sommario - Giustamm.it
sommario - Giustamm.it
sommario - Giustamm.it
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
862 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
se un<strong>it</strong>ario sottostante all’assunzione di funzioni<br />
regionali o sub-regionali da parte dello<br />
Stato; 2) non risulti affetta da irragionevolezza<br />
alla stregua di uno scrutinio stretto di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à;<br />
3) prescriva che le funzioni amministrative<br />
siano sì eserc<strong>it</strong>ate dallo Stato, ma<br />
previo accordo stipulato con la Regione interessata.<br />
La nov<strong>it</strong>à della sentenza sono molteplici.<br />
Innanz<strong>it</strong>utto, si introduce un elemento di flessibil<strong>it</strong>à<br />
che, seppur rifer<strong>it</strong>o esplic<strong>it</strong>amente alle<br />
funzioni amministrative, finirebbe col rendere<br />
meno rigida la stessa distribuzione delle competenze<br />
legislative: ed infatti la sussidiarietà<br />
viene dalla Corte utilizzata per aprire un varco<br />
nell’elenco dell’art. 117 Cost., sulla base<br />
appunto della considerazione che laddove una<br />
attiv<strong>it</strong>à amministrativa non possa essere svolta<br />
che dallo Stato è allo Stato che spetta di emanare<br />
le leggi per regolarla e organizzarla.<br />
In secondo luogo, la legge statale che<br />
“attrae” a livello statale funzioni che sarebbero<br />
altrimenti comunali può r<strong>it</strong>enersi conforme a<br />
Cost<strong>it</strong>uzione solo se introduce un <strong>it</strong>er in cui<br />
sono previste attiv<strong>it</strong>à di coordinamento orizzontale<br />
e attiv<strong>it</strong>à concertative ovvero intese,<br />
che devono essere condotte in base al principio<br />
di lealtà. A salvaguardia delle competenze<br />
regionali occorre che una intesa vi sia. Non<br />
rileva se essa preceda l’individuazione delle<br />
infrastrutture ovvero sia successiva ad una unilaterale<br />
attiv<strong>it</strong>à del Governo. Fatto sta che tale<br />
attiv<strong>it</strong>à non vincola la Regione fin quando l’intesa<br />
non venga raggiunta. Tanto che, ci si è<br />
chiesti, perché la Corte non abbia portato alle<br />
naturali conseguenze il proprio ragionamento<br />
imponendo il raggiungimento dell’intesa già in<br />
sede di formazione della legge statale, piuttosto<br />
che in sede di attuazione della medesima (9).<br />
Peraltro, ove si seguisse la tesi per cui l’intesa<br />
(9) A. GENTILINI, Dalla sussidiarietà amministrativa<br />
alla sussidiarietà legislativa, a cavallo del principio di<br />
legal<strong>it</strong>à, c<strong>it</strong>., 2815.<br />
(10) La questione è discussa. Che si sia dato v<strong>it</strong>a alla<br />
creazione di una competenza legislativa sostanzialmente<br />
nuova è affermato nell’introduzione del volume curato<br />
dal Senato della Repubblica, Servizio Studi, Il riparto<br />
delle competenze legislative fra Stato e Regioni alla prova<br />
della Corte. La giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale dopo la<br />
riforma del T<strong>it</strong>olo V, I, Roma, 2004, 16.<br />
(11) Cfr. sul significato dell’intesa Stato-Regioni, con<br />
debba precedere e quindi t<strong>it</strong>olare l’esercizio<br />
della funzione legislativa, la conseguenza<br />
sarebbe addir<strong>it</strong>tura l’introduzione di una vera e<br />
propria nuova tipologia di leggi, o comunque di<br />
una nuova species di leggi rinforzate. Il legislatore<br />
statale verrebbe infatti vincolato a trovare<br />
l’accordo con le Regioni interessate (la legge<br />
deve prevedere che i comp<strong>it</strong>i statali siano eserc<strong>it</strong>ati<br />
d’accordo con le Regioni), pena l’illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
cost<strong>it</strong>uzionale della legge medesima<br />
(10). Altra questione, che pure apre molti problemi,<br />
è poi quella relativa all’esatto significato<br />
da attribuire all’espressione “intesa”: se<br />
quello per così dire “debole” di semplice parere,<br />
o piuttosto quello “forte” di vero e proprio<br />
accordo (11).<br />
3. Segue. La Corte “consente” l’applicazione<br />
cedevole della legge statale nelle materie<br />
di competenza regionale<br />
Sotto altro profilo, la Corte infatti ha affrontato<br />
anche la questione della ammissibil<strong>it</strong>à delle<br />
leggi statali di dettaglio nelle materie di<br />
competenza regionale.<br />
Come è noto, prima della riforma del t<strong>it</strong>olo<br />
V della Cost<strong>it</strong>uzione, la giurisprudenza cost<strong>it</strong>uzionale,<br />
anche sulla scorta della più autorevole<br />
dottrina, aveva regolato detti rapporti nel modo<br />
che segue.<br />
Il legislatore statale nelle materie di competenza<br />
regionale doveva fissare i principi fondamentali<br />
della materia, ma poteva corredare i<br />
medesimi anche di disposizioni di dettaglio,<br />
ciò per ev<strong>it</strong>are che detti principi restassero privi<br />
di effetto in conseguenza della mancata o<br />
r<strong>it</strong>ardata loro attuazione da parte delle leggi<br />
regionali. La normazione statale di dettaglio<br />
non era da considerarsi illeg<strong>it</strong>tima perché destinata<br />
a venir meno non appena le Regioni avessero<br />
provveduto, nell’esercizio e nei lim<strong>it</strong>i del-<br />
particolare riferimento al settore dell’energia, diffusamente,<br />
G. MORBIDELLI, Energia, pianificazione del terr<strong>it</strong>orio,<br />
infrastrutture, Relazione presentata al XV Convegno<br />
Associazione Amministrativisti Italo-Spagnoli<br />
(AAIS), su “Il dir<strong>it</strong>to all’energia”, Siviglia 20-21-22<br />
maggio 2004, in corso di pubblicazione; di recente e in<br />
generale sul tema G. BARONE, Intese e leale cooperazione<br />
tra Stato, Regioni e autonomie locali negli interventi sul<br />
terr<strong>it</strong>orio e A. TOSCANO, Le intese previste nel nuovo t<strong>it</strong>olo<br />
V della Cost<strong>it</strong>uzione ed i problemi connessi, entrambi<br />
in www.<strong>Giustamm</strong>.<strong>it</strong>. (settembre 2004).