Depositata in Cancelleria il 23 marzo 2007.10) Corte costituzionale, 19 febbraio 1999 n. 34<strong>Diritto</strong>1. - Il Tribunale amministrativo regionale dell'Umbria dubita della legittimitàcostituzionale, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dell'articolo 17, comma3, della legge della Regione Umbria 26 ottobre 1994, n. 35 (Rior<strong>di</strong>no <strong>delle</strong> funzioniamministrative regionali in materia <strong>di</strong> agricoltura e foreste: scioglimento dell'Ente <strong>di</strong>sviluppo agricolo in Umbria - ESAU - e istituzione dell'Agenzia regionale umbra per losviluppo e l'innovazione in agricoltura - ARUSIA -), che stabilisce, per ciò che riguardail collegio dei revisori dell'Agenzia, che la decadenza, le <strong>di</strong>missioni o il decesso <strong>di</strong> unosolo dei componenti comporta la rielezione dell'intero organo.Ad avviso del remittente, una simile previsione contrasterebbe con il principiodell'efficienza della pubblica amministrazione a causa <strong>delle</strong> con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> precarietànelle quali verrebbe ad operare il collegio dei revisori, i cui componenti verrebberoprivati della garanzia <strong>di</strong> una durata legale del mandato ed esposti all'alea <strong>di</strong> manovrenon sempre trasparenti, intese a provocare la sostituzione dei componenti non gra<strong>di</strong>ti,con conseguente pregiu<strong>di</strong>zio della posizione <strong>di</strong> imparzialità e <strong>di</strong> autonomia dell'organo.2. - La questione non è fondata.Secondo la costante giurisprudenza <strong>di</strong> questa Corte, in materia <strong>di</strong> organizzazione deipubblici uffici, nell'osservanza dei limiti segnati dai principí <strong>di</strong> imparzialità e buonandamento della pubblica amministrazione, spetta al legislatore, statale e regionale, unampio margine <strong>di</strong> <strong>di</strong>screzionalità, il cui esercizio può essere sottoposto a censura soloallorquando si <strong>di</strong>mostri la palese arbitrarietà o la manifesta irragionevolezza della sceltacompiuta (sentenze nn. 135, 63 e 40 del 1998, 320, 153 e 59 del 1997, 63 del 1995).Nel caso in esame i limiti imposti alla <strong>di</strong>screzionalità del legislatore dall'art. 97 dellaCostituzione non sono stati superati. L'obiettivo perseguito dalla legge regionale umbrain tema <strong>di</strong> composizione del collegio dei revisori dell'Agenzia regionale è quello <strong>di</strong>garantire una adeguata presenza <strong>delle</strong> minoranze nell'organo <strong>di</strong> controllo: a questo fine èrivolta la previsione che i componenti del collegio (tre membri effettivi e due supplenti,tutti iscritti nel registro dei revisori contabili) siano eletti dal Consiglio regionale convoto limitato e a questo medesimo fine corrisponde l'art. 17, comma 3, della leggeregionale n. 35 del 1994, che impone la rinnovazione integrale del collegio nelle ipotesi<strong>di</strong> decadenza, decesso o <strong>di</strong>missioni <strong>di</strong> alcuno dei suoi componenti. Tale scelta procedeevidentemente dall'idea che, in relazione ad un ente, definito organismo tecnicooperativoe strumentale della Regione, dotato <strong>di</strong> autonomia amministrativa,patrimoniale, contabile e finanziaria, e articolato in due soli organi, l'amministratoreunico e il collegio dei revisori, l'effettività dell'attività <strong>di</strong> controllo svolta daquest'ultimo, essendo la sua elezione attribuita all'organo <strong>di</strong> rappresentanza politica,postuli la presenza <strong>di</strong> membri eletti dalla minoranza.Non è verosimilmente estranea alla soluzione prescelta la considerazione sia dellaposizione centrale che l'Agenzia è destinata ad assumere nel <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no <strong>delle</strong>32
