h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza edare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato edinevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave eimmediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia diprotezione;l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agliarticoli 36 e 37;m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salutee sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazionedi lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori perla sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, surichiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cuiall'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentantedi accedere ai dati di cui alla lettera r);p) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi eper l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia airappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottatepossano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambienteesterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a finistatistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportinoun'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a finiassicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportinoun'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cuiall'articolo 50;t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazionedei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo ledisposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla naturadell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero dellepersone presenti;u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto,munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia,contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica dicui all'articolo 35;z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi eproduttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazioneal grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratoriper la sicurezza;bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria nonsiano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medicocompetente informazioni in merito a:a) la natura dei rischi;b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misurepreventive e protettive;c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;22
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari perassicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degliedifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese leistituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, pereffetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gliobblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi,si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati,con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggettoche ne ha l'obbligo giuridico.Art. 19. Obblighi del preposto1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loroattribuzioni e competenze, devono:a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loroobblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezzasul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezioneindividuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,informare i loro superiori diretti;b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioniaccedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio incaso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave eimmediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia diprotezione;e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori diriprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo graveed immediato;f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze deimezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ognialtra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga aconoscenza sulla base della formazione ricevuta;g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.Art. 20. Obblighi dei lavoratori1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quelladelle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sueazioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezziforniti dal datore di lavoro.2. I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimentodegli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigentie dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparatipericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto ledeficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasieventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi23
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