ad integrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazioneobbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, i seguenticompiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:a) raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sullavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quellodell'evento;b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattiecorrelate al lavoro, coordinandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;c) partecipa alla elaborazione, formulando pareri e proposte, della normazionetecnica in materia;d) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero dellavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, lerelative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare datadal 1° gennaio 2007.5. L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - ISPESL è ente didiritto pubblico, nel settore della ricerca, dotato di autonomia scientifica,organizzativa, patrimoniale, gestionale e tecnica. L'ISPESL è organo tecnicoscientificodel Servizio sanitario nazionale di ricerca, sperimentazione, controllo,consulenza, assistenza, alta formazione, informazione e documentazione in materiadi prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e dipromozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, del quale siavvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai settori della salute, dell'ambiente,del lavoro e della produzione e le regioni e le province autonome di Trento e diBolzano.6. L'ISPESL, nell'ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delleproprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione diprevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:a) svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e programmi diinteresse nazionale nel campo della prevenzione degli infortuni, e delle malattieprofessionali, della sicurezza sul lavoro e della promozione e tutela della salute negliambienti di vita e di lavoro;b) interviene nelle materie di competenza dell'Istituto, su richiesta degli organicentrali dello Stato e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,nell'ambito dei controlli che richiedono un'elevata competenza scientifica. Ai fini dellapresente lettera, esegue, accedendo nei luoghi di lavoro, accertamenti e indagini inmateria di salute e sicurezza del lavoro;c) è organo tecnico-scientifico delle Autorità nazionali preposte alla sorveglianza delmercato ai fini del controllo della conformità ai requisiti di sicurezza e salute diprodotti messi a disposizione dei lavoratori;d) svolge attività di organismo notificato per attestazioni di conformità relative alleDirettive per le quali non svolge compiti relativi alla sorveglianza del mercato;e) è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di attrezzature di lavorosottoposte a tale regime;f) fornisce consulenza al Ministero della salute, agli altri Ministeri e alle regioni e alleprovince autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;g) fornisce assistenza al Ministero della salute e alle regioni e alle province autonomeper l'elaborazione del Piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali e dei pianinazionali e regionali della prevenzione, per il monitoraggio delle azioni poste inessere nel campo salute e sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimentodei livelli essenziali di assistenza in materia;14
h) supporta il Servizio sanitario nazionale, fornendo informazioni, formazione,consulenza e assistenza alle strutture operative per la promozione della salute,prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;i) svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavorodelle ASL, l'attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio sanitarionazionale;l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti dalle attività diprevenzione nei luoghi di lavoro svolte dalle strutture del Servizio sanitarionazionale;m) partecipa alla elaborazione di norme di carattere generale e formula, pareri eproposte circa la congruità della norma tecnica non armonizzata ai requisiti disicurezza previsti dalla legislazione nazionale vigente;n) assicura la standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e delle procedureper la valutazione e la gestione dei rischi e per l'accertamento dello stato di salutedei lavoratori in relazione a specifiche condizioni di rischio e contribuisce alladefinizione dei limiti di esposizione;o) diffonde, previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui all'articolo 2, comma 1,lettera v);p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,in qualità di focal point italiano nel network informativo dell'Agenzia europea per lasalute e sicurezza nei luoghi di lavoro;q) supporta l'attività di monitoraggio del Ministero della salute sulla applicazione deilivelli essenziali di assistenza relativi alla sicurezza nei luoghi di lavoro.7. L'IPSEMA svolge, con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico ed adintegrazione delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali del settore marittimo, iseguenti compiti oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente decreto:a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sullavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quellodell'evento;b) concorre alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattiecorrelate al lavoro, raccordandosi con il Ministero della salute e con l'ISPESL;c) finanzia, nell'ambito e nei limiti delle proprie spese istituzionali, progetti diinvestimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;d) supporta, in raccordo con le amministrazioni competenti in materia di salute per ilsettore marittimo, anche mediante convenzioni con l'INAIL, le prestazioni diassistenza sanitaria riabilitativa per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurareil loro reinserimento lavorativo;e) eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero dellavoro e della previdenza sociale, le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del settoremarittimo. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite conriferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007.Art. 10. Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi dilavoro1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le AA.SS.LL. delSSN, il Ministero dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili delfuoco, l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), ilMinistero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dello sviluppo economicoper il settore estrattivo, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sullavoro (INAIL), l'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), gliorganismi paritetici e gli enti di patronato svolgono, anche mediante convenzioni,15
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