cooptazione, che proprio per quanto concerne in particolare l'accesso alla settimaqualifica - oggetto del presente scrutinio <strong>di</strong> costituzionalità - pone in evidenza ulteriorielementi <strong>di</strong> irragionevolezza. Infatti l'ammissione ai corsi, non solo riguarda tutti i posti<strong>di</strong>sponibili nella detta qualifica ed è riservata ai soli <strong>di</strong>pendenti in servizio ad una certadata, ma è consentita perfino a quanti, fra questi, non appartengono alla qualificaimme<strong>di</strong>atamente inferiore: così finendosi col conferire all'anzianità <strong>di</strong> servizio unafunzione del tutto abnorme. Il <strong>di</strong>pendente, anche in mancanza del titolo <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>oprescritto - e prescindendo perfino dal criterio dell'esercizio <strong>di</strong> fatto <strong>delle</strong> mansionisuperiori - viene ammesso al corso <strong>di</strong> riqualificazione soltanto con il superamento <strong>di</strong>una prova scritta <strong>di</strong> contenuto più che mai generico, con l'ulteriore possibilità <strong>di</strong>esercitare subito dopo, sia pure in via provvisoria, le funzioni connesse alla qualificasuperiore. E tale genericità si estende ai contenuti del corso stesso e dell'esame finale; ilche suscita fondati dubbi anche sull'idoneità <strong>di</strong> un tale modo <strong>di</strong> selezione a consentireuna seria verifica della professionalità richiesta per detta qualifica. Ma, a parte ciò, sitratterebbe comunque <strong>di</strong> formazione professionale somministrata proprio attraverso icorsi cui i (soli) <strong>di</strong>pendenti vengono abilitati ad accedere, e che dunque prescinde dalleeffettive attitu<strong>di</strong>ni antecedentemente poste in luce dai <strong>di</strong>pendenti medesimi.2.2.4.- L'insieme <strong>delle</strong> denunciate previsioni normative realizza, pertanto, unadeviazione dai princìpi ispiratori - segnatamente dopo la grande riforma <strong>di</strong> cui sopra si èdetto - dell'organizzazione amministrativa. Deviazione non giustificata da una specificaesigenza <strong>di</strong> garantire il buon andamento della pubblica amministrazione. A quest'ultimoproposito è appena il caso <strong>di</strong> osservare che le ragioni enunciate dal legislatore perlegittimare l'"esperimento" dei corsi coincidono integralmente con le stesse finalitàistituzionali dell'amministrazione finanziaria.Avuto riguardo particolare al principio dell'efficienza, basta confrontare i profiliprofessionali relativi alla settima qualifica funzionale quali risultano dall'analiticaprevisione dei compiti e <strong>delle</strong> responsabilità descritti nel d.P.R. 29 <strong>di</strong>cembre 1984, n.1219, con le mansioni prevalentemente esecutive inerenti alle qualifiche inferiori, percomprendere come la denunciata normativa rappresenti l'esatto contrario <strong>di</strong> strumenti <strong>di</strong>gestione del personale volti ad assicurarne l'impiego migliore.2.3.- Conclusivamente, allora, la denunciata normativa è da ritenersi contrastante,nonché con l'art. 97, primo e terzo comma, Cost., col criterio stesso dellaragionevolezza; restando assorbito ogni altro profilo d'illegittimità costituzionaleprospettato dal rimettenteP.Q.MLA CORTE COSTITUZIONALE<strong>di</strong>chiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205, 206 e 207, della legge 28<strong>di</strong>cembre 1995, n. 549 (Misure <strong>di</strong> razionalizzazione della finanza pubblica), comemo<strong>di</strong>ficato dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 669,convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia tributaria,finanziaria e contabile a completamento della manovra <strong>di</strong> finanza pubblica per l'anno1997), limitatamente alle procedure <strong>di</strong> riqualificazione per l'accesso alla settimaqualifica funzionale.18
