6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolonelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo11.Art. 31. Servizio di prevenzione e protezione1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio diprevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incaricapersone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro ogli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devonopossedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere innumero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e ditempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possonosubire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi dipersone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie,per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che,all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti dicui all'articolo 32.5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questoesonerato dalla propria responsabilità in materia.6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda,ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999,n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensidegli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri emunizioni;e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione eprotezione deve essere interno.8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese,può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoropossono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazionedegli addetti e del responsabile.Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONEArt. 32. Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi diprevenzione e protezione interni ed esterni1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi diprevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura deirischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, ènecessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma diistruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verificadell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischipresenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.30
Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione eprotezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere unattestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazionein materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e dastress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestionedelle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e direlazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni casoquanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenzapermanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento edi Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, esuccessive modificazioni.3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur nonessendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svoltouna delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore dilavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsisecondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2.4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e dalleprovince autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, odall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili delfuoco dall'amministrazione della Difesa, dalla Scuola superiore della pubblicaamministrazione e dalle altre Scuole superiori delle singole amministrazioni, dalleassociazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici,nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto deilimiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possonoessere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17,L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, o nelleclassi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricercascientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla GazzettaUfficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto delMinistro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001,pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altrelauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esoneratidalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titolidi studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti afrequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Statoregionidi cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione dicui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sonoregistrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i),del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelleistituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non optaper lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezionedei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,individuandolo tra:a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui al presentearticolo che si dichiari a tal fine disponibile;31
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compresi la produzione, la manipola
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