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Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

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2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro edella previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA edall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti disettore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delledonne.3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, ètitolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196.4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, diconcerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengonodefinite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonchéle regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quantoprevisto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato edintegrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollodi intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi dilavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali leforze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamentealle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministridella difesa,dell'interno e dell'economia e delle finanze.5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso laperiodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d)del comma 6.6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:a) il quadro produttivo ed occupazionale;b) il quadro dei rischi;c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento diobiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli entiutilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispettodella normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui alcomma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali indotazione.Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze inmateria di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche diconsulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero dellavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnatedalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia ecomplementarietà, le seguenti attività:a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;12

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