2. Il Sistema informativo di cui al comma 1 è costituito dal Ministero del lavoro edella previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell'interno, dalleregioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'INAIL, dall'IPSEMA edall'ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro(CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti disettore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delledonne.3. L'INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP e, a tale fine, ètitolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196.4. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, diconcerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblicaamministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro180 giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, vengonodefinite le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, nonchéle regole per il trattamento dei dati. Tali regole sono definite nel rispetto di quantoprevisto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, così come modificato edintegrato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159, e dei contenuti del Protocollodi intesa sul Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi dilavoro. Con il medesimo decreto sono disciplinate le speciali modalità con le quali leforze armate e le forze di polizia partecipano al sistema informativo relativamentealle attività operative e addestrative. Per tale finalità è acquisita l'intesa dei Ministridella difesa,dell'interno e dell'economia e delle finanze.5. La partecipazione delle parti sociali al Sistema informativo avviene attraverso laperiodica consultazione in ordine ai flussi informativi di cui alle lettere a), b), c) e d)del comma 6.6. I contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:a) il quadro produttivo ed occupazionale;b) il quadro dei rischi;c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori;d) il quadro degli interventi di prevenzione delle istituzioni preposte;e) il quadro degli interventi di vigilanza delle istituzioni preposte.7. La diffusione delle informazioni specifiche è finalizzata al raggiungimento diobiettivi di conoscenza utili per le attività dei soggetti destinatari e degli entiutilizzatori. I dati sono resi disponibili ai diversi destinatari e resi pubblici nel rispettodella normativa di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.8. Le attività di cui al presente articolo sono realizzate dalle amministrazioni di cui alcomma 2 utilizzando le ordinarie risorse personali, economiche e strumentali indotazione.Art. 9. Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro1. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con competenze inmateria di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche diconsulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero dellavoro e della previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.2. L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA operano in funzione delle attribuzioni loro assegnatedalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia ecomplementarietà, le seguenti attività:a) elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di attività;12
) interazione, per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche di conferenzapermanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno aiprogrammi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo2, comma 1, lettera p), per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione eassicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre ilfenomeno degli infortuni e delle malattie professionali;c) consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, ancheattraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimentodei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli dirischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione deglielementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali,raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le partisociali;d) progettazione ed erogazione di percorsi formativi in materia di salute e sicurezzasul lavoro tenuto conto ed in conformità ai criteri e alle modalità elaborati ai sensidegli articoli 6 e 11;e) formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dicui all'articolo 32;f) promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoronei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazioneartistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioniinteressate;g) partecipazione, con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazionedelle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza inmateria di salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;h) consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza dellavoro di cui all'articolo 6;i) elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1,lettera v);l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma 1, lettera z);m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi dilavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.3. L'attività di consulenza di cui alla lettera c) del comma 2, non può essere svoltadai funzionari degli istituti di cui al presente articolo che svolgono attività di controlloe verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I soggettiche prestano tale attività non possono, per un periodo di tre anni dalla cessazionedell'incarico, esercitare attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie dicompetenza degli istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attività di consulenza non vi èl'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale o dicomunicazione ad altre Autorità competenti delle contravvenzioni rilevate ove siriscontrino violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro; inogni caso, l'esercizio dell'attività di consulenza non esclude o limita la possibilità perl'ente di svolgere l'attività di controllo e verifica degli obblighi nelle materie dicompetenza degli istituti medesimi. Con successivo decreto del Ministro del lavoro edella previdenza sociale, di concerto con il Ministro della salute per la parteconcernente i funzionari dell'ISPESL, è disciplinato lo svolgimento dell'attività diconsulenza e dei relativi proventi, fermo restando che i compensi percepiti per losvolgimento dell'attività di consulenza sono devoluti in ragione della metà all'ente diappartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.4. L'INAIL fermo restando quanto previsto dall'articolo 12 della legge 11 marzo 1988,n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché da ogni altradisposizione previgente, svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico e13
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compresi la produzione, la manipola
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