<strong>di</strong>scontinuità, sproporzione o incongruenza tra il mezzo prescelto e il fine perseguito,posto che anche il modello adottato dal censurato art. 17, comma 3, è inteso a garantire,in linea tendenziale, il prestabilito rapporto tra maggioranza e minoranza nel collegio.4. - Una volta chiarito che la <strong>di</strong>sciplina posta dall'art. 17 esprime un'istanza <strong>di</strong>moderazione del potere <strong>di</strong> maggioranza nell'attività <strong>di</strong> controllo, anche il rilievo delremittente secondo cui, in base al previsto meccanismo <strong>di</strong> surrogazione, i singolimembri del collegio verrebbero privati della garanzia della durata dell'incarico non puòcondurre a censurare la scelta del legislatore umbro. Non appare infatti né arbitrario néirragionevole che, nel bilanciamento fra l'interesse in<strong>di</strong>viduale dei singoli revisori allacertezza della durata dell'incarico e l'esigenza <strong>di</strong> assicurare una più incisiva e trasparenteattività <strong>di</strong> controllo sull'amministrazione dell'ente facendo sì che in esso non venga maiad affievolirsi la possibilità dell'apporto critico dei revisori eletti dalla minoranzaconsiliare, la scelta legislativa sia caduta su quest'ultima.P.Q.MLA CORTE COSTITUZIONALE<strong>di</strong>chiara non fondata la questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale dell'articolo 17, comma 3,della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Rior<strong>di</strong>no <strong>delle</strong> funzioniamministrative regionali in materia <strong>di</strong> agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente <strong>di</strong>sviluppo agricolo in Umbria - ESAU - e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per losviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA -), sollevata, in riferimento all'articolo97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria conl'or<strong>di</strong>nanza in<strong>di</strong>cata in epigrafe.11) Corte costituzionale, 3 maggio 2002, n. 145<strong>di</strong>ritto1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con tre <strong>di</strong>stinte or<strong>di</strong>nanze,dubita, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 27, 35, 36 e 97 della Costituzione, dellalegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sulrapporto tra proce<strong>di</strong>mento penale e proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare ed effetti del giu<strong>di</strong>catopenale nei confronti dei <strong>di</strong>pendenti <strong>delle</strong> amministrazioni pubbliche), secondo cui i<strong>di</strong>pendenti pubblici, in caso <strong>di</strong> condanna, anche non definitiva, per alcuno dei delittiprevisti dagli artt. 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del co<strong>di</strong>ce penale edall'art. 3 della legge 9 <strong>di</strong>cembre 1941, n. 1383, sono sospesi dal servizio e lasospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza <strong>di</strong>proscioglimento o <strong>di</strong> assoluzione anche non definitiva ed in ogni caso decorso unperiodo <strong>di</strong> tempo pari a quello <strong>di</strong> prescrizione del reato.Il rimettente solleva in effetti due <strong>di</strong>stinte questioni.La censura formulata in via principale si riferisce al comma 1 della norma impugnata e -nonostante i numerosi parametri evocati - riguarda in realtà l'esclusivo profilorappresentato dal non ragionevole bilanciamento che la <strong>di</strong>sposizione, per il suo rigidoautomatismo, opererebbe tra le esigenze <strong>di</strong> buon andamento ed imparzialità dellapubblica amministrazione e la tutela dei <strong>di</strong>ritti del <strong>di</strong>pendente, compressi dalla misuracautelare.In via subor<strong>di</strong>nata, il rimettente solleva invece questione <strong>di</strong> legittimità costituzionale del34
