5) Consiglio <strong>di</strong> Stato , V, n. 1484/1997DIRITTO. — 1. I due ricorsi <strong>di</strong> cui in epigrafe devono essere riuniti, essendo rivolticontro la medesima sentenza.2. Con entrambi gli appelli i ricorrenti sostengono che l'espressione del parere sulladelibera <strong>di</strong> approvazione degli atti della commissione giu<strong>di</strong>catrice del concorso da partedel <strong>di</strong>rettore sanitario, che della commissione era stato presidente, costituisce un attodovuto, in quanto l'art. 1, comma 9, del D.L. n. 35/1991 (convertito in legge n.111/1991) prevede il parere obbligatorio del <strong>di</strong>rettore sanitario all'Amministratore, epertanto non sussiste alcuna incompatibilità.Il TAR, soggiunge l'appellante Binetti, ha errato anche nel respingere l'eccezione <strong>di</strong>irricevibilità del ricorso fondata sulla considerazione che i ricorrenti, esclusi dalla provaorale sin dal 26 ottobre 1992, hanno notificato il ricorso ben oltre il termine <strong>di</strong>decadenza dalla data suin<strong>di</strong>cata.Va esaminata anzitutto la censura <strong>di</strong> irricevibilità del ricorso originario.Essa va <strong>di</strong>sattesa. Si deduce che i ricorrenti, pur essendo stati esclusi dalla prova orale,per mancato superamento della prova pratica, sin dal 26 ottobre 1992 (concomunicazione verbale del Presidente della Commissione), hanno notificato il ricorso(contro l'atto conclusivo del proce<strong>di</strong>mento) ben oltre il termine <strong>di</strong> decadenza dalla datadell'atto <strong>di</strong> esclusione.Ma gli atti della. commissione <strong>di</strong> concorso acquistano efficacia solo dopo che l’organodeliberante dell'Ente, riconosciutili regolari, li approvi (cfr. art. 18, primo comma delDM 30 gennaio 1982). Ciò significa che, fino a quel. momento, essi non produconoeffetti definitivi, in quanto l'organo <strong>di</strong> amministrazione attiva, ove riscontri qualcheillegittimità, è tenuto a rettificarli d'ufficio, se possibile, ovvero a restituire gli atti stessialla commissione perché rinnovi quelli ritenuti viziati. La comunicazione verbale <strong>di</strong>esclusione dalla prova orale, fatta dal Presidente della Commissione, era pertantoinidonea a far decorrere il termine decadenziale per la proposizione del ricorso.Infondata è pure la censura <strong>di</strong> merito, con la quale gli appellanti sostengono lalegittimità del parere espresso dal Direttore sanitario dell'Ente ospedaliero, giàpresidente della Commissione esaminatrice.Una pacifica e copiosa giurisprudenza ha chiarito che l'obbligo <strong>di</strong> astensione .da partedel soggetto in posizione <strong>di</strong> incompatibilità, espressamente enunciato in singole<strong>di</strong>sposizioni normative relative a determinati organi amministrativi (quali, per esempio.1'art. 290 T.U. n. 248 del 1915; gli artt. 148 e 279.T.U. n. 383 del 1934, l'art. 149 T.U.n. 3 del 1957), costituisce espressione <strong>di</strong> un principio generale, <strong>di</strong>rettamentericollegantesi al dovere, <strong>di</strong> imparzialità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), e,come tale, applicabile anche al <strong>di</strong> fuori ipotesi espressamente previste.È poi idonea a configurare una posizione <strong>di</strong> incompatibilità qualsiasi situazione <strong>di</strong>natura oggettiva, la quale possa far dubitare che il titolare o il componente dell’organoamministrativo conservi una posizione <strong>di</strong> assoluta serenità rispetto al giu<strong>di</strong>zio o alladecisione che deve emettere, o contribuire ad emettere.Ciò in quanto le <strong>di</strong>sposizioni in tema <strong>di</strong> incompatibilità sono rivolte anzitutto adassicurare il prestigio dell'autorità amministrativa, ponendola al <strong>di</strong> sopra <strong>di</strong> ogni14
