) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cuiambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazionestessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nellepubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano ipoteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casiin cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale,individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo contodell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, edotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, odi individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincidecon l'organo di vertice medesimo;c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico oprivato;d) «dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poterigerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttivedel datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dipoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando unfunzionale potere di iniziativa;f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso dellecapacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore dilavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dairischi;g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso dellecapacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio dicui alla lettera l);h) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativie professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previstoall'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed ènominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altricompiti di cui al presente decreto;i) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata perrappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e dellasicurezza durante il lavoro;l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi emezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezionedai rischi professionali per i lavoratori;m) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dellostato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattoridi rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;n) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondola particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischiprofessionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambienteesterno;o) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistentesolo in un'assenza di malattia o d'infermità;p) «sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggettiistituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione4
dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezzadei lavoratori;q) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per lasalute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essiprestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure diprevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte agarantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente ilpotenziale di causare danni;s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nellecondizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure allaloro combinazione;t) «unità produttiva»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni oall'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;u) «norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazioneinternazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale dinormalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;v) «buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativavigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate apromuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischie il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagliorganismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla Commissione consultivapermanente di cui all'articolo 6, previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede aassicurarne la più ampia diffusione;z) «linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativain materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL edall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;aa) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori edagli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze eprocedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza deirispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione deirischi;bb) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili allaidentificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;cc) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratoril'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche diprotezione individuale, e le procedure di lavoro;dd) «modello di organizzazione e di gestione»: modello organizzativo e gestionaleper la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, aisensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codicepenale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dellasalute sul lavoro;ee) «organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazionidei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul pianonazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative el'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioniinerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assistenza alle imprese finalizzataall'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnataloro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;5
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compresi la produzione, la manipola
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Art. 273. Misure igieniche1. In tut
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a) la messa a disposizione di vacci
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