pur se estranea al riparto <strong>delle</strong> competenze legislative (sentenze n. 274 del 2003 e n. 162del 2004).3. – Nel merito la questione è fondata.4. – I servizi cui si riferisce la norma impugnata sono previsti dall’art. 37 della leggeregionale 18 febbraio 2002, n. 6, relativo alle . Il primo comma <strong>di</strong> tale articolo stabilisce che ilPresidente del Consiglio regionale, i componenti l’Ufficio <strong>di</strong> presidenza, nonché igruppi consiliari si avvalgono per l’esercizio <strong>delle</strong> proprie funzioni, <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong><strong>di</strong>retta collaborazione con compiti <strong>di</strong> segreteria; il terzo comma estende tale previsioneai Presidenti <strong>delle</strong> commissioni consiliari permanenti e speciali ed al Presidente delCollegio dei revisori dei conti; il quarto comma demanda al regolamento <strong>di</strong>organizzazione del Consiglio <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare, tra l’altro, il limite massimo del personaleda assegnare alle strutture in esame, precisando che esso è scelto tra <strong>di</strong>pendentiregionali, <strong>di</strong>pendenti <strong>di</strong> altre pubbliche amministrazioni in aspettativa, fuori ruolo ocomando, ed esterni all’amministrazione regionale assunti a tempo determinato concontratti <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto privato.A sua volta il ricordato regolamento <strong>di</strong> organizzazione definisce al titolo <strong>II</strong> gli organici<strong>di</strong> tali strutture, ed in particolare prevede all’art. 11 che i collaboratori esterni allapubblica amministrazione sono assunti su richiesta nominativa del rispettivo organopolitico, per una durata massima <strong>di</strong> 5 anni che non può comunque oltrepassare la data <strong>di</strong>scadenza della legislatura.5. – La norma impugnata – come risulta dalla sua formulazione letterale – si ricollegaall’art. 12 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10, secondo cui la Regione(attraverso l’Agenzia regionale per gli investimenti e lo sviluppo del Lazio – SviluppoLazio s.p.a.) promuove la costituzione <strong>di</strong> una società <strong>di</strong> servizi ai sensi dell’art. 10,comma 1, del decreto legislativo 1° <strong>di</strong>cembre 1997, n. 468, e <strong>di</strong> essa si avvale per"esternalizzare" lo svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> servizio effettuate al suo interno, ancheimpegnando lavoratori socialmente utili, all’uopo stipulando con la società unaconvenzione <strong>di</strong> durata quinquennale.Inserendosi in questo quadro normativo e riprendendo in parte il modello dall’art. 12della legge regionale n. 10 del 2001, la norma impugnata prevede (commi 1 e 2) lacostituzione, ai sensi <strong>di</strong> tale articolo, <strong>di</strong> una singola società <strong>di</strong> servizi denominata LazioService s.p.a., alla quale l’Ufficio <strong>di</strong> presidenza del Consiglio regionale affida, conapposita convenzione, una specifica tipologia <strong>di</strong> servizi, quelli <strong>di</strong> supporto alle strutture<strong>di</strong> <strong>di</strong>retta collaborazione del Consiglio stesso.In particolare, la norma prevede che dalla data <strong>di</strong> stipula della convenzione la societàgarantisce a tali strutture un numero <strong>di</strong> unità <strong>di</strong> personale pari a quello dei collaboratoriesterni alla pubblica amministrazione ad esse assegnati in base al regolamento citato(comma 3); e, in sede <strong>di</strong> prima applicazione, assume con contratto a tempoindeterminato questo personale, con priorità per i lavoratori occupati con contratto atempo determinato alla data del 31 <strong>di</strong>cembre 2003 presso le medesime strutture (comma4), che sono assunti dalla società con qualifica e trattamento pari a quello posseduto22
presso la Regione (comma 7). La <strong>di</strong>sciplina è completata dal comma 5, che mo<strong>di</strong>fical’art. 37, comma 4, della ricordata legge regionale n. 6 del 2002, eliminando ilriferimento agli dall’elenco <strong>delle</strong> categorienell’ambito <strong>delle</strong> quali deve essere scelto il personale da assegnare alle strutture inesame.Infine, il comma 6 <strong>di</strong>spone che agli oneri connessi alle attività oggetto dellaconvenzione si provvede con gli stanziamenti del capitolo <strong>di</strong> bilancio del Consiglioregionale concernente le spese del personale, per un importo non superiore agli oneri giàprevisti per il personale esterno alla pubblica amministrazione.6. – Il Presidente del Consiglio dei ministri censura nella norma impugnata non ladecisione della Regione Lazio <strong>di</strong> "esternalizzare" lo svolgimento <strong>di</strong> attività <strong>di</strong> servizioeffettuate al suo interno, ma quella <strong>di</strong> sottoporre a siffatto trattamento un particolare tipo<strong>di</strong> servizi e le concrete modalità con le quali l’operazione è realizzata.Ai fini della verifica della fondatezza del ricorso rileva anzitutto che – essendo gli onericonnessi alle attività oggetto della convenzione a carico del bilancio del Consiglioregionale, sia pure entro il limite prima in<strong>di</strong>cato – la manovra prevista dal censurato art.31 non arreca alla Regione, sul piano economico, alcun particolare vantaggio.Si impone poi la considerazione che i soggetti esterni alla pubblica amministrazionedestinati ai servizi <strong>di</strong> supporto alle strutture in esame, <strong>di</strong> cui la norma impugnataprevede l’"esternalizzazione", sono per definizione legati con rapporto fiduciarioparticolarmente intenso agli organi <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo politico della Regione, come èeloquentemente comprovato dal ricordato art. 11 del regolamento <strong>di</strong> organizzazione delConsiglio, in base al quale tali collaboratori esterni sono assunti per una durata massima<strong>di</strong> 5 anni, che non può mai oltrepassare la scadenza della legislatura.Pertanto, la norma impugnata comporta che dal 1° gennaio 2004 la fine della legislaturanon determina più, come per il passato, la cessazione del rapporto <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> <strong>di</strong>rittoprivato dei soggetti esterni addetti alle strutture <strong>di</strong> <strong>di</strong>retta collaborazione del Consiglioregionale, ormai <strong>di</strong>venuti <strong>di</strong>pendenti a tempo indeterminato della società Lazio Services.p.a. E in conseguenza preclude agli organi <strong>di</strong> vertice dei Consigli regionali nellelegislature successive <strong>di</strong> potersi valere, per la durata del mandato, <strong>di</strong> collaboratori <strong>di</strong>loro fiducia, <strong>di</strong>versi dai <strong>di</strong>pendenti della società, se non accettando che il nuovopersonale così assunto si aggiunga ad essi, con inevitabile aggravio del bilancioregionale, che già sostiene gli .Siffatti rilievi valgono da soli a porre in luce come l’art. 31 della legge della RegioneLazio n. 2 del 2004 – a prescindere dall’intrinseca irragionevolezza del suo contenuto edalla sua incidenza sull’or<strong>di</strong>namento civile <strong>di</strong> competenza esclusiva dello Stato –introduca una modalità <strong>di</strong> organizzazione degli uffici <strong>di</strong> vertice del Consiglio regionaleche ne pregiu<strong>di</strong>ca il buon andamento, in violazione del precetto <strong>di</strong> cui all’art. 97, primocomma, della Costituzione.23
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