preposti agli organi istituzionali» degli enti che <strong>di</strong>pendono dalla Regione. Ne<strong>di</strong>scenderebbe «una cesura nella continuità dell’azione amministrativa esplicata daltitolare della carica», e ciò non in <strong>di</strong>pendenza <strong>di</strong> una valutazione dell’attività svolta(viene richiamata, al riguardo, la sentenza n. 193 del 2002), ma come conseguenza <strong>di</strong>un evento oggettivo, quale – appunto – l’inse<strong>di</strong>amento del nuovo Consiglio all’esitodella consultazione elettorale; donde il contrasto con i principi <strong>di</strong> buon andamento eimparzialità dell’amministrazione.2.5. – La questione è fondata.2.6. – Le Asl, in quanto strutture cui spetta <strong>di</strong> erogare l’assistenza, i servizi e leprestazioni sanitarie nell’ambito dei servizi sanitari regionali, assolvono compiti <strong>di</strong>natura essenzialmente tecnica, che esercitano con la veste giuri<strong>di</strong>ca <strong>di</strong> aziendepubbliche, dotate <strong>di</strong> autonomia impren<strong>di</strong>toriale, sulla base degli in<strong>di</strong>rizzi generalicontenuti nei piani sanitari regionali e negli in<strong>di</strong>rizzi applicativi impartiti dalle Giunteregionali (art. 3 del decreto legislativo 30 <strong>di</strong>cembre 1992, n. 502, recante «Rior<strong>di</strong>nodella <strong>di</strong>sciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,n. 421»; art. 1 della legge della Regione Lazio n. 18 del 1994).In coerenza con tali caratteristiche, è stabilito che i <strong>di</strong>rettori generali <strong>delle</strong> Asl sianonominati fra persone in possesso <strong>di</strong> specifici requisiti culturali e professionali e sianosoggetti a perio<strong>di</strong>che verifiche degli obiettivi e dei risultati aziendali conseguiti (oltreche alla risoluzione del contratto <strong>di</strong> lavoro per gravi motivi, ovvero per violazione <strong>di</strong>legge o dei principî <strong>di</strong> imparzialità e buon andamento) (art. 8 della legge della RegioneLazio n. 18 del 1994).Nella Regione Lazio, in particolare, è previsto che la nomina dei <strong>di</strong>rettori generali<strong>delle</strong> Asl sia il risultato <strong>di</strong> un proce<strong>di</strong>mento nel quale, a seguito <strong>di</strong> un avviso dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale (e <strong>di</strong> cui dare notizia attraverso il BollettinoUfficiale della Regione), il Presidente della Regione in<strong>di</strong>vidua i <strong>di</strong>rettori avvalendosi <strong>di</strong>«tre esperti» in <strong>di</strong>rezione aziendale o <strong>di</strong> una «agenzia <strong>di</strong> servizi accre<strong>di</strong>tata a livellonazionale per la consulenza, la formazione e la selezione dei quadri e <strong>di</strong>rigentiaziendali» e dopo aver u<strong>di</strong>to il parere non vincolante della commissione consiliarecompetente in materia <strong>di</strong> sanità (art. 8, commi 1-2, della legge regionale n. 18 del 1994).Inoltre, la «decadenza» dall’incarico per grave <strong>di</strong>savanzo nella gestione aziendale, pergravi violazioni <strong>di</strong> legge o dei principi <strong>di</strong> buon andamento e imparzialitàdell’amministrazione o per altri gravi motivi è <strong>di</strong>sposta previa deliberazione –ovviamente motivata – della Giunta regionale, nell’esercizio <strong>delle</strong> sue funzioni <strong>di</strong>vigilanza «sulla corretta ed economica gestione <strong>delle</strong> risorse assegnate, sullaimparzialità e buon andamento della attività, sulla qualità dell’assistenza» (artt. 8,commi 6 e 6-bis, e 2, comma 2, lett e), della legge regionale n. 18 del 1994).Il <strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> Asl viene, quin<strong>di</strong>, qualificato dalle norme come una figuratecnico-professionale che ha il compito <strong>di</strong> perseguire, nell’adempimento <strong>di</strong>un’obbligazione <strong>di</strong> risultato (oggetto <strong>di</strong> un contratto <strong>di</strong> lavoro autonomo), gli obiettivigestionali e operativi definiti dal piano sanitario regionale (a sua volta elaborato inarmonia con il piano sanitario nazionale), dagli in<strong>di</strong>rizzi della Giunta, dalprovve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> nomina e dal contratto <strong>di</strong> lavoro con l’amministrazione regionale.2.7. – In questo contesto <strong>di</strong> relazioni fra il <strong>di</strong>rettore generale <strong>di</strong> Asl el’amministrazione regionale si inseriscono le norme censurate, che hanno introdotto26
