la norma con l’in<strong>di</strong>cazione della sanzione comminata ai trasgressori”.Appare, dunque, evidente la violazione della riserva relativa <strong>di</strong> legge contenuta nell’art.23, Costituzione, dato che le prestazioni personali possono essere imposte per lasod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> interessi pubblici, ma unicamente dalla legge, che deve in<strong>di</strong>care ilsoggetto pubblico abilitato ad imporre la prestazione, nonché i limiti dell’imposizione(rispettivamente, soggetto ed oggetto della prestazione imposta).La <strong>di</strong>stinzione tra riserva assoluta e relativa si fonda, poi, sull’intensità della <strong>di</strong>sciplinalegislativa, che nella prima ipotesi deve regolare compiutamente la materia, mentre nelsecondo caso deve fissare la <strong>di</strong>sciplina fondamentale, lasciandone il dettaglio ad altrefonti del <strong>di</strong>ritto, gerarchicamente subor<strong>di</strong>nate, anche formalmente amministrative, percui la riserva <strong>di</strong> legge si sovrappone al principio <strong>di</strong> legalità sostanziale, imponendo allegislatore l’in<strong>di</strong>viduazione dei limiti <strong>di</strong> contenuto dell’azione amministrativa (cfr.Corte cost., sent. 5/2/1986 n. 34).Ciò vale nella prospettiva dell’art. 23, Costituzione, come dell’art. 41, che sancisce lalibertà d’iniziativa economica privata e, nell’affermarne la libertà, consentel’apposizione <strong>di</strong> limiti al suo esercizio, richiedendo, sotto l’aspetto sostanziale, chequesti corrispondano all’utilità sociale, e, sotto quello formale, che ne sia imposta la<strong>di</strong>sciplina ad opera della legge (cfr. Corte cost., sent. 8/2/1962 n. 5).Occorreva, quin<strong>di</strong>, una previsione legislativa per imporre i descritti doveri <strong>di</strong> vigilanzanei confronti <strong>di</strong> soggetti esercenti la propria libertà <strong>di</strong> iniziativa economica privatanell’ambito <strong>di</strong> locali aperti al pubblico, in qualche misura trasformati in incaricati <strong>di</strong> unapubblica funzione, o, quanto meno, <strong>di</strong> un pubblico servizio; anche sotto tale profilodovevano apparire, dunque, del tutto inidonei gli impugnati atti amministrativi,svolgenti non già una funzione integrativa della <strong>di</strong>sciplina sul <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo, ma, inviolazione della norma costituzionale attributiva della competenza normativa,<strong>di</strong>sciplinanti fun<strong>di</strong>tus i doveri dei gestori privati, al cospetto <strong>di</strong> un avventore (utente,collaboratore o fornitore) eventualmente trasgressivo.<strong>II</strong>I)- Non si trattava, peraltro, <strong>di</strong> un atto adottato in carenza <strong>di</strong> potere, conoscibile dallagiuris<strong>di</strong>zione or<strong>di</strong>naria, secondo la prospettazione della p.a. appellante, essendosi fuoridell’ambito del <strong>di</strong>fetto assoluto <strong>di</strong> attribuzione (c.d. carenza in astratto) e manifestandosipiuttosto un cattivo uso del potere, nei cui riguar<strong>di</strong> il privato vanta una posizione <strong>di</strong>interesse legittimo, tutelabile <strong>di</strong>nanzi al giu<strong>di</strong>ce amministrativo.Neppure può con<strong>di</strong>vedersi quanto contenuto nel punto 5) della circolare 17/12/04,secondo cui il rinvio (in<strong>di</strong>retto) all’art. 2, legge n. 584/75, nell’assetto <strong>di</strong> cui alla leggen. 