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sommario - Giustamm.it

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868 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />

Sulla base di questo presupposto, la Corte ha<br />

stabil<strong>it</strong>o che: a) dovrà essere la legge regionale,<br />

entro un congruo termine fissato dal legislatore<br />

statale, a determinare le possibil<strong>it</strong>à, le condizioni<br />

e le modal<strong>it</strong>à per la sanatoria di tutte le tipologie<br />

di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 (la Regione<br />

può ulteriormente lim<strong>it</strong>are le tipologie di abuso<br />

condonabili ma non ampliarle); b) dovrà essere<br />

la legge regionale a stabilire eventuali lim<strong>it</strong>i<br />

volumetrici inferiori a quelli indicati dalla legge,<br />

ancorché riguardanti aree di proprietà dello Stato,<br />

comprese quelle del demanio statale (la<br />

Regione può prevedere ulteriori lim<strong>it</strong>i ai volumi<br />

condonabili rispetto a quelli previsti dalla legge<br />

dello Stato, ma non ampliarli); c) dovrà essere la<br />

legge regionale a stabilire gli effetti del prolungato<br />

silenzio del Comune cui gli interessati<br />

abbiano presentato la documentazione richiesta;<br />

d) dovrà essere la legge regionale a determinare<br />

la misura della anticipazione degli oneri concessori<br />

e le relative modal<strong>it</strong>à di versamento. Perché<br />

ciò avvenga è necessario che la legge statale<br />

provveda alla fissazione di un «congruo termine»<br />

entro cui le Regioni possano adempiere a tutti gli<br />

obblighi cui sono chiamate per effetto dell’art.<br />

32, come modificato dalla sentenza in esame.<br />

Inoltre la legge statale dovrà provvedere a ridefinire<br />

i termini per la presentazione delle domande<br />

di condono da parte degli interessati (facendo<br />

salve quelle già presentate) da eserc<strong>it</strong>arsi «in un<br />

termine ragionevole a partire dalla scadenza del<br />

termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio<br />

del loro potere legislativo».<br />

La Corte definisce «doverosa» l’adozione<br />

della legislazione da parte delle Regioni nel<br />

termine fissato dal legislatore e la sua inosservanza,<br />

oltre a poter integrare una ipotesi di<br />

«grave violazione della leale cooperazione che<br />

deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Sta-<br />

(31) Del resto, non è escluso, come pure da qualcuno<br />

evidenziato, che quelle Regioni che avevano<br />

emanato leggi che dichiaravano in alcuni casi espressamente<br />

inefficaci nei rispettivi terr<strong>it</strong>ori le norme<br />

emanate in sede nazionale «sfrutteranno al massimo<br />

tutto il potere che dalla stessa Corte è stato loro riconosciuto<br />

con la sentenza n. 196/2004, sabotando,<br />

mutilando o comunquie cercando in tutti i modi di<br />

r<strong>it</strong>ardare le norme nazionali sul condono»: G. VIRGA,<br />

Il nuovo condono edilizio e la “complicata” cooperazione<br />

tra Stato e Regioni, in www.LexItalia.<strong>it</strong>. (n.<br />

6/2004).<br />

to», comporta pure degli effetti che sembrano<br />

assumere natura sanzionatoria rispetto alla<br />

eventuale inerzia regionale (31): e cioè la reviviscenza<br />

della normativa statale dichiarata<br />

incost<strong>it</strong>uzionale.<br />

In via generale, la tecnica decisoria utilizzata<br />

certamente non è una nov<strong>it</strong>à: si tratta infatti<br />

di una classica decisione manipolativa-add<strong>it</strong>iva,<br />

laddove l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dalla<br />

omissione del legislatore. La nov<strong>it</strong>à è invece<br />

data dalla determinazione degli effetti che la<br />

Corte ricollega alla eventuale inerzia regionale,<br />

una vera e propria nuova categoria di sentenze<br />

nell’arsenale della Corte, e appropriatamente<br />

defin<strong>it</strong>a di «dichiarazione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />

eventuale pro-futuro» (32).<br />

Si potrebbe altrimenti parlare di una dichiarazione<br />

di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta a condizione<br />

risolutiva, con la caratteristica che mentre<br />

prima delle modifiche al T<strong>it</strong>olo V, era la<br />

legge statale di dettaglio ad essere sottoposta a<br />

condizione risolutiva, ora è invece la legge<br />

regionale ad esserlo.<br />

La legge sul condono infatti, per quanto<br />

incost<strong>it</strong>uzionale, trova ugualmente applicazione<br />

se e laddove la Regione resti inerte, salvo<br />

cedere – si deve r<strong>it</strong>enere - a fronte di una successiva<br />

legislazione regionale (33).<br />

Qualche dubbio sulla automatica operativ<strong>it</strong>à<br />

di detti effetti di reviviscenza deve essere tuttavia<br />

posto in considerazione del fatto che l’anomala<br />

formula utilizzata dalla Corte è inser<strong>it</strong>a<br />

nelle motivazioni della decisione e non nel<br />

dispos<strong>it</strong>ivo. Né vi è nel dispos<strong>it</strong>ivo alcun richiamo<br />

espresso alle motivazioni della sentenza.<br />

Sembra dunque che la Corte abbia inteso solo<br />

“avvertire” il legislatore regionale delle conseguenze<br />

cui potrebbe andare incontro a fronte<br />

del suo inadempimento.<br />

(32) G. MORBIDELLI, Il condono edilizio secondo la<br />

Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: non è tutto incost<strong>it</strong>uzionale, ma è tutto<br />

(o quasi) da riscrivere, in www.GiustAmm.<strong>it</strong>. (copertina<br />

di giugno 2004) per il quale la nuova categoria di sentenze<br />

«risponde certo ad esigenze operative: meno a ragioni di<br />

inquadramento dogmatico. Meno ancora contribuisce a<br />

tutelare chi ha fatto affidamento sul condono: perché la<br />

“cedevolezza” dopo la acquisizione di efficacia della legge<br />

statale potrebbe fare diventare non condonabile un’opera<br />

invece condonabile per la legge dello Stato leg<strong>it</strong>timamente<br />

in vigore fino allora (…)».<br />

(33) G. MORBIDELLI, ibidem.

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