funzioni amministrative regionali in materia <strong>di</strong> agricoltura e foreste, sia della particolarerilevanza <strong>delle</strong> attribuzioni riservate al collegio dei revisori; le quali, se <strong>di</strong> norma hannonatura prevalentemente tecnica, in non pochi casi comprendono attività suscettibili <strong>di</strong>incidere nel merito <strong>delle</strong> scelte lato sensu politiche demandate all'ente, in qualche modocon<strong>di</strong>zionandole.La recente legge regionale 9 giugno 1998, n. 19 (Strutture operative nell'agricoltura:<strong>di</strong>sciolto ESAU ed ARUSIA), ha potenziato le verifiche sui risultati della gestione, che,secondo il modello del d.P.R. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazionedell'organizzazione <strong>delle</strong> amministrazioni pubbliche e revisione della <strong>di</strong>sciplina inmateria <strong>di</strong> pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), acui la Regione vorrebbe ispirarsi, non costituiscono più compito esclusivo dell'organo <strong>di</strong>controllo, ma vengono configurate come una sorta <strong>di</strong> fase necessaria dell'amministrare esono sottoposte alla valutazione <strong>di</strong> un'apposita conferenza tra la Regione e l'Agenzia. Leinnovazioni introdotte da tale legge, sulle quali questa Corte non è chiamata apronunciarsi, lasciano inalterati i compiti del collegio dei revisori, tra i quali spiccano,accanto al riscontro contabile e alle altre funzioni <strong>di</strong> controllo elencate nell'art. 19 dellalegge n. 35 del 1994, i pareri che esso è chiamato a rendere sui programmi annualidell'Agenzia nei quali devono essere in<strong>di</strong>viduate le attività da svolgere e in<strong>di</strong>cati i settori<strong>di</strong> intervento, le iniziative progettuali, i beneficiari, le previsioni <strong>di</strong> spesa, i mezzi perattuare tali iniziative, nonché gli strumenti per la verifica dei risultati. Se poi siconsidera che l'azione amministrativa dell'Agenzia, come si desume dall'art. 18 in tema<strong>di</strong> attribuzioni dell'amministratore unico, è subor<strong>di</strong>nata alle previsioni programmatiche ealle <strong>di</strong>rettive del Consiglio e della Giunta regionale, non appare affatto arbitraria ladecisione <strong>di</strong> proteggere con stringenti garanzie l'articolarsi dell'attività <strong>di</strong> controllo, e <strong>di</strong>configurare il collegio dei revisori come sede nella quale i componenti eletti dalleminoranze consiliari possano assumere all'occorrenza un ruolo <strong>di</strong> stimolo.3. - Se dunque la scelta <strong>di</strong> assicurare con lo strumento tecnico dell'elezione con votolimitato la presenza <strong>di</strong> membri riferibili alla minoranza non è manifestamenteirragionevole né arbitraria, non è censurabile, secondo i criteri che presiedono alsindacato condotto in riferimento all'art. 97 della Costituzione, il fatto che la leggeregionale abbia considerato la partecipazione minoritaria all'attività <strong>di</strong> controllo comecoessenziale all'esistenza stessa dell'organo cui tale funzione è attribuita.Deve pertanto ritenersi non palesemente incongrua rispetto a questa finalità laprevisione che, in caso <strong>di</strong> cessazione dall'incarico <strong>di</strong> taluno dei componenti prima dellanaturale scadenza del mandato, il collegio dei revisori venga rinnovato per intero,affinché sia mantenuta in seno al collegio la proporzione tra componenti eletti dallamaggioranza e componenti eletti dalla minoranza. La surrogazione con semplicedeliberazione <strong>di</strong> maggioranza del Consiglio regionale avrebbe potuto infatti vanificarel'effettività della scelta organizzativa e della finalità garantistica che l'ha ispirata.Non si può <strong>di</strong>re che la soluzione prescelta sia l'unica idonea a condurre a conseguenze laconcezione che fa da sfondo al sistema dell'elezione con voto limitato. Differentisoluzioni, pure previste in altri or<strong>di</strong>namenti regionali - nei quali, ad esempio, lafunzione <strong>di</strong> garanzia dell'equilibrio tra maggioranza e minoranza è attribuita alPresidente del Consiglio regionale - avrebbero potuto essere adottate, ma proprio nellascelta tra queste soluzioni sta l'ambito della <strong>di</strong>screzionalità rimessa al legislatore, stataleo regionale, in materia <strong>di</strong> organizzazione dei pubblici uffici. In sede <strong>di</strong> controllo <strong>di</strong>legittimità da parte <strong>di</strong> questa Corte rileva soltanto che la finalità <strong>di</strong> garanzia non è stataassunta arbitrariamente e non è riscontrabile nella legge regionale alcuna palese33
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