misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneitàalla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, ad altra mansionecompatibile con il suo stato di salute.2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori conserva laretribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché laqualifica originaria. Qualora il lavoratore venga adibito a mansioni equivalenti osuperiori si applicano le norme di cui all'articolo 2103 del codice civile, fermorestando quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZEArt. 43. Disposizioni generali1. Ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 18, comma 1, lettera t), il datore dilavoro:a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primosoccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;b) designa preventivamente i lavoratori di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave eimmediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché ilavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possanocessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogodi lavoro;e) adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolograve ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone eall'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere lemisure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sueconoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tieneconto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'azienda o della unitàproduttiva secondo i criteri previsti nei decreti di cui all'articolo 46.3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzatureadeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda odell'unità produttiva.4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dalchiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cuipersiste un pericolo grave ed immediato.Art. 44.Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato 1. Il lavoratore che, in casodi pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto dilavoro o da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essereprotetto da qualsiasi conseguenza dannosa.2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità dicontattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare leconseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno chenon abbia commesso una grave negligenza.Art. 45.Primo soccorso1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensionidell'azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,38
prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medicadi emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi dilavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto deilavoratori infortunati.2. Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti delpersonale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla naturadell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuatidal decretoministeriale 15 luglio 2003, n. 388 e dai successivi decreti ministeriali diadeguamento acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra loStato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.3. Con appositi decreti ministeriali, acquisito il parere della Conferenza permanente,acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regionie le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalità diapplicazione in ambito ferroviario del decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 esuccessive modificazioni.Art. 46. Prevenzione incendi1. La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusivacompetenza statuale, diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sulterritorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità dellepersone e di tutela dei beni e dell'ambiente.2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottateidonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori.3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 edalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, iMinistri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori dirischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:a) i criteri diretti atti ad individuare:1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenzequalora esso si verifichi;2) misure precauzionali di esercizio;3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;4) criteri per la gestione delle emergenze;b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.4. Fino all'adozione dei decreti di cui al comma 3, continuano ad applicarsi i criterigenerali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi dilavoro di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 10 marzo 1998.5. Al fine di favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza antincendio nei luoghi dilavoro, ed ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8marzo 2006, n. 139, con decreto del Ministro dell'interno sono istituiti, presso ognidirezione regionale dei vigili del fuoco, dei nuclei specialistici per l'effettuazione diuna specifica attività di assistenza alle aziende. Il medesimo decreto contiene leprocedure per l'espletamento della attività di assistenza.6. In relazione ai principi di cui ai commi precedenti, ogni disposizione contenuta nelpresente decreto legislativo, concernente aspetti di prevenzione incendi, sia perl'attività di disciplina che di controllo, deve essere riferita agli organi centrali eperiferici del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesacivile, di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Restanoferme le rispettive competenze di cui all'articolo 13.39
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e) valori limite di esposizione: li
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compresi la produzione, la manipola
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1. I lavoratori per i quali la valu
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g) l'amianto o i materiali che rila
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