ff) «responsabilità sociale delle imprese»: integrazione volontaria dellepreoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attivitàcommerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.Art. 3. Campo di applicazione1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati epubblici, e a tutte le tipologie di rischio.2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco,del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile, nonchénell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalitàistituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezzapubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzionidell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione diogni ordine e grado, delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 1° agosto1991, n. 266, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presentedecreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenzeconnesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, individuate entro e nonoltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo condecreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, dai Ministri competenti di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenzasociale, della salute e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione,acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacalicomparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamenteagli schemi di decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieried il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentatividel personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, lebiblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela deibeni artistici storici e culturali. Con i successivi decreti, da emanare entro dodici mesidalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri competenti, diconcerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, acquisito ilparere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioninecessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decretodella normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 271, in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27luglio 1999, n. 272, e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo17 agosto 1999, n. 298, e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titolidal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviariocontenuta nella legge 26 aprile 1974, n. 191, e relativi decreti di attuazione.3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, sono fatte salve le disposizioniattuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, al decretolegislativo 27 luglio 1999, n. 272, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e ledisposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.547, e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164,richiamate dalla legge 26 aprile 1974, n. 191, e dai relativi decreti di attuazione;decorso inutilmente tale termine, trovano applicazione le disposizioni di cui alpresente decreto.4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinatie autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previstodai commi successivi del presente articolo.6
5. Nell'ipotesi di prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazionedi lavoro di cui agli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003,n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previstodal comma 5 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gliobblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a caricodell'utilizzatore.6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione eprotezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico deldistaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmenteconnessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per ilpersonale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165, che presta servizio con rapporto di dipendenzafunzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gliobblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designatodall'amministrazione, organo o autorità ospitante.7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decretolegislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e dei collaboratoricoordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del codice diprocedura civile, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove laprestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasionali di tipoaccessorio, ai sensi dell'articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni, il presente decreto legislativoe tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute siapplicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario,compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini,agli anziani, agli ammalati e ai disabili.9. Nei confronti dei lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,e dei lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo deiproprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazionedi cui agli articoli 36 e 37. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositividi protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi incui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, taliattrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III.10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa dilavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli dicui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e di cuiall'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano ledisposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge laprestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie,o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni dicui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa lepolitiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordinealle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttiveaziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa inmateria di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datoredi lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso alluogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratticollettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso dellavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore adistanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misuredirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori7
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compresi la produzione, la manipola
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