12.07.2015 Views

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuatecon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dellavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cuiall'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali ilpersonale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivitàdi vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezzadell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanzasull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi dilavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratoriattribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli ufficidi sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quantoriguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambitoportuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forzearmate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sonocompetenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentanoanaloghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità diattuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoroe della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia puòavvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche medianteconvenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento allestrutture penitenziarie.4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamentodi cui agli articoli 5 e 7.5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgonoattività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorionazionale, attività di consulenza.6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette apagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, deldecreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionaleper finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti diprevenzione delle AA.SS.LL.7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanzacompetenti, come individuati dal presente decreto.Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute esicurezza dei lavoratori1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché dicontrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando leattribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettivecompetenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivitàimprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dallescritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 percento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterateviolazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposogiornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di18

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!