12.07.2015 Views

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

cantieri del sito produttivo in cui non vi siano rappresentanti per la sicurezza erealizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delmedesimo sito.Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il rappresentantedei lavoratori per la sicurezza:a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione deirischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzionenella azienda o unità produttiva;c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio diprevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazionedei luoghi di lavoro e del medico competente;d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione deirischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed aipreparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambientidi lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella previstadall'articolo 37;h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure diprevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autoritàcompetenti, dalle quali è, di norma, sentito;l) partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;m) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;n) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della suaattività;o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure diprevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e imezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salutedurante il lavoro.2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del temponecessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché deimezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltàriconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, letterar), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causadello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stessetutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede dicontrattazione collettiva nazionale.4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e perl'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17,comma 1, lettera a).5. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente deldatore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e perl'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione deirischi di cui all'articolo 26, comma 3.6. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delledisposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segretoindustriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!