissione o esclusione dalla pubblica-<br />
(19) Alle considerazioni che precedono altre ne vanno<br />
aggiunte di non residuale rilievo. A meno infatti di gare di<br />
appalto di significativo importo ( o che si concretano in<br />
procedure di scelta del contraente abbastanza articolate,<br />
come l’appalto-concorso, la concessione o il pubblico<br />
incanto da aggiudicare tram<strong>it</strong>e offerta economicamente<br />
più vantaggiosa, e più in generale in procedure ove la individuazione<br />
dell’aggiudicatario presuppone valutazioni<br />
discrezionali e/o tecniche dell’Amm.ne) i concorrenti a<br />
gara non r<strong>it</strong>engono necessario presenziare alla procedura<br />
di selezione, lim<strong>it</strong>andosi a partecipare tram<strong>it</strong>e la presentazione<br />
della documentazione richiesta in bando con allegata<br />
la relativa offerta di ribasso. Laddove poi la procedura di<br />
selezione del concorrente si articola in fasi complesse di<br />
valutazione (si pensi ad es. all’ipotesi della verifica dell’offerta<br />
affl<strong>it</strong>ta da anomalia ex art. 21 co. 1° bis della legge<br />
siciliana, nel caso di appalti di importo pari o superiore<br />
a 5 milioni di DSP), le motivazioni tecnico - discrezionali<br />
della commissione giudicatrice vengono in genere riportate<br />
solo per sintesi nel verbale di gara, con conseguente<br />
necess<strong>it</strong>à del concorrente di avere contezza degli atti completi<br />
della procedura. Tuttavia di recente Consiglio di Stato,<br />
sezione V, n. 5440 del 03.08.2004 ha r<strong>it</strong>enuto che nell’ipotesi<br />
di gara da aggiudicare sulla base del cr<strong>it</strong>erio dell’offerta<br />
economicamente più vantaggiosa, stilare un sinte-<br />
ARTICOLI E NOTE 943<br />
zione del verbale; tuttavia poiché la possibil<strong>it</strong>à<br />
di avere materiale accesso agli atti di gara mal<br />
si concilia in genere con la brev<strong>it</strong>à del termine<br />
(sette gg. dall’espletamento della gara) previsto<br />
dal richiamato art. 21 bis L.R. n. 7/2002 per<br />
poter avanzare reclamo, il soggetto controinteressato<br />
potrà opporre formali eccezioni al verbale<br />
di gara e parimenti richiedere l’accesso<br />
agli atti, atteso che “l’avvenuta presentazione<br />
del ricorso gerarchico (o anche giurisdizionale<br />
n.d.t.) non affievolisce la rilevanza della documentazione<br />
richiesta né tantomeno l’interesse<br />
alla sua visione – ex art. 7 legge 7 agosto 1990<br />
n. 241 – da parte del soggetto interessato” (cfr.<br />
Con. Stato, sezione IV, 11.01.1994 n. 22); è<br />
infatti ius receptum che ai fini della decorrenza<br />
del termine per l’impugnazione di un determinato<br />
atto non è indispensabile conoscerne compiutamente<br />
il contenuto ma è sufficiente la<br />
conoscenza degli estremi e la sua lesiv<strong>it</strong>à , salvo<br />
poi a integrare con motivi aggiunti le proprie<br />
doglianze non appena si sarà acquis<strong>it</strong>a la<br />
piena conoscenza dell’atto (22)<br />
Il dir<strong>it</strong>to di accesso documentale può essere<br />
parimenti eserc<strong>it</strong>ato sub<strong>it</strong>o dopo l’aggiudicazione<br />
divenuta defin<strong>it</strong>iva. In questa ipotesi tuttavia<br />
la tutela residuale al concorrente controinteressato<br />
è quella del ricorso giurisdizio-<br />
tico verbale delle complesse operazioni di valutazione rende<br />
non sufficientemente chiara e inidonea la relazione, la<br />
quale è destinata a “fungere da necessario strumento di<br />
verifica della regolar<strong>it</strong>à delle operazioni in parola…a<br />
garanzia della imparzial<strong>it</strong>à dell’apprezzamento dei dati (e<br />
della) trasparenza dell’attiv<strong>it</strong>à della P.A.”.<br />
(20) Sul dir<strong>it</strong>to alle informazioni come corollario del<br />
più ampio dir<strong>it</strong>to di accesso cfr. Consiglio di Stato, sezione<br />
V, 23.01.2001 n. 207.<br />
(21) Sulla carenza di leg<strong>it</strong>timazione a impugnare in<br />
capo al ricorrente che vuol far valere l’esclusione di altre<br />
imprese nell’interesse della propria aggiudicazione, si<br />
veda TAR Veneto, sezione I, 24.06.2004 n. 2479<br />
(22) Tuttavia di recente TAR Lazio se. II, 18.08.2004<br />
n. 7764 ha statu<strong>it</strong>o che “Ai fini della decorrenza del termine<br />
per l’impugnazione di un atto dinanzi al giudice<br />
amministrativo la piena conoscenza si consegue solo con<br />
l’integrale cognizione dell’atto stesso ‘in relazione a tutte<br />
le sue molteplici componenti’” In buona sostanza se il<br />
tenore del provvedimento non fa emergere immediatamente<br />
la sua lesiv<strong>it</strong>à, l’istanza di accesso dell’interessato,<br />
se pure in genere non vale a sospendere il termine per<br />
ricorrere, è idonea a spostare in avanti i termini per l’impugnazione<br />
nell’ipotesi sopra considerata e ove all’accesso<br />
l’Amm.ne non abbia dato tempestivo riscontro.
944 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
nale (o al più del ricorso straordinario al Presidente<br />
della Regione), risultando comunque il<br />
termine per l’accesso agli atti di gara pienamente<br />
compatibile con il termine per proporre<br />
rimedio giurisdizionale; è peraltro ipotizzabile<br />
che il ricorrente escluso, a intervenuta aggiudicazione<br />
defin<strong>it</strong>iva, ancorché agire in via giurisdizionale<br />
possa denunciare all’Amm.ne motivate<br />
(o anche gravi) ragioni apprese successivamente<br />
– e sub<strong>it</strong>o dopo la conoscenza degli<br />
atti - nei riguardi della sua esclusione. In tale<br />
ipotesi l’Amm.ne, mun<strong>it</strong>a del proprio potere di<br />
autotutela, potrebbe anche dare accoglimento a<br />
tali eccezioni, disponendo in coerenza l’annullamento<br />
degli atti di gara e della intervenuta<br />
aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva. (23)<br />
Comma 5°<br />
La disposizione in parola cost<strong>it</strong>uisce in buona<br />
sostanza la chiosa della procedura posta in<br />
essere con riguardo ai rimedi giuridicamente<br />
esperibili da parte del concorrente escluso o<br />
pretermesso.<br />
Ribad<strong>it</strong>o il generale potere di autotutela dell’Amm.ne<br />
(che può essere eserc<strong>it</strong>ato in ogni<br />
tempo e quindi anche ad aggiudicazione divenuta<br />
defin<strong>it</strong>iva laddove emergano ragioni diverse<br />
- ad es. segnalazione prefettizia in materia di<br />
violazione delle norme antimafia - rispetto a<br />
quelle eventualmente decise in sede di ricorso<br />
amministrativo e/o giurisdizionale), viene poi<br />
posto riferimento a provvedimento cautelare<br />
sospensivo defin<strong>it</strong>ivo in ipotesi di ricorsi sia<br />
giurisdizionali che amministrativi (consistano<br />
questi ultimi nel ricorso gerarchico o nel ricorso<br />
straordinario); quanto ai ricorsi gerarchici<br />
infatti l’autor<strong>it</strong>à ad<strong>it</strong>a ha il potere (peraltro<br />
poco usato) di disporre – per gravi motivi d’ufficio<br />
o su istanza del ricorrente – la sospensione<br />
dell’esecuzione dell’atto impugnato.<br />
La defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à cui fa riferimento la norma<br />
(mutuando dalla nozione di defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à della<br />
sentenza nel giudizio amm.vo) va allora vista<br />
nel senso omnicomprensivo di intervenuta<br />
decisione che esaurisce, in sede amministrativa<br />
e/o giurisdizionale e nel relativo grado di giu-<br />
(23) Riconosce la tangibil<strong>it</strong>à dell’aggiudicazione divenuta<br />
defin<strong>it</strong>iva per mancanza di reclami Consiglio di Stato,<br />
sezione VI, 23.10.1981 n. 539 e TAR Sicilia, sezione<br />
I, 15.07.1991 n. 450.<br />
dizio, il procedimento cautelare, statuendo sulla<br />
relativa domanda nel senso dell’accoglimento<br />
o rigetto.<br />
La norma prospetta tuttavia aspetti di peculiare<br />
rilievo.<br />
- Viene innanz<strong>it</strong>utto disconosciuta in maniera<br />
palese la fase della stipulazione del contratto<br />
di appalto come momento significativo per<br />
l’insorgere dell’obbligazione ad adempiere<br />
(24). La norma infatti conferisce significato<br />
sostanziale alla defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à del provvedimento<br />
di aggiudicazione, facendo scaturire da esso le<br />
obbligazioni tipiche del contratto di appalto e<br />
consentendo, pur in mancanza della formale<br />
stipula, la consegna dei lavori all’aggiudicatario<br />
divenuto “defin<strong>it</strong>ivo”.<br />
- Viene in particolare posto in predicato il<br />
momento della tutela giurisdizionale delle<br />
ragioni dei concorrenti non aggiudicatari poiché<br />
si impone al comm<strong>it</strong>tente pubblico<br />
(l’Amm.ne è tenuta) di procedere alla consegna<br />
dei lavori all’aggiudicatario sia pure in presenza<br />
di ricorso amministrativo e/o giurisdizionale,<br />
ove si versi in ipotesi di assenza di provvedimento<br />
cautelare sospensivo defin<strong>it</strong>ivo e senza<br />
attendere l’es<strong>it</strong>o del giudizio di mer<strong>it</strong>o.<br />
Preliminarmente si rileva che “l’assenza”<br />
configurata da norma può significare o che il<br />
ricorrente, inoltrato il ricorso giurisdizionale,<br />
non lo abbia mun<strong>it</strong>o di istanza cautelare, confidando<br />
esclusivamente sulla valutazione nel<br />
mer<strong>it</strong>o (sì da r<strong>it</strong>enere che egli non abbia da<br />
lamentare pregiudizio grave ed irreparabile<br />
derivante dall’esecuzione dell’atto impugnato),<br />
ovvero che il ricorso medesimo, corredato da<br />
istanza cautelare, sia in attesa della relativa<br />
decisione.<br />
La norma, nel disciplinare la consegna dei<br />
lavori all’aggiudicatario in pendenza della<br />
decisione cautelare, non sembra condizionare<br />
l’attiv<strong>it</strong>à dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente a valide<br />
motivazioni, o quant’anche a ragioni di impellente<br />
opportun<strong>it</strong>à, di preminente interesse o a<br />
mero vano decorso del tempo (ad es. r<strong>it</strong>ardo<br />
nella decisione cautelare): sulla scia degli indi-<br />
(24) La giurisprudenza r<strong>it</strong>iene che l’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva<br />
equivalga a contratto, salvo che l’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente<br />
non abbia previsto in bando che le obbligazioni contrattuali<br />
scaturiscono dalla stipula del contratto medesimo.
izzi espressi dal legislatore nazionale (che<br />
come abbiam veduto - cfr. sub nota n. 5 -<br />
all’art. 14 del D.L.vo n. 190/2002, sia pure nell’amb<strong>it</strong>o<br />
della realizzazione di infrastrutture e<br />
insediamenti produttivi, preserva l’aggiudicatario<br />
ed il relativo contratto di appalto dalla<br />
sospensione o annullamento dell’aggiudicazione,<br />
prevedendo l’eventuale risarcimento di<br />
interessi o dir<strong>it</strong>ti lesi tram<strong>it</strong>e equivalente e non<br />
in forma specifica) la disposizione regionale<br />
preferisce risolvere con estrema sintesi il problema<br />
delle sorti della esecuzione dell’opera in<br />
pendenza del giudizio amministrativo e della<br />
relativa fase cautelare, superando gli aspetti<br />
topici del momento della stipula del relativo<br />
contratto di appalto, non precisando le sorti<br />
dell’aggiudicazione defin<strong>it</strong>iva (che tiene luogo<br />
al contratto) in caso di annullamento della<br />
medesima, e lasciando alle valutazioni (non<br />
uniformi a dire il vero) del giudice la delicata<br />
questione inerente la soddisfazione del danno<br />
sub<strong>it</strong>o dal ricorrente risultato v<strong>it</strong>torioso in sede<br />
giurisdizionale.<br />
Tuttavia l’assenza (in senso letterale “mancanza”)<br />
del provvedimento cautelare è termine<br />
talmente sibillino, che non può non dare luogo<br />
all’apporto dell’interprete al fine di consentire<br />
una valutazione coerente e sistematica della<br />
disposizione medesima; una mera lettura della<br />
norma infatti consentirebbe il sovvertimento di<br />
quei principi, ormai radicati nell’ordinamento,<br />
di buon andamento e garanzia della tutela che<br />
certamente non è nell’intento del legislatore<br />
regionale.<br />
Preliminarmente può osservarsi che la eventuale<br />
pendenza del ricorso giurisdizionale e<br />
relativo procedimento cautelare presuppone<br />
che il concorrente escluso abbia ribad<strong>it</strong>o in<br />
sede giurisdizionale e avverso l’aggiudicazione<br />
le eccezioni già opposte tram<strong>it</strong>e ricorso gerarchico<br />
(improprio), ovvero tali eccezioni abbia<br />
prospettato per la prima volta ed ex novo in<br />
sede giurisdizionale.<br />
Deve parimenti r<strong>it</strong>enersi che la pendenza del<br />
giudizio cautelare e la correlata “mancanza”<br />
della relativa decisione non possano essere<br />
valutati in astratto, ma vadano rifer<strong>it</strong>i ad una<br />
concreta esigenza dell’Amm.ne e dell’interesse<br />
ARTICOLI E NOTE 945<br />
* * *<br />
pubblico di cui essa è t<strong>it</strong>olare (ad es. necess<strong>it</strong>à<br />
di eseguire con urgenza l’opera aggiudicata sì<br />
da non poter ulteriormente attendere l’es<strong>it</strong>o del<br />
giudizio medesimo), in uno alle ragioni che di<br />
fatto determinano il r<strong>it</strong>ardo della decisione cautelare<br />
rispetto al momento in cui l’Amm.ne<br />
deve provvedere.<br />
Nel senso sopra precisato deve dunque<br />
intendersi il “mon<strong>it</strong>o” del richiamato 5° co. in<br />
materia di autotutela, ove si demanda in pratica<br />
all’Amm.ne non solo una valutazione di opportun<strong>it</strong>à<br />
(in ragione dell’appagamento di quegli<br />
interessi che la realizzazione dell’opera pubblica<br />
sottintende) quant’anche un giudizio prior<strong>it</strong>ario<br />
ed autonomo rispetto a quello che verrà<br />
espresso dal giudice amministrativo; infatti<br />
laddove il ricorrente abbia proposto in sede<br />
giurisdizionale le stesse eccezioni e argomentazioni<br />
prese in esame in sede di reclamo, e ivi<br />
respinte, è ipotizzabile che l’Amm.ne, in<br />
“assenza” del provvedimento cautelare ed in<br />
forza del convincimento già espresso, ben possa<br />
ribadire l’aggiudicazione già disposta attraverso<br />
la mera consegna dei lavori; laddove<br />
invece il ricorrente dovesse proporre in sede<br />
giurisdizionale eccezioni “nuove”, l’Amm.ne<br />
dovrà dapprima valutarle al proprio interno e<br />
solo qualora ne ravvisi la infondatezza potrà<br />
procedere alla consegna “motivata” dei lavori,<br />
in pendenza del provvedimento cautelare del<br />
giudice.<br />
Il potere-dovere di cui è invest<strong>it</strong>a l’Amm.ne<br />
comm<strong>it</strong>tente in ordine alla consegna dei lavori<br />
all’aggiudicatario defin<strong>it</strong>ivo non scaturisce<br />
infatti dall’esercizio di una attiv<strong>it</strong>à vincolata<br />
bensì discrezionale (tecnica e/o amministrativa),<br />
come tale propria all’esercizio dell’autotutela,<br />
sì da risultare coerente con l’interesse<br />
pubblico persegu<strong>it</strong>o e ponderata nella considerazione<br />
dell’interesse privato coinvolto.<br />
Diversamente argomentando verrebbe ceduta<br />
al libero arb<strong>it</strong>rio dell’Amm.ne comm<strong>it</strong>tente<br />
la aggiudicazione di ogni pubblico appalto<br />
regionale, men che meno scalf<strong>it</strong>o dalla possibil<strong>it</strong>à<br />
del concorrente escluso di esperire ricorso<br />
amministrativo o giurisdizionale avverso la sua<br />
esclusione da gara.
APPALTI PUBBLICI<br />
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />
NITÀ EUROPEE – Sentenza 14 settembre<br />
2004 – Pres. C.W.A. Timmermans, Rel.<br />
J.N. Cunha Rodrigues – Avv. Gen. J. Kokott<br />
– Commissione delle Comun<strong>it</strong>à europee<br />
contro Repubblica <strong>it</strong>aliana.<br />
Contratti della Pubblica Amministrazione –<br />
Bandi ed avvisi di gara – Direttiva<br />
93/37/CEE – Appalti di lavori pubblici –<br />
Ricorso alla procedura negoziata senza<br />
pubblicazione preliminare di un bando di<br />
gara – Assenza dei presupposti – Inadempimento<br />
dello Stato <strong>it</strong>aliano – Ricorso alla<br />
CGCE – Accoglimento del ricorso – Condanna<br />
alle spese.<br />
L’attribuzione di appalti di lavori pubblici<br />
mediante la procedura negoziata, senza pubblicazione<br />
preliminare di un bando di gara, è<br />
consent<strong>it</strong>a soltanto nei casi tassativamente previsti<br />
dall’art. 7, n. 3, lett. b), c), ed e), della<br />
Direttiva 93/37/CEE; pertanto, tali disposizioni,<br />
autorizzando deroghe alle norme miranti a<br />
garantire l’efficacia dei dir<strong>it</strong>ti confer<strong>it</strong>i dal<br />
TCE nel settore degli appalti di lavori pubblici,<br />
devono essere interpretate restr<strong>it</strong>tivamente e<br />
(1) Cfr. la sentenza in epigrafe al § 19 e le sentt. da<br />
essa richiamate: CGCE, 18 maggio 1995, causa C-57/94,<br />
Commissione/Italia, § 43; 28 marzo 1996, causa C-<br />
318/94, Commissione/Germania, § 13.<br />
(2) Sulle modal<strong>it</strong>à formali di partecipazione alle procedure<br />
di aggiudicazione degli appalti pubblici cfr. BER-<br />
TA, Aspetti operativi per lo svolgimento delle procedure di<br />
gara, in Nuova Rass., 2000, 2540 e ss.; TESCAROLI, Principi<br />
comun<strong>it</strong>ari in materia di appalti, in I Contratti dello<br />
Stato e degli Enti pubblici, 2001, 189 e ss.; BANDINI, Le<br />
procedure di aggiudicazione dei contratti di lavori pubblici,<br />
in Riv. trim. appalti, 2002, 383 e ss.<br />
In particolare, sulla Direttiva CEE 93/37, si vedano, ex<br />
plurimis, PICOZZA, Le direttive comun<strong>it</strong>arie e la normativa<br />
nazionale sugli appalti pubblici con particolare riferimento<br />
ai lavori pubblici, in Dir. com e degli scambi inter-<br />
PARTE II<br />
GIURISPRUDENZA<br />
«l’onere di dimostrare l’effettiva sussistenza<br />
delle circostanze eccezionali che giustificano<br />
una deroga grava su colui che intende avvalersene»<br />
(1).<br />
Commento della dott.ssa GIOVANNA PISTORIO<br />
Un’ennesima condanna della Repubblica <strong>it</strong>aliana<br />
per inadempimento di obblighi comun<strong>it</strong>ari<br />
La CGCE condanna la Repubblica <strong>it</strong>aliana, in<br />
quanto, venendo meno agli obblighi che le incombono<br />
in forza della Direttiva del Consiglio 14 giugno<br />
1993, 93/37/CEE, volta a coordinare le procedure<br />
di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici,<br />
ha deciso di ricorrere alla procedura negoziata<br />
senza pubblicazione preliminare di un bando<br />
di gara, nonostante non ne sussistessero i presupposti<br />
(2).<br />
I motivi di difesa, esposti dal governo <strong>it</strong>aliano,<br />
volti a dimostrare la sussistenza delle circostanze<br />
eccezionali in presenza delle quali la direttiva<br />
comun<strong>it</strong>aria giustifica tale procedura, in luogo di<br />
quella aperta o ristretta, vengono respinti, in quanto<br />
infondati.<br />
In primo luogo, autorizzando la direttiva comun<strong>it</strong>aria<br />
(art. 7, n. 3, lett. b)) la procedura negoziata non<br />
preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara<br />
qualora si debbano svolgere lavori, la cui esecuzione,<br />
per motivi tecnici, debba essere affidata unicamente<br />
ad un imprend<strong>it</strong>ore determinato, le autor<strong>it</strong>à<br />
<strong>it</strong>aliane rilevano che risulti assolutamente necessa-<br />
naz., 1994, 519 e ss.; FLORIDIA, Opere di urbanizzazione<br />
e disciplina comun<strong>it</strong>aria degli appalti pubblici, in Nuove<br />
autonomie, 2002, 395 e ss.; CRIVELLI, Nuovi interventi<br />
giurisprudenziali e normativi in materia di concessioni di<br />
servizi e di lavori, in Dir. e formaz., 2002, 807 e ss.<br />
Sulla proposta di Direttiva relativa al coordinamento<br />
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici<br />
di forn<strong>it</strong>ure, servizi e lavori, quale risulta dalla posizione<br />
comune adottata dal Consiglio il 20 marzo 2003 e volta a<br />
semplificare, aggiornare e rendere più flessibile l’attuale<br />
disciplina, si veda DALLARI, Proposta di Direttiva del<br />
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento<br />
delle procedure di aggiudicazione degli appalti<br />
pubblici di forn<strong>it</strong>ure, di servizi e di lavori COM (2000)<br />
275 def. – 2000/0115 (COD), in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario,<br />
2003, 1333 e ss.
ia l’assegnazione degli appalti controversi all’impresa<br />
cui era stato aggiudicato l’appalto iniziale per<br />
assicurare la continu<strong>it</strong>à delle opere inerenti ad un<br />
progetto particolarmente complesso (3). Tuttavia, la<br />
CGCE non r<strong>it</strong>iene sufficiente che la particolare difficoltà<br />
o delicatezza di determinati lavori o costruzioni<br />
richieda necessariamente l’affidamento degli<br />
stessi ad un solo imprend<strong>it</strong>ore.<br />
In secondo luogo, il governo <strong>it</strong>aliano afferma che<br />
la procedura adottata debba essere giustificata dall’urgenza<br />
di completare i lavori per ev<strong>it</strong>are il pericolo<br />
di destabilizzanti eventi naturali; infatti, la direttiva<br />
comun<strong>it</strong>aria (art. 7, n. 3, lett. c)) consente il ricorso<br />
alla procedura negoziata senza pubblicazione del<br />
bando di gara qualora l’urgenza imperativa, risultante<br />
da eventi imprevedibili per le Amministrazioni<br />
aggiudicatici, sia incompatibile con i termini previsti<br />
dalle normali procedure. Tuttavia, l’assenza di tale<br />
presupposto emerge chiaramente sia constatando<br />
che gli appalti iniziali, inerenti alle opere delle quali<br />
si procede al completamento, sono stati attribu<strong>it</strong>i<br />
negli anni ottanta, sia rilevando che, sin dall’inizio,<br />
l’esecuzione dei lavori avveniva in funzione degli<br />
stanziamenti di volta in volta disponibili.<br />
Infine, la direttiva comun<strong>it</strong>aria (art. 7, n. 3, lett.<br />
e)) autorizza la procedura de qua per nuovi lavori<br />
consistenti nella ripetizione di opere simili già affidate<br />
ad una determinata impresa dalle stesse Amministrazioni<br />
aggiudicatici, lim<strong>it</strong>atamente, però, al<br />
triennio successivo alla conclusione dell’appalto<br />
iniziale; il dies a quo comincia a decorrere dalla<br />
conclusione del contratto iniziale e non dalla conclusione<br />
dei lavori sui quali verte l’appalto; pertanto,<br />
questa seconda soluzione adottata dal governo<br />
<strong>it</strong>aliano causata da un errore, a suo avviso, scusabile<br />
derivante dal tenore della versione <strong>it</strong>aliana della<br />
disposizione comun<strong>it</strong>aria non può essere accolta,<br />
non solo perché foriera di incertezza ed ambigu<strong>it</strong>à,<br />
in quanto la data di conclusione dei lavori, oltre ad<br />
essere difficilmente definibile, può agevolmente<br />
subire modifiche accidentali o intenzionali durante<br />
l’esecuzione dell’appalto, ma anche alla luce di<br />
quanto confermato dall’oggetto della disposizione<br />
comun<strong>it</strong>aria e dalla sua contestualizzazione nel<br />
sistema della direttiva.<br />
* * *<br />
(3) Nel caso di specie, oggetto degli appalti sono le<br />
opere di completamento della costruzione di una cassa di<br />
espansione per la laminazione delle piene del torrente<br />
Parma in local<strong>it</strong>à Marano (Comune di Parma), di sistemazione<br />
e di completamento di una cassa di espansione del<br />
torrente Enza e di regimazione delle piene del torrente<br />
Terdoppio a sud-ovest di Cerano.<br />
GIURISPRUDENZA 947<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />
Sentenza 29 settembre 2004 n. 4202 –<br />
Pres. Raggio, Est. Dongiovanni - La Porta<br />
(avv. G. Tanzarella) c. Comune di Milano<br />
(avv.ti M. R. Surano e M. T. Maffey), Vezzola<br />
S.p.a. (avv.ti P. Tirale e M. Vanzo).<br />
Appalti pubblici – Lavori manutenzione<br />
straordinaria – Gara – Collegamento di<br />
tipo sostanziale tra imprese – Esclusione –<br />
Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
È leg<strong>it</strong>tima l’esclusione delle imprese che<br />
presentino tra loro caratteri oggettivi di collegamento<br />
sostanziale<br />
Commento dell’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />
Commento a TAR Lombardia, Milano, sezione<br />
III – Sentenza 29 settembre 2004, n. 4202<br />
Il TAR Lombardia – Milano, sez. III, con le sentenze<br />
in commento 29 settembre 2004, nn. 4202-3<br />
ha dichiarato la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’esclusione comminata<br />
dal Comune di Milano a due imprese che presentavano<br />
caratteri di collegamento di tipo “sostanziale”<br />
tra loro, tale da poter inficiare la regolar<strong>it</strong>à<br />
della procedura di selezione.<br />
Le sentenze si inseriscono in una giurisprudenza<br />
oramai consolidatasi dopo l’intervento del Consiglio<br />
di Stato, sez. V, con la pronuncia 4 maggio<br />
2004, n. 2727, che ha confermato la precedente pronuncia<br />
del medesimo TAR Lombardia – Milano,<br />
sez. III, 31 marzo 2003, n. 584.<br />
Nello stesso senso si vedano, inoltre, la sentenza<br />
del Consiglio di Stato, sez. V, 15 aprile 2004, n.<br />
2150 e la recentissima sentenza della sezione IV, 1°<br />
ottobre 2004, n. 6369.<br />
Come è stato affermato dalla dottrina (cfr. A.M.<br />
BALESTRERI “Le modificazioni e trasformazioni del<br />
contraente privato e la verifica della comunanza del<br />
‘centro di interessi’ negli appalti pubblici di servizi”,<br />
di prossima pubblicazione sulla Riv. Trim.<br />
Appalti) le cause di esclusione delle offerte provenienti<br />
dal medesimo “centro di interessi” devono<br />
essere quindi considerate sotto un profilo “sostanzialista”<br />
e non con lim<strong>it</strong>ato riferimento alle fattispecie<br />
di controllo, collegamento, direzione e/o coordinamento<br />
di cui agli artt. 2359 e 2497 c.c.<br />
Il caso ora in esame si distingue, tuttavia, per la<br />
particolar<strong>it</strong>à che nella gara in questione i caratteri di<br />
collegamento di tipo “sostanziale” sono stati desunti<br />
da antecedenti esclusioni comminate dal Comune<br />
di Milano alle medesime imprese, e non a formal<strong>it</strong>à<br />
afferenti direttamente alle offerte concernenti la<br />
selezione in corso.<br />
È stato r<strong>it</strong>enuto sufficiente, infatti, il ragionevole<br />
sospetto sorto alla stazione appaltante circa la rife-
948 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ribil<strong>it</strong>à delle offerte ad un centro decisionale comune,<br />
risultando la s<strong>it</strong>uazione di collegamento da precedenti<br />
accertamenti.<br />
Né questi ultimi sono stati reputati superabili dalla<br />
semplice rimozione, nella competizione di che<br />
trattasi, degli elementi materiali comuni delle offerte,<br />
atteso che tale circostanza è stata attribu<strong>it</strong>a ad<br />
una mera redazione delle proposte in forma più<br />
accurata, a segu<strong>it</strong>o delle contestazioni in precedenza<br />
sub<strong>it</strong>e.<br />
* * *<br />
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />
NITÀ EUROPEE – Sentenza 7 ottobre<br />
2004 – Pres. C.W.A. Timmermans, Rel. R.<br />
Schintgen – avv.generale C. Stix-Hackl Sintesi<br />
S.p.A. c. Autor<strong>it</strong>à per la Vigilanza sui<br />
Lavori Pubblici.<br />
Comun<strong>it</strong>à europee – Gare d’appalto – Procedure<br />
di gara aperte o ristrette – Metodo<br />
di aggiudicazione – Cr<strong>it</strong>erio del prezzo<br />
più basso – Viola l’art. 30, n. 1, della direttiva<br />
del Consiglio 14 giugno 1993,<br />
93/37/Comun<strong>it</strong>à economica europea.<br />
L’art. 30, n. 1, della direttiva del Consiglio<br />
14 giugno 1993, 93/37/CEE, che coordina le<br />
procedure di aggiudicazione degli appalti di<br />
lavori pubblici, dev’essere interpretato nel senso<br />
che osta ad una normativa nazionale la quale,<br />
ai fini dell’aggiudicazione degli appalti di<br />
lavori pubblici mediante procedure di gara<br />
aperte o ristrette, imponga, in termini generali<br />
ed astratti, alle Amministrazioni aggiudicatici<br />
di ricorrere unicamente al cr<strong>it</strong>erio del prezzo<br />
più basso.<br />
* * *<br />
ATTIVITÀ<br />
DI GUARDIA GIURATA<br />
TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA,<br />
SEZ. I – Sentenza 22 settembre 2004 n.<br />
3443 – Pres. Perricone, Est. Trizzino – ric.<br />
Iannilli David contro Prefetto di Forlì-Cesena.<br />
Revoca della patente di guida ex artt.120, co.<br />
2° e 130, co. 1°, lett. b), D. L.vo 30 aprile<br />
1992 n. 285 – Declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
– Sopravvenuta illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />
provvedimento amministrativo – Sussistenza.<br />
Gli artt.120, co. 2° e 130, co. 1°, lett. b), D. L.<br />
n. 30 aprile 1992 n. 285 prevedono la revoca<br />
della patente di guida nei confronti delle persone<br />
condannate a pena detentiva non inferiore a<br />
tre anni, quando l’utilizzazione del documento<br />
possa agevolare la commissione di reati della<br />
stessa natura. In segu<strong>it</strong>o è intervenuta la Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale che con sentenza 30 giugno 2003,<br />
n. 239, ha dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della<br />
c<strong>it</strong>ata normativa. La declaratoria di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
della norma in base a cui è stato adottato<br />
il suddetto atto amministrativo ne determina<br />
la sopravvenuta illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
Commento dell’avv. GWENDOLINE GUCCIONE<br />
Attiv<strong>it</strong>à di guardia giurata e requis<strong>it</strong>o della buona<br />
condotta<br />
Con la sentenza in epigrafe il TAR di Bologna<br />
accoglie le doglianze di parte ricorrente, annullando<br />
i provvedimenti di revoca del decreto di<br />
guardia giurata e della relativa licenza di porto<br />
d’armi per violazione dell’art. 10 e ss. T.U. 18<br />
giugno 1931 n. 773 e difetto di motivazione.<br />
Secondo il giudice amministrativo la mera denuncia<br />
di un fatto di reato (nel caso di specie di<br />
minaccia grave), non è di per sé idonea a determinare<br />
la mancanza dei requis<strong>it</strong>i di natura morale<br />
prescr<strong>it</strong>ti dalla legge per lo svolgimento dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
di guardia giurata.<br />
La pendenza di un procedimento penale, infatti,<br />
non fa venire meno in capo all’Amministrazione<br />
procedente l’obbligo di fornire un’esaustiva<br />
motivazione in ordine ad abusi o carenze del<br />
ricorrente ostative al mantenimento della licenza,<br />
specie nelle ipotesi in cui la revoca viene disposta<br />
per la mancanza della buona condotta dell’interessato.<br />
Occorre aggiungere che il procedimento di<br />
cui trattasi, nelle more del ricorso, si era, peraltro,<br />
concluso con il decreto di archiviazione, determinando<br />
per tale via la caducazione del presupposto<br />
unico posto a base dei provvedimenti di r<strong>it</strong>iro<br />
impugnati.<br />
L’art. 10 testé c<strong>it</strong>ato, da leggasi in combinato<br />
disposto con i successivi artt.11 e 138 T.U.L.P.S.,<br />
dispone che la revoca dell’autorizzazione di polizia<br />
è consent<strong>it</strong>a in caso di abuso da parte della<br />
persona autorizzata, e va disposta sulla base di<br />
una valutazione discrezionale dell’abuso accertato<br />
e della sua eventuale ripet<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à. La pendenza di<br />
un procedimento penale, quindi, anche per fatti<br />
attinenti all’attiv<strong>it</strong>à autorizzata, può cost<strong>it</strong>uire<br />
l’occasione per l’Amministrazione di svolgere<br />
proprie autonome verifiche, onde determinarsi in<br />
ordine ad una eventuale revoca della licenza, dal<br />
momento che in tale fase non vi è ancora alcun
accertamento di fatti cost<strong>it</strong>uenti abuso (1).<br />
In particolare, ai fini del diniego di rilascio o di<br />
revoca di una autorizzazione di pubblica sicurezza è<br />
necessaria, pur dopo la dichiarazione d’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 c<strong>it</strong>.,<br />
una buona condotta per aspetti incidenti sull’att<strong>it</strong>udine<br />
e l’affidabil<strong>it</strong>à dell’aspirante a eserc<strong>it</strong>are le<br />
funzioni connesse al t<strong>it</strong>olo di polizia (2).<br />
La giurisprudenza è costante nel riconoscere<br />
l’ampiezza del potere discrezionale della Pubblica<br />
Amministrazione in materia di rilascio o revoca di<br />
autorizzazioni di polizia in genere e di quelle relative<br />
alle armi in particolare, proprio con specifico<br />
riguardo alla moral<strong>it</strong>à ed affidabil<strong>it</strong>à dei soggetti<br />
(3). La mancanza del requis<strong>it</strong>o dell’affidabil<strong>it</strong>à del<br />
soggetto autorizzato può, infatti, anche fondarsi su<br />
considerazioni probabilistiche e su circostanze di<br />
fatto assist<strong>it</strong>e da sufficiente fumus, in quanto in<br />
materia di autorizzazioni di polizia, l’espansione<br />
della sfera di libertà dei soggetti recede a fronte del<br />
bene della sicurezza collettiva, particolarmente<br />
esposto ove non vengano osservate tutte le possibili<br />
cautele. Nell’operare tale delicato bilanciamento tra<br />
beni che godono di pari protezione cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
non appare irragionevole la determinazione amministrativa<br />
che prende in considerazione anche l’ambiente<br />
sociale e familiare in cui concretamente<br />
esplica la sua v<strong>it</strong>a di relazione colui che richiede<br />
l’autorizzazione, al fine di valutare se esista o meno<br />
(1) Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 1993, n. 1067;<br />
Id., 5 giugno 1995, n. 406.<br />
(2) La Corte cost<strong>it</strong>uzionale, con sentenza 25 luglio<br />
1996, n. 311, ha dichiarato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
dell’art. 138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, nella<br />
parte in cui, stabilendo i requis<strong>it</strong>i che devono possedere<br />
le guardie particolari giurate: a) consente di valutare la<br />
condotta “pol<strong>it</strong>ica” dell’aspirante; b) richiede una condotta<br />
morale “ottima” anziché “buona”; c) consente di<br />
valutare la condotta “morale” per aspetti non incidenti<br />
sull’attuale att<strong>it</strong>udine ed affidabil<strong>it</strong>à dell’aspirante ad<br />
eserc<strong>it</strong>are le relative funzioni.<br />
(3) Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709; TAR<br />
Lazio, sez. I, 14 febbraio 1997, n. 256.<br />
(4) TAR Puglia, Lecce, sez. I, 8 ottobre 2001, n. 5921.<br />
Sul valore da darsi alla sentenza di patteggiamento ex.<br />
art. 444 c.p.p., cfr. TAR Friuli-Venezia Giulia, 30 agosto<br />
2001, n. 563, secondo cui tale pronuncia non prova né la<br />
sussistenza né l’addeb<strong>it</strong>abil<strong>it</strong>à dei fatti cui essa inerisce,<br />
dato che nel sistema del nuovo codice di procedura penale<br />
la sede di valutazione dei fatti è quella dibattimentale<br />
(artt.493, 496 ss. c.p.p.), che ben può essere assente nel<br />
procedimento di patteggiamento, ed atteso altresì che<br />
l’art. 445 c.p.p. esclude ogni rilevanza della sentenza di<br />
patteggiamento nei giudizi extrapenali (alla stregua del<br />
principio sono stati r<strong>it</strong>enuti illeg<strong>it</strong>timi i provvedimenti<br />
con i quali il prefetto aveva revocato la nomina a guardia<br />
GIURISPRUDENZA 949<br />
un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica<br />
sulla base di un giudizio prognostico ex ante circa<br />
la possibil<strong>it</strong>à del soggetto medesimo di abuso della<br />
licenza di porto d’armi (4).<br />
Ciò premesso, dall’esame dell’elaborazione<br />
pretoria, emerge come dato univoco che la valutazione<br />
discrezionale dell’autor<strong>it</strong>à non possa<br />
prescindere da una congrua ed accurata attiv<strong>it</strong>à<br />
istruttoria, di cui dare conto in una motivazione,<br />
che evidenzi i fatti rilevanti ai fini dell’accertamento<br />
o meno della sussistenza del requis<strong>it</strong>o della<br />
buona condotta (5).<br />
Tornando alla fattispecie in esame, il prefetto di<br />
Ravenna, avendo valutato, nel corso degli adempimenti<br />
istruttori, i fatti oggetto del procedimento<br />
penale a carico del ricorrente di particolare grav<strong>it</strong>à<br />
in relazione allo svolgimento della sua attiv<strong>it</strong>à di<br />
guardia giurata, avrebbe dovuto, non già lim<strong>it</strong>arsi<br />
al mero riferimento alla pendenza del suddetto procedimento<br />
quale elemento di per sé idoneo a giustificare<br />
la revoca della relativa nomina, bensì indicare<br />
le ragioni, previamente accertate, per cui la<br />
not<strong>it</strong>ia criminis denunciata era da reputarsi ostativa<br />
alla ricorrenza del requis<strong>it</strong>o della moral<strong>it</strong>à e dell’affidabil<strong>it</strong>à<br />
della persona autorizzata, in modo da<br />
soddisfare il puntuale obbligo motivazionale prescr<strong>it</strong>to<br />
dalla legge a pena di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à (6).<br />
* * *<br />
particolare giurata del ricorrente ed aveva revocato al<br />
medesimo la licenza di porto d’armi, facendo mero riferimento<br />
ad una sentenza ex art. 444 c.p.p. emessa nei suoi<br />
riguardi per detenzione illegale di una pistola e delle relative<br />
munizioni).<br />
(5) Cons. Stato, sez. IV, 5 luglio 2000, n. 3709 secondo<br />
cui la valutazione dell’autor<strong>it</strong>à di pubblica sicurezza<br />
sulla eventuale pericolos<strong>it</strong>à di chi chiede la licenza di<br />
porto d’armi e sulla probabil<strong>it</strong>à che lo stesso possa abusarne<br />
è ampiamente discrezionale, ma non può prescindere<br />
da una congrua e adeguata istruttoria, di cui dar conto<br />
in motivazione, al fine di evidenziare i fatti per i quali<br />
il soggetto che ha avanzato la richiesta sia r<strong>it</strong>enuto capace<br />
di abusi, fermo restando che in linea generale non possono<br />
compiersi apprezzamenti negativi in presenza di un<br />
solo episodio ostativo mai più ripetuto.<br />
(6) La giurisprudenza amministrativa è alquanto<br />
variegata circa la valenza da dare ai precedenti penali e<br />
giudiziari. In alcune sentenze il Consiglio di Stato si è<br />
espresso sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della sospensione, non già della<br />
revoca, dei t<strong>it</strong>oli di polizia concernenti la nomina a<br />
guardia giurata, per la durata del processo penale, salvo<br />
ed impregiudicato il ripristino della posizione, in presenza<br />
di una sentenza assolutoria (cfr. Cons. Stato, sez. I, 4<br />
marzo 1992, n. 694; Id., sez. IV, 7 aprile 1990, n. 257);<br />
TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 febbraio 1994, n. 90,<br />
secondo cui è illeg<strong>it</strong>timo il rifiuto di approvazione della
950 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ATTO AMMINISTRATIVO<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza<br />
1° ottobre 2004 n. 6405 – Pres. Riccio,<br />
Est. Poli – Ministero dell’Interno (Avvocatura<br />
dello Stato) c/ Romano (avv. Colalillo).<br />
Atto amministrativo – Discrezional<strong>it</strong>à tecnica<br />
– Sindacato – Bandi di arruolamento –<br />
Requis<strong>it</strong>i psico-fisici – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />
relativo atto di accertamento – Va valutata<br />
con riguardo alla s<strong>it</strong>uazione di fatto e di<br />
dir<strong>it</strong>to presente all’adozione dell’atto –<br />
Valutazioni mediche difformi – Inammissibil<strong>it</strong>à<br />
– Consulenza tecnica d’ufficio –<br />
Inammissibil<strong>it</strong>à – Verificazione – Ammissibil<strong>it</strong>à.<br />
I requis<strong>it</strong>i psico-fisici richiesti dai bandi,<br />
devono essere posseduti dai candidati al reclu-<br />
nomina di una guardia giurata per la negativa valutazione<br />
della condotta morale, basata soltanto sulla pendenza<br />
di procedimenti penali, alcuni conclusi con l’assoluzione<br />
di mer<strong>it</strong>o e altri con il proscioglimento per amnistia,<br />
essendo invece necessario che siano indicati ulteriori fatti<br />
e circostanze che possano giustificare detta valutazione;<br />
Cons. Stato, sez. IV, 29 novembre 2000, n. 6347, che<br />
afferma la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del diniego di licenza di guardia<br />
giurata nonché di licenza di porto d’arma per difetto del<br />
requis<strong>it</strong>o della buona condotta a soggetto nei cui confronti<br />
siano pendenti procedimenti penali o di prevenzione,<br />
risultino presentate circostanziate denunce di reato ed<br />
acquis<strong>it</strong>e negative informazioni di polizia circa un suo<br />
ingiustificato tenore di v<strong>it</strong>a e sulla sua pubblica estimazione,<br />
stanti l’ampiezza e la funzione preventiva del potere<br />
di valutazione discrezionale dell’amministrazione in<br />
materia, in ragione della pericolos<strong>it</strong>à delle attiv<strong>it</strong>à soggette<br />
ad autorizzazione e della delicatezza degli interessi<br />
pubblici coinvolti (fattispecie di diniego di “approvazione<br />
di nomina” a guardia particolare giurata e di licenza di<br />
porto di pistola a persona già impiegata come portavalori<br />
ed autista del figlio di noto esponente della criminal<strong>it</strong>à<br />
organizzata, in rapporti con soggetti cui era stato vietato<br />
l’uso di armi e denunciato per attiv<strong>it</strong>à di vigilanza privata<br />
senza licenza, ex art. 134 T.U.L.P.S); TAR Toscana,<br />
sez. I, 6 novembre 2000, n. 2276, in cui stabilisce che<br />
non è la pendenza del procedimento penale a far venire<br />
meno il requis<strong>it</strong>o della buona condotta ai sensi dell’art.<br />
138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 del 1931, bensì la grav<strong>it</strong>à<br />
intrinseca dei fatti addeb<strong>it</strong>ati in relazione, soprattutto, al<br />
t<strong>it</strong>olo di polizia richiesto; Cons. St., sez. IV, 7 marzo<br />
1997, n. 218, che ha r<strong>it</strong>enuto illeg<strong>it</strong>tima la sospensione<br />
della nomina a guardia particolare giurata, ai sensi dell’art.<br />
138, co. 1°, n. 5), R.D. n. 773 c<strong>it</strong>., in ragione di una<br />
semplice denuncia di reato non ancora esaminata dal<br />
pubblico ministero.<br />
tamento nelle Forze armate o nei Corpi di polizia<br />
o dei Vigili del fuoco unicamente al momento<br />
in cui vengono sottoposti a vis<strong>it</strong>a medica<br />
collegiale giacché la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dei provvedimenti<br />
amministrativi deve essere apprezzata<br />
avuto riguardo allo stato di fatto e di dir<strong>it</strong>to<br />
presente al momento dell’adozione dei provvedimenti<br />
stessi. Ne consegue che le valutazioni<br />
san<strong>it</strong>arie difformi (sia anteriori che successive<br />
alla vis<strong>it</strong>a collegiale effettuata in sede concorsuale),<br />
se provenienti da medici di parte non<br />
sono in grado ex se di scalfire o prevalere sui<br />
giudizi tecnico-discrezionali degli organismi<br />
accertatori mentre, in sede di istruttoria processuale,<br />
non con la c.t.u., ma solo con la verificazione<br />
è possibile vagliare la correttezza del<br />
procedimento e la congru<strong>it</strong>à della valutazione<br />
tecnica espressa dagli specifici organismi<br />
accertatori.<br />
Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />
Dei caratteri degli accertamenti medici nelle vis<strong>it</strong>e<br />
mediche collegiali<br />
Un signore ha la sventura di subire un intervento<br />
alla cornea prima di sottoporsi alla vis<strong>it</strong>a medica<br />
collegiale per l’accertamento dei requis<strong>it</strong>i psico-fisici<br />
ai fini del reclutamento nel corpo dei Vigili del<br />
Fuoco. In quel momento, infatti, egli ha subìto una<br />
riduzione del visus di circa la metà, e quindi per la<br />
commissione medica è inidoneo; anche se qualche<br />
tempo dopo, terminata la convalescenza, le sue diottrie<br />
torneranno a fare invidia a quelle di un pilota di<br />
aerei di linea.<br />
Il Consiglio di Stato si rende perfettamente conto<br />
di tutto ciò: a segu<strong>it</strong>o di una c.t.u. esegu<strong>it</strong>a in primo<br />
grado e di una verificazione disposta in appello,<br />
entrambe favorevoli al c<strong>it</strong>tadino, prende atto che la<br />
riduzione del visus fosse “… compatibile con il<br />
periodo di transizione successivo ad un tipo di intervento<br />
quale quello al quale è stato sottoposto il<br />
Romano” (così la verificazione c<strong>it</strong>ata nella decisione<br />
in commento), e quindi del tutto temporanea;<br />
cionondimeno, poiché nel momento della vis<strong>it</strong>a<br />
medica il visus era oggettivamente dimezzato, lo<br />
sfortunato aspirante pompiere non ha scampo.<br />
Il principio si giustificherebbe, secondo il Consiglio<br />
di Stato, alla stregua dell’esigenza di salvaguardare<br />
la par condicio: nel nostro caso, se al<br />
momento della vis<strong>it</strong>a il candidato non vedeva bene,<br />
egli andava escluso, a nulla rilevando che, in un<br />
secondo momento, il suo visus avrebbe potuto<br />
migliorare per ragioni che la commissione, priva di<br />
“capac<strong>it</strong>à profetiche” – sono parole della sentenza –<br />
non può prevedere.
Questo ragionamento, ad avviso di chi scrive,<br />
incorre in diverse inesattezze che si tenta di riassumere<br />
nei lim<strong>it</strong>i di una breve nota di commento.<br />
In ver<strong>it</strong>à, la corretta soluzione del problema<br />
dovrebbe essere ricercata nel significato tecnicogiuridico<br />
che si attribuisce al sostantivo “accertamento”<br />
(del requis<strong>it</strong>o di idone<strong>it</strong>à fisica); perché, si<br />
badi: se con tale espressione si allude semplicemente<br />
alla registrazione di un dato numerico – il numero<br />
di diottrie che l’oculista registra all’es<strong>it</strong>o della<br />
vis<strong>it</strong>a – allora il ragionamento del Consesso può<br />
anche condividersi.<br />
Se viceversa quando si parla di “accertamento” ci<br />
si intende riferire non solo alla misurazione del<br />
visus, ma anche all’anamnesi condotta sul paziente,<br />
alla s<strong>it</strong>uazione del bulbo oculare – che reca vistosi i<br />
segni di un recente intervento chirurgico – alla<br />
documentazione di parte allegata dall’interessato<br />
(cartelle cliniche, referti medici, e così via), insomma<br />
a tutte le informazioni, dirette ed indirette, che<br />
collocano quell’arida misurazione del visus in un<br />
ambiente di valutazione più complesso e problematico,<br />
allora l’impostazione seguìta dal Consiglio di<br />
Stato deve essere completamente capovolta.<br />
Proprio perché, come rammenta la sentenza nella<br />
rassegna di giurisprudenza inser<strong>it</strong>a nella motivazione,<br />
la congru<strong>it</strong>à della valutazione tecnica è affidata<br />
dalla legge a “specifiche commissioni con predeterminate<br />
composizioni”, il c<strong>it</strong>tadino deve poter<br />
presumere che codeste commissioni siano in grado<br />
di apprezzare che un visus di 5/10 in un occhio che<br />
ha sub<strong>it</strong>o un intervento alla cornea è passibile di tornare<br />
ad espandersi sino al massimo – come nella<br />
specie accaduto – di lì a pochi giorni o, al più, settimane,<br />
sicché l’accertamento di cui si sta parlando<br />
deve a sua volta tenere conto di codesta circostanza;<br />
altrimenti si tratterà di un accertamento inesatto.<br />
In una parola, l’accertamento amministrativo non<br />
si riduce esclusivamente al riscontro oggettivo della<br />
sussistenza o insussistenza di quegli elementi di<br />
“sicura acquisizione” di cui parlava Aldo Maria<br />
Sandulli nel noto e non più aggiornato Manuale, ma<br />
si deve (si dovrebbe) anche arricchire di elementi<br />
conosc<strong>it</strong>ivi estrinseci, acquis<strong>it</strong>i con l’apporto partecipativo<br />
del c<strong>it</strong>tadino, e connotarsi doverosamente<br />
di giudizi prognostici (non “profetici”), che fanno<br />
parte integrante del giudizio tecnico sullo stato<br />
fisiologico (o patologico) del soggetto, mirando ad<br />
assicurare all’Amministrazione il risultato migliore:<br />
quello di arruolare pompieri che ci vedano bene.<br />
Nella specie questo risultato era stato consegu<strong>it</strong>o,<br />
seppure a segu<strong>it</strong>o di una sentenza di primo grado<br />
che aveva – correttamente – invest<strong>it</strong>o della questione<br />
controversa un tecnico imparziale, e non un verificatore<br />
incardinato nei ruoli della stessa Amministrazione<br />
resistente; ma il principio affermato dalla<br />
GIURISPRUDENZA 951<br />
sentenza annotata, della irripetibil<strong>it</strong>à dell’accertamento<br />
del requis<strong>it</strong>o psico-fisico, ha condotto al<br />
ribaltamento dell’es<strong>it</strong>o del giudizio: con il risultato,<br />
sotto gli occhi di tutti, che l’appellato, ancorché in<br />
possesso di una vista invidiabile, perderà ora l’impiego.<br />
AUTONOMIA<br />
E DECENTRAMENTO<br />
TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III – Sentenza<br />
23 settembre 2004 n. 4178 – Amedeo Urbano<br />
Pres., Doris Durante Est. – Giannini e<br />
altro (avv. L.M. Giannini, P. Nasca) c.<br />
Comune di Barletta (avv. R.M. Danzi, D.<br />
Cuocci Martorano), Curatela fallimentare<br />
della Soc. Lian S.r.l. (n.c.).<br />
Autonomia e decentramento – Disciplina di<br />
Province, Comuni ed EE.LL. – Ordinanza<br />
contingibile ed urgente – Adozione – Vice-<br />
Sindaco – Delega di funzioni da parte del<br />
Sindaco – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
Non sussiste il difetto di competenza del<br />
viceSindaco ad adottare un provvedimento<br />
contingibile ed urgente quando le relative<br />
funzioni sono state espletate in forza di<br />
delega dei poteri da parte del Sindaco.<br />
Commento del dott. BIAGIO DELFINO<br />
Sulla delegabil<strong>it</strong>à del potere di adottare ordinanze<br />
contingibili ed urgenti<br />
Con la sentenza in epigrafe, il TAR Puglia afferma<br />
che le funzioni relative alla adozione di ordinanze<br />
contingibili ed urgenti sono delegabili in caso<br />
di assenza o di impedimento del Sindaco, potendo<br />
essere espletate dal viceSindaco in forza di delega<br />
di poteri.<br />
Così decidendo, il predetto giudice risolve in<br />
senso pos<strong>it</strong>ivo una questione che, da anni, divide la<br />
giurisprudenza amministrativa.<br />
In passato, a favore della soluzione pos<strong>it</strong>iva, si è<br />
espresso il Consiglio di Stato, sostenendo che il<br />
T.U. 4 febbraio 1915 n. 148, dopo aver elencato le<br />
varie funzioni del Sindaco sia come capo dell’Amministrazione<br />
comunale sia in veste di autor<strong>it</strong>à<br />
governativa (artt.151-154), stabiliva, con formulazione<br />
generale, la possibil<strong>it</strong>à per l’assessore anziano<br />
di sost<strong>it</strong>uire il Sindaco o l’assessore delegato in caso<br />
di loro assenza o di impedimento (art. 157) (Consiglio<br />
di Stato, sez. V, 1 settembre 1986 n. 403, in<br />
Consiglio di Stato 1986, I, 1172).<br />
La tesi opposta negava la delegabil<strong>it</strong>à perfino
952 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
all’assessore competente nel settore di riferimento,<br />
sull’assunto della natura atipica del potere sindacale<br />
alla adozione di ordinanze contingibili ed urgenti.<br />
Per quest’orientamento, nemmeno rilevava la<br />
facoltà di delegazione agli assessori, di cui all’art.<br />
67 co. 2°, R.D. 12 febbraio 1911 n. 297, stante la<br />
sua riferibil<strong>it</strong>à alle sole funzioni del Sindaco quale<br />
capo dell’Amministrazione comunale e non quindi<br />
alle funzioni eserc<strong>it</strong>ate dallo stesso in qual<strong>it</strong>à di ufficiale<br />
di governo (C.G.A. reg. Sic., 31 luglio 1989 n.<br />
359, in Foro <strong>it</strong>. 1990, III, 467; contro la possibil<strong>it</strong>à<br />
di delega: Consiglio di Stato, sez. V, 11 aprile 1990<br />
n. 369, in Foro amm. 1990, 945).<br />
In posizione intermedia, si collocava la tesi che<br />
ammetteva l’adozione di ordinanze contingibili ed<br />
urgenti da parte degli assessori solo in presenza di<br />
una espressa delega del Sindaco (TAR Lombardia,<br />
Milano, sez. II, 1 marzo 1986 n. 47, in I TAR 1986,<br />
I, 1740).<br />
In anni più vicini, il Consiglio di Stato ha nuovamente<br />
invocato l’art. 157, R.D. n. 148 del 1915, affermando<br />
che la funzione vicaria ivi prevista concerne<br />
tutte le attribuzioni del Sindaco, comprese quelle eserc<strong>it</strong>ate<br />
in veste di ufficiale di governo, e che il potere di<br />
sost<strong>it</strong>uzione non richiede l’indicazione di ragioni giustificative,<br />
in quanto la sussistenza dell’impedimento<br />
è da r<strong>it</strong>enersi presunta (Consiglio di Stato, sez. V, 18<br />
maggio 1998 n. 598, in Foro amm. 1998, 1413).<br />
Tuttavia, anche l’indirizzo contrario è stato confermato<br />
di recente: il TAR Abruzzo ha sostenuto<br />
che il potere di adottare ordinanze contingibili ed<br />
urgenti cost<strong>it</strong>uisce una prerogativa del Sindaco non<br />
delegabile ad altri, non potendo aver rilievo una<br />
generica delega avente ad oggetto l’emanazione<br />
degli atti del Sindaco in qual<strong>it</strong>à di capo dell’Amministrazione<br />
comunale (TAR Abruzzo 3 ottobre 2003<br />
n. 835, in Foro amm.-TAR 2003, 3022).<br />
Chiar<strong>it</strong>i i termini del contrasto giurisprudenziale,<br />
è importante precisare che il quadro normativo in<br />
cui collocare la questione va individuato oggi nel<br />
D.L. 18 agosto 2000 n. 267, recante il T.U. sull’ordinamento<br />
degli EE.LL.<br />
Ulteriore precisazione da compiere preliminarmente<br />
consiste nel distinguere il tipo di ordinanza<br />
contingibile ed urgente, perché il T.U., oltre a quella<br />
tradizionale regolata dall’art. 54, prevede pure<br />
che “in caso di emergenze san<strong>it</strong>arie o di igiene pubblica<br />
a carattere esclusivamente locale le ordinanze<br />
contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco,<br />
quale rappresentante della comun<strong>it</strong>à locale” (art. 50<br />
co. 5°, D.L. n. 267 del 2000).<br />
Questa norma è strettamente legata alla disposizione<br />
contenuta nel comma precedente, secondo cui<br />
“il Sindaco eserc<strong>it</strong>a altresì le altre funzioni attribu<strong>it</strong>egli<br />
quale autor<strong>it</strong>à locale nelle materie previste da<br />
specifiche disposizioni di legge” (art. 50 co. 4°,<br />
D.L. n. 267 del 2000).<br />
Dalla interpretazione congiunta di tali norme, si<br />
deduce che il potere appena descr<strong>it</strong>to non solo è<br />
delim<strong>it</strong>ato in via oggettiva (emergenze san<strong>it</strong>arie o di<br />
igiene pubblica a carattere esclusivamente locale),<br />
ma non ha portata generale, essendo eserc<strong>it</strong>abile<br />
soltanto in presenza di appos<strong>it</strong>e disposizioni di legge<br />
che a tanto autorizzino il Sindaco.<br />
In compenso, la puntualizzazione legislativa che<br />
il Sindaco agisce in qual<strong>it</strong>à di rappresentante della<br />
comun<strong>it</strong>à locale, consente di ammettere che, in presenza<br />
di appos<strong>it</strong>a previsione nello statuto o nei regolamenti,<br />
il potere in questione possa essere delegato<br />
dal Sindaco ad un dirigente, in sintonia con l’art.<br />
107 co. 3° lett. i), D.L. n. 267 del 2000.<br />
Più complesso resta il discorso riguardo alle ordinanze<br />
contingibili ed urgenti che il Sindaco adotta<br />
nella veste di ufficiale di governo.<br />
In particolare, l’art. 54 co. 2°, D.L. n. 267 del<br />
2000, prevede che “il sindaco, quale ufficiale del<br />
Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei<br />
princìpi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti<br />
contingibili e urgenti al fine di prevenire<br />
ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolum<strong>it</strong>à<br />
dei c<strong>it</strong>tadini; per l’esecuzione dei relativi ordini<br />
può richiedere al prefetto, ove occorra, l’assistenza<br />
della forza pubblica”.<br />
Il comma non contiene elementi utili per risolvere<br />
il problema della delegabil<strong>it</strong>à del potere di adottare<br />
siffatte ordinanze, ma il co. 5° dello stesso articolo<br />
stabilisce in modo perentorio che “chi sost<strong>it</strong>uisce il<br />
Sindaco eserc<strong>it</strong>a anche le funzioni di cui al presente<br />
articolo” (art. 54 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000).<br />
Che quest’ultima previsione riguardi il potere di<br />
adottare le ordinanze contingibili ed urgenti sembrerebbe<br />
arguirsi dal fatto che là dove, nello stesso<br />
art. 54, si è voluto distinguere detto potere dalle<br />
altre funzioni che il Sindaco eserc<strong>it</strong>a in veste di ufficiale<br />
del governo, lo si è statu<strong>it</strong>o espressamente,<br />
come dimostra il settimo comma.<br />
Pertanto, il Vicesindaco, quale sost<strong>it</strong>uto del Sindaco,<br />
avrebbe il potere di adottare siffatte ordinanze,<br />
ma è una conclusione che va armonizzata con<br />
l’ultimo comma dello stesso art. 54, secondo cui,<br />
ove il Sindaco non adotti le ordinanze in oggetto, è<br />
il prefetto a provvedere (art. 54 co. 10°, D.L. n. 267<br />
del 2000).<br />
Ora, tenendo conto della necess<strong>it</strong>à di interpretare<br />
il dettato normativo in modo cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />
orientato specie dopo la riforma del t<strong>it</strong>olo V, è da<br />
r<strong>it</strong>enersi che il potere di adottare ordinanze contingibili<br />
ed urgenti ai sensi dell’art. 54 co. 2°, D.L. n.<br />
267 del 2000, possa, anzi debba, essere eserc<strong>it</strong>ato<br />
dal viceSindaco nel momento in cui si concretizzano<br />
le condizioni per la sost<strong>it</strong>uzione del Sindaco (art.<br />
53, D.L. n. 267 del 2000) e che, in caso di mancata
adozione dell’ordinanza (es. inerzia) senza che sussistano<br />
le condizioni per la sost<strong>it</strong>uzione, il relativo<br />
potere possa essere eserc<strong>it</strong>ato dal prefetto.<br />
Vi è, infatti, una riflessione finale da compiere<br />
che collide in maniera ineludibile con l’orientamento<br />
contrario alla delegabil<strong>it</strong>à del potere in discussione:<br />
quando l’ordinamento giuridico contempla un<br />
potere per ovviare a s<strong>it</strong>uazioni emergenziali,<br />
ammettendo persino la possibil<strong>it</strong>à di derogare a norme<br />
vigenti, è impensabile che non sussista un meccanismo<br />
tale da consentire ad altro soggetto di intervenire<br />
in via sost<strong>it</strong>utiva, perché l’alternativa sarebbe<br />
l’inazione a detrimento proprio di quei fondamentali<br />
valori per i quali il potere è stato previsto.<br />
* * *<br />
AUTORIZZAZIONI<br />
E CONCESSIONI<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />
Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5526 – Pres.<br />
Riggio, Est. Giordano – Francesco Redemagni<br />
(avv. F. Rossetto) v. Ministero dell’interno<br />
e Prefettura di Como (Avv. Stato).<br />
1. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni<br />
di polizia – Detenzione di porto d’armi<br />
– Natura – È interesse leg<strong>it</strong>timo – Conseguenze.<br />
2. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni<br />
di polizia – Porto d’armi – Rifiuto di<br />
autorizzazione – Presupposti<br />
3. Autorizzazioni e concessioni – Autorizzazioni<br />
di polizia – Porto d’armi – Rilascio<br />
dell’autorizzazione – Presupposti – Dimostrato<br />
bisogno – Sussistenza – Condizioni.<br />
1. La facoltà di detenere armi non corrisponde<br />
ad un dir<strong>it</strong>to il cui affievolimento debba<br />
essere assist<strong>it</strong>o da garanzie di particolare<br />
ampiezza, ma ad un interesse da reputarsi<br />
senz’altro cedevole a fronte del ragionevole<br />
sospetto dell’abuso della facoltà medesima,<br />
nonché recessivo rispetto all’esigenza di ev<strong>it</strong>are<br />
rischi di sorta per l’incolum<strong>it</strong>à pubblica e<br />
per la tranquilla convivenza della collettiv<strong>it</strong>à.<br />
2. L’autor<strong>it</strong>à di pubblica sicurezza può leg<strong>it</strong>timamente<br />
rifiutare l’autorizzazione al porto<br />
d’armi, salvo l’obbligo di motivare le proprie<br />
determinazioni, in presenza di segni di pericolos<strong>it</strong>à<br />
o anche di indizi di inaffidabil<strong>it</strong>à tali da<br />
giustificare un giudizio prognostico circa la<br />
possibil<strong>it</strong>à di abuso delle armi.<br />
GIURISPRUDENZA 953<br />
3. Il rilascio della licenza del porto d’armi<br />
implica la sussistenza del presupposto oggettivo<br />
del dimostrato bisogno di portare armi e di<br />
quello soggettivo concernente l’onorabil<strong>it</strong>à del<br />
soggetto richiedente. In mer<strong>it</strong>o al requis<strong>it</strong>o del<br />
“dimostrato bisogno”, è da escludere la possibil<strong>it</strong>à<br />
di considerarlo sussistente ogni qual volta<br />
l’esigenza rappresentata a fondamento della<br />
richiesta risulti intrinsecamente astratta in<br />
quanto comune ad una categoria indefin<strong>it</strong>a di<br />
soggetti; al contrario, tale presupposto deve<br />
denotare una concreta ed individuale esposizione<br />
dell’istante al pericolo di diventare v<strong>it</strong>tima<br />
di attenzioni criminose.<br />
Commento dell’avvv. CHIARA COMMIS<br />
Con la sentenza in commento, il TAR per la<br />
Lombardia, accogliendo il ricorso dell’interessato,<br />
ha disposto l’annullamento di un provvedimento di<br />
diniego relativo ad un’istanza concernente il rinnovo<br />
della licenza del porto d’armi per la difesa personale.<br />
Tale pronuncia risulta ascrivibile al filone<br />
giurisprudenziale volto a qualificare la facoltà di<br />
detenzione delle armi non in termini di dir<strong>it</strong>to, bensì<br />
di interesse destinato a cedere d’innanzi alla preminente<br />
esigenza di ev<strong>it</strong>are qualsivoglia rischio per<br />
l’incolum<strong>it</strong>à pubblica (TAR. Campania, Napoli, sez.<br />
III, 13 novembre 2003, n. 13579). Detta facoltà è<br />
normativamente subordinata ad un giudizio discrezionale<br />
dell’Amministrazione di pubblica sicurezza<br />
sindacabile, in quanto tale, solo sotto il profilo dell’illogic<strong>it</strong>à<br />
e manifesta incoerenza, ovvero per difetto<br />
dei presupposti espressamente indicati dalla legge<br />
(TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 4 marzo 2002,<br />
n. 492). Con tale pronuncia, il TAR lombardo è<br />
intervenuto a confermare che i provvedimenti di<br />
rigetto o revoca delle autorizzazioni di polizia, in<br />
ragione del loro carattere preventivo rispetto a fatti<br />
lesivi della sicurezza della collettiv<strong>it</strong>à, non devono<br />
necessariamente basarsi su un oggettivo ed acclarato<br />
abuso, essendo sufficiente un giudizio di tipo<br />
prognostico (TAR Campania, Napoli, sez. III, 4 settembre<br />
2003, n. 11324). La sentenza in commento<br />
risulta focalizzata, in particolare, sul requis<strong>it</strong>o<br />
oggettivo del “dimostrato bisogno” in mer<strong>it</strong>o al quale<br />
provvede a specificare le condizioni concrete in<br />
cui esso deve identificarsi; a tal propos<strong>it</strong>o, il Collegio<br />
milanese ha precisato la necess<strong>it</strong>à di ancorare il<br />
giudizio di sussistenza di tale presupposto all’accertamento<br />
di una s<strong>it</strong>uazione di pericolo resa manifesta<br />
da fatti del<strong>it</strong>tuosi realizzati a danno del soggetto<br />
istante, tale da far sorgere l’esigenza di dotazione di<br />
armi a tutela dell’incolum<strong>it</strong>à dell’interessato da<br />
ulteriori, possibili, eventi criminosi.<br />
* * *
954 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />
Sentenza 11 ottobre 2004 n. 5524 – Pres.<br />
Riggio, Est. Giordano – Luigi Bonza Prodotti<br />
Petroliferi S.r.l (avv.ti A. Romano, M.<br />
Romano e P. Romano) c/ Comune di Turbigo<br />
(n.c.) e Prefettura di Milano (n.c.).<br />
1. Autorizzazione e concessione – Rinnovo<br />
concessione per depos<strong>it</strong>o olii minerali –<br />
Parere comunale di conform<strong>it</strong>à al P.R.G. –<br />
È necessario.<br />
2. Industria e Commercio – Nuove previsioni<br />
urbanistiche – Incidenza sulle attiv<strong>it</strong>à<br />
già insediate – Non sussiste.<br />
1. L’installazione di un depos<strong>it</strong>o di olii minerali<br />
incide in modo rilevante sull’assetto del<br />
terr<strong>it</strong>orio e sull’ordinario insediamento della<br />
comun<strong>it</strong>à; pertanto necessariamente il Comune,<br />
nel corso del procedimento di rinnovo dell’autorizzazione<br />
disciplinato dal R.D. 20 luglio<br />
1934 n. 1303, deve esprimersi sulla conform<strong>it</strong>à<br />
della localizzazione dell’impianto alle prescrizioni<br />
del piano regolatore.<br />
2. Le nuove previsioni urbanistiche non possono<br />
lim<strong>it</strong>are lo svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à già<br />
insediate ed imporre autor<strong>it</strong>ativamente la delocalizzazione<br />
autor<strong>it</strong>ativa immediata degli<br />
impianti produttivi esistenti divenuti incompatibili.<br />
Commento dell’avv. LORELLA FUMAROLA<br />
Le questioni poste all’esame del Tribunale lombardo<br />
sono due:<br />
1. – la prima concerne i profili valutabili dal<br />
Comune in sede di rilascio del parere concernente il<br />
rinnovo della concessione per depos<strong>it</strong>o di olii minerali,<br />
di cui all’art. 46 del R.D. 30 luglio 1934 n.<br />
1303;<br />
2.- la seconda riguarda la possibil<strong>it</strong>à per le nuove<br />
previsioni di piano di incidere sulle attiv<strong>it</strong>à già insediate.<br />
Con riferimento al primo profilo, il TAR meneghino<br />
ha r<strong>it</strong>enuto che il Comune non può lim<strong>it</strong>arsi a<br />
considerare gli aspetti di sicurezza pubblica, ma<br />
deve altresì verificare la conform<strong>it</strong>à della localizzazione<br />
alle prescrizioni del piano regolatore generale,<br />
in considerazione della particolare incidenza che<br />
l’installazione di un depos<strong>it</strong>o di olii minerali ha sull’assetto<br />
del terr<strong>it</strong>orio. Similmente si era pronunciato<br />
il Consiglio di Stato nella sentenza del 17 maggio<br />
2000 n. 2834, affermando che “la consultazione dell’Amministrazione<br />
comunale trova la propria ragion<br />
d’essere nella esigenza che la localizzazione dell’impianto<br />
sia adeguatamente ponderata alla luce<br />
degli interessi che trovano espressione negli atti di<br />
pianificazione urbanistica”.<br />
Riprova della valid<strong>it</strong>à di tale orientamento si rinviene,<br />
peraltro, nel D.P.R. 18 aprile 1994 n. 420 che,<br />
nell’innovare la disciplina del rilascio della concessione<br />
in questione, ha espressamente previsto,<br />
all’art. 4, co. 8°, che il Comune “esprime una valutazione<br />
di conform<strong>it</strong>à dei progetti di costruzione<br />
degli impianti alle previsioni dei piani regolatori”.<br />
Con riferimento alla seconda questione esaminata,<br />
i giudici lombardi affermano, invece, che le nuove<br />
previsioni urbanistiche non possono lim<strong>it</strong>are lo<br />
svolgimento delle attiv<strong>it</strong>à insediate, così conformandosi<br />
all’orientamento giurisprudenziale secondo<br />
il quale la strumentazione urbanistica non può<br />
cost<strong>it</strong>uire una misura espulsiva per gli insediamenti<br />
produttivi esistenti, neanche in via indiretta (in tal<br />
senso, ex multis, Cons. di Stato, sez. V, 1 aprile<br />
1997 n. 303; TAR Brescia, 23 aprile 2002 n. 783).<br />
* * *<br />
CONTRATTI DELLA P.A<br />
TAR LOMBARDIA, BRESCIA – Sentenza<br />
23 luglio 2004 n. 826 – Pres. Mariuzzo, Est.<br />
Pedron – Tacconi S.p.a. (avv. Y. Messi) c.<br />
Azienda Mobil<strong>it</strong>à e Trasporti S.p.a. (avv.ti P.<br />
Alberti e V. Salvatori).<br />
1. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di<br />
gara – Lim<strong>it</strong>azioni alla partecipazione –<br />
Lettera del bando – chiarezza.<br />
2. Contratti della P.A. – Bandi ed avvisi di<br />
gara – Carenza di specificazioni tecniche<br />
della forn<strong>it</strong>ura – Discriminazione tra forn<strong>it</strong>ure<br />
ugualmente idonee – Non ammesse<br />
1. Le restrizioni alla partecipazione alla<br />
gara non possono ricavarsi in via interpretativa<br />
senza un chiaro fondamento nella lettera del<br />
bando.<br />
2. Il bando di gara che non precisa le specifiche<br />
tecniche della forn<strong>it</strong>ura non consente discriminazioni<br />
tra forn<strong>it</strong>ure ugualmente idonee ad<br />
assolvere all’impiego cui sono destinate.<br />
Commento dell’avv. NADIA MACCABIANI<br />
Il sindacato giurisdizionale sull’esercizio della<br />
discrezional<strong>it</strong>à tecnica (TAR Brescia sentenza n.<br />
826/2004)<br />
Nella controversia risolta del TAR Brescia con la<br />
sentenza n. 826/2004 la ricorrente lamentava l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
della valutazione – della stazione appaltan-
te – relativa al requis<strong>it</strong>o della capac<strong>it</strong>à tecnica. In<br />
particolare, il bando di gara per la forn<strong>it</strong>ura di<br />
vestiario invernale ed estivo per il personale viaggiante<br />
prevedeva l’aggiudicazione all’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 24 co.<br />
1°, lett. b), D.L.vo. n. 158/1995. Tra i requis<strong>it</strong>i<br />
assunti a prova della capac<strong>it</strong>à tecnica, chiedeva la<br />
sottoscrizione, negli anni solari 2000-2001-2002, di<br />
almeno due contratti di forn<strong>it</strong>ura aventi “oggetto<br />
similare” a quello di gara, con la precisazione che<br />
“non si intendono similari le forn<strong>it</strong>ure per il personale<br />
operaio”. La stazione appaltante escludeva<br />
l’offerta della ricorrente considerando non soddisfacente<br />
il requis<strong>it</strong>o della “similar<strong>it</strong>à” in quanto la gara<br />
riguarderebbe “indumenti della tipologia capo/spalla,<br />
non riscontrabile nelle dichiarazioni inviate”. Il<br />
giudice ad<strong>it</strong>o annulla tale provvedimento di esclusione<br />
e ciò fa dopo un approfond<strong>it</strong>o riesame della<br />
valutazione tecnica espressa dalla stazione appaltante.<br />
Esso rileva che “il bando non descrive in dettaglio<br />
le specifiche tecniche degli indumenti ma<br />
piuttosto la loro funzione, che è quella di individuare<br />
il personale viaggiante … e di facil<strong>it</strong>arne le mansioni<br />
… Queste circostanze sono coerenti con una<br />
lettura del bando che non discrimini gli indumenti<br />
con fogge o lavorazioni particolari, purché idonei<br />
all’impiego in ambienti esterni”; rileva, inoltre, che<br />
le forn<strong>it</strong>ure pregresse indicate dalla ricorrente – pur<br />
riguardando personale operativo, non impegnato in<br />
comp<strong>it</strong>i amministrativi – non implica “che si tratti<br />
di capi utilizzabili da soggetti con mansioni di operaio”,<br />
per i quali soli è prevista l’esclusione. Infatti,<br />
esiste un’ampia categoria intermedia tra il personale<br />
che svolge “mansioni amministrative” e quello<br />
che svolge mansioni “manuali”, nel quale può essere<br />
inquadrato il personale destinatario delle pregresse<br />
forn<strong>it</strong>ure della ricorrente oltre che quello dipendente<br />
dalla stazione appaltante, tanto più in quanto<br />
– osserva, pur sempre, l’ad<strong>it</strong>o giudice – in entrambi<br />
i casi si versa in ipotesi di servizio pubblico. Pertanto,<br />
rileva il TAR, “se il bando avesse voluto lim<strong>it</strong>are<br />
la prova della capac<strong>it</strong>à tecnica alle sole forn<strong>it</strong>ure<br />
nel settore del trasporto o in settori affini avrebbe<br />
dovuto utilizzare formule più precise. Una simile<br />
restrizione della partecipazione non può essere ottenuta<br />
per via interpretativa senza un chiaro fondamento<br />
nella lettera del bando. D’altra parte si tratterebbe<br />
di una lim<strong>it</strong>azione eccessiva, non essendovi<br />
particolari ragioni tecniche per r<strong>it</strong>enere che il settore<br />
del trasporto pubblico abbia esigenze del tutto<br />
peculiari e non confrontabili con quelle di altri servizi”.<br />
Quanto al requis<strong>it</strong>o della “similar<strong>it</strong>à”, il TAR<br />
reputa che “le pregresse forn<strong>it</strong>ure della ricorrente<br />
dimostrano la capac<strong>it</strong>à tecnica di proporre indumenti<br />
(completi, giubbetti, pantaloni, camicie, giacconi,<br />
berretti) qualificabili come divise. A questo si<br />
GIURISPRUDENZA 955<br />
