c) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per laviolazione dell'articolo 18, comma 1, lettera c).Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi;d) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per laviolazione degli articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2;e) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per laviolazione degli articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4;f) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.000 a 10.000 euro per nonaver provveduto alla nomina di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a);g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazionedell'articolo 18, comma 1, lettera bb);h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per laviolazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29,comma 4, e 35, comma 2;i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazionedell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ai tregiorni;l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazionedell'articolo 18, comma 1, lettera r), con riferimento agli infortuni superiori ad ungiorno;m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascunlavoratore, in caso di violazione dell'articolo 26, comma 8;n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso diviolazione dall'articolo 18, comma 1, lettera s);o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazionedall'articolo 18, comma 1, lettera aa).5. L'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l'applicazionedelle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del testo unico delledisposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattieprofessionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124.Art. 56. Sanzioni per il preposto1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanzadegli obblighi generali di cui all'articolo 19:a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per laviolazione dell'articolo 19, comma 1, lettere a), e), f);b) con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazionedell'articolo 19, comma 1, lettere b), c), d);c) con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1,lettera g).Art. 57. Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori1. I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino aun mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro.2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell'articolo 23 sono puniti conl'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 15.000 a 45.000 euro.3. Gli installatori che violano il disposto dell'articolo 24 sono puniti con l'arresto fino atre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 3.000 euro.Art. 58. Sanzioni per il medico competente1. Il medico competente è punito:a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 500 a 2.500 euro per laviolazione dell'articolo 25, comma 1, lettere d), e) e f);46
) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.500 euro per laviolazione dell'articolo 25, comma 1, lettere b), c) e g);c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 1.000 a 5.000 euro per laviolazione dell'articolo 25, comma 1, lettera l);d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazionedell'articolo 25, comma 1, lettere h), i) e m), e per la violazione dell'articolo 41,comma 5;e) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.500 euro per laviolazione dell'articolo 40, comma 1.Art. 59. Sanzioni per i lavoratori1. I lavoratori sono puniti:a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazionedell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazionedell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cuialla medesima disposizione.Art. 60. Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, ipiccoli imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo1. I soggetti di cui all'articolo 21 sono puniti:a) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 2.000 euro per la violazionedell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b);b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazionedell'articolo 21, comma 1, lettera c).Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALEArt. 61. Esercizio dei diritti della persona offesa1. In caso di esercizio dell'azione penale per i delitti di omicidio colposo o di lesionipersonali colpose, se il fatto è commesso con violazione delle norme per laprevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiadeterminato una malattia professionale, il pubblico ministero ne dà immediata notiziaall'INAIL ed all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, ai fini dell'eventualecostituzione di parte civile e dell'azione di regresso.2. Le organizzazioni sindacali e le associazioni dei familiari delle vittime di infortunisul lavoro hanno facoltà di esercitare i diritti e le facoltà della persona offesa di cuiagli articoli 91 e 92 del codice di procedura penale, con riferimento ai reati commessicon violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relativeall'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.47
- Page 2 and 3: Visto il decreto legislativo 19 ago
- Page 4 and 5: ) «datore di lavoro»: il soggetto
- Page 6 and 7: ff) «responsabilità sociale delle
- Page 8 and 9: interni all'azienda, permettendogli
- Page 10 and 11: 4. Ai fini delle definizioni degli
- Page 12 and 13: 2. Il Sistema informativo di cui al
- Page 14 and 15: ad integrazione delle proprie compe
- Page 16 and 17: attività di informazione, assisten
- Page 18 and 19: ) lavori mediante cassoni in aria c
- Page 20 and 21: 8. L'importo delle somme aggiuntive
- Page 22 and 23: h) adottare le misure per il contro
- Page 24 and 25: direttamente, in caso di urgenza, n
- Page 26 and 27: l) visita gli ambienti di lavoro al
- Page 28 and 29: salute dei lavoratori, ivi compresi
- Page 30 and 31: 6. L'adozione del modello di organi
- Page 32 and 33: ) il personale interno ad una unit
- Page 34 and 35: 4. Il contenuto della informazione
- Page 36 and 37: soggetti di cui al precedente perio
- Page 38 and 39: misure indicate dal medico competen
- Page 40 and 41: 7. Le maggiori risorse derivanti da
- Page 42 and 43: cantieri del sito produttivo in cui
- Page 44 and 45: ) dalle entrate derivanti dall'irro
- Page 48 and 49: Titolo IILUOGHI DI LAVOROCapo I - D
- Page 50 and 51: Titolo IIIUSO DELLE ATTREZZATURE DI
- Page 52 and 53: 2. a controlli straordinari al fine
- Page 54 and 55: d) poter essere adattati all'utiliz
- Page 56 and 57: 1. Tutti i materiali, i macchinari
- Page 58 and 59: Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBI
- Page 60 and 61: artigianato e del documento unico d
- Page 62 and 63: e) la delimitazione e l'allestiment
- Page 64 and 65: Art. 100. Piano di sicurezza e di c
- Page 66 and 67: Art. 108. Viabilita' nei cantieri1.
- Page 68 and 69: 6. Il datore di lavoro assicura che
- Page 70 and 71: e) i rischi oggettivi e le misure d
- Page 72 and 73: Art. 124. Deposito di materiali sul
- Page 74 and 75: g) schemi-tipo di ponteggio con l'i
- Page 76 and 77: a) alla disposizione di cui all'art
- Page 78 and 79: 1. Prima di procedere alla esecuzio
- Page 80 and 81: ) con l'arresto da due a quattro me
- Page 82 and 83: collettiva, il datore di lavoro fa
- Page 84 and 85: 1. Il datore di lavoro ed il dirige
- Page 86 and 87: 3. In assenza di una disposizione c
- Page 88 and 89: Titolo VIIIAGENTI FISICICapo I - Di
- Page 90 and 91: a) pressione acustica di picco (p p
- Page 92 and 93: g) riduzione del rumore mediante un
- Page 94 and 95: Art. 200. Definizioni1. Ai fini del
- Page 96 and 97:
appresentanti per la sicurezza dei
- Page 98 and 99:
1) interferenza con attrezzature e
- Page 100 and 101:
e) valori limite di esposizione: li
- Page 102 and 103:
Capo VI - SanzioniArt. 219. Sanzion
- Page 104 and 105:
compresi la produzione, la manipola
- Page 106 and 107:
cagionato tale superamento dell'eve
- Page 108 and 109:
a) attività a fini esclusivi di ri
- Page 110 and 111:
4. Nelle more dell'adozione dei dec
- Page 112 and 113:
Art. 237. Misure tecniche, organizz
- Page 114 and 115:
1. I lavoratori per i quali la valu
- Page 116 and 117:
1. La Commissione consultiva tossic
- Page 118 and 119:
g) l'amianto o i materiali che rila
- Page 120 and 121:
2. Il datore di lavoro, prima dell'
- Page 122 and 123:
intendersi come temporanea dovendos
- Page 124 and 125:
3. Il datore di lavoro invia una nu
- Page 126 and 127:
Art. 273. Misure igieniche1. In tut
- Page 128 and 129:
a) la messa a disposizione di vacci
- Page 130 and 131:
Titolo XIPROTEZIONE DA ATMOSFERE ES
- Page 132 and 133:
) che saranno prese misure adeguate
- Page 134 and 135:
a) quando la violazione abbia avuto