sospetto , sicché <strong>di</strong>viene irrilevante l'indagine volta ad accertare se la situazione <strong>di</strong>incompatibilità abbia realmente avuto un effetto sviante.in una vicenda caratterizzata da rilevanti tratti <strong>di</strong> analogia con quella in esame questoConsiglio <strong>di</strong> Stato ha affermato che il componente del Comitato <strong>di</strong> Gestione, il quale siastato presidente della commissione esaminatrice a posti <strong>di</strong> me<strong>di</strong>co della USL deveastenersi dal partecipare alla deliberazione <strong>di</strong> approvazione della relativa graduatoria,atteso che tale approvazione, secondo .l'art..18, primo comma, del D.M. 30 gennaio1982 implica un controllo sulla regolarità degli atti del concorso (C.d.S., sez. IV, 11febbraio 1992 n. 161).Nella fattispecie all'esame del Collegio la circostanza che il soggetto agente, anzichémembro del Comitato <strong>di</strong> gestione, sia invece il Direttore sanitario dell'Ente ed abbiaespresso solo un parere, non altera apprezzabilmente i termini della questione.Com'è noto, le deliberazioni dell'Amministratore straor<strong>di</strong>nario <strong>delle</strong> Unità Sanitarielocali sono adottate con l'assistenza, oltre che del Coor<strong>di</strong>natore amministrativo, delCoor<strong>di</strong>natore sanitario (corrispondente al Direttore sanitario, per quegli enti, come gliOspedali Riuniti <strong>di</strong> Bergamo, non confluiti nelle UU.SS.LL.), i quali esprimono pareriobbligatori sugli atti <strong>di</strong> competenza dell'Amministratore stesso (art. 1 comma .9, del dl 6febbraio 1991, n. 35, conv., con mod., in legge 5 aprile 1991, n. 111)Ora, non può dubitarsi che l'esercizio della funzione consultiva risultiirrime<strong>di</strong>abilmente alterato quando il parere venga espresso da chi, per essere in qualchemodo interessato all'oggetto della valutazione, non si trovi in una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> assolutaimparzialità.Tale ultimo requisito manca nella fattispecie, in quanto lo stesso soggetto che avevapresieduto le operazioni concorsuali ha poi espresso il parere sulla loro regolarità.Né a <strong>di</strong>versa soluzione conduce il rilievo che si tratti <strong>di</strong> un parere obbligatorio, ma nonvincolante, giacché non è dubbio che l'illegittima formazione dello stesso si ripercuotasull'atto terminale del proce<strong>di</strong>mento.Il parere in questione, pertanto, avrebbe dovuto essere espresso dal funzionario titolare,in base ad una norma espressa od ai principi, della funzione vicaria del Direttoresanitario.Per le considerazioni che precedono, gli appelli vanno respinti.6) Corte costituzionale, 4 gennaio 1999 n. 1<strong>di</strong>ritto1.- Il Consiglio <strong>di</strong> Stato dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 205,206 e 207, della legge 28 <strong>di</strong>cembre 1995, n. 549, come mo<strong>di</strong>ficato dall'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n.30. A suo parere la denunciata normativa, consentendo la copertura dei posti <strong>di</strong>sponibilinelle dotazioni organiche dell'amministrazione finanziaria per i livelli dal quinto al nono- attraverso proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> riqualificazione riservati al personale appartenente allequalifiche funzionali inferiori, e consistenti in una prova scritta, in un corso ed in unaprova tecnico-pratica finale - lede l'art. 97, primo e terzo comma, Cost. per la violazionedella regola del pubblico concorso ed il pregiu<strong>di</strong>zio recato al buon andamento della15
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