cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza erealizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delmedesimo sito.Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza:a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione deirischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzionenella azienda o unità produttiva;c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio diprevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazionedei luoghi di lavoro e del medico competente;d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione deirischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed aipreparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambientidi lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella previstadall'articolo 37;h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure diprevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autoritàcompetenti, dalle quali è, di norma, sentito;l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della suaattività;o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure diprevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e imezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salutedurante il lavoro.2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del temponecessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché deimezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltàriconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, letterar), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causadello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stessetutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede dicontrattazione collettiva nazionale.4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e perl'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17,comma 1, lettera a).5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente deldatore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e perl'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione deirischi di cui all'articolo 26, comma 3.6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segretoindustriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione42
dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3,nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenzanell'esercizio delle funzioni.7. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza èincompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione eprotezione.Art. 51. Organismi paritetici1. A livello territoriale sono costituiti gli organismi paritetici di cui all'articolo 2,comma 1, lettera ee).2. Fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui alcomma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sortesull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previstidalle norme vigenti.3. Gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell'individuazione disoluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela dellasalute e sicurezza sul lavoro;4. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi previstida accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.5. Agli effetti dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gliorganismi di cui al comma 1 sono parificati ai soggetti titolari degli istituti dellapartecipazione di cui al medesimo articolo.6. Gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale conspecifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possonoeffettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi dicompetenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.7. Gli organismi di cui al presente articolo trasmettono al Comitato di cui all'articolo 7una relazione annuale sull'attività svolta.8. Gli organismi paritetici comunicano alle aziende di cui all'articolo 48, comma 2, inominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Analogacomunicazione effettuano nei riguardi degli organi di vigilanza territorialmentecompetenti.Art. 52. Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza territoriali e alla pariteticità1. Presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)è costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti deilavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Il fondo opera a favore dellerealtà in cui la contrattazione nazionale o integrativa non preveda o costituiscasistemi di rappresentanza dei lavoratori e di pariteticità migliorativi o, almeno, di parilivello ed ha quali obiettivi il:a) sostegno ed il finanziamento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delledisponibilità del Fondo, delle attività delle rappresentanze dei lavoratori per lasicurezza territoriali, anche con riferimento alla formazione;b) finanziamento della formazione dei datori di lavoro delle piccole e medie imprese,dei piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile, dei lavoratoristagionali del settore agricolo e dei lavoratori autonomi;c) sostegno delle attività degli organismi paritetici.2. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato:a) da un contributo delle aziende di cui all'articolo 48, comma 3, in misura pari a dueore lavorative annue per ogni lavoratore occupato presso l'azienda ovvero l'unitàproduttiva;43
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