) dalle entrate derivanti dall'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decretoper la parte eccedente quanto riscosso a seguito dell'irrogazione delle sanzionipreviste dalla previdente normativa abrogata dal presente decreto nel corso dell'anno2007, incrementato del 10 per cento;c) con una quota parte delle risorse di cui all'articolo 9, comma 3;d) relativamente all'attività formative per le piccole e medie imprese di cui al comma1, lettera b), anche dalle risorse di cui all'articolo 11, comma 2.3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dellasalute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previaintesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piùrappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodicimesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità difunzionamento del fondo di cui al comma 1, i criteri di riparto delle risorse tra lefinalità di cui al medesimo comma nonché il relativo procedimento amministrativo econtabile di alimentazione.4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale redige una relazioneannuale sulla attività svolta, da inviare al Fondo.Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA ESTATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALIArt. 53. Tenuta della documentazione1. È consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per lamemorizzazione di qualunque tipo di documentazione prevista dal presente decretolegislativo.2. Le modalità di memorizzazione dei dati e di accesso al sistema di gestione dellapredetta documentazione devono essere tali da assicurare che:a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciòespressamente abilitati dal datore di lavoro;b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle personeresponsabili, in funzione della natura dei dati;c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamentericonducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante lamemorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi;d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità eai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate;e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, oveprevisti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti dimemoria;f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici dimemoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema dacodici virali;g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui sianodettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistemamedesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.3. Nel caso in cui le attività del datore di lavoro siano articolate su vari sedigeografiche o organizzate in distinti settori funzionali, l'accesso ai dati può avveniremediante reti di comunicazione elettronica, attraverso la trasmissione della passwordin modalità criptata e fermo restando quanto previsto al comma 2 relativamente allaimmissione e validazione dei dati da parte delle persone responsabili.4. La documentazione, sia su supporto cartaceo che informatico, deve esserecustodita nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia diprotezione dei dati personali.44
5. Tutta la documentazione rilevante in materia di igiene, salute e sicurezza sullavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico supportocartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione deirischi, le modalità per l'eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata delladocumentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto,adottato, previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cuiall'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relativeal registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.Art. 54. Comunicazioni e trasmissione della documentazione1. La trasmissione di documentazione e le comunicazioni a enti o amministrazionipubbliche, comunque previste dal presente decreto legislativo possono avveniretramite sistemi informatizzati, nel formato e con le modalità indicati dalle strutturericeventi.Capo IVDisposizioni penaliSezione I - SANZIONIArt. 55. Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammendada 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui allelettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18,comma 1, lettere q) e z), prima parte;b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione eprotezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previstodall'articolo 34;2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesia un anno e sei mesi se la violazione è commessa:a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici dicui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogenimutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica diamianto;c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di piùimprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.3. È punito con l'ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige ildocumento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cuiall'articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei casi in cui nel documento di valutazionedei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all'articolo 28, comma 2, letterec) ed e).4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:a) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 800 a 3.000 euro per laviolazione degli articoli 18, comma 1, lettere b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, lettere a), b) e c);b) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro per laviolazione degli articoli 18, commi 1, lettere d), h), e v), e 2, 26, comma 1, letterab), 43, comma 1, lettere d) ed e), 45, comma 1, 46, comma 2;45
- Page 2 and 3: Visto il decreto legislativo 19 ago
- Page 4 and 5: ) «datore di lavoro»: il soggetto
- Page 6 and 7: ff) «responsabilità sociale delle
- Page 8 and 9: interni all'azienda, permettendogli
- Page 10 and 11: 4. Ai fini delle definizioni degli
- Page 12 and 13: 2. Il Sistema informativo di cui al
- Page 14 and 15: ad integrazione delle proprie compe
- Page 16 and 17: attività di informazione, assisten
- Page 18 and 19: ) lavori mediante cassoni in aria c
- Page 20 and 21: 8. L'importo delle somme aggiuntive
- Page 22 and 23: h) adottare le misure per il contro
- Page 24 and 25: direttamente, in caso di urgenza, n
- Page 26 and 27: l) visita gli ambienti di lavoro al
- Page 28 and 29: salute dei lavoratori, ivi compresi
- Page 30 and 31: 6. L'adozione del modello di organi
- Page 32 and 33: ) il personale interno ad una unit
- Page 34 and 35: 4. Il contenuto della informazione
- Page 36 and 37: soggetti di cui al precedente perio
- Page 38 and 39: misure indicate dal medico competen
- Page 40 and 41: 7. Le maggiori risorse derivanti da
- Page 42 and 43: cantieri del sito produttivo in cui
- Page 46 and 47: c) con l'arresto da tre a sei mesi
- Page 48 and 49: Titolo IILUOGHI DI LAVOROCapo I - D
- Page 50 and 51: Titolo IIIUSO DELLE ATTREZZATURE DI
- Page 52 and 53: 2. a controlli straordinari al fine
- Page 54 and 55: d) poter essere adattati all'utiliz
- Page 56 and 57: 1. Tutti i materiali, i macchinari
- Page 58 and 59: Titolo IVCANTIERI TEMPORANEI O MOBI
- Page 60 and 61: artigianato e del documento unico d
- Page 62 and 63: e) la delimitazione e l'allestiment
- Page 64 and 65: Art. 100. Piano di sicurezza e di c
- Page 66 and 67: Art. 108. Viabilita' nei cantieri1.
- Page 68 and 69: 6. Il datore di lavoro assicura che
- Page 70 and 71: e) i rischi oggettivi e le misure d
- Page 72 and 73: Art. 124. Deposito di materiali sul
- Page 74 and 75: g) schemi-tipo di ponteggio con l'i
- Page 76 and 77: a) alla disposizione di cui all'art
- Page 78 and 79: 1. Prima di procedere alla esecuzio
- Page 80 and 81: ) con l'arresto da due a quattro me
- Page 82 and 83: collettiva, il datore di lavoro fa
- Page 84 and 85: 1. Il datore di lavoro ed il dirige
- Page 86 and 87: 3. In assenza di una disposizione c
- Page 88 and 89: Titolo VIIIAGENTI FISICICapo I - Di
- Page 90 and 91: a) pressione acustica di picco (p p
- Page 92 and 93: g) riduzione del rumore mediante un
- Page 94 and 95:
Art. 200. Definizioni1. Ai fini del
- Page 96 and 97:
appresentanti per la sicurezza dei
- Page 98 and 99:
1) interferenza con attrezzature e
- Page 100 and 101:
e) valori limite di esposizione: li
- Page 102 and 103:
Capo VI - SanzioniArt. 219. Sanzion
- Page 104 and 105:
compresi la produzione, la manipola
- Page 106 and 107:
cagionato tale superamento dell'eve
- Page 108 and 109:
a) attività a fini esclusivi di ri
- Page 110 and 111:
4. Nelle more dell'adozione dei dec
- Page 112 and 113:
Art. 237. Misure tecniche, organizz
- Page 114 and 115:
1. I lavoratori per i quali la valu
- Page 116 and 117:
1. La Commissione consultiva tossic
- Page 118 and 119:
g) l'amianto o i materiali che rila
- Page 120 and 121:
2. Il datore di lavoro, prima dell'
- Page 122 and 123:
intendersi come temporanea dovendos
- Page 124 and 125:
3. Il datore di lavoro invia una nu
- Page 126 and 127:
Art. 273. Misure igieniche1. In tut
- Page 128 and 129:
a) la messa a disposizione di vacci
- Page 130 and 131:
Titolo XIPROTEZIONE DA ATMOSFERE ES
- Page 132 and 133:
) che saranno prese misure adeguate
- Page 134 and 135:
a) quando la violazione abbia avuto