sommario - Giustamm.it
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868 GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA<br />
Sulla base di questo presupposto, la Corte ha<br />
stabil<strong>it</strong>o che: a) dovrà essere la legge regionale,<br />
entro un congruo termine fissato dal legislatore<br />
statale, a determinare le possibil<strong>it</strong>à, le condizioni<br />
e le modal<strong>it</strong>à per la sanatoria di tutte le tipologie<br />
di abuso edilizio di cui all’Allegato 1 (la Regione<br />
può ulteriormente lim<strong>it</strong>are le tipologie di abuso<br />
condonabili ma non ampliarle); b) dovrà essere<br />
la legge regionale a stabilire eventuali lim<strong>it</strong>i<br />
volumetrici inferiori a quelli indicati dalla legge,<br />
ancorché riguardanti aree di proprietà dello Stato,<br />
comprese quelle del demanio statale (la<br />
Regione può prevedere ulteriori lim<strong>it</strong>i ai volumi<br />
condonabili rispetto a quelli previsti dalla legge<br />
dello Stato, ma non ampliarli); c) dovrà essere la<br />
legge regionale a stabilire gli effetti del prolungato<br />
silenzio del Comune cui gli interessati<br />
abbiano presentato la documentazione richiesta;<br />
d) dovrà essere la legge regionale a determinare<br />
la misura della anticipazione degli oneri concessori<br />
e le relative modal<strong>it</strong>à di versamento. Perché<br />
ciò avvenga è necessario che la legge statale<br />
provveda alla fissazione di un «congruo termine»<br />
entro cui le Regioni possano adempiere a tutti gli<br />
obblighi cui sono chiamate per effetto dell’art.<br />
32, come modificato dalla sentenza in esame.<br />
Inoltre la legge statale dovrà provvedere a ridefinire<br />
i termini per la presentazione delle domande<br />
di condono da parte degli interessati (facendo<br />
salve quelle già presentate) da eserc<strong>it</strong>arsi «in un<br />
termine ragionevole a partire dalla scadenza del<br />
termine ultimo posto alle Regioni per l’esercizio<br />
del loro potere legislativo».<br />
La Corte definisce «doverosa» l’adozione<br />
della legislazione da parte delle Regioni nel<br />
termine fissato dal legislatore e la sua inosservanza,<br />
oltre a poter integrare una ipotesi di<br />
«grave violazione della leale cooperazione che<br />
deve caratterizzare i rapporti fra Regioni e Sta-<br />
(31) Del resto, non è escluso, come pure da qualcuno<br />
evidenziato, che quelle Regioni che avevano<br />
emanato leggi che dichiaravano in alcuni casi espressamente<br />
inefficaci nei rispettivi terr<strong>it</strong>ori le norme<br />
emanate in sede nazionale «sfrutteranno al massimo<br />
tutto il potere che dalla stessa Corte è stato loro riconosciuto<br />
con la sentenza n. 196/2004, sabotando,<br />
mutilando o comunquie cercando in tutti i modi di<br />
r<strong>it</strong>ardare le norme nazionali sul condono»: G. VIRGA,<br />
Il nuovo condono edilizio e la “complicata” cooperazione<br />
tra Stato e Regioni, in www.LexItalia.<strong>it</strong>. (n.<br />
6/2004).<br />
to», comporta pure degli effetti che sembrano<br />
assumere natura sanzionatoria rispetto alla<br />
eventuale inerzia regionale (31): e cioè la reviviscenza<br />
della normativa statale dichiarata<br />
incost<strong>it</strong>uzionale.<br />
In via generale, la tecnica decisoria utilizzata<br />
certamente non è una nov<strong>it</strong>à: si tratta infatti<br />
di una classica decisione manipolativa-add<strong>it</strong>iva,<br />
laddove l’incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à è cost<strong>it</strong>u<strong>it</strong>a dalla<br />
omissione del legislatore. La nov<strong>it</strong>à è invece<br />
data dalla determinazione degli effetti che la<br />
Corte ricollega alla eventuale inerzia regionale,<br />
una vera e propria nuova categoria di sentenze<br />
nell’arsenale della Corte, e appropriatamente<br />
defin<strong>it</strong>a di «dichiarazione di cost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à<br />
eventuale pro-futuro» (32).<br />
Si potrebbe altrimenti parlare di una dichiarazione<br />
di incost<strong>it</strong>uzional<strong>it</strong>à sottoposta a condizione<br />
risolutiva, con la caratteristica che mentre<br />
prima delle modifiche al T<strong>it</strong>olo V, era la<br />
legge statale di dettaglio ad essere sottoposta a<br />
condizione risolutiva, ora è invece la legge<br />
regionale ad esserlo.<br />
La legge sul condono infatti, per quanto<br />
incost<strong>it</strong>uzionale, trova ugualmente applicazione<br />
se e laddove la Regione resti inerte, salvo<br />
cedere – si deve r<strong>it</strong>enere - a fronte di una successiva<br />
legislazione regionale (33).<br />
Qualche dubbio sulla automatica operativ<strong>it</strong>à<br />
di detti effetti di reviviscenza deve essere tuttavia<br />
posto in considerazione del fatto che l’anomala<br />
formula utilizzata dalla Corte è inser<strong>it</strong>a<br />
nelle motivazioni della decisione e non nel<br />
dispos<strong>it</strong>ivo. Né vi è nel dispos<strong>it</strong>ivo alcun richiamo<br />
espresso alle motivazioni della sentenza.<br />
Sembra dunque che la Corte abbia inteso solo<br />
“avvertire” il legislatore regionale delle conseguenze<br />
cui potrebbe andare incontro a fronte<br />
del suo inadempimento.<br />
(32) G. MORBIDELLI, Il condono edilizio secondo la<br />
Corte Cost<strong>it</strong>uzionale: non è tutto incost<strong>it</strong>uzionale, ma è tutto<br />
(o quasi) da riscrivere, in www.GiustAmm.<strong>it</strong>. (copertina<br />
di giugno 2004) per il quale la nuova categoria di sentenze<br />
«risponde certo ad esigenze operative: meno a ragioni di<br />
inquadramento dogmatico. Meno ancora contribuisce a<br />
tutelare chi ha fatto affidamento sul condono: perché la<br />
“cedevolezza” dopo la acquisizione di efficacia della legge<br />
statale potrebbe fare diventare non condonabile un’opera<br />
invece condonabile per la legge dello Stato leg<strong>it</strong>timamente<br />
in vigore fino allora (…)».<br />
(33) G. MORBIDELLI, ibidem.