comma 2 della stessa norma, nella parte in cui prevede una durata della sospensione parial decorso del termine <strong>di</strong> prescrizione del reato e, perciò, eccessivamente lunga.Attesa l'identità <strong>delle</strong> questioni sollevate, i giu<strong>di</strong>zi vanno preliminarmente riuniti peressere decisi con unica sentenza.2.- La questione sollevata in via principale non è fondata.2.1.- Questa Corte ha già avuto modo <strong>di</strong> affermare che, pur dovendo essere, in viaor<strong>di</strong>naria, la stessa amministrazione a valutare l'opportunità <strong>di</strong> <strong>di</strong>sporre la misuracautelare della sospensione dal servizio, non si può, tuttavia, "negare al legislatore,nell'esercizio <strong>di</strong> una non irragionevole <strong>di</strong>screzionalità, la facoltà <strong>di</strong> identificare ipotesicircoscritte nelle quali l'esigenza cautelare che fonda la sospensione è apprezzata in viagenerale ed astratta dalla stessa legge (compiendosi dunque per legge quella valutazionedella particolare gravità della "natura del reato" che normalmente è affidataall'amministrazione in sede <strong>di</strong> adozione del provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> sospensione ai sensidell'art. 91, comma 1, d.P.R. n. 3 del 1957)" (sentenza n. 206 del 1999).Contrariamente a quanto ritenuto dalle or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> rimessione, deve, pertanto,escludersi che l'ambito <strong>delle</strong> misure cautelari automatiche sia stato da questa Cortecircoscritto al solo delitto <strong>di</strong> associazione per delinquere <strong>di</strong> stampo mafioso, essendo,invece, nella citata sentenza esplicito l'assunto secondo cui l'in<strong>di</strong>viduazione <strong>delle</strong> purlimitate ipotesi alle quali ricollegare la sospensione obbligatoria dal servizio rientranella <strong>di</strong>screzionalità del legislatore. Fermo sempre restando il controllo <strong>di</strong>ragionevolezza sull'esercizio della <strong>di</strong>screzionalità legislativa.2.2.- Passando all'esame <strong>di</strong> tale ultimo profilo va, anzitutto, osservato che sia l'interessegenerale al buon andamento della pubblica amministrazione che il rapporto <strong>di</strong> fiduciadei citta<strong>di</strong>ni verso quest'ultima possono risultare gravemente compromessi dallapermanenza in servizio <strong>di</strong> un <strong>di</strong>pendente condannato - sia pure in via non definitiva -per taluno dei delitti riguardati dalla norma impugnata. E ciò in considerazione dellaparticolare gravità dei delitti stessi, comportanti la violazione dei fondamentali obblighi<strong>di</strong> fedeltà del pubblico <strong>di</strong>pendente.Emerge, d'altro canto, con chiarezza, dai lavori preparatori, che l'intervento <strong>delle</strong>gislatore, a tutela dei suddetti interessi, si è reso necessario per ovviare ad unasituazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffusa inerzia della pubblica amministrazione nell'esercizio del suo potere<strong>di</strong> sospensione facoltativa dal servizio del <strong>di</strong>pendente sottoposto a proce<strong>di</strong>mento penaleper reati <strong>di</strong> notevole gravità e, sotto altro aspetto, per ristabilire in materia il principio <strong>di</strong>pari trattamento per tutti i pubblici <strong>di</strong>pendenti.2.3.- La totale assenza <strong>di</strong> motivazione riguardo agli ulteriori parametri evocati nelleor<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> rimessione risulta, poi, preclusiva <strong>di</strong> qualsiasi valutazione al riguardo.3.- In via subor<strong>di</strong>nata il rimettente dubita della legittimità costituzionale della normaimpugnata nella parte in cui prevede che la misura perda efficacia "decorso un periodo<strong>di</strong> tempo pari a quello <strong>di</strong> prescrizione del reato", trattandosi - a suo avviso - <strong>di</strong> untermine eccessivamente lungo, in relazione alla finalità cautelare della misura stessa.La censura è fondata, nei sensi <strong>di</strong> seguito precisati.3.1.- La norma impugnata prevede, al comma 2, che la misura cautelare perde efficaciain due <strong>di</strong>versi casi: se per il fatto è successivamente pronunciata sentenza <strong>di</strong>proscioglimento o <strong>di</strong> assoluzione anche non definitiva ovvero dopo il decorso <strong>di</strong> unperiodo <strong>di</strong> tempo pari a quello <strong>di</strong> prescrizione del reato.Quanto alla prima <strong>delle</strong> due ipotesi, la sospensione resta in questo caso caducata inquanto la sentenza <strong>di</strong> proscioglimento o <strong>di</strong> assoluzione determina il venir meno delpresupposto stesso della misura, rappresentato appunto dall'esistenza <strong>di</strong> una sentenza <strong>di</strong>35
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