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Dispense delle lezioni di Diritto Amministrativo II, modulo 1 ... - Lumsa

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Appare perciò evidente sia il legislatore statale che quello regionale hannoconsiderato relativamente agevole il riparto patrimoniale fra i <strong>di</strong>versi Comuni interessatiderivanti da un processo <strong>di</strong> scorporo, assumendo come naturale principio, talvoltaimplicito, il riparto dei beni mobili ed immobili in proporzione alla consistenzademografica e territoriale degli enti coinvolti, nonché in base alla collocazione fisica deibeni immobili, e lasciando all’Amministrazione incaricata o delegata al riparto, definiregli aspetti più dettagliati della vicenda o comunque i profili peculiari che ciascun casopotesse presentare rispetto alla generalità degli altri (seppure sotto il controllogiuris<strong>di</strong>zionale).E’ in questa sede applicativa che pertanto emergono criteri <strong>di</strong> ripartorelativamente più elaborati, in riferimento alle <strong>di</strong>verse e più complesse caratteristiche <strong>di</strong>alcuni enti territoriali (si pensi come lo stesso criterio <strong>di</strong> considerare le popolazioni ed iterritori interessati al fine <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare una percentuale <strong>di</strong> riparto possa essere<strong>di</strong>versamente modulato, a seconda del maggiore o minore rilievo che si <strong>di</strong>a all’uno oall’altro fattore).5. – Sulla base <strong>di</strong> queste premesse può essere decisa la questione posta dalrimettente al vaglio della Corte: il TAR rileva che la norma impugnata, omettendol’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> stringenti criteri in base ai quali determinare la quota <strong>di</strong> patrimonio delComune <strong>di</strong> Venezia da devolvere al Comune <strong>di</strong> Cavallino-Treporti, avrebbeintegralmente affidato alla Provincia il compito <strong>di</strong> <strong>di</strong>sciplinare la fattispecie inquestione, in violazione del principio <strong>di</strong> legalità sostanziale (che il rimettente desumedall’art. 97 della Costituzione), cui deve invece conformarsi il conferimento legislativodei poteri esercitati dalla pubblica amministrazione.Questa Corte ha riconosciuto che la «assoluta indeterminatezza» del poteredemandato ad una pubblica amministrazione «senza l’in<strong>di</strong>cazione <strong>di</strong> alcun criterio daparte della legge» viola il principio <strong>di</strong> legalità sostanziale (sentenza n. 307 del 2003; inprecedenza, si veda in particolare la sentenza n. 150 del 1982): tuttavia, con riguardo alcaso <strong>di</strong> specie, non è dato ravvisare una carenza <strong>di</strong> simile gravità nella <strong>di</strong>sposizionecensurata, specie se letta alla luce dei principi appena esposti, desumibili dalla <strong>di</strong>sciplinadella materia in oggetto.L’articolo 3 della legge n. 11 del 1999, per quanto sinteticamente, infatti, enunciaespressamente il «criterio secondo cui il Comune <strong>di</strong> nuova istituzione subentra nellatitolarità <strong>di</strong> tutti i beni mobili ed immobili e <strong>di</strong> tutte le situazioni giuri<strong>di</strong>che attive epassive» del Comune <strong>di</strong> Venezia, chiarendo in tal modo che la successione abbracciaogni componente del suo patrimonio; per tale via, le previsioni generali tracciate dallalegge regionale n. 25 del 1992 si sono senz’altro arricchite, giacché l’art. 17 <strong>di</strong> talelegge si limita a vincolare la Provincia delegata a tener «conto dei principi riguardanti lasuccessione <strong>delle</strong> persone giuri<strong>di</strong>che» e cioè <strong>di</strong> principi <strong>di</strong>fficilmente enucleabili intermini univoci dalla variegata legislazione che li contiene e comunque <strong>di</strong> non agevoleadattamento agli enti pubblici territoriali. La norma impugnata ha espresso, invece, lascelta, in precedenza non scontata, <strong>di</strong> non escludere a priori alcuna tipologia <strong>di</strong> beni delComune <strong>di</strong> Venezia dal proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> riparto.Tale criterio si cumula, quanto alla determinazione <strong>delle</strong> quote <strong>di</strong> spettanza delnuovo ente, con l’adozione dei parametri costituiti dalla popolazione e dal territoriointeressati al proce<strong>di</strong>mento, <strong>di</strong> cui la legislazione vigente reca, larga traccia.8

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