sommario - Giustamm.it
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842 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
aprioristica esclusione, si realizza un livellamento<br />
“verso l’alto” della tutela giurisdizionale,<br />
che previene ogni trattamento discriminatorio<br />
e consente alla posizione qualificata di rango<br />
comun<strong>it</strong>ario di beneficiare dell’applicazione<br />
delle più efficaci regole processuali dettate dal<br />
sistema nazionale.<br />
Può però accadere che sia lo standard comun<strong>it</strong>ario<br />
a risultare più elevato di quello interno -<br />
e così è sempre stato, sinora, per quanto concerne<br />
i rapporti con il sistema <strong>it</strong>aliano di giustizia<br />
amministrativa -, ed allora sarà il dir<strong>it</strong>to<br />
comun<strong>it</strong>ario a fornire il “livello di riferimento”<br />
rispetto al quale la tutela non dovrà essere resa<br />
più gravosa. Ecco dunque che il primo principio/correttivo<br />
(equivalenza o non discriminazione)<br />
cede il passo al secondo (effettiv<strong>it</strong>à della<br />
tutela) il quale, sempre in funzione di una<br />
rimodulazione “verso l’alto” della protezione<br />
giurisdizionale, vincola l’ordinamento nazionale<br />
ad assicurare alla s<strong>it</strong>uazione giuridica soggettiva<br />
contemplata dal dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario lo<br />
standard (più elevato) imposto (stavolta) dai<br />
dettami sovranazionali.<br />
2. Oggi il principio di effettiv<strong>it</strong>à della tutela<br />
non è più lasciato alla vis creativa della Corte di<br />
Giustizia (in passato giustificata, beninteso, dal<br />
richiamo operato dall’art. 6 del Trattato CE al<br />
rispetto dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali enunciati dalla<br />
Convenzione europea per la salvaguardia dei<br />
dir<strong>it</strong>ti dell’uomo e delle libertà fondamentali<br />
del 1950), ma risulta espressamente codificato<br />
in una fonte comun<strong>it</strong>aria.<br />
Difatti nella Parte II della nuova Cost<strong>it</strong>uzione<br />
europea (rectius: “Trattato che adotta una<br />
Cost<strong>it</strong>uzione per l’Europa”), e più precisamente<br />
nel T<strong>it</strong>olo VI (“Giustizia”), compare ora<br />
l’art. II-107 che, mutuando la formulazione già<br />
presente nella Carta dei dir<strong>it</strong>ti fondamentali<br />
dell’Unione Europea di Nizza (art. 47), contempla<br />
il “Dir<strong>it</strong>to a un ricorso effettivo e a un<br />
giudice imparziale”.<br />
Il primo paragrafo dell’art. II-107 rec<strong>it</strong>a:<br />
“Ogni persona i cui dir<strong>it</strong>ti e le cui libertà garant<strong>it</strong>i<br />
dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione siano stati violati ha<br />
dir<strong>it</strong>to a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice,<br />
nel rispetto delle condizioni previste nel<br />
presente articolo”.<br />
Il secondo paragrafo dispone: “Ogni persona<br />
ha dir<strong>it</strong>to a che la sua causa sia esaminata<br />
equamente, pubblicamente e entro un termine<br />
ragionevole da un giudice indipendente e<br />
imparziale, precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge. Ogni persona<br />
ha la facoltà di farsi consigliare, difendere<br />
e rappresentare”.<br />
Nel terzo paragrafo, invece, si legge: “A<br />
coloro che non dispongono di mezzi sufficienti<br />
è concesso il patrocinio a spese dello Stato,<br />
qualora ciò sia necessario per assicurare un<br />
accesso effettivo alla giustizia”.<br />
Dai precetti ora riportati ricaviamo un’articolazione<br />
molto ricca (e potenzialmente destinata<br />
ad arricchirsi ancora) del principio di<br />
effettiv<strong>it</strong>à della tutela, che qui di segu<strong>it</strong>o si tenterà<br />
di tratteggiare brevemente.<br />
Anz<strong>it</strong>utto una prima osservazione è che le<br />
posizioni tutelate dal c.d. “dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
sostanziale” devono trovare protezione anche in<br />
sede giurisdizionale, e dunque ogni controversia<br />
deve avere un suo giudice, nazionale o comun<strong>it</strong>ario<br />
che sia, secondo condizioni di accesso alle<br />
corti (o di leg<strong>it</strong>timazione) non eccessivamente<br />
restr<strong>it</strong>tive o penalizzanti. In sostanza, il dir<strong>it</strong>to<br />
all’effettiv<strong>it</strong>à della tutela presenta, quale sua primaria<br />
e fondamentale esplicazione in amb<strong>it</strong>o<br />
comun<strong>it</strong>ario, il dir<strong>it</strong>to al giudice (right to judge)<br />
in relazione ai “dir<strong>it</strong>ti” ed alle “libertà garant<strong>it</strong>i<br />
dal dir<strong>it</strong>to dell’Unione” qualora gli uni o le altre<br />
“siano stati violati”.<br />
In secondo luogo, l’esame della controversia<br />
deve essere effettuato in condizioni (lato<br />
sensu ambientali) di seren<strong>it</strong>à e nel contradd<strong>it</strong>torio<br />
delle parti (presupposti, questi, indefettibili<br />
affinché si pervenga alla “equ<strong>it</strong>à” richiamata<br />
nel secondo paragrafo dell’art. II-107,<br />
ossia alla realizzazione del valore della giustizia<br />
della decisione) ed in pubblica udienza<br />
(quale garanzia di trasparenza dell’<strong>it</strong>er decisionale<br />
e di controllo pubblico sull’esercizio<br />
del potere giurisdizionale, che solo eccezionalmente<br />
può esplicarsi in camera car<strong>it</strong>atis);<br />
il processo deve poi fornire risposta entro un<br />
termine ragionevole, dovendo esso offrire la<br />
certezza che l’applicazione del dir<strong>it</strong>to comun<strong>it</strong>ario<br />
avvenga celermente, in considerazione<br />
di una serie di variabili quali natura e compless<strong>it</strong>à<br />
della controversia, condotta delle<br />
parti, etc. (effettiv<strong>it</strong>à/tempestiv<strong>it</strong>à).<br />
Ed ancora, il giudice deve essere:<br />
a) precost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>o per legge (trova così espresso<br />
riconoscimento il principio di precost<strong>it</strong>uzione<br />
del giudice, o principio del giudice<br />
naturale);