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Vie&Trasporti n. 871 luglio 2023

Cover 20 Scania, Gruber Logistics ed Electrolux Italia insieme per un trasporto sostenibile. Tra Lombardia ed Emilia con un P25 elettrico Prova 22 Test della strada per Fiat eScudo 75 kW. Uno di famiglia Voci 8 Patrizio Ricci, presidente nazionale CNA Fita. Collaborare per un mondo migliore Anteprime 30 Ineos Grenadier. Tutto quello che si può immaginare 44 Chereau. Che freddo Attualità 6 Noleggio veicoli pesanti. L’Europa cambia le regole 12 Truck engineering. Le tante rivoluzioni rimaste sulla carta 16 Sicurezza. Più ADAS a bordo per ridurre l’incidentalità 32 I primi 50 anni di Mercedes-Benz Italia . Avanti tutta 34 Diesel o elettrico?Perché le batterie possono essere la soluzione giusta 36 Autobrennero: al via i lavori per la nuova stazione di controllo di Vipiteno 40 Inchiesta Altroconsumo. Disagi in crescendo sulle autostrade italiane 42 Dakar 2024. Al Village Iveco svelati i primi dettagli 57 Persone&poltrone 57 Si dice che... Reti&Service 49 Maison Renault. Investire sul domani 51 Diesel Technic Italia. Raddoppio 52 Pillole da Automotive Dealer Day 2023 54 Venti candeline per la rete Rhiag ‘a posto’ Rubriche 4 Diamo i numeri 46 Associazioni & dintorni. In viaggio da 60 anni 48 Il parere legale. Occhio ai segnali 56 Leggi, aziende, lavoro. È o non è lavoro? 61 Motori spenti 62 Promozioni 64 Vetrina 66 Tutte le prove

Cover
20 Scania, Gruber Logistics ed
Electrolux Italia insieme per un trasporto sostenibile. Tra Lombardia ed Emilia con un P25 elettrico

Prova
22 Test della strada per Fiat eScudo 75 kW. Uno di famiglia

Voci
8 Patrizio Ricci, presidente nazionale CNA Fita. Collaborare per un mondo migliore

Anteprime
30 Ineos Grenadier. Tutto quello che si può immaginare
44 Chereau. Che freddo

Attualità
6 Noleggio veicoli pesanti. L’Europa cambia le regole
12 Truck engineering. Le tante rivoluzioni rimaste sulla carta
16 Sicurezza. Più ADAS a bordo per ridurre l’incidentalità
32 I primi 50 anni di Mercedes-Benz Italia . Avanti tutta
34 Diesel o elettrico?Perché le batterie possono essere la soluzione giusta
36 Autobrennero: al via i lavori per la nuova stazione di controllo di Vipiteno
40 Inchiesta Altroconsumo. Disagi in crescendo sulle autostrade italiane
42 Dakar 2024. Al Village Iveco svelati i primi dettagli
57 Persone&poltrone
57 Si dice che...

Reti&Service
49 Maison Renault. Investire sul domani
51 Diesel Technic Italia. Raddoppio
52 Pillole da Automotive Dealer Day 2023
54 Venti candeline per la rete Rhiag ‘a posto’

Rubriche
4 Diamo i numeri
46 Associazioni & dintorni. In viaggio da 60 anni
48 Il parere legale. Occhio ai segnali
56 Leggi, aziende, lavoro. È o non è lavoro?
61 Motori spenti 62 Promozioni 64 Vetrina
66 Tutte le prove

