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Dispense delle lezioni di Diritto Amministrativo II, modulo 1 ... - Lumsa

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Considerato in <strong>di</strong>ritto1. ⎯ La questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale sollevata in via incidentale dalTribunale amministrativo regionale del Lazio investe l’art. 17 e la tabella B della leggedella Regione Lazio 28 <strong>di</strong>cembre 2006, n. 28 (Bilancio <strong>di</strong> previsione della RegioneLazio per l’esercizio finanziario 2007), i quali <strong>di</strong>spongono il concorso della Regionealle iniziative sociali, culturali e sportive <strong>di</strong> carattere locale attraverso la <strong>di</strong>rettaprevisione tanto dei soggetti destinatari <strong>di</strong> contributi quanto, con riferimento a ciascunbeneficiario, dell’importo del contributo assegnato.Ad avviso del TAR del Lazio, le <strong>di</strong>sposizioni denunciate – da qualificare comelegge-provve<strong>di</strong>mento – sarebbero lesive del principio <strong>di</strong> eguaglianza, perché<strong>di</strong>sporrebbero la ripartizione dei contributi <strong>di</strong>sponibili tra enti in<strong>di</strong>viduati in assenza <strong>di</strong>qualsiasi procedura idonea ad assicurare la trasparenza dell’azione amministrativaregionale, e perché la scelta legislativa sarebbe caratterizzata da arbitrarietà e<strong>di</strong>rragionevolezza, non essendo desumibili le particolari ragioni suscettibili <strong>di</strong> giustificarela deroga operata al principio della par con<strong>di</strong>cio.Il giu<strong>di</strong>ce rimettente prospetta, altresì, il contrasto con l’art. 97 Cost., sul rilievoche la violazione dei principi <strong>di</strong> buon andamento ed imparzialità costituirebbe uncorollario dell’arbitrarietà e manifesta irragionevolezza della <strong>di</strong>sciplina impugnata; econ l’art. 117 della Costituzione, sotto il profilo del mancato rispetto del principiofondamentale dettato dall’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme inmateria <strong>di</strong> proce<strong>di</strong>mento amministrativo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documentiamministrativi), ai cui sensi la concessione <strong>di</strong> sovvenzioni, contributi, sussi<strong>di</strong> ed ausilifinanziari e l’attribuzione <strong>di</strong> vantaggi economici <strong>di</strong> qualunque genere a persone ed entipubblici e privati sono subor<strong>di</strong>nate alla predeterminazione ed alla pubblicazione daparte <strong>delle</strong> amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi or<strong>di</strong>namenti,dei criteri e <strong>delle</strong> modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.2. ⎯ La questione è fondata.La questione ha ad oggetto la valutazione, alla stregua dei parametri soprain<strong>di</strong>cati, della conformità alla Costituzione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sposizione che può esserequalificata come legge-provve<strong>di</strong>mento, in quanto incide su un numero determinato <strong>di</strong>destinatari ed ha contenuto particolare e concreto, attribuendo a ben precisi soggetticollettivi sovvenzioni in danaro per iniziative e progetti.Al riguardo, va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza <strong>di</strong> questaCorte (sentenze nn. 248 e 347 del 1995), non è preclusa alla legge or<strong>di</strong>naria, eneppure alla legge regionale, la possibilità <strong>di</strong> attrarre nella propria sfera <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinaoggetti o materie normalmente affidati all’autorità amministrativa, non sussistendoun <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> adozione <strong>di</strong> leggi a contenuto particolare e concreto.Tuttavia, come <strong>di</strong> recente riba<strong>di</strong>to da questa Corte nelle sentenze n. 94 del 2009e n. 267 del 2007, queste leggi sono ammissibili entro limiti non solo specifici, qual èquello del rispetto della funzione giuris<strong>di</strong>zionale in or<strong>di</strong>ne alla decisione <strong>delle</strong> causein corso, ma anche generali, e cioè quello del rispetto del principio <strong>di</strong> ragionevolezzae non arbitrarietà (sentenze n. 143 del 1989, n. 346 del 1991 e n. 492 del 1995). Lalegittimità costituzionale <strong>di</strong> questo tipo <strong>di</strong> leggi deve, quin<strong>di</strong>, essere valutata inrelazione al loro specifico contenuto (sentenza n. 241 del 2008).10

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