3/2003, precluderebbe un’interpretazione restrittiva, tale da limitare l’obbligo deigestori soltanto alla materiale apposizione del cartello recante il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo, inquanto risulterebbe altrimenti irrazionale l’applicazione <strong>delle</strong> rigorose misuresanzionatorie previste dall’art. 7, comma 2, legge n. 584/1975 (nel testo sostituitodall’art. 52, legge 28/12/2001 n. 448), non potendo la circolare impropriamente fornireun’interpretazione “adeguatrice” della norma, peraltro insanabilmente in contrasto con iltestuale dettato normativo: il contenuto dell’obbligo imposto ai conduttori dei localidall’art. 2, comma 3, legge n. 584/1975, è solo quello <strong>di</strong> esporre, in posizione visibile,cartelli riproducenti il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo, con l’in<strong>di</strong>cazione della sanzione comminata aitrasgressori (l’uso del gerun<strong>di</strong>o specifica proprio il contenuto dell’obbligo enunciatonella proposizione principale).Si deve poi considerare che la <strong>di</strong>sciplina sul <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumo, introdotta dall’art. 51,legge n. 3/2003, è tale da avere un ambito oggettivo <strong>di</strong> applicazione esteso a tutti i localichiusi ma aperti ad utenti od al pubblico (<strong>di</strong>scoteche e simili), per cui la (consentita)44
iserva <strong>di</strong> taluni <strong>di</strong> questi ai fumatori si pone come eccezione alla regola, il che renderagionevolmente con<strong>di</strong>visibile l’interpretazione normativa fatta propria dalla circolare,secondo cui, “considerata la libera accessibilità a tutti i locali <strong>di</strong> fumatori e nonfumatori, la possibilità <strong>di</strong> fumare non può essere consentita se non in spazi <strong>di</strong> inferiore<strong>di</strong>mensione attrezzati all’interno dei locali”.IV)- La legge 25/8/1991 n. 287, all’art. 5, nell’enucleare la tipologia dei pubbliciesercizi, <strong>di</strong>stingue tra esercizi <strong>di</strong> ristorazione (lett. a) ed esercizi per la somministrazione<strong>di</strong> bevande (lett. b); alla lett. c) prevede, inoltre, che l’esercizio <strong>di</strong> ristorazione e <strong>di</strong>somministrazione <strong>di</strong> bevande possa essere effettuato “congiuntamente ad attività <strong>di</strong>trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimentibalneari ed esercizi similari”, con un’accezione ampia <strong>di</strong> “esercizio <strong>di</strong> ristorazione” chepuò, per espressa previsione normativa, interessare anche le <strong>di</strong>scoteche e nonesclusivamente i ristoranti.Il ricorso introduttivo non poteva, dunque, che essere in parte accolto, con conseguenteannullamento parziale degli atti impugnati, nella parte in cui imponevano ai soggettiresponsabili <strong>di</strong> locali privati aperti al pubblico, o loro delegati, l’obbligo <strong>di</strong> richiamareformalmente i trasgressori all’osservanza del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> fumare e <strong>di</strong> segnalare, in caso <strong>di</strong>inottemperanza al richiamo, il comportamento dei trasgressori ai pubblici ufficialicompetenti a contestare la violazione e ad elevare il conseguente verbale <strong>di</strong>contravvenzione.Conclusivamente, l’appello va quin<strong>di</strong> respinto, con salvezza dell’impugnata sentenza,mentre nulla deve <strong>di</strong>sporsi per spese ed onorari del giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> secondo grado, nonessendovisi costituita la parte appellataP.Q.M.Il Consiglio <strong>di</strong> Stato, sezione V, respinge l'appello e nulla <strong>di</strong>spone per spese ed onoraridel secondo grado <strong>di</strong> giu<strong>di</strong>zio.Or<strong>di</strong>na che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.13) Tar Calabria – Catanzaro, sez. <strong>II</strong>, 9 febbraio 2010 n. 120sentenzaSul ricorso numero <strong>di</strong> registro generale 1011 del 2005, proposto da:Oscar del Core + 1, rappresentato e <strong>di</strong>feso dall'avv. Luigi Crusco, con domicilio elettopresso Mariagemma Talerico in Catanzaro, via Schipani, 110;controComune <strong>di</strong> Orsomarso, Ministero dell'Interno, rappresentati e <strong>di</strong>fesi dall'AvvocaturaDistr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore;per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,dell’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> sospensione temporanea della circolazione stradale.45
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