aggiungono le caratteristiche specifiche dei singoli<br />
capi forn<strong>it</strong>i (proprietà ignifughe, resistenza all’arco<br />
elettrico, isotermia, impermeabil<strong>it</strong>à). Tali caratteristiche<br />
non snaturano gli indumenti ma ne accrescono<br />
la funzional<strong>it</strong>à. Poiché il bando non ha indicato<br />
delle caratteristiche precise per gli indumenti oggetto<br />
della gara non è possibile discriminare le forn<strong>it</strong>ure<br />
pregresse in base a ipotetiche caratteristiche adeguate<br />
al servizio di trasporto”.<br />
In questo modo il TAR lim<strong>it</strong>a considerevolmente<br />
la discrezional<strong>it</strong>à tecnica della commissione di gara<br />
nella possibil<strong>it</strong>à di introdurre “elementi di specificazione,<br />
nell’amb<strong>it</strong>o dei cr<strong>it</strong>eri generali stabil<strong>it</strong>i dal<br />
bando o dalla lettera di inv<strong>it</strong>o, mediante la previsione<br />
di sottovoci rispetto alle categorie generali già<br />
fissate, ove queste ultime non risultino adeguate a<br />
rappresentare la peculiar<strong>it</strong>à delle singole offerte”<br />
(Consiglio di Stato, V, 25 novembre 2002, n. 6479).<br />
Nella fattispecie, il cr<strong>it</strong>erio generale della “similar<strong>it</strong>à”<br />
richiesto dal bando ben si prestava ad un ampio<br />
esercizio di discrezional<strong>it</strong>à da parte della commissione<br />
di gara, della quale – peraltro – essa ha fatto<br />
uso nel momento in cui ha precisato che il bando<br />
riguarderebbe “indumenti della tipologia capo/spalla”.<br />
Tale argomentazione non sembra prestarsi alla<br />
censura di manifesta illogic<strong>it</strong>à ed irragionevolezza,<br />
ché risulta coerente con l’attiv<strong>it</strong>à svolta dal destinatario<br />
della forn<strong>it</strong>ura (trasporto pubblico). Né – infatti<br />
– è stata censurata come tale. Il TAR Brescia (sulla<br />
base degli eccep<strong>it</strong>i vizi) si è addentrato in una<br />
vera e propria “rivalutazione” del profilo della<br />
capac<strong>it</strong>à tecnica della ricorrente. I passi, sopra<br />
riportati, della motivazione lo evidenziano. Esso,<br />
pertanto, ha prefer<strong>it</strong>o svolgere un sindacato “forte”<br />
sull’esercizio della discrezional<strong>it</strong>à tecnica, così<br />
accogliendo – e rafforzando – l’orientamento giurisprudenziale<br />
che depone in tal senso (TAR Sicilia<br />
Catania, II, 4 febbraio 2004, n. 140; Consiglio di<br />
Stato, IV, 13 ottobre 2003, n. 6201).<br />
In questo modo, seguendo l’impostazione della<br />
sentenza in questione, risulta notevolmente rafforzata<br />
la garanzia per il singolo: ciò vale sia per il piano<br />
sostanziale che strumentale. In particolare, da un lato<br />
(piano sostanziale) viene ristretta la potestà della<br />
commissione di gara relativamente a quanto non è<br />
espressamente e inequivocabilmente sanc<strong>it</strong>o nel bando<br />
di gara, ancorché riconducibile nell’alveo della<br />
discrezional<strong>it</strong>à tecnica, sacrificando quest’ultima al<br />
principio della trasparenza e della certezza; dall’altro<br />
lato (piano strumentale), viene ad approfondirsi il<br />
sindacato giurisdizionale che non si arresta più al<br />
mero controllo formale ed “estrinseco” dell’<strong>it</strong>er logico<br />
segu<strong>it</strong>o dall’Amministrazione, ma si sviluppa<br />
attraverso una propria autonoma “(ri)valutazione”.<br />
* * *
956 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza<br />
1° ottobre 2004 n. 6457 – Pres. Schinaia,<br />
Est. Montedoro; Enterprise Dig<strong>it</strong>al Arch<strong>it</strong>ects<br />
S.p.a. (avv. F. Cardarelli) c. Ministero<br />
dell’Istruzione, dell’Univers<strong>it</strong>à e della Ricerca<br />
(avv. Stato), Auselda Aed Group S.p.a,<br />
Eds Electronic Data System Italia S.p.a.<br />
(avv.ti A. Clarizia, B.G. Carbone E M. Zoppolato),<br />
I.B.M. Italia S.p.a. in proprio e quale<br />
capogruppo Rti, Rti Finsiel Consulenza ed<br />
Applicazioni Informatiche S.p.a., Rti Engineering<br />
Ingegneria Informatica S.p.a., Rti<br />
Metropolis, Rti Società per le Valorizzazioni<br />
e Diversificazioni Patrimoniali, Pirelli & C.<br />
Real Estate Facil<strong>it</strong>y Management S.p.a.<br />
(avv.ti F. Lattanzi, F. Satta, G.F. Ferrari, M.<br />
Sanino, M. Annesi), Commissione di gara<br />
per l’aggiudicazione del Sistema Informativo<br />
Miur, Enel It. S.p.a., Eds Electronic Data<br />
System S.p.a., Accenture S.p.a. (N.C.).<br />
1. Contratti della P.A. – Gara d’appalto –<br />
Annullamento dell’esclusione e dell’aggiudicazione<br />
– Rinnovo degli atti di gara<br />
in sede di ottemperanza – Mera nuova<br />
verbalizzazione delle operazioni di gara<br />
da parte della Commissione – È elusiva<br />
del giudicato – Rinnovazione delle valutazioni<br />
– È necessaria – Motivazione postuma<br />
degli atti di gara – È inammissibile.<br />
2. Contratti della P.A. – Gara d’appalto –<br />
Annullamento dell’aggiudicazione – Rinnovo<br />
degli atti di gara – Ipotesi della gara<br />
a buste aperte – Violazione del principio<br />
di segretezza – Non sussiste – Motivi.<br />
1. In tema di rinnovazione degli atti di gara<br />
d’appalto ai fini dell’ottemperanza del giudicato,<br />
ferma la scelta discrezionale per l’Amministrazione<br />
tra l’indizione di nuova gara o la<br />
rinnovazione parziale delle attiv<strong>it</strong>à pregresse<br />
(giustificata dal principio utile per inutile non<br />
v<strong>it</strong>iatur), la Commissione non può lim<strong>it</strong>arsi ad<br />
una verbalizzazione già svolta; difatti da un<br />
lato tale condotta sarebbe elusiva del giudicato<br />
che impone una rinnovazione dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
valutativa, dall’altro darebbe luogo ad una<br />
inammissibile motivazione postuma.<br />
2. Il principio di segretezza delle offerte non<br />
assume, nell’ipotesi di rinnovazione parziale di<br />
una gara a buste aperte, un valore di assoluta<br />
inderogabil<strong>it</strong>à, in quanto da un lato è necessario<br />
che esso sia coordinato con altri principi di<br />
rilevanza cost<strong>it</strong>uzionale, quali la giustiziabil<strong>it</strong>à<br />
delle posizioni giuridiche e l’eseguibil<strong>it</strong>à dei<br />
giudicati amministrativi, dall’altro la immutabil<strong>it</strong>à<br />
delle offerte stesse consente una loro<br />
nuova valutazione con salvezza del principio<br />
della par condicio<br />
Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />
Rinnovazione della gara e corretta esecuzione<br />
del giudicato<br />
(Commento a Consiglio di Stato, Sezione VI, 1°<br />
ottobre 2004 n. 6457)<br />
La sentenza qui annotata mer<strong>it</strong>a segnalazione,<br />
contenendo spunti innovativi sui quali certamente i<br />
cultori del processo amministrativo dovranno soffermarsi<br />
a med<strong>it</strong>are.<br />
Balza immediatamente agli occhi un dato: la<br />
società ricorrente in ottemperanza puntava ad ottenere<br />
una decisione che affermasse che l’Amministrazione,<br />
rebus sic stantibus, dovesse rinnovare la<br />
procedura di gara: non avesse, cioè, nessun’altra<br />
scelta percorribile, da un lato perché il giudicato da<br />
ottemperare imponeva una rinnovazione di valutazione<br />
delle offerte, e non una mera verbalizzazione<br />
delle valutazioni già espresse dai commissari, dall’altro<br />
perché – e conseguenza di tale prima premessa<br />
– una nuova valutazione era preclusa dalla<br />
circostanza che erano ormai note a tutti gli astanti le<br />
offerte economiche.<br />
La prospettazione defensionale, riportata anche<br />
nella decisione (“Enterprise precisa che il ricorso<br />
era chiaramente volto al recupero della chanche di<br />
aggiudicazione mediante indizione di un nuovo procedimento<br />
di gara, in quanto la rinnovazione delle<br />
operazioni era resa impossibile dalla piena conoscibil<strong>it</strong>à<br />
dell’offerta anche in ordine al suo contenuto<br />
economico”) è stata accolta per la prima istanza,<br />
disattesa per la seconda.<br />
L’argomento principe (ed unico) per accogliere il<br />
ricorso in ottemperanza si fonda sull’affermazione<br />
della inammissibil<strong>it</strong>à della “motivazione postuma”;<br />
nel senso che, dice la sentenza, “lim<strong>it</strong>are l’operato<br />
della commissione, in sede di rinnovazione degli<br />
atti di gara, ad una verbalizzazione delle operazioni<br />
a suo tempo svolte, significa ridurre l’effetto di<br />
annullamento degli atti di gara alla mera necess<strong>it</strong>à<br />
di fornire, per quanto possibile, una prova dello<br />
svolgimento dei fatti, prova che tuttavia sarebbe<br />
legata alla evenienza fattuale di una esatta memoria<br />
dei commissari di gara”. E, poco dopo: “la rinnovazione<br />
delle operazioni di gara non può poi mai risolversi<br />
in una inammissibile motivazione postuma”.<br />
Questo è il principio, davvero nuovo, desumibile<br />
dall’arret: quando si rinnova una gara la commissione,<br />
chiamata alla rinnovazione, non può mai<br />
lim<strong>it</strong>arsi a confermare puramente e semplicemente,
seppure corredandola con una motivazione prima<br />
mancante, una valutazione illo tempore formulata,<br />
anche perché di quella valutazione si potrebbe aver<br />
perso memoria; ad una nuova valutazione delle<br />
offerte, viceversa, essa commissione deve pur sempre<br />
e comunque procedere<br />
È evidente l’anel<strong>it</strong>o al massimo garantismo che<br />
pervade questa breve massima; tuttavia, ad avviso di<br />
chi scrive, l’esigenza di sostanziale correttezza delle<br />
operazioni di gara che la commissione si approccia a<br />
rinnovare non può essere garant<strong>it</strong>a (o, verrebbe da<br />
dire, imposta) a spese delle regole formali sull’ottemperanza<br />
che, nella specie, avrebbero dovuto, ad<br />
avviso di chi scrive, condurre ad un rigetto, se non ad<br />
una declaratoria di improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso.<br />
Muoviamo dalla premessa che la sentenza ottemperanda,<br />
com’è ovvio, nulla diceva in ordine alla<br />
futura attiv<strong>it</strong>à dell’Amministrazione; peraltro, che<br />
la scelta di rinnovare le operazioni di gara lasciando<br />
ferme quelle non travolte dall’annullamento fosse<br />
leg<strong>it</strong>tima è attestato dalla stessa decisione in commento.<br />
Ebbene, data leg<strong>it</strong>tima la scelta dell’Amministrazione<br />
di rinnovare le operazioni di gara, si poneva il<br />
problema di come operare la rinnovazione, alla luce<br />
della decisione ottemperanda; e la risposta a tale<br />
ques<strong>it</strong>o, ancora e sempre, è una sola: è nella motivazione<br />
della decisione da eseguirsi che l’Amministrazione<br />
prima, ed eventualmente il giudice dell’ottemperanza<br />
poi, debbono rintracciare gli “scampoli”<br />
per tradurre in forma quei “consigli del Consiglio”<br />
(parafrasando il compianto Feliciano Benvenuti)<br />
che rappresentano i capisaldi dell’attiv<strong>it</strong>à rinnovativa.<br />
Ed allora, cosa “consigliava” all’Amministrazione<br />
la sentenza n. 1458/2004, oggetto d’ottemperanza?<br />
V’era davvero un’indicazione circa il dovere<br />
giuridico di procedere ad una nuova valutazione<br />
delle offerte, ossia al riesercizio del potere sostanziale<br />
– ormai consumato – di attribuzione dei punteggi?<br />
O viceversa la decisione si soffermava, come<br />
pare desumersi anche dalla sentenza in commento,<br />
su un difetto meramente formale, quale quello della<br />
carenza di verbalizzazione, che ovviamente non<br />
presuppone alcun riesercizio di attiv<strong>it</strong>à di giudizio?<br />
Per rispondere alla domanda appare opportuno<br />
richiamare alcuni passaggi della ottemperanda sentenza<br />
n. 1458/2004, che fra l’altro rec<strong>it</strong>ava: “… in<br />
punto di fatto, … la commissione di gara, a partire<br />
dal verbale n. 7 … e fino al termine delle operazioni<br />
di valutazione, ha attribu<strong>it</strong>o i punteggi alle varie sottovoci<br />
delle offerte tecniche, semplicemente a maggioranza,<br />
ma senza tener conto dell’esigenza di consentire<br />
di ripercorrere l’<strong>it</strong>er della formazione della<br />
decisione di maggioranza, attraverso l’indicazione<br />
della proposta messa ai voti, della motivazione della<br />
GIURISPRUDENZA 957<br />
stessa, con l’eventuale individuazione del soggetto<br />
proponente, verbalizzando eventuali dichiarazioni di<br />
voto in dissenso e così via. In sostanza, in assenza di<br />
tali accorgimenti, l’adozione della regola di maggioranza<br />
con la diretta attribuzione di un punteggio<br />
numerico si risolve in una valutazione immotivata,<br />
non idonea a dare conto della scelta dell’offerta economicamente<br />
più vantaggiosa. … Ciò premesso<br />
deve rilevarsi che la natura di collegio perfetto della<br />
commissione di gara, impone, quantomeno, che debba<br />
indicarsi non l’espressione motivata e palese di<br />
tutti i suoi componenti ma, voce per voce, punto per<br />
punto, la proposta motivata di attribuzione dei punteggi<br />
messa ai voti, il soggetto che avanza la proposta,<br />
nonché eventualmente (non necessariamente)<br />
l’esistenza di riserve o dichiarazioni di dissenso o<br />
proposte alternative dei commissari rimasti in minoranza<br />
… Come evidenziato dall’appello non è dato<br />
sapere se siano state formulate una o più proposte di<br />
attribuzione del punteggio da parte del presidente<br />
della commissione, se non ne sia stata formulata<br />
alcuna (ogni commissario potrebbe aver provveduto<br />
ad indicare un proprio punteggio) ovvero rispetto ai<br />
punteggi formulati da ciascuno si sia provveduto<br />
all’eliminazione del punteggio più alto e del più basso,<br />
ovvero si sia proceduto a voto palese o segreto<br />
sulle proposte, se le proposte alternative o ulteriori<br />
fossero per attribuzione di punteggi più alti o più<br />
bassi di quelli defin<strong>it</strong>ivamente approvati, se uno o<br />
più commissari si siano astenuti, se la maggioranza<br />
si sia formata immediatamente o dopo una o più<br />
votazioni. La laconic<strong>it</strong>à della verbalizzazione amputa<br />
sensibilmente le possibil<strong>it</strong>à di controllo e sindacato<br />
giurisdizionale, oltre a delineare un metodo in<br />
sostanza contrastante con l’esigenza di rispetto del<br />
canone di piena partecipazione che comunque connota<br />
il collegio perfetto ed illumina il modus operandi<br />
della commissione anche quando essa decide<br />
di procedere a maggioranza …” Ed ancora: “… La<br />
verbalizzazione non deve condurre alla minuziosa<br />
descrizione delle attiv<strong>it</strong>à svolte e delle singole opinioni<br />
espresse, ma deve essere proporzionata ed adeguata<br />
rispetto all’attiv<strong>it</strong>à eserc<strong>it</strong>ata, e, quindi, in relazione<br />
all’esistenza di ampi poteri discrezionali di<br />
valutazione di offerte tecniche complesse, come<br />
quella in esame, deve dare conto compiutamente ma<br />
con economia di mezzi, dell’<strong>it</strong>er logico segu<strong>it</strong>o nell’attribuzione<br />
dei punteggi a maggioranza”.<br />
Perdonerà il lettore l’ampiezza della c<strong>it</strong>azione,<br />
che appariva tuttavia necessaria per avvedersi di<br />
come, almeno ad avviso di chi scrive, dalla decisione<br />
oggetto di ottemperanza emerga un chiaro ed<br />
univoco mon<strong>it</strong>o: allorché una commissione di gara<br />
decida di valutare offerte a maggioranza, badi bene<br />
a verbalizzare ciò che fa in modo adeguato, in modo<br />
da consentire ai terzi di capire chi all’interno della
958 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
commissione abbia votato come, quale sia stata l’opinione<br />
di ciascuno dei commissari, quale la giustificazione<br />
della scelta imputabile alla maggioranza<br />
dei votanti: tutto qui.<br />
Viceversa, non pare davvero che dalla sentenza<br />
ampiamente riportata possa desumersi l’affermazione<br />
di alcun vizio di “eccesso di potere e di mancato<br />
rispetto del principio di collegial<strong>it</strong>à”, idoneo a giustificare<br />
il riesercizio del potere sostanziale di valutazione<br />
delle offerte, che davvero non si saprebbe<br />
come giustificare alla luce del tenore della sentenza<br />
della cui ottemperanza si discute.<br />
Ove mai l’annullamento avesse avuto a base il<br />
riscontro di un vizio nelle operazioni di apprezzamento<br />
di un singolo commissario, o di più commissari,<br />
allora chi scrive avrebbe pienamente concordato<br />
con la decisione in commento (anche se, in difetto di<br />
una congrua verbalizzazione, come avrebbe potuto il<br />
giudice accertare e sindacare un vizio siffatto?).<br />
Quanto all’ist<strong>it</strong>uto giuridico utilizzato per sostenere<br />
la decisione di accoglimento, quello della<br />
motivazione postuma, il richiamo non appare invero<br />
conferente, se è vero, com’è vero, che la costruzione<br />
giurisprudenziale di tale ist<strong>it</strong>uto sostanziale<br />
presuppone la pendenza del ricorso di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
mentre, quando si procede in ottemperanza, è proprio<br />
l’introduzione in via postuma della motivazione<br />
in origine mancante a cost<strong>it</strong>uire uno dei più diffusi<br />
doveri dell’Amministrazione.<br />
Pienamente condivisibile, invece, è il dictum<br />
secondo cui la rinnovazione delle operazioni di gara<br />
è in taluni casi ammissibile anche quando siano state<br />
aperte le buste contenenti le offerte economiche;<br />
da segnalare soprattutto il rilievo che “… le offerte<br />
sono ormai cristallizzate”, non solo nel senso che<br />
esse sono immodificabili (questo varrebbe poco in<br />
presenza di una commissione facilmente condizionabile),<br />
ma che la nuova valutazione interviene in<br />
una fase procedimentale in cui sarebbe difficile,<br />
conoscendo ex ante le offerte economiche, condizionare<br />
più di tanto l’es<strong>it</strong>o della gara, soprattutto,<br />
come sempre esattamente rileva la decisione, in presenza<br />
di “… cr<strong>it</strong>eri di massima predeterminati che<br />
non sono stati travolti dal giudicato”.<br />
Non si dimentichi infine che la decisione è resa<br />
in sede di giurisdizione di mer<strong>it</strong>o: non v’è da meravigliarsi<br />
allora che il Consiglio di Stato abbia potuto<br />
apprezzare in concreto – ed anche tradurre<br />
sostanzialmente in affermazione – il rilievo che i<br />
margini di “manovra” di una ipoteticamente spregiudicata<br />
commissione siano, nel caso di specie,<br />
non poi così ampi da porre in pericolo la par condicio<br />
nella fase rinnovativa.<br />
* * *<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. III –<br />
Sentenza 20 ottobre 2004 n. 5540 – Pres.<br />
Riggio, Est. Giordano – STAV S.p.a. (avv.ti<br />
Tanzarella e Mastrangelo) v/ Comune di<br />
Vigevano (avv. Romano) e Line S.p.a. (avv.<br />
Balestreri).<br />
1. Giustizia amministrativa – Art. 23-bbiiss L.<br />
n. 1034/1971 – Motivi aggiunti – Termine<br />
– È quello dimidiato applicabile a tutti i<br />
termini processuali.<br />
2. Giustizia amministrativa – Impugnazione<br />
dei documenti di gara – Attual<strong>it</strong>à dell’interesse<br />
a ricorrere – Non viene meno per<br />
l’irricevibil<strong>it</strong>à dei motivi aggiunti con cui<br />
sia stato impugnato il provvedimento di<br />
aggiudicazione.<br />
3. Contratti della P.A. – Gara d’appalto –<br />
Impugnazione del bando di gara e del<br />
cap<strong>it</strong>olato – Presentazione dell’offerta –<br />
Acquiescenza – Non sussiste.<br />
4. Trasporto pubblico locale – Gara a prezzo<br />
netto – Definizione della base d’asta –<br />
Ricavo da tariffa del 35% ex art. 19<br />
D.L.vo n. 422/1998 – Natura.<br />
1. La dimidiazione dei termini nel r<strong>it</strong>o<br />
riguardante le materie elencate dall’art. 23-bis<br />
della L. n. 1034 del 1971 si applica a tutti i termini<br />
endoprocessuali, compreso quello per la<br />
proposizione dei motivi aggiunti di ricorso, a<br />
nulla rilevando, data l’eccezional<strong>it</strong>à della<br />
deroga al regime acceleratorio di cui alla c<strong>it</strong>ata<br />
norma, l’oggetto dell’impugnazione proposta<br />
con i motivi aggiunti di ricorso.<br />
2. Quand’anche il ricorso per motivi aggiunti,<br />
che abbia esteso l’oggetto dell’impugnazione<br />
al provvedimento defin<strong>it</strong>ivo di aggiudicazione<br />
di una gara d’appalto, sia stato dichiarato<br />
irricevibile, ciò non comporta il venir meno<br />
dell’interesse ad insorgere contro il bando di<br />
gara, il cui annullamento condurrebbe comunque<br />
alla caducazione di tutti i provvedimenti<br />
successivi incompatibili con la rimozione del<br />
provvedimento ad essi preordinato.<br />
3. La presentazione dell’offerta nel corso di<br />
una gara d’appalto di cui la concorrente abbia<br />
impugnato il bando ed il cap<strong>it</strong>olato, lungi dal<br />
poter configurare acquiescenza alle prescrizioni<br />
contestate, cost<strong>it</strong>uisce invece in capo alla<br />
ricorrente una s<strong>it</strong>uazione giuridica differenziata<br />
rispetto a quella delle altre d<strong>it</strong>te presenti nel<br />
mercato del riferimento, che la abil<strong>it</strong>a a sinda-
care la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del bando della gara alla<br />
quale ha dimostrato in concreto di voler prendere<br />
parte.<br />
4. Il ricavo minimo del 35% assicurato al<br />
gestore del servizio di T.P.L. dall’art. 19 del<br />
D.L.vo n. 422 del 1998, che non è stato abrogato<br />
dalla legge reg. della Lombardia n. 1 del<br />
2002, cost<strong>it</strong>uisce un obiettivo da perseguire da<br />
parte dell’aggiudicatario a regime, una volta<br />
stipulato il contratto di servizio, e non una precondizione<br />
che debba essere garant<strong>it</strong>a in sede<br />
di gara.<br />
Commento dell’avv. ANDREA BULLO<br />
La pronuncia in esame offre interessanti spunti<br />
sia in relazione alle questioni prettamente processuali,<br />
sia in relazione al mer<strong>it</strong>o del contenzioso.<br />
Sotto il primo profilo, essa conferma l’indirizzo,<br />
ormai consolidato, per cui la dimidiazione dei termini<br />
processuali sanc<strong>it</strong>a nei giudizi regolati dall’art.<br />
23-bis della L. n. 1034 del 1971, introdotto dalla L.<br />
n. 205 del 2000, è da r<strong>it</strong>enersi applicabile anche al<br />
termine per la proposizione dei motivi aggiunti,<br />
senza che, al riguardo, possano assumere rilievo le<br />
argomentazioni volte a parificare il ricorso per<br />
motivi aggiunti ad un ricorso autonomo destinato ad<br />
innestarsi nel giudizio principale.<br />
Conferma si trae, al riguardo, da una serie di condivisibili<br />
motivazioni espresse dal Collegio, quali<br />
l’eccezional<strong>it</strong>à delle deroghe al regime acceleratorio<br />
sanc<strong>it</strong>o dall’art. 23-bis (assurto ormai al rango di<br />
norma di portata generale nelle materie ivi espressamente<br />
contemplate) e l’irrilevanza dell’oggetto<br />
dell’impugnazione tram<strong>it</strong>e motivi aggiunti, impedendo<br />
l’unic<strong>it</strong>à dello strumento e della sua ratio di<br />
distinguere se esso riguardi un nuovo provvedimento<br />
ovvero il medesimo provvedimento originariamente<br />
gravato, sotto nuovi e diversi profili.<br />
Va peraltro rilevato che, nel giudizio defin<strong>it</strong>o con<br />
la sentenza massimata, la controinteressata aveva<br />
sollevato l’eccezione d’improcedibil<strong>it</strong>à del ricorso<br />
per sopravvenuta carenza dell’interesse in capo alla<br />
ricorrente, derivante dalla r<strong>it</strong>enuta irricevibil<strong>it</strong>à dei<br />
motivi aggiunti avverso il provvedimento defin<strong>it</strong>ivo<br />
di aggiudicazione.<br />
L’eccezione è stata rigettata dal Collegio sul rilievo<br />
per cui “per rendere improcedibile la prima iniziativa<br />
giudiziaria, è necessario che l’atto con essa<br />
impugnato rivesta valore esclusivamente endoprocedimentale<br />
e come tale portata non defin<strong>it</strong>ivamente<br />
lesiva della sfera giuridica dell’interessato che è<br />
incisa direttamente dall’atto finale, ovvero che l’atto<br />
iniziale o intermedio non si trovi in rapporto di<br />
consequenzial<strong>it</strong>à immediata, diretta e necessaria<br />
con l’atto conclusivo”, mentre “non è configurabile<br />
GIURISPRUDENZA 959<br />
la dedotta improcedibil<strong>it</strong>à per sopravvenuta carenza<br />
di interesse, quanto il provvedimento impugnato<br />
con il ricorso introduttivo rappresenti il presupposto<br />
logico e giuridico in base al quale è stato emanato il<br />
successivo e conclusivo provvedimento”.<br />
Una siffatta motivazione, tuttavia, lascia aperte<br />
talune perpless<strong>it</strong>à.<br />
L’impugnazione di un atto endoprocedimentale –<br />
come tale privo della capac<strong>it</strong>à di ledere defin<strong>it</strong>ivamente<br />
la sfera giuridica del destinatario – dovrebbe<br />
infatti, a rigore, rendere inammissibile il gravame<br />
ab origine, senza che su tale inammissibil<strong>it</strong>à possano<br />
successivamente assumere rilievo le vicende<br />
interenti l’estensione dell’impugnazione con motivi<br />
aggiunti.<br />
La giurisprudenza sul punto manifesta un’estrema<br />
prudenza nel r<strong>it</strong>enere l’autonoma impugnabil<strong>it</strong>à<br />
degli atti endoprocedimentali. Dal principio generale<br />
per cui “gli atti endoprocedimentali non sono<br />
impugnabili autonomamente, ma attraverso l’atto<br />
finale del procedimento” (Consiglio di Stato, sez. V,<br />
29 settembre 2003, n. 5509, in Foro Amm., CdS,<br />
2003, 2584; cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 3<br />
settembre 2003, n. 4882, in Guida al Dir<strong>it</strong>to, 2003,<br />
47, 91; sez. V, 26 maggio 2003, n. 2857, in Foro<br />
Amm., CdS, 2003, 1641) sono state infatti tratte<br />
talune lim<strong>it</strong>ate eccezioni, riconducibili al caso in cui<br />
l’atto impugnato, pur dotato d’un’efficacia meramente<br />
endoprocedimentale, sia in realtà idoneo a<br />
compromettere le posizioni giuridiche di un concorrente,<br />
per essere stato posto in essere in violazione<br />
– od in elusione – delle garanzie partecipative (cfr.<br />
in questo senso TAR Liguria, sez. I, 13 marzo 2003,<br />
n. 309 e 19 marzo 2003, n. 354. Sul punto, cfr.<br />
anche TAR Friuli V.-Giulia, 30 agosto 2003, n.<br />
644).<br />
Altro aspetto della pronuncia in esame, mer<strong>it</strong>evole<br />
di attenzione, riguarda l’eterno dibatt<strong>it</strong>o in mer<strong>it</strong>o<br />
all’effetto della presentazione dell’offerta in relazione<br />
ai vizi, dedotti e/o deducendi, dei documenti<br />
di gara.<br />
Mentre la decisione in lettura ha radicalmente<br />
escluso che la presentazione dell’offerta comporti<br />
acquiescenza alla lex specialis – conducendo anzi<br />
alla formazione d’una posizione giuridica differenziata<br />
e, in defin<strong>it</strong>iva, alla cristallizzazione della<br />
leg<strong>it</strong>timazione a ricorrere –, la giurisprudenza di<br />
mer<strong>it</strong>o registra alcune oscillazioni, intese ad attribuire<br />
alla presentazione dell’offerta una funzione di<br />
acquiescenza alle regole del bando (cfr. in questo<br />
senso TAR Piemonte, sez. II, 10 luglio 1997, n. 369,<br />
in Foro Amm., 1998, 785; 21 maggio 1996, n. 293,<br />
in Foro It., 1996, III, 518; TAR Sicilia Catania, sez.<br />
II, 29 gennaio 2002, n. 148, in Foro Amm. TAR,<br />
2002, 279) ovvero ad escluderla (TAR. Campania<br />
Napoli, sez. II, 29 gennaio 2003, n. 454; TAR Ligu-
960 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ria, sez. II, 29 agosto 2001, n. 899, in Foro Amm.,<br />
2001; TAR Lombardia Brescia, 26 marzo 2001, n.<br />
140, in Giur. It., 2001, 198).<br />
Dal canto suo il Consiglio di Stato, sulla scorta<br />
del principio generale per cui “l’acquiescenza<br />
postula, da parte del ricorrente, un comportamento<br />
chiaro ed inequivocabile, dal quale possa evincersi<br />
la sua volontà di accettare gli effetti delle determinazioni<br />
a lui sfavorevoli, rinunciando a far valere<br />
contro di esse eventuali motivi di impugnativa” ha<br />
r<strong>it</strong>enuto “non inammissibile per acquiescenza il<br />
ricorso proposto da un’impresa esclusa, avverso l’es<strong>it</strong>o<br />
negativo della gara per l’aggiudicazione di<br />
lavori di completamento di un acquedotto, che abbia<br />
r<strong>it</strong>irato l’offerta otto giorni prima dell’approvazione<br />
degli atti” (Consiglio di Stato, sez. V, 20 giugno<br />
2001, n. 3259, in Foro Amm., 2001, f. 6).<br />
Altro profilo della decisione in esame su cui<br />
occorre soffermarsi brevemente riguarda la natura<br />
del “ricavo tariffario minimo” del 35% sanc<strong>it</strong>o dall’art.<br />
19, co. 5°, del D.L.vo n. 422 del 1997 in tema<br />
di T.P.L.<br />
La norma in esame statuisce che il contratto di<br />
servizio dovrà prevedere, tra l’altro, “un progressivo<br />
incremento del rapporto tra ricavi da traffico e<br />
costi operativi, rapporto che, al netto dei costi di<br />
infrastruttura, dovrà essere pari almeno allo 0,35 a<br />
partire dal 1 gennaio 2000”.<br />
Correttamente, il TAR per la Lombardia ha r<strong>it</strong>enuto<br />
che tale prescrizione, lungi dal cost<strong>it</strong>uire un<br />
prerequis<strong>it</strong>o del contratto già applicabile in sede di<br />
gara, non possa affatto condurre a “garantire all’affidatario<br />
del servizio un risultato minimo”, ma<br />
risponda invece all’intento di “coprire con i ricavi<br />
del traffico almeno il 35% dei costi di esercizio…<br />
prevedendo il progressivo incremento del rapporto<br />
ricavi/costi nella prospettiva tendenziale del recupero<br />
di efficienza delle imprese del settore e della<br />
costante riduzione dei trasferimenti di risorse pubbliche”,<br />
che hanno viceversa ispirato il settore del<br />
Trasporto pubblico “in passato caratterizzato da<br />
pesanti disavanzi di gestione che venivano ripianati<br />
con il ricorso a sussidi pubblici”.<br />
In quest’ottica, non può che essere condiviso l’orientamento<br />
del Collegio –a maggior ragione nell’amb<strong>it</strong>o<br />
d’una gara a “costo netto”- per cui il gestore “è<br />
stimolato ad attivare iniziative dirette non solo al contenimento<br />
dei costi operativi mediante miglioramenti<br />
nella gestione del servizio, ma anche all’incremento<br />
delle entrate”, intervenendo –con logiche assai prossime<br />
a quelle del marketing privatistico- sulla distribuzione<br />
dell’offerta del servizio volta ad una maggiore<br />
redd<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à dello stesso, fermi restando i livelli minimi<br />
da garantire a norma del Contratto di servizio.<br />
In altri termini, il rispetto del parametro dello<br />
0.35 cost<strong>it</strong>uisce un “obiettivo da perseguire da parte<br />
dell’aggiudicatario a regime una volta stipulato il<br />
contratto di servizio e non come una precondizione<br />
che debba essere garant<strong>it</strong>a in sede di gara”.<br />
Così inteso, dunque, il requis<strong>it</strong>o sembrerebbe<br />
sfuggire alla valutazione sotto il profilo della sinallagmatic<strong>it</strong>à,<br />
risolvendosi piuttosto in una prestazione<br />
a carico del gestore, volta non già ad assicurargli<br />
un ricavo ma ad ev<strong>it</strong>are che si ripetano, in futuro, gli<br />
assalti ai rimborsi dei disavanzi di gestione con<br />
denaro pubblico che hanno contraddistinto la passata<br />
gestione dei servizi di T.P.L.<br />
* * *<br />
CORRISPETTIVI<br />
DOVUTI DAL S.S.N.<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />
20 ottobre 2004 n. 6840 – Pres. Frascione,<br />
Est. Corradino – Laboratorio di Analisi<br />
“Dr. Siracusa Rizzi” (avv. D’Ottavio) c.<br />
Azienda san<strong>it</strong>aria locale n. 11 di Reggio<br />
Calabria (avv. Battaglia).<br />
San<strong>it</strong>à e san<strong>it</strong>ari – Aziende san<strong>it</strong>arie locali –<br />
Delibere di ripartizione delle spese per i<br />
pagamenti alle strutture convenzionate<br />
con il S.S.N. – Immediata incisiv<strong>it</strong>à sulle<br />
s<strong>it</strong>uazioni soggettive dei convenzionati –<br />
Conseguenze – Onere di impugnazione<br />
dei termini di decadenza – Sussiste.<br />
Le delibere delle Aziende san<strong>it</strong>arie locali<br />
che provvedono ad individuare lim<strong>it</strong>i di spesa<br />
per la ripartizione delle somme spettanti alle<br />
strutture convenzionate devono essere impugnate<br />
dagli interessati negli ordinari termini di<br />
decadenza. Non vale obiettare infatti che l’azionabil<strong>it</strong>à<br />
di dette pretese patrimoniali, in<br />
quanto dir<strong>it</strong>ti soggettivi perfetti, prescinderebbe<br />
dall’impugnativa di provvedimenti formali<br />
dell’Amministrazione poiché le delibere in<br />
questione, in quanto idonee a produrre effetti<br />
immediati nella sfera giuridica dei soggetti<br />
interessati, cost<strong>it</strong>uendo il presupposto dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
successiva dell’Amministrazione, vanno<br />
impugnate nei termini decadenziali previsti in<br />
genere per gli atti amministrativi.<br />
Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />
Dir<strong>it</strong>ti patrimoniali e termini di decadenza<br />
Afferma il Consiglio di Stato nella sentenza<br />
impugnata che un soggetto convenzionato con il<br />
S.S.N., che chieda la condanna dell’Amministrazio-
ne al pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni<br />
specialistiche esegu<strong>it</strong>e in favore degli assist<strong>it</strong>i<br />
del servizio san<strong>it</strong>ario nazionale in regime di<br />
accred<strong>it</strong>amento esterno, è onerato dell’impugnativa<br />
delle delibere con le quali la A.S.L. ha stabil<strong>it</strong>o di<br />
ripartire le somme impegnate per onorare codesti<br />
pagamenti, e ciò perché le delibere in questione<br />
sarebbero idonee a produrre effetti immediati nella<br />
sfera giuridica dei soggetti interessati.<br />
Non credo che questa soluzione sia corretta. Riemerge<br />
nella motivazione della sentenza – pur se non<br />
esternata – la preistorica teoria della degradazione<br />
dei dir<strong>it</strong>ti soggettivi ad opera dei provvedimenti<br />
autor<strong>it</strong>ativi. Ma sono le delibere in commento provvedimenti<br />
autor<strong>it</strong>ativi? Senz’altro no: si tratta di<br />
provvedimenti a rilievo meramente contabile, che<br />
non prendono in alcuna considerazione le posizioni<br />
dei soggetti convenzionati, lim<strong>it</strong>andosi solo a stabilire<br />
quanto le AA.SS.LL. possono spendere di anno<br />
in anno. Si tratta di atti di gestione pura – se si vuole<br />
evocare una terminologia d’altri tempi – dove<br />
l’autor<strong>it</strong>à è del tutto assente, e l’unico interesse dell’Amministrazione<br />
– come di qualunque altro soggetto<br />
che si trovasse in condizioni analoghe – è<br />
quello di prevedere uno stanziamento in bilancio<br />
congruo con le disponibil<strong>it</strong>à di cassa.<br />
L’impugnativa, viceversa, voleva tutelare un<br />
dir<strong>it</strong>to nascente dalla legge, e l’interpretazione che<br />
il ricorrente ne offriva – forse discutibile, ma questo<br />
non giustificava certo una pronuncia di inammissibil<strong>it</strong>à<br />
– si fondava sulla immediata applicabil<strong>it</strong>à della<br />
disciplina che attribuisce ai convenzionati la pretesa<br />
di ottenere integralmente dalle strutture san<strong>it</strong>arie<br />
il pagamento dei corrispettivi per le prestazioni<br />
effettivamente rese al S.S.N.: che, si badi, se ne è<br />
avvantaggiato, ma, grazie alla sentenza in commento,<br />
oggi, non sborsa un centesimo in più di quanto<br />
stabil<strong>it</strong>o dalla delibera che stabilisce i lim<strong>it</strong>i ai pagamenti,<br />
che però, come qui sostenuto, non andava<br />
affatto impugnata nei termini decadenziali.<br />
È questo l’epilogo della vicenda giudiziaria?<br />
Non lo credo, e la s<strong>it</strong>uazione andrà mon<strong>it</strong>orata dagli<br />
osservatori interessati.<br />
Il Consiglio di Stato, infatti, avrebbe dovuto<br />
dichiarare il difetto sopravvenuto della propria giurisdizione<br />
a segu<strong>it</strong>o della nota sentenza della Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale n. 204 del 2004, che ha sottratto al<br />
giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva<br />
sui dir<strong>it</strong>ti soggettivi nelle controversie in materia di<br />
servizi pubblici – quale la presente controversia è –<br />
dando applicazione all’art. 5 c.p.c., nell’interpretazione<br />
comunemente condivisa da dottrina e giurisprudenza,<br />
trattandosi appunto di l<strong>it</strong>e su dir<strong>it</strong>ti soggettivi<br />
nella quale non vengono in giuoco provvedimenti<br />
d’autor<strong>it</strong>à, e rimane quindi esclusa anche la<br />
giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
GIURISPRUDENZA 961<br />
Il ricorrente potrà quindi impugnare la sentenza<br />
in commento dinanzi alla Corte di cassazione a<br />
sezioni un<strong>it</strong>e per motivi di giurisdizione e, ottenutone<br />
l’annullamento, re<strong>it</strong>erare la propria richiesta di<br />
mer<strong>it</strong>o dinanzi al giudice ordinario, anche, ovviamente,<br />
con l’agile strumento della tutela mon<strong>it</strong>oria.<br />
* * *<br />
DISCREZIONALITÀ TECNICA<br />
TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Ordinanza<br />
14 luglio 2004 n. 798 – Pres. G.<br />
Vacirca, Est. A. Migliozzi – Moro Simone c.<br />
Ministero dell’interno.<br />
Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Accertamenti san<strong>it</strong>ari<br />
– Controllo del giudice amministrativo<br />
– Insindacabil<strong>it</strong>à<br />
In caso di impugnazione del giudizio di non<br />
idone<strong>it</strong>à fisica al servizio di polizia di Stato,<br />
propedeutico all’esclusione dal concorso pubblico<br />
di allievo agente di polizia di Stato, le<br />
certificazioni prodotte dalla parte ricorrente<br />
non possono smentire l’apprezzamento espresso<br />
dalla Commissione per l’accertamento dei<br />
requis<strong>it</strong>i psico fisici di cui al provvedimento<br />
impugnato.<br />
Commento dell’avv. MARIA VITTORIA LUMETTI<br />
(Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale<br />
dello Stato di Firenze)<br />
La discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione<br />
e il controllo del giudice amministrativo<br />
1) Le cause di inidone<strong>it</strong>à al servizio di polizia<br />
2) Gli accertamenti medici e la discrezional<strong>it</strong>à<br />
tecnica<br />
3) Discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione<br />
e insindacabil<strong>it</strong>à del giudice amministrativo.<br />
I – Le cause di inidone<strong>it</strong>à al servizio di polizia<br />
Il ricorrente impugna il giudizio di non idone<strong>it</strong>à<br />
fisica al servizio di polizia di Stato, propedeutico<br />
all’esclusione dal concorso pubblico di allievo<br />
agente di polizia di Stato.<br />
Com’è noto l’arruolamento nella Polizia di stato<br />
comporta l’espletamento di attiv<strong>it</strong>à delicatissime,<br />
che richiedono una ottima condizione psico-fisica.<br />
Il Consiglio di Stato ha precisato, già in riferimento<br />
al vecchio D.P.R. del 1983, ora abrogato e<br />
sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal D.M. n. 198 del 30.6.2003, che “L’art.<br />
2 D.P.R. 23 dicembre 1983 n. 904 annovera quali<br />
cause di inidone<strong>it</strong>à al servizio di polizia le inferm<strong>it</strong>à<br />
ed imperfezioni dell’apparato osteo-articolare e tut-
962 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
te le alterazioni dello scheletro consecutive a fatti<br />
congen<strong>it</strong>i e le malattie ostacolanti la funzional<strong>it</strong>à<br />
organica o alteranti l’eur<strong>it</strong>mia corporea”. Detta norma,<br />
stante il carattere onnicomprensivo, ricomprende<br />
anche la scoliosi, congen<strong>it</strong>a o sopravvenuta, in<br />
quanto alterazione della normale conformazione<br />
della struttura ossea (1).<br />
L’art. 2, co. 10° prevedeva come causa di esclusione:<br />
“le inferm<strong>it</strong>à ed imperfezioni dell’apparato<br />
osteo-articolare e muscolare: tutte le alterazioni dello<br />
scheletro consecutive a fatti congen<strong>it</strong>i; rach<strong>it</strong>ismo,<br />
malattie o traumi, deturpanti od ostacolanti la<br />
funzional<strong>it</strong>à organica o alteranti l’eur<strong>it</strong>mia corporea;<br />
malattie ossee o articolari in atto; lim<strong>it</strong>azione<br />
della funzional<strong>it</strong>à articolare; malattie delle aponeurosi,<br />
dei muscoli e dei tendini, tali da ostacolarne la<br />
funzione”.<br />
La leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’esclusione operata dal Ministero<br />
dell’interno risulta confermata dal decreto<br />
del Ministero dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,<br />
(in G.U., 1° agosto, n. 177), recante il “Regolamento<br />
concernente i requis<strong>it</strong>i di idone<strong>it</strong>à fisica,<br />
psichica e att<strong>it</strong>udinale di cui devono essere in possesso<br />
i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli<br />
del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti<br />
ai predetti ruoli”, il cui art. 8 ha abrogato il<br />
D.P.R. del 1983.<br />
In particolare l’ Allegato unico, Tabella (ai sensi<br />
degli articoli 3 e 6) prevede tra le cause di non<br />
idone<strong>it</strong>à per l’ammissione ai concorsi pubblici per<br />
l’accesso ai ruoli del personale della polizia di Stato:<br />
7. Le inferm<strong>it</strong>à ed imperfezioni dell’apparato<br />
osteo-articolare e muscolare: le patologie ed i loro<br />
es<strong>it</strong>i, anche di natura traumatica, dell’apparato<br />
scheletrico, dei muscoli, delle strutture capsulolegamentose,<br />
tendinee, aponeurotiche e delle borse<br />
sinoviali causa di dismorfismi o alterazioni della<br />
meccanica articolare. Non v’è dubbio, quindi, che<br />
l’Amministrazione si sia attenuta al dato normativo<br />
che ricomprende inequivocabilmente anche le<br />
patologie di natura traumatica. All’organo medico<br />
è rimesso, infatti, il potere di valutare, alla stregua<br />
delle conoscenze e delle regole della medicina, le<br />
condizioni psico-fisiche del dipendente pubblico, e<br />
accertare, in particolare, la reale sussistenza di<br />
quell’idone<strong>it</strong>à fisica che è dalla legge assunta a<br />
necessario presupposto per la permanenza in servizio<br />
(2).<br />
Nel ricorso introduttivo ci duole del fatto che<br />
l’Amministrazione dell’interno non abbia accettato<br />
(1) Consiglio di Stato, sez. IV, 25/09/2002, n. 4911, in<br />
Foro Amm. CDS, 2002<br />
(2) Consiglio di Stato, Ssez.IV, 30/06/2003, n. 3880,<br />
in Foro Amm. CDS, 2003, 1869<br />
l’istanza di rinvio della vis<strong>it</strong>a medica presentata dal<br />
ricorrente.<br />
Com’è noto gli accertamenti medici nei confronti<br />
di chi aspira ad entrare nelle forze di Polizia o nella<br />
difesa non cost<strong>it</strong>uiscono una mera formal<strong>it</strong>à e<br />
neppure ricoprono una scarsa rilevanza.<br />
Essi si configurano come una prova rilevantissima<br />
nell’economia del concorso, che non può essere<br />
sminu<strong>it</strong>a da continui rinvii per malattia.<br />
Anzi, questi ultimi già depongono a sfavore del<br />
richiedente e della sua idone<strong>it</strong>à fisica: si osserva che<br />
le condizioni fisiche richieste in tali casi devono<br />
essere “perfette” e che anche una sia pur non grave<br />
frattura, soprattutto riportata in età adulta, può comprometterle,<br />
soprattutto se si considerano gli inev<strong>it</strong>abili<br />
postumi.<br />
Questi ultimi potranno risultare ininfluenti per<br />
l’impiegato pubblico in generale, non preposto ad<br />
attiv<strong>it</strong>à operative, ma non per un aspirante appartenente<br />
alle forze di polizia.<br />
Oltretutto si rileva che nel caso de quo si tratta di<br />
una frattura trattata chirurgicamente e riportata alla<br />
caviglia: sono di per sé evidenti sia la grav<strong>it</strong>à sia le<br />
ripercussioni sull’attiv<strong>it</strong>à locomotoria.<br />
Non vi è dubbio che la discrezional<strong>it</strong>à espressa<br />
dall’Amministrazione, in sede di accertamento<br />
san<strong>it</strong>ario, attenga al mer<strong>it</strong>o dell’azione amministrativa<br />
e che gli atti che ne cost<strong>it</strong>uiscono espressione<br />
restano insindacabili da parte del giudice<br />
amministrativo, se non per i profili che concernono<br />
la reale sussistenza di presupposti, la logic<strong>it</strong>à<br />
del giudizio e la congruenza delle conclusioni che<br />
ne sono scatur<strong>it</strong>e (3).<br />
In sede di accertamento dell’idone<strong>it</strong>à fisica di<br />
un pubblico dipendente all’impiego o di un aspirante<br />
tale, gli organi san<strong>it</strong>ari non sono di per sè<br />
tenuti ad esternare esplic<strong>it</strong>amente il procedimento<br />
tecnico-logico attraverso cui pervengono alle proprie<br />
valutazioni che risultano dalla diagnosi formulata<br />
(4).<br />
Tale giudizio di inidone<strong>it</strong>à fisica, non è possibile<br />
sindacare: secondo principi consolidati,<br />
infatti, la valutazione espressa dalle Commissioni<br />
mediche in ordine all’idone<strong>it</strong>à fisica o att<strong>it</strong>udinale<br />
alla prestazione non è in generale censurabile<br />
davanti al giudice amministrativo nella sede della<br />
giurisdizione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à se non nel caso di<br />
manifesta contradd<strong>it</strong>torietà o di irrazional<strong>it</strong>à, adeguatamente<br />
prospettata e documentata dall’interessato.<br />
(3) Consiglio di Stato, sez. IV, 30/06/2003, n. 3880, in<br />
Foro Amm. CDS, 2003, 1869<br />
(4) Consiglio di Stato, sez.V, 12/10/1995, n. 1402, in<br />
Foro Amm., 1995, 2186.
II – Accertamenti san<strong>it</strong>ari e discrezional<strong>it</strong>à tecnica<br />
Il personale di polizia, proprio in ragione delle<br />
particolari funzioni e mansioni alle quali è adib<strong>it</strong>o,<br />
deve possedere l’idone<strong>it</strong>à fisica al servizio incondizionato<br />
per essere impiegato dovunque in ragione<br />
delle esigenze dell’Amministrazione.<br />
Si osserva, al riguardo, che le vis<strong>it</strong>e mediche<br />
sono prevista dal bando di concorso.<br />
L’Amministrazione dell’interno in questo caso, è<br />
deputata alla scelta di personale operativo cui vengono<br />
attribu<strong>it</strong>i comp<strong>it</strong>i di alto livello.<br />
L’esclusione del ricorrente persegue l’interesse<br />
pubblico a che: venga selezionato il personale di<br />
polizia migliore; ad egli venga prefer<strong>it</strong>o altro soggetto<br />
che presenti doti fisiche più confacenti all’attiv<strong>it</strong>à<br />
da espletare; e, non da ultimo, venga combattuto<br />
l’odioso fenomeno dell’assenteismo per malattia<br />
nel pubblico impiego, che determina gravi danni<br />
organizzativi ed economici in capo allo Stato, penalizzandone<br />
altresì l’efficienza e l’immagine.<br />
Nel caso de quo rileva solo ed esclusivamente la<br />
discrezional<strong>it</strong>à tecnica dell’Amministrazione, trattandosi<br />
di un accertamento san<strong>it</strong>ario.<br />
Le valutazioni tecnico-discrezionali degli organi<br />
san<strong>it</strong>ari non sono sindacabili in sede di giudizio di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, salvo il lim<strong>it</strong>e del palese difetto di motivazione<br />
o dei macroscopici vizi logici (5).<br />
Ne consegue che, se si accoglie la tesi che non<br />
ascrive la discrezional<strong>it</strong>à tecnica al mer<strong>it</strong>o e che la<br />
considera svincolata anche dai supposti ristretti<br />
amb<strong>it</strong>i dell’eccesso di potere, ma riconducibile al<br />
vizio di violazione di legge, rimane ben poca cosa il<br />
segmento valutativo espresso dalla Amministrazione<br />
che il giudice non possa sindacare.<br />
Il problema si sposta sul piano probatorio, laddove<br />
il giudice amministrativo ha la possibil<strong>it</strong>à di verificare<br />
la correttezza delle valutazioni tecnico-scientifiche<br />
espresse dalla P.A.<br />
Tant’é che in dottrina si é formata la tesi che<br />
ascrive la discrezional<strong>it</strong>à tecnica al mer<strong>it</strong>o amministrativo<br />
e che il sindacato relativo al suo corretto<br />
esercizio resti ammissibile, al pari di quanto accade<br />
per la discrezional<strong>it</strong>à amministrativa, esclusivamente<br />
attraverso il vizio dell’eccesso di potere, ossia solo<br />
nei casi di macroscopica o manifesta illogic<strong>it</strong>à, o di<br />
travisamento palese dei fatti in cui emerga in modo<br />
eclatante l’errore commesso in sede valutativa.<br />
Quest’ultimo, peraltro, é da r<strong>it</strong>enersi circoscr<strong>it</strong>to<br />
a poche figure sintomatiche, in quanto la stragrande<br />
maggioranza presuppone l’esistenza di un momento<br />
di scelta.<br />
(5) Consiglio di Stato, Sez.VI, 26/06/2003, n. 3836, in<br />
Foro Amm. CDS, 2003, 1978<br />
GIURISPRUDENZA 963<br />
Seguendo tale tesi, infatti, si perviene alla conclusione<br />
della sostanziale insindacabil<strong>it</strong>à di tutti gli atti<br />
adottati nell’esercizio della discrezional<strong>it</strong>à tecnica.<br />
Nell’amb<strong>it</strong>o di tale attiv<strong>it</strong>à comparativa accade di<br />
sovente che la P.A. debba acquisire dati ed informazioni<br />
di carattere tecnico, indispensabili per la verifica<br />
dell’efficacia di un determinato intervento<br />
amministrativo.<br />
In questo caso la discrezional<strong>it</strong>à cambia nome e<br />
viene defin<strong>it</strong>a discrezional<strong>it</strong>à tecnica.<br />
Nella discrezional<strong>it</strong>à tout court la P.A. nel suo<br />
esame comparativo degli interessi non é ancorata<br />
all’osservanza di nozioni aventi carattere tecnico.<br />
III – Discrezional<strong>it</strong>à tecnica e insindacabil<strong>it</strong>à del<br />
giudice amministrativo<br />
Una delle problematiche affrontate dai TAR nelle<br />
controversie in cui rilevano notazioni di carattere<br />
tecnico riguarda innanzi tutto il potere del giudice<br />
amministrativo ed i suoi lim<strong>it</strong>i.<br />
Il giudice amministrativo, infatti, non può sost<strong>it</strong>uirsi<br />
alla P.A., eserc<strong>it</strong>are il potere di determinazione<br />
di cui essa è t<strong>it</strong>olare e, conseguentemente, non<br />
può modificare gli atti da questa posti in essere o<br />
eseguire comp<strong>it</strong>i spettanti alla medesima: il suo ruolo<br />
consiste in un controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e solo talvolta<br />
di mer<strong>it</strong>o sugli atti.<br />
Il giudice non potrebbe giudicare la scelta fatta<br />
nel mer<strong>it</strong>o, in quanto con ciò eserc<strong>it</strong>erebbe una funzione<br />
amministrativa: può solo rilevare se le scelte<br />
sono state fatte con ragionevolezza.<br />
Il controllo del rispetto delle norme istruttorie offre<br />
occasione al giudice di verificare se effettivamente<br />
sono stati presi in considerazione tutti gli aspetti.<br />
Giova in particolare osservare che il potenziamento<br />
dei mezzi istruttori utilizzabili dal giudice<br />
amministrativo ai fini del sindacato sulle valutazioni<br />
di stampo tecnico-specialistico, sanc<strong>it</strong>o dall’innesto<br />
della consulenza tecnica ai sensi dell’art. 16 L.<br />
n. 205/2000, consente certo il pieno e diretto accertamento<br />
dei fatti presi in esame dall’Amministrazione,<br />
ma non la sost<strong>it</strong>uzione del giudice amministrativo,<br />
per il tram<strong>it</strong>e del consulente tecnico, ai giudizi di<br />
tipo tecnico formulati dall’Amministrazione.<br />
Il controllo del giudice amministrativo sul giudizio<br />
tecnico dell’organo amministrativo è rimasto un<br />
controllo debole, nel rammentato senso dell’inammissibil<strong>it</strong>à<br />
di una logica sost<strong>it</strong>utiva che consenta al<br />
giudice di sost<strong>it</strong>uire la sua opinione all’opinione, non<br />
condivisa, ma non risultante erronea, della P.A. (6).<br />
In base a tali considerazioni, la consulenza tecnica<br />
d’ufficio potrebbe determinare che i ques<strong>it</strong>i pro-<br />
(6) Consiglio di Stato sez. IV, 04/11/2002 n. 6004;<br />
Cons Stato, sez. VI, 23/04/2002 n°2199. Consiglio di
964 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
posti non mirano ad accertare l’erronea applicazione<br />
dei cr<strong>it</strong>eri tecnici ma, piuttosto, a fondare in via<br />
di fatto i presupposti su cui poi arb<strong>it</strong>rariamente proporre<br />
una logica di valutazione sost<strong>it</strong>utiva di quella<br />
adottata dalla Commissione.<br />
Stato, sez. VI, 05/12/2002, n. 6652, in Foro Amm. CDS,<br />
2002, 3242. “Il potere di annullamento del nullaosta paesaggistico<br />
attribu<strong>it</strong>o al Ministero per i beni culturali dall’art.<br />
82 D.P.R. n. 616 non comporta un riesame complessivo delle<br />
valutazioni tecnico-discrezionali compiute dalla Regione,<br />
tale da consentire la sovrapposizione o sost<strong>it</strong>uzione di<br />
una propria valutazione di mer<strong>it</strong>o a quella compiuta in sede<br />
di rilascio del t<strong>it</strong>olo autorizzativo, ma si estrinseca in un<br />
controllo di mera leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à che peraltro può riguardare tutti<br />
i possibili vizi dell’eccesso di potere. Consiglio di Stato,<br />
sez.VI, 01/10/2002, n. 5156, in Dir<strong>it</strong>to e Giustizia, 2002, f.<br />
36, 49: le deliberazioni dell’Autor<strong>it</strong>à per la concorrenza e il<br />
mercato attengono a valutazioni complesse che rinviano a<br />
scienze inesatte ed opinabili, di carattere prevalentemente<br />
economico, con cui si perviene alla definizione di concetti<br />
giuridici indeterminati (mercato rilevante, dominanza, intesa<br />
restr<strong>it</strong>tiva della concorrenza, ecc.). Tali deliberazioni<br />
possono essere sindacate solo per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, e non<br />
di mer<strong>it</strong>o attraverso il cd. “sindacato di tipo debole”, che<br />
non consente un potere sost<strong>it</strong>utivo del giudice”. I provvedimenti<br />
dell’Autor<strong>it</strong>à garante della concorrenza e del mercato<br />
sono sindacabili in giudizio per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e non<br />
di mer<strong>it</strong>o (si precisa altresì che il sindacato del giudice<br />
amministrativo sull’attiv<strong>it</strong>à discrezionale di natura tecnica<br />
eserc<strong>it</strong>ata dall’autor<strong>it</strong>à ant<strong>it</strong>rust è un sindacato di tipo debole,<br />
che non consente un potere sost<strong>it</strong>utivo del giudice tale da<br />
sovrapporre la propria valutazione tecnica opinabile, il proprio<br />
modello logico di attuazione del “concetto indeterminato”,<br />
all’operato dell’Autor<strong>it</strong>à; pertanto nell’esercizio di<br />
un tale sindacato è inammissibile far “ripercorrere” al consulente<br />
tecnico d’ufficio le complesse valutazioni rimesse<br />
in prima battuta all’Amministrazione e sottoposte poi, con<br />
gli anzidetti lim<strong>it</strong>i, al sindacato giurisdizionale, poiché a<br />
questo spetta solo il comp<strong>it</strong>o di verificare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’impostazione<br />
generale segu<strong>it</strong>a dall’Autor<strong>it</strong>à nello svolgere<br />
una determinata indagine e nient’altro, e ciò con la sola<br />
eccezione del sindacato sulle sanzioni pecuniarie irrogate<br />
dall’Autor<strong>it</strong>à, poiché in quel caso è consent<strong>it</strong>o invece al giudice<br />
amministrativo un controllo più penetrante, che si spinge<br />
fino alla sost<strong>it</strong>uzione della sanzione irrogata dall’Autor<strong>it</strong>à).<br />
“Purchè si rimanga nell’amb<strong>it</strong>o dei vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti dell’Autor<strong>it</strong>à<br />
garante della concorrenza e del mercato non incontra lim<strong>it</strong>i,<br />
potendo essere eserc<strong>it</strong>ato, oltre che in relazione ai vizi di<br />
incompetenza e violazione di legge, anche in relazione a<br />
quello di eccesso di potere in tutte le sue forme. Allorché,<br />
peraltro, viene dedotto, avverso provvedimenti dell’Autor<strong>it</strong>à,<br />
il vizio di eccesso di potere, il giudice, nell’amb<strong>it</strong>o del<br />
suo sindacato, circoscr<strong>it</strong>to alla sola leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto, e<br />
non esteso al mer<strong>it</strong>o delle scelte amministrative, può solo<br />
verificare se il provvedimento impugnato appaia logico,<br />
congruo, ragionevole, correttamente motivato e istru<strong>it</strong>o, ma<br />
non può anche sost<strong>it</strong>uire proprie valutazioni di mer<strong>it</strong>o a<br />
quelle effettuate dall’Autor<strong>it</strong>à e a queste riservate Consiglio<br />
È, però, ins<strong>it</strong>o nel nuovo sistema il pericolo di<br />
ridurre a meri giudizi tecnici, verificabili in tutti i<br />
loro aspetti dal giudice con l’ausilio di consulenti,<br />
anche le valutazioni che il legislatore ha inteso<br />
riservare ad organi amministrativi.<br />
di Stato, sez.VI, 23/04/2002, n. 2199, in Giur. It., 2002,<br />
1957. “È inammissibile la censura dedotta avverso la valutazione<br />
che la Commissione giudicatrice ha fatto dei t<strong>it</strong>oli<br />
presentati dal candidato, trattandosi di valutazione di mer<strong>it</strong>o<br />
sulla quale il giudice della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à può eserc<strong>it</strong>are il<br />
proprio sindacato solo in presenza di vizi (che il ricorrente<br />
ha l’onere d’individuare e documentare) di palese travisamento<br />
dei fatti ovvero di illogic<strong>it</strong>à manifesta. TAR Puglia<br />
Bari, sez. I, 01/10/2002, n. 4176, in Foro Amm. TAR, 2002,<br />
f. 10. “Risultato immune dai vizi prospettati il giudizio<br />
negativo formulato dalla commissione nei confronti del<br />
candidato ricorrente, sono inammissibili le doglianze dallo<br />
stesso mosse in mer<strong>it</strong>o alle valutazioni concernenti i candidati<br />
risultati vinc<strong>it</strong>ori, atteso che dall’eventuale accoglimento<br />
delle stesse non deriverebbe, comunque, nessun<br />
beneficio, Consiglio di Stato, sez. VI, 14/02/2002, n. 849,<br />
in Foro Amm. CDS, 2002, 466. Rientra nei comp<strong>it</strong>i del giudice<br />
di mer<strong>it</strong>o il giudizio circa la idone<strong>it</strong>à degli elementi<br />
presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo<br />
il cr<strong>it</strong>erio dell’id quod plerumque accid<strong>it</strong>, essendo il relativo<br />
apprezzamento sottratto al controllo in sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
se sorretto da motivazione immune da vizi logici o giuridici<br />
ed in particolare ispirato al principio secondo il quale i<br />
requis<strong>it</strong>i della grav<strong>it</strong>à, della precisione e della concordanza,<br />
richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al<br />
complesso degli indizi, soggetti ad una valutazione globale,<br />
e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur<br />
senza omettere un apprezzamento così frazionato, al fine di<br />
vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi e di<br />
individuare quelli r<strong>it</strong>enuti significativi e perciò da ricomprendere<br />
nel suddetto contesto articolato e globale, Cass.<br />
civ., sez. III, 04/11/2002, n. 15399, in Dir<strong>it</strong>to e Giustizia,<br />
2002, f. 42, 50. Nell’amb<strong>it</strong>o dei poteri di governo dei vincoli<br />
paesaggistici il mer<strong>it</strong>o, che non può essere oggetto di<br />
sost<strong>it</strong>uzione, è un giudizio estetico di natura tecnico-discrezionale,<br />
demandato alle Regioni ed agli altri Enti sub-regionali.<br />
Ciò, tuttavia, non comporta alcuna insindacabil<strong>it</strong>à delle<br />
valutazioni operate dalle autor<strong>it</strong>à locali, essendo l’annullamento<br />
per vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comprensivo di tutti i profili<br />
dell’eccesso di potere; non v’è dubbio, poi, sulla circostanza<br />
della riconduzione all’area della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del vizio d’omessa<br />
acquisizione di parere obbligatorio e vincolante o<br />
dell’insufficienza della motivazione, Consiglio di Stato,<br />
sez.VI, 06/09/2002, n. 4561, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 9.<br />
In sede di pianificazione urbanistica, le scelte dell’Amministrazione<br />
concernenti la destinazione di singole zone<br />
cost<strong>it</strong>uiscono apprezzamento di mer<strong>it</strong>o e per ciò sono sottratte<br />
al Sindaco di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, salvo che la nuova destinazione<br />
sia inficiata da errori di fatto o vizi di illogic<strong>it</strong>à e contradd<strong>it</strong>torietà,<br />
Consiglio di Stato, sez. IV, 09/07/2002, n.<br />
3817, in Foro Amm. CDS, 2002, f. 7. In sede di pianificazione<br />
urbanistica, le scelte dell’Amministrazione concernenti<br />
la destinazione di singole zone cost<strong>it</strong>uiscono apprezzamento<br />
di mer<strong>it</strong>o e per ciò sono sottratte al Sindaco di
È questo il vero lim<strong>it</strong>e del sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à,<br />
che postula un’attenta discriminazione fra fattispecie<br />
apparentemente assai simili e una responsabile<br />
autolim<strong>it</strong>azione del giudice (7).<br />
Se si pensa, poi, a quella giurisprudenza che r<strong>it</strong>iene<br />
che il riesame degli elaborati di un concorso non<br />
implica la riformulazione di una scelta di mer<strong>it</strong>o,<br />
ma solo un accertamento di fatto o che assimila la<br />
discrezional<strong>it</strong>à all’accertamento tecnico, pervenendo<br />
anche alla conseguenza di un mancato affievolimento<br />
del dir<strong>it</strong>to soggettivo e alla competenza del<br />
giudice ordinario a giudicare (8), é agevole notare<br />
come l’invasione del giudice nel mer<strong>it</strong>o e nell’attiv<strong>it</strong>à<br />
dell’amministrazione sia da considerarsi sempre<br />
più pregante ed incisiva.<br />
Con dei riflessi, tuttavia, non incoraggianti sulla<br />
garanzia e l’equilibrio tra i poteri dello Stato e sugli<br />
stessi principi cost<strong>it</strong>uzionali.<br />
Per lo stesso motivo è irrilevante la dichiarazione<br />
medica prodotta dalla controparte alla richiesta del<br />
ricorrente di nominare un ctu.<br />
Si constata, tuttora, un settore in cui le operazioni<br />
di discrezional<strong>it</strong>à tecnica rilevano nel mer<strong>it</strong>o e<br />
l’insindacabil<strong>it</strong>à non sembra sugger<strong>it</strong>a da prerogative<br />
riservate alla P.A., quanto dalla carenza del minimo<br />
di obiettiv<strong>it</strong>à, normalmente richiesto per l’esplicarsi<br />
della funzione terziaria del giudice, della<br />
materia sulla quale egli debba pronunciarsi (9).<br />
La motivazione dell’ordinanza, dunque, sulla<br />
base di tali assunti, rigetta l’istanza in quanto “le<br />
certificazioni prodotte dalla parte ricorrente non<br />
possono smentire l’apprezzamento espresso dalla<br />
Commissione per l’accertamento dei requis<strong>it</strong>i psico<br />
fisici di cui al provvedimento impugnato”.<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, salvo che la nuova destinazione sia inficiata da<br />
errori di fatto o vizi di illogic<strong>it</strong>à e contradd<strong>it</strong>torietà, Consiglio<br />
di Stato, sez.IV, 09/07/2002, n. 3817, in Foro Amm.<br />
CDS, 2002, f. 7-8.<br />
(7) G. Vacirca, Prime riflessioni sul nuovo regime delle<br />
prove nelle controversie in materia di pubblico impiego,<br />
in Foro amm., 1987, 1346.<br />
(8) V. la problematica inerente l’iscrizione all’albo<br />
degli psicologi e le differenti posizioni della Cassazione<br />
e di una parte della giurisprudenza amministrativa da un<br />
lato e del Consiglio di Stato dall’altro (Cass., Sez. Un.,<br />
25.5.1995, n. 5803, Cons. Stato, sez. IV, 12.12.1996, n.<br />
1299). Il Consiglio di Stato ha ribad<strong>it</strong>o, infatti, che nella<br />
discrezional<strong>it</strong>à tecnica permane, pur a segu<strong>it</strong>o dell’accertamento<br />
dei fatti, un momento di giudizio connotato da<br />
un margine di opinabil<strong>it</strong>à e di elastic<strong>it</strong>à, di fronte al quale<br />
il privato é t<strong>it</strong>olare di una mera posizione di interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo.<br />
(9) G.Vacirca, Riflessioni sui concetti di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à...,<br />
1589; P.G.Ponticelli, Mer<strong>it</strong>o amministrativo (e giurisdizione<br />
di mer<strong>it</strong>o), voce, in Enc. giur., 3.<br />
GIURISPRUDENZA 965<br />
EDILIZIA RESIDENIZIALE<br />
PUBBLICA<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />
Sentenza 29 settembre 2004 n. 4196 –<br />
Pres. Spadavecchia, Est. Giani – S.I.C. eT.<br />
Regionale della Lombardia e S.I.C. eT terr<strong>it</strong>oriale<br />
di Milano (avv.ti V. Angiolini e E.<br />
Martinelli) c. Regione Lombardia (avv.ti G.<br />
Ruggeri e M.L. Tamborino).<br />
1. Edilizia residenziale pubblica – Deliberazione<br />
Giunta regionale A.S.L. – Regolamento<br />
– Valorizzazione requis<strong>it</strong>o residenza<br />
nella Regione – Sviamento – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
2. Edilizia residenziale pubblica – Soggetti<br />
portatori di interessi superindividuali –<br />
Sindacato inquilini – Regolamento – Interesse<br />
all’impugnazione – Sussiste.<br />
1. È illeg<strong>it</strong>tima la deliberazione della Giunta<br />
regionale della Lombardia approvativa di<br />
regolamento il quale preveda che si tenga conto<br />
della durata della residenza nella Regione<br />
Lombardia ai fini dell’assegnazione degli<br />
alloggi di E.R.P.<br />
2. Sussiste per un soggetto superindividuale<br />
l’interesse differenziato e qualificato, tale da<br />
conferire la leg<strong>it</strong>timazione ad agire in giudizio,<br />
qualora lo stesso abbia stabile organizzazione,<br />
collegamento terr<strong>it</strong>oriale coll’interesse persegu<strong>it</strong>o<br />
nonché persegua la tutela di un fine ist<strong>it</strong>uzionale<br />
individuato nello Statuto.<br />
Commento dell’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />
Con la sentenza della Prima sezione n. 4196,<br />
depos<strong>it</strong>ata il 29 settembre 2004, il TAR Lombardia<br />
– Milano ha affermato l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della deliberazione<br />
della Giunta regionale della Lombardia con la<br />
quale è stato approvato il Regolamento sui “Cr<strong>it</strong>eri<br />
generali per l’assegnazione e la gestione degli alloggi<br />
di edilizia residenziale pubblica”.<br />
Il Tribunale amministrativo milanese, dopo aver<br />
respinto per inammissibil<strong>it</strong>à il ricorso presentato da<br />
alcuni privati c<strong>it</strong>tadini e dai sindacati dei lavoratori<br />
con intervento adesivo del S.U.N.I.A. (sentenza n.<br />
4194/2004), ha r<strong>it</strong>enuto di accogliere quello analogamente<br />
avanzato dal Sindacato Inquilini Casa e<br />
Terr<strong>it</strong>orio.<br />
In particolare, il TAR di Milano ha annullato gli<br />
artt. 9 e 10 del predetto Regolamento, così come<br />
integrati dall’allegato 1 dello stesso, nella parte in<br />
cui prevedono che, al fine dell’assegnazione degli
966 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
alloggi di edilizia residenziale pubblica, si debba<br />
tener conto anche del periodo di residenza nella<br />
Regione Lombardia e non soltanto del disagio ab<strong>it</strong>ativo,<br />
familiare ed economico.<br />
Sulla scia di quanto stabil<strong>it</strong>o dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
con ordinanza 25 maggio 2004, n. 150 e con<br />
le sentenze 7 maggio 2004, n. 135 e 19 luglio 2000,<br />
n. 299, è stato infatti ricordato che la legislazione<br />
sull’edilizia residenziale pubblica ha la “final<strong>it</strong>à di<br />
favorire l’accesso all’ab<strong>it</strong>azione, a condizioni inferiori<br />
a quelle di mercato, a categorie di c<strong>it</strong>tadini<br />
meno abbienti”.<br />
Secondo il Tribunale amministrativo milanese,<br />
dunque, non è possibile prendere in considerazione<br />
la residenza in Lombardia quale indice di valutazione<br />
al fine dell’assegnazione degli alloggi di edilizia<br />
residenziale pubblica, a meno di introdurre una<br />
disciplina estranea alle predette final<strong>it</strong>à, con l’effetto<br />
di determinare lo sviamento della correlata funzione<br />
amministrativa.<br />
* * *<br />
ENERGIA<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. IV –<br />
Sentenza 5 ottobre 2004 n. 5429 – Pres.<br />
Nicolosi, Est. Cacciari – ASSOGAS + 7<br />
(avv. Zoppolato) c. Autor<strong>it</strong>à per l’Energia<br />
Elettrica ed il Gas (Avv. Stato).<br />
1. Energia – Gas naturale – Forn<strong>it</strong>ura –<br />
Delibera AEEG – Determinazione condizioni<br />
contrattuali inderogabili – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
– Non sussiste.<br />
2. Energia – Attiv<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a – Concorrenza<br />
e regolazione – Asser<strong>it</strong>a incompatibil<strong>it</strong>à<br />
– Non sussiste.<br />
1. Nonostante l’avvenuta liberalizzazione<br />
del mercato del gas naturale – a segu<strong>it</strong>o del<br />
D.L.vo n. 164/2000 – e l’acquisizione della<br />
qualifica di clienti idonei da parte di tutti i consumatori,<br />
permane in capo all’Autor<strong>it</strong>à di<br />
regolazione del settore, ai sensi della legge ist<strong>it</strong>utiva<br />
della stessa, un potere di direttiva comprendente<br />
quello di dettare norme che si<br />
impongono coattivamente nei rapporti obbligatori<br />
tra gli esercenti l’attiv<strong>it</strong>à di vend<strong>it</strong>a del<br />
gas ed i consumatori.<br />
2. L’effetto del mutato quadro normativo<br />
non ridimensiona affatto i poteri dell’organismo<br />
di regolazione ed anzi lascia intatta la fondamentale<br />
funzione affidata all’Autor<strong>it</strong>à consi-<br />
stente nell’assicurare la concorrenzial<strong>it</strong>à dell’offerta<br />
e la possibil<strong>it</strong>à di migliori scelte da<br />
parte degli utenti. Del resto, la liberalizzazione<br />
del mercato non si esaurisce nel definire idonei<br />
tutti i clienti finali, ma richiede il realizzarsi di<br />
altre condizioni tra le quali, principalmente,<br />
l’emersione di una plural<strong>it</strong>à di autonomi soggetti<br />
compet<strong>it</strong>ori (cfr., ancora, Consiglio di<br />
Stato, sez. VI, n. 6628/2003).<br />
* * *<br />
ESAME D’AVVOCATO<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZIONE<br />
III – Sentenza 25 ottobre 2004 n. 5556 –<br />
Pres. Riggio, Est. Dongiovanni – Sguazzi<br />
Gianluigi (avv. De Rosa) c. Ministero della<br />
giustizia (avv. Stato) – Commissione per gli<br />
esami di avvocato (n.c.).<br />
1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami<br />
di abil<strong>it</strong>azione – Prove scr<strong>it</strong>te – Valutazione<br />
– Punteggio numerico – Motivazione –<br />
Dopo L. n. 241/1990 – Non occorre.<br />
2. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami<br />
di abil<strong>it</strong>azione – Prove scr<strong>it</strong>te – Valutazione<br />
– Fissazione cr<strong>it</strong>eri – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à – L.<br />
n. 487/1994 – Inapplicabil<strong>it</strong>à.<br />
3. Professioni e mestieri – Avvocato – Esami<br />
di abil<strong>it</strong>azione – Prove scr<strong>it</strong>te – Valutazione<br />
– Tempo impiegato – Insindacabil<strong>it</strong>à.<br />
1. Anche dopo l’entrata in vigore della L. n.<br />
7 agosto 1990, n. 241, l’onere di motivazione<br />
del giudizio relativo alla valutazione della prova<br />
scr<strong>it</strong>ta di un esame, adempiuto con l’attribuzione<br />
di un voto numerico, cost<strong>it</strong>uisce sufficiente<br />
motivazione, configurandosi quest’ultimo<br />
come formula sintetica, ma eloquente, che<br />
esterna la valutazione tecnica compiuta dalla<br />
commissione, senza che sia necessario che la<br />
stessa commissione lasci segni grafici o glosse<br />
a commento dell’elaborato.<br />
2. Per gli esami di abil<strong>it</strong>azione alla professione<br />
di avvocato, nessuna norma impone alla<br />
commissione di predeterminare i cr<strong>it</strong>eri di<br />
massima per la correzione degli elaborati; pertanto,<br />
la L. n. 487/1994 – riferendosi esclusivamente<br />
all’accesso agli impieghi nelle Pubbliche<br />
Amministrazioni ed alle modal<strong>it</strong>à di<br />
svolgimento dei concorsi, è inapplicabile alla<br />
fattispecie in esame.
