) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuatecon decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dellavoro e della previdenza sociale, e della salute, adottato sentito il comitato di cuiall'articolo 5 e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle quali ilpersonale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge attivitàdi vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza neiluoghi di lavoro, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezzadell'Azienda sanitaria locale competente per territorio.3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in tema di vigilanzasull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi dilavoro, restano ferme le competenze in materia di salute e sicurezza dei lavoratoriattribuite alle autorità marittime a bordo delle navi ed in ambito portuale, agli ufficidi sanità aerea e marittima, alle autorità portuali ed aeroportuali, per quantoriguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili ed in ambitoportuale ed aeroportuale nonché ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forzearmate e per le Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i predetti servizi sonocompetenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentanoanaloghe esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità diattuazione, con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoroe della previdenza sociale e della salute. L'Amministrazione della giustizia puòavvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche medianteconvenzione con i rispettivi Ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento allestrutture penitenziarie.4. La vigilanza di cui al presente articolo è esercitata nel rispetto del coordinamentodi cui agli articoli 5 e 7.5. Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgonoattività di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorionazionale, attività di consulenza.6. L'importo delle somme che l'ASL, in qualità di organo di vigilanza, ammette apagare in sede amministrativa ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, deldecreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, integra l'apposito capitolo regionaleper finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dai dipartimenti diprevenzione delle AA.SS.LL.7. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto del Presidente dellaRepubblica 19 marzo 1956, n. 303, con riferimento agli organi di vigilanzacompetenti, come individuati dal presente decreto.Art. 14. Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute esicurezza dei lavoratori1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché dicontrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando leattribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92, comma1, lettera e), gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettivecompetenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attivitàimprenditoriale qualora riscontrino l'impiego di personale non risultante dallescritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 percento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero in caso di reiterateviolazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposogiornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di18
esposizione al rischio di infortunio, nonché in caso di gravi e reiterate violazioni inmateria di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto delMinistero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia ditutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto perl'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelleindividuate nell'allegato I. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicataall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cuiall'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delleinfrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di unprovvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni edalla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché perun eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata dellasospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presentecomma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Aiprovvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7agosto 1990, n. 241.2. I poteri e gli obblighi di cui al comma 1 spettano anche agli organi di vigilanzadelle aziende sanitarie locali, con riferimento all'accertamento della reiterazione delleviolazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavorodi cui al comma 1. In materia di prevenzione incendi trovano applicazione ledisposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139.3. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo divigilanza che lo ha adottato.4. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanza delMinistero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altradocumentazione obbligatoria;b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi direiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro,riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, esuccessive modificazioni, o di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia ditutela della salute e della sicurezza sul lavoro;c) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle dicui al comma 6.5. È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'organo di vigilanzadelle aziende sanitarie locali di cui al comma 2:a) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravie reiterate violazioni delle disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezzasul lavoro;b) il pagamento di una somma aggiuntiva unica pari a Euro 2.500 rispetto a quelle dicui al comma 6.6. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrativevigenti.7. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 4, lettera c), integra ladotazione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decretolegge20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio1993, n. 236, ed è destinato al finanziamento degli interventi di contrasto al lavorosommerso ed irregolare individuati con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g), della legge 27dicembre 2006, n. 296.19
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compresi la produzione, la manipola
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