La norma impugnata deve pertanto essere <strong>di</strong>chiarata costituzionalmente illegittima, conassorbimento <strong>di</strong> ogni altro profilo <strong>di</strong> censura.Per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEriservata a separata pronuncia la decisione sull’ulteriore questione <strong>di</strong> legittimitàcostituzionale dell’art. 6 della legge della Regione Lazio 27 febbraio 2004, n. 2,sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;<strong>di</strong>chiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 31 della legge della Regione Lazio 27febbraio 2004, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2004).Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7luglio 2005.F.to:Piero Alberto CAPOTOSTI, PresidenteFranco BILE, RedattoreGiuseppe DI PAOLA, CancelliereDepositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.9) CORTE COSTITUZIONALE, SENTENZA N. 104/2007Considerato in <strong>di</strong>ritto1. – Vengono all’esame della Corte questioni <strong>di</strong> legittimità costituzionale relative a<strong>di</strong>sposizioni legislative della Regione Lazio e della Regione Siciliana in materia <strong>di</strong>regime della <strong>di</strong>rigenza nelle aziende sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere, nonchénell’amministrazione e negli enti regionali.I giu<strong>di</strong>zi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza.2. – Con sei or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> identico contenuto (r.o. nn. da 9 a 14 del 2006), ilConsiglio <strong>di</strong> Stato ha sollevato questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale del «combinato<strong>di</strong>sposto» dell’articolo 55, comma 4, della legge della Regione Lazio 11 novembre2004, n. 1 (Nuovo Statuto della Regione Lazio), e dell’articolo 71, commi 1, 3 e 4,lettera a), della legge della Regione Lazio 17 febbraio 2005 n. 9 (Legge finanziariaregionale per l’esercizio 2005), in riferimento agli articoli 97, 32, 117, terzo comma,ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.Si tratta <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni che configurano nella Regione Lazio – e nel caso <strong>di</strong> speciesono applicate ai <strong>di</strong>rettori generali <strong>delle</strong> Asl – il metodo <strong>di</strong> relazioni fra politica eamministrazione nel quale si riflette «la scelta <strong>di</strong> fondo <strong>di</strong> commisurare la durata <strong>delle</strong>24
nomine e degli incarichi <strong>di</strong>rigenziali a quella degli organi d’in<strong>di</strong>rizzo politico» (sentenzan. 233 del 2006).2.1. – Va esaminata, in primo luogo, l’eccezione <strong>di</strong> inammissibilità sollevata, daalcune parti private (controinteressate nei giu<strong>di</strong>zi principali), sul presupposto che ilgiu<strong>di</strong>ce remittente sarebbe incorso in una «evidente contrad<strong>di</strong>ttorietà» <strong>di</strong> motivazionecirca la sussistenza della propria giuris<strong>di</strong>zione, per aver confuso l’inse<strong>di</strong>amento delnuovo Consiglio regionale e, cioè, l’evento oggettivo cui è collegata, secondo le normecensurate, l’automatica cessazione dalla carica con la <strong>di</strong>screzionalitàdell’amministrazione nel determinare l’effetto (l’automatica cessazione della carica)stabilito dalla norma.Nel giu<strong>di</strong>zio principale, gli interessati hanno impugnato, da un lato, la letteracon la quale il presidente della Regione ha comunicato a ciascuno <strong>di</strong> loro chel’incarico <strong>di</strong> <strong>di</strong>rettore generale sarebbe cessato il novantesimo giorno successivoall’inse<strong>di</strong>amento del nuovo Consiglio regionale, così manifestando la volontà <strong>di</strong> nonconfermarli nell’incarico; dall’altro, gli atti <strong>di</strong> nomina dei nuovi <strong>di</strong>rettori generali.Il carattere <strong>di</strong>screzionale sia della «non conferma», sia <strong>delle</strong> nuove nomine rendenon implausibile l’affermazione, brevemente motivata, della propria giuris<strong>di</strong>zione daparte del giu<strong>di</strong>ce remittente.2.2. – Sempre con riguardo all’ammissibilità della questione, non v’è dubbio che,<strong>di</strong>versamente da quanto sostenuto da alcune parti private, le Asl rientrino fra gli «entipubblici <strong>di</strong>pendenti», ai cui «componenti degli organi istituzionali» si applica ladecadenza automatica regolata dalle <strong>di</strong>sposizioni censurate.Le Asl sono, infatti, costituite con legge regionale (per il Lazio, dalla leggeregionale 16 giugno 1994, n. 18, recante «Disposizioni per il rior<strong>di</strong>no del serviziosanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 502, esuccessive mo<strong>di</strong>ficazioni e integrazioni. Istituzione <strong>delle</strong> aziende unità sanitarie locali e<strong>delle</strong> aziende ospedaliere»); sono sottoposte al controllo, alla vigilanza e al potered’in<strong>di</strong>rizzo regionali, sia quanto all’attività che quanto agli organi; i loro bilanci eren<strong>di</strong>conti sono approvati dalla Regione, che assicura le necessarie risorse finanziarie; illoro organo istituzionale <strong>di</strong> vertice – il <strong>di</strong>rettore generale – è nominato dal presidentedella Regione. In ogni caso, la Regione Lazio ha definito enti pubblici <strong>di</strong>pendenti dallaRegione tutti quelli «che operano nell’ambito del territorio regionale e nelle materieriservate alla competenza della regione stessa» (art. 56 della legge regionale 20novembre 2001, n. 25, recante «Norme in materia <strong>di</strong> programmazione, bilancio econtabilità della Regione»). Infine, la giurisprudenza della Corte ha qualificato le Aslcome lo «strumento attraverso il quale la Regione provvede all’erogazione dei servizisanitari nell’esercizio della competenza in materia <strong>di</strong> tutela della salute ad essa attribuitadalla Costituzione» (sentenza n. 220 del 2003).2.3. – Sono, invece, inammissibili gli autonomi motivi <strong>di</strong> censura proposti, conriferimento agli artt. 98 e 117, primo comma, Cost., da alcune parti private, potendoqueste soltanto argomentare in or<strong>di</strong>ne ai profili <strong>di</strong> illegittimità costituzionale prospettatidal giu<strong>di</strong>ce remittente.2.4. – Nel merito, la violazione dell’art. 97 Cost. viene prospettata dal giu<strong>di</strong>ceremittente sul presupposto che le <strong>di</strong>sposizioni censurate, ricollegando la cessazionedalla carica al rinnovo del Consiglio regionale, manifestano «l’evidente finalità <strong>di</strong>consentire alle forze politiche <strong>di</strong> cui è espressione il nuovo Consiglio <strong>di</strong> sostituire i25
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