3. Sfugge al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice<br />
amministrativo il controllo dei tempi medi<br />
di correzione degli elaborati.<br />
Commento dell’avv. ILARIA BATTINO<br />
Con la sentenza in esame, vertente sulla valutazione<br />
della prova scr<strong>it</strong>ta dell’esame di abil<strong>it</strong>azione<br />
alla professione di avvocato e, conseguentemente,<br />
sulla mancata ammissione alla prova orale, la sezione<br />
III del TAR Lombardia – Milano – confermando<br />
un orientamento oramai consolidato anche dal<br />
Supremo Consesso Amministrativo (cfr., ex multis,<br />
Consiglio di Stato sez. IV, 17 settembre 2004, n.<br />
6155; 19 luglio 2004, n. 5175; 7 maggio 2004, n.<br />
2881), ha sostenuto che anche dopo l’entrata in<br />
vigore della L. n. 241/1990 - la quale impone l’obbligo<br />
di motivazione degli atti amministrativi - il<br />
semplice punteggio numerico attribu<strong>it</strong>o dalla commissione<br />
alla valutazione della prova scr<strong>it</strong>ta d’esame,<br />
esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale<br />
della commissione stessa, contenendo orbene<br />
in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di<br />
ulteriori spiegazioni o chiarimenti.<br />
Al riguardo, si precisa che, inoltre, nessuna norma<br />
prescrive espressamente la fissazione di cr<strong>it</strong>eri<br />
di massima per la correzione degli elaborati da parte<br />
della commissione stessa.<br />
La motivazione espressa numericamente, infatti,<br />
oltre a rispondere ad un principio di economic<strong>it</strong>à<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di valutazione, assicura,<br />
inoltre, la necessaria chiarezza sulle valutazioni di<br />
mer<strong>it</strong>o compiute dalla commissione.<br />
Rientra, infine, nella discrezional<strong>it</strong>à della commissione<br />
stessa la valutazione dei tempi medi di<br />
correzione degli elaborati, in quanto quest’ultima<br />
sfugge al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del TAR.<br />
* * *<br />
ESPROPRIAZIONE PER P.U.<br />
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DEL-<br />
L’UOMO – Sentenza 29 luglio 2004 – Président<br />
MM. C.L. ROZAKIS, Greffier de section<br />
M. S. NIELSEN – Scordino e altri c. Italia.<br />
Espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à – Quantum<br />
dell’indennizzo – Durata della procedura<br />
volta all’ottenimento dell’indennizzo<br />
– Ricorso Pinto – Esaurimento delle vie di<br />
ricorso interne – Violazione art. 6 C.e.d.u.<br />
– Violazione art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. –<br />
Decisione sulla ricevibil<strong>it</strong>à<br />
Espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à – Quantum<br />
dell’indennizzo –Ammontare dell’in-<br />
GIURISPRUDENZA 967<br />
dennizzo – C.e.d.u. – Protocollo n. 1, articolo<br />
1 – Indennizzo per privazione della<br />
proprietà – Retroattiv<strong>it</strong>à della legge – Violazione<br />
– Pubblico interesse – Dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />
– Equo bilanciamento – Interferenze<br />
arb<strong>it</strong>rarie – Pacifico godimento<br />
della proprietà – Legal<strong>it</strong>à – Articolo 6<br />
C.e.d.u. – Durata del procedimento –<br />
Esaurimento delle vie di ricorso interne –<br />
c.d. ricorso Pinto – Giurisprudenza di<br />
Strasburgo – Certezza e prevedibil<strong>it</strong>à dell’es<strong>it</strong>o<br />
del procedimento – Effettiva tutela<br />
del dir<strong>it</strong>to.<br />
Commento del dott. EMILIANO SIMONELLI<br />
Un’importante sentenza della Corte europea dei<br />
Dir<strong>it</strong>ti dell’Uomo in materia di espropriazione<br />
per pubblica util<strong>it</strong>à ed esperimento del c.d.<br />
ricorso Pinto.<br />
La sentenza in esame rappresenta un fondamentale<br />
intervento della Corte di Strasburgo in materia<br />
di espropriazione per pubblica util<strong>it</strong>à ed esperimento<br />
del “ricorso Pinto”.<br />
In primo luogo, invocando l’articolo 1 del Protocollo<br />
addizionale n. 1 e l’articolo 6 della Convenzione,<br />
i ricorrenti lamentano la circostanza per cui<br />
sono stati indennizzati a più di venti anni dalla privazione<br />
del loro terreno in forza di un procedimento<br />
espropriativo, per di più in misura nettamente<br />
inferiore al valore venale del terreno, in ragione dell’applicazione<br />
al caso di specie di disposizioni legislative<br />
entrate in vigore nel corso della procedura<br />
innanzi le giurisdizioni nazionali.<br />
La Corte europea dichiara l’avvenuta violazione<br />
tanto dell’articolo 1 del Protocollo addizionale n. 1,<br />
quanto dell’articolo 6 della Convenzione in relazione<br />
all’equ<strong>it</strong>à della procedura.<br />
In secondo luogo, invocando l’articolo 6 della<br />
Convenzione, i ricorrenti lamentano la durata eccessiva<br />
delle procedure esper<strong>it</strong>e innanzi le giurisdizioni<br />
interne. A tal propos<strong>it</strong>o, i ricorrenti affermano di<br />
aver esper<strong>it</strong>o il “ricorso Pinto” innanzi la Corte<br />
d’appello competente, ma contestano l’effettiv<strong>it</strong>à di<br />
un eventuale ricorso in Cassazione, volto a contestare<br />
il quantum riconosciuto dalla Corte d’appello.<br />
Essi notano infatti che la Corte di cassazione non ha<br />
di fatto mai assunto a parametro i cr<strong>it</strong>eri propri della<br />
giurisprudenza di Strasburgo in materia di quantificazione<br />
del danno derivante dall’eccessiva durata<br />
di una procedura interna.<br />
La Corte europea, dopo aver rigettato l’eccezione<br />
di non esaurimento delle vie di ricorso interne<br />
sollevata dal Governo, alla luce del carattere uniforme<br />
e costante assunto nel corso degli anni dalla giurisprudenza<br />
della Suprema Corte in materia, dichia-
968 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ra l’avvenuta violazione dell’articolo 6 par. 1 della<br />
Convenzione, per ciò che concerne la durata della<br />
procedura.<br />
* * *<br />
FALSO IN BILANCIO<br />
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />
NITÀ EUROPEE – 14 ottobre 2004 –<br />
Conclusioni dell’avvocato generale Juliane<br />
Kokott nelle cause riun<strong>it</strong>e C-387/02, C-<br />
391/02 e C-403/02 – Silvio Berlusconi e a.<br />
secondo l’avvocato generale una legge penale<br />
più favorevole adottata successivamente<br />
alla commissione del reato deve essere<br />
disapplicata se e in quanto contrasta con il<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Conclusioni dell’avvocato generale Juliane<br />
Kokott presentate il 14 ottobre 2004<br />
Cause riun<strong>it</strong>e C-387/02, C-391/02 e C-403/02 -<br />
Silvio Berlusconi e altri<br />
(domande di pronuncia pregiudiziale proposte<br />
dal Tribunale di Milano e dalla Corte d’appello<br />
di Lecce)<br />
«Dir<strong>it</strong>to societario – Prima, quarta e settima<br />
direttiva – Conti annuali e conti consolidati –<br />
Principio di pubblica e fedele informazione –<br />
Sanzioni adeguate per false comunicazioni –<br />
Lim<strong>it</strong>i all’applicazione delle direttive nei procedimenti<br />
penali – Principio dell’applicazione<br />
retroattiva della legge penale più favorevole»<br />
Commento del dott. AMEDEO BARLETTA<br />
(Scuola Europea Studi Avanzati – Napoli)<br />
Perpless<strong>it</strong>à sulle interferenze tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
e dir<strong>it</strong>to penale<br />
1. Le conclusioni dell’Avvocato Generale Kokott<br />
impongono, già a prima lettura, alcune riflessioni<br />
sull’evoluzione del rapporto tra dir<strong>it</strong>to (propriamente)<br />
comun<strong>it</strong>ario e dir<strong>it</strong>to penale.<br />
Tale rapporto viene infatti a produrre effetti rilevanti<br />
dal punto di vista della definizione della norma<br />
applicabile in un amb<strong>it</strong>o, come quello della<br />
potestà pun<strong>it</strong>iva, che pure è presidiato da principi di<br />
sussidiarietà (nella sua accezione penale e non<br />
comun<strong>it</strong>aria!), necess<strong>it</strong>à ed extrema ratio, dell’intervento<br />
normativo.<br />
Sin dalla sentenza Costa c. Enel il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />
in Italia ma non solo, è assurto a strumento<br />
di apertura dell’ordinamento, di tutela di libertà<br />
spesso neglette al livello nazionale, di riduzione del-<br />
l’area dell’intervento sanzionatorio pubblico, ed in<br />
più lim<strong>it</strong>ati, ma non meno importanti casi, di esclusione<br />
della punibil<strong>it</strong>à in sede penale.<br />
La particolare vicenda dei Trattati comun<strong>it</strong>ari (certo<br />
eterodossa rispetto al classico modello internazionalistico)<br />
ha consent<strong>it</strong>o al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario di<br />
entrare nel nostro ordinamento, acquisire il valore<br />
normativo più alto possibile (di rango paragonabile a<br />
quello cost<strong>it</strong>uzionale), nonché capac<strong>it</strong>à di resistenza<br />
passiva e di innovazione dell’ordinamento, che solo<br />
si erano concep<strong>it</strong>e, ma forse nemmeno, nel nostro<br />
sistema, per le norme di rango cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
La sentenza Simmenthal, sin dalla fine degli<br />
anni ’70, aveva garant<strong>it</strong>o la primazia del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario “direttamente applicabile” sul dir<strong>it</strong>to<br />
interno, e la conseguente disapplicazione delle<br />
norme nazionali che con tale dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
venissero a trovarsi in contrasto (essendo ininfluente<br />
che fossero precedenti o successive alla<br />
norma comun<strong>it</strong>aria).<br />
Al par. 17 della c<strong>it</strong>ata sentenza la Corte del Lussemburgo<br />
sosteneva: “Inoltre, in forza del principio<br />
della preminenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, le disposizioni<br />
del Trattato e gli atti delle Ist<strong>it</strong>uzioni, qualora<br />
siano direttamente applicabili, hanno l’effetto, nei<br />
loro rapporti con il dir<strong>it</strong>to interno degli Stati membri,<br />
non solo di rendere ipso iure inapplicabile, per<br />
il fatto stesso della loro entrata in vigore, qualsiasi<br />
disposizione contrastante della legislazione nazionale<br />
e preesistente, ma anche – in quanto dette<br />
disposizioni e detti atti fanno parte integrante, con<br />
rango superiore alle norme interne, dell’ordinamento<br />
giuridico vigente nel terr<strong>it</strong>orio dei singoli Stati<br />
membri – di impedire la valida formazione di nuovi<br />
atti legislativi nazionali, nella misura in cui questi<br />
fossero incompatibili con norme comun<strong>it</strong>arie”.<br />
A tali posizioni, non senza qualche gravoso sacrificio,<br />
si era adeguata la nostra Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
a partire dalla famigerata sentenza Gran<strong>it</strong>al, pur<br />
riservandosi un ruolo in tema di controlim<strong>it</strong>i (per<br />
una eventuale, quanto improbabile dichiarazione di<br />
incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della norma di esecuzione del<br />
Trattato, qualora fossero messi in pericolo principi<br />
dell’ordinamento r<strong>it</strong>enuti fondamentali), e pur<br />
optando per una ricostruzione di tipo dualistica del<br />
rapporto tra i due sistemi ordinamentali da cui far<br />
discendere un mero effetto disapplicativo o meglio<br />
di “non applicabil<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to nazionale”.<br />
La Corte cost<strong>it</strong>uzionale dunque acconsentiva a<br />
r<strong>it</strong>rarsi (ed a sacrificare l’effettiv<strong>it</strong>à delle norme giuridiche<br />
nazionali pur validamente formate) dinanzi<br />
all’ordinamento comun<strong>it</strong>ario, qualora direttamente<br />
applicabile, acconsentendo che il giudice nazionale<br />
provvedesse egli stesso a garantire la supremazia<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, disapplicando le norme<br />
nazionali.
2. Tale prevalenza e tale capac<strong>it</strong>à “disapplicatrice”<br />
del dir<strong>it</strong>to nazionale venivano in segu<strong>it</strong>o riconosciute<br />
dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale (in sentenza 113<br />
del 1985 ) alle sentenze della Corte di giustizia, pronunziate<br />
in via pregiudiziale ex art. 234 TCE, che,<br />
interpretando essenzialmente norme dotate di effetto<br />
diretto, ne ricavassero dei principi di per sé direttamente<br />
applicabili.<br />
Successivamente, ancora di più estendendo l’amb<strong>it</strong>o<br />
di preminenza del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario generalmente<br />
inteso, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale riconosceva<br />
primazia anche alle sentenze rese in sede di ricorso<br />
per inadempimento, ex art. 226 TCE (sentenza 389<br />
del 1989 ).<br />
In un momento ancora successivo tale potestà<br />
disapplicatrice veniva accordata, sempre a segu<strong>it</strong>o<br />
di impulsi della Corte di giustizia, alle direttive riconosciute,<br />
ai sensi dei canoni interpretativi adottati<br />
dalla CGCE e successivamente ripresi dalla Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, come immediatamente applicabili<br />
(cfr. sentenza della Corte cost. 64 del 1990 ).<br />
Si consentiva, inoltre, che il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario (e<br />
nella specie delle direttive non ancora applicate)<br />
potesse lim<strong>it</strong>are il dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale al referendum<br />
abrogativo, rendendo lo stesso inammissibile, qualora<br />
si rivolgesse su materie vincolate da dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
derivato (sentenza 45 del 2000 Corte cost.).<br />
Ciò tacendo della necess<strong>it</strong>à (che diviene obbligo<br />
per il giudice nazionale) di provvedere ad interpretazione<br />
adeguatrice delle norme nazionali quando<br />
incompatibili con norme comun<strong>it</strong>arie, anche prive<br />
di effetto diretto; possibil<strong>it</strong>à piú volte richiamata dai<br />
giudici del Lussemburgo e da quelli della Consulta.<br />
È la stessa giurisprudenza della CGCE che però<br />
definisce come lim<strong>it</strong>e a tale capac<strong>it</strong>à pervasiva l’impossibil<strong>it</strong>à<br />
di incidere, nella materia penale, in<br />
malam partem, come da ultimo chiaramente stabil<strong>it</strong>o<br />
dalla sentenza Rolex del 2004. Si è dunque tentato<br />
di garantire al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario il massimo di<br />
capac<strong>it</strong>à di conformare a sé (nel senso di forza adeguatrice<br />
dei sistemi nazionali alle esigenze dell’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario e di tutela della sua coerenza)<br />
degli ordinamenti giuridici nazionali (e tale<br />
necess<strong>it</strong>à è stata difesa da parte della stessa Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale), riservando però, generalmente, alle<br />
sole norme con effetto diretto (o a norme a queste<br />
equiparate per via interpretativa) la capac<strong>it</strong>à di<br />
disapplicare (o più correttamente non rendere applicabili)<br />
norme di dir<strong>it</strong>to nazionale.<br />
Va inoltre ricordato come l’estensione della disapplicazione<br />
(come strumento di risoluzione delle antinomie<br />
e di tutela della coerenza) pure a norme prive<br />
di effetto diretto, tali almeno in via immediata, si sia<br />
consent<strong>it</strong>a generalmente in virtù dell’interpretazione<br />
operata dalla Corte di giustizia, o degli abbastanza<br />
rigidi parametri ermeneutici da questa elaborati.<br />
GIURISPRUDENZA 969<br />
Tale ricostruzione del rapporto e definizione della<br />
disapplicazione come strumento di adeguamento<br />
e risoluzione delle antinomie, previsto nella giurisprudenza<br />
della Corte di giustizia (la quale pure non<br />
è prodiga di self restraints) a partire dalla sentenza<br />
Simmenthal, viene supportata da una lunga teoria di<br />
pronunce della stessa Corte, tutte però riguardanti<br />
norme comun<strong>it</strong>arie direttamente applicabili o<br />
comunque dotate di effetto diretto.<br />
3. Ora, la lettura delle conclusioni dell’avvocato<br />
generale Kokott nelle cause Niselli (C-457/02) e Berlusconi<br />
(C-387/02), pare offrire un orientamento che,<br />
sebbene noto in dottrina , non è ancora avallato né in<br />
sede di pronunce della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (che in tal<br />
modo vedrebbe ristretto considerevolmente il suo<br />
margine di azione anche in tema di verifica dei controlim<strong>it</strong>i),<br />
né della Corte di giustizia. In pratica si<br />
supera la distinzione tra dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario dotato di<br />
efficacia diretta e dir<strong>it</strong>to privo di tale efficacia e si<br />
rimette al giudice nazionale il comp<strong>it</strong>o di disapplicare<br />
le norme nazionali in contrasto con norme comun<strong>it</strong>arie.<br />
O, in maniera più sottile, si r<strong>it</strong>iene la volontà<br />
del legislatore non data qualora contrasti con disposizioni<br />
comun<strong>it</strong>arie, anche quando queste sono prive di<br />
effetto diretto o necess<strong>it</strong>ano di un complicato percorso<br />
ermeneutico per essere chiaramente esplic<strong>it</strong>ate.<br />
Al fine di fondare tale obbligo di disapplicazione,<br />
identificato in capo al giudice nazionale, si fa esplic<strong>it</strong>o<br />
riferimento allo storico paragrafo 22 della sentenza<br />
Simmenthal, tacendo come pure trattasi, nel caso<br />
di specie, di dare applicazione a norme comun<strong>it</strong>arie<br />
dotate di tale “effetto utile”. “É quindi incompatibile<br />
con le esigenze inerenti alla natura stessa del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario qualsiasi disposizione facente parte dell’ordinamento<br />
giuridico di uno Stato membro o qualsiasi<br />
prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria,<br />
la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario per il fatto che sia negato<br />
al giudice, competente ad applicare questo dir<strong>it</strong>to, il<br />
potere di fare, all’atto stesso di tale applicazione, tutto<br />
quanto è necessario per disapplicare le disposizioni<br />
legislative nazionali che eventualmente ostino alla<br />
piena efficacia delle norme comun<strong>it</strong>arie”.<br />
La c<strong>it</strong>ata posizione sostiene che una differenziazione<br />
tra norme ad effetto diretto e norme prive non<br />
sarebbe più utile alla ricostruzione dei rapporti tra<br />
ordinamento comun<strong>it</strong>ario ed ordinamenti nazionali.<br />
Tale tipo di ricostruzione porterebbe dunque a r<strong>it</strong>enere<br />
possibile una disapplicazione della norma<br />
interna in contrasto con la norma comun<strong>it</strong>aria a prescindere<br />
da una valutazione riguardo la sussistenza<br />
o meno della capac<strong>it</strong>à di produrre effetti utili (che a<br />
questo punto apparterrebbero ad ogni norma comun<strong>it</strong>aria!).<br />
Ciò contribuirebbe infatti, da un lato, alla<br />
salvaguardia piena della coerenza dell’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario (ex art. 10TCE), d’altro lato, rendereb-
970 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
be superflui percorsi di cosiddetta doppia pregiudizial<strong>it</strong>à<br />
(al fine di valutare la compatibil<strong>it</strong>à delle norme<br />
interne con quelle comun<strong>it</strong>arie, ipotizzati soprattutto<br />
a segu<strong>it</strong>o della riforma dell’art 117 co. 1° della<br />
Cost.) che oltre ad essere estremamente lunghi e<br />
complessi costringerebbero le Corti cost<strong>it</strong>uzionali<br />
nazionali ad un ruolo di meri certificatori della compatibil<strong>it</strong>à<br />
(o incompatibil<strong>it</strong>à) al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
che verrebbe però comunque valutata dal giudice<br />
del Lussemburgo, che per i Trattati rimane il detentore<br />
del monopolio interpretativo riguardo le norme<br />
comun<strong>it</strong>arie.<br />
Sic stantibus rebus si tratta comunque di realizzare<br />
una innovazione di non poco conto e pare<br />
necessario di un revirement che, pur ipotizzabile già<br />
dall’attuale corpus giurisprudenziale e normativo (e<br />
probabilmente già in corso in alcune giurisdizioni<br />
nazionali che tendono a garantire “comunque” la<br />
superior<strong>it</strong>à del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario), non è stato<br />
ancora attentamente vagliato dalle Corti Supreme.<br />
Probabilmente un’interpretazione di tal genere<br />
meglio potrebbe confarsi ad un sistema di tipo cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
quale quello che potrebbe risultare dal<br />
ratificando Trattato cost<strong>it</strong>uzionale (con una chiara<br />
primazia del dir<strong>it</strong>to dell’Unione, e ci riferiamo<br />
soprattutto all’art. I-10 del testo sottoposto a ratifica),<br />
ove, e non è cosa di poco conto, il procedimento<br />
legislativo comun<strong>it</strong>ario maggiormente garantisce<br />
il momento democratico e la partecipazione dei parlamenti<br />
nazionali. Ciò anche al fine di ev<strong>it</strong>are fenomeni<br />
di possibile rigetto rispetto ad innovazioni non<br />
propriamente mature.<br />
Soprattutto ove si volesse, come appare nelle<br />
conclusioni in discussione, partire con tale nuova<br />
impostazione, proprio dal campo penale, rispetto al<br />
quale più stringenti vanno considerate le garanzie in<br />
tema di legal<strong>it</strong>à e certezza del dir<strong>it</strong>to.<br />
E ciò per tacere del problema dell’applicazione<br />
della legge più favorevole (con agganci anche nel<br />
corpus normativo dell’UE, ex art. 49 p.2 della Carta<br />
dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali ) anch’esso principio ora<br />
cost<strong>it</strong>uzionalizzato nel Trattato prossimo venturo.<br />
Nelle Conclusioni tale principio viene infatti in<br />
maniera sbrigativa fatto soccombere rispetto ad un<br />
principio di legal<strong>it</strong>à ricostru<strong>it</strong>o in maniera assai rara.<br />
Anche tornando nel campo dell’ordinamento nazionale<br />
va rilevato come tale principio, pur non immediatamente<br />
cost<strong>it</strong>uzionalizzato, sicuramente ha dei<br />
solidi appigli in Cost<strong>it</strong>uzione, cosa del resto autorevolmente<br />
sottolineata in dottrina . Provvedendo, al<br />
lim<strong>it</strong>e, la Corte cost<strong>it</strong>uzionale a giustificare eccezioni<br />
a tale principio, esclusivamente in caso di dichiarazione<br />
di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à e mancata conversione<br />
di un decreto legge, per fatti imputabili che tuttavia<br />
non siano sincronici alla “vigenza” della norma<br />
(che pure in quanto incost<strong>it</strong>uzionale o non converti-<br />
ta sarà r<strong>it</strong>enuta come mai venuta in essere). Si tratta<br />
di s<strong>it</strong>uazione ben diversa da quella della disapplicazione,<br />
di cui ci stiamo occupando, nel caso preso in<br />
considerazione dalla Corte infatti la norma produttrice<br />
di effetti pos<strong>it</strong>ivi per l’imputato veniva espunta<br />
dall’ordinamento con efficacia ex tunc.<br />
E del resto l’applicazione retroattiva della norma<br />
più favorevole è principio dalla valenza fondamentale<br />
e che risponde ad esigenze di equ<strong>it</strong>à, legal<strong>it</strong>à e<br />
prevenzione generale e speciale.<br />
4. La soluzione ipotizzata riguardo la presunta<br />
reviviscenza della norma penale precedente quella<br />
dichiarata inadeguata alla stregua del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
non pare poi troppo convincente.<br />
La disapplicazione, infatti, almeno secondo la<br />
dottrina della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, non pregiudica<br />
la permanenza in vigore della norma disapplicata,<br />
che conserva intatte le sue caratteristiche pur divenendo,<br />
appunto, inapplicabile, nella misura, nella<br />
quant<strong>it</strong>à e nei lim<strong>it</strong>i del tempo in cui risulta incompatibile<br />
con la previsione comun<strong>it</strong>aria. Come infatti<br />
affermato, tra l’altro, nella sentenza 389 del<br />
1989: “tuttavia poiché la disapplicazione è un<br />
modo di risoluzione delle antinomie che, oltre a<br />
presupporre la contemporanea vigenza delle norme<br />
reciprocamente contrastanti, non produce<br />
alcun effetto sull’esistenza delle stesse, e pertanto,<br />
non può essere causa di qualsivoglia forma di<br />
estinzione…”.<br />
Detto ciò, appare quantomeno difficile ipotizzare<br />
una disapplicazione della norma abrogatrice che<br />
riporti in vigore la norma abrogata dal legislatore.<br />
La disapplicazione non cancella infatti una norma<br />
dall’ordinamento, tantomeno può sortire effetti<br />
resusc<strong>it</strong>anti. Ed il fenomeno abrogativo rimane in<br />
piedi per effetto della norma abrogatrice, che pure<br />
risulta a tutti gli effetti ancora valida ed in vigore.<br />
Del resto, rispetto ad ipotesi di caducazione per<br />
incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à ed alle conseguenze che ne derivavano<br />
così scriveva uno dei padri del dir<strong>it</strong>to pubblico<br />
<strong>it</strong>aliano: “Non è affatto vero che la caducazione<br />
delle norme illeg<strong>it</strong>time debba necessariamente<br />
importare la caducazione della norma abrogante…e<br />
quindi la reviviscenza delle norme a suo tempo<br />
abrogate. Ciò avverrà soltanto quando la caducazione<br />
attenga a vizi formali che investono l’atto legislativo<br />
nella sua un<strong>it</strong>à”.<br />
Né serve allo scopo di fugare dubbi sulla legal<strong>it</strong>à<br />
della pena che eventualmente si andrebbe a comminare,<br />
sulla base della norma vigente precedentemente<br />
alla riforma (e casualmente compatibile col<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, in quanto emanata ben prima<br />
della direttiva posta a parametro di adeguatezza), il<br />
riferimento che l’avv. gen. fa alla nota sentenza in<br />
causa Tombesi , ove pure si provvedeva a disapplicare<br />
norma di favore (di tipo speciale), ma dove la
norma, che poi si sarebbe potuta applicare a fondare<br />
la punibil<strong>it</strong>à degli imputati, era sincronicamente<br />
in vigore (e di portata generale). Dunque la legal<strong>it</strong>à<br />
poteva ben dirsi garant<strong>it</strong>a dalla valid<strong>it</strong>à formale della<br />
norma compatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario al<br />
momento del commesso del<strong>it</strong>to, e r<strong>it</strong>enuta l’unica<br />
applicabile (a segu<strong>it</strong>o della sentenza della CGCE) al<br />
momento della possibile condanna. Non ci pare differenza<br />
da poco a cospetto di una ricostruzione che<br />
pretende applicare (e porre a fondamento della condanna<br />
penale) una norma che invece, nel caso di<br />
specie, verrebbe riportata artificialmente in v<strong>it</strong>a.<br />
R<strong>it</strong>eniamo che a meglio tutelare la generale coerenza<br />
del sistema comun<strong>it</strong>ario e la compatibil<strong>it</strong>à dell’ordinamento<br />
con i principi fondamentali possa<br />
meglio servire, in casi come questo, il classico<br />
ricorso per inadempimento o per carenza, come previsto<br />
dai Trattati nella loro originaria linear<strong>it</strong>à.<br />
Purtuttavia diviene sempre più urgente una ridefinizione<br />
dei confini nel rapporto tra dir<strong>it</strong>to penale e<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario che meglio riesca a tutelare da<br />
un lato la coerenza di un sistema complesso quale<br />
quello comun<strong>it</strong>ario e dall’altro la certezza di un<br />
modello quale quello penale, affermatosi con lo stato<br />
di dir<strong>it</strong>to, che pure nella complessizzazione del<br />
modello delle fonti non può prescindere da fin<strong>it</strong>ezza<br />
e stabil<strong>it</strong>à, probabilmente da raggiungere attraverso<br />
una rifondazione di principi quali proporzional<strong>it</strong>à<br />
e sussidiarietà che pur sono al contempo pienamente<br />
principi comun<strong>it</strong>ari e penali.<br />
* * *<br />
FARMACIE<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />
Sentenza 29 settembre 2004 n. 4193 –<br />
Pres. Barbieri, Est. Luca Monteferrante –<br />
Associazione Chimica Farmaceutica Lombarda<br />
tra i t<strong>it</strong>olari di Farmacia e altri (avv.ti<br />
F. Cavallaio e C. Duchi) c. A.S.L. Provincia<br />
di Milano 1 (avv. M. Bottini), Comune di<br />
Corsico, S.p.A. Farmacie Comunali Corsichesi<br />
(avv. I. Pastorello), Ordine dei farmacisti<br />
di Milano e di Lodi.<br />
Farmacie comunali – Deliberazione Direttore<br />
generale A.S.L. – Omissione indicazione<br />
giorni chiusura settimanale – Libera<br />
sost<strong>it</strong>uzione nel turno diurno - Servizio<br />
continuativo 24 ore su 24 – Violazione<br />
artt. 3, 4 e 5, co. 5° L. Reg. Lombardia<br />
n. 21/2000 – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
È illeg<strong>it</strong>tima la deliberazione di un’A.S.L. la<br />
quale, in violazione della L. Reg. Lombardia n.<br />
GIURISPRUDENZA 971<br />
21 del 3 aprile 2000, preveda che le farmacie<br />
comunali possano sost<strong>it</strong>uirsi liberamente tra<br />
loro nel turno e non indichi il turno obbligatorio<br />
di chiusura infrasettimanale, con conseguente<br />
possibil<strong>it</strong>à che una farmacia svolga il<br />
servizio continuativo 24 ore su 24 per 365<br />
giorni l’anno.<br />
Commento del’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />
Le Società distributrici di farmaci non possono<br />
partecipare alle gare per la cessione di quote di<br />
maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione<br />
delle farmacie comunali<br />
Il TAR Lombardia-Milano, sez. I, con la sentenza<br />
in commento 29 settembre 2004, n. 4195 ha<br />
annullato la gara ad evidenza pubblica indetta dal<br />
Comune capoluogo lombardo per la cessione della<br />
quota di maggioranza della società per azioni che ha<br />
in gestione le ex farmacie municipali AFM.<br />
Quanto sopra, atteso che non è stato previsto il<br />
divieto di partecipazione alle società distributrici di<br />
farmaci.<br />
Nella specie, il TAR milanese si è posto pertanto<br />
nel solco – oltre che della propria pronuncia della<br />
sez. III, 27 giugno 2002, n. 2654 – della sentenza<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 275/2003, la quale ha<br />
dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 8, co. 1°, lett.<br />
a) della legge n. 8 novembre 1991 n. 362 per la parte<br />
in cui non ha stabil<strong>it</strong>o l’incompatibil<strong>it</strong>à tra la partecipazione<br />
alle società di gestione dei presidi farmaceutici<br />
e “qualsiasi altra attiv<strong>it</strong>à esplicata nel settore<br />
della produzione, distribuzione, intermediazione<br />
ed informazione scientifica del farmaco”.<br />
È stata pertanto accolta la tesi proposta dalle<br />
associazioni dei farmacisti e da alcuni singoli professionisti<br />
che avevano invocato la necess<strong>it</strong>à di<br />
un’interpretazione estensiva del disposto del c<strong>it</strong>ato<br />
art. 8, il quale letteralmente prescrive ipotesi di<br />
incompatibil<strong>it</strong>à relativamente alla sola partecipazione<br />
a società di gestione private.<br />
È parso invero innegabile l’evidente confl<strong>it</strong>to di<br />
interessi tra quello della società distributrice alla<br />
promozione dei prodotti più convenienti e quello<br />
del farmacista alla distribuzione imparziale del farmaco.<br />
In altri termini, l’intreccio e la cointeressenza in<br />
tali attiv<strong>it</strong>à viene r<strong>it</strong>enuta almeno potenzialmente<br />
pregiudizievole per l’interesse pubblico che presiede<br />
all’intero servizio pubblico delle farmacie.<br />
Nè tale lim<strong>it</strong>azione della partecipazione alle procedure<br />
ad evidenza pubblica è parsa confliggere con<br />
la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei<br />
cap<strong>it</strong>ali stabil<strong>it</strong>e dal Trattato CEE, in quanto rispondente<br />
ai parametri di proporzional<strong>it</strong>à, di indispensabil<strong>it</strong>à,<br />
di non discriminazione e finalizzazione alla<br />
tutela di un interesse generale.
972 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
La lim<strong>it</strong>azione rinviene, infatti, la propria ratio<br />
nella tutela di un dir<strong>it</strong>to fondamentale quale quello<br />
alla salute, suscettibile di essere pregiudicato da un<br />
sistema di distribuzione del farmaco pervaso dal<br />
confl<strong>it</strong>to tra interessi economici del distributore, da<br />
una parte, ed obbligo di imparzial<strong>it</strong>à nella vend<strong>it</strong>a al<br />
dettaglio dei farmaci, dall’altra.<br />
Sono state invero paventate possibili ricadute<br />
negative sul settore della ricerca e del progresso<br />
scientifico, nonché sul dir<strong>it</strong>to all’autodeterminazione<br />
nella scelta dei rimedi curativi.<br />
Ne è consegu<strong>it</strong>o l’annullamento dell’intera procedura<br />
selettiva.<br />
La sentenza mer<strong>it</strong>a, peraltro, di venire segnalata<br />
anche perché ha stabil<strong>it</strong>o l’ammissibil<strong>it</strong>à di un<br />
ricorso proposto avverso il bando di gara in assenza<br />
dell’impugnazione della pertinente aggiudicazione.<br />
È stata accolta, infatti, la tesi dell’effetto automaticamente<br />
caducante dell’annullamento del bando<br />
sull’aggiudicazione, risultando quest’ultima affetta<br />
da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivata.<br />
* * *<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />
Sentenza 29 settembre 2004 n. 4195 –<br />
Pres. Barbieri, Est. Monteferrante – Federfarma<br />
e altri (avv.ti A. Gambino, M. Luciani,<br />
F. Rigano e L. Acquarone) c. Comune di<br />
Milano (L.G. Radicati di Bozzolo, M.R.<br />
Surano, E. D’Auria e M.T. Maffey), AFM<br />
(avv. M. Golda Perini), Admenta Italia S.p.a.<br />
(avv.ti E. Romani, A. Bazzani, C. Tessarolo,<br />
R. Costi e N. Alessandri).<br />
1. Gestione Farmacie Municipali – S.p.a. –<br />
Cessione quota di maggioranza – Gara –<br />
Ammissione – Società distributrici di farmaci<br />
– Violazione art. 8, co. 1°, lett. a, legge<br />
8 novembre 1991, n. 362 – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
2. Impugnazione bando – Omessa impugnazione<br />
aggiudicazione – Ammissibil<strong>it</strong>à.<br />
1. È illeg<strong>it</strong>tima per violazione del disposto<br />
di cui all’art. 8, co. 1°, lett.a) della legge n. 8<br />
novembre 1991 n. 362 l’ammissione di<br />
società distributrici di farmaci alla partecipazione<br />
alla gara per la cessione della quota<br />
di maggioranza delle S.p.a. che gestiscono le<br />
farmacie municipali.<br />
2. Non è inammissibile l’impugnazione del<br />
bando di gara qualora sia stata omessa l’impugnazione<br />
della relativa aggiudicazione,<br />
atteso che l’annullamento del bando determina<br />
la caducazione automatica o, quantome-<br />
no, l’obbligo per l’Amministrazione di procedere<br />
all’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione.<br />
Commento dell’avv. SERGIO D’ARIENZO<br />
Le Società distributrici di farmaci non possono<br />
partecipare alle gare per la cessione di quote di<br />
maggioranza delle S.p.a. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e per la gestione<br />
delle farmacie comunali.<br />
Il TAR Lombardia-Milano, sez. I, con la sentenza<br />
in commento 29 settembre 2004, n. 4195 ha<br />
annullato la gara ad evidenza pubblica indetta dal<br />
Comune capoluogo lombardo per la cessione della<br />
quota di maggioranza della società per azioni che ha<br />
in gestione le ex farmacie municipali AFM.<br />
Quanto sopra, atteso che non è stato previsto il<br />
divieto di partecipazione alle società distributrici di<br />
farmaci.<br />
Nella specie, il TAR milanese si è posto pertanto<br />
nel solco – oltre che della propria pronuncia della<br />
sez. III, 27 giugno 2002, n. 2654 – della sentenza<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 275/2003, la quale ha<br />
dichiarato l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à dell’art. 8, co. 1°, lett.<br />
a) della legge n. 8 novembre 1991 n. 362 per la parte<br />
in cui non ha stabil<strong>it</strong>o l’incompatibil<strong>it</strong>à tra la partecipazione<br />
alle società di gestione dei presidi farmaceutici<br />
e “qualsiasi altra attiv<strong>it</strong>à esplicata nel settore<br />
della produzione, distribuzione, intermediazione<br />
ed informazione scientifica del farmaco”.<br />
È stata pertanto accolta la tesi proposta dalle<br />
associazioni dei farmacisti e da alcuni singoli professionisti<br />
che avevano invocato la necess<strong>it</strong>à di<br />
un’interpretazione estensiva del disposto del c<strong>it</strong>ato<br />
art. 8, il quale letteralmente prescrive ipotesi di<br />
incompatibil<strong>it</strong>à relativamente alla sola partecipazione<br />
a società di gestione private.<br />
È parso invero innegabile l’evidente confl<strong>it</strong>to di<br />
interessi tra quello della società distributrice alla<br />
promozione dei prodotti più convenienti e quello<br />
del farmacista alla distribuzione imparziale del farmaco.<br />
In altri termini, l’intreccio e la cointeressenza in<br />
tali attiv<strong>it</strong>à viene r<strong>it</strong>enuta almeno potenzialmente<br />
pregiudizievole per l’interesse pubblico che presiede<br />
all’intero servizio pubblico delle farmacie.<br />
Né tale lim<strong>it</strong>azione della partecipazione alle procedure<br />
ad evidenza pubblica è parsa confliggere con<br />
la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei<br />
cap<strong>it</strong>ali stabil<strong>it</strong>e dal Trattato CEE, in quanto rispondente<br />
ai parametri di proporzional<strong>it</strong>à, di indispensabil<strong>it</strong>à,<br />
di non discriminazione e finalizzazione alla<br />
tutela di un interesse generale.<br />
La lim<strong>it</strong>azione rinviene, infatti, la propria ratio<br />
nella tutela di un dir<strong>it</strong>to fondamentale quale quello<br />
alla salute, suscettibile di essere pregiudicato da un<br />
sistema di distribuzione del farmaco pervaso dal
confl<strong>it</strong>to tra interessi economici del distributore, da<br />
una parte, ed obbligo di imparzial<strong>it</strong>à nella vend<strong>it</strong>a al<br />
dettaglio dei farmaci, dall’altra.<br />
Sono state invero paventate possibili ricadute<br />
negative sul settore della ricerca e del progresso<br />
scientifico, nonché sul dir<strong>it</strong>to all’autodeterminazione<br />
nella scelta dei rimedi curativi.<br />
Ne è consegu<strong>it</strong>o l’annullamento dell’intera procedura<br />
selettiva.<br />
La sentenza mer<strong>it</strong>a, peraltro, di venire segnalata<br />
anche perché ha stabil<strong>it</strong>o l’ammissibil<strong>it</strong>à di un ricorso<br />
proposto avverso il bando di gara in assenza dell’impugnazione<br />
della pertinente aggiudicazione.<br />
È stata accolta, infatti, la tesi dell’effetto automaticamente<br />
caducante dell’annullamento del bando<br />
sull’aggiudicazione, risultando quest’ultima affetta<br />
da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à derivata.<br />
* * *<br />
GIURISDIZIONE<br />
E COMPETENZA<br />
CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNI-<br />
TE – Sentenza 24 settembre 2004 n. 19200<br />
– Pres. Carbone, Est. Di Nanni – Oliva<br />
Michielan e a. (avv. A Nucci) c. Regione<br />
Veneto (avv. Gen. Stato), Provincia di Treviso<br />
(avv. A. Manzi), Ente Parco Naturale<br />
Regionale del Fiume Sile (avv.ti F. Lorenzoni<br />
e Luigi Ronfini), Presidenza del Consiglio<br />
dei ministri e Ministero dell’ambiente (n.c.).<br />
Giurisdizione e competenza – Lesione di<br />
un interesse leg<strong>it</strong>timo – Azione di condanna<br />
al risarcimento del danno – Natura<br />
della s<strong>it</strong>uazione giuridica vantata – È<br />
dir<strong>it</strong>to soggettivo di cred<strong>it</strong>o – Giurisdizione<br />
del G.O. – Sussiste – Eccezione –<br />
Ipotesi di giurisdizione esclusiva del<br />
G.A. estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali.<br />
In presenza di una richiesta di condanna di<br />
una P.A. al risarcimento del danno conseguente<br />
alla lesione di un interesse leg<strong>it</strong>timo il<br />
t<strong>it</strong>olare della s<strong>it</strong>uazione giuridica lesa vanta<br />
un dir<strong>it</strong>to soggettivo (di cred<strong>it</strong>o) al risarcimento,<br />
sicchè la relativa azione va proposta<br />
innanzi al giudice ordinario, salvo non sussista<br />
una ipotesi di giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali consequenziali.<br />
GIURISPRUDENZA 973<br />
Commento del prof. STEFANO TARULLO<br />
Ancora sul risarcimento per lesione dell’interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo: nuovi fermenti in punto di giurisdizione<br />
La sentenza che si commenta cristallizza una<br />
importante presa di posizione delle sezioni Un<strong>it</strong>e<br />
della Corte di cassazione circa la natura della s<strong>it</strong>uazione<br />
giuridica soggettiva azionata nel giudizio<br />
risarc<strong>it</strong>orio conseguente alla lesione di interessi<br />
leg<strong>it</strong>timi.<br />
Il caso di specie trae origine da un pretesa di<br />
ristoro di danno aquiliano scatur<strong>it</strong>o da una condotta<br />
omissiva della P.A.<br />
A segu<strong>it</strong>o della ist<strong>it</strong>uzione del Parco Regionale<br />
del fiume Sile, nel Veneto, i t<strong>it</strong>olari di un’azienda<br />
agricola s<strong>it</strong>a nel contesto dell’area protetta avevano<br />
sub<strong>it</strong>o un pregiudizio rilevante, dovuto all’incremento<br />
degli uccelli <strong>it</strong>tiofagi nella zona ed alla<br />
conseguente decimazione delle specie <strong>it</strong>tiche coltivate.<br />
Gli interessati si erano rivolti al Tribunale<br />
civile di Venezia sottolineando l’obbligo dell’Ente<br />
Parco di ripristinare l’equilibrio naturale<br />
mediante cattura degli animali e di corrispondere<br />
l’indennizzo di cui all’art. 15 della L. n. 394/91 (il<br />
cui co. 3° è peraltro assai chiaro nello statuire che<br />
“L’Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni<br />
provocati dalla fauna selvatica del parco”). Di qui<br />
la richiesta risarc<strong>it</strong>oria, fondata sulla previsione<br />
ora detta.<br />
Nella pronuncia annotata la Suprema Corte,<br />
interpellata sulla questione di giurisdizione, non si<br />
lim<strong>it</strong>a a ribadire la insostenibil<strong>it</strong>à degli assunti di<br />
chiusura sviluppati dalla Corte d’appello di Venezia,<br />
incompatibili con la svolta operata nella storica<br />
sentenza n. 500 del 22 luglio 1999, ma rivolge la<br />
propria indagine alla qualificazione della s<strong>it</strong>uazione<br />
giuridica soggettiva portata sub iudice nel giudizio<br />
risarc<strong>it</strong>orio.<br />
A questo riguardo la sentenza in esame statuisce:<br />
a) che anche l’interesse leg<strong>it</strong>timo deve essere<br />
ammesso al risarcimento “quante volte è leso per<br />
effetto dell’attiv<strong>it</strong>à illeg<strong>it</strong>tima e colpevole della Pubblica<br />
Amministrazione”;<br />
b) che “anche quando si conclude che il risarcimento<br />
del danno deriva dalla lesione di un interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo, ciò non ha influenza sulla qualificazione<br />
della s<strong>it</strong>uazione sostanziale protetta (il dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o<br />
al risarcimento dei danni), che da tale lesione<br />
sorge”, tenuto conto che “il cred<strong>it</strong>o risarc<strong>it</strong>orio (…)<br />
è indifferente rispetto alla natura dell’interesse<br />
leso”;<br />
c) che in contrario “non vale (…) affermare che<br />
la lesione, fonte dell’obbligo risarc<strong>it</strong>orio, è arrecata<br />
ad un interesse leg<strong>it</strong>timo”.<br />
Il passaggio riportato sub a), premessa di tutto il<br />
ragionamento della Corte, non sembra mer<strong>it</strong>evole di
974 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
particolare chiosa, ricalcando esso l’enunciato basilare<br />
della richiamata sentenza n. 500/99.<br />
I passaggi sub b) e sub c) susc<strong>it</strong>ano viceversa<br />
qualche riflessione, in quanto la Corte regolatrice<br />
della giurisdizione sembra con essi aver voluto portare<br />
a più compiuta definizione, rispetto al passato,<br />
la propria concezione del giudizio risarc<strong>it</strong>orio<br />
imperniato sulla lesione degli interessi leg<strong>it</strong>timi. In<br />
tale concezione l’oggetto del giudizio viene individuato<br />
precisamente nel dir<strong>it</strong>to soggettivo, ossia nel<br />
dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o vantato nei confronti della Pubblica<br />
Amministrazione danneggiante.<br />
In thema la Corte si premura di specificare che<br />
“qualunque connotazione si voglia dare all’interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo”, nessuna delle teorizzazioni della figura<br />
sino ad oggi elaborate “si attaglia al cred<strong>it</strong>o risarc<strong>it</strong>orio”.<br />
È evidente, ancorché non esplic<strong>it</strong>ato, il<br />
richiamo alla migliore dottrina amministrativistica,<br />
che ha posto in luce oramai da tempo la differenza<br />
strutturale tra il dir<strong>it</strong>to di cred<strong>it</strong>o e l’interesse leg<strong>it</strong>timo.<br />
Al di là di un innegabile tratto comune<br />
(entrambe le s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive, per<br />
essere soddisfatte, richiedono l’altrui condotta), il<br />
divario che separa dir<strong>it</strong>to soggettivo di cred<strong>it</strong>o ed<br />
interesse leg<strong>it</strong>timo è indubbio: il primo si appunta<br />
su una prestazione alla quale il deb<strong>it</strong>ore è obbligato<br />
(in virtù di un assetto di interessi che precede e giustifica<br />
l’adempimento dell’obbligo), mentre il<br />
secondo presuppone in capo all’autor<strong>it</strong>à la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />
di un potere al quale è consustanziale la determinazione<br />
unilaterale (e successiva all’atto) dell’assetto<br />
degli interessi.<br />
Sin qui il ragionamento appare dotato di una<br />
intrinseca coerenza, e risponde comunque ad una<br />
opinione diffusa tra gli studiosi.<br />
Sennonché, un primo punto di cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à risiede<br />
nella non agevole individuazione, nel caso di specie,<br />
di un interesse leg<strong>it</strong>timo, posto che la stessa Corte<br />
non si preoccupa di focalizzare con chiarezza questo<br />
aspetto. Potrebbe però qui ravvisarsi un interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo pretensivo dei soggetti danneggiati<br />
all’attivazione delle iniziative finalizzate a prevenire<br />
o arginare la moltiplicazione degli uccelli che<br />
avevano posto in essere l’aggressione alle specie<br />
<strong>it</strong>tiche coltivate, come prescr<strong>it</strong>to dalla legge ist<strong>it</strong>utiva<br />
del Parco in questione.<br />
In propos<strong>it</strong>o opera infatti la disposizione dell’art.<br />
13, co. 4°, della L. reg. del Veneto 28 gennaio 1991<br />
n. 8, in forza del quale “Qualora all’interno del Parco<br />
si verificassero eccessive concentrazioni di fauna<br />
selvatica, documentate da appos<strong>it</strong>i censimenti e tali<br />
da determinare grave pregiudizio alle prevalenti esigenze<br />
di conservazione naturalistica, al patrimonio<br />
faunistico nel suo complesso e all’equilibrio fra le<br />
sue componenti, alle colture agricole e alla piscicoltura,<br />
l’Ente parco su conforme parere del Com<strong>it</strong>ato<br />
tecnico-scientifico, cura gli interventi necessari al<br />
ripristino dell’equilibrio naturalistico mediante cattura<br />
con mezzi selettivi”. La disposizione sembra<br />
affidare alle competenze del Parco l’esercizio di una<br />
funzione volta alla cura di un interesse pubblico<br />
sostanzialmente coincidente con la conservazione<br />
dell’ecosistema, in una prospettiva di garanzia dell’equilibrio<br />
tra i diversi fattori dello stesso.<br />
Un secondo punto di cr<strong>it</strong>ic<strong>it</strong>à, stavolta rilevante<br />
sul piano dogmatico, risiede nelle conseguenze che,<br />
sul versante della giurisdizione, la Suprema Corte<br />
trae dalle premesse esposte: “l’azione di risarcimento<br />
deve essere proposta davanti al giudice ordinario,<br />
fatta eccezione dei casi in cui, nella materia<br />
rilevante, sussista una giurisdizione esclusiva del<br />
giudice amministrativo, estesa ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali<br />
consequenziali”.<br />
Una simile affermazione non sembra armonizzarsi<br />
con l’impostazione espressa dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
nella nota sentenza n. 204 del 6 luglio<br />
2004, nella quale il giudizio risarc<strong>it</strong>orio viene<br />
costru<strong>it</strong>o come tecnica di tutela dell’interesse leg<strong>it</strong>timo<br />
(“il potere riconosciuto al giudice amministrativo<br />
di disporre, anche attraverso la reintegrazione<br />
in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto”<br />
cost<strong>it</strong>uisce “uno strumento di tutela ulteriore,<br />
rispetto a quello classico demol<strong>it</strong>orio (e/o conformativo),<br />
da utilizzare per rendere giustizia al c<strong>it</strong>tadino<br />
nei confronti della Pubblica Amministrazione”:<br />
punto 3.4.1. del “Considerato in dir<strong>it</strong>to”). D’altro<br />
canto in quella sede, proprio postulando che,<br />
anche nel giudizio di responsabil<strong>it</strong>à aquiliana, l’oggetto<br />
della cognizione del giudicante fosse rappresentato<br />
dall’interesse leg<strong>it</strong>timo, la Corte delle leggi<br />
aveva potuto concludere che l’attribuzione al G.A.<br />
del potere di condanna al risarcimento del danno<br />
“non soltanto appare conforme alla piena dign<strong>it</strong>à di<br />
giudice riconosciuta dalla Cost<strong>it</strong>uzione al Consiglio<br />
di Stato (…), ma anche, e soprattutto, essa affonda<br />
le sue radici nella previsione dell’art. 24 Cost., il<br />
quale, garantendo alle s<strong>it</strong>uazioni soggettive devolute<br />
alla giurisdizione amministrativa piena ed effettiva<br />
tutela, implica che il giudice sia mun<strong>it</strong>o di adeguati<br />
poteri (…)” (così sempre nel punto 3.4.1. del<br />
“Considerato in dir<strong>it</strong>to”).<br />
Ora, con la sentenza 19200/04, le sezioni un<strong>it</strong>e<br />
sembrano voler ribaltare lo schema illustrato, almeno<br />
per l’ipotesi in cui venga in evidenza un profilo<br />
di responsabil<strong>it</strong>à omissiva dell’Amministrazione,<br />
come sopra tratteggiata in rapporto all’art. 13, co.<br />
4°, della L. Reg. n. 8/1991.<br />
Ne viene proposto uno alternativo, teso a porre al<br />
centro del giudizio non già la s<strong>it</strong>uazione “di base”<br />
lesa (che non coinciderebbe, pertanto, con la s<strong>it</strong>uazione<br />
processualmente azionata), ma la s<strong>it</strong>uazione<br />
nuova derivante dalla lesione (il cred<strong>it</strong>o al ristoro
patrimoniale); sulla scorta di tali considerazioni, in<br />
attuazione del cr<strong>it</strong>erio di riparto fondato sulla causa<br />
petendi, si avalla una integrale devoluzione dell’intera<br />
tematica alla giurisdizione ordinaria, salve le<br />
fattispecie ricadenti nella giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva.<br />
Si potrebbe obiettare alle notazioni che precedono<br />
che il giudice della giurisdizione è la Corte di<br />
cassazione e non la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, la quale<br />
ultima peraltro, nel luglio di quest’anno, ha soltanto<br />
sfiorato il tema specifico in un ob<strong>it</strong>er dictum. Il<br />
rilievo è certamente plausibile. Non pare tuttavia<br />
prudente sottovalutare gli influssi che i dettami della<br />
Consulta, talora anche marginali, tendono a rivestire<br />
nella elaborazione giurisprudenziale; né deve<br />
sfuggire, per converso, la componente di farraginos<strong>it</strong>à<br />
che la tesi espressa dalle sezioni un<strong>it</strong>e introduce<br />
nel quadro complessivo delle tecniche di tutela.<br />
Si noti in propos<strong>it</strong>o che la Suprema Corte non ha<br />
inteso (almeno non dichiaratamente) circoscrivere il<br />
proprio ragionamento alla ipotesi dell’inerzia<br />
amministrativa; circostanza, questa, dalla quale trae<br />
alimento l’illazione che il modello così articolato<br />
possa essere generalizzato.<br />
Ove si seguisse questa linea di pensiero potrebbe<br />
essere rimessa in discussione l’intera problematica<br />
della pregiudizial<strong>it</strong>à amministrativa, che pure<br />
tra le molte (e per lo più condivisibili) censure dottrinali<br />
ha trovato una sua stabile sistemazione nella<br />
recente sentenza dell’Adunanza Plenaria del<br />
Consiglio di Stato n. 4 del 26 marzo 2003. Né è da<br />
escludere che in tale direzione possa essere recuperata<br />
e rivalutata l’intuizione originaria della sentenza<br />
n. 500, secondo cui “Qualora (in relazione ad<br />
un giudizio in corso) l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione<br />
amministrativa (a differenza di quanto è avvenuto<br />
nel procedimento in esame) non sia stata previamente<br />
accertata e dichiarata dal giudice amministrativo,<br />
il giudice ordinario ben potrà (…) svolgere<br />
tale accertamento al fine di r<strong>it</strong>enere o meno sussistente<br />
l’illec<strong>it</strong>o, poiché l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione<br />
amministrativa cost<strong>it</strong>uisce uno degli elementi<br />
cost<strong>it</strong>utivi della fattispecie di cui all’art. 2043 c.c.”<br />
(punto 11 della motivazione).<br />
In sostanza, se il vaglio del giudice del risarcimento<br />
si traduce sempre e comunque nell’accertamento<br />
della fondatezza del cred<strong>it</strong>o (qual che sia la<br />
natura della s<strong>it</strong>uazione “di base” lesa), l’elemento<br />
della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto (imprescindibile in quanto<br />
riconducile al requis<strong>it</strong>o della iniuria) potrebbe<br />
risultare suscettibile di diretta verifica nell’amb<strong>it</strong>o<br />
dello stesso giudizio risarc<strong>it</strong>orio, la cui r<strong>it</strong>rovata<br />
autonomia, stante il vigente cr<strong>it</strong>erio di riparto, scongiurerebbe<br />
il rischio di sovrapposizioni operative tra<br />
i due plessi giurisdizionali, ordinario ed amministrativo.<br />
GIURISPRUDENZA 975<br />
In questo panorama dai contorni evidentemente<br />
ancora incerti sembra restringersi anche l’amb<strong>it</strong>o<br />
di applicazione dell’art. 35, co. 4°, del D.L.vo n.<br />
80/98, che pure disegna un’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />
proponibile in ogni amb<strong>it</strong>o della giurisdizione<br />
amministrativa e quindi non più soltanto – come<br />
emergeva dalla prima versione dell’art. 35 c<strong>it</strong>.,<br />
ante L. n. 205/2000 – in sede di giurisdizione<br />
esclusiva.<br />
È immediatamente percepibile la scarsa attenzione<br />
che la sentenza in esame dedica a questo<br />
profilo, nel momento in cui confina la cognizione<br />
del G.A. sul danno ai soli casi di giurisdizione<br />
esclusiva (ciò che la l<strong>it</strong>tera legis sembrerebbe, a<br />
dire il vero, negare). In ogni caso, la pronuncia<br />
non si cura di spiegare come la concezione ivi<br />
sposata possa conciliarsi con lo sdoppiamento<br />
della disciplina della tutela risarc<strong>it</strong>oria in due<br />
distinte previsioni contenute nell’art. 35, la prima<br />
(co. primo) espressamente dedicata alla giurisdizione<br />
esclusiva, e la seconda (co. quarto), imperniata<br />
sul significativo – e verosimilmente non<br />
casuale – inciso “nell’amb<strong>it</strong>o della sua giurisdizione”.<br />
Si può peraltro dedurre dalla sentenza che<br />
è proprio l’ “amb<strong>it</strong>o di giurisdizione” del giudice<br />
amministrativo a subire una compressione al<br />
cospetto di condotte illec<strong>it</strong>e omissive dell’autor<strong>it</strong>à<br />
amministrativa, ragion per cui la proponibil<strong>it</strong>à<br />
dell’azione risarc<strong>it</strong>oria innanzi al G.A. potrebbe<br />
esser fatta salva quando si tratti di danno derivante<br />
da provvedimento amministrativo.<br />
Sennonché, da un lato non si vede perché –<br />
ancora una volta – tale scenario dovrebbe risultare<br />
lim<strong>it</strong>ato alle ipotesi di giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva, come prefigurato dalla Corte di<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à; dall’altro, dietro questa impostazione<br />
balena il pericolo di un poco desiderabile frazionamento<br />
della tutela dell’interesse leg<strong>it</strong>timo pretensivo,<br />
che finirebbe per ricevere protezione per<br />
mano del G.A. quando inciso da un provvedimento<br />
espresso, e per mano del G.O. quando leso,<br />
invece, dall’inerzia.<br />
Senza considerare, oltretutto, che oggi la<br />
cognizione sull’inerzia amministrativa è già<br />
attratta nell’orb<strong>it</strong>a giurisdizionale del G.A., che ne<br />
conosce sia pure ai soli fini del r<strong>it</strong>o speciale del<br />
silenzio di cui all’art. 21-bis della L. n. 1034/71.<br />
Se dunque le condotte inerti dell’Amministrazione<br />
sembrano ad un primo approccio ricadere nella<br />
dizione “nell’amb<strong>it</strong>o della sua giurisdizione”,<br />
lo stralcio delle pretese risarc<strong>it</strong>orie ad esse correlate<br />
dalle competenze del giudice amministrativo<br />
esigerebbe di essere innestato su una interpretazione<br />
convincente dell’art. 35, co. 4°, alla quale le<br />
sezioni un<strong>it</strong>e non hanno inteso, sinora, porre<br />
mano.
976 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />
12 ottobre 2004 n. 6574 – Pres. Elefante,<br />
Est. Corradino – Ecocampania S.r.l.<br />
(avv.ti P. Vaiano e D. Resta) c/ Comune di<br />
Assisi (avv.ti Caforio e Tonelli) – Società<br />
Ecocave a r.l. (n.c.).<br />
Giurisdizione e competenza – Pubblico servizio<br />
– Nozione – Controversia relativa alla<br />
fase successiva all’affidamento del servizio<br />
pubblico – Fattispecie – Risoluzione per<br />
inadempimento del contratto di appalto –<br />
Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativa<br />
– Sussistenza – Ragioni.<br />
Premesso che i fattori distintivi del pubblico<br />
servizio consistono, da un lato, nella connotazione<br />
del servizio, sul piano finalistico, dall’idone<strong>it</strong>à<br />
a soddisfare in modo diretto esigenze<br />
proprie di una platea indifferenziata di utenti,<br />
e, dall’altro, nella sottoposizione del gestore<br />
ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di<br />
esercizio e tariffari, volti a conformare l’espletamento<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à a norme di continu<strong>it</strong>à,<br />
regolar<strong>it</strong>à, capac<strong>it</strong>à e qual<strong>it</strong>à, cui non potrebbe<br />
essere assoggettata, invece, una comune attiv<strong>it</strong>à<br />
economica, sono devolute alla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi<br />
dell’art. 33, commi 1° e 2° lett. b) del D.L.vo<br />
n. 80/98 (come riscr<strong>it</strong>to dalla L. n. 205/2000),<br />
le controversie in cui si faccia questione della<br />
leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à o no della risoluzione unilaterale<br />
del contratto di affidamento del servizio pubblico.<br />
Infatti, in disparte il rilievo che l’elencazione<br />
delle materie ivi contenuta è di carattere<br />
meramente esemplificativo e non tassativo, la<br />
lettera b) dell’art. 33 c<strong>it</strong>ato fa rientrare esplic<strong>it</strong>amente<br />
nella giurisdizione esclusiva del giudice<br />
amministrativo le controversie “tra le<br />
Amministrazioni Pubbliche e i gestori comunque<br />
denominati di pubblici servizi”, e quindi<br />
anche le controversie di cui sopra, che intercorrono,<br />
appunto, tra il soggetto preposto alla<br />
gestione del servizio e l’Amministrazione Pubblica<br />
che tale gestione mira a sottrargli, irrilevante<br />
dovendosi considerare, nell’amb<strong>it</strong>o della<br />
giurisdizione esclusiva, la distinzione tra posizioni<br />
di dir<strong>it</strong>to soggettivo e di interesse leg<strong>it</strong>timo,<br />
che il legislatore ha inteso, appunto, superare,<br />
mediante la concentrazione presso l’unico<br />
giudice amministrativo di tutte le l<strong>it</strong>i inerenti<br />
ai rapporti fra Amministrazione e gestore del<br />
servizio pubblico.<br />
Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />
Servizio pubblico e giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva<br />
Secondo la decisione in commento, la previsione<br />
di cui all’art. 33, commi 1° e 2°, lett. b) del D.L.vo.<br />
80 del 199, alla stregua del quale sono devolute alla<br />
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />
tutte le controversie in materia di pubblici servizi,<br />
tra cui quelle “tra le Amministrazioni Pubbliche e i<br />
gestori comunque denominati di pubblici servizi”,<br />
radicherebbe la giurisdizione amministrativa anche<br />
nelle fattispecie in cui il rapporto l<strong>it</strong>igioso pertiene<br />
alle vicende successive alla conclusione della procedura<br />
ad evidenza pubblica volta alla individuazione<br />
del contraente privato.<br />
La decisione condivide l’orientamento, prevalente<br />
nella stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato,<br />
secondo cui le controversie afferenti la fase di<br />
esecuzione dei contratti stipulati a segu<strong>it</strong>o delle procedure<br />
di gara appartengono alla giurisdizione ordinaria,<br />
ma precisa che tale regola soffre l’eccezione<br />
ravvisabile tutte le volte in cui per il “settore” sia<br />
prevista la giurisdizione esclusiva (nella specie, in<br />
materia di controversie sui pubblici servizi).<br />
Ciò perché, secondo il Consiglio di Stato, la lim<strong>it</strong>azione<br />
normativa alle procedure di affidamento<br />
della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo<br />
prevista dall’art. 7, lett. d), legge 21 luglio<br />
2000 n. 205, ancorché rifer<strong>it</strong>a ai pubblici servizi,<br />
andrebbe rifer<strong>it</strong>a ai soli appalti di lavori e forn<strong>it</strong>ure,<br />
“con la conseguenza che la fase esecutiva di un contratto<br />
che incida immediatamente e direttamente<br />
sull’espletamento di un pubblico servizio, concernente<br />
per lo più dir<strong>it</strong>ti soggettivi, per effetto dell’assegnazione<br />
di una giurisdizione esclusiva ratione<br />
materiae, ricade nell’alveo del sindacato giurisdizionale<br />
amministrativo”.<br />
Le conclusioni raggiunte dalla decisione in esame<br />
non paiono condivisibili alla stregua di due<br />
argomentazioni di base: una prima è che l’utilizzo<br />
del cr<strong>it</strong>erio ermeneutico della special<strong>it</strong>à esclude che<br />
la previsione di cui alla lett. b) dell’art. 33 del<br />
D.L.vo. n. 80/98 possa estendere la propria portata<br />
a tutte le controversie nelle quali venga in giuoco un<br />
pubblico servizio; una seconda è che la decisione<br />
non dà applicazione alcuna ai principi contenuti<br />
nella recente sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n.<br />
204 del 2004, che vincola il giudice ad interpretare<br />
le norme in punto di attribuzione di giurisdizione<br />
esclusiva al giudice amministrativo coerentemente<br />
con il principio secondo cui non può esservi giurisdizione<br />
amministrativa su fattispecie l<strong>it</strong>igiose nelle<br />
quali non sia coinvolto esercizio di potere amministrativo.<br />
Va premesso che il rapporto sostanziale dedotto<br />
in giudizio è rappresentato da un contratto di appal-
to stricto sensu, e non da una concessione di pubblico<br />
servizio, come emerge dalle premesse in fatto<br />
della decisione annotata; primo indizio significativo<br />
per ricondurre la questione all’amb<strong>it</strong>o di sua specifica<br />
pertinenza, ossia quello della giurisdizione sulle<br />
procedure di affidamento a soggetti privati non di<br />
concessioni, ossia di atti di sostanziale trasferimento<br />
di munera pubblicistici soggetti a particolare<br />
vigilanza o controllo, in corso di esecuzione, da parte<br />
dell’Amministrazione concedente, sibbene di<br />
negozi privatistici tout court. Si è cioè nel più tradizionale<br />
amb<strong>it</strong>o della individuazione, mediante procedura<br />
concorsuale, del provato contraente, secondo<br />
gli schemi classici dell’evidenza pubblica come<br />
consegnatici dalla nota teoria gianniniana.<br />
Ora, movendo dalla qualificazione dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
oggetto del contratto, il Consiglio di Stato ravvisa la<br />
inutilizzabil<strong>it</strong>à della “concezione soggettiva” della<br />
nozione di servizio pubblico, “che identifica la pubblic<strong>it</strong>à<br />
nella imputabil<strong>it</strong>à del servizio all’organizzazione<br />
pubblica complessiva”; concezione che tuttavia,<br />
in ver<strong>it</strong>à, la giurisprudenza recente e meno recente<br />
della Corte di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ha abbandonato per chiarire<br />
che, proprio ai sensi dell’art. 33 del D.L.vo. n. 80<br />
del 1998 e successive modificazioni, un determinato<br />
servizio può essere qualificato come pubblico solo se<br />
l’attiv<strong>it</strong>à in cui si realizza è diretta a soddisfare in via<br />
immediata esigenze della collettiv<strong>it</strong>à, esulando dal<br />
relativo amb<strong>it</strong>o le prestazioni, di carattere strumentale,<br />
rese al soggetto preposto al suo esercizio (v. ad<br />
esempio Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2003 n. 1997, in<br />
Foro Amm. CdS, 2003, I, 469).<br />
È nondimeno vero che, sempre secondo la giurisprudenza<br />
della Cassazione, l’attiv<strong>it</strong>à di smaltimento<br />
dei rifiuti urbani, in quanto obbligatoriamente<br />
riservato ai Comuni in privativa, va qualificata come<br />
servizio pubblico (Cass., Sez. Un., 27 novembre<br />
2002 n. 16831, in Arch. Civ., 2003, 962).<br />
Pertanto, poiché la giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva si fonda su una disposizione di legge<br />
espressa, occorre procedere all’interpretazione del<br />
dato normativo che, ad avviso del Consiglio di Stato,<br />
dato per acquis<strong>it</strong>o che l’attiv<strong>it</strong>à oggetto di contratto<br />
configuri un servizio pubblico, attribuirebbe<br />
al giudice amministrativo la competenza a conoscere<br />
anche delle controversie relative alla fase di esecuzione<br />
del contratto.<br />
A tutta prima, la res l<strong>it</strong>igiosa appare regolata, in<br />
punto di riparto di giurisdizione, da due disposizioni:<br />
l’art. 6, co. 1° della L. n. 205 del 2000, secondo<br />
cui “sono devolute alla giurisdizione esclusiva del<br />
giudice amministrativo tutte le controversie relative<br />
a procedure di affidamento di lavori, servizi o forn<strong>it</strong>ure<br />
svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta<br />
del contraente o del socio, all’applicazione della<br />
normativa comun<strong>it</strong>aria ovvero al rispetto dei proce-<br />
GIURISPRUDENZA 977<br />
dimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa<br />
statale o regionale”; e l’art. 33, commi 1° e 2° del<br />
D.L.vo. n. 80 del 1998, lett. b) e d), secondo cui<br />
sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice<br />
amministrativo tutte le controversie in materia di<br />
pubblici servizi, ed in particolare, quelle tra le<br />
Amministrazioni Pubbliche e i gestori comunque<br />
denominati di pubblici servizi (lett. b) e quelle aventi<br />
ad oggetto le procedure di affidamento di appalti<br />
pubblici di lavori, servizi e forn<strong>it</strong>ure, svolte da soggetti<br />
comunque tenuti alla applicazione delle norme<br />
comun<strong>it</strong>arie o della normativa nazionale o regionale<br />
(lett. d).<br />
Ora, stando alla prospettazione offerta dal Consiglio<br />
di Stato le norme, della L. n. 205 e del D.L.vo.<br />
n. 80, si presentano in relazione reciproca di antinomia:<br />
poiché la prima affida alla giurisdizione esclusiva<br />
tutte le controversie sulle procedure ad evidenza<br />
pubblica, anche relative all’affidamento di servizi,<br />
e quindi anche relative all’affidamento di servizi<br />
pubblici (come nella specie), con esclusione, quindi,<br />
delle controversie insorte nella fase esecutiva del<br />
rapporto contrattuale, o comunque successivamente<br />
all’individuazione del soggetto gestore del servizio;<br />
mentre la seconda devolverebbe alla giurisdizione<br />
esclusiva tutte, indistintamente, le controversie in<br />
materia di pubblici servizi, con la precisazione che<br />
la lim<strong>it</strong>azione di cui alla lett. d) dell’art. 33 (alle sole<br />
controversie relative alle procedure di selezione del<br />
contraente privato) andrebbe circoscr<strong>it</strong>ta agli appalti<br />
di lavori e forn<strong>it</strong>ure.<br />
L’antinomia allora – sempre che antinomia vi sia<br />
– va ad avviso di chi scrive risolta secondo il cr<strong>it</strong>erio<br />
ermeneutico della prevalenza della norma speciale<br />
su quella generale; norma speciale che non<br />
può non essere individuata appunto nel precetto<br />
ricavabile dal combinato disposto dell’art. 6 della L.<br />
n. 205 e dall’art. 33, lett. d) dell’art. 33, norme di<br />
tenore assai simile. Entrambe le disposizioni affidano<br />
alla giurisdizione esclusiva amministrativa le<br />
controversie relative alle procedure di affidamento<br />
di lavori, servizi e forn<strong>it</strong>ure svolte da soggetti di<br />
natura pubblica e privata, ma comunque tenuti<br />
all’applicazione della disciplina comun<strong>it</strong>aria (della<br />
disciplina dell’evidenza pubblica): la voluntas legis<br />
è quindi quella di escludere dalla giurisdizione non<br />
solo esclusiva, ma dalla giurisdizione amministrativa<br />
tout court, le controversie insorte nella fase di<br />
esecuzione del rapporto contrattuale.<br />
Ora, se l’art. 33, che devolve alla giurisdizione<br />
esclusiva amministrativa tutte le controversie in<br />
materia di servizi pubblici, non contenesse la previsione<br />
di cui alla lett. d), sostanzialmente riprodotta<br />
all’art. 6 della L. n. 205/2000, che estende il medesimo<br />
principio (giurisdizione esclusiva per le l<strong>it</strong>i sulle<br />
procedure senza estensione alla fase di esecuzione
978 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
del rapporto), la tesi propugnata dalla sentenza in<br />
commento avrebbe potuto apparire convincente.<br />
Tuttavia, ed all’opposto, è proprio l’art. 33 che,<br />
dopo avere indicato quale oggetto di giurisdizione<br />
esclusiva “tutte” le controversie in materia di servizi<br />
pubblici, circoscrive, seppure in sede di elencazione<br />
non tassativa, la portata dell’estensione alle<br />
sole l<strong>it</strong>i inerenti gli affidamenti procedimentalizzati,<br />
ossia a quelle l<strong>it</strong>i relative alle procedure ad evidenza<br />
pubblica, con esclusione quindi della fase di esecuzione<br />
del rapporto negoziale successivo.<br />
La sentenza osserva che è proprio il carattere<br />
esemplificativo della elencazione di cui al co. 2°<br />
dell’art. 33 a non imporre un’interpretazione<br />
restr<strong>it</strong>tiva; ma anche da tale rilievo pare doversi<br />
dissentire se la previsione di cui alla lett. d) viene<br />
ricondotta alla disciplina generalizzata introdotta<br />
dall’art. 6 della novella del 2000, che riafferma la<br />
devoluzione alla giurisdizione amministrativa<br />
esclusiva delle sole controversie sulle procedure<br />
ad evidenza pubblica, estendendo la giurisdizione<br />
amministrativa (esclusiva) dal settore dei servizi<br />
pubblici a quello di tutti i contratti (di appalto di<br />
lavori, servizi e forn<strong>it</strong>ure) della Pubblica Amministrazione.<br />
Insomma, l’interpretazione sistematica e coordinata<br />
dell’art. 6, L. n. 205 del 2000 e dell’art. 33, co.<br />
2°, lett. d) del D.L.vo. n. 80 del 1998, conduce a<br />
r<strong>it</strong>enere che la materia devoluta da tale impianto<br />
normativo alla giurisdizione amministrativa esclusiva<br />
sia quella delle procedure di gara ad evidenza<br />
pubblica, quale che sia il soggetto aggiudicatore,<br />
con esclusione rigorosa delle controversie che, nel<br />
più lim<strong>it</strong>ato, ancorché ampio, settore dei servizi<br />
pubblici, afferiscono al momento esecutivo del rapporto.<br />
Tale interpretazione appare del resto rispondere<br />
anche ad un cr<strong>it</strong>erio di razional<strong>it</strong>à: la fase di esecuzione<br />
del rapporto sorto all’es<strong>it</strong>o delle procedure di<br />
individuazione del contraente privato, sia che tale<br />
rapporto inerisca ad un contratto di appalto, sia che<br />
esso scaturisca da un atto unilaterale adottato sempre<br />
all’es<strong>it</strong>o di un procedimento ad evidenza pubblica<br />
(sia che si tratti, cioè, di una concessione di<br />
pubblico servizio), è connotata dalla presenza di<br />
dir<strong>it</strong>ti ed obblighi contrapposti, eserc<strong>it</strong>ati ed adempiuti<br />
da Amministrazione e soggetto privato su un<br />
piede di assoluta par<strong>it</strong>à, con lat<strong>it</strong>anza assoluta di<br />
ogni forma di potere autor<strong>it</strong>ativo dell’Amministrazione,<br />
agisca essa in veste di stazione appaltante o<br />
ente concedente.<br />
Ed è qui che torna utile il secondo profilo di cui<br />
la decisione in commento non si occupa.<br />
Dopo la nota sentenza della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
n. 204 del 2004, non è più prudente affermare che<br />
sarebbe “irrilevante … nell’amb<strong>it</strong>o della giurisdi-<br />
zione esclusiva, la distinzione tra posizioni di dir<strong>it</strong>to<br />
soggettivo e di interesse leg<strong>it</strong>timo”, distinzione<br />
che, sempre secondo la decisione annotata, “il legislatore<br />
ha inteso … superare, mediante la concentrazione<br />
presso l’unico giudice amministrativo di<br />
tutte le l<strong>it</strong>i inerenti ai rapporti fra Amministrazione<br />
e gestore del servizio pubblico”.<br />
La nota decisione contiene infatti principi dei<br />
quali l’operatore del dir<strong>it</strong>to in generale, ed il giudice<br />
in particolare, non possono non tenere conto; e, al<br />
riguardo, decisivo nel caso qui analizzato appare il<br />
passaggio della sentenza della Consulta ove si<br />
richiama l’attenzione sul lim<strong>it</strong>e cost<strong>it</strong>uzionale posto<br />
al Legislatore nello stabilire nuove fattispecie di giurisdizione<br />
amministrativa esclusiva: “… il vigente<br />
art. 103, primo co., Cost. non ha confer<strong>it</strong>o al legislatore<br />
ordinario una assoluta ed incondizionata discrezional<strong>it</strong>à<br />
nell’attribuzione al giudice amministrativo<br />
di materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva,<br />
ma gli ha confer<strong>it</strong>o il potere di indicare “particolari<br />
materie” nelle quali “la tutela nei confronti della<br />
Pubblica Amministrazione” investe “anche” dir<strong>it</strong>ti<br />
soggettivi: un potere, quindi, del quale può dirsi, al<br />
negativo, che non è né assoluto né incondizionato, e<br />
del quale, in pos<strong>it</strong>ivo, va detto che deve considerare<br />
la natura delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive coinvolte, e non<br />
fondarsi esclusivamente sul dato, oggettivo, delle<br />
materie”; affermazione di principio, quindi, che si<br />
oppone a quella, altrettanto generale, di cui alla decisione<br />
in commento, secondo cui sarebbe proprio la<br />
previsione di una disposizione che ist<strong>it</strong>uisce una giurisdizione<br />
esclusiva amministrativa a consentire di<br />
obliare la distinzione tra le s<strong>it</strong>uazioni soggettive tutelate<br />
dalla Carta fondamentale.<br />
Sempre la sentenza n. 204 afferma che il collegamento<br />
delle materie assoggettabili alla giurisdizione<br />
esclusiva del giudice amministrativo con la natura<br />
delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive è elevato al rango di lim<strong>it</strong>e<br />
al potere legislativo e, aggiungiamo noi, anche di<br />
cr<strong>it</strong>erio ermeneutico, dall’art. 103 Cost., “laddove<br />
statuisce che quelle materie devono essere “particolari”<br />
rispetto a quelle devolute alla giurisdizione<br />
generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à: e cioè devono partecipare<br />
della loro medesima natura, che è contrassegnata<br />
della circostanza che la Pubblica Amministrazione<br />
agisce come autor<strong>it</strong>à nei confronti della quale è<br />
accordata tutela al c<strong>it</strong>tadino davanti al giudice<br />
amministrativo”; con la conseguenza trattane – dalla<br />
Consulta, e ad onor del vero invero già cr<strong>it</strong>icata<br />
da parte della dottrina – che “il legislatore ordinario<br />
ben può ampliare l’area della giurisdizione esclusiva<br />
purché lo faccia con riguardo a materie (in tal<br />
senso, particolari) che, in assenza di tale previsione,<br />
contemplerebbero pur sempre, in quanto vi opera la<br />
Pubblica Amministrazione-autor<strong>it</strong>à, la giurisdizione<br />
generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à”.
