12.07.2015 Views

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), leparti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intrapreseè effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento internoda adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzionidi segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamenteassegnato.6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.Capo II - Sistema istituzionaleArt. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissioneconsultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.La Commissione è composta da:a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lapresiede;b) un rappresentante del Ministero della salute;c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;d) un rappresentante del Ministero dell'interno;e) un rappresentante del Ministero della difesa;f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica;m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e diBolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano;n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratoricomparativamente più rappresentative a livello nazionale;o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anchedell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale intervieneunicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possonoaltresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato inragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolareriferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cuiall'articolo 11, comma 1, lettera c).3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati specialipermanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze inmateria di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di espertinei diversi settori di interesse.5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismicompetenti e durano in carica cinque anni.6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamentointerno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; lefunzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale appositamente assegnato.10

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!