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Governo dei Contratti ICT - Archivio CNIPA

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G OVERNO DEI C ONTRATTI <strong>ICT</strong><br />

82<br />

5.2.1 CONTROLLARE GLI ADEMPIMENTI CONTRATTUALI<br />

Tutte le caratteristiche del servizio che l’Amministrazione affida ad un fornitore dovrebbero<br />

essere descritte sui documenti contrattuali. In questo modo il fornitore ha un riferimento<br />

certo sulle modalità di erogazione del servizio e l’Amministrazione è in grado di controllare<br />

agevolmente quanto fornito. Il servizio deve essere descritto in termini di obiettivi che devono<br />

riflettere il punto di vista e le aspettative dell’utente. Quando il servizio è particolarmente<br />

complesso o innovativo devono essere inoltre indicati e descritti i processi di produzione<br />

al fine di eliminare possibili ambiguità. Occorre poi esplicitare i criteri di attivazione del servizio,<br />

cioè le modalità di richiesta da parte dell’utente del singolo intervento, ed i criteri di<br />

chiusura, cioè l’evento che determina il completamento dell’intervento. Devono essere definiti<br />

i livelli di servizio ed i relativi valori di soglia che rappresentano il profilo qualitativo del<br />

servizio, le penali associate e le dimensioni quantitative massime previste per il servizio. Nel<br />

contratto deve essere anche descritto il sistema di rendicontazione all’Amministrazione, in<br />

particolare devono essere individuati i prospetti di riscontro, i relativi contenuti informativi e<br />

la loro periodicità di consegna.<br />

L’Amministrazione deve tenere costantemente sotto osservazione i livelli di servizio che,<br />

se ben definiti, rappresentano l’elemento primario di valutazione del servizio. Solo se<br />

questi indicatori non rispondono a quanto stabilito è opportuno eseguire specifiche indagini<br />

su altri aspetti.<br />

Il profilo qualitativo minimo che il committente accetta è definito dall’insieme <strong>dei</strong> valori di<br />

soglia <strong>dei</strong> livelli di servizio. Tali valori possono essere quelli richiesti in fase di gara oppure<br />

essere quelli presenti nell’offerta del fornitore nel caso in cui quest’ultimo abbia presentato<br />

una proposta migliorativa. I valori <strong>dei</strong> livelli di servizio sono rilevati, elaborati e rappresentati<br />

dal fornitore che li rendiconta al committente. Gli strumenti di rendicontazione devono<br />

essere definiti in modo da facilitare l’individuazione di criticità da parte di quest’ultimo, evidenziando<br />

i livelli di servizio fuori soglia, indicando gli scostamenti e riportando l’andamento<br />

<strong>dei</strong> valori rilevati nel tempo. Può essere utile riportare i riferimenti di eventuali documenti<br />

consegnati dal fornitore che segnalano l’applicazione di azione correttive a fronte di precedenti<br />

sforamenti <strong>dei</strong> valori di soglia. L’insieme di queste informazioni fornisce<br />

all’Amministrazione un quadro di riferimento che permette di valutare l’entità del fenomeno<br />

ed i rischi aggiuntivi e di stabilire se la situazione è sotto controllo.<br />

Un approfondimento sui dati rendicontati dal fornitore è sempre opportuno quando il<br />

servizio può procurare danni anche a fronte di un lieve degrado. L’approfondimento può<br />

riguardare l’analisi delle rilevazioni precedenti sui livelli di servizio basato anche su altri<br />

dati del servizio, quali i volumi erogati, i picchi di richiesta nell’arco della giornata, del<br />

mese o dell’anno, la distribuzione delle richieste per tipologia di utenza o altri dati che<br />

possono essere significativi e che dovrebbero essere identificati prima dell’erogazione del<br />

servizio e richiesti tra i dati di rendicontazione.<br />

Se l’Amministrazione ritiene che la situazione non sia completamente sotto controllo deve<br />

iniziare ad utilizzare gli strumenti a propria disposizione per intervenire sul fornitore. Uno<br />

strumento può essere quello di prospettare l’applicazione delle penali previste contrattualmente<br />

in quanto queste, oltre a produrre un danno economico, sono in molti casi<br />

anche un deterrente psicologico. In questo modo si può convincere il fornitore a intervenire<br />

anche con azioni economicamente onerose.<br />

N. 27 I QUADERNI - Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione - MAGGIO 2006

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