La posizione assunta dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
ovviamente, è passibile di essere variamente obiettata;<br />
e su questo occorrerà med<strong>it</strong>are accortamente.<br />
Ma certamente l’affermazione di cui alla commentata<br />
decisione del Consiglio di Stato, secondo cui è<br />
irrilevante la distinzione tra s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
(diremmo più esattamente, tra qualificazione del<br />
rapporto, in termini di dir<strong>it</strong>to pubblico o privato,<br />
nella vicenda della esecuzione del rapporto contrattuale<br />
sorto all’es<strong>it</strong>o della procedura ad evidenza<br />
pubblica), avrebbe probabilmente dovuto essere più<br />
appropriatamente misurata alla luce della pronuncia<br />
del giudice delle leggi.<br />
* * *<br />
CONSIGLIO DI STATO – SEZ. IV – Sentenza<br />
14 ottobre 2004 n. 6670 – Pres. Trotta,<br />
Est. Russo – Regione Autonoma Trentino-Alto<br />
Adige (Avvocatura Generale dello<br />
Stato) c/ CONFIDI S.c. a r.l. in proprio e n.<br />
q. di successore, per incorporazione, della<br />
COPINVEST S.c. a r.l. (avv.ti Uckmar, Bormioli<br />
e P. Vaiano)<br />
Giurisdizione e competenza – Atti di controllo<br />
adottati nell’esercizio della funzione<br />
regionale di vigilanza sulla gestione delle<br />
cooperative – Esercizio di autor<strong>it</strong>à pubblica<br />
– Giurisdizione amministrativa – Sussistenza.<br />
Le controversie sulla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti di<br />
vigilanza sulle società cooperative di competenza<br />
regionale (nella specie trattavasi della<br />
Regione Trentino-Alto Adige), così come quelle<br />
relative alla vigilanza su soggetti che svolgono<br />
determinate attiv<strong>it</strong>à, per ragioni attinenti<br />
al rilievo pubblicistico di tali attiv<strong>it</strong>à, attengono<br />
al corretto esercizio di una funzione, caratterizzata<br />
da poteri di ingerenza, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i in<br />
particolare dal controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un<br />
soggetto sugli atti di un altro (distinguendosi in<br />
ciò dalla tutela, che attiene ai controlli di mer<strong>it</strong>o),<br />
ma che non si esauriscono nel mero controllo,<br />
in quanto si estrinsecano anche nell’adozione<br />
di una serie di atti di amministrazione<br />
attiva, quali, ad esempio, la nomina di commissari<br />
straordinari, lo scioglimento degli<br />
organi dell’Ente, l’irrogazione di sanzioni. Ne<br />
consegue che tali controversie appartengono<br />
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,<br />
riguardando il concreto esercizio di<br />
una autor<strong>it</strong>à pubblica, nella specie volto al<br />
GIURISPRUDENZA 979<br />
fine, cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>o (art. 45, primo<br />
co., Cost.), di assicurare che le cooperative<br />
promosse e favor<strong>it</strong>e mantengano inalterato il<br />
proprio carattere di mutual<strong>it</strong>à e l’assenza di<br />
fini di speculazione privata, in sintonia con<br />
quanto statu<strong>it</strong>o dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale, la<br />
quale, con sentenza “manipolativa” (del tipo<br />
c.d. “sost<strong>it</strong>utiva o modificativa”) n. 204 del 6<br />
luglio 2004, nel ripudiare la tecnica della<br />
determinazione della giurisdizione per blocchi<br />
di materie, ha, appunto, indicato, quale lim<strong>it</strong>e<br />
in pos<strong>it</strong>ivo all’attribuzione della giurisdizione<br />
al giudice amministrativo in materia di pubblici<br />
servizi (nella specie, come si è detto, si è in<br />
presenza di una pubblica funzione), l’esistenza<br />
di profili riconducibili alla “Pubblica Amministrazione-autor<strong>it</strong>à”.<br />
* * *<br />
TAR UMBRIA, PERUGIA – Sentenza 18<br />
ottobre 2004 n. 607 – Pres. Lignani, Est.<br />
Ungari – Ric. Nobili c. Ist<strong>it</strong>uto Nazionale di<br />
Previdenza Sociale ( I.N.P.S.).<br />
Giurisdizione e competenza – Concorso<br />
interno – Passaggio a diversa posizione<br />
della medesima area – Giurisdizione del<br />
G.A. – Esclusione.<br />
Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario<br />
in ordine alle controversie concernenti i<br />
concorsi per soli dipendenti interni che comportino<br />
il passaggio da una posizione all’altra,<br />
ma nell’amb<strong>it</strong>o della medesima area.(1)<br />
* * *<br />
TAR UMBRIA, PERUGIA – Sentenza 18<br />
ottobre 2004 n. 608 015 – Pres. Lignani,<br />
Est. Ungari – Ric. Paparelli c. Ist<strong>it</strong>uto Nazionale<br />
di Previdenza Sociale ( I.N.P.S).<br />
Giurisdizione e competenza – Concorso<br />
interno – Passaggio ad area superiore –<br />
Giurisdizione amministrativa – Sussiste.<br />
L’art. 63, co. 4°, D.L.vo n. 165/2001, nell’attribuire<br />
al giudice amministrativo le controversie<br />
in materia di procedure concorsuali per<br />
(1) Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi<br />
interni alla luce delle recenti pronunce delle sezioni un<strong>it</strong>e<br />
della Corte di cassazione.
980 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche<br />
Amministrazioni, fa riferimento non solo alle<br />
procedure strumentali alla cost<strong>it</strong>uzione, per la<br />
prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche<br />
alle prove selettive dirette a permettere l’accesso<br />
del personale già assunto ad una fascia<br />
o area superiore.(2)<br />
Commento della dott.ssa ANNALISA GIUSTI<br />
(Dottoranda di ricerca Univers<strong>it</strong>à di Perugia)<br />
Il riparto di giurisdizione in materia di concorsi<br />
interni alla luce delle recenti pronunce delle<br />
sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione<br />
Con le due sentenze oggetto della presente<br />
nota, il TAR Umbria (1) offre lo spunto per un’analisi,<br />
quasi riepilogativa, del punto di approdo a<br />
cui sembra essere giunta la giurisprudenza sul<br />
riparto di giurisdizione in materia di concorsi<br />
interni.<br />
Occasione per una simile riflessione è la vicenda<br />
relativa al concorso interno indetto dall’ Ist<strong>it</strong>uto<br />
Nazionale di Previdenza Sociale (di segu<strong>it</strong>o<br />
I.N.P.S.) nell’ottobre – novembre del 1999, in<br />
attuazione del C.C.N.L. Integrativo per il personale<br />
non dirigente per il quadriennio 1998 –<br />
2001, finalizzato all’accesso a varie posizioni<br />
funzionali.<br />
Più in particolare, con la pronuncia n. 607/2004,<br />
il Collegio umbro ha declinato la propria giurisdizione<br />
nel ricorso proposto da un dipendente dell’ist<strong>it</strong>uto<br />
previdenziale che, già funzionario inquadrato<br />
in posizione C 3, ha partecipato alla selezione per<br />
il passaggio alla posizione C 4. Con la sentenza n.<br />
608/2004, invece, il TAR Umbria, pur respingendo<br />
il ricorso, ha disatteso l’ eccezione sul difetto di giu-<br />
(1) Le pronunce in esame, fra l’altro, sono quasi contemporanee<br />
alla decisione del Consiglio di Stato, sez. VI,<br />
del 7 ottobre 2004, n. 6510 (in www. <strong>Giustamm</strong>.<strong>it</strong>, n. 10<br />
-2004) con la quale i giudici di Palazzo Spada hanno<br />
dimostrato piena adesione agli orientamenti ormai affermatisi<br />
nella giurisprudenza civile in materia di riparto di<br />
giurisdizione sui concorsi interni.<br />
(2) In realtà, la questione del riparto di giurisdizione<br />
in materia di concorsi interni ha costantemente animato<br />
un serrato dibatt<strong>it</strong>o dottrinale e giurisprudenziale, che ha<br />
visto protagonisti, accanto alle sezioni un<strong>it</strong>e della Corte<br />
di cassazione anche i giudici della Consulta. Per gli argomenti<br />
di tale confronto giurisprudenziale, si rinvia a<br />
quanto più ampiamente rifer<strong>it</strong>o nel testo. Preme sin da<br />
ora sottolineare, invece, che sul riparto di giurisdizione in<br />
materia di concorsi interni si è espressa anche la Commissione<br />
di Studio ist<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dai presidenti della Corte di<br />
cassazione e del Consiglio di Stato, nel periodo maggio –<br />
dicembre 2003, per l’approfondimento dei problemi di<br />
risdizione sollevata dall’Amministrazione resistente,<br />
affermando la propria competenza a conoscere<br />
del caso concreto, muovendo dal presupposto<br />
secondo cui la ricorrente, inquadrata in posizione B<br />
1, aveva preso parte al concorso per i posti disponibili<br />
in posizione C 1.<br />
In entrambi i casi, a guidare il giudice nella propria<br />
decisone è l’ orientamento ad oggi prevalente<br />
(2) in materia di giurisdizione sui concorsi interni,<br />
espresso dalle sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione<br />
con la sentenza n. 15403 del 15 ottobre 2003 (3)<br />
e, di recente, precisato dal supremo Consesso con<br />
l’ordinanza n. 3948 del 26 febbraio 2004 (4).<br />
Ed infatti, nell’interpretare l’art. 63, co. 4°, del<br />
D.L.vo n. 165/2001, che conserva alla giurisdizione<br />
di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice amministrativo le controversie<br />
“in materia di procedure concorsuali per l’assunzione<br />
dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni”,<br />
le sezioni un<strong>it</strong>e hanno affermato la<br />
necess<strong>it</strong>à di ricomprendervi non solo le prove selettive<br />
strumentali alla cost<strong>it</strong>uzione, per la prima volta,<br />
del rapporto di lavoro, ma anche quelle finalizzate<br />
all’accesso, da parte del personale già assunto, “ad<br />
una fascia o area superiore”. Il termine “assunzione”,<br />
in base alla prospettazione della Corte, va dunque<br />
correlato “alla qualifica che il candidato tende a<br />
conseguire” e non all’ingresso iniziale nella pianta<br />
organica del personale, “dal momento che, oltre tutto,<br />
l’accesso nell’area superiore di personale interno<br />
ed esterno implica, esso stesso, un ampliamento<br />
della pianta organica” (5).<br />
Con tale statuizione, il giudice della nomofiliachia<br />
ha così inaugurato un nuovo orientamento, opposto<br />
rispetto a quello sino ad allora prevalente, in base al<br />
quale le stesse sezioni un<strong>it</strong>e avevano escluso i concorsi<br />
interni dall’amb<strong>it</strong>o di applicazione del ricorda-<br />
maggiore rilevanza in tema di riparto di giurisdizione.<br />
Fra l’altro, nella fase avanzata dei lavori della Commissione<br />
è stata pubblicata la sentenza n. 15403/ 2003 con<br />
cui le sezioni un<strong>it</strong>e hanno, di fatto, ribaltato il precedente<br />
orientamento, portando all’affermazione di quel nuovo<br />
indirizzo cui si è ispirato il giudice umbro nelle sentenze<br />
in nota. La Relazione di sintesi dei lavori della Commissione,<br />
pubblicata ne Il foro Italiano, 2004, Parte V-3,<br />
p.18 ss (in particolare, sui concorsi interni, p. 36 ss),<br />
appare comunque un utile strumento di lettura anche<br />
degli interventi giurisprudenziali ad essa successivi, fra i<br />
quali, si rinvia a Cass. Sez. Un., ordinanza n. 10183 del<br />
26 maggio 2004.<br />
(3) Cfr. Cass. Sez. Un. 15403/2003, c<strong>it</strong>., in Foro It.,<br />
2004, I, 1755.<br />
(4) Cfr. Cass. Sez. Un. 3948/2004 (ord.), in Foro It.,<br />
2004, I, 1755<br />
(5) Così, testualmente, Cass. Sez. Un. 15403/2003,<br />
c<strong>it</strong>., in Foro It., 2004, I, 1764.
to art. 63, co. 4° D.L.vo n. 165/2001, affermando la<br />
giurisdizione del giudice ordinario (6). Seguendo<br />
questa tesi, ormai superata, le procedure in esame<br />
cost<strong>it</strong>uiscono atti di gestione del lavoro privatizzato,<br />
espressione dell’autonomia organizzativa del datore<br />
di lavoro e non di una potestà pubblicistica. La selezione<br />
interna, di conseguenza, rappresenta una delle<br />
possibili fasi in cui si articola il rapporto di lavoro, da<br />
attribuire, pertanto, alla cognizione del giudice ordinario,<br />
cui il legislatore ha devoluto le controversie<br />
inerenti all’intera vicenda dell’impiego alle dipendenze<br />
della P.A., “dalla sua instaurazione fino alla<br />
sua estinzione, compresa ogni fase intermedia relativa<br />
a qualsiasi vicenda modificativa, anche se finalizzata<br />
alla progressione in carriera e realizzata attraverso<br />
una selezione di tipo concorsuale” (7).<br />
Il ripensamento delle sezioni un<strong>it</strong>e, a sua volta,<br />
traeva origine dalle pronunce (8) con le quali la Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, anche dopo la privatizzazione del<br />
rapporto di lavoro, ha ribad<strong>it</strong>o (9) la necessarietà<br />
della procedura concorsuale per l’ingresso nelle<br />
Pubbliche Amministrazioni, pur nell’ipotesi di un<br />
passaggio ad una fascia funzionale superiore, qualificato<br />
dai giudici cost<strong>it</strong>uzionali come un vero e proprio<br />
accesso ad un nuovo posto di lavoro.<br />
Nasceva, pertanto, la necess<strong>it</strong>à di conciliare l’obbligo<br />
della procedura concorsuale sanc<strong>it</strong>o dai giudi-<br />
(6) Sul punto, si rinvia a Cass. Sez. Un., sentenza 27<br />
febbraio 2002, n. 2954, in Foro <strong>it</strong>., 2002, I, 2966 cui adde<br />
ID, sentenza 22 marzo 2001, n. 128 in Foro It., Rep,<br />
2001, voce Impiegato dello Stato, nn.262, 417; ID, sentenza<br />
11 giugno 2001, n. 7859, in Foro It., 2002, I, 2968;<br />
ID, sentenza 10 dicembre 2001, n. 15602, in Foro It.,<br />
Rep, 2002, voce c<strong>it</strong>., n. 417.<br />
(7) Così, testualmente, Cass. Sez. Un. 15403/2003,<br />
c<strong>it</strong>., 1762; più in particolare, in questa parte della sentenza,<br />
le sezioni un<strong>it</strong>e riportano fedelmente il dispos<strong>it</strong>ivo di<br />
quanto dalle stesse affermato con la sentenza n. 2954 del<br />
2002, c<strong>it</strong>.<br />
(8) Con la sentenza n. 1 del 4 gennaio 1999 (in<br />
www.cortecost<strong>it</strong>uzionale.<strong>it</strong>), la Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
infatti, ha stabil<strong>it</strong>o, da un lato che “alla regola del pubblico<br />
concorso per l’assunzione di personale nei ruoli<br />
della P.A. sono ammissibili deroghe da parte del legislatore<br />
solo nei lim<strong>it</strong>i segnati dall’esigenza di garantire il<br />
buon andamento dell’Amministrazione o di attuare altri<br />
principi di rilievo cost<strong>it</strong>uzionale destinati a garantire le<br />
peculiar<strong>it</strong>à degli uffici di volta in volta considerati”; dall’altro<br />
che “al regime del pubblico concorso, funzionali<br />
al buon andamento della P.A., non si sottraggono i passaggi<br />
a una fascia funzionale superiore che non prevede<br />
carriere o le prevede entro ristretti lim<strong>it</strong>i nell’amb<strong>it</strong>o dell’Amministrazione;<br />
ciò in quanto anche in tali passaggi è<br />
ravvisabile una forma di reclutamento, con la connessa<br />
esigenza di un selettivo accertamento delle att<strong>it</strong>udini, da<br />
non rivolgere di regola al solo interno della stessa Ammi-<br />
GIURISPRUDENZA 981<br />
ci della Consulta (10) e la conseguente, seppur<br />
implic<strong>it</strong>a, affermazione della giurisdizione amministrativa<br />
per i concorsi interni, con l’opposta attribuzione<br />
delle medesime controversie al giudice ordinario,<br />
ad opera delle sezioni un<strong>it</strong>e.<br />
A ricomporre il nascente confl<strong>it</strong>to, è così intervenuta<br />
la più volte ricordata sentenza n. 15403 del 15<br />
ottobre 2003, assicurando alla giurisdizione amministrativa<br />
anche le prove selettive “dirette a permettere<br />
l’accesso del personale già assunto ad una<br />
fascia o area superiore”.<br />
Ad un anno dalla decisone n. 15403 (11), le<br />
sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di Cassazione sono di nuovo<br />
tornate sul tema del riparto di giurisdizione in<br />
materia di concorsi interni, precisando, con l’ordinanza<br />
n. 3948 del 26 febbraio 2004, che continua<br />
comunque a sussistere la giurisdizione del giudice<br />
ordinario per le controversie relative a concorsi “per<br />
soli dipendenti interni” e “che comportino il passaggio<br />
da una posizione all’altra, ma nell’amb<strong>it</strong>o<br />
della medesima area” (12).<br />
L’intento chiarificatore, a ben vedere, rischia di<br />
sortire l’effetto contrario, vanificando, di fatto, lo<br />
sforzo unificatore in precedenza compiuto dalla<br />
Corte, con un’indubbia, e non secondaria, lesione<br />
dei principi di concentrazione e di effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela (13) .<br />
nistrazione, al fine di ev<strong>it</strong>are di reintrodurre surrettiziamente<br />
il modello delle carriere”.<br />
(9) Già nella decisione n. 487/1991, i giudici della<br />
Consulta interpretavano l’art. 97 “nel senso che il concorso<br />
pubblico cost<strong>it</strong>uisce la regola generale per l’accesso<br />
ad ogni tipo di pubblico impiego”, ricordando come<br />
“questa Corte ha affermato che anche il passaggio ad una<br />
fascia funzionale superiore, poiché comporta l’accesso<br />
ad un nuovo posto di lavoro, corrispondente a funzioni<br />
più elevate, è una figura di reclutamento soggetta alla<br />
regola del pubblico concorso (sentenza n. 161 del 1990).<br />
(10) Sul punto, si rinvia altresì a Corte cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
4 gennaio 2001, n. 2, in Foro It., Rep.2001, voce impiegato<br />
dello Stato, n. 286.<br />
(11) Sebbene il giudice umbro abbia assunto quale<br />
cr<strong>it</strong>erio guida per la propria decisione l’ordinanza<br />
3948/2004, le sezioni un<strong>it</strong>e erano già intervenute a specificare<br />
l’amb<strong>it</strong>o di applicazione della sentenza n.<br />
15403/03 con l’ordinanza n. 18886 del 10 dicembre<br />
2003, precisando che la giurisdizione del giudice ordinario<br />
sussiste solo per le controversie relative a concorsi<br />
interni che comportano un semplice passaggio di livello.<br />
(12) Successivamente, il medesimo principio è stato<br />
ulteriormente ribad<strong>it</strong>o dalle sezioni un<strong>it</strong>e con l’ordinanza<br />
n. 10183 del 26 maggio 2004.<br />
(13) Senza tralasciare, fra l’altro, le difficoltà applicative<br />
legate all’utilizzo da parte dei contratti collettivi<br />
dei diversi comparti e, soprattutto, da parte dei contratti<br />
integrativi delle singole amministrazioni, di diversi
982 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Attualmente, infatti, volendo tentare di ricostruire<br />
un quadro sintetico dei rimedi esperibili in occasione<br />
di una selezione interna, dovrà individuarsi,<br />
innanz<strong>it</strong>utto, se il concorso sia riservato a soli interni<br />
o consenta la partecipazione di esterni.<br />
Nel primo caso, la controversia è rimessa alla<br />
cognizione del giudice civile nelle sole ipotesi in cui<br />
la procedura comporti il passaggio da una posizione<br />
all’altra, nell’amb<strong>it</strong>o della medesima area. Questi,<br />
pertanto, deve declinare la propria giurisdizione in<br />
presenza di procedure aperte anche agli esterni<br />
ovvero nelle ipotesi di concorsi per soli interni finalizzati<br />
all’accesso ad un’area superiore, per i quali,<br />
invece, sussiste la giurisdizione, di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, del<br />
giudice amministrativo (14).<br />
Di tali conclusioni, come si è visto, fa fedele<br />
applicazione il TAR Umbria (15) con le pronunce in<br />
epigrafe indicate, negando, con la sentenza n.<br />
607/2004, la propria competenza in materia di passaggio<br />
ad una qualifica superiore nell’amb<strong>it</strong>o della<br />
medesima area e, affermando, invece, nella sentenza<br />
n. 608/2004, la propria giurisdizione per l’accesso<br />
della ricorrente ad un’area diversa da quella di<br />
provenienza.<br />
* * *<br />
nomen iuris per qualificare le “aree” e le “ qualifiche”<br />
che le sentenze assumono come discrimen fra le due<br />
giurisdizioni. Mostra consapevolezza di tali difficoltà<br />
anche il Consiglio di Stato, allorché con la decisione n.<br />
6510/2004, c<strong>it</strong>., interpreta la pronuncia della Cassazione<br />
nel senso di attribuire al giudice ordinario le ipotesi<br />
in cui il passaggio ad un diverso livello concretizza una<br />
novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Si tratta, di<br />
conseguenza, delle c.d. “progressioni orizzontali”, che<br />
avvengono cioè all’interno della categoria di classificazione<br />
e che si distinguono da quelle “verticali” previste<br />
per il passaggio del personale ad una categoria giuridica<br />
più elevata.<br />
(14) A conferma del quadro riassuntivo descr<strong>it</strong>to, si<br />
rinvia a Cass. Sez. Un., ordinanza n. 10183 del 26 maggio<br />
2004, in www.lex<strong>it</strong>alia.<strong>it</strong>/2004.<br />
(15) Così come, del resto, dimostra di farne fedele<br />
applicazione il Consiglio di Stato, con la decisione n.<br />
6510 del 7 ottobre 2004, allorché riporta il medesimo<br />
schema riepilogativo tracciato dalle Sezioni Un<strong>it</strong>e con la<br />
più volte c<strong>it</strong>ata ordinanza n. 10183 del 26 maggio 2004,<br />
seppur cercando di trarne un cr<strong>it</strong>erio più stringato, che<br />
superando la terminologia usata dai diversi contratti collettivi,<br />
attribuisca al giudice ordinario le controversie per<br />
i passaggi di livello che non comportino una novazione<br />
oggettiva del rapporto di lavoro.<br />
INTERPRETAZIONE<br />
DELL’ATTO AMMINISTRATIVO<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />
23 agosto 2004 n. 5575 – Pres. f.f. Bellavia,<br />
Est. Zaccardi – Acquacalda S.a.s. (avv.<br />
Morbidelli) c/ Comune di Lucca (avv.ti<br />
Toscano e d’Amelio).<br />
Atto amministrativo – Concessione edilizia –<br />
Atto d’obbligo del privato – Impegno a<br />
non alienare la proprietà frazionata –<br />
Interpretazione – Null<strong>it</strong>à dell’atto d’obbligo<br />
– Esclusione – Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del t<strong>it</strong>olo<br />
concessorio – Esclusione.<br />
È leg<strong>it</strong>tima la concessione edilizia recante la<br />
clausola che impone l’osservanza di un atto<br />
d’obbligo del privato a non alienare la proprietà<br />
frazionata in quanto, in base ad una<br />
interpretazione secondo buona fede della<br />
comune volontà delle parti, detta clausola si<br />
lim<strong>it</strong>a a chiarire che, con riguardo alla disciplina<br />
urbanistica vigente nell’area considerata,<br />
non possono essere adottati regolamenti<br />
convenzionali dell’utilizzo dell’immobile in<br />
parola in contrasto con le destinazioni d’uso<br />
consent<strong>it</strong>e dal Piano Regolatore Generale.<br />
Commento del prof. NINO PAOLANTONIO<br />
Di un particolare caso di interpretazione dell’atto<br />
amministrativo<br />
La sentenza in commento desta particolare interesse<br />
poiché cost<strong>it</strong>uisce uno dei rari arrets che<br />
applicano concretamente regole ermeneutiche<br />
all’atto amministrativo.<br />
Si impugnava in parte qua una concessione edilizia<br />
ed il presupposto parere della commissione<br />
comunale che ne consigliava all’organo decidente il<br />
rilascio condizionatamente all’acquisizione di un<br />
atto d’obbligo del proprietario recante l’impegno “a<br />
non procedere ad alienazione frazionata dell’immobile”;<br />
si deduceva la null<strong>it</strong>à – in via autonoma – di<br />
codesto atto d’obbligo per violazione di norme<br />
imperative (la sentenza non dice quali ma, fra tutte,<br />
viene in mente l’art. 42 Cost., anche nella nota<br />
ampia lettura che ne dà la Corte europea dei dir<strong>it</strong>ti<br />
dell’uomo negli ultimi anni) e, conseguentemente,<br />
si deduceva l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della concessione edilizia<br />
nella parte in cui recepiva, sempre in parte qua, detto<br />
atto d’obbligo.<br />
Il Consiglio di Stato, chiamato ad operare lo<br />
scrutinio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della clausola apposta alla<br />
concessione edilizia, ha segu<strong>it</strong>o un percorso pecu-
liare: è andato cioè alla ricerca delle norme giuridiche,<br />
r<strong>it</strong>enute affatto carenti dalla società ricorrente,<br />
alla stregua delle quali potersi r<strong>it</strong>enere in astratto<br />
leg<strong>it</strong>tima l’imposizione della lim<strong>it</strong>azione al dir<strong>it</strong>to<br />
dominicale; ha quindi interpretato il t<strong>it</strong>olo secondo<br />
un cr<strong>it</strong>erio assolutamente extratestuale (la conformazione<br />
del dir<strong>it</strong>to di proprietà ad opera della disciplina<br />
urbanistica comunale), ravvisando la fonte<br />
della clausola relativa al divieto di vend<strong>it</strong>a frazionata<br />
in una volontà bilaterale delle parti.<br />
La tecnica segu<strong>it</strong>a dal Consesso non appare a tutta<br />
prima convincente. Non appare convincente, in<br />
primo luogo, fare riferimento al voto di un consigliere<br />
di minoranza, non solo perché si trattava dell’opinione<br />
di un membro del collegio espressa in<br />
seno alla discussione, e quindi pacificamente inutilizzabile<br />
a guisa di motivazione, ma anche perché,<br />
come la stessa sentenza dice, si trattava sempre di<br />
un voto di minoranza, che non aveva quindi concorso<br />
alla formazione del parere, favorevole sub condicione,<br />
e quindi non si era posto quale nesso relazionale<br />
idoneo a produrre l’effetto finale (il parere, e<br />
quindi il t<strong>it</strong>olo, poi soggetto allo scrutinio di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à).<br />
Ancor meno rilevante, ovviamente, è il richiamo<br />
alle astensioni dal voto di altri due membri della<br />
commissione: si vuol dire, insomma, che se il Consiglio<br />
di Stato intendeva ricercare un cr<strong>it</strong>erio interpretativo<br />
testuale dell’atto amministrativo, la ricerca<br />
avrebbe più propriamente dovuto indirizzarsi verso<br />
la manifestazione collegiale (e quindi verso le<br />
dichiarazioni rese a verbale) della volontà maggior<strong>it</strong>aria,<br />
essa sì causa efficiente dei successivi sviluppi<br />
procedimentali.<br />
Dopo tale premessa, la sentenza passa ad utilizzare<br />
senz’altro avviso un cr<strong>it</strong>erio ermeneutico extratestuale,<br />
quello dell’interpretazione delle norme tecniche<br />
di attuazione del piano regolatore comunale,<br />
non già per trarne che il “dover essere” della clausola<br />
oggetto di sindacato sia da ravvisare in codeste<br />
norme generali, ma per affermare che siano dette<br />
norme ad avere già conformato il dir<strong>it</strong>to di proprietà<br />
della società (si vede bene come di qui alla declaratoria<br />
di inammissibil<strong>it</strong>à dell’originario ricorso il<br />
passo fosse davvero breve).<br />
Ed è qui che, a parere di chi scrive, si ravvisa il<br />
primo errore della decisione; a prescindere dalla<br />
inesattezza del predicare un effetto “conformativo”<br />
del dir<strong>it</strong>to dominicale da parte di una norma di piano<br />
non puntuale e specifica, e per questo non immediatamente<br />
lesiva della sfera giuridica di un soggetto<br />
determinato, in realtà la premessa di metodo<br />
appare solo il viatico per profferire la soluzione di<br />
mer<strong>it</strong>o: è assolutamente ovvio che il rilascio della<br />
concessione edilizia presupponga il rispetto delle<br />
destinazioni d’uso impresse alla zona; ma questo<br />
GIURISPRUDENZA 983<br />
non ha evidentemente nulla a che fare con l’interpretazione<br />
di una clausola che fissa il divieto di alienare<br />
frazionatamente la proprietà immobiliare.<br />
Ecco perché non convince il risultato dell’operazione<br />
ermeneutica condotta dal Consiglio di Stato,<br />
secondo cui la clausola che vieta la alienazione frazionata<br />
dell’immobile sarebbe da interpretare nel<br />
senso che, “rebus sic stantibus”, con riguardo alla<br />
disciplina urbanistica vigente nell’area considerata,<br />
non possono essere adottati regolamenti convenzionali<br />
dell’utilizzo dell’immobile in parola in contrasto<br />
con le destinazioni d’uso consent<strong>it</strong>e dal Piano<br />
Regolatore Generale”.<br />
Per quanto ampio possa essere lo sforzo dell’interprete,<br />
non si vede davvero come due divieti di<br />
contenuto tanto diverso l’uno dall’altro dovrebbero<br />
non solo scaturire dalla medesima clausola, ma<br />
addir<strong>it</strong>tura, in realtà, coincidere tout court. Come si<br />
possa cioè affermare che è ammessa anche la vend<strong>it</strong>a<br />
frazionata purché sia conservata la destinazione<br />
dell’immobile a foresteria, in presenza della fredda<br />
e purtroppo univoca clausola che tutt’all’opposto<br />
vieta, sempre ed in ogni caso, la vend<strong>it</strong>a frazionata,<br />
è davvero un mistero.<br />
È qui, allora, che la sentenza si segnala per avere<br />
fatto uso di un cr<strong>it</strong>erio ermeneutico non già solo<br />
extratestuale ed integrativo, ma veramente add<strong>it</strong>ivo<br />
e novativo, e tale da potersi imporre sul dato palesemente<br />
confliggente del testo provvedimentale solo<br />
in virtù della forza formale e sostanziale del giudicato.<br />
Del pari fallace pare a chi scrive il ricorso al cr<strong>it</strong>erio<br />
ex art. 1366 c.c. (interpretazione secondo buona<br />
fede), fondato, come afferma la sentenza, sul presupposto<br />
che la parte privata abbia concorso alla<br />
formazione della clausola, laddove essa la ha, viceversa,<br />
subìta: tanto è vero che avverso gli effetti<br />
lim<strong>it</strong>ativi di quella clausola, trasfusi nel t<strong>it</strong>olo concessorio,<br />
il privato ha proposto ricorso giurisdizionale,<br />
con ciò manifestando nel modo più esplic<strong>it</strong>o il<br />
proprio più totale dissenso non solo sulla valid<strong>it</strong>à,<br />
ma anche sulla convenienza della statuizione.<br />
È proprio tale circostanza, pertanto, a far escludere<br />
che di clausola concordata possa parlarsi, laddove<br />
si è in presenza di una lim<strong>it</strong>azione dello jus<br />
aedificandi introdotta in via del tutto unilaterale dall’Amministrazione<br />
comunale, nell’esercizio del<br />
potere discrezionale attribu<strong>it</strong>o per il rilascio del t<strong>it</strong>olo<br />
concessorio.<br />
Ad avviso di chi scrive, si era nella specie in presenza<br />
di un provvedimento amministrativo condizionato,<br />
nel senso cioè che l’Amministrazione aveva<br />
lim<strong>it</strong>ato la produzione degli effetti autorizzatori<br />
all’osservanza di una prescrizione specifica per una<br />
durata indeterminata; l’effetto preclusivo, cioè, non<br />
consisteva tanto nella riduzione del contenuto del
984 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
dir<strong>it</strong>to dominicale, che ben poteva e può esplicarsi<br />
in tutta la sua ampiezza a prescindere dall’osservanza<br />
del divieto di vend<strong>it</strong>a frazionata, quanto nella<br />
lim<strong>it</strong>azione degli effetti pos<strong>it</strong>ivi del t<strong>it</strong>olo concessorio:<br />
in guisa che una violazione dell’impegno assunto<br />
con l’atto d’obbligo avrebbe dovuto implicare,<br />
più che una invalid<strong>it</strong>à dell’ipotetico negozio di trasferimento<br />
frazionato dell’immobile, una vera e<br />
propria decadenza automatica del t<strong>it</strong>olo, equiparando<br />
in sostanza la porzione di immobile trasfer<strong>it</strong>a ad<br />
un costruzione realizzata in assenza di t<strong>it</strong>olo concessorio:<br />
effetto certamente meno pregiudizievole<br />
di quello paventato dalla società ricorrente (la<br />
“riduzione” del dir<strong>it</strong>to dominicale), ma non meno<br />
dannoso ai fini dell’esercizio di possibili intraprese<br />
commerciali, e comunque idoneo a leg<strong>it</strong>timare la<br />
reazione sul piano giurisdizionale.<br />
Quale che sia la soluzione corretta, non pare<br />
potersi convenire con la sentenza in commento laddove<br />
essa afferma che “la clausola accessoria inser<strong>it</strong>a<br />
nell’atto di concessione è leg<strong>it</strong>tima perché non<br />
incide in alcun modo sulla efficacia e sulla portata<br />
dispos<strong>it</strong>iva dello stesso …”<br />
Si è appena osservato che quella clausola condiziona<br />
proprio l’efficacia del t<strong>it</strong>olo, e per di più a<br />
tempo indeterminato, il che contrasta con il principio<br />
generale alla stregua del quale in nessun caso<br />
l’Amministrazione può assoggettare a lim<strong>it</strong>azioni<br />
senza tempo l’esercizio di s<strong>it</strong>uazioni giuridiche soggettive<br />
dei c<strong>it</strong>tadini, tanto più allorché codeste s<strong>it</strong>uazioni<br />
siano conseguenza di provvedimenti dell’Amministrazione<br />
accresc<strong>it</strong>ivi di status.<br />
Un’ultima considerazione mer<strong>it</strong>a il rilievo secondo<br />
cui “l’accettazione della clausola in questione da<br />
parte della Società appellante … integra non un<br />
caso di null<strong>it</strong>à per contrasto con norme imperative o<br />
per l’inesistenza di disposizioni che ne leg<strong>it</strong>timino<br />
la previsione ma solo, sussistendone i presupposti,<br />
l’annullabil<strong>it</strong>à della stessa per un vizio della volontà<br />
da far valere nella competente sede giurisdizionale”.<br />
Se ben si legge tra le pieghe della motivazione, il<br />
Consiglio di Stato dice alla società ricorrente che<br />
l’accettazione di quella clausola sarebbe il frutto di<br />
violenza, dolo o errore della parte privata, e che<br />
questa dovrebbe andare ad impugnarsela dinanzi al<br />
giudice ordinario.<br />
Dovrebbero esser chiare, al riguardo, le ragioni<br />
del nostro dissenso anche su tale ultima affermazione:<br />
alla base della clausola della concessione edilizia,<br />
atto amministrativo autorizzatorio unilaterale,<br />
v’è un atto d’obbligo del privato rilasciato su inv<strong>it</strong>o<br />
dell’Amministrazione; vero è che il privato poteva<br />
aderire o meno all’inv<strong>it</strong>o, e così provocare la formazione<br />
di un diniego da impugnare in sede giurisdizionale;<br />
ma è altrettanto vero che, a fronte della<br />
produzione dell’atto d’obbligo, ovviamente con<br />
riserva di impugnazione futura, non vi è stata la formazione<br />
di alcun atto di consenso bilaterale che<br />
consenta oggi di invocare la disciplina codicistica<br />
dell’annullabil<strong>it</strong>à del contratto per vizi del consenso.<br />
Nella prospettazione della parte ricorrente – che<br />
chi scrive personalmente condivide – è anzi proprio<br />
quella dichiarazione del privato, che l’Amministrazione<br />
non poteva imporre a condizione del rilascio<br />
del t<strong>it</strong>olo, ad essere radicalmente nulla ex art. 1418<br />
c.c.; ma se anche, secondo il ragionamento privilegiato<br />
dal Consiglio di Stato, si dovesse abbandonare<br />
la tesi della null<strong>it</strong>à, non vi sarebbe difficoltà alcuna<br />
a ricostruire la fattispecie in termini di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à/annullabil<strong>it</strong>à<br />
della concessione edilizia per<br />
violazione di quelle stesse norme r<strong>it</strong>enute dalla<br />
ricorrente idonee a qualificare l’atto d’obbligo – e<br />
quindi, per derivazione, il t<strong>it</strong>olo concessorio – nullo<br />
tout court.<br />
* * *<br />
MINISTERI<br />
TAR MARCHE, ANCONA – Ordinanza 15<br />
ottobre 2004 n. 136 – Pres. Amoroso, Est.<br />
Tacchi – Associazione Italia Nostra, Consiglio<br />
Regionale Marche dell’Associazione<br />
Italia Nostra (avv. G. Pallottino) c/ Ministero<br />
dei beni culturali (Avvocatura Distrettuale<br />
dello Stato), Presidenza del Consiglio dei<br />
ministri (n.c.), Ministero dell’economia e<br />
delle finanze (n.c.), Ministero per la funzione<br />
pubblica (n.c.), Direzione Regionale per i<br />
beni culturali e paesaggistici delle Marche<br />
(n.c.), M. Lolli Ghetti (n.c.) e Associazione<br />
“Amici per Ancona”(avv.ti R. Stecconi e M.<br />
Miranda).<br />
Pubblica Amministrazione – Riforma della<br />
P.A. – Organizzazione del Ministero dei<br />
beni ambientali e culturali – Legge delega<br />
– Art. 1 L. n. 137/2002 – Lim<strong>it</strong>i al potere<br />
del Governo – D.L.vo. n. 3/2004 – Organizzazione<br />
affidata integralmente a regolamento<br />
governativo – D.P.R. n. 173/2004<br />
– Eccesso di delega – Sussiste – Motivi.<br />
È rilevante e non manifestamente infondata<br />
la questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale del<br />
D.L.vo. n. 3/2004. Sembra infatti sussistere<br />
eccesso di delega e quindi violazione degli artt.<br />
70, 76 e 77, co. 1°, Cost., in quanto il c<strong>it</strong>ato<br />
D.L.vo. esorb<strong>it</strong>a sia dall’amb<strong>it</strong>o che dai princi-
pi e cr<strong>it</strong>eri direttivi fissati dalla legge delega<br />
n. 137/02, nonché dai tempi ivi previsti, essendo<br />
venuta in essere la sostanziale attuazione della<br />
delega in epoca successiva rispetto alla scadenza<br />
stessa (D.P.R. n. 173/04). La legge delega<br />
prevede esclusivamente il conferimento di un<br />
lim<strong>it</strong>ato potere legislativo sull’organizzazione<br />
della Presidenza del Consiglio dei ministri, ma<br />
non abil<strong>it</strong>a il Governo ad autoattribuirsi il potere<br />
di rinviare la disciplina ad una procedura<br />
successiva (anche oltre i lim<strong>it</strong>i oggettivi e temporali<br />
previsti) e di disciplinare con regolamento<br />
tutto ciò che riguarda l’organizzazione del<br />
Ministero, al di là degli aspetti di dettaglio.<br />
Commento del prof. ALFONSO CELOTTO<br />
La censura di un esemplare caso di “intreccio”<br />
tra delega e delegificazione<br />
1. La questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale prospettata<br />
dal TAR Marche cost<strong>it</strong>uisce una palese e<br />
giustificatissima censura del sempre più evidente<br />
squilibrio fra i poteri derivante dagli abusi governativi<br />
della delega legislativa e della delegificazione.<br />
Sappiamo che la crescente assimilazione tra delega<br />
legislativa e delegificazione rappresenta l’ultima, e<br />
forse più preoccupante, distorsione del sistema cost<strong>it</strong>uzionale<br />
delle fonti, poiché due ist<strong>it</strong>uti – per natura<br />
destinati a rimanere distinti – si vedono ora progressivamente<br />
sovrapposti ed usati dal legislatore come<br />
fossero tra loro fungibili (1), mostrando fra gli atti<br />
prodotti “un inestricabile continuum” (2).<br />
Il vorticoso processo di avvicinamento trova origine<br />
nell’abuso della delegificazione e nel parallelo<br />
“scollamento” della delega dall’impianto cost<strong>it</strong>uzionale.<br />
Per quanto riguarda la delegificazione, basti<br />
ricordare che le leggi di delegificazione sussegu<strong>it</strong>esi<br />
numerose soprattutto a partire dal 1993 sono state<br />
adottate senza seguire il modello previsto dall’art.<br />
17, co. 2°, della L. n. 400 del 1988, che presentava<br />
tutti gli elementi per mantenere distinto il potere<br />
normativo primario dal potere normativo secondario<br />
eserc<strong>it</strong>abile dal Governo (3).<br />
(1) In termini di impiego concorrente dei decreti legislativi<br />
e dei regolamenti delegati si esprime GUZZETTA, I<br />
poteri normativi del governo nelle “leggi Bassanini” tra<br />
Cost<strong>it</strong>uzione vigente e proposte della Commissione bicamerale,<br />
in Scr<strong>it</strong>ti in onore di Serio Galeotti, II, Milano,1998,<br />
789 ss.; cfr. anche i contributi raccolti in CARET-<br />
TI – RUGGERI (cur.), Le deleghe legislative, Milano, 2003.<br />
(2) Così DE FIORES, Trasformazioni della delega<br />
legislativa e crisi delle categorie normative, Padova,<br />
2001, 237.<br />
GIURISPRUDENZA 985<br />
In particolare, nelle leggi di delegificazione<br />
sono spesso mancate le norme generali regolatrici<br />
della materia, destinate a dettare la disciplina di<br />
principio, che si sono trasformate in meno stringenti<br />
principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi. Inoltre, negli atti<br />
che autorizzano il Governo ad adottare i regolamenti<br />
in delegificazione, manca pressoché sistematicamente<br />
l’abrogazione espressa delle precedenti<br />
disposizioni legislative regolatrici della<br />
materia, in quanto il legislatore preferisce, quasi<br />
sempre, disporre la c.d. abrogazione innominata<br />
oppure rimandare esplic<strong>it</strong>amente al regolamento<br />
l’individuazione della normativa da abrogare, rendendo<br />
così evidente la fictio iuris dell’abrogazione<br />
differ<strong>it</strong>a o condizionata, su cui si regge il<br />
modello della delegificazione. E ancora, il procedimento<br />
di formazione dei regolamenti in delegificazione<br />
si è arricch<strong>it</strong>o dell’obbligo per il Governo,<br />
previsto di frequente nelle leggi di delegificazione,<br />
di presentare gli schemi di regolamento alle<br />
commissioni competenti per materia per riceverne<br />
un parere, al fine – analogamente alla delega – di<br />
far recuperare un controllo del Parlamento sull’operato<br />
del Governo. Viene, quindi, a realizzarsi<br />
un’attribuzione di potestà normativa sostanzialmente<br />
primaria al Governo, ma senza rispettare i<br />
lim<strong>it</strong>i imposti dall’art. 76 Cost. (4) e senza che gli<br />
atti che, in tal modo, vengono prodotti siano sottoposti<br />
al regime proprio della legge e degli atti<br />
aventi forza di legge.<br />
Quanto alla delega, sono soprattutto la prassi<br />
stabile della integrazione e correzione e la costante<br />
previsione della necess<strong>it</strong>à di richiedere i pareri<br />
delle commissioni parlamentari a rendere sempre<br />
più sfumate ed evanescenti le differenze rispetto<br />
ai regolamenti in delegificazione. Il ricorso ai<br />
decreti integrativi e correttivi perché, producendo<br />
una tendenziale stabil<strong>it</strong>à del potere normativo<br />
delegato, fa perdere uno dei caratteri distintivi<br />
tipici di tale potere, ossia la necessaria temporane<strong>it</strong>à,<br />
elemento che da sempre è stato indicato in<br />
dottrina come segno distintivo rispetto al potere<br />
attribu<strong>it</strong>o attraverso la delegificazione che presenta<br />
invece una tendenziale stabil<strong>it</strong>à (5), a meno che<br />
(3) Da ultimo per un quadro sugli utilizzi abusivi e<br />
distorsivi della delegificazione cfr. MALFATTI, Rapporti<br />
tra deleghe legislative e delegificazioni, Torino, 1999; e<br />
NICCOLAI, Delegificazione e principio di competenza,<br />
Padova, 2001.<br />
(4) Segnalano il pericolo di aggirare i precisi lim<strong>it</strong>i<br />
cost<strong>it</strong>uzionali imposti dall’art. 76 Cost. già CARLASSARE,<br />
Regolamento (dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale), in questa Enciclopedia,<br />
XXXIX, Milano, 1988, 625; e CERVATI, Delegificazione,<br />
in Enc. giur., X, Roma, 1997, 7 ss.
986 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
non intervengano successive “rilegificazioni” della<br />
materia delegificata (6). I pareri parlamentari perché<br />
tendono a rendere simili nel procedimento di formazione<br />
decreti legislativi e regolamenti in delegificazione<br />
(7).<br />
2. La pericolosa assimilazione tra regolamenti in<br />
delegificazione e decreti legislativi porta ad effetti<br />
paradossali quanto i due atti si intrecciano e si sovrappongono,<br />
come accade rispetto alla riorganizzazione<br />
del Ministero dei beni e delle attiv<strong>it</strong>à culturali.<br />
In sostanza, il D.L.vo n. 3 del 2004 avrebbe<br />
dovuto disporre la riorganizzazione del Ministero<br />
per i beni e le attiv<strong>it</strong>à culturali, tenendo conto dei<br />
principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi recati dagli artt. 1 e 10 della<br />
legge di delega n. 137 del 2002.<br />
Sennonché il D.L.vo. n. 3 del 2004 – utilizzo<br />
parole dell’ordinanza in commento – “si presenta<br />
come testo normativo privo di reali contenuti prescr<strong>it</strong>tivi<br />
e, perciò, significativamente inidoneo a<br />
delineare la configurazione ed il funzionamento dell’apparato<br />
nei suoi plessi essenziali secondo il disegno<br />
riformistico impostato dal legislatore”.<br />
“A tale contenuta ossatura normativa” – prosegue<br />
l’ordinanza – “il legislatore delegato ha suppl<strong>it</strong>o rinviando<br />
a regolamenti, da emanarsi ai sensi dell’art.<br />
17, co. 4°-bis, della L. n. 400/1988, l’individuazione<br />
e l’ordinamento degli uffici del Ministero (artt. 1<br />
e 4), le attribuzioni delle direzioni regionali (art. 5)<br />
delle altre strutture dirigenziali periferiche”.<br />
È stato così adottato il D.P.R. 8 giugno 2004, n.<br />
173, quale regolamento di organizzazione del Ministero,<br />
che contiene una disciplina incost<strong>it</strong>uzionale in<br />
quanto, da un lato, aggira i principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi<br />
della legge di delega, di cui non si tiene affatto<br />
conto; e, dall’altro, si configura come “invasivo dei<br />
poteri spettanti al (solo) legislatore delegato e da<br />
questo indeb<strong>it</strong>amente abdicati in favore di una sede<br />
normativa di carattere e forma amministrativa”,<br />
poteri eserc<strong>it</strong>ati peraltro dopo la scadenza del termine<br />
legislativo per l’esercizio della delega, così violando<br />
gli artt. 70, 76 e 77, 1° co., Cost.<br />
(5) Sul punto v., da ultimo, MALFATTI, Rapporti tra<br />
deleghe legislative e delegificazioni, c<strong>it</strong>., 53 ss.<br />
(6) Da ultimo, NICCOLAI, Delegificazione e principio<br />
di competenza, c<strong>it</strong>., 197 ss.; e FRONTONI, Spunti in tema<br />
di delegificazione: rilegificazione e sottrazione dei regolamenti<br />
in delegificazione all’abrogazione referendaria,<br />
in MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione<br />
legislativa, II, Milano, 2000, 233 ss.<br />
(7) Puntuale conferma di tale assimilazione può essere<br />
ora colta nella disciplina unificata recata dall’art. 96ter<br />
Reg. Camera per tutti i pareri parlamentari resi su<br />
schemi di atti normativi del governo (legislativi o regolamentari<br />
che siano).<br />
A questo punto, il TAR Marche avrebbe potuto<br />
direttamente disapplicare il regolamento in questione<br />
e invece preferisce – per aspera ad astra – sollevare<br />
questione di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale del<br />
D.L.vo. n. 3 del 2004.<br />
Che questa sia la strada per censurare gli abusi<br />
della delegificazione ce lo ha insegnato la Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale rilevando che la tradizionale non<br />
impugnabil<strong>it</strong>à dei regolamenti dinanzi ad essa non<br />
cost<strong>it</strong>uisca una lim<strong>it</strong>azione della tutela della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, in quanto – rispetto alla delegificazione<br />
– “La garanzia è normalmente da ricercare,<br />
volta a volta, a seconda dei casi, o nella questione<br />
di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sulla legge abil<strong>it</strong>ante il Governo<br />
all’adozione del regolamento, ove il vizio sia a<br />
essa riconducibile (per avere, in ipotesi, posto principi<br />
incost<strong>it</strong>uzionali o per aver omesso di porre<br />
principi in materie che cost<strong>it</strong>uzionalmente li richiedono);<br />
o nel controllo di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à sul regolamento,<br />
nell’amb<strong>it</strong>o dei poteri spettanti ai giudici ordinari<br />
o amministrativi, ove il vizio sia proprio ed esclusivo<br />
del regolamento stesso” (sentenza n. 427 del<br />
2000, § 4 Cons. dir<strong>it</strong>to).<br />
Il commentatore deve, ora, solo auspicarsi che la<br />
Corte scrutini la abnorme fattispecie qui in esame<br />
con lo stesso rigore che ha condotto a declaratorie di<br />
incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à degli intrecci normativi tra delega<br />
e delegificazione rispetto alla disciplina del codice<br />
della strada (sentenza n. 239 del 2003) o, anche, tra<br />
due diversi decreti legislativi, emanati sullo stesso<br />
oggetto in forza di differenti leggi di delega proprio<br />
al fine di eludere alcuni principi e cr<strong>it</strong>eri direttivi<br />
(sentenza n. 503 del 2000, sulla trasformazione in<br />
fondazioni di dir<strong>it</strong>to privato degli Enti che svolgono<br />
attiv<strong>it</strong>à musicale diversi dagli Enti autonomi lirici e<br />
dalle ist<strong>it</strong>uzioni concertistiche assimilate).<br />
* * *<br />
OCCUPAZIONE ACQUISITIVA<br />
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DEL-<br />
L’UOMO – Decisione 3 giugno 2004 –<br />
C.L. Rozakis, président, M.S. Nielsen, greffier<br />
de section Binotti c. Italia.<br />
Occupazione acquis<strong>it</strong>iva – Accessione invert<strong>it</strong>a<br />
– Quantum dell’indennizzo – Violazione<br />
art. 1 Prot. n. 1 C.e.d.u. – Accesso ad<br />
un tribunale – Artt. 6 e 13 C.e.d.u. – Decisione<br />
sulla ricevibil<strong>it</strong>à.<br />
Occupazione acquis<strong>it</strong>iva – Accessione invert<strong>it</strong>a<br />
– Quantum dell’indennizzo – Ammontare<br />
dell’indennizzo – C.e.d.u. – Protocollo<br />
n. 1, articolo 1 – Indennizzo per priva-
zione della proprietà – Retroattiv<strong>it</strong>à della<br />
legge – Violazione – Pubblico interesse –<br />
Dir<strong>it</strong>ti fondamentali – Equo bilanciamento<br />
– Interferenze arb<strong>it</strong>rarie – Pacifico<br />
godimento della proprietà – Giurisprudenza<br />
di Strasburgo – Certezza e prevedibil<strong>it</strong>à<br />
dell’es<strong>it</strong>o del procedimento – Effettiva<br />
tutela del dir<strong>it</strong>to – Articolo 6 della<br />
Convenzione – Accesso ad un tribunale –<br />
Articolo 13 della Convenzione<br />
Commento del dott. EMILIANO SIMONELLI<br />
L’importanza del caso risiede nella pronuncia di<br />
ricevibil<strong>it</strong>à concernente il ricorso in esame.<br />
La prima doglianza della ricorrente, avente ad<br />
oggetto l’articolo 1 del Protocollo addizionale<br />
numero 1, concerne la privazione del suo terreno in<br />
forza del principio dell’accessione invert<strong>it</strong>a, nonché<br />
il quantum dell’indennizzo, che la ricorrente prevede<br />
essere notevolmente ridotto in applicazione della<br />
legislazione in vigore nella materia.<br />
Nel caso specifico, la procedura innanzi il tribunale<br />
è ancora pendente.<br />
La seconda doglianza della ricorrente concerne<br />
la presunta impossibil<strong>it</strong>à di adire un tribunale durante<br />
il periodo di occupazione leg<strong>it</strong>tima, al fine di<br />
reclamare un’indenn<strong>it</strong>à. La ricorrente lamenta una<br />
presunta violazione del “dir<strong>it</strong>to di accesso ad un tribunale”,<br />
invocando gli articoli 6 e 13 della Convenzione.<br />
Conformemente alla sua costante giurisprudenza,<br />
la Corte europea considera la doglianza di<br />
cui all’articolo 13 della Convenzione assorb<strong>it</strong>a in<br />
quella relativa all’articolo 6 della Convenzione.<br />
La Corte conclude nel senso di dichiarare la ricevibil<strong>it</strong>à<br />
del ricorso, in attesa di statuire defin<strong>it</strong>ivamente<br />
sul mer<strong>it</strong>o per tram<strong>it</strong>e della futura sentenza.<br />
* * *<br />
PRIVATIZZAZIONI<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. I –<br />
Ordinanza 13 ottobre 2004 n. 175 – Pres.<br />
Barbieri, Rel. ref. Monteferrante – Associazione<br />
Azionariato Diffuso dell’AEM , F.<br />
Cuccia, G. Fragapane, P.A. Puggioni, A.<br />
Sanchirico, S. Sartorio (avv.ti S. Nespor,<br />
A.L. De Cesare, A. Civ<strong>it</strong>elli) c/ Comune<br />
Milano (avv.ti M.R. Surano, A. Santa Maria,<br />
C. Croff, L. REG. Perfetti, B. Limonati) e<br />
AEM S.p.a. ( avv.ti M.N. Bessi, A. Solci, L.<br />
Cavalli, E. Putrella).<br />
GIURISPRUDENZA 987<br />
1. S.p.a. ex municipalizzate – Riserva comunale<br />
– Nomina maggioranza amministratori<br />
– art. 2449 c.c. – Contrasto con art. 56<br />
Trattato CEE – Possibil<strong>it</strong>à – Rimessione<br />
Corte giustizia CE.<br />
2. Privatizzazioni – Poteri speciali – Comuni<br />
- Applicabil<strong>it</strong>à – Ex art. 2 L. n. 474/1994<br />
–Sussiste.<br />
3. Società – Partecipazione – Norme restr<strong>it</strong>tive<br />
– Illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à – Proporzionali, oggettive,<br />
conoscibili, non discriminatorie e per<br />
motivi di interesse pubblico – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
4. Società – Statuto – Modifica – Inserimento<br />
riserva nomina amministratori – Atto<br />
autor<strong>it</strong>ativo e pubblico.<br />
1. Occorre rimettere alla Corte di Giustizia<br />
CE la questione se l’art. 2449 c.c. possa r<strong>it</strong>enersi<br />
conforme all’art. 56 del Trattato CEE<br />
come interpretato con le sentenze 23 maggio<br />
2000 causa c-58/99; 4 giugno 2002 cause c-<br />
503/99 e C-483/99; 13 maggio 2003 cause -<br />
98/01 e C-463/00, in particolar modo qualora<br />
sia applicato congiuntamente all’art. 4 D.L. 31<br />
maggio 1994, n. 332 convert<strong>it</strong>o nella L. n. 30<br />
luglio 1994, n. 474 e laddove realizzi un effetto<br />
concreto in contrasto con altra disposizione di<br />
legge nazionale (e segnatamente con l’art. 2,<br />
co. 1°, lett. d) del D.L. 31 maggio 1994 n. 332,<br />
convert<strong>it</strong>o nella legge 30 luglio 1994, n. 474) a<br />
sua volta conforme all’art. 56 del Trattato<br />
CEE.<br />
2. L’applicabil<strong>it</strong>à agli Enti pubblici terr<strong>it</strong>oriali<br />
del quadro normativo richiamato in materia<br />
di privatizzazioni e di poteri speciali, opera<br />
in forza dell’art. 2, co. 3° della L. n. 474/1994<br />
a mente del quale: “Le disposizioni del presente<br />
articolo si applicano anche alle società controllate,<br />
direttamente o indirettamente da Enti<br />
pubblici, anche terr<strong>it</strong>oriali ed economici, operanti<br />
nel settore dei trasporti e degli altri servizi<br />
pubblici ed individuate con provvedimento<br />
dell’Ente pubblico partecipante..”.<br />
3. Contrasta con il Trattato CE una normativa<br />
nazionale che lim<strong>it</strong>i l’acquisto di partecipazioni<br />
o che restringa in altro modo la possibil<strong>it</strong>à<br />
di partecipare effettivamente alla gestione<br />
di una società o al suo controllo cost<strong>it</strong>uisce<br />
una restrizione della libera circolazione dei<br />
cap<strong>it</strong>ali a meno che tali lim<strong>it</strong>azioni soddisfino<br />
contemporaneamente alle seguenti condizioni:<br />
siano applicate in modo non discriminatorio;
988 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
siano giustificate da motivi imperativi di interesse<br />
pubblico; siano proporzionali all’obiettivo<br />
persegu<strong>it</strong>o e siano fondate su cr<strong>it</strong>eri oggettivi<br />
e previamente conoscibili dagli interessati.<br />
4. La modifica dello statuto di una società<br />
partecipata da un Ente pubblico terr<strong>it</strong>oriale<br />
che prevede una riserva di nomina diretta degli<br />
amministratori in favore dell’Ente medesimo<br />
va imputata direttamente alla volontà dell’Ente<br />
terr<strong>it</strong>oriale, in veste di autor<strong>it</strong>à pubblica, in<br />
quanto assunta alla stregua di un presupposto<br />
di fatto della determinazione amministrativa di<br />
procedere alla privatizzazione sostanziale della<br />
società controllata.<br />
Commento dell’avv. ADOLFO MARIO BALESTRERI<br />
La compatibil<strong>it</strong>à dell’art. 2449 c.c. e dell’inserimento<br />
di “Golden Share” negli statuti delle<br />
società ex municipalizzate<br />
1. L’ordinanza del TAR Lombardia in commento<br />
affronta principalmente la delicata questione afferente<br />
al confl<strong>it</strong>to fra interesse pubblico e interesse<br />
sociale all’interno della società mista ex municipalizzata<br />
ins<strong>it</strong>a nell’utilizzo della normativa generale<br />
del dir<strong>it</strong>to societario contenuta nel codice civile<br />
(segnatamente, dell’art. 2449) al fine di introdurre,<br />
in sede di modifica delle regole di “governance”, la<br />
figura della “golden share”: in maniera tale da consentire<br />
all’Ente locale di conservare sempre e<br />
comunque la maggioranza assoluta nell’Organo<br />
amministrativo della Società controllata, nonostante<br />
la perd<strong>it</strong>a della maggioranza assoluta del cap<strong>it</strong>ale<br />
sociale. Il che configura un disegno che, nella<br />
sostanza, si pone in contrasto con le modifiche<br />
apportate al testo originario dell’art. 2 della legge<br />
30 luglio 1994 n. 474 dall’art. 4, co. 227°, della 24<br />
dicembre 2003 n. 350, in linea con quanto statu<strong>it</strong>o<br />
in tema dalla Corte di giustizia europea con la sentenza<br />
4 giugno 2002, causa C-503/99 (a sua volta,<br />
aderente ad ulteriori sentenze della stessa Corte: 23<br />
maggio 2000 causa C-58/99, nonché 13 maggio<br />
2003 causa C-98/01 e C-463/00).<br />
Al propos<strong>it</strong>o, l’ordinanza del TAR Lombardia in<br />
esame (avente ad oggetto una rimessione alla Corte<br />
di giustizia comun<strong>it</strong>aria, in relazione alla modifica<br />
dello Statuto di AEM S.p.a. prevista in un atto di<br />
indirizzo assunto dal Comune di Milano), in potente<br />
contraddizione con le statuizioni rese in sede cautelare<br />
del Consiglio di Stato (sez. V, n. 3866/04 del<br />
10 agosto 2004), ha posto in evidenza:<br />
(i) che, in disparte ogni considerazione in ordine<br />
al rispetto del principio di imparzial<strong>it</strong>à e di<br />
buon andamento nella scelta dei componenti del<br />
Consiglio d’Amministrazione della società partecipata<br />
da parte del socio pubblico, l’introduzione<br />
di un meccanismo di “golden share” nelle regole<br />
di governance, ancorché attuato dall’Ente pubblico<br />
socio non in via autor<strong>it</strong>ativa ma attraverso il<br />
ricorso all’art. 2449 c.c. in sede di modificazione<br />
dello statuto sociale, è comunque in grado di incidere<br />
sul dir<strong>it</strong>to dei soci privati attuali nonché dei<br />
potenziali invest<strong>it</strong>ori futuri di scegliere liberamente<br />
amministratori di loro fiducia, r<strong>it</strong>enuti capaci di<br />
garantire il perseguimento dell’interesse sociale<br />
(dir<strong>it</strong>to destinatario di tutela da parte della normativa<br />
di rango primario nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario,<br />
segnatamente dell’art. 56 del Trattato CE così<br />
come ripetutamente interpretato dalla giurisprudenza<br />
comun<strong>it</strong>aria);<br />
(ii) che l’esercizio dei poteri di indirizzo della successiva<br />
attiv<strong>it</strong>à in sede assembleare da parte degli<br />
Organi dell’Ente pubblico socio, nel senso di introdurre<br />
la previsione di “poteri speciali” riconducibili<br />
all’utilizzo dell’art. 2449 c.c., non può comunque<br />
sottrarsi al rispetto dei presupposti individuati, in<br />
attuazione delle statuizioni dai Giudici comun<strong>it</strong>ari,<br />
dall’art. 66, commi 3° e 4°, della legge 23 dicembre<br />
1999 n. 488 e dei conseguenti decreti applicativi del<br />
Presidente del Consiglio dei ministri (si tratta, più<br />
precisamente, del decreto del Presidente del Consiglio<br />
dei ministri del 10 giugno 2004). Con la conseguente<br />
implicazione per cui i predetti poteri speciali<br />
possono essere introdotti soltanto ove diretti alla tutela<br />
di rilevanti e imprescindibili interessi pubblici<br />
(individuati nell’ordine pubblico, nella sicurezza<br />
pubblica, nella san<strong>it</strong>à pubblica, nonché nella difesa),<br />
e comunque in forma e misure idonee e proporzionali<br />
alla tutela di detti interessi anche sotto il profilo<br />
temporale, e sempre nel rispetto del principio comun<strong>it</strong>ario<br />
di non discriminazione ed in coerenza con gli<br />
obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della<br />
concorrenza e del mercato;<br />
(iii) che le lim<strong>it</strong>azioni in questione trovano applicazione<br />
anche gli EE.LL., alla stregua dell’amb<strong>it</strong>o<br />
di applicazione soggettiva dell’art. 2, co. 3°, della L.<br />
n. 474 del 1994 che, nella nuova formulazione<br />
attualmente vigente, ha recep<strong>it</strong>o i principi affermati<br />
in materia dalla Corte comun<strong>it</strong>aria.<br />
In defin<strong>it</strong>iva, pertanto, l’ordinanza di rimessione<br />
del TAR Lombardia pare caratterizzarsi per l’adesione<br />
ad una ricostruzione sostanzialistica della<br />
figura della “golden share” (e delle connesse esigenze<br />
di tutela della concorrenza nel contesto dell’area<br />
comun<strong>it</strong>aria), tale da “squarciare il velo” formale<br />
dell’atto-fonte (che s’identifica “a valle” nella<br />
deliberazione assembleare di una società di cap<strong>it</strong>ali,<br />
avente una valenza schiettamente privatistica), per<br />
verificare la coerenza dell’atto di indirizzo pol<strong>it</strong>icostrategico<br />
assunto dall’Ente pubblico-socio “a monte”<br />
(certamente inquadrabile nella categoria dell’atto<br />
amministrativo, e dunque soggetto al sindacato
del giudice amministrativo) con la normativa comun<strong>it</strong>aria<br />
e nazionale applicabile alla materia delle privatizzazioni.<br />
2. È appena il caso di accennare in questa sede<br />
che l’art. 2449 c.c., destinatario dell’ordinanza di<br />
rimessione alla Corte europea, sopravvissuto alla<br />
recente riforma del dir<strong>it</strong>to societario (avendo sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />
i previgenti artt. 2459 e 2460), è stato nel passato<br />
ripetutamente contestato anche sotto il profilo<br />
della cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, in quanto r<strong>it</strong>enuto in contrasto<br />
con la tutela dell’iniziativa economica privata ex art.<br />
41 Cost.<br />
In ogni caso, nell’ipotesi di amministratore<br />
direttamente nominato dall’Ente pubblico socio,<br />
sembra difficile potersi negare la ricorrenza dei<br />
presupposti del confl<strong>it</strong>to di interesse ai sensi del<br />
nuovo art. 2391 c.c. (anche per quel che concerne<br />
ovviamente l’ammissibil<strong>it</strong>à delle azioni giudiziali<br />
previste al co. 3°) ogniqualvolta l’oggetto della<br />
deliberazione attenga ai rapporti con l’Ente pubblico<br />
socio, conseguenti al contratto di servizio in<br />
corso con lo stesso Ente pubblico socio e/o,<br />
comunque, con le linee di indirizzo pol<strong>it</strong>ico-strategico<br />
elaborate dai competenti Organi dell’Ente<br />
pubblico medesimo.<br />
* * *<br />
PROCESSO<br />
AMMINISTRATIVO<br />
TAR LOMBARDIA, BRESCIA – Sentenza<br />
3 agosto 2004 n. 861 – Pres. Mariuzzo, Est.<br />
Marra – Dall’asta Oliviero (avv. A. Zonaro)<br />
c. Comune di Brescia (avv.ti S. Bini e M.<br />
Poli).<br />
1. Processo amministrativo – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à ed<br />
interesse a ricorrere – Interesse morale –<br />
Sussiste.<br />
2. Processo amministrativo – Perizie, accertamenti<br />
e consulenze tecniche – Inabil<strong>it</strong>à<br />
assoluta e permanente ai fini pensionistici<br />
– Valutazione CTU – È ammessa.<br />
1. L’interesse a ricorrere sussiste anche in<br />
presenza di un interesse morale volto ad ottenere<br />
l’annullamento di un provvedimento valutativo<br />
del soggetto, delle sue capac<strong>it</strong>à, della<br />
sua condotta, della sua rett<strong>it</strong>udine e della leg<strong>it</strong>tima<br />
pretesa ad essere collocato in quiescenza<br />
anticipata.<br />
2. Il giudice amministrativo, a fronte di un<br />
provvedimento di diniego dell’inabil<strong>it</strong>à asso-<br />
GIURISPRUDENZA 989<br />
luta e permanente al lavoro, illeg<strong>it</strong>timo per<br />
assenza del presupposto della vis<strong>it</strong>a medica a<br />
tal fine necessaria, può disporre la CTU per<br />
valutare la sussistenza di una patologia tale<br />
da giustificare la inabil<strong>it</strong>à assoluta e permanente<br />
e l’attribuzione della relativa pensione.<br />
Commento della dott.ssa NADIA MACCABIANI<br />
Il TAR Brescia (sentenza n. 861/2004) torna sul<br />
tema della discrezional<strong>it</strong>à tecnica<br />
La sentenza in epigrafe non fa altro che<br />
approfondire il tema del sindacato giurisdizionale<br />
sull’esercizio della discrezional<strong>it</strong>à tecnica da parte<br />
dell’Amministrazione. L’incip<strong>it</strong> già poteva considerarsi<br />
contenuto nella sentenza n. 826/2004, ma è qui<br />
esplic<strong>it</strong>ato ed ampliato. Il giudice ad<strong>it</strong>o, a fronte della<br />
rilevata illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un provvedimento di<br />
diniego della inabil<strong>it</strong>à assoluta e permanente al<br />
lavoro per errone<strong>it</strong>à dei presupposti di fatto (non era<br />
stata espletata la vis<strong>it</strong>a medica funzionale allo scopo<br />
– ortopedica – bensì una – per nulla conferente –<br />
vis<strong>it</strong>a psichiatrica), non si lim<strong>it</strong>a ad annullarlo,<br />
com’è tipico dei giudizi impugnatori. Tutt’altro,<br />
esso dispone una CTU, non per “rivalutare” la<br />
discrezional<strong>it</strong>à tecnica, peraltro non eserc<strong>it</strong>ata<br />
dall’Amministrazione in relazione alla s<strong>it</strong>uazione<br />
ortopedica del dipendente, essendosi lim<strong>it</strong>ata a<br />
valutare quella psichiatrica, bensì – sembra – per<br />
eserc<strong>it</strong>arla ex novo.<br />
Non a caso, considera “opportuno, ai fini del<br />
decidere, disporre una consulenza tecnica d’ufficio<br />
allo scopo di rilevare, anche alla stregua della documentazione<br />
sino ad allora prodotta relativa alla<br />
inferm<strong>it</strong>à di tipo ortopedico, se tale patologia poteva<br />
tuttavia giustificare un giudizio di inabil<strong>it</strong>à assoluta<br />
e permanente al lavoro tale da giustificare l’attribuzione<br />
della pensione privilegiata per causa di<br />
servizio dall’istante richiesta”. In questo modo il<br />
giudice non si lim<strong>it</strong>a a verificare la logic<strong>it</strong>à e ragionevolezza<br />
dell’<strong>it</strong>er argomentativo segu<strong>it</strong>o dall’Amministrazione;<br />
non si lim<strong>it</strong>a a “sovrapporsi” ad una<br />
valutazione tecnica già svolta dall’Amministrazione<br />
(sentenza n. 826/2004); ma fa ben di più: svolge una<br />
valutazione tecnica che l’Amministrazione ha<br />
omesso di compiere. Ne deriva una maggior completezza<br />
della tutela del singolo. Infatti, nell’ipotesi<br />
in cui la CTU avesse es<strong>it</strong>o pos<strong>it</strong>ivo, è dubbio che<br />
l’Amministrazione possa riadottare un provvedimento<br />
negativo, lim<strong>it</strong>andosi a correggere i presupposti<br />
accertati come errati. Ne deriva – ulteriormente<br />
– che il giudizio demol<strong>it</strong>orio – con i poteri giurisdizionali<br />
così ampliati – viene ad assorbire parte<br />
delle caratteristiche di un giudizio tipicamente di<br />
mer<strong>it</strong>o qual è quello di ottemperanza.<br />
* * *
990 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – Sentenza<br />
26 settembre 2004 n. 4356 – Pres. Elefante,<br />
Est. Millemaggi – Cogliani Ses<strong>it</strong><br />
Puglia S.p.a. (avv. A. Damascelli) c. Major<br />
Plastic S.r.l. ( avv. F. Mastrov<strong>it</strong>i).<br />
Processo amministrativo – Impugnazione di<br />
fermo amministrativo – Non sussiste la<br />
giurisdizione del G.A. – Ragioni<br />
Non sussiste la giurisdizione del G.A. in<br />
tema di impugnazione del provvedimento di<br />
fermo autoveicolo per mancato pagamento di<br />
cartelle tributarie, considerate sia l’inerenza<br />
della questione alla materia tributaria, sia l’intervenuta<br />
decisione della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
in tema di giurisdizione sui servizi.<br />
* * *<br />
PUBBLICO IMPIEGO<br />
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. V – Sentenza<br />
30 settembre 2004 n. 13048 – Pres.<br />
D’Alessandro, Est. Camin<strong>it</strong>i – F.N. e F.V.<br />
(avv.ti D.C. e C.P.) c. Provincia di n. (avv.ti<br />
A.D.F. e P.C.), Regione Campania (n.c.) e<br />
altri.<br />
Accesso al pubblico impiego – Collocamento<br />
obbligatorio – Chiamata nominativa previa<br />
stipulazione della relativa convenzione<br />
di cui all’art. 11, L. n. 69/89 – Diniego di<br />
sottoscrizione opposto al Comune proponente<br />
dall’Ufficio di Collocamento Obbligatorio<br />
per la chiamata diretta degli<br />
appartenenti alle cd. categorie protette –<br />
Ricorso al G.A. dei lavoratori – Difetto di<br />
giurisdizione – Sussiste.<br />
L’art. 63 del D.L.vo. 30.03.2001, n. 165,<br />
sancisce che: ‘...restano devolute alla giurisdizione<br />
del giudice amministrativo le controversie<br />
in materia di procedure concorsuali per<br />
l’assunzione dei dipendenti delle Pubbliche<br />
Amministrazioni...’. Di tal ché deve escludersi<br />
la giurisdizione del G.A. allorquando l’accesso<br />
all’impiego nella P.A. non avvenga mediante<br />
l’espletamento di un concorso o di una selezione<br />
di tipo concorsuale, bensì mediante stipulazione<br />
delle appos<strong>it</strong>e convenzioni previste dalla<br />
legge 12.03.1999, n. 68, in materia di collocamento<br />
obbligatorio. Infatti, benché tale procedura<br />
di scelta del personale sia disciplinata<br />
dalla legge., essa non è assimilabile ad un pubblico<br />
concorso, anche ai fini del riparto di giurisdizione.<br />
Va dunque declinata la giurisdizione<br />
del G.A. nel caso in cui gli aspiranti all’impiego<br />
presso la P.A., appartenenti alle cd. categorie<br />
protette, impugnino l’illeg<strong>it</strong>timo rifiuto<br />
del competente Ufficio di Collocamento di stipulare<br />
con la P.A. richiedente la convenzione di<br />
cui all’art. 11, L. n. 68/99, finalizzata alla loro<br />
assunzione<br />
* * *<br />
PUNTEGGIO NUMERICO E<br />
MOTIVAZIONE<br />
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – Sentenza<br />
19 luglio 2004 n. 5175 – Pres. Paolo Salvatore,<br />
Est. V<strong>it</strong>o Poli.<br />
Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />
numerici – Concorso pubblico o esame –<br />
Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />
e non propriamente provvedimentale –<br />
Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />
di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrativa di valutazione.<br />
L’onere di motivazione dei giudizi concernenti<br />
prove scr<strong>it</strong>te ed orali di un concorso pubblico<br />
o di un esame è sufficientemente adempiuto<br />
con l’attribuzione di un punteggio alfanumerico.<br />
* * *<br />
TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Sentenza<br />
20 aprile 2004 n. 1214 – Pres. Giovanni<br />
Vacirca, Est. Eleonora Di Santo.<br />
Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />
numerici – Concorso pubblico o esame –<br />
Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />
e non propriamente provvedimentale –<br />
Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />
di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrativa di valutazione.<br />
Considerato che il giudizio di una Commissione<br />
d’esame è volto a fornire un apprezzamento<br />
sul grado di organic<strong>it</strong>à e sul livello di<br />
approfondimento dimostrati dal candidato, gli<br />
indici di matur<strong>it</strong>à di preparazione teorico-pratica<br />
ben sono messi in evidenza a mezzo di una
espressione ar<strong>it</strong>metica esplicativa di per sé<br />
della discrezional<strong>it</strong>à valutativa di cui si connota<br />
l’Organo in questione.<br />
* * *<br />
TAR. TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Sentenza<br />
19 luglio 2004 n. 2649 – Pres. Giovanni<br />
Vacirca, Est. Andrea Migliozzi.<br />
Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />
numerici – Concorso pubblico o esame –<br />
Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />
e non propriamente provvedimentale –<br />
Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />
di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrativa di valutazione.<br />
Per garantire il sindacato della ragionevolezza,<br />
della coerenza e della logic<strong>it</strong>à delle valutazioni<br />
concorsuali è necessaria una pur sintetica<br />
o implic<strong>it</strong>a esternazione delle ragioni che<br />
hanno indotto la commissione alla formulazione<br />
di un giudizio di segno negativo.<br />
* * *<br />
TAR TOSCANA, FIRENZE, SEZ. I – Ordinanza<br />
9 settembre 2004 n. 924 – Pres. Giovanni<br />
Vacirca, Est. Giacinta Del Guzzo.<br />
Motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />
numerici – Concorso pubblico o esame –<br />
Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />
e non propriamente provvedimentale –<br />
Punteggio numerico sufficiente – Final<strong>it</strong>à<br />
di economic<strong>it</strong>à, celer<strong>it</strong>à e chiarezza dell’attiv<strong>it</strong>à<br />
amministrativa di valutazione.<br />
Affinché la Commissione esaminatrice<br />
assolva agli obblighi di motivazione è sufficiente<br />
l’utilizzo dell’espressione numerica del<br />
punteggio attribu<strong>it</strong>o alle prove d’esame, avendo<br />
preventivamente predisposto cr<strong>it</strong>eri uniformi<br />
di valutazione.<br />
Commento dell’avv. MARIA VITTORIA LUMETTI<br />
(Avvocato dello Stato presso l’Avvocatura Distrettuale<br />
dello Stato di Firenze)<br />
L’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di valutazione: punteggio<br />
numerico e obbligo di motivazione<br />
SOMMARIO: 1) La motivazione espressa a mezzo di<br />
coefficienti numerici – 2) L’orientamento oscillante<br />
della giurisprudenza e i segni grafici di correzione –<br />
3) L’organizzazione del lavoro della commissione<br />
esaminatrice e i tempi di correzione.<br />
GIURISPRUDENZA 991<br />
1. La motivazione espressa a mezzo di coefficienti<br />
numerici e il principio di economic<strong>it</strong>à e di<br />
celer<strong>it</strong>à<br />
Con la pronuncia del luglio scorso il Consiglio di<br />
Stato ribadisce che, anche dopo l’entrata in vigore<br />
della L. n. 241/1990, l’onere di motivazione dei giudizi<br />
concernenti prove scr<strong>it</strong>te ed orali di un concorso<br />
pubblico o di un esame, è sufficientemente adempiuto<br />
con l’attribuzione di un punteggio alfanumerico.<br />
Il punteggio alfanumerico si configura come formula<br />
sintetica, ma eloquente, idonea ad esternare la<br />
valutazione tecnica compiuta dalla commissione.<br />
Nel caso di specie l’appellato è stato escluso dalla<br />
graduatoria del concorso interno, per t<strong>it</strong>oli ed esami,<br />
per la preposizione a n. 6 uffici dell’area economica<br />
della Provincia autonoma di Trento, per aver<br />
consegu<strong>it</strong>o nella prova orale il punteggio di 20\40<br />
inferiore al minimo richiesto dal bando (24\40).<br />
La sentenza di primo grado annulla la graduatoria<br />
e gli atti connessi ravvisando l’insufficienza del<br />
mero voto numerico, anche in considerazione del<br />
buon es<strong>it</strong>o delle prove scr<strong>it</strong>te.<br />
I vinc<strong>it</strong>ori del concorso propongono appello<br />
richiamando consolidati principi giurisprudenziali<br />
in ordine alla sufficienza del voto numerico quale<br />
motivazione di valutazioni concorsuali.<br />
L’appello è dichiarato fondato sulla base della<br />
congru<strong>it</strong>à del punteggio numerico ad esprimere le<br />
valutazioni tecniche dell’Amministrazione, ponendosi<br />
in linea con numerose pronunce (1).<br />
Tale principio, oltre a rispondere ad evidenti final<strong>it</strong>à<br />
di economic<strong>it</strong>à dell’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di<br />
valutazione, assicura la necessaria chiarezza dei<br />
giudizi di mer<strong>it</strong>o compiuti dalle commissioni nell’esercizio<br />
di insindacabili (perché opinabili)<br />
apprezzamenti tecnici, salvo i casi della manifesta<br />
abnorm<strong>it</strong>à.<br />
Esso si fonda, inoltre, sul riconosciuto carattere<br />
non propriamente provvedimentale del giudizio<br />
emesso in mer<strong>it</strong>o ad una prova di esame.<br />
La sentenza precisa, inoltre, che “Non può trovare<br />
ingresso la diversa tesi sostenuta dalla sesta<br />
sezione del Consiglio (cfr. sez. VI, 13 febbraio<br />
2004, n. 558; 30 aprile 2003, n. 2331) in maniera<br />
per altro non univoca, essendo sment<strong>it</strong>a da coeve<br />
decisioni della medesima sezione (cfr. sez. VI, 17<br />
febbraio 2004, n. 659)”.<br />
Nel caso della pronuncia del TAR Toscana resa<br />
all’es<strong>it</strong>o dell’udienza cautelare del 9 settembre<br />
2004, il ricorrente chiede l’annullamento, previa<br />
(1) Ex plurimis e da ultimo, Consiglio di Stato, sez.<br />
IV, 7 maggio 2004, n. 2881; sez. IV, ord., 29 gennaio<br />
2004, n. 397).
