7. Le maggiori risorse derivanti dall'espletamento della funzione di controllo di cui alpresente articolo, sono rassegnate al Corpo nazionale dei vigili per il miglioramentodei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTIDEI LAVORATORIArt. 47. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o dicomparto, aziendale e di sito produttivo. L'elezione dei rappresentanti per lasicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante deilavoratori per la sicurezza.3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dailavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territorialeo del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'articolo 48.4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante deilavoratori per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito dellerappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, ilrappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante deilavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti perl'espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.6. L'elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali odi comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezzasul lavoro, individuata, nell'ambito della settimana europea per la salute e sicurezzasul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concertocon il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro edei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con ilmedesimo decreto sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nellamisura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni dirappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti dicui agli articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratorie dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.Art. 48. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale di cui all'articolo 47,comma 3, esercita le competenze del rappresentante dei lavoratori per la sicurezzadi cui all'articolo 50 e i termini e con le modalità ivi previste con riferimento a tutte leaziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali nonsia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.2. Le modalità di elezione o designazione del rappresentante di cui al comma 1 sonoindividuate dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulatidalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di40
elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e dellaprevidenza sociale, sentite le associazioni di cui al presente comma.3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o designato ilrappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo di cui all'articolo52.4. Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e deltermine di preavviso individuati dagli accordi di cui al comma 2. Il termine dipreavviso non opera in caso di infortunio grave. In tale ultima ipotesi l'accessoavviene previa segnalazione all'organismo paritetico.5. Ove l'azienda impedisca l'accesso, nel rispetto delle modalità di cui al presentearticolo, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, questi locomunica all'organismo paritetico o, in sua mancanza, all'organo di vigilanzaterritorialmente competente.6. L'organismo paritetico o, in mancanza, il Fondo di cui all'articolo 52 comunica alleaziende e ai lavoratori interessati il nominativo del rappresentante della sicurezzaterritoriale.7. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale ha diritto ad unaformazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specificiesistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargliadeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischistessi. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione delrappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale sono stabiliti in sede dicontrattazione collettiva secondo un percorso formativo di almeno 64 ore iniziali, daeffettuarsi entro 3 mesi dalla data di elezione o designazione, e 8 ore diaggiornamento annuale.8. L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezzaterritoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative.Art. 49. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo1. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo sono individuati neiseguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende ocantieri:a) i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 gennaio1994, n. 84, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima daindividuare con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e deitrasporti, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto;b) centri intermodali di trasporto di cui alla direttiva del Ministro dei trasporti del 18ottobre 2006, n. 3858;c) impianti siderurgici;d) cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, intesa quale entità presunta deicantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori,anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;e) contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza dellelavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'areasuperiore a 500.2. Nei contesti di cui al comma precedente il rappresentante dei lavoratori per lasicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti deilavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.3. La contrattazione collettiva stabilisce le modalità di individuazione di cui al comma2, nonché le modalità secondo cui il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza disito produttivo esercita le attribuzioni di cui all'articolo 50 in tutte le aziende o41
- Page 2 and 3: Visto il decreto legislativo 19 ago
- Page 4 and 5: ) «datore di lavoro»: il soggetto
- Page 6 and 7: ff) «responsabilità sociale delle
- Page 8 and 9: interni all'azienda, permettendogli
- Page 10 and 11: 4. Ai fini delle definizioni degli
- Page 12 and 13: 2. Il Sistema informativo di cui al
- Page 14 and 15: ad integrazione delle proprie compe
- Page 16 and 17: attività di informazione, assisten
- Page 18 and 19: ) lavori mediante cassoni in aria c
- Page 20 and 21: 8. L'importo delle somme aggiuntive
- Page 22 and 23: h) adottare le misure per il contro
- Page 24 and 25: direttamente, in caso di urgenza, n
- Page 26 and 27: l) visita gli ambienti di lavoro al
- Page 28 and 29: salute dei lavoratori, ivi compresi
- Page 30 and 31: 6. L'adozione del modello di organi
- Page 32 and 33: ) il personale interno ad una unit
- Page 34 and 35: 4. Il contenuto della informazione
- Page 36 and 37: soggetti di cui al precedente perio
- Page 38 and 39: misure indicate dal medico competen
- Page 42 and 43: cantieri del sito produttivo in cui
- Page 44 and 45: ) dalle entrate derivanti dall'irro
- Page 46 and 47: c) con l'arresto da tre a sei mesi
- Page 48 and 49: Titolo IILUOGHI DI LAVOROCapo I - D
- Page 50 and 51: Titolo IIIUSO DELLE ATTREZZATURE DI
- Page 52 and 53: 2. a controlli straordinari al fine
- Page 54 and 55: d) poter essere adattati all'utiliz
- Page 56 and 57: 1. Tutti i materiali, i macchinari
- Page 58 and 59: Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBI
- Page 60 and 61: artigianato e del documento unico d
- Page 62 and 63: e) la delimitazione e l'allestiment
- Page 64 and 65: Art. 100. Piano di sicurezza e di c
- Page 66 and 67: Art. 108. Viabilita' nei cantieri1.
- Page 68 and 69: 6. Il datore di lavoro assicura che
- Page 70 and 71: e) i rischi oggettivi e le misure d
- Page 72 and 73: Art. 124. Deposito di materiali sul
- Page 74 and 75: g) schemi-tipo di ponteggio con l'i
- Page 76 and 77: a) alla disposizione di cui all'art
- Page 78 and 79: 1. Prima di procedere alla esecuzio
- Page 80 and 81: ) con l'arresto da due a quattro me
- Page 82 and 83: collettiva, il datore di lavoro fa
- Page 84 and 85: 1. Il datore di lavoro ed il dirige
- Page 86 and 87: 3. In assenza di una disposizione c
- Page 88 and 89: Titolo VIIIAGENTI FISICICapo I - Di
- Page 90 and 91:
a) pressione acustica di picco (p p
- Page 92 and 93:
g) riduzione del rumore mediante un
- Page 94 and 95:
Art. 200. Definizioni1. Ai fini del
- Page 96 and 97:
appresentanti per la sicurezza dei
- Page 98 and 99:
1) interferenza con attrezzature e
- Page 100 and 101:
e) valori limite di esposizione: li
- Page 102 and 103:
Capo VI - SanzioniArt. 219. Sanzion
- Page 104 and 105:
compresi la produzione, la manipola
- Page 106 and 107:
cagionato tale superamento dell'eve
- Page 108 and 109:
a) attività a fini esclusivi di ri
- Page 110 and 111:
4. Nelle more dell'adozione dei dec
- Page 112 and 113:
Art. 237. Misure tecniche, organizz
- Page 114 and 115:
1. I lavoratori per i quali la valu
- Page 116 and 117:
1. La Commissione consultiva tossic
- Page 118 and 119:
g) l'amianto o i materiali che rila
- Page 120 and 121:
2. Il datore di lavoro, prima dell'
- Page 122 and 123:
intendersi come temporanea dovendos
- Page 124 and 125:
3. Il datore di lavoro invia una nu
- Page 126 and 127:
Art. 273. Misure igieniche1. In tut
- Page 128 and 129:
a) la messa a disposizione di vacci
- Page 130 and 131:
Titolo XIPROTEZIONE DA ATMOSFERE ES
- Page 132 and 133:
) che saranno prese misure adeguate
- Page 134 and 135:
a) quando la violazione abbia avuto