Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizionedei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizionedei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni perl'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunitàeuropee;Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione delladirettiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relativeall'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campielettromagnetici);Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del6 marzo <strong>2008</strong>;Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e deidatori di lavoro;Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo<strong>2008</strong>;Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera deideputati e del Senato della Repubblica;Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile<strong>2008</strong>;Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e dellaprevidenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, diconcerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricolealimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, dellasolidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e leautonomie locali e dell'economia e delle finanze;Emanail seguente decreto legislativo:2
Titolo IPRINCIPI COMUNICapo I - Disposizioni generaliArt. 1. Finalità1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazionedell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma dellenorme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori neiluoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime inun unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui alpresente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioniinternazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117 della Costituzione eagli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e diBolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela dellelavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelliessenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alledifferenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratoriimmigrati.2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzionee dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni delpresente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regionie province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato econ carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle qualiancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdonocomunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando iprincipi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma , della Costituzione.3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sonoeffettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.Art. 2. Definizioni1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo siintende per:a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgeun'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico oprivato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Allavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società,anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; ilsoggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cuiall'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizionidelle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio elavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta delmondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipanteai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzaturedi lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiaturefornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamenteapplicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definitodalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuocoe della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cuial decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;3
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