992 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
sospensione, del provvedimento di non ammissione<br />
alla prova orale degli esami di avvocato, sessione<br />
2003, e di ogni altro atto presupposto, connesso e<br />
consequenziale, prospettando, anche, la violazione<br />
di legge per non equa distribuzione del carico di<br />
lavoro tra le sottocommissioni.<br />
L’ordinanza del TAR respinge statuendo che “la<br />
Commissione appare aver assolto gli obblighi di<br />
motivazione attraverso l’espressione numerica del<br />
punteggio attribu<strong>it</strong>o alle prove d’esame, avendo preventivamente<br />
predisposto cr<strong>it</strong>eri uniformi di valutazione”.<br />
Anche in questo caso si r<strong>it</strong>iene che il punteggio<br />
numerico non cost<strong>it</strong>uisca violazione o falsa applicazione<br />
dell’art. 3 della L. n. 241/1990.<br />
Il TAR Toscana aderisce all’ indirizzo costante<br />
del Consiglio di Stato per il quale l’obbligo di motivazione<br />
imposto dalla suddetta norma deve r<strong>it</strong>enersi<br />
adeguatamente soddisfatto con l’attribuzione di<br />
un punteggio numerico ad una prova di concorso<br />
per esami o di abil<strong>it</strong>azione all’esercizio professionale,<br />
senza ed indipendentemente da qualsiasi altra<br />
esplic<strong>it</strong>azione della valutazione discrezionale compiuta<br />
dalla Commissione (2).<br />
A maggior ragione nel caso di specie, ove la<br />
commissione aveva individuato dei cr<strong>it</strong>eri di valutazione.<br />
È stato osservato che l’art. 3, co. 1°, L. n. 241/90,<br />
collega la valutazione circa la sufficienza della<br />
motivazione alle risultanze dell’istruttoria.<br />
Si tratta, pertanto, di un obbligo che sussiste per<br />
l’attiv<strong>it</strong>à amministrativa di tipo più propriamente<br />
provvedimentale, e non anche per l’attiv<strong>it</strong>à di giudizio<br />
conseguente ad una valutazione qual’è, appunto,<br />
quella relativa all’attribuzione di un punteggio sulla<br />
preparazione culturale o tecnica del candidato.<br />
Quanto appena detto è ancor più vero quando, come<br />
nel caso che ci occupa, non si tratta neppure di attiv<strong>it</strong>à<br />
comparativa, ma di un esame di idone<strong>it</strong>à professionale<br />
(Cons. Stato sez. IV, 727/93, c<strong>it</strong>ata).<br />
I principi così enunciati (in particolare l’inapplicabil<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 3 della L. n. 241/90), denotano lo<br />
sforzo della giurisprudenza di far coesistere esigenze<br />
di effettiv<strong>it</strong>à della tutela individuale con le necess<strong>it</strong>à<br />
pratiche di sped<strong>it</strong>ezza ed economic<strong>it</strong>à dell’azione<br />
amministrativa, in un quadro ove occorre costantemente<br />
bilanciare l’immanenza di interessi generali<br />
e la concorrente espansibil<strong>it</strong>à dei costi determinati<br />
dalla tutela individuale.<br />
La suddetta conclusione non è stata posta in<br />
discussione neppure dai principi affermati dalla<br />
(2) Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 13.10.1993 n. 727; Cons.<br />
Stato sez. VI, 27.05.1996 n. 747.<br />
nota decisione del Consiglio di Stato, VI sez., 30<br />
aprile 2003 n. 2331.<br />
Anche il TAR Lazio sez. 1^ sentenza del 28 maggio<br />
2003, nell’esaminare la suddetta sentenza,<br />
osserva:<br />
“La sentenza invocata ha posto l’accento, in particolare,<br />
sulla necess<strong>it</strong>à che la commissione giudicatrice<br />
accompagni la semplice espressione numerica<br />
del proprio giudizio con l’apposizione di correzioni,<br />
annotazioni, sottolineature o note sugli elaborati,<br />
che consentano al candidato di comprendere<br />
appieno le ragioni del giudizio formulato nei suoi<br />
confronti, attiv<strong>it</strong>à che comporta un impegno minimo<br />
di attivazione dell’organo valutativo.<br />
Oltre che essere, almeno per il momento, un isolato<br />
pronunciamento del giudice di appello, che, per<br />
giunta, prende le distanze da un orientamento che,<br />
come si è detto in precedenza, risulta allo stato<br />
ancora consolidato, deve osservarsi che le prove di<br />
cui si tratta sono sottoposte dalla Commissione ad<br />
un esame che è finalizzato non solo, e non tanto,<br />
alla ricerca di eventuali “errori” (di logica giuridica<br />
o di sintassi), che effettivamente possono essere<br />
adeguatamente evidenziati con i suindicati segni<br />
grafici sugli elaborati stessi, quanto piuttosto a<br />
giungere ad un apprezzamento sul grado di organic<strong>it</strong>à<br />
e sul livello di approfondimento raggiunti dal<br />
singolo candidato, indici della matur<strong>it</strong>à di preparazione<br />
teorico-pratica da lui posseduta nella materia<br />
interessata, aspetti che sicuramente non possono<br />
che essere rappresentati con un’indicazione ar<strong>it</strong>metica,<br />
atteso che essi riguardano la sfera di discrezional<strong>it</strong>à<br />
valutativa di cui si connota l’attiv<strong>it</strong>à dell’organo<br />
in questione.”<br />
In termini le ultime pronunce rese dallo stesso<br />
TAR Toscana in tema di abil<strong>it</strong>azione alla professione<br />
forense (cfr. TAR Toscana 1^, sentenza<br />
20/4/2004 n. 1214): “Per il vero il Collegio non<br />
ignora l’esistenza di una qualche pronuncia (vedi<br />
Consiglio di Stato, sez. VI, del 18/2/03) di segno<br />
opposto a quello sopra evidenziato, ma è il caso di<br />
rilevare che trattasi di decisioni che riguardano prove<br />
di un concorso mentre nel caso che ci occupa,<br />
anche a non voler tener conto di tutte le altre decisioni,<br />
si tratta di un esame di abil<strong>it</strong>azione per il quale<br />
appare abbastanza plausibile un meccanismo di<br />
valutazione poco meno rigoroso.<br />
E allora occorre, in particolare, convenire che se<br />
il giudizio di una Commissione d’esame è volto a<br />
fornire un apprezzamento sul grado di organic<strong>it</strong>à e<br />
sul livello di approfondimento dimostrati dal candidato,<br />
gli indici di matur<strong>it</strong>à di preparazione teoricopratica<br />
ben sono messi in evidenza a mezzo di una<br />
espressione ar<strong>it</strong>metica esplicativa di per sé della<br />
discrezional<strong>it</strong>à valutativa di cui si connota l’Organo<br />
in questione (cfr. TAR Lazio, sez. I°, 18/5/2003)”.
Non è ravvisabile un vizio, sotto il profilo del<br />
difetto di motivazione, neppure nella circostanza<br />
che sugli elaborati non siano stati apposti “segni di<br />
correzione”.<br />
La funzione di tali segni, che sol<strong>it</strong>amente vengono<br />
apposti nelle scuole, è di tipo eminentemente<br />
didattico. In un concorso o in un esame di abil<strong>it</strong>azione,<br />
invece, la Commissione ha la funzione di<br />
esprimere un giudizio, non quella di aiutare il candidato,<br />
che non è un suo allievo, ad apprendere<br />
come emendarsi per il futuro.<br />
2. L’orientamento oscillante della giurisprudenza<br />
e i segni grafici di correzione<br />
Le due pronunce si pongono in linea con quell’orientamento<br />
del giurisprudenza del Consiglio di Stato<br />
che r<strong>it</strong>iene esaustivo, in materia di concorsi pubblici<br />
ed esami, il giudizio espresso con l’attribuzione<br />
di un punteggio numerico: questo non necess<strong>it</strong>erebbe<br />
di altra motivazione, trattandosi di una forma, sintetica<br />
ma eloquente, che esterna in pieno la valutazione<br />
compiuta dalla Commissione d’esame (3).<br />
Con tale assunto si tende a trovare un temperamento<br />
alla rigid<strong>it</strong>à formale qualora la motivazione<br />
venga espressa a mezzo di coefficienti numerici.<br />
Come già si è osservato il principio non può neppure<br />
r<strong>it</strong>enersi superato dopo l’entrata in vigore dell’art.<br />
3 della L. n. 241/1990, che prescrive l’obbligo<br />
di motivazione di ogni provvedimento amministrativo,<br />
ivi compreso quello attinente allo svolgimento<br />
di pubblici concorsi: il giudizio espresso con punteggio<br />
numerico non necess<strong>it</strong>a di ulteriore motivazione,<br />
trattandosi di valutazione tecnica e non di<br />
natura provvedimentale (4).<br />
Lo sforzo della giurisprudenza di far coesistere<br />
esigenze di effettiv<strong>it</strong>à della tutela individuale con le<br />
necess<strong>it</strong>à pratiche di sped<strong>it</strong>ezza ed economic<strong>it</strong>à dell’azione<br />
amministrativa, in un quadro ove occorre<br />
costantemente bilanciare l’immanenza di interessi<br />
generali e la concorrente espansibil<strong>it</strong>à dei costi<br />
determinati dalla tutela individuale, emerge con<br />
riguardo al problema della motivazione in materia<br />
di concorsi di esami.<br />
(3) Consiglio di Stato, sez. V, 3.11.1989, n. 732, in Consiglio<br />
di Stato, 1989, I, 1378: “… nelle valutazioni concorsuali<br />
non si richiede motivazione nell’attribuzione dei voti,<br />
esternandosi compiutamente il giudizio della commissione<br />
nella graduazione del punteggio assegnato”. Consiglio di<br />
Stato, sez.V, 19.7.1989, n. 431, in Consiglio di Stato, 1989,<br />
I, 927: “…la commissione giudicatrice di un concorso non<br />
è tenuta a fornire motivazione alcuna nell’attribuzione del<br />
punteggio in forma ar<strong>it</strong>metica ad una determinata prova di<br />
esame, in quanto il giudizio della commissione si esterna ex<br />
se nella graduazione del punteggio assegnato”.<br />
GIURISPRUDENZA 993<br />
Il Consiglio di Stato ha infatti più volte affermato<br />
che la valutazione tecnica compiuta dalle commissioni<br />
d’esame è sufficientemente esternata con<br />
l’attribuzione di un punteggio alfanumerico, trattandosi<br />
di una attiv<strong>it</strong>à priva di valenza provvedimentale,<br />
senza che sia necessario apporre segni grafici o<br />
glosse di commento a margine dell’elaborato di<br />
ogni candidato.<br />
La valutazione del contenuto delle prove scr<strong>it</strong>te<br />
di un pubblico concorso e l’attribuzione del relativo<br />
punteggio cost<strong>it</strong>uisce apprezzamento tecnico<br />
discrezionale riservato alla commissione esaminatrice,<br />
insindacabile da parte del giudice della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
(5).<br />
L’attribuzione di un punteggio, anche se non<br />
accompagnato da motivazioni anal<strong>it</strong>iche, sarebbe,<br />
dunque, sufficiente allo scopo.<br />
D’altronde, anche se è stato riconosciuto, in via<br />
più generale, che l’obbligo di motivazione possa<br />
dirsi assolto anche quando l’Amministrazione provveda<br />
ad indicare le ragioni su cui l’atto si fonda, utilizzando<br />
un modulo prestampato oppure mediante<br />
l’apposizione di un segno su una delle caselle che<br />
indicano una tra più ragioni possibili (6).<br />
Non è ravvisabile un vizio, sempre secondo questa<br />
giurisprudenza, sotto il profilo del difetto di<br />
motivazione, neppure nella circostanza che sugli<br />
elaborati non siano stati apposti segni di correzione.<br />
La funzione di tali segni è di tipo eminentemente<br />
didattico.<br />
In un concorso o in un esame di abil<strong>it</strong>azione,<br />
infatti, la commissione ha la funzione di esprimere<br />
un giudizio, non quella di aiutare il candidato ad<br />
apprendere come emendarsi per il futuro.<br />
Ciò non toglie, comunque, che sia opportuno<br />
valutare l’adeguatezza della motivazione di un atto<br />
amministrativo caso per caso (7).<br />
In mer<strong>it</strong>o ai segni grafici e alle correzioni di<br />
recente la sez. VI del Consiglio di Stato (8) ha individuato<br />
una terza via intermedia tra i due opposti<br />
orientamenti.<br />
La sentenza non giunge a r<strong>it</strong>enere insufficiente il<br />
solo punteggio numerico, ma r<strong>it</strong>iene necessario che<br />
(4) TAR Toscana, sez. II, 4.3.1999, 236, in Ragiusan,<br />
2000, p. 362.<br />
(5) Consiglio di Stato, sez. V, 19.7.1989, n. 431, in<br />
Consiglio di Stato, 1989, I, 927.<br />
(6) Consiglio di Stato, sez. IV, 16.9.1999, n. 1476, in<br />
Foro Amm., 1999, 1712.<br />
(7) Cons. Stato, Sez. V, 6.12.1999, n. 2065, in Foro<br />
Amm., 1999, 2494.<br />
(8) Sentenza n. 2331 del 4 Aprile 2003.
994 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
a questo si accompagnino ulteriori elementi o segni<br />
idonei a fornire indicazioni al candidato circa la<br />
valutazione insufficiente della prova.<br />
Non é tuttavia da sottacersi che la pronuncia si<br />
riferisce ad un concorso in particolare non automaticamente<br />
estensibile ad altri concorsi pubblici<br />
aventi diverse connotazioni (come ad esempio l’esame<br />
di avvocato) (9).<br />
In particolare, l’orientamento espresso da ultimo<br />
dal Consiglio di Stato secondo il quale – in base al<br />
principio di trasparenza, cui l’intera attiv<strong>it</strong>à amministrativa<br />
deve conformarsi – nel caso in cui in una<br />
procedura concorsuale non siano stati predeterminati<br />
rigidamente i cr<strong>it</strong>eri di valutazione delle prove,<br />
deve essere imposto alle commissioni esaminatrici,<br />
a pena di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, “di rendere percepibile l’<strong>it</strong>er<br />
logico segu<strong>it</strong>o nell’attribuzione del punteggio, se<br />
non attraverso diffuse esternazioni verbali relative<br />
al contenuto delle prove, quanto meno mediante<br />
taluni elementi che concorrano ad integrare e chiarire<br />
la valenza del punteggio, esternando le ragioni<br />
dell’apprezzamento sinteticamente espresso con<br />
l’indicazione numerica.” (10).<br />
Il TAR Toscana con sentenza n. 2649 dep. il 19<br />
luglio 2004 ha recentemente precisato che l’obbligo<br />
imposto alla commissione di concorso di stabilire<br />
i cr<strong>it</strong>eri di valutazione delle prove (obbligo<br />
scaturente dall’art. 12, co. 1°, del D.P.R. n. 487/94<br />
come modificato dall’art. 10 del D.P.R. n. 693/96),<br />
così autolim<strong>it</strong>ando il proprio potere di apprezzamento<br />
delle prove medesime, “non avrebbe ragion<br />
d’essere se non fosse parimenti e conseguentemente<br />
imposto di motivare, sia pure in modo sintetico,<br />
circa le modal<strong>it</strong>à di concreta applicazione<br />
dei cr<strong>it</strong>eri stessi. Su altro versante, l’obbligo di far<br />
luogo alla motivazione delle valutazioni concorsuali<br />
è imposto dalla necess<strong>it</strong>à di tener fede al<br />
principio, presidiato sul piano cost<strong>it</strong>uzionale, che<br />
vuole sempre garant<strong>it</strong>a la possibil<strong>it</strong>à di un sindacato<br />
della ragionevolezza, della coerenza e della<br />
logic<strong>it</strong>à delle stesse valutazioni concorsuali: controllo<br />
difficile da assicurare in presenza del solo<br />
punteggio numerico e in assenza, quindi, di una<br />
pur sintetica o implic<strong>it</strong>a esternazione delle ragioni<br />
che hanno indotto la commissione alla formulazione<br />
di un giudizio di segno negativo”.<br />
Esternazioni sintetiche o implic<strong>it</strong>e che ben possono<br />
consistere – sempre secondo il ricordato indirizzo<br />
giurisprudenziale – nell’apposizione di note a<br />
margine dell’elaborato, o, comunque nell’uso di<br />
(9) M. E F. Minn<strong>it</strong>i, Valutazione dei candidati nei<br />
concorsi pubblici: obbligo di motivazione e insufficienza<br />
del punteggio numerico, in www.dir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong>.<br />
(10) Consiglio di Stato, sez. VI, 30 aprile 2003 n. 2331.<br />
segni grafici che consentano di individuare gli<br />
aspetti della prova non valutati pos<strong>it</strong>ivamente dalla<br />
commissione.<br />
3. L’organizzazione del lavoro della commissione<br />
esaminatrice e i tempi di correzione<br />
È riconosciuto alla Commissione un ampio<br />
amb<strong>it</strong>o di discrezional<strong>it</strong>à (Consiglio di Stato, sez.<br />
VI, 08.02.00 n. 679) non solo nell’attribuzione del<br />
punteggi, ma anche nell’organizzazione interna del<br />
lavoro.<br />
La presenza di sottocommissioni è determinata<br />
proprio dall’esigenza di dividere l’ingente lavoro,<br />
ma secondo cr<strong>it</strong>eri che appartengono alla discrezional<strong>it</strong>à<br />
della commissione.<br />
Infatti il co. 8° dell’art. 22 del Regio decretolegge<br />
27 novembre 1933, n. 1578 (in Gazz. Uff., 5<br />
dicembre, n. 281). – Decreto convert<strong>it</strong>o in legge n.<br />
22 gennaio 1934, n. 36 (in Gazz. Uff., 30 gennaio<br />
1934, n. 24), contenente disposizioni inerenti l’Ordinamento<br />
delle professioni di avvocato e procuratore,<br />
rec<strong>it</strong>a:. “A ciascuna sottocommissione non<br />
può essere assegnato un numero di candidati superiore<br />
a trecento”.<br />
Le singole sottocommissioni dell’esame di abil<strong>it</strong>azione<br />
alla professione di avvocato sono state create<br />
da una normativa che va interpretata in un’ottica<br />
funzionalistica, ispirata alla “ratio” della norma che<br />
facoltizza la suddivisione della commissione principale<br />
in sottocommissioni allorquando il numero dei<br />
candidati superi le 300 un<strong>it</strong>à, e ciò per evidenti<br />
ragioni di semplificazione e di velocizzazione del<br />
lavoro di correzione degli elaborati (11).<br />
Negli esami d’abil<strong>it</strong>azione per la professione<br />
d’avvocato, in base all’art. 22 D.L. 27 novembre<br />
1933 n. 1578, la creazione di sottocommissioni è<br />
subordinata alla presenza di un numero cospicuo di<br />
candidati.<br />
Ai sensi dell’art. 22, 6° co., R.D. L. n. 27 novembre<br />
1933, n. 1578 come modificato dalla legge n. 27<br />
giugno 1988, n. 242 – secondo cui le commissioni<br />
giudicatrice degli esami a procuratore legale possono<br />
essere integrate, con decreto ministeriale, da un<br />
numero di membri supplenti, tale da permettere, unico<br />
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni<br />
– non è configurabile una fissazione<br />
rigidamente precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a delle sottocommissioni<br />
medesime (12).<br />
La brev<strong>it</strong>à del tempo di correzione da parte della<br />
Commissione, non è prova, dunque, di incompiuta o<br />
(11) TAR Veneto, sez. I, 17/07/2002, n. 3489, in Foro<br />
Amm. TAR, 2002, 2384.<br />
(12) TAR Lazio, sez. I, 14/07/1992, n. 1027, in Trib.<br />
Amm. Reg., 1992, I, 3080.
insufficiente valutazione degli elaborati stessi. Non<br />
è infatti individuabile un “tempo medio” necessario<br />
alla Commissione per la valutazione di ciascun elaborato.<br />
L’art. 23, R.D. n. 37/34, come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art.<br />
6, L. n. 242/88 prevede che la Commissione, anche<br />
nei casi di suddivisione in sottocommissioni, compie<br />
la revisione dei lavori scr<strong>it</strong>ti nel più breve tempo,<br />
e comunque non più tardi di sei mesi dalla conclusione<br />
delle prove, termine prorogabile solo per<br />
motivi eccezionali e deb<strong>it</strong>amente accertati.<br />
È costante orientamento del Consiglio di Stato<br />
che il controllo dei tempi medi di correzione sia sottratto<br />
al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del giudice amministrativo.<br />
* * *<br />
RESPONSABILITÀ<br />
E RISARCIMENTO<br />
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />
NITÀ EUROPEE – Sentenza 12 ottobre<br />
2004 – Pres. V. Skouris, Rel. C. Gulmann –<br />
Avv. generale C. Stix-Hackl Paul e altri c.<br />
Bundesrepublik Deutschland.<br />
Responsabil<strong>it</strong>à delle autor<strong>it</strong>à di vigilanza<br />
per le perd<strong>it</strong>e causate da una vigilanza<br />
carente – Enti cred<strong>it</strong>izi – Sistema di<br />
garanzia dei depos<strong>it</strong>i – Direttiva 94/19/CE<br />
– Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e<br />
89/646/CEE – Misure di controllo da parte<br />
dell’autor<strong>it</strong>à competente ai fini della<br />
tutela del depos<strong>it</strong>ante – Omissione –<br />
Responsabil<strong>it</strong>à – Non sussiste.<br />
Responsabil<strong>it</strong>à dello Stato per violazione del<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario – Enti cred<strong>it</strong>izi – Sistema di<br />
garanzia dei depos<strong>it</strong>i – Direttiva 94/19/CE –<br />
Direttive 77/780/CEE, 89/299/CEE e<br />
89/646/CEE – Obbligo di provvedere un indennizzo<br />
– Inadempimento – Omissione di vigilanza<br />
– Responsabil<strong>it</strong>à dello Stato– Non sussiste.<br />
La prima direttiva del Consiglio 12 dicembre<br />
1977 relativa al coordinamento delle disposizioni<br />
legislative regolamentari ed amministrative<br />
riguardanti l’accesso alle attiv<strong>it</strong>à degli Enti<br />
cred<strong>it</strong>izi ed il suo esercizio, la direttiva del<br />
Consiglio 17 aprile 1989, 89/299/CEE concernente<br />
i fondi propri degli Enti cred<strong>it</strong>izi, nonché<br />
la direttiva del Consiglio 15 dicembre 1989,<br />
89/646/CEE relativa al coordinamento delle<br />
disposizioni legislative, regolamentari ed<br />
GIURISPRUDENZA 995<br />
amministrative riguardanti l’accesso all’attiv<strong>it</strong>à<br />
degli Enti cred<strong>it</strong>izi e il suo esercizio e recante<br />
modifica della direttiva 77/780 non si oppongono<br />
ad una norma nazionale secondo la quale<br />
i comp<strong>it</strong>i dell’autor<strong>it</strong>à nazionale di vigilanza<br />
sugli Enti cred<strong>it</strong>izi sono svolti solo nell’interesse<br />
pubblico, cosa che esclude secondo il dir<strong>it</strong>to<br />
nazionale che i singoli possano chiedere il<br />
risarcimento dei danni causati da una vigilanza<br />
carente da parte di tale autor<strong>it</strong>à.<br />
Se ed in quanto è assicurato l’indennizzo dei<br />
depos<strong>it</strong>anti previsto dalla direttiva del Parlamento<br />
europeo e del Consiglio 30 maggio<br />
1994, 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia<br />
dei depos<strong>it</strong>i, l’art. 3, nn. 2-5, di quest’ultima<br />
non può essere interpretato nel senso che si<br />
oppone ad una norma nazionale secondo cui i<br />
comp<strong>it</strong>i dell’autor<strong>it</strong>à nazionale di vigilanza<br />
sugli Enti cred<strong>it</strong>izi sono svolti solo nell’interesse<br />
pubblico, cosa che esclude secondo il dir<strong>it</strong>to<br />
nazionale che i singoli possano chiedere il<br />
risarcimento dei danni causati da una vigilanza<br />
carente da parte di tale autor<strong>it</strong>à.<br />
Commento del prof. ANTONIO BARTOLINI<br />
Norme di protezione, dir<strong>it</strong>ti dell’individuo e<br />
responsabil<strong>it</strong>à per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
(il caso della tutela dei risparmiatori)<br />
1. La sentenza in commento (Paul ed altri) pone<br />
all’attenzione due questioni rilevanti in materia di<br />
responsabil<strong>it</strong>à derivante dall’aver omesso di predisporre<br />
i mezzi atti a garantire i depos<strong>it</strong>anti bancari.<br />
La Corte di giustizia, chiamata a risolvere un<br />
caso proveniente dall’ordinamento tedesco, ha<br />
dovuto valutare se, da un lato, sia leg<strong>it</strong>timo che un<br />
ordinamento nazionale escluda la responsabil<strong>it</strong>à<br />
degli organi di vigilanza bancaria, in quanto la normativa<br />
che sono chiamati a far rispettare è dettata<br />
nell’esclusivo interesse pubblico e non nell’interesse<br />
degli individui (come prevede la Schutznormtheorie);<br />
dall’altro, se il mancato tempestivo<br />
adeguamento del legislatore nazionale alle direttive<br />
comun<strong>it</strong>aria in materia cred<strong>it</strong>izia, possa configurare<br />
un’ipotesi di responsabil<strong>it</strong>à per violazione del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario (conformemente alla giurisprudenza<br />
post Francovich). Anche per detta questione si trattava<br />
di stabilire se ai fini dell’Eurotort si debba<br />
applicare la Schutznormtheorie, che, per l’appunto<br />
subordina la responsabil<strong>it</strong>à dello Stato alla violazione<br />
delle norme protettive e non di quelle dettate nell’esclusivo<br />
interesse pubblico.<br />
2. Il carattere comune ad entrambe le questioni è,<br />
dunque, quello di vedere se la Schutznormtheorie,
996 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
che condiziona ed informa il sistema di tutela giurisdizionale<br />
tedesco, sia compatibile col dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
A tal fine bisogna rammentare che l’ordinamento<br />
tedesco r<strong>it</strong>iene che siano tutelabili giurisdizionalmente<br />
solo quegli interessi che abbiano il rango di<br />
dir<strong>it</strong>ti. In questo amb<strong>it</strong>o al fine di saggiare se un<br />
interesse giuridicamente rilevante abbia questo rango<br />
si è enucleata, per l’appunto la Schutznormtheorie,<br />
per cui sono considerati come tali solo quegli<br />
interessi che sono oggetto di una norma dettata nell’interesse<br />
dell’individuo, cioè dalle c.d. norme di<br />
protezione (Schutznorm). Se, invece, la norma tutela<br />
esclusivamente interessi pubblici, la medesima<br />
non ha carattere protettivo, e come tale non è considerata<br />
atta a conferire dir<strong>it</strong>ti. La distinzione tra dir<strong>it</strong>ti<br />
ed interessi (non tutelabili) si basa, dunque, sullo<br />
scopo della norma: se è preordinata a tutelare il singolo,<br />
si ha un dir<strong>it</strong>to; se, invece, garantisce solo ed<br />
esclusivamente l’interesse pubblico, la medesima<br />
disposizione non è giuridicamente azionabile.<br />
Detta teorica è stata fatta propria dalla Corte di<br />
giustizia nei primi anni ’70 con lo Schöppenstedt<br />
test, avente lo scopo precipuo di filtrare le s<strong>it</strong>uazioni<br />
risarcibili: si è, infatti, stabil<strong>it</strong>o che la responsabil<strong>it</strong>à<br />
delle ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie può insorgere solamente<br />
laddove sia stato leso un dir<strong>it</strong>to dell’individuo<br />
protetto da una norma giuridica di carattere<br />
superiore (Corte giust. CE, 2 dicembre 1971, C-<br />
5/71, Aktien-Zuckerfabrik Schöppenstedt, in Raccolta,<br />
1971, 975). Sulla base di detto orientamento<br />
si è r<strong>it</strong>enuto che le norme sulla divisione dei poteri<br />
delle ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie, avendo carattere organizzativo,<br />
sono dettate nell’esclusivo interesse pubblico,<br />
non avendo, dunque, carattere protettivo: con<br />
la conseguenza che in siffatto caso non è stata riconosciuta<br />
la presenza di un dir<strong>it</strong>to in capo al soggetto<br />
leso (Corte giust. CE, 13 marzo 1992, C-282/90,<br />
Vreughdenhil, in Raccolta, 1992, 1937).<br />
3. Il cr<strong>it</strong>erio della norma protettiva è, in ver<strong>it</strong>à,<br />
debordato dalla materia della responsabil<strong>it</strong>à delle<br />
ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie ed è diventato un cr<strong>it</strong>erio<br />
guida, assieme a quello dell’efficacia diretta, per<br />
saggiare se l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario attribuisca<br />
dir<strong>it</strong>ti agli individui.<br />
A tal propos<strong>it</strong>o va rammentato il caso Enichem<br />
Base (sulla disciplina dei rifiuti), dove si trattava di<br />
stabilire se l’inadempimento, da parte del nostro<br />
ordinamento, di un obbligo procedurale di comunicazione,<br />
posto in capo agli Stati membri, del tutto<br />
preciso ed incondizionato comportasse, come conseguenza,<br />
la violazione di un dir<strong>it</strong>to dell’individuo.<br />
La Corte, dopo aver compiuto una disamina basata<br />
sullo scopo della norma, ha r<strong>it</strong>enuto che l’obbligo<br />
procedurale d’informazione, in materia di rifiuti,<br />
attenendo esclusivamente al campo delle relazioni<br />
tra Stati membri e commissione e, quindi, avendo lo<br />
scopo esclusivo di tutelare un interesse pubblicistico<br />
di carattere organizzativo, non era atto a conferire<br />
dir<strong>it</strong>ti ai singoli (Corte giust. CE, 13 luglio 1989,<br />
C-380/87, Enichem Base, in Raccolta, 1989, 2491).<br />
Sempre a tal propos<strong>it</strong>o va, inoltre, richiamato il<br />
caso Com<strong>it</strong>ato coordinamento per la difesa della<br />
cava, dove il TAR della Lombardia aveva chiesto se<br />
una direttiva in materia ambientale fosse atta ad<br />
attribuire dir<strong>it</strong>ti agli individui (in particolare “il<br />
dir<strong>it</strong>to a far rispettare l’ambiente”): in altre parole,<br />
si doveva stabilire se gli interessi diffusi potessero<br />
avere il rango di dir<strong>it</strong>ti soggettivi comun<strong>it</strong>ari. La<br />
Corte rispose, peraltro, che la direttiva richiamata<br />
non ha carattere preciso ed incondizionato, contenendo,<br />
invece, norme programmatiche dirette solamente<br />
agli Stati membri, enunciando, in tal guisa,<br />
gli obiettivi che le autor<strong>it</strong>à nazionali devono rispettare<br />
in materia di programmazione, di sorveglianza,<br />
di controllo delle operazioni di smaltimento dei<br />
rifiuti: di conseguenza, la medesima normativa non<br />
è stata r<strong>it</strong>enuta idonea a conferire dir<strong>it</strong>ti (Corte giust.<br />
CE, 23 febbraio 1994, C-236/92, Com<strong>it</strong>ato di<br />
coordinamento per la difesa della cava, in Raccolta,<br />
1994, I, 483).<br />
4. Il problema della norma protettiva si è amplificato<br />
con la giurisprudenza post Francovich, dove<br />
tra le condizioni per far valere la responsabil<strong>it</strong>à delle<br />
autor<strong>it</strong>à nazionali per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
vi è quella per cui il singolo deve essere<br />
destinatario di un “dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario” (Corte giust.<br />
CE, 19 novembre 1991, C-6/90 e C-9/90, Francovich<br />
e Bonifaci, in Raccolta, 1991, I, 5357; Corte<br />
giust. CE, 5 marzo 1996, C-46/93 e C-48/93,<br />
Brasserie du pêcheur e Factortame, ivi, I, 1029).<br />
Uno degli interrogativi che si è posto, alla luce<br />
della predetta condizione di risarcibil<strong>it</strong>à (contra<br />
ius), è se le direttive comun<strong>it</strong>arie volte a tutelare<br />
“interessi semplici”, come quelle ambientali o quelle<br />
dirette a tutelare i consumatori, siano preordinate<br />
a conferire dir<strong>it</strong>ti agli individui.<br />
Una parte della dottrina ha risposto in termini<br />
negativi, r<strong>it</strong>enendo che la possibil<strong>it</strong>à di ammettere il<br />
risarcimento in siffatta materia equivarrebbe a riconoscere<br />
la responsabil<strong>it</strong>à delle autor<strong>it</strong>à nazionali<br />
pure per la lesione di interessi adespoti.<br />
In realtà questa posizione è eccessivamente estremistica,<br />
poiché non sempre le direttive ambientali,<br />
e, comunque, quelle coinvolgenti anche interessi<br />
diffusi, conferiscono solo s<strong>it</strong>uazioni metaindividuali,<br />
potendo anche tutelare interessi al c.d. bene della<br />
v<strong>it</strong>a imputabili ad un singolo soggetto.<br />
5. La problematica è stata chiar<strong>it</strong>a soprattutto<br />
dalle Corti nazionali, le quali, chiamate ad applicare<br />
la giurisprudenza post Francovich a casi di inadempimento<br />
delle autor<strong>it</strong>à nazionali a direttive
ambientali, hanno risposto pos<strong>it</strong>ivamente, riconoscendo<br />
la responsabil<strong>it</strong>à degli ordinamenti interni<br />
per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Si è, così, r<strong>it</strong>enuto che un m<strong>it</strong>ilicoltore br<strong>it</strong>annico,<br />
il quale abbia sub<strong>it</strong>o una moria del proprio allevamento<br />
a causa dell’inadempimento alla direttiva<br />
in materia di tutela dei m<strong>it</strong>ili, sia t<strong>it</strong>olare di un dir<strong>it</strong>to,<br />
come tale astrattamente risarcibile (Court of<br />
Appeal 15 december 1998, Bowden v. South West<br />
Water and Another, in CMLR, 1999, 180).<br />
Oppure in Francia, è stato disposto il risarcimento<br />
del danno a favore di una società erogatrice dell’acqua,<br />
danneggiata nei propri “dir<strong>it</strong>ti comun<strong>it</strong>ari”,<br />
a causa dell’inadempimento alle direttive comun<strong>it</strong>arie<br />
in materia di potabil<strong>it</strong>à (Tribunal administratif de<br />
Rennes, 2 mai 2001, n. 97182, Société Lyonnaise<br />
des Eaux, in www.rajf.org).<br />
6. In questo, amb<strong>it</strong>o sono state sempre le Corti<br />
nazionali a chiarire quale sia il cr<strong>it</strong>erio per distinguere<br />
se una direttiva incidente su interessi diffusi<br />
sia atta a conferire o meno un dir<strong>it</strong>to, come tale<br />
risarcibile.<br />
La questione è stata messa in luce nel Regno<br />
Un<strong>it</strong>o, per un caso simile a quello deciso in Paul.<br />
A segu<strong>it</strong>o del noto crack finanziario che investì la<br />
BCCI (Bank of Cred<strong>it</strong> and Commerce International),<br />
i risparmiatori lesi, al fine di tutelare i propri<br />
interessi, hanno fatto valere nei confronti del Regno<br />
Un<strong>it</strong>o la propria pretesa ad ottenere un risarcimento<br />
del danno derivante dalla mancata attuazione della<br />
prima direttiva comun<strong>it</strong>aria in materia bancaria<br />
(77/780/CEE).<br />
La questione è stata sottoposta alla House of<br />
Lords, dove Lord Hope of Craighead, con una diffusa<br />
ed approfond<strong>it</strong>a ricostruzione, ha cercato di<br />
evidenziare se la predetta direttiva abbia o meno<br />
carattere protettivo (House of Lords, Three Rivers<br />
District Council and Others v. Governor and Company<br />
of Bank of England (2000) 3 All ER 1): dopo<br />
aver analizzato sia i contenuti che il preambolo della<br />
fonte comun<strong>it</strong>aria, il giudice Hope ha concluso<br />
che l’ordinamento europeo abbia voluto solamente<br />
armonizzare le varie misure di regolazione assunte<br />
dai vari ordinamenti nazionali, in modo da delineare<br />
un quadro armonizzato, volto ad ev<strong>it</strong>are differenti<br />
regolazioni. La normativa comun<strong>it</strong>aria mira, sempre<br />
secondo Lord Hope, a garantire solo l’interesse<br />
pubblico all’armonizzazione dell’organizzazione<br />
cred<strong>it</strong>izia, senza alcuna intenzione di proteggere i<br />
dir<strong>it</strong>ti dei depos<strong>it</strong>anti.<br />
Sulla base di tale premessa la domanda di risarcimento<br />
dei danni per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />
proposta dai risparmiatori, è stata rigettata,<br />
in quanto i medesimi non sono stati considerati<br />
destinatari di dir<strong>it</strong>ti, atteso che l’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />
non ha posto alcuna Schutznorm in materia.<br />
GIURISPRUDENZA 997<br />
7. Un problema di simile tenore è stato posto di<br />
fronte alla Corte di giustizia con il caso Paul in<br />
commento.<br />
In particolare il signor Paul ed altri depos<strong>it</strong>anti, a<br />
causa del fallimento della propria banca (BVH<br />
Bank), hanno lamentato un danno derivante dall’insolvenza<br />
dell’ist<strong>it</strong>uto cred<strong>it</strong>izio, da un lato, per mancato<br />
adempimento dell’ordinamento tedesco alla<br />
direttiva comun<strong>it</strong>aria in materia di garanzia dei<br />
depos<strong>it</strong>i (direttiva 94/19/CE) e, dall’altro, per omissione<br />
dell’organo di vigilanza cred<strong>it</strong>izia (Bundesaufsichtsamt).<br />
Come già narrato in premessa, il giudice a quo (il<br />
Bundesgerichthof), ha chiesto alla Corte del Lussemburgo<br />
se le direttive comun<strong>it</strong>arie in materia bancaria<br />
conferiscano dei dir<strong>it</strong>ti ai risparmiatori e se di<br />
conseguenza sia, da un lato, comun<strong>it</strong>ariamente<br />
conforme il dir<strong>it</strong>to tedesco laddove esclude la<br />
responsabil<strong>it</strong>à omissiva degli organismi di vigilanza,<br />
in quanto svolgono attiv<strong>it</strong>à nell’esclusivo interesse<br />
pubblico e, dall’altro, se l’inadempimento alle predette<br />
direttive possa configurare una responsabil<strong>it</strong>à<br />
dello Stato per violazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario.<br />
Il giudice comun<strong>it</strong>ario rammenta che i risparmiatori<br />
vengono tutelati direttamente dalla direttiva<br />
94/19/CE, relativa ai sistemi di garanzia dei depos<strong>it</strong>i,<br />
mediante la previsione di un fondo di garanzia<br />
tenuto ad indennizzare i depos<strong>it</strong>anti in caso d’insolvenza<br />
dell’ist<strong>it</strong>uto bancario. Ne deriva sempre<br />
secondo la Corte che, una volta assicurato il sistema<br />
di garanzia, gli organi di vigilanza non debbono<br />
essere chiamati a rispondere per un’eventuale loro<br />
attiv<strong>it</strong>à omissiva: a tal fine si è, tra l’altro, specificato<br />
che siffatta interpretazione trova una conferma<br />
nel ventiquattresimo considerando della medesima<br />
direttiva, dove viene chiar<strong>it</strong>o che deve essere esclusa<br />
la responsabil<strong>it</strong>à degli Stati membri o delle loro<br />
autor<strong>it</strong>à competenti nei confronti dei depos<strong>it</strong>anti,<br />
laddove essi hanno assicurato l’indennizzo o la tutela<br />
dei depos<strong>it</strong>anti alle condizioni defin<strong>it</strong>e dalla direttiva<br />
(v. punti 30-32).<br />
Dopo di che il Lussemburgo ha dovuto rispondere<br />
alla questione successiva diretta a chiedere se esista<br />
una responsabil<strong>it</strong>à degli Stati o degli Enti di vigilanza<br />
in caso di mancata attuazione o di inesatto<br />
adempimento della predetta direttiva. A tal fine viene<br />
ancora una volta compiuta una ricostruzione del<br />
sistema di vigilanza previsto dall’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario, in modo da vedere se il medesimo<br />
contenga norme protettive o meno.<br />
La conclusione è stata per molti versi simile a<br />
quella della House of Lords in Three Rivers: viene,<br />
infatti, ribad<strong>it</strong>o che il fine precipuo dell’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario, in detta materia, è quello di armonizzare,<br />
per la realizzazione del mercato interno, i<br />
vari sistemi di vigilanza bancaria (punti 36-39): da
998 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ciò la conclusione che in siffatto contesto le direttive<br />
in questione non intendono conferire dir<strong>it</strong>ti ai<br />
risparmiatori, neppure per il caso di omissione di<br />
vigilanza da parte degli organismi a ciò preposti<br />
(punti 40-41).<br />
Anche se manca un diretto riferimento al cr<strong>it</strong>erio<br />
della norma protettiva, è abbastanza chiaro che<br />
secondo la Corte di giustizia le predette disposizioni<br />
sono dettate nell’esclusivo interesse pubblico,<br />
senza alcuna volontà di proteggere gli individui.<br />
Del resto una conferma di siffatta impostazione è<br />
nei successivi passi della pronunzia.<br />
Innanz<strong>it</strong>utto è stata esclusa l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria<br />
dell’ordinamento tedesco, laddove non riconosce<br />
la responsabil<strong>it</strong>à per omissione delle autor<strong>it</strong>à<br />
di vigilanza, essendo una disciplina, quella della<br />
vigilanza bancaria, dettata, in Germania, nell’esclusivo<br />
interesse pubblico.<br />
Viene, all’uopo specificato che in diversi ordinamenti<br />
nazionali è stata esclusa detta responsabil<strong>it</strong>à,<br />
considerando, da un lato, la compless<strong>it</strong>à della disciplina<br />
e, dall’altro, la prevalenza dell’interesse pubblico<br />
alla “stabil<strong>it</strong>à del sistema finanziario” (punto<br />
44); ed aggiungendo che è, invece, il sistema di<br />
garanzia dei depos<strong>it</strong>i, mediante i meccanismi indenn<strong>it</strong>ari,<br />
a proteggere i risparmiatori (punto 45).<br />
Da queste considerazioni è disceso, pure, che non<br />
è possibile configurare una responsabil<strong>it</strong>à dello Stato<br />
membro per inadempimento alle direttive in<br />
materia cred<strong>it</strong>izia, atteso che le medesime non<br />
intendono conferire dir<strong>it</strong>ti ai risparmiatori, per le<br />
ragioni sopra evidenziate (punti 50-51).<br />
8. La pronunzia indubbiamente importante, sembra<br />
fornire indicazioni che vanno al di là della<br />
responsabil<strong>it</strong>à degli organi bancari di vigilanza.<br />
Cost<strong>it</strong>uisce, innanz<strong>it</strong>utto, un momento di saldatura<br />
tra la tradizione tedesca e l’esperienza comun<strong>it</strong>aria<br />
in materia di norma protettiva: difatti, con Schöppenstedt,<br />
in base alla regola dell’osservanza delle<br />
tradizioni giuridiche comuni, viene mutuata dal<br />
sistema tedesco la Schutznormtheorie, adattandola<br />
alle esigenze del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario; con Paul, il<br />
cerchio viene chiuso, in quanto si stabilisce che il<br />
cr<strong>it</strong>erio, dell’ordinamento interno tedesco, fondato<br />
sulla Schutznorm è comun<strong>it</strong>ariamente leg<strong>it</strong>timo. In<br />
altre parole, prima si è mutuata la tradizione dell’ordinamento<br />
interno (nel suo formante dottrinale e<br />
giurisprudenziale) trapiantandola in quello comun<strong>it</strong>ario;<br />
una volta che la Comun<strong>it</strong>à ha fatto propria<br />
detta tradizione, metabolizzandola sotto l’egida dell’effet<br />
utile, si è creato un nuovo parametro comun<strong>it</strong>ario<br />
con cui si è saggiata la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à della medesima<br />
tradizione, dalla quale si era part<strong>it</strong>i. Anche in<br />
questo caso si conferma, dunque, quel moto circolare<br />
che caratterizza il processo di integrazione<br />
europea.<br />
Questa conclusione, peraltro, dovrebbe far riflettere<br />
sulla compatibil<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria del nostro sistema<br />
risarc<strong>it</strong>orio derivante dalla c.d. responsabil<strong>it</strong>à<br />
per lesione degli interessi leg<strong>it</strong>timi. La riflessione,<br />
mi pare dovuta, tenendo conto che prima del crollo<br />
del muro dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à, avvenuto con la sentenza<br />
delle sezioni un<strong>it</strong>e n. 500/99, un’autorevole dottrina<br />
aveva aperto una discussione sulla possibile<br />
“rete di contenimento” da frapporre ad un’eventuale<br />
tracimazione della responsabil<strong>it</strong>à della Pubblica<br />
Amministrazione. In tale amb<strong>it</strong>o si era proposto di<br />
porre una serie di filtri (per l’appunto la rete di contenimento)<br />
da mutuare in gran parte dalla giurisprudenza<br />
comun<strong>it</strong>aria in materia di responsabil<strong>it</strong>à:<br />
innanz<strong>it</strong>utto, il cr<strong>it</strong>erio dell’attenzione allo scopo<br />
della norma violata, come giudizio da condurre ex<br />
antea per valutare il carattere protettivo o meno<br />
degli interessi dell’individuo lesi dall’attiv<strong>it</strong>à dannosa;<br />
dall’altro, un giudizio ex post, da condurre<br />
sull’oggettivo affidamento che ha l’amministrato al<br />
conseguimento del bene della v<strong>it</strong>a.<br />
Come noto, questa proposta ha sicuramente<br />
influenzato l’arresto regolamentare del 1999, dove,<br />
una volta abbattuto il muro dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à, si è<br />
frapposto come rete di contenimento il giudizio prognostico<br />
sulla spettanza del bene della v<strong>it</strong>a, “suggerendo”<br />
di disporre il risarcimento del danno solamente<br />
allorquando il giudice accerti che, in mancanza<br />
della condotta antigiuridica, all’amministrato<br />
sarebbe spettata l’util<strong>it</strong>à finale anelata (Cass., Sez.<br />
Un., 22 luglio 1999, n. 500).<br />
La proposta della rete di contenimento è stata,<br />
dunque, accettata solo nella parte relativa al giudizio<br />
prognostico sulla spettanza, mentre è stata disattesa<br />
la richiesta di introdurre anche nel nostro ordinamento<br />
il principio di attenzione allo scopo della<br />
norma violata.<br />
Probabilmente, dal punto di vista della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
comun<strong>it</strong>aria altra, semmai, era la strada da<br />
scendere.<br />
Va, infatti, notato che anche recentemente sono<br />
stati sollevati dei dubbi di compatibil<strong>it</strong>à comun<strong>it</strong>aria<br />
in ordine a quegli ordinamenti che subordinano il<br />
risarcimento alla dimostrazione della spettanza del<br />
bene della v<strong>it</strong>a: a tal fine, vanno sopratutto ricordate<br />
le conclusioni dell’AG Geelhoed in GAT (Corte<br />
giust. CE, 9 giugno 2003, C-315/01, GAT, in raccolta,<br />
2003, I, 6351).<br />
Quest’ultimo ha messo in evidenza che subordinare<br />
la responsabil<strong>it</strong>à dell’Amministrazione alla prova<br />
del conseguimento dell’appalto (cioè alla spettanza<br />
del bene della v<strong>it</strong>a) rende eccessivamente difficile<br />
l’esercizio dei dir<strong>it</strong>ti comun<strong>it</strong>ari: in particolare ha<br />
posto in luce che nella pratica è difficile dimostrare<br />
da parte del concorrente leso come si sarebbe collocato<br />
in graduatoria; per cui tale difficoltà di ordine
probatorio si traduce in una lesione del principio di<br />
effettiv<strong>it</strong>à, in quanto la tutela delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
comun<strong>it</strong>arie risulta essere praticamente impossibile<br />
o quanto meno di difficile esercizio (v. punto 65<br />
conclusioni AG Geelhoed). Inoltre vi sono una serie<br />
di pronunzie della Corte di giustizia che tendono a<br />
svincolare il risarcimento dalla prova della spettanza:<br />
si pensi innanz<strong>it</strong>utto, alla stessa Brasserie du<br />
pêcheur, dove la responsabil<strong>it</strong>à dell’autor<strong>it</strong>à nazionale,<br />
come quella delle ist<strong>it</strong>uzioni comun<strong>it</strong>arie, può<br />
sorgere anche di fronte all’esercizio di potestà<br />
discrezionali (Corte giust. CE, 5 marzo 1996, C-<br />
46/93 e C-48/93, Brasserie du pêcheur e Factortame,<br />
c<strong>it</strong>.); oppure al recente caso Wells, in cui si è<br />
r<strong>it</strong>enuto che la responsabil<strong>it</strong>à delle autor<strong>it</strong>à nazionali<br />
possa venire in essere anche laddove vi sia stato<br />
inadempimento ad un obbligo di carattere endoprocedimentale<br />
(Corte giust. CE, 7 gennaio 2004, C-<br />
201/02, Wells, non ancora pubblicata).<br />
Emerge, dunque, un atteggiamento del dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario sfavorevole e contrario alla logica della<br />
spettanza; di contro, con Paul si evidenzia un<br />
deciso favor del medesimo ordinamento a frapporre<br />
come rete di contenimento alla responsabil<strong>it</strong>à delle<br />
autor<strong>it</strong>à nazionali il principio di attenzione alla protezione<br />
della norma violata.<br />
Verrebbe quasi da concludere che la nostra giurisprudenza,<br />
dal punto di vista del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />
ha intrapreso la strada sbagliata e che dovrebbe<br />
tornare indietro sui suoi passi.<br />
Si tratterebbe, peraltro, di una conclusione affrettata,<br />
poiché il principio dell’attenzione allo scopo<br />
della norma violata, pur essendo compatibile col<br />
dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, presenta degli inconvenienti<br />
denunziati più di una volta dalla nostra dottrina: si<br />
tratta, infatti, di una Zwecknormtheorie, che comporta<br />
un atteggiamento soggettivistico e non oggettivo<br />
nell’individuazione dello scopo realmente<br />
segu<strong>it</strong>o, con conseguente opinabil<strong>it</strong>à delle conclusioni<br />
raggiunte da ogni singolo interprete. La norma<br />
di protezione potrebbe, dunque, portare più problemi<br />
di quanti ne ha comportati il nostro giudizio di<br />
spettanza. Né, d’altronde, bisogna nascondere che<br />
la strada <strong>it</strong>aliana all’amministrazione responsabile,<br />
sotto il profilo dei danni cagionati per omissione di<br />
vigilanza degli organi a ciò preposti, è più effettiva<br />
di quella intrapresa da alcuni ordinamenti interni e<br />
dallo stesso dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario: non si deve dimenticare<br />
che la nostra giurisprudenza ammette, ormai,<br />
da diverso tempo la possibil<strong>it</strong>à che i risparmiatori<br />
siano risarc<strong>it</strong>i a causa delle predette omissioni (ex<br />
multis Cass., Sez. Un., 3 marzo 2001, n. 3132;<br />
Cass., Sez. Un., 2 maggio 2003, n. 6719; App. Milano,<br />
21 ottobre 2003). Anche se probabilmente, alla<br />
luce, di Paul vi potrebbe essere il tentativo di una<br />
reformatio in peius.<br />
GIURISPRUDENZA 999<br />
Resta, tuttavia, il dato inconfutabile che, per altro<br />
verso, la nostra Cassazione ed il nostro giudice<br />
amministrativo hanno intrapreso una strada, quella<br />
della spettanza, che, probabilmente, non è compatibile<br />
col dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario e che soprattutto non è<br />
segu<strong>it</strong>a da altri ordinamenti, i quali, invece, seguono<br />
percorsi diversi e comun<strong>it</strong>ariamente compatibili,<br />
come è dimostrato, per l’appunto, da Paul e altri.<br />
Nota bibliografica.<br />
1-2. Sulla Schutznormtheorie così come elaborata nell’esperienza<br />
tedesca v. per tutti S. COGNETTI, La tutela<br />
delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive tra procedimento e processo.<br />
Le esperienze di pianificazione in Italia e in Germania,<br />
Napoli-Perugia, 1987, 125 ss. e M. PROTTO, L’effettiv<strong>it</strong>à<br />
della tutela giurisdizionale nelle procedure di aggiudicazione<br />
di pubblici appalti, Milano, 1997, 163 ss. Per la<br />
Schutznorm nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario v.: A.<br />
ARNULL, Liabil<strong>it</strong>y for Legislative Acts under Article<br />
215(2) EC, in T. HEUKELS, A. MCDONNEL (ed. by), The<br />
Action for Damages in Commun<strong>it</strong>y Law, The Hague-London-Boston,<br />
1997, 129 ss. e in particolare 136 ss.; R.<br />
CARANTA, La responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale della Pubblica<br />
Amministrazione. Sistemi e tecniche, Milano, 1993,<br />
322 ss. e 400 ss.; M. PROTTO, L’effettiv<strong>it</strong>à della tutela giurisdizionale<br />
nelle procedure di aggiudicazione di pubblici<br />
appalti, c<strong>it</strong>., 500 e 502; M. RUFFERT, Rights and Remedies<br />
in European Commun<strong>it</strong>y Law: A Comparative View,<br />
in Common Market Law Rev., 1997, 307 ss.; G. VENTURI-<br />
NI, La responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale delle Comun<strong>it</strong>à<br />
europee, Milano, 1980, 130 ss.<br />
3. Sui casi Enichem Base e Com<strong>it</strong>ato di coordinamento<br />
della cava v. R. CARANTA, Intorno al problema dell’individuazione<br />
delle posizioni giuridiche soggettive del c<strong>it</strong>tadino<br />
comun<strong>it</strong>ario, in Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. com., 1994, 981 ss.<br />
4. La dottrina che aveva escluso dal novero dei dir<strong>it</strong>ti<br />
gli interessi previsti dalle direttive in campo ambientale è<br />
ascrivibile a F. SCHOCKWEILER, La responsabil<strong>it</strong>é de l’autor<strong>it</strong>é<br />
nationale en cas de violation du dro<strong>it</strong> communautaire,<br />
in Rev. trim. dro<strong>it</strong> eur., 1992, 27 ss.<br />
6. Per un commento a Three Rivers v. M. ANDENAS, D.<br />
FAIRGRIEVE, Misfeance in Public Office, Governmental<br />
Liabil<strong>it</strong>y, and European Influences, in ICLQ, 2002, 757<br />
ss., dove viene anche offerto un quadro di dir<strong>it</strong>to comparato<br />
sullo stato della giurisprudenza in materia di responsabil<strong>it</strong>à<br />
delle autor<strong>it</strong>à di vigilanza bancaria per omissione<br />
del loro controllo.<br />
8. La teoria della rete di contenimento è naturalmente<br />
ascrivibile a F.D. BUSNELLI, Lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi:<br />
dal “muro di sbarramento” alla “rete di contenimento”, in<br />
Danno e resp., 1997, 269 ss. Per i problemi di comun<strong>it</strong>arietà<br />
posti dal c.d. giudizio di spettanza sia consent<strong>it</strong>o rinviare<br />
ad A. BARTOLINI, Giudice amministrativo e standard<br />
comun<strong>it</strong>ario di risarcibil<strong>it</strong>à, in Il dir<strong>it</strong>to amministrativo dei<br />
Paesi europei tra omogeneizzazioni e divers<strong>it</strong>à culturali<br />
(Atti del Convegno di Trento, 24-25 giugno 2004), in corso<br />
di stampa. Per le cr<strong>it</strong>iche alla Zwecknormtheorie v.: R.<br />
CARANTA, La responsabil<strong>it</strong>à extracontrattuale della Pubblica<br />
Amministrazione, c<strong>it</strong>., 402 ss. e P. SCHLESINGER, Scopo<br />
della norma violata e responsabil<strong>it</strong>à civile della Pubblica<br />
Amministrazione, in Riv. dir. civ., 1999, II, 505 ss.
