12.07.2015 Views

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

Decreto Legislativo 81/2008 - Dismamusica

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

8. L'importo delle somme aggiuntive di cui al comma 5, lettera b), integra l'appositocapitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.9. Avverso i provvedimenti di sospensione di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso,entro 30 giorni, rispettivamente, alla Direzione regionale del lavoro territorialmentecompetente e al presidente della Giunta regionale, i quali si pronunciano nel terminedi 15 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine ilprovvedimento di sospensione perde efficacia.10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui alpresente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi.11. Nelle ipotesi delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui alcomma 1, le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dellecompetenze in tema di vigilanza in materia.Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoroSezione I – Misure di tutela e obblighiArt. 15. Misure generali di tutela1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghidi lavoro sono:a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modocoerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonchél'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo inrelazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezionedei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi dilavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoromonotono e di quello ripetitivo;e) la riduzione dei rischi alla fonte;f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,esposti al rischio;h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezioneindividuale;l) il controllo sanitario dei lavoratori;m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitariinerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per lasicurezza;q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramentonel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e dibuone prassi;u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;20

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!