97 Cost., per cui «la necessità <strong>di</strong> includere nella Costituzione alcune norme riguardantila pubblica amministrazione» si riporta, fra l’altro, all’esigenza «<strong>di</strong> assicurare aifunzionari alcune garanzie per sottrarli alle influenze dei partiti politici. Lo sforzo <strong>di</strong> unacostituzione democratica, oggi che al potere si alternano i partiti, deve tendere agarantire una certa in<strong>di</strong>pendenza ai funzionari dello Stato, per avere un’amministrazioneobiettiva della cosa pubblica e non un’amministrazione dei partiti».La Corte, poi, ha affermato che gli artt. 97 e 98 Cost. sono corollaridell’imparzialità, in cui si esprime la <strong>di</strong>stinzione tra politica e amministrazione, tral’azione del governo – normalmente legata alle impostazioni <strong>di</strong> una parte politica,espressione <strong>delle</strong> forze <strong>di</strong> maggioranza – e l’azione dell’amministrazione, che,«nell’attuazione dell’in<strong>di</strong>rizzo politico della maggioranza, è vincolata invece ad agiresenza <strong>di</strong>stinzione <strong>di</strong> parti politiche, al fine del perseguimento <strong>delle</strong> finalità pubblicheobbiettivate dall’or<strong>di</strong>namento». E in questa prospettiva, «collegata allo stesso impiantocostituzionale del potere amministrativo nel quadro <strong>di</strong> una democrazia pluralista», sispiega come «il concorso pubblico, quale meccanismo <strong>di</strong> selezione tecnica e neutraledei più capaci, resti il metodo migliore per la provvista <strong>di</strong> organi chiamati a esercitare leproprie funzioni in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> imparzialità ed al servizio esclusivo della Nazione»(sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990).Il perseguimento dell’interesse connesso alla scelta <strong>delle</strong> persone più idoneeall’esercizio della funzione pubblica deve avvenire «in<strong>di</strong>pendentemente da ogniconsiderazione per gli orientamenti politici […] dei vari concorrenti» (sentenza n. 453del 1990) e in modo che «il carattere esclusivamente tecnico del giu<strong>di</strong>zio [risulti]salvaguardato da ogni rischio <strong>di</strong> deviazione verso interessi <strong>di</strong> parte», così da «garantirescelte finali fondate sull'applicazione <strong>di</strong> parametri neutrali e determinate soltanto dallavalutazione <strong>delle</strong> attitu<strong>di</strong>ni e della preparazione dei can<strong>di</strong>dati» (sentenza n. 453 del1990). Di conseguenza, la selezione dei pubblici funzionari non ammette ingerenze <strong>di</strong>carattere politico, «espressione <strong>di</strong> interessi non riconducibili a valori <strong>di</strong> carattereneutrale e <strong>di</strong>staccato» (sentenza n. 333 del 1993), unica eccezione essendo costituitadall’esigenza che alcuni incarichi, quelli dei <strong>di</strong>retti collaboratori dell’organo politico,siano attribuiti a soggetti in<strong>di</strong>viduati intuitu personae, vale a <strong>di</strong>re con una modalità chemira a «rafforzare la coesione tra l’organo politico regionale (che in<strong>di</strong>ca le lineegenerali dell’azione amministrativa e conferisce gli incarichi in esame) e gli organi <strong>di</strong>vertice dell’apparato burocratico (ai quali tali incarichi sono conferiti ed ai qualicompete <strong>di</strong> attuare il programma in<strong>di</strong>cato), per consentire il buon andamentodell’attività <strong>di</strong> <strong>di</strong>rezione dell’ente (art. 97 Cost.)» (sentenza n. 233 del 2006).2.9. – A sua volta, il principio <strong>di</strong> efficienza dell’amministrazione trova esplicazionein una serie <strong>di</strong> regole, che vanno da quella <strong>di</strong> una razionale organizzazione degli uffici aquella <strong>di</strong> assicurarne il corretto funzionamento; a quella <strong>di</strong> garantire la regolarità e lacontinuità dell’azione amministrativa e, in particolare, dei pubblici servizi, anche almutare degli assetti politici (salva – come già notato – la rimozione del funzionarioquando ne siano accertate le responsabilità previste dall’or<strong>di</strong>namento); a quella per cui i<strong>di</strong>rigenti debbono essere sottoposti a perio<strong>di</strong>che verifiche circa il rispetto dei principi <strong>di</strong>imparzialità, funzionalità, flessibilità, trasparenza, nonché alla valutazione <strong>delle</strong> loroprestazioni in funzione dei risultati e degli obiettivi prefissati (salva, anche qui, larimozione per la valutazione ad esito negativo).Proprio con riferimento ai <strong>di</strong>rigenti, del resto, la Corte ha sottolineato che la<strong>di</strong>sciplina privatistica del loro rapporto <strong>di</strong> lavoro non ha abbandonato le «esigenze del28