1000 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
RISARCIMENTO DEL DANNO<br />
TAR EMILIA ROMAGNA, BOLOGNA,<br />
SEZ. I – Sentenza 10 settembre 2004 n.<br />
3309 – Pres. Perricone, Est. Testori Ferruccio<br />
– Frascari ed altri c. Regione Emilia<br />
Romagna.<br />
Giustizia amministrativa – Risarcimento del<br />
danno – Presupposto della domanda<br />
risarc<strong>it</strong>oria – Giudizio ex art. 34 del<br />
D.L.vo n. 80/1998 pendente alla data del<br />
30 giugno 1998 – Difetto di giurisdizione<br />
del giudice amministrativo – Sussistenza<br />
La domanda di risarcimento del danno proposta<br />
successivamente alla devoluzione al<br />
giudice amministrativo della giurisdizione<br />
esclusiva nelle materie di cui agli artt.33 e 34<br />
del D.L.vo n. 80/1998, qualora trovi il suo<br />
fondamento in un pendente giudizio riguardante<br />
una delle suddette materie instaurato<br />
prima di tale devoluzione ed ancora pendente<br />
alla data del 30 giugno 1998, deve essere proposta<br />
al giudice ordinario, dovendosi r<strong>it</strong>enere<br />
ancora operanti in tal caso i cr<strong>it</strong>eri in materia<br />
di riparto di giurisdizione previgenti al<br />
D.L.vo c<strong>it</strong>ato. L’autonomia dell’azione risarc<strong>it</strong>oria<br />
rispetto a quella relativa alla leg<strong>it</strong>ti-<br />
(1) Cfr, per tutti, Cons. Stato, Ad. Plen., 26 marzo<br />
2003, n. 4, in questa Rivista. Il caso affrontato dalla Plenaria<br />
ha ad oggetto il dir<strong>it</strong>to al risarcimento del danno<br />
derivante dall’illec<strong>it</strong>a acquisizione da parte di un Ente<br />
locale della proprietà di terreni, mediante occupazione<br />
appropriativa conseguente all’abusivo ed irreversibile<br />
asservimento degli stessi ad uso pubblico in favore dell’Ente<br />
medesimo, a segu<strong>it</strong>o della loro occupazione d’urgenza<br />
“sine t<strong>it</strong>ulo”. A giudizio della Plenaria, non può<br />
parlarsi nel caso di specie, di carenza assoluta di potere<br />
da parte dell’Amministrazione. Ne deriva che la pretesa<br />
risarc<strong>it</strong>oria non può prescindere da una tempestiva impugnazione<br />
degli atti amministrativi pregiudizievoli, non<br />
essendo possibile l’accertamento incidentale da parte del<br />
giudice amministrativo della illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à degli atti non<br />
impugnati nei termini decadenziali, al solo fine del giudizio<br />
risarc<strong>it</strong>orio.<br />
Senza affrontare, in questa sede, il complesso problema<br />
della c.d. pregiudiziale amministrativa, occorre dire<br />
che il dibatt<strong>it</strong>o giurisprudenziale e dottrinale non è affatto<br />
sop<strong>it</strong>o, anche se è prevalente l’orientamento favorevole<br />
alla necess<strong>it</strong>à della tempestiva impugnazione dell’atto<br />
lesivo, in vista dell’apertura delle fasi processuali risarc<strong>it</strong>orie<br />
conseguenti. Non mancano, infatti, indirizzi inter-<br />
m<strong>it</strong>à dell’atto amministrativo, infatti, rileva<br />
solo per le controversie de quibus instaurate<br />
dopo il 30 giugno 1998.<br />
Commento dell’avv. GWENDOLINE GUCCIONE<br />
Risarcimento del danno e difetto di giurisdizione:<br />
il regime trans<strong>it</strong>orio ex art. 45, co. 18° del<br />
D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80<br />
Con la sentenza in epigrafe il TAR dell’Emilia-<br />
Romagna, sede di Bologna, ribadisce un orientamento<br />
giurisprudenziale prevalente, secondo cui la<br />
domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno<br />
a segu<strong>it</strong>o dell’annullamento di atti illeg<strong>it</strong>timi dell’Amministrazione<br />
(1), anche se introdotta dopo la<br />
devoluzione al giudice amministrativo della giurisdizione<br />
esclusiva nelle materie di cui agli artt.33 e<br />
34 del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 80, deve essere<br />
proposta innanzi al giudice ordinario, nel caso in cui<br />
la stessa trovi il suo presupposto in un precedente<br />
giudizio riguardante le suddette materie instaurato<br />
prima di tale devoluzione ed ancora pendente alla<br />
data del 30 giugno 1998. Dal un lato si è, infatti,<br />
affermato che la giurisdizione esclusiva del giudice<br />
amministrativo non si arresta al giudizio di annullamento<br />
del provvedimento amministrativo illeg<strong>it</strong>timo,<br />
ma si estende, oltre che al sindacato sul rapporto<br />
fra privato e Amministrazione, comprensivo<br />
anche dei comportamenti materiali, anche alla<br />
cognizione delle questioni attinenti ai dir<strong>it</strong>ti patrimoniali<br />
consequenziali (2), ossia di tutte le pretese<br />
risarc<strong>it</strong>orie derivanti da un illeg<strong>it</strong>timo comporta-<br />
pretativi discordanti. A questo propos<strong>it</strong>o va segnalata una<br />
recente pronuncia del TAR Ancona, 23 febbraio 2004, n.<br />
67, che distingue l’ipotesi del risarcimento del danno in<br />
forma specifica da quella in cui lo stesso venga disposto<br />
per equivalente monetario: mentre nel primo caso l’azione<br />
di risarcimento può essere esper<strong>it</strong>a solo a condizione<br />
che sia stato impugnato tempestivamente il provvedimento<br />
illeg<strong>it</strong>timo e che sia intervenuta la declaratoria di<br />
annullamento di quest’ultimo; nel secondo, invece, è<br />
richiesta la sola pregiudiziale verifica dell’esistenza del<br />
presupposto dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto, ma non il suo<br />
necessario annullamento, essendo l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à uno<br />
degli elementi cost<strong>it</strong>utivi della fattispecie di cui all’art.<br />
2043 c.c. Ne consegue che l’accertamento incidenter tantum<br />
dell’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’azione amministrativa potrà<br />
avvenire entro il termine prescrizionale previsto per l’esperimento<br />
dell’azione risarc<strong>it</strong>oria.<br />
(2) Ciò in base al disposto dell’art. 35 del D.L.vo n.<br />
80, nel testo originario, poi riconfermato dall’art. 7 della<br />
legge 21 luglio 2000, n. 205, che ha attribu<strong>it</strong>o al giudice<br />
amministrativo la cognizione sulle controversie relative<br />
al risarcimento del danno, senza alcuna distinzione tra<br />
giurisdizione generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e giurisdizione<br />
esclusiva.
mento della P.A. (3); dall’altro si è, però, stabil<strong>it</strong>o che,<br />
stante la previsione dell’art. 45, co. 18° del D.L.vo n.<br />
80, le controversie di cui agli artt.33 e 34 sono devolute<br />
alla giurisdizione del giudice amministrativo a<br />
partire dal 1° luglio 1998, ferma restando la giurisdizione<br />
prevista “dalla norme attualmente in vigore per<br />
i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998”.<br />
Il ricorrente nel caso di specie afferma sussistere la<br />
giurisdizione del TAR sulla base del presupposto che<br />
la domanda di risarcimento del danno è stata proposta<br />
con ricorso successivo alla data del 1° luglio 1998,<br />
allorché l’azione risarc<strong>it</strong>oria già rientrava nella giurisdizione<br />
esclusiva affidata al giudice amministrativo<br />
dagli artt.33 e 34 del D.L.vo n. 80, così come disposto<br />
dal successivo art. 45, co. 18°, secondo cui “le<br />
controversie di cui agli artt.33 e 34 del presente decreto<br />
sono devolute al giudice amministrativo a partire<br />
dal 1° luglio 1998”. L’Amministrazione resistente<br />
contesta la giurisdizione del giudice amministrativo<br />
eccependo la relativa eccezione, in quanto l’art. 45,<br />
co. 18°, del D.L.vo n. 80 già c<strong>it</strong>ato, prosegue stabilendo<br />
che “resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme<br />
attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla<br />
data del 30 giugno 1998”: l’azione risarc<strong>it</strong>oria promossa<br />
dal ricorrente trova, infatti, il suo fondamento<br />
in una controversia pendente a tale data.<br />
Il Tribunale ad<strong>it</strong>o accoglie l’eccezione di parte<br />
resistente, dichiarando il ricorso inammissibile per<br />
difetto di giurisdizione sulla base delle seguenti<br />
argomentazioni.<br />
Atteso che, in base all’art. 35 dello stesso D.L.vo n.<br />
80, il giudice amministrativo “dispone il risarcimento<br />
del danno ingiusto nelle controversie devolute alla sua<br />
giurisdizione esclusiva”, ne deriva che, per i giudizi<br />
pendenti alla data del 30 giugno 1998, che non risul-<br />
(3) Come noto, l’abolizione del dogma dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à<br />
del danno da lesione dell’interesse leg<strong>it</strong>timo si è avuta<br />
ad opera della Corte di cassazione, che, con la storica sentenza<br />
22 luglio 1999, n. 500, supera la tesi negativa della<br />
tutelabil<strong>it</strong>à in sede aquilana degli interessi leg<strong>it</strong>timi, attribuendone<br />
la cognizione al giudice ordinario, quale giudice<br />
del fatto (illec<strong>it</strong>o), a prescindere dai profili di lim<strong>it</strong>i al sindacato<br />
giurisdizionale (incidentale) sull’atto illeg<strong>it</strong>timo<br />
lesivo e dal sistema di pregiudizial<strong>it</strong>à con il giudizio amministrativo.<br />
L’impostazione dogmatica della sentenza riceve,<br />
poi, la sua consacrazione a livello legislativo all’art. 7<br />
della L. n. 205 del 2000, che devolve la materia risarc<strong>it</strong>oria<br />
al giudice amministrativo, anche nell’amb<strong>it</strong>o della giurisdizione<br />
generale di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, cost<strong>it</strong>uendo una norma<br />
generale di riconoscimento normativo circa la risarcibil<strong>it</strong>à<br />
in astratto delle posizioni di interesse leg<strong>it</strong>timo. Tale pronuncia,<br />
seppur superata sotto il profilo del riparto di giurisdizione,<br />
conserva un rilevante valore ermeneutico quanto<br />
al percorso logico-deduttivo, che il giudice deve seguire<br />
nella valutazione nel mer<strong>it</strong>o della pretesa risarc<strong>it</strong>oria.<br />
GIURISPRUDENZA 1001<br />
tano ancora devoluti alla giurisdizione esclusiva del<br />
giudice amministrativo, non spetta a quest’ultimo<br />
disporre “anche attraverso la reintegrazione in forma<br />
specifica, il risarcimento del danno ingiusto”.<br />
L’autonomia del giudizio concernente il risarcimento<br />
del danno da quello relativo alla leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’atto<br />
amministrativo che cost<strong>it</strong>uisce la causa petendi<br />
dell’azione risarc<strong>it</strong>oria, esprime un principio valido,<br />
che rileva, però, con riguardo alle sole controversie<br />
instaurate dopo il 30 giugno 1998. Per i giudizi pendenti<br />
a tale data, invece, in base alle considerazioni<br />
che precedono, devono r<strong>it</strong>enersi ancora operanti i cr<strong>it</strong>eri<br />
in materia di riparto di giurisdizione previgenti al<br />
D.L.vo n. 80, in base ai quali le azioni dirette ad ottenere<br />
il risarcimento del danno a segu<strong>it</strong>o dell’annullamento<br />
di atti illeg<strong>it</strong>timi dell’Amministrazione rientrano<br />
nella giurisdizione del giudice ordinario.<br />
Tale conclusione interpretativa (4), a cui segue la<br />
necess<strong>it</strong>à di dichiarare il difetto di giurisdizione, oltre<br />
ad aderire meglio al dato letterale, risulta, altresì, suffragata<br />
dall’ordinanza del 16 aprile 2002, n. 123, con<br />
cui la Corte cost<strong>it</strong>uzionale ha respinto l’eccezione di<br />
illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale dell’art. 34 D.L.vo per<br />
eccesso di delega, sulla base del rilievo che l’art. 7<br />
della L. n. 205 del 2000, nel riformulare gli art. 33 e<br />
34 del presente decreto, ha lasciato immutate le disposizioni<br />
intertemporali di cui all’art. 45, per tale via<br />
ribadendo l’intenzione del legislatore di r<strong>it</strong>enere operanti<br />
le esigenze di concentrazione processuale persegu<strong>it</strong>e<br />
dalla richiamata normativa (ossia che sia lo stesso<br />
giudice amministrativo ad accertare se l’illeg<strong>it</strong>timo<br />
esercizio della funzione amministrativa eserc<strong>it</strong>ata dalla<br />
p.a. abbia provocato un danno ingiusto al privato<br />
ricorrente e, conseguentemente, a disporre la condanna<br />
della stessa p.a. al pagamento dei relativi danni),<br />
solo a partire dal 1° luglio 1998.<br />
(4) Peraltro condivisa quasi unanimemente dalla<br />
giurisprudenza amministrativa: cfr., ex pluribus, Cons.<br />
Stato, sez. V, 17 ottobre 2002, n. 5677. In senso contrario<br />
è da registrare la sentenza del Cons. Stato, sez.<br />
VI, 7 agosto 2003, n. 4567, secondo cui la disposizione<br />
dell’art. 45, co. 18°, D.L.vo n. 80 del 1998, si riferisce<br />
solo alle controversie di cui agli artt.33 e 34 del<br />
presente decreto e non anche alle nuove materie di giurisdizione<br />
esclusiva introdotte dall’art. 6 L. n. 205 del<br />
2000 (nel caso di specie le controversie sulle procedure<br />
di affidamento degli appalti) ed, inoltre, riguarda<br />
non le controversie anteriori al 1° luglio 1998, ma i<br />
giudizi pendenti a detta data, “sicché non si estende<br />
alle domande di risarcimento del danno conseguente ad<br />
annullamento di atto amministrativo”, proposte in via<br />
autonoma rispetto all’originaria controversia dopo il 30<br />
giugno 1998. Ne segue che sulla domanda risarc<strong>it</strong>oria<br />
così esper<strong>it</strong>a, ancorché consequenziale a giudizi pendenti<br />
a tale data, sussiste la giurisdizione esclusiva del<br />
giudice amministrativo.
1002 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
SERVIZIO DI LEVA<br />
TAR CAMPANIA, NAPOLI, SEZ. II – Sentenza<br />
4 marzo 2004 n. 8235 – Pres.Onorato,<br />
Est. Guerriero – Delle Donne Vincenzo (Avv.<br />
M. Ambrosio) c/ Min. Difesa (Avv. Stato).<br />
1. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />
– Provvedimento di incorporazione – Violazione<br />
dell’art. 1, co. 110° L. n. 662/96<br />
che prevede l’obbligo di assegnare il mil<strong>it</strong>are<br />
di leva a un<strong>it</strong>à e reparti con sede vicina<br />
al comune di residenza del mil<strong>it</strong>are – È<br />
illeg<strong>it</strong>timo.<br />
2. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />
– Provvedimento di incorporazione –<br />
Assenza della firma del responsabile del<br />
Ministero della difesa – inapplicabil<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 3, co. 2° D.L.vo 39/93 – Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
–Non sussiste.<br />
3. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />
– Provvedimento di incorporazione –<br />
Superamento del termine di 9 mesi ex art.<br />
1 D.L.vo 504/97 – È illeg<strong>it</strong>timo.<br />
4. Mil<strong>it</strong>are e mil<strong>it</strong>arizzato – Servizio di leva<br />
– Violazione del termine ex art. 1 D.L.vo<br />
504/97 – Danno biologico – È risarcibile.<br />
1. È viziato da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e deve essere<br />
annullato il provvedimento di incorporazione<br />
adottato in violazione della previsione dell’art.<br />
1, co. 110° della legge 23 dicembre 1996 n. 662<br />
(che prevede l’obbligo di assegnare il mil<strong>it</strong>are<br />
di leva ad un<strong>it</strong>à o reparti aventi sede nel luogo<br />
più vicino al comune di residenza del mil<strong>it</strong>are,<br />
e possibilmente distanti non oltre 100 chilometri<br />
da essa) ed in mancanza di idonea motivazione<br />
in ordine alle direttive strategiche e alle<br />
esigenze logistiche delle Forze armate che<br />
imporrebbero l’assegnazione ad una sede più<br />
distante;<br />
2. È viziato da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e deve essere<br />
annullato il provvedimento di incorporazione<br />
privo della firma del responsabile del Ministero<br />
della difesa e recante solo la dic<strong>it</strong>ura “IL<br />
COMANDO”; non può, al propos<strong>it</strong>o, trovare<br />
applicazione la previsione dell’art. 3, co. 2° del<br />
D.L.vo 12 febbraio 1993 n. 39, rifer<strong>it</strong>a agli atti<br />
amministrativi redatti con sistema meccanizzato<br />
o di elaborazione dati e prevedente, comunque,<br />
l’indicazione a stampa del nominativo del<br />
soggetto responsabile;<br />
3. È viziato da illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à e deve essere<br />
annullato il provvedimento di incorporazione<br />
adottato oltre il termine di nove mesi previsto<br />
dall’art. 1 del D.L.vo 30 dicembre 1997, n.<br />
504; termine che è insuscettibile di interruzione<br />
o sospensione;<br />
4. Deve essere risarc<strong>it</strong>o il danno c.d. biologico,<br />
derivante dall’aver effettuato un servizio<br />
di leva in violazione del termine per l’incorporazione<br />
previsto dall’art. 1 del D.L.vo<br />
504/1997 e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla temporanea impossibil<strong>it</strong>à<br />
o diminuzione delle normali occasioni<br />
di v<strong>it</strong>a; pregiudizio che deve essere risarc<strong>it</strong>o al<br />
danneggiato, ancorché quest’ultimo non ne<br />
abbia risent<strong>it</strong>o alcun danno economico.<br />
Commento del dott. LUIGI VIOLA<br />
(Magistrato del TAR Puglia, sez. di Lecce,<br />
professore a contratto di dir<strong>it</strong>to dell’economia<br />
nell’Univers<strong>it</strong>à degli Studi di Trieste)<br />
Il danno non patrimoniale da illeg<strong>it</strong>tima prestazione<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are di leva<br />
1. I precedenti: l’impostazione restr<strong>it</strong>tiva della<br />
Corte di cassazione – 2. I tempi cominciano a cambiare:<br />
la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale e il dir<strong>it</strong>to al<br />
tempo di v<strong>it</strong>a – 3. La defin<strong>it</strong>iva caduta degli ostacoli<br />
alla risarcibil<strong>it</strong>à: Cass. Sez. Un. n. 500/1999 – 4.<br />
La defin<strong>it</strong>iva emersione del danno non patrimoniale-esistenziale<br />
– 5. Emerge in giurisprudenza la<br />
risarcibil<strong>it</strong>à del “danno biologico” da illeg<strong>it</strong>tima<br />
prestazione del servizio di leva: luci ed ombre di<br />
una recente decisione del TAR Campania.<br />
1. I precedenti: l’impostazione restr<strong>it</strong>tiva della<br />
Corte di cassazione<br />
Una recente decisione del TAR Campania (TAR<br />
Campania Napoli sez. II 4 marzo-6 maggio 2004 n.<br />
8235 (1)) ha riconosciuto, per la prima volta, la risarcibil<strong>it</strong>à<br />
del “danno biologico” derivante dall’illeg<strong>it</strong>tima<br />
prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are di leva; la decisione,<br />
importante per la decisiva apertura del fronte<br />
della risarcibil<strong>it</strong>à (finora caratterizzato, come si dirà,<br />
da impostazioni fortemente restr<strong>it</strong>tive), è caratterizzata<br />
da una serie importante di incertezze ricostruttive<br />
che si cercherà, in qualche modo, di evidenziare. La<br />
comprensione della problematica richiede però una<br />
sintetica esposizione degli sviluppi storici della materia<br />
e, soprattutto, dell’orientamento restr<strong>it</strong>tivo in precedenza<br />
assunto dalla giurisprudenza con riferimento<br />
(1) Riportata alla fine del documento; v. anche in<br />
“www.LexItalia.<strong>it</strong> Rivista Internet di dir<strong>it</strong>to pubblico” e<br />
in “www.giustizia-amministrativa.<strong>it</strong>.”
alla problematica della tutela risarc<strong>it</strong>oria della posizione<br />
soggettiva dell’arruolando al rispetto delle norme e<br />
procedure in materia di prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are<br />
di leva. Come per altre problematiche del nostro<br />
sistema di giustizia amministrativa, anche la tematica<br />
della tutela risarc<strong>it</strong>oria nei confronti dei provvedimenti<br />
di arruolamento mil<strong>it</strong>are è stata, per lungo tempo,<br />
caratterizzata dall’applicazione della distinzione generale<br />
tra dir<strong>it</strong>to soggettivo e interesse leg<strong>it</strong>timo; ed una<br />
simile impostazione non era fine a se stessa, né si lim<strong>it</strong>ava<br />
all’angusta tematica del riparto di giurisdizione,<br />
ma cost<strong>it</strong>uiva, come per altre problematiche, un passaggio<br />
logico essenziale per negare la risarcibil<strong>it</strong>à dei<br />
danni derivanti da illeg<strong>it</strong>timi provvedimenti di arruolamento.In<br />
particolare, una simile soluzione è stata<br />
“messa a punto” negli anni dal 1969 al 1972; è infatti<br />
proprio in questi anni che, in alcuni settori della dottrina<br />
(2), emerge una sostanziale contestazione dell’orientamento<br />
giurisprudenziale prevalente e si afferma<br />
una visione degli obblighi di leva destinata ad emergere<br />
successivamente, soprattutto a livello di giurisprudenza<br />
cost<strong>it</strong>uzionale, negli anni ‘80 e ‘90. Il dibatt<strong>it</strong>o<br />
dottrinale prendeva le mosse da una decisione della<br />
Corte di cassazione a sezioni un<strong>it</strong>e (3) originata da<br />
una vicenda, efficacemente sintetizzata dagli autori<br />
che hanno proposto la ricostruzione della fattispecie<br />
maggiormente aderente al dettato cost<strong>it</strong>uzionale: “il<br />
giovane Paolo Corradini, affetto da ot<strong>it</strong>e media purulenta<br />
a carattere cronico, tanto che per due volte venne<br />
dichiarato rivedibile dal consiglio di leva in sede di<br />
accertamento della sua idone<strong>it</strong>à fisica al servizio mil<strong>it</strong>are,<br />
fu, a segu<strong>it</strong>o di una terza vis<strong>it</strong>a, riconosciuto abile<br />
ed arruolato. Ma, a causa delle fatiche e dei disagi<br />
che la v<strong>it</strong>a mil<strong>it</strong>are comporta, la predetta ot<strong>it</strong>e si riacutizzò<br />
al punto tale che la recluta, malgrado una lunga<br />
degenza all’ospedale mil<strong>it</strong>are e malgrado un intervento<br />
chirurgico, morì per paralisi bulbare di un vaso cerebrale<br />
otogeno (4)”. Dalla vicenda nasceva un giudizio<br />
risarc<strong>it</strong>orio caratterizzato da due declaratorie di difetto<br />
di giurisdizione dell’AGO: “i parenti del Corradini<br />
intentarono azione di risarcimento danni ex art. 2043 e<br />
28 Cost. contro il Ministero della difesa-eserc<strong>it</strong>o,<br />
sostenendo che la morte del giovane doveva non solo<br />
attribuirsi al servizio mil<strong>it</strong>are prestato (come aveva<br />
riconosciuto il Ministero stesso), ma per necess<strong>it</strong>à<br />
concausale al mancato riconoscimento da parte del<br />
consiglio di leva di un fattore patologico di inidone<strong>it</strong>à<br />
al servizio stesso. Il tribunale di Genova, in primo gra-<br />
(2) CARETTI P. e MORBIDELLI G. Obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive, in<br />
Foro amm.,1970, III, 254.<br />
(3) Cass. Sez. Un. 12 maggio 1969 n. 1616, “Foro <strong>it</strong>.”,<br />
1969, I, 3184 con nota di SATTA F.; “Foro amm.”, 1970,<br />
I, 1, 114.<br />
GIURISPRUDENZA 1003<br />
do, e la Corte d’appello, successivamente, rigettarono<br />
l’azione, accogliendo per converso la pregiudiziale<br />
dell’avvocatura dello Stato, che eccepì il difetto di giurisdizione,<br />
assumendo che il giudizio sull’idone<strong>it</strong>à<br />
fisica del c<strong>it</strong>tadino chiamato a prestare il servizio di<br />
leva cost<strong>it</strong>uisce il risultato di una attiv<strong>it</strong>à discrezionale<br />
della P.A. e come tale sottratto alla giurisdizione ordinaria<br />
(5)”. Con la sentenza n. 1616/1969, la Corte di<br />
Cassazione a sezioni un<strong>it</strong>e riaffermava, in linea di<br />
principio, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario,<br />
con riferimento alle operazioni di arruolamento:<br />
“è fuori di discussione che il corpo di regole che regola,<br />
in adempimento al precetto dell’art. 52 Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
l’arruolamento mil<strong>it</strong>are, è formato da un insieme di<br />
norme d’azione, dettate per disciplinare, indirizzandola<br />
al fine pubblico della difesa della patria, l’attiv<strong>it</strong>à in<br />
questo campo, e non già per tutelare specifiche posizioni<br />
soggettive dell’individuo. Di tal che la violazione<br />
o disapplicazione di dette norme può concretare<br />
solo una lesione di interessi leg<strong>it</strong>timi, azionabili nella<br />
competente sede giurisdizionale amministrativa e non<br />
una lesione di dir<strong>it</strong>ti soggettivi (6)”. In particolare, la<br />
soluzione negativa del problema della giurisdizione<br />
era imposta dalla natura di norme d’azione delle<br />
disposizioni in materia di arruolamento e da una considerazione<br />
in termini di discrezional<strong>it</strong>à amministrativa<br />
(o, meglio, di un concetto ampio di discrezional<strong>it</strong>à<br />
amministrativa) delle operazioni di selezione svolte<br />
dall’Amministrazione mil<strong>it</strong>are. L’amb<strong>it</strong>o di cognizione<br />
riconosciuto al giudice ordinario, nelle questioni<br />
risarc<strong>it</strong>orie, era quindi lim<strong>it</strong>ato, con soluzione non scevra<br />
da incertezze, alle sole ipotesi di colpa grave o<br />
macroscopico errore che venissero a verificarsi nelle<br />
operazioni di arruolamento o durante lo svolgimento<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are: “i ricorrenti dovevano non solo<br />
lamentare che il consiglio di leva, arruolandolo, avesse<br />
causato la morte del loro congiunto per “colpa grave,<br />
negligenza, imprudenza e imperizia” o per<br />
“macroscopico ed inammissibile errore dei medici<br />
mil<strong>it</strong>ari che lo giudicarono” (perché queste sono generiche<br />
enunciazioni astratte che potrebbero esser buone<br />
per ogni mil<strong>it</strong>are deceduto in servizio per malattia),<br />
ma dovevano anche prospettare le ragioni specifiche e<br />
concrete per cui secondo il loro assunto, sussisterebbe<br />
l’errore macroscopico quale causa mediata della morte<br />
del Corradini (7)”. È quindi solo nei lim<strong>it</strong>i<br />
dell’“errore macroscopico” che la discrezional<strong>it</strong>à dell’Amministrazione<br />
nelle operazioni di arruolamento<br />
(4) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 254.<br />
(5) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 254.<br />
(6) Cass. Sez. Un. 12 maggio1969 n. 1616, c<strong>it</strong>.<br />
(7) Cass. S.U. 12 maggio 1969 n. 1616, c<strong>it</strong>.
1004 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
può essere sindacata dal giudice ordinario: “il giudice,<br />
nella indagine circa la sussistenza in fatto del lamentato<br />
“macroscopico errore” da parte dell’Amministrazione,<br />
dovrà tener conto dei poteri discrezionali a questa<br />
spettanti e mantenersi nei lim<strong>it</strong>i imposti dalle leggi<br />
abol<strong>it</strong>ive del contenzioso amministrativo e tutelatrici<br />
dei lim<strong>it</strong>i suddetti (8)”.<br />
La sentenza della Corte di Cassazione è stata<br />
diversamente considerata da parte della dottrina.<br />
Un primo orientamento, con spir<strong>it</strong>o evidentemente<br />
disincantato, ha r<strong>it</strong>enuto di poter sottolineare<br />
pos<strong>it</strong>ivamente, non la fondatezza della soluzione<br />
giurisprudenziale (fortemente cr<strong>it</strong>icabile sotto vari<br />
aspetti), quanto la partecipazione umana alla vicenda<br />
del mil<strong>it</strong>are di leva (9). In realtà, però, più che<br />
per la partecipazione umana alla vicenda che aveva<br />
dato v<strong>it</strong>a all’intervento della Corte di cassazione, la<br />
sentenza è stata (e sarà) ricordata per il netto atteggiamento<br />
di chiusura nei confronti della problematica<br />
della tutela risarc<strong>it</strong>oria nei confronti dei provvedimenti<br />
di arruolamento; appare quindi maggiormente<br />
aderente alla realtà delle cose, un secondo<br />
orientamento dottrinale che ha r<strong>it</strong>enuto di poter procedere<br />
alla rilettura cr<strong>it</strong>ica dell’orientamento in<br />
discorso sulla base di varie argomentazioni di dir<strong>it</strong>to<br />
cost<strong>it</strong>uzionale e di giustizia amministrativa. A<br />
livello cost<strong>it</strong>uzionale, la soluzione segu<strong>it</strong>a dalle<br />
sezioni un<strong>it</strong>e della Corte di cassazione non considera<br />
infatti adeguatamente il rapporto tra i primi due<br />
commi dell’art. 52 Cost.; al propos<strong>it</strong>o, è infatti di<br />
tutta evidenza come la disposizione del co. 1° dell’art.<br />
52 Cost. assuma un significato diverso dall’obbligo<br />
di prestare il servizio mil<strong>it</strong>are previsto dal<br />
co. 2° dell’art. c<strong>it</strong>.: “in realtà sia il termine “sacro”,<br />
che il termine “Patria” conferiscono al dovere di<br />
difesa un rilievo e una portata particolari, tanto da<br />
poter affermare che esso cost<strong>it</strong>uisce indubbiamente<br />
un quid pluris rispetto all’obbligo di prestare il servizio<br />
mil<strong>it</strong>are, come del resto la stessa Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
ha riconosciuto. Ma il senso di questa<br />
maggior ampiezza concettuale, anziché vanificarne<br />
il contenuto, ne proietta “la forza operativa oltre la<br />
(8) Cass. S.U. 12 maggio 1969 n. 1616, c<strong>it</strong>.<br />
(9) SATTA F. Nota a Cass. S.U. 12 maggio 1969 n.<br />
1616 in Foro <strong>it</strong>., 1969, I, 3184.<br />
(10) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 258.<br />
(11) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 259.<br />
(12) CARETTI P. e MORBIDELLI G., Obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 259.<br />
(13) Le c<strong>it</strong>azioni sono sempre da CARETTI P. e MORBI-<br />
DELLI G., Obbligo di prestare il servizio mil<strong>it</strong>are e tutela<br />
delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>., 259. Particolare importan-<br />
sfera strettamente giuridica” (e non quindi al di fuori)<br />
“….esprimendo quale valore assoluto, destinato<br />
a prevalere su tutti gli altri, l’adempimento del<br />
dovere di difesa” (10).<br />
La differenziazione tra le due prescrizioni importa<br />
poi almeno due importanti conseguenze a livello<br />
dogmatico.<br />
La prima è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dal fatto che il riferimento<br />
alla sacral<strong>it</strong>à del dovere di difesa della Patria non<br />
può portare ad interpretazioni eticizzanti del dovere<br />
previsto dal co. 2° dell’art. 52 Cost., rifer<strong>it</strong>o ad una<br />
prestazione personale delineata in termini precisi<br />
dal testo cost<strong>it</strong>uzionale: “se esiste la suggestione<br />
rappresentata da un’interpretazione a sfondo morale<br />
e sociologico, o comunque pseudo-giuridico del<br />
dovere di difesa, da questo rischio risulta del tutto<br />
immune l’obbligo previsto dal co. 2° dell’art. 52<br />
Cost. Quest’ultimo, infatti, proprio in quanto rappresenta<br />
solo lo strumento o il mezzo attraverso il<br />
quale la difesa, in pratica si realizza, si concreta in<br />
una richiesta ben determinata (ossia un periodo di<br />
addestramento mil<strong>it</strong>are), lasciando poco margine a<br />
considerazioni del tipo sopra accennato (11)”. La<br />
seconda è che l’obbligo previsto dal co. 2° dell’art.<br />
52 Cost. è condizionato, oltre che dal presupposto<br />
della c<strong>it</strong>tadinanza, anche dagli ulteriori presupposti<br />
di idone<strong>it</strong>à, soprattutto fisica, previsti dalla legislazione<br />
ordinaria: “esiste, quindi, nei due casi, una<br />
differenza nei presupposti che leg<strong>it</strong>timano la richiesta<br />
della prestazione da parte dello Stato. In un caso<br />
(dovere di difesa) il presupposto è esclusivamente la<br />
c<strong>it</strong>tadinanza, intesa come vincolo giuridico che lega<br />
il soggetto allo Stato, nel secondo (obbligo di prestare<br />
il servizio mil<strong>it</strong>are), al presupposto della c<strong>it</strong>tadinanza<br />
se ne aggiunge un altro, ossia quello dell’idone<strong>it</strong>à<br />
(12)”. In defin<strong>it</strong>iva, quindi, l’obbligo di prestare<br />
il servizio mil<strong>it</strong>are è rivolto, non a tutti i c<strong>it</strong>tadini,<br />
“ma soltanto a quelli tra loro che vengono r<strong>it</strong>enuti<br />
idonei alla prestazione della c.d. difesa in armi<br />
sulla base di una serie importante di lim<strong>it</strong>i esplic<strong>it</strong>i<br />
e implic<strong>it</strong>i (13) previsti dalle disposizioni cost<strong>it</strong>uzionali<br />
(riserva assoluta di legge, tutela della posi-<br />
za assumono i lim<strong>it</strong>i che possono essere desunti da una<br />
lettura dinamica dell’ultima parte dell’art. 52, co. 3°<br />
Cost, là dove si stabilisce che”l’ordinamento delle forze<br />
armate si informa allo spir<strong>it</strong>o democratico della Repubblica”.<br />
La disposizione, oltre ad incidere sull’organizzazione<br />
mil<strong>it</strong>are, assume infatti il significato di un richiamo<br />
generale alle previsioni in materia di tutela di dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />
previste dalla Cost<strong>it</strong>uzione repubblicana e<br />
quindi, anche alla disposizione dell’art. 32 Cost. in materia<br />
di tutela della salute (CARETTI P. e MORBIDELLI G.,<br />
Obbligo di prestare il servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni<br />
soggettive c<strong>it</strong>., 259).
zione lavorativa e dei dir<strong>it</strong>ti pol<strong>it</strong>ici dell’arruolando,<br />
tutte garanzie previste dall’art. 52, co. 2° Cost.) o<br />
dalle leggi ordinarie. Fortemente contestabili sono<br />
poi le due argomentazioni di “giustizia amministrativa”<br />
poste a base dell’orientamento della Corte di<br />
cassazione e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e dal carattere di norme d’azione<br />
delle disposizioni in materia di idone<strong>it</strong>à fisica<br />
alla prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are e dall’attribuzione<br />
al campo della discrezional<strong>it</strong>à amministrativa<br />
delle relative valutazioni dell’Amministrazione<br />
(14). Quello che è certo è però che la s oluzione proposta<br />
da Cass. 1616/1969, veniva sostanzialmente<br />
recep<strong>it</strong>a dalla giurisprudenza successiva; le uniche<br />
resistenze erano infatti cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e da una confusa<br />
rimessione alla Corte cost<strong>it</strong>uzionale da parte del<br />
Tribunale di Firenze (15) e da una forte contestazione<br />
dottrinale (16).<br />
2. I tempi cominciano a cambiare: la giurisprudenza<br />
cost<strong>it</strong>uzionale e il dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a<br />
Nell’ultimo ventennio, una modifica della cristallizzazione<br />
della problematica derivante da Cass.<br />
Sez. Un. 1616/1979, cominciava lentamente ad<br />
emergere, soprattutto per effetto di una giurisprudenza<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale più sensibile allo<br />
spir<strong>it</strong>o dei nuovi tempi. Al propos<strong>it</strong>o, un ruolo di<br />
tutto rispetto deve essere attribu<strong>it</strong>o a Corte cost. 24<br />
maggio 1985 n. 164 (17) che recepiva la lettura dell’art.<br />
52 Cost. proposta dalla dottrina (18) che,<br />
meglio di ogni altra, ha concluso per la natura di<br />
dir<strong>it</strong>to soggettivo della posizione dell’arruolando;<br />
per la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, l’obbligo di prestare il<br />
servizio mil<strong>it</strong>are era da considerarsi quindi, un<br />
(14) Trattandosi di soluzione ormai superata, è sufficiente<br />
rinviare a quanto già rilevato in VIOLA L. Tempo di<br />
v<strong>it</strong>a, dir<strong>it</strong>to alla salute e arruolamento mil<strong>it</strong>are: un saggio<br />
di giustizia amministrativa risarc<strong>it</strong>oria in CENDON P. e<br />
ZIVIZ P. Il danno esistenziale. Una nuova categoria della<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile, Giuffrè, 2000, 657, Arruolamento<br />
mil<strong>it</strong>are e danno esistenziale in “Giust.Amm.<strong>it</strong>” - Rivista di<br />
dir<strong>it</strong>to pubblico, e in Nuove prospettive della responsabil<strong>it</strong>à<br />
civile della P.A.: l’applicazione della nuova categoria del<br />
danno esistenziale ai provvedimenti in materia di servizio<br />
di leva, in Dir<strong>it</strong>to mil<strong>it</strong>are, 2003, fasc. 2-3, 14.<br />
(15) Trib. Firenze ordinanza 5 marzo 1970 n. 153,<br />
“Foro amm.”, 1970, I, 1, 214; sull’ordinanza la nota di<br />
CARETTI P. e MORBIDELLI G., Arruolamento e dir<strong>it</strong>ti soggettivi,<br />
ivi,1970, I, 141. La questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
era rigettata, per manifesta irrilevanza, da Corte cost. 4<br />
maggio 1972 n. 82 (in “Foro. <strong>it</strong>.”, 1972, I, 1923).<br />
(16) D’AMELIO P. Leva mil<strong>it</strong>are in “Enc. dir. XXIV”,<br />
1974, Giuffrè, Milano, 196. L’orientamento contrario<br />
della dottrina risale almeno a CORRADINI C. Dir<strong>it</strong>to<br />
amministrativo mil<strong>it</strong>are, in “Primo Trattato completo di<br />
dir<strong>it</strong>to amministrativo <strong>it</strong>aliano” a cura di V.E. ORLANDO,<br />
GIURISPRUDENZA 1005<br />
dovere “conformato” dalle leggi in materia di servizio<br />
di leva: “in particolare, mentre il dovere di<br />
difesa è inderogabile, nel senso che nessuna legge<br />
potrebbe farlo venir meno, il servizio mil<strong>it</strong>are è<br />
obbligatorio “ nei modi e nei lim<strong>it</strong>i stabil<strong>it</strong>i dalla<br />
legge”, purché, ovviamente, non siano violati altri<br />
precetti cost<strong>it</strong>uzionali (19)”. Il quadro concettuale<br />
di riferimento della materia era poi decisamente<br />
innovato da Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41 (20);<br />
nel dichiarare l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale, per violazione<br />
degli art. 3, 23, 52 Cost., dell’art. 21 legge<br />
31 maggio 1975 n. 191 “nella parte in cui non prevede<br />
che la chiamata alle armi di chi ha fru<strong>it</strong>o del<br />
r<strong>it</strong>ardo del servizio mil<strong>it</strong>are sia disposta non oltre il<br />
termine di un anno dalla data di cessazione del t<strong>it</strong>olo<br />
che ha consent<strong>it</strong>o il r<strong>it</strong>ardo medesimo”, la Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale delineava infatti un nuovo quadro<br />
concettuale fondato sul bilanciamento di interessi<br />
tra la potestà statuale di imporre la prestazione del<br />
servizio ed il dir<strong>it</strong>to del singolo a poter disporre<br />
liberamente del proprio tempo. Punto di partenza<br />
del ragionamento della Corte era l’individuazione<br />
della fonte attributiva del potere di imporre la prestazione<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are negli artt. 23 e 52, co.<br />
2° della Cost<strong>it</strong>uzione; il potere di imporre la prestazione<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are è quindi una potestà<br />
che affonda le proprie radici esclusivamente nella<br />
legge: “è la legge quindi che, insieme con la durata<br />
e le altre caratteristiche del servizio mil<strong>it</strong>are, deve<br />
stabilire il momento in cui l’obbligato verrà chiamato<br />
alle armi (21)”. È poi esclusa ogni possibil<strong>it</strong>à,<br />
per l’Amministrazione, di “degradare” a semplice<br />
interesse occasionalmente protetto, il dir<strong>it</strong>to del-<br />
IX, parte I, Milano, 1930, 476 e ROEHRSSEN G. La difesa<br />
dei dir<strong>it</strong>ti dei c<strong>it</strong>tadini in materia di leva mil<strong>it</strong>are, in “Riv.<br />
Dir. Pubbl.”, 1938, 584. In senso contrario, anche se con<br />
qualche dubbio, LANDI G. Premesse cost<strong>it</strong>uzionali ed<br />
amministrative in LANDI G. – VEUTRO V. – STELLACCI P.<br />
– VERRI P. Manuale di dir<strong>it</strong>to e di procedura penale mil<strong>it</strong>are,<br />
Milano, Giuffrè, 1976, 29, nt. 26.<br />
(17) In “Foro <strong>it</strong>.”, 1985, I, 2515, con nota di ROSSI;<br />
“Consiglio di Stato”, 1985, II, 762; “Corriere giur.”,<br />
1985, 811; “Giust. civ.”, 1985, I, 2409; “Giur. cost<strong>it</strong>.”,<br />
1985, I, 1203, con nota di VENDITTI; “Giur. <strong>it</strong>.”, 1986, I,<br />
1, 161, con nota di BELLI.<br />
(18) CARETTI P. e MORBIDELLI G. Obbligo di prestare<br />
il servizio mil<strong>it</strong>are e tutela delle posizioni soggettive c<strong>it</strong>.,<br />
254.<br />
(19) Corte cost. 24 maggio 1985 n. 164, c<strong>it</strong>.<br />
(20) In “Foro <strong>it</strong>.”, 1990, I, 1457 con nota di BETTINELLI;<br />
“Arch. civ”., 1990, 230; “Giust. civ.”, 1990, I, 1184; Consiglio<br />
di Stato, 1990, II, 207; “Giur. <strong>it</strong>.”, 1990, I, 1, 1032, con<br />
nota di AMATO, “Riv. amm.”, 1990, 793, con nota di SESSA;<br />
“Nuovo dir.”, 1990, 332, con nota di CUTELLÈ.<br />
(21) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.
1006 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
l’arruolando alla libera disponibil<strong>it</strong>à del proprio<br />
tempo: “il c<strong>it</strong>tadino ha bisogno di conoscere con<br />
certezza il periodo di v<strong>it</strong>a in cui, sottratto alle sue<br />
normali occupazioni, o agli studi o comunque alla<br />
libera disponibil<strong>it</strong>à del suo tempo e della sua persona,<br />
dovrà assolvere all’obbligo impostogli dalla<br />
Cost<strong>it</strong>uzione. Trattasi di un dir<strong>it</strong>to che non può<br />
essere degradato ad interesse occasionalmente protetto<br />
in rapporto al dovere dell’Amministrazione di<br />
eserc<strong>it</strong>are correttamente - secondo canoni di ragionevolezza,<br />
di imparzial<strong>it</strong>à, di rispondenza ai fini da<br />
perseguire - un potere che, sia pure come estrema<br />
ipotesi, incontrerebbe soltanto il lim<strong>it</strong>e finale del<br />
compimento del quarantacinquesimo anno di età<br />
(22)”. Del resto, la prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are<br />
è certamente evenienza che determina tutta una<br />
serie di effetti negativi sulla sfera esistenziale di<br />
una persona; effetti negativi che devono essere<br />
ridotti al minimo: “che debba essere la legge a<br />
determinare in modo tassativo lo spazio di tempo<br />
entro il quale il c<strong>it</strong>tadino può essere chiamato ad<br />
assolvere il servizio di leva, è ulteriormente confermato<br />
dalla necess<strong>it</strong>à di ridurre il più possibile gli<br />
effetti negativi che tale obbligo determina nella<br />
ricerca del lavoro, nella prosecuzione di studi<br />
postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di attiv<strong>it</strong>à professionali<br />
od autonome, nei rapporti familiari (23)”. L’importanza<br />
della sentenza è stata chiaramente evidenziata<br />
dalla dottrina; il punto più innovativo è, al propos<strong>it</strong>o,<br />
indubbiamente cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’inquadramento<br />
della fattispecie all’interno della categoria delle<br />
“prestazioni imposte” prevista dall’art. 23 Cost.<br />
(24) e dal defin<strong>it</strong>ivo superamento delle lim<strong>it</strong>azioni<br />
derivanti dalle lettura congiunta dei primi due commi<br />
dell’art. 52 Cost..” Di conseguenza, vanno defin<strong>it</strong>ivamente<br />
in archivio le costruzioni che attribuivano<br />
natura subordinata alla posizione soggettiva<br />
dell’arruolando: “in precedenza, siffatto “bisogno”<br />
era considerato (e qualificato) dall’Amministrazione<br />
solo come “interesse occasionalmente protetto”,<br />
r<strong>it</strong>enendosi prevalente e quasi insindacabile il potere<br />
discrezionale della stessa di provvedere alla<br />
chiamata alle armi dei giovani – già fru<strong>it</strong>ori del<br />
beneficio del rinvio – nel momento più opportuno<br />
(22) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />
(23) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />
(24) “La corte recepisce un’impostazione che non è<br />
certo ined<strong>it</strong>a. Già alla cost<strong>it</strong>uente l’on. Dossetti aveva,<br />
pressoché negli stessi termini, osservato che la ferma di<br />
leva è “la forma estrema di imposizione personale”“;<br />
BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are in “Foro<br />
<strong>it</strong>.”, 1990, I, 1459.<br />
(25) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />
c<strong>it</strong>., 1459.<br />
nell’interesse pubblico…… L’unilateralismo di<br />
questa impostazione, davvero dogmatica, è stato<br />
ridotto a ragionevolezza dalla corte attraverso il<br />
riallineamento tra interesse pubblico (ma ancorato<br />
al canone della correttezza: nella prospettiva quantomeno<br />
implic<strong>it</strong>a del dovere dell’amministrazione<br />
al buon andamento) e s<strong>it</strong>uazione del singolo, nella<br />
sua reale proiezione esistenziale (25)”. Sotto il profilo<br />
ricostruttivo, Corte cost. n. 41/1990 impone poi<br />
una ricostruzione che è, in un certo senso, opposta<br />
rispetto a quella proposta da Cass. Sez. Un.<br />
1616/1969 ed è tutta giocata sulla natura di norme<br />
di relazione delle norme attributive del potere; norme<br />
che non attribuiscono all’Amministrazione<br />
“una possibil<strong>it</strong>à di deroga attraverso l’uso discrezionale<br />
del potere”, ma la più lim<strong>it</strong>ata possibil<strong>it</strong>à di<br />
incidere sulla “sfera inviolabile” dei dir<strong>it</strong>ti del c<strong>it</strong>tadino,<br />
lim<strong>it</strong>atamente alle sole “attiv<strong>it</strong>à conformi<br />
agli scopi della difesa (26)”. L’importanza della<br />
sentenza è stata chiaramente avvert<strong>it</strong>a da una parte<br />
importante della giurisprudenza dell’A.G.O. che ha<br />
ravvisato una posizione di dir<strong>it</strong>to soggettivo nella<br />
controversie in materia di superamento del termine<br />
annuale per la chiamata alle armi previsto dall’art.<br />
6 L. n. 11 agosto 1991 n. 269 (27).Al contrario, la<br />
giurisprudenza dei giudici amministrativi, ha continuato<br />
ad utilizzare (ed utilizza ancora oggi), anche<br />
dopo Corte cost. 41/1990, una ricostruzione della<br />
fattispecie in termini di potere di supremazia dell’amministrazione<br />
e di conseguenziale attribuzione<br />
al privato di una posizione di interesse leg<strong>it</strong>timo al<br />
rispetto del termine annuale per la chiamata (28).<br />
3. La defin<strong>it</strong>iva caduta degli ostacoli alla risarcibil<strong>it</strong>à:<br />
Cassazione sezioni un<strong>it</strong>e n. 500/1999<br />
Come agevolmente rilevabile dalla trattazione<br />
della problematica forn<strong>it</strong>a al § 1, la tematica della<br />
possibile tutela risarc<strong>it</strong>oria avverso i provvedimenti<br />
illeg<strong>it</strong>timi di arruolamento è stata tutta organizzata<br />
intorno al caposaldo, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’utilizzazione<br />
della distinzione tra dir<strong>it</strong>to soggettivo e interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo, anche al fine di escludere la risarcibil<strong>it</strong>à<br />
dei danni (soprattutto al dir<strong>it</strong>to alla salute, che cost<strong>it</strong>uisce,<br />
certamente, la posizione soggettiva più “sen-<br />
(26) AMATO F. Sull’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à della chiamata<br />
alle armi non tempestiva in “GI”, 1990, I, 1, 1034.<br />
(27) Trib. Lecce 24 febbraio 1991, “Foro <strong>it</strong>.,” 1992, I,<br />
1585; nello stesso senso, Trib. Napoli ordinanza 8 gennaio<br />
1996, “Giust. civ.”, 1996, 2113 con nota di ANNUN-<br />
ZIATA.<br />
(28) Tra le tante, TAR Calabria sez. Catanzaro, 11<br />
novembre 1992, n. 581, “Foro amm.”, 1993,1666; TAR<br />
Sicilia Catania sez. II, 3 dicembre 1992 n. 996, “Foro <strong>it</strong>.”,<br />
1992, III, 233.
sibile” alle nuove soluzioni) sub<strong>it</strong>i dall’arruolando<br />
per effetto della violazione delle norme in materia<br />
di prestazione del servizio di leva. Una simile strutturazione<br />
è entrata defin<strong>it</strong>ivamente in crisi a segu<strong>it</strong>o<br />
dall’intervento di Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n.<br />
500 (29) che ha scompaginato, anche in questo<br />
campo, l’impostazione tradizionale della tutela<br />
risarc<strong>it</strong>oria. In particolare, l’intervento di Cass. Sez.<br />
Un. 500/1999 ha tolto attual<strong>it</strong>à a gran parte delle<br />
disquisizioni dottrinali in ordine alla natura della<br />
posizione soggettiva dell’arruolando (problematica<br />
complicata, per di più, dalla presenza di una serie di<br />
ist<strong>it</strong>uti diversi, come la dispensa dal servizio per inidone<strong>it</strong>à<br />
fisica, motivi economici o altri motivi eccezionali,<br />
il c.d. r<strong>it</strong>ardo della prestazione dell’obbligo<br />
mil<strong>it</strong>are o l’obiezione di coscienza, di diversa ricostruzione<br />
sistematica) ed ha quindi superato defin<strong>it</strong>ivamente<br />
il presupposto fondante della costruzione<br />
giurisprudenziale tradizionale. Oggi quello che conta,<br />
ai fini risarc<strong>it</strong>ori, non è infatti più la natura di<br />
dir<strong>it</strong>to soggettivo o interesse leg<strong>it</strong>timo della posizione<br />
soggettiva dell’arruolando; ad integrare la<br />
responsabil<strong>it</strong>à risarc<strong>it</strong>oria basta, infatti, la semplice<br />
lesione di un “interesse materiale del t<strong>it</strong>olare ad un<br />
bene della v<strong>it</strong>a (30)”; è quindi necessario, per i giudici<br />
tenuti ad occuparsi dell’azione risarc<strong>it</strong>oria,<br />
abbandonare il tradizionale “sentiero” della distinzione<br />
tra dir<strong>it</strong>to soggettivo e interesse leg<strong>it</strong>timo per<br />
procedere ad una più concreta selezione degli interessi<br />
materiali che possono essere lesi dal comportamento<br />
dell’Amministrazione. Per quello che<br />
riguarda la leva mil<strong>it</strong>are, l’opera di selezione degli<br />
interessi materiali rilevanti ai fini risarc<strong>it</strong>ori è già<br />
stata compiuta, in un certo senso, dalla Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
che, nella sentenza n. 41 del 1990 (31), ha<br />
individuato, anche sotto il profilo fenomenologico,<br />
gli interessi lesi dall’arruolamento illeg<strong>it</strong>timo. La<br />
prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are è infatti evenienza<br />
che determina tutta una serie di effetti negativi sulla<br />
sfera esistenziale di una persona, in particolare<br />
nella sfera della “ricerca del lavoro, nella prosecuzione<br />
di studi postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di attiv<strong>it</strong>à<br />
(29) In “Foro <strong>it</strong>.”, 1999, I, 2487, con note di PALMIERI e<br />
PARDOLESI; “Foro <strong>it</strong>.”, 1999, I, 3201, con note di CARANTA,<br />
FRACCHIA, ROMANO e SCODITTI; “Giornale dir. amm.”,<br />
1999, 832, con nota di TORCHIA; “Nuovo dir.”, 1999, 691,<br />
con nota di FINUCCI; “Contratti”, 1999, 869, con nota di<br />
MOSCARINI; “Giust. civ.”, 1999, I, 2261, con nota di<br />
MORELLI; “Urbanistica e appalti”, 1999, 1067, con nota di<br />
PROTTO; TAR., 1999, II, 225, con nota di BONANNI; “Arch.<br />
civ.”, 1999, 1107; “Danno e resp.”, 1999, 965, con note di<br />
CARBONE, MONATERI, PALMIERI, PARDOLESI, PONZANELLI e<br />
ROPPO; “Corriere giur.”, 1999, 1367, con note di DI MAJO e<br />
MARICONDA; “Gius”, 1999, 2760, con nota di BERRUTI;<br />
GIURISPRUDENZA 1007<br />
professionali od autonome, nei rapporti familiari<br />
(32)”; si tratta di quel fascio di interessi spesso sintetizzato,<br />
dalla dottrina che meglio si è occupata di<br />
Corte cost. 41/1990, nella plastica definizione del<br />
c.d. “dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a (33)”. Una volta caduto<br />
lo schermo dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à degli interessi leg<strong>it</strong>timi,<br />
è quindi di tutta evidenza come gli interessi<br />
della v<strong>it</strong>a (affettivi, professionali, culturali) lesi o<br />
compressi dalla prestazione di un servizio mil<strong>it</strong>are<br />
che non doveva essere prestato entrino astrattamente<br />
nel campo della risarcibil<strong>it</strong>à; ed una simile soluzione<br />
è valida, non solo con riferimento agli arruolamenti<br />
che abbiano dato v<strong>it</strong>a a danni c.d. biologici<br />
(e quindi alle norme in materia di inidone<strong>it</strong>à fisica),<br />
ma anche a tutti gli arruolamenti illeg<strong>it</strong>timi per le<br />
più svariate ragioni (violazione della normativa in<br />
materia di r<strong>it</strong>ardo per motivi di studio; dispensa per<br />
varie ragioni di rilevanza economico-sociale; semplice<br />
superamento dei lim<strong>it</strong>i temporali di soggezione<br />
alla chiamata alle armi, ecc.). L’apparente eterogene<strong>it</strong>à<br />
delle fattispecie risarc<strong>it</strong>orie (riportate alle<br />
diverse ipotesi di dispensa-esonero dalla prestazione<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are conosciute dal nostro ordinamento)<br />
si ricompone poi nell’individuazione dell’origine<br />
comune, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dall’incidenza sul dir<strong>it</strong>to<br />
al tempo di v<strong>it</strong>a dell’arruolando. Al propos<strong>it</strong>o,<br />
l’unica precisazione che è possibile fare riguarda<br />
l’ist<strong>it</strong>uto della dispensa ove è certamente presente<br />
un potere discrezionale del Ministro della difesa di<br />
individuare le categorie di soggetti concretamente<br />
dispensabili dal servizio o di predeterminare alcuni<br />
requis<strong>it</strong>i di valutazione (al propos<strong>it</strong>o, v. l’art. 7, co.<br />
2°-5° del D.L.vo 30 dicembre 1997, n. 504).In questo<br />
caso, però, la presenza di un potere fondato su<br />
una indubbia ponderazione di interessi non modifica<br />
sostanzialmente le coordinate dell’azione risarc<strong>it</strong>oria;<br />
le azioni risarc<strong>it</strong>orie, infatti, nascono, con<br />
assoluta prevalenza, “a valle” dell’intervento del<br />
Ministro e quindi riguardano, quasi sempre, l’applicazione<br />
dei cr<strong>it</strong>eri, fissati in sede ministeriale e non<br />
contestati dall’interessato. Nella maggior parte delle<br />
ipotesi, si sarà quindi in presenza dell’applicazio-<br />
“Rass. giur. energia elettrica”, 1999, 433; “Nuove autonomie”,<br />
1999, 563, con nota di SCAGLIONE; “Gazzetta giur.”,<br />
1999, fasc. 35, 42; “Guida al dir.”, 1999, fasc. 31, 36, con<br />
note di MEZZACAPO, CARUSO, DE PAOLA e FINOCCHIARO;<br />
“Dir. e pratica societá”, 1999, fasc. 21, 65; “Ammin. <strong>it</strong>.”,<br />
1999, 1399; “Dir. pubbl.”, 1999, 463, con note di ORSI BAT-<br />
TAGLINI e MARZUOLI; “Rass. amm. sic.”, 1999, 9.<br />
(30) Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, c<strong>it</strong>.<br />
(31) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />
(32) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.<br />
(33) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />
c<strong>it</strong>., 1459.
1008 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ne di cr<strong>it</strong>eri di valutazione già predeterminati e vincolati<br />
(nel caso dell’idone<strong>it</strong>à fisica, le norme di<br />
regolamento e la scienza medica; nel caso del r<strong>it</strong>ardo<br />
dalla prestazione del servizio, le norme fissate<br />
dal D.L.vo n. 504/97; nel caso della dispensa, le<br />
norme del D.L.vo n. 504/97 e del decreto ministeriale)<br />
che non importano certamente i problemi propri<br />
degli atti a natura propriamente discrezionale.<br />
Deve poi rilevarsi come, per tradizione ormai risalente,<br />
la nostra giustizia amministrativa abbia optato<br />
per una ricostruzione della fattispecie che, piuttosto<br />
che impostare la questione in termini di tutela di<br />
un interesse “pretensivo” del c<strong>it</strong>tadino (che, formalmente,<br />
chiede all’Amministrazione di essere esonerato<br />
dalla prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are), preferisce<br />
sottolineare come il c<strong>it</strong>tadino tuteli un proprio<br />
interesse “oppos<strong>it</strong>ivo” avverso tutta “una serie di<br />
attiv<strong>it</strong>à pos<strong>it</strong>ive della Pubblica Amministrazione, a<br />
cominciare dall’ordine di leva, che è indubbiamente<br />
un atto amministrativo la cui esecuzione si estende<br />
fino alla coercizione diretta (34)”. In questo caso,<br />
sono, quindi, del tutto assenti quelle difficoltà che,<br />
nel caso degli interessi “pretensivi”, impongono il<br />
ricorso a cr<strong>it</strong>eri prognostici di valutazione; al contrario,<br />
il danno ingiusto è, quasi “automaticamente”<br />
individuato, come per tutti gli interessi “oppos<strong>it</strong>ivi”,<br />
“nel sacrificio dell’interesse alla conservazione del<br />
bene o della s<strong>it</strong>uazione di vantaggio conseguente<br />
all’illeg<strong>it</strong>timo esercizio del potere (35)”.<br />
4. La defin<strong>it</strong>iva emersione del danno non patrimoniale-esistenziale.<br />
Al § precedente, si è già rilevato come l’opera di<br />
selezione degli interessi materiali che possono essere<br />
lesi da un provvedimento illeg<strong>it</strong>timo di arruolamento<br />
sia già stata compiuta, in sostanza, dalla sentenza<br />
n. 41 del 1990 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale che<br />
ha individuato in tutta una serie di effetti negativi<br />
sulla sfera esistenziale di una persona, ed in particolare,<br />
nella “ricerca del lavoro, nella prosecuzione di<br />
studi postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di attiv<strong>it</strong>à professionali<br />
od autonome, nei rapporti familiari”, il possi-<br />
(34) Cass. Sez. Un. 25 ottobre 1973 n. 2733, “Foro<br />
<strong>it</strong>.”, 1974, I, 101. Sulla problematica della sospensione<br />
dei c.d. atti negativi della P.A. v. FUCCILLO L., La tutela<br />
cautelare nel processo amministrativo, CEDAM, Padova,<br />
1999, 106.<br />
(35) Cass. Sez. Un. 22 luglio 1999 n. 500, c<strong>it</strong>.<br />
(36) Sull’obiezione di coscienza v. VENDITTI R., L’obiezione<br />
di coscienza al servizio mil<strong>it</strong>are, III ed. aggiornata<br />
secondo la L. n. 230/98, Giuffrè, Milano, 1999 e<br />
PUGIOTTO A., Obiezione di coscienza nel dir<strong>it</strong>to cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
in Digesto pubbl., UTET, Torino, 1995, vol. X,<br />
240.<br />
(37) Il riferimento, obbligatorio, è a CENDON P. e ZIVIZ<br />
bile oggetto dell’azione risarc<strong>it</strong>oria. Al propos<strong>it</strong>o, è<br />
fin troppo facile prevedere che il primo livello di<br />
interessi sicuramente ammesso nell’area della risarcibil<strong>it</strong>à<br />
sarà cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai danni che la prestazione<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are importa sulla sfera patrimoniale<br />
della persona, sia sotto il profilo concreto della mancata<br />
percezione di fonti di redd<strong>it</strong>o (per s<strong>it</strong>uazioni<br />
lavorative già in atto al momento dell’arruolamento),<br />
sia sotto il profilo più sfumato di aspettative patrimoniali<br />
meramente potenziali; e, soprattutto l’ultimo<br />
profilo apre un campo risarc<strong>it</strong>orio praticamente<br />
sterminato, capace di ricomprendere la perd<strong>it</strong>a di<br />
chances lavorative immediatamente ricollegabili al<br />
mondo del lavoro o a questo mondo riportabili solo<br />
in via mediata (come nell’ipotesi della perd<strong>it</strong>a di<br />
anni scolastici o univers<strong>it</strong>ari che dovesse determinare<br />
un r<strong>it</strong>ardo nell’immissione nel mondo del lavoro<br />
del soggetto). Il secondo livello di interessi che sarà<br />
quasi certamente ammesso nell’area della risarcibil<strong>it</strong>à<br />
dalla giurisprudenza riguarderà poi l’oggetto<br />
stesso del “caso Corradini” e, quindi, le lesioni alla<br />
v<strong>it</strong>a o all’integr<strong>it</strong>à fisica dell’arruolato derivanti da<br />
errori diagnostici nelle operazioni di valutazione dell’idone<strong>it</strong>à<br />
fisica degli arruolati; in questa prospettiva,<br />
la caduta dello schermo dell’irrisarcibil<strong>it</strong>à delle<br />
posizioni soggettive di interesse leg<strong>it</strong>timo operata da<br />
Cass. Sez. Un. 500/1999 toglie, infatti, ogni ostacolo<br />
all’ammissione al livello risarc<strong>it</strong>orio di un danno<br />
che rientra certamente e pienamente nella categoria,<br />
ormai pienamente riconosciuta, del danno biologico.<br />
Un terzo livello risarc<strong>it</strong>orio, meramente eventuale,<br />
riguarderà poi le ipotesi in cui il provvedimento di<br />
arruolamento sia stato emesso in violazione delle<br />
norme in materia di obiezione di coscienza (36); in<br />
questo caso, infatti, l’arruolamento illeg<strong>it</strong>timo del<br />
c<strong>it</strong>tadino si presenta, infatti, certamente (e aggiuntivamente)<br />
lesivo delle esigenze etiche poste a base<br />
dell’ist<strong>it</strong>uto dell’obiezione di coscienza alla prestazione<br />
del servizio mil<strong>it</strong>are. Ma esiste anche un quarto<br />
livello risarc<strong>it</strong>orio cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal possibile danno<br />
esistenziale (37) derivante da un provvedimento di<br />
P. Il danno esistenziale. Una nuova categoria della<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile c<strong>it</strong>, e a CENDON P. Trattato breve dei<br />
nuovi danni. Il risarcimento del danno esistenziale:<br />
aspetti civili, penali, medico legali, processuali, CEDAM<br />
Padova 2001. Particolarmente importante, ai fini dell’emersione<br />
del danno esistenziale in giurisprudenza è Cass.<br />
7 giugno 2000 n. 7713 (in “Giur. <strong>it</strong>.”, 2000, 1352, con<br />
nota di PIZZETTI; “Corriere giur.”, 2000, 873, con nota di<br />
DE MARZO; “Danno e resp.”, 2000, 835, con note di<br />
MONATERI e PONZANELLI; “Giust. civ.”, 2000, I, 2219;<br />
“Guida al dir.”, 2000, fasc. 23, 42, con nota di FINOC-<br />
CHIARO; “Dir. e giustizia”, 2000, fasc. 23, 23, con nota di<br />
DOSI, “Foro <strong>it</strong>.”, 2001, I, 187, con nota di D’ADDA).
arruolamento emesso al di fuori delle condizioni<br />
normative che regolamentano la prestazione del servizio<br />
mil<strong>it</strong>are (ricomprendendo, in questo “calderone”,<br />
tutti gli ist<strong>it</strong>uti e le normative che permettono di<br />
derogare all’obbligo della prestazione del servizio<br />
mil<strong>it</strong>are). Il riconoscimento della risarcibil<strong>it</strong>à di un<br />
simile fascio di interessi è già nella sistematica di<br />
Corte cost. n. 41/1990 ed in particolare, in quella<br />
costruzione che individua la posizione soggettiva<br />
dell’arruolando in un (nuovo) dir<strong>it</strong>to, plasticamente<br />
defin<strong>it</strong>o dalla dottrina come “dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a<br />
(38)”; si tratta, quindi, di una s<strong>it</strong>uazione soggettiva<br />
che precede, in un certo senso, il dir<strong>it</strong>to ad essere<br />
ristorati dei danni, patrimoniali o biologici, che derivano<br />
dall’illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio mil<strong>it</strong>are.<br />
Del resto, la particolare attinenza alla “s<strong>it</strong>uazione<br />
del singolo, nella sua reale proiezione esistenziale<br />
(39)” della costruzione proposta da Corte cost. n.<br />
41/1990 era già stata immediatamente sottolineata<br />
dalla dottrina che si era occupata del commento alla<br />
decisione; ed in effetti, la fattispecie vive tutta intorno<br />
al dualismo tra potestà dell’Amministrazione di<br />
disporre del tempo di v<strong>it</strong>a dell’arruolando e contrapposta<br />
posizione soggettiva del c<strong>it</strong>tadino; posizione<br />
soggettiva che deve essere considerata una proiezione<br />
delle previsioni degli artt. 2 e 3 della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
e che è abbondantemente incisa dagli “effetti<br />
negativi” derivanti dalla prestazione del servizio<br />
mil<strong>it</strong>are (40). La migliore comprensione della problematica<br />
del danno esistenziale derivante da provvedimenti<br />
di arruolamento illeg<strong>it</strong>timi richiede però<br />
una, sia pur sintetica, ricostruzione delle nov<strong>it</strong>à giurisprudenziali<br />
intervenute nella primavera-estate del<br />
2003 e cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e da due decisioni della Corte di cassazione<br />
(si tratta delle sentenze 31 maggio 2003 nn.<br />
8827 e 8828) e della Corte cost<strong>it</strong>uzionale (Corte<br />
cost. 11 luglio 2003 n. 233) che “hanno rivoluzionato<br />
il sistema della responsabil<strong>it</strong>à civile in relazione al<br />
danno alla persona, e quindi al danno esistenziale<br />
(41)”. In particolare, la sentenza 31 maggio 2003 n.<br />
(38) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />
c<strong>it</strong>., 1459.<br />
(39) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />
c<strong>it</strong>., 1459.<br />
(40) BETTINELLI E. Tempo di v<strong>it</strong>a e servizio mil<strong>it</strong>are<br />
c<strong>it</strong>., 1457.<br />
(41) CASSANO G. La responsabil<strong>it</strong>à civile con due<br />
(belle?) gambe, e non più zoppa presente in vari s<strong>it</strong>i<br />
Internet; le c<strong>it</strong>azioni utilizzate in queste pagine sono tratte<br />
dalla versione pubblicata in “Dir<strong>it</strong>to e dir<strong>it</strong>ti”,<br />
www.dir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong>.<br />
(42) In “Foro amm.” CDS, 2003, 1542; “Dir. e Giust”.<br />
2003, f. 24, 26 con nota di PECCENINI; “Danno e resp.”<br />
2003, 713 con nota di PONZANELLI; “Resp. civ. e prev.”<br />
2003, 675 con note di CENDON, BARGELLI e ZIVIZ; “Foro<br />
GIURISPRUDENZA 1009<br />
8828 (42) della Corte di cassazione procedeva ad<br />
una rilettura cr<strong>it</strong>ica della previsione dell’art. 2059<br />
c.c., non più letta in connessione esclusiva con l’art.<br />
185 c.p. e quindi non più diretta “ad assicurare tutela<br />
soltanto al danno morale soggettivo, alla sofferenza<br />
contingente, al turbamento dell’animo transeunte<br />
determinati da fatto illec<strong>it</strong>o integrante reato (interpretazione<br />
fondata sui lavori preparatori del codice<br />
del 1942 e largamente segu<strong>it</strong>a dalla giurisprudenza)”;<br />
“nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale<br />
assume posizione preminente la Cost<strong>it</strong>uzione –<br />
che, all’art. 2, riconosce e garantisce i dir<strong>it</strong>ti inviolabili<br />
dell’uomo -, il danno non patrimoniale deve<br />
(quindi) essere inteso come categoria ampia, comprensiva<br />
di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente<br />
alla persona (43)”. Dopo l’intervento di Cass.<br />
8828/2003, la clausola di riserva di legge prevista<br />
dall’art. 2059 c.c. deve quindi essere rifer<strong>it</strong>a, oltre<br />
che agli artt. 185 c.p. e 89 c.p.c. (secondo una prospettiva<br />
indubbiamente valida al momento dell’emanazione<br />
del codice civile) ed alle ipotesi espressamente<br />
previste dalla legislazione successiva (art. 2<br />
della L. n. 117/88: risarcimento anche dei danni non<br />
patrimoniali derivanti dalla privazione della libertà<br />
personale cagionati dall’esercizio di funzioni giudiziarie;<br />
art. 29, co. 9°, della L. n. 675/96: impiego di<br />
modal<strong>it</strong>à illec<strong>it</strong>e nella raccolta di dati personali; art.<br />
44, co. 7°, del D.L.vo 286/98: adozione di atti discriminatori<br />
per motivi razziali, etnici o religiosi; art. 2<br />
della L. n. 89/2001: mancato rispetto del termine<br />
ragionevole di durata del processo), anche ad una<br />
lettura cost<strong>it</strong>uzionalmente orientata estesa ai “valori<br />
della persona cost<strong>it</strong>uzionalmente garant<strong>it</strong>i…..atteso<br />
che il riconoscimento nella Cost<strong>it</strong>uzione dei dir<strong>it</strong>ti<br />
inviolabili inerenti alla persona non aventi natura<br />
economica implic<strong>it</strong>amente, ma necessariamente, ne<br />
esige la tutela, ed in tal modo configura un caso<br />
determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione<br />
del danno non patrimoniale (44)“.Dalla rottura<br />
della c.d. “dicotomia zoppa” finora imposta agli<br />
<strong>it</strong>.” 2003, I, 2272 con nota di NAVARRETTA; “Danno e<br />
resp. 2003, 816 con note di BUSNELLI, PONZANELLI e PRO-<br />
CIDA MIRABELLI DI LAURO; “Dir. informatica” 2003, 771;<br />
“Giur. <strong>it</strong>.” 2004, 29 con nota di SUPPA. Per l’applicabil<strong>it</strong>à<br />
del nuovo orientamento giurisprudenziale anche alla<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A., si rinvia a VIOLA L. La<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile della Pubblica Amministrazione<br />
dopo Cass. 8828/2003 e Corte cost. 233/2003 in “Il<br />
Dir<strong>it</strong>to di tutti”, www.giuffre.<strong>it</strong> e Il danno esistenziale<br />
nella responsabil<strong>it</strong>à civile della Pubblica Amministrazione<br />
dopo gli interventi della Cassazione e della Corte<br />
cost<strong>it</strong>uzionale in “Consiglio di Stato” 2003, II, 1993.<br />
(43) Le c<strong>it</strong>azioni sono da CASSANO G. La responsabil<strong>it</strong>à<br />
civile con due (belle?) gambe, e non più zoppa c<strong>it</strong>.<br />
(44) Cass. 31 maggio 2003 n. 8828 c<strong>it</strong>.
