4. Ai fini delle definizioni degli obbiettivi di cui al comma 2, lettere a), b), e), f), leparti sociali sono consultate preventivamente. Sull'attuazione delle azioni intrapreseè effettuata una verifica con cadenza almeno annuale.5. Le modalità di funzionamento del comitato sono fissate con regolamento internoda adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; le funzionidi segreteria sono svolte da personale del Ministero della salute appositamenteassegnato.6. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.Capo II - Sistema istituzionaleArt. 6. Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Commissioneconsultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.La Commissione è composta da:a) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che lapresiede;b) un rappresentante del Ministero della salute;c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;d) un rappresentante del Ministero dell'interno;e) un rappresentante del Ministero della difesa;f) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture;g) un rappresentante del Ministero dei trasporti;h) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;i) un rappresentante del Ministero della solidarietà sociale;l) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dellafunzione pubblica;m) dieci rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e diBolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano;n) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratoricomparativamente più rappresentative a livello nazionale;o) dieci esperti designati delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, anchedell'artigianato e della piccola e media impresa, comparativamente piùrappresentative a livello nazionale.2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale intervieneunicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possonoaltresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato inragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolareriferimento a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cuiall'articolo 11, comma 1, lettera c).3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati specialipermanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze inmateria di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di espertinei diversi settori di interesse.5. I componenti della Commissione e i segretari sono nominati con decreto delMinistro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione degli organismicompetenti e durano in carica cinque anni.6. Le modalità di funzionamento della commissione sono fissate con regolamentointerno da adottarsi a maggioranza qualificata rispetto al numero dei componenti; lefunzioni di segreteria sono svolte da personale del Ministero del lavoro e dellaprevidenza sociale appositamente assegnato.10
7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare ai sensi del comma1, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.8. La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha ilcompito di:a) esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e sicurezza sul lavoro eformulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente;b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal Comitato di cui all'articolo 5;c) definire le attività di promozione e le azioni di prevenzione di cui all'articolo 11;d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo di cuiall'articolo 8, una relazione sullo stato di applicazione della normativa di salute esicurezza e sul suo possibile sviluppo, da trasmettere alle commissioni parlamentaricompetenti e ai presidenti delle regioni;f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure standardizzate dieffettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, tenendoconto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedurevengono recepite con decreto dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dellasalute e dell'interno acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tralo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;g) definire criteri finalizzati alla definizione del sistema di qualificazione delle impresee dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione delleimprese è disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, acquisito il pareredella Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le provinceautonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro dodici mesi dalla data di entratain vigore del presente decreto;h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta ed etici, adottati su basevolontaria, che, in considerazione delle specificità dei settori produttivi di riferimento,orientino i comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo i principi dellaresponsabilità sociale, dei lavoratori e di tutti i soggetti interessati, ai fini delmiglioramento dei livelli di tutela definiti legislativamente;i) valutare le problematiche connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e delleconvenzioni internazionali stipulate in materia di salute e sicurezza del lavoro;l) promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione allavalutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione;m) indicare modelli di organizzazione e gestione aziendale ai fini di cui all'articolo 30.Art. 7. Comitati regionali di coordinamento1. Al fine di realizzare una programmazione coordinata di interventi, nonchéuniformità degli stessi ed il necessario raccordo con il Comitato di cui all'articolo 5 econ la Commissione di cui all'articolo 6, presso ogni regione e provincia autonomaopera il comitato regionale di coordinamento di cui al decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.31 del 6 febbraio <strong>2008</strong>.Art. 8. Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi dilavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutarel'efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e perindirizzare le attività di vigilanza, attraverso l'utilizzo integrato delle informazionidisponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l'integrazione di specificiarchivi e la creazione di banche dati unificate.11
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