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Attualità<br />

Attualità<br />

Possesso vs proprietà<br />

Un noleggio<br />

piccolo piccolo<br />

Scadono ad agosto i termini per il recepimento della direttiva Ue che<br />

introduce alcune importanti (in teoria) novità sul noleggio dei mezzi<br />

pesanti. Qualche riflessione a prescindere dalle indicazioni normative<br />

di Giuseppe Guzzardi<br />

in collaborazione con<br />

Flotte&Finanza<br />

Fissata per il prossimo 6 agosto la scadenza<br />

dei termini per recepire la normativa<br />

europea 6 4 2022 che modifica la direttiva<br />

2006/1/CE relativa al noleggio (locazione dei veicoli<br />

da trasporto). Val la pena provare a fare chiarezza<br />

sull’argomento, che rimane spinoso e controverso<br />

e che attualmente, si immagina, è sotto<br />

la lente delle più accorte società di noleggio.<br />

Il CdS, art. 84, prevede che il noleggio senza conducente<br />

di un veicolo con oltre 6 tons di ptt possa<br />

essere sottoscritto solo tra due società iscritte<br />

all’Albo Nazionale Autotrasportatori, Albo che recentemente<br />

ha ripulito i propri elenchi eliminando<br />

le società senza veicoli. Tra queste dovrebbero<br />

figurare le società di renting, che aggiravano sin<br />

qui la norma. E anche alcuni concessionari.<br />

Nel 2006 il Parlamento europeo deliberò che<br />

gli Stati membri dovessero consentire il libero<br />

noleggio a lungo termine dei veicoli destinati<br />

al trasporto, potendo però escludere quelli conto<br />

proprio (ovvero quei veicoli che operano per<br />

società il cui trasporto non è ‘core’, ma serve<br />

per movimentare i propri prodotti).<br />

Quella del 2006 (2006/1/CE) è certamente una<br />

scarnissima quanto banale direttiva a maglia<br />

larga. In realtà, in Italia venne presentata una<br />

proposta di legge per abrogare l’art. 84, proposta<br />

che passò il voto alla Camera ma finì per<br />

arenarsi al Senato e lì morire senza gloria. Non<br />

è peregrino immaginare che in quella circostanza<br />

furono le grandi associazioni di autotrasporto<br />

a mettersi di traverso.<br />

La storia ha un seguito nel 2022. Il Consiglio<br />

d’Europa torna sull’argomento ed emana una<br />

direttiva che supera indenne prima e seconda<br />

lettura, e che deve essere recepita dagli Stati<br />

membri entro 14 mesi, appunto il 6 agosto<br />

<strong>2023</strong>. E qui val la pena leggere e interpretare il<br />

documento a dir poco arzigogolato, nello stile<br />

delle norme europee che devono dire e non dire,<br />

lasciando margini interpretativi e di applicazione.<br />

Diciamo subito, per non apparire Biancane -<br />

ve, che dubitiamo molto che ci sarà una piena<br />

e puntuale presa d’atto e applicazione della norma,<br />

ma tant’è, esiste e proviamo a darne giusta<br />

informazione.<br />

Considerazioni, premesse, capitolazioni<br />

Per prima cosa, l’Ue ricorda che la logica del noleggio,<br />

oltre a essere chiaramente consentita dalla<br />

norma di cui sopra (Considerazione 1), darebbe<br />

una grande mano allo svecchiamento del parco<br />

(Considerazione 2), pur essendo troppo vaga e<br />

permissiva per gli Stati (Considerazione 3) e limitativa<br />

in termini di confini e adottabilità della norma<br />

(Considerazioni 4 e 5), e anche illogica (stesse<br />

Considerazioni) in quanto non consente di ottimizzare<br />

i flussi di richiesta di trasporto… dopo la<br />

tirata, ecco che però si arrende davanti allo scoglio<br />

fiscale e alza bandiera bianca (Considerazione<br />

7): ognuno sulla tassazione fa di testa sua, quindi<br />

una norma univoca “non si può fare”.<br />

In un ultimo guizzo di vitalità l’Ue chiede che<br />

“almeno” per un arco di tempo limitato (30 giorni)<br />

sia consentito il transito (o cabotaggio) dei<br />

veicoli extra-Paese noleggiati. Tralasciamo le<br />

indicazioni sui registri elettronici e sul totale<br />

veicoli in flotta perché ci porterebbe al REN e<br />

quindi di nuovo all’Albo, come a Monopoli.<br />

L’Ue cerca un varco<br />

Insomma, la norma parte zoppa e vaga. Alla<br />

fine delle ‘Considerazioni’ altro lampo: “Af -<br />

finché le operazioni di trasporto per conto proprio<br />

siano effettuate con maggiore efficienza,<br />

gli Stati membri non dovrebbero più essere<br />

autorizzati a limitare la possibilità di utilizzare<br />

veicoli noleggiati”. A meno che non siano veicoli<br />

immatricolati all’estero, che avrebbero un<br />

ingiusto vantaggio fiscale, pur ammettendo<br />

che la registrazione estera in linea di principio<br />

non dovrebbe mai rappresentare una limitazione<br />

all’uso. Ergo noleggio sì, in un periodo<br />

limitato e purché si tratti di veicoli immatricolati<br />

in Italia (o all’estero ma con un massimo<br />

di permanenza sul territorio di 30 giorni), e<br />

non superino una certa percentuale sul totale<br />

flotta (25 per cento).<br />

Al punto d), però, la tagliola: limitare l’uso di tali<br />

veicoli al conto proprio e comunque per un tempo<br />

limitato, 30 giorni. Sic. I veicoli che effettuano<br />

trasporto conto terzi, cioè quelli delle società<br />

di autotrasporto, devono essere iscritti al registro<br />

nazionale (regolamento CE 1071/2009),<br />

pregiudiziale quindi torna l’iscrizione all’Albo,<br />

che così vede mantenute le sue prerogative.<br />

Per quanto riguarda l’entrata in vigore di queste<br />

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative,<br />

il termine è appunto il 6 agosto.<br />

Riteniamo opportuno ricordare che ci siamo<br />

soffermati soltanto su alcuni aspetti della normativa,<br />

che abbiamo peraltro liberamente interpretato,<br />

da giornalisti, e non da esperti di<br />

cose di legge. Il lessico e la sintassi usati in questi<br />

casi certo non aiutano la comprensione.<br />

6 - 07 <strong>2023</strong> www.vietrasportiweb.it<br />

www.vietrasportiweb.it<br />

07 <strong>2023</strong> - 7

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