1010 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
interpreti proprio dall’ingombrante presenza della<br />
previsione dell’art. 2059 c.c., deriva, quindi, un nuovo<br />
schema ricostruttivo che, al di là delle “beghe<br />
nominalistiche”, prevede un sistema fondato sulla<br />
dicotomia tra danno patrimoniale (riportabile alla<br />
previsione dell’art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale<br />
(riportabile alla previsione dell’art. 2059 c.c.);<br />
a sua volta, il danno non patrimoniale conterrebbe al<br />
proprio interno due sottocategorie cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e:<br />
1) dal danno morale;<br />
2) dai danni derivanti “dalla lesione di interessi di<br />
rango cost<strong>it</strong>uzionale inerenti alla persona” (comprendendo<br />
nella sottocategoria il danno biologico e<br />
tutti i danni derivanti dalla lesione di altri interessi<br />
di rango cost<strong>it</strong>uzionale inerenti alla persona (45). La<br />
nuova ricostruzione sistematica era poi sostanzialmente<br />
recep<strong>it</strong>a da Corte cost. 11 luglio 2003 n. 233<br />
(46) (non a caso, defin<strong>it</strong>a (47) “mera pronuncia per<br />
relationem, scarna ed essenziale nei contenuti”) che<br />
recepiva la nuova ricostruzione sistematica di Cass.<br />
8828/2003, con l’unica modificazione cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />
dall’adozione di una schema ricostruttivo del danno<br />
non patrimoniale ex art. 2059 c.c. tripart<strong>it</strong>o e riportato<br />
a tre elementi fondamentali, cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i:<br />
3) dal danno morale soggettivo (inteso come<br />
transeunte turbamento dello stato d’animo della v<strong>it</strong>tima);<br />
4) dal danno biologico in senso stretto (inteso<br />
come lesione dell’interesse, cost<strong>it</strong>uzionalmente<br />
garant<strong>it</strong>o, all’integr<strong>it</strong>à psichica e fisica della persona,<br />
conseguente ad un accertamento medico);3)dal<br />
“danno (spesso defin<strong>it</strong>o in dottrina ed in giurisprudenza<br />
come esistenziale) derivante dalla lesione di<br />
(altri) interessi di rango cost<strong>it</strong>uzionale inerenti alla<br />
persona (48)”. Dal “rimescolamento” delle caratteristiche<br />
ricostruttive dell’ist<strong>it</strong>uto compiuto da Cass.<br />
8828/2003 e da Corte cost. 233/2003, emergeva pertanto<br />
un danno esistenziale, defin<strong>it</strong>ivamente consacrato<br />
dal “concordato giurisprudenziale” tra Corte<br />
di cassazione e Corte cost<strong>it</strong>uzionale, inquadrato<br />
all’interno di una nuova lettura del danno non patrimoniale<br />
previsto dall’art. 2059 c.c. e caratterizzato<br />
da una struttura a doppio stadio riportabile a due<br />
(45) Le c<strong>it</strong>azioni e lo schema ricostruttivo sono da<br />
CASSANO G. La responsabil<strong>it</strong>à civile con due (belle?)<br />
gambe, e non più zoppa c<strong>it</strong>.<br />
(46) In “Giur. <strong>it</strong>.” 2003, 1777 con note di CENDON e<br />
ZIVIZ; “Dir. & Formazione” 2003, 1177 con note di CEN-<br />
DON e ZIVIZ; “Dir. e Giust.” 2003, f. 29, 42 con nota di<br />
PECCENINI; “Resp. civ. e prev.” 2003, 1036 con nota di<br />
ZIVIZ; “Danno e resp.” 2003, 939 con nota di BONA, CRI-<br />
CENTI e PONZANELLI; “Giur. cost.” 2003, f. 4; “Riv. corte<br />
conti” 2003, f. 4, 153; “Giust. civ.” 2003, I, 2019, “Foro<br />
<strong>it</strong>.” 2003, I, 2201 con nota di NAVARRETTA, “Nuovo dir.”<br />
elementi fondamentali cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>i: 1) dalla violazione<br />
di un interesse cost<strong>it</strong>uzionalmente rilevante (necessaria<br />
ad integrare la clausola di riserva di legge presente<br />
all’interno dell’art. 2059 c.c); dalla necess<strong>it</strong>à<br />
per il danneggiato di provare che la violazione dell’interesse<br />
cost<strong>it</strong>uzionalmente protetto abbia determinato<br />
altresì conseguenze concretamente pregiudizievoli<br />
sulla propria sfera esistenziale (secondo la<br />
tipica struttura, quindi, dei c.d. danni-conseguenza).<br />
Ed è proprio in questa nuova sistematica del danno<br />
non patrimoniale che oggi deve essere inquadrata<br />
anche la problematica trattata in queste pagine. In<br />
particolare, per quello che riguarda il primo livello<br />
della fattispecie risarc<strong>it</strong>oria (lesione dell’interesse<br />
cost<strong>it</strong>uzionalmente protetto), deve rilevarsi come il<br />
quadro concettuale delineato da Corte cost. n. 41 del<br />
1990 soddisfi ampiamente l’”aggancio cost<strong>it</strong>uzionale”<br />
richiesto dalla nuova giurisprudenza in materia<br />
di danno non patrimoniale-esistenziale; aggancio<br />
cost<strong>it</strong>uzionale individuabile nella violazione del<br />
“dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a” desunto dalla previsione<br />
dell’art. 52, co. 2° Cost. e, in defin<strong>it</strong>iva, riportabile<br />
ad una lettura coordinata delle previsioni degli artt.<br />
2 e 3 della Cost<strong>it</strong>uzione. Anche per quello che<br />
riguarda il secondo livello della fattispecie risarc<strong>it</strong>oria<br />
(necess<strong>it</strong>à di fornire la prova del pregiudizio concreto<br />
sofferto dal danneggiato), il quadro concettuale<br />
di riferimento è offerto da Corte cost. n. 41 del<br />
1990 ed in particolare, dai passi della sentenza che<br />
ricordano come la prestazione del servizio di leva<br />
determini indubbiamente tutta una serie di effetti<br />
negativi nella sfera della “ricerca del lavoro, nella<br />
prosecuzione di studi postunivers<strong>it</strong>ari, nell’avvio di<br />
attiv<strong>it</strong>à professionali od autonome, nei rapporti<br />
familiari (49)”; effetti negativi che, nella prospettiva<br />
di Cass. 8828/2003 e Corte cost. 233/2003 devono<br />
essere provati in giudizio dal danneggiato. Il<br />
discorso in materia di prova è però più complesso;<br />
già Cass. 8828/2003 ha infatti sottolineato ampiamente<br />
la possibil<strong>it</strong>à per il giudice di utilizzare, “trattandosi<br />
di pregiudizio che si proietta nel futuro…<br />
valutazioni prognostiche (e) presunzioni sulla base<br />
degli elementi obbiettivi che sarà onere del danneg-<br />
2003, 917 con nota di VENTURINI; “Giur. <strong>it</strong>.” 2004, 723<br />
con nota di CASSANO; “D.L. Riv. cr<strong>it</strong>ica dir. lav.” 2003,<br />
910 con note di GUARISO e PAGANUZZI.<br />
(47) Da CENDON P. e ZIVIZ P. Vinc<strong>it</strong>ori e vinti (…dopo<br />
la sentenza n. 233/2003 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale) presente<br />
in vari s<strong>it</strong>i Internet; in questo caso, le c<strong>it</strong>azioni utilizzate<br />
in queste pagine sono tratte dalla versione pubblicata<br />
in “Dir<strong>it</strong>to e dir<strong>it</strong>ti”, www.dir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong><br />
(48) Le c<strong>it</strong>azioni sono da Corte cost. 11 luglio 2003 n.<br />
233 c<strong>it</strong>.<br />
(49) Corte cost. 2 febbraio 1990 n. 41, c<strong>it</strong>.
giato fornire (50)”. La dottrina che si è occupata<br />
della questione ha poi rilevato come la decisione<br />
della Corte di cassazione, pur riaffermando in linea<br />
generale la necess<strong>it</strong>à di una prova effettiva del pregiudizio<br />
sub<strong>it</strong>o, abbia utilizzato almeno d”; tecniche<br />
che si risolvono sostanzialmente in un processo<br />
attraverso il quale “il tipo di pregiudizio sofferto<br />
finisce, volta per volta, proiettato automaticamente<br />
al livello di interesse protetto (52)”. Ed in effetti,<br />
nella materia che ci occupa, il “dir<strong>it</strong>to al tempo di<br />
v<strong>it</strong>a” delineato da Corte cost. n. 41 del 1990, potrebbe<br />
svolgere un ruolo importante anche nella prospettiva<br />
risarc<strong>it</strong>oria, spostando l’oggetto della prova<br />
dalle conseguenze effettivamente pregiudizievoli<br />
dell’agire della P.A. (nella prospettiva esistenziale,<br />
non sempre di agevole dimostrazione) alla violazione<br />
di una posizione soggettiva astratta, come tale<br />
facile oggetto dell’utilizzazione di presunzioni e<br />
semplificazioni probatorie; in questa prospettiva, il<br />
discorso condotto in queste pagine potrebbe quindi<br />
concludersi con un facile approdo ad una tecnica di<br />
“eventizzazione del pregiudizio” non dissimile da<br />
quelle utilizzate da Cass. 8828/2003, con riferimento<br />
ad azioni risarc<strong>it</strong>orie tra privati. Emerge in giurisprudenza<br />
la risarcibil<strong>it</strong>à del “danno biologico” da<br />
illeg<strong>it</strong>tima prestazione del servizio di leva: luci ed<br />
ombre di una recente decisione del TAR Campania.<br />
Come già rilevato all’inizio del presente contributo,<br />
sulla problematica della tutela risarc<strong>it</strong>oria della<br />
posizione soggettiva dell’arruolando è oggi intervenuta<br />
una decisione del TAR Campania (TAR Campania<br />
Napoli sez. II 4 marzo-6 maggio 2004 n.<br />
8235) che ha innovativamente concluso per la risarcibil<strong>it</strong>à<br />
del “danno biologico” derivante dall’illeg<strong>it</strong>tima<br />
prestazione del servizio di leva; ed in effetti, la<br />
sentenza della II sezione del TAR Campania Napoli<br />
rappresenta il primo contributo giurisprudenziale<br />
in materia di tutela risarc<strong>it</strong>oria del “dir<strong>it</strong>to al tempo<br />
(50) Cass. 31 maggio 2003 n. 8828, c<strong>it</strong>.<br />
(51) In particolare, il riferimento alla”violazione dell’interesse<br />
all’integr<strong>it</strong>à morale” che sarebbe ins<strong>it</strong>a nei<br />
pregiudizi di carattere morale ed alla”violazione di un<br />
interesse alla libera esplicazione della personal<strong>it</strong>à, protetto<br />
dall’art. 2 della Cost.” che, al contrario, sarebbe sempre<br />
presente nelle ripercussioni dannose che coinvolgano<br />
la sfera personale esterna del soggetto: si utilizza la ricostruzione<br />
della decisione forn<strong>it</strong>a da CENDON P. e ZIVIZ P.<br />
Vinc<strong>it</strong>ori e vinti (…dopo la sentenza n. 233/2003 della<br />
Corte cost<strong>it</strong>uzionale), c<strong>it</strong>. .<br />
(52) CENDON P. e ZIVIZ P. Vinc<strong>it</strong>ori e vinti (…dopo<br />
la sentenza n. 233/2003 della Corte cost<strong>it</strong>uzionale), c<strong>it</strong>.<br />
Per il ruolo che potrebbero svolgere, nella materia della<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A., tecniche di”eventizzazione<br />
del pregiudizio” fondate sull’applicazione dell’art.<br />
97 Cost. o della L. n. 241 del 1990, si rinvia a<br />
GIURISPRUDENZA 1011<br />
di v<strong>it</strong>a” dell’arruolando, intervenuta dopo le importanti<br />
nov<strong>it</strong>à giurisprudenziali evidenziate ai §§ precedenti<br />
(ed in particolare, dopo Cass. Sez. Un.<br />
500/1999).<br />
La decisione è certamente caratterizzata da luci<br />
ed ombre.<br />
Il dato pos<strong>it</strong>ivo è certamente evidente in quanto<br />
già rilevato nelle pagine precedenti; la sentenza<br />
rappresenta, infatti, una fondamentale apertura alla<br />
tutela risarc<strong>it</strong>oria anche nella materia degli arruolamenti<br />
illeg<strong>it</strong>timi e, quindi, sarebbe certamente<br />
ingiusto non sottolineare l’importanza “storica”<br />
della decisione. Accanto al dato pos<strong>it</strong>ivo è però<br />
presente anche un dato negativo (53), cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o<br />
dall’estrema arretratezza degli strumenti concettuali<br />
utilizzati per ammettere la risarcibil<strong>it</strong>à della<br />
lesione sub<strong>it</strong>a dal c<strong>it</strong>tadino per effetto di un provvedimento<br />
di arruolamento illeg<strong>it</strong>timo. L’arretratezza<br />
è già evidente nella qualificazione in termini<br />
di danno biologico del pregiudizio sub<strong>it</strong>o dal danneggiato;<br />
il riferimento è infatti alla fase “pionieristica”<br />
in cui il danno esistenziale non era ancora<br />
percep<strong>it</strong>o nella sua sistematica complessiva e doveva<br />
quindi, “filtrare” nell’ordinamento attraverso il<br />
“grimaldello” cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal danno biologico (54).<br />
Analogo discorso per il riferimento alla previsione<br />
dell’art. 32 Cost. che sarebbe stata violata dall’arruolamento<br />
illeg<strong>it</strong>timo, quando sarebbe stato più<br />
corretto, mancando sicuramente un danno effettivo<br />
alla sfera biologica del soggetto, richiamare le previsioni<br />
degli artt. 2, 3 e 52, co. 2° della Cost<strong>it</strong>uzione<br />
(o il dir<strong>it</strong>to al tempo di v<strong>it</strong>a” nell’elaborazione di<br />
Corte cost. n. 41 del 1990). Siamo quindi ancora<br />
molto lontani dall’autonomia che il danno esistenziale<br />
ha assunto in sede dottrinale e giurisprudenziale<br />
e, soprattutto, dal convincente inquadramento<br />
all’interno della categoria del danno non patrimoniale<br />
operato da Cass. 8828/2003 e Corte cost.<br />
VIOLA L. La responsabil<strong>it</strong>à civile della pubblica amministrazione<br />
dopo Cass. 8828/2003 e Corte cost.<br />
233/2003 c<strong>it</strong>. e a Il danno esistenziale nella responsabil<strong>it</strong>à<br />
civile della Pubblica Amministrazione dopo gli<br />
interventi della Cassazione e della Corte cost<strong>it</strong>uzionale<br />
c<strong>it</strong>.<br />
(53) Da non dimenticare sono poi le consistenti perpless<strong>it</strong>à<br />
che derivano dalla ricostruzione dell’elemento<br />
soggettivo della responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A. operata in<br />
sentenza e dalla tecnica di liquidazione del danno utilizzata;<br />
problematiche che non rientrano nelle final<strong>it</strong>à del<br />
presente scr<strong>it</strong>to.<br />
(54) Per le tecniche di risarcimento utilizzate in questa<br />
fase, si rinvia ai contributi raccolti in CENDON P. e<br />
ZIVIZ P. Il danno esistenziale. Una nuova categoria della<br />
responsabil<strong>it</strong>à civile c<strong>it</strong>., ove però il danno esistenziale<br />
aveva già assunto autonomia scientifica.
1012 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
233/2003. Il riferimento alla fase “pionieristica”<br />
del danno esistenziale è poi ancora più evidente<br />
quando si passa all’esame della motivazione della<br />
sentenza, ove è indiscutibile l’utilizzo di due tecniche<br />
argomentative massicciamente utilizzate dalla<br />
giurisprudenza più risalente dell’A.G.O., non a<br />
caso, considerate dalla dottrina (55) una sostanziale<br />
anticipazione del danno esistenziale. In particolare,<br />
l’attenzione dell’interprete deve essere riportata<br />
ai passi della sentenza che individuano il pregiudizio<br />
risarc<strong>it</strong>o nel “peggioramento dell’assetto<br />
degli interessi facenti capo al soggetto interessato”<br />
ovvero nella “menomazione dell’integr<strong>it</strong>à psicofisica<br />
della persona in sé e per sé considerata, in<br />
quanto incidente sulla persona in tutta la sua concreta<br />
dimensione, che non si esaurisce nella sola<br />
att<strong>it</strong>udine a produrre ricchezza, ma si collega alla<br />
somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto<br />
nell’ambiente in cui la v<strong>it</strong>a si esplica, ed aventi rilevanza<br />
non solo economica, ma anche biologica,<br />
sociale, culturale ed estetica (56)”; in questo caso,<br />
è di tutta evidenza l’utilizzazione di una tecnica<br />
ricostruttiva (risalente, in sostanza, a Corte cost. n.<br />
184 del 1986 (57)) che individua il danno nella<br />
mera “lesione del dir<strong>it</strong>to in sé considerata”, così<br />
disancorando il rimedio risarc<strong>it</strong>orio “da qualsiasi<br />
considerazione dei riflessi negativi a carico della<br />
v<strong>it</strong>tima” ed importando “un inev<strong>it</strong>abile snaturamento<br />
dell’ist<strong>it</strong>uto aquiliano (58)”.Altri passi della<br />
sentenza evidenziano poi come “la prestazione del<br />
servizio mil<strong>it</strong>are di leva, non dovuta, possa generare<br />
un danno da usura psico-fisica” o un “senso di<br />
frustrazione… nei confronti della P.A. con conseguente<br />
turbamento e sensazione di impotenza psicologica,<br />
allorché siano posti in essere dalla Pubblica<br />
Autor<strong>it</strong>à atti illeg<strong>it</strong>timi”; in questo caso, il<br />
modello utilizzato è quello della “somatizzazione<br />
della tutela della persona”, basato sull’utilizzazione<br />
di un meccanismo presuntivo che riporta al danno<br />
psichico (o allo stress) ogni “alterazione del benessere<br />
mentale” del danneggiato (59). In defin<strong>it</strong>iva, la<br />
(55) Da ZIVIZ P. Verso un altro paradigma risarc<strong>it</strong>orio<br />
in CENDON P. e ZIVIZ P. Il danno esistenziale. Una nuova<br />
categoria della responsabil<strong>it</strong>à civile, c<strong>it</strong>., 30. Per quello<br />
che riguarda la responsabil<strong>it</strong>à civile della P.A., si rinvia a<br />
VIOLA L. Il danno esistenziale nella responsabil<strong>it</strong>à civile<br />
della Pubblica Amministrazione 2003, La Tribuna, Piacenza,<br />
54.<br />
(56) In altre parole,”la lesione che incide sull’interesse<br />
protetto è la causa del danno stesso”; TAR Campania<br />
Napoli sez. II 4 marzo 2004 n. 8235 c<strong>it</strong>.<br />
(57) Corte cost. 14 luglio 1986, n. 184 in “Foro <strong>it</strong>.”,<br />
1986, I, 2053 con nota di PONZANELLI e 2976 con nota<br />
di MONATERI; “Consiglio di Stato”, 1986, II, 920;<br />
definizione terminologica (la qualificazione in termini<br />
di danno biologico), i riferimenti giurisprudenziali<br />
(Corte cost. 184/1986) e i percorsi ricostruttivi<br />
utilizzati sono quelli utilizzati dalla giurisprudenza<br />
dei giudici ordinari prima della defin<strong>it</strong>iva<br />
emersione del danno esistenziale. Siamo quindi<br />
in presenza di una sentenza che può essere defin<strong>it</strong>a<br />
“pionieristica”, sia per la defin<strong>it</strong>iva apertura alla<br />
risarcibil<strong>it</strong>à di un campo finora caratterizzato da<br />
evidenti preclusioni, sia per l’utilizzazione di strumenti<br />
concettuali ormai risalenti ed abbandonati<br />
dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e la prossima<br />
sfida della giurisprudenza sarà cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a proprio<br />
dalla defin<strong>it</strong>iva conferma dell’apertura giurisprudenziale,<br />
in un contesto maggiormente al passo con<br />
l’evoluzione della problematica del danno non<br />
patrimoniale-esistenziale.<br />
* * *<br />
SERVIZI PUBBLICI<br />
TAR LIGURIA, GENOVA, SEZIONE II –<br />
Ordinanza 27 maggio 2004 n. 835 – Raffaele<br />
Prosperi Pres. – Acquedotto Nicolay<br />
S.p.A. (avv.ti proff. Piergiorgio Alberti ed<br />
Eugenio Picozza) c. Provincia di Genova<br />
(avv.ti Roberto Giovanetti, Carlo Scaglia e<br />
Valentina Manzone) ed altri.<br />
Servizi pubblici – Servizio idrico integrato:<br />
affidamento diretto della gestione trans<strong>it</strong>oria<br />
(art. 113, co. 15°-bbiiss, D.L.vo<br />
267/2000) – compatibil<strong>it</strong>à con il Trattato<br />
CE (artt. 12, 28, 43, 49, 86). Interpretazione<br />
pregiudiziale defer<strong>it</strong>a alla Corte di giustizia<br />
delle Comun<strong>it</strong>à europee.<br />
Nell’amb<strong>it</strong>o della disciplina delle concessioni<br />
di pubblico servizio e con particolare riferi-<br />
“Nuove leggi civ.”, 1986, 6011 con nota di GIUSTI;<br />
“Nuova giur. civ.”, 1986, I, 534 con nota di ALPA; “Giust.<br />
civ.”, 1986, I, 2324; “Ammin. <strong>it</strong>.”, 1986, 2010; “Riv.<br />
giur. circolaz. e trasp.”, 1986, 1007; “Resp. civ.”, 1986,<br />
520 con nota di SCALFI.<br />
(58) Le c<strong>it</strong>azioni sono da ZIVIZ P. Verso un altro paradigma<br />
risarc<strong>it</strong>orio, c<strong>it</strong>., 35 e ss.<br />
(59) In questo modo, quindi,”la compromissione relazionale<br />
(pat<strong>it</strong>a dalla v<strong>it</strong>tima dalla lesione di una s<strong>it</strong>uazione<br />
soggettiva diversa dalla salute)” è considerata”sicura<br />
fonte di turbamento psicologico ed emotivo a carico del<br />
danneggiato”; ZIVIZ P. Verso un altro paradigma risarc<strong>it</strong>orio,<br />
c<strong>it</strong>., 30-32.
mento alla normativa trans<strong>it</strong>oria in tema di<br />
affidamento del servizio idrico integrato, spetta<br />
alla Corte di giustizia delle Comun<strong>it</strong>à europee<br />
interpretare le norme del Trattato che<br />
instaurano e garantiscono il buon funzionamento<br />
del mercato unico (artt. del Trattato CE<br />
12, 28, 43, 49, 86) al fine di chiarire se:<br />
1) tali articoli debbano trovare applicazione<br />
anche in assenza di un potenziale o attuale<br />
pericolo di discriminazione in base alla nazional<strong>it</strong>à<br />
(nel caso di specie, il TAR ipotizza che<br />
l’affidamento diretto della gestione trans<strong>it</strong>oria<br />
del servizio idrico integrato coinvolga esclusivamente<br />
interessi nazionali);<br />
2) tali articoli consentano comunque agli<br />
Stati membri di introdurre discipline trans<strong>it</strong>orie<br />
di salvaguardia delle concessioni di servizi<br />
pubblici già affidate senza gara e di quale<br />
durata.<br />
3) il par. 2 dell’art. 86 possa consentire la<br />
deroga agli artt. 12, 28, 43 e 49 del Trattato<br />
relativamente all’obbligo di affidamento<br />
mediante gara delle concessioni di servizio<br />
pubblico di interesse economico generale<br />
(quale il servizio idrico integrato), laddove l’espletamento<br />
della gara possa pregiudicare la<br />
tempestiva realizzazione, attivazione e gestione,<br />
del servizio stesso.<br />
Commento della dott.ssa GIULIANA BIANCHI<br />
Gli affidamenti diretti, tra disciplina intertemporale<br />
e condizioni di dominanza pubblica<br />
Gli affidamenti diretti, quali continuano ad essere<br />
ammessi dal legislatore <strong>it</strong>aliano in particolare<br />
nelle fasce temporali di trans<strong>it</strong>o dal previgente al<br />
vigente regime gestionale dei servizi pubblici locali,<br />
alimentano nuovi dubbi di compatibil<strong>it</strong>à della<br />
normativa nazionale con il sistema comun<strong>it</strong>ario di<br />
riferimento che in subiecta materia risulta defin<strong>it</strong>o<br />
oltre che dal Trattato CE , dalle direttive e dalla giurisprudenza<br />
della Corte di giustizia.<br />
Il TAR Liguria sottopone al vaglio della Corte di<br />
giustizia CE la questione concernente la compatibil<strong>it</strong>à<br />
con la normativa comun<strong>it</strong>aria di quella con cui il<br />
legislatore <strong>it</strong>aliano ha provveduto a disciplinare in via<br />
trans<strong>it</strong>oria l’erogazione dei servizi pubblici locali.<br />
Il fatto<br />
In applicazione dell’art. 35, co. 5°, L. n. 448 del<br />
2001 (legge finanziaria per il 2002) , la Conferenza<br />
dell’A.T.O. (Amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale ottimale) della Provincia<br />
di Genova, sulla base di una programmazione<br />
di interventi urgenti per la rete fognaria ha prov-<br />
GIURISPRUDENZA 1013<br />
veduto ad affidare senza espletamento di alcuna<br />
gara, la gestione interinale del servizio idrico alla<br />
A.M.G.A. S.p.A., società per azioni a prevalente<br />
cap<strong>it</strong>ale pubblico locale, di cui per l’appunto, il<br />
Comune di Genova è azionista di maggioranza.<br />
Risulta inoltre adottata una convenzione regolatrice<br />
dei rapporti tra i Comuni parte dell’ A.T.O. ed i soggetti<br />
proprietari di reti ed impianti, autorizzati con<br />
distinto provvedimento a gestire le porzioni di servizio<br />
corrispondenti. Avverso questa sequenza<br />
provvedimentale, per violazione della normativa<br />
nazionale e comun<strong>it</strong>aria sugli affidamenti ricorre al<br />
TAR della Liguria, l’Acquedotto Nicolay S.p.A che<br />
pure aspirava all’affidamento.<br />
La problematic<strong>it</strong>à delle questioni sorte, ha indotto<br />
il giudice amministrativo ad<strong>it</strong>o, a sospendere il giudizio<br />
sul ricorso ed a trasmetterne gli atti alla Corte di<br />
giustizia CE per la pronuncia su di esse (1) . Il giudice<br />
amministrativo in particolare si interroga sul destino<br />
di quegli affidamenti diretti che già in essere alla<br />
data di entrata in vigore dell’ art. 35, L. n. 448 del<br />
2001( e da questa normativa e da quella introdotta<br />
dall’ art. 14, D.L. n. 269 del 2003 tollerati, a date<br />
condizioni, in via trans<strong>it</strong>oria), risultano però essere<br />
successivi alla sentenza della Corte di giustizia CE, 7<br />
dicembre del 2000, C- 324/98, in causa Teleaustria.<br />
Il dir<strong>it</strong>to<br />
La particolare natura della controprestazione che<br />
il concessionario di servizi ha il dir<strong>it</strong>to di conseguire<br />
(non un semplice corrispettivo in denaro, ma il<br />
dir<strong>it</strong>to allo sfruttamento economico del servizio<br />
organizzato e gest<strong>it</strong>o) nonché, l’eterogene<strong>it</strong>à della<br />
legislazione degli Stati membri in materia concessoria,<br />
rendono in parte conto, alla stregua della pronuncia<br />
c<strong>it</strong>ata, dell’agnosticismo comun<strong>it</strong>ario verso<br />
le concessioni di pubblico servizio e della conseguente<br />
difficoltà di individuarne un compiuto parametro<br />
defin<strong>it</strong>orio. È invero assente ogni riferimento<br />
al contratto di concessione di pubblici servizi tanto<br />
nella direttiva 92/50/CE (appalti di servizi) quanto<br />
nella direttiva 93/38/CE (appalti di forn<strong>it</strong>ure), mentre<br />
solo la concessione di lavori pubblici rinviene un<br />
espresso riconoscimento nella direttiva 93/37/CE<br />
recante norme di coordinamento degli appalti pubblici<br />
di lavori (art. 3) . Si noti però quanto segue: la<br />
definizione e la disciplina della concessione di lavori<br />
pubblici è costru<strong>it</strong>a non autonomamente ma sulla<br />
falsariga di quella concernente gli appalti (art. 1,<br />
lett. d) , con una particolare sottolineatura di uno dei<br />
possibili elementi discretivi (tipologia del corrispettivo)<br />
tra appalto e concessione; alle concessioni di<br />
(1) cfr., Consiglio di Stato, Quinta sezione, ordinanza<br />
n. 2316 del 2004.
1014 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
lavori pubblici (di importo pari o superiore alla<br />
soglia di rilevanza comun<strong>it</strong>aria) si applicano le<br />
medesime norme di pubblic<strong>it</strong>à previste per gli<br />
appalti pubblici di lavori (art. 3, co. 1°); trovano<br />
applicazione le disposizioni della medesima direttiva<br />
anche ove il concessionario di lavori pubblici sia<br />
esso stesso un’Amministrazione aggiudicatrice (art.<br />
3, co. 3°); l’Amministrazione aggiudicatrice concedente<br />
, ma anche il soggetto concessionario (rivesta<br />
o meno anche la qual<strong>it</strong>à di Amministrazione aggiudicatrice)<br />
che voglia appaltare a terzi i lavori affidatigli,<br />
sono sempre tenuti a rispettare le norme di<br />
pubblic<strong>it</strong>à previste dalla stessa direttiva (ad es. pubblicazione<br />
del bando sulla Gazzetta Ufficiale delle<br />
Comun<strong>it</strong>à europee; sul punto v. anche la Comunicazione<br />
interpretativa della Commissione europea del<br />
29 aprile 2000, paragrafo 3). Ma al di là di ciò,<br />
manca dunque in amb<strong>it</strong>o comun<strong>it</strong>ario un espresso<br />
riconoscimento della fattispecie concessoria, ove<br />
questa concerna la prestazione di servizi pubblici.<br />
Il mer<strong>it</strong>o della Corte di giustizia CE, con la sentenza<br />
7 dicembre 2000, è per l’appunto quello di<br />
aver dichiarato la sottoposizione anche dei contratti<br />
di gestione di servizi (in quella particolare specie,<br />
quello di telecomunicazioni, ma dobbiamo credere<br />
che il discorso sia valido in generale ) alle norme<br />
del Trattato : “... gli Enti aggiudicatori che li stipulano<br />
siano cionondimeno tenuti a rispettare i principi<br />
fondamentali del Trattato ed il principio della non<br />
discriminazione in base alla nazional<strong>it</strong>à”.<br />
A questo principio (art. 12 del Trattato CE) si<br />
rapporta in modo immediato un obbligo di trasparenza,<br />
per il quale l’Amministrazione è tenuta a<br />
garantire, “… a favore di ogni potenziale offerente<br />
un adeguato livello di pubblic<strong>it</strong>à”. Questo vuol dire<br />
garantire a tutti gli aspiranti pari opportun<strong>it</strong>à , eguali<br />
chance di aggiudicazione nonché un adeguato<br />
“controllo sull’imparzial<strong>it</strong>à delle procedure di<br />
aggiudicazione”. Una procedura concorsuale<br />
ampiamente trasparente, risulta vantaggiosa per i<br />
concorrenti, ma anche per lo stesso Ente aggiudicatore<br />
che si r<strong>it</strong>rova infatti a disporre di un utile strumento<br />
di verifica della non discriminatorietà dei<br />
risultati consegu<strong>it</strong>i dalla procedura concorsuale in<br />
corso. La sentenza 7 dicembre 2000 ha così messo<br />
fine all’indifferenza comun<strong>it</strong>aria verso il contratti di<br />
concessione di pubblico servizio, stigmatizzando<br />
formalmente i risultati dell’elaborazione interpretativa<br />
realizzata negli anni trascorsi dalla giurisprudenza<br />
e dalla Commissione europea: risultano allora<br />
applicabili non solo agli appalti, ma anche alle<br />
concessioni di servizi, i fondamentali principi del<br />
Trattato, da quello della non discriminazione in<br />
base alla nazional<strong>it</strong>à a quello della libertà di stabilimento,<br />
di circolazione delle merci, e della prestazione<br />
di servizi,( artt. 12, 28, 43, 49 e 86 del Tratta-<br />
to CE); risultano inoltre applicabili i principi giurisprudenzialmente<br />
defin<strong>it</strong>i “di non discriminazione,<br />
di par<strong>it</strong>à di trattamento, di trasparenza, mutuo riconoscimento<br />
e proporzional<strong>it</strong>à”.<br />
Secondo la sezione rem<strong>it</strong>tente, andrebbe chiar<strong>it</strong>o<br />
tuttavia dalla stessa Corte di giustizia a completamento<br />
del valore innovativo della pronuncia 7<br />
dicembre 2000, che intanto può invocarsi la protezione<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario in quanto l’eventuale<br />
violazione da parte degli Enti aggiudicatori delle<br />
regole e dei principi di cui sopra non si consumi nei<br />
confini angusti del singolo Stato, ma li travalichi, …<br />
occorre cioè che il rapporto controverso si ponga tra<br />
soggetti appartenenti a Stati diversi e non rigurdi<br />
invece s<strong>it</strong>uazioni alle quali sia completamente<br />
assente un connotato di estrane<strong>it</strong>à alla s<strong>it</strong>uazione<br />
nazionale.<br />
Affidamento diretto e disciplina trans<strong>it</strong>oria: in<br />
particolare il servizio idrico integrato<br />
Ma, alla sentenza 7 dicembre 2000, C 324/98, si<br />
deve soprattutto l’applicazione in via estensiva alle<br />
concessioni di servizi, del principio della concorsual<strong>it</strong>à<br />
degli affidamenti. Si sono così riproposti seri<br />
problemi di compatibil<strong>it</strong>à con la disciplina comun<strong>it</strong>aria<br />
degli affidamenti senza gara già in corso<br />
all’entrata in vigore dell’art. 35 della L. n. 448, ma<br />
la cui sopravvivenza deve oggi essere rivista alla<br />
luce dei principi espressi dalla soprac<strong>it</strong>ata sentenza<br />
e della normativa nazionale di riforma frattanto<br />
intervenuta.<br />
L’art. 35, co. 1°, L. n. 448 del 2001, ha riscr<strong>it</strong>to<br />
come è ormai noto l’ art. 113 del D.L.vo n. 267 del<br />
2000 (T.U. delle leggi sull’ordinamento degli<br />
EE.LL.). I successivi commi 2°, 3°, 4°, 5°, contengono<br />
una disciplina trans<strong>it</strong>oria sussidiariamente<br />
disposta, destinata cioè ad operare ove la legislazione<br />
di settore non ne detti una propria. Oggi tuttavia<br />
i commi 2°, 3°, 4°, 5°, nonché 16 dell’art. 35 risultano<br />
abrogati dal co. 3° dell’art. 14 del D.L. n. 269<br />
del 2003, recante norme urgenti per lo sviluppo e la<br />
correzione dell’andamento dei lavori pubblici.<br />
Il capoverso dell’art. 35 demanda (rectius:<br />
demandava) ad un regolamento esecutivo (mai emanato)<br />
l’individuazione di periodi compresi tra 3 e 5<br />
anni in cui scadono o cessano anticipatamente le<br />
concessioni di pubblico servizio già in essere, che<br />
risultino affidate con procedure che non sono di evidenza<br />
pubblica . Tale fascia temporale nel corso della<br />
quale restano intangibili gli affidamenti non concorsuali,<br />
è ulteriormente estensibile quando la<br />
società risultante dall’eventuale fusione di altre<br />
preesistenti risulti disporre di un amb<strong>it</strong>o operativo<br />
maggiore di quello di cui quest’ultime originariamente<br />
disponevano (art. 35, co. 3°, lett. a – b) ovvero<br />
quando la società affidataria si apra alla partecipazione<br />
via via crescente di privati (lett. c – d).
Trattasi di statuizioni normative che disciplinano<br />
l’ultrattiv<strong>it</strong>à degli affidamenti senza gara, ma esprimono<br />
nel contempo la realtà del fenomeno ed in<br />
alcuni casi … quasi la sua imprescindibil<strong>it</strong>à. Il giudice<br />
del TAR ligure, ad esempio, non può fare almeno<br />
di ricordare che, a date condizioni, le norme<br />
poste a tutela della natura compet<strong>it</strong>iva degli scambi<br />
all’interno del mercato comune, possono derogarsi<br />
da parte di imprese preposte al disimpegno di servizi<br />
economici di rilevanza generale (…servizio<br />
postale, idrico, di telecomunicazione, di trasporto…)<br />
tutte le volte in cui l’ ossequioso rispetto delle<br />
stesse finisca con l’ostacolare il perseguimento del<br />
fine pubblico di rilevanza generale di cui sopra (art.<br />
86, paragrafo 2, del trattato CE) . In casi, come quello<br />
all’esame del TAR ligure ad esempio, l’affidamento<br />
senza gara a favore della A.M.G.A. S.p.A., è<br />
indotto dalla complessa s<strong>it</strong>uazione che in genere<br />
presuppone la realizzazione ed il funzionamento<br />
adeguato di un servizio idrico integrato. Un affidamento<br />
diretto che sia temporalmente circoscr<strong>it</strong>to,<br />
non appare cioè del tutto fuor di luogo ove la progettazione<br />
e la realizzazione concreta del servizio<br />
idrico integrato (per comune acquisizione, un servizio<br />
di interesse economico generale) presupponga<br />
un’attiv<strong>it</strong>à coordinata degli EE.LL. che ne fanno<br />
parte, correlata alla sintesi funzionale delle risorse<br />
idriche di rispettiva appartenenza e culminante nella<br />
realizzazione di vere e proprie impianti ed opere<br />
idrauliche. Si tratta di un impegno consistente, che<br />
in specie perché rivolto soprattutto ad eliminare quel<br />
fenomeno di parcellizzazione che a lungo ha caratterizzato<br />
il servizio idrico, si esaurisce in uno spazio<br />
di tempo necessariamente non breve, logicamente<br />
incompatibile dunque con una disciplina che – in<br />
luogo di un applicazione (temporaneamente) solo<br />
alternativa del co. 5° dell’art. 113 – costringa gli<br />
EE.LL. ad allinearsi nell’immediato ad essa, ostacolando<br />
la stessa realizzazione del servizio idrico integrato,<br />
che invece presuppone un sufficiente grado di<br />
integrazione delle reti idriche. Ai sensi del co. 5°<br />
dell’ art. 35, L. n. 448/2001, infatti, i soggetti preposti<br />
ad un A.T.O., possono scegliere – anziché di<br />
indire una pubblica gara per la scelta della figura<br />
societaria cui conferire la gestione delle risorse idriche<br />
(co. 5° dell’art. 113) – di affidare tale gestione<br />
direttamente, ad una società il cui cap<strong>it</strong>ale sia interamente<br />
posseduto dagli EE.LL. che sono parte del<br />
(2) Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 679 del<br />
2004.<br />
(3) Corte cost<strong>it</strong>uzionale, sentenza n. 413 del 2002. Sul<br />
punto anche, la Cost<strong>it</strong>uzione in mora del Governo <strong>it</strong>aliano,<br />
con atto della Commissione europea, Bruxelles 26<br />
giugno 2002, paragrafo 25; la direttiva n. 98/30/CE<br />
GIURISPRUDENZA 1015<br />
medesimo amb<strong>it</strong>o terr<strong>it</strong>oriale ottimale.<br />
Ciò a condizione che tale scelta, sia effettuata entro<br />
18 mesi dall’entrata in vigore della stessa L. n.<br />
448/2001; che non si protragga per un periodo superiore<br />
a 5 anni; che entro due anni tale società (e più<br />
in genere, la gestione del servizio idrico), venga<br />
invest<strong>it</strong>a da un progetto di graduale privatizzazione<br />
(cessione di almeno il 40 % cento delle azioni in<br />
mano pubblica con procedure di evidenza pubblica).<br />
Ecco allora che la sezione rem<strong>it</strong>tente si chiede,<br />
anche alla luce della nuova disciplina trans<strong>it</strong>oria<br />
degli affidamenti quale contenuta nell’ art. 15- bis<br />
del D.L. n. 269 del 2003, se l’affidamento mediante<br />
procedure di evidenza pubblica non sia in realtà un<br />
principio derogabile quando, in presenza di ragioni<br />
particolari (ad esempio, l’urgenza di provvedere)<br />
l’espletamento di una vera e propria procedura concorsuale<br />
possa risultare non ragionevole.<br />
Le ragioni della normativa trans<strong>it</strong>oria<br />
La sovrapposizione di novelle legislative concernenti<br />
i servizi pubblici locali, l’opportun<strong>it</strong>à che gli<br />
EE.LL., e lo stesso mercato dei servizi pubblici<br />
locali, possano adeguarsi per tempo ad esse, cost<strong>it</strong>uisce<br />
verosimilmente il fondamento giustificativo<br />
della disciplina, cosiddetta, trans<strong>it</strong>oria.<br />
Si tratta di un’articolata tipologia normativa,<br />
volta in particolare a disciplinare gli affidamenti<br />
non concorsuali, dei quali in presenza di taluni<br />
condizioni (precipuamente individuate in funzione<br />
del contenimento del fenomeno) il legislatore<br />
tollera la sopravvivenza, regola gli effetti, in alcuni<br />
casi ne sancisce la salvezza con effetto retroattivo<br />
(2). La disciplina trans<strong>it</strong>oria si propone dunque<br />
di agevolare l’avvento di una nuova disciplina<br />
normativa regolando i rapporti sorti sotto il vigore<br />
di quella precedente; l’immediata caducazione<br />
dei rapporti in corso in specie se sorti in base ad<br />
affidamenti diretti … l’attivazione dei meccanismi<br />
di gara per la scelta del nuovo gestore rispetto<br />
a progetti di gestione di servizi pubblici locali<br />
già in corso può invero risultare controproducente<br />
“... con rischi – connessi all’immobilizzo di ogni<br />
acquisizione di mercato – per il successivo reinserimento<br />
e quindi per la sopravvivenza di categorie<br />
di imprese esistenti e leg<strong>it</strong>timamente operanti ed<br />
aventi nel mercato <strong>it</strong>aliano una consistenza tuttaltro<br />
che trascurabile …”(3).<br />
recante norme comuni per il mercato interno del gas<br />
naturale che in più punti (punti 2 – 7- 11 – 29 – 31 dei<br />
“considerando”) sottolinea l’ineludibil<strong>it</strong>à di una normativa<br />
che sia in grado di veicolare consapevolmente le ist<strong>it</strong>uzioni<br />
verso un nuova disciplina normativa della materia.
1016 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
L’affidamento della gestione a società di cap<strong>it</strong>ali<br />
Ai sensi dell’ art. 113 del D.L.vo n. 267 del 2000<br />
così come modificato dal co. 1° dell’art. 35 della L.<br />
n. 448/2001, all’Ente locale non è più dato scegliere,<br />
ai fini dell’erogazione del servizio pubblico, tra<br />
una plural<strong>it</strong>à di moduli gestionali (cfr., art. 22, L. n.<br />
142 del 1990), potendo invece avvalersi solo di<br />
quello societario. La necess<strong>it</strong>à che l’obbligo di affidamento<br />
mediante gara ad evidenza pubblica prevalga<br />
su qualsivoglia altra considerazione (caratteristiche<br />
strutturali e funzionali dei possibili affidatari,<br />
diversa misura in cui soggetti pubblici e privati concorrono<br />
al cap<strong>it</strong>ale sociale, eccetera) sembra render<br />
conto di una formulazione normativa così sintetica<br />
e categorica nel contempo. Più articolata invece la<br />
formulazione del nuovo co. 5 °dell’art. 113, riscr<strong>it</strong>to<br />
da D.L. n. 269 del 2003.<br />
Logica dell’evidenza pubblica<br />
Con le procedure di evidenza pubblica, le Pubbliche<br />
Amministrazioni aggiudicatrici rendono conto del<br />
(trasparente) impiego di pubbliche risorse e vengono<br />
dissuase dall’ adozione di comportamenti discriminatori<br />
nei confronti degli aspiranti concorrenti.<br />
L’elaborazione teorica sviluppatasi intorno ai c.d.<br />
“ organismi di dir<strong>it</strong>to pubblico” (art. 1, lett. b, direttiva<br />
92/50/CE; art. 2, D.L.vo n. 157 del 1995) ha<br />
contribu<strong>it</strong>o ad orientare in senso privatistico il novero<br />
delle “Amministrazioni aggiudicatrici” fino ad<br />
includervi cioè, soggetti, società ed Enti che non<br />
possono propriamente definirsi di dir<strong>it</strong>to pubblico<br />
(4). È verosimile che le procedure di evidenza pubblica<br />
non caratterizzino oggi i contratti tra soli Enti<br />
pubblici e non basterebbe, quindi, ad una Pubblica<br />
Amministrazione avvalersi di soggetti ed ist<strong>it</strong>uzioni<br />
private per sottrarsi agli oneri procedurali dell’ evidenza<br />
pubblica . L’esigenza è quella di generalizzare<br />
l’ossequio alle procedure di evidenza pubblica, di<br />
introdurre cioè una sorta di procedimentalizzazione<br />
generalizzata degli affidamenti che prescinda dalla<br />
natura pubblica o privata del soggetto aggiudicatore<br />
ovvero dalla eventuale natura di Amministrazione<br />
aggiudicatrice del soggetto affidatario (5).<br />
Vincoli di dipendenza organica tra gli EE.LL.<br />
e le società di gestione<br />
Sempre più diffuso l’impiego da parte delle<br />
Amministrazioni locali della formula gestionale<br />
(4) Sul punto, l’elencazione non esaustiva dell’allegato<br />
7 al D.L.vo. n. 157 ; inoltre, Consiglio di Stato, Quinta<br />
sezione, n. 2078 del 2000; Corte di cassazione, sezioni<br />
un<strong>it</strong>e civili, sentenza n. 40 del 2000.<br />
(5) cfr., Corte di giustizia CE, sentenza 18 novembre<br />
1999, C- 107/98, Teckal s.r.l. c. Comune di Viano; TAR<br />
societaria , anche se sempre più evidente è l’allontanamento<br />
dal modello codicistico proprio delle<br />
società di cap<strong>it</strong>ali.<br />
Per la gestione di servizi pubblici locali un ente<br />
locale (o più EE.LL., in forma tra loro associata)<br />
potrebbero deliberare la cost<strong>it</strong>uzione di una società<br />
al cui cap<strong>it</strong>ale non partecipino soggetti privati; nulla<br />
esclude che tra l’Ente locale socio e la società<br />
medesima si creino le condizioni oggettive per l’affermazione<br />
di una s<strong>it</strong>uazione vincolistica di dipendenza<br />
interorganica, una s<strong>it</strong>uazione cioè per la quale<br />
la compagine societaria si ponga come organo<br />
dell’Ente, attraverso il quale, l’Ente medesimo agisce<br />
e l’affidamento del servizio figuri come un’ordinaria<br />
ripartizione interna ad uno stesso sistema<br />
amministrativo, di funzioni e di servizi, attraverso<br />
una delega formale (6). Si valuti la potenziale simil<strong>it</strong>udine<br />
che in questi casi sussiste tra una struttura<br />
societaria in parte priva delle prerogative decisionali<br />
ed operative proprie della tipologia di appartenenza,<br />
con la già evocata, polivalente, figura dell’ organismo<br />
di dir<strong>it</strong>to pubblico: personal<strong>it</strong>à giuridica,<br />
dipendenza finanziaria, organizzativa e gestionale<br />
dal soggetto o dai soggetti pubblici a monte, idone<strong>it</strong>à<br />
a soddisfare bisogni di interesse generale (art.<br />
2 del D.L.vo., n. 157 del 1995). Né a ciò necessariamente<br />
osta l’ industrial<strong>it</strong>à o la commercial<strong>it</strong>à delle<br />
final<strong>it</strong>à (e delle attiv<strong>it</strong>à ad esse funzionali) persegu<strong>it</strong>e,<br />
poiché ciò che invero rileva in questi casi non<br />
è il possibile coordinamento di fattori della produzione<br />
in base a cr<strong>it</strong>eri di economic<strong>it</strong>à e redd<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à,<br />
ma è la concreta offerta di servizi indifferenziatamente<br />
resa alla collettiv<strong>it</strong>à; il sacrificio economico<br />
eventualmente imposto agli utenti del servizio<br />
(pedaggio , tariffa, tassa) ha la sua ragion d’essere<br />
non nella necess<strong>it</strong>à di procurare un guadagno alla<br />
società di gestione, quanto nella predisposizione di<br />
una disponibil<strong>it</strong>à finanziaria che, attraverso la<br />
copertura dei costi ed il finanziamento di programmi<br />
di investimento, induca il conseguimento dell’obiettivo<br />
immanente agli affidamenti di servizi<br />
pubblici locali, cioè quello della realizzazione di<br />
fini sociali e la promozione dello sviluppo economico<br />
e civile delle Comun<strong>it</strong>à locali (7).<br />
Quelli soprac<strong>it</strong>ati sono comunque prerequis<strong>it</strong>i che<br />
delineano una struttura con una forte caratterizzazione<br />
strumentale, cui corrisponde non la volontà delle<br />
Amministrazioni locali di associarsi con soggetti<br />
Emilia Romagna, sezione staccata di Parma, sentenza n.<br />
444 del 2000.<br />
(6) TAR Campania, Salerno, sez. I, n. 1494 del 2003;<br />
Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 2605 del 2001<br />
(7) TAR Lazio, sez. III-ter, n. 5460 del 2004; Consiglio<br />
di Stato, Sesta sezione, n. 3090 del 2001.
esterni per l’esercizio collettivo di attiv<strong>it</strong>à imprend<strong>it</strong>oriale<br />
organizzata a scopo di lucro, quanto la<br />
volontà di gestire direttamente il servizio affidandolo<br />
– nel contesto di una data ripartizione burocratico<br />
organizzativa di comp<strong>it</strong>i e funzioni – ad una propria<br />
articolazione interna. Proprio nella particolare natura<br />
di questo soggetto affidatario che pur con una<br />
distinta soggettiv<strong>it</strong>à giuridica, è solo in parte in grado<br />
di determinare i propri indirizzi e le proprie scelte<br />
operative in modo autonomo rispetto all’Ente o<br />
agli Enti pubblici (locali e non) a monte, risiede la<br />
cedevolezza delle ragioni della concorsual<strong>it</strong>à e la<br />
susseguente creazione di una zona franca per tutti<br />
quegli affidamenti posti in essere prescindendo da<br />
una qualsivoglia preventiva acquisizione e valutazione<br />
pubblica di una serie multipla di offerte.<br />
Condizioni di dominanza pubblica ed affidamenti<br />
senza gara<br />
Abbiamo già visto come l’art. 35 nel riscrivere,<br />
tra gli altri, il co. 5° dell’ art. 113 del T.U. degli<br />
EE.LL., con un sintetico riferimento all’ affidamento<br />
a società di cap<strong>it</strong>ali mediante pubblica gara, abbia<br />
tentato di estromettere dalla normativa a regime<br />
l’inflazionata pratica degli affidamenti diretti, quasi<br />
a voler compensare l’ultrattiv<strong>it</strong>à degli affidamenti<br />
diretti pregressi ammessa invece, in date condizioni,<br />
dalla normativa trans<strong>it</strong>oria. Anche la normativa<br />
introdotta dal D.L. n. 269 del 2003 in relazione alla<br />
gestione “separata” di reti ed impianti ammette –<br />
oltre all’ipotesi tradizionale dell’affidamento esterno<br />
a strutture imprend<strong>it</strong>oriali la cui idone<strong>it</strong>à sia<br />
valutata nel contesto di una procedura di gara – l’affidamento<br />
diretto a favore di società di cap<strong>it</strong>ali a<br />
totale (e non più prevalente) partecipazione pubblica,<br />
ma “… a condizione che gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari<br />
del cap<strong>it</strong>ale sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società un<br />
controllo analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi<br />
e che la società realizzi la parte più importante<br />
della propria attiv<strong>it</strong>à con l’Ente o con gli Enti pubblici<br />
che la controllano” (commi 4° e 13°, art. 113,<br />
D.L.vo n. 267 del 2000, così come modificati dall’<br />
art. 14, co. 1°, lett. c – g, D.L. n. 269). Con questa<br />
formula che individua le condizioni di influenza<br />
dominante degli Enti pubblici azionisti sulle dinamiche<br />
operative della società da essi integralmente<br />
partecipata, si esprime in qualche modo il senso del<br />
recepimento a livello legislativo degli es<strong>it</strong>i dell’elaborazione<br />
giurisprudenziale nazionale e comun<strong>it</strong>aria,<br />
nonché degli indirizzi interpretativi forn<strong>it</strong>i negli<br />
ultimi anni dalla Commissione delle Comun<strong>it</strong>à<br />
europee.<br />
Per ciò che attiene invece al conferimento della<br />
t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del servizio (funzionale all’organizzazione<br />
ed erogazione del medesimo) l’“affidamento a<br />
società di cap<strong>it</strong>ali” individuate sulla base di una<br />
pubblica gara è solo una delle possibili formule<br />
GIURISPRUDENZA 1017<br />
gestionali. Accanto ad essa nel nuovo co. 5° dell’art.<br />
113, così come sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 14, co. 1°,<br />
lett. d), D.L. n. 269 del 2003, oggi figurano anche<br />
l’affidamento a società a cap<strong>it</strong>ale misto (apparentemente<br />
in ombra sotto il vigore dell’ art. 35) e quello<br />
a società a totale cap<strong>it</strong>ale pubblico .<br />
Per gli ultimi due tipi il legislatore ammette ipotesi<br />
di affidamento svincolato da procedure di gara,<br />
anzi a ben vedere, ove ricorrano date condizioni, lo<br />
ammette anche al di là di una fase gestionale esclusivamente<br />
intertemporale (co. 15°-bis).<br />
È invero possibile affidare la gestione ad una<br />
società a cap<strong>it</strong>ale misto pur in assenza di una specifica<br />
gara, poiché per il legislatore del 2003 è sufficiente<br />
garanzia di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’affidamento, che<br />
il socio privato sia stato individuato come tale nell’amb<strong>it</strong>o<br />
di un contesto procedimentale ad evidenza<br />
pubblica realmente compet<strong>it</strong>ivo, che sarebbe invece<br />
irragionevole doppiare per la successiva formale<br />
scelta di un gestore nei fatti già individuato nel<br />
momento in cui l’Amministrazione locale ha deliberato<br />
e successivamente ha cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o una società<br />
ad hoc per la gestione del servizio (8). È inoltre possibile<br />
prescindere dall’espletamento di procedure di<br />
gara, quando la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del servizio sia confer<strong>it</strong>a a<br />
società a cap<strong>it</strong>ale interamente pubblico, semprechè<br />
si realizzino le condizioni di dominanza pubblica di<br />
cui sopra, e cioè” che gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari del<br />
cap<strong>it</strong>ale sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società un controllo<br />
analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi e che<br />
la società realizzi la parte più importante della propria<br />
attiv<strong>it</strong>à con l’Ente o con gli Enti pubblici che la<br />
controllano” .<br />
R<strong>it</strong>roviamo ancora questa formula, mutuata dalla<br />
giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria (in particolare, sentenza<br />
Teckal), nel nuovo co. 15°-bis dell’art. 113 recante<br />
– congiuntamente ai commi 15°-ter, e 15°-quater<br />
(introdotto dalla L. n. 350 del 2003) – norme disciplina<br />
trans<strong>it</strong>oria.<br />
Dal 31 dicembre 2006 cessano, infatti, di dispiegare<br />
effetti giuridici i rapporti concessori sorti in<br />
assenza di una procedura ad evidenza pubblica e già<br />
in corso di svolgimento a quella data, salvo quanto<br />
disposto eventualmente dalla legislazione di settore<br />
di volta in volta interessata, e soprattutto salvo che<br />
concessionarie siano, per l’appunto: 1) società a<br />
cap<strong>it</strong>ale misto pubblico – privato il cui socio privato<br />
sia stato selezionato nel corso di una gara espletata<br />
nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;<br />
2) società a cap<strong>it</strong>ale integralmente pubblico la<br />
cui attiv<strong>it</strong>à prevalente sia quella svolta nell’interes-<br />
(8) Consiglio di Stato, Quinta sezione, n. 2380 del<br />
2003.
1018 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
se degli stessi Enti pubblici azionisti t<strong>it</strong>olari di penetranti<br />
poteri di controllo; 3) per effetto dell’ integrazione<br />
dell’art. 15-bis disposta dal co. 234° dell’ art.<br />
4 della L. n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il<br />
2004), sono pure sottratti alla regola della cessazione<br />
anticipata gli affidamenti diretti già in essere al<br />
1° ottobre 2003 a favore di società di cap<strong>it</strong>ali quotate<br />
in borsa (o perché già tali a quella data, ovvero<br />
perché, originariamente a cap<strong>it</strong>ale integralmente<br />
pubblico, abbiano poi provveduto entro la stessa<br />
data a collocare sul mercato quote di cap<strong>it</strong>ale attraverso<br />
procedure ad evidenza pubblica). Evidentemente<br />
l’ammissione del cap<strong>it</strong>ale sociale di una<br />
società pubblica alle quotazioni di borsa ed il susseguente<br />
mon<strong>it</strong>oraggio dell’attiv<strong>it</strong>à sociale ad opera<br />
delle ist<strong>it</strong>uzioni che sovraintendono al complesso<br />
funzionamento del mercato mobiliare, è un’adeguata<br />
garanzia di ottimale e trasparente allocazione delle<br />
pubbliche risorse.<br />
Nel concreto significato di questa formula normativa,<br />
espressiva delle condizioni per l’affermazione<br />
di una s<strong>it</strong>uazione di dominanza pubblica in un<br />
contesto societario di rilevanza locale, risiede forse<br />
la comprensione delle più recenti modifiche legislative<br />
in materia.<br />
È verosimile che in questi casi la connotazione<br />
integralmente pubblicistica del cap<strong>it</strong>ale sociale prevalga<br />
sulla struttura essenzialmente privatistica del<br />
modello gestionale prescelto, con degli inev<strong>it</strong>abili<br />
effetti sulle sue dinamiche operative (9). Non è sufficiente<br />
ad esprimere il senso del “controllo simile a<br />
quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi” la circostanza<br />
che gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale sociale”<br />
dispongano della maggioranza dei voti in seno<br />
all’assemblea dei soci ( così, secondo la Commissione<br />
europea, nell’atto di messa in mora dello Stato<br />
<strong>it</strong>aliano in data 8 novembre 2000 ). Quello che in<br />
realtà caratterizza il fenomeno è la ricorrenza di<br />
consistenti poteri dirigistici degli Enti pubblici a<br />
monte, sulla società da essi partecipata: non quindi<br />
un mera verifica formale della leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dell’operato<br />
degli organi sociali , ma direzione e valutazione<br />
preventiva della sua opportun<strong>it</strong>à e della sua<br />
ragionevolezza (rispetto al fine pubblico da perseguire).<br />
Intanto ciò può essere possibile in quanto la cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a<br />
società si ponga rispetto agli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari<br />
del cap<strong>it</strong>ale sociale in condizioni di atipica strumental<strong>it</strong>à.<br />
Pertanto il vero significato della detenzione<br />
della maggioranza o della total<strong>it</strong>à azionaria sta<br />
(9) cfr., Consiglio di Stato, Sesta sezione, n. 1206 del<br />
2001.<br />
(10) TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, n.<br />
421 del 2001.<br />
non tanto nei giuochi di potere cui frequente si presta<br />
l’esercizio del dir<strong>it</strong>to di voto, quanto nella determinazione<br />
per l’appunto “… di un vincolo di strumental<strong>it</strong>à<br />
della società così cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a”. È invero proprio<br />
la rilevante partecipazione azionaria che consente<br />
quelle verifiche e quei controlli sul concreto<br />
perseguimento del pubblico interesse sotteso all’affidamento<br />
del servizio pubblico da parte della<br />
società partecipata e che rende conto anche della sottrazione<br />
alle regole delle procedure di pubblica evidenza<br />
(10). Questo discorso di per sé già valido per<br />
una partecipazione pubblica di maggioranza, assume<br />
una concretezza ancora maggiore se rifer<strong>it</strong>o ad una<br />
partecipazione pubblica assorbente.<br />
Accade così di trovarsi solo nominalmente innanzi<br />
ad una figura societaria distinta ed autonoma<br />
rispetto ai soggetti che l’hanno cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a; l’esistenza,<br />
ad esempio di un fondo patrimoniale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o da<br />
conferimenti dei Comuni t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale sociale,<br />
che si riservano una porzione consistente degli utili,<br />
oppure l’esistenza di una riserva statutaria che ad<br />
essi riservi poteri di nomina e revoca della maggioranza<br />
degli amministratori o sindaci, o ancora l’approvazione<br />
delle principali scr<strong>it</strong>ture contabili societarie<br />
da parte di un organo cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dai loro rappresentanti<br />
… delineano un contesto societario con un<br />
autonomia organizzativa, decisionale, finanziaria, di<br />
lim<strong>it</strong>ato respiro. Difficile però pensare ad una classificazione<br />
aprioristica valida in assoluto delle possibili<br />
manifestazioni di tale dominanza pubblica, che<br />
restano prevalente appannaggio della fantasia degli<br />
amministratori locali; in questo senso, ancora una<br />
volta valido sarà il ruolo svolto dai giudici chiamati<br />
a dirimere questioni controverse.<br />
Conclusioni<br />
Gli affidamenti diretti a società a partecipazione<br />
pubblica, maggior<strong>it</strong>aria o integrale – evidentemente<br />
ancora ammessi sia pure sub condicione, dalla normativa<br />
oggi vigente – alimentano s<strong>it</strong>uazioni di privilegio<br />
per le imprese societarie a completa t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à pubblica<br />
sottraendo “ aree assai ampie di attiv<strong>it</strong>à economiche<br />
all’iniziativa imprend<strong>it</strong>oriale privata, in contrasto<br />
con la ragione stessa dell’ Unione europea” (11).<br />
Si tratta non solo di comprendere se le ipotesi di<br />
affidamento diretto e la compromissione della concorrenza<br />
per il mercato che ad esse consegue abbiano<br />
o meno un fondamento normativo (art. 43 Cost.,<br />
art. 86 Trattato CE) (12). Si tratta soprattutto di comprendere<br />
il significato di previsioni legislative per<br />
(11) Consiglio di Stato, Quinta sezione, ordinanza n.<br />
2316 del 2004; cfr., anche TAR Lombardia, Milano, sez.<br />
III, n. 1685 del 2004.<br />
(12) TAR della Puglia, II sezione di Lecce, n. 2549 del<br />
2004.
niente casuali che – anche a costo di comprimere le<br />
ambizioni comun<strong>it</strong>arie per un mercato in cui siano<br />
riservate pari opportun<strong>it</strong>à ad imprese pubbliche e private,<br />
nazionali e straniere – rimettono ancora una volta<br />
all’insidacabile discrezional<strong>it</strong>à delle Amministrazioni<br />
locali la scelta tra due modelli gestionali: l’uno,<br />
che consente l’accesso al mercato dei servizi pubblici<br />
locali solo a soggetti in possesso di requis<strong>it</strong>i predeterminati,<br />
le cui offerte siano preventivamente<br />
valutate e comparate; l’altro che, svincolato dai lacciuoli<br />
burocratici delle procedure di evidenza pubblica,<br />
si avvale di soggetti che sono espressione, organizzativa<br />
e finanziaria, delle stesse Amministrazioni<br />
locali, sacrificando quelle risorse finanziarie e quelle<br />
competenze di cui normalmente sono portatori i soci<br />
privati. Ma al di là di tutto, nulla esclude che le nuove<br />
previsioni normative qui all’esame si lim<strong>it</strong>ino a<br />
registrare gli umori sociali, le condizioni economiche<br />
esistenti sul terr<strong>it</strong>orio, e le pol<strong>it</strong>iche su di esso praticate,<br />
spesso troppo eterogenee tra loro per poter – in<br />
presenza date condizioni tecniche ed economiche<br />
dell’attiv<strong>it</strong>à svolta – uniformemente lim<strong>it</strong>are,<br />
mediante l’espletamento di pubbliche gare, il numero<br />
degli operatori economici ammessi al ridondante<br />
mercato dei servizi pubblici locali (concorrenza per il<br />
mercato), … spesso troppo pervicaci per poter<br />
rimuovere – là ove quelle date condizioni tecniche ed<br />
economiche non esistono – qualunque ostacolo alla<br />
concorrenza di tutti in un mercato di tutti (concorrenza<br />
nel mercato) (13).<br />
* * *<br />
TAR LOMBARDIA, BRESCIA – Sentenza<br />
8 giugno 2004 n. 632 – Pres. Mariuzzo, Est.<br />
Tenca Carrera – Cremonini (avv. M.E. Cortellazzi)<br />
c/ Comune di Cremona (avv.ti E.<br />
Boccalini; L. Ghirardi)<br />
1. Servizi pubblici – Definizione giurisdizionale<br />
– Attiv<strong>it</strong>à economica indirizzata al<br />
soddisfacimento dei bisogni collettivi –<br />
Restrizioni per ragioni di interesse pubblico<br />
Ammissibili<br />
2. Servizi pubblici – Servizio taxi – Servizio<br />
autonoleggio – Differenze<br />
3. Servizi pubblici – Adempimento del servizio<br />
pubblico – Servizio taxi – Sistema contatti<br />
diretti tra conducente e utente – Contrario<br />
all’interesse pubblico<br />
(13) Sul punto in particolare il parere espresso dall’Autor<strong>it</strong>à<br />
Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla<br />
riforma dei servizi pubblici locali, in data 8 novembre<br />
2001.<br />
GIURISPRUDENZA 1019<br />
4. Servizio pubblico – Adempimento del servizio<br />
pubblico – Servizio taxi – Radio-taxi<br />
– Interesse pubblico – Compatibile<br />
1. Il servizio pubblico è un’attiv<strong>it</strong>à economica<br />
di produzione di beni e servizi, indirizzata<br />
ist<strong>it</strong>uzionalmente e direttamente al soddisfacimento<br />
di bisogni collettivi e sottoposta, per<br />
ragioni di interesse pubblico, a restrizioni<br />
disposte dall’Autor<strong>it</strong>à.<br />
2. Il servizio di taxi ha lo scopo di assicurare<br />
il trasporto individuale e collettivo di persone<br />
ed è ontologicamente diverso dall’alternativo<br />
servizio di autonoleggio con conducente che<br />
si rivolge ad un’utenza specifica che avanza<br />
appos<strong>it</strong>a richiesta presso la sede del vettore.<br />
Inoltre, mentre il primo si caratterizza per l’obbligatorietà<br />
del servizio, la sua offerta indifferenziata<br />
a chiunque ne faccia richiesta e la<br />
rigida determinazione pubblica delle tariffe e<br />
modal<strong>it</strong>à gestionali; il secondo, viceversa, non<br />
è obbligatorio ed il corrispettivo è direttamente<br />
concordato tra utente e vettore.<br />
3. Il servizio di taxi, caratterizzato dall’esigenza<br />
di garantire l’accesso indifferenziato e<br />
la par<strong>it</strong>à di trattamento, comporta che ogni<br />
utente deve potervi accedere avvalendosi del<br />
primo conducente disponibile, secondo un<br />
principio di causal<strong>it</strong>à. Ne deriva che l’introduzione<br />
di un sistema di contatti diretti (tra conducente<br />
e utente) comprometterebbe seriamente<br />
la funzional<strong>it</strong>à e la correttezza del servizio in<br />
quanto i clienti che ignorano il recap<strong>it</strong>o privato<br />
o il numero di cellulare dei tassisti rischierebbero<br />
di non ricevere risposta.<br />
4. Il servizio di radio-taxi (a differenza del<br />
contatto diretto tra tassista e utente) offre adeguate<br />
garanzie di trasparenza ed imparzial<strong>it</strong>à:<br />
ciascuna chiamata è ricevuta da un unico centralino<br />
che la smista, in modo del tutto impersonale,<br />
al primo operatore in servizio e libero<br />
in quel momento il quale provvede ad evaderla<br />
ev<strong>it</strong>ando così qualsiasi illec<strong>it</strong>a personalizzazione<br />
del rapporto.<br />
Commento della dott.ssa NADIA MACCABIANI<br />
Il TAR Brescia (sentenza n. 632/2004) si sofferma<br />
sul (dibattuto) concetto di “servizio pubblico”<br />
La materia dei “servizi pubblici”, come recentemente<br />
evidenziato dalla sentenza n. 204 del 2004<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale, è (ed è sempre stata)<br />
“una materia … dai confini non compiutamente<br />
delim<strong>it</strong>ati” (punto 3.4.2 del considerato in dir<strong>it</strong>to).