perseguimento degli interessi generali» (sentenza n. 275 del 2001); che, in questalogica, essi godono <strong>di</strong> «specifiche garanzie» quanto alla verifica che gli incarichi sianoassegnati «tenendo conto, tra l’altro, <strong>delle</strong> attitu<strong>di</strong>ni e <strong>delle</strong> capacità professionali» e chela loro cessazione anticipata dall’incarico avvenga in seguito all’accertamento deirisultati conseguiti (sentenza n. 193 del 2002; or<strong>di</strong>nanza n. 11 del 2002); che illegislatore, proprio per porre i <strong>di</strong>rigenti (generali) «in con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> svolgere le lorofunzioni nel rispetto dei principî d’imparzialità e buon andamento della pubblicaamministrazione [...], ha accentuato [con il d.lgs. n. 80 del 1998] il principio della<strong>di</strong>stinzione tra funzione <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzo politico-amministrativo degli organi <strong>di</strong> governo efunzione <strong>di</strong> gestione e attuazione amministrativa dei <strong>di</strong>rigenti» (or<strong>di</strong>nanza n. 11 del2002).Agli stessi principi si riporta la <strong>di</strong>sciplina del giusto proce<strong>di</strong>mento, specie dopol’entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia <strong>di</strong>proce<strong>di</strong>mento amministrativo e <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> accesso ai documenti amministrativi), comemo<strong>di</strong>ficata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, per cui il destinatario dell’atto deveessere informato dell’avvio del proce<strong>di</strong>mento, avere la possibilità <strong>di</strong> intervenire apropria <strong>di</strong>fesa, ottenere un provve<strong>di</strong>mento motivato, a<strong>di</strong>re un giu<strong>di</strong>ce.2.10. – In conclusione, l’imparzialità e il buon andamento dell’amministrazioneesigono che la posizione del <strong>di</strong>rettore generale sia circondata da garanzie; in particolare,che la decisione dell’organo politico relativa alla cessazione anticipata dall’incarico del<strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> Asl rispetti il principio del giusto proce<strong>di</strong>mento. La <strong>di</strong>pendenzafunzionale del <strong>di</strong>rigente non può <strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>pendenza politica. Il <strong>di</strong>rigente è sottopostoalle <strong>di</strong>rettive del vertice politico e al suo giu<strong>di</strong>zio, ed in seguito a questo può essereallontanato. Ma non può essere messo in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> precarietà che consentano ladecadenza senza la garanzia del giusto proce<strong>di</strong>mento.Dev’essere, pertanto, <strong>di</strong>chiarata l’illegittimità costituzionale del «combinato<strong>di</strong>sposto» dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lettera a), della legge della Regione Lazio n. 9 del2005 e dell’art. 55, comma 4, della legge della Regione Lazio n. 1 del 2004, nella partein cui prevede che i <strong>di</strong>rettori generali <strong>delle</strong> Asl decadono dalla carica il novantesimogiorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale, salvo conferma con lestesse modalità previste per la nomina; che tale decadenza opera a decorrere dal primorinnovo, successivo alla data <strong>di</strong> entrata in vigore dello Statuto; che la durata dei contrattidei <strong>di</strong>rettori generali <strong>delle</strong> Asl viene adeguata <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto al termine <strong>di</strong> decadenzadall’incarico.Gli altri profili <strong>di</strong> censura restano assorbiti.3. – Il Consiglio <strong>di</strong> Stato (r.o. n. 237 del 2006) ha sollevato questione <strong>di</strong> legittimitàcostituzionale dell’art. 53, comma 2, «e/o» dell’art. 55, comma 4, della legge dellaRegione Lazio n. 1 del 2004 (Nuovo Statuto della Regione Lazio) e dell’art. 71, commi1, 3 e 4, della legge della Regione Lazio n. 9 del 2005, per contrasto con gli artt. 97,117, terzo comma, ultimo periodo, e 117, secondo comma, lettera l), Cost.La questione, rispetto alla quale è ininfluente la rinuncia al ricorso, eccepita dallaRegione, nel giu<strong>di</strong>zio avanti al Tar del Lazio (in cui è stata emessa l’or<strong>di</strong>nanzaimpugnata nel giu<strong>di</strong>zio a quo), è comunque inammissibile.Essa è formulata, infatti, in termini, ad un tempo, congiuntivi («e») e alternativi(«o»), senza nesso <strong>di</strong> subor<strong>di</strong>nazione fra le due prospettazioni e senza in<strong>di</strong>viduare la29
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