7) Corte costituzionale, 15 ottobre 1990, n. 453<strong>di</strong>ritto1.-La questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale sollevata dall'or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> cui è causainveste l'art. 28 della legge della Regione Siciliana 2 <strong>di</strong>cembre 1980, n. 125(Provve<strong>di</strong>menti per l'inserimento <strong>delle</strong> giovani leve del lavoro nella pubblicaamministrazione e nelle attività produttive e sociali), dove si regola la composizione<strong>delle</strong> commissioni giu<strong>di</strong>catrici dei concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli delpersonale dei Comuni e <strong>delle</strong> Province.Le <strong>di</strong>sposizioni impugnate prevedono in particolare: a) che nei Comuni con un numero<strong>di</strong> consiglieri non inferiore a quaranta e nelle amministrazioni provinciali lecommissioni <strong>di</strong> concorso sono presiedute dal rappresentante legale dell'ente o da un suodelegato e sono composte-al fine <strong>di</strong> assicurare la rappresentanza della minoranza - dacinque membri eletti dal consiglio con voto limitato ad uno, da un esperto designato dalrappresentante legale dell'ente e da un rappresentante designato dalle organizzazionisindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale (primo comma); b) che neirestanti Comuni la composizione <strong>delle</strong> commissioni giu<strong>di</strong>catrici deve assicurare larappresentanza della minoranza (terzo comma).Ad avviso del Tribunale amministrativo per la Sicilia tale <strong>di</strong>sciplina risulterebbe lesivadell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. in quanto suscettibile <strong>di</strong> compromettere,attraverso la netta prevalenza in seno alle commissioni giu<strong>di</strong>catrici dei componentipolitici sugli esperti, la natura tecnica del giu<strong>di</strong>zio e conseguentemente l'imparzialità<strong>delle</strong> operazioni concorsuali.In altri termini, le commissioni giu<strong>di</strong>catrici, nella costituzione prevista dalla normaimpugnata, opererebbero come vere e proprie , destinate arispecchiare le parti politiche dell'organo rappresentativo, con la conseguenza <strong>di</strong>privilegiare gli interessi particolari degli schieramenti politici <strong>di</strong> appartenenza deisingoli commissari sull'interesse pubblico alla oggettiva selezione dei migliori.2. La questione è fondata.L'art. 97, primo comma, Cost. in<strong>di</strong>vidua nella dell'amministrazione unodei principi essenziali cui deve informarsi, in tutte le sue <strong>di</strong>verse articolazioni,l'organizzazione dei pubblici uffici.Alla salvaguar<strong>di</strong>a <strong>di</strong> tale principio si collegano anche le norme costituzionali chein<strong>di</strong>viduano nel concorso il mezzo or<strong>di</strong>nario per accedere agli impieghi pubblici (art. 97,terzo comma) e che pongono i pubblici impiegati al servizio esclusivo della Nazione(art. 98). Sia l'una che l'altra <strong>di</strong> tali norme si pongono, infatti, come corollari naturalidell'imparzialità, in cui viene a esprimersi la <strong>di</strong>stinzione più profonda tra politica eamministrazione, tra l'azione del -che, nelle democrazie parlamentari, ènormalmente legata agli interessi <strong>di</strong> una parte politica, espressione <strong>delle</strong> forze <strong>di</strong>maggioranza-e l'azione dell'-che, nell'attuazione dell'in<strong>di</strong>rizzopolitico della maggioranza, è vincolata invece ad agire senza <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> partipolitiche, al fine del perseguimento <strong>delle</strong> finalità pubbliche obbiettivatedall'or<strong>di</strong>namento. Si spiega, dunque, come in questa prospettiva, collegata allo stessoimpianto costituzionale del potere amministrativo nel quadro <strong>di</strong> una democraziapluralista, il concorso pubblico, quale meccanismo <strong>di</strong> selezione tecnica e neutrale deipiù capaci, resti il metodo migliore per la provvista <strong>di</strong> organi chiamati a esercitare leproprie funzioni in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione. Ma19
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