1020 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Un contributo, nella delim<strong>it</strong>azione dell’amb<strong>it</strong>o<br />
oggettivo occupato dalla materia “servizi pubblici”<br />
può essere offerto (sul piano dell’interpretazione<br />
storico-sistematica) dal T.U. n. 2578 del 1925. Tuttavia<br />
non può essere considerato un contributo<br />
“dirimente” dato che l’elencazione ivi contemplata<br />
è meramente esemplificativa (1). È peraltro nota la<br />
distinzione dottrinale tra il profilo soggettivo ed<br />
oggettivo della materia dei servizi pubblici, con prevalenza<br />
del secondo sul primo (2). La L. n.<br />
142/1990 che, per la prima volta, ha compiutamente<br />
disciplinato le modal<strong>it</strong>à di gestione – da parte<br />
degli EE.LL. – dei servizi pubblici non ha sostanzialmente<br />
modificato il preesistente scenario. L’attuale<br />
art. 112 del TUEL si lim<strong>it</strong>a, con una enunciazione<br />
alquanto evanescente e generale, a definire i<br />
servizi pubblici locali come aventi “per oggetto produzione<br />
di beni ed attiv<strong>it</strong>à rivolte a realizzare fini<br />
sociali e a promuovere lo sviluppo economico e<br />
civile delle Comun<strong>it</strong>à locali”.<br />
La sentenza del TAR Brescia n. 632/2004 dell’8<br />
giugno 2004 interviene, pertanto, in tale (non semplice)<br />
scenario. In particolare, essa evidenzia come<br />
la problematica dei servizi pubblici non si risolva –<br />
ed esaurisca – più nell’alveo meramente nazionale,<br />
bensì, con l’integrazione europea, abbia acquis<strong>it</strong>o<br />
più ampio respiro. Tale pronuncia collega sistematicamente<br />
le previsioni nazionali (art. 43 Cost. e art.<br />
112 TUEL) con quelle comun<strong>it</strong>arie (artt. 86, co. 2°<br />
– ex art. 90 e 16 – ex art. 7D del Trattato). Tanto premesso<br />
vengono, nel corso della motivazione, sottolineati<br />
taluni profili che puntualizzano i caratteri<br />
salienti dell’attiv<strong>it</strong>à di servizio pubblico. Stante la<br />
generic<strong>it</strong>à del concetto (servizio pubblico) non sembra<br />
inutile ricordarli sinotticamente. Essi sono: 1)<br />
l’oggetto, inteso come “attiv<strong>it</strong>à (economica) di produzione<br />
di beni e di servizi”; 2) il fine, inteso come<br />
ist<strong>it</strong>uzionale e diretta funzionalizzazione di tale attiv<strong>it</strong>à<br />
“al soddisfacimento di bisogni collettivi”; 3) i<br />
destinatari, intesi come la comun<strong>it</strong>à indifferenziata<br />
degli utenti; 4) la disciplina pos<strong>it</strong>iva di tale attiv<strong>it</strong>à,<br />
intesa come possibile sua sottoposizione a vincoli e<br />
prescrizioni tra i quali, in primo luogo, quelli di<br />
garanzia dell’ “accesso indifferenziato” e della<br />
“par<strong>it</strong>à di trattamento” degli utenti, oltre che l’imposizione<br />
di altre restrizioni da parte dell’Autor<strong>it</strong>à;<br />
5) l’interesse pubblico, quale essenziale ratio delle<br />
eventuali restrizioni imposte a tale attiv<strong>it</strong>à.<br />
I servizi pubblici quindi – ormai pacificamente<br />
intesi in senso oggettivo – integrano gli estremi di<br />
(1) MARINO, Sul fondamento giuridico del servizio<br />
pubblico, in Scr<strong>it</strong>ti in onore di Giuseppe AULETTA, III,<br />
Milano, 1988, p. 107.<br />
(2) V. CERULLI IRELLI, Corso di dir<strong>it</strong>to amministrativo,<br />
Torino, 1997, p. 56 ss.<br />
un’attiv<strong>it</strong>à economica che, a differenza di qualsiasi<br />
altra attiv<strong>it</strong>à economica, si peculiarizza per il rilievo<br />
degli interessi che soddisfa e per la conseguente sua<br />
sottoposizione ad un particolare regime di regolamentazione.<br />
* * *<br />
TAR PUGLIA, BARI, SEZ. III – Ordinanza<br />
8 settembre 2004 n. 885 – Amedeo Urbano<br />
Pres., Raffaele Greco Est. – Associazione<br />
Nazionale Autostrasporto Viaggiatori (avv.<br />
C. Colapinto) c. Comune di Bari (avv. B.<br />
Capruzzi, R. Cioffi), A.M.T.A.B. Servizio<br />
S.p.A. (avv. G. Notarnicola), Regione Puglia<br />
(n.c.).<br />
1. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />
pubblici – Principi di trasparenza e pubblic<strong>it</strong>à<br />
– Sono norme di “chiusura”<br />
2. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />
pubblici – Affidamento in house – Condizioni<br />
3. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />
pubblici – Affidamento in house – Cost<strong>it</strong>uisce<br />
ipotesi eccezionale<br />
4. Servizi pubblici – Affidamento dei servizi<br />
pubblici – Affidamento in house – art. 113<br />
co. 5°, D.L. n. 267 del 2000 – Libertà di<br />
scelta di affidamento – Artt. 46, 49 e 86<br />
del Trattato ist<strong>it</strong>utivo CE – Compatibil<strong>it</strong>à<br />
– Questione – Rimessione degli atti alla<br />
Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea<br />
1. In tema di gestione di servizi pubblici, i<br />
principi di trasparenza e pubblic<strong>it</strong>à delle procedure<br />
di affidamento, con tutto il complesso di<br />
regole che ne derivano (par<strong>it</strong>à di trattamento,<br />
divieto di discriminazioni, proporzional<strong>it</strong>à delle<br />
scelte rispetto agli scopi persegu<strong>it</strong>i etc.),<br />
cost<strong>it</strong>uiscono norme “di chiusura” del sistema,<br />
volte a garantire il rispetto del nucleo essenziale<br />
delle norme comun<strong>it</strong>arie in materia di<br />
concorrenza anche nei casi in cui le modal<strong>it</strong>à<br />
con cui avviene l’affidamento del servizio non<br />
siano direttamente riconducibili a specifiche<br />
direttive.<br />
2. Alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale<br />
comun<strong>it</strong>aria, sussiste la fattispecie dell’affidamento<br />
del servizio pubblico in house,<br />
con la conseguente esclusione dell’applicabil<strong>it</strong>à<br />
dei principi comun<strong>it</strong>ari, quando l’Ente<br />
pubblico eserc<strong>it</strong>i sulla società affidataria un
controllo analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri<br />
servizi e quando tale società realizzi la parte<br />
più importante della propria attiv<strong>it</strong>à con l’Ente<br />
o gli EE.LL. che la controllano.<br />
3. In tema di servizi pubblici, l’affidamento<br />
in house cost<strong>it</strong>uisce una ipotesi eccezionale, la<br />
sola che può giustificare la mancata applicazione<br />
delle regole in materia di concorrenza,<br />
altrimenti cogenti in tutti i casi di affidamento<br />
di un servizio pubblico a soggetto diverso dalla<br />
stessa Amministrazione.<br />
4. Vanno rimessi gli atti alla Corte di giustizia<br />
della Comun<strong>it</strong>à europea, ai sensi dell’art.<br />
234 del Trattato ist<strong>it</strong>utivo, ai fini della pronuncia<br />
pregiudiziale riguardo al ques<strong>it</strong>o se sia<br />
compatibile con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, ed in<br />
particolare con gli obblighi di trasparenza e<br />
libera concorrenza di cui agli artt. 46, 49 e 86<br />
del Trattato, l’art. 113 co. 5°, D.L. 18 agosto<br />
2000 n. 267, come modificato dall’art. 14, D.L.<br />
30 settembre 2003 n. 269, nella parte in cui<br />
non pone alcun lim<strong>it</strong>e alla libertà di scelta dell’Amministrazione<br />
Pubblica tra le diverse forme<br />
di affidamento del servizio pubblico, ed in<br />
particolare tra l’affidamento mediante procedura<br />
di gara ad evidenza pubblica e l’affidamento<br />
diretto a società da essa interamente<br />
controllata.<br />
Commento del dott. BIAGIO DELFINO<br />
L’affidamento in house di servizi pubblici locali:<br />
l’art. 113 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000 rimesso<br />
all’esame della Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à<br />
europea<br />
Con l’ordinanza in epigrafe, il TAR Puglia, Bari,<br />
investe la Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à europea<br />
della questione relativa alla compatibil<strong>it</strong>à dell’art.<br />
113 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000, con i principi di<br />
trasparenza e libera concorrenza come disciplinati<br />
nel Trattato ist<strong>it</strong>utivo CE, con riferimento all’inesistenza<br />
di lim<strong>it</strong>i alla libertà di scelta della P.A. tra le<br />
diverse forme di affidamento dei servizi pubblici<br />
locali.<br />
Si tratta di un’ordinanza che scrive un nuovo<br />
cap<strong>it</strong>olo, l’ennesimo, sul tema dei servizi pubblici<br />
locali e, segnatamente, sui moduli in base ai quali<br />
sono affidati; tema che ha ampiamente appassionato<br />
la dottrina ed affaticato la giurisprudenza.<br />
Prima di esaminare il percorso argomentativo<br />
segu<strong>it</strong>o dai giudici baresi, va dato loro mer<strong>it</strong>o di non<br />
aver indulto, in netta controtendenza rispetto ad un<br />
sempre maggiore numero di pronunce, alla tentazione<br />
di ricostruire dai primordi i termini del pro-<br />
GIURISPRUDENZA 1021<br />
blema giuridico da affrontare, come se si dovesse<br />
ovviare ad uno stato di ignoranza in coloro che leggono<br />
i contributi giurisprudenziali.<br />
La questione all’esame dei giudici baresi è incentrata<br />
sulla riscr<strong>it</strong>tura dell’art. 113, D.L. n. 267 del<br />
2000, ad opera dell’art. 14, D.L. 30 settembre 2003 n.<br />
269, conv. in legge 24 novembre 2003 n. 326. In particolare,<br />
l’attenzione va focalizzata sulla lett. c) del<br />
co. 5° della c<strong>it</strong>ata disposizione contenuta nel T.U.<br />
delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL., secondo<br />
cui la t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à del servizio può essere attribu<strong>it</strong>a “a<br />
società a cap<strong>it</strong>ale interamente pubblico a condizione<br />
che l’Ente o gli Enti pubblici t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale<br />
sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società un controllo analogo a<br />
quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri servizi e che la società<br />
realizzi la parte più importante della propria attiv<strong>it</strong>à<br />
con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano”.<br />
Così disponendo, l’art. 113 co. 5° lett. c), D.L. n.<br />
267 del 2000, ha provveduto a disciplinare l’ipotesi<br />
dell’affidamento c.d. in house, ripetendo in modo<br />
pedissequo un’affermazione della sentenza Teckal<br />
pronunciata dalla Corte di giustizia della Comun<strong>it</strong>à<br />
europea (C. giust. CE, sez. V, 18 novembre 1999<br />
causa C-107/98, in “Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario”,<br />
2000, 1393).<br />
In tema di affidamento del servizio senza previo<br />
esperimento di procedure di evidenza pubblica, il<br />
Consiglio di Stato ha già sottoposto alla Corte di<br />
giustizia il ques<strong>it</strong>o se è compatibile con il dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario (in particolare, con la libertà della prestazione<br />
di servizi, il divieto di discriminazione e<br />
l’obbligo di par<strong>it</strong>à di trattamento, trasparenza e libera<br />
concorrenza), una legge regionale del Trentino-<br />
Alto Adige (art. 44 co. 6° lett. b, legge regionale<br />
Trentino-Alto Adige) che ha previsto l’affidamento<br />
diretto della gestione di parcheggi pubblici a pagamento,<br />
ad una società per azioni a cap<strong>it</strong>ale interamente<br />
pubblico (Consiglio di Stato, sez. V, 22 aprile<br />
2004 n. 2316). La Quinta sezione si è interrogata<br />
sul significato da attribuire al termine “controllo”<br />
utilizzato nella sentenza Teckal (ed oggi utilizzato<br />
dall’art. 113 co. 5° (lett. c), D.L. n. 267 del 2000),<br />
al fine “di capire se il possesso dell’intero cap<strong>it</strong>ale<br />
del soggetto affidatario, (…), possa garantire quella<br />
s<strong>it</strong>uazione di dipendenza organica che normalmente<br />
si realizza nell’organizzazione burocratica di una<br />
Pubblica Amministrazione”.<br />
Ma la prospettiva considerata dal TAR Puglia si<br />
presenta più complessa: il fatto che l’art. 113 co. 5°<br />
lett. c), D.L. n. 267 del 2000, ripete l’affermazione<br />
della sentenza Teckal implica la compatibil<strong>it</strong>à di<br />
tale norma con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sotto un profilo<br />
quanto meno formale.<br />
In tal senso, si è espressa la Quinta sezione in<br />
un’altra pronuncia, nella quale ha r<strong>it</strong>enuto che la<br />
formulazione dell’art. 113 co. 5° lett. c), D.L. n. 267
1022 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
del 2000, è “conforme ai principi del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario”<br />
(Consiglio di Stato, sez. V, 28 giugno 2004<br />
n. 4771).<br />
Tuttavia, il TAR non si arresta di fronte a tale<br />
sovrapponibil<strong>it</strong>à e pone il problema della compatibil<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 113 co. 5° lett. c), D.L. n. 267 del<br />
2000, con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario, sotto un diverso<br />
profilo, più sistematico.<br />
I punti nodali del ragionamento dei giudici<br />
pugliesi sono due: il primo, consiste nell’affermazione<br />
del carattere generale delle regole sulla libertà<br />
di concorrenza e sugli obblighi di trasparenza,<br />
ampiamente consacrate nel Trattato ist<strong>it</strong>utivo quali<br />
principi fondamentali cui informare i cr<strong>it</strong>eri per la<br />
gestione dei servizi pubblici; il secondo, consiste<br />
nella qualificazione in termini di eccezional<strong>it</strong>à del<br />
sistema di affidamento in house.<br />
Ora, è indubbio che l’art. 113 co. 5°, D.L. n. 267<br />
del 2000, ha collocato su uno stesso piano l’affidamento<br />
riconducibile al modello in house (lett. c),<br />
con quello a società di cap<strong>it</strong>ali individuate attraverso<br />
l’espletamento di gare con procedure ad evidenza<br />
pubblica (lett. a) e con quello a società a cap<strong>it</strong>ale<br />
misto pubblico privato in cui il socio privato venga<br />
scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure<br />
ad evidenza pubblica (lett. b).<br />
Così formulato, detto articolo potrebbe lasciar<br />
inferire che l’ipotesi formulata nella lett. c) sia alternativa<br />
alle ipotesi formulate nelle lett. a) e b), nonostante<br />
che la prima rappresenti un’eccezione al<br />
principio di libera concorrenza.<br />
Osserva il TAR pugliese che il punto nevralgico<br />
della materia non è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal modo in cui il legislatore<br />
ha costru<strong>it</strong>o la figura dell’affidamento in house,<br />
ma va individuato nel fatto che la norma in questione<br />
ha, in sostanza, generalizzato tale figura,<br />
lasciando apparentemente alle Amministrazioni locali<br />
piena discrezional<strong>it</strong>à in ordine alla scelta tra essa e<br />
l’affidamento mediante gara ad evidenza pubblica.<br />
Da ciò il giustificato timore che la formulazione<br />
dell’art. 113 co. 5°, D.L. n. 267 del 2000, possa<br />
generare uno stravolgimento del “rapporto tra i<br />
diversi modelli di affidamento dei servizi pubblici,<br />
in forza del quale il ricorso a procedure di evidenza<br />
pubblica dovrebbe configurarsi come la regola e<br />
l’affidamento in house come eccezione”, mancando<br />
infatti un cr<strong>it</strong>erio per orientare la condotta delle P.A.<br />
nell’esternare le valutazioni in ordine alle esigenze<br />
del servizio che giustificano la deroga al principio<br />
della gara pubblica.<br />
La parola passa alla Corte di giustizia, sperando<br />
che non si trinceri dietro la impossibil<strong>it</strong>à -in sede di<br />
giudizio ex art. 234 del Trattato ist<strong>it</strong>utivo- di pronunciarsi<br />
sull’interpretazione delle norme nazionali e<br />
sulla conform<strong>it</strong>à di tali norme al dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario,<br />
principio già sostenuto proprio nella sentenza Teckal.<br />
SERVIZI PUBBLICI LOCALI<br />
CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza 27<br />
luglio 2004 n. 272 – Pres. Zagrebelsky,<br />
Red. Capotasti. – Questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 14, commi 1° e 2°, del D.L. 30<br />
settembre 2003, modificato dalla legge di<br />
conversione n. 326 del 24 novembre 2003<br />
per contrasto con l’art. 117 della cost<strong>it</strong>uzione<br />
– È parzialmente fondata.<br />
Disciplina dei pubblici servizi economici di<br />
rilevanza economica – Rientra nella materia<br />
della tutela della concorrenza – Potestà<br />
legislativa statale – Sussiste<br />
Disciplina dei servizi pubblici locali privi di<br />
rilevanza economica – Non rientra nella<br />
materia della tutela della concorrenza –<br />
Intervento legislativo dello Stato – Configura<br />
illeg<strong>it</strong>tima compressione dell’autonomia<br />
regionale e locale<br />
È parzialmente fondata la questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 14 co. 1° lett. e) del D.L.<br />
30 settembre 2003, modificato dalla legge di<br />
conversione n. 326 del 24 novembre 2003, per<br />
contrasto con l’art. 117 della cost<strong>it</strong>uzione nella<br />
parte in cui, in riferimento all’art. 113 co. 7°<br />
del T.U. EE.LL., stabilisce dettagliatamente e<br />
con tecnica autoapplicativa i vari cr<strong>it</strong>eri in<br />
base ai quali la gara viene aggiudicata ed<br />
introduce la prescrizione che le previsioni dello<br />
stesso co. 7° devono considerarsi integrative<br />
delle discipline di settore.<br />
È fondata la questione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
dell’art. 14, co. 2°, del D.L. 30 settembre 2003,<br />
modificato dalla legge di conversione n. 326<br />
del 24 novembre 2003 nella parte in cui interviene<br />
sull’art. 113-bis del T.U. EE.LL. in quanto,<br />
non esistendo un mercato concorrenziale<br />
nell’amb<strong>it</strong>o dei servizi pubblici locali privi di<br />
rilevanza economica, l’intervento del legislatore<br />
statale non può essere fondato sull’art. 117<br />
lett. e) della Cost<strong>it</strong>uzione.<br />
Commento dell’avv. EMANUELA TRAINA<br />
Quale disciplina per l’affidamento dei servizi<br />
pubblici locali privi di rilevanza economica?<br />
La sentenza in commento, se da un lato lascia<br />
sostanzialmente immutata la disciplina dei servizi<br />
pubblici locali di rilevanza economica risultante<br />
dalle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 settembre<br />
2003, n. 269, convert<strong>it</strong>o, con modificazioni,
nella legge n. 24 novembre 2003 – con esclusione<br />
dell’inciso, contenuto nell’art. 113 co. 7° del<br />
T.U.EE.LL., relativo alle modal<strong>it</strong>à di aggiudicazione<br />
delle gare ed alla definizione di tali norme quali<br />
integrative delle discipline di settore – produce<br />
effetti senz’altro più significativi in relazione alla<br />
normativa inerente i servizi privi di rilevanza economica,<br />
che viene praticamente cancellata dall’ordinamento.<br />
Trattandosi di una disciplina alquanto complessa,<br />
in quanto derivante dalla “stratificazione” di diversi<br />
interventi legislativi, appare opportuna una preliminare<br />
sintetica ricostruzione del corpus sottoposto al<br />
vaglio della Consulta.<br />
Il Quadro Normativo<br />
Il testo originario del D.L.vo 18 agosto 2000 n.<br />
267, riprendendo sostanzialmente la disciplina già<br />
dettata dall’art. 22 della legge 8 giugno 1990 n. 142,<br />
prevedeva all’art. 113 diverse forme di gestione tra<br />
cui, sussistendo determinate condizioni, l’Ente<br />
faceva ricorso (gestione diretta in economia, concessione,<br />
affidamento ad azienda speciale, a società<br />
mista, ad ist<strong>it</strong>uzione ovvero a società di cap<strong>it</strong>ali).<br />
Tale disciplina veniva radicalmente modificata dall’art.<br />
35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria<br />
2002) che, come noto, introduceva la distinzione<br />
tra servizi di rilevanza industriale e servizi privi di<br />
rilevanza industriale, modificando l’art. 113 ed inserendo<br />
nel corpo del T.U.EE.LL. l’art. 113-bis.<br />
A propos<strong>it</strong>o dei servizi privi di rilevanza industriale,<br />
il co. 15° della norma appena c<strong>it</strong>ata individuava<br />
diverse modal<strong>it</strong>à di gestione, quali: l’affidamento<br />
diretto a ist<strong>it</strong>uzioni, aziende speciali, anche<br />
consortili, società di cap<strong>it</strong>ali cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate<br />
dagli EE.LL., ovvero, in caso di modesta dimensione<br />
del servizio o quando le caratteristiche dello stesso<br />
lo rendessero opportuno, la gestione in economia;<br />
prevedeva, altresì, l’affidamento diretto dei<br />
servizi culturali anche ad associazioni o fondazioni<br />
dagli stessi EE.LL. cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate e specificava,<br />
infine, al co. 4°, che per ragioni tecniche,<br />
economiche o di util<strong>it</strong>à sociale, i servizi di cui ai<br />
commi 1°, 2° e 3° potessero essere affidati a terzi in<br />
base a procedure di evidenza pubblica.<br />
Successivamente, l’art. 14 del D.L. n. 30 settembre<br />
2003 n. 269, convert<strong>it</strong>o con modificazioni nella<br />
legge 24 novembre 2003 n. 326, in un’ottica di adeguamento<br />
alla disciplina comun<strong>it</strong>aria, interveniva<br />
nuovamente sull’argomento, non solo introducendo<br />
in luogo della distinzione tra servizi a rilevanza industriale<br />
e non quella tra servizi di rilevanza economica<br />
e servizi privi di rilevanza economica, ma anche<br />
apportando significative modifiche alle modal<strong>it</strong>à di<br />
affidamento di entrambe le tipologie di servizi.<br />
In particolare, l’art. 113-bis co. 1° lett. c) – avente<br />
ad oggetto l’affidamento diretto a società di capi-<br />
GIURISPRUDENZA 1023<br />
tali cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate degli EE.LL. – veniva<br />
modificato con l’inserimento della previsione dell’affidamento<br />
diretto a “società a cap<strong>it</strong>ale interamente<br />
pubblico a condizione che gli Enti pubblici<br />
t<strong>it</strong>olari del cap<strong>it</strong>ale sociale eserc<strong>it</strong>ino sulla società<br />
un controllo analogo a quello eserc<strong>it</strong>ato sui propri<br />
servizi e che la società realizzi la parte più importante<br />
della propria attiv<strong>it</strong>à con l’Ente o con gli Enti<br />
pubblici che la controllano”, nonché con l’abrogazione<br />
del co. 4° (relativo alla possibil<strong>it</strong>à di affidamento<br />
con procedura ad evidenza pubblica).<br />
Il testo dell’art. 113-bis risultante dalle sopra<br />
esposte modifiche (cioè quello sottoposto al vaglio<br />
della Consulta) prevedeva, dunque, la gestione dei<br />
servizi pubblici locali privi di rilevanza economica<br />
mediante affidamento diretto a ist<strong>it</strong>uzioni, aziende<br />
speciali, anche consortili, società a cap<strong>it</strong>ale interamente<br />
pubblico controllate dagli EE.LL., ovvero, in<br />
caso di modeste dimensioni del servizio o caratteristiche<br />
che lo rendessero opportuno, in economia,<br />
confermando la possibil<strong>it</strong>à di affidamento diretto<br />
dei servizi culturali anche ad associazioni e fondazioni<br />
cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e o partecipate dagli Enti stessi.<br />
La sentenza<br />
In data 27 luglio 2004 è stata pubblicata la sentenza<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale n. 272, la quale ha<br />
defin<strong>it</strong>o il giudizio promosso dalla Regione Toscana<br />
per la dichiarazione di illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uzionale<br />
dell’art. 14, commi 1° e 2° del D.L. n. 269/2003<br />
convert<strong>it</strong>o in L. n. 326/2003.<br />
In particolare la ricorrente aveva dedotto l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
delle norme in argomento sotto il profilo<br />
della violazione dell’art. 117 della Cost<strong>it</strong>uzione,<br />
assumendo che lo Stato, nel dettare tale disciplina<br />
dei servizi pubblici locali, che veniva defin<strong>it</strong>a “dettagliata<br />
ed autoapplicativa”, aveva travalicato la<br />
propria competenza legislativa, non rientrando la<br />
materia in esame né nell’amb<strong>it</strong>o della “determinazione<br />
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti<br />
i dir<strong>it</strong>ti civili e sociali” (art. 117, secondo co.,<br />
lett. m) della Cost<strong>it</strong>uzione) né in quello della “tutela<br />
della concorrenza” (art. 117, secondo co., lett. e);<br />
spettava, pertanto, alle Regioni disciplinare la materia<br />
de qua nel rispetto della Cost<strong>it</strong>uzione e dei vincoli<br />
derivanti dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario e dagli<br />
obblighi internazionali.<br />
La Corte cost<strong>it</strong>uzionale, avendo qualificato la<br />
normativa censurata come almeno in parte riconducibile<br />
alla “tutela della concorrenza”, materia riservata<br />
dall’art. 117 lett. e) della Cost<strong>it</strong>uzione alla<br />
competenza esclusiva dello Stato, ha r<strong>it</strong>enuto la<br />
questione solo parzialmente fondata.<br />
Secondo la Consulta, l’intera disciplina del censurato<br />
art. 14, co. 1°, cost<strong>it</strong>uisce infatti “norma principio”<br />
della materia, volta a garantire la più ampia<br />
libertà di concorrenza nell’amb<strong>it</strong>o della gestione e
1024 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
dell’affidamento dei servizi a rilevanza economica, i<br />
quali devono senz’altro r<strong>it</strong>enersi “mer<strong>it</strong>evoli di essere<br />
preservati da pratiche anticoncorrenziali”; la stessa<br />
risulta, pertanto, esente dalle censure di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
fatta eccezione per il disposto di cui alla lett.<br />
e) che invece, andando a specificare direttamente i<br />
cr<strong>it</strong>eri di aggiudicazione delle gare ed autoqualificandosi<br />
come integrativo delle discipline settoriali, è<br />
apparso alla Corte ingiustificato e non proporzionato<br />
rispetto all’obiettivo della tutela della concorrenza e<br />
dunque invasivo dell’autonomia regionale.<br />
Peraltro, proprio il rilievo che la disciplina in esame<br />
verte in materia di tutela della concorrenza ha<br />
indotto la Corte ad accogliere la questione in relazione<br />
all’art. 14 co. 2°) del D.L. 269/2003, contenente<br />
le modificazioni all’art. 113-bis del<br />
T.U.EE.LL.<br />
Poiché, ha infatti osservato la pronuncia in commento,<br />
nell’amb<strong>it</strong>o dei servizi di rilevanza non economica<br />
non si pone un problema di tutela della concorrenza,<br />
l’intervento legislativo censurato esula<br />
certamente da tale materia, determinando così un’evidente<br />
invasione da parte dello Stato della competenza<br />
legislativa spettante all’autonomia regionale.<br />
Sono stati, di conseguenza, dichiarati incost<strong>it</strong>uzionali<br />
sia l’art. 14 co. 1°) lett. e) e co. 2° del D.L.<br />
n. 269/2003 convert<strong>it</strong>o in L. n. 326/2003, sia, ai sensi<br />
dell’art. 27 legge 11 marzo 1953 n. 87, l’art. 113<br />
co. 7° secondo e terzo periodo T.U. 267/2000 e l’art.<br />
113-bis dello stesso T.U., nel testo introdotto dal co.<br />
15° dell’art. 35 L. n. 448/2001.<br />
Le conseguenze sulla disciplina dei servizi pubblici<br />
locali privi di rilevanza economica<br />
Notevoli sono gli spunti di riflessione offerti dalla<br />
sentenza in commento relativamente ai servizi<br />
privi di rilevanza economica.<br />
Se infatti la disciplina dei servizi pubblici locali<br />
economicamente rilevanti è risultata esente dalla<br />
censura di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, ad esclusione del profilo<br />
riguardante le modal<strong>it</strong>à di aggiudicazione delle<br />
gare e la previsione secondo cui le disposizioni del<br />
co. 7° dell’art. 113 devono considerarsi “integrative<br />
delle norme di settore”, la normativa riguardante i<br />
servizi privi di rilevanza economica è stata interamente<br />
travolta dalla pronuncia in esame.<br />
Risulta in primo luogo senz’altro condivisibile<br />
l’osservazione della Consulta circa la non applicabil<strong>it</strong>à<br />
dei principi in materia di tutela della concorrenza<br />
ai servizi in argomento, relativamente ai<br />
quali non è configurabile un mercato concorrenziale.<br />
A tale propos<strong>it</strong>o la Corte ha opportunamente<br />
richiamato il “Libro Verde sui servizi di interesse<br />
generale” del 21 maggio 2003, in cui la stessa Commissione<br />
europea ha affermato che le norme sulla<br />
concorrenza si applicano soltanto alle attiv<strong>it</strong>à economiche,<br />
dopo aver precisato che la distinzione tra<br />
attiv<strong>it</strong>à economiche e non economiche ha carattere<br />
dinamico ed evolutivo, cosicché non sarebbe possibile<br />
fissare a priori un elenco defin<strong>it</strong>ivo dei servizi<br />
di interesse generale di natura “non economica”.<br />
Secondo la giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria, ha osservato<br />
ancora la Corte, spetta dunque al legislatore<br />
nazionale valutare circostanze e condizioni in cui il<br />
servizio viene prestato, tenendo conto, in particolare,<br />
dell’assenza di uno scopo precipuamente lucrativo,<br />
della mancata assunzione dei rischi connessi a<br />
tale attiv<strong>it</strong>à ed anche all’eventuale finanziamento<br />
pubblico dell’attiv<strong>it</strong>à in questione.<br />
Di conseguenza la normativa nazionale sui servizi<br />
pubblici privi di rilevanza economica, introdotta<br />
dall’art. 35 della L. n. 448/2001 e modificata dall’art.<br />
14 del D.L. n. 30 settembre 2003 n. 269, convert<strong>it</strong>o<br />
con modificazioni nella legge 24 novembre<br />
2003 n. 326, non potendosi considerare attinente<br />
alla tutela della concorrenza, deve r<strong>it</strong>enersi illeg<strong>it</strong>timamente<br />
“compressiva” dell’autonomia regionale<br />
ad anche di quella locale.<br />
Preso atto dell’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à di tale normativa,<br />
resta tuttavia da chiedersi quali norme debbano<br />
essere applicate dalle Amministrazioni locali nell’affidamento<br />
dei servizi pubblici in argomento.<br />
Una volta rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dign<strong>it</strong>à primaria alle fonti<br />
regionali, occorre infatti rilevare che laddove queste<br />
ultime nulla prevedano in propos<strong>it</strong>o, si sarebbe in<br />
presenza di un vero e proprio vuoto normativo.<br />
Quale disciplina dovrebbero dunque applicare gli<br />
EE.LL. in simile evenienza?<br />
Appare in primo luogo plausibile, viste le motivazioni<br />
della sentenza in commento, escludere la<br />
possibil<strong>it</strong>à di ricorso, in via analogica, alle previsioni<br />
dettate dall’art. 113 T.U.EE.LL. a propos<strong>it</strong>o dei<br />
servizi a rilevanza economica. Tutto il “sistema”<br />
dell’art. 113 – peraltro recentemente sottoposto al<br />
vaglio di compatibil<strong>it</strong>à con il dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario in<br />
relazione ai c.d. affidamenti in house – appare infatti<br />
basato su presupposti non omogenei con quelli<br />
che, secondo la Corte cost<strong>it</strong>uzionale, devono regolare<br />
la disciplina dei servizi privi di rilevanza economica,<br />
in quanto notoriamente ispirato alla salvaguardia<br />
del valore, di derivazione comun<strong>it</strong>aria, della<br />
tutela della concorrenza.<br />
Si potrebbe dunque r<strong>it</strong>enere che, nel silenzio della<br />
legge regionale, la base normativa di riferimento<br />
possa oggi essere rinvenuta negli statuti degli<br />
EE.LL., in virtù sia dell’espresso riconoscimento,<br />
da parte della sentenza in commento, del ruolo<br />
dell’“autonomia locale” nella disciplina di tali servizi,<br />
sia, a maggior ragione, della dign<strong>it</strong>à confer<strong>it</strong>a a<br />
tali atti nel sistema delle fonti dalla riforma del t<strong>it</strong>olo<br />
V della Cost<strong>it</strong>uzione.
Se pure tale conclusione, certamente non esente<br />
da osservazioni di segno contrario, potesse essere<br />
considerata condivisibile, sarebbe tuttavia comunque<br />
auspicabile un intervento legislativo delle singole<br />
Regioni che, facendo uso dei poteri ad esse<br />
spettanti nella materia in oggetto, pur promuovendo<br />
l’autonomia locale, provvedano quanto meno a dettare<br />
i cr<strong>it</strong>eri generali cui i singoli EE.LL. possano<br />
con una certa uniform<strong>it</strong>à ispirare la propria azione<br />
amministrativa.<br />
* * *<br />
TUTELA AMBIENTALE<br />
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMU-<br />
NITÀ EUROPEE – Sentenza 7 settembre<br />
2004 – Pres. Skouris<br />
Landelijke Vereniging tot Behoud van de Waddenzee,<br />
Nederlandse Vereniging tot<br />
Bescherming van Vogels c. Staatssecretaris<br />
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.<br />
Ambiente e terr<strong>it</strong>orio – Tutela del terr<strong>it</strong>orio<br />
– art. 6 della Direttiva 92/43/CEE –<br />
Conservazione degli hab<strong>it</strong>at naturali e<br />
seminaturali e della flora e fauna selvatiche<br />
– Nozione di piano o progetto incidente<br />
sul s<strong>it</strong>o protetto – Principio di precauzione<br />
– Obbligo degli Stati membri di<br />
adottare “opportune misure” per prevenire<br />
deterioramenti e perturbazioni<br />
degli hab<strong>it</strong>at – “Opportuna valutazione”<br />
compiuta dalle autor<strong>it</strong>à nazionali competenti<br />
a tutela dell’integr<strong>it</strong>à del s<strong>it</strong>o –<br />
Interpretazione<br />
La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992,<br />
92/43/CEE, nell’introdurre norme volte a tutelare<br />
la conservazione degli hab<strong>it</strong>at naturali e<br />
seminaturali e della flora e fauna selvatiche,<br />
impone agli Stati membri di adottare opportune<br />
misure idonee ad ev<strong>it</strong>are, nelle zone speciali<br />
di conservazione, il degrado degli hab<strong>it</strong>at<br />
naturali e di specie e prevede un procedimento<br />
diretto a garantire, mediante un controllo preventivo,<br />
che un piano o un progetto incidente,<br />
(1) Per un approfondimento sui caratteri della direttiva<br />
Hab<strong>it</strong>at, anche con riferimento al D.P.R. 8 settembre<br />
1997, n. 394 di recepimento in Italia della stessa, v. G.<br />
GRECO, La Direttiva hab<strong>it</strong>at nel sistema delle aree pro-<br />
GIURISPRUDENZA 1025<br />
anche indirettamente, sul s<strong>it</strong>o interessato non<br />
arrechi un significativo pregiudizio all’ambiente<br />
(art. 6).<br />
Commento della dott.ssa GIOVANNA PISTORIO<br />
Presupposti e caratteri dei procedimenti comun<strong>it</strong>ari<br />
volti a salvaguardare l’integr<strong>it</strong>à delle zone<br />
speciali di conservazione<br />
La domanda di pronuncia pregiudiziale relativa<br />
all’interpretazione dell’art. 6 della direttiva<br />
92/43/CEE (direttiva Hab<strong>it</strong>at) è stata presentata alla<br />
Corte di giustizia nell’amb<strong>it</strong>o della controversia che<br />
oppone l’Associazione nazionale di conservazione<br />
del Waddenzee e l’Associazione olandese per la<br />
protezione degli uccelli al Segretario di Stato per<br />
l’agricoltura, il patrimonio naturale e la pesca, relativa<br />
alle licenze da quest’ultimo rilasciate per autorizzare<br />
la pesca meccanica di cuori eduli in una<br />
zona di protezione speciale nei Paesi Bassi.<br />
Di fronte all’asser<strong>it</strong>o pregiudizio ambientale<br />
lamentato dalle suesposte associazioni, l’autor<strong>it</strong>à<br />
rem<strong>it</strong>tente interroga la Corte di giustizia della<br />
comun<strong>it</strong>à europea sull’interpretazione dell’art. 6<br />
della direttiva in questione e sul suo eventuale effetto<br />
diretto. In primo luogo, occorre rilevare che la<br />
direttiva Hab<strong>it</strong>at rappresenta uno degli strumenti<br />
più recenti e significativi per la tutela della natura<br />
europea e più precisamente per contribuire a salvaguardare<br />
la biodivers<strong>it</strong>à mediante la conservazione<br />
degli hab<strong>it</strong>at naturali e seminaturali e della flora e<br />
della fauna selvatiche (1).<br />
In tale occasione, la Corte di giustizia della<br />
comun<strong>it</strong>à europea rileva che la pesca meccanica di<br />
cuori eduli, eserc<strong>it</strong>ata da molti anni, ma per la quale<br />
viene rilasciata annualmente una nuova licenza<br />
per un periodo lim<strong>it</strong>ato, rientra nel concetto di “piano”<br />
o “progetto” di cui all’art. 6, n. 3, della direttiva<br />
Hab<strong>it</strong>at e pertanto r<strong>it</strong>iene necessario che le Autor<strong>it</strong>à<br />
nazionali competenti compiano, di volta in volta,<br />
un’opportuna valutazione dell’incidenza che tale<br />
attiv<strong>it</strong>à possa avere sul s<strong>it</strong>o protetto. Infatti, l’azionamento<br />
del meccanismo di tutela dell’ambiente,<br />
introdotto dalla norma sopramenzionata, presuppone<br />
che piani o progetti, non direttamente connessi<br />
alla gestione del s<strong>it</strong>o ma idonei ad incidere sullo<br />
stesso, possano compromettere significativamente<br />
gli obiettivi di conservazione del s<strong>it</strong>o interessato.<br />
Pertanto, constatando la rilevanza del principio di<br />
precauzione, considerato uno dei fondamenti della<br />
tette, in “Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario”, 1999, 1207 e<br />
ss.; R. MONTANARO, Direttiva hab<strong>it</strong>at e valutazione di<br />
incidenza: primi interventi giurisprudenziali, in “Foro<br />
amm.”, TAR, 2002, 3602 e ss.
1026 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
pol<strong>it</strong>ica comun<strong>it</strong>aria in campo ambientale, qualora,<br />
sulla base di elementi obiettivi, sussista un simile<br />
rischio, è necessario che il piano formi oggetto di<br />
un’opportuna valutazione dell’incidenza che esso<br />
possa determinare sul s<strong>it</strong>o protetto (2). Naturalmente<br />
tale valutazione implica un’analisi particolareggiata,<br />
compiuta tenendo conto di tutte le migliori<br />
conoscenze scientifiche in materia, su tutti gli aspetti<br />
del piano o progetto per verificare se esso, da solo<br />
o in combinazione con altri piani o progetti, possa<br />
pregiudicare l’integr<strong>it</strong>à dell’area tutelata (3).<br />
Pertanto, è opportuno segnalare che, nel sistema<br />
di protezione che la norma comun<strong>it</strong>aria prevede per<br />
la salvaguardia di tali s<strong>it</strong>i, il più efficiente strumento<br />
di tutela è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dalla valutazione di incidenza<br />
sul s<strong>it</strong>o che occorrerà assumere per qualsiasi piano<br />
o progetto che possa incidere sull’area. Tuttavia,<br />
qualora la valutazione di incidenza non sia favorevole<br />
all’opera, essa potrà ugualmente essere esegu<strong>it</strong>a<br />
per “motivi imperativi di rilevante interesse pubblico<br />
inclusi motivi di natura socio-economica”, ma<br />
occorrerà contestualmente adottare “ogni idonea<br />
misura compensativa”. La valutazione di incidenza,<br />
quindi, pur presentando numerosi profili e caratteri<br />
(2) V. sull’argomento C. giust. CE, sentenza 5 maggio<br />
1998, causa C-180/96, Regno Un<strong>it</strong>o contro Commissione,<br />
(§ 50, 105 e 107).<br />
Sulla portata normativa e sulla valenza del principio di<br />
precauzione nel dir<strong>it</strong>to internazionale, nel dir<strong>it</strong>to e nella<br />
giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria, v., ex plurimis, A. MAZZET-<br />
TI, Pol<strong>it</strong>iche comun<strong>it</strong>arie a tutela dell’ambiente, in “Riv.<br />
giur. dell’amb.”, 1995, 33 e ss.; F. BRUNO, Il principio di<br />
precauzione tra dir<strong>it</strong>to dell’Unione Europea e WTO, in<br />
“Dir. e Giur. agraria”, 2000, 569 e ss.; P. PALLARO, Il<br />
principio di precauzione tra mercato interno e commercio<br />
internazionale: un’analisi sul suo contenuto nell’ordinamento<br />
comun<strong>it</strong>ario, in “Dir. del comm. Internaz.”,<br />
2002, 15 e ss.; T. MAROCCO, Il principio di precauzione e<br />
la sua applicazione in Italia e in altri Stati membri della<br />
Comun<strong>it</strong>à europea, in “Riv. <strong>it</strong>. dir. pubbl. comun<strong>it</strong>ario”,<br />
2003, 1233 e ss.; A. GRAGNANI, Il principio di precauzione<br />
come modello di tutela dell’ambiente, dell’uomo,<br />
delle generazioni future, in “Riv. dir. civ.”, 2003, 9 e ss.<br />
(3) Sulla concessione dell’autorizzazione di piani o<br />
progetti subordinatamente alla mancanza di ogni ragionevole<br />
dubbio, da un punto di vista scientifico, in ordine<br />
all’incidenza del piano o progetto sull’integr<strong>it</strong>à del s<strong>it</strong>o,<br />
cfr. C. giust. CE, 9 settembre 2003, causa C-236/01,<br />
Monsanto Agricoltura Italia e a. (§ 106 e 113). Sul rapporto<br />
di integrazione tra il cr<strong>it</strong>erio di autorizzazione e il<br />
principio di precauzione, v. C. giust. CE sentenza 5 maggio<br />
1998, causa C-157/96, National Farmers’Union e a.<br />
(§ 63).<br />
(4) Per tale orientamento, v. P. RAGO, Valutazione di<br />
impatto ambientale, s<strong>it</strong>i di interesse comun<strong>it</strong>ario e infrastrutture,<br />
in “http://www.ambientedir<strong>it</strong>to.<strong>it</strong>” Sulla valuta-<br />
affini alla valutazione di impatto ambientale, si differenzia<br />
tecnicamente da quest’ultima. Infatti,<br />
anche la V.I.A. è una procedura che viene attuata<br />
allo scopo di proteggere e migliorare la qual<strong>it</strong>à della<br />
v<strong>it</strong>a, di tutelare la capac<strong>it</strong>à riproduttiva degli ecosistemi<br />
e delle risorse e di salvaguardare la molteplic<strong>it</strong>à<br />
delle specie, ma, mentre essa ha ad oggetto<br />
determinate opere che la richiedono per la loro esecuzione,<br />
nella direttiva Hab<strong>it</strong>at è “il s<strong>it</strong>o a richiedere<br />
la valutazione d’incidenza e non l’opera” (4).<br />
Coerentemente con l’obiettivo essenziale della<br />
direttiva Hab<strong>it</strong>at, ovvero con l’esigenza di garantire la<br />
preservazione e la protezione della qual<strong>it</strong>à dell’ambiente,<br />
l’art. 6, n. 2 della direttiva stessa prevede un<br />
obbligo di protezione generale, autonomo e indipendente<br />
rispetto al meccanismo di tutela di cui sopra,<br />
che impone agli Stati membri di adottare opportune<br />
misure per ev<strong>it</strong>are, nelle zone protette, il deterioramento<br />
degli hab<strong>it</strong>at e le perturbazioni incidenti sulle<br />
specie per le quali tale zone sono state designate.<br />
Infine, la Corte di Giustizia, ricordando l’obbligo<br />
cogente, ex art. 249 CE, che impone ad ogni Stato<br />
membro di adottare tutti i provvedimenti necessari<br />
per perseguire il fine prescr<strong>it</strong>to dalle direttive comu-<br />
zione di impatto ambientale, v. A.L. DE CESARIS, Valutazione<br />
di impatto ambientale. La contradd<strong>it</strong>torietà e lacunos<strong>it</strong>à<br />
della regolamentazione della valutazione di<br />
impatto ambientale attenuano la responsabil<strong>it</strong>à del funzionario<br />
pubblico tenuto ad una accurata e attenta interpretazione<br />
preventiva della norma, in “Riv. giur. amb.”,<br />
2001, 638 e ss., F. ANCORA, Alcune precisazioni in tema<br />
di valutazione di impatto ambientale contenute in una<br />
interessante sentenza, in “Giur. mer<strong>it</strong>o”, 2001, 1141 e ss.;<br />
F. FONDERICO, La valutazione di impatto ambientale su<br />
progetti pubblici e privati, in “Gior. dir. amm.”, 2000,<br />
379 e ss.; G. CORDINI, Giurisprudenza ambientale della<br />
Corte di Giustizia dell’Unione europea in tema di acque,<br />
protezione uccelli, rifiuti, rumore, sostanze pericolose e<br />
VIA, in “Dir. pubbl. comp. e europeo”, 2001, 1884 e ss.<br />
C. BILANZONI-A. MILONE, La valutazione di impatto<br />
ambientale. Normativa attuale e prospettive, Piacenza,<br />
2003; E. BOSCOLO, La valutazione degli effetti sull’ambiente<br />
di piani e programmi: dalla V.I.A. alla V.A.S., in<br />
“Urb. e app.”, 2002; ID., La valutazione degli effetti sull’ambiente<br />
di piani e programmi nell’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />
e nelle prospettive di recepimento nazionale, in<br />
“Riv. amb.”, 2003.<br />
In particolare sul giudizio discrezionale degli Stati nel<br />
dispensare determinati progetti dall’obbligo di valutazione<br />
di impatto ambientale e sulla possibil<strong>it</strong>à che le disposizioni<br />
salienti della direttiva siano dotate di efficacia<br />
diretta in caso di trasposizione non corretta, cfr. P. SIMO-<br />
NE, La valutazione di impatto ambientale all’esame della<br />
Corte di Giustizia: margini di discrezional<strong>it</strong>à statale e<br />
disposizioni self-executing, in “Dir. e giur. agraria”,<br />
2001, 9 e ss.
n<strong>it</strong>arie, riconosce il comp<strong>it</strong>o del giudice nazionale,<br />
chiamato a verificare la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à di un’autorizzazione<br />
relativa ad un piano o ad un progetto ai sensi<br />
dell’art. 6, n. 3 della direttiva 92/43, di controllare<br />
se i lim<strong>it</strong>i posti alla discrezional<strong>it</strong>à delle Autor<strong>it</strong>à<br />
nazionali competenti da questa disposizione siano<br />
stati rispettati, sebbene questa non sia stata attuata<br />
nell’ordinamento giuridico dello Stato malgrado la<br />
scadenza del termine all’uopo previsto (5).<br />
* * *<br />
Commento del prof. ANTONIO BARTOLINI<br />
Profili evolutivi in tema di efficacia delle direttive<br />
comun<strong>it</strong>arie, dir<strong>it</strong>ti dei singoli e controllo del<br />
potere discrezionale delle Autor<strong>it</strong>à nazionali<br />
1. La sentenza in commento compie delle importanti<br />
precisazioni sulla delicata materia delle s<strong>it</strong>uazioni<br />
soggettive comun<strong>it</strong>arie.<br />
Risulta di particolare interesse il punto 66 della<br />
pronunzia, dove per la prima volta si collega il controllo<br />
della discrezional<strong>it</strong>à delle Autor<strong>it</strong>à nazionali<br />
nell’attuazione delle direttive comun<strong>it</strong>arie al dir<strong>it</strong>to<br />
dei singoli: viene, infatti, r<strong>it</strong>enuto che “il dir<strong>it</strong>to per<br />
il singolo di avvalersi di una direttiva” impone al<br />
giudice nazionale di controllare se l’Autor<strong>it</strong>à nazionale<br />
sia rimasta “entro i lim<strong>it</strong>i di discrezional<strong>it</strong>à<br />
tracciati dalla direttiva stessa”. Dir<strong>it</strong>to che va riconosciuto<br />
anche “quando si tratta di verificare se, in<br />
mancanza di un’attuazione nel dir<strong>it</strong>to nazionale della<br />
disposizione pertinente della direttiva interessata,<br />
l’autor<strong>it</strong>à nazionale che ha adottato l’atto impugnato<br />
sia rimasta entro i lim<strong>it</strong>i di discrezional<strong>it</strong>à tracciati<br />
dalla detta disposizione”.<br />
2. Se si svolge uno sguardo alla precedente giurisprudenza<br />
della Corte comun<strong>it</strong>aria, l’affermazione<br />
in parola risulta, a dir poco, sorprendente. Nel campo<br />
del controllo della discrezional<strong>it</strong>à il giudice del<br />
Lussemburgo si è sempre ben guardato dal ricono-<br />
(5) Sui rapporti tra ordinamento interno e comun<strong>it</strong>ario,<br />
si vedano, ex plurimis, A. CELOTTO, La prevalenza<br />
del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario sul dir<strong>it</strong>to interno: orientamenti<br />
della Corte cost<strong>it</strong>uzionale espunti di teoria generale, in<br />
Giur. Cost., 1992, 4504 e ss.; F. DONATI, Dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
e sindacato di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à, Milano, 1995, 50 e<br />
ss.; M. CARTABIA, Principi inviolabili e integrazione<br />
europea, Milano, 1995, 238 e ss.; L. n. PALADIN, Le fonti<br />
del dir<strong>it</strong>to <strong>it</strong>aliano, Bologna, 1996, 426 e ss.; F. SOR-<br />
RENTINO, La Cost<strong>it</strong>uzione <strong>it</strong>aliana di fronte al processo di<br />
integrazione europeo, in Quad. cost., 1993, 71 e ss. In<br />
particolare, sull’effetto diretto della Direttiva Hab<strong>it</strong>at, nel<br />
senso che i singoli possano invocare le disposizioni da<br />
essa statu<strong>it</strong>e dinanzi al giudice nazionale, cfr. CGCE,<br />
sentenza 14 dicembre 1995, causa C-312/93 Peterbroeck.<br />
GIURISPRUDENZA 1027<br />
scere dei dir<strong>it</strong>ti in capo ai singoli. Difatti, in ossequio<br />
alla dottrina dell’effetto diretto, il dir<strong>it</strong>to del<br />
singolo è correlato ad obblighi precisi ed incondizionati;<br />
laddove vi siano obblighi non precisi e condizionati<br />
che lascino all’Autor<strong>it</strong>à nazionali margini<br />
discrezionali di scelta non sussistono dir<strong>it</strong>ti.<br />
Il problema, soprattutto, si è posto in materia di<br />
procedimenti di valutazione d’impatto ambientale,<br />
dove la Corte ha sanc<strong>it</strong>o l’obbligo per il giudice<br />
nazionale di sindacare, anche laddove le direttive<br />
non pongano obblighi precisi ed incondizionati, se<br />
l’ordinamento nazionale abbia ecceduto i margini di<br />
discrezional<strong>it</strong>à concessa dall’ordinamento comun<strong>it</strong>ario<br />
: ad avviso del Lussemburgo; difatti, “la circostanza<br />
che … gli stati membri dispongano … di un<br />
margine di discrezional<strong>it</strong>à non esclude … che un<br />
controllo giurisdizionale possa essere effettuato al<br />
fine di verificare se gli organi nazionali non abbiano<br />
ecceduto il detto margine”. Aggiungendo che,<br />
laddove sia stato superato tale margine di discrezional<strong>it</strong>à,<br />
le disposizioni nazionali possono essere<br />
disapplicate dagli organi, a ciò deputati, degli ordinamenti.<br />
In questo amb<strong>it</strong>o la giurisprudenza successiva ha<br />
chiar<strong>it</strong>o che il controllo sul corretto esercizio del<br />
potere deve avvenire in maniera tale da verificare se<br />
l’Autor<strong>it</strong>à nazionale abbia o meno leso l’obiettivo<br />
persegu<strong>it</strong>o dalla direttiva . In tal modo si consente al<br />
giudice interno, da un lato, di verificare la conform<strong>it</strong>à<br />
e congru<strong>it</strong>à dei mezzi apprestati agli obiettivi<br />
prefissati e, dall’altro, di disapplicare la regola<br />
interna non in linea con gli obiettivi comun<strong>it</strong>ari. In<br />
altre parole è stata riconosciuta la possibil<strong>it</strong>à di<br />
disapplicare la disciplina interna che sia affetta da<br />
una s<strong>it</strong>uazione simile se non analoga all’eccesso di<br />
potere.<br />
La dottrina si è chiesta se la possibil<strong>it</strong>à di ottenere<br />
la disapplicazione, nei termini descr<strong>it</strong>ti, consenta<br />
il riconoscimento in capo ai singoli di un vero e proprio<br />
“dir<strong>it</strong>to”. Per alcuni le pronunzie esaminate<br />
avrebbero attribu<strong>it</strong>o al singolo un procedural right<br />
cioè il dir<strong>it</strong>to di richiedere al giudice interno il sindacato<br />
giurisdizionale. Altri hanno parlato di effective<br />
interest (pragmatic right), cioè di una s<strong>it</strong>uazione<br />
che non è né un dir<strong>it</strong>to, né interesse giuridicamente<br />
irrilevante. Per altri ancora, in quest’ipotesi,<br />
gli individui non sarebbero t<strong>it</strong>olari, nel senso comun<strong>it</strong>ario<br />
di alcun dir<strong>it</strong>to: si tratterebbe di una mera<br />
leg<strong>it</strong>timazione processuale .<br />
La Corte di giustizia, pur essendo stata chiamata<br />
dall’AG Legèr in Linster a risolvere la questione , si<br />
è trincerata nel silenzio, ben guardandosi di evocare<br />
la parola “dir<strong>it</strong>ti” nel proprio decisum. La disapplicazione<br />
delle normative interne che abbiano ecceduto il<br />
margine di discrezional<strong>it</strong>à loro concesso viene consent<strong>it</strong>a<br />
in chiave completamente oggettiva, nell’inte-
1028 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
resse pubblico, al di fuori dal campo della tutela delle<br />
s<strong>it</strong>uazioni soggettive dell’individuo. Quest’ultimo<br />
viene, dunque, tutelato in via riflessa, non diretta.<br />
3. Con la sentenza in commento, invece, la Corte<br />
rompe la propria reticenza, facendo derivare il controllo<br />
giudiziale sulla discrezional<strong>it</strong>à dal “dir<strong>it</strong>to del<br />
singolo di avvalersi di una direttiva”.<br />
Questa presa di posizione, peraltro, era un atto<br />
dovuto, visto che, da un lato, il giudice a quo (Raad<br />
van State dei Paesi Bassi) aveva chiesto espressamente<br />
se le disposizioni (rilevanti ai fini del giudizio<br />
del giudice rem<strong>it</strong>tente) contenute nella c.d.<br />
direttiva Hab<strong>it</strong>at avessero effetto diretto, “nel senso<br />
che i singoli possano invocare tali disposizioni<br />
dinanzi al giudice nazionale” e, dall’altro, l’AG<br />
Kokott nelle sue conclusioni si era soffermata diffusamente<br />
sulla natura delle s<strong>it</strong>uazioni coinvolte .<br />
Il giudice comun<strong>it</strong>ario dando atto che le norme<br />
invocate lasciano spazi di discrezional<strong>it</strong>à (essendo,<br />
pertanto, prive di efficacia diretta) ha dovuto rispondere<br />
al ques<strong>it</strong>o se dette disposizioni (cioè quelle<br />
contenenti obblighi non precisi e condizionati) possano<br />
essere invocate dai singoli dinanzi al giudice<br />
nazionale.<br />
La sentenza per le ragioni che ci accingiamo a<br />
vedere sembra aver sposato la tendenza dottrinale<br />
tendente a riconoscere, in siffatta evenienza, una<br />
leg<strong>it</strong>timazione processuale sganciata dalla t<strong>it</strong>olar<strong>it</strong>à<br />
di un dir<strong>it</strong>to. Anzi, a ben vedere, pare introdurre una<br />
distinzione, rilevante, poi, in tema di s<strong>it</strong>uazioni soggettive,<br />
riguardante l’efficacia delle direttive comun<strong>it</strong>arie.<br />
Il dir<strong>it</strong>to a far valere, di fronte ad un giudice<br />
nazionale, una direttiva contenente obblighi non<br />
precisi, viene fatto discendere dall’effetto utile della<br />
medesima direttiva: il giudice del Lussemburgo,<br />
infatti, afferma che “l’effetto utile dell’atto sarebbe<br />
attenuato se ai c<strong>it</strong>tadini comun<strong>it</strong>ari fosse precluso<br />
… di (chiedere al giudice nazionale di) verificare se,<br />
in mancanza di un’attuazione nel dir<strong>it</strong>to nazionale<br />
della disposizione pertinente della direttiva interessata,<br />
l’Autor<strong>it</strong>à nazionale che ha adottato l’atto<br />
impugnato sia rimasta entro i lim<strong>it</strong>i di discrezional<strong>it</strong>à<br />
tracciati dalla detta disposizione” .<br />
Alla domanda se vi sia un effetto diretto, si<br />
risponde che vi è un effetto utile. Dall’efficacia<br />
diretta sorge un dir<strong>it</strong>to sostanziale, mentre dall’efficacia<br />
utile sorge il dir<strong>it</strong>to a far valere la direttiva<br />
mediante un controllo sulla discrezional<strong>it</strong>à.<br />
Al controllo sull’esercizio del potere discrezionale<br />
non corrisponde, dunque, un dir<strong>it</strong>to in senso<br />
sostanziale, ma solo un “dir<strong>it</strong>to d’azione”.<br />
La distinzione tra efficacia diretta ed efficacia<br />
utile richiama alla mente la distinzione <strong>it</strong>aliana tra<br />
norme d’azione e quelle di relazione, nonché la concezione<br />
(guicciardiana) processuale dell’interesse<br />
leg<strong>it</strong>timo.<br />
La storia dell’interesse leg<strong>it</strong>timo pone, peraltro,<br />
in luce le lacune della teoria delle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
elaborata dal giudice comun<strong>it</strong>ario, mancando<br />
una ipostatizzazione degli interessi sostanziali correlati<br />
all’esercizio dei poteri discrezionali delle<br />
Autor<strong>it</strong>à nazionali. Gli <strong>it</strong>aliani direbbero che nella<br />
giurisprudenza comun<strong>it</strong>aria è del tutto assente la<br />
concezione sostanziale dell’interesse leg<strong>it</strong>timo e<br />
che, pertanto l’elaborazione sulle s<strong>it</strong>uazioni soggettive<br />
comun<strong>it</strong>arie si dovrebbe ulteriormente evolvere,<br />
in quanto è ancora in uno stadio evolutivo. Non ci<br />
resta, dunque, che aspettare.<br />
* * *<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II –<br />
Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5513 – Pres.<br />
Radesi, Est. Anastasi – Legambiente (avv. F.<br />
Borasi) v. Comune di Valfurva (SO) (avv.ti<br />
M. Cristina Statela e M. Pangrazzi) –<br />
“Società SCI-Santa Caterina Impianti<br />
S.p.A.” (avv.ti A. Muffati e L. De Censi) –<br />
“Montagne di Valfurva S.r.l.” (avv.ti A. Muffati<br />
e L. De Censi).<br />
1. Processo Amministrativo – Associazioni<br />
ambientalistiche – Ricorso in sede giurisdizionale<br />
amministrativa a tutela di interessi<br />
diffusi – Qualificazione normativa<br />
dell’interesse all’ambiente – Leg<strong>it</strong>timazione<br />
e interesse processuale – Sussistono<br />
2. Processo Amministrativo – Leg<strong>it</strong>timazione<br />
attiva – Associazioni ambientalistiche –<br />
Provvedimenti che presentano aspetti<br />
urbanistici – Pregiudizio per il bene<br />
ambiente – Impugnazione dei provvedimenti<br />
– Leg<strong>it</strong>timazione e interesse processuale<br />
– Sussistono – Vizi che cost<strong>it</strong>uiscono<br />
presupposto dell’individuazione ministeriale<br />
– Sono deducibili<br />
3 Pubblica Amministrazione – Discrezional<strong>it</strong>à<br />
– Valutazione impatto ambientale –<br />
Discrezional<strong>it</strong>à tecnica – Sussiste –<br />
Doglianza relativa alla carenza del parere<br />
di V.I.A. – È ammissibile<br />
* * *<br />
TAR. LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II –<br />
Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5515 – Pres.<br />
Radesi, Est. Anastasi – Legambiente (avv.<br />
F. Borasi) v. Comune di Valfurva (SO)<br />
(avv.ti E. Confortola e V. Failla).
1. Pubblica Amministrazione – Atto amministrativo<br />
– Omessa impugnazione della<br />
delibera comunale – Impugnazione del<br />
piano regolatore approvato – Ammissibil<strong>it</strong>à<br />
2. Edilizia e urbanistica – Piani regolatori e<br />
piani terr<strong>it</strong>oriali – Numero chiuso degli<br />
strumenti urbanistici – Introduzione di<br />
nuova categoria di strumento di pianificazione<br />
dell’assetto del terr<strong>it</strong>orio – È leg<strong>it</strong>tima<br />
1. Lo strumento urbanistico defin<strong>it</strong>ivamente<br />
approvato è direttamente impugnabile in relazione<br />
ad ogni vizio ipotizzabile, anche se determinatosi<br />
nella fase di adozione, da parte di<br />
ogni interessato, a prescindere dal fatto se<br />
abbia già acquis<strong>it</strong>o o meno piena conoscenza<br />
della delibera comunale di approvazione, in<br />
quanto l’omessa impugnativa della delibera<br />
comunale di adozione non preclude l’impugnazione<br />
del piano regolatore una volta intervenuta<br />
l’approvazione.<br />
2. Il Comune non può leg<strong>it</strong>timamente introdurre<br />
nella realtà giuridica qualsivoglia, indicativa<br />
o coerc<strong>it</strong>iva che sia, nuova categoria di<br />
strumento di pianificazione dell’assetto del terr<strong>it</strong>orio,<br />
attesa l’inderogabil<strong>it</strong>à del principio del<br />
“numero chiuso” degli strumenti urbanistici<br />
previsti dalla L., per nome, causa e contenuto .<br />
* * *<br />
TAR LOMBARDIA, MILANO, SEZ. II –<br />
Sentenza 8 ottobre 2004 n. 5497 – Pres.<br />
Radesi, Est. Altavista – L.N. srl (avv. Graziano<br />
Dal Molin e Gaetano Alfarano) v.<br />
Comune di Corteo Golgi – Regione Lombardia<br />
(n.c.).<br />
1. Edilizia e urbanistica – strutture ricettive<br />
alberghiere – pianificazione urbanistica<br />
2. Edilizia e urbanistica – strutture ricettive<br />
alberghiere – definizioni tipologiche rinvenibili<br />
nella legislazione turistica – non<br />
rilevano ai fini urbanistici<br />
3. Edilizia e urbanistica – alberghi e residences<br />
– cambio di destinazione d’uso –<br />
divers<strong>it</strong>à del peso insediativo<br />
1. È leg<strong>it</strong>timo il diniego di autorizzazione<br />
all’esecuzione di un piano attuativo ad iniziativa<br />
privata per la realizzazione di residences<br />
GIURISPRUDENZA 1029<br />
in una zona in cui lo strumento urbanistico<br />
preveda soltanto funzioni ricettive di tipo<br />
alberghiero ed insediamenti di tipo ricreativo e<br />
di svago, a maggior ragione ove la destinazione<br />
urbanistica della zona sia stata variata proprio<br />
al fine di escludervi tali tipologie di intervento.<br />
2. La definizione un<strong>it</strong>aria di albergo e di<br />
residences rinvenibile nella legislazione turistica<br />
(art. 6, legge quadro 17 maggio 1983, n.<br />
271, ora abrogato e sost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dall’art. 11, co.<br />
6°, della legge 29 marzo 2001, n. 135), avendo<br />
come fine l’equilibrato sviluppo delle attiv<strong>it</strong>à<br />
turistiche e di quelle connesse, non assume<br />
alcuna rilevanza sotto il profilo urbanistico,<br />
non vincolando la discrezional<strong>it</strong>à del Comune<br />
nelle scelte pianificatorie.<br />
3. Il passaggio dall’una all’altra tipologia<br />
ricettiva va considerato come cambio di destinazione<br />
d’uso, comportando una trasformazione<br />
del terr<strong>it</strong>orio incidente sugli standards urbanistici<br />
e sul peso insediativo della struttura.<br />
Commento dell’avv. ELISABETTA SORDINI<br />
Nota alle sentenze TAR Lombardia, sez. II, Milano,<br />
7 luglio-8 ottobre 2004, n. 5513 e 5515, nonché<br />
7 luglio-11 ottobre 2004, n. 5518 e 5519.<br />
Le quattro sentenze in esame, pronunciate dalla<br />
sezione II del TAR Lombardia – Milano, riguardano<br />
gli interventi di ampliamento ed ammodernamento<br />
degli impianti sciistici s<strong>it</strong>uati nel comprensorio<br />
montano di S. Caterina Valfurva, in vista dell’organizzazione<br />
dei mondiali di sci 2005.<br />
Poiché tali pronunce presentano profili di interesse<br />
comune, è opportuno commentarle contestualmente.<br />
Si osserva anz<strong>it</strong>utto che tutti e quattro i ricorsi<br />
sono stati proposti da associazioni nazionali di protezione<br />
ambientale: più precisamente, Legambiente<br />
e WWF.<br />
La prima questione affrontata dal giudice amministrativo<br />
nelle sentenze n. 5513, 5515 e 5518,<br />
riguarda proprio la leg<strong>it</strong>timazione attiva delle associazioni<br />
ambientalistiche, i provvedimenti da queste<br />
impugnabili e le censure deducibili. Con riguardo al<br />
primo profilo, il TAR Lombardia ha confermato il<br />
principio secondo cui le associazioni individuate nel<br />
decreto del Ministero dell’ambiente del 20 febbraio<br />
1987, sono leg<strong>it</strong>timate, ai sensi dell’art. 18, punto 5,<br />
della legge 8 luglio 1986 n. 349, a ricorrere in sede<br />
giurisdizionale amministrativa a tutela di interessi<br />
diffusi, allorquando l’interesse all’ambiente assume<br />
qualificazione normativa, entro i lim<strong>it</strong>i tracciati<br />
pos<strong>it</strong>ivamente dalla legge c<strong>it</strong>ata ovvero da altre fon-
1030 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ti legislative intese ad identificare beni ambientali in<br />
senso giuridico.<br />
In sostanza, come precisato recentemente anche<br />
dal TAR Puglia – Bari (19 aprile 2004, n. 1860) presupposto<br />
della leg<strong>it</strong>timazione processuale riconosciuta<br />
alle associazioni ambientalistiche è, accanto<br />
al dato formale cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o dal riconoscimento statale,<br />
quello sostanziale riconducibile alla sussistenza<br />
di un interesse ambientale che non risulti genericamente<br />
indicato, ma specificamente individuabile<br />
alla stregua dei cr<strong>it</strong>eri di cui alla L. n. 349/86 ovvero<br />
di altri posti da altra fonte normativa di primo<br />
livello, che sia comunque tesa ad identificare beni<br />
ambientali in senso giuridico.<br />
Al riguardo, per completezza, si segnala che<br />
esiste contrasto giurisprudenziale sulla questione<br />
relativa alla leg<strong>it</strong>timazione processuale delle articolazioni<br />
locali delle associazioni ambientalistiche,<br />
che non risulta specificamente affrontata nei<br />
casi in esame (per approfondimenti si richiama<br />
TAR Puglia – Bari, sezione III, 19 aprile 2004, n.<br />
1860 con nota di BIAGIO DELFINO). Per quanto<br />
concerne l’impugnabil<strong>it</strong>à di provvedimenti in<br />
materia urbanistica da parte delle associazioni<br />
ambientalistiche, il TAR Lombardia non pare<br />
essersi discostato dal consolidato orientamento<br />
giurisprudenziale secondo cui sono impugnabili<br />
dalle stesse i provvedimenti “che, pur presentando<br />
aspetti urbanistici e san<strong>it</strong>ari, sono suscettibili di<br />
pregiudicare il bene dell’ambiente compromettendone<br />
l’adeguata tutela” (cfr. TAR Puglia – Bari,<br />
19 aprile 2004, n. 1860; TAR Liguria, sez. I, 3<br />
febbraio 2003, n. 129; Consiglio di Stato, sez. IV,<br />
9 ottobre 2002, n. 5365).<br />
Quanto ai vizi rilevabili dalle Associazioni<br />
ambientalistiche nei confronti dei provvedimenti<br />
aventi rilievo urbanistico, il TAR Lombardia appare<br />
piuttosto restr<strong>it</strong>tivo, in quanto precisa che lo spettro<br />
delle censure deducili nell’amb<strong>it</strong>o dell’impugnativa<br />
dei provvedimenti riguardanti in generale il terr<strong>it</strong>orio<br />
non può coincidere in modo indiscriminato con<br />
ogni vizio procedimentale e/o sostanziale deducibile,<br />
ma soltanto con quei vizi che -avuto riguardo<br />
all’interesse alla tutela dell’ambiente ed agli scopi<br />
statutari - hanno cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o il presupposto dell’individuazione<br />
ministeriale.<br />
Si rileva che il TAR Lazio, con la recente pronuncia<br />
n. 5117 del 31 maggio 2004, si è espresso<br />
nel senso di ampliare lo spettro dei vizi deducibili,<br />
statuendo che “in sede di ricorso giurisdizionale, le<br />
associazioni ambientalistiche contemplate dall’art.<br />
13 della L. n. 349/86 possono proporre censure non<br />
solo per violazione delle norme date a protezione<br />
dell’ambiente, ma anche per interessi pubblici<br />
diversi, strumentalmente idonee a comportare l’annullamento<br />
del provvedimento impugnato” (cfr., in<br />
termini, Consiglio di Stato, sez. IV, 13 marzo 1991,<br />
n. 181 e sez. VI, 18 luglio 1995, n. 754).<br />
Sotto il profilo ambientale, le sentenze n. 5513 e<br />
5519 analizzano il procedimento di V.I.A. riguardo<br />
a interventi da realizzare nell’amb<strong>it</strong>o di una vasta<br />
zona naturale protetta.<br />
Al riguardo, si segnala che il TAR Lombardia,<br />
uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale,<br />
precisa che nell’amb<strong>it</strong>o della procedura<br />
di V.I.A., il potere dell’Amministrazione è caratterizzato<br />
da discrezional<strong>it</strong>à tecnica e che, quindi, la<br />
valutazione espressa attiene ad una sfera di poteri<br />
infungibili, che può essere sottoposta al sindacato<br />
del giudice amministrativo nel caso in cui emergano<br />
deviazioni dal dettato legislativo o nella misura in<br />
cui la relativa motivazione evidenzi macroscopiche<br />
illogic<strong>it</strong>à ed incongruenze manifeste (cfr. Consiglio<br />
di Stato, sez. IV, 30 gennaio 2004, n. 316; TAR<br />
Puglia, 21 gennaio 2004, n. 171, Consiglio di Stato,<br />
sez. IV, 14 maggio 2001, n. 2661).<br />
Sul punto, il Consiglio di Stato (sez. VI, 1 marzo<br />
2002, n. 1259) ha precisato che l’attiv<strong>it</strong>à tecnica è<br />
suscettibile di sindacato da parte del giudice amministrativo,<br />
in sede di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à, sia per vizi logici,<br />
sia per errore di fatto, sia per travisamento dei presupposti,<br />
sia per difetto di istruttoria, sia per cattiva<br />
applicazione delle regole tecniche.<br />
Sempre su questo tema, il TAR Lombardia sancisce<br />
la leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del decreto di V.I.A. che sia idoneo<br />
a porre prescrizioni finalizzate a rendere eco-compatibili<br />
le opere, da realizzarsi nella fase esecutiva del<br />
progetto. In linea con tale orientamento, si evidenzia<br />
una pronuncia del TAR Lazio-Roma (sez. I, 20 gennaio<br />
1998, n. 224) secondo la quale “la commissione<br />
preposta alla V.I.A. di un’opera, nell’esercizio del<br />
suo potere di valutazione tecnica, può r<strong>it</strong>enere di non<br />
esaurire la propria funzione nella fase dell’esame del<br />
progetto di massima ma di imporre appos<strong>it</strong>e prescrizioni,<br />
riservandosi peraltro una successiva verifica<br />
all’es<strong>it</strong>o della progettazione esecutiva”.<br />
Sotto il profilo urbanistico, infine, si osserva che<br />
la pronuncia n. 5515 è in linea con l’orientamento<br />
consolidato della giurisprudenza amministrativa<br />
secondo cui, nel procedimento di formazione degli<br />
strumenti urbanistici, la delibera di adozione e quella<br />
di approvazione si pongono su un piano di distinta<br />
autonomia, per cui, mentre l’atto di adozione può<br />
essere oggetto di immediata impugnazione, se<br />
immediatamente lesivo, nello stesso modo ed alle<br />
stesse condizioni del piano approvato (Consiglio di<br />
Stato, Ad. Plen., 7 febbraio 1983, n. 1), l’atto di<br />
approvazione del piano può essere impugnato autonomamente<br />
e distintamente, senza che la mancata<br />
impugnazione del primo comporti preclusione o<br />
decadenza del dir<strong>it</strong>to di ricorso contro il piano<br />
approvato e senza che la mancata impugnazione del
secondo comporti automaticamente il venir meno<br />
dell’interesse al ricorso già eventualmente presentato<br />
contro il primo (cfr. TAR Lombardia – Milano,<br />
24 novembre 2000, n. 6622; Consiglio di Stato, Sez.<br />
II, 21 gennaio 1998, n. 2907).<br />
* * *<br />
URBANISTICA<br />
TAR LAZIO, ROMA, SEZ. II-BBIISS – Sentenza<br />
28 luglio 2004 n. 7489 – Pres. Giulia,<br />
Est. Conti Antonio – Trapè (Avv. P. Conticiani)<br />
c/ Comune di Montefiascone (Avv. ti<br />
V. Cerulli Irelli e A. Costantini) e Giovanni<br />
Bacchiarri (Avv. A. Ferruti).<br />
1. Urbanistica – Procedimento di approvazione<br />
della variante generale al P.R.G. – Adozione<br />
della stessa variante dopo la fase di<br />
esame delle osservazioni dei soggetti interessati<br />
– Leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à – Condizioni<br />
2. Urbanistica – Adozione variante al P.R.G.<br />
– Obbligo di acquisire il parere regionale<br />
finalizzato alla verifica del rispetto delle<br />
condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche<br />
del terr<strong>it</strong>orio – Sussistenza<br />
solo per i Comuni s<strong>it</strong>uati in zone dichiarate<br />
sismiche con i DD.MM. previsti dall’art.<br />
3, co. 2°, L. n. 64/1974<br />
3. Urbanistica – “Linee guida e documentazione<br />
per l’indagine geologica e per l’indagine<br />
vegetazionale” (deliberazione della<br />
Giunta della Regione Lazio n. 2649/1999)<br />
– Previsione dell’acquisizione del preventivo<br />
parere del competente organo regionale,<br />
in sede di adozione degli strumenti<br />
urbanistici per tutti i terr<strong>it</strong>ori comunali<br />
compresi nella Regione – Non vi è efficacia<br />
prescr<strong>it</strong>tiva o innovativa rispetto<br />
all’art. 13 della L. n. 64/74 ed agli artt. 3<br />
della legge regionale n. 72/75 e 37 della<br />
legge regionale n. 38/99<br />
4. Urbanistica – Adozione strumento urbanistico<br />
– Fissazione dei lim<strong>it</strong>i di dens<strong>it</strong>à<br />
terr<strong>it</strong>oriale e fondiaria – Apprezzamento<br />
discrezionale della P.A. – Conseguenze –<br />
Sottrazione al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à del<br />
G.A. – Condizioni<br />
1. La deliberazione con la quale il Consiglio<br />
comunale, dopo aver raccolto le osservazioni<br />
GIURISPRUDENZA 1031<br />
dei soggetti interessati su una precedente delibera<br />
di adozione di una variante generale al<br />
P.R.G. adotta nuovamente la stessa variante<br />
generale al P.R.G. previgente è leg<strong>it</strong>tima, allorchè<br />
contenga mutamenti contenutistici essenziali<br />
rispetto alla precedente deliberazione,<br />
come prescr<strong>it</strong>to dal combinato disposto degli<br />
artt. 8 e 9 della L. n. 1150/1942.<br />
2. Solo i Comuni s<strong>it</strong>uati in zone dichiarate<br />
sismiche con i decreti ministeriali previsti dall’art.<br />
3, co. 2°, della L. n. 64/1974 devono<br />
necessariamente acquisire, anteriormente alla<br />
delibera di adozione dello strumento urbanistico,<br />
il parere regionale finalizzato alla verifica<br />
del rispetto delle condizioni imposte dalle condizioni<br />
geomorfologiche del terr<strong>it</strong>orio.<br />
3. Le “Linee guida e documentazione per<br />
l’indagine geologica e per l’indagine vegetazionale”,<br />
di cui alla deliberazione della Giunta<br />
della Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999,<br />
nel prevedere l’acquisizione del preventivo<br />
parere del competente organo regionale, in<br />
sede di adozione degli strumenti urbanistici<br />
per tutti i terr<strong>it</strong>ori comunali compresi nella<br />
Regione, non hanno efficacia prescr<strong>it</strong>tiva ovvero<br />
innovativa rispetto all’art. 13 della L. n.<br />
64/74 ed agli artt. 3 della legge regioale n.<br />
72/75 e 37 della legge regionale n. 38/99 (che<br />
non prevedono alcun obbligo per i Comuni del<br />
Lazio di acquisire preventivamente il parere<br />
regionale finalizzato alla verifica del rispetto<br />
delle condizioni imposte dalle condizioni geomorfologiche<br />
del terr<strong>it</strong>orio).<br />
4. La scelta dell’Amministrazione comunale<br />
in ordine alla fissazione dei lim<strong>it</strong>i di dens<strong>it</strong>à<br />
terr<strong>it</strong>oriale e fondiaria cost<strong>it</strong>uisce espressione<br />
di un apprezzamento discrezionale che, se<br />
eserc<strong>it</strong>ato nei lim<strong>it</strong>i della logia e della ragionevolezza,<br />
è sottratto al sindacato di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à.<br />
Commento del prof. VINCENZO CERULLI IRELLI<br />
(Presidente della Commissione bicamerale<br />
per la riforma della Pubblica Amministrazione)<br />
ALBERTO COSTANTINI<br />
(avvocato di Roma)<br />
Con sentenza n. 7489/2004, il TAR Lazio –<br />
sezione II-bis ha integralmente respinto il ricorso ed<br />
i connessi motivi aggiunti, con contestuale domanda<br />
di risarcimento danni, che un c<strong>it</strong>tadino di un<br />
Comune del Lazio aveva proposto avverso la deliberazione<br />
del Consiglio comunale con cui, invece di<br />
controdedurre sulle osservazioni pervenute in base
1032 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
ad una precedente delibera di adozione del nuovo<br />
P.R.G., lo stesso P.R.G. era stato adottato una seconda<br />
volta.<br />
Il TAR ha innanz<strong>it</strong>utto riconosciuto l’insussistenza<br />
della pretesa violazione del combinato disposto<br />
degli artt. 8 e 9 della L. n. 1150/1942 rilevando che<br />
il Consiglio comunale può del tutto leg<strong>it</strong>timamente<br />
scegliere di adottare nuovamente uno strumento<br />
urbanistico anche nella fase successiva alle osservazioni<br />
degli aventi dir<strong>it</strong>to quando apporti variazioni<br />
essenziali alle previsioni urbanistiche della prima<br />
adozione. In tal caso altrettanto opportunamente e<br />
leg<strong>it</strong>timamente l’Amministrazione comunale aveva<br />
scelto di seguire integralmente le formal<strong>it</strong>à di pubblicazione<br />
della delibera di seconda adozione.<br />
Il Collegio ha r<strong>it</strong>enuto parimenti infondata la<br />
seconda censura proposta dal ricorrente, con la quale<br />
era stata dedotta una presunta violazione dell’art.<br />
3 della legge regionale n. 72/1975 e dell’art. 37 della<br />
legge regionale n. 38/1999, in combinato disposto<br />
con l’art. 13 della L. n. 64 del 02.02.1974 (trasfuso<br />
nell’art. 89 del T.U. n. 380/2001), anche con<br />
riferimento alla deliberazione della Giunta regionale<br />
Lazio n. 2649 del 18.05.1999, per avere l’Amministrazione<br />
omesso l’acquisizione del previo parere<br />
dei competenti organi regionali sulla relazione geologica<br />
e su quella agropedologica, facenti parte integrante<br />
degli elaborati di piano.<br />
Il TAR ha innanz<strong>it</strong>utto rilevato che la disposizione<br />
di cui all’art. 13 della L. n. 64/74 è rivolta per sua<br />
stessa espressa previsione unicamente ai Comuni<br />
s<strong>it</strong>uati “in zone dichiarate sismiche” con i decreti<br />
ministeriali previsti dall’art. 3, co. 2°, della legge<br />
regionale stessa. Pertanto la stessa disposizione non<br />
si applica ai Comuni non classificati sismici.<br />
Nessuna indicazione contraria viene, secondo il<br />
TAR, dall’art. 3 della legge regionale n. 72/75 e<br />
all’art. 37 della legge regionale n. 38/99, in quanto<br />
dette norme si lim<strong>it</strong>ano a prescrivere che i Comuni<br />
debbano porre a fondamento della redazione degli<br />
strumenti urbanistici una accurata analisi del terr<strong>it</strong>orio<br />
attraverso una relazione agro-pedologica ed<br />
una relazione geologica e di uso dei suoli, ma non<br />
prevedono che detta analisi debba essere preventivamente<br />
sottoposta agli organi regionali.<br />
* * *<br />
Il TAR Lazio aggiunge, peraltro, che non può<br />
indurre a conclusioni differenti neppure la previsione<br />
contenuta nella deliberazione della Giunta della<br />
Regione Lazio n. 2649 del 18.05.1999 che, nel fissare<br />
le “Linee guida e documentazione per l’indagine<br />
geologica e per l’indagine vegetazionale”, ha<br />
disposto l’acquisizione del preventivo parere del<br />
competente organo regionale, in sede di adozione<br />
degli strumenti urbanistici per tutti i terr<strong>it</strong>ori comunali<br />
compresi nella Regione, al fine di verificare la<br />
compatibil<strong>it</strong>à delle rispettive previsioni con le condizioni<br />
geologiche e vegetazionali del terr<strong>it</strong>orio.<br />
Difatti, le dette “Linee guida” non hanno per<br />
definizione alcuna efficacia prescr<strong>it</strong>tiva ovvero<br />
innovativa rispetto alle disposizione normative statali<br />
e regionali sopra ricordate, che non prevedono<br />
alcun obbligo per i Comuni non sismici di acquisire<br />
preventivamente il parere regionale sulle condizioni<br />
geologiche e vegetazionali del terr<strong>it</strong>orio.<br />
Si tratta di un significativo mutamento di indirizzo<br />
rispetto ad un precedente orientamento espresso<br />
dalla sezione staccata di Latina dello stesso TAR del<br />
Lazio (sentenza 31 maggio 2002, n. 655), che aveva<br />
r<strong>it</strong>enuto le “Linee guida” di applicazione generalizzata<br />
ed indistinta, anche nei confronti di Comuni<br />
non dichiarati sismici.<br />
Ne risultano quindi valorizzati i principi di economic<strong>it</strong>à<br />
ed efficacia dell’azione amministrativa,<br />
laddove i procedimenti di adozione di strumenti<br />
urbanistici generali adottati da Comuni non sismici<br />
vengono affrancati da una fase di verifica preventiva<br />
da parte della Regione, che trova in effetti giustificazione<br />
solo laddove vi sia un concreto e riconosciuto<br />
rischio di eventi sismici.<br />
Infine, il TAR del Lazio ha ribad<strong>it</strong>o, con riferimento<br />
alle censure di dispar<strong>it</strong>à di trattamento e di<br />
illogic<strong>it</strong>à mosse alle previsioni di determinazione<br />
degli indici di edificabil<strong>it</strong>à per le zone B, che la<br />
scelta dell’Amministrazione comunale in tema di<br />
indici di edificabil<strong>it</strong>à cost<strong>it</strong>uisce un apprezzamento<br />
discrezionale di disciplina del terr<strong>it</strong>orio che, in<br />
quanto tale, è sottratto al sindacato del giudice<br />
amministrativo, salvo il rispetto dei lim<strong>it</strong>i “esterni”<br />
della logic<strong>it</strong>à e della ragionevolezza delle scelte<br />
adottate.<br />
(E430405/1) Roma, 2005 - Ist<strong>it</strong>uto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.