nella Regione Lazio – quale regime permanente – la decadenza automatica del <strong>di</strong>rettoregenerale allo scadere del novantesimo giorno dall’inse<strong>di</strong>amento del Consiglio regionale.Tale decadenza automatica non sod<strong>di</strong>sfa l’esigenza <strong>di</strong> preservare un rapporto<strong>di</strong>retto fra organo politico e <strong>di</strong>rettore generale e, quin<strong>di</strong>, la «coesione tra l’organopolitico regionale […] e gli organi <strong>di</strong> vertice dell’apparato burocratico […]» (sentenzan. 233 del 2006). Infatti, essa interviene anche nel caso in cui la compagine <strong>di</strong> governoregionale venga confermata dal risultato elettorale che ha portato all’elezione del nuovoConsiglio. Né alla menzionata esigenza supplisce l’eventuale conferma del <strong>di</strong>rettoregenerale, non essendo previsto che essa sia preceduta da un’apposita valutazione, né chesia motivata.Inoltre, nell’assetto organizzativo regionale vi è una molteplicità <strong>di</strong> livelli interme<strong>di</strong>lungo la linea <strong>di</strong> collegamento che unisce l’organo politico ai <strong>di</strong>rettori generali <strong>delle</strong>Asl. Il rapporto fra questi e quello è me<strong>di</strong>ato da strutture <strong>di</strong>pendenti dalla Giunta: uffici<strong>di</strong> <strong>di</strong>retta collaborazione, <strong>di</strong>partimento e, al suo interno, una <strong>di</strong>rezione generale («Tuteladella salute e sistema sanitario regionale»), composta da 18 «aree» e dotata <strong>di</strong>un’apposita struttura <strong>di</strong> staff per il «Coor<strong>di</strong>namento interventi socio-sanitari». Dunque,non vi è un rapporto istituzionale <strong>di</strong>retto e imme<strong>di</strong>ato fra organo politico e <strong>di</strong>rettorigenerali.Infine, la decadenza automatica del <strong>di</strong>rettore generale è collegata al verificarsi <strong>di</strong> unevento – il decorso <strong>di</strong> novanta giorni dall’inse<strong>di</strong>amento del Consiglio regionale – che èin<strong>di</strong>pendente dal rapporto tra organo politico e <strong>di</strong>rettori generali <strong>di</strong> Asl. Dunque, il<strong>di</strong>rettore generale viene fatto cessare dal rapporto (<strong>di</strong> ufficio e <strong>di</strong> lavoro) con la Regioneper una causa estranea alle vicende del rapporto stesso, e non sulla base <strong>di</strong> valutazioniconcernenti i risultati aziendali o il raggiungimento degli obiettivi <strong>di</strong> tutela della salute e<strong>di</strong> funzionamento dei servizi, o – ancora – per una <strong>delle</strong> altre cause che legittimerebberola risoluzione per inadempimento del rapporto.2.8. – Le <strong>di</strong>sposizioni censurate violano l’art. 97 Cost., sotto il duplice profilodell’imparzialità e del buon andamento dell’amministrazione.L’art. 97 Cost. sottopone gli uffici pubblici ad una riserva (relativa) <strong>di</strong> legge,sottraendoli all’esclusiva <strong>di</strong>sponibilità del governo; stabilisce che gli uffici pubblicisiano organizzati secondo i principi <strong>di</strong> imparzialità ed efficienza; prevede che l’accessoai pubblici uffici avvenga, <strong>di</strong> norma, me<strong>di</strong>ante procedure fondate sul merito.Questa Corte ha costantemente affermato che «il principio <strong>di</strong> imparzialità stabilitodall’art. 97 della Costituzione – unito quasi in en<strong>di</strong>a<strong>di</strong> con quelli della legalità e delbuon andamento dell'azione amministrativa – costituisce un valore essenziale cui deveinformarsi, in tutte le sue <strong>di</strong>verse articolazioni, l’organizzazione dei pubblici uffici»(sentenza n. 453 del 1990).Inoltre, ha sottolineato che «il principio <strong>di</strong> imparzialità […] si rifletteimme<strong>di</strong>atamente in altre norme costituzionali, quali l’art. 51 (tutti i citta<strong>di</strong>ni possonoaccedere agli uffici pubblici in con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> eguaglianza, secondo i requisiti stabilitidalla legge) e l’art. 98 (i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione)della Costituzione, attraverso cui si mira a garantire l’amministrazione pubblica e i suoi<strong>di</strong>pendenti da influenze politiche o, comunque, <strong>di</strong> parte, in relazione al complesso <strong>delle</strong>fasi concernenti l'impiego pubblico (accesso all’ufficio e svolgimento della carriera)»(sentenza n. 333 del 1993). Affermazione, questa, che riprende le parole del relatorenella Seconda sottocommissione dell’Assemblea costituente sul testo che <strong>di</strong>verrà l’art.27
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