Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle ... - OCST
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle ... - OCST
Contratto collettivo di lavoro per il personale occupato nelle ... - OCST
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Regolamentodella Commissione paritetica conc<strong>il</strong>iativadelle Istituzioni sociali aderenti al CCLArt. 1Composizione1.1. In applicazione dell'art. 6 del CCL, concluso fra <strong>di</strong>verse istituzioni socialidel Canton Ticino da una parte; l'Organizzazione Cristiano-Socialedel Canton Ticino (<strong>OCST</strong>) e <strong>il</strong> Sindacato Svizzero dei Servizi Pubblici(VPOD) dall'altra, viene nominata una Commissione Paritetica Conc<strong>il</strong>iativachiamata qui <strong>di</strong> seguito CPC.1.2. La CPC è composta <strong>di</strong> 3 membri e 2 supplenti, in rappresentanza delleIS e <strong>di</strong> 3 membri e 2 supplenti in rappresentanza dei sindacati firmataridel CCL.1.3. I supplenti saranno regolarmente convocati alle sedute della CPC.Avranno <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> voto deliberativo unicamente quando sostituirannoun membro assente della rispettiva delegazione.Art. 2Cariche2.1. La CPC nomina nel suo seno un presidente, un vice-presidente e unsegretario-cassiere <strong>per</strong> un anno.2.2. Alla scadenza del loro mandato gli interessati potranno essere rieletti ecosì <strong>di</strong> seguito.2.3. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>missioni o vacanze durante <strong>il</strong> mandato la CPC provvederàalla sostituzione transitoria.Art. 3Riunioni3.1. La CPC si riunisce su convocazione della presidenza e ogni qualvoltauna della parti firmatarie del CCL, anche singolarmente, ne chiederàconvocazione.3.2. La presidenza deve dar seguito alla convocazione della CPC al più tar<strong>di</strong>entro 30 giorni dalla richiesta.Art. 4Vali<strong>di</strong>tà delle decisioni4.1. Le decisioni della CPC, ritenuta la presenza <strong>di</strong> 3 rappresentati <strong>per</strong> parte,sono prese a maggioranza semplice. Nel caso in cui la CPC intendaapportare mo<strong>di</strong>fiche al CCL, o emanare <strong>di</strong>rettive o regolamenti, ledecisioni sono valide e impegnative <strong>per</strong> le parti, se prese a maggioranzadei 2/3 dei suoi membri.52